30.2016.20
Rinuncia alla rendita AVS nulla poiché sfuggirebbe all'obbligo di contribuire solidalmente alla LAMal, pregiudicherebbe l'interesse degno di protezione di un Comune estero ed eluderebbe l'obbligo assi
17 maggio 2016Italiano26 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
30.2016.20
cs
Lugano
17 maggio 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 30 marzo 2016 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 1 marzo 2016 emanata da
CO 1
in materia di rendite AVS
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato il __________
1946, attivo per 43 anni presso il __________ (__________), domiciliato in
Svizzera, coniugato, al beneficio di una pensione di vecchiaia __________, nel
corso del 2011, dopo aver chiesto il calcolo della rendita AVS cui avrebbe
avuto diritto, ha deciso il differimento della prestazione (doc. 174).
1.2. Il 29 maggio 2015 RI 1 ha
revocato il differimento del versamento della rendita AVS e ne ha chiesto
l’erogazione con effetto dal mese di luglio 2015 (doc. 150).
1.3. Con decisione del 19 agosto
2015 la Cassa ha fissato in fr. 69.-- la rendita mensile dovuta (doc. 33).
1.4. Il 7 settembre 2015
l’assicurato ha scritto alla Cassa di compensazione (doc. 31) segnalando di
voler rinunciare alla prestazione poiché il calcolo effettuato nel 2011 e
relativo all’ammontare della prestazione dava un risultato differente (cfr.
doc. 150: fr. 915.-- al mese; fr. 1'015.-- nel 2014: cfr. doc. 157).
1.5. Dopo aver interpellato l’UFAS
(doc. 22) ed aver ricevuto parere negativo (doc. 15), con decisione del 29
gennaio 2016, confermata dalla decisione su opposizione del 1° marzo 2016 (doc.
1), la Cassa di compensazione ha respinto la richiesta di rinuncia, rilevando
che permettere ad una persona di rinunciare ad una rendita svizzera per una
questione di affiliazione all’assicurazione malattia è contrario agli impegni
internazionali presi dalla Svizzera (doc. 9).
1.6. RI 1 è insorto al TCA contro
la predetta decisione su opposizione, chiedendone l’annullamento e domandando
di accettare la rinuncia alla rendita AVS (doc. I). L’insorgente ha rilevato:
" (…)
9. Malgrado questi fatti la Cassa di compensazione insiste a non
voler accettare la mia rinuncia alla prestazione di rendita AVS ribadendo a
torto che rinuncio a questa per non dover affiliarmi ad una cassa malati
svizzera. Ora io sono già da anni affiliato ad una cassa malati svizzera! La
decisione di rinunciare alla mia pensione AVS svizzera non cambierà niente
quest’affiliazione. Avrà però un impatto economico sul mio budget mensile
dovendo rinunciare alla prestazione offerta da __________, ossia il pagamento
dei premi mensili.
Fatti
III. IN DIRITTO
a. Uno dei grandi principi dell’attività amministrativa deve
essere l’osservanza del principio della buona fede. Principio che si trova sia
all’articolo 5 che 9 della Costituzione federale. E’ imposto dunque al servizio
pubblico di rispettare le attese amministrative che ha lui stesso creato. La
decisione del 23 giugno 2011, riconfermata per lettera del 21 febbraio 2014,
indica chiaramente una rendita di CHF 915.- ed anche CHF 1015.--. Questa
informazione credibile data su forma di decisione dell’Autorità competente è
l’origine delle disposizioni prese da parte mia, ossia la mia domanda di
rendita AVS e la rinuncia consapevole e conseguente della prestazione del
Comune di __________. Fidandomi agli scritti della Cassa di compensazione AVS
ho inoltrato la domanda di rendita AVS. Cosa che non avrei mai fatto se avessi
avuto il calcolo giusto. Poiché ben sapevo che se ricevevo una rendita AVS
dovevo rinunciare ad una prestazione offerta dal Comune di __________, a sapere
la presa in carico del premio mensile dell’assicurazione di base della Cassa
malati svizzera. Chiedo dunque di potere essere rimesso nella situazione
iniziale a sapere una rinuncia spontanea della rendita AVS al visto delle
cattive informazioni date che recano un pregiudizio notevole. Se non avessi in
effetti richiesto la rendita AVS tutto questo non sarebbe successo. La richiesta
è stata fatta basandomi sulle informazioni errate della Cassa di compensazione.
Tante sono le decisioni del Tribunale federale sull’applicazione del principio
della buona fede.
b. La Cassa di compensazione e l’Autorità di primo ricorso non
hanno capito che io sono già affiliato ad una cassa malati svizzera! Credono in
modo errato che il mio danno economico consiste ad affiliarmi ad una cassa
malati svizzera. Assolutamente sbagliato. Come indicato io sono già affiliato
ad una cassa malati svizzera. Solo la questione di chi la paga è in gioco. In
effetti se la mia rinuncia alla rendita AVS non dovesse essere accettata, io
dovrei pagare personalmente tale assicurazione. A notare che pago già
personalmente la complementare. Il diritto internazionale invocato nella
decisione su opposizione del 1 marzo 2016 non ci concerna nel presente caso
poiché sono già affiliato ad una Cassa malati svizzera essendo svizzero e
domiciliato in Svizzera.
c. Per di più il pagamento dei premi dell’assicurazione di base
della cassa malattie svizzera da parte del Comune di __________ risulta da una
direttiva comunale. E’ una prestazione che il Comune offre ai suoi cittadini.
Il Comune conclude una assicurazione collettiva con una cassa malati svizzera.
Questa prestazione non risulta dallo Stato __________ e dunque non concerne il
diritto internazionale e gli accordi menzionati a torto, che sono tra l’altro
rispettati.
d. Conformemente alla marginale 1306 delle Direttive sulle rendite
(DR) per principio si può rinunciare a delle prestazioni dell’AVS e dell’AI.
Una rinuncia è tuttavia nulla dal momento che pregiudica gli interessi degni di
protezione di altre persone, di istituzioni assicurative (incluso l’AVS) o
assistenziale o se essa si propone di eludere le prescrizioni legali (art. 23
cpv. 3 LPGA). In questo caso non si vede dove la mia rinuncia porta pregiudizio
all’AVS poiché rinuncio alla magra rendita né allo Stato __________ poiché non
è coinvolto nella prestazione di __________. La mia affiliazione Lamal non è
neppure rimessa in questione poiché sono già affiliato a soddisfazione ad una
cassa malati svizzera!
e. Sicuro che la perdita della prestazione del Comune di __________
e dunque il pagamento di tasca mia del premio mensile assicurazione di base mi
porta pregiudizio e con una pensione __________ ridotta mi crea una situazione
finanziaria precaria e difficilmente sopportabile. Questo a causa di una
decisione sbagliata della Cassa compensazione e di una erronea comprensione
della mia affiliazione Lamal. Copia della mia tessera malattia è giunta in
annesso.” (doc. I)
1.7. Con risposta del 13 aprile
2016 la Cassa ha chiesto la reiezione del ricorso, rinviando ad altri casi
simili già giudicati da questo Tribunale (doc. III).
Considerandi
2.1
Oggetto del contendere è sapere
se a giusta ragione la Cassa di compensazione ha negato al ricorrente di potere
rinunciare alla percezione della rendita di vecchiaia svizzera.
2.2
Il tema posto in discussione
dinanzi a questo Tribunale non è nuovo. Questa Corte si è già chinata su due
fattispecie analoghe sfociate nelle sentenze 30.2011.24 del 23 novembre 2011 e
30.2015.2
del 4 maggio 2015, i cui principi saranno qui ampiamente ripresi.
2.3
Per l’art. 18 cpv. 1 LAVS
hanno diritto alle rendite di vecchiaia e superstiti, conformemente alle
disposizioni che seguono, i cittadini svizzeri, gli stranieri e gli apolidi.
Secondo l'art. 18 cpv. 2
LAVS, gli stranieri come pure i loro superstiti che non possiedono la
cittadinanza svizzera hanno diritto alla rendita solo fintanto che hanno il
loro domicilio e la loro dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera. Ogni
persona per cui venga erogata una rendita deve adempiere personalmente tale
esigenza. Sono salve le disposizioni speciali di diritto federale relative allo
statuto dei rifugiati e degli apolidi e le convenzioni internazionali
contrarie, in particolare quelle concluse con Stati la cui legislazione accorda
ai cittadini svizzeri e ai loro superstiti vantaggi pressappoco equivalenti a
quelli della presente legge.
L'art. 21 cpv. 1 LAVS
prevede che hanno diritto a una rendita di vecchiaia:
a. gli uomini che hanno
compiuto i 65 anni;
b. le donne che hanno
compiuto i 64 anni.
Il capoverso 2 stabilisce
che il diritto alla rendita di vecchiaia nasce il primo giorno del mese successivo
a quello in cui è stata compiuta l'età stabilita nel capoverso 1. Esso si
estingue con la morte del beneficiario.
Riguardo all'esercizio del
diritto, l'art. 67 cpv. 1 OAVS dispone che il diritto alla rendita o
all'assegno per grandi invalidi deve essere fatto valere presentando alla cassa
di compensazione competente giusta gli art. 122 e seguenti, un modulo di
richiesta debitamente riempito. Sono legittimati alla richiesta il richiedente
e, per lui, il suo rappresentante legale, il coniuge, i genitori o i nonni, i
figli o gli abbiatici, i fratelli e sorelle come pure i terzi o l'autorità che
possono domandare il versamento della rendita nelle loro mani.
Secondo il N. 1003 delle
Direttive sulle Rendite (di seguito: DR), edite dall'UFAS, la concessione di
una rendita o di un assegno per grandi invalidi dell'AVS è subordinata alla
condizione che l'interessato depositi una domanda presso la competente cassa di
compensazione (RCC 1975 pag. 386).
2.4
Per quanto riguarda la
rinuncia ad una rendita, va ricordato come per l'art. 23 cpv. 1 LPGA l'avente
diritto può rinunciare a prestazioni assicurative. La rinuncia può essere
revocata in qualsiasi momento con effetto per il futuro. La rinuncia e la
revoca esigono la forma scritta. La rinuncia e la revoca sono nulle se
pregiudicano gli interessi degni di protezione di altre persone, di istituzioni
assicurative o assistenziali oppure se si propongono di eludere le prescrizioni
legali (art. 23 cpv. 2 LPGA). A norma dell'art. 23 cpv. 3 LPGA, l'assicuratore
deve confermare per scritto all'avente diritto la rinuncia e la revoca. Nella
conferma occorre stabilire l'oggetto, l'ampiezza e le conseguenze della
rinuncia e della revoca.
Per il N. 1306 DR, di
principio si può rinunciare a prestazioni dell'AVS o dell'AI. La rinuncia è
nulla se è pregiudizievole per gli interessi di altre persone, di istituti
assicurativi (compresi quelli dell'AVS o dell'AI) o d'assistenza o quando
tendono ad eludere disposizioni legali (cfr. art. 23 cpv. 2 LPGA).
Secondo il N. 1307 DR,
l'avente diritto non può far valere una rinuncia retroattivamente, ma solo per
prestazioni future.
Le domande di rinuncia a
prestazioni di regola vanno sottoposte all'UFAS assieme all'incarto, ad
eccezione dei casi in cui la moglie (anche durante il periodo
dell'anticipazione) rinuncia retroattivamente alla propria rendita di vecchiaia
a favore della rendita completiva più elevata. Le casse di compensazione
possono trattare questi casi direttamente (N. 1308 DR).
L'ammissione o il rifiuto
della rinuncia deve fare oggetto di una decisione. La persona che rinuncia alla
rendita deve essere informata sulle conseguenze del suo atto (N. 1309 DR).
Per il N. 1310 DR è
possibile revocare la rinuncia in qualsiasi momento. In caso di revoca, però,
le prestazioni possono essere versate solo per il futuro. Sono esclusi
pagamenti di arretrati per il periodo antecedente la revoca.
2.5
Come rammenta un giudizio del
2.
settembre 2013 reso dal Tribunale cantonale delle Assicurazioni del Canton
Vallese, in merito ad una cittadina del Belgio che intendeva rinunciare alla
rendita e citata nella sentenza 30.2015.2 del 4 maggio 2015:
" (…)
L'article 23 du règlement 883/2004 (CE) relatif
au droit aux prestations en nature en vertu de la législation de l'Etat membre
de résidence dispose que la personne qui perçoit une pension ou des pensions en
vertu de la législation de deux ou plusieurs États membres, dont l'un est
l'Etat membre de résidence, et qui a droit aux prestations en nature en vertu
de la législation de cet Etat membre, bénéficie, tout comme les membres de sa
famille, de ces prestations en nature servies par et pour le compte de l'institution du lieu de résidence, comme si l'intéressé n'avait
droit à la pension qu'en vertu de la législation de cet Etat membre.
(…)
… la renonciation à des prestations était nulle
si elle était préjudiciable aux intérêts d'autres personnes, d'institutions
d'assurance ou d'assistance ou si elle tendait à éluder des dispositions légales (art. 23 al 2 LPGA). Or, en
l'occurrence, il est vraisemblable que la demande de renonciation présentée par
l'assurée est préjudiciable à la Sécurité sociale
belge (laquelle serait dés lors tenue de financer les prestations de maladie
dont pourrait bénéficier), même si cette dernière est disposée à assurer
l'Intéressée, et surtout iI est évident que cette requête élude la disposition
claire de l'article 3 alinéa 1 LAMal qui impose l'obligation
de s'assurer pour les soins en cas de maladie à
toute personne domiciliée en Suisse (au sens des articles 23 à 26 CC: cf. art.
1.
OAMal), quelle que soit sa nationalité, les exceptions concernant certaines
catégories de personnes, notamment les employés d'organisations internationales
(art 3 al. 2 LAMal et 2 OAMal), n'étant pas applicables dans le présent cas.
D'autre part, l'article 23 du règlement 883/2004
(CE) ainsi que la prise de position de l'OFAS du 11 septembre 2012 dans un cas
similaire confirment le bien-fondé de la décision entreprise en ce sens qu'ils
imposent à la personne au bénéfice d'une rente du pays dans lequel elle est
domiciliée de s'assurer dans ledit pays pour le risque maladie, indépendamment
du montant de la rente versée par l'Etat de résidence et même si elle perçoit
une rente plus élevée d'un Etat tiers, ce qui est le cas en l'occurrence. (…)"
2.6
In merito alla
revoca di una rinuncia si sono espressi dottrina e giurisprudenza. In
particolare Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 3a ed., 2015, ad art. 23, n. 12, pag.
357, afferma che questa disposizione concerne soltanto i casi per i quali una
rinuncia interviene per iscritto, mentre non regola la questione di una
rinuncia tacita risultante dal fatto che l'assicurato non esercita il suo
diritto alle prestazioni in virtù dell'art. 29 cpv. 1 LPGA. La giurisprudenza
ha confermato che una rinuncia deve avvenire per iscritto. Una rinuncia per
atti concludenti, come sotto l'egida del diritto precedente (DTF 116 V
273.
consid. 4; DTF 108 V 84 consid. 3a) non è più possibile (DTF
135.
V 106 consid. 6.2.3; 137 V 394 consid. 4.2; cfr. Kieser, op. cit., n. 13 ad
art. 23, pag. 357). Per giungere alle sue conclusioni l’Alta Corte si è fondata
anche sul parere di Ghislaine Frésard-Fellay in: HAVE 5/2002 “De la
renonciation aux prestations d'assurance sociale”, pag. 335 e seguenti, la
quale ritiene che la semplice omissione della richiesta non costituisce una
rinuncia giusta l'art. 23 LPGA. Nel suo articolo, l'autrice specifica inoltre
le condizioni della rinuncia (op. cit., pag. 337 segg.).
Con sentenza
pubblicata in DTF 129 V 1 il Tribunale federale, prima dell'entrata in vigore
della LPGA, ha esaminato le condizioni per la rinuncia a prestazioni
assicurative, mantenendo anche sotto l'imperio delle disposizioni della 10a
revisione dell'AVS la giurisprudenza secondo la quale è possibile rinunciare a
prestazioni dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti o
dell'assicurazione per l'invalidità soltanto eccezionalmente e nella misura in
cui l'avente diritto abbia un interesse degno di protezione e la rinuncia non
leda gli interessi di altre persone o istituzioni coinvolte (comprese l'AVS e
l'AI; cfr. anche la pronunzia H 152/02 del 18 dicembre 2002 e sentenza H
212/03 dell'8 ottobre 2003).
Con sentenza
8C_495/2008 dell'11 marzo 2009, l'Alta Corte ha ricordato che prima dell'entrata
in vigore della LPGA, in assenza di norme legali specifiche, la giurisprudenza
aveva codificato la possibilità della rinuncia a prestazioni (consid. 2.1.2) e
anche nella sentenza 9C_576/2010 del 26 aprile 2011 il TF ha ripreso i principi
esposti nella summenzionata DTF 129 V 1 (consid. 4.3.2).
A proposito
dell'applicazione dell'art. 23 cpv. 2 LPGA la nostra Massima istanza, in una
sentenza del 20 aprile 2007 (I 714/06), ha confermato la DTF 129 V 1, secondo
cui la rinuncia ad una prestazione assicurativa è permessa soltanto se essa non
elude le prescrizioni legali. Una elusione delle prescrizioni legali si ha, per
esempio, se con la rinuncia al proprio diritto alla rendita di vecchiaia si
vorrebbe ottenere la continuazione del pagamento della rendita completiva del
coniuge, di importo maggiore (cfr. consid. 4.2).
Con sentenza
9C_174/2008 del 2 aprile 2008 il Tribunale federale si è pronunciato sul caso
di un'assicurata alla quale l'Ufficio invalidità per gli assicurati all'estero
ha attribuito una rendita intera d'invalidità dal 1° luglio 2004. Il Tribunale
amministrativo federale ha respinto il ricorso dell'assicurata che chiedeva di
non attribuirle una rendita AI. L'interessata ha proposto la medesima censura
davanti al Tribunale federale. La nostra Massima istanza, nella misura in cui
era ricevibile, l'ha respinta, considerando che tenuto conto dell'integrale
perdita di lavoro, giustamente l'assicurata aveva diritto ad una rendita intera
di invalidità. Infine, correttamente le autorità giudiziarie inferiori hanno
negato le condizioni per la rinuncia a questa rendita. La ricorrente, da tanti
anni senza attività lucrativa, ed il cui tentativo per ottenere una rendita
tedesca per la diminuzione dell'attività è stata respinta crescendo in
giudicato, per la sua occupazione in X. percepiva da un'istituzione delle
prestazioni mensili per assicurarle il fabbisogno vitale. Per questi motivi, ha
concluso il TF, deve essere assegnata all'assicurata la rendita svizzera di
invalidità di sua spettanza. Una rinuncia alla rendita AI pregiudicherebbe gli
interessi degni di protezione di istituzioni assicurative o assistenziali e
quindi non è ammessa (consid. 4).
2.7
In concreto l’insorgente,
nato nel 1946, in Svizzera dal 1° gennaio 1969, il 29 maggio 2015 ha revocato
il rinvio della rendita di vecchiaia (doc. 150/151), cui avrebbe avuto diritto
dal 1° luglio 2011 (cfr. art. 21 cpv. 2 LAVS). Dopo aver ricevuto la decisione
del 19 agosto 2015 tramite la quale la prestazione mensile dovuta è stata
fissata in fr. 69.-- (doc. 33), in luogo di fr. 1'015.-- precedentemente
calcolati (doc. 58), l’assicurato, con scritto del 7 settembre 2015, ha
rinunciato, con l’accordo della moglie, alla rendita AVS (doc. 26 e 25).
Ciò, secondo
quanto affermato dal ricorrente, in virtù del fatto che la percezione di una rendita
AVS avrebbe portato alla cessazione del pagamento del premio dell’assicurazione
malattie da parte del Comune di __________ (__________), che si assumerebbe i
costi del premio solo nel caso in cui la persona assicurata non è al beneficio
di una pensione estera (cfr. doc. I). Questa circostanza porterebbe
l’assicurato a dover pagare personalmente i premi dell’assicurazione malattie a
fronte di una rendita esigua (doc. I).
2.8
La richiesta
del ricorrente non può essere accolta (cfr. anche sentenze 30.2011.24
del 23 novembre 2011 e 30.2015.2 del 4 maggio 2015), poiché non sono dati i presupposti materiali della rinuncia, come d’altra parte ha
correttamente evidenziato l’UFAS nella sua presa di posizione del 16 novembre
2015.
(doc. 15), dove ha affermato:
" (…)
Come già evidenziato in altri casi analoghi a questo, dal momento
in cui un cittadino UE domiciliato in Svizzera a cui si applica l’Accordo sulla
libera circolazione (come nel caso del signor RI 1) diventa beneficiario di una
rendita di vecchiaia svizzera, per la copertura delle spese mediche esso è
obbligato ad affiliarsi presso una cassa malati svizzera. In effetti, dal
momento in cui un assicurato che sottostà alla regolamentazione europea riceve
una prestazione sociale dal paese del domicilio, la competenza per ciò che
concerne l’affiliazione all’assicurazione malattia deve essere determinata in
base alle disposizioni comunitarie (art. 23 Reg. CE 883/2004).
Da quel momento, infatti, in base alle regole di coordinamento
comunitario riprese dall’accordo sulla libera circolazione delle persone
stipulato tra la Svizzera e l’Unione europea, è espressamente previsto che una
persona che percepisce una rendita dal paese in cui risiede deve essere
assicurata, per il rischio malattia, in tale paese, anche se questa rendita è
esigua in rapporto ad un’altra, più elevata, versatagli da un altro paese.
L’obiettivo di questa regola è di semplificare la gestione dei casi
d’assicurazione malattia : la persona è trattata sulla base del sistema di
sicurezza sociale del paese in cui risiede, così da evitare il più possibile lo
scambio di formulari amministrativi e le procedure di rimborso delle spese tra
Stati. Questa regola è applicata uniformemente su tutto il territorio dell’UE.
Anche se essa fa sì che un pensionato sia messo a carico di uno Stato nel quale
magari non ha contribuito per la maggior parte della sua vita, questa
disposizione è legata all’idea che, sull’insieme dei casi, si arriva comunque a
una sorta d’equilibrio generale tra gli Stati.
Da questo punto di vista, il permettere a una persona di
rinunciare alla rendita svizzera per una questione di affiliazione
all’assicurazione malattia (il diritto alle cure resta lo stesso sia se la
persona è assicurata in Svizzera o in __________) è contrario agli impegni
internazionali presi dalla Svizzera, impegni la cui sottoscrizione presupponeva
la disponibilità di farsi carico di taluni casi d’assicurazione malattia. Di
conseguenza, accettare una tale rinuncia comporterebbe che l’assicuratore
estero avrebbe tutti i diritti per opporre alla Svizzera la lesione dei suoi
interessi poiché esso si vedrebbe costretto a mantenere assicurata una persona
di cui la Svizzera si è “scaricata”.
Da ciò consegue che la richiesta di rinuncia alla revoca della
rendita di vecchiaia AVS del signor RI 1 non può essere ammessa. (…)
Giova comunque ricordare che, al momento del sorgere del diritto
alla rendita di vecchiaia del signor RI 1 (1° luglio 2011) era ancora in vigore
il precedente Reg. (CEE) 1408/71 dove, al suo art. 27, era prescritto che
l’obbligo di affiliazione all’assicurazione malattia nel paese di domicilio
scattava già con il semplice diritto alla rendita (il rinvio della rendita di
vecchiaia interessa unicamente il versamento della stessa e non rappresenta un
rinvio del “diritto”) e non come l’attuale art. 23 Reg. CE 883/2004 che impone
tale obbligo d’affiliazione solo con il “ricevimento” effettivo della
prestazione. Dal punto di vista dell’assoggettamento all’assicurazione malattia
svizzera il signor RI 1 avrebbe dunque già dovuto essere affiliato dal 1°
luglio 2011.” (doc. 15/16)
Al riguardo, il Tribunale rammenta che quale
condizione affinché la rinuncia e la revoca di prestazioni non siano nulle,
occorre che esse non pregiudichino gli interessi degni di protezione di altre
persone rispettivamente di istituzioni assicurative o assistenziali o che non
intendano eludere le prescrizioni legali.
Nella
fattispecie è esplicita la volontà del ricorrente di rinunciare alla percezione
della rendita di vecchiaia svizzera per evitare di dover pagare personalmente i
premi dell’assicurazione obbligatoria svizzera, assunti, secondo quanto
affermato dal medesimo insorgente, dal Comune di __________ (__________) fino a
quando l’interessato non sarà messo al beneficio di una rendita estera (cfr.
doc. I; cfr. tuttavia, pur senza valore giuridico, per quanto concerne la
situazione a fine 2009, quanto figura a pag. 3 della rivista “__________”
periodico d’informazione a cura dell’Amministrazione comunale di __________,
Anno 4, Numero 5, edizione dicembre 2009: “[…] dopo tanti anni, una buona
notizia per i pensionati AIRE residenti in Canton Ticino, che avevano perso nel
2004.
il diritto all’assistenza sanitaria perché avevano un’indennità AVS. Il
premio base dell’assicurazione malattia sarà coperto dal Comune di __________
[…]” in: www.__________).
La
circostanza che l’interessato afferma di essere già affiliato in Svizzera
contro le malattie e che l’unica differenza sarebbe quella del debitore del
premio, ossia lui stesso in caso di erogazione della rendita AVS oppure il
Comune di __________ in caso di rinuncia alla percezione della prestazione
nulla cambia. Infatti, in ogni caso, l’interessato, rinunciando alla rendita
pregiudica gli interessi degni di protezione del Comune estero e, non dovendo
pagare personalmente i premi, sfuggirebbe alla solidarietà insita nella LAMal,
eludendo indirettamente l’obbligo di contribuire al finanziamento
dell’assicurazione malattie obbligatoria.
Ne segue che
l’interessato non può rinunciare alla rendita AVS. Già solo per questo motivo
il ricorso va respinto.
Questo TCA
rileva del resto quanto segue.
Il
ricorrente con l’impugnativa afferma di essere già assicurato alla LAMal in
Svizzera e a comprova di quanto affermato ha prodotto copia “della carta
malattia base e complementare” (doc. I).
La tessera
dell’assicurazione LAMal è tuttavia quella dell’Istituzione Comune LAMal di
Soletta (cfr. doc. A9), ossia quella che di norma viene rilasciata ai residenti
del Comune di __________. A questo proposito, l’Istituzione Comune LAMal nell’”informazione
per persone che sono assicurate in __________ e che risiedono a __________”
(cfr. www.kvg.org), afferma che “le persone che rientrano nel sistema
pubblico di assicurazione malattia __________ e che risiedono a __________
hanno diritto all’assistenza sanitaria transfrontaliera in Svizzera se hanno
bisogno di prestazioni mediche in seguito a malattia, infortunio non
professionale o maternità. I costi che ne derivano sono assunti in via
provvisoria per tutta la Svizzera dall’Istituzione comune LAMal (IC LAMal), con
sede a Soletta” e rileva che con l’iscrizione all’Istituzione Comune LAMal
l’assicurato riceve la relativa tessera dalla medesima Istituzione (“Le
persone che rientrano nelle categorie suddette hanno diritto a tutte le
prestazioni previste dal sistema di assicurazione malattie svizzero che si
rivelino medicalmente necessarie nel corso del loro soggiorno in Svizzera, ad
eccezione delle prestazioni in denaro” e “L’Istituzione Comune LAMal
paga le spese delle prestazioni mediche erogate in Svizzera secondo il diritto
svizzero. In un secondo momento queste spese sono addebitate all’assicurazione
malattia competente tramite l’organo di collegamento straniero”).
Per cui
l’insorgente, sulla base della tessera prodotta, è in realtà affiliato al
sistema sanitario __________, ma beneficia del rimborso delle cure anche in
Svizzera. Ciò in virtù dello scambio di lettere del __________ e il Ministero __________
concernente le prestazioni medico-sanitarie in Svizzera in favore __________ di
__________ e __________ (__________), dove è stata concordato, in sostanza,
che, in applicazione dell’art. 22 paragrafo 1 lettera c) del regolamento
1408/71 che “contempla i casi in cui i cittadini di uno Stato membro vengono
autorizzati dalle competenti autorità dello stesso a ricevere all’estero le
cure necessarie che non possono essere ottenute nello Stato predetto”, in
vigore, nelle relazioni tra la Svizzera e l’UE fino al 31 marzo 2012,
sostituito dal 1° aprile 2012 dal Regolamento CE 883/2004 (cfr. sentenza DTF
140.
V 98 consid. 5.2; RS 0.831.109.268.1; cfr. circa le cure all’estero l’art.
20.
del citato regolamento), i cittadini del Comune di __________ hanno diritto
di usufruire di cure sanitarie nel Canton Ticino (punto 1), che i moduli E112
vengono rilasciati a favore di tutte le persone che sulla base dell’Accordo tra
la Comunità europea e i suoi Stati membri da un lato e la Confederazione
dall’altro sulla libera circolazione delle persone soggiacciono al diritto __________
e risiedono a __________ oppure sono assicurate in uno Stato membro
dell’UE o in Svizzera per le cure medico-sanitarie e risiedono a __________
(punto 2) e che l’IC LAMal registra le persone autorizzate e rilascia loro una
tessera (punto 3).
Il ricorrente
tuttavia, essendo domiciliato in Svizzera, come rammenta anche l’UFAS, va
affiliato ad un’assicurazione malattie svizzera (doc. 15/16). Infatti, come già
ricordato nelle sentenze 30.2011.24 del 23 novembre 2011 e 30.2015.2 del
4.
maggio 2015 sia in virtù del domicilio in Svizzera (art. 3 LAMal), sia per il
fatto che oltre ad esservi domiciliato percepisce (anche) una rendita di
vecchiaia svizzera (art. 23 del regolamento [CEE] 883/2008; cfr.
sentenza 30.2015.2 del 4 maggio 2015, consid. 2.9 con tutti i riferimenti;
cfr., prima del 1° aprile 2012: art. 27 regolamento [CEE] 1408/71), deve essere
affiliato contro le malattie nel nostro Paese.
Per cui,
come nei citati casi 30.2011.24 del 23 novembre 2011 e 30.2015.2 del 4
maggio 2015, anche in concreto questo Tribunale cantonale delle assicurazioni deve
concludere che la rinuncia alla percezione della rendita di vecchiaia svizzera
da parte del ricorrente comporterebbe l’assenza dell’obbligo d'assicurazione in
Svizzera nonostante l'assicurato vi sia domiciliato ed in questo modo
verrebbero eluse manifestamente le normative legali summenzionate, secondo le
quali un assicurato titolare sia di una rendita svizzera sia di una rendita di
uno Stato membro, è soggetto all'obbligo assicurativo nel luogo di residenza e
quindi ad una cassa malati svizzera. Con la rinuncia verrebbe d’altro canto
lesa la solidarietà tra assicurati imposta con la LAMal.
Stanti così le cose, la
dichiarazione dell'assicurato di rinuncia al diritto alla rendita AVS non può
essere ammessa e come tale è nulla, essendo essa espressamente intesa ad
evitare, in ogni caso ed in via principale, il pagamento personale del premio
dell’assicurazione malattie, e, secondariamente, l’affiliazione
all’assicurazione malattie svizzera.
2.9
Il ricorrente fa valere la
propria buona fede, sostenendo di aver inizialmente richiesto di poter
beneficiare della rendita AVS poiché il calcolo effettuato dalla Cassa dava un
importo nettamente superiore a quello poi conseguito (fr. 915.-- [doc. A2], poi
aumentati a fr. 1'015.-- [doc. A3], in luogo dei fr. 69.-- riconosciuti dopo
che la Cassa ha accertato che l’insorgente ha quasi esclusivamente lavorato in __________).
Secondo
la giurisprudenza il principio della buona fede, sancito dall’art. 9 Cost.
fed., tutela la legittima fiducia dell’amministrato nei confronti dell’autorità
amministrativa e gli permette in particolare di esigere che l’amministrazione
rispetti le promesse fatte e che non si contraddica (cfr. sentenza 9C_5/2015
del 31 luglio 2015, consid. 3). Così, un’informazione sbagliata o una decisione
erronea possono obbligare l’amministrazione a concedere a un amministrato un
vantaggio contrario alla legge se (a) l'autorità è intervenuta in una
situazione concreta nei confronti di determinate persone, (b) l'autorità ha
agito entro i limiti della propria competenza o comunque è supposta avere agito
entro tali limiti, (c) l'amministrato non ha potuto rendersi conto
immediatamente dell'inesattezza dell'informazione ricevuta, (d) facendo
affidamento sull'informazione ricevuta egli ha preso delle disposizioni non
reversibili senza pregiudizio, (e) da quando l'informazione è stata resa non è
intervenuta una modifica del quadro giuridico (DTF 131 II 627 consid. 6.1 pag.
636, 130 I 26 consid. 8.1 pag. 60 e rispettivi rinvii; cfr. sentenza 9C_5/2015
del 31 luglio 2015, consid. 3).
In
concreto la buona fede non può essere riconosciuta poiché, indipendentemente
dall’ammontare della rendita e dall’esattezza del calcolo allora effettuato
dalla Cassa, il ricorrente, per i motivi esposti nel considerando precedente,
non avrebbe in ogni caso potuto rinunciare alla prestazione. Per cui non
essendo in ogni caso adempiuta la condizione del pregiudizio, l’interessato non
può far valere la propria buona fede (cfr. anche lettera del 5 gennaio 2016
dell’UFAS, doc. 15/16 e art. 27 regolamento CEE 1408/71).
2.10
Il ricorso deve conseguentemente essere respinto e la decisione
impugnata confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso é respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti