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Decisione

30.2016.28

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

7 novembre 2016Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

i contributi dell’assicurato.

2.2. Nella STCA 30.2014.39 dell’11

novembre 2014 questo Tribunale ha già esposto le norme e la giurisprudenza

applicabili in ambito di diritto alla riduzione dei contributi personali, che

occorre qui comunque riportare per esteso.

Per l'art.

11 cpv. 1 LAVS, i contributi dovuti in applicazione degli artt. 6, 8

cpv. 1 o 10 cpv. 1 LAVS, il cui pagamento non potrebbe essere ragionevolmente

richiesto alle persone assicurate obbligatoriamente, possono essere

adeguatamente ridotti, a richiesta motivata, per un periodo di tempo

determinato o indeterminato; essi non possono però essere inferiori al

contributo minimo.

L'art. 31 OAVS sulla riduzione dei contributi prevede al capoverso

1 che chi intende chiedere la riduzione dei suoi contributi, deve presentare

alla cassa di compensazione cui è affiliato una domanda scritta, corredata dei

documenti giustificativi necessari e rendere verosimile che non si può esigere

da lui il pagamento del contributo intero.

La cassa di compensazione accorda la

riduzione dopo aver fatto le indagini necessarie (art. 31 cpv. 2 OAVS).

La riduzione dei contributi è una misura straordinaria che

presuppone notevoli e straordinarie difficoltà finanziarie dell'assicurato; si

deve dunque trattare di un effettivo stato di necessità (RCC 1950 pag. 334).

Ciò si verifica in particolare quando l'assicurato è economicamente rovinato (RCC

1954 pag. 70; N. 3021 DIN). La condizione dell'inesigibilità è soddisfatta

quando il pagamento dell'intero contributo non permetterebbe all'assicurato di

coprire il suo fabbisogno vitale e quello della sua famiglia (RCC 1949 pag.

162; RCC 1952 pag. 319; RCC 1989 pag. 122), vale a dire quando le spese

indispensabili al mantenimento (minimo vitale) non sarebbero più coperte dai

mezzi disponibili (N. 3022 DIN). Lo stato di indigenza deve essere esaminato

fondandosi sull’insieme della situazione economica e non soltanto sul reddito

da attività lucrativa (RCC 1984 p. 177; RCC 1989 p. 122). Si devono inoltre

considerare le condizioni di reddito e di sostanza del coniuge e dei figli che

vivono nell'economia domestica comune, indipendentemente dal regime

matrimoniale scelto (DTF 120 V 275 consid. 5a/cc; RCC 1981 pag. 516, RCC 1951

pag. 457; N. 3025 DIN). Per situazione di bisogno si intende il minimo vitale

ai sensi della LEF (RCC 1988 pag. 132; RCC 1989 pag. 122). Salvo in circostanze

molto particolari, il minimo vitale previsto dal diritto dell'esecuzione

rappresenta il limite sotto cui il pagamento di un intero contributo non è

esigibile (RCC 1981 pag. 321; N. 3026 DIN), costituendo un onere troppo

gravoso. La giurisprudenza federale ha stabilito che si può riconoscere una

particolare situazione di disagio economico, allorquando il reddito netto

dell'assicurato è inferiore ai minimi di esistenza valevoli agli effetti del diritto

esecutivo (RCC 1978 pag. 523). Perché vi debba essere riduzione, occorre che il

richiedente non possa far fronte ai propri bisogni vitali, non bastando invece

che, abituato a una vita agiata, si senta soggettivamente in una situazione di

disagio, senza che il pagamento dell'intero contributo lo metta in uno stato di

necessità (RCC 1981 pag. 322; RCC 1953 pag. 319; N. 3028 DIN). I contributi

personali di un assicurato che possiede sostanza (immobili, titoli) non possono

essere di principio ridotti, in assenza di un onere troppo pesante, anche se l'assicurato

non ne può disporre. Per le proprietà fondiarie, una riduzione può entrare in

linea di conto quando non è possibile aumentare il debito ipotecario (N. 3030

DIN). Tuttavia, se l'assicurato dispone di una certa sostanza, ma è gravato da

debiti per un importo superiore, in questo caso può essergli riconosciuto il

diritto di beneficiare di una riduzione dei contributi invece della dilazione

di pagamento (STCA 5 marzo 1986 in re H.H., STCA 14 aprile 1986 in re H.J.M.). Le parti di sostanza bloccate, come l’assicurazione sulla vita, possono essere

oggetto di un prestito e giustificano tutt’al più la concessione di una proroga

di pagamento (art. 34b OAVS; RCC 1951 pag. 237; RCC 1978 pag. 521). In tal

caso, la Cassa ha diritto di aspettare che sia contratto un prestito per pagare

i contributi dovuti (RCC 1980 pag. 501; N. 3031 DIN). Per determinare se il

pagamento del contributo minimo costituisce un onere troppo grave per l'assicurato,

la giurisprudenza ha definito dei criteri (DTF 120 V 274 consid. 5 = Pratique

VSI 1995 pag. 162). In particolare, i debiti fiscali non fanno parte degli

obblighi della vita quotidiana da includere nel minimo vitale (DTF 120 V 274

consid. 5a/aa; RCC 1984 pag. 177; N. 3033 DIN). Il debito contributivo di cui

si chiede la riduzione non può essere preso in considerazione per la

determinazione del minimo vitale dell'assicurato (RCC 1989 pag. 125 consid. 4;

N. 3034 DIN). Nemmeno gli interessi passivi sono deducibili, a meno che si

tratti di interessi ipotecari in relazione con l'abitazione del debitore o di

altri suoi bisogni vitali (DTF 120 V 271 consid. 5a/bb; Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des art.

1 à 16 de la LAVS, pag. 355 n. 8 ad art. 11). La riduzione dei

contributi deve essere esclusa se la concessione di una dilazione di pagamento

permette alla cassa di ottenere il pagamento dell'intero importo (N. 3037DIN).

Per stabilire se esiste una situazione d'inesigibilità, occorre fondarsi sulla

situazione economica del debitore che esiste al momento in cui egli dovrebbe

pagare i contributi e quindi quando la decisione relativa alla riduzione

rispettivamente la decisione su opposizione è notificata (STFA H 164/99; DTF 120 V 275 consid. 5a/dd; DTF 113 V 254

consid. 4b, DTF 104 V 61; DTF 98 V 251; N. 3041 DIN). Questo momento è quello

in cui la decisione sulla domanda di riduzione è cresciuta in giudicato e, di

conseguenza, eventualmente quello in cui l'autorità cantonale di ricorso o il

Tribunale federale statuisce sulla questione della riduzione. In questo caso,

sebbene il Tribunale federale sia vincolato dalle constatazioni dell'autorità

di prima istanza, eccezionalmente può tenere conto dei fatti nuovi, posteriori

alla decisione della Cassa o della sentenza cantonale (DTF 120 V 275 consid. 5a/dd;

DTF 104 V 61; Greber/Duc/Scartazzini, op. cit., n. 14 ad art. 11). Inoltre, un

condono fiscale non implica necessariamente una riduzione dei contributi

AVS/AI/IPG. Tale condono può tutt'al più rappresentare un indizio (RCC 1954

Considerandi

pag. 230; N. 3046 DIN), ma in ogni caso spetta all'amministrazione dell'AVS di

valutare se e in quale misura il pagamento dei contributi debba essere

considerato un onere troppo elevato (DTF 120 V 271 consid. 6). I contributi non

devono essere ridotti in misura superiore a quanto richiesto dall'assicurato

(N. 3047 DIN). I contributi pagati senza riserva non possono più essere

ridotti, ossia una domanda di riduzione può vertere solo su debiti contributivi

non pagati (RCC 1952 pag. 428; N. 3048 DIN). Di regola, il grado di riduzione è

stabilito dal rapporto esistente tra l'insieme dei mezzi economici dell'assicurato

e di quelli che gli garantiscono il minimo vitale (RCC 1949 pag. 163), oppure

dalla parte del reddito che non copre il minimo vitale previsto dal diritto

dell'esecuzione (N. 3049 DIN). I debiti ed i loro interessi non giustificano di

per sé il fatto che si consideri l'esistenza economica dell'assicurato come

seriamente minacciata né, di conseguenza, la concessione di una riduzione che

abbassi il contributo ad un tasso inferiore a quello del contributo usuale

versato dai salariati, come avviene in caso di rovesci di fortuna o di malattie

(RCC 1954 pag. 70; N. 3050 DIN). La riduzione riguarda la totalità del

contributo annuale. Se l'assicurato ha già versato una parte dei contributi

prima di presentare la domanda, la parte già pagata deve essere presa in

considerazione al momento del conteggio (RCC 1954 p. 70; N. 3051 DIN).

2.3

In concreto, la decisione del

24.

giugno 2014 di fissazione dei contributi dovuti per il 2009 è cresciuta in

giudicato, come visto, a seguito della STCA 30.2014.39 dell’11 novembre 2014,

che ha invitato la Cassa di compensazione a pronunciarsi sulla richiesta di

riduzione dei contributi formulata dall’assicurato con il suo precedente

ricorso.

Preso atto delle spese e delle entrate fatte valere

dall’assicurato (doc. A10), il quale ha riconosciuto che “mensilmente mi

rimangono ca. Fr. 1'000.- per poter vivere” (doc. A9), la Cassa ha

allestito con la decisione dell’8 settembre 2015 (doc. A6) il calcolo della

disponibilità dell’assicurato, cifrandola in Fr. 574,95 al mese (Fr. 4'654.-

[entrate] – Fr. 4'079,05 [spese]) e quindi rifiutando la concessione della

riduzione dei contributi dovuti.

Pendente causa la situazione economica del ricorrente è mutata diverse

volte e quindi entrambe le parti hanno proposto dei nuovi calcoli, dai quali

emerge, per la Cassa, sempre una disponibilità mensile (doc. XI), mentre per

l’assicurato, dal suo ultimo calcolo, un ammanco ciò che, a suo dire,

dimostrerebbe la sua impossibilità a versare i contributi richiestigli per il

2009.

(doc. IX).

2.4

Oggi, momento in cui questo

Tribunale si deve porre per valutare le condizioni economiche attuali del

ricorrente, dai documenti prodotti risulta che dal 1° maggio 2016 l’assicurato percepisce

delle indennità di disoccupazione.

Ritenuto un guadagno assicurato di Fr. 5'489.- e un’indennità

giornaliera di Fr. 202,35 (Fr. 5'489.- x 80% : 21,70), nel primo mese di

disoccupazione, in cui sono stati computati 5 giorni di attesa su 22 controllati,

le indennità ammontavano a Fr. 3'439,95 lordi, ossia a Fr. 3'159,50 netti versati

all’assicurato (doc. V/4).

Nel mese di giugno, esclusi i rimborsi spese, dati 22 giorni

controllati le indennità sono state di Fr. 4'451,70 lordi, pari quindi a Fr. 4'088,70

netti (doc. VII/2).

A luglio l’indennità giornaliera è stata versata per 21 giorni,

perciò da un importo lordo di Fr. 4'249,40 l’assicurato ha ricevuto la somma

netta di Fr. 3'902,90, rimborsi spese esclusi (doc. C1).

Per il mese di agosto, i giorni controllati sono stati 23, da cui

un’indennità netta di Fr. 4'274,65 per un lordo di Fr. 4'654,10 (doc. C2).

Infine, nel mese di settembre 2016 l’indennità giornaliera è stata

versata per 22 giorni, perciò l’assicurato ha ricevuto Fr. 4'088,75, esclusi i rimborsi

spese, partendo da un lordo di Fr. 4'451,75 (doc. C3).

Facendo una media fra le indennità versate, senza tenere conto però

della deduzione eccezionale dei 5 giorni a maggio, si può ritenere che il

ricorrente percepisce mensilmente Fr. 4'088,75 (Fr. 20'443,70 : 5).

Per quanto concerne le uscite dell’assicurato, oltre al minimo

vitale di Fr. 1'350.- computabile per le persone sole con obbligo di

mantenimento, vanno conteggiati gli alimenti di Fr. 950.- per la figlia __________

e di Fr. 800.- per il figlio __________.

L’assicurato ha inoltre comprovato di versare alla compagna Fr.

650.

- per la locazione dell’appartamento in cui abitano.

Quanto al premio di Cassa malati, dopo l’iniziale rifiuto del 31

marzo 2016 (doc. C5) della concessione della riduzione di tale premio, con

decisione del 31 agosto 2016 (doc. C4) l’Istituto delle assicurazioni sociali

ha accolto la richiesta dell’interessato e ha riconosciuto da aprile a dicembre

2016.

complessivamente l’importo di Fr. 349,20, pari a Fr. 38,80 al mese su un

premio mensile pieno LAMal di Fr. 311.-. Resta invece interamente a carico del

ricorrente la copertura assicurativa complementare LCA di Fr. 6,20, non

rientrando essa nel fabbisogno minimo degli assicurati essendo di carattere

facoltativo (doc. B2).

In sostanza, quindi, mensilmente da aprile l’interessato deve fare

fronte a un premio LAMal di Fr. 272,20, sussidio già dedotto. L’importo pagato

in più dovrà essergli restituito rispettivamente compensato dalla sua Cassa

malati (docc. B1, C6 e C7).

Riassumendo, le spese accertate secondo i parametri LEF sono pari

a Fr. 4'022,20 (Fr. 1'350.- + Fr. 950.- + Fr. 800.- + Fr. 650.- + Fr. 272,20).

Ogni altra spesa indicata dall’assicurato, come per esempio i costi extra per i

figli agli studi, peraltro non comprovati, non possono essere considerati nel

calcolo del fabbisogno LEF.

Data un’entrata mensile media di Fr. 4'088,75, la disponibilità di

Fr. 66,55 che rimane a favore dell’insorgente comporta il rifiuto della concessione

della riduzione dei contributi dovuti come indipendente per l’anno 2009.

Al ricorrente è sempre data la possibilità di dilazionare il

pagamento (art. 34b OAVS), opzione peraltro già presa in considerazione

dall’assicurato lo scorso 19 maggio (doc. V/3).

2.5

Va da ultimo osservato che gli

interessi di mora regolamentati dall'art. 41bis cpv. 1 OAVS cessano di

decorrere soltanto con il pagamento completo dei contributi (art.

41bis cpv. 2 OAVS).

Questo significa che finché tutti i contributi personali

dell'assicurato esatti per l’anno 2009 non sono stati versati alla Cassa di

compensazione, non è possibile non conteggiare all'interessato degli interessi

di ritardo.

E ciò, indipendentemente da quando questi contributi personali siano

stati definitivamente fissati dalla Cassa.

L'art. 41bis cpv. 2 1a frase OAVS prevede però anche che gli

interessi cessano di decorrere con il pagamento completo dei contributi, con la

presentazione del regolare conteggio o, in mancanza di esso, con la fatturazione.

2.6

Da quanto

precede discende che la decisione impugnata deve essere confermata e il ricorso

integralmente respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è

chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare

la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti