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Decisione

30.2016.29

Richiesta di una rendita vedovile respinta poiché il defunto marito è giunto in Svizzera, pagando i contributi sociali, dopo aver raggiunto l'età del pensionamento

10 agosto 2016Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

i 45 anni, al suo reddito medio dell’attività lucrativa per il calcolo della

rendita per superstiti viene aggiunto un supplemento percentuale. Il Consiglio

federale stabilisce i tassi corrispondenti in base all’età dell’assicurato al

momento del decesso.

Secondo l’art.

29 cpv. 1 LAVS possono pretendere una rendita ordinaria di vecchiaia o per

superstiti tutti gli aventi diritto ai quali possono essere computati almeno un

anno intero di reddito, di accrediti per compiti educativi o assistenziali,

oppure i loro superstiti.

L’art. 29bis

cpv. 1 LAVS prevede che il calcolo della rendita è determinato dagli anni di

contribuzione, dai redditi dell’attività lucrativa nonché dagli accrediti per

compiti educativi o d’assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui

l’avente diritto ha compiuto i 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere

dell’evento assicurato (età conferente il diritto alla rendita o decesso).

Per l’art.

50 OAVS si ha un anno intero di contribuzione quando una persona è stata

assicurata secondo gli articoli 1a o 2 LAVS durante più di undici mesi in

totale e se, durante detto periodo, essa ha versato il contributo minimo o se

presenta periodi di contribuzione secondo l’articolo 29ter capoverso 2 lettere

b e c LAVS.

2.2. Con il ricorso l’insorgente

sostiene di aver diritto ad una rendita per vedova poiché il defunto marito ha

pagato, dopo il pensionamento, i contributi sociali.

In concreto l’assicurata,

di nazionalità __________, nata nel 1958, si è sposata il __________ 1982 con __________,

di nazionalità __________ e __________, nato nel 1924 e deceduto il __________

2013 (cfr. doc. 11,12). Nel luglio 2002 il defunto marito si era domiciliato in

Svizzera, dove, per la sua attività indipendente di pittore, scultore e

restauratore, ha pagato i contributi sociali sulla base di redditi compresi tra

un minimo di fr. 2'900 (nel 2008) e un massimo di fr. 13'200 (nel 2006; cfr.

doc. 4), tenuto conto segnatamente di quanto previsto dall’art. 6quater cpv. 2

OAVS, per il quale i contributi delle persone esercitanti un’attività lucrativa

indipendente che hanno compiuto i 64 anni, se di sesso femminile, o i 65 anni,

se di sesso maschile, sono percepiti soltanto sulla parte del reddito eccedente

16'800 franchi l’anno.

La Cassa ha rifiutato di

versare la rendita vedovile poiché al defunto marito non può essere computato

alcun periodo di contribuzione, non potendo i contributi versati dopo il

compimento dei 65 anni essere presi in considerazione nel calcolo di una

rendita.

L’assicurata sostiene che

vi sarebbe una lacuna nella legge.

2.3. Come rammenta la

giurisprudenza federale (DTF 130 V 372) ci si trova confrontati con una lacuna

Considerandi

propria, che deve essere colmata dal giudice, quando il legislatore ha omesso

di disciplinare una questione che avrebbe dovuto regolamentare e quando nessuna

soluzione può essere dedotta dal testo legale o dall'interpretazione della

legge (DTF 127 V 442 consid. 2b, DTF 124 V 348 consid. 3b/aa). Per converso, il

giudice non può supplire al silenzio della legge quando la lacuna è stata

voluta dal legislatore (silenzio qualificato) e corrisponde ad una norma

negativa oppure quando l'omissione consiste nella mancanza di una regola

desiderabile (lacuna impropria), perché in tal caso si sostituirebbe al

legislatore; egli può tuttavia farlo se costituisce abuso di diritto o

addirittura viola la Costituzione invocare il senso considerato determinante

della normativa (DTF 127 V 442 consid. 2b, DTF 124 V 271 consid. 2a, DTF 124 V

348.

consid. 3b/aa e rispettivi richiami).

2.4

In concreto, ritenuto che

l’interessata di per sé adempie le condizioni previste dall’art. 24 cpv. 1 LAVS

per avere diritto ad una rendita di vedovanza, essendo nata nel 1958 ed essendo

stata sposata per oltre 5 anni, va esaminato se al defunto marito possono essere

computati periodi contributivi facenti nascere il diritto ad una rendita (cfr.

sentenza H 84/05 del 26 luglio 2006, consid. 1).

La risposta è negativa.

Infatti il defunto marito ha pagato i contributi sociali dal 2003 al 2011,

quando l’assicurato, nato nel 1924, aveva già ampiamente superato i 65 anni,

compiuti nel 1989 (cfr. art. 29bis cpv. 1 LAVS; cfr. anche art. 52c OAVS). Ora,

per determinare gli anni interi di contribuzione di una persona occorre basarsi

sulla durata di contribuzione personale che essa ha compiuto dal 1° gennaio

dell’anno civile successivo al compimento dei 20 anni fino al 31 dicembre

precedente l’insorgere dell’evento assicurato. Secondo il marg. 5020 delle

direttive sulle rendite (DR) si considera come evento assicurato il compimento

dell’età di pensionamento (in caso di rendita anticipata, dei 62, 63 o 64

anni), la data dell’insorgenza dell’invalidità o del decesso. Sono inoltre

computati interamente i periodi di contribuzione compiuti nell’anno in cui è

sorto l’evento assicurato. Non sono più presi in considerazione i periodi di

contribuzione compiuti dopo la nascita del diritto alla rendita di vecchiaia,

neppure in caso di rendita di vecchiaia anticipata (marg. 5022 delle direttive

sulle rendite; cfr. Kieser, SBVR, 3a edizione, 2016, n. 576 pag. 1356; cfr.

anche sentenza H 39/03 del 23 dicembre 2003, consid 3, pubblicata in SVR 2004

AVS Nr. 16).

L’assicurata fa valere una

lacuna normativa, nel senso che non sarebbero stati regolati i casi in cui la

persona assicurata inizia a contribuire alla LAVS dopo il pensionamento.

A torto. La legge è chiara

e non si è confrontati con una lacuna legislativa. Al legislatore, come si

vedrà qui di seguito, tale problematica non è sfuggita.

In una sentenza pubblicata

in DTF 107 V 195, l’Alta Corte ha dovuto decidere il caso di un assicurato in

età pensionabile che è stato chiamato a pagare i contributi sociali in ragione

dell’attività lavorativa svolta, senza tuttavia poter far valere un diritto ad

una rendita. L’allora TFA ha stabilito che la legge non presenta nessuna lacuna

(consid. 2c: “en l’espèce, on ne saurait admettre que la loi présente une

lacune […]”), poiché la risposta alla domanda alla quale l’Alta Corte deve

rispondere si trova nell’art. 1 cpv. 1 LAVS il quale, all’epoca, prevedeva che sono

assicurate alla LAVS le persone fisiche domiciliate in Svizzera (lett. a) e le

persone fisiche che esercitano in Svizzera un’attività lucrativa (lett. b: “[…]

est astreint au paiement de cotisation AVS-AI-APG, malgré son âge et malgré le

fait qu’il ne pût prétendre de prestations, en l’état de la législation lorsque

fut prise la décision en cause. Saisie du problème, la

Dispositivo

Cour plénière a en effet décidé de maintenir sa jurisprudence antérieure (voir

RCC 1980 p. 465), parce que la solution ressortant de la lettre da la loi a été

voulue, en toute connaissance de cause, par le Parlement, devant lequel ella

avait été fortement combattue, mais sans succès”). Infatti,

un obiettivo del legislatore federale era quello di mettere in atto misure di risanamento

di natura finanziaria. Per il TFA l’assicurato ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 LAVS

è conseguentemente l’assicurato ai sensi dell’art. 1 cpv. 1 LAVS, prescindendo

da qualsiasi diritto potenziale a prestazioni dell’assicurazione vecchiaia e

superstiti. La disparità di trattamento, creata coscientemente dal legislatore,

non può che essere costatata dall’Alta Corte che non può istituire

un’ineguaglianza nell’ineguaglianza, dispensando alcune persone ancora attive

che hanno superato l’età che conferisce il diritto alla rendita dall’obbligo di

contribuire.

Questo concetto è stato

nuovamente ripreso in sentenze successive.

In una sentenza pubblicata

in RCC 1985 pag. 539 e seguenti l’Alta Corte ha confermato l’assoggettamento al

pagamento dei contributi sociali ad una cittadina germanica che ha cominciato a

versare i contributi a 68 anni, che prima non era mai stata assicurata alla

LAVS e che si lamentava della circostanza che non avrebbe mai potuto percepire

una rendita AVS (cfr. in particolare il consid. 3a).

In una pronunzia H 249/96

del 26 giugno 1998 nel caso di un assicurato straniero che aveva già compiuto i

65 anni ed al quale era stato richiesto di pagare contributi sociali quale indipendente,

l’allora TFA ha rammentato, al consid. 5, che “non è nemmeno di rilievo il

fatto che, essendo l’interessato già in età AVS, i contributi pretesi non siano

più costitutivi di rendita (cfr. RCC 1985 pag. 541 consid. 3a, 1984 pag. 173

consid. 3b e 1980 pag. 465)”.

In una sentenza

30.2000.174 del 31 dicembre 2001 il TCA ha rilevato che l’allora TFA (dal 1°

gennaio 2007: TF) ha stabilito che l'obbligo di contribuire dopo il

raggiungimento dell'età che da diritto ad una rendita è conforme alla legge

indipendentemente dal fatto che i contributi non siano più costitutivi di una

rendita (sentenza del 26 giugno 1998, H 249/96; DTF 107 V 195; Greber, Duc,

Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance

- vieillesse et survivants, pag. 103 n. 12 ad art. 3) e che in una sentenza del

7 dicembre 2000, pubblicata in Pratique VSI 2001 pag. 175 (in particolare pag.

178; successivamente pubblicata anche in DTF 126 V 417), l’Alta Corte ha

stabilito che i redditi conseguiti posteriormente al 31 dicembre dell'anno che

precede l'insorgere dell'evento assicurato (in concreto pensionamento del

marito) non sono ripartiti ed attribuiti a metà tra i coniugi e nemmeno

compresi negli anni di contribuzione dell'assicurato.

Questa sentenza è stata

confermata dal TFA con pronunzia H 29/02 del 1° luglio 2003, dove ha affermato:

" (…)

3.1 Contestato è inoltre il

fatto che per il calcolo della rendita di vecchiaia a cui ha diritto la

ricorrente non siano stati ripartiti i redditi conseguiti dal marito tramite

l'attività indipendente svolta dalla data del raggiungimento dell'età del

pensionamento fino al decesso e, meglio, dal 1981 al 1998.

3.2 Dal giudizio cantonale impugnato emerge che la

rendita di vecchiaia è stata fissata tenendo conto della ripartizione dei

redditi dei coniugi, il cosiddetto splitting, solo fino all'anno in cui il

marito ha raggiunto l'età del pensionamento, e non fino al 1998, anno in cui

egli è deceduto, cessando di svolgere attività lucrativa. Essendo la rendita di

vecchiaia inferiore alla rendita per vedove percepita in precedenza e già

calcolata in base alle norme della decima revisione dell'AVS, all'assicurata è

stata quindi assegnata una rendita di importo pari a quest'ultima prestazione

ai sensi dell'art. 24b LAVS succitato.

3.3 In proposito va rilevato che, trattandosi di

norma contenuta in una legge federale, né il Tribunale federale delle

assicurazioni né le altre autorità amministrative e giudiziarie possono

esaminarne la costituzionalità (art. 191 Cost.). Tuttavia è ammissibile

interpretare la disposizione in esame in maniera conforme alla Costituzione,

rispettando il tenore, rispettivamente il senso chiaro della norma (DTF 126 IV 248 consid. 4b).

3.4 In concreto il tenore ed il senso dell'art.

29quinquies cpv. 4 lett. a LAVS citato al consid. 2.3 sono chiari. La

disposizione non permette la suddivisione dei redditi tra i coniugi a partire

dalla realizzazione dell'evento assicurato vecchiaia o invalidità (cfr.

sentenza del 10 gennaio 2003 in re D. non ancora pubblicata in DTF 129 V nel

caso di una rendita di invalidità, I 295/02, DTF 127 V 366 consid. 5 e

volontà legislativa deducibile dai bollettini ufficiali ivi citati).

Alla luce di questi fatti una diversa

interpretazione della norma è quindi esclusa (si veda sentenza del 15 aprile

2002 in re A. consid. 3b/aa, C 4/02).

Infine non vi è in questo ambito neppure alcuna

lacuna legale che il giudice potrebbe colmare (art. 1 cpv. 2 CC), ritenuto che

il legislatore ha espressamente dichiarato, tramite la norma in questione, di

voler omettere di suddividere i redditi a partire da un determinato momento (DTF 125 V 248 consid. 3).”

In una sentenza H 268/03

del 20 luglio 2004, ad un assicurato dell’ex Jugoslavia che chiedeva la

restituzione dei contributi versati poiché non poteva far valere un diritto ad

una rendita di vecchiaia avendo contribuito solo 4 mesi, l’allora TFA, con

riferimento alla citata DTF 107 V 195, ha tra l’altro rammentato che è insito in

un sistema di sicurezza sociale fondato sulla solidarietà che non vi sia un

diritto ad una corrispondenza completa tra le prestazioni erogate e i contributi

versati.

Va anche segnalata la

sentenza H 84/05 del 26 luglio 2006 relativa ad un caso di un’assicurata

svizzera affiliata all’assicurazione facoltativa quando si trovava all’estero,

rientrata in Svizzera con il marito britannico ed alla quale il TF ha negato il

diritto ad una rendita vedovile poiché il coniuge era stato assoggettato alla LAVS

meno di 11 mesi prima di morire (cfr. art. 50 OAVS).

Ne segue che la

circostanza che un assicurato attivo professionalmente sia tenuto a pagare i

contributi sociali dopo l’età del pensionamento anche se questi non sono

costitutivi di rendita è voluto dal legislatore ed è insito nel sistema di

solidarietà delle assicurazioni sociali. Ciò vale anche laddove la persona

assicurata giunge in Svizzera dopo l’età del pensionamento e contribuisce senza

poter far valere un diritto ad una rendita (cfr. DTF 107 V 195, consid. 2c e

RCC 1985 pag. 539 e seguenti). Questa circostanza esclude la presenza di una lacuna

di legge che il Giudice dovrebbe colmare (cfr. DTF 107 V 195, consid. 2c).

Del resto se, per pura

ipotesi di lavoro, si volesse riconoscere nel caso in esame una rendita di

vedovanza alla ricorrente malgrado i contributi siano stati pagati dal defunto

marito solo dopo i 65 anni, si creerebbero ulteriori disparità di trattamento,

nella misura in cui occorrerebbe conseguentemente, anche per le vedove i cui mariti

hanno pagato contributi sia prima che dopo l’età del pensionamento ma che non

percepiscono una rendita intera, prendere in considerazione i contributi pagati

successivamente per colmare eventuali lacune. Il medesimo ragionamento andrebbe

fatto per quegli assicurati che hanno diritto ad una rendita di vecchiaia

parziale e continuano a lavorare dopo l’età del pensionamento, pagando

contributi che non sono costitutivi di rendita.

Ciò è stato espressamente

escluso dal legislatore. Tant’è che questa discussione è attualmente in corso

(cfr. il Messaggio del 19 novembre 2014 sulla riforma della previdenza per la

vecchiaia 2020, pag. 56: computo dei contributi e soppressione della franchigia

nell’AVS: “Secondo il diritto vigente, i pensionati AVS che esercitano

un’attività lucrativa continuano a versare contributi anche dopo aver raggiunto

l’età ordinaria di pensionamento. Tuttavia, i contributi versati oltre questo

limite d’età non vengono più considerati nel calcolo della rendita; di

conseguenza, la continuazione dell’attività lucrativa non comporta attualmente

aumenti di rendita. I beneficiari di rendita AVS attivi professionalmente

possono però dedurre, secondo il regime vigente, una franchigia di 1400 franchi

mensili o 16 800 franchi annui, sulla quale non devono versare contributi AVS.

Questi due principi saranno entrambi modificati: in futuro i contributi versati

sul reddito dell’attività lucrativa dopo l’età di riferimento saranno

considerati nel calcolo della rendita […]”).

Tuttavia il Tribunale non

può anticipare l’entrata in vigore di norme che del resto sono ancora allo stadio

di discussione parlamentare (cfr. DTF 133 V 201, consid. 4.4).

Alla luce di quanto sopra

esposto, accertato che al defunto marito non può essere riconosciuto alcun

periodo contributivo, è a giusta ragione che l’amministrazione ha negato alla

ricorrente una rendita per superstiti.

2.5. L’assicurata chiede di essere

posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio

dell’avv. RA 1.

Ai sensi dell’art. 61

lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il

diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente

può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale disposto mantiene il principio

che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si

esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa

indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, ATSG Kommentar,

3a edizione, 2015, ad art. 61, n. 173 e seguenti, pag. 828 e seguenti).

I presupposti (cumulativi)

per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti invariati rispetto al

vecchio diritto – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se

l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo

non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 e 372 con

riferimenti).

Il diritto all’assistenza

giudiziaria comprende da un lato la liberazione dal pagamento delle tasse di

giustizia e delle spese, dall’altro - nella misura in cui necessario - il

diritto al gratuito patrocinio (DTF 121 I 60 consid. 2a con riferimenti).

L’istante va considerato

indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla difesa dei

suoi interessi, senza intaccare il minimo indispensabile al suo mantenimento e

a quello della sua famiglia (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a; DTF 119 Ia 11ss.;

DTF 103 Ia 100). Per determinare se ciò è il caso vanno presi in considerazione

i redditi del richiedente e delle persone che hanno un obbligo di mantenimento

nei suoi confronti (DTF 115 V 195, il coniuge o i genitori). L’obbligo dello

Stato di accordare l’assistenza giudiziaria è in effetti sussidiario

all'obbligo di mantenimento derivante dal diritto di famiglia (DTF 119 Ia 11ss.).

Il limite per ammettere

uno stato di bisogno ai sensi delle disposizioni sull’assistenza giudiziaria è

superiore al minimo di esistenza determinato ai fini del diritto esecutivo (SVR

1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c). All’importo base LEF va

applicato un supplemento variante fra il 15% e il 25% (cfr. sentenza U 102/04

del 20 settembre 2004).

L’indigenza processuale è

data ove il richiedente non disponga di più mezzi di quelli necessari per il

mantenimento normale e modesto della famiglia (cfr. RAMI 1996 N. U 254 pag. 209

consid. 2).

2.6. In concreto dagli atti

prodotti dall’insorgente emerge che l’interessata, pittrice restauratrice

indipendente, ha conseguito nel 2014 un reddito netto di fr. 17'702, nel

2015 di fr. 21'233 (doc. X/Bis e dichiarazioni fiscali della stessa ricorrente).

Essa deve far fronte ad un affitto annuo di fr. 4'200 (fr. 350 al mese: doc.

X/Bis e contratto di locazione) ed al pagamento di oneri sociali per il biennio

2013/2014 di fr. 2'850 (già dedotti dal reddito lordo; cfr. conto economico

01.01.2013-31.12.2014). Stesso importo è stato dichiarato per il 2015 (già

dedotto dal reddito lordo: cfr. conto economico 01.01.2015-31.12.2015). Vi sono

inoltre attestati di carenza beni per un importo complessivo di fr. 5'425.85

(doc. X/Bis). Secondo il calcolo prodotto dall’insorgente e figurante sul

foglio “WinTax”, le imposte per il 2014 ammontano complessivamente a fr.

627.30, per il 2015 a fr. 1'032.70.

Sulla base di questi

elementi il requisito dell’indigenza è dato.

Infatti, tenuto conto di

un reddito netto medio di fr. 19'467.50 ([17'702 + 21’233] : 2), per un importo

mensile di fr. 1'622.30, da cui va dedotto, secondo la Tabella per il calcolo

del minimo d’esistenza agli effetti del diritto esecutivo allestita dalla

Camera di esecuzione e fallimento CEF, quale autorità di vigilanza cantonale,

in vigore dal 1° settembre 2009, l’importo base mensile per persone sole di fr.

1'200, il supplemento massimo del 25%, ossia fr. 300, previsto dalla

giurisprudenza (cfr. sentenza U 102/04 del 20 settembre 2004) e fr. 350 di

affitto mensile, si ottiene un fabbisogno superiore alle entrate senza che sia

necessario approfondire oltre la presenza di eventuali oneri assicurativi,

segnatamente l’assicurazione malattie obbligatoria.

Considerato che

l’insorgente non dispone delle necessarie conoscenze giuridiche, per cui

l'intervento di un legale appare senz'altro giustificato e che le

argomentazioni non erano palesemente destituite di esito favorevole, il TCA

ritiene che nella fattispecie siano soddisfatti i requisiti cumulativi per la

concessione dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurata, riservato

l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell’interessata

dovesse in futuro migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; sentenza 32.2011.202

del 16 maggio 2012; STFA del 15 luglio 2003, I 569/02, consid. 5; STFA del 23

maggio 2002, U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174;

DTF 124 V 301, consid. 6).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. L’istanza tendente alla

concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è accolta.

Di conseguenza RI 1 è

ammessa al gratuito patrocinio dell’avv. RA 1.

3. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti