30.2016.41
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7 febbraio 2017Italiano13 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
30.2016.41
cs
Lugano
7 febbraio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 17 novembre 2016 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 19 ottobre 2016 emanata da
CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto, in fatto
A. Con
decisione formale del 28 aprile 2016 trasmessa sia alla __________ che a RI 1,
la Cassa CO 1 ha respinto la richiesta di affiliazione come indipendente di
quest’ultima, qualificandola quale dipendente della prima (doc. 10 e 11).
B. Con
e-mail datato 30 maggio 2016 trasmesso ad una funzionaria della Cassa CO 1, RI
1 ha contestato la decisione formale (doc. 9).
C. Il
9 giugno 2016 la Cassa ha scritto a RI 1, informandola che l’opposizione non
adempie i requisiti previsti dall’art. 10 cpv. 1 OPGA poiché sprovvista della
firma e di conseguenza è stata invitata a comunicare entro 20 giorni se
intendeva mantenere oppure ritirare l’opposizione del 30 maggio 2016, con
l’indicazione, in caso di conferma dell’opposizione, che “la medesima non
adempie i requisiti previsti dall’art. 10 cpv. 1 OPGA poiché della firma
dell’opponente o del rappresentante [ndr: sic]” e che “nel caso di
mancato ossequio non entreremo nel merito dell’opposizione” (doc. 8).
D. L’11
luglio 2016 l’amministrazione ha nuovamente interpellato RI 1, rilevando di non
aver ricevuto alcun riscontro al precedente scritto e invitandola a voler
comunicare entro 5 giorni se “è sua intenzione mantenere o ritirare
l’opposizione” e che in caso di “mancato riscontro da parte sua entro il
succitato termine, procederemo all’emanazione della decisione su opposizione”
(doc. 5).
E. Con
decisione su opposizione del 19 ottobre 2016 la Cassa CO 1 ha dichiarato
l’opposizione irricevibile in assenza della firma, conformemente a quanto
previsto dall’art. 10 cpv. 4 OPGA ed ha confermato la decisione del 28 aprile
2016 (doc. 2).
F. RI
1 è insorta al TCA contro la predetta decisione su opposizione, contestando nel
merito l’affiliazione come dipendente (doc. I).
G. Con
risposta del 12 dicembre 2016 la Cassa ha chiesto la reiezione del ricorso, con
argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione
(doc. III).
H. Dopo
aver chiesto (doc. VI) ed ottenuto (doc. VII), una proroga, il 30 gennaio 2017
l’insorgente ha prodotto ulteriori osservazioni, affermando tra l’altro:
" (…)
. L’art. 10 OPGA
cpv. 1 riporta che l’opposizione deve contenere conclusioni ed essere motivata.
Ho fatto ciò nella mia email del 30 maggio 2016.
. L’art. 10 OPGA
cpv. 3 riporta che l’opposizione può (e non deve) essere fatta per scritto o
oralmente durante un colloquio personale. Ciò che di nuovo ho fatto con la mia
email del 30 maggio 2016. Ho inoltre parlato personalmente al telefono con la
Signora __________ in data 19 febbraio 2016 e ad inizio maggio 2016, a seguito
della Decisione di affiliazione come indipendente respinta del 28 aprile 2016
per esprimere la mia opposizione.
. L’art. 10 OPGA
cpv. 4 riporta che l’opposizione deve portare la firma dell’opponente. La mia
email del 30 maggio 2016 riporta la firma “RI 1”, per me sufficiente. Il testo
di legge non dice che l’opposizione scritta deve essere fatta per posta né
tantomeno con firma autografa. Lo stesso cpv. 4 inoltre riporta che
l’assicuratore mette a verbale l’opposizione fatta oralmente. A seguito delle
mie telefonate di febbraio e maggio 2016 non mi è stato mai presentato alcun
verbale. Non essendo patrocinata da un avvocato, ritengo che non vada applicato
lo stesso formalismo (…)”
Fatti
I. Alla
Cassa è stato assegnato un termine scadente il 6 febbraio 2017 per presentare
eventuali osservazioni scritte in merito (doc. IX).
in
diritto
in
ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.
5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11
luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007
del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I
707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00
del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10
ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22
dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014
del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
Considerandi
2.
Per
costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il
presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale
(cfr. SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51
consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).
Se non è stata emessa
nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere
pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF
131.
V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414 consid. 1A; DTF 119
Ib 36 consid. 1b).
Con la decisione impugnata
la Cassa si è espressa solo circa la ricevibilità dell’opposizione inoltrata dall’insorgente.
Oggetto del contendere può
di conseguenza essere unicamente la ricevibilità dell’opposizione. Le censure,
sollevate con il ricorso (doc. I) e con le osservazioni del 30 gennaio 2017
(doc. VIII), relative alla contestazione della qualifica di dipendente
dall’attività svolta sono di conseguenza irricevibili.
nel
merito
3.
Per l'art. 52 cpv. 1 LPGA, le
decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro
trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate.
Ai sensi dell'art. 40 cpv. 1
LPGA il termine legale non può essere prorogato.
Secondo l'art. 39 cpv. 1
LPGA, le richieste scritte devono essere consegnate all'assicuratore oppure, a
lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza
diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine.
Se la parte si rivolge in
tempo utile a un assicuratore incompetente, si considera che il termine è stato
rispettato (cpv. 2).
L'art. 38 cpv. 1 LPGA
prevede che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere
notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione.
Se l'ultimo giorno del
termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto
federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È
determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il
suo rappresentante (cpv. 3).
I termini stabiliti dalla
legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno
precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, dal 15
luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (cpv. 4).
Il termine di ricorso in
caso di notifica della decisione durante la sospensione dei termini comincia a
decorrere il primo giorno dopo la scadenza della sospensione (cfr. DTF 131 V
305; STFA I 643/06 del 2 novembre 2006; Pratique VSI 1998 p. 217; H.-J.
Mosimann, in: Praktische Anwendungsfragen des ATSG, 2003, p. 130 e segg.).
Se il termine di ricorso è
spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso tardivo, per cui la
decisione contestata cresce in giudicato (cfr. DTF 110 V 37 consid. 2; Th.
Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr. 9, p. 479).
4.
L'art. 10 cpv. 1 OPGA prevede
che l'opposizione deve contenere una conclusione e una motivazione.
Ai sensi dell’art. 10 cpv. 3
OPGA, con riserva delle eccezioni di cui al cpv. 2, qui non applicabili,
l’opposizione può essere fatta per scritto o oralmente durante un colloquio
personale.
Secondo l’art. 10 cpv. 4
OPGA l’opposizione scritta deve portare la firma dell’opponente o del suo
patrocinatore. L’assicuratore mette a verbale l’opposizione fatta oralmente; il
verbale deve essere firmato dall’opponente o dal suo patrocinatore.
Per l’art. 10 cpv. 5 OPGA se
l’opposizione non soddisfa i requisiti di cui al capoverso 1 o se manca la
firma, l’assicuratore assegna un congruo termine per rimediarvi, con la
comminatoria che in caso contrario non si entrerà nel merito.
Con sentenza pubblicata in
DTF 142 V 152, il Tribunale federale ha stabilito che un’opposizione presentata
per e-mail contro una decisione di un assicuratore contro gli infortuni non è
valida, difettando la possibilità di apporre la firma autografa come previsto
dalla forma scritta stabilita dall’art. 10 cpv. 4 prima frase OPGA (consid. 2.4
e 4.6). In questo caso non c’è alcun diritto a un termine suppletorio (consid.
4.5
e 4.6).
Una correzione del vizio di
forma può essere effettuata entro il termine di ricorso, facoltà di cui la
persona assicurata deve essere eventualmente resa attenta (consid. 4.6). Il TF
ha stabilito che, nella misura in cui un’opposizione viene inoltrata tramite
e-mail prima dello scadere del termine, di regola, e tranne eccezioni descritte
nella sentenza, l’amministrazione è tenuta a rendere attento l’assicurato del
vizio di forma e della possibilità di sanarlo entro lo scadere del termine
(consid. 4.6:“ […] Möglich bleibt eine Verbesserung des
Formfehlers vor Ablauf der Einsprachefrist, worauf die zuständige Behörde den
Einsprecher gegebenfalls aufmerksam machen muss”). L’Alta Corte ha
citato a questo proposito la sentenza 1P.254/2005 del 30 agosto 2005 dove
l’opposizione ad un decreto d’accusa era stata inoltrata tramite e-mail. L’Alta
Corte, ritenuto che l’autorità penale non aveva reso attenta la persona
interessata del vizio di forma, sanabile entro la fine del termine di
opposizione, in applicazione dell’art. 29 cpv. 1 Cost. fed., per il quale in
procedimenti innanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha
diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro
un termine ragionevole, ha ripristinato il termine di opposizione ancora
rimanente al fine di sanare il vizio procedurale (sentenza 1P.254/2005, consid.
4.7
in fine: “[…] Das
Interesse des Beschwerdeführers an einem fairen Verfahren (Art. 29 Abs. 1 BV)
überwiegt unter den vorliegenden Umständen das öffentliche Interesse an der
strikten Einhaltung der gesetzlichen Formvorschriften. Dies rechtfertigt es,
die Rechtslage so zu beurteilen, wie wenn erwiesen wäre, dass das Verhöramt die
elektronische Eingabe erhielt. Die Obergerichtskommission wird aus diesem Grund
die Beschwerde gutzuheissen und in sinngemässer Wiederherstellung der damaligen
noch laufenden Einsprachefrist dafür zu sorgen haben, dass der Beschwerde-führer
eine dem gesetzlichen Formerfordernis genügende Einsprache nachreichen kann”).
Al
consid. 4.7 l’Alta Corte ha indicato i motivi per cui nel caso giudicato non
era necessario avvertire l’interessato del vizio di forma, benché il termine di
opposizione non fosse spirato, e meglio la circostanza che il medesimo
ricorrente aveva affermato che l’originale era stato trasmesso via Posta (“[…] “das Original auf dem Postweg unterwegs”, sei”; consid.
4.
). Alla luce delle parole utilizzate dalla persona interessata,
l’amministrazione poteva ritenere che l’assenza della firma sull’opposizione
trasmessa via e-mail sarebbe stata sanata tramite la documenta-zione inviata
con la posta.
Con sentenza 8C_346/2016 del
13.
luglio 2016 l’Alta Corte ha ribadito che “in ogni caso atti di causa
(reclami, ricorsi, ecc.) inviati per fax (come per semplice e-mail) […] non
esplicano alcun effetto giuridico sotto il profilo della decorrenza dei termini
e non salvaguardano la tempestività ad agire […]”.
In una sentenza 8C_386/2016
del 10 novembre 2016 il TF, con riferimento alla citata DTF 142 V 152, ha in
sostanza rammentato al consid. 4.1 che invii per fax, posta elettronica o
servizi di messaggeria elettronica (per esempio SMS, MMS, WhatsApp, ecc.) non
soddisfano i requisiti della forma scritta.
5.
In concreto, alla luce della
giurisprudenza federale, l’opposizione tramite e-mail del 30 maggio 2016 non ha
prodotto alcun effetto giuridico sotto il profilo della decorrenza dei
termini e non ha salvaguardato la tempestività ad agire (8C_346/2016 del 13
luglio 2016; DTF 142 V 152).
La Cassa avrebbe potuto
limitarsi a rendere attenta l’assicurata della necessità di sanare il vizio
entro lo scadere del termine di ricorso (DTF 142 V 152 consid. 4.6).
L’amministrazione, con lo
scritto del 9 giugno 2016 (doc. 8), oltre a rendere attenta l’assicurata che
l’opposizione era priva di firma e che dunque non adempiva i requisiti di cui
all’art. 10 cpv. 1 OPGA (pag. 1), le ha in sostanza assegnato un termine di 20
giorni, per sanare il vizio (pag. 2: “[…] se conferma l’opposizione:
la medesima non adempie i requisiti previsti dall’art. 10 cpv. 1 OPGA2
poiché della firma dell’opponente e del rappresentante [sic; …] 2Art.
10.
cpv. 5 OPGA: se l’opposizione non soddisfa i requisiti di cui al capoverso 1
o se manca la firma, l’assicuratore assegna un congruo termine per rimediarvi,
con la comminatoria che in caso contrario non si entrerà nel merito”
[sottolineatura in originale]). L’11 luglio 2016 l’amministrazione ha
nuovamente interpellato la ricorrente, assegnandole un nuovo termine di 5
giorni per determinarsi circa il mantenimento o meno del ricorso (doc. 5).
La Cassa ha dunque concesso
all’assicurata, la quale è rimasta silente e non ha in nessun modo reagito, un
termine maggiormente ampio rispetto a quello cui avrebbe avuto diritto (cfr.
DTF 142 V 152 consid. 4.6).
L’interessata non può trarre
alcun vantaggio dalla circostanza che il 19 febbraio 2016 avrebbe parlato con
una funzionaria della Cassa contestando l’intenzione di affiliarla quale
dipendente, trattandosi di un colloquio avvenuto prima dell’emissione della
decisione formale (28 aprile 2016 [doc. 10]). Del resto dall’e-mail del 19
febbraio 2016, che fa riferimento alla “conversazione telefonica odierna”,
non emerge una contestazione delle affermazioni della Cassa ma una semplice
descrizione della sua attività (doc. 15).
Nemmeno il colloquio che
l’interessata afferma di aver avuto ad inizio maggio 2016 con la medesima
funzionaria nel corso del quale avrebbe espresso la sua opposizione può esserle
d’aiuto.
Da una parte nell’e-mail del
30.
maggio 2016 l’interessata non accenna ad una precedente opposizione tramite
telefono (doc. 9). D’altra parte, a prescindere dalla circostanza che la
giurisprudenza, fino ad ora, non ha ammesso l’opposizione per telefono (cfr.
Kieser, ATSG-Kommentar, 2015, 3a edizione, n. 31 ad art. 52, pag. 688-689, con
riferimento alla SVR 1998 UV n. 12) e che l’art. 10 cpv. 3 OPGA prevede la
possibilità di formulare un’opposizione oralmente ma “durante un colloquio
personale”, va rilevato che nel caso di specie l’amministrazione ha comunque
assegnato alla ricorrente un termine per sanare il vizio con lo scritto del 9
giugno 2016 (doc. 8).
Alla luce di tutto quanto
sopra esposto è a giusta ragione che la Cassa, senza incorrere in un formalismo
eccessivo, ha dichiarato irricevibile l’opposizione poiché non adempie i
presupposti dell’art. 10 cpv. 4 OPGA.
Ne segue che il ricorso va
respinto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti