30.2016.40
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9 febbraio 2017Italiano19 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
30.2016.40
TB
Lugano
9 febbraio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 17 ottobre 2016 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 5 ottobre 2016 emanata da
Cassa CO 1
in materia di rendite AVS
ritenuto in fatto
1.1. Con decisione del 22 luglio
2011 (doc. 31) la Cassa __________ disoccupazione ha chiesto a RI 1, nato nel 1944,
la restituzione delle indennità di disoccupazione percepite indebitamente da
gennaio 2007 a marzo 2008 ammontanti a Fr. 40'350.-.
L’11 gennaio 2012 (doc. 25) con STCA 38.2011.77 il Tribunale ha
dichiarato irricevibile il ricorso formulato dall’assicurato contro questa
decisione, che è quindi cresciuta in giudicato.
1.2. Con STCA 38.2012.64 del 21
gennaio 2013 (doc. 20) il TCA ha confermato il rifiuto di condonare la somma da
restituire deciso il 29 marzo 2012 (doc. 24), facendo difetto la buona fede.
1.3. Non dando seguito alla
proposta del 17 giugno 2013 (doc. 17) di pagamento rateale di Fr. 650.- al mese
del debito di Fr. 40'350.- e nemmeno alle successive proposte di dilazione di
pagamento (docc. 13-15), l’8 gennaio 2014 (doc. 12) la Cassa __________
disoccupazione ha avviato nei confronti dell’assicurato una procedura esecutiva
per l’incasso del credito, che è sfociata nell’attestato di carenza di beni del
18 agosto 2014 (doc. 10) di Fr. 40'542,90.
1.4. Due anni dopo, il 6 giugno
2016 (doc. 9) la Cassa CO 1 ha informato l’interessato che poiché risultava
ancora pendente il pagamento delle indennità di disoccupazione indebitamente
percepite, avrebbe proceduto per l’intero scoperto ad una trattenuta mensile di
Fr. 200.- sulla rendita di vecchiaia.
Non trovando questa proposta il consenso dell’assicurato (doc. 8),
il 21 giugno 2016 (doc. 7) la Cassa l’ha invitato a compilare un formulario sulle
sue entrate e le sue uscite (doc. 6), così da poter calcolare il minimo di
esistenza (doc. 3).
1.5. Con decisione del 16 agosto
2016 (doc. 2) la Cassa CO 1 ha ricalcolato il minimo d’esistenza basandosi sui
dati forniti dall’assicurato stesso ed è giunta a un’eccedenza pignorabile
mensile di Fr. 408,10. Pertanto, a partire dal mese di ottobre 2016
l’amministrazione ha deciso di compensare il debito esistente con la Cassa __________
disoccupazione con la rendita di vecchiaia versata all’assicurato (art. 15 cpv.
1 e art. 20 cpv. 2 LAVS), disponendo la deduzione di Fr. 400.- direttamente
dalla rendita mensile AVS e ciò fino al pagamento totale del debito di Fr.
40'542,90.
La decisione su opposizione emessa il 5 ottobre 2016 (doc. A1)
dalla Cassa di compensazione conferma la citata deduzione, giacché il credito
vantato dalla Cassa di disoccupazione, accertato con la decisione su
opposizione del 14 settembre 2011 (doc. 27), è integralmente imputabile all’assicurato.
Pertanto, poiché le indennità dovute dall’assicurato secondo la
decisione di restituzione sono crediti compensabili (N. 10914 DR), per
l’amministrazione possono quindi essere messe in compensazione con la rendita
AVS (N. 10901 DR), nulla ostando l’art. 16 cpv. 2 LAVS sulla perenzione del
credito (N. 10909 DR).
1.6. Il 17 ottobre 2016 (doc. I) RI
1 si è rivolto a questo Tribunale evidenziando di avere iniziato a lavorare nel
1963 e quindi di avere lavorato e contribuito per 47 anni. Poi nel 2007 è
rimasto senza lavoro e si è iscritto alla disoccupazione. Nel 2008 ha dato occasionalmente
una mano alla __________ di __________, informando di ciò la sua collocatrice.
Di conseguenza, egli non ritiene corretto che debba rimborsare le indennità
giornaliere di Fr. 40'350.- non avendole percepite indebitamente. In seguito, non
ricevendo regolarmente il salario per le sue consulenze, il ricorrente ha
interrotto la collaborazione con questa ditta e di ciò ha avvisato la sua
collocatrice.
Infine, l’assicurato ha evidenziato di avere già risarcito, con
una trattenuta sulla sua rendita, i danni cagionati alla Cassa mentre era
amministratore di un’altra società (doc. A2).
Pertanto, egli ha chiesto al TCA di rivedere la sua situazione.
1.7. La Cassa di compensazione ha
comunicato il 26 ottobre 2016 (doc. III) di non avere osservazioni da
formulare.
Da parte sua, il ricorrente ha prodotto l’8 novembre 2016 (doc.
VII) i verbali dei colloqui di consulenza avuti nel 2008 durante il termine
quadro che gli dava diritto alla disoccupazione.
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la
verifica della correttezza della trattenuta di Fr. 400.- al mese che la Cassa CO
1 ha deciso di adottare dal mese di ottobre 2016 sulla rendita AVS percepita
dal ricorrente, allo scopo di compensare e saldare il credito di Fr. 40'542,90
vantato dalla Cassa __________ disoccupazione nei confronti dell’assicurato per
prestazioni percepite indebitamente.
2.2. La LPGA non
contiene norme generali sulla compensazione.
Per l’art. 94 cpv. 1 LADI, le restituzioni e le
prestazioni esigibili in virtù della presente legge possono essere compensate reciprocamente
così come con restituzioni e rendite o indennità giornaliere esigibili
dell'AVS, dell'assicurazione invalidità, della previdenza professionale, in
virtù della legge sulle indennità di perdita di guadagno, dell'assicurazione
militare, della assicurazione obbligatoria contro gli infortuni,
dell'assicurazione contro le malattie, nonché con prestazioni complementari
dell'AVS/AI e con assegni familiari previsti dalla legge.
L'art. 20 LAVS concernente l'esecuzione forzata e la compensazione
delle rendite prevede, al capoverso 1, che il diritto alla rendita non è
soggetto a esecuzione forzata.
L'art. 20 cpv. 2 LAVS dispone (però) che possono essere compensati
con prestazioni scadute:
a. i crediti derivanti dalla LAVS, dalla LAI, dalla LIPG e dalla
legge federale del 20 giugno 1952 sugli assegni familiari nell'agricoltura;
b. i crediti per la restituzione di prestazioni
complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e
l'invalidità;
c. i crediti per la restituzione di rendite e
indennità giornaliere dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni,
dell'assicurazione militare, dell'assicurazione contro la disoccupazione e
dell'assicurazione contro le malattie.
Nella DTF 130 V 505 l’allora Tribunale federale
delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha rammentato al
considerando 2.4 che la compensazione non deve intaccare il minimo vitale del
debitore («la jurisprudence en
matière d'assurances sociales soumet la compensation à l'exigence que cette
mesure ne mette pas en péril les moyens d'existence du débiteur (voir par
exemple ATF 115 V 343 consid. 2c, ATF 111 V 103 consid. 3b). Cette exigence est à rapprocher
de l'art. 125 ch. 2 CO, aux termes duquel ne peuvent être éteintes par
compensation les créances dont la nature spéciale exigent le paiement effectif
entre les mains du créancier, telles que des aliments ou le salaire absolument
nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille (ATF 108 V 47 consid. 2).”).
Nella sentenza pubblicata in DTF 136 V 286 l’Alta Corte ha
affermato che la compensazione di rendite arretrate
dell'assicurazione per l'invalidità con pretese risarcitorie ai sensi dell'art.
52 LAVS è disciplinata dall'art. 50 cpv. 2 LAI in relazione con l'art. 20 cpv.
2 lett. a LAVS e non dalle disposizioni della LPGA. Essa è ammissibile (consid.
4 e 5).
Inoltre, al considerando 8.2 il TF ha ricordato che
il divieto di intaccare il minimo vitale in caso di compensazione nell’ambito
delle assicurazioni sociali è simile a quello previsto dal diritto privato e
figurante nell’art. 125 cpv. 2 CO. Questo disposto prevede che non possono
estinguersi mediante compensazione contro la volontà del creditore le
obbligazioni che per la particolare loro natura devono essere effettivamente
soddisfatte al creditore, come per esempio quelle per alimenti e salari
assolutamente necessari al mantenimento del creditore e della sua famiglia.
L’Alta Corte ha evidenziato che l’art. 125 cpv. 2 CO (e l’art. 93 cpv. 1 LEF)
vogliono impedire che la persona interessata, a causa della compensazione, cada
nel bisogno. Ciò non è il caso quando la compensazione
retroattiva avviene nei confronti di una persona che nel medesimo periodo ha
beneficiato di prestazioni assistenziali (“Ähnlich verhält es sich, wenn die versicherte Person
in der Vergangenheit von der Fürsorgebehörde während einer Zeitspanne
unterstützt wurde, für welche später Renten nachbezahlt werden, die Verrechnung
jedoch nicht mit der Sozialbehörde, sondern - wie hier - mit einem anderen
Zweig der Sozialversicherung zur Diskussion steht, dessen Anspruch jenem der
Fürsorgebehörde vorgeht (vgl. auch Urteil I 141/05 vom 20. September 2006 E.
5.3.2). Hinzu kommt, dass sich der Schutz des Existenzminimums bei
Verrechnungen auf dem Gebiet der Sozialversicherung an Art. 125 Ziff. 2 OR
anlehnt. Dieser sieht vor, dass Verpflichtungen, deren besondere Natur die
tatsächliche Erfüllung an den Gläubiger verlangt, wie Unterhaltsansprüche und
Lohnguthaben, die zum Unterhalt des Gläubigers und seiner Familie unbedingt
erforderlich sind, nicht durch Verrechnung getilgt werden können (vgl. BGE 130
V 505 E. 2.4 S. 510). Art. 125 Ziff. 2 OR wie auch Art. 93 Abs. 1 SchKG wollen
einzig vermeiden, dass jemand durch die Verrechnung tatsächlich ins Elend
gestossen würde, was nicht der Fall ist, wenn es - wie im vorliegenden Fall -
um eine nachträgliche Beurteilung für einen Zeitraum geht, für welchen
Sozialhilfe effektiv ausgerichtet worden ist (vgl. zum Ganzen: SCHLAURI,
a.a.O., S. 148 ff.).“).
Nella DTF 138 V 402 il TF ha affermato che nel caso
di pagamento retroattivo di rendite per periodi precedenti, la salvaguardia del
minimo esistenziale non deve essere presa in considerazione quale limite di
compensazione laddove la rendita assegnata a titolo retroattivo sostituisce
semplicemente una rendita riconosciuta per un periodo precedente e le due
prestazioni si escludono vicendevolmente (consid. 4.5).
L’Alta Corte al consid. 4.2 ha rammentato che la compensazione di prestazioni e contributi può essere effettuata sia con rendite già
versate, sia con rendite future, ma, di principio, il minimo vitale della
persona assicurata non può essere intaccato. Si pone pertanto la questione di
sapere se anche in caso di compensazione con rendite già versate occorre
esaminare se il minimo vitale della persona interessata è salvaguardato, e
questo nel lasso di tempo durante il quale la rendita avrebbe dovuto essere
versata. (“(…) Die zweigintern und zweigübergreifend zulässige Verrechnung von
Leistungen und Forderungen kann sich sowohl auf laufende Renten als auch auf
Rentennachzahlungen beziehen (BGE 136 V 286 E. 4.1 S. 288). Sie darf indessen
den nach betreibungsrechtlichen Regeln zu ermittelnden Notbedarf der versicherten
Person nicht beeinträchtigen (BGE 136 V 286 E. 6.1 S. 291; BGE 131 V 249 E. 1.2
S. 252). Dabei stellt sich nach der Rechtsprechung die Frage der Zulässigkeit
der Verrechnung unter dem Gesichtspunkt der Wahrung des betreibungsrechtlichen
Existenzminimums nicht nur bei einer laufenden, monatlich ausgerichteten Rente,
sondern auch bei Rentennachzahlungen, weil auch diese zum Zweck haben, den
Existenzbedarf der versicherten Person zu decken (Art. 34quater Abs. 2 Satz 3 aBV; Art. 112 Abs. 2 lit. b BV),
und zwar in jener Zeitspanne, für welche sie nachbezahlt werden (BGE 136 V 286
E. 6.2 S. 291; Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts I 305/03 vom 15. Februar
2005 E. 4; vgl. auch Urteil I 141/05 vom 20. September 2006 E. 5.3.1; kritisch
dazu: FRANZ SCHLAURI, Die zweigübergreifende Verrechnung und weitere
Instrumente der Vollstreckungskoordination des Sozialversicherungsrechts, in:
Sozialversicherungsrechtstagung 2004, S. 137 ff., 150 f.). (…)“).
Con riferimento alle sentenze 9C_1015/2010 e DTF
136 V 286, il Tribunale federale ha affermato che, di regola, il divieto di
compensazione non vale quando il minimo esistenziale, nel periodo passato in
cui avviene la compensazione, è stato garantito dal versamento di prestazioni
assistenziali (“Damit
ergibt sich aus beiden Urteilen, dass das Verrechnungsverbot dann nicht gilt,
wenn das Existenzminimum während der fraglichen Zeitspanne durch Leistungen der
Sozialhilfe gewährleistet war, und dass die Beachtung der Verrechnungsschranke
bei Nachzahlungen vor allem sicherstellen soll, dass es nicht zufolge
zeitlicher Verschiebungen von Zahlungen zu ungerechtfertigten Nachteilen für
den Versicherten kommt.”).
L’Alta Corte ha poi evidenziato che la compensazione
(retroattiva) può portare su contributi non ancora pagati o su prestazioni da
restituire. La questione del minimo esistenziale può concernere solo il primo
caso, poiché nel periodo determinante non sono state versate altre prestazioni.
Quando invece la persona assicurata ha beneficiato di rendite, che non erano dovute
o erano dovute in misura inferiore, la situazione è diversa. In tal caso, di
principio, la compensazione è possibile senza necessità di effettuare il
calcolo del minimo vitale, poiché il reddito e la sostanza della persona
interessata, per il passato, non subirebbero alcuna modifica (consid. 4.4; cfr. consid. 4.5:” Die Verrechnung ist hier somit zulässig, ohne dass dem die Einhaltung
des betreibungsrechtlichen Existenzminimums entgegengehalten werden kann. Dies
entspricht auch dem oben in E. 4.2 dargelegten grundsätzlichen Ziel, dass
Rechtswirkungen nicht lediglich aus der zeitlichen Verschiebung von Zahlungen
resultieren sollen. Ebenso wenig wie die Beachtung der Verrechnungsschranke bei
Nachzahlungen sicherstellen soll, dass es nicht zufolge zeitlicher
Verschiebungen von Zahlungen zu ungerechtfertigten Nachteilen für den
Versicherten kommt, soll die zeitliche Verschiebung zu vom Gesetz grundsätzlich
ausgeschlossenen Leistungskumulationen führen.“).
2.3. Il N. 10901
delle Direttive sulle rendite (DR) dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e
invalidità, edite dall'UFAS, valide dal 1° gennaio 2003, stato al 1°
gennaio 2016 - visto che la decisione impugnata è stata emanata nel 2016 -
prevede che se il beneficiario di una prestazione è debitore di una Cassa di
compensazione e non salda il suo debito con un pagamento, il credito della
Cassa deve essere compensato con le rendite o gli assegni per grandi invalidi scaduti,
a condizione, tuttavia, che questo credito sia compensabile.
Secondo il N. 10904 DR, per essere compensabile con
le prestazioni scadute, il credito deve appartenere ad una Cassa di
compensazione. È irrilevante se si tratta della stessa Cassa che versa le
rendite o di un'altra. Il credito della Cassa A può essere compensato con
prestazioni versate dalla Cassa B.
Giusta il N. 10905 DR, il credito deve poter essere fatto valere
personalmente nei confronti dell'avente diritto alla prestazione oppure essere
strettamente connesso alla rendita o all'assegno per grandi invalidi dal punto
di vista del diritto assicurativo. In tal modo, i contributi e le rendite da
restituire che il beneficiario deve ancora versare personalmente o in seguito
all'apertura della successione possono essere compensati con la sua rendita.
Per il N. 10909 DR, il credito deve essere esigibile e non prescritto.
Fatti
I crediti contributivi che non sono ancora stati estinti al momento del
riconoscimento del diritto alla rendita possono essere compensati in ogni caso
con questa (art. 16 cpv. 2 LAVS).
Il credito deve riguardare, per ciò che concerne il caso concreto,
rendite e indennità giornaliere da restituire dell'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni, dell'assicurazione militare, dell'assicurazione contro la
disoccupazione e delle casse malati riconosciute dalla Confederazione (N. 10910
e N. 10914).
Giusta il N. 10919 DR, per principio la compensazione di una
rendita o di un assegno per grandi invalidi è ammissibile solo a condizione che
il minimo vitale della persona tenuta alla restituzione secondo il diritto
d'esecuzione non sia intaccato (RCC 1983
pag. 69).
I crediti in restituzione legalmente validi devono essere eseguiti
entro cinque anni. Per la compensazione dei crediti contributivi non estinti si
rimanda all'art. 16 cpv. 2 LAVS (N. 10923 DR).
2.4. Nel caso concreto,
il ricorrente fa in sostanza valere di essere intaccato
nel suo minimo vitale. Occorre di conseguenza verificare questa circostanza.
Dall’attestato di carenza di beni rilasciato il 18 agosto 2014
(doc. 10) dopo infruttuoso pignoramento risulta quanto segue:
" Dichiara
di non possedere beni di sorta, né mobili, né immobili, né qualsiasi altro
attivo da potersi sottoporre a pignoramento. Benefico AVS + PC di Fr. 1750.-
mensili, dedotti Fr. 200.- per pagamento arretrati premi AVS. Moglie percepisce
AVS Fr. 1620.- mensili. Abita in casa di proprietà dei figli ai quali versa Fr.
840.- mensili quale canone di locazione. CM (…) di Fr. 590.- mensili pagata
dalla PC.”.
Il 30 giugno 2016 (doc. 6) l’assicurato ha compilato l’apposito
formulario per il calcolo del minimo esistenziale, indicando che la rendita mensile
di Cassa pensione (recte: rendita AVS) ammonta per sé a Fr. 1'564.- e
per il suo coniuge a Fr. 1'640.-. Inoltre, ha un debito ipotecario di Fr.
234'000.- e le spese di manutenzione dell’immobile assommano a Fr. 300.- al
mese. Infine, il suo premio mensile di Cassa malati è di Fr. 360,60 e quello
della moglie di Fr. 387,70.
Il 28 luglio 2016 (doc. 2) la Cassa di compensazione ha calcolato
il minimo esistenziale del ricorrente considerando una rendita AVS di Fr.
21'156.- (Fr. 1'763.- x 12) per l’assicurato e una rendita AVS di Fr. 19'740.-
(Fr. 1'645.- x 12) per la moglie. A tali importi sono stati aggiunti Fr. 12.-
di prestazione complementare, per dei redditi totali ammontanti a Fr. 40'908.-,
attribuiti in ragione del 52% all’interessato e del 48% al suo coniuge.
Quale minimo di esistenza la Cassa ha ritenuto il minimo UEF per i
coniugi di Fr. 20'400.-, gli interessi passivi di Fr. 5'090,20 (frutto della
media fra gli interessi pagati nel 2015 e quelli pagati nel primo semestre del
2016), le spese di manutenzione di Fr. 3'600.- (corrispondenti alla media delle
spese avute nei bienni precedenti dal 2007 al 2015 come figura nel doc. 3) e le
spese diverse di Fr. 2'400.- (è un forfait della Cassa), per un totale di
fabbisogno minimo per i coniugi RI 1 di Fr. 31'490,20.
L’amministrazione ha dunque calcolato in Fr. 9'417.- annui la differenza
in più a disposizione della coppia, ciò che darebbe luogo a una trattenuta
mensile di Fr. 784,82 che, riportata sulla quota parte dell’assicurato, si
traduce in una disponibilità in eccesso di Fr. 408,10 (Fr. 784,82 x 52%)
compensabile con la rendita AVS che egli percepisce.
2.5. D’avviso di questo Tribunale,
la soluzione a cui è giunta la Cassa di compensazione deve essere confermata.
Il ricorrente non ha contestato il calcolo come tale né le cifre
Considerandi
ritenute dalla Cassa. Egli si è soltanto lamentato del fatto che le indennità
di disoccupazione che è tenuto a restituire mediante la compensazione con la
sua rendita AVS in realtà non sarebbero da rimborsare, poiché non le avrebbe
percepite indebitamente come ha sostenuto la Cassa di disoccupazione. Egli
ritiene di avere invece avvisato per tempo, nel 2008 (docc. B1-B3), la sua
collocatrice sulla sua nuova attività lavorativa. Inoltre, quando ha iniziato a
lavorare per la ditta __________, non era ancora in possesso di un contratto di
lavoro e la sua collaborazione era occasionale. Per di più, l’assicurato ha
rilevato di non avere ricevuto integralmente lo stipendio che gli spettava per
le prestazioni fornite.
Il TCA rileva che queste argomentazioni sono già state oggetto
della STCA 38.2010.80 del 14 giugno 2011, in cui è stato riconosciuto il
principio che dal gennaio 2007 al febbraio 2008 l’assicurato aveva percepito
indebitamente delle prestazioni dall’assicurazione contro la disoccupazione
avendo comunque svolto in quel periodo un’attività lucrativa senza darne avviso
alla Cassa di disoccupazione.
Per questo stato di fatto l’assicurato è pure stato ritenuto
colpevole di infrazione alla Legge federale sull’assicurazione contro la
disoccupazione e condannato dal Procuratore pubblico a una multa di Fr. 1'500.-
con decreto d’accusa del 3 maggio 2010 (cfr. consid. 2.7 pag. 13).
Pertanto, questo stesso Tribunale ha confermato l’obbligo di
restituire le prestazioni da parte dell’assicurato (cfr. consid. 2.8).
Ma non solo.
Dapprima, con STCA 38.2011.77 dell’11 gennaio 2012 è stato
confermato l’importo da restituire (Fr. 40'350.-).
Poi, il 21 gennaio 2013 (STCA 38.2012.64) il TCA ha respinto la
domanda di condono dell’assicurato per assenza di buona fede.
Tutti questi giudizi emessi dal TCA sono cresciuti incontestati in
giudicato. Pertanto, è mal venuto ora il ricorrente, ad anni di distanza, a
sollevare un’altra volta (l’ennesima) la tesi secondo cui le indennità di
disoccupazione non gli sarebbero state versate a torto, visto che avrebbe
avvisato la sua consulente dell’inizio di un’attività presso la ditta __________.
A comprova delle sue asserzioni l’assicurato ha allegato dei verbali
dei colloqui di consulenza avuti con la sua collocatrice.
A ben vedere, però, questi documenti non lo sostengono nelle sue
allegazioni, giacché essi sono stati redatti nel maggio e nel giugno 2008,
allorquando dal 19 febbraio 2008 egli era iscritto a Registro di Commercio come
amministratore unico della neocostituita __________ e di questo lavoro, come
risulta dai verbali, l’assicurato aveva correttamente informato la sua
consulente.
Di conseguenza, questi scritti nulla comprovano sul suo presunto
adempimento del suo dovere di informazione sullo svolgimento di un’attività
lucrativa precedente per conto della __________.
Non va inoltre dimenticato di rilevare che il ricorrente ha
iniziato la sua collaborazione con quest’ultima società a gennaio 2007 e tale
attività si è protratta per certo almeno fino a dicembre 2007 (doc. 33). Di
conseguenza, gli atti prodotti pendente causa, allestiti nel maggio e nel giugno
2008, non gli sono di alcun aiuto per discolparsi sull’incasso, indebito, delle
prestazioni di disoccupazione.
Ad ogni modo, quand’anche così fosse, va ricordato che questa
questione è già stata chiarita definitivamente dal TCA nel 2011, nel 2012 e nel
2013.
e questi giudizi sono cresciuti incontestati in giudicato. Pertanto, in
virtù del principio ne bis in idem, questa tematica,
come tale, non è più proponibile e quindi non può più essere rimessa in discussione, essendo già stata evasa (STCA 33.2012.13 del 14 dicembre 2012 consid.
5; STCA 36.2009.55 del 10 marzo 2010 consid. 3).
2.6
Stante quanto precede discende
che dalla rendita mensile AVS versata al ricorrente la Cassa di compensazione
deve dunque trattenere, a compensazione del debito di Fr. 40'542,90 esistente
nei confronti della Cassa di disoccupazione per le indennità giornaliere e per le
spese esecutive anticipate dalla Cassa creditrice per la procedura esecutiva
sfociata nel 2014 in un attestato di carenza di beni, l’importo a disposizione di
Fr. 400.-.
Tale compensazione deve essere messa in atto fino al rimborso
totale del debito. In effetti, l’art. 16 cpv. 2 5a frase LAVS dispone
espressamente che il credito per contributi non estinto alla nascita del
diritto alla rendita può in ogni caso essere ancora compensato conformemente
all'art. 20 cpv. 3 LAVS (N. 10909 DR).
2.7
In virtù di quanto esposto, la
decisione su opposizione del 5 ottobre 2016 deve essere confermata e il ricorso
respinto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti