Lexipedia

Decisione

30.2016.7

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

27 aprile 2016Italiano47 min

Source ti.ch

Fatti

i contributi AVS per gli indipendenti al reddito comunicato dall’autorità

fiscale riportandolo al lordo e deducano da questo reddito lordo l’interesse del

capitale proprio investito nell’azienda (art. 9 cpv. 2 lett. f LAVS).

Nell’evenienza concreta, la Cassa si è quindi

detta d’accordo di rettificare le decisioni relative agli anni 2010 e 2012,

considerando un reddito aziendale di Fr. 3'000.- e deducendo il 2% per il 2010

e l’1% per il 2012 sul capitale investito quantificato in Fr. 1'000.- in base al

valore di stima del fondo adibito a viticoltura.

Infine, il reddito ricavato non è più stato

riportato al lordo dei contributi AVS/AI/IPG.

L’amministrazione ha da ultimo osservato

che per quanto attiene all’obbligo di versare interessi di mora è del tutto

irrilevante se il ritardo nella fissazione o nel versamento dei contributi sia

imputabile alla Cassa di compensazione o all’assicurato e che il tasso di interesse

del 5% previsto dall’art. 42 cpv. 2 OAVS poggia su una base legale sufficiente

e non è arbitrario, è un tasso tecnico.

C. Con

ricorso del 1° febbraio 2016 (doc. I), completato il 22 febbraio seguente (doc.

IV) su invito del giudice delegato (doc. III), RI 1 ha preso atto della

decisione della Cassa di ritenere un reddito aziendale di Fr. 3'000.- senza

aggiungervi i contributi personali di Fr. 460.- e di Fr. 475.- e di avere

dedotto gli interessi sul capitale proprio investito. Il ricorrente attende ora

che l’amministrazione proceda con il medesimo metodo di calcolo anche per gli

altri anni oggetto di decisione.

In secondo luogo, l’assicurato ha osservato

che dal 1° gennaio 2012 è stato introdotto un nuovo sistema di calcolo dei

contributi per gli indipendenti che, oltre all’attività accessoria, esercitando

un’attività dipendente, ciò che comporterebbe la riscossione di contributi

personali inferiori a quelli ora pretesi dalla Cassa.

Infine, il ricorrente ha contestato la

decorrenza di interessi di ritardo antecedentemente alla decisione di

fissazione dei contributi, visto che l’art. 41bis cpv. 1 lett. e OAVS prevede

che essi decorrono dopo il termine di 30 giorni dalla fatturazione.

Ritenuta poi la sua buona fede, visto che egli si è affidato alla comunicazione

del 4 agosto 2011 di stralcio dal registro degli affiliati alla categoria degli

indipendenti, non solo non deve dunque versare degli interessi di ritardo, ma

nemmeno dei contributi personali.

Con

risposta del 10 marzo 2016 (doc. VI) la Cassa CO 1 ha proposto di respingere il

ricorso, spiegando che poiché il ricorrente non aveva dedotto a livello fiscale

i contributi personali dovuti per gli anni 2010 e 2012, visto che sono stati

fatturati soltanto nel 2015, eccezionalmente il reddito netto comunicato

dall’autorità fiscale non andava più riportato al lordo, perciò è stato

ritenuto un reddito aziendale di Fr. 3'000.-. A questo importo la Cassa ha

dedotto il capitale investito nell’azienda, rappresentato dal valore di stima

del terreno di 1'123 mq adibito a vigna (Fr. 1'000.-) e su questo valore ha

calcolato la percentuale prevista dall’UFAS (2% nel 2010 e 1% nel 2012),

deducendola dal reddito aziendale giusta l’art. 9 cpv. 2 lett. f OAVS.

L’amministrazione ha precisato che le

nuove decisioni di fissazione dei contributi potranno essere emesse solo dopo

che le decisioni emesse saranno cresciute in giudicato. Ad ogni buon conto, il

contributo AVS/AI/IPG, oltre agli AFI e alle spese amministrative, sarebbe

rimasto comunque invariato e pari a Fr. 474,30 nel 2010 rispettivamente a Fr. 489,60

nel 2012, corrispondendo al contributo minimo visto che il reddito aziendale è

inferiore a Fr. 9'200.- nel 2010 e a Fr. 9'300.- nel 2012.

Quanto alla novità introdotta nel 2012

della possibilità offerta di adottare il tasso più basso della tavola scalare

dei contributi piuttosto che il contributo minimo, la Cassa ha rilevato che

spettava all’assicurato chiedere di usare questo metodo, ma ciò non è avvenuto perciò

l’art. 8 cpv. 2 LAVS non è stato applicato. Il prospetto informativo prodotto

dal ricorrente (doc. B1), pubblicato nel 2012, fornisce queste stesse

informazioni.

Infine, per la Cassa gli interessi di

mora sono dovuti in virtù dell’art. 41bis cpv. 1 lett. b OAVS visto che l’assicurato

non si è annunciato per tempo chiedendo l’affiliazione come indipendente

accessorio, perciò tali interessi decorrono solo, per l’anno 2010, dal 1°

gennaio 2011 fino alla data della fatturazione degli stessi.

La Cassa di compensazione ha da ultimo

osservato che già per gli anni 2006 e 2007 l’interessato era stato affiliato

quale indipendente accessorio visto che, come tale, egli non si era mai

annunciato malgrado esponesse fiscalmente redditi aziendali. Pertanto, è almeno

dal 2011, con l’affiliazione, la fissazione dei contributi e con lo stralcio da

questa categoria, che l’assicurato era a conoscenza dei suoi obblighi nei

confronti della Cassa per ciò che concerne la sua attività accessoria di

viticoltore, ciò nonostante egli non si è mai annunciato in quanto tale e

quindi non ha mai pagato gli acconti sui contributi personali.

D. Il

23 marzo 2016 (doc. VIII) il ricorrente ha chiesto al Tribunale di ordinare

alla Cassa di emettere le nuove decisioni di fissazione dei contributi che

tengano conto delle modifiche del reddito, anche se l’amministrazione avrebbe

potuto modificare le sue decisioni fino all’invio della risposta di causa.

L’assicurato ha inoltre evidenziato

come la censura sollevata con il ricorso configuri la richiesta di procedere

secondo l’art. 8 cpv. 2 LAVS, perciò anche in tal caso la Cassa avrebbe potuto

emanare una nuova decisione prima della risposta.

La decorrenza degli interessi di mora

va infine respinta alla luce della sua buona fede, data dallo stralcio del 4

agosto 2011 dalla categoria degli indipendenti a decorrere dal 31 dicembre

2006. Il ricorrente ha inoltre rilevato che le fatture ricevute per i

contributi antecedenti il 2006 non contemplavano degli interessi di ritardo.

La Cassa non ha formulato ulteriori

osservazioni (doc. IX).

considerato in diritto

in ordine

1. La presente vertenza non

pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad

esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il

TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art.

49 cpv. 2 della LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; STF 9C_211/2010 del 18

febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 del 21

dicembre 2007).

Considerandi

2.

Il

ricorso, presentato nel termine di 30 giorni dall’intimazione della decisione

resa su opposizione è tempestivo e contiene una sufficiente esposizione dei

fatti, una motivazione adeguata e conclusioni precise a seguito del decreto di

completazione citato. Il gravame è quindi ricevibile in questa sede;

nel merito

3.

L’oggetto

del litigio è la determinazione del reddito da attività indipendente in base al

quale fissare i contributi richiesti per gli anni di contribuzione 2010 e 2012.

Ulteriore aspetto del contendere è la fissazione di interessi di mora al 5% sui

contributi AVS/AI/IPG come preteso dalla Cassa, e la loro quantificazione.

4.

La

Cassa di compensazione fonda la pretesa di versamento sul principio che ogni persona esercitante un'attività lucrativa indipendente deve annunciarsi

alla Cassa cantonale di compensazione se non è già affiliata (art. 64 cpv. 5

LAVS).

Nell’evenienza concreta, ritenuto come

la competente autorità fiscale abbia stabilito, definitivamente, nel febbraio

2012.

(doc. 21) rispettivamente nell’aprile 2014 (doc. 19), i redditi e la

sostanza imponibili dell’assicurato realizzati nell’anno 2010 e nel 2012,

l’assicurato era tenuto ad annunciarsi alla Cassa e ad affiliarsi come

indipendente, con conseguente assoggettamento al prelievo di contributi personali,

per quanto concerne il reddito accessorio conseguito dalla lavorazione della

vigna.

L’insorgente non ha però dato seguito a

quest’obbligo e quindi, con la scoperta, nel 2015, di tale situazione,

l’amministrazione ha provveduto ad emettere sia una decisione di fissazione dei

contributi per gli anni 2010, 2012 e 2013 entro il termine di prescrizione

dell’art. 16 LAVS sia, contemporaneamente, una decisione di fissazione degli

interessi di ritardo sul pagamento di questi stessi contributi.

Il ricorrente ha invece contestato di

dovere degli interessi già dal 2011, visto che prima del 2015 non ha mai

ricevuto delle fatture da pagare per i suoi contributi e quindi sarebbe in

buona fede.

5.

Sono assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale

sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che

sono domiciliate in Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).

Per l'art. 3 cpv. 1 LAVS,

gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano

un'attività lucrativa.

In applicazione dell'art.

4.

cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività

lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi

attività lucrativa dipendente e indipendente.

I contributi AVS degli

assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati

tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza

d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS). Il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo

una serie di spese indicate all’art. 9 cpv. 2 LAVS.

L'art. 14 cpv. 2 LAVS prevede che i

contributi del reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente, i

contributi degli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa e quelli

degli assicurati i cui datori di lavoro non sono soggetti all'obbligo di pagare

i contributi devono essere stabiliti e versati periodicamente. Il Consiglio

federale fissa i periodi di calcolo e di contribuzione.

Per l'art. 14 cpv. 3 LAVS se,

nonostante diffida, una persona tenuta al pagamento dei contributi non dà le

indicazioni necessarie per il calcolo di essi, questi sono stabiliti mediante

tassazione d'ufficio.

Con l'entrata in vigore della LPGA, la

lettera e dell'art. 14 cpv. 4 LAVS sulla riscossione di interessi di

mora è stata abrogata.

Dal 1° gennaio 2003 gli interessi di

mora sulle prestazioni sono retti dall'art. 26 LPGA e quindi dagli artt. 6 e 7

OPGA (STF 9C_632/2007 del 26 settembre 2008; STF 9C_738/2007 del 29 agosto

2008), come in concreto.

I contributi sono fissati per ciascun

anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l'anno civile (art.

22.

cpv. 1 OAVS).

Per il calcolo dei contributi sono

determinanti il reddito secondo il risultato dell’esercizio commerciale chiuso

nell’anno di contribuzione e il capitale proprio investito nell’azienda alla

fine dell’esercizio commerciale (art. 22 cpv. 2 OAVS).

Le autorità fiscali cantonali

stabiliscono il reddito determinante per il calcolo dei contributi in base alla

tassazione dell’imposta federale diretta, passata in giudicato, e il capitale

proprio investito nell’azienda in base alla corrispondente tassazione dell’impo-sta

cantonale, passata in giudicato e adeguata ai valori di ripartizione

intercantonali (art. 23 cpv. 1 OAVS).

In difetto

di una tassazione dell’imposta federale diretta passata in giudicato, gli

elementi fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione dell’imposta cantonale

sul reddito e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione controllata d’imposta

federale diretta (art. 23 cpv. 2 OAVS).

Le indicazioni

fornite dalle autorità fiscali sono vincolanti per le casse di compensazione

(art. 23 cpv. 4 OAVS).

Nell’anno di contribuzione corrente, le

persone tenute a pagare i contributi devono pagare contributi d’acconto a

scadenze periodiche (art. 24 cpv. 1 OAVS).

Le casse di compensazione

stabiliscono i contributi d'acconto sulla base del reddito presumibile

dell'anno di contribuzione. Possono fondarsi sul reddito determinante per

l'ultima decisione di fissazione dei contributi, salvo che la persona tenuta a

pagare i contributi renda verosimile che detto reddito non corrisponde

manifestamente al reddito presumibile (art. 24 cpv. 2 OAVS).

In virtù dell’art. 24 cpv. 3 OAVS, se durante o dopo

l'anno di contribuzione risulta che il reddito diverge sostanzialmente dal reddito

presumibile, le casse di compensazione adeguano i contributi d'acconto.

Per l’art. 24 cpv. 4 OAVS, le persone

tenute a pagare i contributi devono dare alle casse di compensazione le

indicazioni necessarie per la fissazione dei contributi d'acconto, presentare,

se richiesto, i giustificativi e segnalare le divergenze sostanziali dal

reddito presumibile.

Per l’art. 24 cpv. 5 OAVS, se entro il

termine fissato non vengono date le indicazioni necessarie, non vengono

presentati i giustificativi o non vengono pagati i contributi d’acconto, le

casse di compensazione fissano i contributi d’acconto dovuti in una decisione.

Giusta l’art. 25 cpv. 1 OAVS, le casse

di compensazione fissano i contributi dovuti per l’anno di contribuzione in una

decisione e procedono alla compensazione con i contributi d’acconto pagati.

Per il cpv. 2, i contributi non versati

dagli assicurati vanno pagati entro 30 giorni a contare dalla fatturazione.

Per le persone

esercitanti un'attività lucrativa indipendente a esse affiliate, le casse di

compensazione domandano alle competenti autorità fiscali cantonali le

indicazioni necessarie al calcolo dei contributi. Le autorità fiscali devono aggiungere

i contributi versati all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e all'assicurazione

per l'invalidità e al regime di indennità per perdita di guadagno oggetto di

una deduzione fiscale. L'Ufficio federale emana direttive in merito alle

indicazioni necessarie e alla procedura di notifica (art. 27 cpv. 1 OAVS. Nel

nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2012 è stata eliminata la 2a frase).

Giusta l’art. 27 cpv. 2

OAVS, le autorità fiscali cantonali trasmettono man mano le indicazioni per

ogni anno fiscale alle casse di compensazione.

L'autorità fiscale

cantonale che non ha ricevuto nessuna domanda di comunicazione per una persona

esercitante un'attività lucrativa indipendente il cui reddito può essere

stabilito conformemente all'articolo 23 trasmette spontaneamente gli elementi

di calcolo alla cassa cantonale di compensazione. Questa li inoltra, ove

occorra, alla cassa di compensazione competente (art. 27 cpv. 3 OAVS).

L’art. 39 OAVS tratta del

pagamento dei contributi arretrati e al capoverso 1 dispone che se ha

conoscenza che una persona non ha pagato i contributi dovuti o ha pagato contributi

inferiori a quelli dovuti, la cassa di compensazione deve esigere il pagamento

dei contributi arretrati e, ove occorra, stabilirlo mediante decisione. È fatta

salva la prescrizione prevista dall'articolo 16 capoverso 1 LAVS.

I contributi reclamati

vanno pagati entro 30 giorni a contare dalla fatturazione (art. 39 cpv. 2

OAVS).

Giusta l'art. 41bis cpv. 1 OAVS, norma

sulla quale si basa anche la Cassa, devono pagare gli interessi di mora:

b. le

persone tenute a pagare i contributi, sui contributi reclamati per gli anni civili

passati, a partire dal 1° gennaio dopo il termine dell’anno civile per il quale

i contributi sono dovuti.

Gli interessi cessano di decorrere con

il pagamento completo dei contributi, con la presentazione del regolare

conteggio o, in mancanza di esso, con la fatturazione. In caso di reclamo di contributi

arretrati, gli interessi cessano di decorrere con la fatturazione, sempre che i

contributi siano pagati entro il termine fissato (art. 41bis cpv. 2 OAVS).

In virtù dell'art. 42 cpv. 1 OAVS, i

contributi sono considerati pagati con la ricezione del pagamento da parte

della Cassa di compensazione. Il tasso per gli interessi di mora e per gli interessi

compensativi è del 5% all'anno (art. 42 cpv. 2 OAVS).

Gli interessi sono calcolati in giorni.

I mesi interi sono calcolati come 30 giorni (art. 42 cpv. 3 OAVS; STFA H 148/03

del 10 novembre 2003).

Infine l’art. 64 LAVS, citato

dall’amministrazione a giustificazione dell’obbligo dell’assicurato di versare

i contributi personali come indipendente, concerne l’affiliazione alle casse e

l’obbligo di informare e dispone, per ciò che qui interessa, quanto segue:

" 1 Sono

affiliati alle casse di compensazione professionali tutti i datori di lavoro e

le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente, che fanno parte di

una delle associazioni fondatrici. I datori di lavoro e le persone esercitanti

un'attività lucrativa indipendente, che sono membri nel contempo di

un'associazione professionale e di un'associazione interprofessionale saranno,

a loro libera scelta, affiliati alla cassa di compensazione dell'associazione

professionale o a quella dell'associazione interprofessionale.

2.

Sono

affiliati alle casse di compensazione cantonali tutti i datori di lavoro e le

persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente che non fanno parte di

un'associazione fondatrice di una cassa di compensazione professionale, nonché

le persone che non hanno un occupazione lucrativa e gli assicurati a dipendenza

di datori di lavoro non tenuti al pagamento dei contributi.

5.

I datori

di lavoro, le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente, le

persone che non hanno un'occupazione lucrativa e gli assicurati dipendenti da

datori di lavoro non tenuti al pagamento dei contributi, devono, se non sono già

affiliati, annunciarsi alla cassa cantonale di compensazione.”.

6.

Nell’evenienza

concreta, nell’estate 2015 la Cassa di compensazione ha interpellato l’Agenzia

AVS del Comune di domicilio dell’assicurato per sapere se egli esercitasse

ancora l’attività indipendente che aveva generato nel 2010 un reddito aziendale

di Fr. 3'000.- o se la stessa era stata svolta limitatamente a quell’anno (doc.

22). La risposta di fine settembre 2015 ha confermato un’attività agricola in

vigna esercitata solo per il 2010 ma sulla scorta della notifica di tassazione per

l’anno 2012 emessa il 16 aprile 2014 (doc. 19) che ha stabilito un reddito

accessorio da attività indipendente di Fr. 3'000.-, il 28 settembre 2015 (doc.

18) la Cassa di compensazione ha confermato all’assicurato che dal 1° gennaio

2010.

l’aveva affiliato nella categoria degli indipendenti per l’attività

agricola vitivinicola svolta a titolo accessorio e che la decisione di fissazione

dei contributi con la relativa polizza di versamento gli sarebbe stata notificata

successivamente.

Il 13 ottobre 2015 la Cassa ha emesso cinque

decisioni di fissazione dei contributi personali AVS/AI/IPG (docc. 11-16)

relative agli anni di contribuzione 2010, 2012, 2013, 2014 e 2015 e, in pari

data, ha notificato le decisioni con cui ha fissato gli interessi di mora qui

contestati. L’amministrazione ha infatti ritenuto che l’interessato avrebbe

dovuto già versare nel 2010, nel 2012 e nel 2013 i contributi sui rispettivi

redditi aziendali conseguiti quegli stessi anni e quindi ha fatto decorrere

degli interessi di ritardo per il mancato pagamento basandosi sull’art. 41bis

cpv. 1 lett. b OAVS.

Occorre di seguito verificare la fondatezza dell’agire della

Cassa.

7.

Dalle

notifiche di tassazione per l’IFD 2010 del 1° febbraio 2012 (doc. 21) e l’IFD

2012.

del 16 aprile 2014 (doc. 19) emerge un importo di Fr. 3'000.- a titolo di

reddito accessorio da attività indipendente.

La Cassa di compensazione, giusta

l’art. 23 cpv. 1 OAVS, ha stabilito i contributi dovuti dall’assicurato per gli

anni 2010 e 2012 (qui contestati) basandosi su questo reddito aziendale. Per

l’anno 2013, in assenza di una tassazione fiscale, ha fissato i

contributi sulla base del reddito presumibile dell'anno di contribuzione fondandosi

sul reddito determinante per l'ultima decisione di fissazione dei contributi,

ossia Fr. 3'000.- (art. 24 cpv. 2 OAVS).

In un primo momento,

l’amministrazione ha applicato il nuovo art. 9 cpv. 4 LAVS per gli anni 2010 e

2012.

e ha riportato il reddito aziendale (netto) comunicatogli dall’autorità

fiscale al lordo dei contributi, aggiungendovi i contributi calcolati su

un reddito di Fr. 3'000.-. Per l’anno 2013 la Cassa ha invece calcolato i contributi

sul (solo) reddito (netto) di Fr. 3'000.-, non riportato al

lordo.

Dopo le rimostranze dell’assicurato,

la Cassa ha accertato che poiché l’interessato non aveva versato degli

acconti sui contributi dovuti, questi stessi acconti non potevano essere

aggiunti al reddito netto per stabilire il reddito lordo assoggettabile ai

contributi AVS/AI/IPG. Pertanto l’amministrazione ha determinato i contributi

dovuti per gli anni 2010 e 2012 sul solo reddito aziendale di Fr. 3'000.-.

Oggetto del contendere è sapere se per

il calcolo dei contributi per il 2010 e il 2012 la Cassa di compensazione deve

aggiungere al reddito da attività indipendente dell'assicurato comunicato dalle

autorità fiscali, secondo la norma in vigore fino al 31 dicembre 2011, i

contributi personali già versati oppure applicare il nuovo metodo in essere dal

1° gennaio 2012, che comporta l'aggiornamento del reddito da attività

indipendente al lordo dei premi AVS/AI/IPG e quindi il computo di contributi

teorici.

8.

Per

giurisprudenza costante del TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), ogni

tassazione fiscale è presunta conforme alla realtà: le Casse di compensazione

sono vincolate dalle comunicazioni delle Autorità di tassazione e il giudice

delle assicurazioni sociali esamina di principio la decisione fiscale

unicamente dal profilo della legalità. L'Autorità giudicante non può scostarsi

da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga

errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure

quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi

in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una

tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta

alle Autorità fiscali e il Giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire

adottando particolari provvedimenti di tassazione.

L'assicurato esercitante un'attività

indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale

anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali (Pratique

VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC

1992.

pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985

pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF

106.

V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a).

Il Tribunale federale delle assicurazioni ha comunque precisato che la

comunicazione fiscale è vincolante per l'Amministrazione e per il Giudice delle

assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi.

Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione

a questa disposizione (Pratique VSI 1993, pag. 242 segg.).

Le comunicazioni fiscali sono

vincolanti per la Cassa, anche se fondate su una tassazione d'ufficio (RCC 1988

pag. 321 consid. 3; Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der

obligatorischen AHV, 2a edizione, Zurigo 1996, N. 8.32, pag. 212; Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des

articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants

(LAVS), ad art. 9 LAVS, N. 151 pag. 312).

Va a questo proposito

rammentato che secondo la giurisprudenza del TFA, gli atti fiscali sono

vincolanti ai fini di stabilire il momento della realizzazione del reddito

anche per quanto concerne i lavoratori indipendenti (DTF 122 V 291 = SVR 1997

AVS Nr. 110 pag. 341 segg., consid. 5a).

9.

Giusta

l'art. 9 cpv. 4 LAVS, in vigore dal 1° gennaio 2012, le casse di compensazione

aggiungono al reddito comunicato dalle autorità fiscali le deduzioni ammissibili

secondo il diritto fiscale dei contributi di cui all'articolo 8 della presente

legge, all'articolo 3 capoverso 1 della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione

per l'invalidità (LAI) e all'articolo 27 capoverso 2 della legge del 25

settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno. A tal fine il reddito comunicato

è calcolato al 100 per cento in base ai tassi di contribuzione applicabili.

Per la disposizione transitoria della

modifica del 17 giugno 2011 (computo delle deduzioni ammissibili secondo il

diritto fiscale), l'art. 9 cpv. 4 si applica a tutti i redditi provenienti da

un'attività lucrativa indipendente comunicati dalle autorità fiscali dopo l'entrata

in vigore della modifica.

Nella STCA 30.2014.13 del 24 marzo

2014, emanata da questo Tribunale nella sua composizione di tre giudici e

cresciuta incontestata in giudicato, ripresa nelle STCA 30.2014.8 del 22 maggio

2014.

e STCA 30.2014.10 del 6 giugno 2014, è stato evidenziato che con sentenza 9C_189/2013 del 13 dicembre 2013 (DTF 139 V 537 = SVR 2014 AHV

Nr. 2) l'Alta Corte ha stabilito che vi è un'eccezione all'applicazione

dell'art. 9 cpv. 4 LAVS.

Nel caso giudicato nella

sua sentenza di principio il Tribunale federale ha ritenuto che, nelle

comunicazioni relative al 2008 e al 2009, l'autorità fiscale ha negato che dall'importo comunicato fossero stati dedotti i contributi sociali. L'istanza inferiore,

ossia il Tribunale amministrativo del Canton Zugo, aveva accolto il ricorso

dell'assicurato, affermando che la Cassa non doveva aggiungere all'importo

soggetto a contribuzione gli oneri sociali e rinviando l'incarto

all'amministrazione per un nuovo calcolo dopo avere accertato l'ammontare del

reddito netto.

Dal canto suo il

Tribunale federale ha stabilito che la lettera della norma è chiara, nel senso

che il reddito che l'autorità fiscale deve comunicare deve corrispondere al

reddito netto e che la Cassa di compensazione competente deve ricalcolarlo al

100.

per cento in base ai tassi di contribuzione applicabili. A livello di ordinanza,

l'art. 23 cpv. 4 OAVS prevede che le comunicazioni delle autorità fiscali sono

vincolanti per le casse (cfr. consid. 5.3).

L'Alta Corte ha quindi

affermato che scopo e senso dell'art. 9 cpv. 4 LAVS si evincono dal Messaggio

del Consiglio federale. Al fine di semplificare il loro compito e di applicare

unitariamente la norma, le autorità fiscali devono essere sgravate dal

ricalcolo dei contributi. Il legislatore è consapevole che con il nuovo disposto

i contributi dedotti a livello fiscale non collimano necessariamente con quelli

ricalcolati dalle casse di compensazione, poiché la deduzione fiscale non viene

loro comunicata. Scopo e senso della norma consistono nella semplificazione del

lavoro per il fisco e per le casse di compensazione (cfr. consid. 5.4).

Secondo l'interpretazione

letterale e teleologica della nuova norma, la ratio legis della modifica

consiste nel fatto che le casse di compensazione, contrariamente alla prassi in

vigore precedentemente (DTF 111 V 289), non devono più preoccuparsi della

questione di sapere se le autorità fiscali hanno o meno dedotto i contributi

sociali dal reddito loro comunicato. Devono partire dal principio che si tratta

di un reddito netto e devono di conseguenza aggiungervi i contributi sociali.

L'assicurato dichiara al fisco anche i contributi sociali e può impugnare la tassazione

se rileva che la deduzione non è avvenuta correttamente. Vale anche in questo

contesto il principio secondo il quale l'indipendente deve far valere i propri

diritti nell'ambito della procedura fiscale (DTF 110 V 369). Se la tassazione

non viene contestata, di principio diventa vincolante per il calcolo dei

contributi (cfr. consid. 5.5).

La nostra Massima istanza

ha tuttavia stabilito che questo principio non è assoluto e non vale quando tramite

la comunicazione fiscale è attestato chiaramente, espressamente e senza nessun

dubbio che dal reddito non è stata eseguita alcuna deduzione. Nel caso

giudicato dal TF, nella comunicazione relativa al 2009 l'autorità fiscale ha risposto negativamente alla questione di sapere se i contributi personali

sono stati dedotti dal reddito da attività indipendente. Dalle risposte alle

domande poste dall'Alta Corte emerge infatti che alla cassa di compensazione è

stato comunicato il reddito senza la deduzione dei contributi sociali, perché

il ricorrente non li ha dichiarati o non ne ha fatto domanda in tal senso. Se

dalla comunicazione fiscale è chiaro che non sono state fatte deduzioni e per

la cassa non vi è alcun dubbio che il reddito dichiarato è un reddito lordo, la

cassa non deve procedere al ricalcolo percentuale dei contributi ai sensi

dell'art. 9 cpv. 4 LAVS. Infatti, secondo il Messaggio del Consiglio federale,

il legislatore partiva dal presupposto che il fisco aveva effettivamente

dedotto i contributi. Per questo motivo, il TF ha ritenuto che la sentenza di

prima istanza è corretta nel suo risultato e l'amministrazione deve ricalcolare

i contributi dovuti dall'assicurato (cfr. consid. 6).

Nel primo caso giudicato

da questo Tribunale (30.2014.13), la fattispecie era analoga a quella trattata

dal Tribunale federale, visto che alla domanda se l'assicurato avesse dedotto i

contributi dal reddito aziendale l'autorità fiscale ha risposto negativamente.

Pertanto, il TCA ha concluso che il reddito accertato fiscalmente era lordo e

ha dunque accolto il ricorso e rinviato gli atti all'amministrazione, affinché

ricalcolasse il contributo dovuto sulla base di questo importo, senza applicare

l'art. 9 cpv. 4 LAVS.

Anche nella seconda

controversia (30.2014.8) il TCA ha accertato che il reddito da attività

indipendente ricavato dalla documentazione raccolta era lordo, visto che,

separatamente, l'assicurata aveva fiscalmente dichiarato i contributi versati

durante il 2008.

Pure nella vertenza

decisa con sentenza del 6 giugno 2014 (30.2014.10), cresciuta incontestata in

giudicato, il reddito conseguito dall'attività indipendente era al netto

delle spese che l'interessato si è assunto nell'esercizio della sua professione

(art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS), ma non comprendeva anche i contributi

AVS/AI/IPG, visto che egli non li ha dedotti né dalla cifra d'affari incassata,

insieme alle altre spese professionali, né dal reddito netto inserendoli nella

dichiarazione d'imposta (punto 11.1). Ciò ha comportato che poiché l'assicurato

non ha effettivamente posto fiscalmente in deduzione dal reddito conseguito (al

netto delle spese professionali) i contributi personali che egli ha in realtà

versato durante l'anno di contribuzione, la Cassa di compensazione non

poteva ritenere l'importo comunicato dall'autorità fiscale quale reddito al

netto dei contributi AVS/AI/IPG e riportarlo al lordo dei contributi giusta

l'art. 9 cpv. 4 LAVS. Pertanto, non essendo state fatte delle deduzioni non

v'era alcun dubbio che il reddito dichiarato era un reddito lordo da

attività indipendente dell'assicurato. Di conseguenza, non si doveva

procedere al ricalcolo percentuale dei contributi ai sensi dell'art. 9 cpv. 4

LAVS, ma porre questo reddito, siccome già lordo, alla base del calcolo

dei contributi personali dell'insorgente.

Nella STCA 30.2014.25 del

21.

agosto 2014 questo Tribunale si è pronunciato su un caso in cui la Cassa ha

considerato che il reddito aziendale comunicato dall'autorità fiscale fosse

netto e, quindi, in applicazione dell'art. 9 cpv. 4 LAVS, l'ha riportato al

lordo dei premi AVS/AI/IPG in quanto deduzione ammessa fiscalmente, ma non

dalla LAVS. L'agire dell'amministrazione non era però corretto. Infatti, dal

conto economico risultava che dalla cifra d'affari totale incassata erano stati

dedotti, fra le varie spese professionali, anche "Stipendi e oneri sociali",

perciò in questa somma non erano anche compresi i contributi personali

versati a titolo di acconto dall'assicurato. Pertanto, l'assicurato non aveva

effettivamente posto fiscalmente in deduzione dal reddito conseguito (al netto

delle spese professionali) i contributi personali che aveva in realtà già versato

durante quell'anno.

10.

Simile ai casi

esposti è la fattispecie in esame.

L'autorità fiscale,

contattata espressamente dalla Cassa di compensazione il 30 ottobre 2015 (doc.

7a), ha risposto che dal reddito aziendale l’assicurato non aveva

dedotto i contributi personali. D’altra parte il ricorrente non ha effettivamente

mai versato degli acconti sui contributi dovuti per gli anni 2010 e 2012 siccome

non affiliato nella categoria degli indipendenti per l’attività accessoria di

viticoltore (art. 64 cpv. 5 LAVS).

Come giudicato nella

citata STCA 30.2014.10 per gli anni 2010 e 2012 l'assicurato non ha

posto fiscalmente in deduzione dal reddito conseguito i contributi personali

che avrebbe dovuto versare per quegli anni. La Cassa di compensazione non

poteva quindi ritenere l'importo di Fr. 3'000.- quale reddito al netto dei

contributi AVS/AI/IPG riportandolo al lordo dei contributi giusta l'art. 9 cpv.

4.

LAVS, per un reddito determinante soggetto a contribuzione di Fr. 3'460.-

(doc. 16) rispettivamente di Fr. 3'475.- (doc. 14).

Sia per l’anno 2010, sia

per il 2012, l'importo di Fr. 3'000.- costituisce (già) il reddito lordo

da attività accessoria indipendente dell'assicurato.

Per la DTF 139 V 537

consid. 6 se dalla comunicazione fiscale è chiaro che non sono state

fatte deduzioni e non vi è alcun dubbio che il reddito dichiarato è un

reddito lordo, non si deve procedere al ricalcolo percentuale dei

contributi ai sensi dell'art. 9 cpv. 4 LAVS.

Ne discende che trattandosi

manifestamente di un reddito lordo l'importo di Fr. 3'000.- deve essere

posto come tale alla base del calcolo dei contributi personali dell'assicurato

e, pertanto, il principio di cui all'art. 9 cpv. 4 LAVS non deve essere qui

applicato (STCA 30.2014.25 del 21 agosto 2014; STCA 30.2014.10 del 6 giugno

2014; STCA 30.2014.8 del 22 maggio 2014; STCA 30.2014.13 del 24 marzo 2014).

È perciò corretto che con

la decisione su opposizione del 18 dicembre 2015 la Cassa di compensazione

abbia rettificato il reddito aziendale soggetto a contribuzione e l’abbia

fissato in Fr. 3'000.- sia per l’anno 2010 sia per il 2012, non riportandolo dunque

più al lordo dei contributi.

Le decisioni di

fissazione dei contributi relative agli anni precedenti il 2010 sono ormai

cresciute in giudicato.

Le stesse, oltre a non

essere oggetto della decisione su opposizione qui impugnata, non possono più

essere riviste dalla Cassa di compensazione (e dal Tribunale), fermo restando il

sussistere di motivi di revisione e/o di riconsiderazione in virtù dell’art. 53

LPGA, che comunque in specie non appaiono dati, non rientrando una modifica di

legge (art. 9 cpv. 4 LAVS) fra le condizioni che questa norma richiede per

potervi dare seguito.

11.

Con

l’opposizione l’assicurato ha inoltre chiesto alla Cassa di dedurre dal reddito

accessorio gli interessi sul capitale investito.

Nella decisione su opposizione la Cassa

di compensazione ha ritenuto che il valore di stima di Fr. 1'000.- del fondo

adibito alla coltivazione della vigna, estrapolato dall’estratto del catastrino

fiscale, rappresentasse il capitale proprio investito dall’assicurato nella sua

attività, perciò in virtù dell’art. 9 cpv. 2 lett. f LAVS ha dedotto dal

reddito aziendale di Fr. 3'000.- l’importo di Fr. 20.- (2% di Fr. 1'000.-) per

l’anno 2010 e l’ammontare di Fr. 10.- (1% di Fr. 1'000.-) per l’anno 2012.

Come indicato in precedenza le

tassazioni fiscali siano vincolanti e l’autorità fiscale ha indicato che il

capitale investito dal ricorrente è nullo (doc. 7a). Va comunque osservato che,

anche ritenendo un reddito da attività indipendente di Fr. 2'980.- e di Fr.

2'990.- o ancora di Fr. 3'000.-, i contributi AVS/AI/IPG dovuti sono sempre i medesimi.

In effetti, l’art. 8 cpv. 2 LAVS

dispone che se il reddito annuo di un'attività lucrativa indipendente è uguale

o inferiore a Fr. 9'300.- (Fr. 9'100.- nel 2010 e Fr. 9'200.- nel 2012),

l'assicurato deve pagare il contributo minimo AVS.

12.

Il

ricorrente si è inoltre lamentato del fatto che anziché applicargli il tasso

più basso della tavola scalare sul reddito da indipendente per calcolare i

contributi dovuti, per ciascun anno di contribuzione la Cassa di compensazione ha

fissato detti contributi nel contributo minimo.

L’amministrazione ha

risposto che tale nuova possibilità di calcolo è data soltanto su richiesta

dell’assicurato e che non avendo egli chiesto di applicarla, la soluzione prevista

dall’art. 8 cpv. 2 2a frase LAVS non è stata adottata in concreto.

Secondo questo disposto,

nel tenore in essere dal 1° gennaio 2012, l’assicurato deve pagare il

contributo minimo se il suo reddito da attività indipendente è inferiore, come

visto, a Fr. 9'300.- (nel 2012 a Fr. 9'200.-), salvo che tale importo

sia già stato pagato sul suo salario determinante. In questo caso

l'assicurato può chiedere che il contributo sul reddito dell'attività lucrativa

indipendente sia riscosso al tasso più basso della tavola scalare.

In altri termini, se

l’assicurato ha esercitato un’altra attività (salariata) durante l’anno, il

contributo dovuto sarà ridotto o soppresso di conseguenza. Lo stesso avviene se

non ha esercitato un’attività salariata durante quell’anno, ma il suo coniuge

ha versato dei contributi equivalenti almeno al doppio del contributo minimo ai

sensi dell’art. 3 cpv. 3 LAVS (STF 9C_41/2014 del 21 maggio 2014 consid. 4.2).

Con l’art. 8 cpv. 2 LAVS nella nuova

versione in essere dal 1° gennaio 2012, se l'assicurato che esercita

un’attività indipendente paga già più del contributo minimo sul salario

determinante, allora sul reddito da attività indipendente che è superiore a Fr.

2'300.- ma inferiore a Fr. 9'300.- egli non deve più pagare il contributo

minimo, ma gli sarà applicato il tasso minimo del 4,2% per l’AVS, che diventa

del 5,223% per AVS/AI/IPG.

Nell’evenienza concreta, con il ricorso,

l’assicurato, esercitante un’attività dipendente salariata, ha manifestato la

volontà di vedersi applicare sull’attività accessoria indipendente il tasso più

basso della tavola scalare anziché il contributo minimo. A tale scopo, egli ha

pure prodotto un prospetto informativo allestito dall’associazione __________

(doc. B1) in collaborazione con la Cassa di compensazione, che spiega nel

dettaglio i cambiamenti in atto dal 1° gennaio 2012 per i piccoli viticoltori e

quanto è possibile risparmiare chiedendo alla Cassa di compensazione di applicare

la nuova modalità di calcolo dei contributi AVS/AI/IPG piuttosto che il sistema

ordinario che prevede la percezione del contributo minimo.

Il TCA non intravvede motivi per non dare

seguito alla richiesta dell’assicurato di applicare l’art. 8 cpv. 2 2a frase

LAVS, anche se è stata formulata soltanto con il ricorso davanti a questo Tribunale

(nella STCA 30.2014.35 del 15 ottobre 2014, in cui il ricorrente

aveva contestato di dovere pagare il contributo minimo avendo già un'attività

salariata e non ritenendo di esercitarne una come indipendente - fatto,

quest'ultimo, per contro ammesso dal Tribunale -, il TCA ha concluso che si

poteva implicitamente considerare la sua lamentela come una richiesta di applicazione

del tasso più basso della tavola scalare al suo reddito da attività indipendente

in applicazione dell'art. 8 cpv. 2 LAVS).

In queste circostanze, la

decisione relativa all’anno 2012 deve essere annullata e gli atti rinviati alla

Cassa di compensazione, affinché essa emani una nuova decisione di fissazione

dei contributi in cui sia applicato il tasso più basso della tavola scalare su

un reddito accessorio da attività indipendente di CHF 3'000.-- (in base alla

tassazione), anziché il contributo minimo.

13.

Resta

da ultimo da verificare il computo di interessi di mora sui contributi dovuti

dall’assicurato per gli anni 2010, 2012 e 2013.

Il ricorrente ha contestato l'ammontare

degli interessi di mora siccome sono stati fatti decorrere già dal 2011

anziché, a suo dire, da dopo che sono stati fatturati i contributi personali e

quindi dal 13 ottobre 2015 giusta l’art. 41bis cpv. 1 lett. e OAVS.

L’art. 41bis cpv. 1 lett. b OAVS, a cui

ha accennato la Cassa di compensazione, prevede che vanno riscossi interessi se

vengono reclamati contributi arretrati per gli anni civili passati.

Il N. 4001 DRC (Direttive

sulla riscossione dei contributi (DRC) nell'AVS/AI e nelle IPG, valide dal 1°

gennaio 2008, stato 1° gennaio 2014, edite dall'UFAS, identiche alle DP in

francese stato 1° gennaio 2016) prevede che gli interessi di mora

sono interessi di compensazione in quanto sono volti a compensare l'utile conseguito

dal debitore pagando i suoi contributi in ritardo con il danno subito dal

creditore. Gli interessi di mora sono dovuti anche se il ritardo non è

imputabile ad una manchevolezza della Cassa di compensazione né ad una colpa

dell'assicurato.

Giusta il N. 4009 DRC, sono considerati

contributi arretrati reclamati per un anno civile passato quelli che non

possono essere richiesti fino alla fine dell'anno civile per il quale sono

dovuti. Sono considerati richiesti i contributi dei datori di lavoro che, con

l'autorizzazione della Cassa di compensazione, versano i contributi

effettivamente dovuti per il periodo di pagamento (art. 35 cpv. 3 OAVS).

Per il N. 4011 DRC, rientrano nella

regolamentazione concernente il reclamo di contributi arretrati in particolare:

– i contributi salariali arretrati

reclamati per gli anni civili passati in caso di affiliazione retroattiva del

datore di lavoro;

– i contributi salariali arretrati

reclamati per gli anni civili passati in base ad un controllo del datore di

lavoro;

– i contributi personali arretrati

reclamati per gli anni di contribuzione passati in caso di affiliazione

retroattiva della persona assicurata;

– i contributi personali d'acconto

arretrati reclamati per gli anni di contribuzione passati in caso di

affiliazione retroattiva;

– i contributi personali arretrati

reclamati in base ad una tassazione consecutiva ad una procedura per sottrazione

d'imposte;

– i contributi salariali arretrati

reclamati dopo l'avvenuta compensazione come anche i contributi personali

arretrati reclamati, fatta eccezione per quelli che devono essere fatturati in

base ad una rettifica della dichiarazione fiscale (v. N. 4021).

Secondo il N. 4013 DRC, gli interessi

decorrono dal 1° gennaio successivo alla fine dell'anno civile per i quali i

contributi sono dovuti fino alla fatturazione, a condizione che i contributi

vengano versati entro 30 giorni dalla fatturazione (art. 39 cpv. 2 in relazione con l'art. 41bis cpv. 1 lett. a e cpv. 2 OAVS) o, in caso contrario, fino al loro

pagamento completo o all'apertura del fallimento (art. 209 LEF) oppure alla

concessione di una moratoria concordataria, a condizione che il concordato non

preveda disposizioni divergenti (art. 297 cpv. 7 LEF).

Pronunciandosi

nell’ambito di fattispecie ticinesi concernenti persone esercitanti

un'attività indipendente debitrici di contributi personali, alle quali è stata

applicata per gli interessi di mora la lettera f dell'art. 41bis cpv. 1 OAVS

avendo versato acconti inferiori al 25% dei contributi effettivamente dovuti

(DTF 134 V 405; STF 9C_623/2007, STF 9C_709/2007 e STF 9C_632/2007 tutte e tre

del 26 settembre 2008), il Tribunale federale ha affermato che il

ricorrente non poteva validamente liberarsi dal suo obbligo di pagamento

tentando di invocare l'irreprensibilità del suo agire e addebitando

all'amministrazione un comportamento negligente.

L'Alta Corte ha infatti precisato che l'interesse moratorio non ha

carattere penale e matura indipendentemente da ogni colpa. Per l'obbligo

di prestare interessi di mora in ambito contributivo non è pertanto decisivo se

il ritardo nella fissazione o nel pagamento dei contributi sia imputabile al contribuente

oppure alla Cassa di compensazione (DTF 134 V 405 consid. 7.1; DTF 134 V 202 consid. 3.3.1; STFA H 221/90 del 24 gennaio 1992 =

ZAK 1992 pag. 167 seg. consid. 4b). Dal momento che l'obbligo di versamento

degli interessi moratori è indipendente dall'esistenza o meno di una colpa,

esso si giustificherebbe anche qualora la Cassa (o l'autorità fiscale)

dovesse avere - per ipotesi - trascinato in maniera dilatoria la fissazione

definitiva dei contributi (DTF 134 V 405 consid. 7.1; DTF 134 V

202.

consid. 3.3.2; STFA H 157/04 del 14 dicembre 2004, consid. 3.4.2). Il

ricorrente avrebbe infatti potuto, durante questa attesa, fare fruttare il

debito contributivo non ancora fatturato né saldato. Irrilevante, invece, è che

durante questo tempo egli abbia o no effettivamente tratto vantaggio in misura

equivalente al tasso di interesse moratorio legale del 5%. L'obbligo di

pagamento dell'interesse si fonda infatti sulla finzione di un guadagno di

interessi del contribuente e di una perdita corrispondente della Cassa. In virtù

dell'art. 41ter cpv. 1 OAVS, questa finzione si trova ugualmente nel caso opposto,

dove spetta alle Casse di compensazione versare interessi compensativi del 5%

per contributi non dovuti che vengono restituiti o compensati (DTF 134 V 405

consid. 7.1).

L'interesse di mora e l'interesse

compensativo hanno infatti per funzione di compensare il fatto che in caso di

pagamento tardivo il debitore può trarre un beneficio d'interesse, mentre il

creditore subisce uno svantaggio (DTF 134 V 405 consid. 5.3; STF 9C_709/2007 del 26 settembre 2008 consid. 4.3).

Dunque, l'interesse di mora tende a compensare un ingiustificato arricchimento

del debitore della prestazione, che versa sul contributo effettivamente dovuto

un acconto manifestamente insufficiente, conseguendo implicitamente un

finanziamento per il mancato pagamento alla Cassa di congrui acconti.

Questi concetti sono

stati ribaditi nella DTF 139 V 297, che ha stabilito che l'art. 42 cpv. 2 OAVS poggia

su una base legale sufficiente e che il tasso d'interesse da esso fissato al 5%

per anno non è contrario al diritto né tantomeno è arbitrario:

" 3.3.2.2 Dem Verzugszins kommt die Funktion eines

Vorteilsausgleichs wegen verspäteter Zahlung der Hauptschuld zu. Die

Verzugszinsen bezwecken, unbekümmert um den tatsächlichen Nutzen und Schaden,

den Zinsverlust des Gläubigers und den Zinsgewinn des Schuldners in

pauschalierter Form auszugleichen. Hingegen weist der Verzugszins nicht

pönalen Charakter auf und ist unabhängig von einem Verschulden am Verzug

geschuldet. Für die Verzugszinspflicht im Beitragsbereich ist daher nicht

massgebend, ob den Beitragspflichtigen, die Ausgleichskasse oder eine andere

Amtsstelle ein Verschulden an der Verzögerung der Beitragsfestsetzung oder

-zahlung trifft (BGE 134 V 202 E. 3.3.1, 3.3.2 und 3.5 S. 206 f.).

Nebst

dem pauschalen Ausgleich von Zinsgewinn und -verlust - der überdies für

Verzugs- und Vergütungszinsen gleich hoch ausfällt - bezweckt der Verzugszins

zusätzlich eine Abgeltung des administrativen Aufwands für die verspätete resp.

nachträgliche Beitragserhebung und für die Erhebung des Verzugszinses selbst.

Auch wenn sich gewisse Abweichungen zu den jeweils geltenden Zinssätzen auf dem

Geld- und Kapitalmarkt ergeben, sind diese systemimmanent und bedürfen nur dann

einer Korrektur, wenn Abweichungen über längere Zeit hinweg und in beträchtlichem

Ausmass bestehen. Der AHV-rechtliche Verzugszins ist ferner nicht mit einem

Marktzins zu vergleichen. Vielmehr handelt es sich um einen

"technischen" Zinssatz. Er wurde vom Bundesrat im Rahmen der

gesetzlich an ihn delegierten Kompetenz in Zusammenarbeit mit der Eidgenössischen

AHV-Kommission (vgl. Art. 73 AHVG) und den Fachkommissionen so

festgesetzt, dass er in dem für die Sozialversicherung eigenen Inkasso- und

Bezugsverfahren von den mit der Durchführung der AHV beauftragten

Ausgleichskassen ohne allzu grossen administrativen Aufwand effizient

angewendet werden kann (ZAK 1990 284, H 170/89 E. 4b/ee und 4b/ff).

3.3.3

Ein

Grund, von der in E. 3.3.2 dargelegten Rechtsprechung grundsätzlich abzuweichen (vgl. BGE 136 III 6 E. 3 S. 8; BGE 135 I

79.

E. 3 S. 82; BGE 134 V 72 E. 3.3 S. 76), ist nicht ersichtlich

und wird auch nicht geltend gemacht. Daher lässt sich aus einem "seit

Jahren herrschenden Zinsniveau von 1-2 %" allein noch nicht auf fehlende

Gesetzmässigkeit schliessen. Dagegen spricht auch der Umstand, dass mit Art.

104.

Abs. 1 OR formellgesetzlich

ein Verzugszinssatz von 5 % festgelegt ist, welche Bestimmung im Verwaltungsrecht

bei fehlender Anordnung als allgemeiner Rechtsgrundsatz analog Anwendung findet

(HÄFELIN/MÜLLER/ UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6. Aufl. 2010, S. 41

Rz. 191 und S. 175 Rz. 756 ff.; vgl. auch SVR 2001 BVG Nr. 16 S. 63, B 43/98 E.

4b; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2. Aufl. 2009, N. 38 zu Art.

26.

ATSG mit Hinweisen).

3.3.4

Nach dem

Gesagten beruht Art. 42 Abs. 2 AHVV auf einer genügenden gesetzlichen Grundlage

und ist auch der darin festgelegte Zinssatz nicht gesetzeswidrig oder gar

willkürlich (vgl. BGE 134 II 124 E. 4.1 S. 133; BGE 133 I 149 E. 3.1 S. 153 mit Hinweisen). Die Beschwerde

ist auch in diesem Punkt unbegründet. (…)". (le sottolineature sono

della redattrice)".

14.

Nell'evenienza concreta, come visto, l’insorgente non ha dato

seguito ai suoi obblighi notificando immediatamente alla Cassa di compensazione

i redditi aziendali conseguiti negli anni in esame, né dopo la realizzazione di

tali redditi né tanto meno non appena ha ricevuto le relative notifiche di

tassazione IFD 2010 e IFD 2012.

Una conseguenza di tale

agire è stato il mancato rispetto dell’art. 64 cpv. 5 LAVS e della relativa

affiliazione come indipendente.

La Cassa di

compensazione, da parte sua, si è attivata dopo l’emanazione delle predette

notifiche di tassazione, ma sempre entro il termine legale di prescrizione

(art. 16 cpv. 1 LAVS), e quindi era legittimata ad emettere nel 2015 delle

decisioni di fissazione dei contributi per gli anni 2010 e 2012.

Quanto alla correttezza dell’addebito

al ricorrente di interessi di ritardo per non avere, già nel 2010, nel 2012 e

nel 2013, versato i contributi personali dovuti per quegli stessi anni, il TCA

osserva che le esposte precisazioni del Tribunale federale non lasciano spazio

ad alcun dubbio sull’operato dell’amministrazione.

In effetti, degli interessi di mora

sarebbero dovuti anche se si ipotizzasse che un ritardo sarebbe ascrivibile alla

Cassa di compensazione, che avrebbe procrastinato di alcuni anni l’emanazio-ne

delle decisioni di fissazione dei contributi dopo le notifiche di tassazione

IFD 2010 e 2012 dell’assicurato del febbraio 2012 rispettivamente dell’aprile 2014

(STCA 30.2015.29 del 25 gennaio 2016, in cui la Cassa di compensazione ha

emesso la decisione di fissazione dei contributi per il 2010 dopo tre anni

dalla notifica di tassazione IFD 2010).

Ugualmente, però, degli interessi di

ritardo sarebbero maturati anche se si considerasse che se l’autorità

fiscale avesse subito emanato nel 2011 la IFD 2010, nel 2013 la IFD 2012 (e

nel 2014 la IFD 2013), l’importo ora dovuto sarebbe inferiore, perché la Cassa

avrebbe potuto venirne a conoscenza prima e fissare già allora l’ammontare da

versare.

Al medesimo risultato si giungerebbe

anche se si ritenesse che l’assicurato avrebbe potuto annunciarsi già a

suo tempo alla Cassa di compensazione.

Non va infatti dimenticato che l’interessato

è stato affiliato nella categoria degli indipendenti a titolo accessorio dal 1°

gennaio 2006 al 31 dicembre 2007, così come risulta dalle relative conferme del

27.

luglio 2011 (doc. 28) e dell’8 settembre 2011 (doc. 24), che preannunciavano

pure che la decisione di fissazione dei contributi e la relativa polizza di

versamento sarebbero giunte in seguito. Pertanto, sin dal 2011 l’assicurato

sapeva che i redditi che conseguiva dalla viticoltura dovevano essere segnalati

alla Cassa di compensazione e che su di essi avrebbe dovuto versare i contributi

personali.

Alla luce di ciò, anche i redditi

accessori conseguiti nel 2010 avrebbero dovuto essere segnalati alla Cassa,

così pure i Fr. 3'000.- guadagnati nel 2012, così come peraltro figura chiaramente

nel vademecum prodotto dal ricorrente stesso.

In tali circostanze, i presupposti

della tutela della buona fede avanzata dal ricorrente per non essere assoggettato

al computo di interessi di mora non possono certo essere dati.

Ad ogni buon conto, come ha ricordato

il Tribunale federale, indipendentemente dall’esistenza di qualsiasi colpa,

quale comune denominatore per giustificare la decorrenza di interessi di mora

sui contributi che il ricorrente doveva versare per gli anni di contribuzione

2010.

e 2012 v’è la circostanza che il ritardo con cui i contributi personali

complessivi sono stati fissati il 13 ottobre 2015 dall’amministrazione, ha

condotto l’assicurato a posticiparne per almeno sei anni (dal 2010 al 2015

compresi) rispettivamente per almeno quattro anni (dal 2012 al 2015 compresi) il

versamento. Tale agire ha comportato per il ricorrente un vantaggio a suo

favore (STCA 30.2016.5+6 del 27 aprile 2016; STCA 30.2015.35 del 24 marzo 2016;

STCA 30.2015.29 del 25 gennaio 2016; STCA 30.2015.10 del 30 giugno 2015), il

quale avrebbe infatti potuto, durante questa attesa, fare fruttare il debito

contributivo non ancora fatturato né saldato. La circostanza che egli ne abbia

o no effettivamente tratto vantaggio non è invece rilevante.

Alla luce delle considerazioni che

precedono, il TCA conferma che, in applicazione dell’art. 41bis cpv. 1 lett. b

OAVS, sui contributi arretrati reclamati per gli anni 2010 e 2012 il ricorrente

è pertanto tenuto a pagare degli interessi di mora che decorrono dal 1° gennaio

dopo il termine dell’anno civile per il quale i contributi sono dovuti, vale a

dire dal 1° gennaio 2011 per l’anno 2010 e dal 1° gennaio 2013 per i contributi

del 2012.

Per quanto concerne i contributi del

2013, fissati solo provvisoriamente in attesa dell’emanazione della relativa

notifica di tassazione fiscale, degli interessi di ritardo non possono essere

computati al ricorrente, proprio perché una decisione definitiva di fissazione

dei contributi personali per indipendenti valida per l’anno 2013 non ha ancora

potuto essere emessa in assenza della conferma del reddito da attività

indipendente che l’assicurato ha, se del caso, conseguito.

Con la decisione del 13 ottobre 2015

l’amministrazione ha dunque chiesto prematuramente degli interessi di ritardo

e, pertanto, l’importo di Fr. 49,20 computato a titolo di interessi di mora deve

essere stralciato.

15.

Va

infine osservato che gli interessi di mora regolamentati dall'art. 41bis cpv. 1

OAVS cessano di decorrere soltanto con il pagamento completo dei

contributi (art. 41bis cpv. 2 OAVS).

Questo significa che finché tutti

i contributi personali dell'assicurato esatti per gli anni 2010 e 2012 non sono

stati versati alla Cassa di compensazione, non è possibile non conteggiare all'interessato

degli interessi di ritardo.

E ciò, indipendentemente da quando

questi contributi personali siano stati definitivamente fissati dalla Cassa.

L'art. 41bis cpv. 2 2a frase OAVS

prevede però anche che in caso di reclamo di contributi arretrati, gli

interessi cessano di decorrere con la fatturazione, sempreché i contributi

siano pagati entro il termine fissato, quindi entro 30 giorni dalla

fatturazione.

È dunque a buon diritto che gli

interessi del 5% sono dovuti dal ricorrente dal 1° gennaio 2011/2013 al 13

ottobre 2015.

16.

Da

quanto precede discende che il ricorso parzialmente accolto, la decisione

annullata e gli atti rinviati alla Cassa che dovrà emanare delle nuove

decisioni di fissazione dei contributi che tengano conto di un reddito (lordo) da

attività indipendente accessoria assoggettabile ai contributi personali ammontante

a CHF 3'000.- per l’anno 2010 e a CHF 3'000 nel 2012.

Per l’anno 2010 i

contributi personali corrisponderanno al contributo minimo in virtù dell’art. 8

cpv. 2 1a frase LAVS. Per il 2012 invece i contributi dovranno invece essere calcolati

in virtù dell’art. 8 cpv. 2 2a frase LAVS e quindi secondo il nuovo metodo di

calcolo la Cassa applicherà al reddito accessorio indipendente il tasso più

basso della tavola scalare.

Quanto al computo degli

interessi di mora, l’obbligo del loro versamento va confermato qui per entrambe

gli anni in discussione 2010 e 2012, mentre per i contributi dovuti per l’anno

2013, non potendo (ancora) decorrere degli interessi di ritardo, l’importo

calcolato in Fr. 49,20 deve essere stralciato. Per l’anno 2012 gli interessi

dovranno essere calcolati in base all’importo (da stabilirsi) dei contributi

2012.

dovuti così come specificato nel considerando 12.

Malgrado sia parzialmente vincente in

causa, non essendo patrocinato il ricorrente non ha diritto a delle ripetibili

(art 61 lett. g LPGA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente accolto.

§ La

decisione impugnata deve essere annullata e gli atti rinviati alla Cassa di

compensazione, affinché emetta delle nuove decisioni di fissazione dei contributi

personali per indipendenti per gli anni di contribuzione 2010, 2012 e 2013 che

si conformino alle considerazioni esposte ed in particolare al considerando 15.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. Non si attribuiscono ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata

e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti