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Decisione

30.2017.11

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

22 maggio 2017Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

i presupposti di cui alla STF 2C_768/2014 del 31 agosto 2015), dalla precedente

prassi (in particolare dal caso sfociato nella STF 9C_211/2010). L’Alta Corte

non si è confrontata con tale suo precedente e non ha riesaminato il contenuto

delle contestazioni del ricorso sfociato nella sentenza del 2011 (come ricorda

la dottrina “… con la sua sentenza 31 agosto 2015 ... Purtroppo … non si è

confrontata con la sentenza … 2011 che nemmeno cita …”). Con un successivo

giudizio della I Corte di diritto pubblico datata 11 novembre 2015 (STF 1C_569/2015)

il TF è tornato, implicitamente, sulla prassi precedente alla STF

9C_699/2014. Alla luce di quanto precede, e viste le motivazioni di merito (su

questi aspetti si veda Ranzanici,

op. cit., n. 4.3.3.1., p. 328), questa Corte può emanare il suo giudizio

monocraticamente.

nel merito

2. L’oggetto

del litigio è la verifica dell’eventuale prescrizione dei contributi personali

richiesti dalla Cassa di compensazione al ricorrente per l’anno di contribuzione

2012. Nel caso in cui la pretesa della Cassa fosse tempestiva, un ulteriore

aspetto del contendere è la verifica della determinazione del reddito da

attività indipendente in base al quale fissare i contributi personali.

3. Sono assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale

sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che

sono domiciliate in Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).

Secondo l'art. 3 cpv. 1

LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che

esercitano un'attività lucrativa.

Per l'art. 4 cpv. 1 LAVS

i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono

calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa

dipendente e indipendente.

I contributi AVS degli

assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati

tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza

d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS). Il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo

una serie di spese indicate all’art. 9 cpv. 2 LAVS.

L'art. 14 cpv. 2 LAVS prevede che i

contributi del reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente, i

contributi degli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa e quelli

degli assicurati i cui datori di lavoro non sono soggetti all'obbligo di pagare

i contributi devono essere stabiliti e versati periodicamente. Il Consiglio

federale fissa i periodi di calcolo e di contribuzione.

I contributi sono fissati per ciascun

anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l'anno civile (art.

22 cpv. 1 OAVS).

Per il calcolo dei contributi sono

determinanti il reddito secondo il risultato dell’esercizio commerciale chiuso

nell’anno di contribuzione e il capitale proprio investito nell’azienda alla

fine dell’esercizio commerciale (art. 22 cpv. 2 OAVS).

Le autorità fiscali cantonali

stabiliscono il reddito determinante per il calcolo dei contributi in base alla

tassazione dell’imposta federale diretta, passata in giudicato, e il capitale

proprio investito nell’azienda in base alla corrispondente tassazione dell’impo-sta

cantonale, passata in giudicato e adeguata ai valori di ripartizione

intercantonali (art. 23 cpv. 1 OAVS).

In difetto

di una tassazione dell’imposta federale diretta passata in giudicato, gli

elementi fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione dell’imposta cantonale

sul reddito e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione controllata d’imposta

federale diretta (art. 23 cpv. 2 OAVS).

Le

indicazioni fornite dalle autorità fiscali sono vincolanti per le casse di compensazione

(art. 23 cpv. 4 OAVS).

Nell’anno di contribuzione corrente, le

persone tenute a pagare i contributi devono pagare contributi d’acconto a

scadenze periodiche (art. 24 cpv. 1 OAVS).

Le casse di compensazione

stabiliscono i contributi d'acconto sulla base del reddito presumibile

dell'anno di contribuzione. Possono fondarsi sul reddito determinante per

l'ultima decisione di fissazione dei contributi, salvo che la persona tenuta a

pagare i contributi renda verosimile che detto reddito non corrisponde

manifestamente al reddito presumibile (art. 24 cpv. 2 OAVS).

In virtù dell’art. 24 cpv. 3 OAVS, se durante o dopo

l'anno di contribuzione risulta che il reddito diverge sostanzialmente dal reddito

presumibile, le casse di compensazione adeguano i contributi d'acconto.

Per l’art. 24 cpv. 4 OAVS, le persone

tenute a pagare i contributi devono dare alle casse di compensazione le

indicazioni necessarie per la fissazione dei contributi d'acconto, presentare,

se richiesto, i giustificativi e segnalare le divergenze sostanziali dal

reddito presumibile.

Per l’art. 24 cpv. 5 OAVS, se entro il

termine fissato non vengono date le indicazioni necessarie, non vengono

presentati i giustificativi o non vengono pagati i contributi d’acconto, le

casse di compensazione fissano i contributi d’acconto dovuti in una decisione.

Giusta l’art. 25 cpv. 1 OAVS, le casse

di compensazione fissano i contributi dovuti per l’anno di contribuzione in una

decisione e procedono alla compensazione con i contributi d’acconto pagati.

Per il cpv. 2, i contributi non versati

dagli assicurati vanno pagati entro 30 giorni a contare dalla fatturazione.

Per le persone

esercitanti un'attività lucrativa indipendente a esse affiliate, le casse di

compensazione domandano alle competenti autorità fiscali cantonali le

indicazioni necessarie al calcolo dei contributi. L'Ufficio federale emana

direttive in merito alle indicazioni necessarie e alla procedura di notifica

(art. 27 cpv. 1 OAVS. Nel nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2012 è stata

eliminata la 2a frase).

Giusta l’art. 27 cpv. 2

OAVS, le autorità fiscali cantonali trasmettono man mano le indicazioni per

ogni anno fiscale alle casse di compensazione.

L'autorità fiscale

cantonale che non ha ricevuto nessuna domanda di comunicazione per una persona

esercitante un'attività lucrativa indipendente il cui reddito può essere

stabilito conformemente all'articolo 23 trasmette spontaneamente gli elementi

di calcolo alla cassa cantonale di compensazione. Questa li inoltra, ove

occorra, alla cassa di compensazione competente (art. 27 cpv. 3 OAVS).

L’art. 39 OAVS tratta del

pagamento dei contributi arretrati e al capoverso 1 dispone che se ha

conoscenza che una persona non ha pagato i contributi dovuti o ha pagato

contributi inferiori a quelli dovuti, la cassa di compensazione deve esigere il

pagamento dei contributi arretrati e, ove occorra, stabilirlo mediante decisione.

È fatta salva la prescrizione prevista dall'articolo 16 capoverso 1 LAVS.

I contributi reclamati

vanno pagati entro 30 giorni a contare dalla fatturazione (art. 39 cpv. 2

OAVS).

4. Per

quanto concerne la lamentela del ricorrente a sapere se la decisione del

13 gennaio 2016 di fissazione dei contributi per l’anno 2012 sia stata emanata

tempestivamente dalla Cassa di compensazione, va evidenziato che con il 1° gennaio 2012 è entrata in vigore una nuova versione, che

ne ha migliorato l’esecuzione, dell’art. 16 cpv. 1 LAVS.

L’art. 16 cpv. 1 1a frase

LAVS dispone che i contributi il cui importo non è stato fissato mediante

decisione formale entro un termine di cinque anni dalla fine dell’anno

civile per il quale sono dovuti non possono più essere né pretesi né pagati.

Giusta l’art. 16 cpv. 1

2a frase LAVS, in deroga all’articolo 24 capoverso 1 LPGA, per i contributi

secondo gli articoli 6 capoverso 1, 8 capoverso 1 e 10 capoverso 1 il termine

di prescrizione scade soltanto un anno dopo la fine dell’anno civile in

cui la tassazione fiscale determinante è passata in giudicato.

I citati termini di

prescrizione sono in realtà dei termini di perenzione e una decisione

contributiva resa nei termini legali esclude una volta per tutte la perenzione

prevista dall’art. 16 cpv. 1 LAVS (Kieser, ATSG Kommentar, Basilea Zurigo

Ginevra 2009, 2.a ed., ad art. 24, p. 347, N. 26, rammenta che “Mit dem

Erlass einer Beitragsverfügung wird die Verwirkung ein für allemal ausgeschlossen,

und zwar auch dann, wenn die Verfügung in der Folge gerichtlich oder wieder erwägungsweise

aufgehoben und durch eine neue ersetzt wird […] ”).

Prima che la

perenzione diventi definitiva i contributi devono essere indicati in una

decisione notificata al debitore dei contributi (Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des

articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillese et survivants

(LAVS), pag. 409).

A

determinate condizioni, la decisione notificata allo scopo di evitare che un credito

contributivo sia perento può essere sufficiente anche se il suo contenuto è

lacunoso (per esempio indica l’importo globale a carico del datore di lavoro,

senza che figurino i dettagli per ogni dipendente). Tuttavia

l’ammontare richiesto successivamente non può superare quello della decisione

precedentemente notificata (cfr. anche Greber/Duc/

Scartazzini, op. cit., pag. 410, n. 9 ad art. 16: “Dès l’instant où

la créance de cotisations a été consigné en temps utile dans une décision, la

prescription du droit de fixer les cotisations ne peut jamais intervenir. Peu

importe que la décision entre en force ou soit ultérieurement annulée par le

juge ou par la caisse elle-même. Une décision de cotisations rendue dans le délai

fixé à l’article 16 alinéa 1 LAVS exclut une fois pour toutes la péremption à

concurrence au plus du montant réclamé”).

Nel caso di specie non vi è alcun

dubbio che i contributi fissati per l’anno 2012 con la decisione emessa il 13

gennaio 2016, e dunque entro il termine quinquennale di perenzione, sono

tempestivi. La Cassa era quindi legittimata ad emettere nel 2016

una decisione di fissazione dei contributi per l’anno 2012, il termine legale

di prescrizione di 5 anni (art. 16 cpv. 1 1a frase LAVS) non essendo

trascorso, ma scadendo il 31 dicembre 2017.

A nulla vale la tesi del

ricorrente secondo cui si dovrebbe per contro applicare il termine di

prescrizione di un anno previsto dall’art. 16 cpv. 1 2a frase LAVS.

La seconda frase dell’art. 16

cpv. 1 LAVS permette, nei casi in cui vi è un ritardo nella quantificazione dei

redditi degli assicurati il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare dei

contributi, degli indipendenti e delle persone che non esercitano un’attività

lucrativa, di posticipare di un anno il termine di prescrizione legale, così da

non svantaggiare gli assicurati che, per un ritardo ad essi non imputabile

sulla fissazione dei contributi dovuti, che si basa sulla decisione di

tassazione cresciuta in giudicato, in futuro rischierebbero di ricevere una

rendita AVS ridotta a causa dei minori contributi versati nel periodo

determinante, siccome già caduti in prescrizione (STCA 30.2015.35 del 24 marzo

2016, in cui la Cassa ha agito tempestivamente, giacché ha emanato nel 2015 la

decisione di fissazione dei contributi per il 2008 e il 2009, ovvero entro un

anno dalla fine dell’anno civile in cui la tassazione fiscale determinante,

ossia quella su reclamo, è cresciuta in giudicato; in altre parole, il termine

del 31 dicembre 2016 di cui all’art. 16 cpv. 1 2a frase LAVS è stato

rispettato).

Il caso in esame si differenzia però

chiaramente dalla fattispecie citata, siccome la notifica di tassazione IC/IFD

2012 del ricorrente gli è giunta due anni dopo, il 29 ottobre 2014 (docc. 12a e

18), e quindi non oltre i 5 anni del termine di perenzione dell’art. 16 cpv. 1 1a

frase LAVS. Pertanto, non v’è alcun motivo di applicare qui la perenzione

di un anno prevista eccezionalmente dalla seconda frase dell’art. 16

cpv. 1 LAVS, che va ad aggiungersi ai 5 anni previsti di principio dall’art. 16

cpv. 1 1a frase LAVS per far sì che i contributi che le Casse di compensazione devono

fissare non si prescrivano per colpa del ritardo con cui le autorità fiscali, a

volte, emanano le loro decisioni di tassazione.

Accertata la tempestività

della decisione del 13 gennaio 2016, occorre verificare se l’importo del

reddito determinante sul quale la Cassa ha calcolato i contributi dovuti per

il 2012 sia corretto.

5. Per

Considerandi

questo calcolo la Cassa di compensazione ha aggiornato il reddito netto

da attività indipendente comunicato dall’autorità fiscale al lordo dei

contributi AVS/AI/IPG e ha stabilito in Fr. 77'378,20 il reddito soggetto a

contribuzione.

A dire del ricorrente, invece, il

reddito determinante ammonterebbe a Fr. 71'266.-, ovvero al reddito netto

andrebbero aggiunti i contributi versati così come ritenuto a livello fiscale.

La Cassa di compensazione, giusta

l’art. 23 cpv. 1 OAVS, ha stabilito i contributi dovuti dall’assicurato per l’anno

2012.

basandosi sul reddito da attività indipendente di Fr. 70'000.- risultante

dalla notifica di tassazione per l’IFD 2012 del 29 ottobre 2014 (doc. 18). Essa

ha quindi applicato il nuovo art. 9 cpv. 4 LAVS e ha riportato il

reddito aziendale (netto) comunicatole dall’autorità fiscale al lordo

dei contributi AVS/AI/IPG, deducendo l’interesse dell’1% sul capitale investito

di Fr. 17'000.- e aggiungendovi i contributi calcolati su un reddito di Fr. 70'000.-.

Dopo le rimostranze

dell’assicurato sulla questione della prescrizione del contributo richiesto, la

Cassa ha accertato presso l’autorità fiscale che l’interessato ha dedotto dei

contributi personali dal reddito aziendale nella misura di Fr. 1'266.-, importo

che non era stato comprovato, ma accettato in deduzione dall’Ufficio di tassazione

competente (doc. 12a).

6.

Per

giurisprudenza costante del TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), ogni

tassazione fiscale è presunta conforme alla realtà: le Casse di compensazione

sono vincolate dalle comunicazioni delle Autorità di tassazione e il giudice

delle assicurazioni sociali esamina di principio la decisione fiscale

unicamente dal profilo della legalità. L'Autorità giudicante non può scostarsi

da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga

errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure

quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi

in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una

tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta

alle Autorità fiscali e il Giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire

adottando particolari provvedimenti di tassazione.

L'assicurato esercitante un'attività

indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale

anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali (Pratique

VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC

1992.

pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985

pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF

106.

V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a).

Il Tribunale federale delle assicurazioni ha comunque precisato che la

comunicazione fiscale è vincolante per l'Amministrazione e per il Giudice delle

assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi.

Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione

a questa disposizione (Pratique VSI 1993, pag. 242 segg.).

Le comunicazioni fiscali sono

vincolanti per la Cassa, anche se fondate su una tassazione d'ufficio (RCC 1988

pag. 321 consid. 3; Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der

obligatorischen AHV, 2a edizione, Zurigo 1996, N. 8.32, pag. 212; Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des

articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants

(LAVS), ad art. 9 LAVS, N. 151 pag. 312).

Va a questo proposito

rammentato che secondo la giurisprudenza del TFA, gli atti fiscali sono

vincolanti ai fini di stabilire il momento della realizzazione del reddito

anche per quanto concerne i lavoratori indipendenti (DTF 122 V 291 = SVR 1997

AVS Nr. 110 pag. 341 segg., consid. 5a).

7.

Giusta

l'art. 9 cpv. 4 LAVS, in vigore dal 1° gennaio 2012, le casse di compensazione aggiungono al reddito comunicato

dalle autorità fiscali le deduzioni ammissibili secondo il diritto fiscale dei

contributi di cui all'art. 8 della presente legge, all'art. 3 cpv. 1 LAI

e all'art. 27 cpv. 2 LIPG. A tal fine il reddito comunicato è calcolato al 100

per cento in base ai tassi di contribuzione applicabili.

Per la disposizione transitoria della

modifica del 17 giugno 2011 (computo delle deduzioni ammissibili secondo il

diritto fiscale), l'art. 9 cpv. 4 si applica a tutti i redditi provenienti da

un'attività lucrativa indipendente comunicati dalle autorità fiscali dopo l'entrata

in vigore della modifica.

Nella STCA 30.2014.13 del 24 marzo

2014, emanata da questo Tribunale nella sua composizione di tre giudici e

cresciuta incontestata in giudicato, ripresa nelle STCA 30.2014.8 del 22 maggio

2014.

e STCA 30.2014.10 del 6 giugno 2014, è stato evidenziato che con sentenza 9C_189/2013 del 13 dicembre 2013 (DTF 139 V 537 = SVR 2014 AHV

Nr. 2) l'Alta Corte ha stabilito che vi è un'eccezione all'applicazione

dell'art. 9 cpv. 4 LAVS.

Nel caso giudicato nella

sua sentenza di principio il Tribunale federale ha ritenuto che, nelle

comunicazioni relative al 2008 e al 2009, l'autorità fiscale ha negato che dall'importo comunicato fossero stati dedotti i contributi sociali. L'istanza inferiore,

ossia il Tribunale amministrativo del Canton Zugo, aveva accolto il ricorso

dell'assicurato, affermando che la Cassa non doveva aggiungere all'importo

soggetto a contribuzione gli oneri sociali e rinviando l'incarto

all'amministrazione per un nuovo calcolo dopo avere accertato l'ammontare del

reddito netto.

Dal canto suo il

Tribunale federale ha stabilito che la lettera della norma è chiara, nel senso

che il reddito che l'autorità fiscale deve comunicare deve corrispondere al

reddito netto e che la Cassa di compensazione competente deve

ricalcolarlo al 100 per cento in base ai tassi di contribuzione applicabili.

A livello di ordinanza, l'art. 23 cpv. 4 OAVS prevede che le comunicazioni delle

autorità fiscali sono vincolanti per le casse (cfr. consid. 5.3).

L'Alta Corte ha quindi

affermato che scopo e senso dell'art. 9 cpv. 4 LAVS si evincono dal Messaggio

del Consiglio federale. Al fine di semplificare il loro compito e di applicare

unitariamente la norma, le autorità fiscali devono essere sgravate dal

ricalcolo dei contributi. Il legislatore è consapevole che con il nuovo disposto

i contributi dedotti a livello fiscale non collimano necessariamente con quelli

ricalcolati dalle casse di compensazione, poiché la deduzione fiscale non viene

loro comunicata. Scopo e senso della norma consistono nella semplificazione del

lavoro per il fisco e per le casse di compensazione (cfr. consid. 5.4).

Secondo l'interpretazione

letterale e teleologica della nuova norma, la ratio legis della modifica

consiste nel fatto che le casse di compensazione, contrariamente alla prassi in

vigore precedentemente (DTF 111 V 289), non devono più preoccuparsi della

questione di sapere se le autorità fiscali hanno o meno dedotto i contributi

sociali dal reddito loro comunicato. Devono partire dal principio che si tratta

di un reddito netto e devono di conseguenza aggiungervi i contributi

sociali. L'assicurato dichiara al fisco anche i contributi sociali e può

impugnare la tassazione se rileva che la deduzione non è avvenuta

correttamente. Vale anche in questo contesto il principio secondo il quale

l'indipendente deve far valere i propri diritti nell'ambito della procedura

fiscale (DTF 110 V 369). Se la tassazione non viene contestata, di principio diventa

vincolante per il calcolo dei contributi (cfr. consid. 5.5).

La nostra Massima istanza

ha tuttavia stabilito che questo principio non è assoluto e non vale quando tramite

la comunicazione fiscale è attestato chiaramente, espressamente e senza nessun dubbio

che dal reddito non è stata eseguita alcuna deduzione. Nel caso

giudicato dal TF, nella comunicazione relativa al 2009 l'autorità fiscale ha risposto negativamente alla questione di sapere se i contributi personali

sono stati dedotti dal reddito da attività indipendente. Dalle risposte alle

domande poste dall'Alta Corte emerge infatti che alla cassa di compensazione è

stato comunicato il reddito senza la deduzione dei contributi sociali, perché

il ricorrente non li ha dichiarati o non ne ha fatto domanda in tal senso. Se

dalla comunicazione fiscale è chiaro che non sono state fatte deduzioni

e per la cassa non vi è alcun dubbio che il reddito dichiarato è un reddito lordo,

la cassa non deve procedere al ricalcolo percentuale dei contributi ai

sensi dell'art. 9 cpv. 4 LAVS. Infatti, secondo il Messaggio del Consiglio federale,

il legislatore partiva dal presupposto che il fisco aveva effettivamente

dedotto i contributi. Per questo motivo, il TF ha ritenuto che la sentenza di

prima istanza è corretta nel suo risultato e l'amministrazione deve ricalcolare

i contributi dovuti dall'assicurato (cfr. consid. 6).

Nel primo caso giudicato

da questo Tribunale (30.2014.13), la fattispecie era analoga a quella trattata

dal Tribunale federale, visto che alla domanda se l'assicurato avesse dedotto i

contributi dal reddito aziendale l'autorità fiscale ha risposto negativamente.

Pertanto, il TCA ha concluso che il reddito accertato fiscalmente era lordo

e ha dunque accolto il ricorso e rinviato gli atti all'amministrazione, affinché

ricalcolasse il contributo dovuto sulla base di questo importo, senza

applicare l'art. 9 cpv. 4 LAVS.

Anche nella seconda

controversia (30.2014.8) il TCA ha accertato che il reddito da attività

indipendente ricavato dalla documentazione raccolta era lordo, visto

che, separatamente, l'assicurata aveva fiscalmente dichiarato i contributi

versati durante il 2008.

Pure nella vertenza

decisa con sentenza del 6 giugno 2014 (30.2014.10), cresciuta incontestata in

giudicato, il reddito conseguito dall'attività indipendente era al netto

delle spese che l'interessato si è assunto nell'esercizio della sua professione

(art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS), ma non comprendeva anche i contributi

AVS/AI/IPG, visto che egli non li ha dedotti né dalla cifra d'affari incassata,

insieme alle altre spese professionali, né dal reddito netto inserendoli nella

dichiarazione d'imposta (punto 11.1). Ciò ha comportato che poiché l'assicurato

non ha effettivamente posto fiscalmente in deduzione dal reddito conseguito (al

netto delle spese professionali) i contributi personali che egli ha in realtà

versato durante l'anno di contribuzione, la Cassa di compensazione non

poteva ritenere l'importo comunicato dall'autorità fiscale quale reddito al

netto dei contributi AVS/AI/IPG e riportarlo al lordo dei contributi giusta

l'art. 9 cpv. 4 LAVS. Pertanto, non essendo state fatte delle deduzioni non

v'era alcun dubbio che il reddito dichiarato era un reddito lordo da

attività indipendente dell'assicurato. Di conseguenza, non si doveva procedere

al ricalcolo percentuale dei contributi ai sensi dell'art. 9 cpv. 4 LAVS, ma

porre questo reddito, siccome già lordo, alla base del calcolo dei

contributi personali dell'insorgente.

Nella STCA 30.2014.25 del

21.

agosto 2014 questo Tribunale si è pronunciato su un caso in cui la Cassa ha

considerato che il reddito aziendale comunicato dall'autorità fiscale fosse

netto e, quindi, in applicazione dell'art. 9 cpv. 4 LAVS, l'ha riportato al

lordo dei premi AVS/AI/IPG in quanto deduzione ammessa fiscalmente, ma non

dalla LAVS. L'agire dell'amministrazione non era però corretto. Infatti, dal

conto economico risultava che dalla cifra d'affari totale incassata erano stati

dedotti, fra le varie spese professionali, anche "Stipendi e oneri sociali",

perciò in questa somma non erano anche compresi i contributi personali

versati a titolo di acconto dall'assicurato. Pertanto, l'assicurato non aveva

effettivamente posto fiscalmente in deduzione dal reddito conseguito (al netto

delle spese professionali) i contributi personali che aveva in realtà già

versato durante quell'anno.

Infine, nella STCA

30.2016.7

emanata il 27 aprile 2016, l’autorità fiscale, contattata

espressamente dalla Cassa di compensazione, ha risposto che dal reddito

aziendale l’assicurato non aveva dedotto i contributi personali. D’altra

parte il ricorrente non aveva effettivamente mai versato degli acconti

sui contributi dovuti per gli anni 2010 e 2012 siccome non affiliato nella

categoria degli indipendenti per l’attività accessoria di viticoltore (art. 64

cpv. 5 LAVS). Pertanto, come giudicato nella citata STCA 30.2014.10, poiché per

gli anni 2010 e 2012 l'assicurato non aveva posto fiscalmente in

deduzione dal reddito conseguito i contributi personali che avrebbe dovuto

versare per quegli anni, la Cassa di compensazione non poteva quindi ritenere l'importo

di Fr. 3'000.- quale reddito al netto dei contributi AVS/AI/IPG riportandolo al

lordo dei contributi giusta l'art. 9 cpv. 4 LAVS, per un reddito determinante

soggetto a contribuzione di Fr. 3'460.- rispettivamente di Fr. 3'475.-. Sia per

l’anno 2010, sia per il 2012, l'importo di Fr. 3'000.- costituiva (già) il

reddito lordo da attività accessoria indipendente dell'assicurato. Non

va dimenticato che per la DTF 139 V 537 consid. 6, se dalla comunicazione fiscale

è chiaro che non sono state fatte deduzioni e non vi è alcun

dubbio che il reddito dichiarato è un reddito lordo, non si deve

procedere al ricalcolo percentuale dei contributi ai sensi dell'art. 9 cpv. 4

LAVS.

8.

Nell’evenienza

concreta, la Cassa di compensazione ha accertato presso l’autorità fiscale che

il reddito netto conseguito dall’assicurato come indipendente nell’anno

2012.

ammontava a Fr. 70'000.- e che i contributi personali dedotti

dall’assicurato dal suo reddito aziendale ammontavano a Fr. 1'266.-, “non comprovati

ma accettati in deduzione” (doc. 12a).

Stando così le cose, è

pertanto corretto che la Cassa abbia considerato che il reddito aziendale

comunicato dall'autorità fiscale fosse netto e, quindi, in applicazione

dell’art. 9 cpv. 4 LAVS, l’abbia riportato al lordo dei premi AVS/AI/IPG in

quanto deduzione ammessa fiscalmente, ma non dalla LAVS.

La circostanza che

l’assicurato abbia (apparentemente) versato dei contributi pari a Fr. 1'266.-

non muta l’esito del giudizio.

Come ha evidenziato il

Tribunale federale al considerando 5.4 della sua sentenza di principio

pubblicata in DTF 139 V 537, il legislatore è consapevole che con il nuovo art.

9.

cpv. 4 LAVS i contributi dedotti a livello fiscale non collimano necessariamente

con quelli ricalcolati dalle casse di compensazione, poiché la deduzione

fiscale non viene loro comunicata. Scopo e senso della norma consistono nella

semplificazione del lavoro per il fisco e per le casse di compensazione.

Non va poi dimenticato di

rilevare che nel caso in esame il ricorrente è stato affiliato nella categoria

degli indipendenti soltanto dall’aprile 2012, mentre prima era assoggettato ai

contributi come persona senza attività lucrativa. È quindi anche legittimo che

i contributi che l’assicurato ha versato in precedenza quale persona senza

attività lucrativa fossero inferiori a quelli dovuti poi effettivamente come indipendente.

Questa discrepanza di

importi non deve però trarre in inganno il Tribunale che, accertato essere in

presenza di un reddito netto da attività indipendente, deve pertanto

senza alcun dubbio procedere con il confermare l’applicazione del principio

stabilito dall’art. 9 cpv. 4 LAVS di riportare al lordo dei contributi il

reddito netto.

Tenuto poi conto del

principio stabilito nella DTF 141 V 433 secondo cui nell’ambito della

determinazione del reddito da attività indipendente sottoposto a contributi,

l'interesse del capitale proprio impegnato nell'azienda deve essere dedotto dal

reddito (lordo) prima che la Cassa di compensazione aggiunga l'importo dei

contributi AVS/AI/IPG, la cui deduzione è ammissibile secondo il diritto fiscale

(N. 1170 e N. 1172 Direttive sui contributi dei lavoratori

indipendenti e delle persone senza attività lucrativa nell’AVS/AI e nelle IPG [DIN],

valide dal 1° gennaio 2008, stato 1° gennaio 2017), il calcolo dei contributi

dovuti dal ricorrente per l’anno 2012 così come stabilito dalla decisione

formale del 13 gennaio 2016 (doc. 16) è dunque corretto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata

e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti