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30.2017.19

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

12 ottobre 2017Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

A. Dal

1° gennaio 2011 RI 1, nata nel 1928, è al beneficio di un assegno per grandi

invalidi dell'AVS di grado esiguo attribuitole con decisione del 30 dicembre 2011

(docc. 7 e 11) dall'Ufficio assicurazione invalidità a causa dei problemi di

vista che dal 2006 la rendono dipendente da terzi per compiere un atto quotidiano

della vita (spostarsi).

B. Il

27 febbraio 2017 (doc. 12) l’Ufficio AI ha accertato che dal 24 giugno 2016

(doc. 14) l’assicurata abita in un appartamento presso la struttura __________

di __________.

Di conseguenza, con decisione del 10

aprile 2017 (doc. 18) la Cassa CO 1 ha soppresso l’assegno per grandi invalidi

dell’AVS di grado esiguo dal 1° agosto 2016.

C. Il

3 maggio 2017 (doc. 19) l’assicurata si è opposta sia alla decisione del 10

aprile 2017 di soppressione dell’AGI, sia alla decisione dell’11 aprile 2017 di

restituzione di Fr. 2'115.- per AGI indebitamente ricevuti dal 1° agosto 2016

al 30 aprile 2017.

Con un’unica decisione su opposizione l’11

maggio 2017 (doc. II/1) la Cassa CO 1 ha confermato entrambe le decisioni, togliendo

l’effetto sospensivo al ricorso. A suo dire, sulla base dell’art. 79 cpv. 1

lett. a LSan e degli artt. 80 e 81 LSan, unitamente alla STF 9C_177/2012 del 3

luglio 2012 sulla definizione di istituto ai sensi dell’art. 66bis cpv. 3 OAVS,

l’amministrazione ha concluso che __________ di __________, __________, figura

nell’elenco allestito dal Consiglio di Stato delle strutture e dei servizi

sanitari autorizzati ad esercitare. Da ciò discende che tale struttura rientra

nella definizione di istituto dell’art. 66bis cpv. 3 OAVS a cui rinvia l’art.

43bis cpv. 1bis LAVS, trattandosi di una struttura che dispone di

un’autorizzazione d’esercizio cantonale.

In tal senso dunque, per la Cassa l’assegno

per grandi invalidi dell’AVS di grado esiguo di cui l’assicurata beneficiava

decade.

Considerato poi che è dal 24 giugno

2016 che l’interessata vive ininterrottamente presso questa struttura, è quindi

a giusta ragione che, in virtù dell’art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI, il suo

diritto all’AGI sia soppresso dal 1° agosto 2016 e che, di conseguenza, le sia chiesto

in restituzione l’importo di Fr. 2'115.- quali prestazioni indebitamente

riscosse dal 1° agosto 2016 al 30 aprile 2017.

D. Il

24 maggio 2017 (doc. I) RI 1 si è rivolta alla Cassa di compensazione osservando

che la base legale citata “sia fortemente ingiusta e penalizzi le persone

più deboli della nostra società”. La ricorrente ha evidenziato di avere 89

anni e di vivere con la sola rendita AVS, perciò la decisione di restituzione

la penalizza finanziariamente. Ella ha poi ribadito che con il suo trasferimento

al __________ la sua “situazione personale non è per nulla cambiata.”.

Infine, ha rilevato di avere agito in buona fede, perciò ha chiesto il condono

del rimborso di Fr. 2'115.-.

Questo scritto è stato trasmesso dalla

Cassa al TCA per competenza (doc. II), il quale l’ha considerato come un

ricorso.

E. Nella

sua risposta del 15 giugno 2017 (doc. IV) la Cassa di compensazione si è

riconfermata nella decisione impugnata.

Per quanto concerne la domanda di

condono, la stessa è stata considerata prematura, poiché l’ordine di

restituzione dell’11 aprile 2017 non è ancora cresciuto in giudicato.

F. Il

17 agosto 2017 il TCA ha interpellato sia l’Ufficio di sanità (doc. VI) sia

l’Ufficio degli anziani e delle cure a domicilio (doc. VII) per sapere come

vengono considerati i __________ appartamenti per la terza e quarta età che

offre la struttura __________, e meglio se possano essere ritenuti come “ogni

altra struttura che distribuisca prestazioni sanitarie a pazienti degenti”

(art. 80 cpv. 1 LSan) e quindi se, come tali, necessitino di un’autorizzazione

ad esercitare nel Cantone, oppure se l’autorizzazione concessa si riferiva solo

e soltanto ai __________ letti figuranti nella lista cantonale.

In pari data il Tribunale ha chiesto

alla ricorrente di produrre copia del contratto di locazione che ha

sottoscritto nel 2016 con __________ per l’appartamento di 2 ½ locali (doc.

VIII).

G. Il

24 agosto 2017 (doc. IX) l’assicurata ha precisato che nella pigione netta di

Fr. 2'245.- si aggiungono Fr. 250.- di forfait per le spese, mentre nessuna

ulteriore prestazione di quelle elencate nel contratto è contemplata, quali la

pulizia, i pasti, le cure.

L’Ufficio degli anziani e delle cure a

domicilio ha risposto al TCA il 31 agosto 2017 (doc. X) che, dopo essersi

informato presso l’Ufficio di sanità, i __________ appartamenti della struttura

in questione non sottostanno ad autorizzazione, che vale solo per i __________

letti.

Medesima risposta è stata data il 18

settembre 2017 (doc. XI) dall’Ufficio di sanità.

H. Gli

accertamenti effettuati sono stati trasmessi alle parti per osservazioni (docc.

XII e XIII) e il 9 ottobre 2017 (doc. XVI) la Cassa CO 1 ha tratto la

conclusione che l’appartamento di 2 ½ locali in cui vive l’assicurata non

rientra nella definizione di istituto dell’art. 66bis cpv. 3 OAVS, poiché la

struttura, come tale, dispone di un’autorizzazione cantonale di esercizio

unicamente per i __________ posti letto. Pertanto, la Cassa ha affermato che il

diritto all’AGI dell’AVS di grado esiguo percepito dall’assicurata non decade e

quindi il ricorso deve essere accolto con annullamento della decisione che essa

ha emanato.

considerato in diritto

in ordine

1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può quindi decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 Legge sull’organizzazione giudiziaria come a

costante giurisprudenza del Tribunale Federale (fra le ultime, STF 9C_699/2014del

31 agosto 2015 consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF

8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid.

Considerandi

2.

; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21

dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).

Per

una critica della dottrina sulla STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015 in cui il

Tribunale federale, giudicando a corte completa, ha annullato una decisione del

Tribunale cantonale delle assicurazioni del Cantone Ticino siccome emanata a

giudice unico, apparentemente instaurando così una nuova e più restrittiva prassi

rispetto al passato, cfr. Ivano Ranzanici:

La possibilità concessa dall’art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione di diritto

pubblico del Tribunale di Appello di emanare giudizi monocratici alla luce

della recente giurisprudenza federale, in RtiD I – 2016, pagg. 307 e segg., in

particolare ad 4.3.3 pag. 328 e segg.

Va

segnalato che in giudizi successivi, in particolare nella STF 1C_569/2015

dell’11 novembre 2015, l’Alta Corte ha confermato la sua costante prassi antecedente

il 31 agosto 2015, senza riprendere il giudizio criticato in Ticino per i suoi

effetti negativi senza sostrato atto a giustificarne la portata Ranzanici, op. cit., n. 4.3.3 pag. 328

seg.).

2.

L’assicurata

ha formulato un unico atto di ricorso rivolto contro due distinte decisioni

formali, confluite in un’unica decisione su opposizione, che trattano della

soppressione del diritto all’AGI di grado esiguo dovuta all’entrata

dell’interessata in un istituto rispettivamente dell'ordine di restituzione di

Fr. 2'115.- che la Cassa di compensazione ritiene indebitamente percepiti. Il

ricorso concerne quindi due temi giuridici strettamente connessi, fondati sul

medesimo complesso di fatti che, per ragioni di opportunità alla luce

dell’esito dei ricorsi, vanno evasi con il presente unico giudizio.

nel merito

3.

Oggetto

del contendere è innanzitutto sapere se a ragione la Cassa di compensazione ha soppresso

il versamento dell’AGI esiguo dell’AVS retroattivamente dal 1° agosto 2016.

Qualora il TCA confermasse la decisione

di soppressione, dovrà poi verificare se la Cassa, a giusta ragione, ha

ordinato la restituzione della somma di Fr. 2'115.- quale assegno per grande invalido

dell'AVS incassata (a torto) dall’assicurata dal 1° agosto 2016 al 30 aprile

2017, giacché ella soggiornava in un istituto e quindi non aveva più diritto

all’AGI esiguo dell’AVS.

Infine, occorrerà esaminare se siano

dati i presupposti per concedere il condono del rimborso dell’importo

suindicato.

Sulla soppressione dell’AGI AVS

esiguo dal 1° agosto 2016

4.

In

virtù dell’art. 43bis cpv. 1bis LAVS, il diritto all’assegno per

una grande invalidità di grado lieve decade in caso di soggiorno in istituto.

Per l’art. 66bis cpv. 3

OAVS, è considerata istituto ai sensi dell'art. 43bis cpv. 1bis LAVS

qualsiasi struttura riconosciuta tale da un Cantone o che dispone di un’autorizzazione

d’esercizio cantonale.

Dal 1° gennaio 2011 l’assicurata

percepisce un assegno per grandi invalidi dell’AVS di grado lieve (o esiguo),

che nel 2016 e nel 2017 ammonta(va) a Fr. 235.- al mese.

Questo aiuto economico le è stato

concesso per i gravi problemi di vista che dal 2006 le rendono impossibile

uscire di casa da sola e quindi mantenere i contatti sociali (doc. 5).

Il 24 giugno 2016 (doc. 19) la

ricorrente ha lasciato l’abitazione di __________ e si è trasferita nella struttura

__________ di __________, __________, locando un appartamento di 2 ½ locali.

La ricorrente lamenta di non vivere in

un istituto ai sensi dell’art. 43bis cpv. 1bis LAVS, ma in un appartamento.

Chiede quindi di continuare a ricevere l’AGI di grado lieve.

Se tale struttura fosse ritenuta un

istituto ai sensi dell'art. 66bis cpv. 3 OAVS, in virtù dell’art. 43 cpv. 1bis

LAVS il diritto all'AGI lieve dell’assicurata decadrebbe. La questione

controversa verte dunque attorno alla definizione di istituto.

5.

Il

1° gennaio 2011 sono entrate in vigore le modifiche apportate dalla Legge federale

sul nuovo ordinamento del finanziamento delle cure, che il Consiglio federale

ha presentato nel suo Messaggio del 16 febbraio 2005 (FF 2005 1839).

Questo messaggio perseguiva obiettivi

di riforma (alleviare la difficile situazione sociale di determinati gruppi di

persone bisognose di cure e, quindi, evitare che l'assicurazione

malattie, che nel sistema esistente copriva un numero crescente di prestazioni

di cure dovute all'età, fosse ulteriormente penalizzata dal profilo finanziario)

e proponeva un modello di finanziamento delle prestazioni di cura in sintonia

con le diverse assicurazioni sociali. Il modello proposto si fonda sulle nozioni

di cure mediche e di cure di base sancite dall'allora legge sull'assicurazione

malattie.

Per quanto concerne gli assegni per

grandi invalidi, il capitolo 1.1.3.2.3 (FF 2005 1851) prevede che a una persona che "a causa di un danno alla salute, ha bisogno in

modo permanente dell'aiuto di terzi o di una sorveglianza personale per

compiere gli atti ordinari della vita" (art. 9 LPGA) viene concessa una prestazione

pecuniaria denominata «assegno per grandi invalidi», che viene versata – tranne

che nell'assicurazione militare – in forma standard, vale a dire prescindendo

dall'ammontare dei costi nel singolo caso. Mentre la nozione e lo scopo dell'assegno

per grandi invalidi sono in linea di principio uniformi in tutte le assicurazioni

sociali, nelle singole assicurazioni sociali vi sono differenze e particolarità

soprattutto per quanto concerne la cerchia dei beneficiari, le condizioni di

diritto e la definizione concreta delle prestazioni.

Con la 4a revisione

dell'AI, entrata in vigore il 1° gennaio 2004, sono stati introdotti

alcuni miglioramenti materiali nel settore della cura e dell'assistenza delle

persone invalide. Per esempio, gli importi degli assegni per grandi invalidi

per le persone bisognose d'assistenza che non vivono in un istituto sono stati

raddoppiati rispetto al passato (art. 42ter cpv. 1 LAI) e, per

gli assicurati che soggiornano in un istituto, l'assegno per grandi invalidi

ammonta alla metà degli importi per le persone che non vivono in istituto (art.

42ter cpv. 2 LAI).

Nell'AVS, la 4a revisione

dell'AI non ha comportato cambiamenti, ad eccezione delle persone che prima dei

65.

anni hanno già beneficiato di un assegno più elevato per grandi invalidi

dell'assicurazione per l'invalidità (cosiddetti casi di garanzia dei diritti

acquisiti secondo l'art. 43bis cpv. 4 LAVS).

La nuova Legge federale

del 13 giugno 2008 concernente il nuovo ordinamento del finanziamento delle

cure in vigore dal 1° gennaio 2011 ha quindi portato all'introduzione, in pari data, dell'art. 43bis cpv. 1bis LAVS, secondo cui il diritto all'assegno

per una grande invalidità di grado lieve decade in caso di soggiorno in

istituto.

Conseguentemente è stato

inserito l'art. 66bis cpv. 3 OAVS, che prevede che

è considerata istituto ai sensi dell'art. 43bis cpv. 1bis LAVS qualsiasi

struttura riconosciuta tale da un Cantone o che dispone di un'autorizzazione d'esercizio

cantonale.

6.

Con

sentenza 9C_177/2012 del 3 luglio 2012, il Tribunale federale ha considerato

conforme alla legge l'art. 66bis cpv. 3 OAVS, a cui rinvia il predetto art.

43bis cpv. 1bis LAVS.

L'Alta Corte si è pronunciata sulla

richiesta di un assegno per grandi invalidi di grado lieve di un'assicurata avente

una forte insufficiente visiva, nata nel 1927, che viveva in un appartamento

per anziani (Alterswohnung) appartenente a un centro anziani (Seniorenzentrum),

la cui domanda di AGI è stata respinta sia dalla Cassa di compensazione sia dal

Tribunale cantonale. La questione verteva a sapere se l’appartamento per

anziani in cui viveva l'assicurata, che apparteneva a un centro per anziani, doveva

essere qualificato come istituto. L'autorità di prima istanza è giunta alla

conclusione che il soggiorno in tale struttura dovesse essere considerato come

in un istituto ai sensi dell'art. 43bis cpv. 1bis OAVS, mentre la ricorrente

era di parere opposto (cfr. consid. 2).

Per il Tribunale federale, per sapere se

si tratti di un soggiorno in un istituto ai sensi dell’art. 43bis cpv. 1bis

OAVS si giudica in virtù del chiaro tenore dell'art. 66bis cpv. 3 OAVS secondo

criteri formali. Determinante è soltanto se la struttura in cui soggiorna la

persona è riconosciuta come istituto da un Cantone o se essa dispone di

un'autorizzazione d'esercizio cantonale come istituto. Questa definizione,

chiara e inequivocabile a livello di ordinanza, è anche in armonia con le

prescrizioni del Messaggio del Consiglio federale sul nuovo ordinamento del finanziamento

delle cure del 16 febbraio 2005 (FF 2005 1839), che prevede che l’assegno per

grandi invalidi di grado lieve va unicamente garantito alle persone che vivono

a casa, ma non in caso di soggiorno in un istituto. Determinante per rispondere

alla domanda se si è in presenza di un istituto nel senso della LAVS non è che

l’appartamento trasformato secondo gli standard per gli anziani approfitti della

specifica infrastruttura comune dell’istituto e che potrebbe servirsi di tutte

le offerte e dei servizi specifici per la vecchiaia e la cura di un unico

fornitore (il centro seniori). Il Cantone, che riconosce una struttura

quale istituto o alla quale concede un’autorizzazione d’esercizio, deve semmai apportare

ulteriori delimitazioni in base a criteri supplementari. Stante il chiaro

tenore dell'art. 66bis cpv. 3 OAVS, la cui conformità alla legge è indiscussa,

questo compito non spetta né ai Tribunali né alle Casse. Essi devono piuttosto seguire

le direttive del Cantone e la relativa classificazione delle istituzioni (cfr. consid.

3).

Nel caso giudicato dal

Tribunale federale nel 2012 il TCA non aveva accertato compiutamente i fatti,

perciò l’Alta Corte non ne era vincolata (art. 105 cpv. 2 LTF). Le informazioni

telefoniche raccolte dal rappresentante legale così come la lista prodotta

dalla ricorrente degli istituti con prestazioni di cura e case anziani nel

distretto indicavano che il soggiorno della ricorrente nell’appartamento per

anziani non doveva essere qualificato come soggiorno in un istituto ai

sensi dell’art. 66bis cpv. 3 OAVS. L’Alta Corte ha rinviato gli atti alla Cassa

di compensazione per chiarire come stavano le cose e, sulla base delle delucidazioni

che avrebbe ottenuto, doveva emanare una nuova decisione sul diritto

all’assegno per grandi invalidi (cfr. consid. 4). Il ricorso è stato quindi

accolto con rinvio degli atti.

7.

Va ancora evidenziato che l'art. 66bis cpv. 3 OAVS, in

vigore dal 1° gennaio 2011, è identico alla definizione di istituto introdotta

già il 1° gennaio 2008 in ambito di prestazioni complementari all'art. 25a cpv.

1.

OPC-AVS/AI ("È considerata istituto qualsiasi struttura riconosciuta

tale da un Cantone o che dispone di un'autorizzazione d'esercizio cantonale.")

con la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione

dei compiti tra Confederazione e Cantoni (FF 2005 5545).

In merito a queste norme il

Tribunale federale si è pronunciato in due occasioni definendo la nozione di

istituto in ambito di PC.

Nella sentenza 9C_20/2013 del 26 giugno

2013, pubblicata in DTF 139 V 358, la nostra Massima istanza ha stabilito che

la condizione di soggiorno in istituto ai sensi della LPC è soddisfatta se la struttura

è considerata un istituto dal Cantone o dispone di un'autorizzazione

d'esercizio cantonale. Pertanto, la giurisprudenza sviluppata sotto il vecchio

diritto LPC, secondo cui quale soggiorno in un ricovero valeva anche il

soggiorno in un analogo istituto non riconosciuto dalla legislazione cantonale

in tema di accoglimento e assistenza (ad esempio famiglia di accoglimento,

"grande famiglia" di pedagogia terapeutica o comunità di invalidi), nella

misura in cui la permanenza rispondeva ad un'esigenza e l'istituto garantiva di

soddisfarla in modo adeguato dal profilo, in particolare, dell'organizzazione,

delle infrastrutture e del personale, è stata ritenuta superata.

Nel caso trattato nel 2013 dal

Tribunale federale una bambina, nata nel 2004, beneficiaria di prestazioni

complementari all’AI, viveva inizialmente in un istituto, poi nel 2006 è stata

trasferita presso dei genitori affidatari e per questo motivo la Cassa di

compensazione l'ha considerata come persona che non abita in un istituto. Il

Tribunale delle assicurazioni del Canton San Gallo ha invece ritenuto che una

famiglia affidataria in possesso di un'autorizzazione cantonale doveva essere

considerata secondo il diritto federale come una struttura simile ad un

istituto.

Basandosi sul Messaggio del Consiglio

federale (FF 2005 5545) la nostra Massima Istanza ha ritenuto che la nozione di

istituto doveva essere definita in modo univoco, siccome ciò era importante nel

caso di cambiamento di Cantone da parte dell'assicurato. Rilevante era anche,

per il coordinamento con l'assicurazione invalidità, che il concetto di

istituto fosse il medesimo in entrambi i campi di attività (cfr. consid. 4.3).

L'Alta Corte ha ancora ritenuto che la

delega prevista dall'art. 9 cpv. 5 lett. h LPC lasciava al Consiglio federale

un ampio margine di manovra non contenendo indicazioni sulle condizioni per le

quali i Cantoni debbono riconoscere gli istituti o rilasciare un'autorizzazione

d'esercizio (cfr. consid. 4.4).

L'art. 9 cpv. 5 lett. h LPC permette al

Consiglio federale di delegare ai Cantoni la competenza di definire gli

istituti; questo compito non spetta quindi né alle Casse né ai

Tribunali. La giurisprudenza sviluppata sotto il vecchio diritto delle

prestazioni complementari (DTF 118 V 142) era

superata (cfr. consid. 4.5).

Nella sentenza 9C_51/2013 del 26 giugno

2013, pubblicata in SVR 2013 EL Nr. 7, il Tribunale federale si è chinato sul

caso di un assicurato che, dopo avere per anni trascorso le vacanze e i fine

settimana presso una famiglia, dall'agosto 2011 vi si era trasferito in modo

duraturo. La Cassa di compensazione del Canton San Gallo ha quindi calcolato un

terzo della tassa giornaliera come parte del canone d'affitto. La Commissione

Tutoria Regionale ha formulato opposizione, poiché a causa delle sue particolari

esigenze di cure l'assicurato era alloggiato, similmente ad un istituto, presso

una famiglia specializzata.

La famiglia presso cui l'assicurato

viveva non era riconosciuta dal Cantone come istituto e nemmeno disponeva di

un'autorizzazione cantonale d'esercizio (cfr. consid. 4.1).

Per la Cassa ricorrente con l'entrata

in vigore dell'art. 25a OPC-AVS/AI non vi era più la possibilità per le Casse

ed i Tribunali di interpretare la nozione di istituto. In tal senso pure il

nuovo art. 66bis cpv. 3 OAVS, ciò che il Tribunale federale ha confermato. In

virtù del diritto cantonale esistente a quel momento, per il diritto alle

prestazioni complementari, l'assicurato non andava considerato come persona

vivente in un istituto. La famiglia presso cui viveva non era riconosciuta dal

Cantone come istituto secondo la LPC e nemmeno disponeva di un'autorizzazione

cantonale d'esercizio.

Nel

Cantone Ticino la Legge sulla promozione della salute e il

coordinamento sanitario (LSan, RL 6.1.1.1) del 18

aprile 1989 definisce i principi generali applicabili al settore

sanitario e stabilisce le disposizioni di polizia sanitaria (art. 1 cpv. 1

LSan).

Secondo l'art. 79 cpv. 1 lett. a LSan,

sono strutture sanitarie secondo questa legge gli immobili, i

locali, i vani o gli ambienti, anche mobili ove sono distribuite o attuate, a

pazienti degenti o ambulanti prestazioni sanitarie diagnostiche e terapeutiche

in vista della promozione, della protezione, del mantenimento o del ristabilimento

della salute.

L'art. 80 cpv. 1 LSan pone il principio

dell'assoggettamento ad autorizzazione da parte del Consiglio di Stato per ogni

struttura che distribuisca prestazioni sanitarie a pazienti degenti di cura e

l’art. 80 cpv. 2 LSan prevede che l’autorizzazione è concessa se sono

ossequiati i requisiti di cui all’art. 81 LSan.

La Legge sul

promovimento, il coordinamento e il finanziamento delle attività a

favore delle persone anziane (LAnz, RL 6.4.5.1) del 30 novembre 2010 ha lo scopo di promuovere, coordinare e disciplinare le attività degli enti che operano a favore

delle persone anziane (art. 1 cpv. 1 LAnz).

L'art. 4 LAnz dispone che sono

considerate strutture sociosanitarie quelle che accolgono di regola persone

anziane, parzialmente o completamente non autosufficienti, che manifestano un bisogno

di cura, assistenza o sostegno in un ambiente protetto.

L'art. 6 LAnz stabilisce i criteri

cumulativi per il riconoscimento di queste strutture il cui finanziamento

avviene attraverso la concessione di un contributo globale (art. 9 cpv. 1

LAnz).

Giusta l'art. 11 cpv. 1 LAnz, ogni

struttura sociosanitaria riconosciuta è tenuta a prelevare contributi

commisurati alle condizioni di reddito e di sostanza così come al bisogno di

cure della persona anziana.

A norma dell'art. 11 cpv. 4 LAnz, i

contributi sono calcolati secondo quanto stabilito dal Consiglio di Stato.

Ogni struttura sociosanitaria riconosciuta

percepisce inoltre le prestazioni delle assicurazioni sociali per grandi

invalidi, proporzionalmente ai giorni di presenza della persona anziana presso

la struttura stessa (art. 11 cpv. 5 LAnz).

Per l'art. 16 LAnz, ogni

struttura sociosanitaria è tenuta a prelevare contributi commisurati al bisogno

di cure della persona anziana, tenuto conto dell'importo massimo fissato all'art.

25a cpv. 5 della LAMal.

Ogni struttura

sociosanitaria percepisce i contributi delle casse malati stabiliti secondo

quanto previsto dall'art. 25a cpv. 4 della LAMal (art. 17 LAnz).

Su

questi aspetti il Tribunale cantonale delle assicurazioni si è già chinato in

una sentenza emanata a Corte plenaria in data 29 agosto 2016, incarto 30.2016.34.

8.

Nell'evenienza

concreta, dal giugno 2016 la ricorrente vive in un appartamento di 2 ½ locali appartenente

alla struttura __________ a __________.

L’assicurata ha osservato di essersi

effettivamente trasferita il 24 giugno 2016 nella struttura __________,

suddivisa in un centro abitativo composto di __________ appartamenti

indipendenti e di un reparto cure di __________ letti. Ha locato un appartamento

di 2 ½ locali indipendente nella parte abitativa del complesso, che quindi non

farebbe parte del reparto cure dello stesso centro. Pertanto, l’interessata non

usufruirebbe dei servizi di assistenza e di aiuto da parte del personale di __________.

Secondo l’assicurata, la sua situazione personale non sarebbe dunque cambiata

rispetto a prima del trasloco; la sua vita si svolgerebbe alle stesse

condizioni di quando abitava in un appartamento normale a __________.

Basandosi sulla Legge

Sanitaria, il Consiglio di Stato, per mezzo del Dipartimento della sanità e

della socialità, Divisione della salute pubblica, Ufficio sanità, ha allestito

un albo delle strutture e dei servizi sanitari autorizzati ad esercitare ed in

particolare ha stilato una lista delle Case per anziani autorizzate nel Cantone

Ticino, aggiornata al 20 dicembre 2016, in cui sono elencate, in ordine

alfabetico del comune di ubicazione, le strutture ed il relativo numero di

letti autorizzati (http://www4.ti.ch/fileadmin/DSS/

DSP/US/PDF/StruttureServizi/Albo/Albo_CPA.pdf).

In questo elenco figura la “Casa

anziani __________” - __________ - con l’indicazione di __________ letti.

Questa casa anziani ha dunque ottenuto l'autorizzazione a esercitare in virtù

dei summenzionati artt. 79, 80 e 81 LSan.

Da ciò discende che tale struttura

rientra nella definizione di istituto dell'art. 66bis cpv. 3 OAVS a cui rinvia

l'art. 43bis cpv. 1bis LAVS, trattandosi di una struttura riconosciuta dal

Cantone come istituto e che dispone di un’autorizzazione d'esercizio cantonale.

Anche l’Ufficio degli anziani ha

allestito un elenco degli istituti riconosciuti ai sensi della

Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Lsan) del 18

aprile 1989.

__________, figura nella lista come

istituto finanziato limitatamente ai costi residui di cura ex art. 25a cpv. 5

LAMal, ma non come istituto riconosciuto e finanziato in base alla Legge concernente

il promovimento, il coordinamento e il finanziamento delle attività a favore

delle persone anziane (LAnz) del 30 novembre 2010 (http://www4.ti.ch/

dss/dasf/ uacd/strutture-anziani/case-per-anziani/__________).

Al riguardo l’Ufficio degli anziani e

delle cure a domicilio ha precisato che questa lista non fa stato per quanto

concerne il riconoscimento degli istituti, trattandosi unicamente di una lista

di indirizzi utili per la ricerca di istituti per gli anziani (doc. X).

9.

Per

quanto concerne la struttura in cui vive la ricorrente, dalla citata lista

delle strutture sanitarie riconosciute dal Cantone Ticino risulta che la Casa

anziani __________, ha ottenuto l’autorizzazione unicamente quale casa di cura

per __________ letti, ma non anche per gli appartamenti che compongono il complesso.

Va rilevato che nella citata STF

9C_177/2012 del 3 luglio 2012 il Tribunale federale ha concluso che, sulla base

della lista delle strutture agli atti, il soggiorno in un appartamento per

anziani non dovesse essere qualificato come un soggiorno in un istituto ai

sensi dell’art. 66bis cpv. 3 OAVS, ma che spettava alla Cassa di compensazione,

a cui gli atti andavano rinviati, accertare ulteriormente la circostanza.

10.

Nel

caso in esame il TCA ha interpellato l’Ufficio di sanità, che ha confermato come

“l’autorizzazione d’esercizio a favore del Centro abitativo e di cura __________

concerne unicamente i __________ posti letto di cui dispone con prestazioni di

cura mentre per quanto riguarda i __________ appartamenti costituenti il complesso

abitativo questi ultimi non sono al beneficio di nessuna autorizzazione

rilasciato dallo scrivente ufficio.”. Inoltre, “le prestazioni, essendo

erogate appoggiandosi ai servizi del SACD (Servizio di cure e assistenza a

domicilio) __________, tramite una convenzione in essere tra le parti, non

necessitano di ulteriore autorizzazione da parte dello scrivente ufficio”

(doc. XI).

Dal sito internet di questa struttura

si può leggere che “Il Centro abitativo e di cura __________, dispone di __________

soluzioni abitative per la terza e quarta età prive di ostacoli e di __________

camere singole con prestazioni di cura” ().

Per quanto concerne la ricorrente, l’attestazione

del 28 aprile 2017 (doc. 19) rilasciata dall’assistente di direzione di __________,

certifica che l’assicurata ha preso in affitto il 24 giugno 2016 l’appartamento

__________ “dove vive indipendentemente e liberamente, senza necessità di

un’assistenza costante e intensiva.”.

In queste circostanze, poiché la ricorrente

vive in uno dei __________ appartamenti del complesso abitativo e non utilizza,

invece, uno dei __________ letti di cui dispone il centro per i quali esso ha

ottenuto l’autorizzazione cantonale, non si può concludere che l’interes-sata

abiti in un istituto riconosciuto come tale dal Cantone. Nella lista cantonale sono

infatti riconosciute soltanto le strutture che distribuiscono prestazioni

sanitarie a pazienti degenti (art. 80 cpv. 1 LSan) e, come visto,

l’appartamento in cui ella abita non adempie a tali requisiti.

Va al riguardo osservato che anche la

Cassa di compensazione, preso atto degli esiti degli accertamenti effettuati

dal Tribunale, ha concluso che l’alloggio in cui vive la ricorrente non

rientra nella definizione di istituto dell’art. 66bis cpv. 3 OAVS.

11.

Stanti le considerazioni esposte, poiché quindi la ricorrente non

soggiorna in un istituto giusta l'art. 66bis cpv. 3 OAVS, in virtù dell’art.

43bis cpv. 1bis LAVS il suo diritto all’assegno per grandi invalidi dell’AVS di

grado lieve non decade.

È quindi a buon diritto

che la Cassa di compensazione resistente ha chiesto al Tribunale, pendente

causa, di accogliere il ricorso e di annullare dunque la sua decisione di

soppressione retroattiva dell’assegno dal 1° agosto 2016, che va dunque

riattivato.

Sulla restituzione e sul condono

di Fr. 2'115.-

12.

L'art.

25.

cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono

essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era

in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

Il diritto di esigere la restituzione

si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l'istituto di

assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo

il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per

il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo,

quest'ultimo è determinante (art. 25 cpv. 2 LPGA).

L'art. 3 cpv. 1 OPGA prevede che l'ammontare

della restituzione è stabilito mediante decisione.

Se il beneficiario era in buona fede e

si trova in gravi difficoltà, l’art. 4 cpv. 1 OPGA dispone che l’assicuratore

rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni indebitamente

concesse.

Per giurisprudenza costante, nell'ambito

delle assicurazioni sociali, la restituzione delle prestazioni presuppone, di

regola, che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una

revisione processuale della decisione con la quale le prestazioni litigiose

sono state versate (DTF 126 V 42 cons. 2b).

13.

Alla

luce dell’esito della procedura formante l’incarto 30.2017.19, così come riconosciuto

dalla Cassa di compensazione il 9 ottobre 2017 anche l’ordine di restituzione di

Fr. 2'115.- emesso dall’amministrazione deve essere annullato. Ne segue che il

ricorso va pienamente accolto e la decisione su opposizione 11 maggio 2017 deve

essere annullata.

Malgrado sia vincente in

causa, non essendo rappresentata alla ricorrente non vanno attribuite delle

ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso 24 maggio 2017 di RI 1, è accolto e i provvedimenti

impugnati sono annullati.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione

è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare

la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti