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Decisione

30.2016.40

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

9 febbraio 2017Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

I crediti contributivi che non sono ancora stati estinti al momento del

riconoscimento del diritto alla rendita possono essere compensati in ogni caso

con questa (art. 16 cpv. 2 LAVS).

Il credito deve riguardare, per ciò che concerne il caso concreto,

rendite e indennità giornaliere da restituire dell'assicurazione obbligatoria

contro gli infortuni, dell'assicurazione militare, dell'assicurazione contro la

disoccupazione e delle casse malati riconosciute dalla Confederazione (N. 10910

e N. 10914).

Giusta il N. 10919 DR, per principio la compensazione di una

rendita o di un assegno per grandi invalidi è ammissibile solo a condizione che

il minimo vitale della persona tenuta alla restituzione secondo il diritto

d'esecuzione non sia intaccato (RCC 1983

pag. 69).

I crediti in restituzione legalmente validi devono essere eseguiti

entro cinque anni. Per la compensazione dei crediti contributivi non estinti si

rimanda all'art. 16 cpv. 2 LAVS (N. 10923 DR).

2.4. Nel caso concreto,

il ricorrente fa in sostanza valere di essere intaccato

nel suo minimo vitale. Occorre di conseguenza verificare questa circostanza.

Dall’attestato di carenza di beni rilasciato il 18 agosto 2014

(doc. 10) dopo infruttuoso pignoramento risulta quanto segue:

" Dichiara

di non possedere beni di sorta, né mobili, né immobili, né qualsiasi altro

attivo da potersi sottoporre a pignoramento. Benefico AVS + PC di Fr. 1750.-

mensili, dedotti Fr. 200.- per pagamento arretrati premi AVS. Moglie percepisce

AVS Fr. 1620.- mensili. Abita in casa di proprietà dei figli ai quali versa Fr.

840.- mensili quale canone di locazione. CM (…) di Fr. 590.- mensili pagata

dalla PC.”.

Il 30 giugno 2016 (doc. 6) l’assicurato ha compilato l’apposito

formulario per il calcolo del minimo esistenziale, indicando che la rendita mensile

di Cassa pensione (recte: rendita AVS) ammonta per sé a Fr. 1'564.- e

per il suo coniuge a Fr. 1'640.-. Inoltre, ha un debito ipotecario di Fr.

234'000.- e le spese di manutenzione dell’immobile assommano a Fr. 300.- al

mese. Infine, il suo premio mensile di Cassa malati è di Fr. 360,60 e quello

della moglie di Fr. 387,70.

Il 28 luglio 2016 (doc. 2) la Cassa di compensazione ha calcolato

il minimo esistenziale del ricorrente considerando una rendita AVS di Fr.

21'156.- (Fr. 1'763.- x 12) per l’assicurato e una rendita AVS di Fr. 19'740.-

(Fr. 1'645.- x 12) per la moglie. A tali importi sono stati aggiunti Fr. 12.-

di prestazione complementare, per dei redditi totali ammontanti a Fr. 40'908.-,

attribuiti in ragione del 52% all’interessato e del 48% al suo coniuge.

Quale minimo di esistenza la Cassa ha ritenuto il minimo UEF per i

coniugi di Fr. 20'400.-, gli interessi passivi di Fr. 5'090,20 (frutto della

media fra gli interessi pagati nel 2015 e quelli pagati nel primo semestre del

2016), le spese di manutenzione di Fr. 3'600.- (corrispondenti alla media delle

spese avute nei bienni precedenti dal 2007 al 2015 come figura nel doc. 3) e le

spese diverse di Fr. 2'400.- (è un forfait della Cassa), per un totale di

fabbisogno minimo per i coniugi RI 1 di Fr. 31'490,20.

L’amministrazione ha dunque calcolato in Fr. 9'417.- annui la differenza

in più a disposizione della coppia, ciò che darebbe luogo a una trattenuta

mensile di Fr. 784,82 che, riportata sulla quota parte dell’assicurato, si

traduce in una disponibilità in eccesso di Fr. 408,10 (Fr. 784,82 x 52%)

compensabile con la rendita AVS che egli percepisce.

2.5. D’avviso di questo Tribunale,

la soluzione a cui è giunta la Cassa di compensazione deve essere confermata.

Il ricorrente non ha contestato il calcolo come tale né le cifre

Considerandi

ritenute dalla Cassa. Egli si è soltanto lamentato del fatto che le indennità

di disoccupazione che è tenuto a restituire mediante la compensazione con la

sua rendita AVS in realtà non sarebbero da rimborsare, poiché non le avrebbe

percepite indebitamente come ha sostenuto la Cassa di disoccupazione. Egli

ritiene di avere invece avvisato per tempo, nel 2008 (docc. B1-B3), la sua

collocatrice sulla sua nuova attività lavorativa. Inoltre, quando ha iniziato a

lavorare per la ditta __________, non era ancora in possesso di un contratto di

lavoro e la sua collaborazione era occasionale. Per di più, l’assicurato ha

rilevato di non avere ricevuto integralmente lo stipendio che gli spettava per

le prestazioni fornite.

Il TCA rileva che queste argomentazioni sono già state oggetto

della STCA 38.2010.80 del 14 giugno 2011, in cui è stato riconosciuto il

principio che dal gennaio 2007 al febbraio 2008 l’assicurato aveva percepito

indebitamente delle prestazioni dall’assicurazione contro la disoccupazione

avendo comunque svolto in quel periodo un’attività lucrativa senza darne avviso

alla Cassa di disoccupazione.

Per questo stato di fatto l’assicurato è pure stato ritenuto

colpevole di infrazione alla Legge federale sull’assicurazione contro la

disoccupazione e condannato dal Procuratore pubblico a una multa di Fr. 1'500.-

con decreto d’accusa del 3 maggio 2010 (cfr. consid. 2.7 pag. 13).

Pertanto, questo stesso Tribunale ha confermato l’obbligo di

restituire le prestazioni da parte dell’assicurato (cfr. consid. 2.8).

Ma non solo.

Dapprima, con STCA 38.2011.77 dell’11 gennaio 2012 è stato

confermato l’importo da restituire (Fr. 40'350.-).

Poi, il 21 gennaio 2013 (STCA 38.2012.64) il TCA ha respinto la

domanda di condono dell’assicurato per assenza di buona fede.

Tutti questi giudizi emessi dal TCA sono cresciuti incontestati in

giudicato. Pertanto, è mal venuto ora il ricorrente, ad anni di distanza, a

sollevare un’altra volta (l’ennesima) la tesi secondo cui le indennità di

disoccupazione non gli sarebbero state versate a torto, visto che avrebbe

avvisato la sua consulente dell’inizio di un’attività presso la ditta __________.

A comprova delle sue asserzioni l’assicurato ha allegato dei verbali

dei colloqui di consulenza avuti con la sua collocatrice.

A ben vedere, però, questi documenti non lo sostengono nelle sue

allegazioni, giacché essi sono stati redatti nel maggio e nel giugno 2008,

allorquando dal 19 febbraio 2008 egli era iscritto a Registro di Commercio come

amministratore unico della neocostituita __________ e di questo lavoro, come

risulta dai verbali, l’assicurato aveva correttamente informato la sua

consulente.

Di conseguenza, questi scritti nulla comprovano sul suo presunto

adempimento del suo dovere di informazione sullo svolgimento di un’attività

lucrativa precedente per conto della __________.

Non va inoltre dimenticato di rilevare che il ricorrente ha

iniziato la sua collaborazione con quest’ultima società a gennaio 2007 e tale

attività si è protratta per certo almeno fino a dicembre 2007 (doc. 33). Di

conseguenza, gli atti prodotti pendente causa, allestiti nel maggio e nel giugno

2008, non gli sono di alcun aiuto per discolparsi sull’incasso, indebito, delle

prestazioni di disoccupazione.

Ad ogni modo, quand’anche così fosse, va ricordato che questa

questione è già stata chiarita definitivamente dal TCA nel 2011, nel 2012 e nel

2013.

e questi giudizi sono cresciuti incontestati in giudicato. Pertanto, in

virtù del principio ne bis in idem, questa tematica,

come tale, non è più proponibile e quindi non può più essere rimessa in discussione, essendo già stata evasa (STCA 33.2012.13 del 14 dicembre 2012 consid.

5; STCA 36.2009.55 del 10 marzo 2010 consid. 3).

2.6

Stante quanto precede discende

che dalla rendita mensile AVS versata al ricorrente la Cassa di compensazione

deve dunque trattenere, a compensazione del debito di Fr. 40'542,90 esistente

nei confronti della Cassa di disoccupazione per le indennità giornaliere e per le

spese esecutive anticipate dalla Cassa creditrice per la procedura esecutiva

sfociata nel 2014 in un attestato di carenza di beni, l’importo a disposizione di

Fr. 400.-.

Tale compensazione deve essere messa in atto fino al rimborso

totale del debito. In effetti, l’art. 16 cpv. 2 5a frase LAVS dispone

espressamente che il credito per contributi non estinto alla nascita del

diritto alla rendita può in ogni caso essere ancora compensato conformemente

all'art. 20 cpv. 3 LAVS (N. 10909 DR).

2.7

In virtù di quanto esposto, la

decisione su opposizione del 5 ottobre 2016 deve essere confermata e il ricorso

respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti