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Decisione

30.2017.10

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

22 giugno 2017Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

i presupposti per l’applicazione dell’art. 3 cpv. 3 OPGA, la domanda di condono

formulata dal ricorrente dovrà essere decisa dalla Cassa di compensazione dopo

che la presente decisione di restituzione sarà cresciuta in giudicato.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L’atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta

invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma

del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti