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Decisione

30.2016.24

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

19 maggio 2016Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

I certificati medici che il ricorrente

ha prodotto al Tribunale sono immediatamente trasmessi alla Cassa per la

necessaria valutazione.

Inoltre non appena in possesso dei dati

medici atti a stabilire l’inizio della grande invalidità, l’amministrazione accerterà

direttamente presso il domicilio dell’assicurato quali siano, in concreto, i

suoi impedimenti nel compiere gli atti ordinari della vita. L’inchiesta a

domicilio da parte di un o un’assistente sociale permetterà di determinare il

grado di grande invalidità (lieve, medio, grave) e dovrà avvenire senza indugio

stante la difficoltà in cui versa il ricorrente a livello logistico. La Cassa

presterà attenzione al fatto che il ricorrente è di lingua madre tedesca procedendo

con un o un’assistente sociale che conosca questo idioma.

Considerandi

Quando il quadro medico-economico

dell’assicurato sarà chiarito, la Cassa di compensazione emanerà una nuova

decisione sulla domanda del ricorrente di ottenere un aiuto economico a causa

della menomazione fisica che lo obbliga a fare capo a terze persone per potere

vivere dignitosamente la sua quotidianità.

Alla luce di ciò la decisione della

Cassa cantonale di compensazione contestata va confermata. Si ribadisce che,

alla luce della necessità palesata nel caso concreto gli accertamenti necessari

dovranno essere compiuti senza indugio.

Il Tribunale comunica infine al

ricorrente che, stanti i suoi problemi economici che non gli permettono di

vivere decorosamente, indipendentemente dall’esito della domanda di ottenimento

dell’assegno per grandi invalidi egli ha la possibilità di chiedere anche allo

Stato, sempre alla Cassa cantonale di compensazione, per il tramite

dell’agenzia comunale AVS, un ulteriore aiuto economico sotto forma di prestazioni

complementari all’AVS.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

§ Gli

atti sono retrocessi all’amministrazione per nuovi accertamenti medici ed

economici e per la susseguente emanazione di una nuova decisione sul diritto

all’AGI dell’assicurato.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione

è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare

la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti