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Decisione

30.2016.36

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

14 novembre 2016Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

I ricorrenti hanno infine osservato che “la sostanza

immobiliare all’estero è già stata imposta e con contributi destinati pure alle

assicurazioni sociali dello stato in cui si trovano.”.

1.5. Nelle rispettive risposte di

causa (doc. IV di inc. 30.2016.36+37) la Cassa di compensazione ha chiesto di

respingere entrambi i ricorsi, ritenuto che l’insieme dei beni mobili o

immobili di proprietà degli assicurati situati sia in Svizzera sia all’estero

rientra nella nozione di sostanza ai sensi dell’art. 28 OAVS.

In concreto i contributi sono stati stabiliti in base ai dati

forniti dall’autorità fiscale, che sono vincolanti per la Cassa (art. 23 cpv. 4

OAVS) e dagli stessi risulta che la sostanza netta complessiva posseduta dai

ricorrenti ammonta a Fr. 15'587'708.-, che va divisa per due trattandosi di

coniugi (Fr. 7'793'854.-) e su tale importo sono stati calcolati i contributi

dovuti da ognuno.

Gli insorgenti non hanno prodotto nuovi mezzi di prova (doc. V).

considerato in diritto

in ordine

2.1. I ricorrenti si sono rivolti

al TCA con due distinti atti ricorsuali, siccome la Cassa di compensazione ha

reso altrettante separate decisioni su opposizione, che trattano della

fissazione dei contributi dovuti da ciascun coniuge per l’anno 2013 e dei

relativi interessi di mora dovuti su questi stessi contributi.

Secondo l'art. 31 Lptca, per quanto non stabilito

dalla Legge di procedura per le cause davanti al TCA, valgono le norme della

legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali,

delle leggi federali che regolano le singole materie e, sussidiariamente, della

legge cantonale di procedura per le cause amministrative.

A proposito della congiunzione dei

ricorsi, l'art. 76 cpv. 1 LPAmm prevede che quando siano proposti davanti alla

stessa autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il medesimo, l'autorità

può ordinare la congiunzione delle istruttorie, decidere i ricorsi con una sola

decisione o sospendere una o più procedure in attesa dell’istruzione o della

decisione delle altre.

In concreto i ricorsi interposti dai coniugi concernono fatti di uguale

natura e pongono temi di diritto materiale identici per ciascuna decisione

impugnata (fissazione dei contributi e degli interessi di mora per il 2013).

Ne consegue che è opportuna la congiunzione delle procedure

formanti gli inc. n. 30.2016.36 e n. 30.2016.37 e il TCA le evade quindi con un

unico giudizio.

nel merito

2.2. Sono assicurate

obbligatoriamente in conformità alla legge federale sull'assicurazione per la

vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che hanno il loro domicilio

civile in Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).

A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al

pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa. Se non

esercitano un'attività lucrativa, l'obbligo contributivo inizia il 1° gennaio

dell'anno successivo a quello in cui compiono i 20 anni e dura fino alla fine

del mese in cui compiono 64 anni, se sono di sesso femminile o 65 anni, se di

sesso maschile.

L'art. 10 cpv. 1 LAVS, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2012,

prevede che gli assicurati che non esercitano un'attività

lucrativa pagano un contributo secondo le loro condizioni sociali. Il contributo

minimo è di 392 franchi (dal 1° gennaio 2013); il contributo massimo

corrisponde a 50 volte il contributo minimo. Gli assicurati che esercitano

un'attività lucrativa e che, durante un anno civile, pagano contributi

inferiori a 392 franchi (dal 1° gennaio 2013), incluso il contributo di un

eventuale datore di lavoro, sono considerati persone senza attività lucrativa.

Il Consiglio federale può aumentare l'importo limite

in funzione delle condizioni sociali dell'assicurato per le persone che non

esercitano durevolmente un'attività lucrativa a tempo pieno.

Per l'art. 10 cpv. 2 LAVS, in vigore dal 1° gennaio 2012, pagano il contributo minimo gli studenti che non esercitano un'attività lucrativa,

fino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono i 25 anni (lett. a), le persone

senza attività lucrativa che ricevono un reddito minimo o altre prestazioni

dell'aiuto sociale pubblico (lett. b), le persone senza attività lucrativa

assistite finanziariamente da terzi (lett. c).

Il contributo AVS è dunque pagato "secondo le condizioni

sociali" dell'assicurato. Questi assicurati sono quindi tenuti a

pagare i contributi sia sulla sostanza, sia sul reddito annuo conseguito sotto

forma di rendite moltiplicato per 20, ciò che corrisponde ad un tasso di

interesse del 5% (art. 28 cpv. 1 e 2 OAVS; RCC 1990 pag. 455 consid. 2a; RCC

1986 pag. 350).

2.3. Giusta l'art. 28 cpv. 1 OAVS,

per le persone che non esercitano un’attività lucrativa e per le quali non è

previsto il contributo minimo annuo di 392 franchi (art. 10 cpv. 2 LAVS), i

contributi sono determinati in base alla sostanza e al reddito conseguito in

forma di rendita. Le rendite giusta gli articoli 36 e 39 LAI non rientrano nel

reddito conseguito in forma di rendita.

Questa norma indica inoltre come vanno calcolati i contributi.

Secondo l'art. 28 cpv. 2 OAVS, se la persona che non esercita un'attività

lucrativa dispone contemporaneamente di sostanza e di un reddito conseguito in

forma di rendita, l'importo annuo della rendita moltiplicato per 20 va

addizionato alla sostanza.

Per il calcolo del contributo, la sostanza e l'importo del reddito

annuo conseguito in forma di rendita moltiplicato per 20 devono essere

arrotondati ai Fr. 50'000.- inferiori (art. 28 cpv. 3 OAVS).

A norma dell'art. 28 cpv. 4 OAVS, se una persona coniugata deve

pagare contributi come persona senza attività lucrativa, i suoi contributi sono

determinati in base alla metà della sostanza e del reddito conseguito in forma

di rendita dei coniugi. Questa disposizione si applica anche a tutto l'anno

civile in cui è stato concluso il matrimonio. Per tutto l'anno civile durante

il quale è stato pronunciato il divorzio, i contributi sono determinati secondo

il capoverso 1. Quest'ultimo si applica pure al periodo successivo al decesso

del coniuge.

Per l’art. 28 cpv. 5 OAVS, i coniugi senza attività lucrativa, i

cui contributi non sono considerati pagati (art. 3 cpv. 3 LAVS), devono

annunciarsi presso la cassa di compensazione.

2.4. Per sostanza, ai fini

dell'art. 28 OAVS si deve intendere l'insieme dei beni mobili o immobili di

proprietà dell'assicurato, situati sia in Svizzera che all'estero (STFA H

204/04 del 7 luglio 2005; STFA H 425/99 del 5 marzo 2001 consid. 3b = SVR 2002

AHV Nr. 14; STFA H 114/97 del 21 aprile 1998, non pubblicata; RCC 1952 pag. 94;

Greber/Duc/ Scartazzini,

Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse

et survivants (LAVS), pag. 347 N. 24 ad art. 10 LAVS; Käser, Assurance-Vieillesse et Survivants II, FJS n. 468,

pag. 15; N. 2080 delle Direttive dell'Ufficio federale delle assicurazioni

sociali sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza

attività lucrativa nell'AVS, AI e APG [DIN]). Infatti, non viene fatto alcun

distinguo fra la sostanza svizzera e quella estera (Kieser, in: SBVR Soziale Sicherheit, 3a ed. 2016, pag. 1298

N. 334).

Ciononostante, computabile è unicamente la sostanza al netto, vale

a dire che dal valore lordo devono essere detratti, fra l'altro, i relativi

debiti (Käser, Unterstellung und

Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a ed. 1996, pag. 228, N. 10.28; Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des

articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants

(LAVS), pag. 347 N. 26 ad art. 10 LAVS).

Fanno pure parte della sostanza determinante del marito i beni

della moglie qualunque sia il regime matrimoniale dei coniugi (DTF 135 V 361;

SVR 2011 AHV Nr. 10, Pratique VSI 1994 pag. 174; RCC 1991 pag. 437 consid. 4b,

DTF 105 V 241). Se un assicurato coniugato che non svolge un’attività lucrativa

è tenuto al pagamento dei contributi, la sostanza dei due coniugi deve essere

sommata, qualunque sia il regime matrimoniale scelto (STF 9C_522/2010 del 29

settembre 2010 consid. 4.2, SVR 2011 AHV Nr. 10) e anche se la coppia è imposta

fiscalmente in modo separato: la metà di questo ammontare è presa in

considerazione per calcolare i contributi dovuti da questo assicurato (art. 28

cpv. 4 OAVS), così da evitare che vengano calcolati due contributi sul medesimo

oggetto.

Quale sostanza della persona assicurata devono dunque essere computati

tutti i valori patrimoniali che appartengono alla sostanza dell’assicurato al

31 dicembre dell’anno contributivo in oggetto (art. 29 cpv. 2 OAVS). Oltre ai

beni mobili e agli immobili, sono da considerare in particolare anche i diritti

patrimoniali di ogni tipo, come i beni dei figli minorenni e quelli di cui l'assicurato

ha l'usufrutto (DTF 101 V 178 = RCC 1976 pag. 153; Kieser, Rechtsprechung zur AHV, 3a ed. 2012, pag. 163 N. 29

ad art. 10 LAVS).

Quindi, i contributi della singola persona sposata senza attività

lucrativa sono determinati sull'insieme dei redditi da pensione e

sostanza dei coniugi, il tutto diviso per metà, qualunque sia il loro

regime e anche qualora i coniugi siano stati tassati in modo separato (Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des

articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants

(LAVS), pag. 347 N. 25 ad art. 10 LAVS).

Questa regola vale anche nei casi di separazione di

fatto giudiziaria (cfr. DTF 135 V 361) e nei casi in cui un solo coniuge o

partner registrato è assicurato all'AVS ed è sottoposto all'obbligo di versare

i contributi (DTF 125 V 230; cfr. DTF 140 V 98: assoggettamento obbligatorio

all'AVS svizzera della moglie, domiciliata in Svizzera, senza attività

lucrativa, il cui marito lavora e risiede in Francia. Fondatezza

dell'applicazione della legislazione del luogo di residenza alla luce del diritto

comunitario [consid. 8.1]. I contributi versati in Francia dal marito non

possono essere assimilati a contributi svizzeri giusta l'art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS [consid.

9]).

Il Tribunale federale ha stabilito che l'art. 28 cpv. 4 OAVS è conforme

alla legge ed alla Costituzione (sentenza H 199/00 del 18

gennaio 2001, consid. 2 b, DTF 125 V 221 = Pratique VSI 1999 pag.

118; DTF 125 V 230 = Pratique VSI 1999 pag. 204).

2.5. Nella sua giurisprudenza, l'allora

TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha costantemente interpretato la

nozione di "reddito conseguito in forma di rendite" in senso

lato. In effetti, se ciò non dovesse essere il caso, prestazioni di importi

considerevoli e versate in modo irregolare verrebbero sottratte alla riscossione

dei contributi con il pretesto che non si tratterebbe né di una rendita in

senso stretto, né di un reddito determinante.

L'Alta Corte ha stabilito che se le prestazioni in questione, indipendentemente

dal fatto che presentino o no le caratteristiche delle rendite, contribuiscono

al mantenimento dell'assicurato, occorre qualificare queste ultime come

rendite. Infatti, si tratta di elementi del reddito che esercitano un'influenza

sulle condizioni sociali di una persona senza attività lucrativa (DTF 127 V 65

consid. 4a; DTF 107 V 68; Pratique VSI 1994 pag. 207 e 176; RCC 1991 pag. 433

consid. 3a).

La giurisprudenza dell'allora Tribunale federale delle assicurazioni

è stata ripresa nelle Direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e

delle persone senza attività lucrativa (DIN) nell'AVS, AI e IPG, edite

dall'UFAS, nella versione francese, che, dal 1° gennaio 2012, al N. 2089 DIN

considera come reddito conseguito sotto forma di rendite segnatamente: le

rendite di vecchiaia, per vedove e per vedovi dell’AVS, le rendite e le

pensioni di ogni genere, comprese quelle versate da un'assicurazione sociale di

uno Stato estero (RCC 1991 pag. 433 consid. 3c, RCC 1988 pag. 184), le rendite

del secondo pilastro e l'anticipo AVS che l'istituto di previdenza accorda ad

un assicurato prima dell'età che dà diritto alla rendita AVS (DTF 141 V 186: conferma della giurisprudenza secondo cui una rendita transitoria

erogata dall'istituto di previdenza professionale fino al raggiungimento

dell'età pensionabile AVS deve essere qualificata come reddito acquisito sotto

forma di rendita a norma dell'art. 28 OAVS [consid. 3.1]; RCC 1988 pag.

184), le rendite d'invalidità e le indennità giornaliere dell'assicurazione

infortuni obbligatoria (RCC 1982 pag. 82), le rendite d'invalidità dell'assicurazione

militare (RCC 1949 pag. 473), le indennità giornaliere dell'assicurazione

malattia (RCC 1980 pag. 211), le rendite per perdita di guadagno versate dalle

assicurazioni-vita private e le rendite versate da istituti stranieri d'assicurazione

a delle vittime di guerra (RCC 1985 pag. 158), i redditi provenienti da

contratti di rendita vitalizia (art. 521 CO) o da convenzioni analoghe che si

basano su una cessione di elementi di sostanza, il valore locativo di un

Considerandi

immobile sul quale il beneficiario detiene un diritto d'abitazione (art. 776

CC), il valore locativo di un'abitazione messa gratuitamente a disposizione

(RCC 1965 pag. 93), l'importo stimato delle spese ritenuto dalle autorità

fiscali per il calcolo dell'imposta secondo il dispendio giusta l'art. 14 LIFD,

i redditi periodici provenienti dalla vendita di brevetti, dalla concessione di

licenze o dal trasferimento di diritti d'autore sempreché non si tratti di

redditi provenienti dall'esercizio di un'attività lucrativa (RCC 1951 pag.

236), le prestazioni fornite in maniera duratura da un terzo (RCC 1979 pag.

29), le rendite dell’AVS per i figli che sono versate con la rendita di

vecchiaia alla persona tenuta a pagare i contributi (DIN, versione francese, in

vigore dal 1° gennaio 2011; nella versione in vigore dal 1° gennaio 2014: le

rendite dell’AVS per figli alle quali il beneficiario di una rendita AVS ha

diritto; cfr. art. 22ter LAVS), le rendite per i figli se non sono beneficiari

diretti (RCC 1990 pag. 454), le prestazioni ottenute da una persona assicurata

a seguito di un divorzio o della dissoluzione giudiziaria di un partenariato

registrato, esclusi i contributi di mantenimento per i figli (RCC 1959 pag.

398, RCC 1958 pag. 66), i redditi da attività lucrativa del coniuge o del

partner registrato che non soggiace all'assicurazione svizzera (Pratique VSI

1999.

pag. 204 = DTF 125 V 230, Pratique VSI 1994 pag. 174).

Al contrario, non rientrano nel concetto di reddito

conseguito sotto forma di rendite (cfr. N. 2090 DIN, in vigore dal 1°

gennaio 2012): i contributi di mantenimento del diritto di famiglia a

condizione che non siano già contemplati nel marg. N. 2089 DIN (art. 328 CC);

le prestazioni complementari; le prestazioni d’assistenza regolari dell’aiuto

sociale; tutte le rendite della LAI (art. 28 cpv. 1 OAVS); le rendite e

pensioni per figli di cui i figli sono creditori diretti (per esempio le

rendite per orfani della LAVS, della LPP e della LAINF; RCC 1990, pag. 454); il provento della sostanza se l'importo di quest'ultima è noto o può

essere stabilito dalla cassa di compensazione (RCC 1976 = DTF 101 V 177; RCC

1990.

pag. 454; Pratique VSI 1994 pag. 207 = DTF 120 V 163); le prestazioni periodiche

versate a fine rapporto dal datore di lavoro ed il cui valore capitalizzato è

stato sottoposto a contribuzione in virtù dell'art. 7 lett. q OAVS in occasione del primo versamento (STF H 242/04

dell'8 settembre 2005); gli assegni

per grandi invalidi delle assicurazioni sociali.

2.6

I contributi sono fissati per

ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l'anno

civile (art. 29 cpv. 1 OAVS).

I contributi sono calcolati sul reddito conseguito effettivamente

in forma di rendita durante l'anno di contribuzione e sulla sostanza al 31

dicembre. Il reddito conseguito in forma di rendita non è

convertito in reddito annuo. È fatto salvo il capoverso 6 (art. 29 cpv.

2.

OAVS).

Per l'art. 29 cpv. 3 OAVS, le autorità fiscali cantonali stabiliscono

la sostanza determinante per il calcolo dei contributi in base alla

corrispondente tassazione cantonale passata in giudicato. Tengono conto dei

valori di riparto intercantonali.

La determinazione del reddito conseguito in forma di rendita

incombe alle casse di compensazione, che si avvalgono della collaborazione

delle autorità fiscali cantonali (art. 29 cpv. 4 OAVS).

Per l'art. 29 cpv. 5 OAVS, l'importo delle spese stimato per il

calcolo dell'imposta secondo il dispendio giusta l'art. 14 LIFD deve essere

equiparato al reddito conseguito in forma di rendita. La corrispondente

tassazione relativa a quest'imposta è vincolante per le casse di compensazione.

Secondo l'art. 29 cpv. 6 OAVS, se l'obbligo di

contribuzione non dura tutto l'anno, i contributi sono riscossi

proporzionalmente alla sua durata. Per il calcolo dei contributi sono

determinanti il reddito conseguito in forma di rendita convertito in reddito

annuo e la sostanza stabilita dalle autorità fiscali per l'anno civile in

questione. Su richiesta dell'assicurato è tuttavia considerata la sostanza alla

fine dell'obbligo contributivo, qualora questa si scosti considerevolmente da

quella stabilita dalle autorità fiscali.

Per il resto, gli articoli 22-27 sono applicabili

per analogia alla fissazione e alla determinazione dei contributi (art. 29 cpv.

7.

prima frase OAVS).

2.7

Nell’evenienza concreta, i

contributi dovuti dai ricorrenti tassati secondo il dispendio ex art. 14 LIFD

(art. 13 LT) e assoggettati ai contributi AVS/AI/IPG quali persone senza

attività lucrativa sono stati calcolati soltanto sulla sostanza detenuta in

Svizzera e all’estero, giacché già considerando l’importo di Fr. 15'587'708.-

si ottiene il massimo dei contributi dovuti in virtù dell’art. 28 cpv. 1 OAVS. In effetti, in specie la sostanza o il reddito

sotto forma di rendita reddito annuo conseguito in forma di rendita

moltiplicato per 20 è superiore al limite di Fr. 8'400'000.- e quindi il

contributo dovuto ammonta dal 1° gennaio 2013 a Fr. 19'600.-, a cui si

aggiungono i contributi AI e IPG, per un totale di Fr. 22'042.-.

Pertanto, quand’anche si tenesse conto anche del dispendio che, in

virtù dell'art. 29 cpv. 5 OAVS, deve essere equiparato al reddito conseguito in

forma di rendita e, moltiplicato per 20, lo si considerasse insieme alla

sostanza per stabilire il reddito determinante, l’importo totale dei contributi

personali non aumenterebbe comunque, visto che già conteggiando soltanto la

sostanza sono stati raggiunti i contributi massimi da versare (per una

fattispecie in cui per degli assicurati tassati secondo il dispendio la Cassa

di compensazione ha calcolato i contributi personali basandosi sul dispendio

quale reddito sotto forma di rendita, e non sulla sostanza, cfr. STCA 30.2015.31+32

del 18 gennaio 2016, cresciuta incontestata in giudicato).

2.8

Per potere tenere conto della

capacità contributiva degli assicurati che non svolgono un’attività lucrativa,

il Consiglio federale ha emanato l’art. 28 OAVS, con cui ha chiarito il

significato dei termini “secondo le loro condizioni sociali” previsto

dall’art. 10 cpv. 1 LAVS. Con questa terminologia sono stati indicati due

criteri cumulativi, ossia la sostanza netta e i redditi che non sono né il

prodotto di un lavoro né il rendimento di una sostanza. Questi redditi sono poi

moltiplicati per 20 e aggiunti alla sostanza (art. 28 cpv. 2 OAVS), che va poi

divisa per due qualora si tratti di coniugi (art. 28 cpv. 4 OAVS).

Per quanto concerne la sostanza determinante per il calcolo dei

contributi delle persone senza attività lucrativa, unico elemento contestato

dagli insorgenti, come visto essa è costituita dall’insieme della sostanza

netta dell’assicurato, detenuta in Svizzera sia all’estero.

Con sentenza 9C_797/2014 del 28 maggio 2015, pubblicata in DTF 141

V 377, in un caso in cui i contributi di una persona senza attività lucrativa

al beneficio della tassazione secondo il dispendio erano stati fissati sulla

base di una reddito sotto forma di rendita di Fr. 187'000.- e di una sostanza

di Fr. 4'075'000.-, il TF ha stabilito, circa l’art. 29 cpv. 5 OAVS, che esso è

conforme alla Costituzione e alla legge (cfr. consid. 4). L’Alta Corte, che ha

concluso ricordando al ricorrente che non è tenuto ad essere tassato secondo il

dispendio e che può modificare il proprio statuto nella misura in cui non lo

ritiene (più) vantaggioso (cfr. consid. 5.1 in fine), ha ribadito che la

tassazione globale ai sensi dell’art. 14 LIFD è vincolante e che le condizioni

sociali degli assicurati, ai sensi dell’art. 10 cpv. 1 prima frase LAVS, sono

considerate nell’ambito del calcolo del dispendio di cui all’art. 14 LIFD.

Inoltre, di principio, per il calcolo dei contributi sociali, il

reddito determinante è di norma quello evinto dalla tassazione IFD (cfr. art.

29.

cpv. 5 OAVS in caso di tassazione secondo il dispendio ed art. 23 cpv. 1

OAVS per gli indipendenti). Per contro, come ricordato nella citata STCA

30.2015

+32 del 18 gennaio 2016, per quanto concerne la sostanza la medesima

va di principio evinta dalla tassazione cantonale, non esistendo una tassazione

della sostanza a livello federale (cfr. anche art. 29 cpv. 3 OAVS). Tuttavia,

essa può essere presa in considerazione solo nella misura in cui figura nella

rispettiva tassazione cresciuta in giudicato (STFA H 20/03 del 30 dicembre

2005, dove il TF ha annullato la pronunzia del TCA che aveva tenuto conto del

valore di stima, utilizzato per il riparto comunale, dell’immobile nel quale

abitavano i coniugi tassati secondo il dispendio, ma che non figurava nella

rispettiva tassazione).

Il TCA rileva che in questo giudizio federale concernente una

coppia di cittadini austriaci tassata secondo il dispendio non è stato

precisato se la sostanza detenuta dai coniugi fosse mobiliare o immobiliare

rispettivamente se detenuta in Svizzera o all’estero, proprio perché tale

specifica è del tutto ininfluente ai fini del calcolo dei contributi dovuti da

una persona senza attività lucrativa. Infatti, la sostanza determinante di una

persona senza attività lucrativa è rappresentata dall’insieme della sua sostanza

netta, detenuta in Svizzera e all’estero (N. 2080 DIN).

2.9

Nel caso di specie, la Cassa

di compensazione ha calcolato i contributi dovuti dai coniugi ricorrenti sulla

base della notifica di tassazione IC 2013 con i valori di riparto

intercantonali e ha ritenuto una sostanza netta di Fr. 15'587'708.-,

comprensiva della sostanza detenuta dagli assicurati sia in Svizzera sia

all’estero.

Alla luce delle considerazioni esposte, le decisioni di fissazione

dei contributi dovuti dagli insorgenti per l’anno 2013 sono quindi corrette,

basandosi infatti sull’insieme della sostanza netta da essi posseduta al 31

dicembre 2013 (art. 29 cpv. 2 OAVS), diviso per due ex art. 28 cpv. 4 OAVS,

quindi anche all’estero.

La censura dei ricorrenti va dunque respinta su questo punto.

2.10

Inoltre, anche le decisioni

sugli interessi di mora con cui il 1° marzo 2016 l’amministrazione ha calcolato

in Fr. 1'295,05 gli interessi del 5% dovuti da ciascun ricorrente per un

ritardo di 421 giorni (dal 1° gennaio 2015 al 1° marzo 2016) sui contributi fissati

per l’anno 2013 in Fr. 22'148,20 vanno confermate.

In effetti, in concreto torna applicabile l’art. 41bis cpv. 1

lett. f OAVS, secondo cui devono pagare gli interessi di mora:

le

persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non

esercitano un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono

obbligati a pagare i contributi, sui contributi da compensare, qualora i

contributi d'acconto siano almeno il 25 per cento inferiori ai contributi

effettivamente dovuti e non vengano versati fino al 1° gennaio dopo il termine

dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione, a partire dal 1° gennaio

dopo tale termine.

Gli interessi cessano di decorrere con il pagamento completo dei

contributi, con la presentazione del regolare conteggio o, in mancanza di esso,

con la fatturazione. In caso di reclamo di contributi arretrati, gli interessi

cessano di decorrere con la fatturazione, sempre che i contributi siano pagati

entro il termine fissato (art. 41bis cpv. 2 OAVS).

In virtù dell'art. 42 cpv. 1 OAVS, i contributi sono considerati pagati

con la ricezione del pagamento da parte della Cassa di compensazione. Il tasso

per gli interessi di mora e per gli interessi compensativi è del 5% all'anno

(art. 42 cpv. 2 OAVS).

Gli interessi sono calcolati in giorni. I mesi interi sono

calcolati come 30 giorni (art. 42 cpv. 3 OAVS; STFA H 148/03 del 10 novembre

2003).

Pronunciandosi nell’ambito di fattispecie ticinesi concernenti

persone esercitanti un'attività indipendente debitrici di contributi personali,

alle quali è stata applicata per gli interessi di mora la lettera f dell'art.

41bis cpv. 1 OAVS avendo versato acconti inferiori al 25% dei contributi

effettivamente dovuti (DTF 134 V 405; STF 9C_623/2007, STF 9C_709/2007 e STF

9C_632/2007 tutte e tre del 26 settembre 2008), il Tribunale federale ha

affermato che il ricorrente non poteva validamente liberarsi dal

suo obbligo di pagamento tentando di invocare l'irreprensibilità del suo agire

e addebitando all'amministrazione un comportamento negligente.

L'Alta Corte ha infatti precisato

che l'interesse moratorio non ha carattere penale e matura indipendentemente da

ogni colpa. Per l'obbligo di prestare interessi di mora in ambito

contributivo non è pertanto decisivo se il ritardo nella fissazione o nel

pagamento dei contributi sia imputabile al contribuente oppure alla Cassa

di compensazione (DTF 134 V 405 consid. 7.1; DTF 134 V 202 consid.

3.3

; STFA H 221/90 del 24 gennaio 1992 = ZAK 1992 pag. 167 seg. consid. 4b). Dal

momento che l'obbligo di versamento degli interessi moratori è indipendente

dall'esistenza o meno di una colpa, esso si giustificherebbe anche qualora la Cassa

(o l'autorità fiscale) dovesse avere - per ipotesi - trascinato in

maniera dilatoria la fissazione definitiva dei contributi (DTF

134.

V 405 consid. 7.1; DTF 134 V 202 consid. 3.3.2; STFA H 157/04 del 14

dicembre 2004, consid. 3.4.2). Il ricorrente avrebbe infatti potuto,

durante questa attesa, fare fruttare il debito contributivo non ancora

fatturato né saldato. Irrilevante, invece, è che durante questo tempo egli

abbia o no effettivamente tratto vantaggio in misura equivalente al tasso di

interesse moratorio legale del 5%. L'obbligo di pagamento dell'interesse si fonda

infatti sulla finzione di un guadagno di interessi del contribuente e di una

perdita corrispondente della Cassa. In virtù dell'art. 41ter cpv. 1 OAVS,

questa finzione si trova ugualmente nel caso opposto, dove spetta alle Casse di

compensazione versare interessi compensativi del 5% per contributi non dovuti

che vengono restituiti o compensati (DTF 134 V 405 consid. 7.1). L'interesse di

mora e l'interesse compensativo hanno infatti per funzione di compensare il

fatto che in caso di pagamento tardivo il debitore può trarre un beneficio d'interesse,

mentre il creditore subisce uno svantaggio (DTF 134 V 405 consid. 5.3; STF 9C_709/2007 del 26 settembre

2008.

consid. 4.3). Dunque, l'interesse di mora tende a compensare un

ingiustificato arricchimento del debitore della prestazione, che versa sul contributo

effettivamente dovuto un acconto manifestamente insufficiente, conseguendo

implicitamente un finanziamento per il mancato pagamento alla Cassa di congrui

acconti.

Questi concetti sono stati ribaditi nella DTF 139 V

297.

2.11

Come ha ricordato il Tribunale

federale, indipendentemente dall’esistenza di qualsiasi colpa, quale comune

denominatore per giustificare la decorrenza di interessi di mora sui contributi

che i ricorrenti dovevano versare per l’anno di contribuzione 2013, v’era la

circostanza che il ritardo con cui i contributi personali complessivi sono

stati fissati il 1° marzo 2016 dalla Cassa di compensazione, ha condotto gli assicurati

a posticiparne per almeno tre anni il versamento. Tale agire ha comportato per

i ricorrenti un vantaggio a loro favore (STCA 30.2016.5+6 del 27 aprile 2016; STCA

30.2015.35

del 24 marzo 2016; STCA 30.2015.29 del 25 gennaio 2016; STCA

30.2015.10

del 30 giugno 2015), i quali avrebbero infatti potuto, durante questa

attesa, fare fruttare il debito contributivo non ancora fatturato né saldato.

La circostanza che essi ne abbiano o no effettivamente tratto vantaggio non è

invece rilevante.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il TCA conferma che,

in applicazione dell’art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, sul saldo dei contributi

reclamati per l’anno 2013 (Fr. 27'357,65 – Fr. 20.- [diffida] – Fr. 1'295,05

[interessi di mora] – Fr. 3'894,40 [acconti]) i ricorrenti sono pertanto tenuti

a pagare degli interessi di mora, che decorrono dal 1° gennaio dopo il termine

dell’anno civile seguente l’anno di contribuzione per il quale i contributi

sono dovuti, vale a dire dal 1° gennaio 2015, fino alla fatturazione.

2.12

Da quanto

precede discende che le decisioni impugnate devono essere confermate e i ricorsi

integralmente respinti.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. I ricorsi, congiunti, sono respinti.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta

invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma

del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti