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Decisione

30.2016.16

Ripresa salari. Contestata la decisione. Richiesta motivazione o emanazione di decisione impugnabile al TCA. Nessuna reazione. Ricorso ammesso

9 maggio 2016Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

I

conteggi delle rendite versate come prepensionamento sono errati.

È

inoltre riservata la possibilità di computare nelle richieste vantate da CO 1 i

contributi personali versati negli anni dall'opponente a favore dei

prepensionati quali persone senza attività lucrativa, contributi che

l'opponente ha versato in sostituzione degli ex-dipendenti prepensionati. Si

consideri quindi che, in via subordinata all'accoglimento in via principale

della presente opposizione, volta a far annullare la decisone formale

contestata, tali contributi versati alla __________ devono essere considerati e

computati in deduzione ai contributi arretrati qui reclamati (comunque

contestati), ciò che appare conformemente anche alle "Directives sur la perception

des cotisations (DP) dans l'AVS, Al et APG" del 1.1.2009.

(…)

Nel

merito, valga inoltre quanto segue.

L'opponente

contesta la decisione poiché risulta applicabile il disposto di cui all'art. 6

cpv. 2 lett. h OAVS, del quale la decisione qui impugnata misconosce la ratio e

la lettera. Giusta il predetto articolo, in ossequio a quanto previsto

dall'art. 5 cpv. 2 e 4 LAVS, non sono considerati reddito proveniente da

un'attività lucrativa le prestazioni regolamentari di istituzioni di previdenza

professionale se il beneficiario può pretenderle personalmente all'insorgenza

dell'evento assicurato o allo scioglimento dell'istituzione di previdenza.

Da

innumerevoli anni i dipendenti vantano un diritto al prepensionamento a partire

dal 62./61.mo anno di età, secondo modalità definite e a condizioni costanti

rispettose del principio della parità di trattamento.

Valga

in particolare quanto segue:

- i dipendenti della RI 1 sono sempre

stati informati e consapevoli del loro diritto al prepensionamento;

- ad ogni dipendente che ne ha fatto

richiesta il prepensionamento all'età di 62./61.mo anno stato concesso

conformemente agli accordi contrattuali;

- gli estratti previdenziali dei

dipendenti fanno riferimento al pensionamento al 62/61.mo anno di età;

- l'età di pensionamento ordinaria ai

sensi del Regolamento per l'opera di previdenza della ditta è di 61 anni per le

donne e 62 anni per gli uomini (art. 4 cpv. 2);

- il diritto al prepensionamento è

quindi stato riconosciuto a livello di rapporto di lavoro;

- le rendite di prepensionamento sono

determinate secondo parametri predeterminati e costanti, nel rispetto della

parità di trattamento dei dipendenti.

Ne

discende che, nella misura in cui tutti i dipendenti sono sempre stati

informati e cogniti del loro diritto contrattuale di poter beneficiare del

prepensionamento a far tempo dal 62/61.mo anno di età, le prestazioni versate

dalla __________ agli ex collaboratori della RI 1, previste a livello

Regolamentare, non possono dirsi discrezionali, avendo i dipendenti maturato un

chiaro diritto esigibile in tal senso.

In

queste condizioni, non v'è dubbio che le rendite di prepensionamento dei dipendenti

della RI 1 non soggiacciano ad obbligo contributivo, tornando applicabile

l'art. 6 cpv. 2 lett. h OAVS, ciò che è conforme alla giurisprudenza del TF

(DTF 137 V 321 e 9C_435/2008).

La

qui opponente non può inoltre non rilevare il fatto che negli anni 2008 e 2012

abbiano avuto luogo ben due revisioni da parte vostra e/o da parte di enti da

voi delegati, ciò senza che sia stato considerato alcun obbligo contributivo a

carico dell'opponente in relazione alle rendite di prepensionamento versate,

rendite peraltro note e ben evidenziate nella documentazione contabile e nei

conti della società.

In

pratica CO 1 ha deciso a due riprese di non considerare le rendite versate a

titolo di prepensionamento come imponibili, decidendo di non imporle. Orbene,

queste decisioni – che possono essere modificate solo ed unicamente laddove

date le condizioni per una revisione/riconsiderazione ex art. 52 LPGA, che in

specie non ricorrono – non possono essere riviste in virtù di un semplice

cambiamento di prassi. Le precedenti decisioni di tassazione, che escludevano

l'imponibilità delle rendite di prepensionamento erano peraltro conformi alla

giurisprudenza resa dal Tribunale federale (9C_435/2008).

Nei

fatti, CO 1 ha adottato, con effetto retroattivo, ciò che è comunque

inammissibile, ovvero un cambiamento di prassi. Ciò è inoltre intervenuto

violando il principio della buona fede ("venire contra factum

proprium"), nonché il principio della sicurezza del diritto, a maggior

ragione in specie ove tale cambiamento nemmeno è stato preannunciato.

Tutto

ciò configura pure una crassa violazione del principio del divieto d'arbitrio,

costituzionalmente protetto.

Il

cambiamento di giurisprudenza di cui alla sentenza DTF 137 V 321 dell'8.8.2011

(che nulla muta alla situazione qui in esame, giacché conforme all'art. 6 cpv.

2 lett. h OAVS) non poteva in ogni caso comportare una

revisione/riconsiderazione delle precedenti decisioni, tantomeno comportare un

assoggettamento retroattivo delle rendite pre-pensionistiche versate.

Anche

da questo punto di vista le decisioni impugnate non reggono e appaiono arbitrarie,

sia nelle motivazioni, che nel risultato.

Ma

v'è di più.

Anche

ammettendo per pura (contestata) ipotesi di ragionamento che CO 1 abbia inteso

mutare la propria prassi a seguito del cambiamento di giurisprudenza a livello

della Massima Corte federate, ciò sarebbe dovuto avvenire al più tardi al

momento della verifica del 2012 e delle decisioni per l'anno 2012, ovvero immediatamente

dopo il cambiamento di giurisprudenza del TF e comunque previo preavviso e solo

per il futuro.

Non

averlo fatto esclude ora, a maggior ragione, la possibilità di intervenire con

effetto retroattivo.

Sia

come sia, anche nell'ipotesi (denegata e contestata) in cui la decisione di CO

1 fosse corretta, poste le gravi inadempienze della Cassa di compensazione, si

ritiene non possano essere addebitati a interessi di mora/compensatori.

In

via del tutto subordinata

si postula sin da ora il condono del pagamento di contributi arretrati giusta i

combinati disposti di cui agli artt. 14 cpv. 4 lett. d LAVS e 40 cpv. 1 OAVS,

le cui condizioni sono qui adempiute, posta la buona fede della società nel

ritenere non dovuti i contributi per le pensioni di prepensionamento versate

(prassi, verifiche, giurisprudenza del TF, ecc.) e l'importanza dei contributi

richiesti costitutivo di un onere troppo grave avuto riguardo alle condizioni

economiche non solo della qui opponente, ma anche dei singoli beneficiari delle

prestazioni di prepensionamento, che si vedrebbero decurtare le loro rendite

pensionistiche su diversi anni.

La

qui opponente chiede ad ogni buon conto che sia dato seguito, prima dell'emissione

della decisione su opposizione, ad un colloquio personale volto a verificare la

situazione e sondare eventuali possibilità di soluzione bonale. (…)” (doc. A4)

B. Con

lettera 16 gennaio 2015 CO 1 ha confermato la ricevuta dell’opposizione informando

la qui ricorrente di aspetti relativi al versamento degli interessi sui contributi

dovuti (doc. A5). Il 19 giugno 2015 (doc. A6), trascorsi 6 mesi

dall’opposizione, l’assicurata ha sollecitato la Cassa ad indire “un

incontro per discutere delle vertenze in essere” confermando le

contestazioni a suo tempo formulate.

Il

23 settembre 2015 (doc. A7) il patrocinatore della società ricorrente ha

ribadito il suo sollecito all’evasione della procedura in particolare mediante

l’indizione di un incontro di discussione tra le parti, ancora una volta

l’assicuratore non ha reagito.

Il

17 dicembre 2015 (doc. A8) l’incontro è stato sollecitato un’ultima volta con

l’avvertenza, da parte del patrocinatore della ricorrente, che se non avesse

ottenuto riscontro entro il 10 gennaio 2016 egli avrebbe adito le vie legali

lamentando un diniego di giustizia, ciò che ha fatto con il gravame 17 marzo

2016 (doc. I) al quale può essere fatto riferimento. Da evidenziare solo come,

in sede di ricorso, il legale patrocinatore dell’azienda ha indicato di avere

telefonato l’amministrazione indicando che avrebbe atteso una risposta alle sue

sollecitazioni entro fine gennaio, quindi entro fine marzo 2016. Tali ulteriori

termini sono decorsi infruttuosi.

C. Con

la sua impugnativa la RI 1 evidenzia come l’attitudine della Cassa sia abusiva,

dilatoria e contraddittoria, da oltre un anno dall’opposizione

l’amministrazione non ha fatto pervenire all’assicurata alcuna comunicazione e

neppure la decisione su opposizione impugnabile. La RI 1 ha postulato il riconoscimento

di congrue ripetibili e l’ordine impartito all’amministrazione interessata di

evadere “le richieste e le opposizioni della ricorrente”.

Il

18 marzo 2016 il ricorso è stato intimato alla resistente CO 1 con

l’assegnazione di un termine di 20 giorno per la presentazione della risposta di

causa e la produzione dell’intero dossier (doc. II), mentre con lettera 11

aprile 2016 (ossia a quasi tre settimane dalla ricevuta del gravame) CO 1 ha

postulato una proroga di 30 giorni e ciò a seguito di “assenza per le

vacanze e lavoro eccessivo”.

Con

scritto 12 aprile 2016 il giudice delegato ha preso posizione in merito alla

postulata richiesta nei seguenti termini:

"

(…)

Osservo

anzitutto che l’oggetto della procedura è una pretesa denegata giustizia.

In

effetti, per quanto desumibile dagli atti, la CO 1 ha emanato una decisione

formale in materia di contributi arretrati il 1° dicembre 2014 con successiva

tempestiva opposizione.

In

sostanza la ricorrente lamenta un’attesa di oltre 15 mesi e la mancata emanazione

di una decisione su opposizione impugnabile.

Senza

ovviamente entrare nel merito dei tempi descritti dalla ricorrente una richiesta

di proroga presentata senza sostanziale sostrato quale la vostra è manifestamente

da respingere.

Il

termine di risposta (di 20 giorni) datato 18 marzo 2016 vi è stato notificato

il 21 marzo 2016.

Per

l’art. 11 LPTCA i termini di legge e fissati dal giudice non decorrono dal

settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla stessa

(incluso).

Il

vostro termine, come sicuramente avete voi stessi rilevato, ha iniziato a

decorrere il 4 aprile scorso, scadendo di sabato (23 aprile 2016) è riportato

al successivo lunedì 25 aprile 2016.

Si

tratta di un termine più che sufficiente per l’inoltro del vostro allegato.

L’organizzazione interna all’amministrazione è vostra responsabilità, dovete

essere in grado di sopperire alle necessità che derivano dall’applicazione

della legge.

La

richiesta è quindi respinta.” (Doc. IV)

La

Cassa non ha preso posizione sul ricorso, non ha trasmesso il dossier e non ha comunicato

assolutamente nulla al Tribunale cantonale delle assicurazioni.

Considerandi

in ordine

1.

La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria

(STF 9C_ 699/2014 del 31 agosto 2015; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF

9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).

2.

Il

ricorso è ricevibile siccome contiene una sufficiente esposizione dei fatti,

una motivazione adeguata e conclusioni precise.

nel merito

3.

Il

tema della ritardata e denegata giustizia è stato più volte affrontato e

esaminato da questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni nella sua prassi.

Si può quindi fare ampio riferimento ai principi dedotti dalla giurisprudenza e

dalla dottrina in materia ripresi nelle recenti. Giusta l'art. 56 cpv. 2 LPGA,

il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda

dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione. Nella

recente STCA 36.2015 96 in re RM del 28 gennaio 2016 questa Corte si è così

espressa: “Secondo l’Alta Corte, vi è diniego di giustizia qualora

un'autorità giudiziaria o amministrativa non si occupi di una domanda, per la

cui risoluzione essa è competente (cfr. DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti

ivi menzionati; U. Kieser, “ATSG –

Kommentar”, Ed. Schulthess 2015 pag. 740 n. 21). L'art. 49 cpv. 1 LPGA prevede

che l'assicuratore deve emanare per iscritto una decisione se v'è disaccordo

con l'assicurato in materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni. L’art. 49

cpv. 3 LPGA stabilisce invece che le decisioni sono accompagnate da un

avvertimento relativo ai rimedi giuridici. Devono essere motivate se non

corrispondono interamente alle richieste delle parti. La notificazione

irregolare di una decisione non deve provocare pregiudizi per l’interessato.

Queste decisioni formali possono essere impugnate dall'assicurato presso

l'autorità stessa che le ha emanate mediante un'opposizione formulata entro

trenta giorni dalla loro notifica (art. 52 LPGA). Le decisioni su opposizione

emanate dall'assicuratore possono poi essere impugnate mediante ricorso (art.

56.

cpv. 1 LPGA) presso il Tribunale delle assicurazioni del Cantone dove

l'assicurato è domiciliato nel momento in cui interpone ricorso (art. 58 cpv. 1

LPGA)”.

Più

specificatamente, nella STCA 36.2015.21 in re C. del 10 giugno 2015 questo

Tribunale cantonale delle Assicurazioni ha sviluppato le seguenti considerazioni:

"

(…)

· che

in merito alla questione giuridica di fondo sottoposta al Tribunale cantonale

delle assicurazioni si può fare ampiamente riferimento ai principi dedotti

dalla giurisprudenza federale in materia ed evocati nella decisione 36.2012.48

del 3 luglio 2012 ed in altre recenti di questo Tribunale cantonale delle

assicurazioni pubblicate sul sito www.sentenze.ti.ch. Come ampiamente noto alle

parti la decisione impugnata costituisce il presupposto ed il contenuto della

contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. SVR 2005 AHV N. 19; DTF 130

V 388; DTF 122 V 36 cons. 2a, DTF 110 V 51 cons. 3b e giurisprudenza ivi citata;

SVR 1997 UV 81, p. 294). Se non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione

non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata una sentenza nel merito

(cfr. STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 cons. 2.1; DTF 125 V 414

cons. 1A; DTF 119 Ib 36 cons. 1b);

· che per l’art. 52 cpv. 1 LPGA le

decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso

il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e

pregiudiziali. A norma dell’art. 52 cpv. 2 LPGA le decisioni su opposizione

vanno pronunciate entro un termine adeguato (ciò che vale anche per le

decisioni formali richieste) in maniera motivata e con l’avvertimento relativo

ai rimedi giuridici. Per l’art. 56 cpv. 1 LPGA le decisioni su opposizione e

quelle contro cui un’opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso.

Secondo l'art. 56 cpv. 2 LPGA il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore,

nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione

su opposizione, la norma comprende sia i ricorsi per ritardata giustizia che

per denegata giustizia (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo-Basilea-Ginevra 2003,

art. 56 nota 10 pag. 560). Per costante giurisprudenza del Tribunale Federale,

vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria od amministrativa

non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa è competente (DTF 114

V 147 cons. 3a e riferimenti ivi menzionati; Kieser, op. cit, art. 56 nota 10

pag. 560). Sempre secondo la giurisprudenza vi è diniego di giustizia nel caso

in cui l'autorità competente si dimostri certo pronta ad emanare una decisione,

ma ciò non avviene entro un termine che appare adeguato, tenuto conto della

natura dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (DTF 107 Ib 164

cons. 3b e riferimenti). Irrilevanti sono le ragioni che hanno determinato il

diniego di giustizia. Decisivo per l'interessato è unicamente il fatto che

l'autorità non abbia agito, rispettivamente, non abbia agito in maniera

tempestiva (DTF 108 V 20 cons. 4c, 103 V 195 cons. 3c). Nel giudicare

l'esistenza di una ritardata giustizia, si deve procedere ad una valutazione

delle circostanze oggettive. Vi è, quindi, ritardata giustizia quando le

circostanze che hanno condotto ad un prolungamento della procedura non appaiono

oggettivamente giustificate (DTF 103 V 195 cons. 3c in fine). Criteri rilevanti

sono, segnatamente, la natura della procedura, la difficoltà della materia ed

il comportamento dell'interessato (DTF 125 V 188; VPB 1983 n. 150 p. 527 e

EuGRZ 1983 p. 483). Il principio secondo cui la procedura innanzi al Tribunale

cantonale delle assicurazioni deve essere semplice e spedita (art. 61 cpv. 1

lett. a LPGA) è espressione di un principio generale del diritto delle assicurazioni

sociali e vale, perciò, anche nell'ambito della procedura amministrativa (DTF

110.

V 61 consid. 4;

cfr. pure Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo

1999, p. 243 n. 509);

· che, come evocato nel giudizio citato e

nel giudizio 36.2011.70 del 29 novembre 2011, dottrina e giurisprudenza hanno

stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa soltanto allorquando

la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di un affare. Ciò

non è il caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei

provvedimenti probatori supplementari. Se l'autorità si sia occupata di una

vertenza senza notevole ritardo, una violazione della Costituzione può essere

ammessa soltanto se determinati provvedimenti sono stati presi abusivamente

(Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, tesi Berna 1985, p. 78 e riferimenti

giurisprudenziali). In una sentenza del 25 giugno 2003 nella causa Q., I

841/02, pubblicata in DTF 129 V pag. 411 e seg., il TFA ha ammesso l'esistenza

di un ritardo ingiustificato a carico dell'Ufficio AI e della Commissione

federale di ricorso in materia di AVS/AI, trattandosi di una procedura durata

globalmente più di 10 anni (dal momento in cui è stata presentata la domanda di

prestazioni a quello in cui è stata resa la sentenza impugnata). Nella DTF 125

V 188ss., il TFA ha invece negato l'esistenza di un ritardo ingiustificato,

trattandosi di un assicuratore malattie che, trascorsi meno di 4 mesi dal

momento in cui l'assicurato ha interposto opposizione, non aveva ancora

proceduto ad emanare la decisione di sua competenza. In RAMI 1997 U 286, p.

339s., la Corte federale ha riconosciuto una ritardata giustizia a carico di un

tribunale cantonale che era rimasto completamente inattivo nei riguardi di una

causa pendente da 42 mesi e suscettibile di essere giudicata da 27 mesi (ossia

a partire dall'evasione di un atto di ricusa);

· che nella sentenza del 20 settembre 1995,

causa A.L. del Tribunale del Canton Argovia, è stata riconosciuta una ritardata

giustizia, poiché un'autorità aveva atteso più di 9 mesi prima di procedere ad

ordinare un'ulteriore perizia (Kieser,

Das Verwaltungsverfahren in der AHV und IV in: Schaffhauser/Schlauri, Verfahrensfragen

in der Sozialversicherung, San Gallo 1996, p. 92s.). Nel caso giudicato il 22

giugno 1998 dal TC Nidwaldo l'amministrazione è stata (soltanto) biasimata per

aver lasciato trascorrere più di un anno senza prendere alcuna decisione dopo

ricezione di una perizia (Plädoyer 6/1998, p. 67). Il TFA ha stabilito, in una

sentenza pubblicata in SVR 2001 KV 38, p. 109 s., che l'oggetto di un ricorso

per denegata o ritardata giustizia é soltanto la verifica del preteso diniego o

del preteso ritardo: il tribunale non può, quindi, decidere in merito alle prestazioni.

Le prestazioni assicurative materiali, in effetti, non costituiscono l'oggetto

litigioso di questa procedura. Questa giurisprudenza è da considerare valida

anche sotto l’imperio dell’art. 56 cpv. 2 LPGA (Kieser, op. cit., art. 56 nota

12.

pag. 56). Il TF ha ripreso gli stessi principi in un recente giudizio in

materia di assicurazione infortuni (DTF 22 febbraio 2010 inc.8C_613/2009) dove

ha ricordato la necessità di ossequio del precetto di celerità in particolare

per le decisioni di prima istanza, si veda anche la sentenza cantonale di

Ginevra pubblicata in SJ 2010 PAG. 297 in particolare cons. 3.1. pag. 301 secondo cui:

" Selon la

jurisprudence, l'autorité qui ne traite pas un grief rele-

vant de sa compétence,

motivé de façon suffisante et pertinente pour l'issue du litige commet un déni

de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 134 I 229 c. 2.3 p. 232; ATF 117 Ia 116 c. 3a p. 117 et les références). De même, la jurisprudence

a déduit du droit d'être entendu de l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour l'autorité de motiver

sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de

celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. La motivation d'une décision

est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs

qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement. L'autorité ne

doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties; elle peut se

limiter aux questions décisives (ATF 130 II 530 c. 4.3 p. 540 et les arrêts cités)."

· che

in DTF 130 I 312 e segg. richiamata nelle motivazioni appena riprodotte, il TF

ha, più esplicitamente, specificato che:

" Selon l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans

une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée

équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Le caractère raisonnable ou

adéquat du délai s'apprécie au regard de la nature de l'affaire et de

l'ensemble des circonstances, selon un principe déjà fixé sous l'empire de l'art. 4 al. 1

aCst.

(ATF 125 V 188 consid. 2a p. 191/192; ATF 117 Ia 193 consid. 1c p. 197; ATF 107

Ib 160 consid. 3b p. 164/165).

A l'instar de l'art. 6 par.

1.

CEDH

- qui n'offre, à cet égard, pas une protection plus étendue que les garanties

constitutionnelles nationales (ATF 114 Ia 179 ss; Hottelier, op. cit., p. 810

ch. 5 in fine) - l'art. 29 al. 1 Cst. consacre le principe de la

célérité en ce sens qu'il prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité

viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il

lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que

la nature de l'affaire, ainsi que toutes les autres circonstances, font

apparaître comme raisonnable (ATF 119 Ib 311 consid. 5 p. 323 ss; JÖRG PAUL MÜLLER,

Grundrechte in der Schweiz, 3e éd., p. 505 ss; HAEFLIGER /SCHÜRMANN, op. cit.,

p. 200 ss; HOTTELIER, op. cit., p. 810/ 811).

5.2

Le caractère raisonnable de la

durée de la procédure s'apprécie en fonction des circonstances particulières de

la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale. Entre

autres critères sont notamment déterminants le degré de complexité de

l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le

comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF 124 I 139

consid. 2c p 142; ATF 119 Ib 311 consid. 5b p. 325 et les références

indiquées). A cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est

en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à

accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié

(ATF 107 Ib 155 consid. 2b et c p. 158 s.). Le comportement du justiciable s'apprécie

toutefois avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative que dans

un procès civil, où les parties doivent faire preuve d'une diligence normale

pour activer la procédure (HAEFLIGER/ Schürmann, op. cit., p. 203/204;

AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, op. cit., n. 1243 p. 594). On ne saurait par

ailleurs reprocher à une autorité quelques "temps morts"; ceux-ci

sont inévitables dans une procédure (cf. ATF 124 I 139 consid. 2c p. 142). Une

organisation déficiente ou une surcharge structurelle ne peuvent cependant

justifier la lenteur excessive d'une procédure (ATF 122 IV 103 consid. I.4 p.

111; ATF 107 Ib 160 consid. 3c p. 165); il appartient en effet à l'Etat

d'organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une

administration de la justice conforme aux règles (ATF 119 III 1 consid. 3 p. 3; JÖRG PAUL MÜLLER, op.

cit., p. 506 s.; HAEFLIGER/ SCHÜRMANN, op. cit., p. 204 s.; AUER/MALINVERNI/HOTTELIER,

op. cit., n. 1244 et 1245, p. 594/595; HOTTELIER, op. cit., p. 811 ch. 7).

5.3

La sanction du dépassement du

délai raisonnable ou adéquat consiste d'abord dans la constatation de la

violation du principe de célérité, qui constitue une forme de réparation pour

celui qui en est la victime. Cette constatation peut également jouer un rôle

sur la répartition des frais et dépens dans l'optique d'une réparation morale

(ATF 129 V 411 consid. 1.3 p. 417 et les références). Dans certaines

circonstances, si les conditions de la responsabilité civile de la

Confédération ou des cantons pour acte illicite sont réalisées, le paiement de

dommages-intérêts pour le retard à statuer peut être envisagé. Faute de compétence

ratione materiae, il n'appartient pas au Tribunal fédéral, saisi d'un recours

de droit administratif, de se prononcer sur cette question, d'autant que les

recourantes n'ont pas formulé de conclusions dans ce sens (ATF 129 V 411

consid. 1.4 p.

417/418 et les références)." (sottolineatura del redattore)

·

che va qui

ribadito come, in caso di accoglimento di un ricorso per ritardata o denegata giustizia,

il Tribunale ordina all’assicuratore sociale di concludere entro un termine

ragionevole la procedura, rispettivamente di dar seguito alla chiesta misura

(Kieser, Verwaltungsverfahren, cit., nota 507 pag. 240; cfr. anche SVR 2001 KV

38.

consid. 2b pag. 110), il giudice non può sostituire l’indagine che compete

all’assicuratore con propri atti di verifica e di istruttoria e non deve

neppure, conseguentemente, analizzare il merito della fattispecie. Il giudizio

si limita all’accertamento, o meno, di una denegata giustizia od un ritardo

ingiustificato da parte della Cassa, e, laddove l’amministrazione abbia dato

seguito alle domande dei ricorrenti nelle more della procedura, occorre

verificare, per determinare l’eventuale diritto a ripetibili stante il

patrocinio o il carico di spese, se il ricorso era necessario e se un ritardo

nella reazione della Cassa è sussistito; (…)”

4.

In

concreto CO 1 ha proceduto a determinare i contributi dovuti dalla ricorrente

per due periodi: il 2014, e lo ha fatto con una decisione prima ancora della

fine dell’anno da considerare, ossia il 1 dicembre 2014, e il biennio 2012 –

2013; anche in questo caso la decisione è del 1 dicembre 2014. Come indicato

l’assicurata ha inoltrato la sua opposizione alle “Decisioni 1.12.2014”.

Da allora, nonostante le reiterate richieste della qui ricorrente, inoltrate

per il tramite del proprio patrocinatore, la Cassa non ha comunicato nulla, non

ha dato alcun seguito alle richieste probatorie e non si è degnata di scrivere

null’altro che non fosse lo scritto 16 gennaio 2015 di conferma di ricevuta

dell’opposizione (riferendosi però unicamente alla decisione concernete la

ripresa salariale relativa al biennio 2012 – 2013 e non all’altra decisione) ricordando

laconicamente che:

"

(…)

Secondo

l’articolo 41bis dell’ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia

e per i superstiti (OAVS) sui contributi richiesti in un secondo tempo devono

essere addebitati gli interessi di mora, quando i contributi scoperti non sono

saldati entro il termine di pagamento. La presentazione di un’opposizione non

ha alcun influsso sul decorrere degli interessi, rispettivamente non li

interrompe. Nel caso in cui l’opposizione non fosse accolta dovranno essere

addebitati ulteriori interessi di mora.

La

esamineremo e le faremo avere la decisione d’opposizione entro un termine

utile. La ringraziamo per la sua pazienza.” (doc. A5)

La

Cassa non ha però minimamente indicato di quali documenti fosse in attesa, a

chi li avesse chiesti, a cosa si riferissero e i motivi per cui non sono stati

trasmessi all’amministrazione dal loro detentore.

5.

L’atteggiamento

dell’amministrazione interessata è sconcertante siccome non solo la RI 1 è in

attesa di una decisione su opposizione o di una convocazione per discutere del

caso o della possibilità di ulteriormente esprimersi, ma addirittura a fronte

di un ricorso per denegata giustizia inoltrato al Tribunale cantonale delle assicurazioni

CO 1 si è limitata, senza valido sostrato e senza motivazione adeguata, a

chiedere una proroga del termine di ben 30 giorni dopo avere ottenuto il

termine legale di 20 giorni prorogato dalle ferie giudiziarie.

L’amministrazione

non ha neppure trasmesso al Tribunale il dossier di cui si tratta, senza

motivazione alcuna.

6.

L’atteggiamento

della Cassa adempie perfettamente le norme legali illustrate in precedenza, le

sue omissioni sono gravi e assolutamente ingiustificate, il comportamento

dell’amministrazione appare negligente i suoi obblighi istituzionali e non è

sorretto dalla benché minima valida giustificazione: non è detto cosa la Cassa

abbia intrapreso nel corso dell’ultimo anno, quali atti d’accertamento abbia semmai

svolto, quali verifiche siano state operate perso la __________. Alla luce di

quanto precede il gravame va pertanto accolto e alla CO 1, __________, è fatto

ordine di emanare senza indugio la decisione su opposizione richiesta dalla

ricorrente rispettivamente di dare immediato seguito alle necessità istruttorie

che intravvedesse e ciò con la doverosa partecipazione della RI 1.

7.

Alla

luce dell’esito del gravame e dell’atteggiamento negligente della Cassa, alla

stessa vanno caricate la tassa di giustizia, cifrata in CHF 400.-- e le spese,

determinate in CHF 100.-- nonché congrue ripetibili in favore della società

ricorrente che vengono stabilite in CHF 1'500.--.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso formulato il 17 marzo 2016 da RI 1 è accolto. Di conseguenza:

1.1. Alla

CO 1 è fatto ordine di emanare la decisione su opposizione richiesta dalla

ricorrente senza indugio, previa eventuale acquisizione della documentazione

necessaria, rispettivamente previo esperimento delle istanze probatorie che si

rendessero necessarie.

2. La

tassa di giustizia cifrata in CHF 400.-- e le spese procedurali fissate in CHF

100.-- sono poste a carico della CO 1 che rifonderà alla ricorrente l’importo

di CHF 1'500.-- (IVA se dovuta inclusa) a titolo di ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti