30.2017.19
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12 ottobre 2017Italiano26 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
30.2017.19-20
TB
Lugano
12 ottobre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 24 maggio 2017 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione dell’11 maggio 2017 emanata da
Cassa CO 1
in materia di assegni per grandi invalidi AVS
ritenuto in fatto
Fatti
A. Dal
1° gennaio 2011 RI 1, nata nel 1928, è al beneficio di un assegno per grandi
invalidi dell'AVS di grado esiguo attribuitole con decisione del 30 dicembre 2011
(docc. 7 e 11) dall'Ufficio assicurazione invalidità a causa dei problemi di
vista che dal 2006 la rendono dipendente da terzi per compiere un atto quotidiano
della vita (spostarsi).
B. Il
27 febbraio 2017 (doc. 12) l’Ufficio AI ha accertato che dal 24 giugno 2016
(doc. 14) l’assicurata abita in un appartamento presso la struttura __________
di __________.
Di conseguenza, con decisione del 10
aprile 2017 (doc. 18) la Cassa CO 1 ha soppresso l’assegno per grandi invalidi
dell’AVS di grado esiguo dal 1° agosto 2016.
C. Il
3 maggio 2017 (doc. 19) l’assicurata si è opposta sia alla decisione del 10
aprile 2017 di soppressione dell’AGI, sia alla decisione dell’11 aprile 2017 di
restituzione di Fr. 2'115.- per AGI indebitamente ricevuti dal 1° agosto 2016
al 30 aprile 2017.
Con un’unica decisione su opposizione l’11
maggio 2017 (doc. II/1) la Cassa CO 1 ha confermato entrambe le decisioni, togliendo
l’effetto sospensivo al ricorso. A suo dire, sulla base dell’art. 79 cpv. 1
lett. a LSan e degli artt. 80 e 81 LSan, unitamente alla STF 9C_177/2012 del 3
luglio 2012 sulla definizione di istituto ai sensi dell’art. 66bis cpv. 3 OAVS,
l’amministrazione ha concluso che __________ di __________, __________, figura
nell’elenco allestito dal Consiglio di Stato delle strutture e dei servizi
sanitari autorizzati ad esercitare. Da ciò discende che tale struttura rientra
nella definizione di istituto dell’art. 66bis cpv. 3 OAVS a cui rinvia l’art.
43bis cpv. 1bis LAVS, trattandosi di una struttura che dispone di
un’autorizzazione d’esercizio cantonale.
In tal senso dunque, per la Cassa l’assegno
per grandi invalidi dell’AVS di grado esiguo di cui l’assicurata beneficiava
decade.
Considerato poi che è dal 24 giugno
2016 che l’interessata vive ininterrottamente presso questa struttura, è quindi
a giusta ragione che, in virtù dell’art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI, il suo
diritto all’AGI sia soppresso dal 1° agosto 2016 e che, di conseguenza, le sia chiesto
in restituzione l’importo di Fr. 2'115.- quali prestazioni indebitamente
riscosse dal 1° agosto 2016 al 30 aprile 2017.
D. Il
24 maggio 2017 (doc. I) RI 1 si è rivolta alla Cassa di compensazione osservando
che la base legale citata “sia fortemente ingiusta e penalizzi le persone
più deboli della nostra società”. La ricorrente ha evidenziato di avere 89
anni e di vivere con la sola rendita AVS, perciò la decisione di restituzione
la penalizza finanziariamente. Ella ha poi ribadito che con il suo trasferimento
al __________ la sua “situazione personale non è per nulla cambiata.”.
Infine, ha rilevato di avere agito in buona fede, perciò ha chiesto il condono
del rimborso di Fr. 2'115.-.
Questo scritto è stato trasmesso dalla
Cassa al TCA per competenza (doc. II), il quale l’ha considerato come un
ricorso.
E. Nella
sua risposta del 15 giugno 2017 (doc. IV) la Cassa di compensazione si è
riconfermata nella decisione impugnata.
Per quanto concerne la domanda di
condono, la stessa è stata considerata prematura, poiché l’ordine di
restituzione dell’11 aprile 2017 non è ancora cresciuto in giudicato.
F. Il
17 agosto 2017 il TCA ha interpellato sia l’Ufficio di sanità (doc. VI) sia
l’Ufficio degli anziani e delle cure a domicilio (doc. VII) per sapere come
vengono considerati i __________ appartamenti per la terza e quarta età che
offre la struttura __________, e meglio se possano essere ritenuti come “ogni
altra struttura che distribuisca prestazioni sanitarie a pazienti degenti”
(art. 80 cpv. 1 LSan) e quindi se, come tali, necessitino di un’autorizzazione
ad esercitare nel Cantone, oppure se l’autorizzazione concessa si riferiva solo
e soltanto ai __________ letti figuranti nella lista cantonale.
In pari data il Tribunale ha chiesto
alla ricorrente di produrre copia del contratto di locazione che ha
sottoscritto nel 2016 con __________ per l’appartamento di 2 ½ locali (doc.
VIII).
G. Il
24 agosto 2017 (doc. IX) l’assicurata ha precisato che nella pigione netta di
Fr. 2'245.- si aggiungono Fr. 250.- di forfait per le spese, mentre nessuna
ulteriore prestazione di quelle elencate nel contratto è contemplata, quali la
pulizia, i pasti, le cure.
L’Ufficio degli anziani e delle cure a
domicilio ha risposto al TCA il 31 agosto 2017 (doc. X) che, dopo essersi
informato presso l’Ufficio di sanità, i __________ appartamenti della struttura
in questione non sottostanno ad autorizzazione, che vale solo per i __________
letti.
Medesima risposta è stata data il 18
settembre 2017 (doc. XI) dall’Ufficio di sanità.
H. Gli
accertamenti effettuati sono stati trasmessi alle parti per osservazioni (docc.
XII e XIII) e il 9 ottobre 2017 (doc. XVI) la Cassa CO 1 ha tratto la
conclusione che l’appartamento di 2 ½ locali in cui vive l’assicurata non
rientra nella definizione di istituto dell’art. 66bis cpv. 3 OAVS, poiché la
struttura, come tale, dispone di un’autorizzazione cantonale di esercizio
unicamente per i __________ posti letto. Pertanto, la Cassa ha affermato che il
diritto all’AGI dell’AVS di grado esiguo percepito dall’assicurata non decade e
quindi il ricorso deve essere accolto con annullamento della decisione che essa
ha emanato.
considerato in diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può quindi decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 Legge sull’organizzazione giudiziaria come a
costante giurisprudenza del Tribunale Federale (fra le ultime, STF 9C_699/2014del
31 agosto 2015 consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF
8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid.
Considerandi
2.
; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21
dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).
Per
una critica della dottrina sulla STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015 in cui il
Tribunale federale, giudicando a corte completa, ha annullato una decisione del
Tribunale cantonale delle assicurazioni del Cantone Ticino siccome emanata a
giudice unico, apparentemente instaurando così una nuova e più restrittiva prassi
rispetto al passato, cfr. Ivano Ranzanici:
La possibilità concessa dall’art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione di diritto
pubblico del Tribunale di Appello di emanare giudizi monocratici alla luce
della recente giurisprudenza federale, in RtiD I – 2016, pagg. 307 e segg., in
particolare ad 4.3.3 pag. 328 e segg.
Va
segnalato che in giudizi successivi, in particolare nella STF 1C_569/2015
dell’11 novembre 2015, l’Alta Corte ha confermato la sua costante prassi antecedente
il 31 agosto 2015, senza riprendere il giudizio criticato in Ticino per i suoi
effetti negativi senza sostrato atto a giustificarne la portata Ranzanici, op. cit., n. 4.3.3 pag. 328
seg.).
2.
L’assicurata
ha formulato un unico atto di ricorso rivolto contro due distinte decisioni
formali, confluite in un’unica decisione su opposizione, che trattano della
soppressione del diritto all’AGI di grado esiguo dovuta all’entrata
dell’interessata in un istituto rispettivamente dell'ordine di restituzione di
Fr. 2'115.- che la Cassa di compensazione ritiene indebitamente percepiti. Il
ricorso concerne quindi due temi giuridici strettamente connessi, fondati sul
medesimo complesso di fatti che, per ragioni di opportunità alla luce
dell’esito dei ricorsi, vanno evasi con il presente unico giudizio.
nel merito
3.
Oggetto
del contendere è innanzitutto sapere se a ragione la Cassa di compensazione ha soppresso
il versamento dell’AGI esiguo dell’AVS retroattivamente dal 1° agosto 2016.
Qualora il TCA confermasse la decisione
di soppressione, dovrà poi verificare se la Cassa, a giusta ragione, ha
ordinato la restituzione della somma di Fr. 2'115.- quale assegno per grande invalido
dell'AVS incassata (a torto) dall’assicurata dal 1° agosto 2016 al 30 aprile
2017, giacché ella soggiornava in un istituto e quindi non aveva più diritto
all’AGI esiguo dell’AVS.
Infine, occorrerà esaminare se siano
dati i presupposti per concedere il condono del rimborso dell’importo
suindicato.
Sulla soppressione dell’AGI AVS
esiguo dal 1° agosto 2016
4.
In
virtù dell’art. 43bis cpv. 1bis LAVS, il diritto all’assegno per
una grande invalidità di grado lieve decade in caso di soggiorno in istituto.
Per l’art. 66bis cpv. 3
OAVS, è considerata istituto ai sensi dell'art. 43bis cpv. 1bis LAVS
qualsiasi struttura riconosciuta tale da un Cantone o che dispone di un’autorizzazione
d’esercizio cantonale.
Dal 1° gennaio 2011 l’assicurata
percepisce un assegno per grandi invalidi dell’AVS di grado lieve (o esiguo),
che nel 2016 e nel 2017 ammonta(va) a Fr. 235.- al mese.
Questo aiuto economico le è stato
concesso per i gravi problemi di vista che dal 2006 le rendono impossibile
uscire di casa da sola e quindi mantenere i contatti sociali (doc. 5).
Il 24 giugno 2016 (doc. 19) la
ricorrente ha lasciato l’abitazione di __________ e si è trasferita nella struttura
__________ di __________, __________, locando un appartamento di 2 ½ locali.
La ricorrente lamenta di non vivere in
un istituto ai sensi dell’art. 43bis cpv. 1bis LAVS, ma in un appartamento.
Chiede quindi di continuare a ricevere l’AGI di grado lieve.
Se tale struttura fosse ritenuta un
istituto ai sensi dell'art. 66bis cpv. 3 OAVS, in virtù dell’art. 43 cpv. 1bis
LAVS il diritto all'AGI lieve dell’assicurata decadrebbe. La questione
controversa verte dunque attorno alla definizione di istituto.
5.
Il
1° gennaio 2011 sono entrate in vigore le modifiche apportate dalla Legge federale
sul nuovo ordinamento del finanziamento delle cure, che il Consiglio federale
ha presentato nel suo Messaggio del 16 febbraio 2005 (FF 2005 1839).
Questo messaggio perseguiva obiettivi
di riforma (alleviare la difficile situazione sociale di determinati gruppi di
persone bisognose di cure e, quindi, evitare che l'assicurazione
malattie, che nel sistema esistente copriva un numero crescente di prestazioni
di cure dovute all'età, fosse ulteriormente penalizzata dal profilo finanziario)
e proponeva un modello di finanziamento delle prestazioni di cura in sintonia
con le diverse assicurazioni sociali. Il modello proposto si fonda sulle nozioni
di cure mediche e di cure di base sancite dall'allora legge sull'assicurazione
malattie.
Per quanto concerne gli assegni per
grandi invalidi, il capitolo 1.1.3.2.3 (FF 2005 1851) prevede che a una persona che "a causa di un danno alla salute, ha bisogno in
modo permanente dell'aiuto di terzi o di una sorveglianza personale per
compiere gli atti ordinari della vita" (art. 9 LPGA) viene concessa una prestazione
pecuniaria denominata «assegno per grandi invalidi», che viene versata – tranne
che nell'assicurazione militare – in forma standard, vale a dire prescindendo
dall'ammontare dei costi nel singolo caso. Mentre la nozione e lo scopo dell'assegno
per grandi invalidi sono in linea di principio uniformi in tutte le assicurazioni
sociali, nelle singole assicurazioni sociali vi sono differenze e particolarità
soprattutto per quanto concerne la cerchia dei beneficiari, le condizioni di
diritto e la definizione concreta delle prestazioni.
Con la 4a revisione
dell'AI, entrata in vigore il 1° gennaio 2004, sono stati introdotti
alcuni miglioramenti materiali nel settore della cura e dell'assistenza delle
persone invalide. Per esempio, gli importi degli assegni per grandi invalidi
per le persone bisognose d'assistenza che non vivono in un istituto sono stati
raddoppiati rispetto al passato (art. 42ter cpv. 1 LAI) e, per
gli assicurati che soggiornano in un istituto, l'assegno per grandi invalidi
ammonta alla metà degli importi per le persone che non vivono in istituto (art.
42ter cpv. 2 LAI).
Nell'AVS, la 4a revisione
dell'AI non ha comportato cambiamenti, ad eccezione delle persone che prima dei
65.
anni hanno già beneficiato di un assegno più elevato per grandi invalidi
dell'assicurazione per l'invalidità (cosiddetti casi di garanzia dei diritti
acquisiti secondo l'art. 43bis cpv. 4 LAVS).
La nuova Legge federale
del 13 giugno 2008 concernente il nuovo ordinamento del finanziamento delle
cure in vigore dal 1° gennaio 2011 ha quindi portato all'introduzione, in pari data, dell'art. 43bis cpv. 1bis LAVS, secondo cui il diritto all'assegno
per una grande invalidità di grado lieve decade in caso di soggiorno in
istituto.
Conseguentemente è stato
inserito l'art. 66bis cpv. 3 OAVS, che prevede che
è considerata istituto ai sensi dell'art. 43bis cpv. 1bis LAVS qualsiasi
struttura riconosciuta tale da un Cantone o che dispone di un'autorizzazione d'esercizio
cantonale.
6.
Con
sentenza 9C_177/2012 del 3 luglio 2012, il Tribunale federale ha considerato
conforme alla legge l'art. 66bis cpv. 3 OAVS, a cui rinvia il predetto art.
43bis cpv. 1bis LAVS.
L'Alta Corte si è pronunciata sulla
richiesta di un assegno per grandi invalidi di grado lieve di un'assicurata avente
una forte insufficiente visiva, nata nel 1927, che viveva in un appartamento
per anziani (Alterswohnung) appartenente a un centro anziani (Seniorenzentrum),
la cui domanda di AGI è stata respinta sia dalla Cassa di compensazione sia dal
Tribunale cantonale. La questione verteva a sapere se l’appartamento per
anziani in cui viveva l'assicurata, che apparteneva a un centro per anziani, doveva
essere qualificato come istituto. L'autorità di prima istanza è giunta alla
conclusione che il soggiorno in tale struttura dovesse essere considerato come
in un istituto ai sensi dell'art. 43bis cpv. 1bis OAVS, mentre la ricorrente
era di parere opposto (cfr. consid. 2).
Per il Tribunale federale, per sapere se
si tratti di un soggiorno in un istituto ai sensi dell’art. 43bis cpv. 1bis
OAVS si giudica in virtù del chiaro tenore dell'art. 66bis cpv. 3 OAVS secondo
criteri formali. Determinante è soltanto se la struttura in cui soggiorna la
persona è riconosciuta come istituto da un Cantone o se essa dispone di
un'autorizzazione d'esercizio cantonale come istituto. Questa definizione,
chiara e inequivocabile a livello di ordinanza, è anche in armonia con le
prescrizioni del Messaggio del Consiglio federale sul nuovo ordinamento del finanziamento
delle cure del 16 febbraio 2005 (FF 2005 1839), che prevede che l’assegno per
grandi invalidi di grado lieve va unicamente garantito alle persone che vivono
a casa, ma non in caso di soggiorno in un istituto. Determinante per rispondere
alla domanda se si è in presenza di un istituto nel senso della LAVS non è che
l’appartamento trasformato secondo gli standard per gli anziani approfitti della
specifica infrastruttura comune dell’istituto e che potrebbe servirsi di tutte
le offerte e dei servizi specifici per la vecchiaia e la cura di un unico
fornitore (il centro seniori). Il Cantone, che riconosce una struttura
quale istituto o alla quale concede un’autorizzazione d’esercizio, deve semmai apportare
ulteriori delimitazioni in base a criteri supplementari. Stante il chiaro
tenore dell'art. 66bis cpv. 3 OAVS, la cui conformità alla legge è indiscussa,
questo compito non spetta né ai Tribunali né alle Casse. Essi devono piuttosto seguire
le direttive del Cantone e la relativa classificazione delle istituzioni (cfr. consid.
3).
Nel caso giudicato dal
Tribunale federale nel 2012 il TCA non aveva accertato compiutamente i fatti,
perciò l’Alta Corte non ne era vincolata (art. 105 cpv. 2 LTF). Le informazioni
telefoniche raccolte dal rappresentante legale così come la lista prodotta
dalla ricorrente degli istituti con prestazioni di cura e case anziani nel
distretto indicavano che il soggiorno della ricorrente nell’appartamento per
anziani non doveva essere qualificato come soggiorno in un istituto ai
sensi dell’art. 66bis cpv. 3 OAVS. L’Alta Corte ha rinviato gli atti alla Cassa
di compensazione per chiarire come stavano le cose e, sulla base delle delucidazioni
che avrebbe ottenuto, doveva emanare una nuova decisione sul diritto
all’assegno per grandi invalidi (cfr. consid. 4). Il ricorso è stato quindi
accolto con rinvio degli atti.
7.
Va ancora evidenziato che l'art. 66bis cpv. 3 OAVS, in
vigore dal 1° gennaio 2011, è identico alla definizione di istituto introdotta
già il 1° gennaio 2008 in ambito di prestazioni complementari all'art. 25a cpv.
1.
OPC-AVS/AI ("È considerata istituto qualsiasi struttura riconosciuta
tale da un Cantone o che dispone di un'autorizzazione d'esercizio cantonale.")
con la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione
dei compiti tra Confederazione e Cantoni (FF 2005 5545).
In merito a queste norme il
Tribunale federale si è pronunciato in due occasioni definendo la nozione di
istituto in ambito di PC.
Nella sentenza 9C_20/2013 del 26 giugno
2013, pubblicata in DTF 139 V 358, la nostra Massima istanza ha stabilito che
la condizione di soggiorno in istituto ai sensi della LPC è soddisfatta se la struttura
è considerata un istituto dal Cantone o dispone di un'autorizzazione
d'esercizio cantonale. Pertanto, la giurisprudenza sviluppata sotto il vecchio
diritto LPC, secondo cui quale soggiorno in un ricovero valeva anche il
soggiorno in un analogo istituto non riconosciuto dalla legislazione cantonale
in tema di accoglimento e assistenza (ad esempio famiglia di accoglimento,
"grande famiglia" di pedagogia terapeutica o comunità di invalidi), nella
misura in cui la permanenza rispondeva ad un'esigenza e l'istituto garantiva di
soddisfarla in modo adeguato dal profilo, in particolare, dell'organizzazione,
delle infrastrutture e del personale, è stata ritenuta superata.
Nel caso trattato nel 2013 dal
Tribunale federale una bambina, nata nel 2004, beneficiaria di prestazioni
complementari all’AI, viveva inizialmente in un istituto, poi nel 2006 è stata
trasferita presso dei genitori affidatari e per questo motivo la Cassa di
compensazione l'ha considerata come persona che non abita in un istituto. Il
Tribunale delle assicurazioni del Canton San Gallo ha invece ritenuto che una
famiglia affidataria in possesso di un'autorizzazione cantonale doveva essere
considerata secondo il diritto federale come una struttura simile ad un
istituto.
Basandosi sul Messaggio del Consiglio
federale (FF 2005 5545) la nostra Massima Istanza ha ritenuto che la nozione di
istituto doveva essere definita in modo univoco, siccome ciò era importante nel
caso di cambiamento di Cantone da parte dell'assicurato. Rilevante era anche,
per il coordinamento con l'assicurazione invalidità, che il concetto di
istituto fosse il medesimo in entrambi i campi di attività (cfr. consid. 4.3).
L'Alta Corte ha ancora ritenuto che la
delega prevista dall'art. 9 cpv. 5 lett. h LPC lasciava al Consiglio federale
un ampio margine di manovra non contenendo indicazioni sulle condizioni per le
quali i Cantoni debbono riconoscere gli istituti o rilasciare un'autorizzazione
d'esercizio (cfr. consid. 4.4).
L'art. 9 cpv. 5 lett. h LPC permette al
Consiglio federale di delegare ai Cantoni la competenza di definire gli
istituti; questo compito non spetta quindi né alle Casse né ai
Tribunali. La giurisprudenza sviluppata sotto il vecchio diritto delle
prestazioni complementari (DTF 118 V 142) era
superata (cfr. consid. 4.5).
Nella sentenza 9C_51/2013 del 26 giugno
2013, pubblicata in SVR 2013 EL Nr. 7, il Tribunale federale si è chinato sul
caso di un assicurato che, dopo avere per anni trascorso le vacanze e i fine
settimana presso una famiglia, dall'agosto 2011 vi si era trasferito in modo
duraturo. La Cassa di compensazione del Canton San Gallo ha quindi calcolato un
terzo della tassa giornaliera come parte del canone d'affitto. La Commissione
Tutoria Regionale ha formulato opposizione, poiché a causa delle sue particolari
esigenze di cure l'assicurato era alloggiato, similmente ad un istituto, presso
una famiglia specializzata.
La famiglia presso cui l'assicurato
viveva non era riconosciuta dal Cantone come istituto e nemmeno disponeva di
un'autorizzazione cantonale d'esercizio (cfr. consid. 4.1).
Per la Cassa ricorrente con l'entrata
in vigore dell'art. 25a OPC-AVS/AI non vi era più la possibilità per le Casse
ed i Tribunali di interpretare la nozione di istituto. In tal senso pure il
nuovo art. 66bis cpv. 3 OAVS, ciò che il Tribunale federale ha confermato. In
virtù del diritto cantonale esistente a quel momento, per il diritto alle
prestazioni complementari, l'assicurato non andava considerato come persona
vivente in un istituto. La famiglia presso cui viveva non era riconosciuta dal
Cantone come istituto secondo la LPC e nemmeno disponeva di un'autorizzazione
cantonale d'esercizio.
Nel
Cantone Ticino la Legge sulla promozione della salute e il
coordinamento sanitario (LSan, RL 6.1.1.1) del 18
aprile 1989 definisce i principi generali applicabili al settore
sanitario e stabilisce le disposizioni di polizia sanitaria (art. 1 cpv. 1
LSan).
Secondo l'art. 79 cpv. 1 lett. a LSan,
sono strutture sanitarie secondo questa legge gli immobili, i
locali, i vani o gli ambienti, anche mobili ove sono distribuite o attuate, a
pazienti degenti o ambulanti prestazioni sanitarie diagnostiche e terapeutiche
in vista della promozione, della protezione, del mantenimento o del ristabilimento
della salute.
L'art. 80 cpv. 1 LSan pone il principio
dell'assoggettamento ad autorizzazione da parte del Consiglio di Stato per ogni
struttura che distribuisca prestazioni sanitarie a pazienti degenti di cura e
l’art. 80 cpv. 2 LSan prevede che l’autorizzazione è concessa se sono
ossequiati i requisiti di cui all’art. 81 LSan.
La Legge sul
promovimento, il coordinamento e il finanziamento delle attività a
favore delle persone anziane (LAnz, RL 6.4.5.1) del 30 novembre 2010 ha lo scopo di promuovere, coordinare e disciplinare le attività degli enti che operano a favore
delle persone anziane (art. 1 cpv. 1 LAnz).
L'art. 4 LAnz dispone che sono
considerate strutture sociosanitarie quelle che accolgono di regola persone
anziane, parzialmente o completamente non autosufficienti, che manifestano un bisogno
di cura, assistenza o sostegno in un ambiente protetto.
L'art. 6 LAnz stabilisce i criteri
cumulativi per il riconoscimento di queste strutture il cui finanziamento
avviene attraverso la concessione di un contributo globale (art. 9 cpv. 1
LAnz).
Giusta l'art. 11 cpv. 1 LAnz, ogni
struttura sociosanitaria riconosciuta è tenuta a prelevare contributi
commisurati alle condizioni di reddito e di sostanza così come al bisogno di
cure della persona anziana.
A norma dell'art. 11 cpv. 4 LAnz, i
contributi sono calcolati secondo quanto stabilito dal Consiglio di Stato.
Ogni struttura sociosanitaria riconosciuta
percepisce inoltre le prestazioni delle assicurazioni sociali per grandi
invalidi, proporzionalmente ai giorni di presenza della persona anziana presso
la struttura stessa (art. 11 cpv. 5 LAnz).
Per l'art. 16 LAnz, ogni
struttura sociosanitaria è tenuta a prelevare contributi commisurati al bisogno
di cure della persona anziana, tenuto conto dell'importo massimo fissato all'art.
25a cpv. 5 della LAMal.
Ogni struttura
sociosanitaria percepisce i contributi delle casse malati stabiliti secondo
quanto previsto dall'art. 25a cpv. 4 della LAMal (art. 17 LAnz).
Su
questi aspetti il Tribunale cantonale delle assicurazioni si è già chinato in
una sentenza emanata a Corte plenaria in data 29 agosto 2016, incarto 30.2016.34.
8.
Nell'evenienza
concreta, dal giugno 2016 la ricorrente vive in un appartamento di 2 ½ locali appartenente
alla struttura __________ a __________.
L’assicurata ha osservato di essersi
effettivamente trasferita il 24 giugno 2016 nella struttura __________,
suddivisa in un centro abitativo composto di __________ appartamenti
indipendenti e di un reparto cure di __________ letti. Ha locato un appartamento
di 2 ½ locali indipendente nella parte abitativa del complesso, che quindi non
farebbe parte del reparto cure dello stesso centro. Pertanto, l’interessata non
usufruirebbe dei servizi di assistenza e di aiuto da parte del personale di __________.
Secondo l’assicurata, la sua situazione personale non sarebbe dunque cambiata
rispetto a prima del trasloco; la sua vita si svolgerebbe alle stesse
condizioni di quando abitava in un appartamento normale a __________.
Basandosi sulla Legge
Sanitaria, il Consiglio di Stato, per mezzo del Dipartimento della sanità e
della socialità, Divisione della salute pubblica, Ufficio sanità, ha allestito
un albo delle strutture e dei servizi sanitari autorizzati ad esercitare ed in
particolare ha stilato una lista delle Case per anziani autorizzate nel Cantone
Ticino, aggiornata al 20 dicembre 2016, in cui sono elencate, in ordine
alfabetico del comune di ubicazione, le strutture ed il relativo numero di
letti autorizzati (http://www4.ti.ch/fileadmin/DSS/
DSP/US/PDF/StruttureServizi/Albo/Albo_CPA.pdf).
In questo elenco figura la “Casa
anziani __________” - __________ - con l’indicazione di __________ letti.
Questa casa anziani ha dunque ottenuto l'autorizzazione a esercitare in virtù
dei summenzionati artt. 79, 80 e 81 LSan.
Da ciò discende che tale struttura
rientra nella definizione di istituto dell'art. 66bis cpv. 3 OAVS a cui rinvia
l'art. 43bis cpv. 1bis LAVS, trattandosi di una struttura riconosciuta dal
Cantone come istituto e che dispone di un’autorizzazione d'esercizio cantonale.
Anche l’Ufficio degli anziani ha
allestito un elenco degli istituti riconosciuti ai sensi della
Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Lsan) del 18
aprile 1989.
__________, figura nella lista come
istituto finanziato limitatamente ai costi residui di cura ex art. 25a cpv. 5
LAMal, ma non come istituto riconosciuto e finanziato in base alla Legge concernente
il promovimento, il coordinamento e il finanziamento delle attività a favore
delle persone anziane (LAnz) del 30 novembre 2010 (http://www4.ti.ch/
dss/dasf/ uacd/strutture-anziani/case-per-anziani/__________).
Al riguardo l’Ufficio degli anziani e
delle cure a domicilio ha precisato che questa lista non fa stato per quanto
concerne il riconoscimento degli istituti, trattandosi unicamente di una lista
di indirizzi utili per la ricerca di istituti per gli anziani (doc. X).
9.
Per
quanto concerne la struttura in cui vive la ricorrente, dalla citata lista
delle strutture sanitarie riconosciute dal Cantone Ticino risulta che la Casa
anziani __________, ha ottenuto l’autorizzazione unicamente quale casa di cura
per __________ letti, ma non anche per gli appartamenti che compongono il complesso.
Va rilevato che nella citata STF
9C_177/2012 del 3 luglio 2012 il Tribunale federale ha concluso che, sulla base
della lista delle strutture agli atti, il soggiorno in un appartamento per
anziani non dovesse essere qualificato come un soggiorno in un istituto ai
sensi dell’art. 66bis cpv. 3 OAVS, ma che spettava alla Cassa di compensazione,
a cui gli atti andavano rinviati, accertare ulteriormente la circostanza.
10.
Nel
caso in esame il TCA ha interpellato l’Ufficio di sanità, che ha confermato come
“l’autorizzazione d’esercizio a favore del Centro abitativo e di cura __________
concerne unicamente i __________ posti letto di cui dispone con prestazioni di
cura mentre per quanto riguarda i __________ appartamenti costituenti il complesso
abitativo questi ultimi non sono al beneficio di nessuna autorizzazione
rilasciato dallo scrivente ufficio.”. Inoltre, “le prestazioni, essendo
erogate appoggiandosi ai servizi del SACD (Servizio di cure e assistenza a
domicilio) __________, tramite una convenzione in essere tra le parti, non
necessitano di ulteriore autorizzazione da parte dello scrivente ufficio”
(doc. XI).
Dal sito internet di questa struttura
si può leggere che “Il Centro abitativo e di cura __________, dispone di __________
soluzioni abitative per la terza e quarta età prive di ostacoli e di __________
camere singole con prestazioni di cura” ().
Per quanto concerne la ricorrente, l’attestazione
del 28 aprile 2017 (doc. 19) rilasciata dall’assistente di direzione di __________,
certifica che l’assicurata ha preso in affitto il 24 giugno 2016 l’appartamento
__________ “dove vive indipendentemente e liberamente, senza necessità di
un’assistenza costante e intensiva.”.
In queste circostanze, poiché la ricorrente
vive in uno dei __________ appartamenti del complesso abitativo e non utilizza,
invece, uno dei __________ letti di cui dispone il centro per i quali esso ha
ottenuto l’autorizzazione cantonale, non si può concludere che l’interes-sata
abiti in un istituto riconosciuto come tale dal Cantone. Nella lista cantonale sono
infatti riconosciute soltanto le strutture che distribuiscono prestazioni
sanitarie a pazienti degenti (art. 80 cpv. 1 LSan) e, come visto,
l’appartamento in cui ella abita non adempie a tali requisiti.
Va al riguardo osservato che anche la
Cassa di compensazione, preso atto degli esiti degli accertamenti effettuati
dal Tribunale, ha concluso che l’alloggio in cui vive la ricorrente non
rientra nella definizione di istituto dell’art. 66bis cpv. 3 OAVS.
11.
Stanti le considerazioni esposte, poiché quindi la ricorrente non
soggiorna in un istituto giusta l'art. 66bis cpv. 3 OAVS, in virtù dell’art.
43bis cpv. 1bis LAVS il suo diritto all’assegno per grandi invalidi dell’AVS di
grado lieve non decade.
È quindi a buon diritto
che la Cassa di compensazione resistente ha chiesto al Tribunale, pendente
causa, di accogliere il ricorso e di annullare dunque la sua decisione di
soppressione retroattiva dell’assegno dal 1° agosto 2016, che va dunque
riattivato.
Sulla restituzione e sul condono
di Fr. 2'115.-
12.
L'art.
25.
cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono
essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era
in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
Il diritto di esigere la restituzione
si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l'istituto di
assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo
il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per
il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo,
quest'ultimo è determinante (art. 25 cpv. 2 LPGA).
L'art. 3 cpv. 1 OPGA prevede che l'ammontare
della restituzione è stabilito mediante decisione.
Se il beneficiario era in buona fede e
si trova in gravi difficoltà, l’art. 4 cpv. 1 OPGA dispone che l’assicuratore
rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni indebitamente
concesse.
Per giurisprudenza costante, nell'ambito
delle assicurazioni sociali, la restituzione delle prestazioni presuppone, di
regola, che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una
revisione processuale della decisione con la quale le prestazioni litigiose
sono state versate (DTF 126 V 42 cons. 2b).
13.
Alla
luce dell’esito della procedura formante l’incarto 30.2017.19, così come riconosciuto
dalla Cassa di compensazione il 9 ottobre 2017 anche l’ordine di restituzione di
Fr. 2'115.- emesso dall’amministrazione deve essere annullato. Ne segue che il
ricorso va pienamente accolto e la decisione su opposizione 11 maggio 2017 deve
essere annullata.
Malgrado sia vincente in
causa, non essendo rappresentata alla ricorrente non vanno attribuite delle
ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso 24 maggio 2017 di RI 1, è accolto e i provvedimenti
impugnati sono annullati.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione
è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare
la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti