30.2016.5
Interessi di mora sui contributi di indipendenti sono riscossi se contributi d'acconto versati sono inferiori del 25% al totale.Interessi decorrono fino a quando tutti i contributi sono stati pagati e
27 aprile 2016Italiano35 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
30.2016.5+6
TB
Lugano
27 aprile 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 12 gennaio 2016 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 27 novembre 2015 emanata da
Cassa CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto in fatto
1.1. Il 26 ottobre 2015 (doc. 8) e
il 13 novembre 2015 (doc. 4) la Cassa CO 1 ha emesso delle decisioni di
fissazione dei contributi personali per indipendenti per l’anno 2010 rispettivamente
l’anno 2011, ritenendo quale base di calcolo il reddito da attività
indipendente conseguito in quegli anni dall’avv. RI 1, nato nel 1963, e
stabilito dalle tassazioni fiscali (art. 22 OAVS) in Fr. 72'074.-
rispettivamente in Fr. 204'229.-. I contributi totali AVS/AI/IPG/AFI dovuti
ammontano a Fr. 7'763,45 per il 2010 e a Fr. 22'659,29 per il 2011, spese
comprese.
1.2. In pari data, l’amministrazione
ha emesso delle decisioni sugli interessi di mora per discrepanza del 25% tra
gli acconti versati e gli acconti dovuti, calcolando interessi al 5%
determinando rispettivamente per l’anno 2010 dal 1° gennaio 2012 al 26 ottobre
2015 degli interessi di mora di Fr. 537,20 per 1'376 giorni di ritardo sull’importo
di Fr. 2'811,05 (doc. 7a) e per l’anno 2011 degli interessi di ritardo di Fr.
2'554,85 calcolati su un importo dovuto a saldo di Fr. 17'807,25 dal 1° gennaio
2013 al 13 novembre 2015 e quindi per 1'033 giorni (doc. 3a).
1.3. Con decisioni sempre del 26
ottobre 2015 e del 13 novembre 2015 denominate “Contributi personali - Fattura
di chiusura – 2010” (doc. 8a) e “Contributi personali - Fattura di chiusura –
2011” (doc. 4a), la Cassa di compensazione ha chiesto all’assicurato, stanti
gli acconti versati di Fr. 4'952,40 per l’anno 2010 rispettivamente di Fr.
4'852.- per il 2011, di accreditarle sul suo conto entro 30 giorni dalla data
della fattura la differenza di Fr. 3'348,25 rispettivamente di Fr. 20'362,10, somme
entrambe comprensive degli importi di Fr. 537,20 e di Fr. 2'554,85 calcolati a
titolo di interessi di mora.
1.4. Il 27 novembre 2015 (doc. A1)
e il 7 dicembre 2015 (doc. A3) la Cassa di compensazione ha emanato due
distinte decisioni su opposizione con cui ha respinto le opposizioni
dell’assicurato (docc. 3 e 7) portanti sull’estensione del periodo di calcolo
degli interessi di mora per i contributi del 2010 e del 2011.
L’amministrazione ha esposto i principi legali (art. 14 LAVS, art.
24 OAVS, art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, art. 42 OAVS) e giurisprudenziali in
materia, ricordando che le indicazioni fornite dalle autorità fiscali sono
vincolanti per le Casse di compensazione (art. 23 cpv. 4 OAVS) e che gli
interessi di mora richiesti sono corretti perché il conguaglio dei contributi dovuti
è superiore all’importo limite rilevante (25% dei contributi dovuti effettivamente)
per il periodo dal 1° gennaio dopo la fine dell’anno civile che segue l’anno di
contribuzione fino alla data della fatturazione. Inoltre, l’obbligo di
corrispondere gli interessi di mora è indipendente da una colpa, sia essa da
attribuire al ritardo di una Cassa di compensazione nel fissare i contributi o
di un assicurato nel pagare i contributi o addirittura dell’autorità fiscale.
Infine, il tasso del 5% stabilito dall’art. 42 cpv. 2 OAVS non è contrario alla
legge né tanto meno è arbitrario.
1.5. Con un unico ricorso
formulato il 12 gennaio 2016 (doc. I) contro entrambe le predette decisioni su
opposizione, l’avv. RI 1 ha chiesto la congiunzione delle cause.
Nel merito, il ricorrente non contesta il principio stesso di dovere
degli interessi di ritardo giusta l’art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS per non
avere versato sufficienti contributi di acconto per gli anni di contribuzione
2010 e 2011.
L’assicurato ritiene però che il periodo di calcolo di detti
interessi debba essere esteso soltanto fino al momento in cui la Cassa è venuta
a conoscenza dei dati necessari per emanare la decisione definitiva di
fissazione dei contributi è cioè al momento dell’emanazione delle decisioni di
tassazione, e non fino all’emanazione delle decisioni di fissazione dei
contributi.
Secondo l’insorgente, né la legislazione in materia né la
giurisprudenza precisano quale sia il momento in cui la Cassa ha l’obbligo di
emanare una decisione di fissazione dei contributi rispettivamente se debba
ritenere tale data per la fissazione degli interessi di mora. Non è quindi
chiaro quando la Cassa di compensazione debba fissare i contributi dovuti una
volta che è in possesso dei dati (fiscali) necessari, ma, a suo dire, “le
Casse hanno facoltà di prelevare gli interessi sui contributi non pagati
unicamente fino al momento in cui esse possono (recte: devono!) ragionevolmente
emanare la decisione definitiva di prelievo dei contributi.” (doc. I punto
2 pag. 4). La legge non impone all’amministrazione di procedere all’emanazione
delle decisioni entro un determinato termine, ma un assicurato si deve
attendere che siano emanate tempestivamente non appena essa è venuta a
conoscenza dei necessari dati. Per l’insorgente, “Ammettere il contrario
significa consegnare alla Cassa un vero e proprio passaporto di impunità per ritardare
ad arte l’emanazione delle decisioni e, di riflesso, approfittare senza ragione
di interessi oltremodo favorevoli sulle somme da incassare a saldo.” (doc.
Fatti
I punto 4 pag. 5). Prova ne è, a dire del ricorrente, che la Cassa non ha
spiegato quando ha ricevuto i dati fiscali determinanti per emanare le
decisioni definitive di fissazione dei suoi contributi e sugli interessi di
ritardo maturati. Rilevante sarebbe comunque soltanto il momento in cui ciò è
avvenuto, mentre indifferente sarebbe da chi la Cassa li avrebbe ricevuti (da
un’autorità o dall’assicurato stesso).
Applicando per analogia l’art. 46 cpv. 1 LPAmm, il ricorrente
ritiene che, in assenza di una tempestiva comunicazione da parte dell’assicurato
ex art. 24 cpv. 4 OAVS, i termini per agire inizino a decorrere dal momento in
cui la Cassa ha avuto conoscenza della decisione dell’autorità fiscale.
D’avviso dell’insorgente, poi, il riferimento giurisprudenziale
citato dalla Cassa di compensazione (STF 9C_202/2007 del 9 aprile 2008) non
sarebbe pertinente, giacché esso concerne un ritardo da parte dell’Ufficio di
tassazione e non della Cassa.
Pertanto, a suo dire neppure il TF si sarebbe espresso sulla
questione a sapere con quale tempistica una Cassa sia tenuta ad emanare, una
volta in possesso dei dati determinanti, la decisione di prelievo dei
contributi e fino a quando essa può prelevare i relativi interessi.
Nel caso concreto, la Cassa non ha reso noto quando è venuta a
conoscenza dei suoi dati fiscali, ciò che potrebbe configurare un “vero e
proprio diniego di giustizia materiale, nella misura in cui la volontà
di nascondere queste informazioni potrebbe (a pensar male si fa peccato…)
indurre a credere che via sia una vera e propria volontà di lucrare sulla
sistematica di prelievo (ma soprattutto sul tasso vigente) degli interessi.
Si chiede quindi – in limine litis – che la Cassa, e in subordine
l’Ufficio di tassazione di __________, comunichi a questo lodevole Tribunale
(e, di riflesso, al ricorrente) la data esatta in cui ha ricevuto
(rispettivamente, comunicato) le decisioni di tassazione in oggetto.”
(doc. I punto 7 pag. 7).
1.6. Nella risposta del 10
febbraio 2016 (doc. III) la Cassa CO 1 ha proposto di respingere il ricorso,
rilevando che l’assicurato aveva inizialmente avversato la notifica di
tassazione 2010 ritirando poi solo nel marzo 2015 il suo reclamo, così come
risulta dalla conferma dell’8 aprile 2015 (doc. 7c) dell’Ufficio di tassazione,
che gli comunica la crescita in giudicato della classificazione d’imposta.
Pertanto, fino all’aprile 2015 per la Cassa era impossibile emettere la
decisione di fissazione dei contributi dell’anno 2010. Dopodiché, occorre
calcolare il tempo tecnico necessario all’autorità fiscale per chiudere il caso
e poi per inviare a scaglioni regolari durante l’anno all’amministrazione le
tassazioni cresciute in giudicato. In seguito, anche la Cassa di compensazione
necessita di un tempo tecnico per verificare ciascun dato fiscale ricevuto ed
eventualmente per effettuare degli accertamenti particolari sul singolo caso.
Una volta che la Cassa ha accertato la qualità del dato e la sua conformità, essa
elabora grosse quantità di decisioni a scaglioni e l’inserimento dei dati nel
sistema informatico prende tempo, così come per l’elaborazione e la stampa
delle decisioni di fissazione dei contributi. Secondo la Cassa l’emissione
della decisione di fissazione del 2010 nel mese di ottobre 2015 è rispettosa
dei suoi doveri ed è avvenuta tempestivamente.
Anche per i dati fiscali del 2011, intimati all’assicurato il 6
maggio 2015, occorre tenere conto dei tempi necessari appena descritti.
Pertanto, la Cassa ritiene che l’emissione della decisione del 13
novembre 2015 sia avvenuta in un lasso di tempo ragionevole.
La resistente ha perciò contestato di avere agito con comodo e
consapevolmente a sfavore degli assicurati.
D’altronde, ha evidenziato l’amministrazione, se il ricorrente
l’avesse informata per tempo sull’andamento della sua cifra di affari pagando
degli acconti adeguati, nemmeno sarebbero maturati degli interessi di mora, che
ammonterebbero a Fr. 25.- rispettivamente a Fr. 150.- in meno se essa avesse
emesso le rispettive decisioni due mesi prima di quanto ha fatto.
1.7. Il ricorrente ha precisato il
17 febbraio 2016 (doc. V) alcuni punti. In particolare ha evidenziato che il
ritardo nell’emanazione delle decisioni di fissazione dei contributi dovuti
alla grande mole di lavoro da smaltire non deve andare a detrimento dell’assicurato,
e meglio gli interessi di mora applicati alla somma dovuta devono essere
calcolati soltanto fino al momento in cui la Cassa potrebbe ragionevolmente
emanare le decisioni e quindi fino a quando essa è venuta in possesso del dato
fiscale definitivo.
1.8. Il 25 febbraio 2016 (doc.
VII) la Cassa di compensazione ha replicato che l’insorgente avrebbe potuto
informarla dei suoi nuovi redditi e che ad essa non va addebitata alcuna colpa
per avere emesso le decisioni di fissazione dei contributi nei mesi di ottobre
e di novembre 2015. Infatti, gli interessi moratori che ne sono derivati sono
dovuti indipendentemente da ogni colpa e non hanno carattere penale.
Il ricorrente non ha formulato ulteriori osservazioni (doc. VIII).
considerato in diritto
in ordine
2.1. Il ricorrente ha formulato un
unico atto di ricorso contro due distinte decisioni su opposizione che trattano
della maturazione di interessi di mora sui conguagli dei contributi dovuti per l’anno
2010 una e per l’anno 2011 l’altra.
Il ricorso concerne quindi fatti di uguale natura e pone temi di
diritto materiale identici per ciascuna decisione impugnata. Ne consegue che è
opportuna la congiunzione delle procedure formanti gli incarti n. 30.2016.5 e n.
30.2016.6 ed il TCA evade quindi il ricorso del 12 gennaio 2016 con un unico
giudizio.
Per l'art. 31 LPTCA, infatti, per quanto non stabilito
dalla Legge di procedura per le cause davanti al TCA, valgono le norme della
legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali,
delle leggi federali che regolano le singole materie e, sussidiariamente, della
legge cantonale di procedura per le cause amministrative.
A proposito della congiunzione dei ricorsi, l'art. 76 cpv. 1 LPAmm
prevede che quando siano proposti davanti alla stessa autorità più ricorsi il
cui fondamento di fatto sia il medesimo, l'autorità può ordinare la
congiunzione delle istruttorie, decidere i ricorsi con una sola decisione o
sospendere una o più procedure in attesa dell’istruzione o della decisione
delle altre.
nel merito
2.2. Oggetto del contendere è solo
la quantificazione degli interessi di mora che la Cassa di compensazione ha
accollato al ricorrente in virtù dell’art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS.
L’insorgente concorda infatti con il principio stesso di dovere
pagare degli interessi di ritardo sui contributi fissati dalla Cassa per gli
anni 2010 e 2011, ma ne contesta il metodo di fissazione e meglio l’estensione
della loro decorrenza.
L’amministrazione ha calcolato gli interessi di mora dovuti dal
ricorrente dal 1° gennaio dopo il termine dell’anno civile seguente l’anno di
contribuzione fino alla data della fatturazione.
Il ricorrente ritiene invece che tali interessi debbano decorrere
soltanto fino al momento in cui la Cassa è venuta a conoscenza dei dati (fiscali)
necessari per emanare la decisione definitiva di fissazione dei contributi,
indipendentemente dalla data in cui questa, per motivi indipendenti dalla
volontà dell’assicurato e della Cassa, verrà poi emessa.
2.3. Sono assicurate
obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione per la
vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che sono domiciliate in
Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).
Per l'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti
al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa.
In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i
contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati
in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente
e indipendente.
I contributi AVS degli assicurati esercitanti
un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi
reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1
LAVS). Il reddito proveniente da un'attività
lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo una serie di
spese indicate all’art. 9 cpv. 2 LAVS.
L'art. 14 cpv. 2 LAVS prevede che i contributi del reddito proveniente
da un'attività lucrativa indipendente, i contributi degli assicurati che non
esercitano un'attività lucrativa e quelli degli assicurati i cui datori di lavoro
non sono soggetti all'obbligo di pagare i contributi devono essere stabiliti e
versati periodicamente. Il Consiglio federale fissa i periodi di calcolo e di
contribuzione.
Per l'art. 14 cpv. 3 LAVS se, nonostante diffida, una persona tenuta
al pagamento dei contributi non dà le indicazioni necessarie per il calcolo di
essi, questi sono stabiliti mediante tassazione d'ufficio.
Giusta l'art. 14 cpv. 4 LAVS, il Consiglio federale emana prescrizioni
sui termini di pagamento dei contributi (lett. a), sulla procedura di diffida e
di tassazione d'ufficio (lett. b), sul pagamento dei contributi arretrati e la
restituzione di quelli pagati in troppo (lett. c), sul condono del pagamento di
contributi arretrati (lett. d) e sulla riscossione di interessi di mora e il
pagamento di interessi rimunerativi (lett. e).
Con l'entrata in vigore della LPGA, la lettera e dell'art.
14 cpv. 4 LAVS sulla riscossione di interessi di mora è stata abrogata.
Dal 1° gennaio 2003 gli interessi di mora sulle prestazioni sono
retti dall'art. 26 LPGA e quindi dagli artt. 6 e 7 OPGA (STF 9C_632/2007 del 26
settembre 2008; STF 9C_738/2007 del 29 agosto 2008), come in concreto.
I contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno
di contribuzione si intende l'anno civile (art. 22 cpv. 1 OAVS).
Per il calcolo dei contributi sono determinanti il reddito secondo
il risultato dell’esercizio commerciale chiuso nell’anno di contribuzione e il
capitale proprio investito nell’azienda alla fine dell’esercizio commerciale
(art. 22 cpv. 2 OAVS).
Le autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante
per il calcolo dei contributi in base alla tassazione dell’imposta federale
diretta, passata in giudicato, e il capitale proprio investito nell’azienda in
base alla corrispondente tassazione dell’imposta cantonale, passata in
giudicato e adeguata ai valori di ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1
OAVS).
In difetto di una tassazione
dell’imposta federale diretta passata in giudicato, gli elementi fiscali
determinanti sono desunti dalla tassazione dell’imposta cantonale sul reddito
e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione controllata d’imposta federale
diretta (art. 23 cpv. 2 OAVS).
Le indicazioni fornite dalle
autorità fiscali sono vincolanti per le casse di compensazione (art. 23 cpv. 4
OAVS).
Nell’anno di contribuzione corrente, le persone tenute a pagare i
contributi devono pagare contributi d’acconto a scadenze periodiche (art. 24
cpv. 1 OAVS).
Le casse di compensazione stabiliscono i contributi
d'acconto sulla base del reddito presumibile dell'anno di contribuzione.
Possono fondarsi sul reddito determinante per l'ultima decisione di fissazione
dei contributi, salvo che la persona tenuta a pagare i contributi renda verosimile
che detto reddito non corrisponde manifestamente al reddito presumibile (art.
24 cpv. 2 OAVS).
In virtù dell’art. 24 cpv. 3 OAVS, se durante o dopo
l'anno di contribuzione risulta che il reddito diverge sostanzialmente dal
reddito presumibile, le casse di compensazione adeguano i contributi d'acconto.
Per l’art. 24 cpv. 4 OAVS, le persone tenute a pagare i contributi
devono dare alle casse di compensazione le indicazioni necessarie per la
fissazione dei contributi d'acconto, presentare, se richiesto, i giustificativi
e segnalare le divergenze sostanziali dal reddito presumibile.
Giusta l’art. 25 cpv. 1 OAVS, le casse di compensazione fissano i
contributi dovuti per l’anno di contribuzione in una decisione e procedono alla
compensazione con i contributi d’acconto pagati.
Per il cpv. 2, i contributi non versati dagli assicurati vanno
pagati entro 30 giorni a contare dalla fatturazione.
Per le persone esercitanti un'attività lucrativa
indipendente a esse affiliate, le casse di compensazione domandano alle competenti
autorità fiscali cantonali le indicazioni necessarie al calcolo dei contributi.
Le autorità fiscali devono aggiungere i contributi versati all'assicurazione
per la vecchiaia, i superstiti e all'assicurazione per l'invalidità e al regime
di indennità per perdita di guadagno oggetto di una deduzione fiscale.
L'Ufficio federale emana direttive in merito alle indicazioni necessarie e alla
procedura di notifica (art. 27 cpv. 1 OAVS. Nel nuovo tenore in vigore dal 1°
gennaio 2012 è stata eliminata la 2a frase).
Giusta l’art. 27 cpv. 2 OAVS, le autorità fiscali
cantonali trasmettono man mano le indicazioni per ogni anno fiscale alle casse
di compensazione.
L'autorità fiscale cantonale che non ha ricevuto
nessuna domanda di comunicazione per una persona esercitante un'attività
lucrativa indipendente il cui reddito può essere stabilito conformemente
all'articolo 23 trasmette spontaneamente gli elementi di calcolo alla cassa
cantonale di compensazione. Questa li inoltra, ove occorra, alla cassa di
compensazione competente (art. 27 cpv. 3 OAVS).
Secondo l’art. 27 cpv. 4 OAVS nel tenore in essere
dal 1° gennaio 2011, per ogni persona esercitante un'attività lucrativa
indipendente, le autorità fiscali che trasmettono le comunicazioni attraverso
la piattaforma informatica e di comunicazione centrale della Confederazione
Sedex ricevono per ogni anno di contribuzione un'indennità di 7 franchi
prelevata dal Fondo di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per
i superstiti. L'Ufficio federale calcola le indennità per le autorità fiscali
cantonali interessate (fino al 31 Dicembre 2010, il tenore era il seguente: Per
ogni comunicazione fatta secondo i capoversi 2 e 3, le autorità fiscali
ricevono una adeguata indennità. Questa è fissata dall’Ufficio federale.).
Giusta l'art. 41bis cpv. 1 lett. b e lett. f OAVS devono pagare
gli interessi di mora:
f. le
persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non
esercitano un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono obbligati
a pagare i contributi, sui contributi da compensare, qualora i contributi
d'acconto siano almeno il 25 per cento inferiori ai contributi effettivamente dovuti
e non vengano versati fino al 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile
seguente l'anno di contribuzione, a partire dal 1° gennaio dopo tale termine.
Gli interessi cessano di decorrere con il pagamento completo dei
contributi, con la presentazione del regolare conteggio o, in mancanza di esso,
con la fatturazione. In caso di reclamo di contributi arretrati, gli interessi
cessano di decorrere con la fatturazione, sempre che i contributi siano pagati
entro il termine fissato (art. 41bis cpv. 2 OAVS).
In virtù dell'art. 42 cpv. 1 OAVS, i contributi sono considerati pagati
con la ricezione del pagamento da parte della Cassa di compensazione. Il tasso
per gli interessi di mora e per gli interessi compensativi è del 5% all'anno
(art. 42 cpv. 2 OAVS).
Gli interessi sono calcolati in giorni. I mesi interi sono
calcolati come 30 giorni (art. 42 cpv. 3 OAVS; STFA H 148/03 del 10 novembre
2003).
2.4. Nel caso in esame, la Cassa
di compensazione ha chiesto al ricorrente il versamento di interessi di mora
basandosi sull'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, norma la cui applicazione non è
qui in discussione e la cui correttezza è senz’altro data, così come risulta dalle
decisioni di fissazione dei contributi agli atti.
In discussione sono invece gli importi richiesti in pagamento al
ricorrente dalla Cassa di compensazione a titolo di interessi.
Per l’anno 2010, la Cassa creditrice ha calcolato un importo di
Fr. 537,20 su un saldo di contributi ancora dovuti di Fr. 2'811,05 per 1'376
giorni di ritardo al 5% del tasso di interesse, maturati dal 1° gennaio 2012 al
26 ottobre 2015 (doc. 7a).
Quanto all’anno 2011, il ritardo accumulato di 1'033 giorni è
stato calcolato dal 1° gennaio 2013 al 13 novembre 2015 sull’importo dovuto a
conguaglio di Fr. 17'807,25, per degli interessi di mora di Fr. 2'554,85 (doc.
3a).
2.5. Pronunciandosi nell’ambito
di fattispecie ticinesi concernenti persone esercitanti un'attività
indipendente debitrici di contributi personali, alle quali è stata applicata per
gli interessi di mora la lettera f dell'art. 41bis cpv. 1 OAVS avendo versato
acconti inferiori al 25% dei contributi effettivamente dovuti (DTF 134 V 405;
STF 9C_623/2007, STF 9C_709/2007 e STF 9C_632/2007 tutte e tre del 26 settembre
Considerandi
2008), il Tribunale federale ha affermato che il ricorrente non
poteva validamente liberarsi dal suo obbligo di pagamento tentando di invocare
l'irreprensibilità del suo agire e addebitando all'amministrazione un
comportamento negligente.
L'Alta Corte ha infatti precisato
che l'interesse moratorio non ha carattere penale e matura indipendentemente da
ogni colpa. Per l'obbligo di prestare interessi di mora in ambito
contributivo non è pertanto decisivo se il ritardo nella fissazione o nel
pagamento dei contributi sia imputabile al contribuente oppure alla Cassa
di compensazione (DTF 134 V 405 consid. 7.1; DTF 134 V 202 consid.
3.3
; STFA H 221/90 del 24 gennaio 1992 = ZAK 1992 pag. 167 seg. consid. 4b). Dal
momento che l'obbligo di versamento degli interessi moratori è indipendente
dall'esistenza o meno di una colpa, esso si giustificherebbe anche qualora la Cassa
(o l'autorità fiscale) dovesse avere - per ipotesi - trascinato in
maniera dilatoria la fissazione definitiva dei contributi (DTF
134.
V 405 consid. 7.1; DTF 134 V 202 consid. 3.3.2; STFA H 157/04 del 14
dicembre 2004, consid. 3.4.2). Il ricorrente avrebbe infatti potuto,
durante questa attesa, fare fruttare il debito contributivo non ancora
fatturato né saldato. Irrilevante, invece, è che durante questo tempo egli
abbia o no effettivamente tratto vantaggio in misura equivalente al tasso di
interesse moratorio legale del 5%. L'obbligo di pagamento dell'interesse si fonda
infatti sulla finzione di un guadagno di interessi del contribuente e di una
perdita corrispondente della Cassa. In virtù dell'art. 41ter cpv. 1 OAVS,
questa finzione si trova ugualmente nel caso opposto, dove spetta alle Casse di
compensazione versare interessi compensativi del 5% per contributi non dovuti
che vengono restituiti o compensati (DTF 134 V 405 consid. 7.1).
L'interesse di mora e l'interesse compensativo hanno infatti per
funzione di compensare il fatto che in caso di pagamento tardivo il debitore
può trarre un beneficio d'interesse, mentre il creditore subisce uno svantaggio
(DTF 134 V 405 consid. 5.3; STF 9C_709/2007 del 26 settembre 2008 consid. 4.3). Dunque, l'interesse di mora
tende a compensare un ingiustificato arricchimento del debitore della
prestazione, che versa sul contributo effettivamente dovuto un acconto
manifestamente insufficiente, conseguendo implicitamente un finanziamento per
il mancato pagamento alla Cassa di congrui acconti.
Inoltre, per l'art. 24 cpv. 4 OAVS le persone tenute
a pagare i contributi devono dare alle casse di compensazione le indicazioni
necessarie per la fissazione dei contributi d'acconto, presentare, se
richiesti, i giustificativi e segnalare le divergenze sostanziali dal reddito
presumibile. Pertanto, se risulta che il reddito diverge sostanzialmente
dal reddito presumibile, i contribuenti sono tenuti a segnalarlo alle casse di
compensazione, le quali adeguano poi i contributi d'acconto (art. 24 cpv. 3
OAVS). In questo modo si registra una stretta relazione tra questo disposto e
l'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS. Gli interessi iniziano a decorrere
relativamente tardi, sicché le persone tenute a pagare i
contributi possono valutare il loro reddito effettivo sulla base del bilancio
di esercizio e segnalare un'eventuale divergenza alle casse di compensazione.
In questo modo, i contribuenti dispongono del tempo necessario per pagare
un'eventuale differenza prima ancora che inizino a decorrere gli interessi
moratori (DTF 134 V 405 consid. 7.2; VSI
2000.
pag. 119).
Questi concetti sono stati ribaditi nella DTF 139 V
297, secondo cui gli interessi di mora sono dovuti indipendentemente da colpa:
" 3.3.2.2 Dem Verzugszins kommt die Funktion eines Vorteilsausgleichs wegen
verspäteter Zahlung der Hauptschuld zu. Die Verzugszinsen bezwecken,
unbekümmert um den tatsächlichen Nutzen und Schaden, den Zinsverlust des
Gläubigers und den Zinsgewinn des Schuldners in pauschalierter Form
auszugleichen. Hingegen weist der Verzugszins nicht pönalen Charakter auf
und ist unabhängig von einem Verschulden am Verzug geschuldet. Für die
Verzugszinspflicht im Beitragsbereich ist daher nicht massgebend, ob den
Beitragspflichtigen, die Ausgleichskasse oder eine andere Amtsstelle ein
Verschulden an der Verzögerung der Beitragsfestsetzung oder -zahlung trifft
(BGE 134 V 202 E. 3.3.1, 3.3.2 und 3.5 S. 206 f.). (…)“ (l’evidenziatura è della redattrice).
2.6
Nell'evenienza
concreta, come visto, l’insorgente non ha dato seguito ai suoi obblighi
notificando immediatamente alla Cassa di compensazione i redditi aziendali
conseguiti negli anni in esame, né dopo la realizzazione di tali redditi né
tanto meno non appena ha ricevuto le relative notifiche di tassazione IFD 2010
e 2011 (quest’ultima nel mese di maggio 2015) e neppure quando ha ritirato il
reclamo per la IFD 2010 e nel mese di aprile 2015 ha ricevuto la comunicazione fiscale
che essa era quindi definitiva.
Il ricorrente si discolpa rimproverando alla Cassa
di non avere agito appena è venuta a conoscenza dei suoi dati fiscali (aprile e
maggio 2015), ma di avere atteso inutilmente dei mesi (ottobre e novembre 2015)
prima di emettere le decisioni di fissazione dei contributi per gli anni 2010 e
2011.
A questo proposito va evidenziato che con la summenzionata
STF 9C_709/2007 del
26.
settembre 2008 il Tribunale federale ha chiarito che anche se una notifica
di tassazione è disponibile, la Cassa non è tenuta ad attivarsi per ottenerla:
" 4.2 Contrariamente a quanto sembra pretendere l'insorgente, in forza
dell'art. 27 cpv. 1 OAVS le casse di compensazione non sono obbligate, prima
dell'emanazione di una decisione contributiva, di richiedere gli incarti
fiscali degli assicurati e di andare alla ricerca di notifiche di tassazione
cresciute in giudicato, essendo piuttosto il compito delle autorità fiscali di
trasmettere i dati necessari (cfr. sentenza del Tribunale federale delle
assicurazioni H 127/04 del 30 dicembre 2004, consid. 4, resa in applicazione
della precedente versione dell'art. 27 cpv. 1 prima frase OAVS, in vigore fino
al 31 dicembre 2000, il cui tenore corrisponde tuttavia sostanzialmente a
quello qui in esame).”.
Inoltre, come già esposto, va ricordato che se segnala tempestivamente l'aumento del reddito in virtù dell’art. 24 cpv. 4 OAVS
e procede al versamento di acconti maggiorati, il contribuente ha la
possibilità di sfuggire all'obbligo moratorio (STF 9C_709/2007 del 26 settembre 2008 consid. 4.4).
In queste circostanze, se ne deduce che le esposte precisazioni
del Tribunale federale non lasciano spazio ad alcun dubbio sull’operato
dell’amministrazione.
In effetti, degli interessi di mora sarebbero dovuti anche se si
ipotizzasse che un ritardo sarebbe ascrivibile alla Cassa di compensazione,
che avrebbe procrastinato di quattro/cinque mesi l’emanazione delle decisioni
di fissazione dei contributi dopo la crescita in giudicato delle notifiche di
tassazione IFD 2010 e 2011 dell’assicurato dell’aprile 2015 rispettivamente del
giugno 2015 (cfr. la STCA 30.2015.35 del 24 marzo 2016, in cui la Cassa di
compensazione ha ritardato di un anno l’emanazione nel 2015 della decisione di
fissazione dei contributi dopo le notifiche di tassazione IFD 2008, 2009 e 2010
dell’ottobre 2014, mentre nella STCA 30.2015.29 del 25 gennaio 2016 la Cassa ha
emesso la decisione di fissazione dei contributi per il 2010 dopo (addirittura)
tre anni dalla notifica di tassazione IFD 2010).
Ugualmente, però, degli interessi di ritardo sarebbero maturati
anche se si considerasse che se l’autorità fiscale avesse subito emanato
nel 2011 la IFD 2010 e nel 2012 la IFD 2011, l’importo ora dovuto sarebbe
inferiore, perché la Cassa avrebbe potuto venirne a conoscenza prima e fissare
già allora l’ammontare da versare a titolo di contributi personali.
Al medesimo risultato si giungerebbe anche se si ritenesse che l’assicurato
avrebbe potuto annunciarsi già a suo tempo alla Cassa di compensazione.
Non va infatti dimenticato che l’assicurato, prima (e meglio) di chiunque,
da tempo conosceva i suoi redditi aziendali che sarebbero stati oggetto della
tassazione fiscale per quegli anni, seppure l’autorità fiscale abbia poi
modificato alcuni parametri. In virtù dell’art. 24 cpv. 4 OAVS, egli avrebbe
dovuto segnalare alla Cassa di compensazione le divergenze
sostanziali dal reddito presumibile e chiedere di aumentare gli acconti da
versare.
Ciò è quanto l’assicurato ha fatto (però) soltanto di recente, attivandosi
il 5 novembre 2015 (doc. 7) informando la Cassa di compensazione sui suoi (presunti)
redditi degli anni 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015 e chiedendole di volere
emanare le relative decisioni di fissazione definitive e/o provvisorie dei
contributi personali con i relativi conteggi e le fatture di chiusura.
Ad ogni buon conto, come ha ricordato il Tribunale federale,
indipendentemente dall’esistenza di qualsiasi colpa, quale comune denominatore
per giustificare la decorrenza di interessi di mora sui contributi che il
ricorrente doveva versare per gli anni di contribuzione 2010 e 2011 v’è la
circostanza che il ritardo con cui i contributi personali complessivi sono
stati fissati il 26 ottobre 2015 e il 13 novembre 2015 dall’amministrazione, ha
condotto l’assicurato a posticiparne per almeno cinque rispettivamente per almeno
quattro anni il versamento. Tale agire ha comportato per il ricorrente un
vantaggio a suo favore (STCA 30.2015.35 del 24 marzo 2016; STCA 30.2015.29 del
25.
gennaio 2016; STCA 30.2015.10 del 30 giugno 2015), il quale avrebbe infatti
potuto, durante questa attesa, fare fruttare il debito contributivo non ancora
fatturato né saldato. La circostanza che egli ne abbia o no effettivamente
tratto vantaggio non è invece rilevante.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il TCA conferma che,
in applicazione dell’art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, sul saldo dei contributi
reclamati per gli anni 2010 e 2011 il ricorrente è pertanto tenuto a pagare
degli interessi di mora, che decorrono dal 1° gennaio dopo il termine dell’anno
civile per il quale i contributi sono dovuti, vale a dire dal 1° gennaio 2012
per l’anno 2010 e dal 1° gennaio 2013 per i contributi del 2011.
2.7
Per quanto concerne la
censura principale rivolta dal ricorrente alla Cassa di una sua colpa nel
tardare ad emettere le decisioni di fissazione dei contributi malgrado la
decisione di tassazione fosse già disponibile, ciò che a suo dire avrebbe
inutilmente dilatato la maturazione degli interessi di ritardo, va qui
rinviato, a titolo di esempio, alla citata STF 9C_709/2007.
In quel caso, l’autorità fiscale ha comunicato alla Cassa i dati
fiscali per l'anno 2001 l'11 aprile 2005 e quelli per il 2002 il 28 giugno 2005,
mentre l’amministrazione ha emesso il conguaglio dei contributi personali
dovuti il 25 aprile 2005 per l’anno 2001 e il 12 luglio 2005 per l’anno 2002.
Il 7 dicembre 2006 la Cassa di compensazione ha emesso due distinte decisioni
che fissavano per l'anno 2001 e per il 2002 degli interessi di mora sui citati
contributi personali. Gli interessi maturati sono stati calcolati da una parte
dal 1° gennaio 2003 all'11 maggio 2005, giorno in cui il pagamento dei
contributi per l’anno 2001 richiesto il 25 aprile 2005 è giunto alla Cassa;
d'altra parte dal 1° gennaio 2004 fino al momento dell'accreditamento del
pagamento dei contributi definitivi fissati con la relativa decisione del 12
luglio 2005, ossia il 16 agosto 2005.
Il ricorrente si è lamentato che la Cassa ha atteso
dal 25 aprile 2005, rispettivamente dal 12 luglio 2005, fino al 7 dicembre 2006
per calcolare gli interessi di mora (cfr. consid. 4.1).
L’Alta Corte ha così evaso questa censura:
" 4.5 Il fatto poi che la Cassa abbia atteso dal 25 aprile 2005,
rispettivamente dal 12 luglio 2005, al 7 dicembre 2006 per calcolare gli
interessi di mora, non è stato di alcun pregiudizio per il ricorrente poiché
questi ultimi sono stati stabiliti, conformemente agli art. 41bis cpv. 2 e 42
OAVS, solo fino alla data di pagamento del saldo finale.”.
Il TF ha tutelato l’agire della Cassa e quindi anche il conteggio
degli interessi di mora, che sono decorsi dal 1° gennaio dopo la fine dell’anno
civile seguente l’anno di contribuzione fino al pagamento completo dei
contributi (l’11 maggio rispettivamente il 16 agosto 2005) e ciò
indipendentemente da quando la Cassa è venuta a conoscenza dei dati trasmessile
dall’autorità fiscale.
Se si volesse invece seguire il ragionamento dell’avv. RI 1 rapportato
al caso esaminato dal Tribunale federale, la Cassa avrebbe dovuto conteggiare
gli interessi di mora soltanto fino all'11 aprile 2005 quando ha ricevuto i
dati fiscali per l'anno 2001 rispettivamente fino al 28 giugno 2005 per quelli
per il 2002 (cfr. consid. 4.3).
Così non è giacché gli interessi, conformemente agli artt. 41bis
cpv. 2 e 42 OAVS, decorrono fino alla data di pagamento del saldo finale
rispettivamente fino alla data della fatturazione, sempreché i contributi siano
pagati entro 30 giorni dalla fatturazione. Questo significa che finché tutti
i contributi personali dell'assicurato esatti per gli anni 2001 e 2002 non sono
stati versati alla Cassa di compensazione, non era possibile non conteggiare
all'interessato degli interessi di ritardo. E ciò, indipendentemente da quando
questi contributi personali siano stati definitivamente fissati dalla Cassa.
È vero, nel caso esposto giudicato dal TF la differenza di giorni
è minima fra il momento in cui la Cassa ha ricevuto i dati fiscali e quando ha
emanato le decisioni di fissazione dei contributi.
Per contro, nell’evenienza concreta, fra questi due momenti sono
trascorsi alcuni mesi ed è proprio sulla (in)tempestività dell’agire della
Cassa una volta ottenuti i dati fiscali che l’insorgente poggia la sua tesi,
pretendendo un comportamento più corretto.
Tuttavia, come già evidenziato, non va dimenticato che dal momento
che l'obbligo di versamento degli interessi moratori è indipendente
dall'esistenza o meno di una colpa, esso interviene di conseguenza anche
qualora la Cassa, o l'autorità fiscale, dovesse avere - per ipotesi che qui il
ricorrente ritiene possibile - trascinato in maniera dilatoria la fissazione
definitiva di contributi.
Una soluzione diversa da quella adottata dall’amministrazione non
è quindi possibile e la tesi del ricorrente sull’anticipare la fine della
decorrenza degli interessi di mora va dunque respinta.
2.8
Per quanto
concerne il tasso del 5% applicato dalla Cassa, che il ricorrente contesta affermando
trattarsi di un tasso di “usura, ma purtroppo legale” (doc. I punto 1),
il TCA rileva che la DTF 139 V 297 ha stabilito che l'art. 42 cpv. 2 OAVS
poggia su una base legale sufficiente e che il tasso d'interesse da esso fissato
al 5% per anno non è contrario al diritto né tantomeno è arbitrario:
" 3.3.2.2 Dem Verzugszins kommt die
Funktion eines Vorteilsausgleichs wegen verspäteter Zahlung der Hauptschuld zu.
Die Verzugszinsen bezwecken, unbekümmert um den tatsächlichen Nutzen und
Schaden, den Zinsverlust des Gläubigers und den Zinsgewinn des Schuldners in
pauschalierter Form auszugleichen. (…)
Nebst dem pauschalen Ausgleich von Zinsgewinn und
-verlust - der überdies für Verzugs- und Vergütungszinsen gleich hoch ausfällt
- bezweckt der Verzugszins zusätzlich eine Abgeltung des administrativen
Aufwands für die verspätete resp. nachträgliche Beitragserhebung und für die
Erhebung des Verzugszinses selbst. Auch wenn sich gewisse Abweichungen zu den jeweils
geltenden Zinssätzen auf dem Geld- und Kapitalmarkt ergeben, sind diese
systemimmanent und bedürfen nur dann einer Korrektur, wenn Abweichungen über
längere Zeit hinweg und in beträchtlichem Ausmass bestehen. Der
AHV-rechtliche Verzugszins ist ferner nicht mit einem Marktzins zu vergleichen.
Vielmehr handelt es sich um einen "technischen" Zinssatz. Er wurde
vom Bundesrat im Rahmen der gesetzlich an ihn delegierten Kompetenz in
Zusammenarbeit mit der Eidgenössischen AHV-Kommission (vgl. Art. 73 AHVG) und
den Fachkommissionen so festgesetzt, dass er in dem für die Sozialversicherung
eigenen Inkasso- und Bezugsverfahren von den mit der Durchführung der AHV
beauftragten Ausgleichskassen ohne allzu grossen administrativen Aufwand
effizient angewendet werden kann (ZAK 1990 284, H 170/89 E. 4b/ee und 4b/ff).
3.3.3
Ein
Grund, von der in E. 3.3.2 dargelegten Rechtsprechung grundsätzlich abzuweichen (vgl. BGE 136 III 6 E. 3 S. 8; BGE 135 I 79 E. 3 S. 82; BGE 134 V 72 E. 3.3 S. 76), ist nicht ersichtlich und wird auch nicht geltend
gemacht. Daher lässt sich aus einem "seit Jahren herrschenden
Zinsniveau von 1-2 %" allein noch nicht auf fehlende Gesetzmässigkeit
schliessen. Dagegen spricht auch der Umstand, dass mit Art.
104.
Abs. 1 OR formellgesetzlich ein
Verzugszinssatz von 5 % festgelegt ist, welche Bestimmung im Verwaltungsrecht
bei fehlender Anordnung als allgemeiner Rechtsgrundsatz analog Anwendung findet
(HÄFELIN/MÜLLER/ UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6. Aufl. 2010, S. 41
Rz. 191 und S. 175 Rz. 756 ff.; vgl. auch SVR 2001 BVG Nr. 16 S. 63, B 43/98 E.
4b; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2. Aufl. 2009, N. 38 zu Art.
26.
ATSG mit Hinweisen).
3.3.4
Nach dem
Gesagten beruht Art. 42 Abs. 2 AHVV auf einer genügenden gesetzlichen
Grundlage und ist auch der darin festgelegte Zinssatz nicht gesetzeswidrig oder
gar willkürlich (vgl. BGE 134 II 124 E. 4.1 S. 133; BGE 133 I 149 E. 3.1 S. 153 mit Hinweisen). Die Beschwerde ist auch in diesem
Punkt unbegründet. (…)". (le sottolineature
sono della redattrice)
È dunque a buon diritto che in concreto gli interessi del 5% sono
dovuti dal ricorrente sui conguagli dei contributi a decorrere dal 1° gennaio
2012.
al 26 ottobre 2015 (contributi per l’anno 2010) e dal 1° gennaio 2013 al
13.
novembre 2015 (contributi per il 2011).
2.9
Infine, occorre rilevare che
già con STCA 30.2007.26 del 23 luglio 2007, cresciuta incontestata in
giudicato, questo Tribunale aveva respinto il ricorso dell’assicurato portante
su una fattispecie simile e confermato il computo di interessi di mora sulla
base dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS.
In quel caso, i saldi dei contributi (conguagli) per il 2001 ed il
2002.
sono stati richiesti all'assicurato il 23 dicembre 2005 e i pagamenti sono
entrambi giunti alla Cassa il 7 febbraio 2006. Il 30 novembre 2006 la Cassa di
compensazione ha emesso due distinte decisioni che fissavano per l'anno 2001 e
per il 2002 degli interessi di mora.
Già allora, come ora, l'assicurato si era opposto a queste
decisioni attribuendo l'origine degli interessi di mora unicamente al ritardo
con cui la Cassa di compensazione aveva fissato i conguagli dei contributi
dovuti come indipendente, malgrado disponesse da tempo delle necessarie
informazioni per fissare il totale dovuto. Egli aveva inoltre contestato che
gli interessi di mora decorressero già dal 1° gennaio 2003 e che non vi fosse
una base legale sufficiente per estendere il prelievo di questi interessi fino
al 7 febbraio 2006.
In quell’occasione, il TCA aveva già reso attento l’assicurato che
egli avrebbe dovuto farsi parte diligente e segnalare subito alla Cassa di
compensazione i redditi effettivi conseguiti negli anni 2001 e 2002 (art. 24
cpv. 4 OAVS), in modo tale che la Cassa potesse fissare i contributi personali
AVS/AI/IPG da versare per quei singoli anni (cfr. consid. 8). Inoltre, era da
escludere una colpa della Cassa per il ritardo accumulato nell’emanazione delle
decisioni di sua competenza (cfr. consid. 9). Pertanto, questo Tribunale ha concluso
che “Questi interessi decorrono poi, come detto, fino al momento del loro
versamento completo, che in
specie si è realizzato con l'accreditamento del dovuto
sul conto corrente della Cassa di compensazione il 7 febbraio 2006.” (cfr.
consid. 11) e quindi ben oltre il momento in cui la tassazione fiscale 2003A era
disponibile rispettivamente quando la stessa è pervenuta alla Cassa da parte
dell’autorità fiscale.
2.10
Da
ultimo, il ricorrente ha chiesto di sapere la data esatta in cui la Cassa ha
ricevuto i suoi dati fiscali (doc. I punto 7).
Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria
da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove
(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser,
Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 n. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 n. 111 e pag. 117 n. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a
ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II 469
consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c
e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del
diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. fed. (e in
precedenza dall'art. 4 vCost. fed.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid.
1d, 119 V 344 consid. 3c).
Stanti le considerazioni esposte, la richiesta del ricorrente di
richiamare dalla Cassa di compensazione e dalla competente autorità fiscale il
documento che attesti il momento in cui l’amministrazione è venuta a conoscenza
dei suoi dati fiscali rispettivamente che essa comunichi la data esatta in cui
ha ricevuto le sue decisioni di tassazione, può rimanere inevasa.
La conoscenza di questo dato, come visto, non modificherebbe comunque
l’esito del presente ricorso, giacché nessuna colpa può essere imputata alla
Cassa né tanto meno all’autorità fiscale per un’eventuale dilazione dei tempi
nell’emanazione delle decisioni di fissazione dei contributi personali
dell’assicurato.
2.11
Da quanto
precede discende che la decisione impugnata deve essere confermata e il ricorso
integralmente respinto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti