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Decisione

30.2016.39

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

15 dicembre 2016Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

I pag. 3), va qui rilevato che l'art. 43 cpv. 1 LPGA prevede che l'assicuratore

esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie

le informazioni di cui ha bisogno.

Ciò nonostante, per l'art. 28 cpv. 1 LPGA, gli

assicurati e il loro datore di lavoro devono collaborare gratuitamente

all'esecuzione delle varie leggi d'assicurazione sociale.

Colui che rivendica prestazioni assicurative deve

fornire gratuitamente tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi

diritti e per stabilire le prestazioni assicurative (art. 28 cpv. 2 LPGA).

Nel diritto delle assicurazioni sociali la procedura è retta dal principio

inquisitorio, secondo il quale i fatti pertinenti della causa devono essere

constatati d'ufficio dal tribunale, che apprezza liberamente le prove senza

essere legato da regole formali.

Tuttavia, questo principio non è assoluto, ma trova il suo correlato

nell'obbligo delle parti di collaborare (citata STFA del 26 settembre

2001, consid. 3c; citata STFA del 18 settembre 2001, consid. 3b; DTF 125 V 195

consid. 2 con riferimenti; RAMI 1994 pag. 211; AHI Praxis pag.

212; DLA 1992 pag. 113; Meyer,

“Die Rechtspflege in der Sozialversicherung” in: Basler Juristische

Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12; Spira,

“Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale”

in: Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; Kurmann, “Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz” in: Luzerner Rechtsseminar 1986,

Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pag. 5 segg.).

Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le

pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui

può essere ragionevolmente chiesto loro, le prove dettate dalla natura della

vertenza o dai fatti invocati; in difetto di ciò, esse rischiano di dover

sopportare le conseguenze dell'assenza di prove (DTF 125 V 195 consid. 2; SVR

1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; Pratique VSI 1994 pag. 220 consid. 4; RAMI

1993 pagg. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF

115 V 113; Beati in:

"Relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali", Lugano 1993,

pag. 1 seg.).

Infatti, il principio inquisitorio dispensa le parti dall'obbligo

di provare, ma non le libera dall'onere della prova: in caso di mancanza

di prove, tocca alla parte che voleva dedurre un diritto sopportarne le

conseguenze (DTF 117 V 264 consid. 3), a meno che l'impossibilità di provare un

fatto possa essere imputata alla controparte (citata STFA del 26 settembre

Considerandi

2001, consid. 3c; citata STFA del 18 settembre 2001, consid. 3b; DTF 124 V 375

consid. 3; RAMI 1999 pag. 418, consid. 3).

Su questi aspetti, si veda in particolare: Duc, Les assurances sociales en Suisse,

Losanna 1995, pagg. 827-828 e Locher,

Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 1997, pagg. 339-341, dove Locher rileva

che “(…) besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der

Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt

werden kann”.

Va rammentato che non esiste, nel diritto

delle assicurazioni sociali, il principio secondo il quale l'amministrazione e

il giudice dovrebbero statuire, nel dubbio, a favore dell'assicurato (citata

STFA del 26 settembre 2001, consid. 3c; citata STFA del 18 settembre 2001,

consid. 3b; STFA C 49/00 del 15

gennaio 2001; DTF 115 V 142 consid. 8b; DTF 113 V 312 consid. 3a e 322

consid. 2a; RAMI 1999 pag. 478, consid. 2b).

In concreto, l'amministrazione ha ritenuto che dalla documentazione

medica raccolta presso il curante l'inizio della necessità dell'aiuto regolare

e notevole di terzi per l'assicurata nel compiere gli atti ordinari della vita

andava fissato nel mese di gennaio 2016.

Spettava semmai all'interessata, che contestava l'inizio del termine

d'attesa, apportare le necessarie prove a sostegno della sua tesi. Ciò non è

tuttavia mai avvenuto, visto che la semplice indicazione che il dr. __________

attesti che era presente un’invalidità di grado lieve dall’inizio del 2014 e

poi di grado medio fino a fine 2015 non è stata comprovata da alcun certificato

medico.

Va ribadito che la presenza di una malattia – la cui nascita ed

esistenza non si vuole qui mettere in dubbio - non vuole ancora dire che gli

atti quotidiani della vita non potessero essere svolti autonomamente

dall'assicurata e che invece ella necessitasse di un aiuto esterno regolare e

notevole.

2.6

Stante quanto precede, è

indubbio che è dal mese di gennaio 2016, e non dal 2014 e nemmeno dal 2015, che

va fatto risalire il momento a partire dal quale far decorrere il tempo d'attesa

di un "anno intero, senza interruzione", di cui all'art. 43bis

cpv. 2 LAVS.

Il diritto a tale prestazione nasce infatti soltanto dopo un anno

di attesa dal manifestarsi, senza interruzione, della sua condizione di grande

invalido.

Di conseguenza, i presupposti legali per potere concedere alla ricorrente

un assegno per grandi invalidi dell'AVS ex art. 43bis cpv. 2 LAVS sono adempiuti

soltanto dal gennaio 2016.

In queste circostanze, il diritto all'assegno per grandi invalidi

può sorgere al più presto dopo che l'assicurata è stata grande invalida di

grado elevato, medio o lieve per un anno, e meglio quindi soltanto dal prossimo

mese di gennaio 2017.

Alla luce delle considerazioni esposte discende che la decisione

su opposizione emanata dalla Cassa di compensazione deve essere confermata e il

ricorso integralmente respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti