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Decisione

30.2016.9

Errore di calcolo della rendita AVS da parte dell'amministrazione. Decisione di restituzione delle rendite versate in troppo negli ultimi 5 anni annullata in quanto perenta, eccetto l'ultimo anno. La

27 aprile 2016Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

I

contributi delle persone che non hanno esercitato un’attività lucrativa vengono

moltiplicati per 100 e in seguito divisi per il doppio del tasso di

contribuzione previsto dall’art. 5 capoverso 1; essi sono computati come

reddito di un’attività lucrativa (art. 29 quinquies cpv. 2 LAVS).

Secondo

l’art. 29 quinquies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito

durante gli anni civili di matrimonio comune sono ripartiti e attribuiti per

metà a ciascun coniuge se:

- entrambi

i coniugi hanno diritto alla rendita (lett. a);

-

una persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia (lett. b);

-

il matrimonio è stato sciolto mediante divorzio (lett. c).

Tuttavia

sottostanno alla ripartizione e all’attribuzione reciproca soltanto i redditi

conseguiti:

-

tra il 1° gennaio che segue il compimento del 20.o anno di età e il 31

dicembre che precede l’insorgere dell’evento assicurativo da parte del coniuge

che ha per primo diritto alla rendita (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. a LAVS) e

-

i periodi durante i quali entrambi i coniugi sono stati assicurati all’AVS,

con riserva dell’art. 29 bis cpv. 2 LAVS (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. b

LAVS).

2.4. Nel

caso di specie il ricorrente, nato il __________ 1942, con il compimento del

65° anno di età ha avuto diritto ad una rendita di vecchiaia con effetto dal 1°

maggio 2007. Infatti il diritto al beneficio di una rendita nasce il primo

giorno del mese successivo a quello in cui l’assicurato ha raggiunto l’età

pensionabile (art. 21 cpv. 2 LAVS).

Con decisioni del 13

aprile 2007 e del 26 agosto 2010 egli è stato messo al beneficio di una rendita

calcolata sulla base di un periodo di contribuzione di 28 anni e 7 mesi (scala

28), essendo domiciliato in Svizzera dal mese di giugno 1978 (cfr. doc. 180).

La Cassa ha infatti

calcolato un periodo di contribuzione completo da giugno 1978 a dicembre 2006,

ritenendo che l’interessato, coniugato dal novembre 1977, domiciliato in

Svizzera e per il quale non sono stati registrati contributi dal 1978 al 1980 e

dal 1990 al 1999, avesse comunque un periodo di contribuzione completo

dovendogli essere riconosciuti accrediti per compiti educativi per il figlio

nato nel 1988 (cfr. art. 29ter cpv. 2 c LAVS e doc. 130 e 177-178) ed avendo la

moglie versato oltre il doppio del contributo minimo (doc. 24; cfr. art. 29ter

cpv. 2 lett. b LAVS).

Con l’inoltro, nel corso del

mese di agosto 2015, della domanda di prestazioni della moglie, la Cassa si è

accorta che l’insorgente, come del resto da lui già dichiarato nella sua

richiesta personale di una rendita di vecchiaia del 23 ottobre 2006 (cfr. doc.

184, domande e risposte 4.3) dal 1970 al 1999 ha lavorato quale indipendente in

__________ (cfr. doc. 61), con conseguente assoggettamento all’assicurazione

statale __________ per la vecchiaia.

Questa circostanza, che

non è contestata dall’insorgente, ha avuto quale conseguenza un nuovo calcolo

del periodo di contribuzione dell’assicurato e meglio lo stralcio dal conteggio

degli anni contributivi dei periodi dal 1978 al febbraio 1981 e dal 1990 al

1999 (da marzo 1981 a dicembre 1989 l’insorgente ha infatti pagato contributi

sociali anche in Svizzera; cfr. doc. 25).

A ragione (cfr.

STCA 30.2011.30 del 19 ottobre 2011).

L’insorgente, cittadino __________

domiciliato in Svizzera, ma attivo quale indipendente in __________ (doc. 184,

risposta 4.3), in quel periodo era assoggettato al pagamento dei contributi in __________.

Infatti per l’art. 4 cpv.

1 della Convenzione tra la Confederazione Svizzera e __________, in vigore fino

al 31 maggio 2002 e sospesa con l’entrata in vigore, il 1° giugno 2002,

dell’Accordo bilaterale sulla libera circolazione delle persone (RS

0.142.112.681), la legislazione applicabile è di regola quella

della Parte contraente sul cui territorio viene esercitata l’attività

determinante ai fini dell’assicurazione. Ai sensi dell’art. 4 cpv. 2 della

medesima Convenzione nei casi in cui, per le attività esercitate nel territorio

di ambedue le Parti contraenti, siano applicabili, in base alla regola

enunciata al paragrafo 1, le legislazioni delle due Parti, i contributi alle

assicurazioni di ciascuna delle due Parti sono dovuti unicamente sulla parte di

reddito realizzata sul rispettivo territorio.

In concreto,

l’interessato era quindi affiliato in __________ essendo assoggettato in quel

paese dove ha lavorato fino alla fine del 1999, con l’eccezione del periodo da

marzo 1981 a dicembre 1989 quando ha lavorato anche in Svizzera (cfr. doc. 50 e

STCA 30.2011.30 del 19 ottobre 2011).

Inoltre,

rilevato che l’insorgente, svolgendo un’attività indipendente in __________,

in quel periodo non poteva essere affiliato anche quale persona senza attività

lucrativa, non può neppure beneficiare dell’art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS, per il

quale si ritiene che paghino contributi propri, qualora il coniuge versi

contributi pari almeno al doppio del contributo minimo i coniugi senza attività

lucrativa di assicurati con un’attività lucrativa, e dell’art. 29 ter cpv. 2

lett. b LAVS, secondo cui sono considerati anni di contribuzione i periodi

durante i quali il suo coniuge, giusta l’articolo 3 capoverso 3, ha versato almeno il doppio del contributo minimo (STCA 30.2011.30 del 19 ottobre 2011).

Alla luce di tutto quanto

sopra esposto, ne segue che il periodo di contribuzione in applicazione

dell’art. 29ter cpv. 2 LAVS va calcolato dal mese di febbraio 1981 al mese di

dicembre 1989, quando l’insorgente ha pagato contributi sociali anche in

Svizzera e dal mese di gennaio 2000 al mese di dicembre 2006 quando il

ricorrente ha lavorato esclusivamente nel nostro Paese, pagando i relativi

contributi (doc. 50). A questo periodo, di 15 anni e 10 mesi, vanno aggiunti i

4 mesi dell’inizio del diritto alla rendita, conformemente all’art. 52c OAVS

per il quale i periodi di contribuzione tra il 31 dicembre precedente

l’insorgere dell’evento assicurato e il sorgere del diritto alla rendita

possono essere computati per colmare lacune di contribuzione. I redditi

provenienti da un’attività lucrativa realizzati durante questo periodo non sono

tuttavia presi in considerazione per il calcolo della rendita.

Il periodo di

contribuzione complessivo per il calcolo della scala di rendita è di 16 anni e 2

mesi e la scala applicabile la 16 (cfr. Tabelle edite dall’UFAS).

2.5. L’insorgente non contesta

l’ammontare del reddito annuo medio calcolato in fr. 33'150 nel 2007 ([fr.

35'250 nel 2015] cfr. doc. 43 e 15).

Va qui evidenziato che il reddito annuo medio (RAM) è composto dalla somma risultante dai

redditi da attività lucrativa, eventualmente dopo lo splitting e dagli

accrediti per compiti educativi computabili durante il proprio periodo di

contribuzione. Il tutto deve essere diviso per gli anni di contribuzione.

La somma dei

redditi da attività lucrativa, in concreto fr. 392’303 (doc. 30) deve essere

rivalutata in funzione dell’indice previsto per l’adeguamento delle rendite

all’evoluzione dei prezzi e dei salari di cui all’art. 33ter LAVS (cfr. art. 30

cpv. 1 LAVS) e divisa per gli anni di contribuzione. Il fattore di

rivalutazione è stabilito dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali

(UFAS) secondo le modalità di calcolo esposte all’art. 51bis OAVS. Il fattore

di rivalutazione è contenuto nelle tavole per la determinazione del reddito

annuo medio, edite dall’UFAS, il cui uso è obbligatorio (cfr. art. 30bis LAVS,

art. 51 OAVS) e varia a seconda della prima registrazione sul conto individuale

dell’assicurato determinante per la rendita.

Nel caso che

ci occupa la prima registrazione determinante da prendere in considerazione,

ossia quella in cui l’interessato medesimo ha cominciato a contribuire

personalmente in Svizzera, è quella del 1981.

Pertanto,

dalle citate tavole, il fattore di rivalutazione risulta essere l’1.066.

L'importo rivalutato va poi diviso per il periodo effettivo di contribuzione (15

anni e 10 mesi).

Ne

discende che la media dei redditi da attività lucrativa si fissa in fr. 26’412

(392’303 X 1.066 : 15 anni e 10 mesi).

Per ogni

anno in cui l’assicurato ha provveduto all’educazione dei figli minori di 16

anni viene assegnato un accredito che corrisponde al triplo della rendita

minima vigente al momento in cui è sorto il diritto alla rendita.

L’accredito per compiti

educativi assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di

matrimonio è ripartito per metà tra i coniugi (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS).

La media dell’accredito

per compiti educativi (intero) è determinata secondo la seguente formula:

(rendita di vecchiaia annua minima x 3) x numero bonifici educativi

durata

di contribuzione computabile

L’insorgente

ha avuto un figlio nato nel 1988 (doc. 183).

In concreto

vanno attribuiti accrediti dal 2000 (anno d’inizio del periodo contributivo in

Svizzera) al 2004 (compimento del 16.o anno di età del figlio), come calcolato

dalla Cassa.

Inoltre,

andrebbe attribuito un accredito anche nel 1989, ossia nell’anno successivo

alla nascita del figlio (art. 52f cpv. 1 OAVS). Infatti gli accrediti educativi

sono computati per i periodi in cui i genitori erano assicurati conformemente

all’art. 1a cpv. 1-4 o 2 LAVS (cfr. marg. 5419 della direttiva sulle rendite:

DR) e per l’art. 52f cpv. 4 OAVS è solo per gli anni in cui il proprio coniuge

non era assicurato presso l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

che al genitore assicurato è attribuito l’accredito intero per compiti

educativi.

Ritenuto che

ai sensi dell’art. 1a cpv. 1 lett. b LAVS sono assicurate alla LAVS le persone

fisiche che esercitano un’attività lucrativa in Svizzera e che l’insorgente nel

1989 ha versato contributi sociali quale indipendente (cfr. doc. 30), gli

andrebbe riconosciuto un mezzo accredito supplementare.

Alla luce

dell’esito del ricorso, la questione non merita tuttavia, allo stadio attuale

della procedura, e per i motivi che seguono, un approfondimento atto a

stabilire i motivi per i quali la Cassa non ha riconosciuto l’accredito nel

1989. Infatti, sia prendendo in considerazione il calcolo dell’amministrazione,

con 5 mezzi accrediti, sia prendendo in considerazione l’ipotesi di 6 mezzi

accrediti, le decisioni del 26 agosto 2010, con un RAM di fr. 27'360, la scala

28 ed una rendita di fr. 886 nel 2007 e di fr. 914 dal 2009 sono manifestamente

errate.

Secondo il

calcolo della Cassa nel 2007, con 5 mezzi accrediti, si otterrebbe infatti un

importo di fr. 6'281 (1'105 X 12 X 3 X 5/2 : 15 anni e 10 mesi) per un reddito

annuo medio di fr. 33'150 (6'281 + 26'412 = 32’693 arrotondato all’importo

immediatamente superiore secondo le tabelle UFAS) ed una rendita con la scala

16 di fr. 558 nel 2007/2008, fr. 576 nel 2009/2010 (RAM: fr. 34'200), fr. 586

nel 2011/2012 (RAM: fr. 34'800), fr. 591 nel 2013/2014 (RAM: fr. 35'100) e fr.

594 nel 2015/2016 (RAM: fr. 35'250; per il figlio: fr. 223; fr. 230; fr. 235 e

fr. 237).

Se si

prendono in considerazione 6 mezzi accrediti, si ottiene un importo di fr. 7’537

(1’105 X 12 X 3 X 6/2 : 15 anni e 10 mesi), per un RAM di fr. 34'476 (fr. 7'537

+ 26'412 = 33'949, arrotondato all’importo immediatamente superiore secondo le

tabelle UFAS), per una rendita di fr. 569 nel 2007/2008, fr. 587 nel 2009/2010

(RAM: fr. 35'568), fr. 597 nel 2011/2012 (RAM: fr. 36'192), fr. 602 nel

2013/2014 (RAM: fr. 36'504) e fr. 605 (RAM: fr. 36'660) nel 2015/2016 (per il

figlio: fr. 228; fr. 235; fr. 239 e fr. 241).

In queste

condizioni, come si vedrà qui di seguito, a giusta ragione la Cassa ha

riconsiderato le decisioni del 26 agosto 2010.

2.6. Infatti, per l'art. 53 cpv. 1

LPGA, le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in

giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore

scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano

essere prodotti in precedenza.

Per il cpv. 2, l'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle

decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che

erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza.

L'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha

stabilito che, in ambito di restituzione delle prestazioni, i principi

applicabili al diritto precedentemente in vigore sono ancora attuali (STFA K

147/03 del 12 marzo 2004 = DTF 130 V 318).

In questo senso, l'amministrazione può riconsiderare una decisione

passata formalmente in giudicato e sulla quale un'autorità giudiziaria non si è

pronunciata nel merito, a condizione che sia senza dubbio errata e la sua

rettifica rivesta un'importanza notevole. Questi principi sono pure applicabili

nel caso in cui delle prestazioni siano state accordate senza essere state oggetto

di una decisione formale se il loro versamento ha comunque validamente

esplicato effetti giuridici (DTF 129 V 110, DTF 126 V 23 consid. 4b, DTF 126 V

46 consid. 2b, DTF 126 V 400 consid. 2b/a; STFA C 24/02 dell'11 febbraio 2004).

Una decisione è stata ad esempio considerata senza dubbio errata a seguito di

calcolo illegale di una rendita, in conseguenza ad una valutazione errata

dell'invalidità per l'applicazione errata di principi fondamentali (DTF 110 V

179; ZAK 1991 pag. 137, DTF 119 V 483 consid. 3).

Dalla riconsiderazione (o riesame) va distinta la revisione processuale

delle decisioni amministrative.

Per analogia con la revisione processuale delle decisioni emanate

dalle autorità giudiziarie, l'amministrazione è tenuta a procedere alla

revisione di una decisione formalmente cresciuta in giudicato quando sono

scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione

giuridica differente (DTF 129 V 110, DTF 126 V 42 consid. 2b con rinvii; STFA C

191/02 del 15 luglio 2003; STFA I 339/01 del 29 novembre 2002).

2.7. In concreto come

visto al consid. 2.5 le decisioni del 26 agosto 2010 sono manifestamente errate

e la loro modifica riveste un’importanza notevole.

Del resto, se

si tratta di prestazioni periodiche, come in concreto, anche in caso di importi

minimi, la correzione riveste un’importanza notevole (cfr. Kieser,

ATSG-Kommentar, 2a edizione 2009, n. 34 ad art. 53 pag. 678; DTF 102 V 128).

Ne segue che

a giusta ragione l’amministrazione ha proceduto alla riconsiderazione delle

precedenti decisioni.

Va

ora esaminato se la richiesta di restituzione è tempestiva.

2.8. A norma

dell'art. 25 cpv. 1 LPGA le prestazioni indebitamente riscosse devono essere

restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in

buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

Il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere

dal momento in cui l'istituto di assicurazione ha avuto conoscenza del fatto,

ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito

deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di

prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante (art. 25 cpv. 2 LPGA).

Come rammentato dal TF con

sentenza 9C_925/2012 del 19 marzo 2013 (cfr. anche sentenza 9C_663/2014 del 23

aprile 2015) il termine annuo di perenzione comincia normalmente a decorrere

nel momento in cui l'amministrazione, usando l'attenzione da essa

ragionevolmente esigibile avuto riguardo alle circostanze, avrebbe dovuto

rendersi conto dei fatti giustificanti la restituzione (DTF 119 V 431 consid.

3a pag. 433; 110 V 304). Ciò si verifica quando l'amministrazione dispone di

tutti gli elementi decisivi nel caso concreto dalla cui conoscenza risulti di

principio e nel suo ammontare l'obbligo di restituzione di una determinata

persona (DTF 111 V 14 consid. 3 pag. 17). Il termine annuo di perenzione

comincia in ogni caso a decorrere non appena dagli atti emerge direttamente

l'irregolarità della corresponsione delle prestazioni (consid. 5.1 non

pubblicato in DTF 133 V 579, ma in SVR 2008 KV n. 4 pag. 11 [K 70/06]; cfr.

pure sentenza 9C_1057/2008 del 4 maggio 2009 consid. 4.1.1). Se per

l'assegnazione (e il pagamento: cfr. sentenza 9C_276/2012 del 14 dicembre 2012

consid. 5.1 = DTF 139 V 6) della prestazione o per l'esame del diritto alla

restituzione è necessaria la collaborazione tra più unità amministrative

incaricate dell'attuazione dell'assicurazione, la (sopra definita) conoscenza

anche di una sola di esse è sufficiente a fare decorrere i termini (DTF 119 V

431 consid. 3a pag. 433; 112 V 180 consid. 4c pag. 182 seg.; RCC 1989 pag.

558).

In caso di errore

dell'amministrazione (ad esempio nel calcolo di una prestazione) il termine non

decorre però dal momento in cui esso è stato commesso, bensì da quello in cui

l'amministrazione avrebbe dovuto in un secondo tempo (per esempio in occasione

di un controllo contabile oppure nel caso in cui venga a conoscenza di fatti

atti a far nascere dei dubbi sulla fondatezza della pretesa) rendersi conto

dello sbaglio commesso in base all'attenzione ragionevolmente esigibile (DTF

124 V 380 consid. 1 e 2c pag. 383 e 385; RDAT II-2003 n. 72 pag. 306 [C 317/01]

consid. 2.1). Diversamente, se si facesse risalire il momento della conoscenza

del fatto determinante alla data del versamento indebito, ciò renderebbe spesso

illusoria la possibilità per l'amministrazione di reclamare il rimborso di

prestazioni versate a torto per colpa propria (DTF 124 V 380 consid. 1 in fine pag. 383; DTA 2006 pag. 158 [C 80/05]). Nel concretare questi principi, il Tribunale

federale (delle assicurazioni) ha tra l'altro stabilito che se più unità

amministrative sono coinvolte nella procedura di emanazione della decisione

originaria e che se una di esse commette uno sbaglio, quest'ultimo va

qualificato come un unico errore ai sensi della giurisprudenza suesposta. Il

secondo momento che determina la decorrenza del termine annuo di perenzione non

si realizza già quando un'unità amministrativa riceve dall'altra una copia

della decisione originaria ma soltanto quando in un momento successivo subentra

un motivo per riesaminare il fascicolo (sentenza I 308/03 del 22 settembre 2003

consid. 3.2.2).

2.9. Nel caso di specie alla base

del ricalcolo della rendita del ricorrente vi è la circostanza che con

l’inoltro, il 15 agosto 2015, della richiesta di prestazioni AVS da parte della

moglie, la Cassa si è accorta che all’interessato non poteva essere

riconosciuto un periodo contributivo completo sin dalla sua entrata in Svizzera

nel giugno 1978, avendo l’insorgente lavorato in __________ (doc. 61, risposta

4.4).

Sennonché il ricorrente

già nella richiesta di prestazioni del 23 ottobre 2006 aveva affermato di aver

lavorato in __________ dal 1970 al 1999 quale indipendente (cfr. doc. 184,

domanda 4.3: “Ha avuto l’occasione di lavorare fuori dalla Svizzera?” “sì”

“dal 1970 al 1999 in __________”). Per cui il primo errore l’amministrazione

l’ha commesso con il calcolo della prestazione sfociata nella decisione del 13

aprile 2007, quando non ha tenuto conto di questa circostanza ed ha ritenuto un

periodo contributivo complessivo di 28 anni e 7 mesi (doc. 171 e 176).

La Cassa ha riconfermato

il medesimo errore quando ha ricalcolato nuovamente la prestazione del

ricorrente nel corso dei mesi di giugno/luglio/agosto 2010 (doc. da 119 a 134) dopo

aver ottenuto un aggiornamento delle iscrizioni figuranti nel conto individuale

dell’assicurato. In una nota interna del 22 luglio 2010 figura infatti “nuova

decisione a seguito di CI complementari” (doc. 134). L’amministrazione ha

ricalcolato l’ammontare della prestazione (riportando i dati in un nuovo foglio

di calcolo di 7 pagine; doc. da 127 a 133) ed ha preso in considerazione quale

somma dei redditi da attività lucrativa il nuovo importo di fr. 392'303 (doc.

128), in luogo di fr. 176'747 (doc. 173) su cui si era basata per il precedente

calcolo della prestazione sfociata nella decisione del 13 aprile 2007.

L’amministrazione ha tuttavia nuovamente ritenuto un periodo di contribuzione

di 28 anni e 7 mesi, senza tener conto del fatto che l’insorgente aveva svolto,

per diversi anni, un’attività lavorativa esclusivamente in __________.

E’ in questa seconda

occasione, nell’estate del 2010, che la Cassa, dovendo ricalcolare l’intera

prestazione in seguito all’ottenimento di nuovi elementi ed essendo di

conseguenza subentrato un motivo per un nuovo esame del fascicolo, avrebbe

dovuto, utilizzando la dovuta diligenza, accorgersi dell’errore commesso nella

precedente decisione del 13 aprile 2007 ed alla base della richiesta di

restituzione del 7 ottobre 2015 (cfr. anche STCA 32.2014.183 del 7 ottobre

2015).

Va qui ribadito che in

caso di errore dell'amministrazione (ad esempio nel calcolo di una prestazione)

il termine di perenzione ex art. 25 cpv. 2 LPGA non decorre dal momento in cui

esso è stato commesso, bensì da quello in cui l'amministrazione avrebbe dovuto

in un secondo tempo (per esempio in occasione di un controllo contabile oppure

nel caso in cui venga a conoscenza di fatti atti a far nascere dei dubbi sulla

fondatezza della pretesa) rendersi conto dello sbaglio commesso in base

all'attenzione ragionevolmente esigibile (DTF 124 V 380 consid. 1 e 2c pag. 383

e 385; RDAT II-2003 n. 72 pag. 306 [C 317/01] consid. 2.1). Il secondo momento

che determina la decorrenza del termine annuo di perenzione non si realizza già

quando un'unità amministrativa riceve dall'altra una copia della decisione

originaria (errata) ma soltanto quando in un momento successivo subentra un

motivo per un nuovo esame del fascicolo (sentenza I 308/03 del 22 settembre

2003 consid. 3.2.2).

In concreto, osservato che

tra giugno (data del foglio di calcolo; cfr. doc. 127) e agosto 2010, quando sono

state emesse le decisioni (doc. 123), la Cassa ha dovuto ricalcolare la

prestazione del ricorrente e dunque disponeva di tutti gli elementi per

accorgersi dell’errore commesso nel 2007, questo Tribunale, anche volendo

considerare il tempo ragionevole per i necessari accertamenti (il TFA ha

indicato quattro mesi quale termine adeguato; cfr. DLA 2004 pag. 285 segg.

citata anche al consid. 2.2 della STF 8C_64/2011 del 7 novembre 2011), deve

concludere che il termine di perenzione di un anno ex art. 25 cpv. 2 LPGA è

iniziato a decorrere già nel corso del 2010.

La richiesta di

restituzione del 9 ottobre 2015 è di conseguenza perenta.

Tuttavia, ritenuto che conformemente

alla giurisprudenza “(…) a prescindere da una eventuale violazione del

principio inquisitorio, il termine annuo di perenzione di cui all'art. 25 cpv.

Considerandi

2.

LPGA non può cominciare a decorrere prima che le prestazioni siano state

decise ed erogate (SVR 2010 EL n. 12 pag. 35 [9C_795/2009]) (…)” (STF

8C_64/2011 del 7 novembre 2011 consid. 2.2) e che detto termine inizia a

decorrere dal giorno del versamento mensile di ogni singola prestazione (STF

9C_795/2009 del 21 giugno 2010, consid. 4.5; in argomento vedi anche la STF

9C_363/2010 dell’8 novembre 2011), la Cassa può chiedere la restituzione delle

prestazioni versate in eccesso nell’anno precedente la notifica della

decisione, e meglio, in concreto, dal mese di ottobre 2014.

2.10

Circa l’invocata buona fede,

va rammentato che secondo la giurisprudenza un’informazione sbagliata o una

decisione erronea possono obbligare l’amministrazione a concedere a un

amministrato un vantaggio contrario alla legge se (a) l'autorità è intervenuta

in una situazione concreta nei confronti di determinate persone, (b) l'autorità

ha agito entro i limiti della propria competenza o comunque è supposta avere

agito entro tali limiti, (c) l'amministrato non ha potuto rendersi conto

immediatamente dell'inesattezza dell'informazione ricevuta, (d) facendo

affidamento sull'informazione ricevuta egli ha preso delle disposizioni non

reversibili senza pregiudizio, (e) da quando l'informazione è stata resa non è

intervenuta una modifica del quadro giuridico (DTF 131 II 627 consid. 6.1 pag.

636, 130 I 26 consid. 8.1 pag. 60 e rispettivi rinvii).

Questi principi si

applicano per analogia in caso di mancanza di informazione, la condizione c)

dovendo tuttavia essere formulata nel seguente modo: che l’amministrato non ha

avuto conoscenza del contenuto dell’informazione omessa o che il contenuto era

talmente evidente che non doveva attendersi un’altra informazione (sentenza

8C_320/2010 del 14 dicembre 2010, DTF 131 V 472 consid. 5, sentenza 8C_66/2009

consid. 8.4 non pubblicato in DTF 135 V 399).

In concreto gli estremi

per riconoscere la buona fede non sono dati ritenuto come la Cassa non ha dato

un’informazione errata, né ha omesso di fornire un’informazione al ricorrente.

Va

comunque qui evidenziato che la sopra citata buona fede non va confusa con

quella insita nell’art. 25 cpv. 1 seconda frase LPGA e che andrà esaminata,

insieme all’onere troppo grave, nell’ambito della richiesta di condono (cfr.

art. 4 OPGA) non appena la decisione di restituzione sarà cresciuta in

giudicato (cfr. STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell'11

luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009).

2.11

Va qui ancora rilevato che

l’insorgente non può compensare l’importo da restituire con i contributi da lui

già pagati, poiché questi ultimi rimangono dovuti dal ricorrente, né può

domandare alla Cassa di pagare metà dell’importo da restituire poiché debitore

della restituzione rimane l’insorgente. Circa la modalità della restituzione

(eventuale rateizzazione), essa sarà decisa con la domanda di condono.

2.12

Alla luce di quanto sopra

esposto il ricorso va parzialmente accolto e la decisione impugnata annullata.

L’incarto va rinviato

all’amministrazione affinché esamini se nel 1989 al ricorrente va attribuito,

come sembra essere il caso, mezzo accredito per compiti educativi (cfr. consid.

2.

) e ricalcoli di conseguenza la rendita cui ha diritto il ricorrente dal

mese di ottobre 2014. Nella misura in cui l’amministrazione dovesse giungere

alla conclusione che nel 1989 all’insorgente non è dovuto il mezzo accredito,

dovrà motivare la sua decisione.

La Cassa dovrà poi

calcolare l’ammontare esatto dell’importo da restituire dal ricorrente dal mese

di ottobre 2014. Una volta cresciuta in giudicato la nuova decisione,

l’amministrazione esaminerà la domanda di condono formulata implicitamente con

il ricorso.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.Il ricorso è parzialmente

accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato all’amministrazione per i

suoi incombenti.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti