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Decisione

30.2016.35

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

21 novembre 2016Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

i seguenti (DTF 127 V 97; DTF 125 V 303; DTF 117 V 146 consid. 2):

- vestirsi/svestirsi

- alzarsi/sedersi/coricarsi

- mangiare

- provvedere all'igiene personale

- andare al gabinetto

- spostarsi (in casa e

all'esterno) e stabilire contatti.

2.3. Nel caso concreto, con

la decisione formale del 4 luglio 2016 (doc. 34) la Cassa cantonale di

compensazione ha attribuito all’assicurato l’assegno per grandi invalidi dal 1°

luglio 2016.

Il ricorrente contesta che questo aiuto economico

gli sia versato solo dal 1° luglio 2016, ritenuto che, a suo dire, è già dal

2014 che, a causa dei suoi problemi di salute, egli si reputa invalido e ha

fatto capo a una terza persona per aiutarlo nella quotidianità. Egli chiede

quindi che gli siano rimborsati i costi che deve sopportare dal 3 novembre

2015, e meglio da quando due persone l’aiutano negli spostamenti, si occupano

della pulizia della sua abitazione e del cambio della biancheria da letto, fa

lavare e stirare i suoi vestiti in una lavanderia, necessita di un aiuto settimanale

per fare la spesa e una volta al mese per farsi accompagnare dal medico.

2.4. La Cassa cantonale di

compensazione si è rivolta, come prassi, a un’assistente sociale per stabilire

il grado della grande invalidità dell’assicurato. Il 1° giugno 2016

l’assistente sociale si è recata al domicilio del ricorrente e, come figura nel

suo rapporto del 9 giugno seguente (doc. 29), ha potuto constatare di persona

il luogo in cui vive l’assicurato e quindi anche capire le difficoltà che egli

deve affrontare quotidianamente per avere un’esistenza dignitosa.

In quell’occasione, l’interessato ha consegnato

all’assistente sociale “ulteriore documentazione medica riguardante le cure

presso il __________ che si sono rese necessarie nel periodo compreso fra il

mese di aprile 2013 e il mese di agosto 2014 per le seguenti diagnosi: -

cardiopatia ischemica valvolare aortica su malattia coronarica bivasale; -

arteriopatia ostruttiva arti inferiori arti inferiori stadio IV

Leriche-Fontaine. Nell’aprile 2015 la situazione medica si è ulteriormente

aggravata quando si è complicata l’arteriopatia periferico-ostruttiva che ha in

seguito portato all’amputazione sottogenicolare di entrambe le gambe.” (doc. 29

pag. 150).

L’incaricata della Cassa ha in seguito preso

contatto telefonico con il medico curante dell’assicurato per avere maggiori

informazioni sullo stato clinico.

Poi ha analizzato i singoli atti ordinari della vita

chiedendo all’interessato come egli li affronta stante il suo andicap fisico.

Alla luce delle risposte date dall’assicurato,

l’assistente sociale ha concluso che per lavarsi, per andare al gabinetto e per

spostarsi, dal mese di luglio 2015 egli dipende da terzi per compiere questi

tre atti ordinari della vita. A ciò si aggiunge la necessità di una

sorveglianza personale continua, sempre dal luglio 2015.

2.5. Dal rapporto

dell’assistente sociale e dai certificati medici agli atti emerge che queste

necessità sono sorte da quando il ricorrente ha subìto l’amputazione sottogenicolare

di entrambi gli arti inferiori (il 3 luglio 2015 l’arto destro e il 20 luglio 2015

l’arto sinistro).

Secondo questo Tribunale, è pertanto corretto che, un

anno dopo l’insorgenza degli impedimenti fisici che hanno portato l’assicurato

a dipendere in modo regolare e continuo da terze persone, abbia inizio

il suo diritto al versamento di un assegno per grandi invalidi.

Un inizio anteriore al luglio 2016 non può essere dato,

poiché anche la folta documentazione medica che ha prodotto il ricorrente in

Considerandi

corso di causa – verosimilmente la stessa che ha potuto visionare anche

l’assistente sociale - attesta che egli dall’aprile 2013 all’agosto 2014 (docc.

D1-D32) ha avuto un aggravamento del suo stato di salute per quanto concerne

l’aspetto cardiologico e ortopedico, in particolare per l’arto inferiore destro,

oggetto di ischemia cronica con claudicatio a pochi metri, poi colpito

nell’estate 2014 (doc. D7) da un’ischemia acuta.

Va tuttavia evidenziato che non risulta in nessun

certificato medico che questo suo stato di salute ha impedito l’assicurato negli

atti ordinari della vita a tal punto da necessitare l’aiuto di terzi e quindi

di fare risalire, già da allora, la decorrenza dell’anno di attesa prima di

potersi vedere riconosciuto, e versato, l’assegno per grandi invalidi.

È vero che nel rapporto dell’assistente sociale

viene fatta menzione del fatto che “anche prima dell’amputazione delle gambe

[ndr: l’assicurato] non era in grado di spostarsi in modo autonomo per

le importanti difficoltà nella deambulazione dovuta allo stato delle sue gambe,

alle necrosi, ecc. La sofferenza cardiaca, con ridotta resistenza agli sforzi,

era un ulteriore motivo di riduzione della sua mobilità nel fare le scale o

percorrere lunghi tragitti.”. (doc. 29 pag. 152).

Ciò nonostante, l’assistente sociale non ha ritenuto

che questa circostanza anticipasse il momento a partire dal quale l’interessato

ha diritto all’AGI.

Va infatti ricordato che per potere avere diritto ad

un assegno per grandi invalidi occorre che l’assicurato necessiti in modo permanente

(art. 9 LPGA) di un aiuto regolare e notevole di

terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita (art. 37 OAI).

Di conseguenza, le sole difficoltà di deambulazione non sono

quindi sufficienti per ammettere il diritto ad un assegno per grandi invalidi e

quindi per anticipare al 2014 l’inizio della decorrenza dell’anno d’attesa

giusta l’art. 43bis cpv. 2 LAVS.

Nemmeno la circostanza che è da novembre 2015 che il ricorrente si

appoggia a terze persone per compiere gli atti ordinari della vita può

anticipare il versamento dell’AGI di grado medio.

Come visto, la legge prevede che l'assicurato sia

grande invalido di grado elevato, medio o lieve per un anno intero, senza

interruzione (art. 43bis cpv. 2 LAVS), perciò anche se, a tutti gli effetti, le

spese dovute alla sua infermità sono sorte già dal 3 novembre 2015, non è comunque

possibile riconoscere all’interessato che l’assegno per grandi invalidi decorra

già da quel momento.

Da quanto precede discende che è solo dal 1° luglio 2016, ossia

dopo un anno dall’amputazione degli arti e quindi da quando l’assicurato ha

avuto bisogno in modo permanente dell’aiuto di terzi in modo regolare e

continuo, che nasce il diritto del ricorrente al versamento di un AGI di grado

medio.

2.6

Per quanto concerne la possibilità di

ricevere un contributo per l’assistenza per fronteggiare le spese che già da

novembre 2015 l’assicurato ha dovuto sostenere, come ha evocato la Cassa di

compensazione questo diritto è concesso soltanto per i beneficiari di una

rendita di invalidità e per le persone che, fino al momento

in cui hanno raggiunto l'età di pensionamento o hanno fatto valere il diritto

di riscuotere la rendita di vecchiaia anticipata, hanno beneficiato di un

contributo per l'assistenza versato dall'assicurazione per l'invalidità. In tal

caso, la persona beneficiaria di una rendita AVS continua a riceverlo per un

importo al massimo equivalente a quello ricevuto fino a quel momento (art.

43ter LAVS).

Tale ipotesi non si realizza però nel caso concreto, visto che il

ricorrente non ha avuto diritto ad un AGI dell’assicurazione invalidità – una

delle tre condizioni per la concessione del contributo per l’assistenza (art.

42quater LAI) -, ma il suo diritto è sorto nell’età di pensionamento e quindi

si tratta di un AGI dell’AVS, che non gli permette di accedere al

contributo per l’assistenza.

2.7

Da ultimo, il Tribunale ricorda al

ricorrente che rimane aperta la possibilità, viste le sue difficoltà

economiche, di chiedere allo Stato, tramite l’agenzia comunale AVS, di potere

beneficiare delle prestazioni complementari all’AVS. La Cassa cantonale di

compensazione (Servizio PC), se adempiuti i presupposti, gli rimborserà quindi

i costi del dentista, dell’aiuto, delle cure e dell’assistenza a domicilio, delle

cure balneari, per diete, di trasporto al più vicino luogo di cura, dei mezzi

ausiliari e delle partecipazioni (10%) dei costi di Cassa malati (art. 14 cpv.

1.

LPC).

L’assicurato potrà così chiedere che gli siano riconosciute, per

esempio, le spese comprovate per l’aiuto domestico e per le spese di trasporto.

A tale scopo dovrà inviare alla Cassa di compensazione di Bellinzona le

fatture, i conteggi e/o i cedolini di versamento che comprovino queste spese.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti