30.2016.34
Assegno per grandi invalidi di grado esiguo dell'AVS. Richiesta respinta poiché l'assicurato risiede in un istituto (definizione) ai sensi dell'art. 43bis cpv. 4 OAVS
29 agosto 2016Italiano27 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
Fatti
30.2016.34
KE/gm
Lugano
29 agosto 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Kathrin Erne, giurista
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 27 giugno 2016 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 25 maggio 2016 emanata da
CO 1
in materia di rendite AVS (assegno per grandi invalidi)
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato __________ 1949,
al beneficio di una rendita di vecchiaia della LAVS, ha chiesto, il 17 maggio
2014, di essere posto al beneficio di un assegno per grandi invalidi (AGI
dell’AVS), indicando la necessità di disporre dell’aiuto regolare e notevole di
terzi per diversi atti della vita quotidiana (vestirsi/svestirsi, lavarsi, fare
il bagno/doccia, spostarsi all’aperto) nonché la necessità continua di cure
infermieristiche, e ciò dal 16 giugno 2013. L’assicurato ha indicato di
soffrire di una cirrosi epatica dal 2013 e di essere in cure presso il dott. __________
(cfr. doc. 105 - 109).
1.2. L’amministrazione ha predisposto
un’inchiesta domiciliare. Nel rapporto del 10 marzo 2016 (cfr. doc. 122 -127) relativa
all’indagine esperita il giorno precedente, l'assistente sociale incaricata ha
indicato che la persona assicurata, da aprile 2013, vive in un appartamento
protetto presso la __________ a __________.
" (…)
Tale struttura gli permette di essere seguito nelle cure di base,
garantisce una presenza infermieristica 24 ore su 24 e offre la possibilità di
servirsi della mensa. La degenza in questa __________ consente al signor RI 1
di essere stimolato nella cura della propria persona, cosa che a domicilio era
difficile a causa di un abuso etilico. Nel mese di agosto 2015 è stato colpito
da un’emorragia celebrale, la signora __________ afferma che dopo un periodo di
riabilitazione ha riacquistato una buona autonomia. (…)” (cfr. doc. 124).
L’assistente sociale al
riguardo degli atti della vita quotidiana che l’assicurato riesce a compiere ha
osservato quanto segue:
" (…)
Il signor RI 1 è in grado di preparare in autonomia i propri
vestiti e riesce a infilare gli indumenti della parte superiore del corpo. Si
fa aiutare dal personale di cura a indossare la biancheria intima, le calze, le
scarpe e i pantaloni. Tale aiuto è necessario per la presenza di dolori alle
ginocchia e per una perdita d’equilibrio durante la flessione del busto. Il
cambio regolare degli indumenti è facilitato dalla presenza regolare di terzi,
al domicilio l’assicurato faceva fatica a prendersi cura con continuità di
quest’aspetto. L’assicurato è autonomo nelle funzioni alzarsi, sedersi e
coricarsi. Non sono riferite difficoltà nell’utilizzo delle posate né nel
taglio degli alimenti. Il signor RI 1 consuma tutti i pasti nella mensa della __________.
Due volte a settimana viene aiutato a fare la doccia. La signora __________
spiega che l’assicurato è in grado di lavare la parte superiore del corpo da
solo. Per l’igiene della parte inferiore ha bisogno d’aiuto poiché sono
presenti dolori alle ginocchia e problemi di equilibrio. Provvede di persona
alla propria igiene intima, alla toilette mattutine e alla rasatura. Oltre
all’aiuto fisico, il signor RI 1 ha bisogno di essere stimolato a prendersi
cura della propria persona con regolarità, senza l’intervento di terzi l’igiene
sarebbe svolta sporadicamente e in maniera superficiale. […]. Il signor RI 1 è
in grado di spostarsi da solo all’interno della struttura e nelle immediata
vicinanze. Nonostante la discreta autonomia nella marcia, l’assicurato va
accompagnato negli spostamenti esterni lunghi in quanto non è più in grado di
servirsi dei mezzi pubblici e lamenta dolori alle ginocchia.” (cfr. doc. 124 -125)
L’assistente sociale
incaricata ha inoltre costatato nel suo rapporto che l’assicurato non necessita
di una sorveglianza personale poiché la stessa è collettiva all’interno
dell’istituto (cfr. doc. 125).
In conclusione l’assistente
sociale ritiene che:
" (…)
la persona assicurata dipende da terzi per compiere tre atti
ordinari della vita:
- vestirsi/svestirsi aprile
2013
- lavarsi aprile
2013
- spostarsi agosto
2015
Ha bisogno di aiuto nelle cure di base. La domanda di AGI è stata
presentata nel mese di maggio 2015. Non sono assolte le condizioni per il
versamento di un assegno per grandi invalidi di gradato esiguo in istituto. Si
tratta di un rifiuto. (…)” (cfr. doc. 127)
1.3. Con decisione formale del 14
marzo 2016 la CO 1 (in seguito: Cassa) ha respinto la richiesta dell’assicurato
ponendo in evidenza quali siano gli atti ordinari della vita ed evidenziando
come vengano determinati i gradi dell’invalidità. Nel merito l’amministrazione
ha rilevato che:
" (…)
dalla documentazione presente agli atti risulta che lei è
dipendente da terzi per compiere tre atti quotidiani della vita:
- vestirsi/svestirsi da
aprile 2013
- lavarsi da
aprile 2013
- spostarsi da
aprile 2015
Una grande invalidità di grado esiguo sarebbe quindi giustificata
a partire dal 01.04.2014, dopo un anno di attesa, con versamento della
prestazione unicamente dal 01.05.2014 secondo l’art. 46 cpv. 2 LAVS
(retroattività massima di un anno).
A norma delle attuali disposizioni di legge, persone assicurate
risiedenti in istituto con una grande invalidità di grado esiguo non hanno però
diritto ad un assegno per grandi invalidi (c. marg. 8124.3 e 8003.1 della
Circolare sull’invalidità e la grande invalidità nell’Assicurazione per
l’invalidità 2013). (…)” (cfr. doc. 138 - 140)
1.4. L’assicurato si è opposto a
tale provvedimento con scritto dell’11 aprile 2016. Egli considera errata la
motivazione della Cassa in quanto egli ritiene di non soggiornare in un
istituto bensì di essere locatario di un appartamento monolocale nella __________
di __________ della __________ (cfr. doc. 141). A sostegno del suo dire
l’assicurato ha allegato una dichiarazione della signora __________, collaboratrice
del servizio contabilità della __________, che conferma che il signor RI 1 è in
affitto nella loro struttura (cfr. doc. 142).
Per chiarire l’aspetto
relativo alla natura della struttura ove l’assicurato risiede, la Cassa ha
sottoposto alla Direzione della __________ varie domande il 18 aprile 2016
(cfr. doc. 146 - 147).
In data 12 maggio 2016 la
signora __________, responsabile del settore cure della __________, ha così risposto
(tramite e-mail):
" (...)
1. La nostra
struttura è una __________ per anziani, in cui è presente un Direttore,
personale sanitario, alberghiero e amministrativo.
2. Aspetti
organizzativi vengono decisi insieme al residente e i loro famigliari.
3. Pulizie e preparazioni pasti tramite il nostro personale.
4. L’assistenza
e la cura viene prestato dal personale curante per la doccia a lavandino fa da
solo.
5. Il
personale sono dipendenti della __________
6. Le mansioni
vengono organizzate con il residente e vengono fissati degli orari.” (cfr. doc.
148)
1.5. Il 25 maggio 2016 la Cassa ha
emanato una decisione su opposizione con cui ha ribadito la sua precedente
decisione a seguito della valutazione della documentazione acquisita. In
particolar modo l’amministrazione ha evidenziato che la __________ è un
istituto riconosciuto dal Cantone ai sensi della Legge sulla promozione della
salute e il coordinamento sanitario (LSan) del 18 aprile 1989 (cfr. in modo
particolare gli art. 80 - 81 della stessa), ciò che conduce a dovere rifiutare
al signor RI 1 il diritto ad un AGI AVS di grado esiguo conformemente a quanto
disposto dall’art. 43bis cpv. 1bis LAVS (cfr. doc. A).
1.6. Il 27 giugno 2016 la Cassa ha
ricevuto dall’assicurato lo scritto, datato 24 aprile 2016, intitolato
“opposizione a decisione di rifiuto dell’assegno per grandi invalidi No. AVS __________”
(cfr. doc. C).
Con lettera 28 giugno 2016
la Cassa ha chiesto all’assicurato di specificare se tale suo scritto fosse da ritenere
quale nuova richiesta di prestazione oppure se si trattava di un ricorso
avverso la decisione su opposizione del 25 maggio 2016 (cfr. doc. C).
Dopo aver consultato l’assicurato
e aver ricevuto la contestazione con la data rettificata, la Cassa l’ha
trasmessa al Tribunale cantonale delle assicurazioni quale ricorso (cfr. doc.
B).
Con il suo gravame
l’assicurato ribadisce che la motivazione della Cassa è errata poiché egli non
soggiorna in una casa per anziani come confermato anche dalla responsabile
dell’amministrazione, signora __________, bensì affitta un appartamento
monolocale presso la __________ di __________. A sostegno della sua tesi
osserva quanto segue:
"
(…) [__________] è uno stabile d’appartamenti con annessi diversi
servizi che spaziano dal medico alla fisioterapia così come è pure garantita la
presenza di uno Spitex ed altri servizi domestici (assistenti di cura, servizio
di pulizia, etc.). Ma il tutto rigorosamente a pagamento. Non posso
semplicemente premere un pulsante ed un’assistente di cura o infermiera si
presenta. Al bisogno (per esempio cambiarmi se mi sporco a pranzo) vengo si
assistito ma il tutto ad un costo ben preciso secondo listino della struttura.
L’unica differenza tra l’affittare qui o in un altro stabile un appartamento è
la sicurezza di sapere che c’è sempre qualcuno disponibile per qualsiasi
bisogno anche se a pagamento. Struttura questa pensata per chi vive solo ed
impossibilitato di condurre una vita indipendente.” (cfr. doc. I2 e I1).
1.7. Ricevuta l’impugnativa, il 21
luglio 2016 (doc. III), il Giudice delegato l’ha notificata alla Cassa per la
formulazione della risposta di causa chiedendo alla stessa di pronunciarsi sulla
tempestività del ricorso (cfr. doc. III).
1.8. Il 26 luglio 2015 la Cassa ha
prodotto la risposta al ricorso interposto da RI 1. Per quanto riguarda
l’aspetto formale ha osservato quanto segue:
" (…) la
scrivente Cassa sottolinea che la data di entrata del ricorso 24 aprile 2016
(che avrebbe verosimilmente dovuto recare la data “corretta” di venerdì 24
giugno 2016) contro la decisione su opposizione 25 maggio 2016 è da fissare per
il giorni di lunedì 27 giugno 2016 (cfr. anche in tal senso i doc. 64 e 67
incarto AI).
La Cassa non dispone tuttavia della busta con la quale
l’assicurato ha spedito lo scritto 24 aprile 2016 in quanto quest’ultimo non è
stato inviato per raccomandata bensì per posta semplice.
Secondo la scrivente Cassa, ritenuto come il Signor RI 1 ha
ritirato la decisione su opposizione del 25.05.2016 il giorno di venerdì 27
maggio 2016 (cfr. il doc. 63 incarto AI), il ricorso 24.04.2016 - ricevuto
dall’Ufficio AI del Canton Ticino il giorno lunedì 27 giugno 2016 - risulta
tempestivo. (…). (cfr. doc. IV)
Per quanto riguarda il
merito, la Cassa evidenzia che il ricorrente ribadisce in sostanza le stesse
obiezioni della sua opposizione precedente:
" (…) A
titolo abbondanziale, si rivela che anche dagli scritti sub. doc. 59, 60 e 62
incarto AI emerge in maniera inequivocabile che la __________ di __________ è
un istituto gestito da una direzione che si avvale di personale dipendente (e
non si limita ad affittare spazi abitativi) e che offre altresì un ventaglio di
prestazioni a pagamento (servizi questi che - per tipo e dimensione - non sono
abitualmente disponibili nelle abituazioni private o la cui organizzazione
sarebbe comunque a carico dell’interessato).”
La Cassa postula pertanto
l’integrale conferma della sua decisione su opposizione del 25 maggio 2016. Il
29 luglio 2016 (doc. V) all’assicurato è stata offerta la possibilità di
replicare e di produrre nuove prove.
Considerandi
in ordine
2.1
Il ricorso di RI 1 è
tempestivo alla luce dei rilievi formulati dalla Cassa. Il gravame reca una
data errata, malgrado ciò lo stesso risulta essere stato trasmesso, ad autorità
incompetente nel merito, nei 30 giorni dalla sua ricezione.
2.2
A norma dell’art. 12 Lptca se
la parte si rivolge in tempo utile a un tribunale o a un’autorità amministrativa
incompetente, si considera che il termine è stato rispettato. L’autorità che si
considera incompetente deve trasmettere senza indugio il ricorso al Tribunale
cantonale delle assicurazioni.
L’art. 30 LPGA, a sua
volta, stabilisce che tutti gli organi esecutivi delle assicurazioni sociali
hanno l’obbligo di accettare le domande, le richieste e le memorie che
pervengono loro per errore. Essi registrano la data d’inoltro trasmettono i
relativi documenti al competente servizio.
Nel caso presente, il ricorrente
ha impugnato la decisione su opposizione mediante opposizione (recte:
ricorso) alla CO 1. La Cassa, correttamente, ha registrato la data d’inoltro e
ha trasmesso l’impugnativa al Tribunale cantonale delle assicurazioni. Il
ricorso è pertanto ricevibile in ordine.
nel
merito
2.3
Oggetto del contendere è
sapere se a ragione la CO 1 ha rifiutato al ricorrente l’assegno per grandi
invalidi dell’AVS, ritendendo che lo stesso vivesse in un istituto.
2.4
L'art. 43bis cpv. 1 LAVS
prevede che hanno diritto all'assegno per grandi invalidi i beneficiari di
rendite di vecchiaia o di prestazioni complementari con domicilio e dimora
abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera, che presentano un'invalidità (art. 9 LPGA)
di grado elevato, medio o lieve. La rendita di vecchiaia anticipata è
parificata al godimento di una rendita di vecchiaia.
Il diritto all'assegno per
una grande invalidità di grado lieve decade in caso di soggiorno in istituto
(art. 43bis cpv. 1bis LAVS).
Per
l'art. 43bis cpv. 2 LAVS, il diritto all'assegno per grandi invalidi sorge il
primo giorno del mese in cui tutte le condizioni sono soddisfatte, ma al più
presto dal momento in cui l'assicurato fu grande invalido di grado elevato,
medio o lieve per un anno intero, senza interruzione. Esso si estingue alla
fine del mese nel quale le condizioni di cui al capoverso 1 non sono più
adempiute.
Giusta l'art. 43bis cpv. 3
LAVS, l'assegno per grandi invalidi di grado elevato ammonta all'80%, quello
per grandi invalidi di grado medio al 50% e quello per grandi invalidi di grado
lieve al 20% dell'importo minimo della rendita di vecchiaia previsto
all'articolo 34 capoverso 5.
Secondo l'art. 43bis cpv.
4.
LAVS, la persona grande invalida che, fino al momento in cui ha raggiunto
l'età di pensionamento, ha beneficiato di un assegno per grandi invalidi
dell'assicurazione per l'invalidità o ha fatto valere il diritto di riscuotere
la rendita anticipata, riceve un'indennità per lo meno uguale a quella ricevuta
fino ad allora.
A norma del capoverso 5
dell'art. 43bis LAVS, le disposizioni della LAI sono applicabili per analogia
alla valutazione della grande invalidità. Spetta agli uffici per
l'assicurazione invalidità di determinare, per le casse di compensazione, il
grado della grande invalidità. Il Consiglio federale può promulgare
prescrizioni complementari.
L'art. 43bis cpv. 5 LAVS
rinvia dunque all'art. 42ter LAI, secondo cui il grado personale di grande
invalidità è determinante per stabilire l'importo dell'assegno per grandi
invalidi. L'assegno per grandi invalidi è versato individualmente e deve
agevolare la libertà di scelta negli ambiti principali della vita.
2.5
Secondo l'art. 9 LPGA, è
considerato grande invalido colui che, a causa di un danno alla salute, ha
bisogno in modo permanente dell'aiuto di terzi o di una sorveglianza personale
per compiere gli atti ordinari della vita.
L'art 37 cpv. 1 OAI
stabilisce che la grande invalidità è reputata di grado elevato se l'assicurato
è totalmente grande invalido. Ciò è il caso quando necessita dell'aiuto
regolare e notevole di terzi per compiere tutti gli atti ordinari della vita e
il suo stato richiede inoltre cure permanenti o una sorveglianza personale
(cpv. 1).
Per il capoverso 2, la
grande invalidità è di grado medio se l'assicurato, pur munito di mezzi
ausiliari, necessita:
a.
di auto regolare e notevole di terzi per compiere la maggior parte
degli atti ordinari della vita;
b.
di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti
ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di una sorveglianza personale
permanente; o
c.
di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti
ordinari della vita e abbisogna, inoltre di un accompagnamento permanente
nell’organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell’art. 39.
Infine, l'art. 37 cpv. 3
OAI stabilisce che la grande invalidità è di grado lieve se l'assicurato, pur
munito di mezzi ausiliari:
a.
è costretto a ricorrere in modo regolare e considerevole,
all’aiuto di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita;
b.
necessità di una sorveglianza personale permanente;
c.
necessità, in modo durevole, di cure particolarmente impegnative,
richiesta dalla sua infermità;
d.
a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave
infermità fisica, può mantenere i contatti sociali con l’ambiente solamente
grazie a servizi di terzi forniti in modo regolare e considerevole; oppure
e.
è costretto a ricorrere a un accompagnamento costante
nell’organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell’art. 38.
A norma dell'art. 38 cpv. 1
OAI, esiste un bisogno di accompagnamento nell'organizzazione della realtà
quotidiana ai sensi dell'art. 42 cpv. 2 LAI quando un assicurato maggiorenne
non vive in un'istituzione e a causa di un danno alla salute:
a.
non può vivere autonomamente senza l’accompagnamento di una terza
persona;
b.
non può compiere le attività della vita quotidiana e intrattenere
contatti fuori casa senza l’accompagnamento di una terza persona; oppure
c.
rischia seriamente l’isolamento permanente dal mondo esterno.
Per l'art. 38 cpv. 3 OAI, è
considerato unicamente l'accompagnamento nell'organizzazione della realtà
quotidiana che è regolare e necessario in relazione con le situazioni
menzionate nel capoverso 1. Fra queste non rientrano in particolare le attività
di rappresentanza e di amministrazione nel quadro delle misure di tutela
conformemente agli articoli 398-419 del Codice civile.
La giurisprudenza ha
precisato che l'aiuto di cui abbisogna l'assicurato può essere inteso sia come
aiuto diretto di terzi che come sorveglianza dell'assicurato durante il
compimento degli atti ordinari rilevanti della vita, per esempio quando la
persona che lo sorveglia lo esorta a compiere un atto che rimarrebbe incompiuto
senza l'espresso incitamento di un terzo a causa dello stato psichico
dell'assicurato (cosiddetto aiuto indiretto; DTF 133 V 463; STF 8C_479/2007 del
4.
gennaio 2008; DTF 121 V 91; 107 V 149).
Gli atti ordinari della
vita sono i seguenti (DTF 127 V 97; DTF 125 V 303; DTF 117 V 146 consid. 2.):
- vestirsi/svestirsi
- alzarsi/sedersi/coricarsi
- mangiare
- provvedere all’igiene
personale
- andare al gabinetto
- spostarsi (in casa e
all’esterno) e stabilire contatti.
2.6
Nel caso in esame, la Cassa
ha riconosciuto che l’assicurato avrebbe unicamente diritto a un assegno di
grandi invalidi di grado esiguo, lo stesso però viene a cadere perché
l’assicurato vive in un istituto ai sensi dell’art. 43bis cpv. 1bis LAVS.
Va qui evidenziato,
circostanza comunque non contestata in se dal ricorrente, come – per i rilievi
dell’assistente sociale incaricata – l’assicurato ha bisogno di aiuto di terzi
per compiere tre atti ordinari della vita (vestirsi/svestirsi, lavarsi,
spostarsi). Egli ha inoltre bisogno di aiuto nelle cure di base. Pertanto, in
considerazione di quanto esposto (consid. 2.5.) la grande invalidità
dell’assicurato è di grado lieve.
Il ricorrente lamenta
unicamente di non vivere in un istituto ai sensi dell’art. 43bis cpv. 1bis LAVS
e chiede quindi il versamento dell’AGI di grado lieve.
La questione controversa,
dunque, nella fattispecie verte attorno alla definizione di istituto di cui
all’art. 43bis cpv. 1 LAVS.
2.7
Il 1° gennaio 2011 sono
entrate in vigore le modifiche apportate dalla Legge federale sul nuovo
ordinamento del finanziamento delle cure, che il Consiglio federale ha presentato
nel suo Messaggio del 16 febbraio 2005 (FF 2005 1839).
Questo messaggio
perseguiva obiettivi di riforma (alleviare la difficile situazione sociale di
determinati gruppi di persone bisognose di cure e, quindi, evitare che
l'assicurazione malattie, che nel sistema esistente copriva un numero crescente
di prestazioni di cure dovute all'età, fosse ulteriormente penalizzata dal
profilo finanziario) e proponeva un modello di finanziamento delle prestazioni
di cura in sintonia con le diverse assicurazioni sociali. Il modello proposto
si fonda sulle nozioni di cure mediche e di cure di base sancite dall'allora
legge sull'assicurazione malattie.
Per quanto concerne gli
assegni per grandi invalidi, il capitolo 1.1.3.2.3 (FF 2005 1851) prevede che a
una persona che "a causa di un danno alla salute, ha bisogno in modo
permanente dell'aiuto di terzi o di una sorveglianza personale per compiere gli
atti ordinari della vita" (art. 9 LPGA) viene concessa una prestazione
pecuniaria denominata «assegno per grandi invalidi», che viene versata – tranne
che nell'assicurazione militare – in forma standard, vale a dire prescindendo
dall'ammontare dei costi nel singolo caso. Mentre la nozione e lo scopo
dell'assegno per grandi invalidi sono in linea di principio uniformi in tutte
le assicurazioni sociali, nelle singole assicurazioni sociali vi sono
differenze e particolarità soprattutto per quanto concerne la cerchia dei
beneficiari, le condizioni di diritto e la definizione concreta delle
prestazioni.
Con la 4a revisione
dell'AI, entrata in vigore il 1° gennaio 2004, sono stati introdotti alcuni
miglioramenti materiali nel settore della cura e dell'assistenza delle persone
invalide. Per esempio, gli importi degli assegni per grandi invalidi per le
persone bisognose d'assistenza che non vivono in un istituto sono stati
raddoppiati rispetto al passato (art. 42ter cpv. 1 LAI) e, per gli assicurati
che soggiornano in un istituto, l'assegno per grandi invalidi ammonta alla metà
degli importi per le persone che non vivono in istituto (art. 42ter cpv. 2
LAI).
Nell'AVS, la 4a revisione
dell'AI non ha comportato cambiamenti, ad eccezione delle persone che prima dei
65.
anni hanno già beneficiato di un assegno più elevato per grandi invalidi
dell'assicurazione per l'invalidità (cosiddetti casi di garanzia dei diritti
acquisiti secondo l'art. 43bis cpv. 4 LAVS).
La nuova Legge federale
del 13 giugno 2008 concernente il nuovo ordinamento del finanziamento delle
cure in vigore dal 1° gennaio 2011 ha quindi portato all'introduzione, in pari
data, dell'art. 43bis cpv. 1bis LAVS, secondo cui il diritto all'assegno per
una grande invalidità di grado lieve decade in caso di soggiorno in istituto.
Conseguentemente è stato
inserito l'art. 66bis cpv. 3 OAVS, che dispone che è considerato istituto ai
sensi dell'articolo 43bis capoverso 1bis LAVS qualsiasi struttura riconosciuta
tale da un Cantone o che dispone di un'autorizzazione d'esercizio cantonale.
2.8
Con sentenza 9C_177/2012 del
3.
luglio 2013, il Tribunale federale ha considerato conforme alla legge l'art.
66bis cpv. 3 OAVS, a cui rinvia il predetto art. 43bis cpv. 1bis LAVS.
L'Alta Corte si è
pronunciata sulla richiesta di un assegno per grandi invalidi di grado lieve di
un'assicurata nata nel 1927, ricoverata in casa anziani, visto che la Cassa di
compensazione ed il Tribunale cantonale avevano respinto la sua richiesta.
La questione verteva a
sapere se la casa anziani in cui viveva l'assicurata doveva essere qualificata
come istituto. L'autorità di prima istanza è giunta alla conclusione che il
soggiorno in tale struttura dovesse essere considerato come in un istituto ai
sensi dell'art. 43bis cpv. 1bis OAVS, mentre la ricorrente era di parere
opposto.
Per il TF, per determinare
se una struttura vada considerata un istituto a norma del chiaro tenore
dell'art. 66bis cpv. 3 OAVS, è necessario accertare se la struttura è
riconosciuta come tale (ossia quale istituto) da un Cantone o se essa dispone
di un'autorizzazione d'esercizio cantonale. Questa definizione, chiara ed
inequivocabile a livello di ordinanza, è anche in armonia con le prescrizioni
del Messaggio del Consiglio federale sul nuovo ordinamento del finanziamento
delle cure del 16 febbraio 2005 (FF 2005 1839). Spetta dunque al Cantone, che
riconosce una struttura quale istituto o alla quale concede un'autorizzazione
d'esercizio, definire quali strutture debbano essere considerate come istituti.
Stante il chiaro tenore dell'art. 66bis cpv. 3 OAVS, la cui conformità alla
legge è indiscussa, questo compito non spetta quindi né alle Casse né ai
Tribunali. Essi devono piuttosto seguire le indicazioni del Cantone e la
relativa classificazione delle strutture.
2.9
Va ancora evidenziato che
l'art. 66bis cpv. 3 OAVS, in vigore dal 1° gennaio 2011, è identico alla
definizione di istituto introdotta già il 1° gennaio 2008 in ambito di
prestazioni complementari all'art. 25a cpv. 1 OPC-AVS/AI ("È considerata
istituto qualsiasi struttura riconosciuta tale da un Cantone o che dispone di
un'autorizzazione d'esercizio cantonale.") con la nuova impostazione della
perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e
Cantoni (FF 2005 5545). In merito a queste norme il Tribunale federale si è
pronunciato in due occasioni definendo la nozione di istituto in ambito di prestazioni
complementari.
Nella sentenza 9C_20/2013
del 26 giugno 2013, pubblicata in DTF 139 V 358, la nostra Massima istanza ha
stabilito che la condizione di soggiorno in istituto ai sensi della LPC è
soddisfatta se la struttura è considerata un istituto dal Cantone o dispone di
un'autorizzazione d'esercizio cantonale. La giurisprudenza sviluppata sotto il
vecchio diritto LPC (DTF 118 V 142, ripresa in DTF 122 V 12 consid. 4) è quindi
stata ritenuta superata prevedendo che il soggiorno in un ricovero valeva anche
il soggiorno in un analogo istituto non riconosciuto dalla legislazione
cantonale in tema di accoglimento e assistenza (ad esempio famiglia di
accoglimento, "grande famiglia" di pedagogia terapeutica o comunità
di invalidi), nella misura in cui rispondeva ad un'esigenza e l'istituto
garantiva di soddisfarla in modo adeguato, dal profilo, in particolare,
dell'organizzazione, delle infrastrutture e del personale.
Nel caso trattato nel 2013
dal Tribunale federale una bambina, nata nel 2004, beneficiaria di prestazioni
complementari, nel 2006 è stata trasferita presso genitori affidatari e per
questo motivo la Cassa di compensazione l'ha considerata come persona che non
abita in un istituto. Il Tribunale delle assicurazioni del Canton San Gallo ha
invece ritenuto che una famiglia affidataria in possesso di un'autorizzazione
cantonale doveva essere considerata secondo il diritto federale come una
struttura simile ad un istituto.
Basandosi sul Messaggio
del Consiglio federale (FF 2005 5545) il TF ha ritenuto che la nozione di
istituto doveva essere univoca, siccome ciò era importante nel caso di
cambiamento di Cantone da parte dell'assicurato. Rilevante era anche, per il
coordinamento con l'assicurazione invalidità, che il concetto di istituto fosse
il medesimo in entrambi i campi di attività.
L'Alta Corte ha ancora
ritenuto che la delega prevista dall'art. 9 cpv. 5 lett. h LPC lasciava al
Consiglio federale un ampio margine di manovra non contenendo indicazioni sulle
condizioni per le quali i Cantoni debbono riconoscere gli istituti o rilasciare
un'autorizzazione d'esercizio, una lista cantonale è ritenuta sufficiente.
L'art. 9 cpv. 5 lett. h
LPC permette al Consiglio federale di delegare ai Cantoni la competenza di
definire gli istituti.
Nella sentenza 9C_51/2013
del 26 giugno 2013, pubblicata in SVR 2013 EL Nr. 7, il TF si è chinato sul
caso di un assicurato che, dopo avere per anni trascorso le vacanze ed i fine
settimana presso una famiglia, dall'agosto 2011 vi si era trasferito in modo
duraturo. La Cassa di compensazione del Canton San Gallo ha quindi calcolato un
terzo della tassa giornaliera come parte del canone d'affitto. La Commissione
Tutoria Regionale ha formulato opposizione, poiché a causa delle sue
particolari esigenze di cure l'assicurato era alloggiato, similmente ad un
istituto, presso una famiglia specializzata.
La famiglia presso cui
l'assicurato viveva non era riconosciuta dal Cantone come istituto e nemmeno
disponeva di un'autorizzazione cantonale d'esercizio.
Per la Cassa ricorrente
con l'entrata in vigore dell'art. 25a OPC-AVS/AI non vi era più la possibilità
per le Casse ed i Tribunali di interpretare la nozione di istituto. In tal
senso pure il nuovo art. 66bis cpv. 3 OAVS, ciò che il TF ha confermato.
In virtù del diritto
cantonale esistente a quel momento, per il diritto alle prestazioni
complementari, l'assicurato non andava considerato come persona vivente in un
istituto. La famiglia presso cui viveva non era riconosciuta dal Cantone come
istituto nel senso della LPC ed essa nemmeno disponeva di un'autorizzazione
cantonale d'esercizio.
2.10
Nel Cantone Ticino la Legge
sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria)
del 18 aprile 1989 definisce i principi generali applicabili al settore
sanitario e stabilisce le disposizioni di polizia sanitaria (art. 1 cpv. 1
LSan).
Secondo l'art. 79 cpv. 1
lett. a LSan, sono strutture sanitarie secondo questa legge gli immobili, i
locali, i vani o gli ambienti, anche mobili ove sono distribuite o attuate, a
pazienti degenti o ambulanti prestazioni sanitarie diagnostiche e terapeutiche
in vista della promozione, della protezione, del mantenimento o del
ristabilimento della salute.
L'art. 80 LSan pone il
principio dell'assoggettamento ad autorizzazione per l'esercizio di case di
cura ed altre strutture assimilabili.
L'art. 81 LSan ne fissa i
criteri necessari.
La Legge sul promovimento,
il coordinamento e il finanziamento delle attività a favore delle persone
anziane (LAnz) del 30 novembre 2010 ha lo scopo di promuovere, coordinare e
disciplinare le attività degli enti che operano a favore delle persone anziane
(art. 1 cpv. 1 LAnz).
L'art. 4 LAnz dispone che
sono considerate strutture sociosanitarie quelle che accolgono di regola persone
anziane, parzialmente o completamente non autosufficienti, che manifestano un
bisogno di cura, assistenza o sostegno in un ambiente protetto.
L'art. 6 LAnz stabilisce i
criteri cumulativi per il riconoscimento di queste strutture il cui
finanziamento avviene attraverso la concessione di un contributo globale (art.
9.
cpv. 1 LAnz).
Giusta l'art. 11 cpv. 1
LAnz, ogni struttura sociosanitaria riconosciuta è tenuta a prelevare
contributi commisurati alle condizioni di reddito e di sostanza così come al
bisogno di cure della persona anziana.
A norma dell'art. 11 cpv.
4.
LAnz, i contributi sono calcolati secondo quanto stabilito dal Consiglio di
Stato.
Ogni struttura
sociosanitaria riconosciuta percepisce inoltre le prestazioni delle
assicurazioni sociali per grandi invalidi, proporzionalmente ai giorni di
presenza della persona anziana presso la struttura stessa (art. 11 cpv. 5
LAnz).
Per l'art. 16 LAnz, ogni
struttura sociosanitaria è tenuta a prelevare contributi commisurati al bisogno
di cure della persona anziana, tenuto conto dell'importo massimo fissato
all'art. 25a cpv. 5 della LAMal.
Ogni struttura
sociosanitaria percepisce i contributi delle casse malati stabiliti secondo
quanto previsto dall'art. 25a cpv. 4 della LAMal (art. 17 LAnz).
2.11
Nell’evenienza concreta, il
ricorrente vive stabilmente in un appartamento protetto presso la __________ a __________.
Basandosi sulla Legge sanitaria,
il Consiglio di Stato, per mezzo del Dipartimento della sanità e della
socialità, Divisione della salute pubblica, Ufficio sanità, ha allestito un
albo delle strutture e dei servizi sanitari autorizzati ad esercitare ed in
particolare ha stilato una lista delle Case anziani autorizzate nel Cantone
Ticino (http://www4.ti.ch/fileadmin/DSS/DSP/US/PDF/ StruttureServizi/CPA.pdf),
aggiornata al 14 ottobre 2013, in cui sono elencate, suddivise per distretti,
le strutture ed il relativo numero di letti autorizzati.
La __________ figura in
questo elenco con l’indicazione di __________ letti. La __________ ha dunque
ottenuto l'autorizzazione ad esercitare in virtù dei summenzionati artt. 79, 80
e 81 LSan. Da ciò discende che tale struttura rientra nella definizione di istituto
dell'art. 66bis cpv. 3 OAVS a cui rinvia l'art. 43bis cpv. 1bis LAVS,
trattandosi di una struttura che dispone di una autorizzazione d'esercizio
cantonale.
Di conseguenza, in virtù
dell'art. 43bis cpv. 4 OAVS, va ritenuto che, soggiornando in un istituto,
l'assegno grandi invalidi di grado esiguo di cui il ricorrente potrebbe usufruire,
decada.
Essendo data, in concreto,
una delle due condizioni alternative della definizione di istituto dell'art.
66bis cpv. 3 OAVS, ossia l'autorizzazione quale istituto, non occorre
verificare se la __________ sia, pure, una struttura riconosciuta dal Cantone
come istituto.
Il ricorso contro la
decisione su opposizione del 25 maggio 2016, con cui la Cassa ha confermato la
decisione di rifiuto dell’assegno per grandi invalidi del 14 marzo 2016, deve
di conseguenza essere respinto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti