30.2017.10
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
22 giugno 2017Italiano21 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
30.2017.10
TB
Lugano
22 giugno 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 10 febbraio 2017 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 17 gennaio 2017 emanata da
Cassa CO 1
in materia di rendite AVS
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, 1926, è stato sposato con
__________, 1929, fino al decesso di quest’ultima, che è avvenuto in __________
il 5 aprile 2016 (cfr. il certificato di morte).
1.2. Il 2 agosto 2016 (doc. 23) la
Cassa CO 1 ha informato l’assicurato che, avendo appreso della scomparsa della
moglie soltanto il 9 giugno 2016, in qualità di erede era tenuto alla
restituzione del versamento a torto delle rendite AVS dal 1° maggio al 30
giugno 2016 (Fr. 1'602.-). La Cassa gli ha inoltre chiesto se era d’accordo di
procedere con una trattenuta di Fr. 160.- sulla sua rendita mensile fino
all’estinzione del debito.
1.3. Con decisione del 5 dicembre
2016 (doc. 37) la Cassa CO 1 ha chiesto all’assicurato di restituirle l’importo
versato a torto alla moglie per i mesi di maggio (Fr. 801.-) e di giugno 2016
(Fr. 801.-).
Un’analoga decisione è stata inviata ai tre figli __________ (doc.
38), __________ (doc. 39) e __________ (doc. 40), tutti domiciliati all’estero.
1.4. A seguito dell’opposizione
del 15 dicembre 2016 (doc. 42) dell’assicurato, il 17 gennaio 2017 (doc. A1) la
Cassa CO 1 ha emanato una decisione su opposizione con cui ha confermato il
principio della restituzione di Fr. 1'602.- quali rendite indebitamente
percepite da __________ per maggio e giugno 2016, essendo l’assicurato suo
erede e quindi tenuto a rispondere dei debiti ereditati per la totalità degli
stessi. Gli è stata inoltre segnalata la possibilità di chiedere il condono
della restituzione dell’importo dovuto se dati i presupposti legali. A tale
scopo gli è stato trasmesso un formulario da compilare attestante le sue
condizioni economiche (doc. A13).
1.5. Il 10 febbraio 2017 (doc. I) RI
1 si è rivolto alla Cassa CO 1 rilevando di essere separato legalmente dalla
moglie da oltre 50 anni e di non avere più avuto contatti né con lei né con i
suoi figli vivendo tutti all’estero. Inoltre, nemmeno è stato contattato per
un’eventuale eredità, di modo che egli non si ritiene suo erede. Non avendo peraltro
mai incassato la rendita AVS che il coniuge percepiva ed essendo egli al
beneficio delle prestazioni complementari che gli permettono di coprire i costi
della casa anziani medicalizzata in cui risiede dal 2012, egli non sarebbe
comunque in grado di fare fronte al pagamento di quanto dovuto, tanto che ne ha
chiesto il condono a mezzo dell’apposito formulario.
1.6. La Cassa di compensazione ha
trasmesso per competenza a questo Tribunale lo scritto dell’assicurato a lei
pervenuto, che è stato ritenuto quale ricorso (doc. III).
1.7. Il 14 marzo 2017 (doc. V) la
Cassa CO 1 ha proposto di respingere il ricorso, evidenziando che il ricorrente
è coerede legittimo della defunta __________ essendo ancora coniugato con la
stessa e non avendo mai rinunciato formalmente all’eredità da essa lasciata.
Egli è pertanto tenuto alla restituzione della somma richiesta.
Sulla domanda di condono l’amministrazione si pronuncerà solo dopo
che la decisione di restituzione sarà cresciuta in giudicato.
1.8. Il 22 febbraio 2017 (doc.
VII) il ricorrente ha ribadito di non avere mai incassato la rendita AVS della
moglie, perciò tale somma dovrebbe essere richiesta a chi l’ha effettivamente
ricevuta, presumibilmente uno dei figli domiciliati in __________. Egli ha quindi
chiesto al Tribunale di accertare presso la Cassa chi abbia effettivamente
ritirato la rendita AVS in questione.
L’amministrazione ha osservato il 31 marzo 2017 (doc. IX) che
l’interessato è a tutti gli effetti erede di __________ non avendo mai
rinunciato alla sua eredità, perciò in virtù dell’art. 2 cpv. 1 lett. a OPGA è
tenuto solidalmente a tutti gli altri coeredi ai debiti della propria moglie.
Il ricorrente non ha formulato ulteriori osservazioni (doc. X).
considerato in diritto
2.1. L'art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce
che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La
restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e
verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
Il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere
dal momento in cui l'istituto di assicurazione ha avuto conoscenza del fatto,
ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito
deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di
prescrizione più lungo, quest'ultimo è determinante (art. 25 cpv. 2 LPGA).
Secondo l’art. 2 cpv. 1 lett. a OPGA, sono tenuti alla
restituzione il beneficiario della prestazione indebitamente concessa o i suoi
eredi.
L'art. 3 cpv. 1 OPGA prevede che l'ammontare della restituzione è
stabilito mediante decisione.
Per giurisprudenza costante, nell'ambito delle assicurazioni sociali,
la restituzione delle prestazioni presuppone, di regola, che siano adempiute le
condizioni di una riconsiderazione o di una revisione processuale della
decisione con la quale le prestazioni litigiose sono state versate (DTF 126 V
42 cons. 2b).
2.2. Per l'art. 53 cpv. 1 LPGA, le
decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono
essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente
nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti
in precedenza.
Per il cpv. 2, l'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle
decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che
erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza.
Dalla riconsiderazione (o riesame) va dunque distinta la revisione
processuale delle decisioni amministrative.
L'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha stabilito
che, in ambito di restituzione delle prestazioni, i principi applicabili al
diritto precedentemente in vigore sono ancora attuali (STFA K 147/03 del 12
marzo 2004 = DTF 130 V 318).
Per analogia con la revisione processuale delle decisioni emanate
dalle autorità giudiziarie, l'amministrazione è tenuta a procedere alla revisione
di una decisione formalmente cresciuta in giudicato quando sono scoperti
fatti nuovi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica
differente (DTF 129 V 110, DTF 126 V 42 consid. 2b con rinvii; STFA C 191/02
del 15 luglio 2003; STFA I 339/01 del 29 novembre 2002).
La nozione di fatti o mezzi di prova nuovi si apprezza
allo stesso modo in caso di revisione (processuale) di una decisione amministrativa
(art. 53 cpv. 1 LPGA), di revisione di un giudizio cantonale (art. 61 lett. i
LPGA) o di revisione di una sentenza fondata sull'art. 137 lett. b OG (Plädoyer
2007/1 pag. 62 [sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 642/04
del 6 dicembre 2005]).
Sono nuovi ai sensi di queste disposizioni solo i
fatti già esistenti all'epoca della procedura precedente, ma che non erano
stati allegati poiché non ancora noti nonostante tutta la diligenza del caso; i
fatti verificatisi dopo la fine del processo, e comunque dopo il momento in
cui, secondo le regole di procedura applicabili, potevano ancora essere
addotti, non vanno invece considerati e non possono quindi fondare una domanda
di revisione (DTF 121 IV 317 consid. 2 pag. 321; 118 II
199 consid. 5 pag. 204; 110 V 138 consid. 2 pag. 141; 108 V 170 consid. 1 pag.
171; Elisabeth Escher, Revision und Erläuterung, in: Thomas Geiser/Peter Münch [a cura di], Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea e
Francoforte 1998, n. 8.21; René
A. Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungs-rechtsprechung,
Ergänzungsband, Basilea e Francoforte 1990, n. 43 B I c, pag. 132). I fatti nuovi devono inoltre essere rilevanti, vale a dire devono
essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base della sentenza
contestata e da condurre a un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento
giuridico corretto. Per quanto concerne i nuovi mezzi di prova, gli stessi
devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la revisione oppure
fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano
potuto venir provati, a discapito del richiedente (DTF 127 V 353 consid. 5b
pag. 358). Se i nuovi mezzi sono destinati a provare dei fatti sostenuti in
precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere stato in grado di
invocarli in tale procedimento. Una prova deve essere considerata concludente
quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il giudice a statuire in
modo diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella procedura principale. È
decisiva la circostanza che il mezzo di prova non serva solamente all'apprezzamento
dei fatti, ma alla determinazione degli stessi. Non basta pertanto che in una
nuova perizia siano apprezzati in modo diverso i fatti; occorrono invece
elementi di fatto nuovi, dai quali risulti che il fondamento della pronunzia
impugnata presentava difetti oggettivi. Per giustificare la revisione di una
sentenza non basta che, dalla fattispecie conosciuta al momento dell'emanazione
della pronunzia principale, il perito tragga, ulteriormente, conclusioni
diverse da quelle del tribunale. Neppure costituisce motivo di revisione il
semplice fatto che il tribunale potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti
all'epoca del procedimento principale. L'apprezzamento inesatto deve, al
contrario, essere la conseguenza dell'ignoranza o della carenza di prove
riguardanti fatti essenziali per la sentenza (DTF 127 V 353 consid. 5b pag.
358, 110 V 138 consid. 2 pag. 141, 291 consid. 2a pag. 293, 108 V 170 consid. 1
pag. 171; cfr. pure DTF 118 II 199 consid. 5 pag. 205).
L'amministrazione può riconsiderare una
decisione passata formalmente in giudicato e sulla quale un'autorità
giudiziaria non si è pronunciata nel merito, a condizione che sia senza dubbio
errata e la sua rettifica rivesta un'importanza notevole. Questi principi sono
pure applicabili nel caso in cui delle prestazioni siano state accordate senza
essere state oggetto di una decisione formale se il loro versamento ha comunque
validamente esplicato effetti giuridici (DTF 129 V 110, DTF 126 V 23 consid.
4b, DTF 126 V 46 consid. 2b, DTF 126 V 400 consid. 2b/a; STFA C 24/02 dell'11
febbraio 2004). Una decisione è stata ad esempio considerata senza dubbio
errata a seguito di calcolo illegale di una rendita, in conseguenza ad una
valutazione errata dell'invalidità per l'applicazione errata di principi fondamentali
(DTF 119 V 483 consid. 3; DTF 110 V 179).
L'irregolarità deve essere manifesta. Il Tribunale federale ha precisato
(STF 8C_883/2008 del 31 marzo 2009, consid. 4.1.2):
" In
particolare, non si può parlare di un'inesattezza manifesta se l'assegnazione
della prestazione dipende dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame
presuppone un certo margine di apprezzamento riguardo a certi loro aspetti o
elementi, e se la decisione iniziale appare ammissibile alla luce della
situazione di fatto e di diritto. Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere
erroneo della decisione iniziale, le condizioni per procedere a una
riconsiderazione non sono date (cfr. sentenza 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008,
consid. 3.1 con riferimenti).".
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (STF
9C_862/2010 del 18 gennaio 2012; STF 9C_1061/2010 del 7 luglio 2011, consid.
6.1), la riconsiderazione non è tuttavia ammissibile se la decisione è stata
oggetto di controllo giudiziale nel merito (DTF 127 V 466 consid. 2c).
Per determinare se è possibile riconsiderare
una decisione in quanto manifestamente erronea, occorre fondarsi sulla situazione
giuridica esistente al momento della sua pronuncia, prendendo in considerazione
la prassi allora in vigore (DTF 125 V 383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti),
tenuto conto del fatto che un cambiamento di prassi o di giurisprudenza non
giustifica di regola una riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115
V 308 consid. 4a/cc pag. 314). Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per
evitare che la riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di
riesaminare liberamente i presupposti del diritto a prestazioni di lunga
durata, l'irregolarità deve essere manifesta. In particolare non vi è
inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende
dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo
margine di apprezzamento riguardo a certi aspetti o elementi, e se la decisione
iniziale appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto.
Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale,
non è possibile procedere ad un riesame (cfr. sentenza 9C_439/2007 del 28
febbraio 2008 consid. 3.1 con riferimenti).
Occorre inoltre precisare che il Tribunale non può
obbligare l'amministrazione ad entrare nel merito di una tale richiesta, come è
del resto espressamente previsto all'art. 53 LPGA, poiché non esiste un diritto
alla riconsiderazione di una decisione cresciuta in giudicato (STF 8C_334/2008
del 26 novembre 2008, consid. 3.1; STF U 403/06 del 9 ottobre 2007, consid. 8;
DTF 133 V 50 consid. 4.1 pag. 52, 127 V 466 consid. 2c; 106 V 78 consid. 2 pag.
79). Secondo la dottrina tuttavia la decisione di procedere o meno in tal senso
deve rispettare il principio dell'uguaglianza di trattamento e non essere
arbitraria (Kieser, ATSG-Kommentar, 2003, n. 22 ad art. 53).
L'amministrazione
non è tenuta a riconsiderare una decisione, poiché essa ha unicamente la
facoltà di procedere a un simile riesame nella misura in cui sono soddisfatte
determinate condizioni; per contro né l'assicurato né il giudice possono obbligarla a un tale passo (STF
8C_257/2011 del 14 giugno 2011, consid. 4; STF 8C_302/2007 del 4 agosto 2008,
consid. 3; STF H 223/06 del 17 gennaio 2008, consid. 5; citata STF U 403/06,
consid. 8; STF I 309/06 del 20 aprile 2007, consid. 3; DTF 133 V 50 consid.
4.1).
Nella menzionata DTF 133 V 50, al considerando 4.2.2
il Tribunale federale ha pure statuito che una decisione con cui l'amministrazione
rifiuta di entrare nel merito di una domanda di riesame non è impugnabile
tramite la procedura di opposizione, in quanto una domanda di riconsiderazione
può essere in ogni caso ripresentata in ogni tempo (citata STF U 403/06, consid.8).
2.3. In
concreto, con decisione formale del 5 dicembre 2016 (doc. 37) la Cassa di
compensazione ha osservato di avere appreso solo il 9 giugno 2016 che la moglie
del ricorrente era deceduta e che quindi il suo diritto alla rendita valeva
fino al 30 aprile 2016.
La restituzione di quanto percepito in eccesso da __________ si
imporrebbe quindi a seguito della scoperta dell'indebito ottenimento di una
rendita di vecchiaia anche dopo la sua scomparsa.
A fronte di tale circostanza, l'amministrazione ha quindi calcolato
la rendita di vecchiaia che l'interessata ha ugualmente percepito dal 1° maggio
(Fr. 801.-) al 30 giugno 2016 (Fr. 801.-).
Constatato così un indebito versamento giusta l'art. 25 LPGA, la
Cassa di compensazione ha chiesto all'assicurato, in qualità di coerede insieme
ai tre figli, la restituzione di Fr. 1'602.-.
Nel proprio ricorso l'assicurato ha evidenziato di essere separato
legalmente dalla moglie da oltre 50 anni e di non avere avuto notizia della sua
eredità, perciò non ritiene di dovere restituire alcunché anche in virtù della
sua condizione di indigenza economica.
2.4. Va innanzitutto evidenziato
che dal “Certificato storico contestuale - residenza - stato di
famiglia-convivenza” rilasciato dal Comune di __________ e prodotto agli atti
dall’amministrazione, __________, al momento del suo decesso, era coniugata con
RI 1.
Anche dalla banca dati dei movimenti della popolazione del Cantone
Ticino emerge che il ricorrente era coniugato dal 1946 con __________.
Siccome l’assicurata, di nazionalità __________, è deceduta in __________,
in virtù dell’art. 91 cpv. 1 LDIP la successione di una persona con ultimo
domicilio all'estero è regolata dal diritto richiamato dalle norme di diritto
internazionale privato dello Stato di domicilio.
Senza che occorra qui indagare ulteriormente le norme legali straniere
sul diritto successorio il ricorrente, in qualità di marito della defunta __________,
benché sostenga di essere stato separato legalmente dal coniuge, ne era certamente
erede. Infatti, soltanto il divorzio poteva rompere il legame giuridico che si
è venuto a creare fra i coniugi con il matrimonio del 1946 ma, come visto, sia
per __________ sia per la Svizzera fino al 5 aprile 2016 __________ e RI 1
risultavano ancora a tutti gli effetti coniugati.
Nemmeno risulta che l’assicurato abbia rinunciato all’eredità
della moglie. Al riguardo, egli ha affermato che “non sono stato contattato
in nessun modo per qualsiasi tipo di eredità” (doc. I).
Stante quanto precede, ne discende che il ricorrente è pertanto
erede legale della defunta moglie.
Di conseguenza, conformemente all’art. 2 cpv. 1 lett. a OPGA, in
tali vesti l’assicurato è tenuto alla restituzione delle prestazioni
indebitamente ricevute dalla moglie, beneficiaria di una rendita di vecchiaia.
Pertanto, il ricorrente non può sfuggire al pagamento dei debiti della
successione relitta.
In queste condizioni è a giusta ragione che la Cassa di
compensazione gli ha chiesto di restituire le rendite di maggio e di giugno
2016 che sono state versate a torto alla moglie.
La circostanza che l’assicurato non sia l’unico erede della
defunta, ma che sia erede insieme ai tre figli, semplicemente lo qualifica
quale coerede e quindi come debitore solidale. Ciò significa che nella misura
in cui i figli all’estero non abbiano rinunciato alla successione della madre, il
ricorrente potrà rifarsi sugli altri coeredi per il rimborso della sua quota
parte del debito che egli è tenuto a pagare.
2.5. Per quanto concerne la
legittimità dell’ordine di restituzione come tale, va rammentato che la Cassa
di compensazione, avendo rilevato un caso di indebita percezione di prestazioni
da parte della moglie del ricorrente, era tenuta ad emanare una decisione di restituzione,
essendo adempiuti entrambi i presupposti dell'art. 53 LPGA per il riesame della
precedente decisione formale di concessione della rendita di vecchiaia.
In virtù dell’art. 21 cpv. 2 LAVS, il diritto alla rendita di
vecchiaia percepito da __________ sin dal 1991 (doc. 1) si è estinto il 30
aprile 2016 a seguito del suo decesso avvenuto il 5 aprile 2016. La Cassa di
compensazione è però venuta a conoscenza della scomparsa dell’assicurata
soltanto il 9 giugno seguente (doc. 20), perciò ha continuato a versare la
rendita AVS per i mesi di maggio e giugno 2016.
Alla luce di questo nuovo elemento, gli importi che la Cassa di
compensazione ha versato ugualmente per i due mesi seguenti al decesso lo sono
stati dunque indebitamente.
Ne discende che è a giusta ragione che l’amministrazione ha riconsiderato
il provvedimento amministrativo emesso a suo tempo, essendo manifestamente
errato e la sua modifica rivestendo d’altro canto un’importanza notevole,
poiché ha per oggetto una prestazione periodica (DTF 119 V 475 consid. 1c; STF
9C_795/2009 del 21 giugno 2010, consid. 2.3).
Infatti, alla luce della scomparsa della beneficiaria della
rendita AVS, la precedente decisione di attribuzione di una rendita si è
rivelata errata oltre il 30 aprile 2016.
Di conseguenza, con la decisione del 5 dicembre 2016 la richiesta
di restituzione delle rendite di vecchiaia versate in eccesso all'insorgente è
quindi in sé formalmente giustificata.
All’amministrazione è infatti sempre dato il diritto, come esposto,
di rivedere e riconsiderare una decisione qualora vi siano nuovi fatti e/o
mezzi di prova e/o laddove la decisione appaia manifestamente errata e la sua
correzione rivesta una notevole importanza (art. 53 LPGA).
Considerata poi la periodicità del versamento della rendita, senza
il provvedimento in questione la Cassa avrebbe continuato (ingiustamente) a
versare alla defunta assicurata una rendita che non era (più) di sua spettanza.
Occorre dunque ora verificare la correttezza, dal profilo
giuridico, del principio della restituzione preteso dalla Cassa di
compensazione.
2.6. La Cassa di compensazione si
è accorta dell’errore nel versamento dell’importo della rendita di vecchiaia di
spettanza del ricorrente il 9 giugno 2016, ossia quando ha appositamente
interpellato il comune di domicilio dell’assicurata per accertarne – come ogni
anno - la sua esistenza in vita.
Ne segue che la decisione di restituzione del 5 dicembre 2016 è
tempestiva, poiché inoltrata entro il termine di un anno da quando l’amministrazione
è venuta a conoscenza dell’errore (art. 25 cpv. 2 LPGA).
Ritenuto, inoltre, che la richiesta di restituzione concerne il periodo
dal 1° maggio al 30 giugno 2016, anche il termine relativo di 5 anni è stato
rispettato (art. 25 cpv. 2 LPGA).
2.7. Quanto all’importo
complessivo da restituire, non contestato, esso ammonta a Fr. 1'602.-.
Questa somma corrisponde alle due mensilità di Fr. 801.- l’una,
che si riferiscono ai mesi di maggio e di giugno 2016 indebitamente versate
all’assicurata post mortem.
Di conseguenza, l’ammontare chiesto in restituzione è senza dubbio
corretto.
2.8. Resta da esaminare la domanda
di condono che l’assicurato, in applicazione dell’art. 3 cpv. 3 OPGA, chiede
venga decisa dal TCA. Egli fa valere la sua indigenza, tanto che è al beneficio
delle prestazioni complementari che coprono la retta della casa anziani in cui
è definitivamente degente dal 2012.
Secondo l’art. 25 cpv. 1 seconda frase LPGA, la restituzione non
deve essere chiesta se l’interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in
gravi difficoltà.
A norma dell’art. 3 OPGA:
" 1 L’ammontare della
restituzione è stabilito mediante decisione.
2 Nella
decisione di restituzione l’assicuratore indica la possibilità di chiedere il
condono.
3 L’assicuratore
decide di rinunciare alla restituzione se sono manifestamente date le
condizioni per il condono.”.
Per l’art. 4 OPGA:
" 1 Se il beneficiario era
in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l’assicuratore rinuncia
completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni indebitamente
concesse.
2 Determinante
per il riconoscimento di una grave difficoltà è il momento in cui la decisione
di restituzione passa in giudicato.
3 Le
autorità cui sono state versate prestazioni in virtù dell’articolo 20 LPGA o
delle disposizioni delle singole leggi non possono far valere una grave
difficoltà.
4 Il
condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei
necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in
cui la decisione è passata in giudicato.
5 Sul
condono è pronunciata una decisione.”.
L’amministrazione ha evidenziato che, di principio, è possibile
pronunciare una decisione di condono solo al momento della crescita in
giudicato formale della decisione di restituzione, ritenuto che unicamente in
quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente (STF 9C_211/2009 del 26
febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre
2009).
Il TF ha rilevato che di norma sulla restituzione e sul condono vanno
emesse due distinte decisioni e che l’amministrazione può rinunciare alla
restituzione se le condizioni del condono sono manifestamente adempiute
(sentenza 9C_387/2011 del 25 luglio 2011; sentenza 8C_1031/2008 del 29 aprile
2009; sentenza I 121/07 del 16 gennaio 2008, sentenza 9C_233/2007
del 28 giugno 2007: “Nach Art. 25
Abs. 1 ATSG sind unrechtmässig bezogene Leistungen zurückzuerstatten. Wer Leistungen in gutem Glauben empfangen
hat, muss sie nicht zurückerstatten, wenn eine grosse Härte vorliegt. Über
Rückforderung und - gegebenenfalls - Erlass derselben wird in der Regel in zwei
Schritten verfügt (Art. 3 und 4 ATSV). Auf die Rückerstattung kann bereits im
Rahmen der (ersten) Verfügung über die Rückforderung nur verzichtet werden,
wenn offensichtlich ist, dass die Voraussetzungen für den Erlass gegeben sind (Art. 3 Abs. 3 ATSV). Der im Streit liegende Einspracheentscheid
beschlägt nur die Frage der Rückforderung; in dessen Begründung heisst es, bei
Eingang eines entsprechenden Gesuchs werde über den Erlass gesondert verfügt.
Das kantonale Versicherungsgericht hat sich an den dadurch vorgegebenen
Streitgegenstand gehalten und richtigerweise nichts zur Erlassfrage ausgeführt.
Streitig und zu prüfen ist auch im letztinstanzlichen Verfahren allein die Frage
der Rechtmässigkeit der Rückforderung an sich“).
Nel caso di specie l’amministrazione non si è
pronunciata sulla domanda di condono e quindi non si è espressa né sulla buona
fede né sull’onere troppo grave, ritenendo di doversi pronunciare solo dopo la crescita
in giudicato della decisione di restituzione (doc. V).
Al riguardo, questo TCA rileva che in assenza
di una specifica decisione della Cassa, ritenuto il potere cognitivo limitato
del Tribunale federale in caso di ricorso, per garantire alle parti un doppio
grado di giudizio, è necessario che l’amministrazione si esprima per prima sul
condono tramite un provvedimento impugnabile. Una decisione di questo Tribunale
sarebbe quindi ora prematura.
Le parti, in applicazione del loro diritto di essere sentite,
dovrebbero inoltre poter prendere posizione sul calcolo che il TCA dovrebbe
effettuare.
Da quanto precede discende che, non essendo qui dati
Fatti
i presupposti per l’applicazione dell’art. 3 cpv. 3 OPGA, la domanda di condono
formulata dal ricorrente dovrà essere decisa dalla Cassa di compensazione dopo
che la presente decisione di restituzione sarà cresciuta in giudicato.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L’atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta
invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma
del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti