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Decisione

30.2016.5

Interessi di mora sui contributi di indipendenti sono riscossi se contributi d'acconto versati sono inferiori del 25% al totale.Interessi decorrono fino a quando tutti i contributi sono stati pagati e

27 aprile 2016Italiano35 min

Source ti.ch

Fatti

I punto 4 pag. 5). Prova ne è, a dire del ricorrente, che la Cassa non ha

spiegato quando ha ricevuto i dati fiscali determinanti per emanare le

decisioni definitive di fissazione dei suoi contributi e sugli interessi di

ritardo maturati. Rilevante sarebbe comunque soltanto il momento in cui ciò è

avvenuto, mentre indifferente sarebbe da chi la Cassa li avrebbe ricevuti (da

un’autorità o dall’assicurato stesso).

Applicando per analogia l’art. 46 cpv. 1 LPAmm, il ricorrente

ritiene che, in assenza di una tempestiva comunicazione da parte dell’assicurato

ex art. 24 cpv. 4 OAVS, i termini per agire inizino a decorrere dal momento in

cui la Cassa ha avuto conoscenza della decisione dell’autorità fiscale.

D’avviso dell’insorgente, poi, il riferimento giurisprudenziale

citato dalla Cassa di compensazione (STF 9C_202/2007 del 9 aprile 2008) non

sarebbe pertinente, giacché esso concerne un ritardo da parte dell’Ufficio di

tassazione e non della Cassa.

Pertanto, a suo dire neppure il TF si sarebbe espresso sulla

questione a sapere con quale tempistica una Cassa sia tenuta ad emanare, una

volta in possesso dei dati determinanti, la decisione di prelievo dei

contributi e fino a quando essa può prelevare i relativi interessi.

Nel caso concreto, la Cassa non ha reso noto quando è venuta a

conoscenza dei suoi dati fiscali, ciò che potrebbe configurare un “vero e

proprio diniego di giustizia materiale, nella misura in cui la volontà

di nascondere queste informazioni potrebbe (a pensar male si fa peccato…)

indurre a credere che via sia una vera e propria volontà di lucrare sulla

sistematica di prelievo (ma soprattutto sul tasso vigente) degli interessi.

Si chiede quindi – in limine litis – che la Cassa, e in subordine

l’Ufficio di tassazione di __________, comunichi a questo lodevole Tribunale

(e, di riflesso, al ricorrente) la data esatta in cui ha ricevuto

(rispettivamente, comunicato) le decisioni di tassazione in oggetto.”

(doc. I punto 7 pag. 7).

1.6. Nella risposta del 10

febbraio 2016 (doc. III) la Cassa CO 1 ha proposto di respingere il ricorso,

rilevando che l’assicurato aveva inizialmente avversato la notifica di

tassazione 2010 ritirando poi solo nel marzo 2015 il suo reclamo, così come

risulta dalla conferma dell’8 aprile 2015 (doc. 7c) dell’Ufficio di tassazione,

che gli comunica la crescita in giudicato della classificazione d’imposta.

Pertanto, fino all’aprile 2015 per la Cassa era impossibile emettere la

decisione di fissazione dei contributi dell’anno 2010. Dopodiché, occorre

calcolare il tempo tecnico necessario all’autorità fiscale per chiudere il caso

e poi per inviare a scaglioni regolari durante l’anno all’amministrazione le

tassazioni cresciute in giudicato. In seguito, anche la Cassa di compensazione

necessita di un tempo tecnico per verificare ciascun dato fiscale ricevuto ed

eventualmente per effettuare degli accertamenti particolari sul singolo caso.

Una volta che la Cassa ha accertato la qualità del dato e la sua conformità, essa

elabora grosse quantità di decisioni a scaglioni e l’inserimento dei dati nel

sistema informatico prende tempo, così come per l’elaborazione e la stampa

delle decisioni di fissazione dei contributi. Secondo la Cassa l’emissione

della decisione di fissazione del 2010 nel mese di ottobre 2015 è rispettosa

dei suoi doveri ed è avvenuta tempestivamente.

Anche per i dati fiscali del 2011, intimati all’assicurato il 6

maggio 2015, occorre tenere conto dei tempi necessari appena descritti.

Pertanto, la Cassa ritiene che l’emissione della decisione del 13

novembre 2015 sia avvenuta in un lasso di tempo ragionevole.

La resistente ha perciò contestato di avere agito con comodo e

consapevolmente a sfavore degli assicurati.

D’altronde, ha evidenziato l’amministrazione, se il ricorrente

l’avesse informata per tempo sull’andamento della sua cifra di affari pagando

degli acconti adeguati, nemmeno sarebbero maturati degli interessi di mora, che

ammonterebbero a Fr. 25.- rispettivamente a Fr. 150.- in meno se essa avesse

emesso le rispettive decisioni due mesi prima di quanto ha fatto.

1.7. Il ricorrente ha precisato il

17 febbraio 2016 (doc. V) alcuni punti. In particolare ha evidenziato che il

ritardo nell’emanazione delle decisioni di fissazione dei contributi dovuti

alla grande mole di lavoro da smaltire non deve andare a detrimento dell’assicurato,

e meglio gli interessi di mora applicati alla somma dovuta devono essere

calcolati soltanto fino al momento in cui la Cassa potrebbe ragionevolmente

emanare le decisioni e quindi fino a quando essa è venuta in possesso del dato

fiscale definitivo.

1.8. Il 25 febbraio 2016 (doc.

VII) la Cassa di compensazione ha replicato che l’insorgente avrebbe potuto

informarla dei suoi nuovi redditi e che ad essa non va addebitata alcuna colpa

per avere emesso le decisioni di fissazione dei contributi nei mesi di ottobre

e di novembre 2015. Infatti, gli interessi moratori che ne sono derivati sono

dovuti indipendentemente da ogni colpa e non hanno carattere penale.

Il ricorrente non ha formulato ulteriori osservazioni (doc. VIII).

considerato in diritto

in ordine

2.1. Il ricorrente ha formulato un

unico atto di ricorso contro due distinte decisioni su opposizione che trattano

della maturazione di interessi di mora sui conguagli dei contributi dovuti per l’anno

2010 una e per l’anno 2011 l’altra.

Il ricorso concerne quindi fatti di uguale natura e pone temi di

diritto materiale identici per ciascuna decisione impugnata. Ne consegue che è

opportuna la congiunzione delle procedure formanti gli incarti n. 30.2016.5 e n.

30.2016.6 ed il TCA evade quindi il ricorso del 12 gennaio 2016 con un unico

giudizio.

Per l'art. 31 LPTCA, infatti, per quanto non stabilito

dalla Legge di procedura per le cause davanti al TCA, valgono le norme della

legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali,

delle leggi federali che regolano le singole materie e, sussidiariamente, della

legge cantonale di procedura per le cause amministrative.

A proposito della congiunzione dei ricorsi, l'art. 76 cpv. 1 LPAmm

prevede che quando siano proposti davanti alla stessa autorità più ricorsi il

cui fondamento di fatto sia il medesimo, l'autorità può ordinare la

congiunzione delle istruttorie, decidere i ricorsi con una sola decisione o

sospendere una o più procedure in attesa dell’istruzione o della decisione

delle altre.

nel merito

2.2. Oggetto del contendere è solo

la quantificazione degli interessi di mora che la Cassa di compensazione ha

accollato al ricorrente in virtù dell’art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS.

L’insorgente concorda infatti con il principio stesso di dovere

pagare degli interessi di ritardo sui contributi fissati dalla Cassa per gli

anni 2010 e 2011, ma ne contesta il metodo di fissazione e meglio l’estensione

della loro decorrenza.

L’amministrazione ha calcolato gli interessi di mora dovuti dal

ricorrente dal 1° gennaio dopo il termine dell’anno civile seguente l’anno di

contribuzione fino alla data della fatturazione.

Il ricorrente ritiene invece che tali interessi debbano decorrere

soltanto fino al momento in cui la Cassa è venuta a conoscenza dei dati (fiscali)

necessari per emanare la decisione definitiva di fissazione dei contributi,

indipendentemente dalla data in cui questa, per motivi indipendenti dalla

volontà dell’assicurato e della Cassa, verrà poi emessa.

2.3. Sono assicurate

obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione per la

vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che sono domiciliate in

Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).

Per l'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti

al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa.

In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i

contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati

in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente

e indipendente.

I contributi AVS degli assicurati esercitanti

un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi

reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1

LAVS). Il reddito proveniente da un'attività

lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo una serie di

spese indicate all’art. 9 cpv. 2 LAVS.

L'art. 14 cpv. 2 LAVS prevede che i contributi del reddito proveniente

da un'attività lucrativa indipendente, i contributi degli assicurati che non

esercitano un'attività lucrativa e quelli degli assicurati i cui datori di lavoro

non sono soggetti all'obbligo di pagare i contributi devono essere stabiliti e

versati periodicamente. Il Consiglio federale fissa i periodi di calcolo e di

contribuzione.

Per l'art. 14 cpv. 3 LAVS se, nonostante diffida, una persona tenuta

al pagamento dei contributi non dà le indicazioni necessarie per il calcolo di

essi, questi sono stabiliti mediante tassazione d'ufficio.

Giusta l'art. 14 cpv. 4 LAVS, il Consiglio federale emana prescrizioni

sui termini di pagamento dei contributi (lett. a), sulla procedura di diffida e

di tassazione d'ufficio (lett. b), sul pagamento dei contributi arretrati e la

restituzione di quelli pagati in troppo (lett. c), sul condono del pagamento di

contributi arretrati (lett. d) e sulla riscossione di interessi di mora e il

pagamento di interessi rimunerativi (lett. e).

Con l'entrata in vigore della LPGA, la lettera e dell'art.

14 cpv. 4 LAVS sulla riscossione di interessi di mora è stata abrogata.

Dal 1° gennaio 2003 gli interessi di mora sulle prestazioni sono

retti dall'art. 26 LPGA e quindi dagli artt. 6 e 7 OPGA (STF 9C_632/2007 del 26

settembre 2008; STF 9C_738/2007 del 29 agosto 2008), come in concreto.

I contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno

di contribuzione si intende l'anno civile (art. 22 cpv. 1 OAVS).

Per il calcolo dei contributi sono determinanti il reddito secondo

il risultato dell’esercizio commerciale chiuso nell’anno di contribuzione e il

capitale proprio investito nell’azienda alla fine dell’esercizio commerciale

(art. 22 cpv. 2 OAVS).

Le autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante

per il calcolo dei contributi in base alla tassazione dell’imposta federale

diretta, passata in giudicato, e il capitale proprio investito nell’azienda in

base alla corrispondente tassazione dell’imposta cantonale, passata in

giudicato e adeguata ai valori di ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1

OAVS).

In difetto di una tassazione

dell’imposta federale diretta passata in giudicato, gli elementi fiscali

determinanti sono desunti dalla tassazione dell’imposta cantonale sul reddito

e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione controllata d’imposta federale

diretta (art. 23 cpv. 2 OAVS).

Le indicazioni fornite dalle

autorità fiscali sono vincolanti per le casse di compensazione (art. 23 cpv. 4

OAVS).

Nell’anno di contribuzione corrente, le persone tenute a pagare i

contributi devono pagare contributi d’acconto a scadenze periodiche (art. 24

cpv. 1 OAVS).

Le casse di compensazione stabiliscono i contributi

d'acconto sulla base del reddito presumibile dell'anno di contribuzione.

Possono fondarsi sul reddito determinante per l'ultima decisione di fissazione

dei contributi, salvo che la persona tenuta a pagare i contributi renda verosimile

che detto reddito non corrisponde manifestamente al reddito presumibile (art.

24 cpv. 2 OAVS).

In virtù dell’art. 24 cpv. 3 OAVS, se durante o dopo

l'anno di contribuzione risulta che il reddito diverge sostanzialmente dal

reddito presumibile, le casse di compensazione adeguano i contributi d'acconto.

Per l’art. 24 cpv. 4 OAVS, le persone tenute a pagare i contributi

devono dare alle casse di compensazione le indicazioni necessarie per la

fissazione dei contributi d'acconto, presentare, se richiesto, i giustificativi

e segnalare le divergenze sostanziali dal reddito presumibile.

Giusta l’art. 25 cpv. 1 OAVS, le casse di compensazione fissano i

contributi dovuti per l’anno di contribuzione in una decisione e procedono alla

compensazione con i contributi d’acconto pagati.

Per il cpv. 2, i contributi non versati dagli assicurati vanno

pagati entro 30 giorni a contare dalla fatturazione.

Per le persone esercitanti un'attività lucrativa

indipendente a esse affiliate, le casse di compensazione domandano alle competenti

autorità fiscali cantonali le indicazioni necessarie al calcolo dei contributi.

Le autorità fiscali devono aggiungere i contributi versati all'assicurazione

per la vecchiaia, i superstiti e all'assicurazione per l'invalidità e al regime

di indennità per perdita di guadagno oggetto di una deduzione fiscale.

L'Ufficio federale emana direttive in merito alle indicazioni necessarie e alla

procedura di notifica (art. 27 cpv. 1 OAVS. Nel nuovo tenore in vigore dal 1°

gennaio 2012 è stata eliminata la 2a frase).

Giusta l’art. 27 cpv. 2 OAVS, le autorità fiscali

cantonali trasmettono man mano le indicazioni per ogni anno fiscale alle casse

di compensazione.

L'autorità fiscale cantonale che non ha ricevuto

nessuna domanda di comunicazione per una persona esercitante un'attività

lucrativa indipendente il cui reddito può essere stabilito conformemente

all'articolo 23 trasmette spontaneamente gli elementi di calcolo alla cassa

cantonale di compensazione. Questa li inoltra, ove occorra, alla cassa di

compensazione competente (art. 27 cpv. 3 OAVS).

Secondo l’art. 27 cpv. 4 OAVS nel tenore in essere

dal 1° gennaio 2011, per ogni persona esercitante un'attività lucrativa

indipendente, le autorità fiscali che trasmettono le comunicazioni attraverso

la piattaforma informatica e di comunicazione centrale della Confederazione

Sedex ricevono per ogni anno di contribuzione un'indennità di 7 franchi

prelevata dal Fondo di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per

i superstiti. L'Ufficio federale calcola le indennità per le autorità fiscali

cantonali interessate (fino al 31 Dicembre 2010, il tenore era il seguente: Per

ogni comunicazione fatta secondo i capoversi 2 e 3, le autorità fiscali

ricevono una adeguata indennità. Questa è fissata dall’Ufficio federale.).

Giusta l'art. 41bis cpv. 1 lett. b e lett. f OAVS devono pagare

gli interessi di mora:

f. le

persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non

esercitano un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono obbligati

a pagare i contributi, sui contributi da compensare, qualora i contributi

d'acconto siano almeno il 25 per cento inferiori ai contributi effettivamente dovuti

e non vengano versati fino al 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile

seguente l'anno di contribuzione, a partire dal 1° gennaio dopo tale termine.

Gli interessi cessano di decorrere con il pagamento completo dei

contributi, con la presentazione del regolare conteggio o, in mancanza di esso,

con la fatturazione. In caso di reclamo di contributi arretrati, gli interessi

cessano di decorrere con la fatturazione, sempre che i contributi siano pagati

entro il termine fissato (art. 41bis cpv. 2 OAVS).

In virtù dell'art. 42 cpv. 1 OAVS, i contributi sono considerati pagati

con la ricezione del pagamento da parte della Cassa di compensazione. Il tasso

per gli interessi di mora e per gli interessi compensativi è del 5% all'anno

(art. 42 cpv. 2 OAVS).

Gli interessi sono calcolati in giorni. I mesi interi sono

calcolati come 30 giorni (art. 42 cpv. 3 OAVS; STFA H 148/03 del 10 novembre

2003).

2.4. Nel caso in esame, la Cassa

di compensazione ha chiesto al ricorrente il versamento di interessi di mora

basandosi sull'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, norma la cui applicazione non è

qui in discussione e la cui correttezza è senz’altro data, così come risulta dalle

decisioni di fissazione dei contributi agli atti.

In discussione sono invece gli importi richiesti in pagamento al

ricorrente dalla Cassa di compensazione a titolo di interessi.

Per l’anno 2010, la Cassa creditrice ha calcolato un importo di

Fr. 537,20 su un saldo di contributi ancora dovuti di Fr. 2'811,05 per 1'376

giorni di ritardo al 5% del tasso di interesse, maturati dal 1° gennaio 2012 al

26 ottobre 2015 (doc. 7a).

Quanto all’anno 2011, il ritardo accumulato di 1'033 giorni è

stato calcolato dal 1° gennaio 2013 al 13 novembre 2015 sull’importo dovuto a

conguaglio di Fr. 17'807,25, per degli interessi di mora di Fr. 2'554,85 (doc.

3a).

2.5. Pronunciandosi nell’ambito

di fattispecie ticinesi concernenti persone esercitanti un'attività

indipendente debitrici di contributi personali, alle quali è stata applicata per

gli interessi di mora la lettera f dell'art. 41bis cpv. 1 OAVS avendo versato

acconti inferiori al 25% dei contributi effettivamente dovuti (DTF 134 V 405;

STF 9C_623/2007, STF 9C_709/2007 e STF 9C_632/2007 tutte e tre del 26 settembre

Considerandi

2008), il Tribunale federale ha affermato che il ricorrente non

poteva validamente liberarsi dal suo obbligo di pagamento tentando di invocare

l'irreprensibilità del suo agire e addebitando all'amministrazione un

comportamento negligente.

L'Alta Corte ha infatti precisato

che l'interesse moratorio non ha carattere penale e matura indipendentemente da

ogni colpa. Per l'obbligo di prestare interessi di mora in ambito

contributivo non è pertanto decisivo se il ritardo nella fissazione o nel

pagamento dei contributi sia imputabile al contribuente oppure alla Cassa

di compensazione (DTF 134 V 405 consid. 7.1; DTF 134 V 202 consid.

3.3

; STFA H 221/90 del 24 gennaio 1992 = ZAK 1992 pag. 167 seg. consid. 4b). Dal

momento che l'obbligo di versamento degli interessi moratori è indipendente

dall'esistenza o meno di una colpa, esso si giustificherebbe anche qualora la Cassa

(o l'autorità fiscale) dovesse avere - per ipotesi - trascinato in

maniera dilatoria la fissazione definitiva dei contributi (DTF

134.

V 405 consid. 7.1; DTF 134 V 202 consid. 3.3.2; STFA H 157/04 del 14

dicembre 2004, consid. 3.4.2). Il ricorrente avrebbe infatti potuto,

durante questa attesa, fare fruttare il debito contributivo non ancora

fatturato né saldato. Irrilevante, invece, è che durante questo tempo egli

abbia o no effettivamente tratto vantaggio in misura equivalente al tasso di

interesse moratorio legale del 5%. L'obbligo di pagamento dell'interesse si fonda

infatti sulla finzione di un guadagno di interessi del contribuente e di una

perdita corrispondente della Cassa. In virtù dell'art. 41ter cpv. 1 OAVS,

questa finzione si trova ugualmente nel caso opposto, dove spetta alle Casse di

compensazione versare interessi compensativi del 5% per contributi non dovuti

che vengono restituiti o compensati (DTF 134 V 405 consid. 7.1).

L'interesse di mora e l'interesse compensativo hanno infatti per

funzione di compensare il fatto che in caso di pagamento tardivo il debitore

può trarre un beneficio d'interesse, mentre il creditore subisce uno svantaggio

(DTF 134 V 405 consid. 5.3; STF 9C_709/2007 del 26 settembre 2008 consid. 4.3). Dunque, l'interesse di mora

tende a compensare un ingiustificato arricchimento del debitore della

prestazione, che versa sul contributo effettivamente dovuto un acconto

manifestamente insufficiente, conseguendo implicitamente un finanziamento per

il mancato pagamento alla Cassa di congrui acconti.

Inoltre, per l'art. 24 cpv. 4 OAVS le persone tenute

a pagare i contributi devono dare alle casse di compensazione le indicazioni

necessarie per la fissazione dei contributi d'acconto, presentare, se

richiesti, i giustificativi e segnalare le divergenze sostanziali dal reddito

presumibile. Pertanto, se risulta che il reddito diverge sostanzialmente

dal reddito presumibile, i contribuenti sono tenuti a segnalarlo alle casse di

compensazione, le quali adeguano poi i contributi d'acconto (art. 24 cpv. 3

OAVS). In questo modo si registra una stretta relazione tra questo disposto e

l'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS. Gli interessi iniziano a decorrere

relativamente tardi, sicché le persone tenute a pagare i

contributi possono valutare il loro reddito effettivo sulla base del bilancio

di esercizio e segnalare un'eventuale divergenza alle casse di compensazione.

In questo modo, i contribuenti dispongono del tempo necessario per pagare

un'eventuale differenza prima ancora che inizino a decorrere gli interessi

moratori (DTF 134 V 405 consid. 7.2; VSI

2000.

pag. 119).

Questi concetti sono stati ribaditi nella DTF 139 V

297, secondo cui gli interessi di mora sono dovuti indipendentemente da colpa:

" 3.3.2.2 Dem Verzugszins kommt die Funktion eines Vorteilsausgleichs wegen

verspäteter Zahlung der Hauptschuld zu. Die Verzugszinsen bezwecken,

unbekümmert um den tatsächlichen Nutzen und Schaden, den Zinsverlust des

Gläubigers und den Zinsgewinn des Schuldners in pauschalierter Form

auszugleichen. Hingegen weist der Verzugszins nicht pönalen Charakter auf

und ist unabhängig von einem Verschulden am Verzug geschuldet. Für die

Verzugszinspflicht im Beitragsbereich ist daher nicht massgebend, ob den

Beitragspflichtigen, die Ausgleichskasse oder eine andere Amtsstelle ein

Verschulden an der Verzögerung der Beitragsfestsetzung oder -zahlung trifft

(BGE 134 V 202 E. 3.3.1, 3.3.2 und 3.5 S. 206 f.). (…)“ (l’evidenziatura è della redattrice).

2.6

Nell'evenienza

concreta, come visto, l’insorgente non ha dato seguito ai suoi obblighi

notificando immediatamente alla Cassa di compensazione i redditi aziendali

conseguiti negli anni in esame, né dopo la realizzazione di tali redditi né

tanto meno non appena ha ricevuto le relative notifiche di tassazione IFD 2010

e 2011 (quest’ultima nel mese di maggio 2015) e neppure quando ha ritirato il

reclamo per la IFD 2010 e nel mese di aprile 2015 ha ricevuto la comunicazione fiscale

che essa era quindi definitiva.

Il ricorrente si discolpa rimproverando alla Cassa

di non avere agito appena è venuta a conoscenza dei suoi dati fiscali (aprile e

maggio 2015), ma di avere atteso inutilmente dei mesi (ottobre e novembre 2015)

prima di emettere le decisioni di fissazione dei contributi per gli anni 2010 e

2011.

A questo proposito va evidenziato che con la summenzionata

STF 9C_709/2007 del

26.

settembre 2008 il Tribunale federale ha chiarito che anche se una notifica

di tassazione è disponibile, la Cassa non è tenuta ad attivarsi per ottenerla:

" 4.2 Contrariamente a quanto sembra pretendere l'insorgente, in forza

dell'art. 27 cpv. 1 OAVS le casse di compensazione non sono obbligate, prima

dell'emanazione di una decisione contributiva, di richiedere gli incarti

fiscali degli assicurati e di andare alla ricerca di notifiche di tassazione

cresciute in giudicato, essendo piuttosto il compito delle autorità fiscali di

trasmettere i dati necessari (cfr. sentenza del Tribunale federale delle

assicurazioni H 127/04 del 30 dicembre 2004, consid. 4, resa in applicazione

della precedente versione dell'art. 27 cpv. 1 prima frase OAVS, in vigore fino

al 31 dicembre 2000, il cui tenore corrisponde tuttavia sostanzialmente a

quello qui in esame).”.

Inoltre, come già esposto, va ricordato che se segnala tempestivamente l'aumento del reddito in virtù dell’art. 24 cpv. 4 OAVS

e procede al versamento di acconti maggiorati, il contribuente ha la

possibilità di sfuggire all'obbligo moratorio (STF 9C_709/2007 del 26 settembre 2008 consid. 4.4).

In queste circostanze, se ne deduce che le esposte precisazioni

del Tribunale federale non lasciano spazio ad alcun dubbio sull’operato

dell’amministrazione.

In effetti, degli interessi di mora sarebbero dovuti anche se si

ipotizzasse che un ritardo sarebbe ascrivibile alla Cassa di compensazione,

che avrebbe procrastinato di quattro/cinque mesi l’emanazione delle decisioni

di fissazione dei contributi dopo la crescita in giudicato delle notifiche di

tassazione IFD 2010 e 2011 dell’assicurato dell’aprile 2015 rispettivamente del

giugno 2015 (cfr. la STCA 30.2015.35 del 24 marzo 2016, in cui la Cassa di

compensazione ha ritardato di un anno l’emanazione nel 2015 della decisione di

fissazione dei contributi dopo le notifiche di tassazione IFD 2008, 2009 e 2010

dell’ottobre 2014, mentre nella STCA 30.2015.29 del 25 gennaio 2016 la Cassa ha

emesso la decisione di fissazione dei contributi per il 2010 dopo (addirittura)

tre anni dalla notifica di tassazione IFD 2010).

Ugualmente, però, degli interessi di ritardo sarebbero maturati

anche se si considerasse che se l’autorità fiscale avesse subito emanato

nel 2011 la IFD 2010 e nel 2012 la IFD 2011, l’importo ora dovuto sarebbe

inferiore, perché la Cassa avrebbe potuto venirne a conoscenza prima e fissare

già allora l’ammontare da versare a titolo di contributi personali.

Al medesimo risultato si giungerebbe anche se si ritenesse che l’assicurato

avrebbe potuto annunciarsi già a suo tempo alla Cassa di compensazione.

Non va infatti dimenticato che l’assicurato, prima (e meglio) di chiunque,

da tempo conosceva i suoi redditi aziendali che sarebbero stati oggetto della

tassazione fiscale per quegli anni, seppure l’autorità fiscale abbia poi

modificato alcuni parametri. In virtù dell’art. 24 cpv. 4 OAVS, egli avrebbe

dovuto segnalare alla Cassa di compensazione le divergenze

sostanziali dal reddito presumibile e chiedere di aumentare gli acconti da

versare.

Ciò è quanto l’assicurato ha fatto (però) soltanto di recente, attivandosi

il 5 novembre 2015 (doc. 7) informando la Cassa di compensazione sui suoi (presunti)

redditi degli anni 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015 e chiedendole di volere

emanare le relative decisioni di fissazione definitive e/o provvisorie dei

contributi personali con i relativi conteggi e le fatture di chiusura.

Ad ogni buon conto, come ha ricordato il Tribunale federale,

indipendentemente dall’esistenza di qualsiasi colpa, quale comune denominatore

per giustificare la decorrenza di interessi di mora sui contributi che il

ricorrente doveva versare per gli anni di contribuzione 2010 e 2011 v’è la

circostanza che il ritardo con cui i contributi personali complessivi sono

stati fissati il 26 ottobre 2015 e il 13 novembre 2015 dall’amministrazione, ha

condotto l’assicurato a posticiparne per almeno cinque rispettivamente per almeno

quattro anni il versamento. Tale agire ha comportato per il ricorrente un

vantaggio a suo favore (STCA 30.2015.35 del 24 marzo 2016; STCA 30.2015.29 del

25.

gennaio 2016; STCA 30.2015.10 del 30 giugno 2015), il quale avrebbe infatti

potuto, durante questa attesa, fare fruttare il debito contributivo non ancora

fatturato né saldato. La circostanza che egli ne abbia o no effettivamente

tratto vantaggio non è invece rilevante.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il TCA conferma che,

in applicazione dell’art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, sul saldo dei contributi

reclamati per gli anni 2010 e 2011 il ricorrente è pertanto tenuto a pagare

degli interessi di mora, che decorrono dal 1° gennaio dopo il termine dell’anno

civile per il quale i contributi sono dovuti, vale a dire dal 1° gennaio 2012

per l’anno 2010 e dal 1° gennaio 2013 per i contributi del 2011.

2.7

Per quanto concerne la

censura principale rivolta dal ricorrente alla Cassa di una sua colpa nel

tardare ad emettere le decisioni di fissazione dei contributi malgrado la

decisione di tassazione fosse già disponibile, ciò che a suo dire avrebbe

inutilmente dilatato la maturazione degli interessi di ritardo, va qui

rinviato, a titolo di esempio, alla citata STF 9C_709/2007.

In quel caso, l’autorità fiscale ha comunicato alla Cassa i dati

fiscali per l'anno 2001 l'11 aprile 2005 e quelli per il 2002 il 28 giugno 2005,

mentre l’amministrazione ha emesso il conguaglio dei contributi personali

dovuti il 25 aprile 2005 per l’anno 2001 e il 12 luglio 2005 per l’anno 2002.

Il 7 dicembre 2006 la Cassa di compensazione ha emesso due distinte decisioni

che fissavano per l'anno 2001 e per il 2002 degli interessi di mora sui citati

contributi personali. Gli interessi maturati sono stati calcolati da una parte

dal 1° gennaio 2003 all'11 maggio 2005, giorno in cui il pagamento dei

contributi per l’anno 2001 richiesto il 25 aprile 2005 è giunto alla Cassa;

d'altra parte dal 1° gennaio 2004 fino al momento dell'accreditamento del

pagamento dei contributi definitivi fissati con la relativa decisione del 12

luglio 2005, ossia il 16 agosto 2005.

Il ricorrente si è lamentato che la Cassa ha atteso

dal 25 aprile 2005, rispettivamente dal 12 luglio 2005, fino al 7 dicembre 2006

per calcolare gli interessi di mora (cfr. consid. 4.1).

L’Alta Corte ha così evaso questa censura:

" 4.5 Il fatto poi che la Cassa abbia atteso dal 25 aprile 2005,

rispettivamente dal 12 luglio 2005, al 7 dicembre 2006 per calcolare gli

interessi di mora, non è stato di alcun pregiudizio per il ricorrente poiché

questi ultimi sono stati stabiliti, conformemente agli art. 41bis cpv. 2 e 42

OAVS, solo fino alla data di pagamento del saldo finale.”.

Il TF ha tutelato l’agire della Cassa e quindi anche il conteggio

degli interessi di mora, che sono decorsi dal 1° gennaio dopo la fine dell’anno

civile seguente l’anno di contribuzione fino al pagamento completo dei

contributi (l’11 maggio rispettivamente il 16 agosto 2005) e ciò

indipendentemente da quando la Cassa è venuta a conoscenza dei dati trasmessile

dall’autorità fiscale.

Se si volesse invece seguire il ragionamento dell’avv. RI 1 rapportato

al caso esaminato dal Tribunale federale, la Cassa avrebbe dovuto conteggiare

gli interessi di mora soltanto fino all'11 aprile 2005 quando ha ricevuto i

dati fiscali per l'anno 2001 rispettivamente fino al 28 giugno 2005 per quelli

per il 2002 (cfr. consid. 4.3).

Così non è giacché gli interessi, conformemente agli artt. 41bis

cpv. 2 e 42 OAVS, decorrono fino alla data di pagamento del saldo finale

rispettivamente fino alla data della fatturazione, sempreché i contributi siano

pagati entro 30 giorni dalla fatturazione. Questo significa che finché tutti

i contributi personali dell'assicurato esatti per gli anni 2001 e 2002 non sono

stati versati alla Cassa di compensazione, non era possibile non conteggiare

all'interessato degli interessi di ritardo. E ciò, indipendentemente da quando

questi contributi personali siano stati definitivamente fissati dalla Cassa.

È vero, nel caso esposto giudicato dal TF la differenza di giorni

è minima fra il momento in cui la Cassa ha ricevuto i dati fiscali e quando ha

emanato le decisioni di fissazione dei contributi.

Per contro, nell’evenienza concreta, fra questi due momenti sono

trascorsi alcuni mesi ed è proprio sulla (in)tempestività dell’agire della

Cassa una volta ottenuti i dati fiscali che l’insorgente poggia la sua tesi,

pretendendo un comportamento più corretto.

Tuttavia, come già evidenziato, non va dimenticato che dal momento

che l'obbligo di versamento degli interessi moratori è indipendente

dall'esistenza o meno di una colpa, esso interviene di conseguenza anche

qualora la Cassa, o l'autorità fiscale, dovesse avere - per ipotesi che qui il

ricorrente ritiene possibile - trascinato in maniera dilatoria la fissazione

definitiva di contributi.

Una soluzione diversa da quella adottata dall’amministrazione non

è quindi possibile e la tesi del ricorrente sull’anticipare la fine della

decorrenza degli interessi di mora va dunque respinta.

2.8

Per quanto

concerne il tasso del 5% applicato dalla Cassa, che il ricorrente contesta affermando

trattarsi di un tasso di “usura, ma purtroppo legale” (doc. I punto 1),

il TCA rileva che la DTF 139 V 297 ha stabilito che l'art. 42 cpv. 2 OAVS

poggia su una base legale sufficiente e che il tasso d'interesse da esso fissato

al 5% per anno non è contrario al diritto né tantomeno è arbitrario:

" 3.3.2.2 Dem Verzugszins kommt die

Funktion eines Vorteilsausgleichs wegen verspäteter Zahlung der Hauptschuld zu.

Die Verzugszinsen bezwecken, unbekümmert um den tatsächlichen Nutzen und

Schaden, den Zinsverlust des Gläubigers und den Zinsgewinn des Schuldners in

pauschalierter Form auszugleichen. (…)

Nebst dem pauschalen Ausgleich von Zinsgewinn und

-verlust - der überdies für Verzugs- und Vergütungszinsen gleich hoch ausfällt

- bezweckt der Verzugszins zusätzlich eine Abgeltung des administrativen

Aufwands für die verspätete resp. nachträgliche Beitragserhebung und für die

Erhebung des Verzugszinses selbst. Auch wenn sich gewisse Abweichungen zu den jeweils

geltenden Zinssätzen auf dem Geld- und Kapitalmarkt ergeben, sind diese

systemimmanent und bedürfen nur dann einer Korrektur, wenn Abweichungen über

längere Zeit hinweg und in beträchtlichem Ausmass bestehen. Der

AHV-rechtliche Verzugszins ist ferner nicht mit einem Marktzins zu vergleichen.

Vielmehr handelt es sich um einen "technischen" Zinssatz. Er wurde

vom Bundesrat im Rahmen der gesetzlich an ihn delegierten Kompetenz in

Zusammenarbeit mit der Eidgenössischen AHV-Kommission (vgl. Art. 73 AHVG) und

den Fachkommissionen so festgesetzt, dass er in dem für die Sozialversicherung

eigenen Inkasso- und Bezugsverfahren von den mit der Durchführung der AHV

beauftragten Ausgleichskassen ohne allzu grossen administrativen Aufwand

effizient angewendet werden kann (ZAK 1990 284, H 170/89 E. 4b/ee und 4b/ff).

3.3.3

Ein

Grund, von der in E. 3.3.2 dargelegten Rechtsprechung grundsätzlich abzuweichen (vgl. BGE 136 III 6 E. 3 S. 8; BGE 135 I 79 E. 3 S. 82; BGE 134 V 72 E. 3.3 S. 76), ist nicht ersichtlich und wird auch nicht geltend

gemacht. Daher lässt sich aus einem "seit Jahren herrschenden

Zinsniveau von 1-2 %" allein noch nicht auf fehlende Gesetzmässigkeit

schliessen. Dagegen spricht auch der Umstand, dass mit Art.

104.

Abs. 1 OR formellgesetzlich ein

Verzugszinssatz von 5 % festgelegt ist, welche Bestimmung im Verwaltungsrecht

bei fehlender Anordnung als allgemeiner Rechtsgrundsatz analog Anwendung findet

(HÄFELIN/MÜLLER/ UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6. Aufl. 2010, S. 41

Rz. 191 und S. 175 Rz. 756 ff.; vgl. auch SVR 2001 BVG Nr. 16 S. 63, B 43/98 E.

4b; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2. Aufl. 2009, N. 38 zu Art.

26.

ATSG mit Hinweisen).

3.3.4

Nach dem

Gesagten beruht Art. 42 Abs. 2 AHVV auf einer genügenden gesetzlichen

Grundlage und ist auch der darin festgelegte Zinssatz nicht gesetzeswidrig oder

gar willkürlich (vgl. BGE 134 II 124 E. 4.1 S. 133; BGE 133 I 149 E. 3.1 S. 153 mit Hinweisen). Die Beschwerde ist auch in diesem

Punkt unbegründet. (…)". (le sottolineature

sono della redattrice)

È dunque a buon diritto che in concreto gli interessi del 5% sono

dovuti dal ricorrente sui conguagli dei contributi a decorrere dal 1° gennaio

2012.

al 26 ottobre 2015 (contributi per l’anno 2010) e dal 1° gennaio 2013 al

13.

novembre 2015 (contributi per il 2011).

2.9

Infine, occorre rilevare che

già con STCA 30.2007.26 del 23 luglio 2007, cresciuta incontestata in

giudicato, questo Tribunale aveva respinto il ricorso dell’assicurato portante

su una fattispecie simile e confermato il computo di interessi di mora sulla

base dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS.

In quel caso, i saldi dei contributi (conguagli) per il 2001 ed il

2002.

sono stati richiesti all'assicurato il 23 dicembre 2005 e i pagamenti sono

entrambi giunti alla Cassa il 7 febbraio 2006. Il 30 novembre 2006 la Cassa di

compensazione ha emesso due distinte decisioni che fissavano per l'anno 2001 e

per il 2002 degli interessi di mora.

Già allora, come ora, l'assicurato si era opposto a queste

decisioni attribuendo l'origine degli interessi di mora unicamente al ritardo

con cui la Cassa di compensazione aveva fissato i conguagli dei contributi

dovuti come indipendente, malgrado disponesse da tempo delle necessarie

informazioni per fissare il totale dovuto. Egli aveva inoltre contestato che

gli interessi di mora decorressero già dal 1° gennaio 2003 e che non vi fosse

una base legale sufficiente per estendere il prelievo di questi interessi fino

al 7 febbraio 2006.

In quell’occasione, il TCA aveva già reso attento l’assicurato che

egli avrebbe dovuto farsi parte diligente e segnalare subito alla Cassa di

compensazione i redditi effettivi conseguiti negli anni 2001 e 2002 (art. 24

cpv. 4 OAVS), in modo tale che la Cassa potesse fissare i contributi personali

AVS/AI/IPG da versare per quei singoli anni (cfr. consid. 8). Inoltre, era da

escludere una colpa della Cassa per il ritardo accumulato nell’emanazione delle

decisioni di sua competenza (cfr. consid. 9). Pertanto, questo Tribunale ha concluso

che “Questi interessi decorrono poi, come detto, fino al momento del loro

versamento completo, che in

specie si è realizzato con l'accreditamento del dovuto

sul conto corrente della Cassa di compensazione il 7 febbraio 2006.” (cfr.

consid. 11) e quindi ben oltre il momento in cui la tassazione fiscale 2003A era

disponibile rispettivamente quando la stessa è pervenuta alla Cassa da parte

dell’autorità fiscale.

2.10

Da

ultimo, il ricorrente ha chiesto di sapere la data esatta in cui la Cassa ha

ricevuto i suoi dati fiscali (doc. I punto 7).

Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove

(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser,

Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 n. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 n. 111 e pag. 117 n. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a

ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II 469

consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c

e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del

diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. fed. (e in

precedenza dall'art. 4 vCost. fed.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid.

1d, 119 V 344 consid. 3c).

Stanti le considerazioni esposte, la richiesta del ricorrente di

richiamare dalla Cassa di compensazione e dalla competente autorità fiscale il

documento che attesti il momento in cui l’amministrazione è venuta a conoscenza

dei suoi dati fiscali rispettivamente che essa comunichi la data esatta in cui

ha ricevuto le sue decisioni di tassazione, può rimanere inevasa.

La conoscenza di questo dato, come visto, non modificherebbe comunque

l’esito del presente ricorso, giacché nessuna colpa può essere imputata alla

Cassa né tanto meno all’autorità fiscale per un’eventuale dilazione dei tempi

nell’emanazione delle decisioni di fissazione dei contributi personali

dell’assicurato.

2.11

Da quanto

precede discende che la decisione impugnata deve essere confermata e il ricorso

integralmente respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti