Lexipedia

Decisione

30.2016.22

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

3 agosto 2016Italiano46 min

Source ti.ch

Fatti

I ricorrenti rilevano

inoltre che l’importo indicato nella decisione non è stato percepito unicamente

dal veterinario di __________, che ha incassato fr. 56'000.--, ritenuto come

fr. 10'000.-- sono stati conseguiti dalla dr.ssa med. __________ con la quale

la RI 1 ed il veterinario di __________ hanno sottoscritto una convenzione.

Infine, i ricorrenti

rimangono a disposizione nel caso in cui il Tribunale ritenesse necessaria

un’udienza per chiarire ulteriormente la fattispecie.

1.4. Con risposte del 13 maggio

2016 la Cassa chiede la reiezione dei ricorsi (doc. III, inc. 30.2016.22+23). L’amministrazione

rammenta che la questione relativa alle “__________” nasce da una presa di

posizione della stessa Cassa del 2 novembre 2011 nei confronti della __________

dove è stato stabilito che l’indennità fissa percepita dal medico veterinario

quale veterinario di __________ deve essere integralmente assoggettata ai

contributi sociali. Per coerenza il medesimo regime, con nota informativa del

30 agosto 2013, è stato applicato a tutte le __________ del Cantone con effetto

dall’anno 2012. In seguito ad un incontro con la __________ del 13 novembre

2015 è emerso che la RI 1 di __________, contrariamente alle altre __________,

non ha spontaneamente dichiarato l’indennità fissa nelle dichiarazioni dei

salari inviate nel 2013 e nel 2014. Da cui la ripresa. La Cassa sostiene che

oggetto del contendere non è l’interpretazione del Mandato di prestazioni tra

la __________ ed il veterinario, sottoscritto in seguito alla revisione della

legge agricola in vigore dal 10 febbraio 2015 e dunque successiva al periodo

oggetto di ripresa, bensì il Capitolato tra la RI 1 ed il veterinario del 15

aprile 2009. Il mandato non può derogare alle disposizioni LAVS in materia di

assoggettamento contributivo e va interpretato in maniera conforme. Secondo

l’amministrazione, in applicazione dei marginali 4081, 4082 e 4086 delle

direttive sul salario determinante (DSD), costituisce reddito d’attività

dipendente la retribuzione fissa versata ad un veterinario nell’ambito

dell’esercizio della funzione pubblica ad esso attribuita. Per contro il

reddito conseguito tramite incasso diretto degli onorari versati dai proprietari

del bestiame è da considerare reddito da attività indipendente conformemente a

quanto previsto dal n. 4087 DSD. In concreto, per la Cassa, l’indennità

rappresenta un compenso che la __________ versa al veterinario di __________

affinché si occupi anche degli animali degli allevatori situati in zone

discoste. L’amministrazione evidenzia che l’indennità versata dalla RI 1 di __________

è stata considerata provento da attività salariata dall’autorità fiscale non

solo nel 2013 e nel 2014, ma anche nel 2012. Non si è di conseguenza in

presenza di una doppia imposizione. Non vi può neppure essere buona fede poiché

già nel 2012 l’indennità era stata considerata salario e i contributi

paritetici sono stati regolarmente pagati il 15 ottobre 2013. Circa le spese di

trasferta, l’amministrazione evidenzia che dall’esame dell’incarto fiscale del

veterinario risulta che dal suo reddito complessivo dichiarato sono già state

concesse le spese generali e di trasferta e di conseguenza non è possibile

procedere con un’ulteriore deduzione dall’attività salariata, altrimenti vi

sarebbe una doppia rifusione delle spese di trasferta. Infine, circa

l’ammontare dell’importo ripreso (fr. 66'000), la Cassa afferma che verrà

corretto in fr. 56'000 e che i restanti fr. 10'000 “verranno perciò caricati

sul conto individuale della signora Dr. Med. Vet. __________ (supplente del

titolare della RI 1), che deve essere considerata quale salariata della RI 1 di

__________”.

1.5. Il 7 giugno 2016 il TCA ha

interpellato l’ufficio di tassazione di __________ chiedendo se le tassazioni

2012, 2013 e 2014 del dr. med. Vet. RICO2 1 sono nel frattempo state emesse e

se sono cresciute in giudicato. In tal caso all’UT è stato chiesto di voler

precisare, per i rispettivi anni, a quanto ammontano gli importi (lordi e

netti) percepiti dal ricorrente per l’attività svolta in favore della RI 1 di __________,

come è stato qualificato questo importo a livello fiscale (attività salariata,

attività indipendente, indennità per spese, ecc. e per quale motivo) e se sono

state riconosciute spese di trasferta per l’attività complessiva svolta,

compresa quella in favore della RI 1 di __________ (doc. V, inc. 30.2016.23).

1.6. Con risposta del 10 giugno

2016 l’UT competente ha affermato che la tassazione su reclamo 2012 è stata

intimata il 10 dicembre 2014. Il reddito percepito dalla RI 1 di __________ è

stato imposto come reddito principale da attività dipendente per un ammontare

netto di fr. 56'000.--. Non sono state concesse le spese direttamente legate a

tale attività, considerato che erano già state conteggiate nella contabilità

dell’attività professionale indipendente. Le tassazioni 2013 e 2014 sono invece

tuttora oggetto di reclamo (doc. VII, inc. 30.2016.23).

1.7. Chiamati a prendere posizione

in merito, i ricorrenti sono rimasti silenti, mentre la Cassa ha “preso atto

che l’Ufficio di tassazione competente ha di fatto confermato quanto sostenuto

dalla Cassa con la sua risposta di causa del 13 maggio 2016” (doc. VIII,

inc. 30.2016.23).

Considerandi

in ordine

2.1

Secondo l’art. 76 della Legge

sulla procedura amministrativa LPAmm, in vigore dal 1° marzo 2014, simile

all’art. 51 Lpamm in vigore fino al 28 febbraio 2014 - disposizione applicabile

in virtù del rinvio di cui all’art. 31 della Lptca - quando siano proposti

davanti alla stessa autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il

medesimo, l’autorità può ordinare la congiunzione delle istruttorie, decidere i

ricorsi con una sola decisione o sospendere una o più procedure in attesa dell’istruzione

o della decisione delle altre.

Nella

concreta evenienza, visto che i ricorsi del 21 aprile 2016 presentati

dal dr. med. Vet. RICO2 1 e dalla RI 1 di __________ concernono la medesima

fattispecie, sollevano i medesimi temi giuridici e sono rivolti contro

decisioni su opposizione emesse da un’unica autorità (CO 1), per economia

processuale le procedure sono congiunte in un

unico procedimento giudiziario (cfr. sentenza 35.2014.57 e 35.2014.85 del 4

maggio 2015; DTF 128 V 124 consid. 1; SVR 2005 AHV N. 15 p. 48; STFA C 23/04 e

C 26/04 del 26 agosto 2005).

2.2

Gli insorgenti sostengono che

l’amministrazione non avrebbe minimamente preso in considerazione le

motivazioni indicate nell’opposizione, confermando le decisioni formali solo 4

giorni dopo aver ricevuto l’opposizione. Essi fanno implicitamente valere una

violazione del diritto di essere sentito.

Ai sensi dell'art. 29 cpv.

2.

Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza,

dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per

l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei

suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire

sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di

partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di

determinarsi al riguardo (STFA del 29 giugno 2006 nella causa J. e D., H 97/04;

DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V

131.

consid. 2b; cfr. riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui

giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa,

124.

V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate).

Nel caso di specie non è

ravvisabile una violazione del diritto di essere sentito. L’amministrazione ha

spiegato, seppur succintamente, i motivi per i quali ha ritenuto l’indennità di

fr. 66'000 versata al veterinario di __________ quale salario determinante e

non quale reddito da attività indipendente o quale rimborso spese. Le parti

hanno compreso le ragioni alla base della reiezione delle loro opposizioni ed

hanno potuto nuovamente ampiamente esprimersi in sede ricorsuale.

Va del resto rammentato

che una violazione del diritto di essere sentito è sanabile se l'interessato,

come in concreto, riceve la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di

ricorso che gode del pieno potere di esame sui fatti e sul diritto (DTF 135 I

279.

consid. 2.6.1 pag. 285; 124 V 180 consid. 4a pag. 183).

Nel caso di specie, il TCA

dispone di un pieno potere di esame in tal senso (cfr. anche sentenza

8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3) e, in applicazione del principio

inquisitorio, può assumere le prove che ritiene necessarie per il chiarimento

della fattispecie (art. 61 lett. c LPGA).

Non va poi dimenticato che

il TF ha già avuto modo di stabilire che è possibile prescindere da un rinvio

della causa all'amministrazione se una simile operazione si esaurirebbe in uno

sterile esercizio procedurale e procrastinerebbe inutilmente il processo in

contrasto con l'interesse - di pari rango del diritto di essere sentito - della

parte ad essere giudicata celermente (DTF 132 V 387 consid. 5.1 pag. 390 con

riferimenti, cfr. anche sentenza 9C_937/2011 del 9 luglio 2012, consid. 2.3).

Il TCA può

pertanto entrare nel merito dei ricorsi.

nel merito

2.3

Sono assicurate

obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione per la

vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che hanno il loro domicilio

civile nella Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).

A norma

dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi

fintanto che esercitano un'attività lucrativa.

In

applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che

esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito

proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.

Secondo

l'art. 5 cpv. 2 LAVS, il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione

del lavoro a dipendenza d'altri per un tempo determinato o indeterminato. Esso

comprende inoltre le indennità di rincaro e altre indennità aggiunte al

salario, le provvigioni, le gratificazioni, le prestazioni in natura, le indennità

per vacanze o per giorni festivi ed altre prestazioni analoghe, nonché le

mance, se queste costituiscono un elemento importante della retribuzione del

lavoro.

Per l'art. 10 LPGA, è

considerato salariato chi per un lavoro dipendente riceve un salario

determinante secondo la pertinente legge.

2.4

Di principio si deve

ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS, quando una delle parti,

rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne l'impiego del tempo o

l'organizzazione del lavoro. Un altro indizio può essere dato da un rapporto di

dipendenza economica oppure dal fatto che l'assicurato non sopporti il rischio

economico a carico del datore di lavoro, il quale dirige la sua impresa e ne

assume la responsabilità.

Questi princìpi non comportano

comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita economica

infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è necessario

lasciare alla prassi delle autorità amministrative e alla prudenza dei Giudici

il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di fronte ad

attività indipendente. La decisione sarà determinata generalmente dalla

priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il rischio

sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni diverse

(sentenza H 279/00 del 16 dicembre 2002; DTF 123 V 162 consid. 1, DTF 122 V 171

consid. 3a, pag. 172 consid. 3c e pag. 283 consid. 2a; DTF 119 V 161 consid. 2

e la giurisprudenza ivi citata). Per poter decidere si dovrà vedere quali sono

gli elementi predominanti nel caso concreto (sentenza H 59/00 del 18 settembre

2000).

2.5

Secondo

la giurisprudenza del TFA ([dal 1° gennaio 2007: TF] ricapitolata in DTF 122 V

169.

e DTF 122 V 284 consid. 2b; Pratique VSI 2001 pag. 252) i criteri

caratteristici di un’attività indipendente sono ad esempio: investimenti di una

certa importanza fatti dall’assicurato, utilizzo di locali propri e impiego di

personale proprio (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b). Il

rischio economico imprenditoriale sussiste quando, indipendentemente dal

risultato dell’attività, le spese generali incorse sono sopportate

dall’assicurato (RCC 1986 pag. 331 consid. 2d, RCC 1986 pag. 120 consid. 2b).

Un altro indizio di un’attività lucrativa indipendente è l’esercizio, a nome

proprio e per proprio conto, contemporaneo di diverse attività per altrettante

società, senza che vi sia un rapporto di dipendenza con le stesse (RCC 1982

pag. 176). A riguardo, non è la possibilità giuridica di accettare dei lavori

di diversi mandanti che è determinante, ma la situazione effettiva di ogni

singolo mandato (RCC 1982 pag. 208).

Si è in presenza di un’attività

dipendente quando le caratteristiche di un contratto di lavoro sono adempiute,

vale a dire quando l’assicurato fornisce un lavoro entro un termine

prestabilito, è economicamente dipendente dal “datore di lavoro” e, durante

l’attività svolta, è integrato nell’azienda di quest’ultimo, e non può

praticamente esercitare un’altra attività lucrativa (Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 12a edizione, pag.

34.

segg.; Vischer, Der

Arbeitsvertrag, SPR VII/1, pag. 306 citati in: Pratique VSI 1996 pag. 258

consid. 3c). Costituiscono indizi in questo senso l’esistenza di un piano di

lavoro, la necessità di stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la

dipendenza dalle infrastrutture sul luogo del lavoro (RCC 1982 pag. 176). Il

rischio economico dell’assicurato, in questo caso, risiede nella dipendenza

(esclusiva) dal risultato del lavoro personale (RCC 1986 pag. 126 consid. 2b;

RCC 1986 pag. 347 consid. 2d) o, in caso di attività regolare, nel fatto che

nell'eventualità di una cessazione di questo rapporto di lavoro, egli si trovi

in una situazione simile a quella di un salariato che perde il suo impiego (DTF

119.

V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b).

L’allora

Tribunale federale delle assicurazioni ha inoltre precisato che la

comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il Giudice delle

assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli

importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono

un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993 pag. 242 segg.; Greber/Duc/ Scartazzini,

Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse

et survivants (LAVS), pag. 313, n. 149 ad art. 9 LAVS).

2.6

Il TFA (dal 1° gennaio

2007: TF) ha pure stabilito che la qualifica dell'assicurato come dipendente o

indipendente non dipende dal fatto puramente formale della sua affiliazione

avvenuta d'ufficio o su richiesta personale dell'interessato in una o

nell'altra categoria. L'affiliazione di un assicurato, anche se formalmente

confermata dalla Cassa di compensazione, come tale non lo qualifica

definitivamente, in quanto lo scopo principale dell'affiliazione è quello di

assicurare la persona che esercita un'attività lucrativa e non di qualificarne

lo stato professionale definitivamente.

Solo la natura di tale

attività, considerata nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è

determinante ai fini della qualificazione. Non può quindi essere escluso a

priori che un assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione come

indipendente, eserciti un'attività di natura dipendente (Pratique VSI 1993 pag.

226.

consid. 3c = DTF 119 V 165).

Dispositivo

Per questi motivi, un

assicurato può essere qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro

e indipendente per un altro lavoro. In questi casi per ogni reddito bisogna

esaminare se proviene da un’attività dipendente o no (Pratique VSI 1995 pag.

145 consid. 5a; DTF 104 V 127).

2.7. Nella più recente

giurisprudenza il TF ha avuto modo di rammentare che occorre tenere presente

che la circostanza che un assicurato, all'inizio della sua attività

indipendente, svolga un lavoro principalmente per un solo committente, è usuale

(cfr. sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.1, nonché sentenza H

155/04 del 1° febbraio 2005, consid. 4.3) e che il processo, in atto ormai da

anni, del mutamento economico e sociale impone un cambiamento radicale e celere

del modo di agire e pensare un’attività lavorativa indipendente. Asserire che

la regolarità nel pagamento e nel quantum sia sintomo di dipendenza significa

fondare il proprio convincimento su stereotipi preconcetti e avulsi dalla

complessa realtà economica (sentenza H 82/05 del 30 gennaio 2007, consid. 4.3).

Per

quanto concerne l’investimento, poco importante, in mezzi propri, il Tribunale

federale ha già evidenziato che per natura certe attività, in particolare nel

settore dei servizi, non necessitano di investimenti importanti. In tali casi,

ai fini della qualifica dello statuto, va quindi posto l’accento sul criterio

della dipendenza organizzativo-lavorativa e non su quello del rischio aziendale

(Pratique VSI 2001 pag. 55 consid. 6b pag. 60 con riferimenti; sentenza H

194/05 del 19 marzo 2007, consid. 5.2).

Infine

vanno considerate anche le esigenze di coordinazione di cui occorre tenere

conto in relazione ad assicurati che esercitano contemporaneamente diverse

attività lavorative per diversi o per il medesimo mandante o datore di lavoro

(DTF 123 V 161 consid. 4a pag. 167; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007,

consid. 7.4). Se possibile va infatti evitato che diverse attività per il

medesimo mandante o datore di lavoro, rispettivamente che la medesima attività per

diversi mandanti o datori di lavoro, vengano qualificate in maniera differente,

in parte a titolo dipendente e in parte a titolo indipendente (DTF 119 V 161

consid. 3b pag. 164; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.4, sentenza

H 12/04 del 17 febbraio 2005, consid. 3 e 4.2.3 con riferimenti).

2.8. Per

quanto concerne più specificatamente l’attività dei medici, dei dentisti e dei

veterinari, le direttive sul salario determinante (di seguito: DSD), ai

marginali 4080 e seguenti prevedono quanto segue.

Ai

sensi del marg. 4080 DSD, in generale l’elemento decisivo per

qualificare la distribuzione (recte: la retribuzione) è la situazione in cui il

medico ottiene la retribuzione (con medico s’intendono anche il dentista e il

veterinario). Per decidere su questo punto sono determinanti le norme generali

sulla distinzione tra reddito di un’attività dipendente e reddito di

un’attività indipendente (v. la Prima parte). Il contratto può fornire

importanti indicazioni.

Per

il marg. 4081 DSD fa parte del salario determinante il reddito che il

medico consegue in situazione dipendente. Non è rilevante che il medico

percepisca la retribuzione quale guadagno di un’attività principale o

accessoria (oltre alla gestione di uno studio privato) e nemmeno il genere

della retribuzione (indennità fissa o calcolata in base a una tariffa).

Il

reddito di un’attività dipendente comprende in particolare:

marg.

4082 DSD – le indennità versate per

l’esercizio di una funzione regolata dal diritto pubblico (v. i N. 4006 e

segg.), quale medico e dentista scolastici (v. i N. 4103 e segg.), medico

cantonale, condotto e distrettuale, medico di una piazza d’armi, veterinario

distrettuale, di confine, ispettore veterinario;

marg.

4083 DSD – le retribuzioni per un’attività svolta in istituti, laboratori od

ospizi, a condizione che il medico sia obbligato per contratto a prestare i

suoi servizi regolarmente o secondo le necessità. Per ciò che riguarda i medici

che lavorano in ospedale, v. i N. 4092 e segg.;

marg.

4084 DSD – le retribuzioni concesse per l’attività di medico in una stazione

balneare o di cura appartenente a un Comune, di medico in un’azienda o in una

fabbrica o di medico di fiducia in un’amministrazione o in una cassa malati;

marg. 4085 DSD

– le indennità pagate da Comuni, consorzi o casse malati ad un medico tenuto a

curare gli abitanti di un Comune secondo un rapporto di servizio regolato dal

diritto civile (cosiddetta indennità di residenza);

marg.

4086 DSD – gli onorari per cure mediche, calcolati in base a una tariffa fissa,

pagati direttamente al medico dagli abitanti di un Comune che lo ha nominato

medico condotto, purché il medico percepisca già per contratto un’indennità di

residenza da parte del Comune. In questo caso il datore di lavoro è il Comune

che versa l’indennità. Il Comune deve tuttavia garantire per contratto al

medico il pagamento degli onorari non pagati di questo gruppo di pazienti. Gli

onorari versati da pazienti non appartenenti alla cerchia di persone che il

medico è tenuto a curare fanno invece parte del reddito dell’attività

indipendente. Lo stesso dicasi per l’indennità di residenza delle levatrici,

che viene corrisposta ad ogni parto e senza che vi sia l’obbligo di prestare

delle cure.

Secondo

il marg. 4087 DSD il reddito conseguito dal medico con la gestione di un

proprio studio fa parte del reddito dell’attività indipendente.

Per

il marg. 4088 DSD appartengono a questo reddito anche le retribuzioni versate

al medico da autorità o privati per la visita o la cura di persone da questi

inviati, purché non siano soddisfatte le condizioni figuranti nei N. 4081 e

segg.

Esempi:

- marg.

4089 DSD: Una fabbrica incarica il medico di visitare collettivamente il suo

personale.

-

marg. 4090 DSD: un Comune incarica un

medico di vaccinare gli allievi delle scuole, poiché il medico scolastico è

sovraccarico di lavoro.

-

marg. 4091 DSD: la polizia incarica il medico di curare la vittima di un incidente.

Circa

i rapporti di servizio retti dal diritto pubblico, i marg. 4006 e seguenti DSD,

cui viene accennato nel numero 4082 DSD, prevedono tra l’altro quanto segue.

Per

il marg. 4006 DSD percepiscono un reddito per un tale rapporto di servizio

funzionari e impiegati di amministrazioni pubbliche, di istituti e corporazioni

di diritto pubblico, nonché le persone che lo Stato chiama ad esercitare una

funzione pubblica. Questo reddito fa parte del salario determinante anche se

l’attività è esercitata a titolo accessorio.

Secondo

il marg. 4007 DSD le persone che esercitano

una funzione pubblica assumendo personalmente un rischio economico conseguono

un reddito da attività lucrativa indipendente.

Ai

sensi del marg. 4008 DSD ciò è parzialmente il caso di:

-

notai

-

spazzacamini

-

giardinieri di cimiteri e affossatori

-

controllori di riscaldamenti a nafta

-

levatrici

-

ecc.

Il

marg. 4009 DSD per la destinazione (recte: distinzione) tra attività lucrativa

dipendente e indipendente rinvia ai principi generali esposti nella Prima

parte.

Secondo

il marg. 4010 DSD Le indennità fisse concesse dalla collettività, quali

stipendi, indennità annue o giornaliere (v. il N. 4012), gettoni di presenza

(v. per analogia i N. 2046 e segg.) e le sportule (v. il N. 4011), fanno

tuttavia parte del salario determinante.

Definizione

dei termini

Per

il marg. 4011 DSD le sportule sono tasse dovute per atti ufficiali e

sono pagate al funzionario dalla persona che gli richiede la realizzazione

dell’atto. Ricevono sportule gli ispettori delle carni, gli ispettori del

bestiame, in certi Cantoni i funzionari degli uffici d’esecuzione e i funzionari

fiscali, i segretari comunali, i presidenti dei tribunali.

Ai sensi del

marg. 4012 DSD le indennità giornaliere sono retribuzioni assegnate a

giornata o a mezza giornata, assegnate a persone che esercitano attività

pubbliche a titolo accessorio quali giudici, periti, direttori di corsi ecc.

Queste indennità sono un vero e proprio “salario giornaliero” e fanno parte del

salario determinante. Le indennità giornaliere in questo senso sono spesso

designate “gettoni di presenza” e viceversa. Per la valutazione ai sensi

dell’AVS la designazione data dal datore di lavoro è irrilevante.

2.9.

Va ancora evidenziato che l’art. 24 della legge sull’agricoltura del 3

dicembre 2002 (RL 8.1.1.1), prima della modifica entrata in vigore il 10

febbraio 2015 (BU 2015, pag. 23), prevedeva al cpv. 2 che le condotte

veterinarie hanno lo scopo di assicurare a tutte le aziende del cantone

l’accesso, alle medesime condizioni, alle cure veterinarie necessarie al

proprio bestiame. L’art. 83 del regolamento sull’agricoltura del 23 dicembre

2003, al cpv. 1 prevedeva, prima della modifica entrata in vigore il 4 dicembre

2015 (BU 2015, pag. 528), che “il contratto disciplina il rapporto d’impiego

fra la Condotta e il veterinario, stabilendo segnatamente l’indennità versata

al titolare e al suo supplente”.

Nel

Messaggio n. 5125 del 6 giugno 2001 del Consiglio di Stato relativo al Disegno

di una nuova legge sull’agricoltura, a pag. 27, a proposito degli articoli 22 e

23, poi diventati 24 e 25, si legge che “viene riconfermata l’esigenza del

sostegno alle condotte veterinarie quali istituzioni intese a garantire la

presenza veterinaria nella lotta e prevenzione contro le epizoozie e le

malattie in genere, per l’igiene delle carni e l’assistenza sanitaria come pure

per la protezione degli animali. La condotta, stanziando un’indennità annua al

veterinario che assicura la sua prestazione a domicilio del cliente senza

computo delle spese di trasferta, svolge un’importante funzione sociale,

specialmente a favore della popolazione rurale che risiede nelle valli e nelle

zone più discoste del Cantone“.

Nel

rapporto n. 5125R del 19 novembre 2002 della Commissione speciale delle

bonifiche fondiarie sul messaggio del 6 giugno 2001 concernente il disegno di

nuova Legge sull’agricoltura, a proposito dell’art. 24 (art. 22 del Messaggio),

figura, a pag. 35, che “la Commissione propone di aggiungere una definizione

delle Condotte che ne chiarisca la funzione di organismo basato sul principio

della solidarietà fra gli agricoltori, in modo da permettere a tutte le

aziende, indipendentemente dalla loro ubicazione, di far capo ad un veterinario

ad ugual costo e senza doversi assumere le spese di trasferta”.

Il

10 febbraio 2015 è entrata in vigore una modifica, tra l’altro, dell’art. 24

della legge sull’agricoltura che prevede ora al cpv. 2 che le condotte

veterinarie “hanno lo scopo di garantire le cure veterinarie per il bestiame

delle aziende agricole alle medesime condizioni” ed è pure stato introdotto

l’art. 25b per il quale “il mandato di prestazioni tra la condotta

veterinaria e il veterinario soggiace all’approvazione del Consiglio di Stato”.

Le modifiche del regolamento sono invece entrate in vigore il 4 dicembre 2015.

Per l’art. 83 cpv. 1 del regolamento “il mandato di prestazione disciplina

il rapporto fra la Condotta e il veterinario, stabilendo segnatamente

l’indennità versata al titolare”.

Nel

Messaggio n. 6967 del 10 luglio 2014 del Consiglio di Stato circa la revisione

parziale della Legge sull’agricoltura del 3 dicembre 2002 figura che “con il

contributo alle condotte veterinarie si voleva garantire nel passato

un’adeguata cura del bestiame a costi sopportabili per gli agricoltori,

specialmente se posti nelle zone periferiche, secondo un principio di

solidarietà. Oggi la mobilità dei veterinari e la creazione di strutture

veterinarie centralizzate molto funzionali, atte a curare tutte le specie

animali, mettono un po’ in dubbio la validità del concetto creato con l’istituzione

delle condotte. Nell’ambito della revisione della Legge, sono state avanzate

alcune proposte per trovare nuove soluzioni affinché l’idea di base possa

essere mantenuta e se possibile migliorata. Il tema è, tuttavia, molto delicato

e va affrontato con attenzione. Le proposte avanzate potranno avere successo

solo se condivise dai differenti attori. Per questo motivo si è preferito non

affrontare il tema in una revisione parziale della legge, ma piuttosto

continuare a osservare l’evoluzione del settore e dialogare con le parti per

vedere se esiste una soluzione migliore rispetto a quella attuale. Anche perché

a livello nazionale, dove le condotte non esistono più da lungo tempo,

specialmente nelle regioni discoste, arrivano segnali di mancanza di studi

veterinari per bestiame da reddito. Nella legge si sono quindi apportati dei

correttivi puntuali e portati a livello di legge determinati dispositivi

stabiliti prima a livello di regolamento, al fine di disporre di maggiore

sicurezza giuridica”; pag. 35-36 del messaggio). Circa l’art. 24 cpv. 2 “si

è semplicemente proceduto a una riformulazione dei principi che devono reggere

le attività delle condotte”.

2.10. In

concreto oggetto del contendere è la qualifica dell’importo ricevuto dal

ricorrente nel 2013 e nel 2014 a titolo di indennità fissa dalla RI 1 di __________.

Il

mandato di prestazione tra quest’ultima e il Veterinario Dott. RICO2 1

sottoscritto il 16 aprile 2015 non è di conseguenza determinante (doc. E1, inc.

30.2016.23). Per lo stesso motivo non possono neppure essere prese in

considerazione le modifiche della legge sull’agricoltura e del regolamento

entrate in vigore nel corso del 2015.

Del

resto una normativa cantonale, di principio, non può derogare alla LAVS e

pertanto è in ogni caso in applicazione della LAVS che va stabilito se

l’indennità versata annualmente dalla RI 1 ricorrente va definita salario

determinante, reddito da attività indipendente o contributo per le spese (cfr.

anche sentenza H 322/03 dell'11 marzo 2005; cfr. sentenza H 31/04 del 21 marzo

2005; cfr. DTF 122 V 169, al consid. 6a)aa):

“Festzustellen ist vorab, dass die Bezeichnung der Verträge mit den

Telefonhostessen mit "Auftrag" wie auch die Vertragsklausel, wonach

sich die "Beauftragte" verpflichtet, insbesondere mit der AHV als

selbständigerwerbend abzurechnen, für die beitragsrechtliche Abgrenzung

unselbständiger von selbständiger Erwerbstätigkeit nicht entscheidend ist").

2.11. In concreto il

veterinario percepisce un importo annuo fisso versatogli dalla RI 1. Quale

controprestazione lo specialista deve recarsi presso gli agricoltori del

comprensorio della __________ che necessitano delle sue prestazioni e fatturare

loro unicamente l’onorario per le cure prestate all’animale ad esclusione delle

spese di trasferta nei Comuni o nelle frazioni raggiungibili con l’automobile.

Dal

“capitolato” fra la RI 1 ed il veterinario, del 15 aprile 2009,

applicabile al caso di specie, emerge che dal 1° gennaio 2009 il medico

veterinario Dr. RICO2 1 è stato designato titolare della RI 1 di __________

(doc. 5, inc. 30.2016.23). Ai sensi dell’art. 3 del capitolato, il titolare

presta la sua opera a tutti i soci del comprensorio della RI 1 e riceverà

un’indennità fissa nonché un onorario per ogni visita e operazione (in base

alle tariffe concordate e approvate dal Dipartimento delle finanze e

dell’economia). Gli onorari sono a carico dei proprietari di bestiame o della

Cassa di assicurazione del bestiame bovino e vengono incassati dal titolare

(art. 3 lett. a); durante le assenze, il titolare provvede a garantire la

copertura della RI 1 tramite un veterinario supplente (lett. d).

Per

l’art. 4 del capitolato l’indennità annuale lorda fissata a Fr. 66'000.--,

comprensiva della partecipazione agli oneri assicurativi, sarà versata in rate trimestrali

salvo accordo diverso. L’art. 5 del capitolato prevede che il titolare dovrà

provvedere a farsi supplire in caso di assenza, malattia, vacanze, libero o

altro motivo. Il supplente sarà retribuito direttamente dal titolare. Secondo

l’art. 6 del capitolato “il titolare non ha diritto a indennità

supplementare di trasferta ai soci della __________ per le visite nei Comuni o

nelle frazioni raggiungibili con autoveicolo”. L’art. 7 del capitolato

prevede che il titolare ha diritto a 73 giornate di libero. Secondo l’art. 8

del capitolato la RI 1 partecipa agli oneri assicurativi del titolare contro

gli infortuni e le malattie professionali, nonché contro gli infortuni non

professionali conformemente alle disposizioni della legge federale del 20 marzo

1981 sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF). Ai sensi dell’art. 9 del

capitolato il titolare è tenuto a contrarre un’assicurazione per la Cassa

pensione, ai sensi della legge federale in materia (LPP). Secondo l’art. 10 del

capitolato fanno parte integrante di questo contratto le tariffe professionali

proposte dall’Ordine dei veterinari (OVT), concordate con la __________ e

approvate dal Dipartimento delle finanze e dell’economia.

Il

2 novembre 2011 la Cassa di compensazione ha segnalato alla __________ di __________

che l’indennità fissa percepita dal veterinario di __________ deve essere

integralmente assoggettata ai contributi sociali della __________ di __________

(doc. 3, inc. 30.2016.23).

Il

1° giugno 2012 è stata sottoscritta una convenzione tra il veterinario di __________

della __________ e la veterinaria dr. __________ per regolare la supplenza, da

cui emerge in sostanza che la supplente riceverà direttamente dalla RI 1 un

importo di fr. 10'000.-- annui, che verrà dedotto dall’importo di fr. 66'000.--

versato al medico veterinario titolare (doc. E2, inc. 30.2016.23). Nella

convenzione si precisa che “la somma di denaro corrispostale della RI 1 non

è da intendersi quale salario” (doc. E2, inc. 30.2016.23).

Il

30 agosto 2013 la Cassa di compensazione ha scritto alla RI 1 di __________ a

proposito dell’”indennità in qualità di veterinario di __________”,

informandola circa il pagamento dei contributi sociali sull’indennità annuale

versata al titolare della __________ e meglio rilevando che essa “deve

essere integralmente assoggettata ai contributi sociali” (doc. 4, inc.

30.2016.22). L’amministrazione ha chiesto alla __________ copia del contratto

di collaborazione e copia del certificato di salario 2012 e/o giustificativo di

pagamento 2012 (doc. 4, inc. 30.2016.22). Questa comunicazione, secondo quanto

sostenuto dalla Cassa in sede di risposta, è stata estesa a tutte le __________

del Cantone in seguito a quanto deciso per la __________ di __________.

Il

23 settembre 2013 la Cassa di compensazione ha ritenuto quale salario

determinante l’importo di fr. 66'000 (indennità fissa) versato nel 2012 dalla RI

1 di __________ al dr. med. Vet. RICO2 1 nella sua funzione di veterinario di __________

(doc. 1, inc. 30.2016.23). Il 15 ottobre 2013 la RI 1 di __________ ha soluto

l’importo di fr. 9'896.35, corrispondente ai contributi sociali dovuti (doc.

1/1).

Il

21 dicembre 2015, preso atto che l’indennità fissa versata negli anni 2013 e

2014 non era stata assoggettata ai contributi sociali l’amministrazione ha

chiesto alla RI 1 di __________ la trasmissione del certificato di salario e/o

del giustificativo di pagamento degli anni 2013 e 2014 (doc. 5, inc.

30.2016.23). Quest’ultima ha negato la qualifica di dipendente del veterinario

di __________, sostenendo che quanto versato non copre neppure integralmente i

costi di trasferta necessari all’adempimento del suo servizio e che l’indennità

versata va equiparata al rimborso spese per trasferte e pasti o cene

corrisposta ai dipendenti statali (doc. 5/1, inc. 30.2016.23).

2.12. In

concreto, alla luce di quanto sopra esposto e delle direttive sul salario

determinante, occorre concludere che il veterinario ricorrente svolge

un’attività lucrativa dipendente in favore della RI 1 di __________ e l’indennità

versatagli va considerata salario determinante (cfr. segnatamente il marg. 4082

DSD).

Gli

elementi in favore di un’attività subordinata sono infatti nettamente

prevalenti.

Il

veterinario è tenuto ad intervenire all’interno del comprensorio della __________

e percepisce trimestralmente il medesimo reddito indipendentemente dal numero

di interventi eseguiti e dall’attività da lui svolta.

Il

rischio economico è quasi assente nella misura in cui il veterinario non si

assume alcun rischio d’incasso poiché la __________ versa il dovuto

regolarmente. L’art. 4 del capitolato prevede del resto il pagamento

dell’indennità agli eredi fino alla fine del mese successivo al decesso,

similmente alle norme del contratto di lavoro (cfr. art. 338 CO) e contrariamente

a quanto avviene usualmente nell’ambito di un’attività indipendente dove

l’onorario, di regola, viene versato solo se la persona interessata ha

effettivamente fornito la sua prestazione.

Il

capitolato prevede inoltre il pagamento degli oneri assicurativi contro gli

infortuni e le malattie professionali nonché gli infortuni non professionali ai

sensi della LAINF da parte della RI 1, mentre invece in caso di attività

indipendente ogni persona deve provvedere personalmente a, semmai, pagare ed affiliarsi

all’assicurazione facoltativa (art. 4 LAINF).

Allo

stesso modo l’obbligo di affiliarsi alla LPP (art. 9 del capitolato), così come

l’inserimento nel contratto di un periodo di prova, un periodo di disdetta,

l’obbligo di motivazione in caso di decisione di disdetta e, perfino, il numero

esatto (73) di giornate libere, sono elementi estranei ad un contratto di

mandato e sono totalmente avulsi dal concetto stesso di un’attività

indipendente dove la persona può strutturare la sua giornata lavorativa ed i

suoi giorni liberi come meglio ritiene, può disdire il rapporto di mandato in

ogni tempo, tenuto conto, se lo revoca o lo disdice in maniera intempestiva,

che deve risarcire l’altra parte del danno causato (cfr. art. 404 CO) e decide

liberamente se e come assicurarsi, riservate le norme di legge imperative.

Non

va poi dimenticato che l’art. 4 del capitolato prevede espressamente che

l’importo di fr. 66’000 è un’indennità annuale lorda comprensiva della

partecipazione agli oneri assicurativi.

Ad

ulteriore comprova che l’indennità in esame proviene da un’attività dipendente

vi è la circostanza che nel 2012 la RI 1 ha versato i contributi sociali

sull’importo versato sulla base del medesimo capitolato sottoscritto il 15

aprile 2009. Inoltre, anche se di norma la qualifica dell’attività

svolta effettuata dall’autorità fiscale non è necessariamente vincolante (cfr.

consid. 2.5), non va comunque dimenticato che anche l’ufficio di tassazione per

l’anno 2012 ha qualificato il reddito conseguito dalla RI 1 di salario

determinante ed il ricorrente non lo ha contestato.

Questo

importo non può neppure essere considerato quale rimborso spese ai sensi dell’art.

9 OAVS. In primo luogo, se così fosse, l’importo conseguito sfuggirebbe a

qualsiasi assoggettamento e dunque le parti, nel loro capitolato non avrebbero

dovuto prevedere che si tratta di un’indennità lorda comprensiva della partecipazione

agli oneri assicurativi (art. 4 del capitolato), né sarebbe stato

possibile, se si fosse trattato di un rimborso spese, prevedere il suo

versamento anche per un periodo successivo al decesso del titolare

dell’indennità (art. 4 del capitolato), regolare la partecipazione della RI 1

agli oneri assicurativi del titolare nell’ambito dell’assicurazione contro gli

infortuni e le malattie professionali, nonché contro gli infortuni non

professionali conformemente alle disposizioni della legge federale del 20 marzo

1981 sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF), od ancora obbligare il

veterinario di __________ a contrarre un’assicurazione per la Cassa pensione ai

sensi della legge federale in materia (LPP).

Del resto, per

costante giurisprudenza del TF, si può ammettere l'esistenza di spese generali ai sensi dell'art. 9 OAVS soltanto se l'esercizio

dell'attività professionale obbliga

il salariato ad effettuare spese supplementari (STF 9C_412/2007 del 9

luglio 2008, consid. 3.2; Pratique VSI 1994 pag. 84 consid. 3b).

Spetta poi al

datore di lavoro o al salariato fornire la prova o per lo meno rendere

verosimile che le spese fatte valere siano state effettivamente sostenute

(Pratique VSI 1996 pag. 265 consid. 3b; Pratique VSI 1994 pag. 171; RCC

1983 pag. 310, RCC 1979 pag. 79).

Occorre infatti dimostrare i

costi rimborsati, siccome si tiene conto soltanto delle spese effettive (STFA H

257/03, consid. 4.3.2). Il rimborso spese concesso sotto forma d'importi

forfetari deve ad ogni modo corrispondere complessivamente alle spese che

sono effettivamente risultate (STF 9C_412/2007, consid. 3.2; STFA 216/96

dell’11 settembre 1997; Pratique VSI 1994 pag. 170). Di conseguenza, gli

interessati sono tenuti a fornire indicazioni precise, producendo un conteggio

esaurientemente dettagliato ed allegando le relative pezze

giustificative (RCC 1960 pag. 34; STFA H 216/96 dell'11 settembre 1997). Le

prove offerte devono essere concrete e non generiche.

A tale principio è possibile

derogare solo nei casi in cui, pur essendo dimostrata l'esistenza di spese

generali, l'importo dettagliato delle stesse non può essere comprovato in modo

certo a causa di circostanze speciali (Pratique VSI 1994 pagg. 171-172). In tal

caso, la loro valutazione incombe alla Cassa di compensazione, che dovrà

stimarne l'ammontare fissando un importo forfetario (STF 9C_412/2007,

consid. 3.2; STFA H 57/04, consid. 7.1 = RtiD II-2006 no. 46

pag. 214; STFA H 257/03, consid. 4.3.2; N. 3005 e N. 3011 DSD), tenuto

conto delle spese che il datore di lavoro e/o il salariato rendono verosimili e

che sono usuali nella professione considerata (Pratique VSI 1994 pagg. 171-172;

STCA del 3 ottobre 1991 nella causa R.C. SA; RCC 1990 pag. 41; RCC 1979 pag.

77; RCC 1955 pag. 101; RDAT II-1992 n. 60 pag. 140; Käser, op. cit., N. 4.151, pag. 165; vedi pure: RCC 1983

pag. 310 e RCC 1982 pag. 356).

L'amministrazione non può

quindi limitarsi a constatare che il contribuente non è riuscito a provare o a

rendere verosimile l'esistenza di tali spese. Essa deve piuttosto agire

d'ufficio, affinché le necessarie prove siano raccolte, in quanto ciò sia

possibile senza eccessive difficoltà (RCC 1990 pag. 42, RCC 1983 pag. 310

consid. 3, RCC 1982 pag. 355, RCC 1979 pag. 79 consid. 2b).

A tale scopo è sufficiente

invitare il contribuente ad intraprendere i passi necessari ed a fornire i

documenti utili (RCC 1979 pag. 79 consid. 2b; STFA del 1° ottobre 1981 nella

causa T. & Co. N.J.).

Alla luce del principio

inquisitorio a cui è tenuta, la Cassa deve dunque provvedere ad entrare in

possesso della documentazione probatoria necessaria, se ciò non crea difficoltà

eccessive (citata STFA H 257/03, consid. 4.3.2; RCC 1990 pag. 42 consid. 4).

Nel

caso di specie l’autorità fiscale, nel 2012, non ha dedotto alcuna spesa

direttamente legata all’attività svolta per la RI 1 poiché le spese sono già

state conteggiate nella contabilità dell’attività professionale indipendente

(doc. VII, 30.2016.23).

Contro

le tassazioni 2013 e 2014, anni oggetto del contendere, sono ancora pendenti i

reclami.

Tuttavia,

la Cassa ha affermato che le spese generali sono già state dedotte dal reddito

dell’attività indipendente del medico veterinario (cfr. per l’inc. 30.2016.22:

risposta di causa [doc. III] punti 9 e 10 [cfr. anche decisione su opposizione

[doc. A] punto 5]; per l’inc. 30.2016.23: risposta di causa punti 8 e 9

[decisione su opposizione [doc. A] punto 4) e dunque non possono essere nuovamente

dedotte dal reddito dell’attività dipendente (cfr. anche doc. D inc.

30.2016.22: lettera del 22 dicembre 2015 della Cassa alla __________ dove viene

spiegato che “le spese di trasferta del veterinario di __________ (come

attività indipendente secondo il marg. 4087 delle direttive federali sul

salario determinante) sono già considerate dall’autorità fiscale nella

definizione del reddito imponibile (che noi usiamo ai fini AVS)”).

Gli

insorgenti non hanno contestato questa circostanza né in sede di ricorso (doc.

I, inc. 30.2016.22+23), né successivamente.

Ne

segue, alla luce di tutto quanto sopra esposto, che l’indennità prevista dal

Capitolato sottoscritto dai ricorrenti va considerato quale reddito da attività

dipendente ed in quanto tale soggetto al prelievo dei contributi.

2.13. Per

quanto concerne la censura secondo cui ci sarebbe una doppia imposizione del

reddito poiché i contributi dovuti sull’importo percepito dalla RI 1 sarebbero

già stati pagati sul reddito da attività indipendente, va evidenziato che,

essendo il calcolo dei contributi fondato sul reddito evinto dalla tassazione

cresciuta in giudicato (art. 23 cpv. 1 OAVS) ed essendo ancora pendenti i reclami

contro le tassazioni 2013 e 2014, non ci può essere una doppia imposizione del

medesimo reddito poiché le rispettive decisioni definitive non possono ancora

essere state emesse. Lo stesso veterinario ricorrente in sede di ricorso rileva

del resto che “purtroppo al momento attuale non si dispone delle decisioni

di tassazione per gli anni 2013 e 2014 e di conseguenza del calcolo dei

contributi da versare” (doc. I, inc. 30.2016.23).

2.14. I

ricorrenti fanno valere la propria buona fede affermando di aver sempre

ritenuto l’indennità versata quale indennità di trasferta e non quale salario.

Secondo

la giurisprudenza il principio della buona fede, sancito dall’art. 9 Cost.

fed., tutela la legittima fiducia dell’amministrato nei confronti dell’autorità

amministrativa e gli permette in particolare di esigere che l’amministrazione

rispetti le promesse fatte e che non si contraddica (cfr. sentenza 9C_5/2015

del 31 luglio 2015, consid. 3). Così, un’informazione sbagliata o una decisione

erronea possono obbligare l’amministrazione a concedere a un amministrato un

vantaggio contrario alla legge se (a) l'autorità è intervenuta in una

situazione concreta nei confronti di determinate persone, (b) l'autorità ha

agito entro i limiti della propria competenza o comunque è supposta avere agito

entro tali limiti, (c) l'amministrato non ha potuto rendersi conto

immediatamente dell'inesattezza dell'informazione ricevuta, (d) facendo

affidamento sull'informazione ricevuta egli ha preso delle disposizioni non

reversibili senza pregiudizio, (e) da quando l'informazione è stata resa non è

intervenuta una modifica del quadro giuridico (DTF 131 II 627 consid. 6.1 pag.

636, 130 I 26 consid. 8.1 pag. 60 e rispettivi rinvii; cfr. sentenza 9C_5/2015

del 31 luglio 2015, consid. 3).

In

concreto già nel 2012 l’importo conseguito dal veterinario ricorrente è stato

considerato quale salario determinante e la RI 1 nell’ottobre 2013 ha soluto i

contributi dovuti senza eccepire alcunché (doc. 1 e 1/2, inc. 30.2016.23). Non

vi è pertanto spazio per tutelare la buona fede dei ricorrenti.

2.15. Resta

da esaminare l’importo sul quale devono essere pagati i contributi.

Il

Capitolato sottoscritto dalle parti prevede che il veterinario di __________ percepisce

un ammontare di fr. 66'000 all’anno, con possibilità di subdelega.

Il

1° giugno 2012, con l’accordo della RI 1, è stata stipulata una convenzione da

cui emerge che fr. 10'000 dei fr. 66'000 previsti dal Capitolato, saranno

versati direttamente dalla RI 1 alla medico veterinaria __________ per i 40

giorni di supplenza del medico veterinario titolare e che ogni ulteriore giorno

di supplenza eccedente i 40 giorni sarebbe stato corrisposto tramite un importo

di fr. 180 al giorno, sempre da dedurre dall’importo di fr. 66’000 (cfr. doc.

E2, inc. 30.2016.22).

Nella

decisione su opposizione notificata alla RI 1 (doc. A, punto 7 inc. 30.2016.22)

e nelle risposte di causa (doc. III, punto 11, inc. 30.2016.22 e doc. III punto

10 inc. 30.2016.23) la Cassa ha affermato che avrebbe corretto l’importo

ripreso in fr. 56'000, come richiesto dai ricorrenti e che i rimanenti fr.

10'000 “verranno perciò caricati sul conto individuale” della medico

veterinaria (cfr. doc. A, inc. 30.2016.22).

Tuttavia,

nella misura in cui la ripresa concerne anche un’altra persona assicurata, la

Cassa avrebbe dovuto coinvolgerla, trasmettendole anche a lei una decisione

formale tramite la quale informarla circa la ripresa effettuata e dandole così

la possibilità di esprimersi in merito.

Infatti,

per costante giurisprudenza federale le decisioni delle Casse di compensazione

concernenti i contributi paritetici devono essere notificate per principio non

solo al datore di lavoro, ma anche ai salariati toccati, riservate eccezioni

ammesse per ragioni pratiche. Questa procedura deve in generale essere

applicata allorché si è in presenza di una ripresa di salari determinanti (DTF

113 V pag. 4 consid. 3).

Quali ragioni pratiche che

giustificano l'intimazione della decisione solo al datore di lavoro, l’allora

TFA ha in particolare indicato il caso in cui le riprese salariali concernono

un numero elevato di lavoratori, oppure quando il domicilio dei salariati è

all’estero o è sconosciuto, oppure quando si tratta di contributi paritetici di

poco conto (DTF 113 V pag. 3 consid. 2).

Infine, quando il

salariato deve esser posto in condizione di ricorrere contro una decisione

concernente i contributi paritetici, spetta anzitutto alla cassa di

compensazione di procedere alla notificazione. L’autorità di ricorso che

constata l’omissione può, ma non deve necessariamente, porvi rimedio invitando

il salariato ad intervenire nel procedimento ricorsuale (DTF 113 V pag. 5-6

consid. 4a). Essa può pure limitarsi ad annullare in ordine la decisione

dell'amministrazione.

Cfr. anche sentenza H

162/06 del 20 dicembre 2007; sentenza 9C_675/2009 del 28 maggio 2010, consid.

1.2; sentenza 9C_461/2012 del 24 ottobre 2012.

Ne

segue che le decisioni su opposizione impugnate vanno modificate nel senso che

la RI 1 di __________ è condannata a pagare per il 2013 ed il 2014 i contributi

sociali sui fr. 56'000 versati al dr. med. Vet. RICO2 1 e l’incarto rinviato

alla Cassa affinché emani una decisione formale che concernente l’importo di

fr. 10'000 versato nel 2013 e nel 2014 alla medico veterinaria __________.

2.16.

I ricorrenti hanno affermato di rimanere a disposizione nel caso in cui il

TCA dovesse ritenere necessaria un’udienza per chiarire ulteriormente la

fattispecie.

Questo

Tribunale rileva che l’audizione richiesta può essere rifiutata senza ledere il

diritto d’essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e dall'art. 6 n. 1

CEDU.

Infatti,

secondo la giurisprudenza federale, l’obbligo di organizzare un dibattimento

pubblico ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e

inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad

esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di

testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile

obbligo (cfr. sentenza 9C_796/2015 del 17 dicembre 2015, consid. 5.3; sentenza

8C_665/2014 23 marzo 2015, consid. 4; sentenza 9C_903/2011 consid. 6.3 del 25

gennaio 2013 che ha confermato questo principio [cfr. anche sentenza del

21 agosto 2007, I 472/06, consid. 2], nonché DTF 122 V 47; cfr.

pure DTF 124 V 90, consid. 6, pag. 94 e il rinvio alla DTF prima citata).

In concreto, non essendo

stata presentata una “domanda espressa di procedere ad un’udienza pubblica”

(le parti hanno affermato di rimanere a disposizione per un’udienza, se

ritenuta necessaria [cfr. doc. I, inc. 30.2016.22+23]), questo TCA rinuncia

all’audizione delle parti poiché superflua ai fini dell’esito della vertenza

(cfr. sentenza del 21 agosto 2007, I 472/06, consid. 2; cfr. sentenza

9C_578/2008 del 29 maggio 2009 dove la generica richiesta di “vegliare alla

parità delle armi […] e all’applicazione dell’art. 6 CEDU” non è stata

giudicata sufficiente per far sorgere l’obbligo di organizzare un dibattimento

pubblico).

Questo Tribunale rinuncia

pure all’assunzione di ulteriori prove, essendo quelle prodotte e quelle

raccolte dal TCA sufficienti per decidere nel merito della vertenza.

Va qui rammentato che conformemente

alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio

conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove

(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no.

320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA

dell'11 gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid.

3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di

procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito

desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF

124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.I ricorsi sono parzialmente

accolti.

§

Le decisioni impugnate sono modificate nel senso che la RI 1 di __________ è

condannata a pagare per il 2013 ed il 2014 i contributi sociali su fr. 56'000

versati al dr. med. Vet. RICO2 1 e l’incarto è rinviato alla Cassa affinché

emani una decisione formale che decida circa l’importo di fr. 10'000 versato

nel 2013 e nel 2014 alla medico veterinaria __________.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti