30.2017.18
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10 ottobre 2017Italiano19 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
30.2017.18
TB
Lugano
10 ottobre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso dell’11 maggio 2017 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 28 marzo 2017 emanata da
Cassa CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto in fatto
1.1. Il 28 novembre 2016 (doc. 19)
la Cassa CO 1 ha informato RI 1 di averlo affiliato d’ufficio nella categoria
degli indipendenti a decorrere dal 1° gennaio 2011, poiché fiscalmente aveva
esposto dei redditi aziendali derivanti da un’attività indipendente accessoria.
1.2. Il 1° dicembre 2016 la Cassa CO
1 ha emesso tre distinte decisioni definitive di fissazione dei contributi
personali per indipendenti per gli anni 2011 (doc. 18), 2012 (doc. 17) e 2013
(doc. B) ritenendo quali basi di calcolo il reddito da attività indipendente
conseguito in quegli anni stabilito dalle tassazioni fiscali (art. 22 OAVS),
pari a Fr. 3'000.-, a Fr. 20'000.- e a Fr. 448'000 (doc. 16).
1.3. Il 2 gennaio 2017 (doc. 12)
l’assicurato ha formulato ricorso (recte: opposizione) genericamente
contro il conteggio __________ del 1° dicembre 2016, precisando poi solo il 17
febbraio 2017 (doc. 10) che “In particolare non corrisponde al vero che la
transazione che ho effettuato sia il frutto del mio lavoro in quanto l’ho
effettuata privatamente e non come dipendente di alcuna ditta e pertanto è
esente all’assoggettamento AVS. Tengo inoltre ad informarvi che la transazione
immobiliare da me effettuata è stata l’unica da me eseguita anche negli anni
successivi e sino a tutt’oggi.”.
1.4. La Cassa di compensazione ha
verificato i dati fiscali per l’anno 2013 presso la competente autorità fiscale
(doc. 9a) e con decisione su opposizione del 28 marzo 2017 (doc. A) ha respinto
l’opposizione dell’assicurato.
L’amministrazione ha ricordato la nozione di reddito da attività
indipendente giusta l’art. 17 OAVS e che v’è commercio di immobili non appena
il contribuente svolge un’attività che eccede la mera amministrazione del
patrimonio e sfrutta il mercato immobiliare alla stregua di un commerciante
professionale nell’intento di realizzare un profitto. Inoltre, la Cassa ha
spiegato che il reddito aziendale netto comunicato dall’autorità fiscale è
stato riportato al lordo dei contributi AVS/AI/IPG in virtù dell’art. 9 cpv. 4
LAVS e che, preso atto che non vi sono più state transazioni immobiliari negli
anni seguenti al 2013, avrebbe proceduto a stralciare l’assicurato dalla
categoria degli indipendenti dal 31 dicembre 2013.
1.5. L’11 maggio 2017 (doc. I) RI
1, patrocinato dall’avv. RA 1, ha chiesto in via principale di annullare la
decisione e in via subordinata di fissare in Fr. 185'035,60 l’utile conseguito
e di ricalcolare di conseguenza i contributi personali dovuti.
Il ricorrente ha innanzitutto evidenziato di essere venuto a
conoscenza della decisione di tassazione fiscale del 13 gennaio 2016 relativa
alla IC/IFD 2013 (doc. D) soltanto con la decisione impugnata, visto che delle
sue questioni fiscali si è sempre occupato un fiduciario, recentemente
scomparso.
Ritenendo però che tale decisione fosse errata benché cresciuta in
giudicato, l’insorgente ha inoltrato un’istanza di revisione all’Ufficio di
tassazione chiedendo la modifica del calcolo dell’imponibile IFD 2013.
L’assicurato ha contestato l’imposizione di un reddito aziendale sia
come principio sia come ammontare, avendo partecipato ad un’unica operazione
immobiliare. Egli ha spiegato di avere acquistato nel 2003 1/8 della part. n.
132 RFD di __________ (doc. E) e ha indicato le modalità con cui è avvenuto
tale acquisto, così come il pagamento del prezzo di acquisto complessivo di Fr.
3'800'000.-. Per quanto concerne la sua quota parte, egli ha ottenuto un
prestito bancario di Fr. 160'000.- gravando con una cartella ipotecaria
l’abitazione coniugale (doc. F) e versando Fr. 162'500.- a un comproprietario
il quale ha poi effettuato il bonifico di Fr. 2'500'000.- al notaio (doc. G).
Nel dicembre 2013 (doc. H) il ricorrente ha ceduto la sua quota di 1/8 al fratello,
pure comproprietario di 1/8, unitamente a un posto auto, per il prezzo di Fr.
545'625.-, pagati in contanti Fr. 400'000.- e la rimanenza tramite assunzione
da parte del fratello della quota parte a carico del ricorrente del debito
ipotecario effettivo garantito da una cartella ipotecaria di Fr. 1'500'000.-
gravante le quote di comproprietà della part. n. 132 RFD di __________. Quasi
un anno dopo l’imposta sugli utili immobiliari è stata fissata in oltre Fr.
52'000.- (doc. I). Il fratello gli aveva però versato Fr. 400'000.- già nel
2009 sulla base di un accordo, secondo cui il ricorrente si ritirava
dall’operazione immobiliare cedendo al fratello la sua interessenza con tutti
gli utili e gli oneri, compresi gli aggravi immobiliari che venivano assunti da
quest’ultimo a completa liberazione dell’assicurato (docc. J e K). Pertanto,
l’utile che egli ha conseguito è stato di Fr. 185'035,60 (Fr. 400'000.- - Fr.
162'500.- - Fr. 52'464,40) e non di Fr. 496'124,05.
L’insorgente ha inoltre evidenziato che si è trattato di un
impiego di sostanza privata, che per definizione non può dare luogo a
tassazione per commercio professionale di immobili, essendo l’unico
investimento immobiliare al quale egli ha partecipato, solo per vincoli
parentali, con mezzi propri ipotecando l’abitazione coniugale. A suo dire,
l’utile non è qui imponibile come reddito, poiché “il ricorrente ha
partecipato solo perché così richiesto dal fratello __________, facendo capo
per la sua quota integralmente alla sua sostanza privata, che l’investimento si
è protratto quasi 10 anni dal profilo del diritto reale e oltre 6 anni da
quello obbligatorio, che egli si è ritirato anzitempo dall’operazione non
partecipando ai futuri e ben maggiori utili che i comproprietari si erano
ripromessi e che non hanno ancora diviso.” (doc. I punto 11 pag. 4).
Infine, per il ricorrente è stata l’unica operazione immobiliare
nel corso degli ultimi 20 anni e le ditte di cui egli è direttore e azionista
non hanno nulla a che vedere con il fondo acquistato né con operazioni di
compravendita immobiliari.
1.6. Con risposta del 31 maggio
2017 (doc. III) l’amministrazione ha proposto di respingere il ricorso, ricordando
che i contributi per l’anno 2013 vanno calcolati sul reddito conseguito
quell’anno (art. 23 cpv. 1 OAVS) e che la relativa notifica di tassazione IFD
2013, cresciuta incontestata in giudicato, ha accertato. Anche se è stata
allestita d’ufficio, la Cassa ha precisato che la tassazione è vincolante per
le Casse di compensazione, non essendo stata contestata dal contribuente. È
solo nel caso in cui l’autorità fiscale dovesse emettere una nuova notifica di
tassazione IFD rettificata con un nuovo importo del reddito aziendale che la
Cassa avrà gli elementi necessari per poter entrare nel merito di una rettifica
della contestata decisione di fissazione dei contributi personali (N. 1198
DIN). Al ricorrente resta aperta la possibilità prevista dall’art. 34b OAVS di
dilazionare il pagamento.
1.7. Il 10 agosto 2017 (doc. V) il
TCA ha interpellato l’autorità fiscale per conoscere lo stato della procedura
di revisione avviata dall’assicurato. Il 25 agosto 2017 (doc. VI) l’Ufficio di
tassazione di __________ ha risposto che l’istanza di revisione dell’11 maggio
2017 è stata respinta con decisione del 17 maggio 2017 (doc. VI/2), contro cui l’interessato
ha formulato un reclamo che è stato anch’esso respinto con decisione del 22
giugno 2017 (doc. VI/1), cresciuta in giudicato. L’autorità fiscale ha pertanto
concluso che il reddito imponibile determinante ai fini del calcolo dei
contributi rimane quello della decisione di tassazione IFD 2013 del 13 gennaio
2016.
1.8. Il TCA ha invitato le parti a
formulare delle osservazioni sugli accertamenti effettuati (doc. VII) e la
Cassa di compensazione si è riconfermata nella risposta di causa (doc. VIII),
mentre l’insorgente non si è pronunciato al riguardo.
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è
sapere se il ricorrente sia tenuto a versare dei contributi personali come
commerciante professionale di immobili sull’utile realizzato nel 2013 e se sì occorre
ancora stabilire a quanto ammonti questo reddito da attività indipendente
soggetto a contribuzione.
2.2. Sono assicurate
obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione per la
vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che sono domiciliate in
Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).
Per l'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti
al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa.
In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i
contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati
in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente
e indipendente.
Fatti
I contributi AVS degli assicurati esercitanti
un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi
reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1
LAVS).
Il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo
una serie di spese indicate all’art. 9 cpv. 2 LAVS.
Ai sensi dell’art. 9 cpv. 3 LAVS il reddito proveniente da
un'attività lucrativa indipendente e il capitale proprio impegnato nell'azienda
sono accertati dalle autorità fiscali cantonali e comunicati alle casse di
compensazione.
Per l’art. 9 cpv. 4 LAVS, le casse di compensazione aggiungono al
reddito comunicato dalle autorità fiscali le deduzioni ammissibili secondo il
diritto fiscale dei contributi di cui all'art. 8 LAVS, all'art. 3 cpv. 1 LAI e
all'art. 27 cpv. 2 LIPG. A tal fine il reddito comunicato è calcolato al 100
per cento in base ai tassi di contribuzione applicabili.
L'art. 14 cpv. 2 LAVS prevede che i contributi del reddito proveniente
da un'attività lucrativa indipendente, i contributi degli assicurati che non
esercitano un'attività lucrativa e quelli degli assicurati i cui datori di lavoro
non sono soggetti all'obbligo di pagare i contributi devono essere stabiliti e
versati periodicamente. Il Consiglio federale fissa i periodi di calcolo e di
contribuzione.
Per l'art. 14 cpv. 3 LAVS se, nonostante diffida, una persona tenuta
al pagamento dei contributi non dà le indicazioni necessarie per il calcolo di
essi, questi sono stabiliti mediante tassazione d'ufficio.
2.3. I contributi sono fissati per
ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l'anno
civile (art. 22 cpv. 1 OAVS).
Per il calcolo dei contributi sono determinanti il reddito secondo
il risultato dell’esercizio commerciale chiuso nell’anno di contribuzione e il
capitale proprio investito nell’azienda alla fine dell’esercizio commerciale
(art. 22 cpv. 2 OAVS).
Giusta l’art. 22 cpv. 5 OAVS, il reddito non è convertito in
reddito annuo.
Le autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante
per il calcolo dei contributi in base alla tassazione dell’imposta federale
diretta, passata in giudicato, e il capitale proprio investito nell’azienda in
base alla corrispondente tassazione dell’imposta cantonale, passata in
giudicato e adeguata ai valori di ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1
OAVS).
In difetto di una tassazione
dell’imposta federale diretta passata in giudicato, gli elementi fiscali
determinanti sono desunti dalla tassazione dell’imposta cantonale sul reddito
e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione controllata d’imposta federale
diretta (art. 23 cpv. 2 OAVS).
Le indicazioni fornite dalle
autorità fiscali sono vincolanti per le casse di compensazione (art. 23 cpv. 4
OAVS).
Per le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente a
esse affiliate, le casse di compensazione domandano alle competenti autorità
fiscali cantonali le indicazioni necessarie al calcolo dei contributi.
L'Ufficio federale emana direttive in merito alle indicazioni necessarie e alla
procedura di notifica (art. 27 cpv. 1 OAVS).
2.4. Per giurisprudenza costante
del TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), ogni tassazione fiscale è
presunta conforme alla realtà: le casse di compensazione sono vincolate dalle
comunicazioni delle autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni
sociali esamina di principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della
legalità. L'autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale
cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente
comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare
fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni
sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano;
infatti la determinazione del reddito spetta alle autorità fiscali e il giudice
delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti
di tassazione.
L'assicurato esercitante un'attività indipendente deve anzitutto
difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i
contributi delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321
consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371
consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V
30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a). Il Tribunale federale
delle assicurazioni ha comunque precisato che la comunicazione fiscale è
vincolante per l'amministrazione e per il giudice delle assicurazioni sociali
solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni
relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa
disposizione (Pratique VSI 1993, pag. 242 segg.).
Le comunicazioni fiscali sono vincolanti per la cassa, anche se
fondate su una tassazione d'ufficio (RCC 1988 pag. 321 consid. 3;
Käser,
Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Zurigo
1996, N. 8.32, pag. 212; Greber/Duc/Scartazzini,
Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse
et survivants (LAVS), ad art. 9 LAVS, N. 151 pag. 312).
Va a questo proposito rammentato che secondo
la giurisprudenza del TFA, gli atti fiscali sono vincolanti ai fini di
stabilire il momento della realizzazione del reddito anche per quanto concerne
i lavoratori indipendenti (DTF 122 V 291 = SVR 1997 AVS Nr. 110 pag. 341 segg.,
consid. 5a).
2.5. Occorre ancora osservare che
a norma dell'art. 17 OAVS, di cui al rinvio dell'art. 9 LAVS, sono considerati
reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente ai sensi dell'art. 9
cpv. 1 LAVS tutti i redditi conseguiti in proprio da un'azienda commerciale,
industriale, artigianale, agricola o silvicola, dall'esercizio di una
professione liberale o da qualsiasi altra attività compresi gli utili in
capitale e gli utili realizzati con il trasferimento di elementi patrimoniali
giusta l'art. 18 cpv. 2 LIFD e gli utili conseguiti con l'alienazione di fondi
agricoli e silvicoli giusta l'art. 18 cpv. 4 LIFD, eccetto i redditi da
partecipazioni dichiarati quali sostanza commerciale giusta l'art. 18 cpv. 2
LIFD.
Secondo l'art. 18 cpv. 1 LIFD sono imponibili tutti i proventi
dall'esercizio di un'impresa commerciale, industriale, artigianale, agricola o
forestale, da una libera professione e da ogni altra attività lucrativa
indipendente.
Pronunciandosi sulla portata di questa norma, nonostante i dubbi
sollevati dalla giurisprudenza cantonale e dalla dottrina, il Tribunale
Considerandi
federale ha confermato, con una sentenza del 1999, l'imponibilità degli utili provenienti da commercio professionale di beni, in particolare
immobili e titoli (DTF 125 II 113).
L'Alta Corte ha posto l'accento sul fatto che l'art. 16 cpv. 1
LIFD dichiara imponibile "la totalità dei proventi, periodici e
unici" e afferma pertanto il principio dell'imposizione del reddito netto
complessivo. Esenti sono invece secondo l'art. 16 cpv. 3 LIFD solo gli utili in
capitale "conseguiti nella realizzazione di sostanza privata": la
legge si limita a esplicitare quanto vigeva già in precedenza; da parte loro,
gli articoli da 17 a 23 LIFD si limitano a descrivere i redditi imponibili più
importanti e definiscono in particolare i redditi da attività lucrativa
dipendente ed indipendente. Per il legislatore, dunque, secondo quanto conclude
il Tribunale federale, anche gli utili provenienti da un'attività che
oltrepassa la mera amministrazione della sostanza privata rappresentano reddito
da attività lucrativa indipendente ed anche i beni impiegati per tale attività
costituiscono sostanza aziendale, anche se manca ogni attività organizzata
nella forma di una vera e propria impresa.
Ne consegue che l'esenzione secondo l'art. 16 cpv. 3 LIFD è
limitata a quegli utili in capitale che sorgono nel quadro della usuale amministrazione
del patrimonio, cioè senza una particolare attività del contribuente
indirizzata al conseguimento di un lucro, oppure in seguito ad un'occasione che
si offre in modo casuale. Poiché bisogna fondarsi su una nozione ampia di
attività lucrativa indipendente, l'art. 18 LIFD permette di ritenere
un'attività che oltrepassa la semplice amministrazione del patrimonio come una
forma di attività lucrativa indipendente.
Va infine ricordato che secondo la pluridecennale prassi del
Tribunale federale, vi è commercio professionale di immobili non appena il
contribuente svolge un'attività che eccede la mera amministrazione del
patrimonio e sfrutta il mercato immobiliare alla stregua di un commerciante
professionale, nell'intento di realizzare un profitto (DTF 112 Ib 81 consid. 2a
e rif.; STF 2P.56/2000 del 27 marzo 2001). In particolare, sono considerati
indizi di un'attività lucrativa un'elevata frequenza di operazioni, l'esistenza
di legami tra tali operazioni e l'attività professionale del contribuente, l'uso
di notevoli crediti, il fatto che l'interessato si serva di conoscenze
professionali proprie o di terzi, la breve durata del possesso dei fondi e il
reinvestimento dei profitti in ulteriori operazioni immobiliari (STF 2A.37/2004
del 25 marzo 2004).
Per stabilire se si è o no in presenza di un commercio
professionale di immobili si deve tenere conto dell'insieme delle circostanze
del caso concreto (DTF 125 II 113 consid.
3c e 6a).
Da quanto precede discende che il commercio professionale di
immobili, considerata attività lucrativa di tipo indipendente, viene tassata
fiscalmente a livello federale (art. 18 LIFD). Per contro, a livello cantonale
non avviene una specifica tassazione, giacché l’utile ricavato dalla vendita
(professionale) di immobili viene già tassato di volta in volta con la tassa
sugli utili immobiliari (STCA 30.2015.35 del 24 marzo 2016; STCA 30.2015.29 del
25.
gennaio 2016).
2.6
In concreto l’assicurato ha
contestato in via principale la sua affiliazione quale indipendente nel 2013
come commerciante professionale di immobili e in via subordinata ha chiesto che
l’utile conseguito sia al limite fissato in Fr. 185'035,60 contro i Fr.
496'124,05 ritenuti dalla Cassa di compensazione.
Nel caso di specie l’8 marzo 2017 (doc. 9a) l’Ufficio
circondariale di tassazione di __________ ha confermato che il reddito esposto
in sede di tassazione (Fr. 448'000.-) si riferisce all’utile derivante dal
commercio professionale di immobili, che il reddito aziendale effettivo
soggetto a contribuzione è pari a Fr. 491'527.-, che dal reddito imposto l’assicurato
ha dedotto i contributi AVS/AI/IPG di Fr. 43'527.- e che la tassazione è cresciuta
in giudicato.
L’importo così determinato, conformemente all’art. 23 cpv. 1 OAVS,
è pertanto vincolante sia per la Cassa di compensazione che per il giudice
delle assicurazioni sociali (cfr. consid. 2.3 e 2.4). Di conseguenza, se
l’interessato non fosse stato d’accordo con l’ammontare dell’utile (Fr.
448'000.-) e/o con la sua qualifica di reddito da attività indipendente
accessoria, avrebbe dovuto contestarlo in sede fiscale (cfr. consid. 2.4).
Ed in tal senso ha agito l’assicurato, ma i tentativi che ha messo
in atto affinché l’autorità fiscale annullasse la sua qualifica di commerciante
professionale di immobili rispettivamente che riducesse l’importo del reddito
considerato da attività lucrativa indipendente non sono andati a buon fine.
In effetti, l’istanza di revisione dell’11 maggio 2017 è stata
dichiarata irricevibile il 17 maggio 2017 (doc. VI/2), mentre il reclamo del 14
giugno 2017 è stato respinto dalla decisione su reclamo del 22 giugno 2017 (doc.
VI/1).
L’Ufficio circondariale di tassazione di __________ ha esposto
nella sua decisione del 17 maggio 2017 i principi alla base della revisione di
una tassazione (art. 147 LIFD) e ha ritenuto l’istanza dei contribuenti
irricevibile per tardività.
L’autorità fiscale non ha infatti creduto alla tesi secondo cui gli
interessati (l’assicurato e la moglie) sarebbero venuti a conoscenza della
notifica di tassazione IC/IFD 2013 emessa il 13 gennaio 2016 soltanto con la
decisione su opposizione del 28 marzo 2017 della Cassa di compensazione. Prova
ne è che il 22 febbraio 2016 i contribuenti hanno pagato il dovuto d’imposta di
oltre Fr. 73'000.- con un acconto volontario di quasi Fr. 50'000.- e che il
saldo è stato corrisposto in seguito con sei versamenti così come concordato
con l’Ufficio di esazione e condoni sulla base di una richiesta dei debitori del
giugno 2016.
Inoltre, il 1° dicembre 2016 la Cassa di compensazione aveva notificato
all’assicurato la decisione di fissazione dei contributi personali per
indipendenti per l’anno 2013, dalla quale risultava che il reddito netto da
attività indipendente era stato fissato in Fr. 448'000.- e, aggiungendovi i contributi
AVS/AI/IPG, il reddito soggetto a contribuzione era stato stabilito in Fr.
496'100.-.
Pertanto, l’Ufficio di tassazione ha rilevato che, semmai,
l’istanza di revisione avrebbe dovuto essergli inviata entro 90 giorni giusta
l’art. 148 LIFD e quindi al più tardi entro il 1° marzo 2017.
Ad ogni modo, ha osservato l’autorità fiscale, quand’anche detta
istanza di revisione fosse stata ricevibile, la stessa sarebbe stata ugualmente
respinta in virtù dell’art. 147 cpv. 2 LIFD, poiché non poteva essere ammessa
per motivi che il contribuente, usando la diligenza che da lui si poteva
pretendere, sarebbe stato in grado di fare valere già nella procedura
ordinaria.
In merito all’imposizione come reddito da attività indipendente,
l’Ufficio di tassazione ha infine osservato che l’assicurato era già stato
tassato per commercio professionale di immobili negli anni dal 2008 al 2012,
perciò gli utili conseguiti con le alienazioni immobiliari avvenute nel 2013
sono stati anch’essi assoggettati all’imposta federale diretta quale reddito da
attività indipendente.
In seguito, il reclamo inoltrato contro la suesposta decisione di
rigetto dell’istanza di revisione è stato respinto.
Il 22 giugno 2017 (doc. VI/1) la medesima autorità fiscale ha infatti
rilevato che il reclamante non ha sollevato obiezioni tali da contrastare
l’irricevibilità per tardività della sua istanza di revisione. Inoltre, egli
nemmeno ha indicato dei validi motivi di revisione e non ha fatto prova della
necessaria diligenza che ci si poteva aspettare nell’ambito della procedura
ordinaria.
2.7
Stante quanto precede, considerata
poi la conferma da parte dell’Ufficio di tassazione di __________ della
qualifica del reddito da attività indipendente dell’assicurato per l’anno di
contribuzione 2013 resa con la decisione su reclamo del 22 giugno 2017,
cresciuta incontestata in giudicato, è quindi a buon diritto che vanno
confermati gli importi contestati della decisione di fissazione dei contributi
personali AVS/AI/IPG dovuti dal ricorrente per il 2013 come persona esercitante
un’attività lucrativa indipendente, e meglio come commerciante professionale di
immobili.
Gli utili derivanti dal commercio professionale di immobili,
fissati in Fr. 448'000.-, devono pertanto servire quale base di calcolo per essere
assoggettati quale reddito da attività indipendente.
Alla luce di tutto quanto
sopra esposto questo Tribunale non ha dunque alcun motivo per scostarsi dalla
decisione impugnata. Il ricorso deve di conseguenza essere respinto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti