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30.2017.18

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

10 ottobre 2017Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

I contributi AVS degli assicurati esercitanti

un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi

reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1

LAVS).

Il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo

una serie di spese indicate all’art. 9 cpv. 2 LAVS.

Ai sensi dell’art. 9 cpv. 3 LAVS il reddito proveniente da

un'attività lucrativa indipendente e il capitale proprio impegnato nell'azienda

sono accertati dalle autorità fiscali cantonali e comunicati alle casse di

compensazione.

Per l’art. 9 cpv. 4 LAVS, le casse di compensazione aggiungono al

reddito comunicato dalle autorità fiscali le deduzioni ammissibili secondo il

diritto fiscale dei contributi di cui all'art. 8 LAVS, all'art. 3 cpv. 1 LAI e

all'art. 27 cpv. 2 LIPG. A tal fine il reddito comunicato è calcolato al 100

per cento in base ai tassi di contribuzione applicabili.

L'art. 14 cpv. 2 LAVS prevede che i contributi del reddito proveniente

da un'attività lucrativa indipendente, i contributi degli assicurati che non

esercitano un'attività lucrativa e quelli degli assicurati i cui datori di lavoro

non sono soggetti all'obbligo di pagare i contributi devono essere stabiliti e

versati periodicamente. Il Consiglio federale fissa i periodi di calcolo e di

contribuzione.

Per l'art. 14 cpv. 3 LAVS se, nonostante diffida, una persona tenuta

al pagamento dei contributi non dà le indicazioni necessarie per il calcolo di

essi, questi sono stabiliti mediante tassazione d'ufficio.

2.3. I contributi sono fissati per

ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l'anno

civile (art. 22 cpv. 1 OAVS).

Per il calcolo dei contributi sono determinanti il reddito secondo

il risultato dell’esercizio commerciale chiuso nell’anno di contribuzione e il

capitale proprio investito nell’azienda alla fine dell’esercizio commerciale

(art. 22 cpv. 2 OAVS).

Giusta l’art. 22 cpv. 5 OAVS, il reddito non è convertito in

reddito annuo.

Le autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante

per il calcolo dei contributi in base alla tassazione dell’imposta federale

diretta, passata in giudicato, e il capitale proprio investito nell’azienda in

base alla corrispondente tassazione dell’imposta cantonale, passata in

giudicato e adeguata ai valori di ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1

OAVS).

In difetto di una tassazione

dell’imposta federale diretta passata in giudicato, gli elementi fiscali

determinanti sono desunti dalla tassazione dell’imposta cantonale sul reddito

e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione controllata d’imposta federale

diretta (art. 23 cpv. 2 OAVS).

Le indicazioni fornite dalle

autorità fiscali sono vincolanti per le casse di compensazione (art. 23 cpv. 4

OAVS).

Per le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente a

esse affiliate, le casse di compensazione domandano alle competenti autorità

fiscali cantonali le indicazioni necessarie al calcolo dei contributi.

L'Ufficio federale emana direttive in merito alle indicazioni necessarie e alla

procedura di notifica (art. 27 cpv. 1 OAVS).

2.4. Per giurisprudenza costante

del TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), ogni tassazione fiscale è

presunta conforme alla realtà: le casse di compensazione sono vincolate dalle

comunicazioni delle autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni

sociali esamina di principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della

legalità. L'autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale

cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente

comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare

fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni

sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano;

infatti la determinazione del reddito spetta alle autorità fiscali e il giudice

delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti

di tassazione.

L'assicurato esercitante un'attività indipendente deve anzitutto

difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i

contributi delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321

consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371

consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V

30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a). Il Tribunale federale

delle assicurazioni ha comunque precisato che la comunicazione fiscale è

vincolante per l'amministrazione e per il giudice delle assicurazioni sociali

solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni

relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa

disposizione (Pratique VSI 1993, pag. 242 segg.).

Le comunicazioni fiscali sono vincolanti per la cassa, anche se

fondate su una tassazione d'ufficio (RCC 1988 pag. 321 consid. 3;

Käser,

Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Zurigo

1996, N. 8.32, pag. 212; Greber/Duc/Scartazzini,

Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse

et survivants (LAVS), ad art. 9 LAVS, N. 151 pag. 312).

Va a questo proposito rammentato che secondo

la giurisprudenza del TFA, gli atti fiscali sono vincolanti ai fini di

stabilire il momento della realizzazione del reddito anche per quanto concerne

i lavoratori indipendenti (DTF 122 V 291 = SVR 1997 AVS Nr. 110 pag. 341 segg.,

consid. 5a).

2.5. Occorre ancora osservare che

a norma dell'art. 17 OAVS, di cui al rinvio dell'art. 9 LAVS, sono considerati

reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente ai sensi dell'art. 9

cpv. 1 LAVS tutti i redditi conseguiti in proprio da un'azienda commerciale,

industriale, artigianale, agricola o silvicola, dall'esercizio di una

professione liberale o da qualsiasi altra attività compresi gli utili in

capitale e gli utili realizzati con il trasferimento di elementi patrimoniali

giusta l'art. 18 cpv. 2 LIFD e gli utili conseguiti con l'alienazione di fondi

agricoli e silvicoli giusta l'art. 18 cpv. 4 LIFD, eccetto i redditi da

partecipazioni dichiarati quali sostanza commerciale giusta l'art. 18 cpv. 2

LIFD.

Secondo l'art. 18 cpv. 1 LIFD sono imponibili tutti i proventi

dall'esercizio di un'impresa commerciale, industriale, artigianale, agricola o

forestale, da una libera professione e da ogni altra attività lucrativa

indipendente.

Pronunciandosi sulla portata di questa norma, nonostante i dubbi

sollevati dalla giurisprudenza cantonale e dalla dottrina, il Tribunale

Considerandi

federale ha confermato, con una sentenza del 1999, l'imponibilità degli utili provenienti da commercio professionale di beni, in particolare

immobili e titoli (DTF 125 II 113).

L'Alta Corte ha posto l'accento sul fatto che l'art. 16 cpv. 1

LIFD dichiara imponibile "la totalità dei proventi, periodici e

unici" e afferma pertanto il principio dell'imposizione del reddito netto

complessivo. Esenti sono invece secondo l'art. 16 cpv. 3 LIFD solo gli utili in

capitale "conseguiti nella realizzazione di sostanza privata": la

legge si limita a esplicitare quanto vigeva già in precedenza; da parte loro,

gli articoli da 17 a 23 LIFD si limitano a descrivere i redditi imponibili più

importanti e definiscono in particolare i redditi da attività lucrativa

dipendente ed indipendente. Per il legislatore, dunque, secondo quanto conclude

il Tribunale federale, anche gli utili provenienti da un'attività che

oltrepassa la mera amministrazione della sostanza privata rappresentano reddito

da attività lucrativa indipendente ed anche i beni impiegati per tale attività

costituiscono sostanza aziendale, anche se manca ogni attività organizzata

nella forma di una vera e propria impresa.

Ne consegue che l'esenzione secondo l'art. 16 cpv. 3 LIFD è

limitata a quegli utili in capitale che sorgono nel quadro della usuale amministrazione

del patrimonio, cioè senza una particolare attività del contribuente

indirizzata al conseguimento di un lucro, oppure in seguito ad un'occasione che

si offre in modo casuale. Poiché bisogna fondarsi su una nozione ampia di

attività lucrativa indipendente, l'art. 18 LIFD permette di ritenere

un'attività che oltrepassa la semplice amministrazione del patrimonio come una

forma di attività lucrativa indipendente.

Va infine ricordato che secondo la pluridecennale prassi del

Tribunale federale, vi è commercio professionale di immobili non appena il

contribuente svolge un'attività che eccede la mera amministrazione del

patrimonio e sfrutta il mercato immobiliare alla stregua di un commerciante

professionale, nell'intento di realizzare un profitto (DTF 112 Ib 81 consid. 2a

e rif.; STF 2P.56/2000 del 27 marzo 2001). In particolare, sono considerati

indizi di un'attività lucrativa un'elevata frequenza di operazioni, l'esistenza

di legami tra tali operazioni e l'attività professionale del contribuente, l'uso

di notevoli crediti, il fatto che l'interessato si serva di conoscenze

professionali proprie o di terzi, la breve durata del possesso dei fondi e il

reinvestimento dei profitti in ulteriori operazioni immobiliari (STF 2A.37/2004

del 25 marzo 2004).

Per stabilire se si è o no in presenza di un commercio

professionale di immobili si deve tenere conto dell'insieme delle circostanze

del caso concreto (DTF 125 II 113 consid.

3c e 6a).

Da quanto precede discende che il commercio professionale di

immobili, considerata attività lucrativa di tipo indipendente, viene tassata

fiscalmente a livello federale (art. 18 LIFD). Per contro, a livello cantonale

non avviene una specifica tassazione, giacché l’utile ricavato dalla vendita

(professionale) di immobili viene già tassato di volta in volta con la tassa

sugli utili immobiliari (STCA 30.2015.35 del 24 marzo 2016; STCA 30.2015.29 del

25.

gennaio 2016).

2.6

In concreto l’assicurato ha

contestato in via principale la sua affiliazione quale indipendente nel 2013

come commerciante professionale di immobili e in via subordinata ha chiesto che

l’utile conseguito sia al limite fissato in Fr. 185'035,60 contro i Fr.

496'124,05 ritenuti dalla Cassa di compensazione.

Nel caso di specie l’8 marzo 2017 (doc. 9a) l’Ufficio

circondariale di tassazione di __________ ha confermato che il reddito esposto

in sede di tassazione (Fr. 448'000.-) si riferisce all’utile derivante dal

commercio professionale di immobili, che il reddito aziendale effettivo

soggetto a contribuzione è pari a Fr. 491'527.-, che dal reddito imposto l’assicurato

ha dedotto i contributi AVS/AI/IPG di Fr. 43'527.- e che la tassazione è cresciuta

in giudicato.

L’importo così determinato, conformemente all’art. 23 cpv. 1 OAVS,

è pertanto vincolante sia per la Cassa di compensazione che per il giudice

delle assicurazioni sociali (cfr. consid. 2.3 e 2.4). Di conseguenza, se

l’interessato non fosse stato d’accordo con l’ammontare dell’utile (Fr.

448'000.-) e/o con la sua qualifica di reddito da attività indipendente

accessoria, avrebbe dovuto contestarlo in sede fiscale (cfr. consid. 2.4).

Ed in tal senso ha agito l’assicurato, ma i tentativi che ha messo

in atto affinché l’autorità fiscale annullasse la sua qualifica di commerciante

professionale di immobili rispettivamente che riducesse l’importo del reddito

considerato da attività lucrativa indipendente non sono andati a buon fine.

In effetti, l’istanza di revisione dell’11 maggio 2017 è stata

dichiarata irricevibile il 17 maggio 2017 (doc. VI/2), mentre il reclamo del 14

giugno 2017 è stato respinto dalla decisione su reclamo del 22 giugno 2017 (doc.

VI/1).

L’Ufficio circondariale di tassazione di __________ ha esposto

nella sua decisione del 17 maggio 2017 i principi alla base della revisione di

una tassazione (art. 147 LIFD) e ha ritenuto l’istanza dei contribuenti

irricevibile per tardività.

L’autorità fiscale non ha infatti creduto alla tesi secondo cui gli

interessati (l’assicurato e la moglie) sarebbero venuti a conoscenza della

notifica di tassazione IC/IFD 2013 emessa il 13 gennaio 2016 soltanto con la

decisione su opposizione del 28 marzo 2017 della Cassa di compensazione. Prova

ne è che il 22 febbraio 2016 i contribuenti hanno pagato il dovuto d’imposta di

oltre Fr. 73'000.- con un acconto volontario di quasi Fr. 50'000.- e che il

saldo è stato corrisposto in seguito con sei versamenti così come concordato

con l’Ufficio di esazione e condoni sulla base di una richiesta dei debitori del

giugno 2016.

Inoltre, il 1° dicembre 2016 la Cassa di compensazione aveva notificato

all’assicurato la decisione di fissazione dei contributi personali per

indipendenti per l’anno 2013, dalla quale risultava che il reddito netto da

attività indipendente era stato fissato in Fr. 448'000.- e, aggiungendovi i contributi

AVS/AI/IPG, il reddito soggetto a contribuzione era stato stabilito in Fr.

496'100.-.

Pertanto, l’Ufficio di tassazione ha rilevato che, semmai,

l’istanza di revisione avrebbe dovuto essergli inviata entro 90 giorni giusta

l’art. 148 LIFD e quindi al più tardi entro il 1° marzo 2017.

Ad ogni modo, ha osservato l’autorità fiscale, quand’anche detta

istanza di revisione fosse stata ricevibile, la stessa sarebbe stata ugualmente

respinta in virtù dell’art. 147 cpv. 2 LIFD, poiché non poteva essere ammessa

per motivi che il contribuente, usando la diligenza che da lui si poteva

pretendere, sarebbe stato in grado di fare valere già nella procedura

ordinaria.

In merito all’imposizione come reddito da attività indipendente,

l’Ufficio di tassazione ha infine osservato che l’assicurato era già stato

tassato per commercio professionale di immobili negli anni dal 2008 al 2012,

perciò gli utili conseguiti con le alienazioni immobiliari avvenute nel 2013

sono stati anch’essi assoggettati all’imposta federale diretta quale reddito da

attività indipendente.

In seguito, il reclamo inoltrato contro la suesposta decisione di

rigetto dell’istanza di revisione è stato respinto.

Il 22 giugno 2017 (doc. VI/1) la medesima autorità fiscale ha infatti

rilevato che il reclamante non ha sollevato obiezioni tali da contrastare

l’irricevibilità per tardività della sua istanza di revisione. Inoltre, egli

nemmeno ha indicato dei validi motivi di revisione e non ha fatto prova della

necessaria diligenza che ci si poteva aspettare nell’ambito della procedura

ordinaria.

2.7

Stante quanto precede, considerata

poi la conferma da parte dell’Ufficio di tassazione di __________ della

qualifica del reddito da attività indipendente dell’assicurato per l’anno di

contribuzione 2013 resa con la decisione su reclamo del 22 giugno 2017,

cresciuta incontestata in giudicato, è quindi a buon diritto che vanno

confermati gli importi contestati della decisione di fissazione dei contributi

personali AVS/AI/IPG dovuti dal ricorrente per il 2013 come persona esercitante

un’attività lucrativa indipendente, e meglio come commerciante professionale di

immobili.

Gli utili derivanti dal commercio professionale di immobili,

fissati in Fr. 448'000.-, devono pertanto servire quale base di calcolo per essere

assoggettati quale reddito da attività indipendente.

Alla luce di tutto quanto

sopra esposto questo Tribunale non ha dunque alcun motivo per scostarsi dalla

decisione impugnata. Il ricorso deve di conseguenza essere respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti