30.2016.32
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
12 settembre 2016Italiano33 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
30.2016.32
cs
Lugano
12 settembre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 6 luglio 2016 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 7 giugno 2016 emanata da
CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione formale del 13
gennaio 2016, confermata dalla decisione su opposizione del 7 giugno 2016, la CO
1, dedotta la franchigia per i beneficiari di una rendita AVS, ha fissato in
fr. 108’700 il reddito soggetto a contribuzione nel 2013 per l’attività
indipendente svolta dall’RI 1, nato nel 1942. Contestualmente ha calcolato in
fr. 281.55 gli interessi di mora dovuti (doc. 3, 5a, 5b).
1.2. L’RI 1 è insorto al TCA contro
la predetta decisione su opposizione, chiedendo che il reddito da attività
indipendente sia fissato in fr. 98'200 e che la condanna al pagamento degli
interessi di mora sia annullata (doc. I). Circa l’importo soggetto a
contribuzione, l’insorgente contesta la decisione della Cassa di aggiungere al
reddito da attività indipendente conseguito nel 2013, in applicazione dell’art.
9 cpv. 4 LAVS, l’ammontare di fr. 10'548.60, poiché “il dipendente paga i
contributi sul reddito senza che si aggiunga i contributi AVS pagati come un
reddito fittizio”. Per quanto concerne gli interessi di mora il ricorrente
sostiene che l’amministrazione non avrebbe esposto il calcolo effettuato per
giungere all’importo di fr. 281.55, rileva di aver sempre puntualmente pagato
fatture e/o domande di acconti entro i termini fissati, afferma che sarebbe
contrario al principio della buona fede far pagare interessi allorché la Cassa
era a conoscenza da anni del reddito soggetto a contribuzione e chiede che
venga accertato quando la Cassa ha ricevuto conferma del reddito del 2013 dal
fisco e di presentare il calcolo preciso degli interessi.
1.3. Con risposta del 13 luglio
2016 la Cassa propone la reiezione del ricorso, con argomentazioni che, laddove
necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).
in ordine
2.1. L’insorgente sostiene che
l’amministrazione non avrebbe motivato il calcolo degli interessi di mora
richiestigli. Egli fa valere implicitamente una violazione del diritto di
essere sentito.
Ai sensi dell'art. 29 cpv.
2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza,
dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per
l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei
suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire
sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di
partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di
determinarsi al riguardo (STFA del 29 giugno 2006 nella causa J. e D., H 97/04;
DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V
131 consid. 2b; cfr. riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui
giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124
V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate).
Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo
per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da
un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le
ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del
provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di
permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione
medesima. Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo
esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi
delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla
decisione (sentenza del 24 gennaio 2007, U 397/05, con riferimenti; DTF 129 I
232 consid. 3.2).
Nel caso di specie non è
ravvisabile una violazione del diritto di essere sentito. L’amministrazione
nella decisione del 13 gennaio 2016 ha esposto, seppur succintamente, il calcolo
effettuato per giungere all’importo di fr. 281.55 (doc. 8). L’insorgente ha
allegato il calcolo alla propria opposizione del 16 febbraio 2016 (doc. 5).
Egli ne ha di conseguenza preso conoscenza ed ha potuto contestarlo dapprima in
sede amministrativa ed in seguito con il ricorso a questo Tribunale.
Va del resto rammentato
che una violazione del diritto di essere sentito è sanabile se l'interessato,
come in concreto, riceve la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di
ricorso che gode del pieno potere di esame sui fatti e sul diritto (DTF 135 I
279 consid. 2.6.1 pag. 285; 124 V 180 consid. 4a pag. 183).
Nel caso di specie, il TCA
dispone di un pieno potere di esame in tal senso (cfr. anche sentenza
8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3) e, in applicazione del principio
inquisitorio, può assumere le prove che ritiene necessarie per il chiarimento
della fattispecie (art. 61 lett. c LPGA).
Non va poi dimenticato che
il TF ha già avuto modo di stabilire che è possibile prescindere da un rinvio
della causa all'amministrazione se una simile operazione si esaurirebbe in uno
sterile esercizio procedurale e procrastinerebbe inutilmente il processo in
contrasto con l'interesse - di pari rango del diritto di essere sentito - della
parte ad essere giudicata celermente (DTF 132 V 387 consid. 5.1 pag. 390 con
riferimenti, cfr. anche sentenza 9C_937/2011 del 9 luglio 2012, consid. 2.3).
Il TCA può
pertanto entrare nel merito del ricorso.
Nel merito
2.2. Sono assicurate
obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione per la
vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che sono domiciliate in
Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).
A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono
tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa.
In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i
contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati
in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente
e indipendente.
Fatti
I contributi AVS degli assicurati esercitanti
un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi
reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1
LAVS). Il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente è stabilito
deducendo dal reddito lordo le spese generali necessarie per conseguire il
reddito lordo (art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS).
2.3. I contributi sono fissati per
ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l'anno
civile (art. 22 cpv. 1 OAVS).
Per il calcolo dei contributi sono determinanti il reddito secondo il
risultato dell'esercizio commerciale chiuso nell'anno di contribuzione e il
capitale proprio investito nell'azienda alla fine dell'esercizio commerciale
(art. 22 cpv. 2 OAVS).
Se l'esercizio commerciale non corrisponde all'anno di contribuzione,
il reddito non è ripartito sugli anni di contribuzione. È fatto salvo il
capoverso 4 (art. 22 cpv. 3 OAVS).
Se in un anno di contribuzione non si è proceduto alla chiusura dei
conti, il reddito dell'esercizio commerciale va ripartito sugli anni di
contribuzione conformemente alla sua durata (art. 22 cpv. 4 OAVS).
Il reddito
non è convertito in reddito annuo (art. 22 cpv. 5 OAVS).
2.4. Le
autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo
dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, passata
in giudicato, e il capitale proprio investito nell'azienda in base alla
corrispondente tassazione dell'imposta cantonale, passata in giudicato e
adeguata ai valori di ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1 OAVS).
In difetto di una tassazione dell'imposta federale diretta passata
in giudicato, gli elementi fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione
dell'imposta cantonale sul reddito e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione
controllata d'imposta federale diretta (art. 23 cpv. 2 OAVS).
Nei casi di
procedura per sottrazione d’imposta, i capoversi 1 e 2 sono applicabili per
analogia (art. 23 cpv. 3 OAVS).
Le indicazioni fornite dalle autorità fiscali sono vincolanti per
le casse di compensazione (art. 23 cpv. 4 OAVS).
Se le autorità fiscali cantonali non possono comunicare il
reddito, le casse di compensazione devono valutare il reddito determinante per
stabilire il contributo e il capitale proprio investito nell'azienda fondandosi
sui dati a loro disposizione. Gli assicurati devono dare le indicazioni
necessarie alle casse di compensazione e, se richiesto, presentare i
giustificativi (art. 23 cpv. 5 OAVS).
2.5. Va ancora rammentato che ai
sensi dell'art. 9 cpv. 2 LAVS, il reddito netto proveniente da un'attività
lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo:
a. le
spese generali necessarie per conseguire il reddito lordo;
b.
gli ammortamenti e le riserve di aziende commerciali
consentiti dall'uso commerciale e corrispondenti alle svalutazioni subite;
c. le perdite commerciali subite e allibrate;
d.
le elargizioni fatte dal titolare dell'azienda, nel
periodo di computo, a istituzioni previdenziali a favore del proprio personale,
purché sia escluso che possano servire ad altro uso, nonché le elargizioni
fatte esclusivamente a scopo di utilità pubblica;
e.
i versamenti personali fatti a istituzioni di
previdenza, per quanto equivalgano alla quota generalmente assunta dal datore
di lavoro;
f. l'interesse del capitale proprio impegnato
nell'azienda; il tasso d'interesse corrisponde al rendimento medio annuo dei
prestiti in franchi svizzeri dei debitori svizzeri che non sono enti pubblici.
Il Consiglio
federale può accordare, all'occorrenza, altre deduzioni dal reddito lordo
proveniente da un'attività lucrativa indipendente.
Ai sensi
dell’art. 9 cpv. 3 LAVS il reddito proveniente da un'attività lucrativa
indipendente e il capitale proprio impegnato nell'azienda sono accertati dalle
autorità fiscali cantonali e comunicati alle casse di compensazione.
Per l’art. 9
cpv. 4 LAVS, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2012, le casse di
compensazione aggiungono al reddito comunicato dalle autorità fiscali le
deduzioni ammissibili secondo il diritto fiscale dei contributi di cui
all'articolo 8 della presente legge, all'articolo 3 capoverso 1 della legge
federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) e
all'articolo 27 capoverso 2 della legge del 25 settembre 1952 sulle indennità
di perdita di guadagno. A tal fine il reddito comunicato è calcolato al 100 per
cento in base ai tassi di contribuzione applicabili.
2.6. Per giurisprudenza costante
del TFA (dal 1° gennaio 2007: TF), ogni tassazione fiscale è presunta conforme
alla realtà: le Casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle
autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di
principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità.
L'autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale
cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente
comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare
fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni
sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano;
infatti la determinazione del reddito spetta alle autorità fiscali e il Giudice
delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari
provvedimenti di tassazione (cfr. DTF 134 V 250, consid. 3).
L'assicurato esercitante un'attività
indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale
anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali (Pratique
VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC
1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985
pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF
106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a).
Il Tribunale federale delle assicurazioni ha comunque precisato che la
comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il Giudice delle
assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli
importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono
un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993, pag. 242 segg.).
Le comunicazioni fiscali
sono vincolanti per la Cassa, anche se fondate su una tassazione d'ufficio (RCC
1988 pag. 321 consid. 3; Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der
obligatorischen AHV, 2a edizione, Zurigo 1996, N. 8.32, pag. 212; Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des
articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants
(LAVS), ad art. 9 LAVS, N. 151 pag. 312).
2.7. In
concreto l’insorgente non contesta di dover pagare i contributi sul reddito da
attività indipendente conseguito nel 2013 (fr. 115'000) ed evinto dalla
tassazione IFD 2013 cresciuta incontestata in giudicato (cfr. art. 22 e 23 OAVS
e consid. 2.3 e 2.4 ; cfr. doc. 4). Egli non censura neppure la deduzione
dal reddito da attività indipendente, figurante nella tassazione 2013,
dell’importo di fr. 16'800 in applicazione dell’art. 6 quater cpv. 2 OAVS per
il quale i contributi delle persone esercitanti un’attività lucrativa
indipendente che hanno compiuto i 64 anni, se di sesso femminile, o i 65 anni,
se di sesso maschile, sono percepiti soltanto sulla parte del reddito eccedente
16’800 franchi l’anno.
L’interessato chiede
invece che i contributi sociali siano fissati sulla base dell’importo di fr.
98'200 (115'000 – 16'800), senza applicare l’art. 9 cpv. 4 LAVS poiché vi
sarebbe una discriminazione rispetto ai dipendenti che pagherebbero i
contributi sul loro reddito “senza che si aggiunga i contributi AVS pagati
come un reddito fittizio” (doc. I).
La censura va respinta.
Infatti, come spiegato dal Consiglio federale nel Messaggio concernente la
modifica della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e i
superstiti (LAVS) del 3 dicembre 2010 (FF 2011 pag. 497 e seguenti), citata
anche dalla Cassa in sede di risposta, “il computo dei contributi dedotti è
necessario, fosse solo dal punto di vista della parità di trattamento tra i
lavoratori indipendenti e i salariati, nella misura in cui i contributi di
questi ultimi sono dedotti dal datore di lavoro dal reddito lordo (vale a dire
prima che venga tolta la parte di contributi AVS/AI/IPG del salariato). Tenendo
conto dei contributi dedotti si annulla così un’operazione ammessa dal diritto
fiscale, ma non dall’AVS” (pag. 506).
Per cui l’aggiunta dei
contributi AVS serve semmai a ripristinare la parità di trattamento tra
dipendenti ed indipendenti.
A questo proposito la
Cassa ha applicato l’art. 9 cpv. 4 LAVS per il quale le casse di compensazione
aggiungono al reddito comunicato dalle autorità fiscali le deduzioni
ammissibili secondo il diritto fiscale dei contributi di cui all'articolo 8
della presente legge, all'articolo 3 capoverso 1 della legge federale del 19
giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) e all'articolo 27 capoverso
2 della legge del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno. A
tal fine il reddito comunicato è calcolato al 100 per cento in base ai tassi di
contribuzione applicabili.
Per la disposizione transitoria
della modifica del 17 giugno 2011 (computo delle deduzioni ammissibili secondo
il diritto fiscale), l'articolo 9 capoverso 4 si applica a tutti i redditi
provenienti da un'attività lucrativa indipendente comunicati dalle autorità
fiscali dopo l'entrata in vigore della modifica.
Con sentenza
9C_189/2013 del 13 dicembre 2013 pubblicata in DTF 139 V 537 (= SVR 2014
AHV Nr. 2) il TF ha stabilito che il reddito da attività
indipendente comunicato dall’autorità fiscale alla cassa di compensazione
dev’essere considerato, dal profilo dell’obbligo contributivo all’AVS, come
reddito netto per la determinazione dei contributi AVS/AI/IPG elevato dalla
cassa al 100% (consid. 5.5). V’è però motivo di scostarsi da questa regola se
con la comunicazione fiscale viene confermato in modo chiaro, esplicito e senza
riserve che non è stata effettuata alcuna deduzione (consid. 6).
Nel caso
giudicato dall’Alta Corte, dai fatti emerge che il 10 gennaio 2012 l’autorità
fiscale del Canton Zugo ha comunicato alla Cassa cantonale che il ricorrente
aveva conseguito nel 2008 un reddito da attività indipendente di fr. 9'934.
Alla domanda se i contributi personali erano stati dedotti, l’autorità fiscale
ha risposto negativamente.
Il 24 aprile
2012 la Cassa ha fissato i contributi da indipendente in fr. 526.80 (incluse le
spese amministrative), aggiungendo all’importo soggetto a contribuzione fr. 534
quali contributi personali.
Anche nella
comunicazione del 7 agosto 2012, relativa al 2009, l’autorità fiscale ha negato
che dall’importo comunicato fossero stati dedotti i contributi sociali. Con
decisione del 14 agosto 2012 la Cassa ha fissato i contributi dovuti in fr.
8'192 (fr. 8'376.60 con le spese amministrative).
Il Tribunale
amministrativo del Canton Zugo ha accolto il ricorso dell’assicurato contro la
decisione su opposizione del 7 novembre 2012, affermando che la Cassa non
doveva aggiungere all’importo soggetto a contribuzione gli oneri sociali ed ha
rinviato l’incarto all’amministrazione per un nuovo calcolo conformemente ai
considerandi.
L’UFAS ha
interposto ricorso al TF. L’Alta Corte, dopo aver interpellato l’autorità
fiscale del Canton Zugo ed aver tenuto un’udienza pubblica, ha respinto
l’impugnativa.
Il TF ha
innanzitutto rammentato le norme applicabili al caso di specie ed ha
sottolineato che oggetto del contendere è la questione di sapere se nel calcolo
dei contributi sociali dovuti nel 2009 al reddito da attività indipendente
comunicato dal fisco vanno aggiunti i contributi personali (consid. 3: „Letztinstanzlich ist nur mehr strittig, ob die Ausgleichskasse
bei der Bemessung der für das Jahr 2009 zu entrichtenden AHV/IV/EO-Beiträge des
Beschwerdegegners auf dem von der Steuerbehörde gemeldeten Einkommen aus
selbstständiger Erwerbstätigkeit persönliche Beiträge aufrechnen durfte“).
L’Alta Corte ha in seguito descritto il contenuto della sentenza
cantonale e del ricorso inoltrato dall’UFAS.
Il Tribunale
amministrativo del Canton Zugo ha evidenziato che l’importo figurante nella
comunicazione del fisco era un reddito lordo e non un reddito netto. La Cassa
di compensazione ha tuttavia aggiunto i contributi sociali sulla base delle
direttive dell’UFAS. Il Tribunale cantonale ha rammentato che le direttive non
sono vincolanti per il Giudice se sono incompatibili con la legge o se portano
a risultati errati. Ritenuto che nel caso giudicato il reddito comunicato era
quello lordo, per l’istanza cantonale, senza ulteriori accertamenti, non
sarebbe stato possibile aggiungere i contributi personali al reddito da
assoggettare al prelievo dei contributi. Il Tribunale cantonale ha di
conseguenza deciso di rinviare gli atti alla Cassa per accertare l’ammontare
del reddito netto e per un nuovo calcolo dei contributi (consid. 3.1: „Die Vorinstanz erwog, es lasse sich aus der am 7. August
2012 ergangenen Meldung der Steuerbehörde unschwer schliessen, dass es sich bei
dem angegebenen Einkommen aus selbstständiger Erwerbstätigkeit nicht um ein
Netto-, sondern um ein Bruttoeinkommen handelte. Die Ausgleichskasse habe es
trotzdem aufgerechnet, weil die Weisungen des BSV für sie verbindlich und
vorbehaltlos anzuwenden seien. Diese seien jedoch für das Gericht nicht
verbindlich; es dürfe jedenfalls dann davon abweichen, wenn ihre Anwendung mit
dem Gesetz nicht vereinbar sei bzw. zu einem falschen Ergebnis führe. Da sich
in casu aus dem Hinweis in der Meldung der Steuerbehörde unmissverständlich
ergebe, dass diese vorliegend einen Bruttolohn meldete bzw. melden wollte,
vermöchten die neuen Rz. 1169 ff. WSN (E. 2.3) eine Aufrechnung der
persönlichen Beiträge ohne weitere Abklärungen nicht zu rechtfertigen. Sie wies
die Sache zur Abklärung des Nettoeinkommens aus selbstständiger
Erwerbstätigkeit und zur Neubestimmung der AHV/IV/EO-Beiträge an die
Ausgleichskasse zurück.“).
Nel ricorso al TF, l’UFAS sosteneva invece che in virtù dell’art. 9
cpv. 4 LAVS la Cassa sarebbe stata tenuta per legge ad aggiungere i contributi
sociali al reddito da attività indipendente comunicato dal fisco, che va
considerato al netto dei contributi, indipendentemente dal fatto che i
contributi presi in considerazione dall’autorità fiscale siano maggiori o
minori a quelli calcolati dalla Cassa. Ciò vale anche quando non è stato
dedotto alcun contributo a livello fiscale. Scopo dell’art. 9 cpv. 4 LAVS è
infatti quello di eliminare qualsiasi discussione circa l’ammontare dei
contributi da aggiungere al reddito da attività indipendente. Altrimenti la
Cassa dovrebbe verificare la correttezza della comunicazione fiscale, ciò che
sarebbe contrario al senso dell’art. 9 cpv. 4 LAVS (consid. 3.2: “Das BSV hält dagegen, die Beitragsaufrechnungspflicht nach
Art. 9 Abs. 4 AHVG sei den Ausgleichskassen gesetzlich auferlegt. Nach der
Übergangsbestimmung gelte sie explizit für alle Einkommen, die nach dem 1.
Januar 2012 gemeldet würden. Diese Einkommen gälten als Nettoeinkommen, und
zwar unbekümmert darum, ob die von den Steuerbehörden tatsächlich
berücksichtigten persönlichen AHV/IV/EO-Beiträge höher oder tiefer waren als
die von der Ausgleichskasse bei der Aufrechnung des gemeldeten Einkommens
ermittelten. Dies sei auch dann der Fall, wenn steuerseitig überhaupt kein
Considerandi
Abzug berücksichtigt worden sei. Nach den Intentionen des Gesetzgebers solle
diese Festlegung jegliche Diskussionen um die zutreffende Höhe der
Beitragsrechnung ausschliessen und die Durchführung erleichtern. Art. 9 Abs. 4
AHVG stelle eine gesetzliche Fiktion auf, die nicht widerlegt werden könne.
Jede andere Betrachtungsweise würde dazu führen, dass die Ausgleichskassen die
Richtigkeit der Steuermeldungen in jedem Fall anhand der Steuerveranlagungen
überprüfen müssten. Gerade dem habe der Gesetzgeber jedoch mit der Regelung in
Art. 9 Abs. 4 AHVG vorbeugen wollen. Die Bindungswirkung von Art. 9 Abs. 4 AHVG
ergänze die in Art. 23 Abs. 4 AHVV statuierte Verbindlichkeit der
Steuermeldungen. Als gesetzliche Fiktion sei sie von den Gerichten zu beachten”).
Dopo aver rammentato le varie modifiche che si sono succedute negli
anni, aver ricordato il contenuto del Messaggio del Consiglio federale del 3
dicembre 2010 relativo, anche, all’introduzione dell’art. 9 cpv. 4 LAVS, e i
metodi utilizzati per interpretare la legge, l’Alta Corte ha stabilito che nel
caso di specie la lettera della norma è chiara, nel senso che il reddito che
l’autorità fiscale deve comunicare deve corrispondere al reddito netto e che la
Cassa di compensazione competente deve ricalcolarlo al 100 per cento in
base ai tassi di contribuzione applicabili. A livello di ordinanza, l’art. 24
cpv. 4 OAVS prevede che le comunicazioni delle autorità fiscali sono vincolanti
per le casse (consid. 5.3: “Der Wortlaut der gesetzlichen
Regelung ist insofern klar, als es sich bei dem von der Steuerbehörde zu
meldenden Einkommen um das um die steuerrechtlich zulässigen
AHV/IV/EO-Beitragsabzüge gekürzte Nettoein-kommen handeln soll. Es ist durch
die Ausgleichskasse auf 100 Prozent aufzurechnen. Hierzu wird - auf
Verordnungsstufe (Art. 23 Abs. 4 AHVV) - geregelt, dass die Angaben der
Steuerbehörden für die Ausgleichskassen verbindlich sind.“).
L’Alta Corte ha quindi affermato che scopo e senso dell’art. 9 cpv. 4
LAVS si evince dal già citato Messaggio del Consiglio federale. Al fine di
sburocratizzare ed applicare unitariamente la norma, le autorità fiscali devono
essere sgravate dal ricalcolo dei contributi. Il legislatore è consapevole che
con il nuovo disposto i contributi dedotti a livello fiscale non collimano
necessariamente con quelli ricalcolati dalle casse di compensazione poiché la
deduzione fiscale non viene loro comunicata. Scopo e senso della norma
consistono nella semplificazione del lavoro per il fisco e per le casse di
compensazione (consid. 5.4: “Sinn und Zweck der
Neuregelung ergibt sich aus der bundesrätlichen Botschaft zur Verbesserung der
Durchführung des AHVG (oben E. 4.3) mit aller Deutlichkeit. Im Sinne einer
administrativen Vereinfachung und einheitlichen Gesetzesanwendung sollen die
Steuerbehörden von der Beitragsaufrechnung und vom entsprechenden Meldeverkehr
entlastet werden. Diese Gesetz gewordene legislatorische Absicht nimmt bewusst
in Kauf, dass die auf Steuerseite abgezogenen Beiträge nicht zwingend mit den
auf AHV-Seite aufgerechneten übereinstimmen, da der steuerliche Abzug der
Ausgleichskasse nicht gemeldet wird. Der klare Sinn und Zweck der
Bundesrechtsanpassung besteht in der Vereinfachung der Arbeitsabläufe auf
Seiten der Steuerbehörden und Ausgleichskassen“).
Secondo l’interpretazione letterale e teleologica della nuova norma, la
ratio legis della modifica consiste nel fatto che le casse di compensazione,
contrariamente alla prassi in vigore precedentemente (DTF 111 V 289), non devono
più preoccuparsi della questione di sapere se le autorità fiscali hanno o meno
dedotto i contributi sociali dal reddito loro comunicato. Devono partire dal
principio che si tratta di un reddito netto e devono di conseguenza aggiungervi
i contributi sociali. L’assicurato dichiara al fisco anche i contributi sociali
e può impugnare la tassazione se rileva che la deduzione non è avvenuta
correttamente. Vale anche in questo contesto il principio secondo il quale
l’indipendente deve far valere i propri diritti nell’ambito della procedura
fiscale (DTF 110 V 369). Se la tassazione non viene contestata, di principio
diventa vincolante per il calcolo dei contributi (consid. 5.5: “Nach Wortlaut, Sinn und Zweck der neuen Regelung liegt
somit die ratio legis der Änderung darin, dass die Ausgleichskasse sich in
Abweichung zur alten Praxis (BGE 111 V 289) gerade nicht mehr darum kümmern
muss und soll, ob und was die Steuerbehörde vom gemeldeten Einkommen abgezogen
hat. Sie hat davon auszugehen, dass das gemeldete Einkommen beitragsrechtlich
ein Nettoeinkommen ist, und hat die AHV/IV/EO-Beiträge auf dieses aufzurechnen.
In diesem Sinn trifft die Umschreibung des BSV, Abs. 4 von Art. 9 AHVG stelle
eine nicht zu widerlegende gesetzliche Fiktion auf, den Rechtssinn der Neuregelung.
Es ist darin nicht eine stossende Beitragserhebung zu erblicken; der
Versicherte deklariert im Steuerveranlagungsverfahren die
Sozialversicherungsbeiträge und kann steuerrechtlich Einsprache erheben, wenn
er feststellt, dass der Abzug nicht ordnungsgemäss vorgenommen wurde. Es gilt
auch in diesem Kontext der seit jeher beachtete Grundsatz, dass der
Steuerpflichtige seine Rechte bezüglich des Ausmasses der Beitragspflicht im
steuerrechtlichen Veranlagungs- und Rechtsmittelverfahren zu wahren hat (BGE
110.
V 369 E. 2a S. 370 mit Hinweisen). Sieht er davon ab, bleibt es
grundsätzlich bei der Steuermeldung.“).
L’Alta Corte ha tuttavia stabilito che questo principio non è assoluto
e non vale quando tramite la comunicazione fiscale è attestato chiaramente,
espressamente e senza nessun dubbio che dal reddito non è stata eseguita alcuna
deduzione. Nel caso giudicato dal TF, nella comunicazione relativa al 2009 l'autorità fiscale ha risposto negativamente alla questione di sapere se i contributi personali
sono stati dedotti dal reddito da attività indipendente. Dalle risposte alle
domande poste dall’Alta Corte emerge infatti che alla cassa di compensazione è
stato comunicato il reddito senza la deduzione dei contributi sociali perché il
ricorrente non li ha dichiarati o non ne ha fatto domanda in tal senso. Se
dalla comunicazione fiscale è chiaro che non sono state fatte deduzioni e per
la cassa non vi è alcun dubbio che il reddito dichiarato è un reddito lordo, la
cassa non deve procedere al ricalcolo percentuale dei contributi ai sensi
dell’art. 9 cpv. 4 LAVS. Infatti, secondo il già citato Messaggio del Consiglio
federale, il legislatore partiva dal presupposto che il fisco aveva
effettivamente dedotto i contributi. Per questo motivo il TF ha ritenuto che la
sentenza di prima istanza è corretta nel suo risultato e l’amministrazione deve
ricalcolare i contributi dovuti dall’assicurato (consid. 6: „Davon ist indes abzuweichen, wenn - wie hier - durch die
Steuermeldung klar, ausdrücklich und vorbehaltlos bestätigt wird, dass kein
Abzug vorgenommen worden ist. In der Steuermeldung für das Geschäftsjahr 2009
ist gegenüber der Ausgleichskasse die Frage, ob die persönlichen
AHV/IV/EO-Beiträge vom Einkommen aus selbstständiger Erwerbstätigkeit abgezogen
worden seien, verneint worden (A.b). Wie die Nachfrage des Bundesgerichts bei
der kantonalen Steuerverwaltung (C.b) ergeben hat, wurde das der
Ausgleichskasse gemeldete Einkommen ohne Abzug von AHV/IV/EO-Beiträgen
veranlagt, weil der Beschwerdegegner einen solchen nicht deklariert oder
beantragt hatte. Wenn jedoch bei der Steuerveranlagung erklärtermassen keine
Abzüge gemacht worden sind und für die Ausgleichskasse unmissverständlich ein
Bruttoeinkommen gemeldet wird, hat eine prozentuale Aufrechnung im Sinne von
Art. 9 Abs. 4 AHVG nicht zu erfolgen. Denn gemäss Botschaft zur Verbesserung
der Durchführung der AHV (E. 4.3 hievor) hatte der Gesetzgeber klarerweise das
Bild vor Augen, dass auf der Steuerseite tatsächlich Beiträge
abgezogen werden. Damit ist der vorinstanzliche Entscheid im Ergebnis richtig,
weshalb die Verwaltung die strittigen Beiträge neu festzulegen hat.”).
2.8
In concreto, l’autorità fiscale ha confermato che l’assicurato
ha dedotto i contributi personali AVS/AI/IPG dal reddito aziendale, poiché in “contabilità
sono stati inseriti fr. 18'920.-- quali contributi AVS” (doc. 4). Ne segue
che essi devono essere riaggiunti in applicazione dell’art. 9 cpv. 4 LAVS (cfr.
anche DTF 139 V 537). Considerato che il reddito da attività indipendente
ammonta a fr. 98'200 (115'000 – 16'800), occorre aggiungere l’importo di fr.
10'548.60 (98'200 : 90.3 [ossia 100 – 9.7 {tasso applicabile in concreto del
9.
%: cfr. “Assurances sociales suisses –
tableau synoptique des taux de cotisations et des primes applicables”}] x 100), per un ammontare complessivo, soggetto a contribuzione, arrotondato,
di fr. 108'700, come calcolato dalla Cassa nella decisione impugnata.
2.9
Va ora
esaminato se gli interessi di mora di fr. 281.55 sono dovuti e se sono stati
calcolati correttamente. Il ricorrente
sostiene che la decisione della Cassa sarebbe contraria al principio della
buona fede poiché l’amministrazione avrebbe potuto chiedere il pagamento dei
contributi in precedenza (doc. I), ritenuto in particolare che la decisione
formale di fissazione dei contributi è stata emanata il 13 gennaio 2016, mentre
la tassazione 2013 è stata notificata il 28 gennaio 2015 (doc. 6a). Egli rileva
del resto di aver sempre pagato puntualmente le fatture e/o le domande di
acconti.
Giusta l'art. 26 cpv. 1 LPGA, i crediti di
contributi dovuti o di contributi indebitamente riscossi sottostanno
rispettivamente a interessi di mora o rimunerativi. Per l'art. 41bis cpv. 1
lett. f OAVS devono segnatamente pagare gli interessi di mora le persone che
esercitano un'attività lucrativa indipendente sui contributi da compensare,
qualora i contributi d'acconto siano almeno il 25 per cento inferiori ai
contributi effettivamente dovuti e non vengano versati fino al 1° gennaio dopo
il termine dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione, a partire dal 1°
gennaio dopo tale termine (DTF 134 V 405, consid. 4.2).
Gli interessi cessano di decorrere con il pagamento completo dei
contributi, con la presentazione del regolare conteggio o, in mancanza di esso,
con la fatturazione. In caso di reclamo di contributi arretrati, gli interessi
cessano di decorrere con la fatturazione, sempre che i contributi siano pagati
entro il termine fissato (art. 41bis cpv. 2 OAVS).
In virtù dell'art. 42 cpv. 1 OAVS, i contributi sono considerati pagati
con la ricezione del pagamento da parte della Cassa di compensazione. Il tasso
per gli interessi di mora e per gli interessi compensativi è del 5% all'anno
(art. 42 cpv. 2 OAVS).
Gli interessi sono calcolati in giorni. I mesi interi sono calcolati
come 30 giorni (art. 42 cpv. 3 OAVS; sentenza H 148/03 del 10 novembre 2003).
2.10
Nel caso in esame, la Cassa di
compensazione ha chiesto al ricorrente il versamento di interessi di mora
basandosi sull'art. 41bis (cfr. doc. 8) cpv. 1 lett. f OAVS.
L’amministrazione ha calcolato un importo di fr. 281.55 sulla base
di 373 giorni di ritardo (dal 1° gennaio 2015 [1° gennaio dopo il
termine dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione] al 13 gennaio
2016.
[giorno della fatturazione] al 5% su fr. 5'434.65.
Infatti l’interessato ha versato “solo” fr. 7'549 di contributi
per il 2013, allorché, sulla base del calcolo effettuato il 13 gennaio 2016, e
confermato al consid. 2.8, avrebbe dovuto pagare fr. 12'983.65 (cfr. doc. 9
[13'265.20 – 281.55]), ossia fr. 5'434.65 in più. Essendo gli acconti (fr.
7'549) versati inferiori al 25% dei contributi effettivamente dovuti (fr.
12'983.65), di principio, a giusta ragione la Cassa ha fissato gli interessi di
mora dovuti (art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS e DTF 134 V 405).
L’interessato sostiene tuttavia che la Cassa avrebbe dovuto agire
più celermente.
2.11
Pronunciandosi
nell’ambito di fattispecie ticinesi concernenti persone esercitanti
un'attività indipendente debitrici di contributi personali, alle quali è stata
applicata per gli interessi di mora la lettera f dell'art. 41bis cpv. 1 OAVS
avendo versato acconti inferiori al 25% dei contributi effettivamente dovuti
(DTF 134 V 405; sentenza 9C_623/2007, sentenza 9C_709/2007 e sentenza
9C_632/2007 tutte e tre del 26 settembre 2008), il Tribunale federale ha
affermato che il ricorrente non poteva validamente liberarsi dal
suo obbligo di pagamento tentando di invocare l'irreprensibilità del suo agire
e addebitando all'amministrazione un comportamento negligente.
L'Alta Corte ha infatti precisato che l'interesse
moratorio non ha carattere penale e matura indipendentemente da ogni colpa. Per
l'obbligo di prestare interessi di mora in ambito contributivo non è
pertanto decisivo se il ritardo nella fissazione o nel pagamento dei contributi
sia imputabile al contribuente oppure alla Cassa di compensazione
(DTF 134 V 405 consid. 7.1; DTF 134 V 202 consid. 3.3.1; sentenza
H 221/90 del 24 gennaio 1992 = ZAK 1992 pag. 167 seg. consid. 4b). Dal momento
che l'obbligo di versamento degli interessi moratori è indipendente
dall'esistenza o meno di una colpa, esso si giustificherebbe anche qualora la Cassa
(o l'autorità fiscale) dovesse avere - per ipotesi - trascinato in
maniera dilatoria la fissazione definitiva dei contributi (DTF 134
V 405 consid. 7.1; DTF 134 V 202 consid. 3.3.2; sentenza H 157/04 del 14
dicembre 2004, consid. 3.4.2). Il ricorrente avrebbe infatti potuto,
durante questa attesa, fare fruttare il debito contributivo non ancora
fatturato né saldato. Irrilevante, invece, è che durante questo tempo egli
abbia o no effettivamente tratto vantaggio in misura equivalente al tasso di
interesse moratorio legale del 5%. L'obbligo di pagamento dell'interesse si fonda
infatti sulla finzione di un guadagno di interessi del contribuente e di una
perdita corrispondente della Cassa. In virtù dell'art. 41ter cpv. 1 OAVS,
questa finzione si trova ugualmente nel caso opposto, dove spetta alle Casse di
compensazione versare interessi compensativi del 5% per contributi non dovuti
che vengono restituiti o compensati (DTF 134 V 405 consid. 7.1).
L'interesse di mora e l'interesse compensativo hanno infatti per
funzione di compensare il fatto che in caso di pagamento tardivo il debitore
può trarre un beneficio d'interesse, mentre il creditore subisce uno svantaggio
(DTF 134 V 405 consid. 5.3; STF 9C_709/2007 del 26 settembre 2008 consid. 4.3). Dunque, l'interesse di mora
tende a compensare un ingiustificato arricchimento del debitore della
prestazione, che versa sul contributo effettivamente dovuto un acconto
manifestamente insufficiente, conseguendo implicitamente un finanziamento per
il mancato pagamento alla Cassa di congrui acconti.
Inoltre, per l'art. 24 cpv. 4 OAVS le persone tenute
a pagare i contributi devono dare alle casse di compensazione le indicazioni
necessarie per la fissazione dei contributi d'acconto, presentare, se
richiesti, i giustificativi e segnalare le divergenze sostanziali dal reddito
presumibile. Pertanto, se risulta che il reddito diverge sostanzialmente
dal reddito presumibile, i contribuenti sono tenuti a segnalarlo alle casse di
compensazione, le quali adeguano poi i contributi d'acconto (art. 24 cpv. 3
OAVS). In questo modo si registra una stretta relazione tra questo disposto e
l'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS. Gli interessi iniziano a decorrere
relativamente tardi, sicché le persone tenute a pagare i
contributi possono valutare il loro reddito effettivo sulla base del bilancio
di esercizio e segnalare un'eventuale divergenza alle casse di compensazione.
In questo modo, i contribuenti dispongono del tempo necessario per pagare
un'eventuale differenza prima ancora che inizino a decorrere gli interessi
moratori (DTF 134 V 405 consid. 7.2; VSI
2000.
pag. 119).
Questi concetti sono stati ribaditi nella DTF 139 V
297, secondo cui gli interessi di mora sono dovuti indipendentemente da colpa
(consid. 3.3.2.2).
2.12
Alla luce della
giurisprudenza federale il ricorrente non può di conseguenza discolparsi
sostenendo che spettava alla Cassa agire non appena emessa e ricevuta la
notifica IFD 2013 (DTF 134 V 405; DTF 139 V 297; sentenza 30.2016.5+6 del 27
aprile 2016). Nell'evenienza concreta spettava semmai all’insorgente dar
seguito ai suoi obblighi notificando immediatamente alla Cassa di compensazione
il reddito aziendale conseguito nell’anno in esame, dopo la realizzazione di
tale reddito.
A questo proposito va evidenziato che con la
summenzionata sentenza 9C_709/2007 del 26 settembre 2008 il Tribunale federale ha chiarito che
anche se una notifica di tassazione è disponibile, la Cassa non è tenuta ad
attivarsi per ottenerla:
" 4.2 Contrariamente a quanto sembra pretendere l'insorgente, in forza
dell'art. 27 cpv. 1 OAVS le casse di compensazione non sono obbligate, prima
dell'emanazione di una decisione contributiva, di richiedere gli incarti
fiscali degli assicurati e di andare alla ricerca di notifiche di tassazione
cresciute in giudicato, essendo piuttosto il compito delle autorità fiscali di
trasmettere i dati necessari (cfr. sentenza del Tribunale federale delle
assicurazioni H 127/04 del 30 dicembre 2004, consid. 4, resa in applicazione
della precedente versione dell'art. 27 cpv. 1 prima frase OAVS, in vigore fino
al 31 dicembre 2000, il cui tenore corrisponde tuttavia sostanzialmente a
quello qui in esame).”.
A questo proposito va evidenziato che nella
summenzionata sentenza 9C_709/2007 del 26 settembre 2008, l’autorità fiscale ha comunicato alla
Cassa i dati fiscali per l'anno 2001 l'11 aprile 2005 e quelli per il 2002 il
28.
giugno 2005, mentre l’amministrazione ha emesso il conguaglio dei contributi
personali dovuti il 25 aprile 2005 per l’anno 2001 e il 12 luglio 2005 per
l’anno 2002. Il 7 dicembre 2006 la Cassa di compensazione ha emesso due
distinte decisioni che fissavano per l'anno 2001 e per il 2002 degli interessi
di mora sui citati contributi personali. Gli interessi maturati sono stati
calcolati da una parte dal 1° gennaio 2003 all'11 maggio 2005, giorno in cui il
pagamento dei contributi per l’anno 2001 richiesto il 25 aprile 2005 è giunto
alla Cassa; d'altra parte dal 1° gennaio 2004 fino al momento dell'accreditamento
del pagamento dei contributi definitivi fissati con la relativa decisione del
12.
luglio 2005, ossia il 16 agosto 2005.
Il ricorrente si è lamentato che la Cassa ha atteso
dal 25 aprile 2005, rispettivamente dal 12 luglio 2005, fino al 7 dicembre 2006
per calcolare gli interessi di mora (cfr. consid. 4.1).
L’Alta Corte ha così
evaso questa censura:
" 4.5 Il fatto poi che la Cassa abbia atteso dal 25 aprile 2005,
rispettivamente dal 12 luglio 2005, al 7 dicembre 2006 per calcolare gli
interessi di mora, non è stato di alcun pregiudizio per il ricorrente poiché
questi ultimi sono stati stabiliti, conformemente agli art. 41bis cpv. 2 e 42
OAVS, solo fino alla data di pagamento del saldo finale.”.
Non vi è di
conseguenza alcuna violazione del principio della buona fede da parte
dell’amministrazione nel caso concreto (cfr. sentenza 30.2016.5+6 del 27
aprile 2016; sentenza 30.2015.35 del 24 marzo 2016, in cui la Cassa di
compensazione ha ritardato di un anno l’emanazione nel 2015 della decisione di
fissazione dei contributi dopo le notifiche di tassazione IFD 2008, 2009 e 2010
dell’ottobre 2014, mentre nel caso giudicato con la sentenza 30.2015.29 del 25
gennaio 2016 la Cassa ha emesso la decisione di fissazione dei contributi per
il 2010 dopo tre anni dalla notifica di tassazione IFD 2010).
In queste
condizioni, vista la giurisprudenza federale, non occorre dar seguito alla
richiesta dell’interessato di chiedere alla Cassa la data in cui ha ricevuto la
conferma del reddito 2013 dal fisco (cfr. anche sentenza 30.2016.5+6, consid.
2.
).
Va qui
rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora
l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove;
Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450,
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a
ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,
2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H
103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid.
2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce
una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2
Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162
consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
2.13
Alla luce di
tutto quanto sopra esposto il ricorso va respinto, mentre la decisione
impugnata merita conferma.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti