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Decisione

30.2016.8

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

28 aprile 2016Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

I dell’inc. n. 30.2015.20) intitolato “Revisione (art. 24 Lptca) della

decisione del 31.08.15/1.9.2015 (incarto n. 30.2015.15 Importante”, RI 1 si

è nuovamente rivolto a questo Tribunale affermando che “Dopo un’attenta

lettura della lunga decisione (17 pagine) prendo atto che purtroppo, non sono

stati trattati alcuni fatti e mezzi di prova argomentati e comprovati con atti

allegati col 28.5.2015. Il 2009 è stato trattato diversamente rispetto a 2008

(e al 2007 + 2011). Pertanto con la presente ve li sottopongo come nuovi fatti

e mezzi di prova.” e ha dettagliatamente motivato la sua istanza di

revisione;

con sentenza del 29 settembre 2015 (inc.

n. 30.2015.20) questo Tribunale ha esposto le norme cantonali e federali applicabili

in ambito di revisione di una sentenza cantonale, le nozioni di fatto nuovo

e di nuovo mezzo di prova, ha ricordato che la revisione configura un

rimedio giuridico straordinario di impugnazione e che come tale non è dunque

ammissibile quando il difetto lamentato poteva essere censurato con l’impugnazione

della decisione e quindi seguendo le vie ordinarie ricorsuali, intervenendo

infatti detto istituto soltanto dopo l’avvenuta crescita in giudicato della

decisione impugnata;

in quel caso, poiché al momento della

resa del giudizio (29 settembre 2015) il termine ordinario di ricorso di 30

giorni contro la decisione del 31 agosto 2015 non era ancora trascorso, il TCA

ha considerato lo scritto del 24 settembre 2015 dell’assicurato alla stregua di

un ricorso ordinario e quindi l’ha trasmesso per competenza al Tribunale

federale, ritenendo pertanto irricevibile come tale, in quanto prematura, l’istanza

di revisione;

con invio elettronico del 1° ottobre

2015 (doc. V dell’inc. n. 30.2015.20) l’assicurato ha contestato la

trasmissione della sua istanza di revisione al Tribunale federale perché,

essendo beneficiario di una prestazione complementare all’AI, “non può permetterselo”

e “Inoltre ha un senso logico, pagare spese giudiziarie dai Fr. 200 in sù

quando un utente attende la restituzione di PA ordinarie di Fr. 150,90?”,

ribadendo la sua volontà di chiedere al TCA la revisione della sua STCA 30.2015.15;

il 5 ottobre 2015 (doc. VI dell’inc. n.

30.2015.20) l’Alta Corte ha informato l’assicurato che, stante la sua volontà

di non presentare un ricorso al Tribunale federale contro le STCA

30.2015.15 e 30.2015.20, non avrebbe aperto alcun incarto;

il 16 ottobre 2015 (doc. VII dell’inc.

n. 30.2015.20) il TF ha ritornato a questo Tribunale cantonale l’atto del 24

settembre 2015 per ulteriore elaborazione, informandone l’assicurato;

in data 11 (doc. VIII dell’inc. n.

30.2015.20) e 15 dicembre 2015 (doc. X dell’inc. n. 30.2015.20) l’assicurato ha

inviato ulteriori email al Tribunale cantonale delle assicurazioni, contestando

la mancata entrata nel merito della sua istanza di revisione;

RI 1 ha inviato al TCA il 4 febbraio

2016 (doc. I) uno scritto intitolato “Revisione (secondo l’articolo 24 lett.

a Lptca) della Decisione del 31.8.2015 no. 30.2015.15”;

l’assicurato ha motivato così l’incipit

della sua istanza: “Per nuovi fatti e mezzi di prova: che non sono stati

trattati seppur argomentati e comprovati dal ricorrente col 28.5.2015. A

quest’ultimo ricorso sono stati allegati 29 documenti (fotocopie) che si

trovano ancora presso codesto Tribunale, poiché non restituiti.”;

egli ha poi affermato: “Conferma

UFAS del 11.12.2015 (Doc. 1): - Il condono dei contributi minimi è possibile

solo quando è appurato che l’assicurato è unicamente debitore del contributo

minimo. Sono determinanti la decisione con cui vengono fissati definitivamente

i contributi OPPURE quella con cui viene accordata la riduzione al contributo

minimo -”. Costituisce, dunque, (ricevuto l’11.12.2015) una nuova

scoperta, il fatto o il mezzo di prova che non era già conosciuto nella precedente

procedura o che non avrebbe potuto venir prodotto dall’interessato anche

qualora quest’ultimo avesse dato prova della necessaria diligenza. Questo

scritto è un nuovo mezzo di prova, che serve a dimostrare nuovi fatti rilevanti

in grado di giustificare la revisione oppure fatto che già era conosciuto in

precedenza, ma che però non aveva potuto essere stabilito con certezza.

Quest’ultimo caso non è stato cagionato dalla negligenza del ricorrente.”;

l’istante ha inoltre evidenziato: “Un

fatto è da considerarsi nuovo se esisteva già al momento in cui il giudizio è

stato emanato, ma non è stato portato a conoscenza dal Tribunale, poiché per

quest’ultimo malgrado la sua diligenza era noto solo. Ne discende che se codesto

Tribunale avesse usato l’attenzione che da lui si poteva esigere (come anche

dalle due autorità amministrative), avrebbe potuto addurre il fatto ora

invocato (dal ricorrente) già nell’ambito della precedente procedura. Il fatto

è rilevante poiché è in-veritiera la motivazione che codesto Tribunale ha addotto

nella decisione in oggetto per non accogliere la restituzione di CHF 150.90.”;

in seguito, l’istante ha riassunto minuziosamente

i fatti e il susseguirsi della corrispondenza avuta con l’amministrazione in merito

ai contributi per gli anni 2007 e 2009, sfociata nel giudizio del

31 agosto 2015 di questo stesso Tribunale che l’interessato ora contesta dettagliatamente

nel merito, nella misura in cui il TCA ha lasciato a carico dell’assicurato

l’importo di Fr. 150,90 relativo ai contributi per il 2009 e quindi non

ha ordinato alla Cassa di compensazione di restituirgli tale somma malgrado, a

suo dire, queste spese di incasso avrebbero potuto “essere evitate se le due

autorità amministrative (Cassa e Cantone di domicilio) avessero attentamente

valutato le circostanze concrete. E con la decisione in oggetto anche codesto

Tribunale non ha attentamente valutato le circostanze concrete che concernono

l’anno 2009 (confrontandole con quelle del 2007 e del 2008, del 2011).”;

infine, l’assicurato “ha dimostrato

che l’autorità non ha tenuto conto dei fatti rilevanti che, risultano dagli

atti o di determinate conclusioni. È vero che la legge prevede unicamente il condono

del contributo minimo, bensì è altrettanto vero che la procedura adottata dalle

autorità amministrative di fronte alla richiesta di condono contributi MINIMI

2009 (inviati prima dei PE) non è stata corretta. Se il Cantone di domicilio vi

avesse provveduto (trasmettere subito le richieste di condono contributi minimi

2009 ricevute alla Cassa), le tasse di diffida e gli interessi di ritardo non

sarebbero certo sorti. Inoltre nessuna, procedura esecutiva sarebbe stata

promossa nei miei confronti e quindi nemmeno vi sarebbero state delle spese

d’incasso che l’U__________ di __________ ha trattenuto per sé. La pretesa di

restituzione deve dunque essere accolta.”;

in conclusione, RI 1 ha affermato che “Lo

scopo di questa revisione è, di entrare veramente nel merito degli argomenti

sollevati. Per una procedura degna di rispetto e di comprensione nei confronti

del ricorrente. Altrimenti lo scopo del ricorso per il ricorrente diventa nullo

(solo uno spreco di tempo, di energia, di costi di cancelleria e di aspettative

“finalmente per ottenere giustizia” che vanno a sommarsi agli abusi di

potere subiti invece delle difficoltà inspiegabili/amministrative).”;

egli ha quindi chiesto “La

restituzione (revisione) dell’importo totale di CHF 150.90 (addebitate

all’assicurato e da quest’ultimo regolarmente corrisposte, che vanno qui

riconosciute al ricorrente che le ha sopportate attingendo al fabbisogno base

LAS).”;

con risposta del 18 febbraio 2016 (doc.

III) la Cassa CO 1 ha ricordato che la revisione di una sentenza è un mezzo di

ricorso straordinario che va ammesso se dati i motivi di cui agli artt. 24 e 25

LPTCA;

nell’evenienza concreta, secondo

l’amministrazione l’istante non fa che ridiscutere il merito della causa,

riproponendo critiche già mosse senza invece sostanziare il motivo di

revisione;

pertanto, la domanda di revisione della

STCA 30.2015.15 va ritenuta come infondata e, per la Cassa, non è data

l’entrata nel merito della stessa;

con invio elettronico del 24 febbraio

2016 (doc. V) l’assicurato ha evidenziato che la Cassa non è entrata nel merito

del suo ricorso (recte: istanza di revisione) e che a torto ha

sostenuto che egli non avrebbe sostanziato il motivo di revisione, visto che

questo motivo “Lo si trova nell’incarto/sentenza no. 30.2015.20 scritto/a

dal vostro Tribunale. Infatti con il ricorso formale del 4.2.2016 ho riportato

gli stessi motivi menzionati in modo esaustivo dal vostro Tribunale, che

sostengono/giustificano una richiesta di revisione della sentenza. I termini

previsti dall’art. 25 Lptca sono stati rispettati. Per il vostro Tribunale la

domanda di revisione della sentenza del 31.8.2015 è fondata, altrimenti non

avrebbe ordinato l’intimazione col 8.2.2016 alla Cassa CO 1.”;

l’assicurato ha poi espresso ulteriori considerazioni

sui contributi del 2007 e del 2009, ritenendo che il motivo di

revisione sia stato ampiamento e chiaramente sostanziato e comprovato con 29 atti

e che gli argomenti sollevati con la sua istanza non siano stati trattati con

la sentenza del 31 agosto 2015, perciò ha invitato il TCA a entrare nel merito

della sua istanza di revisione e quindi a riconoscere che il Cantone di

domicilio non ha applicato gli artt. 29 e 30 LPGA e che il contributo minimo

gli è stato accordato mesi/anni prima della decisione definitiva di fissazione

e che con le decisioni provvisorie di fissazione un assicurato può già chiedere

il condono dei contributi minimi come da spiegazioni poste sul retro delle

stesse;

infine, l’interessato ha contestato di

avere formulato critiche già sollevate, mentre “ha formulato le negligenze

di ambedue le autorità amministrative cantonali (Cantone di domicilio/Cassa)

che hanno generato le spese d’incasso con l’avvio di una procedura esecutiva

per il 2009.”;

La Cassa non ha formulato ulteriori

osservazioni (doc. VI);

considerato in diritto che

la presente vertenza non pone questioni

giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la

difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove), perciò il TCA può decidere nella composizione monocratica ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della LOG (STF

9C_699/2014 del 31 agosto 2015; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF

9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 del 21 dicembre 2007);

Considerandi

il 29 settembre 2015 il TCA aveva

ritenuto irricevibile l’istanza di revisione del 24 settembre 2015, perché era

stata presentata quando il termine ordinario di ricorso di 30 giorni dalla

notifica della STCA 30.2015.15 non era ancora scaduto e quindi era stata

considerata alla stregua di un normale ricorso, che è stato trasmesso al

Tribunale federale per competenza;

ora l’assicurato, per la seconda volta,

ha chiesto al Tribunale cantonale delle assicurazioni di rivedere la sua

decisione del 31 agosto 2015 (30.2015.15) con cui non gli ha concesso il rimborso

da parte della Cassa di compensazione della somma di Fr. 150,90 relativa ai

contributi AVS/AI/IPG pagati per l’anno 2009;

già in quella prima occasione il TCA

aveva esposto le norme e la giurisprudenza applicabili in materia di revisione

che, viste però le censure sollevate dall’assicurato il 4 febbraio 2016,

occorre qui ripresentare per una migliore comprensione sull’argomento;

secondo l'art. 61 cpv. 1 lett. i LPGA,

le decisioni devono essere sottoposte a revisione se sono stati scoperti nuovi

fatti o mezzi di prova oppure se il giudizio è stato influenzato da un crimine

o da un delitto;

l'art. 24 LPTCA prevede che contro le

decisioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni è ammessa la revisione:

a) se sono stati scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova;

b) se un crimine o un delitto ha influito sul giudizio;

secondo l'art. 25 cpv. 1 LPTCA la domanda

di revisione, con l'indicazione dei motivi e dei mezzi di prova, deve essere

presentata entro il termine massimo di 90 giorni dalla data in cui sono state

conosciute le circostanze nuove previste dalle lett. a e b dell'art. 24; nel

caso dell'art. 24 lett. a la domanda di revisione deve inoltre essere

interposta entro 10 anni dalla notificazione della sentenza;

l'art. 25 cpv. 2 LPTCA stabilisce che

la forma è quella stabilita dall'art. 3 e che si applica la procedura

prescritta dalla LPTCA;

la nozione di fatti o

mezzi di prova nuovi si apprezza allo stesso modo in caso di revisione

(processuale) di una decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), di

revisione di un giudizio cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di una

sentenza fondata sull'art. 137 lett. b OG (Plädoyer 2007/1 pag. 62 [sentenza

del Tribunale federale delle assicurazioni I 642/04 del 6 dicembre 2005]) o

sull’attuale art. 123 cpv. 2 lett. a LTF;

un fatto è da considerarsi nuovo

se esisteva già al momento in cui il giudizio è stato emanato, ma non è stato

portato a conoscenza del Tribunale, poiché non era noto al ricorrente malgrado

la sua diligenza. Ne discende che non è data alcuna revisione laddove

l'istante, se avesse usato l'attenzione che da lui si poteva esigere, avrebbe potuto

addurre il fatto ora invocato già nell'ambito della precedente procedura.

Inoltre, un simile fatto deve essere rilevante, vale a dire suscettibile di

modificare la fattispecie posta a fondamento della decisione dedotta in

revisione e condurre ad un giudizio diverso sulla base di un apprezzamento giuridico

corretto (DTF 121 IV 317 consid. 2, 118 II 199 consid. 5, 110 V 138 consid. 2 e

rinvii; cfr. anche STF del 22 agosto 2000, non pubblicata,2A.531/1999);

per quanto riguarda i nuovi mezzi di

prova, essi devono servire a dimostrare nuovi fatti rilevanti in grado di

giustificare la revisione oppure fatti che già erano conosciuti in precedenza,

ma che però non avevano potuto essere stabiliti con certezza. Anche in quest'ultimo

caso l'istante deve dimostrare che tale circostanza non sia stata cagionata

dalla sua negligenza (DTF 118 II 199 consid. 5, 110 V 138 consid. 2; cfr. anche

STF del 22 agosto 2000, non pubblicata,2A.531/1999);

costituisce, dunque, fatto nuovo o

nuovo mezzo di prova soltanto il fatto o il mezzo di prova che non era già

conosciuto nella precedente procedura o che non avrebbe potuto essere prodotto

dall'interessato anche qualora quest'ultimo avesse dato prova della necessaria

diligenza (RCC 1983, pag. 157; RCC 1970, pag. 457 consid. 3; per un esempio di

fatto nuovo, cfr. la STCA 30.2013.50-51 del 4 aprile 2014);

la revisione configura un rimedio

giuridico straordinario di impugnazione (STF 8C_130/2011 del 30 maggio 2011

consid. 3), non devolutivo e, se non deciso specificatamente dal Presidente

dell'autorità adita, non ha effetto sospensivo (STCA 30.2015.20 del 29

settembre 2015; STCA 33.2014.33 del 4 marzo 2015; STCA 36.2009.179 dell'11

gennaio 2010; Marco Borghi/Guido Corti,

Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 36);

il rimedio della revisione, cui il

ricorrente non può essere obbligato a fare capo (STF 8C_130/2011 del 30 maggio

2011.

consid. 3), non è dunque ammissibile quando il difetto lamentato poteva

essere censurato con l’impugnazione della decisione e quindi seguendo le vie

ordinarie ricorsuali (STCA 30.2015.20 del 29 settembre 2015; STCA 36.2009.179

dell'11 gennaio 2010);

in altri termini, l’istituto della

revisione interviene soltanto dopo l’avvenuta crescita in giudicato della

decisione impugnata, fermo restando il rispetto dei termini previsti dall’art.

25.

cpv. 1 LPTCA;

nell’evenienza concreta, il termine

massimo di 90 giorni di cui alla citata norma decorre dalla data in cui sono

state conosciute le circostanze nuove previste dall’art. 24 lett. a e b LPTCA;

quali circostanze nuove, e meglio quali

nuovi fatti e/o nuovi mezzi di prova secondo l’art. 24 LPTCA, l’istante ha prodotto

l’email dell’11 dicembre 2015 (doc. A) dell’Ufficio federale delle assicurazioni

sociali, in cui questo Ufficio afferma, tra l’altro, che “Il condono dei

contributi minimi è possibile solo quando è appurato che l’assicurato è

unicamente debitore del contributo minimo. Sono determinanti la decisione con

cui vengono fissati definitivamente i contributi oppure quella con cui viene

accordata la riduzione al contributo minimo.”;

l’assicurato considera questo scritto un

nuovo mezzo di prova;

questo documento costituisce altresì,

secondo l’interessato, un nuovo fatto, che esisteva già al momento in cui il

giudizio è stato emanato, ma che, per negligenza del Tribunale che non ha usato

l’attenzione che da esso si poteva esigere, non è stato portato alla sua stessa

conoscenza già nella procedura precedente;

in realtà, contrariamente alla

convinzione dell’assicurato, la risposta fornita dall’UFAS l’11 dicembre 2015 a

dei suoi quesiti non acquista affatto il carattere di un nuovo fatto e/o di un

nuovo mezzo di prova;

la spiegazione data dall’Ufficio

federale ricalca semplicemente in parte il testo di una direttiva pubblicata da

questo stesso Ufficio (N. 3070 DIN [Direttive sui contributi dei lavoratori

indipendenti e delle persone senza attività lucrativa nell’AVS/AI/IPG], edite

in francese, valide dal 1° gennaio 2008, stato 1° gennaio 2016: “La remise des cotisations ne peut être envisagée que

si l’assuré est uniquement redevable de la cotisation minimum annuelle

conformément au no 1180.”);

pertanto, come tale, questa

comunicazione non può certo essere definita come un fatto nuovo o un mezzo

nuovo di prova, essendo le leggi, le ordinanze e le direttive degli uffici

amministrativi, per un principio generale del diritto, noti e conosciuti;

ad ogni modo, l’assicurato misconosce

che i fatti e i mezzi di prova devono essere nuovi per la Cassa e per il

Tribunale, e non per l’interessato medesimo, è quindi priva di sostrato l’affermazione

secondo cui “se codesto Tribunale avesse usato l’attenzione che da lui si

poteva esigere (…), avrebbe potuto addurre il fatto ora invocato (dal

ricorrente) già nell’ambito della precedente procedura.” (doc. I);

all’autorità amministrativa e alla

scrivente autorità giudiziaria la direttiva prodotta con l’istanza di revisione

era certamente nota ed esisteva già al momento in cui il giudizio di cui si

chiede ora la revisione è stato emanato e, per di più, essa ricalca semplicemente

quanto disposto dall’art. 11 cpv. 2 LAVS sul condono dei contributi, perciò non

apporta nulla di nuovo;

ne discende che con la conoscenza di

questo elemento, l’assicurato non può pretendere alcunché, non essendo adempiuti

i presupposti legali dell’art. 24 e dell’art. 25 LPTCA;

medesima conclusione va tratta con

riferimento ai 29 documenti che l’interessato ha prodotto con il ricorso del 28

maggio 2015 e a cui rinvia ora, sostenendo che si tratti di fatti e mezzi nuovi

atti a legittimare l’istanza di revisione in esame, visto che il TCA non li avrebbe

debitamente considerati nella sua precedente sentenza;

se tale era l’avviso del ricorrente al

momento della decisione di questo TCA egli avrebbe potuto impugnare la

decisione cantonale al TF, ciò che invece ha esplicitamente rinunciato a fare;

i 29 documenti, proprio perché erano

già stati prodotti nella procedura non possono essere definiti come nuovi fatti

o mezzi di prova ai sensi della giurisprudenza esposta;

peraltro, questa documentazione era già

stata presa in considerazione dal Tribunale per l’emanazione del suo giudizio

del 31 agosto 2015 e quindi nell’evenienza concreta, trattandosi di una

richiesta di revisione, non possono più essere riesaminati;

con la messa in discussione, nuovamente,

dell’iter che ha condotto la Cassa di compensazione a condonargli solo in parte

il contributo minimo AVS/AI/IPG (STCA 31 agosto 2015) e a non ordinare la

restituzione della differenza di Fr. 150,90 pagata, l’assicurato affronta il merito

della procedura senza confrontarsi adeguatamente con gli aspetti formali della

revisione;

con l’istanza di revisione del 4

febbraio 2016 l’interessato non fa altro che contestare nuovamente il contenuto

della STCA 30.2015.15, aggirando in tal modo la via ordinaria prevista dal

legislatore del ricorso al Tribunale federale;

il mezzo di diritto scelto

dall’interessato non può essere tutelato;

l’istante motiva la sua rinuncia a

ricorrente al Tribunale federale con aspetti economici, sarebbe infatti

illogico adire l’Alta Corte per fare valere la restituzione dell’importo di Fr.

150,90 e doverne sborsare Fr. 200.- a titolo di spese giudiziarie, rilevando di

essere al beneficio di prestazioni complementari all’AI e quindi di non essere

in grado di affrontare questa spesa iniziale per farsi riconoscere i propri

diritti;

a tale proposito, il TCA rileva che la

legislazione svizzera ha adottato l’istituto dell’assistenza giudiziaria

proprio per permettere ai cittadini che si sentono lesi nei propri diritti di non

dovere rinunciare ad adire le vie legali per meri motivi economici, ma di poterli

invece fare valere anche qualora si trovassero in una situazione di indigenza;

per ciò che concerne la procedura

davanti al Tribunale federale, l’art. 64 LTF prevede espressamente al suo

capoverso 1 che se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni

non sembrano prive di probabilità di successo, il Tribunale federale la

dispensa, su domanda, dal pagamento delle spese e dalla prestazione di garanzie

per le spese ripetibili;

stando così le cose, è indubbio che,

come egli stesso ha ammesso, RI 1 ha adito il TCA con il rimedio dell’istanza

di revisione soltanto per evitare di dovere anticipare (eventuali) spese

giudiziarie davanti al Tribunale federale se avesse impugnato la STCA

30.2015.15

secondo la via ordinaria prevista, ciò che non va tutelato qui;

essendosi pertanto già pronunciato nel

merito con la sentenza del 31 agosto 2015, questo Tribunale non può più, in

assenza di motivi validi per procedere in tal senso, rivedere il contenuto del

proprio giudizio come pretende l’assicurato;

va ancora ribadito che l’assicurato

doveva fare uso dei mezzi di diritto, ordinari, ossia il ricorso al Tribunale

federale entro 30 giorni dall’intimazione della STCA 30.2015.15. Non avendolo

fatto la stessa è regolarmente cresciuta in giudicato e ha validamente

esplicato tutti i suoi effetti, che ora non possono quindi più essere rimessi

in discussione;

l’istanza di revisione del 4 febbraio

2016.

deve dunque essere respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. L’istanza

di revisione della STCA 30.2015.15 è respinta.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata

e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti