30.2016.35
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21 novembre 2016Italiano16 min
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Raccomandata
Incarto
n.
30.2016.35
TB
Lugano
21 novembre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 1° agosto 2016 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 25 luglio 2016 emanata da
Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle
prestazioni, 6501 Bellinzona
in materia di assegni per grandi invalidi AVS
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1945, il 31 marzo
2016 (doc. 14) ha formulato richiesta per un assegno per grandi invalidi AVS,
indicando di avere difficoltà dal mese di settembre 2015 a compiere gli atti
ordinari della vita.
1.2. Con decisione del 1° aprile 2016
(doc. A2) la Cassa cantonale di compensazione ha rifiutato momentaneamente
all’assicurato il diritto all’assegno per grandi invalidi, poiché la grande
invalidità è presente dal 1° settembre 2015 e quindi non almeno da un anno. Per
questo motivo, la Cassa di compensazione ha consigliato all’assicurato di
ripresentare la domanda nel settembre 2016.
1.3. Con STCA 30.2016.24 del 19 maggio
2016 (doc. C2) questo Tribunale ha respinto il ricorso dell’assicurato volto ad
ottenere un assegno per grandi invalidi dal novembre 2015, ossia da quando per
potere uscire di casa con la sedia a rotelle a causa dell’amputazione di
entrambi gli arti inferiori fa capo all’aiuto di due persone tre volte al
giorno, remunerandole Fr. 50.- a testa alla settimana e quindi Fr. 450.- al
mese.
Il TCA ha ricordato che il diritto all’assegno sorge al più presto
dal momento in cui l’assicurato è grande invalido per un anno intero. Pertanto,
non essendo certo nel caso concreto da quando è iniziata la grande invalidità
dell’assicurato, su invito della stessa Cassa di compensazione, che il giorno
stesso dell’emanazione della decisione su opposizione impugnata si era già
attivata in tal senso, il Tribunale ha trasmesso gli atti all’amministrazione
per nuovi accertamenti medici ed economici e per la successiva emanazione di
una nuova decisione sulla domanda dell’assicurato di ottenere un aiuto economico
a seguito della sua menomazione fisica.
1.4. Effettuati i necessari accertamenti
medici (doc. 25) e il 1° giugno 2016 (doc. 29) l’inchiesta domiciliare da parte
di un’assistente sociale, il 4 luglio 2016 (doc.34) la Cassa cantonale di compensazione
ha emanato una decisione con cui ha riconosciuto all’assicurato il diritto a un
assegno per grande invalido di grado medio (Fr. 588.- al mese) dal 1° luglio
2016, ovvero dopo un anno di attesa da quando dalla documentazione medica e
dall’inchiesta a domicilio risulta che l’interessato è dipendente da terzi per
compiere 3 atti quotidiani della vita (lavarsi, andare al gabinetto e
spostarsi) con necessità di sorveglianza personale continua dal luglio 2015.
1.5. Con decisione su opposizione del 25
luglio 2016 (doc. A) la Cassa di compensazione ha respinto l’opposizione
dell’assicurato confermando, riprendendo uno stralcio del rapporto reso
dall’assistente sociale che ritiene adempiute le condizioni per potere
beneficiare di un AGI di grado medio dal luglio 2016, la concessione di un
assegno per grande invalido da quella data.
Inoltre, in merito alla domanda di ottenere un aiuto economico dal
3 novembre 2015 per fare capo a terze persone nel realizzare le sue necessità
di spostarsi, l’amministrazione ha informato l’assicurato di non potere erogargli
il contributo per l’assistenza essendo un aiuto previsto solo per le persone
invalide secondo la LAI. La Cassa ha però segnalato all’assicurato di
rivolgersi all’Ufficio anziani per un eventuale contributo per il mantenimento
a domicilio ed eventuale sussidio per il montascale.
1.6. Con ricorso scritto in tedesco il
1° agosto 2016 (doc. I), tradotto in italiano (doc. IV) su ordine del giudice
(doc. III), RI 1 ha chiesto al Tribunale di riconoscergli il diritto all’assegno
per grandi invalidi a decorrere dal 3 novembre 2015, ossia da quando fa capo a
due aiutanti.
Il ricorrente ha evidenziato che le sue spese mensili si
riferiscono ai 2 aiutanti in casa compresa la pulizia settimanale e il cambio
delle lenzuola (Fr. 450.-), alla lavanderia per lavare e stirare i vestiti (da
Fr. 100.- a Fr. 120.-), all’accompagnamento dal medico una volta alla settimana
(Fr. 10.- x 4) e a fare la spesa settimanalmente (Fr. 10.- x 4).
Per fare fronte a queste spese il ricorrente ha dovuto chiedere un
aiuto finanziario di Fr. 2'000.- al Comune di __________ (doc. 37) e di Fr.
1'500.- a un amico.
L’assicurato ha inoltre osservato che la sua invalidità è presente
già dall’anno 2014 a causa di 4 operazioni al cuore e di 3 alle gambe e quindi
da quel momento egli fa capo ad una terza persona.
Infine, il ricorrente ha chiesto che gli sia concesso un
indennizzo per avere perso entrambe le gambe.
1.7. Il 1° settembre 2016 (doc. VI) la
Cassa cantonale di compensazione ha proposto di respingere il ricorso ribadendo
di non potere riconoscere al ricorrente un aiuto economico, sotto forma di
contributo per l’assistenza, dal 3 novembre 2015, questa prestazione non
essendo prevista dalla LAVS, a cui è assoggettato essendo al beneficio di una
rendita di vecchiaia, ma solo dalla LAI, che però non torna applicabile in
concreto.
1.8. Il 13 settembre 2016 (doc. VIII) il
ricorrente ha prodotto numerosi certificati medici relativi ai suoi problemi
cardiaci e alle gambe, a giustificazione del fatto che dal 2014, essendo
invalido, necessita dell’aiuto di terzi. Egli ha inoltre ribadito la richiesta
di risarcimento per la perdita degli arti inferiori.
L’amministrazione ha rilevato che questa documentazione è anteriore
sia alla domanda di assegno per grande invalido (marzo 2016) sia all’inchiesta
domiciliare (giugno 2016) e, ribadendo le medesime obiezioni già sollevate in
precedenza, si è riconfermata nella propria risposta di causa e nella decisione
impugnata (doc. X).
L’assicurato non ha formulato ulteriori osservazioni (doc. XI).
considerato in diritto
2.1. Per costante giurisprudenza
federale, la decisione impugnata costituisce il presupposto ed il contenuto
della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (DTF 130 V 388; DTF 122 V
36 cons. 2a, DTF 110 V 51 cons. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 2005 AHV
Nr. 19; SVR 1997 UV Nr. 81, pag. 294).
Se non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha
oggetto e non può dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (STF C
22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 cons. 2.1; DTF 125 V 414 cons. 1A; DTF
119 Ib 36 cons. 1b).
Nella fattispecie la decisione impugnata, ossia quella su opposizione
emessa il 25 luglio 2016 dalla Cassa cantonale di compensazione, ha per oggetto
unicamente la concessione del diritto all’assegno per grandi invalidi a
decorrere dal 1° luglio 2016.
Non vi è fatta invece alcuna menzione su un suo eventuale diritto
ad un indennizzo per la perdita di entrambi gli arti inferiori.
Ne discende che quest’ultima questione relativa ad un eventuale
indennizzo per il danno corporeo subìto dal ricorrente non può essere
posta qui in discussione, poiché la decisione su opposizione porta soltanto,
come detto, sul diritto dell'assicurato ad ottenere un assegno per grandi invalidi.
Ad ogni modo, il TCA evidenzia che in Svizzera non v’è alcuna
norma che preveda un indennizzo per un danno corporale dovuto a malattia,
come nel caso del ricorrente.
Se invece, per ipotesi, l’amputazione degli arti fosse avvenuta a
seguito di un infortunio, l’assicurazione contro gli infortuni avrebbe potuto
riconoscere all’assicurato un’indennità per menomazione dell’integrità.
Per contro, nell’assicurazione contro le malattie un tale risarcimento
non è previsto, quindi l’assicurato non può pretendere un indennizzo economico
per la perdita di entrambe le gambe.
2.2. Come evidenziato nel precedente
giudizio del 19 maggio 2016 (30.2016.24), l'art. 43bis cpv. 1 LAVS prevede che
hanno diritto all'assegno per grandi invalidi i beneficiari di rendite di
vecchiaia o di prestazioni complementari con domicilio e dimora abituale (art.
13 LPGA) in Svizzera, che presentano un'invalidità (art. 9 LPGA) di grado
elevato, medio o lieve. La rendita di vecchiaia anticipata è parificata al
godimento di una rendita di vecchiaia.
Per l'art. 43bis cpv. 2 LAVS, anch'esso modificato dal 1° gennaio
2011 come i cpv. 1, 1bis e 3 con il nuovo ordinamento del finanziamento delle
cure, il diritto all'assegno per grandi invalidi sorge il primo
giorno del mese in cui tutte le condizioni sono soddisfatte, ma al più presto
dal momento in cui l'assicurato fu grande invalido di grado elevato, medio o
lieve per un anno intero, senza interruzione. Esso si estingue alla fine
del mese nel quale le condizioni di cui al capoverso 1 non sono più adempiute.
Giusta l'art. 43bis cpv. 3 LAVS, l'assegno
per grandi invalidi di grado elevato ammonta all'80%, quello per grandi
invalidi di grado medio al 50% e quello per grandi invalidi di grado lieve al
20% dell'importo minimo della rendita di vecchiaia previsto all'articolo 34
capoverso 5.
A norma del capoverso 5 dell'art. 43bis LAVS, le disposizioni della
LAI sono applicabili per analogia alla valutazione della grande invalidità.
Spetta agli uffici per l'assicurazione invalidità di determinare, per le casse
di compensazione, il grado della grande invalidità. Il Consiglio federale può
promulgare prescrizioni complementari.
Secondo l'art. 9 LPGA, è considerato grande invalido colui che, a
causa di un danno alla salute, ha bisogno in modo permanente dell'aiuto di terzi
o di una sorveglianza personale per compiere gli atti ordinari della vita.
L’art. 37 OAI definisce la grande invalidità di grado elevato, medio
e lieve, mentre l’art. 38 OAI il bisogno di accompagnamento nell'organizzazione
della realtà quotidiana.
La giurisprudenza ha precisato
che l'aiuto di cui abbisogna l'assicurato può essere inteso sia come aiuto
diretto di terzi che come sorveglianza dell'assicurato durante il compimento
degli atti ordinari rilevanti della vita, per esempio quando la persona che lo
sorveglia lo esorta a compiere un atto che rimarrebbe incompiuto senza
l'espresso incitamento di un terzo a causa dello stato psichico dell'assicurato
(cosiddetto aiuto indiretto; DTF 133 V 463; STF 8C_479/2007 del 4 gennaio 2008;
DTF 121 V 91; 107 V 149).
Gli atti ordinari della vita sono
Fatti
i seguenti (DTF 127 V 97; DTF 125 V 303; DTF 117 V 146 consid. 2):
- vestirsi/svestirsi
- alzarsi/sedersi/coricarsi
- mangiare
- provvedere all'igiene personale
- andare al gabinetto
- spostarsi (in casa e
all'esterno) e stabilire contatti.
2.3. Nel caso concreto, con
la decisione formale del 4 luglio 2016 (doc. 34) la Cassa cantonale di
compensazione ha attribuito all’assicurato l’assegno per grandi invalidi dal 1°
luglio 2016.
Il ricorrente contesta che questo aiuto economico
gli sia versato solo dal 1° luglio 2016, ritenuto che, a suo dire, è già dal
2014 che, a causa dei suoi problemi di salute, egli si reputa invalido e ha
fatto capo a una terza persona per aiutarlo nella quotidianità. Egli chiede
quindi che gli siano rimborsati i costi che deve sopportare dal 3 novembre
2015, e meglio da quando due persone l’aiutano negli spostamenti, si occupano
della pulizia della sua abitazione e del cambio della biancheria da letto, fa
lavare e stirare i suoi vestiti in una lavanderia, necessita di un aiuto settimanale
per fare la spesa e una volta al mese per farsi accompagnare dal medico.
2.4. La Cassa cantonale di
compensazione si è rivolta, come prassi, a un’assistente sociale per stabilire
il grado della grande invalidità dell’assicurato. Il 1° giugno 2016
l’assistente sociale si è recata al domicilio del ricorrente e, come figura nel
suo rapporto del 9 giugno seguente (doc. 29), ha potuto constatare di persona
il luogo in cui vive l’assicurato e quindi anche capire le difficoltà che egli
deve affrontare quotidianamente per avere un’esistenza dignitosa.
In quell’occasione, l’interessato ha consegnato
all’assistente sociale “ulteriore documentazione medica riguardante le cure
presso il __________ che si sono rese necessarie nel periodo compreso fra il
mese di aprile 2013 e il mese di agosto 2014 per le seguenti diagnosi: -
cardiopatia ischemica valvolare aortica su malattia coronarica bivasale; -
arteriopatia ostruttiva arti inferiori arti inferiori stadio IV
Leriche-Fontaine. Nell’aprile 2015 la situazione medica si è ulteriormente
aggravata quando si è complicata l’arteriopatia periferico-ostruttiva che ha in
seguito portato all’amputazione sottogenicolare di entrambe le gambe.” (doc. 29
pag. 150).
L’incaricata della Cassa ha in seguito preso
contatto telefonico con il medico curante dell’assicurato per avere maggiori
informazioni sullo stato clinico.
Poi ha analizzato i singoli atti ordinari della vita
chiedendo all’interessato come egli li affronta stante il suo andicap fisico.
Alla luce delle risposte date dall’assicurato,
l’assistente sociale ha concluso che per lavarsi, per andare al gabinetto e per
spostarsi, dal mese di luglio 2015 egli dipende da terzi per compiere questi
tre atti ordinari della vita. A ciò si aggiunge la necessità di una
sorveglianza personale continua, sempre dal luglio 2015.
2.5. Dal rapporto
dell’assistente sociale e dai certificati medici agli atti emerge che queste
necessità sono sorte da quando il ricorrente ha subìto l’amputazione sottogenicolare
di entrambi gli arti inferiori (il 3 luglio 2015 l’arto destro e il 20 luglio 2015
l’arto sinistro).
Secondo questo Tribunale, è pertanto corretto che, un
anno dopo l’insorgenza degli impedimenti fisici che hanno portato l’assicurato
a dipendere in modo regolare e continuo da terze persone, abbia inizio
il suo diritto al versamento di un assegno per grandi invalidi.
Un inizio anteriore al luglio 2016 non può essere dato,
poiché anche la folta documentazione medica che ha prodotto il ricorrente in
Considerandi
corso di causa – verosimilmente la stessa che ha potuto visionare anche
l’assistente sociale - attesta che egli dall’aprile 2013 all’agosto 2014 (docc.
D1-D32) ha avuto un aggravamento del suo stato di salute per quanto concerne
l’aspetto cardiologico e ortopedico, in particolare per l’arto inferiore destro,
oggetto di ischemia cronica con claudicatio a pochi metri, poi colpito
nell’estate 2014 (doc. D7) da un’ischemia acuta.
Va tuttavia evidenziato che non risulta in nessun
certificato medico che questo suo stato di salute ha impedito l’assicurato negli
atti ordinari della vita a tal punto da necessitare l’aiuto di terzi e quindi
di fare risalire, già da allora, la decorrenza dell’anno di attesa prima di
potersi vedere riconosciuto, e versato, l’assegno per grandi invalidi.
È vero che nel rapporto dell’assistente sociale
viene fatta menzione del fatto che “anche prima dell’amputazione delle gambe
[ndr: l’assicurato] non era in grado di spostarsi in modo autonomo per
le importanti difficoltà nella deambulazione dovuta allo stato delle sue gambe,
alle necrosi, ecc. La sofferenza cardiaca, con ridotta resistenza agli sforzi,
era un ulteriore motivo di riduzione della sua mobilità nel fare le scale o
percorrere lunghi tragitti.”. (doc. 29 pag. 152).
Ciò nonostante, l’assistente sociale non ha ritenuto
che questa circostanza anticipasse il momento a partire dal quale l’interessato
ha diritto all’AGI.
Va infatti ricordato che per potere avere diritto ad
un assegno per grandi invalidi occorre che l’assicurato necessiti in modo permanente
(art. 9 LPGA) di un aiuto regolare e notevole di
terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita (art. 37 OAI).
Di conseguenza, le sole difficoltà di deambulazione non sono
quindi sufficienti per ammettere il diritto ad un assegno per grandi invalidi e
quindi per anticipare al 2014 l’inizio della decorrenza dell’anno d’attesa
giusta l’art. 43bis cpv. 2 LAVS.
Nemmeno la circostanza che è da novembre 2015 che il ricorrente si
appoggia a terze persone per compiere gli atti ordinari della vita può
anticipare il versamento dell’AGI di grado medio.
Come visto, la legge prevede che l'assicurato sia
grande invalido di grado elevato, medio o lieve per un anno intero, senza
interruzione (art. 43bis cpv. 2 LAVS), perciò anche se, a tutti gli effetti, le
spese dovute alla sua infermità sono sorte già dal 3 novembre 2015, non è comunque
possibile riconoscere all’interessato che l’assegno per grandi invalidi decorra
già da quel momento.
Da quanto precede discende che è solo dal 1° luglio 2016, ossia
dopo un anno dall’amputazione degli arti e quindi da quando l’assicurato ha
avuto bisogno in modo permanente dell’aiuto di terzi in modo regolare e
continuo, che nasce il diritto del ricorrente al versamento di un AGI di grado
medio.
2.6
Per quanto concerne la possibilità di
ricevere un contributo per l’assistenza per fronteggiare le spese che già da
novembre 2015 l’assicurato ha dovuto sostenere, come ha evocato la Cassa di
compensazione questo diritto è concesso soltanto per i beneficiari di una
rendita di invalidità e per le persone che, fino al momento
in cui hanno raggiunto l'età di pensionamento o hanno fatto valere il diritto
di riscuotere la rendita di vecchiaia anticipata, hanno beneficiato di un
contributo per l'assistenza versato dall'assicurazione per l'invalidità. In tal
caso, la persona beneficiaria di una rendita AVS continua a riceverlo per un
importo al massimo equivalente a quello ricevuto fino a quel momento (art.
43ter LAVS).
Tale ipotesi non si realizza però nel caso concreto, visto che il
ricorrente non ha avuto diritto ad un AGI dell’assicurazione invalidità – una
delle tre condizioni per la concessione del contributo per l’assistenza (art.
42quater LAI) -, ma il suo diritto è sorto nell’età di pensionamento e quindi
si tratta di un AGI dell’AVS, che non gli permette di accedere al
contributo per l’assistenza.
2.7
Da ultimo, il Tribunale ricorda al
ricorrente che rimane aperta la possibilità, viste le sue difficoltà
economiche, di chiedere allo Stato, tramite l’agenzia comunale AVS, di potere
beneficiare delle prestazioni complementari all’AVS. La Cassa cantonale di
compensazione (Servizio PC), se adempiuti i presupposti, gli rimborserà quindi
i costi del dentista, dell’aiuto, delle cure e dell’assistenza a domicilio, delle
cure balneari, per diete, di trasporto al più vicino luogo di cura, dei mezzi
ausiliari e delle partecipazioni (10%) dei costi di Cassa malati (art. 14 cpv.
1.
LPC).
L’assicurato potrà così chiedere che gli siano riconosciute, per
esempio, le spese comprovate per l’aiuto domestico e per le spese di trasporto.
A tale scopo dovrà inviare alla Cassa di compensazione di Bellinzona le
fatture, i conteggi e/o i cedolini di versamento che comprovino queste spese.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti