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Decisione

30.2016.41

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

7 febbraio 2017Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

I. Alla

Cassa è stato assegnato un termine scadente il 6 febbraio 2017 per presentare

eventuali osservazioni scritte in merito (doc. IX).

in

diritto

in

ordine

1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice

unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione

giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.

5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11

luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007

del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I

707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00

del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10

ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22

dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014

del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

Considerandi

2.

Per

costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il

presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale

(cfr. SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51

consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).

Se non è stata emessa

nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere

pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF

131.

V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414 consid. 1A; DTF 119

Ib 36 consid. 1b).

Con la decisione impugnata

la Cassa si è espressa solo circa la ricevibilità dell’opposizione inoltrata dall’insorgente.

Oggetto del contendere può

di conseguenza essere unicamente la ricevibilità dell’opposizione. Le censure,

sollevate con il ricorso (doc. I) e con le osservazioni del 30 gennaio 2017

(doc. VIII), relative alla contestazione della qualifica di dipendente

dall’attività svolta sono di conseguenza irricevibili.

nel

merito

3.

Per l'art. 52 cpv. 1 LPGA, le

decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro

trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate.

Ai sensi dell'art. 40 cpv. 1

LPGA il termine legale non può essere prorogato.

Secondo l'art. 39 cpv. 1

LPGA, le richieste scritte devono essere consegnate all'assicuratore oppure, a

lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza

diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine.

Se la parte si rivolge in

tempo utile a un assicuratore incompetente, si considera che il termine è stato

rispettato (cpv. 2).

L'art. 38 cpv. 1 LPGA

prevede che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere

notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione.

Se l'ultimo giorno del

termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto

federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È

determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il

suo rappresentante (cpv. 3).

I termini stabiliti dalla

legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno

precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, dal 15

luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (cpv. 4).

Il termine di ricorso in

caso di notifica della decisione durante la sospensione dei termini comincia a

decorrere il primo giorno dopo la scadenza della sospensione (cfr. DTF 131 V

305; STFA I 643/06 del 2 novembre 2006; Pratique VSI 1998 p. 217; H.-J.

Mosimann, in: Praktische Anwendungsfragen des ATSG, 2003, p. 130 e segg.).

Se il termine di ricorso è

spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso tardivo, per cui la

decisione contestata cresce in giudicato (cfr. DTF 110 V 37 consid. 2; Th.

Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr. 9, p. 479).

4.

L'art. 10 cpv. 1 OPGA prevede

che l'opposizione deve contenere una conclusione e una motivazione.

Ai sensi dell’art. 10 cpv. 3

OPGA, con riserva delle eccezioni di cui al cpv. 2, qui non applicabili,

l’opposizione può essere fatta per scritto o oralmente durante un colloquio

personale.

Secondo l’art. 10 cpv. 4

OPGA l’opposizione scritta deve portare la firma dell’opponente o del suo

patrocinatore. L’assicuratore mette a verbale l’opposizione fatta oralmente; il

verbale deve essere firmato dall’opponente o dal suo patrocinatore.

Per l’art. 10 cpv. 5 OPGA se

l’opposizione non soddisfa i requisiti di cui al capoverso 1 o se manca la

firma, l’assicuratore assegna un congruo termine per rimediarvi, con la

comminatoria che in caso contrario non si entrerà nel merito.

Con sentenza pubblicata in

DTF 142 V 152, il Tribunale federale ha stabilito che un’opposizione presentata

per e-mail contro una decisione di un assicuratore contro gli infortuni non è

valida, difettando la possibilità di apporre la firma autografa come previsto

dalla forma scritta stabilita dall’art. 10 cpv. 4 prima frase OPGA (consid. 2.4

e 4.6). In questo caso non c’è alcun diritto a un termine suppletorio (consid.

4.5

e 4.6).

Una correzione del vizio di

forma può essere effettuata entro il termine di ricorso, facoltà di cui la

persona assicurata deve essere eventualmente resa attenta (consid. 4.6). Il TF

ha stabilito che, nella misura in cui un’opposizione viene inoltrata tramite

e-mail prima dello scadere del termine, di regola, e tranne eccezioni descritte

nella sentenza, l’amministrazione è tenuta a rendere attento l’assicurato del

vizio di forma e della possibilità di sanarlo entro lo scadere del termine

(consid. 4.6:“ […] Möglich bleibt eine Verbesserung des

Formfehlers vor Ablauf der Einsprachefrist, worauf die zuständige Behörde den

Einsprecher gegebenfalls aufmerksam machen muss”). L’Alta Corte ha

citato a questo proposito la sentenza 1P.254/2005 del 30 agosto 2005 dove

l’opposizione ad un decreto d’accusa era stata inoltrata tramite e-mail. L’Alta

Corte, ritenuto che l’autorità penale non aveva reso attenta la persona

interessata del vizio di forma, sanabile entro la fine del termine di

opposizione, in applicazione dell’art. 29 cpv. 1 Cost. fed., per il quale in

procedimenti innanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha

diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro

un termine ragionevole, ha ripristinato il termine di opposizione ancora

rimanente al fine di sanare il vizio procedurale (sentenza 1P.254/2005, consid.

4.7

in fine: “[…] Das

Interesse des Beschwerdeführers an einem fairen Verfahren (Art. 29 Abs. 1 BV)

überwiegt unter den vorliegenden Umständen das öffentliche Interesse an der

strikten Einhaltung der gesetzlichen Formvorschriften. Dies rechtfertigt es,

die Rechtslage so zu beurteilen, wie wenn erwiesen wäre, dass das Verhöramt die

elektronische Eingabe erhielt. Die Obergerichtskommission wird aus diesem Grund

die Beschwerde gutzuheissen und in sinngemässer Wiederherstellung der damaligen

noch laufenden Einsprachefrist dafür zu sorgen haben, dass der Beschwerde-führer

eine dem gesetzlichen Formerfordernis genügende Einsprache nachreichen kann”).

Al

consid. 4.7 l’Alta Corte ha indicato i motivi per cui nel caso giudicato non

era necessario avvertire l’interessato del vizio di forma, benché il termine di

opposizione non fosse spirato, e meglio la circostanza che il medesimo

ricorrente aveva affermato che l’originale era stato trasmesso via Posta (“[…] “das Original auf dem Postweg unterwegs”, sei”; consid.

4.

). Alla luce delle parole utilizzate dalla persona interessata,

l’amministrazione poteva ritenere che l’assenza della firma sull’opposizione

trasmessa via e-mail sarebbe stata sanata tramite la documenta-zione inviata

con la posta.

Con sentenza 8C_346/2016 del

13.

luglio 2016 l’Alta Corte ha ribadito che “in ogni caso atti di causa

(reclami, ricorsi, ecc.) inviati per fax (come per semplice e-mail) […] non

esplicano alcun effetto giuridico sotto il profilo della decorrenza dei termini

e non salvaguardano la tempestività ad agire […]”.

In una sentenza 8C_386/2016

del 10 novembre 2016 il TF, con riferimento alla citata DTF 142 V 152, ha in

sostanza rammentato al consid. 4.1 che invii per fax, posta elettronica o

servizi di messaggeria elettronica (per esempio SMS, MMS, WhatsApp, ecc.) non

soddisfano i requisiti della forma scritta.

5.

In concreto, alla luce della

giurisprudenza federale, l’opposizione tramite e-mail del 30 maggio 2016 non ha

prodotto alcun effetto giuridico sotto il profilo della decorrenza dei

termini e non ha salvaguardato la tempestività ad agire (8C_346/2016 del 13

luglio 2016; DTF 142 V 152).

La Cassa avrebbe potuto

limitarsi a rendere attenta l’assicurata della necessità di sanare il vizio

entro lo scadere del termine di ricorso (DTF 142 V 152 consid. 4.6).

L’amministrazione, con lo

scritto del 9 giugno 2016 (doc. 8), oltre a rendere attenta l’assicurata che

l’opposizione era priva di firma e che dunque non adempiva i requisiti di cui

all’art. 10 cpv. 1 OPGA (pag. 1), le ha in sostanza assegnato un termine di 20

giorni, per sanare il vizio (pag. 2: “[…] se conferma l’opposizione:

la medesima non adempie i requisiti previsti dall’art. 10 cpv. 1 OPGA2

poiché della firma dell’opponente e del rappresentante [sic; …] 2Art.

10.

cpv. 5 OPGA: se l’opposizione non soddisfa i requisiti di cui al capoverso 1

o se manca la firma, l’assicuratore assegna un congruo termine per rimediarvi,

con la comminatoria che in caso contrario non si entrerà nel merito”

[sottolineatura in originale]). L’11 luglio 2016 l’amministrazione ha

nuovamente interpellato la ricorrente, assegnandole un nuovo termine di 5

giorni per determinarsi circa il mantenimento o meno del ricorso (doc. 5).

La Cassa ha dunque concesso

all’assicurata, la quale è rimasta silente e non ha in nessun modo reagito, un

termine maggiormente ampio rispetto a quello cui avrebbe avuto diritto (cfr.

DTF 142 V 152 consid. 4.6).

L’interessata non può trarre

alcun vantaggio dalla circostanza che il 19 febbraio 2016 avrebbe parlato con

una funzionaria della Cassa contestando l’intenzione di affiliarla quale

dipendente, trattandosi di un colloquio avvenuto prima dell’emissione della

decisione formale (28 aprile 2016 [doc. 10]). Del resto dall’e-mail del 19

febbraio 2016, che fa riferimento alla “conversazione telefonica odierna”,

non emerge una contestazione delle affermazioni della Cassa ma una semplice

descrizione della sua attività (doc. 15).

Nemmeno il colloquio che

l’interessata afferma di aver avuto ad inizio maggio 2016 con la medesima

funzionaria nel corso del quale avrebbe espresso la sua opposizione può esserle

d’aiuto.

Da una parte nell’e-mail del

30.

maggio 2016 l’interessata non accenna ad una precedente opposizione tramite

telefono (doc. 9). D’altra parte, a prescindere dalla circostanza che la

giurisprudenza, fino ad ora, non ha ammesso l’opposizione per telefono (cfr.

Kieser, ATSG-Kommentar, 2015, 3a edizione, n. 31 ad art. 52, pag. 688-689, con

riferimento alla SVR 1998 UV n. 12) e che l’art. 10 cpv. 3 OPGA prevede la

possibilità di formulare un’opposizione oralmente ma “durante un colloquio

personale”, va rilevato che nel caso di specie l’amministrazione ha comunque

assegnato alla ricorrente un termine per sanare il vizio con lo scritto del 9

giugno 2016 (doc. 8).

Alla luce di tutto quanto

sopra esposto è a giusta ragione che la Cassa, senza incorrere in un formalismo

eccessivo, ha dichiarato irricevibile l’opposizione poiché non adempie i

presupposti dell’art. 10 cpv. 4 OPGA.

Ne segue che il ricorso va

respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti