30.2016.22
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
3 agosto 2016Italiano46 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
30.2016.22+23
cs
Lugano
3 agosto 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in sostituzione di Ivano
Ranzanici, astenuto)
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sui ricorsi del 21 aprile 2016 di
1. RI 1
2. RI 2
contro
le decisioni su opposizione del 7 marzo 2016 emanate da
CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto, in fatto
1.1. Con tassazione d’ufficio del
29 gennaio 2016 la CO 1 ha stabilito che la RI 1 __________ deve pagare i
contributi sociali quale datore di lavoro sull’importo annuo di fr. 66'000.-- versato
al veterinario __________ nel 2013 e nel 2014 (doc. 2/A, 30.2016.22). Con
decisione formale di medesima data il dr. med. Vet. RICO2 1 è stato informato
della ripresa (doc. 3/A, inc. 30.2016.23).
1.2. In seguito alle censure
sollevate sia dalla RI 1 __________ sia dal dr. med. Vet. RICO2 1, con due
distinte decisioni su opposizione del 7 marzo 2016, la Cassa ha confermato la
ripresa salariale (doc. A, inc. 30.2016.22+23).
1.3. Il dr. med. Vet. RICO2 1 e la
RI 1 __________ sono insorti al TCA contro le predette decisioni su opposizione
con due ricorsi di simile contenuto, tramite i quali chiedono l’annullamento sia
delle decisioni impugnate sia delle decisioni formali (doc. I, inc.
30.2016.22+23). I ricorrenti, che si lamentano della circostanza che la Cassa
non avrebbe preso in considerazione le loro censure ed avrebbe agito
frettolosamente, rilevano che l’amministrazione ha condannato il presunto
datore di lavoro a versare i contributi paritetici su un’indennità fissa versata
negli anni 2013 e 2014, ammontante a fr. 66'000 all’anno, e corrispondente ad
un compenso che la RI 1 versa al veterinario affinché si occupi anche degli
animali degli allevatori in zone discoste. Gli insorgenti sostengono che l’art.
83 del regolamento cantonale sull’agricoltura, contrariamente alla tesi
dell’amministrazione, non implica un rapporto di impiego tra le parti, bensì
stabilisce unicamente che tra la RI 1 ed il veterinario vi è un contratto,
nella fattispecie di mandato, che non presuppone alcun rapporto di
subordinazione. La qualifica fiscale di reddito da attività lucrativa non
significa che le indennità percepite debbano essere considerate salario
determinante. Il veterinario rileva di non aver mai fatto la distinzione tra il
reddito da lui percepito quale indipendente e le indennità percepite dalla RI 1,
avendo sempre pagato i contributi sociali anche per la parte concernente le
indennità percepite dalla RI 1 per gli anni 2013 e 2014. Attualmente, tuttavia,
non sono ancora state emesse le decisioni di tassazione per quegli anni e di
conseguenza neppure il calcolo dei contributi da versare. Sarebbe arbitrario
pagare due volte i contributi sociali sulle indennità percepite. Sin dal 2009,
in seguito ad un adeguamento del mandato esistente con il veterinario di __________,
a quest’ultimo è sempre stata riconosciuta solo un’indennità di trasferta, e
per questo motivo, a comprova della sua buona fede, nella dichiarazione annua
dei salari, la RI 1 non ha mai notificato alcun dipendente ed il medico non
l’ha mai considerato salario. Gli insorgenti contestano l’assunto della Cassa
secondo cui anche se nel mandato di prestazione il compenso al veterinario
figura quale indennità di trasferta, il mandato non può derogare alle disposizioni
LAVS. In concreto i ricorrenti sostengono che il veterinario, oltre a non
essere dipendente della RI 1, bensì essere un indipendente che ha sottoscritto
un contratto di mandato e che fattura le sue prestazioni direttamente ai suoi
clienti, riceve dalla RI 1 unicamente un’indennità di trasferta a copertura
delle spese effettive a cui il veterinario deve far fronte per garantire un
servizio. Ai sensi dell’art. 7 OAVS il rimborso delle spese sostenute non
costituisce un salario determinante. Quanto versato al veterinario di __________
deve essere considerato un’indennità di trasferta perché non riesce neppure a
coprire i costi che il veterinario affronta per effettuare le trasferte che non
sono così a carico dei contadini bensì della RI 1, evitando di svantaggiare chi
vive in zone discoste rispetto a chi si trova più vicino al domicilio del
veterinario. Gli insorgenti rilevano che le tariffe concernenti le prestazioni
veterinarie per il bestiame da reddito (TVBR) proposte il 25 novembre 2000
dall’Ordine dei veterinari del Cantone Ticino e approvate dal Dipartimento
delle opere sociali il 18 ottobre 2001 (FU 85/2001) prevedono, al punto 3
concernente le trasferte, le seguenti posizioni: 0.8 punti al km per l’utilizzo
dell’automobile, 2.0 punti al km per l’utilizzo dell’automobile + il tempo
impiegato per la trasferta del veterinario, 100 punti all’ora per tratti
percorsi in automobile o a piedi dal veterinario. Il valore del punto ammonta a
fr. 1.26 IVA esclusa (FU 96/2001). Questi valori sono stati stabiliti tenendo
conto che il veterinario di __________, per contratto (punto 2 lettera l), deve
disporre di un veicolo 4X4 appositamente attrezzato per poter svolgere in modo
appropriato le sue mansioni, ossia deve avere un SUV con trazione 4 ruote e
riduttore del cambio, il vano posteriore svuotato dei sedili ed inserimento, in
modo fisso, di appropriati contenitori (cassoni) per lo stoccaggio dei
medicamenti e delle attrezzature, adeguati e costosi strumenti ed
apparecchiature. Questi veicoli permanentemente carichi del necessario ed
impiegati su strade di montagna non sempre asfaltate, sono esposti ad un’usura
nettamente superiore rispetto ad un normale veicolo da lavoro. Considerato che
ogni anno il veterinario di __________ e la sua assistente percorrono almeno
56'000 km, l’indennizzo versato dalla RI 1 ricorrente non copre
complessivamente le spese di trasferta (56’000km X 0.8 punti X CHF 1.26 = CHF
56'448.--). Per i ricorrenti non è di conseguenza possibile ritenere che in
questo importo sia compreso un salario. I 0.8 punti comprendono unicamente i Km
per l’utilizzo della vettura e non il tempo impiegato per la trasferta del
veterinario. Ulteriore prova che quanto versato è un’indennità di trasferta
sarebbe la circostanza che il veterinario di __________ incassa direttamente
dai proprietari di bestiame gli onorari per le sue prestazioni.
Fatti
I ricorrenti rilevano
inoltre che l’importo indicato nella decisione non è stato percepito unicamente
dal veterinario di __________, che ha incassato fr. 56'000.--, ritenuto come
fr. 10'000.-- sono stati conseguiti dalla dr.ssa med. __________ con la quale
la RI 1 ed il veterinario di __________ hanno sottoscritto una convenzione.
Infine, i ricorrenti
rimangono a disposizione nel caso in cui il Tribunale ritenesse necessaria
un’udienza per chiarire ulteriormente la fattispecie.
1.4. Con risposte del 13 maggio
2016 la Cassa chiede la reiezione dei ricorsi (doc. III, inc. 30.2016.22+23). L’amministrazione
rammenta che la questione relativa alle “__________” nasce da una presa di
posizione della stessa Cassa del 2 novembre 2011 nei confronti della __________
dove è stato stabilito che l’indennità fissa percepita dal medico veterinario
quale veterinario di __________ deve essere integralmente assoggettata ai
contributi sociali. Per coerenza il medesimo regime, con nota informativa del
30 agosto 2013, è stato applicato a tutte le __________ del Cantone con effetto
dall’anno 2012. In seguito ad un incontro con la __________ del 13 novembre
2015 è emerso che la RI 1 di __________, contrariamente alle altre __________,
non ha spontaneamente dichiarato l’indennità fissa nelle dichiarazioni dei
salari inviate nel 2013 e nel 2014. Da cui la ripresa. La Cassa sostiene che
oggetto del contendere non è l’interpretazione del Mandato di prestazioni tra
la __________ ed il veterinario, sottoscritto in seguito alla revisione della
legge agricola in vigore dal 10 febbraio 2015 e dunque successiva al periodo
oggetto di ripresa, bensì il Capitolato tra la RI 1 ed il veterinario del 15
aprile 2009. Il mandato non può derogare alle disposizioni LAVS in materia di
assoggettamento contributivo e va interpretato in maniera conforme. Secondo
l’amministrazione, in applicazione dei marginali 4081, 4082 e 4086 delle
direttive sul salario determinante (DSD), costituisce reddito d’attività
dipendente la retribuzione fissa versata ad un veterinario nell’ambito
dell’esercizio della funzione pubblica ad esso attribuita. Per contro il
reddito conseguito tramite incasso diretto degli onorari versati dai proprietari
del bestiame è da considerare reddito da attività indipendente conformemente a
quanto previsto dal n. 4087 DSD. In concreto, per la Cassa, l’indennità
rappresenta un compenso che la __________ versa al veterinario di __________
affinché si occupi anche degli animali degli allevatori situati in zone
discoste. L’amministrazione evidenzia che l’indennità versata dalla RI 1 di __________
è stata considerata provento da attività salariata dall’autorità fiscale non
solo nel 2013 e nel 2014, ma anche nel 2012. Non si è di conseguenza in
presenza di una doppia imposizione. Non vi può neppure essere buona fede poiché
già nel 2012 l’indennità era stata considerata salario e i contributi
paritetici sono stati regolarmente pagati il 15 ottobre 2013. Circa le spese di
trasferta, l’amministrazione evidenzia che dall’esame dell’incarto fiscale del
veterinario risulta che dal suo reddito complessivo dichiarato sono già state
concesse le spese generali e di trasferta e di conseguenza non è possibile
procedere con un’ulteriore deduzione dall’attività salariata, altrimenti vi
sarebbe una doppia rifusione delle spese di trasferta. Infine, circa
l’ammontare dell’importo ripreso (fr. 66'000), la Cassa afferma che verrà
corretto in fr. 56'000 e che i restanti fr. 10'000 “verranno perciò caricati
sul conto individuale della signora Dr. Med. Vet. __________ (supplente del
titolare della RI 1), che deve essere considerata quale salariata della RI 1 di
__________”.
1.5. Il 7 giugno 2016 il TCA ha
interpellato l’ufficio di tassazione di __________ chiedendo se le tassazioni
2012, 2013 e 2014 del dr. med. Vet. RICO2 1 sono nel frattempo state emesse e
se sono cresciute in giudicato. In tal caso all’UT è stato chiesto di voler
precisare, per i rispettivi anni, a quanto ammontano gli importi (lordi e
netti) percepiti dal ricorrente per l’attività svolta in favore della RI 1 di __________,
come è stato qualificato questo importo a livello fiscale (attività salariata,
attività indipendente, indennità per spese, ecc. e per quale motivo) e se sono
state riconosciute spese di trasferta per l’attività complessiva svolta,
compresa quella in favore della RI 1 di __________ (doc. V, inc. 30.2016.23).
1.6. Con risposta del 10 giugno
2016 l’UT competente ha affermato che la tassazione su reclamo 2012 è stata
intimata il 10 dicembre 2014. Il reddito percepito dalla RI 1 di __________ è
stato imposto come reddito principale da attività dipendente per un ammontare
netto di fr. 56'000.--. Non sono state concesse le spese direttamente legate a
tale attività, considerato che erano già state conteggiate nella contabilità
dell’attività professionale indipendente. Le tassazioni 2013 e 2014 sono invece
tuttora oggetto di reclamo (doc. VII, inc. 30.2016.23).
1.7. Chiamati a prendere posizione
in merito, i ricorrenti sono rimasti silenti, mentre la Cassa ha “preso atto
che l’Ufficio di tassazione competente ha di fatto confermato quanto sostenuto
dalla Cassa con la sua risposta di causa del 13 maggio 2016” (doc. VIII,
inc. 30.2016.23).
Considerandi
in ordine
2.1
Secondo l’art. 76 della Legge
sulla procedura amministrativa LPAmm, in vigore dal 1° marzo 2014, simile
all’art. 51 Lpamm in vigore fino al 28 febbraio 2014 - disposizione applicabile
in virtù del rinvio di cui all’art. 31 della Lptca - quando siano proposti
davanti alla stessa autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il
medesimo, l’autorità può ordinare la congiunzione delle istruttorie, decidere i
ricorsi con una sola decisione o sospendere una o più procedure in attesa dell’istruzione
o della decisione delle altre.
Nella
concreta evenienza, visto che i ricorsi del 21 aprile 2016 presentati
dal dr. med. Vet. RICO2 1 e dalla RI 1 di __________ concernono la medesima
fattispecie, sollevano i medesimi temi giuridici e sono rivolti contro
decisioni su opposizione emesse da un’unica autorità (CO 1), per economia
processuale le procedure sono congiunte in un
unico procedimento giudiziario (cfr. sentenza 35.2014.57 e 35.2014.85 del 4
maggio 2015; DTF 128 V 124 consid. 1; SVR 2005 AHV N. 15 p. 48; STFA C 23/04 e
C 26/04 del 26 agosto 2005).
2.2
Gli insorgenti sostengono che
l’amministrazione non avrebbe minimamente preso in considerazione le
motivazioni indicate nell’opposizione, confermando le decisioni formali solo 4
giorni dopo aver ricevuto l’opposizione. Essi fanno implicitamente valere una
violazione del diritto di essere sentito.
Ai sensi dell'art. 29 cpv.
2.
Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza,
dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per
l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei
suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire
sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di
partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di
determinarsi al riguardo (STFA del 29 giugno 2006 nella causa J. e D., H 97/04;
DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V
131.
consid. 2b; cfr. riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui
giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa,
124.
V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate).
Nel caso di specie non è
ravvisabile una violazione del diritto di essere sentito. L’amministrazione ha
spiegato, seppur succintamente, i motivi per i quali ha ritenuto l’indennità di
fr. 66'000 versata al veterinario di __________ quale salario determinante e
non quale reddito da attività indipendente o quale rimborso spese. Le parti
hanno compreso le ragioni alla base della reiezione delle loro opposizioni ed
hanno potuto nuovamente ampiamente esprimersi in sede ricorsuale.
Va del resto rammentato
che una violazione del diritto di essere sentito è sanabile se l'interessato,
come in concreto, riceve la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di
ricorso che gode del pieno potere di esame sui fatti e sul diritto (DTF 135 I
279.
consid. 2.6.1 pag. 285; 124 V 180 consid. 4a pag. 183).
Nel caso di specie, il TCA
dispone di un pieno potere di esame in tal senso (cfr. anche sentenza
8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3) e, in applicazione del principio
inquisitorio, può assumere le prove che ritiene necessarie per il chiarimento
della fattispecie (art. 61 lett. c LPGA).
Non va poi dimenticato che
il TF ha già avuto modo di stabilire che è possibile prescindere da un rinvio
della causa all'amministrazione se una simile operazione si esaurirebbe in uno
sterile esercizio procedurale e procrastinerebbe inutilmente il processo in
contrasto con l'interesse - di pari rango del diritto di essere sentito - della
parte ad essere giudicata celermente (DTF 132 V 387 consid. 5.1 pag. 390 con
riferimenti, cfr. anche sentenza 9C_937/2011 del 9 luglio 2012, consid. 2.3).
Il TCA può
pertanto entrare nel merito dei ricorsi.
nel merito
2.3
Sono assicurate
obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione per la
vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che hanno il loro domicilio
civile nella Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).
A norma
dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi
fintanto che esercitano un'attività lucrativa.
In
applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che
esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito
proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.
Secondo
l'art. 5 cpv. 2 LAVS, il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione
del lavoro a dipendenza d'altri per un tempo determinato o indeterminato. Esso
comprende inoltre le indennità di rincaro e altre indennità aggiunte al
salario, le provvigioni, le gratificazioni, le prestazioni in natura, le indennità
per vacanze o per giorni festivi ed altre prestazioni analoghe, nonché le
mance, se queste costituiscono un elemento importante della retribuzione del
lavoro.
Per l'art. 10 LPGA, è
considerato salariato chi per un lavoro dipendente riceve un salario
determinante secondo la pertinente legge.
2.4
Di principio si deve
ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS, quando una delle parti,
rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne l'impiego del tempo o
l'organizzazione del lavoro. Un altro indizio può essere dato da un rapporto di
dipendenza economica oppure dal fatto che l'assicurato non sopporti il rischio
economico a carico del datore di lavoro, il quale dirige la sua impresa e ne
assume la responsabilità.
Questi princìpi non comportano
comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita economica
infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è necessario
lasciare alla prassi delle autorità amministrative e alla prudenza dei Giudici
il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di fronte ad
attività indipendente. La decisione sarà determinata generalmente dalla
priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il rischio
sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni diverse
(sentenza H 279/00 del 16 dicembre 2002; DTF 123 V 162 consid. 1, DTF 122 V 171
consid. 3a, pag. 172 consid. 3c e pag. 283 consid. 2a; DTF 119 V 161 consid. 2
e la giurisprudenza ivi citata). Per poter decidere si dovrà vedere quali sono
gli elementi predominanti nel caso concreto (sentenza H 59/00 del 18 settembre
2000).
2.5
Secondo
la giurisprudenza del TFA ([dal 1° gennaio 2007: TF] ricapitolata in DTF 122 V
169.
e DTF 122 V 284 consid. 2b; Pratique VSI 2001 pag. 252) i criteri
caratteristici di un’attività indipendente sono ad esempio: investimenti di una
certa importanza fatti dall’assicurato, utilizzo di locali propri e impiego di
personale proprio (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b). Il
rischio economico imprenditoriale sussiste quando, indipendentemente dal
risultato dell’attività, le spese generali incorse sono sopportate
dall’assicurato (RCC 1986 pag. 331 consid. 2d, RCC 1986 pag. 120 consid. 2b).
Un altro indizio di un’attività lucrativa indipendente è l’esercizio, a nome
proprio e per proprio conto, contemporaneo di diverse attività per altrettante
società, senza che vi sia un rapporto di dipendenza con le stesse (RCC 1982
pag. 176). A riguardo, non è la possibilità giuridica di accettare dei lavori
di diversi mandanti che è determinante, ma la situazione effettiva di ogni
singolo mandato (RCC 1982 pag. 208).
Si è in presenza di un’attività
dipendente quando le caratteristiche di un contratto di lavoro sono adempiute,
vale a dire quando l’assicurato fornisce un lavoro entro un termine
prestabilito, è economicamente dipendente dal “datore di lavoro” e, durante
l’attività svolta, è integrato nell’azienda di quest’ultimo, e non può
praticamente esercitare un’altra attività lucrativa (Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 12a edizione, pag.
34.
segg.; Vischer, Der
Arbeitsvertrag, SPR VII/1, pag. 306 citati in: Pratique VSI 1996 pag. 258
consid. 3c). Costituiscono indizi in questo senso l’esistenza di un piano di
lavoro, la necessità di stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la
dipendenza dalle infrastrutture sul luogo del lavoro (RCC 1982 pag. 176). Il
rischio economico dell’assicurato, in questo caso, risiede nella dipendenza
(esclusiva) dal risultato del lavoro personale (RCC 1986 pag. 126 consid. 2b;
RCC 1986 pag. 347 consid. 2d) o, in caso di attività regolare, nel fatto che
nell'eventualità di una cessazione di questo rapporto di lavoro, egli si trovi
in una situazione simile a quella di un salariato che perde il suo impiego (DTF
119.
V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b).
L’allora
Tribunale federale delle assicurazioni ha inoltre precisato che la
comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il Giudice delle
assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli
importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono
un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993 pag. 242 segg.; Greber/Duc/ Scartazzini,
Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse
et survivants (LAVS), pag. 313, n. 149 ad art. 9 LAVS).
2.6
Il TFA (dal 1° gennaio
2007: TF) ha pure stabilito che la qualifica dell'assicurato come dipendente o
indipendente non dipende dal fatto puramente formale della sua affiliazione
avvenuta d'ufficio o su richiesta personale dell'interessato in una o
nell'altra categoria. L'affiliazione di un assicurato, anche se formalmente
confermata dalla Cassa di compensazione, come tale non lo qualifica
definitivamente, in quanto lo scopo principale dell'affiliazione è quello di
assicurare la persona che esercita un'attività lucrativa e non di qualificarne
lo stato professionale definitivamente.
Solo la natura di tale
attività, considerata nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è
determinante ai fini della qualificazione. Non può quindi essere escluso a
priori che un assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione come
indipendente, eserciti un'attività di natura dipendente (Pratique VSI 1993 pag.
226.
consid. 3c = DTF 119 V 165).
Dispositivo
Per questi motivi, un
assicurato può essere qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro
e indipendente per un altro lavoro. In questi casi per ogni reddito bisogna
esaminare se proviene da un’attività dipendente o no (Pratique VSI 1995 pag.
145 consid. 5a; DTF 104 V 127).
2.7. Nella più recente
giurisprudenza il TF ha avuto modo di rammentare che occorre tenere presente
che la circostanza che un assicurato, all'inizio della sua attività
indipendente, svolga un lavoro principalmente per un solo committente, è usuale
(cfr. sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.1, nonché sentenza H
155/04 del 1° febbraio 2005, consid. 4.3) e che il processo, in atto ormai da
anni, del mutamento economico e sociale impone un cambiamento radicale e celere
del modo di agire e pensare un’attività lavorativa indipendente. Asserire che
la regolarità nel pagamento e nel quantum sia sintomo di dipendenza significa
fondare il proprio convincimento su stereotipi preconcetti e avulsi dalla
complessa realtà economica (sentenza H 82/05 del 30 gennaio 2007, consid. 4.3).
Per
quanto concerne l’investimento, poco importante, in mezzi propri, il Tribunale
federale ha già evidenziato che per natura certe attività, in particolare nel
settore dei servizi, non necessitano di investimenti importanti. In tali casi,
ai fini della qualifica dello statuto, va quindi posto l’accento sul criterio
della dipendenza organizzativo-lavorativa e non su quello del rischio aziendale
(Pratique VSI 2001 pag. 55 consid. 6b pag. 60 con riferimenti; sentenza H
194/05 del 19 marzo 2007, consid. 5.2).
Infine
vanno considerate anche le esigenze di coordinazione di cui occorre tenere
conto in relazione ad assicurati che esercitano contemporaneamente diverse
attività lavorative per diversi o per il medesimo mandante o datore di lavoro
(DTF 123 V 161 consid. 4a pag. 167; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007,
consid. 7.4). Se possibile va infatti evitato che diverse attività per il
medesimo mandante o datore di lavoro, rispettivamente che la medesima attività per
diversi mandanti o datori di lavoro, vengano qualificate in maniera differente,
in parte a titolo dipendente e in parte a titolo indipendente (DTF 119 V 161
consid. 3b pag. 164; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.4, sentenza
H 12/04 del 17 febbraio 2005, consid. 3 e 4.2.3 con riferimenti).
2.8. Per
quanto concerne più specificatamente l’attività dei medici, dei dentisti e dei
veterinari, le direttive sul salario determinante (di seguito: DSD), ai
marginali 4080 e seguenti prevedono quanto segue.
Ai
sensi del marg. 4080 DSD, in generale l’elemento decisivo per
qualificare la distribuzione (recte: la retribuzione) è la situazione in cui il
medico ottiene la retribuzione (con medico s’intendono anche il dentista e il
veterinario). Per decidere su questo punto sono determinanti le norme generali
sulla distinzione tra reddito di un’attività dipendente e reddito di
un’attività indipendente (v. la Prima parte). Il contratto può fornire
importanti indicazioni.
Per
il marg. 4081 DSD fa parte del salario determinante il reddito che il
medico consegue in situazione dipendente. Non è rilevante che il medico
percepisca la retribuzione quale guadagno di un’attività principale o
accessoria (oltre alla gestione di uno studio privato) e nemmeno il genere
della retribuzione (indennità fissa o calcolata in base a una tariffa).
Il
reddito di un’attività dipendente comprende in particolare:
marg.
4082 DSD – le indennità versate per
l’esercizio di una funzione regolata dal diritto pubblico (v. i N. 4006 e
segg.), quale medico e dentista scolastici (v. i N. 4103 e segg.), medico
cantonale, condotto e distrettuale, medico di una piazza d’armi, veterinario
distrettuale, di confine, ispettore veterinario;
marg.
4083 DSD – le retribuzioni per un’attività svolta in istituti, laboratori od
ospizi, a condizione che il medico sia obbligato per contratto a prestare i
suoi servizi regolarmente o secondo le necessità. Per ciò che riguarda i medici
che lavorano in ospedale, v. i N. 4092 e segg.;
marg.
4084 DSD – le retribuzioni concesse per l’attività di medico in una stazione
balneare o di cura appartenente a un Comune, di medico in un’azienda o in una
fabbrica o di medico di fiducia in un’amministrazione o in una cassa malati;
marg. 4085 DSD
– le indennità pagate da Comuni, consorzi o casse malati ad un medico tenuto a
curare gli abitanti di un Comune secondo un rapporto di servizio regolato dal
diritto civile (cosiddetta indennità di residenza);
marg.
4086 DSD – gli onorari per cure mediche, calcolati in base a una tariffa fissa,
pagati direttamente al medico dagli abitanti di un Comune che lo ha nominato
medico condotto, purché il medico percepisca già per contratto un’indennità di
residenza da parte del Comune. In questo caso il datore di lavoro è il Comune
che versa l’indennità. Il Comune deve tuttavia garantire per contratto al
medico il pagamento degli onorari non pagati di questo gruppo di pazienti. Gli
onorari versati da pazienti non appartenenti alla cerchia di persone che il
medico è tenuto a curare fanno invece parte del reddito dell’attività
indipendente. Lo stesso dicasi per l’indennità di residenza delle levatrici,
che viene corrisposta ad ogni parto e senza che vi sia l’obbligo di prestare
delle cure.
Secondo
il marg. 4087 DSD il reddito conseguito dal medico con la gestione di un
proprio studio fa parte del reddito dell’attività indipendente.
Per
il marg. 4088 DSD appartengono a questo reddito anche le retribuzioni versate
al medico da autorità o privati per la visita o la cura di persone da questi
inviati, purché non siano soddisfatte le condizioni figuranti nei N. 4081 e
segg.
Esempi:
- marg.
4089 DSD: Una fabbrica incarica il medico di visitare collettivamente il suo
personale.
-
marg. 4090 DSD: un Comune incarica un
medico di vaccinare gli allievi delle scuole, poiché il medico scolastico è
sovraccarico di lavoro.
-
marg. 4091 DSD: la polizia incarica il medico di curare la vittima di un incidente.
Circa
i rapporti di servizio retti dal diritto pubblico, i marg. 4006 e seguenti DSD,
cui viene accennato nel numero 4082 DSD, prevedono tra l’altro quanto segue.
Per
il marg. 4006 DSD percepiscono un reddito per un tale rapporto di servizio
funzionari e impiegati di amministrazioni pubbliche, di istituti e corporazioni
di diritto pubblico, nonché le persone che lo Stato chiama ad esercitare una
funzione pubblica. Questo reddito fa parte del salario determinante anche se
l’attività è esercitata a titolo accessorio.
Secondo
il marg. 4007 DSD le persone che esercitano
una funzione pubblica assumendo personalmente un rischio economico conseguono
un reddito da attività lucrativa indipendente.
Ai
sensi del marg. 4008 DSD ciò è parzialmente il caso di:
-
notai
-
spazzacamini
-
giardinieri di cimiteri e affossatori
-
controllori di riscaldamenti a nafta
-
levatrici
-
ecc.
Il
marg. 4009 DSD per la destinazione (recte: distinzione) tra attività lucrativa
dipendente e indipendente rinvia ai principi generali esposti nella Prima
parte.
Secondo
il marg. 4010 DSD Le indennità fisse concesse dalla collettività, quali
stipendi, indennità annue o giornaliere (v. il N. 4012), gettoni di presenza
(v. per analogia i N. 2046 e segg.) e le sportule (v. il N. 4011), fanno
tuttavia parte del salario determinante.
Definizione
dei termini
Per
il marg. 4011 DSD le sportule sono tasse dovute per atti ufficiali e
sono pagate al funzionario dalla persona che gli richiede la realizzazione
dell’atto. Ricevono sportule gli ispettori delle carni, gli ispettori del
bestiame, in certi Cantoni i funzionari degli uffici d’esecuzione e i funzionari
fiscali, i segretari comunali, i presidenti dei tribunali.
Ai sensi del
marg. 4012 DSD le indennità giornaliere sono retribuzioni assegnate a
giornata o a mezza giornata, assegnate a persone che esercitano attività
pubbliche a titolo accessorio quali giudici, periti, direttori di corsi ecc.
Queste indennità sono un vero e proprio “salario giornaliero” e fanno parte del
salario determinante. Le indennità giornaliere in questo senso sono spesso
designate “gettoni di presenza” e viceversa. Per la valutazione ai sensi
dell’AVS la designazione data dal datore di lavoro è irrilevante.
2.9.
Va ancora evidenziato che l’art. 24 della legge sull’agricoltura del 3
dicembre 2002 (RL 8.1.1.1), prima della modifica entrata in vigore il 10
febbraio 2015 (BU 2015, pag. 23), prevedeva al cpv. 2 che le condotte
veterinarie hanno lo scopo di assicurare a tutte le aziende del cantone
l’accesso, alle medesime condizioni, alle cure veterinarie necessarie al
proprio bestiame. L’art. 83 del regolamento sull’agricoltura del 23 dicembre
2003, al cpv. 1 prevedeva, prima della modifica entrata in vigore il 4 dicembre
2015 (BU 2015, pag. 528), che “il contratto disciplina il rapporto d’impiego
fra la Condotta e il veterinario, stabilendo segnatamente l’indennità versata
al titolare e al suo supplente”.
Nel
Messaggio n. 5125 del 6 giugno 2001 del Consiglio di Stato relativo al Disegno
di una nuova legge sull’agricoltura, a pag. 27, a proposito degli articoli 22 e
23, poi diventati 24 e 25, si legge che “viene riconfermata l’esigenza del
sostegno alle condotte veterinarie quali istituzioni intese a garantire la
presenza veterinaria nella lotta e prevenzione contro le epizoozie e le
malattie in genere, per l’igiene delle carni e l’assistenza sanitaria come pure
per la protezione degli animali. La condotta, stanziando un’indennità annua al
veterinario che assicura la sua prestazione a domicilio del cliente senza
computo delle spese di trasferta, svolge un’importante funzione sociale,
specialmente a favore della popolazione rurale che risiede nelle valli e nelle
zone più discoste del Cantone“.
Nel
rapporto n. 5125R del 19 novembre 2002 della Commissione speciale delle
bonifiche fondiarie sul messaggio del 6 giugno 2001 concernente il disegno di
nuova Legge sull’agricoltura, a proposito dell’art. 24 (art. 22 del Messaggio),
figura, a pag. 35, che “la Commissione propone di aggiungere una definizione
delle Condotte che ne chiarisca la funzione di organismo basato sul principio
della solidarietà fra gli agricoltori, in modo da permettere a tutte le
aziende, indipendentemente dalla loro ubicazione, di far capo ad un veterinario
ad ugual costo e senza doversi assumere le spese di trasferta”.
Il
10 febbraio 2015 è entrata in vigore una modifica, tra l’altro, dell’art. 24
della legge sull’agricoltura che prevede ora al cpv. 2 che le condotte
veterinarie “hanno lo scopo di garantire le cure veterinarie per il bestiame
delle aziende agricole alle medesime condizioni” ed è pure stato introdotto
l’art. 25b per il quale “il mandato di prestazioni tra la condotta
veterinaria e il veterinario soggiace all’approvazione del Consiglio di Stato”.
Le modifiche del regolamento sono invece entrate in vigore il 4 dicembre 2015.
Per l’art. 83 cpv. 1 del regolamento “il mandato di prestazione disciplina
il rapporto fra la Condotta e il veterinario, stabilendo segnatamente
l’indennità versata al titolare”.
Nel
Messaggio n. 6967 del 10 luglio 2014 del Consiglio di Stato circa la revisione
parziale della Legge sull’agricoltura del 3 dicembre 2002 figura che “con il
contributo alle condotte veterinarie si voleva garantire nel passato
un’adeguata cura del bestiame a costi sopportabili per gli agricoltori,
specialmente se posti nelle zone periferiche, secondo un principio di
solidarietà. Oggi la mobilità dei veterinari e la creazione di strutture
veterinarie centralizzate molto funzionali, atte a curare tutte le specie
animali, mettono un po’ in dubbio la validità del concetto creato con l’istituzione
delle condotte. Nell’ambito della revisione della Legge, sono state avanzate
alcune proposte per trovare nuove soluzioni affinché l’idea di base possa
essere mantenuta e se possibile migliorata. Il tema è, tuttavia, molto delicato
e va affrontato con attenzione. Le proposte avanzate potranno avere successo
solo se condivise dai differenti attori. Per questo motivo si è preferito non
affrontare il tema in una revisione parziale della legge, ma piuttosto
continuare a osservare l’evoluzione del settore e dialogare con le parti per
vedere se esiste una soluzione migliore rispetto a quella attuale. Anche perché
a livello nazionale, dove le condotte non esistono più da lungo tempo,
specialmente nelle regioni discoste, arrivano segnali di mancanza di studi
veterinari per bestiame da reddito. Nella legge si sono quindi apportati dei
correttivi puntuali e portati a livello di legge determinati dispositivi
stabiliti prima a livello di regolamento, al fine di disporre di maggiore
sicurezza giuridica”; pag. 35-36 del messaggio). Circa l’art. 24 cpv. 2 “si
è semplicemente proceduto a una riformulazione dei principi che devono reggere
le attività delle condotte”.
2.10. In
concreto oggetto del contendere è la qualifica dell’importo ricevuto dal
ricorrente nel 2013 e nel 2014 a titolo di indennità fissa dalla RI 1 di __________.
Il
mandato di prestazione tra quest’ultima e il Veterinario Dott. RICO2 1
sottoscritto il 16 aprile 2015 non è di conseguenza determinante (doc. E1, inc.
30.2016.23). Per lo stesso motivo non possono neppure essere prese in
considerazione le modifiche della legge sull’agricoltura e del regolamento
entrate in vigore nel corso del 2015.
Del
resto una normativa cantonale, di principio, non può derogare alla LAVS e
pertanto è in ogni caso in applicazione della LAVS che va stabilito se
l’indennità versata annualmente dalla RI 1 ricorrente va definita salario
determinante, reddito da attività indipendente o contributo per le spese (cfr.
anche sentenza H 322/03 dell'11 marzo 2005; cfr. sentenza H 31/04 del 21 marzo
2005; cfr. DTF 122 V 169, al consid. 6a)aa):
“Festzustellen ist vorab, dass die Bezeichnung der Verträge mit den
Telefonhostessen mit "Auftrag" wie auch die Vertragsklausel, wonach
sich die "Beauftragte" verpflichtet, insbesondere mit der AHV als
selbständigerwerbend abzurechnen, für die beitragsrechtliche Abgrenzung
unselbständiger von selbständiger Erwerbstätigkeit nicht entscheidend ist").
2.11. In concreto il
veterinario percepisce un importo annuo fisso versatogli dalla RI 1. Quale
controprestazione lo specialista deve recarsi presso gli agricoltori del
comprensorio della __________ che necessitano delle sue prestazioni e fatturare
loro unicamente l’onorario per le cure prestate all’animale ad esclusione delle
spese di trasferta nei Comuni o nelle frazioni raggiungibili con l’automobile.
Dal
“capitolato” fra la RI 1 ed il veterinario, del 15 aprile 2009,
applicabile al caso di specie, emerge che dal 1° gennaio 2009 il medico
veterinario Dr. RICO2 1 è stato designato titolare della RI 1 di __________
(doc. 5, inc. 30.2016.23). Ai sensi dell’art. 3 del capitolato, il titolare
presta la sua opera a tutti i soci del comprensorio della RI 1 e riceverà
un’indennità fissa nonché un onorario per ogni visita e operazione (in base
alle tariffe concordate e approvate dal Dipartimento delle finanze e
dell’economia). Gli onorari sono a carico dei proprietari di bestiame o della
Cassa di assicurazione del bestiame bovino e vengono incassati dal titolare
(art. 3 lett. a); durante le assenze, il titolare provvede a garantire la
copertura della RI 1 tramite un veterinario supplente (lett. d).
Per
l’art. 4 del capitolato l’indennità annuale lorda fissata a Fr. 66'000.--,
comprensiva della partecipazione agli oneri assicurativi, sarà versata in rate trimestrali
salvo accordo diverso. L’art. 5 del capitolato prevede che il titolare dovrà
provvedere a farsi supplire in caso di assenza, malattia, vacanze, libero o
altro motivo. Il supplente sarà retribuito direttamente dal titolare. Secondo
l’art. 6 del capitolato “il titolare non ha diritto a indennità
supplementare di trasferta ai soci della __________ per le visite nei Comuni o
nelle frazioni raggiungibili con autoveicolo”. L’art. 7 del capitolato
prevede che il titolare ha diritto a 73 giornate di libero. Secondo l’art. 8
del capitolato la RI 1 partecipa agli oneri assicurativi del titolare contro
gli infortuni e le malattie professionali, nonché contro gli infortuni non
professionali conformemente alle disposizioni della legge federale del 20 marzo
1981 sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF). Ai sensi dell’art. 9 del
capitolato il titolare è tenuto a contrarre un’assicurazione per la Cassa
pensione, ai sensi della legge federale in materia (LPP). Secondo l’art. 10 del
capitolato fanno parte integrante di questo contratto le tariffe professionali
proposte dall’Ordine dei veterinari (OVT), concordate con la __________ e
approvate dal Dipartimento delle finanze e dell’economia.
Il
2 novembre 2011 la Cassa di compensazione ha segnalato alla __________ di __________
che l’indennità fissa percepita dal veterinario di __________ deve essere
integralmente assoggettata ai contributi sociali della __________ di __________
(doc. 3, inc. 30.2016.23).
Il
1° giugno 2012 è stata sottoscritta una convenzione tra il veterinario di __________
della __________ e la veterinaria dr. __________ per regolare la supplenza, da
cui emerge in sostanza che la supplente riceverà direttamente dalla RI 1 un
importo di fr. 10'000.-- annui, che verrà dedotto dall’importo di fr. 66'000.--
versato al medico veterinario titolare (doc. E2, inc. 30.2016.23). Nella
convenzione si precisa che “la somma di denaro corrispostale della RI 1 non
è da intendersi quale salario” (doc. E2, inc. 30.2016.23).
Il
30 agosto 2013 la Cassa di compensazione ha scritto alla RI 1 di __________ a
proposito dell’”indennità in qualità di veterinario di __________”,
informandola circa il pagamento dei contributi sociali sull’indennità annuale
versata al titolare della __________ e meglio rilevando che essa “deve
essere integralmente assoggettata ai contributi sociali” (doc. 4, inc.
30.2016.22). L’amministrazione ha chiesto alla __________ copia del contratto
di collaborazione e copia del certificato di salario 2012 e/o giustificativo di
pagamento 2012 (doc. 4, inc. 30.2016.22). Questa comunicazione, secondo quanto
sostenuto dalla Cassa in sede di risposta, è stata estesa a tutte le __________
del Cantone in seguito a quanto deciso per la __________ di __________.
Il
23 settembre 2013 la Cassa di compensazione ha ritenuto quale salario
determinante l’importo di fr. 66'000 (indennità fissa) versato nel 2012 dalla RI
1 di __________ al dr. med. Vet. RICO2 1 nella sua funzione di veterinario di __________
(doc. 1, inc. 30.2016.23). Il 15 ottobre 2013 la RI 1 di __________ ha soluto
l’importo di fr. 9'896.35, corrispondente ai contributi sociali dovuti (doc.
1/1).
Il
21 dicembre 2015, preso atto che l’indennità fissa versata negli anni 2013 e
2014 non era stata assoggettata ai contributi sociali l’amministrazione ha
chiesto alla RI 1 di __________ la trasmissione del certificato di salario e/o
del giustificativo di pagamento degli anni 2013 e 2014 (doc. 5, inc.
30.2016.23). Quest’ultima ha negato la qualifica di dipendente del veterinario
di __________, sostenendo che quanto versato non copre neppure integralmente i
costi di trasferta necessari all’adempimento del suo servizio e che l’indennità
versata va equiparata al rimborso spese per trasferte e pasti o cene
corrisposta ai dipendenti statali (doc. 5/1, inc. 30.2016.23).
2.12. In
concreto, alla luce di quanto sopra esposto e delle direttive sul salario
determinante, occorre concludere che il veterinario ricorrente svolge
un’attività lucrativa dipendente in favore della RI 1 di __________ e l’indennità
versatagli va considerata salario determinante (cfr. segnatamente il marg. 4082
DSD).
Gli
elementi in favore di un’attività subordinata sono infatti nettamente
prevalenti.
Il
veterinario è tenuto ad intervenire all’interno del comprensorio della __________
e percepisce trimestralmente il medesimo reddito indipendentemente dal numero
di interventi eseguiti e dall’attività da lui svolta.
Il
rischio economico è quasi assente nella misura in cui il veterinario non si
assume alcun rischio d’incasso poiché la __________ versa il dovuto
regolarmente. L’art. 4 del capitolato prevede del resto il pagamento
dell’indennità agli eredi fino alla fine del mese successivo al decesso,
similmente alle norme del contratto di lavoro (cfr. art. 338 CO) e contrariamente
a quanto avviene usualmente nell’ambito di un’attività indipendente dove
l’onorario, di regola, viene versato solo se la persona interessata ha
effettivamente fornito la sua prestazione.
Il
capitolato prevede inoltre il pagamento degli oneri assicurativi contro gli
infortuni e le malattie professionali nonché gli infortuni non professionali ai
sensi della LAINF da parte della RI 1, mentre invece in caso di attività
indipendente ogni persona deve provvedere personalmente a, semmai, pagare ed affiliarsi
all’assicurazione facoltativa (art. 4 LAINF).
Allo
stesso modo l’obbligo di affiliarsi alla LPP (art. 9 del capitolato), così come
l’inserimento nel contratto di un periodo di prova, un periodo di disdetta,
l’obbligo di motivazione in caso di decisione di disdetta e, perfino, il numero
esatto (73) di giornate libere, sono elementi estranei ad un contratto di
mandato e sono totalmente avulsi dal concetto stesso di un’attività
indipendente dove la persona può strutturare la sua giornata lavorativa ed i
suoi giorni liberi come meglio ritiene, può disdire il rapporto di mandato in
ogni tempo, tenuto conto, se lo revoca o lo disdice in maniera intempestiva,
che deve risarcire l’altra parte del danno causato (cfr. art. 404 CO) e decide
liberamente se e come assicurarsi, riservate le norme di legge imperative.
Non
va poi dimenticato che l’art. 4 del capitolato prevede espressamente che
l’importo di fr. 66’000 è un’indennità annuale lorda comprensiva della
partecipazione agli oneri assicurativi.
Ad
ulteriore comprova che l’indennità in esame proviene da un’attività dipendente
vi è la circostanza che nel 2012 la RI 1 ha versato i contributi sociali
sull’importo versato sulla base del medesimo capitolato sottoscritto il 15
aprile 2009. Inoltre, anche se di norma la qualifica dell’attività
svolta effettuata dall’autorità fiscale non è necessariamente vincolante (cfr.
consid. 2.5), non va comunque dimenticato che anche l’ufficio di tassazione per
l’anno 2012 ha qualificato il reddito conseguito dalla RI 1 di salario
determinante ed il ricorrente non lo ha contestato.
Questo
importo non può neppure essere considerato quale rimborso spese ai sensi dell’art.
9 OAVS. In primo luogo, se così fosse, l’importo conseguito sfuggirebbe a
qualsiasi assoggettamento e dunque le parti, nel loro capitolato non avrebbero
dovuto prevedere che si tratta di un’indennità lorda comprensiva della partecipazione
agli oneri assicurativi (art. 4 del capitolato), né sarebbe stato
possibile, se si fosse trattato di un rimborso spese, prevedere il suo
versamento anche per un periodo successivo al decesso del titolare
dell’indennità (art. 4 del capitolato), regolare la partecipazione della RI 1
agli oneri assicurativi del titolare nell’ambito dell’assicurazione contro gli
infortuni e le malattie professionali, nonché contro gli infortuni non
professionali conformemente alle disposizioni della legge federale del 20 marzo
1981 sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF), od ancora obbligare il
veterinario di __________ a contrarre un’assicurazione per la Cassa pensione ai
sensi della legge federale in materia (LPP).
Del resto, per
costante giurisprudenza del TF, si può ammettere l'esistenza di spese generali ai sensi dell'art. 9 OAVS soltanto se l'esercizio
dell'attività professionale obbliga
il salariato ad effettuare spese supplementari (STF 9C_412/2007 del 9
luglio 2008, consid. 3.2; Pratique VSI 1994 pag. 84 consid. 3b).
Spetta poi al
datore di lavoro o al salariato fornire la prova o per lo meno rendere
verosimile che le spese fatte valere siano state effettivamente sostenute
(Pratique VSI 1996 pag. 265 consid. 3b; Pratique VSI 1994 pag. 171; RCC
1983 pag. 310, RCC 1979 pag. 79).
Occorre infatti dimostrare i
costi rimborsati, siccome si tiene conto soltanto delle spese effettive (STFA H
257/03, consid. 4.3.2). Il rimborso spese concesso sotto forma d'importi
forfetari deve ad ogni modo corrispondere complessivamente alle spese che
sono effettivamente risultate (STF 9C_412/2007, consid. 3.2; STFA 216/96
dell’11 settembre 1997; Pratique VSI 1994 pag. 170). Di conseguenza, gli
interessati sono tenuti a fornire indicazioni precise, producendo un conteggio
esaurientemente dettagliato ed allegando le relative pezze
giustificative (RCC 1960 pag. 34; STFA H 216/96 dell'11 settembre 1997). Le
prove offerte devono essere concrete e non generiche.
A tale principio è possibile
derogare solo nei casi in cui, pur essendo dimostrata l'esistenza di spese
generali, l'importo dettagliato delle stesse non può essere comprovato in modo
certo a causa di circostanze speciali (Pratique VSI 1994 pagg. 171-172). In tal
caso, la loro valutazione incombe alla Cassa di compensazione, che dovrà
stimarne l'ammontare fissando un importo forfetario (STF 9C_412/2007,
consid. 3.2; STFA H 57/04, consid. 7.1 = RtiD II-2006 no. 46
pag. 214; STFA H 257/03, consid. 4.3.2; N. 3005 e N. 3011 DSD), tenuto
conto delle spese che il datore di lavoro e/o il salariato rendono verosimili e
che sono usuali nella professione considerata (Pratique VSI 1994 pagg. 171-172;
STCA del 3 ottobre 1991 nella causa R.C. SA; RCC 1990 pag. 41; RCC 1979 pag.
77; RCC 1955 pag. 101; RDAT II-1992 n. 60 pag. 140; Käser, op. cit., N. 4.151, pag. 165; vedi pure: RCC 1983
pag. 310 e RCC 1982 pag. 356).
L'amministrazione non può
quindi limitarsi a constatare che il contribuente non è riuscito a provare o a
rendere verosimile l'esistenza di tali spese. Essa deve piuttosto agire
d'ufficio, affinché le necessarie prove siano raccolte, in quanto ciò sia
possibile senza eccessive difficoltà (RCC 1990 pag. 42, RCC 1983 pag. 310
consid. 3, RCC 1982 pag. 355, RCC 1979 pag. 79 consid. 2b).
A tale scopo è sufficiente
invitare il contribuente ad intraprendere i passi necessari ed a fornire i
documenti utili (RCC 1979 pag. 79 consid. 2b; STFA del 1° ottobre 1981 nella
causa T. & Co. N.J.).
Alla luce del principio
inquisitorio a cui è tenuta, la Cassa deve dunque provvedere ad entrare in
possesso della documentazione probatoria necessaria, se ciò non crea difficoltà
eccessive (citata STFA H 257/03, consid. 4.3.2; RCC 1990 pag. 42 consid. 4).
Nel
caso di specie l’autorità fiscale, nel 2012, non ha dedotto alcuna spesa
direttamente legata all’attività svolta per la RI 1 poiché le spese sono già
state conteggiate nella contabilità dell’attività professionale indipendente
(doc. VII, 30.2016.23).
Contro
le tassazioni 2013 e 2014, anni oggetto del contendere, sono ancora pendenti i
reclami.
Tuttavia,
la Cassa ha affermato che le spese generali sono già state dedotte dal reddito
dell’attività indipendente del medico veterinario (cfr. per l’inc. 30.2016.22:
risposta di causa [doc. III] punti 9 e 10 [cfr. anche decisione su opposizione
[doc. A] punto 5]; per l’inc. 30.2016.23: risposta di causa punti 8 e 9
[decisione su opposizione [doc. A] punto 4) e dunque non possono essere nuovamente
dedotte dal reddito dell’attività dipendente (cfr. anche doc. D inc.
30.2016.22: lettera del 22 dicembre 2015 della Cassa alla __________ dove viene
spiegato che “le spese di trasferta del veterinario di __________ (come
attività indipendente secondo il marg. 4087 delle direttive federali sul
salario determinante) sono già considerate dall’autorità fiscale nella
definizione del reddito imponibile (che noi usiamo ai fini AVS)”).
Gli
insorgenti non hanno contestato questa circostanza né in sede di ricorso (doc.
I, inc. 30.2016.22+23), né successivamente.
Ne
segue, alla luce di tutto quanto sopra esposto, che l’indennità prevista dal
Capitolato sottoscritto dai ricorrenti va considerato quale reddito da attività
dipendente ed in quanto tale soggetto al prelievo dei contributi.
2.13. Per
quanto concerne la censura secondo cui ci sarebbe una doppia imposizione del
reddito poiché i contributi dovuti sull’importo percepito dalla RI 1 sarebbero
già stati pagati sul reddito da attività indipendente, va evidenziato che,
essendo il calcolo dei contributi fondato sul reddito evinto dalla tassazione
cresciuta in giudicato (art. 23 cpv. 1 OAVS) ed essendo ancora pendenti i reclami
contro le tassazioni 2013 e 2014, non ci può essere una doppia imposizione del
medesimo reddito poiché le rispettive decisioni definitive non possono ancora
essere state emesse. Lo stesso veterinario ricorrente in sede di ricorso rileva
del resto che “purtroppo al momento attuale non si dispone delle decisioni
di tassazione per gli anni 2013 e 2014 e di conseguenza del calcolo dei
contributi da versare” (doc. I, inc. 30.2016.23).
2.14. I
ricorrenti fanno valere la propria buona fede affermando di aver sempre
ritenuto l’indennità versata quale indennità di trasferta e non quale salario.
Secondo
la giurisprudenza il principio della buona fede, sancito dall’art. 9 Cost.
fed., tutela la legittima fiducia dell’amministrato nei confronti dell’autorità
amministrativa e gli permette in particolare di esigere che l’amministrazione
rispetti le promesse fatte e che non si contraddica (cfr. sentenza 9C_5/2015
del 31 luglio 2015, consid. 3). Così, un’informazione sbagliata o una decisione
erronea possono obbligare l’amministrazione a concedere a un amministrato un
vantaggio contrario alla legge se (a) l'autorità è intervenuta in una
situazione concreta nei confronti di determinate persone, (b) l'autorità ha
agito entro i limiti della propria competenza o comunque è supposta avere agito
entro tali limiti, (c) l'amministrato non ha potuto rendersi conto
immediatamente dell'inesattezza dell'informazione ricevuta, (d) facendo
affidamento sull'informazione ricevuta egli ha preso delle disposizioni non
reversibili senza pregiudizio, (e) da quando l'informazione è stata resa non è
intervenuta una modifica del quadro giuridico (DTF 131 II 627 consid. 6.1 pag.
636, 130 I 26 consid. 8.1 pag. 60 e rispettivi rinvii; cfr. sentenza 9C_5/2015
del 31 luglio 2015, consid. 3).
In
concreto già nel 2012 l’importo conseguito dal veterinario ricorrente è stato
considerato quale salario determinante e la RI 1 nell’ottobre 2013 ha soluto i
contributi dovuti senza eccepire alcunché (doc. 1 e 1/2, inc. 30.2016.23). Non
vi è pertanto spazio per tutelare la buona fede dei ricorrenti.
2.15. Resta
da esaminare l’importo sul quale devono essere pagati i contributi.
Il
Capitolato sottoscritto dalle parti prevede che il veterinario di __________ percepisce
un ammontare di fr. 66'000 all’anno, con possibilità di subdelega.
Il
1° giugno 2012, con l’accordo della RI 1, è stata stipulata una convenzione da
cui emerge che fr. 10'000 dei fr. 66'000 previsti dal Capitolato, saranno
versati direttamente dalla RI 1 alla medico veterinaria __________ per i 40
giorni di supplenza del medico veterinario titolare e che ogni ulteriore giorno
di supplenza eccedente i 40 giorni sarebbe stato corrisposto tramite un importo
di fr. 180 al giorno, sempre da dedurre dall’importo di fr. 66’000 (cfr. doc.
E2, inc. 30.2016.22).
Nella
decisione su opposizione notificata alla RI 1 (doc. A, punto 7 inc. 30.2016.22)
e nelle risposte di causa (doc. III, punto 11, inc. 30.2016.22 e doc. III punto
10 inc. 30.2016.23) la Cassa ha affermato che avrebbe corretto l’importo
ripreso in fr. 56'000, come richiesto dai ricorrenti e che i rimanenti fr.
10'000 “verranno perciò caricati sul conto individuale” della medico
veterinaria (cfr. doc. A, inc. 30.2016.22).
Tuttavia,
nella misura in cui la ripresa concerne anche un’altra persona assicurata, la
Cassa avrebbe dovuto coinvolgerla, trasmettendole anche a lei una decisione
formale tramite la quale informarla circa la ripresa effettuata e dandole così
la possibilità di esprimersi in merito.
Infatti,
per costante giurisprudenza federale le decisioni delle Casse di compensazione
concernenti i contributi paritetici devono essere notificate per principio non
solo al datore di lavoro, ma anche ai salariati toccati, riservate eccezioni
ammesse per ragioni pratiche. Questa procedura deve in generale essere
applicata allorché si è in presenza di una ripresa di salari determinanti (DTF
113 V pag. 4 consid. 3).
Quali ragioni pratiche che
giustificano l'intimazione della decisione solo al datore di lavoro, l’allora
TFA ha in particolare indicato il caso in cui le riprese salariali concernono
un numero elevato di lavoratori, oppure quando il domicilio dei salariati è
all’estero o è sconosciuto, oppure quando si tratta di contributi paritetici di
poco conto (DTF 113 V pag. 3 consid. 2).
Infine, quando il
salariato deve esser posto in condizione di ricorrere contro una decisione
concernente i contributi paritetici, spetta anzitutto alla cassa di
compensazione di procedere alla notificazione. L’autorità di ricorso che
constata l’omissione può, ma non deve necessariamente, porvi rimedio invitando
il salariato ad intervenire nel procedimento ricorsuale (DTF 113 V pag. 5-6
consid. 4a). Essa può pure limitarsi ad annullare in ordine la decisione
dell'amministrazione.
Cfr. anche sentenza H
162/06 del 20 dicembre 2007; sentenza 9C_675/2009 del 28 maggio 2010, consid.
1.2; sentenza 9C_461/2012 del 24 ottobre 2012.
Ne
segue che le decisioni su opposizione impugnate vanno modificate nel senso che
la RI 1 di __________ è condannata a pagare per il 2013 ed il 2014 i contributi
sociali sui fr. 56'000 versati al dr. med. Vet. RICO2 1 e l’incarto rinviato
alla Cassa affinché emani una decisione formale che concernente l’importo di
fr. 10'000 versato nel 2013 e nel 2014 alla medico veterinaria __________.
2.16.
I ricorrenti hanno affermato di rimanere a disposizione nel caso in cui il
TCA dovesse ritenere necessaria un’udienza per chiarire ulteriormente la
fattispecie.
Questo
Tribunale rileva che l’audizione richiesta può essere rifiutata senza ledere il
diritto d’essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e dall'art. 6 n. 1
CEDU.
Infatti,
secondo la giurisprudenza federale, l’obbligo di organizzare un dibattimento
pubblico ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e
inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad
esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di
testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile
obbligo (cfr. sentenza 9C_796/2015 del 17 dicembre 2015, consid. 5.3; sentenza
8C_665/2014 23 marzo 2015, consid. 4; sentenza 9C_903/2011 consid. 6.3 del 25
gennaio 2013 che ha confermato questo principio [cfr. anche sentenza del
21 agosto 2007, I 472/06, consid. 2], nonché DTF 122 V 47; cfr.
pure DTF 124 V 90, consid. 6, pag. 94 e il rinvio alla DTF prima citata).
In concreto, non essendo
stata presentata una “domanda espressa di procedere ad un’udienza pubblica”
(le parti hanno affermato di rimanere a disposizione per un’udienza, se
ritenuta necessaria [cfr. doc. I, inc. 30.2016.22+23]), questo TCA rinuncia
all’audizione delle parti poiché superflua ai fini dell’esito della vertenza
(cfr. sentenza del 21 agosto 2007, I 472/06, consid. 2; cfr. sentenza
9C_578/2008 del 29 maggio 2009 dove la generica richiesta di “vegliare alla
parità delle armi […] e all’applicazione dell’art. 6 CEDU” non è stata
giudicata sufficiente per far sorgere l’obbligo di organizzare un dibattimento
pubblico).
Questo Tribunale rinuncia
pure all’assunzione di ulteriori prove, essendo quelle prodotte e quelle
raccolte dal TCA sufficienti per decidere nel merito della vertenza.
Va qui rammentato che conformemente
alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio
conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove
(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no.
320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA
dell'11 gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid.
3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di
procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito
desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF
124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.I ricorsi sono parzialmente
accolti.
§
Le decisioni impugnate sono modificate nel senso che la RI 1 di __________ è
condannata a pagare per il 2013 ed il 2014 i contributi sociali su fr. 56'000
versati al dr. med. Vet. RICO2 1 e l’incarto è rinviato alla Cassa affinché
emani una decisione formale che decida circa l’importo di fr. 10'000 versato
nel 2013 e nel 2014 alla medico veterinaria __________.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti