Lexipedia

Decisione

30.2016.20

Rinuncia alla rendita AVS nulla poiché sfuggirebbe all'obbligo di contribuire solidalmente alla LAMal, pregiudicherebbe l'interesse degno di protezione di un Comune estero ed eluderebbe l'obbligo assi

17 maggio 2016Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

III. IN DIRITTO

a. Uno dei grandi principi dell’attività amministrativa deve

essere l’osservanza del principio della buona fede. Principio che si trova sia

all’articolo 5 che 9 della Costituzione federale. E’ imposto dunque al servizio

pubblico di rispettare le attese amministrative che ha lui stesso creato. La

decisione del 23 giugno 2011, riconfermata per lettera del 21 febbraio 2014,

indica chiaramente una rendita di CHF 915.- ed anche CHF 1015.--. Questa

informazione credibile data su forma di decisione dell’Autorità competente è

l’origine delle disposizioni prese da parte mia, ossia la mia domanda di

rendita AVS e la rinuncia consapevole e conseguente della prestazione del

Comune di __________. Fidandomi agli scritti della Cassa di compensazione AVS

ho inoltrato la domanda di rendita AVS. Cosa che non avrei mai fatto se avessi

avuto il calcolo giusto. Poiché ben sapevo che se ricevevo una rendita AVS

dovevo rinunciare ad una prestazione offerta dal Comune di __________, a sapere

la presa in carico del premio mensile dell’assicurazione di base della Cassa

malati svizzera. Chiedo dunque di potere essere rimesso nella situazione

iniziale a sapere una rinuncia spontanea della rendita AVS al visto delle

cattive informazioni date che recano un pregiudizio notevole. Se non avessi in

effetti richiesto la rendita AVS tutto questo non sarebbe successo. La richiesta

è stata fatta basandomi sulle informazioni errate della Cassa di compensazione.

Tante sono le decisioni del Tribunale federale sull’applicazione del principio

della buona fede.

b. La Cassa di compensazione e l’Autorità di primo ricorso non

hanno capito che io sono già affiliato ad una cassa malati svizzera! Credono in

modo errato che il mio danno economico consiste ad affiliarmi ad una cassa

malati svizzera. Assolutamente sbagliato. Come indicato io sono già affiliato

ad una cassa malati svizzera. Solo la questione di chi la paga è in gioco. In

effetti se la mia rinuncia alla rendita AVS non dovesse essere accettata, io

dovrei pagare personalmente tale assicurazione. A notare che pago già

personalmente la complementare. Il diritto internazionale invocato nella

decisione su opposizione del 1 marzo 2016 non ci concerna nel presente caso

poiché sono già affiliato ad una Cassa malati svizzera essendo svizzero e

domiciliato in Svizzera.

c. Per di più il pagamento dei premi dell’assicurazione di base

della cassa malattie svizzera da parte del Comune di __________ risulta da una

direttiva comunale. E’ una prestazione che il Comune offre ai suoi cittadini.

Il Comune conclude una assicurazione collettiva con una cassa malati svizzera.

Questa prestazione non risulta dallo Stato __________ e dunque non concerne il

diritto internazionale e gli accordi menzionati a torto, che sono tra l’altro

rispettati.

d. Conformemente alla marginale 1306 delle Direttive sulle rendite

(DR) per principio si può rinunciare a delle prestazioni dell’AVS e dell’AI.

Una rinuncia è tuttavia nulla dal momento che pregiudica gli interessi degni di

protezione di altre persone, di istituzioni assicurative (incluso l’AVS) o

assistenziale o se essa si propone di eludere le prescrizioni legali (art. 23

cpv. 3 LPGA). In questo caso non si vede dove la mia rinuncia porta pregiudizio

all’AVS poiché rinuncio alla magra rendita né allo Stato __________ poiché non

è coinvolto nella prestazione di __________. La mia affiliazione Lamal non è

neppure rimessa in questione poiché sono già affiliato a soddisfazione ad una

cassa malati svizzera!

e. Sicuro che la perdita della prestazione del Comune di __________

e dunque il pagamento di tasca mia del premio mensile assicurazione di base mi

porta pregiudizio e con una pensione __________ ridotta mi crea una situazione

finanziaria precaria e difficilmente sopportabile. Questo a causa di una

decisione sbagliata della Cassa compensazione e di una erronea comprensione

della mia affiliazione Lamal. Copia della mia tessera malattia è giunta in

annesso.” (doc. I)

1.7. Con risposta del 13 aprile

2016 la Cassa ha chiesto la reiezione del ricorso, rinviando ad altri casi

simili già giudicati da questo Tribunale (doc. III).

Considerandi

2.1

Oggetto del contendere è sapere

se a giusta ragione la Cassa di compensazione ha negato al ricorrente di potere

rinunciare alla percezione della rendita di vecchiaia svizzera.

2.2

Il tema posto in discussione

dinanzi a questo Tribunale non è nuovo. Questa Corte si è già chinata su due

fattispecie analoghe sfociate nelle sentenze 30.2011.24 del 23 novembre 2011 e

30.2015.2

del 4 maggio 2015, i cui principi saranno qui ampiamente ripresi.

2.3

Per l’art. 18 cpv. 1 LAVS

hanno diritto alle rendite di vecchiaia e superstiti, conformemente alle

disposizioni che seguono, i cittadini svizzeri, gli stranieri e gli apolidi.

Secondo l'art. 18 cpv. 2

LAVS, gli stranieri come pure i loro superstiti che non possiedono la

cittadinanza svizzera hanno diritto alla rendita solo fintanto che hanno il

loro domicilio e la loro dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera. Ogni

persona per cui venga erogata una rendita deve adempiere personalmente tale

esigenza. Sono salve le disposizioni speciali di diritto federale relative allo

statuto dei rifugiati e degli apolidi e le convenzioni internazionali

contrarie, in particolare quelle concluse con Stati la cui legislazione accorda

ai cittadini svizzeri e ai loro superstiti vantaggi pressappoco equivalenti a

quelli della presente legge.

L'art. 21 cpv. 1 LAVS

prevede che hanno diritto a una rendita di vecchiaia:

a. gli uomini che hanno

compiuto i 65 anni;

b. le donne che hanno

compiuto i 64 anni.

Il capoverso 2 stabilisce

che il diritto alla rendita di vecchiaia nasce il primo giorno del mese successivo

a quello in cui è stata compiuta l'età stabilita nel capoverso 1. Esso si

estingue con la morte del beneficiario.

Riguardo all'esercizio del

diritto, l'art. 67 cpv. 1 OAVS dispone che il diritto alla rendita o

all'assegno per grandi invalidi deve essere fatto valere presentando alla cassa

di compensazione competente giusta gli art. 122 e seguenti, un modulo di

richiesta debitamente riempito. Sono legittimati alla richiesta il richiedente

e, per lui, il suo rappresentante legale, il coniuge, i genitori o i nonni, i

figli o gli abbiatici, i fratelli e sorelle come pure i terzi o l'autorità che

possono domandare il versamento della rendita nelle loro mani.

Secondo il N. 1003 delle

Direttive sulle Rendite (di seguito: DR), edite dall'UFAS, la concessione di

una rendita o di un assegno per grandi invalidi dell'AVS è subordinata alla

condizione che l'interessato depositi una domanda presso la competente cassa di

compensazione (RCC 1975 pag. 386).

2.4

Per quanto riguarda la

rinuncia ad una rendita, va ricordato come per l'art. 23 cpv. 1 LPGA l'avente

diritto può rinunciare a prestazioni assicurative. La rinuncia può essere

revocata in qualsiasi momento con effetto per il futuro. La rinuncia e la

revoca esigono la forma scritta. La rinuncia e la revoca sono nulle se

pregiudicano gli interessi degni di protezione di altre persone, di istituzioni

assicurative o assistenziali oppure se si propongono di eludere le prescrizioni

legali (art. 23 cpv. 2 LPGA). A norma dell'art. 23 cpv. 3 LPGA, l'assicuratore

deve confermare per scritto all'avente diritto la rinuncia e la revoca. Nella

conferma occorre stabilire l'oggetto, l'ampiezza e le conseguenze della

rinuncia e della revoca.

Per il N. 1306 DR, di

principio si può rinunciare a prestazioni dell'AVS o dell'AI. La rinuncia è

nulla se è pregiudizievole per gli interessi di altre persone, di istituti

assicurativi (compresi quelli dell'AVS o dell'AI) o d'assistenza o quando

tendono ad eludere disposizioni legali (cfr. art. 23 cpv. 2 LPGA).

Secondo il N. 1307 DR,

l'avente diritto non può far valere una rinuncia retroattivamente, ma solo per

prestazioni future.

Le domande di rinuncia a

prestazioni di regola vanno sottoposte all'UFAS assieme all'incarto, ad

eccezione dei casi in cui la moglie (anche durante il periodo

dell'anticipazione) rinuncia retroattivamente alla propria rendita di vecchiaia

a favore della rendita completiva più elevata. Le casse di compensazione

possono trattare questi casi direttamente (N. 1308 DR).

L'ammissione o il rifiuto

della rinuncia deve fare oggetto di una decisione. La persona che rinuncia alla

rendita deve essere informata sulle conseguenze del suo atto (N. 1309 DR).

Per il N. 1310 DR è

possibile revocare la rinuncia in qualsiasi momento. In caso di revoca, però,

le prestazioni possono essere versate solo per il futuro. Sono esclusi

pagamenti di arretrati per il periodo antecedente la revoca.

2.5

Come rammenta un giudizio del

2.

settembre 2013 reso dal Tribunale cantonale delle Assicurazioni del Canton

Vallese, in merito ad una cittadina del Belgio che intendeva rinunciare alla

rendita e citata nella sentenza 30.2015.2 del 4 maggio 2015:

" (…)

L'article 23 du règlement 883/2004 (CE) relatif

au droit aux prestations en nature en vertu de la législation de l'Etat membre

de résidence dispose que la personne qui perçoit une pension ou des pensions en

vertu de la législation de deux ou plusieurs États membres, dont l'un est

l'Etat membre de résidence, et qui a droit aux prestations en nature en vertu

de la législation de cet Etat membre, bénéficie, tout comme les membres de sa

famille, de ces prestations en nature servies par et pour le compte de l'institution du lieu de résidence, comme si l'intéressé n'avait

droit à la pension qu'en vertu de la législation de cet Etat membre.

(…)

… la renonciation à des prestations était nulle

si elle était préjudiciable aux intérêts d'autres personnes, d'institutions

d'assurance ou d'assistance ou si elle tendait à éluder des dispositions légales (art. 23 al 2 LPGA). Or, en

l'occurrence, il est vraisemblable que la demande de renonciation présentée par

l'assurée est préjudiciable à la Sécurité sociale

belge (laquelle serait dés lors tenue de financer les prestations de maladie

dont pourrait bénéficier), même si cette dernière est disposée à assurer

l'Intéressée, et surtout iI est évident que cette requête élude la disposition

claire de l'article 3 alinéa 1 LAMal qui impose l'obligation

de s'assurer pour les soins en cas de maladie à

toute personne domiciliée en Suisse (au sens des articles 23 à 26 CC: cf. art.

1.

OAMal), quelle que soit sa nationalité, les exceptions concernant certaines

catégories de personnes, notamment les employés d'organisations internationales

(art 3 al. 2 LAMal et 2 OAMal), n'étant pas applicables dans le présent cas.

D'autre part, l'article 23 du règlement 883/2004

(CE) ainsi que la prise de position de l'OFAS du 11 septembre 2012 dans un cas

similaire confirment le bien-fondé de la décision entreprise en ce sens qu'ils

imposent à la personne au bénéfice d'une rente du pays dans lequel elle est

domiciliée de s'assurer dans ledit pays pour le risque maladie, indépendamment

du montant de la rente versée par l'Etat de résidence et même si elle perçoit

une rente plus élevée d'un Etat tiers, ce qui est le cas en l'occurrence. (…)"

2.6

In merito alla

revoca di una rinuncia si sono espressi dottrina e giurisprudenza. In

particolare Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 3a ed., 2015, ad art. 23, n. 12, pag.

357, afferma che questa disposizione concerne soltanto i casi per i quali una

rinuncia interviene per iscritto, mentre non regola la questione di una

rinuncia tacita risultante dal fatto che l'assicurato non esercita il suo

diritto alle prestazioni in virtù dell'art. 29 cpv. 1 LPGA. La giurisprudenza

ha confermato che una rinuncia deve avvenire per iscritto. Una rinuncia per

atti concludenti, come sotto l'egida del diritto precedente (DTF 116 V

273.

consid. 4; DTF 108 V 84 consid. 3a) non è più possibile (DTF

135.

V 106 consid. 6.2.3; 137 V 394 consid. 4.2; cfr. Kieser, op. cit., n. 13 ad

art. 23, pag. 357). Per giungere alle sue conclusioni l’Alta Corte si è fondata

anche sul parere di Ghislaine Frésard-Fellay in: HAVE 5/2002 “De la

renonciation aux prestations d'assurance sociale”, pag. 335 e seguenti, la

quale ritiene che la semplice omissione della richiesta non costituisce una

rinuncia giusta l'art. 23 LPGA. Nel suo articolo, l'autrice specifica inoltre

le condizioni della rinuncia (op. cit., pag. 337 segg.).

Con sentenza

pubblicata in DTF 129 V 1 il Tribunale federale, prima dell'entrata in vigore

della LPGA, ha esaminato le condizioni per la rinuncia a prestazioni

assicurative, mantenendo anche sotto l'imperio delle disposizioni della 10a

revisione dell'AVS la giurisprudenza secondo la quale è possibile rinunciare a

prestazioni dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti o

dell'assicurazione per l'invalidità soltanto eccezionalmente e nella misura in

cui l'avente diritto abbia un interesse degno di protezione e la rinuncia non

leda gli interessi di altre persone o istituzioni coinvolte (comprese l'AVS e

l'AI; cfr. anche la pronunzia H 152/02 del 18 dicembre 2002 e sentenza H

212/03 dell'8 ottobre 2003).

Con sentenza

8C_495/2008 dell'11 marzo 2009, l'Alta Corte ha ricordato che prima dell'entrata

in vigore della LPGA, in assenza di norme legali specifiche, la giurisprudenza

aveva codificato la possibilità della rinuncia a prestazioni (consid. 2.1.2) e

anche nella sentenza 9C_576/2010 del 26 aprile 2011 il TF ha ripreso i principi

esposti nella summenzionata DTF 129 V 1 (consid. 4.3.2).

A proposito

dell'applicazione dell'art. 23 cpv. 2 LPGA la nostra Massima istanza, in una

sentenza del 20 aprile 2007 (I 714/06), ha confermato la DTF 129 V 1, secondo

cui la rinuncia ad una prestazione assicurativa è permessa soltanto se essa non

elude le prescrizioni legali. Una elusione delle prescrizioni legali si ha, per

esempio, se con la rinuncia al proprio diritto alla rendita di vecchiaia si

vorrebbe ottenere la continuazione del pagamento della rendita completiva del

coniuge, di importo maggiore (cfr. consid. 4.2).

Con sentenza

9C_174/2008 del 2 aprile 2008 il Tribunale federale si è pronunciato sul caso

di un'assicurata alla quale l'Ufficio invalidità per gli assicurati all'estero

ha attribuito una rendita intera d'invalidità dal 1° luglio 2004. Il Tribunale

amministrativo federale ha respinto il ricorso dell'assicurata che chiedeva di

non attribuirle una rendita AI. L'interessata ha proposto la medesima censura

davanti al Tribunale federale. La nostra Massima istanza, nella misura in cui

era ricevibile, l'ha respinta, considerando che tenuto conto dell'integrale

perdita di lavoro, giustamente l'assicurata aveva diritto ad una rendita intera

di invalidità. Infine, correttamente le autorità giudiziarie inferiori hanno

negato le condizioni per la rinuncia a questa rendita. La ricorrente, da tanti

anni senza attività lucrativa, ed il cui tentativo per ottenere una rendita

tedesca per la diminuzione dell'attività è stata respinta crescendo in

giudicato, per la sua occupazione in X. percepiva da un'istituzione delle

prestazioni mensili per assicurarle il fabbisogno vitale. Per questi motivi, ha

concluso il TF, deve essere assegnata all'assicurata la rendita svizzera di

invalidità di sua spettanza. Una rinuncia alla rendita AI pregiudicherebbe gli

interessi degni di protezione di istituzioni assicurative o assistenziali e

quindi non è ammessa (consid. 4).

2.7

In concreto l’insorgente,

nato nel 1946, in Svizzera dal 1° gennaio 1969, il 29 maggio 2015 ha revocato

il rinvio della rendita di vecchiaia (doc. 150/151), cui avrebbe avuto diritto

dal 1° luglio 2011 (cfr. art. 21 cpv. 2 LAVS). Dopo aver ricevuto la decisione

del 19 agosto 2015 tramite la quale la prestazione mensile dovuta è stata

fissata in fr. 69.-- (doc. 33), in luogo di fr. 1'015.-- precedentemente

calcolati (doc. 58), l’assicurato, con scritto del 7 settembre 2015, ha

rinunciato, con l’accordo della moglie, alla rendita AVS (doc. 26 e 25).

Ciò, secondo

quanto affermato dal ricorrente, in virtù del fatto che la percezione di una rendita

AVS avrebbe portato alla cessazione del pagamento del premio dell’assicurazione

malattie da parte del Comune di __________ (__________), che si assumerebbe i

costi del premio solo nel caso in cui la persona assicurata non è al beneficio

di una pensione estera (cfr. doc. I). Questa circostanza porterebbe

l’assicurato a dover pagare personalmente i premi dell’assicurazione malattie a

fronte di una rendita esigua (doc. I).

2.8

La richiesta

del ricorrente non può essere accolta (cfr. anche sentenze 30.2011.24

del 23 novembre 2011 e 30.2015.2 del 4 maggio 2015), poiché non sono dati i presupposti materiali della rinuncia, come d’altra parte ha

correttamente evidenziato l’UFAS nella sua presa di posizione del 16 novembre

2015.

(doc. 15), dove ha affermato:

" (…)

Come già evidenziato in altri casi analoghi a questo, dal momento

in cui un cittadino UE domiciliato in Svizzera a cui si applica l’Accordo sulla

libera circolazione (come nel caso del signor RI 1) diventa beneficiario di una

rendita di vecchiaia svizzera, per la copertura delle spese mediche esso è

obbligato ad affiliarsi presso una cassa malati svizzera. In effetti, dal

momento in cui un assicurato che sottostà alla regolamentazione europea riceve

una prestazione sociale dal paese del domicilio, la competenza per ciò che

concerne l’affiliazione all’assicurazione malattia deve essere determinata in

base alle disposizioni comunitarie (art. 23 Reg. CE 883/2004).

Da quel momento, infatti, in base alle regole di coordinamento

comunitario riprese dall’accordo sulla libera circolazione delle persone

stipulato tra la Svizzera e l’Unione europea, è espressamente previsto che una

persona che percepisce una rendita dal paese in cui risiede deve essere

assicurata, per il rischio malattia, in tale paese, anche se questa rendita è

esigua in rapporto ad un’altra, più elevata, versatagli da un altro paese.

L’obiettivo di questa regola è di semplificare la gestione dei casi

d’assicurazione malattia : la persona è trattata sulla base del sistema di

sicurezza sociale del paese in cui risiede, così da evitare il più possibile lo

scambio di formulari amministrativi e le procedure di rimborso delle spese tra

Stati. Questa regola è applicata uniformemente su tutto il territorio dell’UE.

Anche se essa fa sì che un pensionato sia messo a carico di uno Stato nel quale

magari non ha contribuito per la maggior parte della sua vita, questa

disposizione è legata all’idea che, sull’insieme dei casi, si arriva comunque a

una sorta d’equilibrio generale tra gli Stati.

Da questo punto di vista, il permettere a una persona di

rinunciare alla rendita svizzera per una questione di affiliazione

all’assicurazione malattia (il diritto alle cure resta lo stesso sia se la

persona è assicurata in Svizzera o in __________) è contrario agli impegni

internazionali presi dalla Svizzera, impegni la cui sottoscrizione presupponeva

la disponibilità di farsi carico di taluni casi d’assicurazione malattia. Di

conseguenza, accettare una tale rinuncia comporterebbe che l’assicuratore

estero avrebbe tutti i diritti per opporre alla Svizzera la lesione dei suoi

interessi poiché esso si vedrebbe costretto a mantenere assicurata una persona

di cui la Svizzera si è “scaricata”.

Da ciò consegue che la richiesta di rinuncia alla revoca della

rendita di vecchiaia AVS del signor RI 1 non può essere ammessa. (…)

Giova comunque ricordare che, al momento del sorgere del diritto

alla rendita di vecchiaia del signor RI 1 (1° luglio 2011) era ancora in vigore

il precedente Reg. (CEE) 1408/71 dove, al suo art. 27, era prescritto che

l’obbligo di affiliazione all’assicurazione malattia nel paese di domicilio

scattava già con il semplice diritto alla rendita (il rinvio della rendita di

vecchiaia interessa unicamente il versamento della stessa e non rappresenta un

rinvio del “diritto”) e non come l’attuale art. 23 Reg. CE 883/2004 che impone

tale obbligo d’affiliazione solo con il “ricevimento” effettivo della

prestazione. Dal punto di vista dell’assoggettamento all’assicurazione malattia

svizzera il signor RI 1 avrebbe dunque già dovuto essere affiliato dal 1°

luglio 2011.” (doc. 15/16)

Al riguardo, il Tribunale rammenta che quale

condizione affinché la rinuncia e la revoca di prestazioni non siano nulle,

occorre che esse non pregiudichino gli interessi degni di protezione di altre

persone rispettivamente di istituzioni assicurative o assistenziali o che non

intendano eludere le prescrizioni legali.

Nella

fattispecie è esplicita la volontà del ricorrente di rinunciare alla percezione

della rendita di vecchiaia svizzera per evitare di dover pagare personalmente i

premi dell’assicurazione obbligatoria svizzera, assunti, secondo quanto

affermato dal medesimo insorgente, dal Comune di __________ (__________) fino a

quando l’interessato non sarà messo al beneficio di una rendita estera (cfr.

doc. I; cfr. tuttavia, pur senza valore giuridico, per quanto concerne la

situazione a fine 2009, quanto figura a pag. 3 della rivista “__________”

periodico d’informazione a cura dell’Amministrazione comunale di __________,

Anno 4, Numero 5, edizione dicembre 2009: “[…] dopo tanti anni, una buona

notizia per i pensionati AIRE residenti in Canton Ticino, che avevano perso nel

2004.

il diritto all’assistenza sanitaria perché avevano un’indennità AVS. Il

premio base dell’assicurazione malattia sarà coperto dal Comune di __________

[…]” in: www.__________).

La

circostanza che l’interessato afferma di essere già affiliato in Svizzera

contro le malattie e che l’unica differenza sarebbe quella del debitore del

premio, ossia lui stesso in caso di erogazione della rendita AVS oppure il

Comune di __________ in caso di rinuncia alla percezione della prestazione

nulla cambia. Infatti, in ogni caso, l’interessato, rinunciando alla rendita

pregiudica gli interessi degni di protezione del Comune estero e, non dovendo

pagare personalmente i premi, sfuggirebbe alla solidarietà insita nella LAMal,

eludendo indirettamente l’obbligo di contribuire al finanziamento

dell’assicurazione malattie obbligatoria.

Ne segue che

l’interessato non può rinunciare alla rendita AVS. Già solo per questo motivo

il ricorso va respinto.

Questo TCA

rileva del resto quanto segue.

Il

ricorrente con l’impugnativa afferma di essere già assicurato alla LAMal in

Svizzera e a comprova di quanto affermato ha prodotto copia “della carta

malattia base e complementare” (doc. I).

La tessera

dell’assicurazione LAMal è tuttavia quella dell’Istituzione Comune LAMal di

Soletta (cfr. doc. A9), ossia quella che di norma viene rilasciata ai residenti

del Comune di __________. A questo proposito, l’Istituzione Comune LAMal nell’”informazione

per persone che sono assicurate in __________ e che risiedono a __________”

(cfr. www.kvg.org), afferma che “le persone che rientrano nel sistema

pubblico di assicurazione malattia __________ e che risiedono a __________

hanno diritto all’assistenza sanitaria transfrontaliera in Svizzera se hanno

bisogno di prestazioni mediche in seguito a malattia, infortunio non

professionale o maternità. I costi che ne derivano sono assunti in via

provvisoria per tutta la Svizzera dall’Istituzione comune LAMal (IC LAMal), con

sede a Soletta” e rileva che con l’iscrizione all’Istituzione Comune LAMal

l’assicurato riceve la relativa tessera dalla medesima Istituzione (“Le

persone che rientrano nelle categorie suddette hanno diritto a tutte le

prestazioni previste dal sistema di assicurazione malattie svizzero che si

rivelino medicalmente necessarie nel corso del loro soggiorno in Svizzera, ad

eccezione delle prestazioni in denaro” e “L’Istituzione Comune LAMal

paga le spese delle prestazioni mediche erogate in Svizzera secondo il diritto

svizzero. In un secondo momento queste spese sono addebitate all’assicurazione

malattia competente tramite l’organo di collegamento straniero”).

Per cui

l’insorgente, sulla base della tessera prodotta, è in realtà affiliato al

sistema sanitario __________, ma beneficia del rimborso delle cure anche in

Svizzera. Ciò in virtù dello scambio di lettere del __________ e il Ministero __________

concernente le prestazioni medico-sanitarie in Svizzera in favore __________ di

__________ e __________ (__________), dove è stata concordato, in sostanza,

che, in applicazione dell’art. 22 paragrafo 1 lettera c) del regolamento

1408/71 che “contempla i casi in cui i cittadini di uno Stato membro vengono

autorizzati dalle competenti autorità dello stesso a ricevere all’estero le

cure necessarie che non possono essere ottenute nello Stato predetto”, in

vigore, nelle relazioni tra la Svizzera e l’UE fino al 31 marzo 2012,

sostituito dal 1° aprile 2012 dal Regolamento CE 883/2004 (cfr. sentenza DTF

140.

V 98 consid. 5.2; RS 0.831.109.268.1; cfr. circa le cure all’estero l’art.

20.

del citato regolamento), i cittadini del Comune di __________ hanno diritto

di usufruire di cure sanitarie nel Canton Ticino (punto 1), che i moduli E112

vengono rilasciati a favore di tutte le persone che sulla base dell’Accordo tra

la Comunità europea e i suoi Stati membri da un lato e la Confederazione

dall’altro sulla libera circolazione delle persone soggiacciono al diritto __________

e risiedono a __________ oppure sono assicurate in uno Stato membro

dell’UE o in Svizzera per le cure medico-sanitarie e risiedono a __________

(punto 2) e che l’IC LAMal registra le persone autorizzate e rilascia loro una

tessera (punto 3).

Il ricorrente

tuttavia, essendo domiciliato in Svizzera, come rammenta anche l’UFAS, va

affiliato ad un’assicurazione malattie svizzera (doc. 15/16). Infatti, come già

ricordato nelle sentenze 30.2011.24 del 23 novembre 2011 e 30.2015.2 del

4.

maggio 2015 sia in virtù del domicilio in Svizzera (art. 3 LAMal), sia per il

fatto che oltre ad esservi domiciliato percepisce (anche) una rendita di

vecchiaia svizzera (art. 23 del regolamento [CEE] 883/2008; cfr.

sentenza 30.2015.2 del 4 maggio 2015, consid. 2.9 con tutti i riferimenti;

cfr., prima del 1° aprile 2012: art. 27 regolamento [CEE] 1408/71), deve essere

affiliato contro le malattie nel nostro Paese.

Per cui,

come nei citati casi 30.2011.24 del 23 novembre 2011 e 30.2015.2 del 4

maggio 2015, anche in concreto questo Tribunale cantonale delle assicurazioni deve

concludere che la rinuncia alla percezione della rendita di vecchiaia svizzera

da parte del ricorrente comporterebbe l’assenza dell’obbligo d'assicurazione in

Svizzera nonostante l'assicurato vi sia domiciliato ed in questo modo

verrebbero eluse manifestamente le normative legali summenzionate, secondo le

quali un assicurato titolare sia di una rendita svizzera sia di una rendita di

uno Stato membro, è soggetto all'obbligo assicurativo nel luogo di residenza e

quindi ad una cassa malati svizzera. Con la rinuncia verrebbe d’altro canto

lesa la solidarietà tra assicurati imposta con la LAMal.

Stanti così le cose, la

dichiarazione dell'assicurato di rinuncia al diritto alla rendita AVS non può

essere ammessa e come tale è nulla, essendo essa espressamente intesa ad

evitare, in ogni caso ed in via principale, il pagamento personale del premio

dell’assicurazione malattie, e, secondariamente, l’affiliazione

all’assicurazione malattie svizzera.

2.9

Il ricorrente fa valere la

propria buona fede, sostenendo di aver inizialmente richiesto di poter

beneficiare della rendita AVS poiché il calcolo effettuato dalla Cassa dava un

importo nettamente superiore a quello poi conseguito (fr. 915.-- [doc. A2], poi

aumentati a fr. 1'015.-- [doc. A3], in luogo dei fr. 69.-- riconosciuti dopo

che la Cassa ha accertato che l’insorgente ha quasi esclusivamente lavorato in __________).

Secondo

la giurisprudenza il principio della buona fede, sancito dall’art. 9 Cost.

fed., tutela la legittima fiducia dell’amministrato nei confronti dell’autorità

amministrativa e gli permette in particolare di esigere che l’amministrazione

rispetti le promesse fatte e che non si contraddica (cfr. sentenza 9C_5/2015

del 31 luglio 2015, consid. 3). Così, un’informazione sbagliata o una decisione

erronea possono obbligare l’amministrazione a concedere a un amministrato un

vantaggio contrario alla legge se (a) l'autorità è intervenuta in una

situazione concreta nei confronti di determinate persone, (b) l'autorità ha

agito entro i limiti della propria competenza o comunque è supposta avere agito

entro tali limiti, (c) l'amministrato non ha potuto rendersi conto

immediatamente dell'inesattezza dell'informazione ricevuta, (d) facendo

affidamento sull'informazione ricevuta egli ha preso delle disposizioni non

reversibili senza pregiudizio, (e) da quando l'informazione è stata resa non è

intervenuta una modifica del quadro giuridico (DTF 131 II 627 consid. 6.1 pag.

636, 130 I 26 consid. 8.1 pag. 60 e rispettivi rinvii; cfr. sentenza 9C_5/2015

del 31 luglio 2015, consid. 3).

In

concreto la buona fede non può essere riconosciuta poiché, indipendentemente

dall’ammontare della rendita e dall’esattezza del calcolo allora effettuato

dalla Cassa, il ricorrente, per i motivi esposti nel considerando precedente,

non avrebbe in ogni caso potuto rinunciare alla prestazione. Per cui non

essendo in ogni caso adempiuta la condizione del pregiudizio, l’interessato non

può far valere la propria buona fede (cfr. anche lettera del 5 gennaio 2016

dell’UFAS, doc. 15/16 e art. 27 regolamento CEE 1408/71).

2.10

Il ricorso deve conseguentemente essere respinto e la decisione

impugnata confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso é respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti