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Decisione

30.2016.42

Società ricorrente sostiene di aver pagato tutto il saldo dei contributi sociali dovuti nel 2015. Applicazione al caso di specie degli art. 85-87 CO per analogia. Rinvio atti alla cassa per un nuovo c

15 marzo 2017Italiano52 min

Source ti.ch

Fatti

i conteggi dei datori di lavoro contengono le indicazioni necessarie per la

registrazione dei contributi e la loro iscrizione nel conto individuale.

Per l’art. 36 cpv. 2 OAVS

i datori di lavoro devono conteggiare i salari entro 30 giorni dal termine del

periodo di conteggio.

L’art. 36 cpv. 3 OAVS

prevede che il periodo di conteggio comprende l’anno civile. Qualora i

contributi siano pagati conformemente all’articolo 35 capoverso 3, il periodo

di conteggio corrisponde al periodo di pagamento.

Ai sensi dell’art. 36 cpv.

4 OAVS la cassa di compensazione, basandosi sul conteggio, procede alla

compensazione fra i contributi d’acconto pagati e i contributi effettivamente

dovuti. I contributi scoperti vanno pagati entro 30 giorni a contare dalla fatturazione.

I contributi eccedenti vengono restituiti o compensati dalla cassa di

compensazione.

2.9. In concreto dagli atti emerge

che con “dichiarazione salariale” datata 1° febbraio 2016 la Cassa di

compensazione ha fissato una somma totale per i contributi AVS/AI/IPG dovuti

nel 2015 di fr. 18'895'709.30 e di contributi AD1 di fr. 18'889'744.60 (doc.

6).

Il 22 marzo 2016 la Cassa

ha trasmesso all’insorgente una fattura relativa al conteggio finale del 2015 “secondo

il certificato ricevuto” di fr. 1'784'644.70 da pagare entro il 20 aprile

2016 (doc. 10).

Il 30 marzo 2016, tramite

e-mail, la ricorrente ha chiesto di poter pagare l’importo in modo dilazionato

in almeno 4 volte ed ha domandato di adeguare da subito l’acconto mensile

prendendo come base una massa salariale annua lorda pari a fr. 21 milioni (doc.

12).

Con valuta 22 aprile 2016

e 26 aprile 2016 la ricorrente ha versato alla cassa di compensazione due

importi di fr. 130'000, rispettivamente di fr. 150'000, con l’indicazione

finale __________ - __________, rispettivamente __________ - __________ (doc.

15 e 16).

Il 7 giugno 2016 la cassa

ha intimato alla ricorrente, ai sensi dell’art. 34a OAVS di pagare entro il 17

giugno 2016 l’importo restante di fr. 1'545'760.70, oltre ad una tassa di

intimazione di fr. 30 e l’ha resa attenta che i contributi che non vengono

pagati entro 30 giorni dalla scadenza sono soggetti agli interessi di mora del

5%. Oltre agli importi di fr. 130'000 e di fr. 150'000, di cui si è detto

prima, la Cassa ha dedotto dall’importo complessivo richiesto un ammontare di

fr. 20'000 pagato il 4 maggio 2016 e di fr. 166'161.20 pagato il 9 maggio 2016

ed ha aggiunto i contributi conteggiati il 18 aprile 2016 di fr. 227'277.20

(doc. 19, pag. 2).

Il 22 luglio 2016 la ricorrente

ha scritto alla cassa di avere “attualmente difficoltà d’incasso con alcuni

nostri grandi clienti per oltre 1.5 milioni! Degli stessi stiamo procedendo per

le vie legali. E’ pertanto impossibile per noi mantenere le scadenze imposte e

chiediamo gentilmente un pagamento rateale a partire da gennaio 2017” (doc.

XII/46).

Il 28 luglio 2016 la cassa

ha risposto, rilevando che non è possibile accordare un’ulteriore proroga di

pagamento per la fattura del conteggio finale 2015 del 21 marzo 2016 (saldo di

fr. 870'000), aggiungendo che anche la fattura dei contributi di aprile 2016

(saldo fr. 127'277.20) è scaduta e figura sulla lista delle esecuzioni. La

Cassa ha intimato all’insorgente il pagamento dell’importo totale di fr.

907'277.20 entro i prossimi 10 giorni (doc. 23).

L’8 agosto 2016 la

ricorrente ha ribadito che “purtroppo è veramente per noi impossibile far

fronte a breve termine alla vostra richiesta e chiediamo gentilmente di

rivedere la vostra decisione. Ci stiamo attivando con quanto possibile per

l’incasso delle fatture scoperte dei clienti morosi. Siamo naturalmente

disposti a cedervi l’incasso di questi a vostra garanzia” (doc. XII/47).

Il 9 agosto 2016 la cassa

ha affermato che non è possibile accordare un’ulteriore proroga (doc. 24).

Il __________ la Cassa ha

inoltrato una domanda di esecuzione per complessivi fr. 800'000, composti di

fr. 780'000 per il conteggio dei contributi del dicembre 2015 e di fr. 20'000

per il conteggio dei contributi del mese di aprile 2016, oltre ad interessi al

5% su fr. 780'000 dal 1° gennaio 2016 ed al 5% su fr. 20'000 dal 1° maggio 2016

(doc. 29).

Con valuta 8 settembre

2016 l’insorgente ha pagato un importo di fr. 100'000 con l’indicazione del

numero finale __________ che la Cassa ha attribuito all’acconto di maggio 2016

(doc. 30).

Il __________ la

ricorrente ha fatto opposizione al precetto esecutivo n. __________ del __________

dell’UEF di __________ di cui alla richiesta di esecuzione del __________ (doc.

31).

Il 20 settembre 2016

l’insorgente, tramite e-mail, ha proposto un incontro al fine di trovare una

soluzione, rilevando che nel frattempo ha versato fr. 150'000 e che fr. 250'000

sarebbero stati pagati la settimana successiva (doc. 33). La Cassa ha risposto,

in tedesco il 21 settembre 2016, negativamente (doc. 33).

L’11 ottobre 2016 la Cassa

ha emanato la decisione formale (doc. 35).

Il 2 novembre 2016 la

cassa ha annullato l’esecuzione n. __________ (doc. 38).

Con decisione su

opposizione del 4 novembre 2016 la Cassa ha stabilito che dopo un riesame della

fattispecie è risultato che il pagamento di fr. 20'000 del 3 maggio 2016 va

attribuito all’acconto dei contributi di aprile 2016 e non al saldo del 2015,

di modo che, mentre l’acconto del mese di aprile 2016 va considerato totalmente

pagato, il saldo del 2015 ammonta a fr. 800'000.

2.10. L’insorgente sostiene di aver

già soluto l’intero importo, e fa valere i versamenti effettuati nel corso del

2016 e l’art. 87 CO.

Per l’art. 85 cpv. 1 CO il

debitore può imputare al capitale un pagamento parziale solo in quanto non sia

in arretrato di interessi o di spese. Ai sensi dell’art. 85 cpv. 2 CO quando

siano date al creditore delle fideiussioni, dei pegni od altre garanzie per una

parte del suo credito, il debitore non ha diritto d’imputare un pagamento

parziale alla parte garantita dal credito o a quella garantita in modo

migliore.

Secondo l’art. 86 cpv. 1

CO chi ha più debiti verso la stessa persona ha diritto di dichiarare, all’atto

del pagamento, quale sia il debito che intende di soddisfare. Ai sensi

dell’art. 86 cpv. 2 CO ove tale dichiarazione non venga fatta, il pagamento si

imputerà al debito indicato dal creditore nella sua quietanza, a meno che il

debitore non faccia immediatamente opposizione.

L’art. 87 cpv. 1 CO

prevede che ove non esista una valida dichiarazione circa il debito estinto né

una designazione risulti dalla quietanza, il pagamento sarà imputato al debito

scaduto, fra più debiti scaduti, a quello per cui prima si procedette contro il

debitore, e se non si procedette, al debito scaduto prima. Per l’art. 87 cpv. 2

CO se i debiti sono scaduti contemporaneamente, si farà una imputazione

proporzionale. Secondo l’art. 87 cpv. 3 CO se poi nessuno dei debiti è scaduto,

il pagamento sarà imputato a quello che presenta pel creditore minori garanzie.

Con sentenza K 89/04 del

18 maggio 2005 l’allora TFA al consid. 4.1 ha confermato che l’art. 86 CO è

applicabile in materia di contributi delle assicurazioni sociali (cfr. anche SVR

2000 AHV n. 13, pag. 43 consid. 2). Il TF ha ribadito, con sentenza 9C_953/2010

del 10 giugno 2011 al consid. 7.2 (con riferimenti alle sentenze 9C_325/2010

del 10 dicembre 2010, consid. 7.1.2 e H 232/04 del 2 febbraio 2006, consid.

2.2) che sia l’art. 86 che l’art. 87 CO sono applicabili per analogia

nell’ambito della LAVS e il pagamento di contributi in arretrato da parte del

datore di lavoro deve di principio essere imputato dapprima sul debito

contributivo più vecchio, a meno di una dichiarazione del datore di lavoro per

la quale manifesta, al momento del pagamento, la volontà di solvere un debito

più recente o, in assenza, una dichiarazione tramite la quale la Cassa dichiara

il pagamento di un debito di sua scelta.

2.11. In concreto, nel corso del

2016 l’insorgente ha eseguito numerosi versamenti che sono stati correttamente attribuiti

agli acconti da pagare nel medesimo anno conformemente al numero figurante sui

rispettivi bollettini di versamento, in applicazione dell’art. 86 cpv. 1 CO,

come segue:

Considerandi

- la fattura del 19

novembre 2015 relativa ai contributi di novembre 2015 di fr. 66'133.55 con il

numero di riferimento __________ è stata pagata alla Cassa il 12 gennaio 2016

(doc. 1 e 3) e non può di conseguenza essere nuovamente imputata al conteggio

finale 2015;

- la fattura del 15

dicembre 2015 relativa ai contributi di dicembre 2015 di fr. 91'464.70 con il

numero di riferimento __________ è stata pagata alla Cassa il 19 gennaio 2016

(doc. 2 e 4) e non può di conseguenza essere nuovamente imputata al conteggio

finale 2015;

- la fattura del 22 gennaio

2016.

relativa ai contributi di gennaio 2016 di fr. 100'413.75 con il numero di

riferimento __________ è stata pagata alla Cassa il 18 marzo 2016 (doc. 5 e 9)

e si riferisce di conseguenza a quel conteggio;

- la fattura del 19 febbraio

2016.

relativa ai contributi di febbraio 2016 di fr. 85'602.55 con il numero di

riferimento __________ è stata pagata alla Cassa il 22 marzo 2016 (doc. 7 e 11)

e si riferisce di conseguenza a quel conteggio;

- la fattura del 17 marzo

2016.

relativa ai contributi di marzo 2016 di fr. 51'286.25 con il numero di

riferimento __________ è stata pagata alla Cassa il 12 aprile 2016 (doc. 8 e 13)

e si riferisce di conseguenza a quel conteggio;

- la fattura del 19 aprile

2016.

relativa ai contributi di aprile 2016 di fr. 227'277.20 con il numero di

riferimento __________ (doc. 14) è stata così soluta: pagamento di fr. 20'000 del

3.

maggio 2016 con il numero di riferimento __________ (doc. 17); pagamento di

fr. 100'000 del 28 giugno 2016 con il numero di riferimento __________ (doc.

21); pagamento del 9 agosto 2016 di fr. 107'277.20 con il numero di riferimento

__________ (doc. 26).

- la fattura del 16 maggio

2016.

relativa ai contributi di maggio 2016 di fr. 251'408.50 con il numero di

riferimento __________ (doc. 18) è stata così in parte soluta: pagamento di fr.

51'408,50 del 19 agosto 2016 con il numero di riferimento __________ (doc. 27);

pagamento di fr. 50'000 del 26 agosto 2016 con il numero di riferimento __________

(doc. 28).

La fattura del 22 marzo

2016.

di fr. 1'784'644.70 e relativa al conteggio finale 2015 porta il numero di

riferimento __________ (doc. 10).

Il 22 aprile 2016 la

ricorrente ha versato un importo di fr. 130'000 con il riferimento __________

ed è stato correttamente attribuito al saldo del 2015, così come l’importo del

26.

aprile 2016 di fr. 150'000 che porta il numero di riferimento __________

(doc. 15 e 16). La convenuta ha inoltre dedotto i pagamenti del 3/9 maggio 2016

di fr. 166’161.20 (cfr. ricorso punto 5.2 e doc. 45), di fr.100'000 del 10/13

giugno 2016 (cfr. ricorso punto 5.2 e doc. 45), di fr. 50'000 del 13/15 giugno

2016.

(cfr. ricorso punto 5.2 e doc. 45), di fr. 65'000 del 17/20 giugno 2016

(cfr. ricorso punto 5.2 e doc. 45), di fr. 200'000 del 21/22 giugno 2016 (cfr.

ricorso punto 5.2 e doc. 45), di fr. 31'161.20 del 23/24 giugno 2016 (cfr.

ricorso punto 5.2 e doc. 45) e di fr. 92'322.30 del 18/19 luglio 2016 (cfr.

ricorso punto 5.2 e doc. 45), per un saldo complessivo a favore della Cassa di

fr. 800'000.

Dagli atti emerge ancora

che con valuta 9 settembre 2016 è stato accreditato sul conto della cassa un

importo di fr. 100'000 con numero di riferimento __________ (doc. 30) e che la

Cassa ha imputato all’acconto di maggio 2016 (doc. 30; o agosto, cfr. doc. 47) non

ancora totalmente soluto.

Questo perché il pagamento

è avvenuto dopo l’inoltro della domanda di esecuzione del __________ (il

relativo precetto esecutivo è del __________; cfr. doc. 29; 30 e 31).

Tuttavia, ritenuto che il

debitore ha espressamente indicato a quale importo intendeva pagare indicando

il numero di riferimento __________, relativo al saldo dei contributi 2015,

questo ammontare deve essere dedotto dall’importo di fr. 800'000 inerente il

saldo dei contributi 2015 e non da quello dell’acconto di maggio 2016 (art. 86

cpv. 1 CO).

In sede di ricorso l’insorgente

ha inoltre evidenziato di aver pagato anche gli importi di fr. 150'000 il 16

settembre 2016, di fr. 342'165.20 il 29 settembre 2016, di fr. 83'033.30 il 7

ottobre 2016 e di fr. 100'000 il 13 ottobre 2016, oltre a fr. 100'000 il 17

ottobre 2016 e fr. 50'000 il 24 ottobre 2016, fr. 100'000 il 3 novembre 2016,

fr. 100'000 il 7 novembre 2016 e fr. 200'000 l’11 novembre 2016 (doc. I).

Dai “movimenti di conto”

per il periodo 1.1.2016 – 19.01.2017 della società ricorrente, prodotti con le

nuove prove, emergono ulteriori versamenti (doc. V/B1).

Ciò concerne in parte anche pagamenti successivi

alla decisione impugnata del 4 novembre 2016, data che di principio delimita

temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (cfr.

DTF 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102).

Eccezionalmente, il giudice può tuttavia anche tener conto, per motivi d’economia

procedurale, dei fatti intervenuti posteriormente a condizione che questi

ultimi siano stabiliti in modo sufficientemente preciso (RCC 1980 pag. 263) e

siano suscettibili di influenzare il giudizio (RCC 1989 pag. 123 consid. 3b,

RCC 1974 pag. 192 consid. 4, RCC 1970 pag. 582).

Ciò è il caso in concreto, poiché oggetto del

contendere è la questione di sapere a quanto ammonta il saldo dei contributi

dovuti nel 2015.

Interpellata in merito dal

TCA, la Cassa ha preso posizione il 27 febbraio 2017 (doc. XII), allegando

ulteriore documentazione (doc. XII/1-148, cfr. consid. 1.13).

Dalla medesima emerge che

i cinque pagamenti eseguiti dalla società ricorrente dal 20 settembre 2016 al 18

ottobre 2016 (fr. 150'000 pagati il 20 settembre 2016 [doc. 18 {parte

dell’acconto di maggio 2016} e XII/2 e B1]; fr. 342'165.20 pagati il 29/30

settembre 2016 [doc. 20 {acconto di giugno 2016} e XII/3 e B1]; fr. 83'033.30

pagati il 7 ottobre 2016 [doc. 22 {parte dell’acconto di luglio 2016} e XII/4 e

B1]; fr. 100'000 pagati il 13 ottobre 2016 [doc. 22 {parte dell’acconto luglio

2016} e XII/5 e B1] e fr. 100'000 pagati il 17/18 ottobre 2016 [doc. 22 {parte

dell’acconto luglio 2016} e XII/6 e B1) non portano il numero di riferimento __________,

bensì quelli degli acconti dei contributi dei mesi di maggio, giugno e luglio 2016

e dunque non possono essere dedotti dal saldo 2015 (doc. XII 2-6 e XII/26-28)

ma vanno attribuiti ai rispettivi mesi del 2016.

Successivamente, tutti i

pagamenti effettuati dal 24 ottobre 2016 al 17 gennaio 2017 (doc. B1) sono

stati attribuiti dalla Cassa, nella loro totalità o in proporzione, alla

fattura per acconto del 2016 più vecchia scaduta, poiché da una parte non

portavano alcun numero di riferimento e dall’altra perché la ricorrente ha “sempre

confutato in generale il saldo residuo scoperto di CHF 800'000.-“ (doc.

XII).

Tuttavia la ricorrente non

ha contestato di per sé l’ammontare del saldo complessivo dei contributi dovuti

nel 2015 di fr. 800’000, ma dapprima ha chiesto una dilazione, rispettivamente

una rateizzazione del saldo (doc. 25, 46 e 47), ed in seguito ha sostenuto che

con tutti i pagamenti nel frattempo effettuati, il saldo dei contributi dovuti

nel 2015 avrebbe dovuto già essere completamente soluto (cfr. anche doc. V).

Ora, stabilito che

l’insorgente ha contestato l’attribuzione dei singoli pagamenti (art. 86 cpv. 2

CO), sia in sede di ricorso (doc. I) che con le osservazioni del 20 gennaio

2017.

(doc. V), e ha fatto valere di aver totalmente saldato il debito del 2015,

i versamenti privi di qualsiasi riferimento avrebbero dovuto essere imputati al

debito scaduto per il quale la cassa ha proceduto per prima contro il ricorrente,

e se non ha proceduto, al debito scaduto prima (art. 87 cpv. 1 CO).

In concreto i pagamenti

privi di qualsiasi riferimento vanno pertanto dedotti dal debito del 2015, che

al 1° settembre 2015 ammontava a fr. 800'000.

Per cui, oltre all’importo

di fr. 100'000 pagato con valuta 9 settembre 2016 (cfr. supra), dal saldo 2015

di fr. 800'000, vanno pure dedotti gli importi seguenti per complessivi fr. 700'000:

fr. 50'000 pagati il 24 ottobre 2016 (doc. B1 e XII/7), fr. 100'000 del 3/4

novembre 2016 (doc. B1 e XII/8), fr. 100'000 del 7/8 novembre 2016 (doc. B1 e

XII/9), fr. 200'000 dell’11 novembre 2016 (doc. B1 e XII/10), fr. 100'000 del

17.

novembre 2016 (doc. B1 e XII/11), fr. 150'000 del 22 novembre 2016 (doc. B1

e XII/12).

L’insorgente ha poi pagato

ulteriori importi fino al 17 gennaio 2017 per complessivi fr. 820'000 (doc. B1

e doc. XII/13 e seguenti) che vanno dedotti dapprima dagli interessi dei

contributi dovuti nel 2015, i quali andranno ricalcolati sulla base dei

pagamenti sopra esposti, ed in seguito agli acconti 2016 più vecchi e non

soluti con il relativo numero di riferimento.

In queste condizioni la

decisione impugnata va annullata, il debito contributivo del 2015 va

considerato estinto, ritenuto che la Cassa dovrà ancora calcolare gli interessi

2015.

che andranno imputati al pagamento di fr. 50'000 del 24/25 novembre 2016

(doc. B1 e XII/13). Per quanto concerne gli acconti 2016 ed i relativi

interessi la Cassa dovrà semmai emettere, per il periodo fino al mese di

ottobre 2016, già oggetto della decisione del 4 novembre 2016, una decisione su

opposizione, rispettivamente per il periodo successivo dapprima una decisione

formale ed in seguito, in caso di contestazione, una decisione su opposizione (cfr.

consid. 2.2).

Alla luce di quanto sopra

esposto questo TCA rinuncia all’acquisizione delle prove chieste

dall’insorgente e segnatamente il richiamo dall’UEF di __________ dell’intero

fascicolo e di tutta la documentazione, compresa l’eventuale corrispondenza

e-mail e note telefoniche (cfr. doc. V).

Va qui rammentato che

conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare

d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove

(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320;

Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11

gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223

consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale

modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito

desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF

124.

V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso, nella misura in

cui è ricevibile, è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione impugnata è

annullata e l’incarto rinviato alla Cassa per i suoi incombenti.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano

ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti