30.2016.42
Società ricorrente sostiene di aver pagato tutto il saldo dei contributi sociali dovuti nel 2015. Applicazione al caso di specie degli art. 85-87 CO per analogia. Rinvio atti alla cassa per un nuovo c
15 marzo 2017Italiano52 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
30.2016.42
cs
Lugano
15 marzo 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 5 dicembre 2016 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 4 novembre 2016 emanata da
CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione formale dell’11
ottobre 2016 la Cassa CO 1, preso atto che la società RI 1 ha interposto
opposizione contro il precetto esecutivo no. __________ del __________ dell’__________
di __________ (doc. 31), ha accertato un obbligo contributivo della società per
complessivi fr. 800'000 oltre a fr. 203.30 per spese esecutive ed interessi del
5% su fr. 780'000 dal 1° gennaio 2016 e del 5% su fr. 20'000 dal 1° maggio 2016
ed ha chiesto il pagamento dell’intero importo entro 30 giorni (doc. 35). La
decisione ha il seguente tenore:
" (…)
Decisione/Opposizione
Esecuzione no. __________
Buongiorno,
Considerato che lei ha interposto opposizione contro la nostra
esecuzione siamo legalmente costretti ad emettere la seguente decisione per i
contributi:
Nostra esecuzione CHF
800'000.00
Spese esecutive CHF
203.30
Saldo a nostro favore CHF
800'203.30
+ 5% interessi su CHF 780'000 dal 01.01.2016
+ 5% interessi su CHF 20'000 dal 01.05.2016
L’opposizione verrà evasa dopo che la decisione è cresciuta in
giudicato.
Per evitare il proseguimento dell’esecuzione la preghiamo di
volerci versare l’importo entro 30 giorni tramite l’allegato bollettino
di versamento. (…)” (doc. 35)
1.2. Con decisione formale del 25
ottobre 2016 la Cassa CO 1, preso atto che la società RI 1 ha interposto
opposizione contro il precetto esecutivo no. __________, ha accertato un
obbligo contributivo della società di fr. 50'000 oltre a spese esecutive di fr.
103.30 ed interessi al 5% su fr. 251'408.50 dal 1° giugno 2016 al 22 agosto
2016, su fr. 200'000 dal 23 agosto 2016 al 29 agosto 2016, su fr. 150'000 dal
30 agosto 2016 al 9 settembre 2016 e su fr. 50'000 dal 10 settembre 2016 ed ha
chiesto il pagamento dell’intero importo entro 30 giorni (doc. 37). La
decisione ha il seguente tenore:
" (…)
Decisione/Opposizione
Esecuzione no. __________
Buongiorno,
Considerato che lei ha interposto opposizione contro la nostra
esecuzione siamo ai sensi dell’art. 79 ed art. 80 LEF costretti ad emettere la
seguente decisione per i contributi AVS:
Contributi AVS maggio 2016, fattura 16.05.2016 CHF 251'408.50
./. pagamento 22.08.2016
CHF - 51'408.50
./. pagamento 29.08.2016
CHF - 50'000.00
./. pagamento 09.09.2016 CHF
- 100'000.00
Nostra domanda esecuzione 20.09.2016 CHF
50'000.00
Spese esecutive
CHF 103.30
Saldo a nostro favore
CHF 50’103.30
+ 5% interessi su CHF 251'408.50 dal 01.06.2016 – 22.08.2016
+ 5% interessi su CHF 200'000.00 dal 23.08.2016 – 29.08.2016
+ 5% interessi su CHF 150'000.00 dal 30.08.2016 – 09.09.2016
+ 5% interessi su CHF 50'000.00 dal 10.09.2016 – pagamento
finale
L’opposizione verrà evasa dopo che la decisione è cresciuta in
giudicato.
Per evitare il proseguimento dell’esecuzione la preghiamo di
volerci versare l’importo entro 30 giorni tramite l’allegato bollettino
di versamento. (…)” (doc. 37)
1.3. Il 26 ottobre 2016 la
ricorrente ha inoltrato opposizione contro la decisione “di data 11 ottobre
2016 inerente l’opposizione al precetto esecutivo no. __________ (…)” (doc.
XII/48).
1.4. Il 2 novembre 2016 la Cassa CO
1 ha scritto all’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________, chiedendo di
annullare l’esecuzione no. __________ (doc. 38).
1.5. Con decisione su opposizione
del 4 novembre 2016, emanata in lingua tedesca, la Cassa CO 1, riferendosi
all’opposizione inoltrata contro la decisione dell’11 ottobre 2016 relativa
all’esecuzione nr. __________, ha respinto le censure sollevate dalla società,
ha rilevato che, a causa di vizi formali descritti ai punti 1, 2b e 2e avrebbe
ritirato e cancellato dal registro l’esecuzione nr. __________ e che
contemporaneamente sarebbe stata notificata una nuova procedura esecutiva con
la correzione del saldo dovuto a fine 2015, così come per altre fatturazioni
non ancora poste in esecuzione e tuttora insolute. La Cassa ha deciso:
" (…)
Wir beziehen uns auf Ihre fristgerechte Einsprache vom 26. Oktober
2016 gegen unsere Verfügung zur Aufhebung des Rechtsvorschlages in der
Betreibung Nr. __________, datiert vom __________.
(…)
Unsere Verfügung vom 11. Oktober 2016 nimmt Bezug
auf unser Betreibungsbegehren vom 11. September 2016 im Gesamtforderungsbetrag
von CHF 800'000.-. Das Betreibungsamt __________ stellte Ihnen am __________
den entsprechenden Zahlungsbefehl zu mit der Forderungsbeschreibung “conteggio
dei contributi del 12.2015” (CHF 780’00.-) und “conteggio dei contributi del
04.2016” (CHF 20'000.-).
Es musste Ihnen also klar sein, welche
Rechnungen, resp. welche Saldi wir als unbezahlt betrachteten und einforderten
(siehe auch 3.2). Bei der heutigen Uberprüfung stellten wir fest, dass die
Zahlung vom 3. Mai 2016 über CHF 20'000.- anstatt der Schluss-Rechnung 2015 der
Akont-Rechnung April 2016 angerechnet werden kann. Dadurch beträgt der
Gesamtsaldo der Schluss-Rechnung 2015 nicht 780'000.-, sondern sogar CHF
800'000.-.
Hingegen kann demnach die Akonto-Rechnung April
2016 als vollumfänglich bezahlt betrachtet werden.
3.3 Im Gegensatz zu Ihren Darstellungen und
Berechnungen beläuft sich der offene Saldo der definitiven AHV-Beiträge für
2015 wie oben eindeutig gezeigt noch immer auf CHF 800'000.- und der offene
Saldo der pauschalen AHV Beiträge für 2016 beläuft sich auf CHF 690'165.50.
Insgesamt schulden Sie per heute AHV-Beiträge im Umfang von knapp CHF 1,5 Mio.
Davon sind lediglich CHF 292'030.85 (Akonto-Rechnung Oktober 2016) noch nicht
überfällig.
(…)
III. Entscheid
1. Ihre Einsprache vom 26. Oktober 2016 wird formal abgewiesen.
2. Aufgrund der unter Punkt 2a beschriebenen Umbuchung und der formalen
Mängel unter Punkt 1, 2b und 2e werden wir die Betreibung Nr. __________ beim
Betreibungsamt __________ dennoch sofort zurückziehen und aus dem Register
löschen lassen.
3. Gleichzeitig reichen wir beim Betreibungsamt __________ ein neues Betreibungsbegehren
für den korrigierten offenen Saldo der Schluss-Rechung AHV 2015, sowie für
allfällige weitere noch nicht betriebene, überfällige Akonto-Rechnungen ein”
(doc. A1)
1.6. Con scritto dell’11 novembre
2016 la società ha chiesto alla Cassa CO 1, in applicazione dell’art. 33a della
Procedura amministrativa federale (PA), la trasmissione della decisione del 4
novembre 2016 in lingua italiana (doc. A2).
1.7. Il 17 novembre 2016 RI 1 ha
interposto opposizione al precetto nr. __________ dell’UEF di __________ del 15
novembre 2016 relativo al “saldo conteggio AVS 08.2016 del 18.08.2016”
per fr. 63'926.15, oltre interessi e spese (doc. 42), rispettivamente al
precetto esecutivo nr. __________ dell’UEF di __________ del 15 novembre 2016
relativo al “saldo conteggio finale AVS 2015 del 22.03.2016” per fr. 800'000
oltre interessi (doc. 43).
1.8. Con ricorso del 5 dicembre
2016 RI 1 è insorta al TCA contro la predetta decisione su opposizione,
chiedendo l’annullamento delle procedure esecutive n. __________, __________ e __________
dell’UEF di __________ e di ordinare alla Cassa convenuta di richiedere
l’immediata cancellazione delle citate esecuzioni (doc. I).
La ricorrente, che
richiama l’intero incarto e chiede la produzione degli estratti dei pagamenti
effettuati da lei stessa nel 2016, solleva numerose censure di ordine formale
che, a suo dire, porterebbero all’annullamento della decisione impugnata.
La ricorrente rileva che
nella decisione su opposizione figura solo sommariamente che la medesima può
essere impugnata al “Sozialversicherungsgericht” senza tuttavia fornire
migliori informazioni.
L’amministrazione non
avrebbe inoltre preso posizione su numerose censure sollevate in sede di
opposizione, e meglio che il precetto esecutivo non indicava né il presunto
titolo di credito, né alcuna altra informazione circa la pretesa vantata, che
la decisione dell’11 ottobre 2016 indicava semplicemente e per sommi capi “nostra
esecuzione” e “spese esecutive”, che l’esecuzione n. __________
menziona unicamente un importo di fr. 780'000 ed uno di fr. 20'000, somme che,
secondo l’insorgente, non corrispondono alle pretese della controparte.
La ricorrente ritiene che
la procedura esecutiva vada annullata, poiché non risulta né specificato né individualizzato
il preteso credito della Cassa.
La decisione formale non
menziona alcuna base legale, se non l’art. 97 cpv. 2 LAVS che tuttavia non
esiste.
La Cassa non sarebbe mai
entrata nel merito delle richieste di dilazione e rateizzazione inoltrate per lettera,
mail o telefono, rifiutando anche una richiesta di incontro.
La decisione formale dell’11
ottobre 2016 è stata sottoscritta da un’unica persona che non può impegnare e
vincolare la Cassa ed indica la possibilità di fare opposizione e poi parla invece
di ricorso.
La decisione impugnata è
inoltre stata resa in tedesco, malgrado la società ne abbia chiesto la
traduzione in italiano senza alcun esito.
Nel merito la società
rileva di essersi trovata in difficoltà a causa di una mancanza di liquidità
causata da alcuni clienti importanti che non avrebbero provveduto ai pagamenti
per complessivi fr. 1'499'127.50. I mancati incassi sono anche da ascrivere ad
un comportamento contrario alle direttive del responsabile del __________ della
società, ora allontanato. Non va del resto dimenticato che la ricorrente,
attiva nel prestito di personale, deve anticipare i fondi per il pagamento dei
salari che hanno lavorato per le aziende che non hanno effettuato i loro
pagamenti. La ricorrente sostiene di aver allora preso contatto con la cassa di
compensazione per illustrare e trovare una soluzione. La convenuta non avrebbe
tuttavia mai voluto trovare alcuna soluzione, sbagliando inoltre i conteggi.
La ricorrente evidenzia
che il __________ le è stato intimato il precetto esecutivo n. __________ con
le indicazioni “conteggio contributi del 12.2005 – CHF 780’000” e “conteggio
contributi del 04.2016 – CHF 20'000.00”.
Secondo l’insorgente ciò
sarebbe errato avendo versato complessivamente fr. 1'808'213.20. In applicazione
dell’art. 87 CO, quando è stato spiccato il precetto esecutivo, la pretesa era
totalmente infondata. Pure infondato è il calcolo degli interessi, del resto
incomprensibile. La società ha inoltre versato ulteriori importi per
complessivi fr. 3'033'429.70. Essa non solo ha soluto tutto quanto dovuto nel
2015 ma ha pure pagato fr. 1'248'785 quale acconto per il 2016.
La ricorrente afferma che
“dal canto suo, con la querelata decisione, la Cassa pare accogliere le
argomenti dei qui ricorrenti, ma solo limitatamente. Ci sia concesso, ma
non si comprende per quale alchimia la Cassa abbia proceduto certo ad annullare
il precetto esecutivo no. __________ dell’Ufficio di esecuzione di __________,
ma in sostituzione, ne ha emessi ora due!” Per la ricorrente anche queste
due esecuzioni sono infondate. Essendo estinta la pretesa della cassa per il
2015, non può che chiedere l’integrale annullamento della procedura __________.
Questa esecuzione è stata cancellata ma sostituita senza possibilità di
esprimersi con altre due esecuzioni. La ricorrente afferma che non essendoci
alcuna pretesa scaduta e non essendo la ricorrente mai stata formalmente
costituita in mora per somme determinate siano esse pretese del 2015 o sugli
acconti del 2016 la cassa non può applicare alcun interesse moratorio.
1.9. Con risposta del 9 gennaio
2017 con la quale prende in sostanza posizione sulle numerose censure sollevate
dalla ricorrente tranne sul motivo per il quale la decisione su opposizione è
stata emessa in tedesco, la Cassa propone che il ricorso sia dichiarato
irricevibile poiché l’esecuzione contestata è già stata annullata e le altre
due esecuzioni non sono oggetto del ricorso per cui non vi sarebbe alcun
interesse degno di tutela del ricorrente ai sensi dell’art. 58 LPGA (doc. III).
Nel merito la Cassa domanda la reiezione del ricorso e rileva che la ricorrente
ha dichiarato, per il 2015, un importo soggetto ad AVS pari a fr.
18'895'709.30, ma che non tutti gli importi sono stati pagati poiché i
pagamenti PVR sono stati attribuiti alle rispettive fatture cui si riferivano e
non agli scoperti più vecchi. La cassa ha affermato che “nella misura in cui
il ricorrente ha effettuato pagamenti privi di indicazione di attribuzione
(numero di riferimento PVR), questi sono stati computati al credito più vecchio
e non confutato. Poiché il ricorrente ha sempre fatto opposizione alle
esecuzioni, era chiara la volontà concludente del ricorrente, che egli non
riconosceva questi crediti. I suoi pagamenti, che non potevano essere inequivocabilmente
attribuiti, sono stati perciò computati alle relative fatture per acconto
mensili per il 2016. Poiché il ricorrente non ha ricevuto nessun sollecito per
la relativa fattura per acconto 2016, egli era anche consapevole che i suoi
pagamenti venivano computati a queste fatture per acconto.” (doc. III).
1.10. Il 20 gennaio 2017 la
ricorrente ha inoltrato ulteriori osservazioni ed un’istanza di produzione di
ulteriori mezzi di prova (doc. V). Essa chiede in particolare dall’UEF di __________
la produzione di tutto l’incarto che la concerne, completo di tutte le pretese
e richieste della Cassa.
1.11. Chiamata ad esprimersi in
merito (doc. VI), l’amministrazione si è riconfermata nelle sue richieste (doc.
VII).
1.12. Il 7 febbraio 2017 il TCA ha interpellato
la Cassa di compensazione, affermando che:
" (…)
con riferimento alla vertenza a margine rileviamo che dalla
documentazione trasmessavi il 23 gennaio 2017 (doc. V e B1-B9) e prodotta dalla
ricorrente in data 20 gennaio 2017, emerge che oltre ai pagamenti da voi
descritti in sede di risposta di causa, dal 20 settembre 2016 RI 1 ha proceduto
ad ulteriori versamenti in vostro favore (cfr. doc. B1: “Movimenti conto”
dal 01.01.2016 al 19.01.2017).
Ai fini del giudizio vi chiediamo di voler indicare, per ogni
pagamento, a partire da quello registrato nell’estratto “Movimenti conto”
in data 20 settembre 2016, di CHF 150'000, fino a quello di CHF 100'000
registrato il 17 gennaio 2017 (doc. B1, già in vostro possesso) a quali
fatture, e per quali motivi, sono stati da voi attribuiti questi pagamenti,
allegando, come fatto in sede di risposta, gli “__________” ed indicando il
saldo per il 2015 ed il 2016 dopo il versamento del 17 gennaio 2017.
A questo scopo vi assegniamo un termine scadente il 16
febbraio 2017.
Rileviamo inoltre che con il vostro incarto non avete prodotto
tutta la documentazione, poiché manca, in ogni caso, l’opposizione della
ricorrente alla vostra decisione dell’11 ottobre 2016 e gli scritti che vi sono
stati inviati il 22 luglio 2016 (cfr. doc. 23) e l’8 agosto 2016 (doc. 24)
tramite i quali la ricorrente apparentemente chiedeva proroghe di pagamento.
Entro lo stesso termine del 16 febbraio 2017 vi
chiediamo di conseguenza di voler produrre la documentazione mancante.” (doc.
IX)
1.13. Dopo aver chiesto (doc. X), e
parzialmente ottenuto (doc. XI), una proroga, con scritto del 27 febbraio 2017
la Cassa ha risposto, affermando che:
" (…)
dalla panoramica allegata potete evincere l’attribuzione
dettagliata di tutti i pagamenti dal 20 settembre 2016 fino e compreso il 17
gennaio 2017. La valuta dei ricevimenti dei pagamenti è stata fissata sempre il
giorno successivo (vedi allegato 1).
Per i cinque pagamenti dal 20 settembre 2016 fino e compreso il 19
ottobre 2016 il ricorrente ha utilizzato le polizze di versamento PVR sempre
allegate delle nostre fatture per acconti (vedi allegati 2 – 6). Da questi
vaglia del ricorrente, le attribuzioni all’interno del sistema di contabilità
sono risultate automaticamente.
Il ricorrente ha effettuato i pagamenti dal 25 ottobre 2016 fino e
compreso il 17 gennaio 2017 senza vaglia (vedi allegati 7 – 23). In questo caso
l’attribuzione è stata eseguita sempre del tutto o in proporzione alla fattura
per acconto più vecchia scaduta.
Avendo il ricorrente presentato opposizione contro l’esecuzione
della fattura finale 2015 e avendo sempre confutato in generale il saldo
residuo scoperto di CHF 800'000.-, dalla presentazione dell’opposizione su
questa posizione scoperta non è stato più attribuito nessun pagamento.
Dalla panoramica allegata dei pagamenti in acconto per il periodo
compreso da maggio 2016 fino a gennaio 2017, potete evincere un saldo della
fattura di CHF 2.5 mln. scarsi, mentre i pagamenti parziali nel periodo da voi
richiesto ammontavano a CHF 2.2 mln. scarsi (allegato 24).
Il 30 marzo 2016, per mail il ricorrente ci comunicava una somma
salariale prevista per il 2016 di CHF 21,0 mln. (allegato 25). Al ché, in
conformità all’art. 35 cpv. 1 OAVS si è provveduto all’adeguamento delle
fatture per acconto (vedi allegati 26 – 34).
Il 9 febbraio 2017 il ricorrente ci comunicava poi una somma
salariale 2016 effettiva di CHF 24'468'067.50 (allegato 25). Si tratta di una
differenza di oltre il 16% rispetto alla somma salariale 2016 comunicata e
conteggiata.
In conformità all’art. 35 cpv. 2 OAVS, il ricorrente ci avrebbe
dovuto comunicare questa importante differenza già durante il 2016 in corso.
Questo è stato omesso dal ricorrente. La fattura finale 2016 del 15 febbraio
2017 ammonta a CHF 620'340.70 e comprende i contributi non ancora versati per
il 2016 (vedi allegato 36).
Di conseguenza, al 17 gennaio 2017 risulta un saldo di contributi
AVS scoperto per il 2016 di CHF 620'340.70 e un saldo contributi AVS scoperto
per il 2015 di CHF 800'000.-.
Inoltre, dal 2016 sono rimaste insolute ancora cinque fatture per
interessi di mora per complessivamente CHF 16'665.30, di cui però il ricorrente
ne contesta quattro (vedi allegati 37-42). Per la massa salariale 2016
comunicata in ritardo, è scoperta un’ulteriore fattura degli interessi per
l’esazione ai sensi dell’art. 41bis cpv. 1 lett. b OAVS di CHF 3'360.20 (vedi
allegato 43).
Dopo il 17 gennaio 2017, il ricorrente ha eseguito ulteriori
pagamenti (non utilizzando le polizze di versamento PVR, che sono stati computati
alle fatture per acconto 2017). Al 21 febbraio 2017 ne consegue un saldo a
nostro favore di CHF 1'281'015.60 (vedi allegati 44 – 45).
Si allegano le lettere del ricorrente richieste del 22 luglio
2016, dell’8 agosto 2016 e del 26 ottobre 2016 (allegati 46 – 48).” (doc. XII)
1.14. La ricorrente ha preso
posizione con scritto dell’8 marzo 2017 (doc. XIV), trasmesso alla Cassa per
conoscenza (doc. XV).
in ordine
2.1. In
primo luogo questo TCA ritiene che la richiesta della Cassa di dichiarare irricevibile
l’impugnativa affermando che “il ricorso si riferisce tra l’altro
all’esecuzione n. __________. Questa esecuzione è stata tuttavia già cancellata
dall’opponente, per cui non sussiste più un interesse degno di tutela del
ricorrente (art. 59 LPGA)” (doc. III, pag. 1), vada d’acchito respinta.
Ai
sensi dell’art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla
decisione o dalla decisione su opposizione e ha un interesse degno di
protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
In
concreto la Cassa, con la decisione impugnata, pur annullando il precetto
esecutivo n. __________ alla base della decisione formale dell’11
ottobre 2016, ha comunque ribadito l’obbligo per la ricorrente di versare
ancora fr. 800'000 quale saldo per il 2015 ed ha indicato che avrebbe fatto
spiccare due ulteriori precetti esecutivi in tal senso. Essa ha inoltre
accennato ad ulteriori debiti insoluti per gli acconti del 2016. L’interesse
dell’insorgente all’annullamento della decisione impugnata è pertanto lampante.
2.2. Per costante giurisprudenza
federale, la decisione impugnata costituisce il presupposto ed il contenuto
della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. SVR 2005 AHV Nr. 19;
DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e
giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).
Se
non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può
dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF C 22/06 del 5
gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414
consid. 1A; DTF 119 Ib 36 consid. 1b).
Con
la decisione formale dell’11 ottobre 2016 la Cassa ha chiesto all’insorgente il
pagamento del saldo dell’importo di fr. 800'000 pari ai contributi non ancora
soluti nel 2015 (fr. 780'000) e per l’acconto del mese di aprile 2016 (fr.
20'000), oltre alle spese esecutive ed agli interessi (cfr. precetto esecutivo __________
[doc. 31]; decisione formale [doc. 35] e decisione su opposizione del 4
novembre 2016. “ […] Unsere Verfügung vom 11. Oktober 2016 nimmt Bezug auf
unser Betreibungsbegeheren vom __________ im Gesamtforderungsbetrag von CHF
800'000.-. Das Betreibungsamt __________ stellte Ihnen am __________ den
entsprechenden Zahlungsbefehl zu mit der Forderungsbeschreibung “conteggio dei
contributi del 12.2015” (CHF 780’00.-) und “conteggio dei contributi del
04.2016” (CHF 20'000.-)”).
Con
l’opposizione del 26 ottobre 2016 la ricorrente ha censurato la decisione
dell’11 ottobre 2016 (doc. 48: “[…] alla decisione di data 11 ottobre 2016
inerente l’opposizione al precetto esecutivo no. __________ dell’Ufficio
esecuzione di __________ fatto spiccare dalla Cassa CO 1 […]”).
Con
la decisione su opposizione del 4 novembre 2016 la Cassa ha poi precisato che
in realtà l’acconto del mese di aprile 2016 di fr. 20'000 va considerato
completamente soluto mentre il saldo dei contributi del 2015 ammonta a fr.
800'000 in luogo di fr. 780'000 (doc. 39) e al punto 3.2 ha elencato i
pagamenti intervenuti nel frattempo, confermando l’importo richiesto. Essa ha
inoltre annullato l’esecuzione n. __________.
In
calce alla decisione su opposizione ha poi aggiunto che “der offene Saldo
der pauschalen AHV Beiträge für 2016 beläuft sich auf CHF 690'165.50. Insgesamt
schulden Sie per heute AHV-Beiträge im Umfang von knapp CHF 1,5 Mio. Davon sind
lediglich CHF 292'030.85 (Akonto-Rechnung Oktober 2016) noch nicht überfällig”
(doc. 39).
Alla
luce di quanto sopra esposto questo TCA deve concludere che oggetto del
contendere della presente procedura può essere solo il saldo dei contributi
dovuti nel 2015 (e degli eventuali interessi) e per il quale la Cassa ha
emanato sia una decisione formale (dell’11 ottobre 2016 [doc. 35]), sia una
decisione su opposizione (del 4 novembre 2016 [doc. 39]).
Per
contro nella misura in cui solo con la decisione su opposizione la Cassa, senza
peraltro approfondire la questione, ha accennato anche ad un debito di fr.
690'165.50 per gli acconti dei contributi dovuti fino al mese di ottobre 2016
(per questo ultimo mese l’importo di fr. 292'039.85 non era tuttavia ancora
scaduto, cfr. doc. 39: “[…] Davon sind lediglich CHF 292'030.85
(Akonto-Rechnung Oktober 2016) noch nicht überfällig”), il ricorso, va
trattato alla stregua di un’opposizione e, su questo punto, allo scopo di
evitare di privare l’assicurato di un grado d’impugnazione, trasmesso
all’amministrazione affinché entri nel merito delle censure, tratti la
decisione su opposizione del 4 novembre 2016 alla stregua di una decisione
formale ex art. 49 LPGA e emani una decisione su opposizione su questo tema
specifico (cfr. sentenza 36.2006.63 del 9 novembre 2006; sentenza 30.2012.12
dell’8 ottobre 2012).
Le
censure, sollevate con il ricorso (doc. I) e con le osservazioni del 20 gennaio
2017 (doc. V), relative ad altre procedure avviate dopo l’emissione della
decisione impugnata (esecuzione n. __________ [doc. 42] ed esecuzione n. __________
[doc. 43]), sono di conseguenza irricevibili.
2.3. La ricorrente solleva la
questione della lingua della decisione impugnata e meglio la circostanza che la
Cassa ha emesso, inspiegabilmente, la decisione su opposizione in lingua
tedesca.
Questo Tribunale rileva in
primo luogo che la convenuta ha sempre trasmesso tutta la corrispondenza,
comprese le decisioni formali, in italiano. Solo due e-mail sono state scritte
in tedesco (cfr. doc. 33). Il motivo per il quale la Cassa ha redatto la
decisione impugnata in tedesco rimane oscuro, anche perché la medesima
amministrazione nulla dice in merito a questo importante aspetto (doc. III).
Ai sensi dell’art. 49 cpv.
1 LPGA nei casi di ragguardevole entità o quando vi è disaccordo con
l’interessato l’assicurato deve emanare per scritto le decisioni in materia di
prestazioni, crediti o ingiunzioni. Secondo l’art. 49 cpv. 3 LPGA le decisioni
sono accompagnate da un avvertimento relativo ai rimedi giuridici. Devono
essere motivate se non corrispondono interamente alle richieste delle parti. La
notificazione irregolare di una decisione non deve provocare pregiudizi per
l’interessato.
La dottrina rammenta, con
riferimento alle sentenze pubblicate in DTF 108 V 208 e in SVR 2002 AHV Nr. 12,
che per l’assicuratore è determinante la lingua nella quale si esprime la
persona assicurata (Kieser, ATSG-Kommentar, 3a edizione 2015, n. 50 ad art. 49,
pag. 649). Se si tratta di una Cassa cantonale di compensazione, essa decide
secondo il principio della territorialità e determinante è la lingua del
Cantone nel quale è sita (Kieser, ATSG-Kommentar, 3a edizione 2015, n. 50 ad
art. 49, pag. 649).
In DTF 108 V 208 l’Alta
Corte ha rammentato che quando l’amministrazione federale si rivolge ad un
amministrato, deve utilizzare, tra le tre lingue ufficiali della
Confederazione, quella nella quale si esprime il destinatario della
comunicazione. Questa regola vale anche per gli enti di diritto pubblico o di
diritto privato che agiscono in loro nome ma per conto della Confederazione
nell’adempiere compiti di diritto pubblico, per esempio nell’ambito delle
assicurazioni sociali. Per contro le amministrazioni cantonali sono soggette al
principio della territorialità della lingua. La competenza nell’utilizzo della
lingua appartiene ai Cantoni i quali hanno il diritto di determinare l’utilizzo
esclusivo di una sola delle tre lingue ufficiali della Confederazione nelle
relazioni amministrative, nell’insegnamento o nell’amministrazione della
giustizia. Le casse di compensazione professionali e cantonali collaborano
all’applicazione della LAVS (art. 49 e seguenti). Le casse cantonali hanno il
carattere di ente autonomo di diritto pubblico e sono create dai Cantoni con
riserva di approvazione da parte della Confederazione (art. 61 LAVS). Esse
possono di conseguenza rivolgersi ai propri assicurati esclusivamente nella
lingua ufficiale del cantone in cui hanno sede.
Con sentenza del 5
novembre 2001 pubblicata in SVR 6/2002, AHV Nr. 12, pag. 29, la Commissione
federale di ricorso AVS/AI (ora sostituita dal Tribunale federale
amministrativo) ha deciso che essendo l’italiano una lingua ufficiale della
Confederazione, l’invio di una decisione redatta in lingua francese ad
un’assicurata di lingua madre italiana domiciliata in Italia è da considerarsi
come una notificazione difettosa. Nella fattispecie questo vizio ha comportato
l’annullamento del provvedimento impugnato. In quel caso si trattava di una
cittadina italiana sposata con un cittadino svizzero e che con l’acquisizione
della nazionalità elvetica si era iscritta all’assicurazione facoltativa
AVS/AI. Con una decisione in francese l’interessata era stata esclusa
dall’assicurazione non avendo dato seguito ad alcuni solleciti (in francese) di
pagamento dei contributi in arretrato. L’interessata, mai domiciliata in
Svizzera, aveva affermato di non conoscere il francese ed aveva contestato la
decisione rilevando di non poter sollevare alcuna censura, non comprendendo il
contenuto del provvedimento.
La Commissione ha
rammentato che con sentenza H 143/89 del 14 febbraio 1991 il TF ha stabilito
che una decisione amministrativa emanata contravvenendo al principio della
libertà della lingua può essere annullata – o dichiarata nulla – solo se la
parte lesa rende verosimile che non poteva sufficientemente comprenderne il
contenuto per salvaguardare i suoi diritti. Nel caso giudicato l’interessata
era nata in Italia dove aveva sempre vissuto e non vi era motivo per ritenere
che di conseguenza essa conoscesse il francese. L’amministrazione non poteva
pretendere che facesse capo ad un traduttore, a sue spese, avendo sempre
comunicato in italiano.
In concreto la decisione
impugnata è stata emanata da una Cassa di compensazione professionale e non
cantonale. Essa agisce in proprio nome ma esegue compiti di diritto pubblico
delegategli dalla Confederazione. Dovendosi rivolgere ad una persona giuridica
sita in Ticino, il cui amministratore unico si è rivolto in italiano, essa
avrebbe di principio dovuto emanare una decisione in lingua italiana (DTF 108 V
208). Del resto la decisione formale è stata emessa nella lingua di Dante, così
come le precedenti richieste di pagamento e di sollecito.
Questo TCA deve pertanto
stigmatizzare l’utilizzo della lingua tedesca con la decisione impugnata e pure
l’assenza di traduzione malgrado l’esplicita richiesta in tal senso della
ricorrente (doc. A2).
Questo Tribunale evidenzia
del resto che in due occasioni, e meglio il 21 settembre 2016 ed il 12 luglio
2016 (doc. 33), la medesima Cassa si è rivolta in tedesco alla società
ricorrente, senza che questa contestasse questo modo di agire. Inoltre,
l’amministratore unico, __________, sembra aver compreso quanto scritto. In
primo luogo egli stesso evidenzia che la Cassa ha rifiutato qualsiasi incontro.
Ora questo è stato scritto nell’e-mail del 21 settembre 2016, redatto in
tedesco (doc. 33). In secondo luogo nel ricorso figura che “dal canto suo,
con la querelata decisione, la Cassa pare accogliere le argomenti dei qui
ricorrenti, ma solo limitatamente. Ci sia concesso, ma non si comprende
per quale alchimia la Cassa abbia proceduto certo ad annullare il precetto
esecutivo no. __________ dell’Ufficio di esecuzione di __________, ma in
sostituzione, ne ha emessi ora due!” (doc. I, pag. 6). Di conseguenza la
ricorrente ha capito il contenuto della decisione impugnata, tant’è che l’ha
dettagliatamente contestata, affermando di aver soluto l’intero debito. Inoltre,
con la risposta la Cassa ha nuovamente elencato i motivi per i quali ritiene
che la ricorrente sarebbe ancora debitrice dell’importo di fr. 800'000 e la
ricorrente, con le osservazioni 20 gennaio 2017 (doc. V) ha nuovamente preso
posizione e censurato, allegando ulteriori prove, le motivazioni della Cassa.
La questione dell’annullamento
della decisione impugnata poiché emessa in tedesco nel caso di specie può
tuttavia rimanere aperta, ritenuto che, come si vedrà di seguito, essa va in
ogni caso annullata.
Questo Tribunale rende
attenta la Cassa che non potrà più, in futuro, rivolgersi alla ricorrente in
lingua tedesca, ma dovrà imperativamente emettere tutti gli atti in italiano.
2.4. La RI 1 chiede l’annullamento
della decisione perché la decisione formale è stata firmata da un’unica persona
che non può impegnare e vincolare la Cassa.
In DTF 112 V 87 l’allora
Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: TF), ha stabilito:
"
(…)
In ordine alle
censure ricorsuali relative alla carenza di una firma sulle decisioni
amministrative rese dalla Cassa cantonale di compensazione deve essere
osservato che, secondo la giurisprudenza (DTF 105 V 248 segg.), di massima la
firma non è presupposto di validità delle decisioni rese in forma scritta
conformemente alle disposizioni della legge in materia, quando la legge stessa,
oltre a prescrivere la forma scritta del provvedimento, non ne domanda
espressamente la firma da parte dell'organo che emana l'atto amministrativo.
Secondo l'art. 128 cpv. 1 OAVS tutti gli atti
amministrativi delle casse di compensazione concernenti crediti o debiti degli
assicurati o delle persone tenute a pagare contributi devono rivestire la forma
di una decisione scritta. Per il cpv. 2 della medesima norma le decisioni delle
casse devono indicare entro quale termine, in che forma e a quale istanza può
essere presentato ricorso.
Per quanto riguarda la firma delle decisioni
le Direttive sulle rendite, edite dall'Ufficio federale delle assicurazioni
sociali, cfr. marg. 1153, rinviano delle disposizioni applicabili secondo la
Circolare sul contenzioso pure edita dall'Ufficio federale delle assicurazioni
sociali. Secondo la cfr. marg. 4.1 di questa Circolare e il relativo
supplemento n. 1, validi con effetto dal 1o aprile 1982, per principio la
decisione deve essere firmata da un rappresentante autorizzato della cassa di
compensazione. Devono inoltre sempre essere firmate le decisioni concernenti il
rifiuto, la soppressione, la riduzione o la restituzione di prestazioni. La
firma può tuttavia essere omessa quando le decisioni di contributi sono redatte
su formulari stampati o con l'ausilio di un elaboratore elettronico o quando le
decisioni relative all'attribuzione di prestazioni assicurative sono compilate
con l'ausilio di un elaboratore elettronico.
Le disposizioni della Circolare sul
contenzioso sopra richiamate non violano i principi giurisprudenziali enunciati
in DTF 105 V 248 e segg. e tengono rettamente conto dell'evoluzione nell'ambito
amministrativo dovuta all'uso di elaboratori elettronici nella resa di
decisioni amministrative (v. al riguardo GRISEL, Traité de droit administratif,
pag. 406; DEGRANDI, Die automatisierte Verwaltungsverfügung, 1977, tesi Zurigo
1977, pag. 117 e segg.). Esse meritano di essere confermate in quanto non sono
contrarie alle vigenti disposizioni legali applicabili in materia d'AVS (art.
128 cpv. 1 OAVS) e AI (art. 91 cpv. 1 OAI).
Dato quanto precede le censure formali
proposte dalla ricorrente devono essere respinte.”
Cfr. anche la sentenza C 241/04 del 9 maggio 2006, al consid. 8.1 dove
l’allora TFA ha affermato che “Neppure il diritto di
procedura cantonale prevede quindi alcunché a proposito dei requisiti formali
che la risposta di causa dovrebbe rispettare (a proposito dei requisiti formali
di una decisione in ambito delle assicurazioni sociali, in particolare della
necessità o meno della firma, si veda DTF 112 V 87 seg.,105 V 248 segg.;
Kieser, op.cit., no. 20 all'art. 49)” e la sentenza
1P.330/2000 del 12 dicembre 2000, pubblicata in DTF 127 I 44, dove il TF al
consid. 3b, non pubblicato, ha affermato che “Nach
Lehre und Rechtsprechung ist die Unterschrift nicht von Bundesrechts wegen
Gültigkeitserfordernis für eine Verfügung, solange das anwendbare Recht nicht
ausdrücklich eine Unterschrift verlangt (BGE 112 V 87 E. 1; 105 V 248 E. 4 S.
251 ff.). Das Fehlen einer vorgeschriebenen Unterschrift führt zudem in der
Regel nicht zur Nichtigkeit, sondern höchstens zur Anfechtbarkeit der Verfügung
(Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege
des Bundes, 2. Aufl. , Zürich 1998, S. 131 Rz. 365; René A. Rhinow/Beat
Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband,
Basel/Frankfurt 1990, S. 104, 283). Dies gilt zumindest dann, wenn sie anstatt
von zwei nur von einer Person unterzeichnet wurde (Rhinow/Krähenmann, a.a.O.,
S. 120 f.).”
La dottrina, e meglio
Kieser, ATSG-Kommentar, Basilea, Ginevra, Zurigo, 3a edizione, 2015, n. 48 ad
art. 49, pag. 649, rammenta che la firma nelle decisioni formali non è
richiesta (“eine Unterschrift ist bei sozialversicherungsrechtlichen
Verfügungen nicht generell verlangt; insbesondere ergibt sich die
Unterschriftspflicht nicht aus dem Grundsatz der Schirfltlichkeit (vgl. BGE 105
V 249 ff.) und besteht namentlich bei Verfügungen, welche IT-gestützt
ausgefertigt werden, nicht (vgl. BGE 112 V 87 f.).”
A
questo proposito cfr. anche le direttive sulle rendite (DR) al marg. 9101 dove
viene rammentato che le casse di compensazione emettono le loro decisioni
tramite installazioni di trattamento elettronico di dati (“Les
caisses de compensation établissent leurs décisions à l’aide d’installations de
traitement électronique des données”) e la pag. 313, allegato
VII, dove figura un esempio di decisione di fissazione della rendita in calce
alla quale viene indicato valido senza firma (“valable sans signature”).
La circolare sul contenzioso
nell’AVS/AI/IPG e PC, al marg. 1007 prevede che la decisione deve
essere, in maniera generale, firmata dalla persona abilitata a rappresentare
l’organo d’esecuzione. Si può rinunciare alla firma : a. se si tratta di
decisioni di contribuzione su formulari prestampati o tramite computer ;
b. se si tratta di decisioni concernenti l’attribuzione di prestazioni
assicurative stabilite tramite un computer (“La décision doit être, d’une
manière générale, signée par la personne qui est habilitée à représenter
l’organe d’exécution. On peut renoncer à cette
signature: a. s’il s’agit de décisions de cotisations établies sur des formules
préimprimées ou à l’aide d’un ordinateur; b. s’il s’agit de décisions
concernant l’octroi de prestations d’assurance établies à l’aide d’un
ordinateur.”).
In
concreto la decisione formale dell’11 ottobre 2016 è firmata dal consulente
clientela incasso della Cassa di compensazione convenuta, __________ (doc. 35).
Essa è pertanto valida.
2.5. Per quanto concerne la
confusione, nella decisione formale, tra opposizione e ricorso e l’indicazione nella
decisione su opposizione del “Sozialversicherungsgericht” quale Tribunale
competente per il ricorso, senza indicazione dell’indirizzo esatto, seppur criticabili,
tali imprecisioni non sono state di nocumento alla ricorrente la quale ha adito
il Tribunale competente e si è ampiamente espressa sulle motivazioni che hanno portato
la Cassa a chiederle l’importo di fr. 800'000.
2.6. La ricorrente sostiene pure
che l’amministrazione non avrebbe preso in considerazione tutte le censure
sollevate e non avrebbe citato alcuna base legale, se non l’art. 97 cpv. 2
LAVS, che non esiste più, a sostegno della sua richiesta di pagamento.
Ai sensi dell'art. 29 cpv.
2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza,
dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per
l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei
suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire
sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di
partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di
determinarsi al riguardo (STFA del 29 giugno 2006 nella causa J. e D., H 97/04;
DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V
131 consid. 2b; cfr. riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui
giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa,
124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate).
Nel caso di specie le ragioni per quali la Cassa ha ritenuto di chiedere alla
ricorrente l’importo di fr. 800'000 sono state indicate nella decisione
impugnata. La cassa pur non confrontandosi con tutte le censure sollevate ha
spiegato per quale motivo la ricorrente non avrebbe ancora soluto l’intero
importo.
L’insorgente
ha potuto comprendere i motivi alla base del provvedimento, tant’è che ha
prodotto un ricorso tramite il quale ha indicato perché, invece, non dovrebbe
alcunché.
Va del resto rammentato
che una violazione del diritto di essere sentito è sanabile se l'interessato,
come in concreto, riceve la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di
ricorso che gode del pieno potere di esame sui fatti e sul diritto (DTF 135 I
279 consid. 2.6.1 pag. 285; 124 V 180 consid. 4a pag. 183).
Nel caso di specie, il TCA
dispone di un pieno potere di esame in tal senso (cfr. anche sentenza
8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3) e, in applicazione del principio
inquisitorio, può assumere le prove che ritiene necessarie per il chiarimento
della fattispecie (art. 61 lett. c LPGA).
In concreto con il ricorso
l’insorgente ha nuovamente potuto prendere posizione in merito al suo presunto
debito, portando tutte le prove ritenute necessarie.
Non va poi dimenticato che
il TF ha già avuto modo di stabilire che è possibile prescindere da un rinvio della
causa all'amministrazione se, come in concreto, una simile operazione si
esaurirebbe in uno sterile esercizio procedurale e procrastinerebbe inutilmente
il processo in contrasto con l'interesse - di pari rango del diritto di essere
sentito - della parte ad essere giudicata celermente (DTF 132 V 387 consid. 5.1
pag. 390 con riferimenti, cfr. anche sentenza 9C_937/2011 del 9 luglio 2012,
consid. 2.3).
Nel merito
2.7. Sono assicurate
obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione per la
vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che hanno il loro domicilio
civile nella Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).
A norma
dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi
fintanto che esercitano un'attività lucrativa.
In
applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che
esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito
proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.
Secondo
l'art. 5 cpv. 2 LAVS, il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione
del lavoro a dipendenza d'altri per un tempo determinato o indeterminato. Esso
comprende inoltre le indennità di rincaro e altre indennità aggiunte al
salario, le provvigioni, le gratificazioni, le prestazioni in natura, le
indennità per vacanze o per giorni festivi ed altre prestazioni analoghe,
nonché le mance, se queste costituiscono un elemento importante della
retribuzione del lavoro.
Per l'art. 10 LPGA, è considerato salariato chi per un lavoro dipendente
riceve un salario determinante secondo la pertinente legge.
2.8. Per l’art. 14 cpv. 1 LAVS i
contributi del reddito proveniente da un’attività lucrativa dipendente sono
dedotti da ogni paga, e devono essere versati periodicamente dal datore di
lavoro insieme al suo contributo.
Secondo l’art. 14 cpv. 2
LAVS i contributi del reddito proveniente da un’attività lucrativa
indipendente, i contributi degli assicurati che non esercitano un’attività
lucrativa e quelli degli assicurati i cui datori di lavoro non sono soggetti
all’obbligo di pagare i contributi devono essere stabiliti e versati
periodicamente. Il Consiglio federale fissa i periodi di calcolo e di
contribuzione.
L’art. 14 cpv. 3 LAVS prevede
che di regola i contributi che devono essere versati dai datori di lavoro sono
richiesti con procedura semplificata secondo l’articolo 51 LPGA. Questo vale
anche per contributi di notevole entità, in deroga all’articolo 49 capoverso 1
LPGA.
Ai sensi dell’art. 14 cpv.
4 LAVS il Consiglio federale emana prescrizioni su i termini di pagamento dei
contributi (lett. a), la procedura di diffida e di tassazione d’ufficio (lett.
b), il pagamento di contributi arretrati (lett. c), il condono del pagamento di
contributi arretrati, anche in deroga all’articolo 24 LPGA (lett. d).
Secondo l’art. 15 cpv. 1
LAVS i contributi che non sono stati pagati, nonostante diffida, devono essere
incassati senza ritardo in via di esecuzione, a meno che essi non possano
essere compensati con rendite scadute.
L’art. 15 cpv. 2 LAVS
prevede che di regola l’esecuzione per i contributi si prosegue in via di
pignoramento anche contro un debitore soggetto alla procedura di fallimento
(art. 43 LF dell’11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento).
Per l’art. 34 cpv. 1 OAVS
devono pagare i contributi alla cassa di compensazione i datori di lavoro ogni
mese o se la somma dei salari non supera i 200'000 franchi, ogni trimestre
(lett. a), le persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente, le persone
che non esercitano un’attività lucrativa e i salariati il cui datore di lavoro
non è tenuto a pagare i contributi, di regola ogni trimestre (lett. b), i
datori di lavoro che applicano la procedura semplificata secondo gli articoli 2
e 3 della legge del 17 giugno 2005 contro il lavoro nero (LLN), una volta
all’anno.
L’art. 34 cpv. 2 OAVS
prevede che in casi motivati, per le persone tenute a pagare i contributi
secondo il capoverso 1 lettere a e b il cui contributo annuo versato
all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità e all’indennità
per perdita di guadagno non supera i 3000 franchi, la cassa di compensazione
può stabilire periodi di pagamento più lunghi ma non superiori a un anno.
Ai sensi dell’art. 34 cpv.
3 OAVS i contributi devono essere pagati entro dieci giorni dalla scadenza del
periodo di pagamento. In caso di procedura semplificata secondo gli articoli 2
e 3 LLN, i contributi vanno pagati entro 30 giorni a contare dalla
fatturazione.
Secondo l’art. 34a cpv. 1
OAVS le persone che non pagano i contributi ai quali sono tenute o non
consegnano il conteggio relativo ai contributi paritari entro i termini
prescritti, devono essere immediatamente diffidate per scritto dalla cassa di
compensazione.
Per l’art. 34a cpv. 2 OAVS
con la diffida è addossata all’interessato una tassa da 20 a 200 franchi.
L’art. 34b cpv. 1 OAVS
prevede che se un debitore di contributi rende verosimile che si trova in
difficoltà finanziarie, si impegna a versare regolarmente acconti ed esegue
immediatamente il primo pagamento, la cassa di compensazione può concedergli
una dilazione di pagamento, sempreché abbia fondate ragioni d’ammettere che gli
acconti successivi e i contributi correnti potranno essere pagati puntualmente.
Secondo l’art. 34b cpv. 2
OAVS la cassa di compensazione fissa per scritto le condizioni di pagamento,
segnatamente l’importo degli acconti e i termini di pagamento, tenendo conto
della particolare situazione del debitore.
Ai sensi dell’art. 34b
cpv. 3 OAVS la dilazione concessa decade automaticamente se non sono osservate
le condizioni di pagamento. La concessione della dilazione di pagamento vale
come diffida ai sensi dell’articolo 34a, se quest’ultima non è stata ancora
emessa.
Secondo l’art. 36 cpv. 1 OAVS
Fatti
i conteggi dei datori di lavoro contengono le indicazioni necessarie per la
registrazione dei contributi e la loro iscrizione nel conto individuale.
Per l’art. 36 cpv. 2 OAVS
i datori di lavoro devono conteggiare i salari entro 30 giorni dal termine del
periodo di conteggio.
L’art. 36 cpv. 3 OAVS
prevede che il periodo di conteggio comprende l’anno civile. Qualora i
contributi siano pagati conformemente all’articolo 35 capoverso 3, il periodo
di conteggio corrisponde al periodo di pagamento.
Ai sensi dell’art. 36 cpv.
4 OAVS la cassa di compensazione, basandosi sul conteggio, procede alla
compensazione fra i contributi d’acconto pagati e i contributi effettivamente
dovuti. I contributi scoperti vanno pagati entro 30 giorni a contare dalla fatturazione.
I contributi eccedenti vengono restituiti o compensati dalla cassa di
compensazione.
2.9. In concreto dagli atti emerge
che con “dichiarazione salariale” datata 1° febbraio 2016 la Cassa di
compensazione ha fissato una somma totale per i contributi AVS/AI/IPG dovuti
nel 2015 di fr. 18'895'709.30 e di contributi AD1 di fr. 18'889'744.60 (doc.
6).
Il 22 marzo 2016 la Cassa
ha trasmesso all’insorgente una fattura relativa al conteggio finale del 2015 “secondo
il certificato ricevuto” di fr. 1'784'644.70 da pagare entro il 20 aprile
2016 (doc. 10).
Il 30 marzo 2016, tramite
e-mail, la ricorrente ha chiesto di poter pagare l’importo in modo dilazionato
in almeno 4 volte ed ha domandato di adeguare da subito l’acconto mensile
prendendo come base una massa salariale annua lorda pari a fr. 21 milioni (doc.
12).
Con valuta 22 aprile 2016
e 26 aprile 2016 la ricorrente ha versato alla cassa di compensazione due
importi di fr. 130'000, rispettivamente di fr. 150'000, con l’indicazione
finale __________ - __________, rispettivamente __________ - __________ (doc.
15 e 16).
Il 7 giugno 2016 la cassa
ha intimato alla ricorrente, ai sensi dell’art. 34a OAVS di pagare entro il 17
giugno 2016 l’importo restante di fr. 1'545'760.70, oltre ad una tassa di
intimazione di fr. 30 e l’ha resa attenta che i contributi che non vengono
pagati entro 30 giorni dalla scadenza sono soggetti agli interessi di mora del
5%. Oltre agli importi di fr. 130'000 e di fr. 150'000, di cui si è detto
prima, la Cassa ha dedotto dall’importo complessivo richiesto un ammontare di
fr. 20'000 pagato il 4 maggio 2016 e di fr. 166'161.20 pagato il 9 maggio 2016
ed ha aggiunto i contributi conteggiati il 18 aprile 2016 di fr. 227'277.20
(doc. 19, pag. 2).
Il 22 luglio 2016 la ricorrente
ha scritto alla cassa di avere “attualmente difficoltà d’incasso con alcuni
nostri grandi clienti per oltre 1.5 milioni! Degli stessi stiamo procedendo per
le vie legali. E’ pertanto impossibile per noi mantenere le scadenze imposte e
chiediamo gentilmente un pagamento rateale a partire da gennaio 2017” (doc.
XII/46).
Il 28 luglio 2016 la cassa
ha risposto, rilevando che non è possibile accordare un’ulteriore proroga di
pagamento per la fattura del conteggio finale 2015 del 21 marzo 2016 (saldo di
fr. 870'000), aggiungendo che anche la fattura dei contributi di aprile 2016
(saldo fr. 127'277.20) è scaduta e figura sulla lista delle esecuzioni. La
Cassa ha intimato all’insorgente il pagamento dell’importo totale di fr.
907'277.20 entro i prossimi 10 giorni (doc. 23).
L’8 agosto 2016 la
ricorrente ha ribadito che “purtroppo è veramente per noi impossibile far
fronte a breve termine alla vostra richiesta e chiediamo gentilmente di
rivedere la vostra decisione. Ci stiamo attivando con quanto possibile per
l’incasso delle fatture scoperte dei clienti morosi. Siamo naturalmente
disposti a cedervi l’incasso di questi a vostra garanzia” (doc. XII/47).
Il 9 agosto 2016 la cassa
ha affermato che non è possibile accordare un’ulteriore proroga (doc. 24).
Il __________ la Cassa ha
inoltrato una domanda di esecuzione per complessivi fr. 800'000, composti di
fr. 780'000 per il conteggio dei contributi del dicembre 2015 e di fr. 20'000
per il conteggio dei contributi del mese di aprile 2016, oltre ad interessi al
5% su fr. 780'000 dal 1° gennaio 2016 ed al 5% su fr. 20'000 dal 1° maggio 2016
(doc. 29).
Con valuta 8 settembre
2016 l’insorgente ha pagato un importo di fr. 100'000 con l’indicazione del
numero finale __________ che la Cassa ha attribuito all’acconto di maggio 2016
(doc. 30).
Il __________ la
ricorrente ha fatto opposizione al precetto esecutivo n. __________ del __________
dell’UEF di __________ di cui alla richiesta di esecuzione del __________ (doc.
31).
Il 20 settembre 2016
l’insorgente, tramite e-mail, ha proposto un incontro al fine di trovare una
soluzione, rilevando che nel frattempo ha versato fr. 150'000 e che fr. 250'000
sarebbero stati pagati la settimana successiva (doc. 33). La Cassa ha risposto,
in tedesco il 21 settembre 2016, negativamente (doc. 33).
L’11 ottobre 2016 la Cassa
ha emanato la decisione formale (doc. 35).
Il 2 novembre 2016 la
cassa ha annullato l’esecuzione n. __________ (doc. 38).
Con decisione su
opposizione del 4 novembre 2016 la Cassa ha stabilito che dopo un riesame della
fattispecie è risultato che il pagamento di fr. 20'000 del 3 maggio 2016 va
attribuito all’acconto dei contributi di aprile 2016 e non al saldo del 2015,
di modo che, mentre l’acconto del mese di aprile 2016 va considerato totalmente
pagato, il saldo del 2015 ammonta a fr. 800'000.
2.10. L’insorgente sostiene di aver
già soluto l’intero importo, e fa valere i versamenti effettuati nel corso del
2016 e l’art. 87 CO.
Per l’art. 85 cpv. 1 CO il
debitore può imputare al capitale un pagamento parziale solo in quanto non sia
in arretrato di interessi o di spese. Ai sensi dell’art. 85 cpv. 2 CO quando
siano date al creditore delle fideiussioni, dei pegni od altre garanzie per una
parte del suo credito, il debitore non ha diritto d’imputare un pagamento
parziale alla parte garantita dal credito o a quella garantita in modo
migliore.
Secondo l’art. 86 cpv. 1
CO chi ha più debiti verso la stessa persona ha diritto di dichiarare, all’atto
del pagamento, quale sia il debito che intende di soddisfare. Ai sensi
dell’art. 86 cpv. 2 CO ove tale dichiarazione non venga fatta, il pagamento si
imputerà al debito indicato dal creditore nella sua quietanza, a meno che il
debitore non faccia immediatamente opposizione.
L’art. 87 cpv. 1 CO
prevede che ove non esista una valida dichiarazione circa il debito estinto né
una designazione risulti dalla quietanza, il pagamento sarà imputato al debito
scaduto, fra più debiti scaduti, a quello per cui prima si procedette contro il
debitore, e se non si procedette, al debito scaduto prima. Per l’art. 87 cpv. 2
CO se i debiti sono scaduti contemporaneamente, si farà una imputazione
proporzionale. Secondo l’art. 87 cpv. 3 CO se poi nessuno dei debiti è scaduto,
il pagamento sarà imputato a quello che presenta pel creditore minori garanzie.
Con sentenza K 89/04 del
18 maggio 2005 l’allora TFA al consid. 4.1 ha confermato che l’art. 86 CO è
applicabile in materia di contributi delle assicurazioni sociali (cfr. anche SVR
2000 AHV n. 13, pag. 43 consid. 2). Il TF ha ribadito, con sentenza 9C_953/2010
del 10 giugno 2011 al consid. 7.2 (con riferimenti alle sentenze 9C_325/2010
del 10 dicembre 2010, consid. 7.1.2 e H 232/04 del 2 febbraio 2006, consid.
2.2) che sia l’art. 86 che l’art. 87 CO sono applicabili per analogia
nell’ambito della LAVS e il pagamento di contributi in arretrato da parte del
datore di lavoro deve di principio essere imputato dapprima sul debito
contributivo più vecchio, a meno di una dichiarazione del datore di lavoro per
la quale manifesta, al momento del pagamento, la volontà di solvere un debito
più recente o, in assenza, una dichiarazione tramite la quale la Cassa dichiara
il pagamento di un debito di sua scelta.
2.11. In concreto, nel corso del
2016 l’insorgente ha eseguito numerosi versamenti che sono stati correttamente attribuiti
agli acconti da pagare nel medesimo anno conformemente al numero figurante sui
rispettivi bollettini di versamento, in applicazione dell’art. 86 cpv. 1 CO,
come segue:
Considerandi
- la fattura del 19
novembre 2015 relativa ai contributi di novembre 2015 di fr. 66'133.55 con il
numero di riferimento __________ è stata pagata alla Cassa il 12 gennaio 2016
(doc. 1 e 3) e non può di conseguenza essere nuovamente imputata al conteggio
finale 2015;
- la fattura del 15
dicembre 2015 relativa ai contributi di dicembre 2015 di fr. 91'464.70 con il
numero di riferimento __________ è stata pagata alla Cassa il 19 gennaio 2016
(doc. 2 e 4) e non può di conseguenza essere nuovamente imputata al conteggio
finale 2015;
- la fattura del 22 gennaio
2016.
relativa ai contributi di gennaio 2016 di fr. 100'413.75 con il numero di
riferimento __________ è stata pagata alla Cassa il 18 marzo 2016 (doc. 5 e 9)
e si riferisce di conseguenza a quel conteggio;
- la fattura del 19 febbraio
2016.
relativa ai contributi di febbraio 2016 di fr. 85'602.55 con il numero di
riferimento __________ è stata pagata alla Cassa il 22 marzo 2016 (doc. 7 e 11)
e si riferisce di conseguenza a quel conteggio;
- la fattura del 17 marzo
2016.
relativa ai contributi di marzo 2016 di fr. 51'286.25 con il numero di
riferimento __________ è stata pagata alla Cassa il 12 aprile 2016 (doc. 8 e 13)
e si riferisce di conseguenza a quel conteggio;
- la fattura del 19 aprile
2016.
relativa ai contributi di aprile 2016 di fr. 227'277.20 con il numero di
riferimento __________ (doc. 14) è stata così soluta: pagamento di fr. 20'000 del
3.
maggio 2016 con il numero di riferimento __________ (doc. 17); pagamento di
fr. 100'000 del 28 giugno 2016 con il numero di riferimento __________ (doc.
21); pagamento del 9 agosto 2016 di fr. 107'277.20 con il numero di riferimento
__________ (doc. 26).
- la fattura del 16 maggio
2016.
relativa ai contributi di maggio 2016 di fr. 251'408.50 con il numero di
riferimento __________ (doc. 18) è stata così in parte soluta: pagamento di fr.
51'408,50 del 19 agosto 2016 con il numero di riferimento __________ (doc. 27);
pagamento di fr. 50'000 del 26 agosto 2016 con il numero di riferimento __________
(doc. 28).
La fattura del 22 marzo
2016.
di fr. 1'784'644.70 e relativa al conteggio finale 2015 porta il numero di
riferimento __________ (doc. 10).
Il 22 aprile 2016 la
ricorrente ha versato un importo di fr. 130'000 con il riferimento __________
ed è stato correttamente attribuito al saldo del 2015, così come l’importo del
26.
aprile 2016 di fr. 150'000 che porta il numero di riferimento __________
(doc. 15 e 16). La convenuta ha inoltre dedotto i pagamenti del 3/9 maggio 2016
di fr. 166’161.20 (cfr. ricorso punto 5.2 e doc. 45), di fr.100'000 del 10/13
giugno 2016 (cfr. ricorso punto 5.2 e doc. 45), di fr. 50'000 del 13/15 giugno
2016.
(cfr. ricorso punto 5.2 e doc. 45), di fr. 65'000 del 17/20 giugno 2016
(cfr. ricorso punto 5.2 e doc. 45), di fr. 200'000 del 21/22 giugno 2016 (cfr.
ricorso punto 5.2 e doc. 45), di fr. 31'161.20 del 23/24 giugno 2016 (cfr.
ricorso punto 5.2 e doc. 45) e di fr. 92'322.30 del 18/19 luglio 2016 (cfr.
ricorso punto 5.2 e doc. 45), per un saldo complessivo a favore della Cassa di
fr. 800'000.
Dagli atti emerge ancora
che con valuta 9 settembre 2016 è stato accreditato sul conto della cassa un
importo di fr. 100'000 con numero di riferimento __________ (doc. 30) e che la
Cassa ha imputato all’acconto di maggio 2016 (doc. 30; o agosto, cfr. doc. 47) non
ancora totalmente soluto.
Questo perché il pagamento
è avvenuto dopo l’inoltro della domanda di esecuzione del __________ (il
relativo precetto esecutivo è del __________; cfr. doc. 29; 30 e 31).
Tuttavia, ritenuto che il
debitore ha espressamente indicato a quale importo intendeva pagare indicando
il numero di riferimento __________, relativo al saldo dei contributi 2015,
questo ammontare deve essere dedotto dall’importo di fr. 800'000 inerente il
saldo dei contributi 2015 e non da quello dell’acconto di maggio 2016 (art. 86
cpv. 1 CO).
In sede di ricorso l’insorgente
ha inoltre evidenziato di aver pagato anche gli importi di fr. 150'000 il 16
settembre 2016, di fr. 342'165.20 il 29 settembre 2016, di fr. 83'033.30 il 7
ottobre 2016 e di fr. 100'000 il 13 ottobre 2016, oltre a fr. 100'000 il 17
ottobre 2016 e fr. 50'000 il 24 ottobre 2016, fr. 100'000 il 3 novembre 2016,
fr. 100'000 il 7 novembre 2016 e fr. 200'000 l’11 novembre 2016 (doc. I).
Dai “movimenti di conto”
per il periodo 1.1.2016 – 19.01.2017 della società ricorrente, prodotti con le
nuove prove, emergono ulteriori versamenti (doc. V/B1).
Ciò concerne in parte anche pagamenti successivi
alla decisione impugnata del 4 novembre 2016, data che di principio delimita
temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (cfr.
DTF 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102).
Eccezionalmente, il giudice può tuttavia anche tener conto, per motivi d’economia
procedurale, dei fatti intervenuti posteriormente a condizione che questi
ultimi siano stabiliti in modo sufficientemente preciso (RCC 1980 pag. 263) e
siano suscettibili di influenzare il giudizio (RCC 1989 pag. 123 consid. 3b,
RCC 1974 pag. 192 consid. 4, RCC 1970 pag. 582).
Ciò è il caso in concreto, poiché oggetto del
contendere è la questione di sapere a quanto ammonta il saldo dei contributi
dovuti nel 2015.
Interpellata in merito dal
TCA, la Cassa ha preso posizione il 27 febbraio 2017 (doc. XII), allegando
ulteriore documentazione (doc. XII/1-148, cfr. consid. 1.13).
Dalla medesima emerge che
i cinque pagamenti eseguiti dalla società ricorrente dal 20 settembre 2016 al 18
ottobre 2016 (fr. 150'000 pagati il 20 settembre 2016 [doc. 18 {parte
dell’acconto di maggio 2016} e XII/2 e B1]; fr. 342'165.20 pagati il 29/30
settembre 2016 [doc. 20 {acconto di giugno 2016} e XII/3 e B1]; fr. 83'033.30
pagati il 7 ottobre 2016 [doc. 22 {parte dell’acconto di luglio 2016} e XII/4 e
B1]; fr. 100'000 pagati il 13 ottobre 2016 [doc. 22 {parte dell’acconto luglio
2016} e XII/5 e B1] e fr. 100'000 pagati il 17/18 ottobre 2016 [doc. 22 {parte
dell’acconto luglio 2016} e XII/6 e B1) non portano il numero di riferimento __________,
bensì quelli degli acconti dei contributi dei mesi di maggio, giugno e luglio 2016
e dunque non possono essere dedotti dal saldo 2015 (doc. XII 2-6 e XII/26-28)
ma vanno attribuiti ai rispettivi mesi del 2016.
Successivamente, tutti i
pagamenti effettuati dal 24 ottobre 2016 al 17 gennaio 2017 (doc. B1) sono
stati attribuiti dalla Cassa, nella loro totalità o in proporzione, alla
fattura per acconto del 2016 più vecchia scaduta, poiché da una parte non
portavano alcun numero di riferimento e dall’altra perché la ricorrente ha “sempre
confutato in generale il saldo residuo scoperto di CHF 800'000.-“ (doc.
XII).
Tuttavia la ricorrente non
ha contestato di per sé l’ammontare del saldo complessivo dei contributi dovuti
nel 2015 di fr. 800’000, ma dapprima ha chiesto una dilazione, rispettivamente
una rateizzazione del saldo (doc. 25, 46 e 47), ed in seguito ha sostenuto che
con tutti i pagamenti nel frattempo effettuati, il saldo dei contributi dovuti
nel 2015 avrebbe dovuto già essere completamente soluto (cfr. anche doc. V).
Ora, stabilito che
l’insorgente ha contestato l’attribuzione dei singoli pagamenti (art. 86 cpv. 2
CO), sia in sede di ricorso (doc. I) che con le osservazioni del 20 gennaio
2017.
(doc. V), e ha fatto valere di aver totalmente saldato il debito del 2015,
i versamenti privi di qualsiasi riferimento avrebbero dovuto essere imputati al
debito scaduto per il quale la cassa ha proceduto per prima contro il ricorrente,
e se non ha proceduto, al debito scaduto prima (art. 87 cpv. 1 CO).
In concreto i pagamenti
privi di qualsiasi riferimento vanno pertanto dedotti dal debito del 2015, che
al 1° settembre 2015 ammontava a fr. 800'000.
Per cui, oltre all’importo
di fr. 100'000 pagato con valuta 9 settembre 2016 (cfr. supra), dal saldo 2015
di fr. 800'000, vanno pure dedotti gli importi seguenti per complessivi fr. 700'000:
fr. 50'000 pagati il 24 ottobre 2016 (doc. B1 e XII/7), fr. 100'000 del 3/4
novembre 2016 (doc. B1 e XII/8), fr. 100'000 del 7/8 novembre 2016 (doc. B1 e
XII/9), fr. 200'000 dell’11 novembre 2016 (doc. B1 e XII/10), fr. 100'000 del
17.
novembre 2016 (doc. B1 e XII/11), fr. 150'000 del 22 novembre 2016 (doc. B1
e XII/12).
L’insorgente ha poi pagato
ulteriori importi fino al 17 gennaio 2017 per complessivi fr. 820'000 (doc. B1
e doc. XII/13 e seguenti) che vanno dedotti dapprima dagli interessi dei
contributi dovuti nel 2015, i quali andranno ricalcolati sulla base dei
pagamenti sopra esposti, ed in seguito agli acconti 2016 più vecchi e non
soluti con il relativo numero di riferimento.
In queste condizioni la
decisione impugnata va annullata, il debito contributivo del 2015 va
considerato estinto, ritenuto che la Cassa dovrà ancora calcolare gli interessi
2015.
che andranno imputati al pagamento di fr. 50'000 del 24/25 novembre 2016
(doc. B1 e XII/13). Per quanto concerne gli acconti 2016 ed i relativi
interessi la Cassa dovrà semmai emettere, per il periodo fino al mese di
ottobre 2016, già oggetto della decisione del 4 novembre 2016, una decisione su
opposizione, rispettivamente per il periodo successivo dapprima una decisione
formale ed in seguito, in caso di contestazione, una decisione su opposizione (cfr.
consid. 2.2).
Alla luce di quanto sopra
esposto questo TCA rinuncia all’acquisizione delle prove chieste
dall’insorgente e segnatamente il richiamo dall’UEF di __________ dell’intero
fascicolo e di tutta la documentazione, compresa l’eventuale corrispondenza
e-mail e note telefoniche (cfr. doc. V).
Va qui rammentato che
conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare
d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove
(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320;
Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11
gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223
consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale
modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito
desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF
124.
V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso, nella misura in
cui è ricevibile, è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione impugnata è
annullata e l’incarto rinviato alla Cassa per i suoi incombenti.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano
ripetibili.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti