30.2016.24
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19 maggio 2016Italiano13 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
30.2016.24
TB
Lugano
19 maggio 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 25 aprile 2016 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 15 aprile 2016 emanata da
Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle
prestazioni, 6501 Bellinzona
in materia di assegni per grandi invalidi AVS
ritenuto in fatto
A. RI
1, nato nel 1945, il 31 marzo 2016 (doc. 14) ha formulato richiesta per un assegno
per grandi invalidi AVS, indicando di avere difficoltà dal settembre 2015 a compiere
gli atti ordinari della vita.
B. Con
decisione del 1° aprile 2016 (doc. A2) la Cassa cantonale di compensazione ha rifiutato
momentaneamente all’assicurato il diritto all’assegno per grandi invalidi,
poiché la grande invalidità è presente dal 1° settembre 2015 e quindi non
almeno da un anno. Per questo motivo, la Cassa di compensazione ha consigliato
all’assicurato di ripresentare la domanda nel settembre 2016.
C. Il
10 aprile 2016 (doc. 17) l’assicurato si è opposto a questo rifiuto, facendo presente
che la sua invalidità è sorta ben prima del mese di settembre 2015, come
risulta dalle affermazioni del dr. med. __________, suo medico curante, che nell’apposito
formulario di richiesta dell’AGI il 30 marzo 2016 ha affermato che la grande
invalidità era presumibilmente iniziata all’incirca nel marzo 2015.
Sulla scorta di questi nuovi elementi,
con decisione su opposizione del 15 aprile 2016 (doc. A1) la Cassa cantonale di
compensazione ha quindi parzialmente accolto l’opposizione, nel senso che ha
annullato la decisione e rinviato gli atti alla Cassa stessa per effettuare
ulteriori accertamenti, quali interpellare il suo medico curante ed effettuare
un’inchiesta a domicilio da parte di un’assistente sociale, per rendere
successivamente una nuova decisione sulla domanda di prestazioni
dell’assicurato.
D. Con
ricorso del 25 aprile 2016 (doc. I) RI 1 ha chiesto al Tribunale di provvedere
affinché gli siano riconosciuti i costi che sostiene dal 3 novembre 2015 per
potere uscire di casa con la sedia a rotelle a causa dell’assenza di un
ascensore nella sua abitazione, visto che da quando gli sono state amputate
entrambe le gambe deve fare forzatamente capo all’aiuto di due persone tre
volte al giorno, che remunera Fr. 50.- a testa alla settimana e quindi Fr.
450.- al mese.
Il ricorrente ha inoltre chiesto di
comunicargli se per la perdita degli arti ha diritto ad un indennizzo, ritenuto
che nelle sue condizioni le spese sono molto alte mentre la qualità di vita è
nulla.
E. Il
4 maggio 2016 (doc. V) la Cassa cantonale di compensazione ha chiesto al TCA di
respingere il ricorso e di confermare la decisione su opposizione.
L’amministrazione ha infatti ricordato
la necessità di stabilire con esattezza, interpellando il suo medico curante,
quando ha avuto inizio la grande invalidità di lunga durata del ricorrente,
vista la discrepanza fra quanto indicato dall’assicurato stesso con la richiesta
dell’AGI e quanto affermato dal dr. med. __________.
Inoltre, per verificare se
l’interessato ha diritto ad un assegno per grandi invalidi, la Cassa ha
ribadito la necessita di effettuare un’inchiesta a domicilio che accerti
l’eventuale necessità dell’aiuto di terze persone per svolgere gli atti
ordinari della vita, le cure infermieristiche e la sorveglianza personale continua.
Pertanto, è solo dopo l’esecuzione di
questi accertamenti che la Cassa potrà emanare una nuova decisione sulla
domanda di prestazioni del 31 marzo 2016, che potrà, se del caso, essere
nuovamente impugnata dall’assicurato.
F. L’11
maggio 2016 (doc. VII) RI 1 ha prodotto al TCA una serie di certificati medici
(docc. B2-B5) e la prova dei costi che ha finora sostenuto per indennizzare i
suoi due aiutanti da novembre 2015 ad aprile 2016 (doc. B1), evidenziando di
essersi a tale scopo indebitato.
considerato in diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione
delle prove), come sarà dettagliatamente indicato nelle considerazioni che seguono.
Il TCA può quindi decidere nella composizione monocratica ai sensi dell'art. 49
cpv. 2 della LOG (STF 9C_ 699/2014 del 31 agosto 2015; STF 9C_211/2010 del 18
febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 del 21
dicembre 2007).
2. Per
costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il presupposto
ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (DTF 130 V
388; DTF 122 V 36 cons. 2a, DTF 110 V 51 cons. 3b e giurisprudenza ivi citata;
SVR 2005 AHV Nr. 19; SVR 1997 UV Nr. 81, pag. 294).
Se non è stata emessa nessuna
decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata
una sentenza nel merito (STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 cons.
2.1; DTF 125 V 414 cons. 1A; DTF 119 Ib 36 cons. 1b).
Nella fattispecie la decisione
impugnata, ossia quella su opposizione emessa il 15 aprile 2016 dalla Cassa
cantonale di compensazione, ha per oggetto unicamente il rifiuto della concessione
dell'assegno per grandi invalidi dell'AVS a favore di RI 1.
Non vi è fatta invece alcuna menzione
su un suo eventuale diritto ad un indennizzo per la perdita di entrambi gli
arti inferiori.
Ne discende che quest’ultima questione
relativa ad un eventuale indennizzo per il danno corporeo subìto dal ricorrente
non può essere posta qui in discussione, poiché la decisione su opposizione
porta soltanto, come detto, sul diritto dell'assicurato ad ottenere un assegno
per grandi invalidi.
nel merito
3. L'art.
43bis cpv. 1 LAVS prevede che hanno diritto all'assegno per grandi invalidi i
beneficiari di rendite di vecchiaia o di prestazioni complementari con
domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera, che presentano un'invalidità
(art. 9 LPGA) di grado elevato, medio o lieve. La rendita di vecchiaia
anticipata è parificata al godimento di una rendita di vecchiaia.
Per l'art. 43bis cpv. 2 LAVS, anch'esso
modificato dal 1° gennaio 2011 come i cpv. 1, 1bis e 3 con il nuovo ordinamento
del finanziamento delle cure, il diritto all'assegno per grandi
invalidi sorge il primo giorno del mese in cui tutte le condizioni sono
soddisfatte, ma al più presto dal momento in cui l'assicurato fu grande invalido
di grado elevato, medio o lieve per un anno intero, senza interruzione.
Esso si estingue alla fine del mese nel quale le condizioni di cui al capoverso
1 non sono più adempiute.
Giusta l'art. 43bis cpv.
3 LAVS, l'assegno per grandi invalidi di grado elevato ammonta all'80%,
quello per grandi invalidi di grado medio al 50% e quello per grandi invalidi di
grado lieve al 20% dell'importo minimo della rendita di vecchiaia previsto all'articolo
34 capoverso 5.
A norma del capoverso 5 dell'art. 43bis
LAVS, le disposizioni della LAI sono applicabili per analogia alla valutazione
della grande invalidità. Spetta agli uffici per l'assicurazione invalidità di
determinare, per le casse di compensazione, il grado della grande invalidità.
Il Consiglio federale può promulgare prescrizioni complementari.
Il diritto al pagamento
arretrato è disciplinato nell'art. 24 cpv. 1 LPGA (art.
46 cpv. 1 LAVS).
Per l'art. 46 cpv. 2
LAVS, se l'assicurato fa valere il diritto a un assegno per grandi invalidi più
di dodici mesi dopo il sorgere di tale diritto, l'assegno gli è pagato soltanto
per i dodici mesi precedenti la richiesta, in deroga all'articolo 24 capoverso
1 LPGA. Sono accordati pagamenti retroattivi per periodi più lunghi, se l'assicurato
non poteva conoscere i fatti determinanti il suo diritto alle prestazioni e se
presenta la sua richiesta entro dodici mesi a partire dal momento in cui ha
avuto conoscenza di tali fatti.
Secondo l'art. 9 LPGA, è considerato
grande invalido colui che, a causa di un danno alla salute, ha bisogno in modo
permanente dell'aiuto di terzi o di una sorveglianza personale per compiere gli
atti ordinari della vita.
L'art 37 cpv. 1 OAI stabilisce che la
grande invalidità è reputata di grado elevato se l'assicurato è
totalmente grande invalido. Ciò è il caso quando necessita dell'aiuto regolare
e notevole di terzi per compiere tutti gli atti ordinari della vita e il suo
stato richiede inoltre cure permanenti o una sorveglianza personale (cpv. 1).
Per il capoverso 2, la grande invalidità è di grado medio se l'assicurato, pur munito
di mezzi ausiliari, necessita:
a) di aiuto regolare e
notevole di terzi per compiere la maggior parte degli atti ordinari della vita,
b) di aiuto regolare e
notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna,
inoltre, di una sorveglianza personale permanente,
c) di aiuto regolare e
notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna,
inoltre, di un accompagnamento permanente nell'organizzazione della realtà quotidiana
ai sensi dell'art. 38 OAI.
Infine, l'art. 37 cpv. 3
LAI stabilisce che la grande invalidità è di grado lieve se
l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari:
a. è costretto a ricorrere in modo regolare e considerevole,
all'aiuto di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita;
b. necessita di una sorveglianza
personale permanente;
c. necessita, in modo durevole, di cure particolarmente impegnative,
richieste dalla sua infermità;
d. a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave
infermità fisica, può mantenere i contatti sociali con l'ambiente solamente
grazie a servizi di terzi forniti in modo regolare e considerevole; oppure
e. è costretto a ricorrere a un accompagnamento costante
nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'art. 38.
A norma dell'art. 38 cpv. 1 OAI, esiste
un bisogno di accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana ai
sensi dell'art. 42 cpv. 2 LAI quando un assicurato maggiorenne non vive in
un'istituzione e a causa di un danno alla salute:
a. non può vivere
autonomamente senza l'accompagnamento di una terza persona;
b. non
può compiere le attività della vita quotidiana e intrattenere contatti fuori
casa senza l'accompagnamento di una terza persona; oppure
c. rischia
seriamente l'isolamento permanente dal mondo esterno.
Per l'art. 38 cpv. 3 OAI, è considerato
unicamente l'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana che è
regolare e necessario in relazione con le situazioni menzionate nel capoverso
1. Fra queste non rientrano in particolare le attività di rappresentanza e di
amministrazione nel quadro delle misure di tutela conformemente agli articoli
398-419 del Codice civile.
La giurisprudenza ha precisato che
l'aiuto di cui abbisogna l'assicurato può essere inteso sia come aiuto diretto
di terzi che come sorveglianza dell'assicurato durante il compimento degli atti
ordinari rilevanti della vita, per esempio quando la persona che lo sorveglia
lo esorta a compiere un atto che rimarrebbe incompiuto senza l'espresso
incitamento di un terzo a causa dello stato psichico dell'assicurato (cosiddetto
aiuto indiretto; DTF 133 V 463; STF 8C_479/2007 del 4 gennaio 2008; DTF 121 V
91; 107 V 149).
Gli atti ordinari della vita sono i
seguenti (DTF 127 V 97; DTF 125 V 303; DTF 117 V 146 consid. 2):
- vestirsi/svestirsi
- alzarsi/sedersi/coricarsi
- mangiare
- provvedere all'igiene
personale
- andare al gabinetto
- spostarsi (in casa e
all'esterno) e stabilire contatti.
4. Nella
fattispecie, la Cassa di compensazione ha inizialmente respinto momentaneamente
la richiesta del ricorrente di un AGI dell'AVS, a motivo che l'inizio dell'anno
di attesa (art. 43bis cpv. 2 LAVS) per la grande invalidità di lunga durata
andava fatto risalire al mese di settembre 2015 e, quindi, solo dal settembre
2016 l'assicurato potrebbe pretendere un assegno per grandi invalidi.
Con la decisione su opposizione, però,
alla luce di nuove dichiarazioni dello stesso assicurato e sulla base delle
affermazioni rilasciate dal suo medico curante nell’ambito della richiesta
stessa di un assegno per grandi invalidi, l’amministrazione ha annullato la
decisione di rifiuto e ha retrocesso gli atti alla Cassa per effettuare nuovi
accertamenti sia di carattere medico sia economico. Dopodiché, essa si
pronuncerà di nuovo sul diritto dell’assicurato ad un AGI mediante una decisione
impugnabile.
5. La
decisione della Cassa di compensazione del 15 aprile 2016 va confermata.
In effetti, l'art. 43bis cpv. 2 LAVS
(cfr. consid. 3) prescrive chiaramente che il diritto all'assegno sorge al più
presto dal momento in cui l'assicurato fu grande invalido di grado elevato,
medio o lieve per un anno intero, senza interruzione.
Nel caso di specie, la Cassa di
compensazione ha ritenuto, a giusta ragione, che le informazioni in merito allo
stato di salute dell’assicurato e alla sua necessità di disporre dell’aiuto di
terze persone per compiere gli atti ordinari della vita vadano accertate in
maniera completa e precisa.
E’ quindi necessario
all’amministrazione verificare la questione e accertare meglio le necessità
dell’assicurato e l’inizio della sua grande invalidità. Ciò dovrà avvenire in
tempi brevissimi, come d’altra parte ha fatto già interpellando il
giorno stesso dell’emanazione della decisione su opposizione qui impugnata il dr.
med. __________, medicina generale FMH e medico curante dell'assicurato, al
quale ha trasmesso l’apposito formulario per accertare l'effettiva necessità e,
in caso di risposta positiva, anche l'inizio del bisogno da parte
dell'assicurato di fare capo a terze persone per gli atti ordinari della vita
(doc. 18).
Fatti
I certificati medici che il ricorrente
ha prodotto al Tribunale sono immediatamente trasmessi alla Cassa per la
necessaria valutazione.
Inoltre non appena in possesso dei dati
medici atti a stabilire l’inizio della grande invalidità, l’amministrazione accerterà
direttamente presso il domicilio dell’assicurato quali siano, in concreto, i
suoi impedimenti nel compiere gli atti ordinari della vita. L’inchiesta a
domicilio da parte di un o un’assistente sociale permetterà di determinare il
grado di grande invalidità (lieve, medio, grave) e dovrà avvenire senza indugio
stante la difficoltà in cui versa il ricorrente a livello logistico. La Cassa
presterà attenzione al fatto che il ricorrente è di lingua madre tedesca procedendo
con un o un’assistente sociale che conosca questo idioma.
Considerandi
Quando il quadro medico-economico
dell’assicurato sarà chiarito, la Cassa di compensazione emanerà una nuova
decisione sulla domanda del ricorrente di ottenere un aiuto economico a causa
della menomazione fisica che lo obbliga a fare capo a terze persone per potere
vivere dignitosamente la sua quotidianità.
Alla luce di ciò la decisione della
Cassa cantonale di compensazione contestata va confermata. Si ribadisce che,
alla luce della necessità palesata nel caso concreto gli accertamenti necessari
dovranno essere compiuti senza indugio.
Il Tribunale comunica infine al
ricorrente che, stanti i suoi problemi economici che non gli permettono di
vivere decorosamente, indipendentemente dall’esito della domanda di ottenimento
dell’assegno per grandi invalidi egli ha la possibilità di chiedere anche allo
Stato, sempre alla Cassa cantonale di compensazione, per il tramite
dell’agenzia comunale AVS, un ulteriore aiuto economico sotto forma di prestazioni
complementari all’AVS.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
§ Gli
atti sono retrocessi all’amministrazione per nuovi accertamenti medici ed
economici e per la susseguente emanazione di una nuova decisione sul diritto
all’AGI dell’assicurato.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione
è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare
la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti