30.2016.17
Ripresa salari. Contestata la decisione. Richiesta motivazione o emanazione di decisione impugnabile al TCA. Nessuna reazione. Ricorso ammesso
9 maggio 2016Italiano27 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
30.2016.17
IR/sc
Lugano
9
maggio 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso “denegata giustizia / ritardata
giustizia” del 17 marzo 2016 formulato da
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
CO 1
in materia di contributi AVS
considerato in fatto
Fatti
A. Con
atto intitolato “ricorso per denegata giustizia / ritardata giustizia”
la RI 1 si è aggravata a questo Tribunale cantonale delle assicurazioni contro
l’inattività della CO 1 di __________. Più specificatamente l’assicuratore
sociale ha emanato, in data 8 settembre 2014, 2 decisioni intitolate, “conteggio
complementare” mentre la seconda “Conteggio per contributi salariali
separati”, entrambe notificate alla RI 1. La prima decisione fa riferimento
al periodo di conteggio 01.01.2009 – 31.12.2013 e con la stessa l’assicuratore
ha determinato in CHF 163'401,40 l’importo dei contributi richiesti
all’assicurata. La seconda decisione fa invece riferimento al periodo
01.01.2014 – 28.02.2014 ed indica in CHF 19'906,80 l’importo dei contributi
pretesi dall’assicuratore sociale (doc. A3).
Avverso
tali provvedimenti, il 9 ottobre 2014 (doc. A4), l’avv. RA 1, che si è annunciato
quale patrocinatore dell’azienda interessata, ha inoltrato opposizione
postulando l’annullamento della decisione contestata con le seguenti motivazioni:
"
(…)
La
decisione in oggetto è recisamente contestata in ogni suo punto ed in
particolare per i seguenti motivi.
L'opponente
ritiene che la vostra decisione non rispetti i parametri formali posti dalle
norme applicabili in materia di decisioni circa contributi arretrati (come si
vedrà in seguito comunque contestati), giacché essa non indica nel dettaglio
tutti i parametri necessari. In particolare mancano in specie, in violazione
all'art. 39 OAVS, le informazioni necessarie alla contabilizzazione dei
contributi nei vari conti individuali degli assicurati, segnatamente i nomi dei
singoli assicurati, i salari determinanti, i contributi e gli anni
corrispondenti.
A
ciò si aggiunga il fatto che non è dato comprendere perché nella risoluzione
sia stata citata la norma di cui all'art. 36 LAVS, la cui pertinenza non pare
data.
La
decisione è pertanto carente dal profilo formale e deve già solo per questo
motivo essere annullata.
Essa
appare inoltre carente nella motivazione, ovvero resa violazione del diritto di
essere sentito del RI 1, posto nell'impossibilità di comprendere i fondamenti
posti alla base della decisione, nonché di verificare i singoli importi,
rispettivamente i singoli casi di assoggettamento (comunque contestato).
È
inoltre in tal modo esclusa la possibilità di computare nelle richieste vantate
da CO 1 i contributi personali versati negli anni dall'opponente a favore dei
prepensionati quali persone senza attività lucrativa. Giova in effetti qui
rilevare come l'opponente abbia versato i contributi personali degli ex-dipendenti
prepensionati. Si consideri quindi che, in via subordinata
all'accoglimento in via principale della presente opposizione, volta a far
annullare la decisione formale contestata, tali contributi versati alla __________
devono pertanto essere considerati e computati in deduzione ai contributi
arretrati qui reclamati (comunque contestati), ciò che appare conformemente
anche alle "Directives sur la perception des cotisations (DP) dans l'AVS,
Al et APG" del 1.1.2009 secondo cui:
"Les cotisations du salarié doivent être imputées sur
les cotisations personnelles dues par l'assuré, sauf si la personne qui a versé
les cotisations paritaires rend vraisemblable qu'elle n'a pas retenu les cotisations
sur le salaire. Dans ce cas, les cotisations du salarié doivent également être
restituées à l'employeur."
Questa
operazione, laddove fosse respinta l'opposizione, potrebbe avvenire unicamente
a fronte del dettaglio dei contributi arretrati qui reclamati da definire in maniera
precisa in capo ad ogni ex-dipendente. Va da sé che anche ai contributi personali
versati alla __________ devono essere applicati gli interessi compensatori ex
art. 41ter cpv. 1 OAVS.
Si
chiede quindi che la presente procedura sia denunciata anche alla __________,
che si chiede sia "chiamata in causa".
Nel
merito, valga inoltre quanto segue.
L'opponente
contesta la decisione poiché ritiene applicabile il disposto di cui all'art. 6
cpv. 2 lett. h OAVS, del quale la decisione qui impugnata misconosce la ratio e
la lettera. Giusta il predetto articolo, in ossequio a quanto previsto
dall'art. 5 cpv. 2 e 4 LAVS, non sono considerati reddito proveniente da
un'attività lucrativa le prestazioni regolamentari di istituzioni di previdenza
professionale se il beneficiario può pretenderle personalmente all'insorgenza
dell'evento assicurato o allo scioglimento dell'istituzione di previdenza.
Da
innumerevoli anni, ben prima del 2008, i dipendenti del RI 1 vantano un diritto
al prepensionamento a partire dal 62 anni di età, secondo modalità definite e
condizioni costanti rispettose del principio della parità di trattamento.
Valga
in particolare quanto segue:
- i dipendenti del RI 1 sono sempre
stati informati e sono consapevoli del loro diritto al prepensionamento;
- ad ogni dipendente che ne ha fatto
richiesta il prepensionamento all'età di 62 anni ä stato concesso;
- nel periodo in esame tutti i dipendenti
del RI 1 sono andati in prepensionamento;
- gli estratti previdenziali dei
dipendenti fanno riferimento al pensionamento al 62.mo anno di età;
- medesimo diritto al pensionamento
all'età di 62/61 anni è contemplato nei regolamenti per l'opera di previdenza
del RI 1;
- in passato il RI 1 ha finanche
valutato l'eventualità di imporre il pensionamento all'età di 62 anni;
- il diritto al prepensionamento ä
quindi stato riconosciuto a livello di rapporto di lavoro;
- le rendite di prepensionamento sono
determinate secondo parametri predeterminati e costanti, nel rispetto della
parità di trattamento dei dipendenti.
Ne
discende che, nella misura in cui tutti i dipendenti sono sempre stati
informati del loro diritto di poter beneficiare del prepensionamento a far
tempo dal 62.mo anno di età, le prestazioni versate dalla Fondo Patronale del RI
1 agli ex collaboratori del RI 1 non possono dirsi discrezionali, avendo i
dipendenti maturato un chiaro diritto esigibile in tal senso.
In
queste condizioni, non v'è dubbio che le rendite di prepensionamento dei dipendenti
di RI 1 non soggiacciano ad obbligo contributivo, tornando applicabile l'art. 6
cpv. 2 lett. h OAVS, ciò che è conforme alla giurisprudenza del TF (DTF 137 V
321 e 9C_435/2008).
Il
qui opponente non può inoltre non rilevare il fatto che negli anni 2008 e 2012
abbiano avuto luogo ben due revisioni da parte vostra e/o da parte di enti
delegati, ciò senza che sia stato considerato alcun obbligo contributivo a
carico di RI 1 in relazione alle rendite di prepensionamento versate, rendite
peraltro note e ben evidenziate nella documentazione contabile e nei conti
della società.
In
pratica CO 1 ha deciso a due riprese di non considerare le rendite versate a
titolo di prepensionamento come imponibili, decidendo di non imporle.
Orbene,
queste decisioni – che possono essere modificate solo ed unicamente laddove
date le condizioni per una revisione/riconsiderazione ex art. 52 LPGA, che in
specie non ricorrono – non possono essere riviste in virtù di un semplice
cambiamento di prassi.
Nei
fatti, RI 1 ha adottato, con effetto retroattivo, ciò che ä inammissibile, un
cambiamento di prassi, e violando pertanto il principio della buona fede ("venire
contra factum proprium"), nonché il principio della sicurezza del diritto,
a maggior ragione in specie ove tale cambiamento nemmeno stato preannunciato.
Tutto
ciò configura una crassa violazione del principio del divieto d'arbitrio,
costituzionalmente protetto.
Le
precedenti decisione di tassazione, che escludevano l'imponibilità delle
rendite di prepensionamento erano peraltro conformi alla giurisprudenza resa
dal Tribunale federale (90_435/2008).
Il
cambiamento di giurisprudenza di cui alla sentenza DTF 137 V 321 dell'8.8.2011
(che nulla muta alla situazione qui in esame conforme all'art. 6 cpv. 2 lett. h
OAVS) non poteva in ogni caso comportare una revisione/riconsiderazione delle
precedenti decisioni, ovvero comportare un assoggettamento retroattivo delle
rendite pre-pensionistiche versate.
Anche
da questo punto di vista la decisione non regge ed appare arbitraria, sia nelle
motivazioni, che nel risultato.
Ma
v'è di più.
Avesse
CO 1 inteso mutare la propria prassi a seguito del cambiamento di giurisprudenza
a livello della Massima Corte federale, CO 1 avrebbe dovuto intervenire al più
tardi al momento della verifica del 2012 e delle decisioni per l'anno 2012, ovvero
immediatamente dopo il cambiamento di giurisprudenza del TF. Non averlo fatto
esclude ora, a maggior ragione, la possibilità do intervenire con effetto retroattivo.
Sia
come sia, poste le gravi inadempienze di CO 1 si ritiene non possano essere addebitati
a RI 1 interessi di mora/compensatori.
In
via del tutto subordinata
si postula sin da ora il condono del pagamento di contributi arretrati giusta i
combinati disposti di cul agli artt. 14 cpv. 4 lett. d LAVS e 40 cpv. 1 OAVS,
le cui condizioni sono qui adempiute posta la buona fede di RI 1 nel ritenere
non dovuti i contributi per le pensioni di prepensionamento versate (prassi,
verifiche, giurisprudenza del TF, ecc.) e l'importanza dei contributi richiesti
costitutivo di un onere troppo grave avuto riguardo alle condizioni economiche
non solo della qui opponente, ma anche dei singoli beneficiari delle
prestazioni di prepensionamento, che si vedrebbero decurtare le loro rendite
pensionistiche su diversi anni.
Il
qui opponente chiede che sia dato seguito, prima dell'emissione della decisone
su opposizione, ad un colloquio personale volto a verificare la situazione e
sondare eventuali possibilità di soluzione bonale. (…)” (doc. A4)
B. Con
lettere 10 ottobre 2015 CO 1 ha confermato la ricevuta dell’opposizione informando
la qui ricorrente di aspetti relativi al versamento degli interessi sui contributi
dovuti (doc. A5). Sconcertante appare che uno dei due scritti della Cassa
segnala ricevuta dell’opposizione della RI 1 che fa riferimento alla “nostra
decisione dei contributi del 08.09.2014 relativa al periodo 01.01.2014 al
31.12.2014” mentre in realtà il periodo interessato è diverso (01.01.2014 –
28.02.2014).
Il
19 giugno 2015 (doc. A6), trascorsi 6 mesi dall’opposizione, l’assicurata ha sollecitato
la Cassa ad indire “un incontro per discutere delle vertenze in essere”
confermando le contestazioni a suo tempo formulate.
Il
23 settembre 2015 (doc. A7) il patrocinatore della società ricorrente ha
ribadito il suo sollecito all’evasione della procedura in particolare mediante
l’indizione di un incontro di discussione tra le parti, ancora una volta
l’assicuratore non ha reagito.
Il
17 dicembre 2015 (doc. A8) l’incontro è stato sollecitato un’ultima volta con
l’avvertenza, da parte del patrocinatore della ricorrente, che se non avesse
ottenuto riscontro entro il 10 gennaio 2016 egli avrebbe adito le vie legali
lamentando un diniego di giustizia, ciò che ha fatto con il gravame 17 marzo
2016 (doc. I) al quale può essere fatto riferimento. Da evidenziare solo come,
in sede di ricorso, il legale patrocinatore dell’azienda ha indicato di avere
telefonato l’amministrazione indicando che avrebbe atteso una risposta alle sue
sollecitazioni entro fine gennaio, quindi entro fine marzo 2016. Tali ulteriori
termini sono decorsi infruttuosi.
C. Con
la sua impugnativa la RI 1 evidenzia come l’attitudine della Cassa sia abusiva,
dilatoria e contraddittoria, ad un anno e mezzo quasi dall’opposizione
l’amministrazione non ha fatto pervenire all’assicurata alcuna comunicazione e
neppure la decisione su opposizione impugnabile. La RI 1 ha postulato il riconoscimento
di congrue ripetibili e l’ordine impartito all’amministra-zione interessata di
evadere “le richieste e le opposizioni della ricorrente”.
Il
18 marzo 2016 il ricorso è stato intimato alla resistente CO 1 con
l’assegnazione di un termine di 20 giorni per la presentazione della risposta
di causa e la produzione dell’intero dossier (doc. II), mentre con lettera 11
aprile 2016 (ossia a quasi tre settimane dalla ricevuta del gravame) CO 1 ha
postulato una proroga di 30 giorni e ciò a seguito di “assenza per le
vacanze e lavoro eccessivo”.
Con
scritto 12 aprile 2016 il giudice delegato ha preso posizione in merito alla
postulata richiesta nei seguenti termini:
"
(…)
Osservo
anzitutto che l’oggetto della procedura è una pretesa denegata giustizia.
In
effetti, per quanto desumibile dagli atti, la CO 1 ha emanato una decisione
formale in materia di contributi arretrati l’8 settembre 2014 con successiva
tempestiva opposizione.
In
sostanza la ricorrente lamenta un’attesa di quasi 1 anno e mezzo e la mancata
emanazione di una decisione su opposizione impugnabile.
Senza
ovviamente entrare nel merito dei tempi descritti dalla ricorrente una richiesta
di proroga presentata senza sostanziale sostrato quale la vostra è manifestamente
da respingere.
Il
termine di risposta (di 20 giorni) datato 18 marzo 2016 vi è stato notificato
il 21 marzo 2016.
Per
l’art. 11 LPTCA i termini di legge e fissati dal giudice non decorrono dal
settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla stessa
(incluso).
Il
vostro termine, come sicuramente avete voi stessi rilevato, ha iniziato a
decorrere il 4 aprile scorso, scadendo di sabato (23 aprile 2016) è riportato
al successivo lunedì 25 aprile 2016.
Si
tratta di un termine più che sufficiente per l’inoltro del vostro allegato.
L’organizzazione interna all’amministrazione è vostra responsabilità, dovete
essere in grado di sopperire alle necessità che derivano dall’applicazione
della legge.
La
richiesta è quindi respinta.” (doc. IV)
La
Cassa non ha preso posizione sul ricorso, non ha trasmesso il dossier e non ha
comunicato assolutamente nulla al Tribunale cantonale delle assicurazioni.
Considerandi
in ordine
1.
La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria
(STF 9C_ 699/2014 del 31 agosto 2015; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).
2.
Il
ricorso è ricevibile siccome contiene una sufficiente esposizione dei fatti,
una motivazione adeguata e conclusioni precise.
nel merito
3.
Il
tema della ritardata e denegata giustizia è stato più volte affrontato e
esaminato da questo Tribunale cantonale delle assicurazioni nella sua prassi.
Si può quindi fare ampio riferimento ai principi dedotti dalla giurisprudenza e
dalla dottrina in materia ripresi nelle recenti. Giusta l'art. 56 cpv. 2 LPGA,
il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda
dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione. Nella
recente STCA 36.2015 96 in re RM del 28 gennaio 2016 questa Corte si è così
espressa: “Secondo l’Alta Corte, vi è diniego di giustizia qualora
un'autorità giudiziaria o amministrativa non si occupi di una domanda, per la
cui risoluzione essa è competente (cfr. DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti
ivi menzionati; U. Kieser, “ATSG –
Kommentar”, Ed. Schulthess 2015 pag. 740 n. 21). L'art. 49 cpv. 1 LPGA prevede
che l'assicuratore deve emanare per iscritto una decisione se v'è disaccordo
con l'assicurato in materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni. L’art. 49
cpv. 3 LPGA stabilisce invece che le decisioni sono accompagnate da un
avvertimento relativo ai rimedi giuridici. Devono essere motivate se non
corrispondono interamente alle richieste delle parti. La notificazione
irregolare di una decisione non deve provocare pregiudizi per l’interessato.
Queste decisioni formali possono essere impugnate dall'assicurato presso
l'autorità stessa che le ha emanate mediante un'opposizione formulata entro
trenta giorni dalla loro notifica (art. 52 LPGA). Le decisioni su opposizione
emanate dall'assicuratore possono poi essere impugnate mediante ricorso (art.
56.
cpv. 1 LPGA) presso il Tribunale delle assicurazioni del Cantone dove l'assicurato
è domiciliato nel momento in cui interpone ricorso (art. 58 cpv. 1 LPGA)”.
Più
specificatamente, nella STCA 36.2015.21 in re C. del 10 giugno 2015 questo
Tribunale cantonale delle Assicurazioni ha sviluppato le seguenti considerazioni:
"
(…)
· che
in merito alla questione giuridica di fondo sottoposta al Tribunale cantonale
delle assicurazioni si può fare ampiamente riferimento ai principi dedotti
dalla giurisprudenza federale in materia ed evocati nella decisione 36.2012.48
del 3 luglio 2012 ed in altre recenti di questo Tribunale cantonale delle
assicurazioni pubblicate sul sito www.sentenze.ti.ch. Come ampiamente noto alle
parti la decisione impugnata costituisce il presupposto ed il contenuto della
contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. SVR 2005 AHV N. 19; DTF 130
V 388; DTF 122 V 36 cons. 2a, DTF 110 V 51 cons. 3b e giurisprudenza ivi
citata; SVR 1997 UV 81, p. 294). Se non è stata emessa nessuna decisione, la
contestazione non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata una sentenza
nel merito (cfr. STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 cons. 2.1; DTF
125.
V 414 cons. 1A; DTF 119 Ib 36 cons. 1b);
· che per l’art. 52 cpv. 1 LPGA le
decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso
il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e
pregiudiziali. A norma dell’art. 52 cpv. 2 LPGA le decisioni su opposizione
vanno pronunciate entro un termine adeguato (ciò che vale anche per le
decisioni formali richieste) in maniera motivata e con l’avvertimento relativo
ai rimedi giuridici. Per l’art. 56 cpv. 1 LPGA le decisioni su opposizione e
quelle contro cui un’opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso.
Secondo l'art. 56 cpv. 2 LPGA il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore,
nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione
su opposizione, la norma comprende sia i ricorsi per ritardata giustizia che
per denegata giustizia (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo-Basilea-Ginevra 2003,
art. 56 nota 10 pag. 560). Per costante giurisprudenza del Tribunale Federale,
vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria od amministrativa
non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa è competente (DTF 114
V 147 cons. 3a e riferimenti ivi menzionati; Kieser, op. cit, art. 56 nota 10
pag. 560). Sempre secondo la giurisprudenza vi è diniego di giustizia nel caso
in cui l'autorità competente si dimostri certo pronta ad emanare una decisione,
ma ciò non avviene entro un termine che appare adeguato, tenuto conto della
natura dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (DTF 107 Ib 164
cons. 3b e riferimenti). Irrilevanti sono le ragioni che hanno determinato il
diniego di giustizia. Decisivo per l'interessato è unicamente il fatto che
l'autorità non abbia agito, rispettivamente, non abbia agito in maniera
tempestiva (DTF 108 V 20 cons. 4c, 103 V 195 cons. 3c). Nel giudicare
l'esistenza di una ritardata giustizia, si deve procedere ad una valutazione
delle circostanze oggettive. Vi è, quindi, ritardata giustizia quando le
circostanze che hanno condotto ad un prolungamento della procedura non appaiono
oggettivamente giustificate (DTF 103 V 195 cons. 3c in fine). Criteri rilevanti
sono, segnatamente, la natura della procedura, la difficoltà della materia ed
il comportamento dell'interessato (DTF 125 V 188; VPB 1983 n. 150 p. 527 e
EuGRZ 1983 p. 483). Il principio secondo cui la procedura innanzi al Tribunale
cantonale delle assicurazioni deve essere semplice e spedita (art. 61 cpv. 1
lett. a LPGA) è espressione di un principio generale del diritto delle assicurazioni
sociali e vale, perciò, anche nell'ambito della procedura amministrativa (DTF
110.
V 61 consid. 4;
cfr. pure Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo
1999, p. 243 n. 509);
· che, come evocato nel giudizio citato e
nel giudizio 36.2011.70 del 29 novembre 2011, dottrina e giurisprudenza hanno
stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa soltanto allorquando
la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di un affare. Ciò
non è il caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei
provvedimenti probatori supplementari. Se l'autorità si sia occupata di una
vertenza senza notevole ritardo, una violazione della Costituzione può essere
ammessa soltanto se determinati provvedimenti sono stati presi abusivamente
(Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, tesi Berna 1985, p. 78 e riferimenti
giurisprudenziali). In una sentenza del 25 giugno 2003 nella causa Q., I
841/02, pubblicata in DTF 129 V pag. 411 e seg., il TFA ha ammesso l'esistenza
di un ritardo ingiustificato a carico dell'Ufficio AI e della Commissione
federale di ricorso in materia di AVS/AI, trattandosi di una procedura durata
globalmente più di 10 anni (dal momento in cui è stata presentata la domanda di
prestazioni a quello in cui è stata resa la sentenza impugnata). Nella DTF 125
V 188ss., il TFA ha invece negato l'esistenza di un ritardo ingiustificato,
trattandosi di un assicuratore malattie che, trascorsi meno di 4 mesi dal
momento in cui l'assicurato ha interposto opposizione, non aveva ancora
proceduto ad emanare la decisione di sua competenza. In RAMI 1997 U 286, p.
339s., la Corte federale ha riconosciuto una ritardata giustizia a carico di un
tribunale cantonale che era rimasto completamente inattivo nei riguardi di una
causa pendente da 42 mesi e suscettibile di essere giudicata da 27 mesi (ossia
a partire dall'evasione di un atto di ricusa);
· che nella sentenza del 20 settembre 1995,
causa A.L. del Tribunale del Canton Argovia, è stata riconosciuta una ritardata
giustizia, poiché un'autorità aveva atteso più di 9 mesi prima di procedere ad
ordinare un'ulteriore perizia (Kieser,
Das Verwaltungsverfahren in der AHV und IV in: Schaffhauser/Schlauri, Verfahrensfragen
in der Sozialversicherung, San Gallo 1996, p. 92s.). Nel caso giudicato il 22
giugno 1998 dal TC Nidwaldo l'amministrazione è stata (soltanto) biasimata per
aver lasciato trascorrere più di un anno senza prendere alcuna decisione dopo
ricezione di una perizia (Plädoyer 6/1998, p. 67). Il TFA ha stabilito, in una
sentenza pubblicata in SVR 2001 KV 38, p. 109 s., che l'oggetto di un ricorso
per denegata o ritardata giustizia é soltanto la verifica del preteso diniego o
del preteso ritardo: il tribunale non può, quindi, decidere in merito alle prestazioni.
Le prestazioni assicurative materiali, in effetti, non costituiscono l'oggetto
litigioso di questa procedura. Questa giurisprudenza è da considerare valida
anche sotto l’imperio dell’art. 56 cpv. 2 LPGA (Kieser, op. cit., art. 56 nota
12.
pag. 56). Il TF ha ripreso gli stessi principi in un recente giudizio in
materia di assicurazione infortuni (DTF 22 febbraio 2010 inc.8C_613/2009) dove
ha ricordato la necessità di ossequio del precetto di celerità in particolare
per le decisioni di prima istanza, si veda anche la sentenza cantonale di
Ginevra pubblicata in SJ 2010 PAG. 297 in particolare cons. 3.1. pag. 301 secondo cui:
" Selon la
jurisprudence, l'autorité qui ne traite pas un grief rele-
vant de sa compétence,
motivé de façon suffisante et pertinente pour l'issue du litige commet un déni
de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 134 I 229 c. 2.3 p. 232; ATF 117 Ia 116 c. 3a p. 117 et les références). De même, la jurisprudence
a déduit du droit d'être entendu de l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour l'autorité de motiver
sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci
et l'attaquer en connaissance de cause. La motivation d'une décision est
suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui
l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement. L'autorité ne doit
toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties; elle peut se
limiter aux questions décisives (ATF 130 II 530 c. 4.3 p. 540 et les arrêts cités)."
· che
in DTF 130 I 312 e segg. richiamata nelle motivazioni appena riprodotte, il TF
ha, più esplicitamente, specificato che:
" Selon l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans
une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée
équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Le caractère raisonnable ou
adéquat du délai s'apprécie au regard de la nature de l'affaire et de
l'ensemble des circonstances, selon un principe déjà fixé sous l'empire de l'art. 4 al. 1
aCst.
(ATF 125 V 188 consid. 2a p. 191/192; ATF 117 Ia 193 consid. 1c p. 197; ATF 107
Ib 160 consid. 3b p. 164/165).
A l'instar de l'art. 6 par.
1.
CEDH
- qui n'offre, à cet égard, pas une protection plus étendue que les garanties
constitutionnelles nationales (ATF 114 Ia 179 ss; Hottelier, op. cit., p. 810
ch. 5 in fine) - l'art. 29 al. 1 Cst. consacre le principe de la
célérité en ce sens qu'il prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité
viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision
qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai
que la nature de l'affaire, ainsi que toutes les autres circonstances, font
apparaître comme raisonnable (ATF 119 Ib 311 consid. 5 p. 323 ss; JÖRG PAUL MÜLLER,
Grundrechte in der Schweiz, 3e éd., p. 505 ss; HAEFLIGER /SCHÜRMANN, op. cit.,
p. 200 ss; HOTTELIER, op. cit., p. 810/ 811).
5.2
Le caractère raisonnable de la durée
de la procédure s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la
cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale. Entre autres
critères sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire,
l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce
dernier et celui des autorités compétentes (ATF 124 I 139 consid. 2c p 142; ATF
119.
Ib 311 consid. 5b p. 325 et les références indiquées). A cet égard, il appartient
au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité
fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en
recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 107 Ib 155 consid. 2b et
c p. 158 s.). Le comportement du justiciable s'apprécie toutefois avec moins de
rigueur en procédure pénale et administrative que dans un procès civil, où les
parties doivent faire preuve d'une diligence normale pour activer la procédure
(HAEFLIGER/ Schürmann, op. cit., p. 203/204; AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, op. cit.,
n. 1243 p. 594). On ne saurait par ailleurs reprocher à une autorité quelques
"temps morts"; ceux-ci sont inévitables dans une procédure (cf. ATF
124.
I 139 consid. 2c p. 142). Une organisation déficiente ou une surcharge
structurelle ne peuvent cependant justifier la lenteur excessive d'une
procédure (ATF 122 IV 103 consid. I.4 p. 111; ATF 107 Ib 160 consid. 3c p.
165); il appartient en effet à l'Etat d'organiser ses juridictions de manière à
garantir aux citoyens une administration de la justice conforme aux règles (ATF
119.
III 1 consid. 3
p. 3; JÖRG PAUL MÜLLER, op. cit., p. 506 s.; HAEFLIGER/ SCHÜRMANN, op. cit., p.
204.
s.; AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, op. cit., n. 1244 et 1245, p. 594/595; HOTTELIER,
op. cit., p. 811 ch. 7).
5.3
La sanction du dépassement du
délai raisonnable ou adéquat consiste d'abord dans la constatation de la
violation du principe de célérité, qui constitue une forme de réparation pour
celui qui en est la victime. Cette constatation peut également jouer un rôle
sur la répartition des frais et dépens dans l'optique d'une réparation morale
(ATF 129 V 411 consid. 1.3 p. 417 et les références). Dans certaines
circonstances, si les conditions de la responsabilité civile de la
Confédération ou des cantons pour acte illicite sont réalisées, le paiement de
dommages-intérêts pour le retard à statuer peut être envisagé. Faute de compétence
ratione materiae, il n'appartient pas au Tribunal fédéral, saisi d'un recours
de droit administratif, de se prononcer sur cette question, d'autant que les recourantes
n'ont pas formulé de conclusions dans ce sens (ATF 129 V 411 consid. 1.4 p. 417/418 et les références)."
(sottolineatura del redattore)
·
che va qui
ribadito come, in caso di accoglimento di un ricorso per ritardata o denegata giustizia,
il Tribunale ordina all’assicuratore sociale di concludere entro un termine
ragionevole la procedura, rispettivamente di dar seguito alla chiesta misura
(Kieser, Verwaltungsverfahren, cit., nota 507 pag. 240; cfr. anche SVR 2001 KV
38.
consid. 2b pag. 110), il giudice non può sostituire l’indagine che compete
all’assicuratore con propri atti di verifica e di istruttoria e non deve
neppure, conseguentemente, analizzare il merito della fattispecie. Il giudizio
si limita all’accertamento, o meno, di una denegata giustizia od un ritardo
ingiustificato da parte della Cassa, e, laddove l’amministrazione abbia dato
seguito alle domande dei ricorrenti nelle more della procedura, occorre
verificare, per determinare l’eventuale diritto a ripetibili stante il
patrocinio o il carico di spese, se il ricorso era necessario e se un ritardo
nella reazione della Cassa è sussistito; (…)”
4.
In
concreto CO 1 ha proceduto a determinare i contributi, a suo modo di vedere,
dovuti dalla ricorrente per due periodi citati nelle considerazioni di fatto, e
lo ha fatto con le decisioni 8 settembre 2014. Come indicato l’assicurata ha
inoltrato la sua opposizione alle “Decisioni 8.9.2014”. Da allora,
nonostante le reiterate richieste della qui ricorrente, inoltrate per il
tramite del proprio patrocinatore, la Cassa non ha comunicato nulla, non ha
dato alcun seguito alle richieste probatorie e non si è degnata di scrivere
null’altro che non fosse gli scritti di conferma di ricevuta dell’opposizione
ricordando laconicamente che:
"
(…)
Secondo
l’articolo 41bis dell’ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia
e per i superstiti (OAVS) sui contributi richiesti in un secondo tempo devono
essere addebitati gli interessi di mora, quando i contributi scoperti non sono
saldati entro il termine di pagamento. La presentazione di un’opposizione non
ha alcun influsso sul decorrere degli interessi, rispettivamente non li
interrompe. Nel caso in cui l’opposizione non fosse accolta dovranno essere
addebitati ulteriori interessi di mora.
La
esamineremo e le faremo avere la decisione d’opposizione entro un termine
utile. La ringraziamo per la sua pazienza.” (doc. A5)
La
Cassa non ha però minimamente indicato quale sarebbe stato il “termine utile”.
5.
L’atteggiamento
dell’amministrazione interessata è sconcertante siccome non solo la RI 1 è in
attesa di una decisione su opposizione o di una convocazione per discutere del
caso o della possibilità di ulteriormente esprimersi, ma addirittura, a fronte
di un ricorso per denegata giustizia inoltrato al Tribunale cantonale delle assicurazioni,
CO 1 si è limitata, senza valido sostrato e senza motivazione adeguata, a
chiedere una proroga del termine di ben 30 giorni dopo avere ottenuto il
termine legale di 20 giorni prorogato dalle ferie giudiziarie.
L’amministrazione
non ha neppure trasmesso al Tribunale il dossier di cui si tratta, senza
motivazione alcuna.
6.
L’atteggiamento
della Cassa adempie perfettamente le norme legali illustrate in precedenza, le
sue omissioni sono gravi e assolutamente ingiustificate, il comportamento
dell’amministrazione appare negligente i suoi obblighi istituzionali e non è
sorretto dalla benché minima valida giustificazione: non è detto cosa la Cassa
abbia intrapreso nel corso dell’ultimo anno e mezzo, quali atti d’accertamento
abbia semmai eseguito, quali verifiche siano state operate perso la __________.
Alla luce di quanto precede il gravame va pertanto accolto e alla CO 1, __________,
è fatto ordine di emanare senza indugio la decisione su opposizione richiesta
dalla ricorrente rispettivamente di dare immediato seguito alle necessità
istruttorie che intravvedesse e ciò con la doverosa partecipazione della RI 1.
7.
Alla
luce dell’esito del gravame e dell’atteggiamento negligente della Cassa, alla
stessa vanno caricate la tassa di giustizia, cifrata in CHF 400.-- e le spese,
determinate in CHF 100.-- nonché congrue ripetibili in favore della società
ricorrente che vengono stabilite in CHF 1'500.--.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso formulato il 17
marzo 2016 da RI 1 è accolto. Di conseguenza:
1.1. Alla CO 1 è fatto ordine di
emanare la decisione su opposizione richiesta dalla ricorrente senza indugio,
previa eventuale acquisizione della documentazione necessaria, rispettivamente
previo esperimento delle istanze probatorie che si rendessero necessarie.
2. La
tassa di giustizia cifrata in CHF 400.-- e le spese procedurali fissate in CHF
100.-- sono poste a carico della CO 1 che rifonderà alla ricorrente l’importo
di CHF 1'500.-- (IVA se dovuta inclusa) a titolo di ripetibili.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti