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30.2016.32

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12 settembre 2016Italiano33 min

Source ti.ch

Fatti

I contributi AVS degli assicurati esercitanti

un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi

reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1

LAVS). Il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente è stabilito

deducendo dal reddito lordo le spese generali necessarie per conseguire il

reddito lordo (art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS).

2.3. I contributi sono fissati per

ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l'anno

civile (art. 22 cpv. 1 OAVS).

Per il calcolo dei contributi sono determinanti il reddito secondo il

risultato dell'esercizio commerciale chiuso nell'anno di contribuzione e il

capitale proprio investito nell'azienda alla fine dell'esercizio commerciale

(art. 22 cpv. 2 OAVS).

Se l'esercizio commerciale non corrisponde all'anno di contribuzione,

il reddito non è ripartito sugli anni di contribuzione. È fatto salvo il

capoverso 4 (art. 22 cpv. 3 OAVS).

Se in un anno di contribuzione non si è proceduto alla chiusura dei

conti, il reddito dell'esercizio commerciale va ripartito sugli anni di

contribuzione conformemente alla sua durata (art. 22 cpv. 4 OAVS).

Il reddito

non è convertito in reddito annuo (art. 22 cpv. 5 OAVS).

2.4. Le

autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo

dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, passata

in giudicato, e il capitale proprio investito nell'azienda in base alla

corrispondente tassazione dell'imposta cantonale, passata in giudicato e

adeguata ai valori di ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1 OAVS).

In difetto di una tassazione dell'imposta federale diretta passata

in giudicato, gli elementi fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione

dell'imposta cantonale sul reddito e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione

controllata d'imposta federale diretta (art. 23 cpv. 2 OAVS).

Nei casi di

procedura per sottrazione d’imposta, i capoversi 1 e 2 sono applicabili per

analogia (art. 23 cpv. 3 OAVS).

Le indicazioni fornite dalle autorità fiscali sono vincolanti per

le casse di compensazione (art. 23 cpv. 4 OAVS).

Se le autorità fiscali cantonali non possono comunicare il

reddito, le casse di compensazione devono valutare il reddito determinante per

stabilire il contributo e il capitale proprio investito nell'azienda fondandosi

sui dati a loro disposizione. Gli assicurati devono dare le indicazioni

necessarie alle casse di compensazione e, se richiesto, presentare i

giustificativi (art. 23 cpv. 5 OAVS).

2.5. Va ancora rammentato che ai

sensi dell'art. 9 cpv. 2 LAVS, il reddito netto proveniente da un'attività

lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo:

a. le

spese generali necessarie per conseguire il reddito lordo;

b.

gli ammortamenti e le riserve di aziende commerciali

consentiti dall'uso commerciale e corrispondenti alle svalutazioni subite;

c. le perdite commerciali subite e allibrate;

d.

le elargizioni fatte dal titolare dell'azienda, nel

periodo di computo, a istituzioni previdenziali a favore del proprio personale,

purché sia escluso che possano servire ad altro uso, nonché le elargizioni

fatte esclusivamente a scopo di utilità pubblica;

e.

i versamenti personali fatti a istituzioni di

previdenza, per quanto equivalgano alla quota generalmente assunta dal datore

di lavoro;

f. l'interesse del capitale proprio impegnato

nell'azienda; il tasso d'interesse corrisponde al rendimento medio annuo dei

prestiti in franchi svizzeri dei debitori svizzeri che non sono enti pubblici.

Il Consiglio

federale può accordare, all'occorrenza, altre deduzioni dal reddito lordo

proveniente da un'attività lucrativa indipendente.

Ai sensi

dell’art. 9 cpv. 3 LAVS il reddito proveniente da un'attività lucrativa

indipendente e il capitale proprio impegnato nell'azienda sono accertati dalle

autorità fiscali cantonali e comunicati alle casse di compensazione.

Per l’art. 9

cpv. 4 LAVS, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2012, le casse di

compensazione aggiungono al reddito comunicato dalle autorità fiscali le

deduzioni ammissibili secondo il diritto fiscale dei contributi di cui

all'articolo 8 della presente legge, all'articolo 3 capoverso 1 della legge

federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) e

all'articolo 27 capoverso 2 della legge del 25 settembre 1952 sulle indennità

di perdita di guadagno. A tal fine il reddito comunicato è calcolato al 100 per

cento in base ai tassi di contribuzione applicabili.

2.6. Per giurisprudenza costante

del TFA (dal 1° gennaio 2007: TF), ogni tassazione fiscale è presunta conforme

alla realtà: le Casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle

autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di

principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità.

L'autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale

cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente

comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare

fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni

sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano;

infatti la determinazione del reddito spetta alle autorità fiscali e il Giudice

delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari

provvedimenti di tassazione (cfr. DTF 134 V 250, consid. 3).

L'assicurato esercitante un'attività

indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale

anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali (Pratique

VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC

1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985

pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF

106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a).

Il Tribunale federale delle assicurazioni ha comunque precisato che la

comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il Giudice delle

assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli

importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono

un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993, pag. 242 segg.).

Le comunicazioni fiscali

sono vincolanti per la Cassa, anche se fondate su una tassazione d'ufficio (RCC

1988 pag. 321 consid. 3; Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der

obligatorischen AHV, 2a edizione, Zurigo 1996, N. 8.32, pag. 212; Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des

articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants

(LAVS), ad art. 9 LAVS, N. 151 pag. 312).

2.7. In

concreto l’insorgente non contesta di dover pagare i contributi sul reddito da

attività indipendente conseguito nel 2013 (fr. 115'000) ed evinto dalla

tassazione IFD 2013 cresciuta incontestata in giudicato (cfr. art. 22 e 23 OAVS

e consid. 2.3 e 2.4 ; cfr. doc. 4). Egli non censura neppure la deduzione

dal reddito da attività indipendente, figurante nella tassazione 2013,

dell’importo di fr. 16'800 in applicazione dell’art. 6 quater cpv. 2 OAVS per

il quale i contributi delle persone esercitanti un’attività lucrativa

indipendente che hanno compiuto i 64 anni, se di sesso femminile, o i 65 anni,

se di sesso maschile, sono percepiti soltanto sulla parte del reddito eccedente

16’800 franchi l’anno.

L’interessato chiede

invece che i contributi sociali siano fissati sulla base dell’importo di fr.

98'200 (115'000 – 16'800), senza applicare l’art. 9 cpv. 4 LAVS poiché vi

sarebbe una discriminazione rispetto ai dipendenti che pagherebbero i

contributi sul loro reddito “senza che si aggiunga i contributi AVS pagati

come un reddito fittizio” (doc. I).

La censura va respinta.

Infatti, come spiegato dal Consiglio federale nel Messaggio concernente la

modifica della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e i

superstiti (LAVS) del 3 dicembre 2010 (FF 2011 pag. 497 e seguenti), citata

anche dalla Cassa in sede di risposta, “il computo dei contributi dedotti è

necessario, fosse solo dal punto di vista della parità di trattamento tra i

lavoratori indipendenti e i salariati, nella misura in cui i contributi di

questi ultimi sono dedotti dal datore di lavoro dal reddito lordo (vale a dire

prima che venga tolta la parte di contributi AVS/AI/IPG del salariato). Tenendo

conto dei contributi dedotti si annulla così un’operazione ammessa dal diritto

fiscale, ma non dall’AVS” (pag. 506).

Per cui l’aggiunta dei

contributi AVS serve semmai a ripristinare la parità di trattamento tra

dipendenti ed indipendenti.

A questo proposito la

Cassa ha applicato l’art. 9 cpv. 4 LAVS per il quale le casse di compensazione

aggiungono al reddito comunicato dalle autorità fiscali le deduzioni

ammissibili secondo il diritto fiscale dei contributi di cui all'articolo 8

della presente legge, all'articolo 3 capoverso 1 della legge federale del 19

giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) e all'articolo 27 capoverso

2 della legge del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno. A

tal fine il reddito comunicato è calcolato al 100 per cento in base ai tassi di

contribuzione applicabili.

Per la disposizione transitoria

della modifica del 17 giugno 2011 (computo delle deduzioni ammissibili secondo

il diritto fiscale), l'articolo 9 capoverso 4 si applica a tutti i redditi

provenienti da un'attività lucrativa indipendente comunicati dalle autorità

fiscali dopo l'entrata in vigore della modifica.

Con sentenza

9C_189/2013 del 13 dicembre 2013 pubblicata in DTF 139 V 537 (= SVR 2014

AHV Nr. 2) il TF ha stabilito che il reddito da attività

indipendente comunicato dall’autorità fiscale alla cassa di compensazione

dev’essere considerato, dal profilo dell’obbligo contributivo all’AVS, come

reddito netto per la determinazione dei contributi AVS/AI/IPG elevato dalla

cassa al 100% (consid. 5.5). V’è però motivo di scostarsi da questa regola se

con la comunicazione fiscale viene confermato in modo chiaro, esplicito e senza

riserve che non è stata effettuata alcuna deduzione (consid. 6).

Nel caso

giudicato dall’Alta Corte, dai fatti emerge che il 10 gennaio 2012 l’autorità

fiscale del Canton Zugo ha comunicato alla Cassa cantonale che il ricorrente

aveva conseguito nel 2008 un reddito da attività indipendente di fr. 9'934.

Alla domanda se i contributi personali erano stati dedotti, l’autorità fiscale

ha risposto negativamente.

Il 24 aprile

2012 la Cassa ha fissato i contributi da indipendente in fr. 526.80 (incluse le

spese amministrative), aggiungendo all’importo soggetto a contribuzione fr. 534

quali contributi personali.

Anche nella

comunicazione del 7 agosto 2012, relativa al 2009, l’autorità fiscale ha negato

che dall’importo comunicato fossero stati dedotti i contributi sociali. Con

decisione del 14 agosto 2012 la Cassa ha fissato i contributi dovuti in fr.

8'192 (fr. 8'376.60 con le spese amministrative).

Il Tribunale

amministrativo del Canton Zugo ha accolto il ricorso dell’assicurato contro la

decisione su opposizione del 7 novembre 2012, affermando che la Cassa non

doveva aggiungere all’importo soggetto a contribuzione gli oneri sociali ed ha

rinviato l’incarto all’amministrazione per un nuovo calcolo conformemente ai

considerandi.

L’UFAS ha

interposto ricorso al TF. L’Alta Corte, dopo aver interpellato l’autorità

fiscale del Canton Zugo ed aver tenuto un’udienza pubblica, ha respinto

l’impugnativa.

Il TF ha

innanzitutto rammentato le norme applicabili al caso di specie ed ha

sottolineato che oggetto del contendere è la questione di sapere se nel calcolo

dei contributi sociali dovuti nel 2009 al reddito da attività indipendente

comunicato dal fisco vanno aggiunti i contributi personali (consid. 3: „Letztinstanzlich ist nur mehr strittig, ob die Ausgleichskasse

bei der Bemessung der für das Jahr 2009 zu entrichtenden AHV/IV/EO-Beiträge des

Beschwerdegegners auf dem von der Steuerbehörde gemeldeten Einkommen aus

selbstständiger Erwerbstätigkeit persönliche Beiträge aufrechnen durfte“).

L’Alta Corte ha in seguito descritto il contenuto della sentenza

cantonale e del ricorso inoltrato dall’UFAS.

Il Tribunale

amministrativo del Canton Zugo ha evidenziato che l’importo figurante nella

comunicazione del fisco era un reddito lordo e non un reddito netto. La Cassa

di compensazione ha tuttavia aggiunto i contributi sociali sulla base delle

direttive dell’UFAS. Il Tribunale cantonale ha rammentato che le direttive non

sono vincolanti per il Giudice se sono incompatibili con la legge o se portano

a risultati errati. Ritenuto che nel caso giudicato il reddito comunicato era

quello lordo, per l’istanza cantonale, senza ulteriori accertamenti, non

sarebbe stato possibile aggiungere i contributi personali al reddito da

assoggettare al prelievo dei contributi. Il Tribunale cantonale ha di

conseguenza deciso di rinviare gli atti alla Cassa per accertare l’ammontare

del reddito netto e per un nuovo calcolo dei contributi (consid. 3.1: „Die Vorinstanz erwog, es lasse sich aus der am 7. August

2012 ergangenen Meldung der Steuerbehörde unschwer schliessen, dass es sich bei

dem angegebenen Einkommen aus selbstständiger Erwerbstätigkeit nicht um ein

Netto-, sondern um ein Bruttoeinkommen handelte. Die Ausgleichskasse habe es

trotzdem aufgerechnet, weil die Weisungen des BSV für sie verbindlich und

vorbehaltlos anzuwenden seien. Diese seien jedoch für das Gericht nicht

verbindlich; es dürfe jedenfalls dann davon abweichen, wenn ihre Anwendung mit

dem Gesetz nicht vereinbar sei bzw. zu einem falschen Ergebnis führe. Da sich

in casu aus dem Hinweis in der Meldung der Steuerbehörde unmissverständlich

ergebe, dass diese vorliegend einen Bruttolohn meldete bzw. melden wollte,

vermöchten die neuen Rz. 1169 ff. WSN (E. 2.3) eine Aufrechnung der

persönlichen Beiträge ohne weitere Abklärungen nicht zu rechtfertigen. Sie wies

die Sache zur Abklärung des Nettoeinkommens aus selbstständiger

Erwerbstätigkeit und zur Neubestimmung der AHV/IV/EO-Beiträge an die

Ausgleichskasse zurück.“).

Nel ricorso al TF, l’UFAS sosteneva invece che in virtù dell’art. 9

cpv. 4 LAVS la Cassa sarebbe stata tenuta per legge ad aggiungere i contributi

sociali al reddito da attività indipendente comunicato dal fisco, che va

considerato al netto dei contributi, indipendentemente dal fatto che i

contributi presi in considerazione dall’autorità fiscale siano maggiori o

minori a quelli calcolati dalla Cassa. Ciò vale anche quando non è stato

dedotto alcun contributo a livello fiscale. Scopo dell’art. 9 cpv. 4 LAVS è

infatti quello di eliminare qualsiasi discussione circa l’ammontare dei

contributi da aggiungere al reddito da attività indipendente. Altrimenti la

Cassa dovrebbe verificare la correttezza della comunicazione fiscale, ciò che

sarebbe contrario al senso dell’art. 9 cpv. 4 LAVS (consid. 3.2: “Das BSV hält dagegen, die Beitragsaufrechnungspflicht nach

Art. 9 Abs. 4 AHVG sei den Ausgleichskassen gesetzlich auferlegt. Nach der

Übergangsbestimmung gelte sie explizit für alle Einkommen, die nach dem 1.

Januar 2012 gemeldet würden. Diese Einkommen gälten als Nettoeinkommen, und

zwar unbekümmert darum, ob die von den Steuerbehörden tatsächlich

berücksichtigten persönlichen AHV/IV/EO-Beiträge höher oder tiefer waren als

die von der Ausgleichskasse bei der Aufrechnung des gemeldeten Einkommens

ermittelten. Dies sei auch dann der Fall, wenn steuerseitig überhaupt kein

Considerandi

Abzug berücksichtigt worden sei. Nach den Intentionen des Gesetzgebers solle

diese Festlegung jegliche Diskussionen um die zutreffende Höhe der

Beitragsrechnung ausschliessen und die Durchführung erleichtern. Art. 9 Abs. 4

AHVG stelle eine gesetzliche Fiktion auf, die nicht widerlegt werden könne.

Jede andere Betrachtungsweise würde dazu führen, dass die Ausgleichskassen die

Richtigkeit der Steuermeldungen in jedem Fall anhand der Steuerveranlagungen

überprüfen müssten. Gerade dem habe der Gesetzgeber jedoch mit der Regelung in

Art. 9 Abs. 4 AHVG vorbeugen wollen. Die Bindungswirkung von Art. 9 Abs. 4 AHVG

ergänze die in Art. 23 Abs. 4 AHVV statuierte Verbindlichkeit der

Steuermeldungen. Als gesetzliche Fiktion sei sie von den Gerichten zu beachten”).

Dopo aver rammentato le varie modifiche che si sono succedute negli

anni, aver ricordato il contenuto del Messaggio del Consiglio federale del 3

dicembre 2010 relativo, anche, all’introduzione dell’art. 9 cpv. 4 LAVS, e i

metodi utilizzati per interpretare la legge, l’Alta Corte ha stabilito che nel

caso di specie la lettera della norma è chiara, nel senso che il reddito che

l’autorità fiscale deve comunicare deve corrispondere al reddito netto e che la

Cassa di compensazione competente deve ricalcolarlo al 100 per cento in

base ai tassi di contribuzione applicabili. A livello di ordinanza, l’art. 24

cpv. 4 OAVS prevede che le comunicazioni delle autorità fiscali sono vincolanti

per le casse (consid. 5.3: “Der Wortlaut der gesetzlichen

Regelung ist insofern klar, als es sich bei dem von der Steuerbehörde zu

meldenden Einkommen um das um die steuerrechtlich zulässigen

AHV/IV/EO-Beitragsabzüge gekürzte Nettoein-kommen handeln soll. Es ist durch

die Ausgleichskasse auf 100 Prozent aufzurechnen. Hierzu wird - auf

Verordnungsstufe (Art. 23 Abs. 4 AHVV) - geregelt, dass die Angaben der

Steuerbehörden für die Ausgleichskassen verbindlich sind.“).

L’Alta Corte ha quindi affermato che scopo e senso dell’art. 9 cpv. 4

LAVS si evince dal già citato Messaggio del Consiglio federale. Al fine di

sburocratizzare ed applicare unitariamente la norma, le autorità fiscali devono

essere sgravate dal ricalcolo dei contributi. Il legislatore è consapevole che

con il nuovo disposto i contributi dedotti a livello fiscale non collimano

necessariamente con quelli ricalcolati dalle casse di compensazione poiché la

deduzione fiscale non viene loro comunicata. Scopo e senso della norma

consistono nella semplificazione del lavoro per il fisco e per le casse di

compensazione (consid. 5.4: “Sinn und Zweck der

Neuregelung ergibt sich aus der bundesrätlichen Botschaft zur Verbesserung der

Durchführung des AHVG (oben E. 4.3) mit aller Deutlichkeit. Im Sinne einer

administrativen Vereinfachung und einheitlichen Gesetzesanwendung sollen die

Steuerbehörden von der Beitragsaufrechnung und vom entsprechenden Meldeverkehr

entlastet werden. Diese Gesetz gewordene legislatorische Absicht nimmt bewusst

in Kauf, dass die auf Steuerseite abgezogenen Beiträge nicht zwingend mit den

auf AHV-Seite aufgerechneten übereinstimmen, da der steuerliche Abzug der

Ausgleichskasse nicht gemeldet wird. Der klare Sinn und Zweck der

Bundesrechtsanpassung besteht in der Vereinfachung der Arbeitsabläufe auf

Seiten der Steuerbehörden und Ausgleichskassen“).

Secondo l’interpretazione letterale e teleologica della nuova norma, la

ratio legis della modifica consiste nel fatto che le casse di compensazione,

contrariamente alla prassi in vigore precedentemente (DTF 111 V 289), non devono

più preoccuparsi della questione di sapere se le autorità fiscali hanno o meno

dedotto i contributi sociali dal reddito loro comunicato. Devono partire dal

principio che si tratta di un reddito netto e devono di conseguenza aggiungervi

i contributi sociali. L’assicurato dichiara al fisco anche i contributi sociali

e può impugnare la tassazione se rileva che la deduzione non è avvenuta

correttamente. Vale anche in questo contesto il principio secondo il quale

l’indipendente deve far valere i propri diritti nell’ambito della procedura

fiscale (DTF 110 V 369). Se la tassazione non viene contestata, di principio

diventa vincolante per il calcolo dei contributi (consid. 5.5: “Nach Wortlaut, Sinn und Zweck der neuen Regelung liegt

somit die ratio legis der Änderung darin, dass die Ausgleichskasse sich in

Abweichung zur alten Praxis (BGE 111 V 289) gerade nicht mehr darum kümmern

muss und soll, ob und was die Steuerbehörde vom gemeldeten Einkommen abgezogen

hat. Sie hat davon auszugehen, dass das gemeldete Einkommen beitragsrechtlich

ein Nettoeinkommen ist, und hat die AHV/IV/EO-Beiträge auf dieses aufzurechnen.

In diesem Sinn trifft die Umschreibung des BSV, Abs. 4 von Art. 9 AHVG stelle

eine nicht zu widerlegende gesetzliche Fiktion auf, den Rechtssinn der Neuregelung.

Es ist darin nicht eine stossende Beitragserhebung zu erblicken; der

Versicherte deklariert im Steuerveranlagungsverfahren die

Sozialversicherungsbeiträge und kann steuerrechtlich Einsprache erheben, wenn

er feststellt, dass der Abzug nicht ordnungsgemäss vorgenommen wurde. Es gilt

auch in diesem Kontext der seit jeher beachtete Grundsatz, dass der

Steuerpflichtige seine Rechte bezüglich des Ausmasses der Beitragspflicht im

steuerrechtlichen Veranlagungs- und Rechtsmittelverfahren zu wahren hat (BGE

110.

V 369 E. 2a S. 370 mit Hinweisen). Sieht er davon ab, bleibt es

grundsätzlich bei der Steuermeldung.“).

L’Alta Corte ha tuttavia stabilito che questo principio non è assoluto

e non vale quando tramite la comunicazione fiscale è attestato chiaramente,

espressamente e senza nessun dubbio che dal reddito non è stata eseguita alcuna

deduzione. Nel caso giudicato dal TF, nella comunicazione relativa al 2009 l'autorità fiscale ha risposto negativamente alla questione di sapere se i contributi personali

sono stati dedotti dal reddito da attività indipendente. Dalle risposte alle

domande poste dall’Alta Corte emerge infatti che alla cassa di compensazione è

stato comunicato il reddito senza la deduzione dei contributi sociali perché il

ricorrente non li ha dichiarati o non ne ha fatto domanda in tal senso. Se

dalla comunicazione fiscale è chiaro che non sono state fatte deduzioni e per

la cassa non vi è alcun dubbio che il reddito dichiarato è un reddito lordo, la

cassa non deve procedere al ricalcolo percentuale dei contributi ai sensi

dell’art. 9 cpv. 4 LAVS. Infatti, secondo il già citato Messaggio del Consiglio

federale, il legislatore partiva dal presupposto che il fisco aveva

effettivamente dedotto i contributi. Per questo motivo il TF ha ritenuto che la

sentenza di prima istanza è corretta nel suo risultato e l’amministrazione deve

ricalcolare i contributi dovuti dall’assicurato (consid. 6: „Davon ist indes abzuweichen, wenn - wie hier - durch die

Steuermeldung klar, ausdrücklich und vorbehaltlos bestätigt wird, dass kein

Abzug vorgenommen worden ist. In der Steuermeldung für das Geschäftsjahr 2009

ist gegenüber der Ausgleichskasse die Frage, ob die persönlichen

AHV/IV/EO-Beiträge vom Einkommen aus selbstständiger Erwerbstätigkeit abgezogen

worden seien, verneint worden (A.b). Wie die Nachfrage des Bundesgerichts bei

der kantonalen Steuerverwaltung (C.b) ergeben hat, wurde das der

Ausgleichskasse gemeldete Einkommen ohne Abzug von AHV/IV/EO-Beiträgen

veranlagt, weil der Beschwerdegegner einen solchen nicht deklariert oder

beantragt hatte. Wenn jedoch bei der Steuerveranlagung erklärtermassen keine

Abzüge gemacht worden sind und für die Ausgleichskasse unmissverständlich ein

Bruttoeinkommen gemeldet wird, hat eine prozentuale Aufrechnung im Sinne von

Art. 9 Abs. 4 AHVG nicht zu erfolgen. Denn gemäss Botschaft zur Verbesserung

der Durchführung der AHV (E. 4.3 hievor) hatte der Gesetzgeber klarerweise das

Bild vor Augen, dass auf der Steuerseite tatsächlich Beiträge

abgezogen werden. Damit ist der vorinstanzliche Entscheid im Ergebnis richtig,

weshalb die Verwaltung die strittigen Beiträge neu festzulegen hat.”).

2.8

In concreto, l’autorità fiscale ha confermato che l’assicurato

ha dedotto i contributi personali AVS/AI/IPG dal reddito aziendale, poiché in “contabilità

sono stati inseriti fr. 18'920.-- quali contributi AVS” (doc. 4). Ne segue

che essi devono essere riaggiunti in applicazione dell’art. 9 cpv. 4 LAVS (cfr.

anche DTF 139 V 537). Considerato che il reddito da attività indipendente

ammonta a fr. 98'200 (115'000 – 16'800), occorre aggiungere l’importo di fr.

10'548.60 (98'200 : 90.3 [ossia 100 – 9.7 {tasso applicabile in concreto del

9.

%: cfr. “Assurances sociales suisses –

tableau synoptique des taux de cotisations et des primes applicables”}] x 100), per un ammontare complessivo, soggetto a contribuzione, arrotondato,

di fr. 108'700, come calcolato dalla Cassa nella decisione impugnata.

2.9

Va ora

esaminato se gli interessi di mora di fr. 281.55 sono dovuti e se sono stati

calcolati correttamente. Il ricorrente

sostiene che la decisione della Cassa sarebbe contraria al principio della

buona fede poiché l’amministrazione avrebbe potuto chiedere il pagamento dei

contributi in precedenza (doc. I), ritenuto in particolare che la decisione

formale di fissazione dei contributi è stata emanata il 13 gennaio 2016, mentre

la tassazione 2013 è stata notificata il 28 gennaio 2015 (doc. 6a). Egli rileva

del resto di aver sempre pagato puntualmente le fatture e/o le domande di

acconti.

Giusta l'art. 26 cpv. 1 LPGA, i crediti di

contributi dovuti o di contributi indebitamente riscossi sottostanno

rispettivamente a interessi di mora o rimunerativi. Per l'art. 41bis cpv. 1

lett. f OAVS devono segnatamente pagare gli interessi di mora le persone che

esercitano un'attività lucrativa indipendente sui contributi da compensare,

qualora i contributi d'acconto siano almeno il 25 per cento inferiori ai

contributi effettivamente dovuti e non vengano versati fino al 1° gennaio dopo

il termine dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione, a partire dal 1°

gennaio dopo tale termine (DTF 134 V 405, consid. 4.2).

Gli interessi cessano di decorrere con il pagamento completo dei

contributi, con la presentazione del regolare conteggio o, in mancanza di esso,

con la fatturazione. In caso di reclamo di contributi arretrati, gli interessi

cessano di decorrere con la fatturazione, sempre che i contributi siano pagati

entro il termine fissato (art. 41bis cpv. 2 OAVS).

In virtù dell'art. 42 cpv. 1 OAVS, i contributi sono considerati pagati

con la ricezione del pagamento da parte della Cassa di compensazione. Il tasso

per gli interessi di mora e per gli interessi compensativi è del 5% all'anno

(art. 42 cpv. 2 OAVS).

Gli interessi sono calcolati in giorni. I mesi interi sono calcolati

come 30 giorni (art. 42 cpv. 3 OAVS; sentenza H 148/03 del 10 novembre 2003).

2.10

Nel caso in esame, la Cassa di

compensazione ha chiesto al ricorrente il versamento di interessi di mora

basandosi sull'art. 41bis (cfr. doc. 8) cpv. 1 lett. f OAVS.

L’amministrazione ha calcolato un importo di fr. 281.55 sulla base

di 373 giorni di ritardo (dal 1° gennaio 2015 [1° gennaio dopo il

termine dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione] al 13 gennaio

2016.

[giorno della fatturazione] al 5% su fr. 5'434.65.

Infatti l’interessato ha versato “solo” fr. 7'549 di contributi

per il 2013, allorché, sulla base del calcolo effettuato il 13 gennaio 2016, e

confermato al consid. 2.8, avrebbe dovuto pagare fr. 12'983.65 (cfr. doc. 9

[13'265.20 – 281.55]), ossia fr. 5'434.65 in più. Essendo gli acconti (fr.

7'549) versati inferiori al 25% dei contributi effettivamente dovuti (fr.

12'983.65), di principio, a giusta ragione la Cassa ha fissato gli interessi di

mora dovuti (art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS e DTF 134 V 405).

L’interessato sostiene tuttavia che la Cassa avrebbe dovuto agire

più celermente.

2.11

Pronunciandosi

nell’ambito di fattispecie ticinesi concernenti persone esercitanti

un'attività indipendente debitrici di contributi personali, alle quali è stata

applicata per gli interessi di mora la lettera f dell'art. 41bis cpv. 1 OAVS

avendo versato acconti inferiori al 25% dei contributi effettivamente dovuti

(DTF 134 V 405; sentenza 9C_623/2007, sentenza 9C_709/2007 e sentenza

9C_632/2007 tutte e tre del 26 settembre 2008), il Tribunale federale ha

affermato che il ricorrente non poteva validamente liberarsi dal

suo obbligo di pagamento tentando di invocare l'irreprensibilità del suo agire

e addebitando all'amministrazione un comportamento negligente.

L'Alta Corte ha infatti precisato che l'interesse

moratorio non ha carattere penale e matura indipendentemente da ogni colpa. Per

l'obbligo di prestare interessi di mora in ambito contributivo non è

pertanto decisivo se il ritardo nella fissazione o nel pagamento dei contributi

sia imputabile al contribuente oppure alla Cassa di compensazione

(DTF 134 V 405 consid. 7.1; DTF 134 V 202 consid. 3.3.1; sentenza

H 221/90 del 24 gennaio 1992 = ZAK 1992 pag. 167 seg. consid. 4b). Dal momento

che l'obbligo di versamento degli interessi moratori è indipendente

dall'esistenza o meno di una colpa, esso si giustificherebbe anche qualora la Cassa

(o l'autorità fiscale) dovesse avere - per ipotesi - trascinato in

maniera dilatoria la fissazione definitiva dei contributi (DTF 134

V 405 consid. 7.1; DTF 134 V 202 consid. 3.3.2; sentenza H 157/04 del 14

dicembre 2004, consid. 3.4.2). Il ricorrente avrebbe infatti potuto,

durante questa attesa, fare fruttare il debito contributivo non ancora

fatturato né saldato. Irrilevante, invece, è che durante questo tempo egli

abbia o no effettivamente tratto vantaggio in misura equivalente al tasso di

interesse moratorio legale del 5%. L'obbligo di pagamento dell'interesse si fonda

infatti sulla finzione di un guadagno di interessi del contribuente e di una

perdita corrispondente della Cassa. In virtù dell'art. 41ter cpv. 1 OAVS,

questa finzione si trova ugualmente nel caso opposto, dove spetta alle Casse di

compensazione versare interessi compensativi del 5% per contributi non dovuti

che vengono restituiti o compensati (DTF 134 V 405 consid. 7.1).

L'interesse di mora e l'interesse compensativo hanno infatti per

funzione di compensare il fatto che in caso di pagamento tardivo il debitore

può trarre un beneficio d'interesse, mentre il creditore subisce uno svantaggio

(DTF 134 V 405 consid. 5.3; STF 9C_709/2007 del 26 settembre 2008 consid. 4.3). Dunque, l'interesse di mora

tende a compensare un ingiustificato arricchimento del debitore della

prestazione, che versa sul contributo effettivamente dovuto un acconto

manifestamente insufficiente, conseguendo implicitamente un finanziamento per

il mancato pagamento alla Cassa di congrui acconti.

Inoltre, per l'art. 24 cpv. 4 OAVS le persone tenute

a pagare i contributi devono dare alle casse di compensazione le indicazioni

necessarie per la fissazione dei contributi d'acconto, presentare, se

richiesti, i giustificativi e segnalare le divergenze sostanziali dal reddito

presumibile. Pertanto, se risulta che il reddito diverge sostanzialmente

dal reddito presumibile, i contribuenti sono tenuti a segnalarlo alle casse di

compensazione, le quali adeguano poi i contributi d'acconto (art. 24 cpv. 3

OAVS). In questo modo si registra una stretta relazione tra questo disposto e

l'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS. Gli interessi iniziano a decorrere

relativamente tardi, sicché le persone tenute a pagare i

contributi possono valutare il loro reddito effettivo sulla base del bilancio

di esercizio e segnalare un'eventuale divergenza alle casse di compensazione.

In questo modo, i contribuenti dispongono del tempo necessario per pagare

un'eventuale differenza prima ancora che inizino a decorrere gli interessi

moratori (DTF 134 V 405 consid. 7.2; VSI

2000.

pag. 119).

Questi concetti sono stati ribaditi nella DTF 139 V

297, secondo cui gli interessi di mora sono dovuti indipendentemente da colpa

(consid. 3.3.2.2).

2.12

Alla luce della

giurisprudenza federale il ricorrente non può di conseguenza discolparsi

sostenendo che spettava alla Cassa agire non appena emessa e ricevuta la

notifica IFD 2013 (DTF 134 V 405; DTF 139 V 297; sentenza 30.2016.5+6 del 27

aprile 2016). Nell'evenienza concreta spettava semmai all’insorgente dar

seguito ai suoi obblighi notificando immediatamente alla Cassa di compensazione

il reddito aziendale conseguito nell’anno in esame, dopo la realizzazione di

tale reddito.

A questo proposito va evidenziato che con la

summenzionata sentenza 9C_709/2007 del 26 settembre 2008 il Tribunale federale ha chiarito che

anche se una notifica di tassazione è disponibile, la Cassa non è tenuta ad

attivarsi per ottenerla:

" 4.2 Contrariamente a quanto sembra pretendere l'insorgente, in forza

dell'art. 27 cpv. 1 OAVS le casse di compensazione non sono obbligate, prima

dell'emanazione di una decisione contributiva, di richiedere gli incarti

fiscali degli assicurati e di andare alla ricerca di notifiche di tassazione

cresciute in giudicato, essendo piuttosto il compito delle autorità fiscali di

trasmettere i dati necessari (cfr. sentenza del Tribunale federale delle

assicurazioni H 127/04 del 30 dicembre 2004, consid. 4, resa in applicazione

della precedente versione dell'art. 27 cpv. 1 prima frase OAVS, in vigore fino

al 31 dicembre 2000, il cui tenore corrisponde tuttavia sostanzialmente a

quello qui in esame).”.

A questo proposito va evidenziato che nella

summenzionata sentenza 9C_709/2007 del 26 settembre 2008, l’autorità fiscale ha comunicato alla

Cassa i dati fiscali per l'anno 2001 l'11 aprile 2005 e quelli per il 2002 il

28.

giugno 2005, mentre l’amministrazione ha emesso il conguaglio dei contributi

personali dovuti il 25 aprile 2005 per l’anno 2001 e il 12 luglio 2005 per

l’anno 2002. Il 7 dicembre 2006 la Cassa di compensazione ha emesso due

distinte decisioni che fissavano per l'anno 2001 e per il 2002 degli interessi

di mora sui citati contributi personali. Gli interessi maturati sono stati

calcolati da una parte dal 1° gennaio 2003 all'11 maggio 2005, giorno in cui il

pagamento dei contributi per l’anno 2001 richiesto il 25 aprile 2005 è giunto

alla Cassa; d'altra parte dal 1° gennaio 2004 fino al momento dell'accreditamento

del pagamento dei contributi definitivi fissati con la relativa decisione del

12.

luglio 2005, ossia il 16 agosto 2005.

Il ricorrente si è lamentato che la Cassa ha atteso

dal 25 aprile 2005, rispettivamente dal 12 luglio 2005, fino al 7 dicembre 2006

per calcolare gli interessi di mora (cfr. consid. 4.1).

L’Alta Corte ha così

evaso questa censura:

" 4.5 Il fatto poi che la Cassa abbia atteso dal 25 aprile 2005,

rispettivamente dal 12 luglio 2005, al 7 dicembre 2006 per calcolare gli

interessi di mora, non è stato di alcun pregiudizio per il ricorrente poiché

questi ultimi sono stati stabiliti, conformemente agli art. 41bis cpv. 2 e 42

OAVS, solo fino alla data di pagamento del saldo finale.”.

Non vi è di

conseguenza alcuna violazione del principio della buona fede da parte

dell’amministrazione nel caso concreto (cfr. sentenza 30.2016.5+6 del 27

aprile 2016; sentenza 30.2015.35 del 24 marzo 2016, in cui la Cassa di

compensazione ha ritardato di un anno l’emanazione nel 2015 della decisione di

fissazione dei contributi dopo le notifiche di tassazione IFD 2008, 2009 e 2010

dell’ottobre 2014, mentre nel caso giudicato con la sentenza 30.2015.29 del 25

gennaio 2016 la Cassa ha emesso la decisione di fissazione dei contributi per

il 2010 dopo tre anni dalla notifica di tassazione IFD 2010).

In queste

condizioni, vista la giurisprudenza federale, non occorre dar seguito alla

richiesta dell’interessato di chiedere alla Cassa la data in cui ha ricevuto la

conferma del reddito 2013 dal fisco (cfr. anche sentenza 30.2016.5+6, consid.

2.

).

Va qui

rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora

l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove;

Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450,

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a

ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,

2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H

103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid.

2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce

una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2

Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162

consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

2.13

Alla luce di

tutto quanto sopra esposto il ricorso va respinto, mentre la decisione

impugnata merita conferma.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti