30.2017.24
Affiliazione come dipendente (procacciatore d'affari) confermata. In concreto il Tribunale si è scostato dalla qualifica dell'attività effettuata dal Procuratore Pubblico
16 ottobre 2017Italiano64 min
Source ti.ch
Incarto
n.
30.2017.24+27
cs
Lugano
16 ottobre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 13 giugno 2017 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 23 maggio 2017 emanata da
chiamato in causa:
CO 1
TERZ 1
in materia di contributi AVS
ritenuto, in fatto
1.1. Con
decisione del 23 novembre 2016, sostanzialmente confermata dalla decisione su
opposizione del 23 maggio 2017, la Cassa CO 1 ha stabilito che l’attività
svolta da TERZ 1 (da marzo 2015 a dicembre 2015 [cfr. anche doc. 12a]) per la RI
1 è di natura dipendente (doc. 1 e 9).
1.2. Con
ricorso del 13 luglio 2017 RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, ha contestato la
predetta decisione su opposizione, chiedendone l’annullamento e domandando che
venga accertato che TERZ 1 non ha lavorato come dipendente della società, ma in
“franchising” (doc. I).
La
ricorrente evidenzia in primo luogo che l’affiliazione quale dipendente è
scaturita da una segnalazione fatta __________, il quale ha denunciato il caso
al Ministero Pubblico su istanza del Sindacato __________, che aveva a sua
volta segnalato una potenziale situazione di sfruttamento di TERZ 1 in qualità
di venditore ambulante da parte della RI 1 in violazione del Contratto normale
di lavoro per il settore della vendita. La ricorrente rammenta che secondo il
sindacato TERZ 1, per il lavoro svolto, avrebbe dovuto percepire un importo di
fr. 35'932.16 lordi da aprile a dicembre 2015 in luogo di fr. 17'306.15. Oltre
alla denuncia penale, il sindacato ha pure promosso un’istanza di conciliazione
presso la Pretura di __________ per ottenere il pagamento di fr. 23'686.85
quale stipendio.
La
ricorrente evidenzia pure che TERZ 1 si sarebbe rivolto alla __________ sarebbe
__________ __________ al __________, durante il quale la socia della RI 1
sarebbe stata accusata di sfruttamento, ciò che avrebbe avuto come conseguenza
una denuncia penale per diffamazione e calunnia ad TERZ 1 ed __________.
Il
__________ il Procuratore Pubblico ha emesso un decreto di abbandono nei
confronti di __________ e __________, soci della società ricorrente, per i
reati di usura, falsità in documenti e infrazione alla LAVS. Ai medesimi è
stato accordato un indennizzo per le spese legali ai sensi dell’art. 429 cpv. 1
lett. a CPP.
Nel
__________ TERZ 1 __________.
La
ricorrente evidenzia inoltre come il sindacato __________ non ha dato seguito
alla vertenza civile promossa presso la Pretura di __________, lasciando
scadere l’autorizzazione ad agire, della validità di tre mesi, emessa il 16
settembre 2016. L’insorgente, alla luce della chiusura delle procedure penale e
civile, non comprende per quale motivo il 23 novembre 2016 la Cassa ha emesso
una decisione tramite la quale TERZ 1 è nuovamente stato ritenuto dipendente
della RI 1.
Nel
merito, la società ricorrente contesta gli elementi posti a fondamento della
qualifica dell’attività dipendente, rilevando che TERZ 1 non era pagato a ore,
che utilizzava il veicolo della ditta ma era libero nei sui spostamenti, che
per poter partecipare ai mercati o fiere non è necessario possedere alcuna
autorizzazione, che i luoghi e gli orari dei mercati, fiere e manifestazioni
non erano stabiliti dalla società ricorrente ma dagli enti organizzatori, che TERZ
1 svolgeva in contemporanea altre attività, che TERZ 1 si coordinava con i
gerenti della società solo quando si dava per disponibile, se non voleva
partecipare ad un mercato o ad un evento nessuno lo obbligava, che poteva
lavorare anche per altri clienti, che guadagnava solo a provvigione, che TERZ 1
aveva il proprio stand di vendita e non aiutava nello stand di vendita dei
titolari della società, che effettivamente TERZ 1 non ha effettuato
investimenti importanti poiché la forma di collaborazione era quella del
franchising.
La
società richiama l’incarto della Cassa, del Ministero Pubblico, __________ e
della Pretura di __________.
1.3. Con
risposta del 3 luglio 2017 l’amministrazione ha chiesto la reiezione del ricorso
(doc. III). Secondo la Cassa, “che non entra nel merito delle questioni del
diritto del lavoro, promossa __________ al Ministero Pubblico, ma si limita
alla definizione della posizione assicurativa” dell’interessato “in base
al diritto delle assicurazioni sociali” TERZ 1 va qualificato quale
rappresentante di commercio della ricorrente e dunque quale dipendente.
L’amministrazione conclude, affermando:
" (…) La Cassa inoltre, rileva che l’accostamento fatto dalla ricorrente
che assimila l’incarico conferito a TERZ 1 ad una sorta di “franchising” è
privo di senso, in quanto TERZ 1 non ha intrapreso alcun investimento (seppur
limitato) particolare, alcun progetto imprenditoriale a medio-lungo termine per
portare avanti la diffusione e la vendita dei prodotti della RI 1 o altre attività
imprenditoriali quale indipendente nel franchising e tantomeno è mai stato
utilizzato tale termine in ambito contrattuale o durante la collaborazione tra
le parti. Secondo il parere della Cassa, TERZ 1 semplicemente deve essere
considerato un impiegato di vendita al dettaglio della RI 1, che
all’occorrenza, veniva impiegato alle fiere/mercati/sagre… per la vendita di
prodotti della RI 1 stessa tramite la bancarella-mobile della ricorrente
(veicolo multifunzionale).” (doc. III)
1.4. L’11
luglio 2017 l’insorgente ha indicato di non avere ulteriori mezzi di prova
oltre a quelli indicati a pagina 7 del ricorso (doc. V).
1.5.
Con decreto del 25 luglio 2017 il Giudice delegato del TCA ha chiamato in
causa TERZ 1, al quale sono stati messi a disposizione, a crescita in giudicato
del decreto, gli atti della causa ed al quale è stata assegnato un termine
scadente il 2 ottobre 2017 per l’esame degli atti e per determinarsi in merito
alla procedura, postulando l’acquisizione di eventuali prove (doc. VII). L’interessato
è rimasto silente.
2.1. Oggetto del contendere è la
questione di sapere se TERZ 1, per il periodo da fine marzo 2015 a dicembre
2015 va qualificato quale dipendente della RI 1 oppure se va ritenuto quale
indipendente.
2.2. La Cassa ha accertato la
posizione assicurativa di un cittadino italiano residente in Italia, che ha
lavorato per una società con sede in Svizzera.
Va quindi preliminarmente
stabilito qual è il diritto applicabile alla fattispecie.
Secondo l'art. 153a cpv. 1 LAVS,
nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2016, per le persone designate
nell'articolo 2 del regolamento n. 1408/71 e in relazione con le prestazioni
previste nell'articolo 4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo
d'applicazione della presente legge, sono applicabili anche:
a. l'Accordo del 21
giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea
ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone,
nella versione del Protocollo del 26 ottobre 2004 e del 28 maggio 2008 relativi
all'estensione dell'Accordo ai nuovi Stati membri della Comunità europea, il
suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione
aggiornata;
b. la Convenzione
del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio nella
versione dell'Accordo del 21 giugno 2001 che emenda la Convenzione, il suo
allegato K, l'appendice 2 dell'allegato K e i regolamenti n. 1408/71 e n.
574/72 nella loro versione aggiornata.
L'art. 153a cpv. 2 LAVS prevede
che laddove le disposizioni della legge fanno uso dell'espressione “Stati
membri della Comunità europea”, questa espressione è riferita agli Stati cui è
applicabile l'Accordo di cui al capoverso 1 lettera a.
Secondo l’art. 153a cpv. 1 LAVS
nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2017, ai cittadini svizzeri o di uno Stato
membro dell’Unione europea che sono o sono stati soggetti alla legislazione in
materia di sicurezza sociale della Svizzera o di uno o più Stati membri
dell’Unione europea, ai rifugiati o agli apolidi residenti in Svizzera o in uno
Stato membro dell’Unione europea, nonché ai familiari e ai superstiti di queste
persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d’applicazione
della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione
vincolante per la Svizzera dell’allegato II sezione A dell’Accordo del 21
giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea
ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo
sulla libera circolazione delle persone):
a. regolamento (CE) n.
883/2004;
b. regolamento (CE) n.
987/2009;
c. regolamento (CE) n. 1408/71;
d. regolamento (CE) n. 574/72.
L’art. 153a cpv. 2 LAVS
prevede le norme applicabili ai cittadini svizzeri, islandesi, norvegesi o del
Principato del Liechtenstein.
Secondo l’art. 153a cpv. 3
LAVS, il Consiglio federale adegua i rimandi agli atti normativi dell’Unione
europea di cui ai capoversi 1 e 2 ogniqualvolta è adottata una modifica
dell’allegato II dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone e
dell’allegato K appendice 2 della Convenzione AELS.
Per l’art. 153a cpv. 4 LAVS le
espressioni “Stati membri dell’Unione europea”, “Stati membri della Comunità
europea”, “Stati dell’Unione europea” e “Stati della Comunità europea”
designano gli Stati cui si applica l’Accordo sulla libera circolazione delle
persone.
A questo proposito va
rammentato che fino al 31 marzo 2012 le parti contraenti applicavano tra di
loro il Regolamento (CE) n. 1408/71 (sentenza 9C_593/2013 del 3 aprile 2014,
consid. 5.2, pubblicata in DTF 140 V 98). Una decisione del Comitato misto del
31 marzo 2012 (RU 2012 2345) ha attualizzato il contenuto dell’Allegato II
all’ALC con effetto dal 1° aprile 2012, prevedendo che le Parti applicheranno
tra di loro il Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza
sociale, modificato dal Regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 16 settembre 2009 (sentenza 9C_593/2013 del 3 aprile 2014,
consid. 5.2, pubblicata in DTF 140 V 98).
Il Regolamento (CE) n.
883/2004 (RS 0.831.109.268.1) non permette di far valere alcun diritto per il
periodo anteriore alla data della sua applicazione (DTF 138 V 392 consid.
4.1.3).
Questi regolamenti sono
stati modificati dal Regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 22 maggio 2012 (GU L 149 dell’8.6.2012 pag. 4) in vigore per la
Svizzera dal 1° gennaio 2015 (cfr. RU 2015 e 345; RS 0831.109.268.1; cfr. B.
Kahil-Wolff, “Le Réglement UE 465/2012, la nouvelle Convention Suisse-US et
d’autres développements en termes d’assujettissement aux assurances sociales”
in SZS/RSAS 2015 pag. 438 seg.; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid.
3.1).
2.3. La Cassa ha accertato la
posizione assicurativa di un cittadino italiano residente in Italia, che ha
lavorato per una società con sede in Svizzera da fine marzo 2015 al dicembre
2015.
Ratione temporis sono pertanto applicabili
sia l'ALC che il regolamento (CE) n. 883/2004 nella nuova versione (cfr.
sentenza del 25 gennaio 2007, C 124/06, consid. 4.2; sentenza del 24 luglio
2006, I 667/05, consid. 6.2; DTF 130 V 53 consid. 4.3; Pratique VSI 2004 pag.
209 consid. 3.2 [sentenza del 27 febbraio nella causa M., H 281/03]; SVR 2004
AHV no. 12 pag. 38 consid. 5 [sentenza del 5 febbraio 2004 nella causa S., H
37/03]; cfr. pure la sentenza della CGCE del 7 febbraio 2002 nella causa
C-28/00, Kauer, Racc. 2002, pag. I-1343, punto 45; cfr. anche sentenza
30.2014.9 del 16 ottobre 2014).
L'ALC ed il regolamento si
applicano pure ratione personae. L'interessato è di nazionalità italiana e
pertanto cittadino di uno Stato contraente (art. 1 cpv. 2 Allegato II ALC).
Quanto al necessario nesso transfrontaliero, esso è senz'altro dato, poiché
l'insorgente residente in Italia ha lavorato in Svizzera (cfr. anche sentenza
30.2014.9+12 del 16 ottobre 2014 e sentenza 30.2017.8+15 del 17 luglio 2017).
La presente vertenza ricade
anche ratione materiae nel campo di applicazione del regolamento (CE) n.
883/2004.
Quest'ultimo si applica infatti
a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti:
a) le prestazioni di malattia; b) le prestazioni di maternità e di paternità
assimilate; c) le prestazioni d'invalidità; d) le prestazioni di vecchiaia; e)
le prestazioni per i superstiti; f) le prestazioni per infortunio sul lavoro e
malattie professionali; g) gli assegni in caso di morte; h) le prestazioni di
disoccupazione; i) le prestazioni di pensionamento anticipato; j) le
prestazioni familiari (art. 3 n. 1).
In concreto trovano pertanto
applicazione sia le norme dell'ALC sia del regolamento (CE) n. 883/2004 (cfr.
anche sentenza 30.2014.9+12 del 16 ottobre 2014 e sentenza 30.2017.8+15 del 17
luglio 2017).
2.4. Per
“attività subordinata” e “attività autonoma” ai sensi dell'art. 1 lett. a e b
del regolamento (CE) n. 883/2004, si devono intendere le attività lavorative
che sono considerate tali ai sensi della normativa previdenziale dello Stato
membro nel cui territorio le dette attività vengono svolte (sentenza
30.2017.8+15 del 17 luglio 2017; sentenza 30.2014.9+12 del 16 ottobre 2014; sentenza
Fatti
I 667/05 del 24 luglio 2006, consid. 6.4.4; STCA 35.2005.57del 12 aprile 2006).
Giusta il N. 2013 DOA (Direttive
sull'obbligo assicurativo nell'AVS/AI), l'assoggettamento delle persone che
lavorano in più Stati dipende dal tipo di attività esercitata (dipendente o
indipendente). Lo status contributivo (lavoratori dipendenti o indipendenti) si
determina in base al diritto nazionale dello Stato in cui è svolta l'attività
lucrativa.
Per esempio, se una persona
esercita simultaneamente un'attività lucrativa in Francia e Svizzera, la
qualifica dell'attività esercitata in Francia (salariata o indipendente) si
effettua in applicazione del diritto francese e la determinazione dell'attività
esercitata in Svizzera si effettua secondo la LAVS (N. 2014 DOA).
Sono segnatamente considerati
quali beneficiari del regolamento i lavoratori coperti da assicurazione obbligatoria
o facoltativa continuata presso un regime di sicurezza sociale destinato ai
lavoratori subordinati o autonomi (sentenza del 24 luglio 2006, I 667/05,
consid. 6.4.3; Pierre Rodière, Droit social de l'Union
européenne, 2a ed., Parigi 2002, pag. 614, cifra marg. 646).
La Corte di Giustizia delle
Comunità europee (CGCE) ha stabilito che la nozione di lavoratore deve essere
definita secondo criteri oggettivi che caratterizzano il rapporto di lavoro in
considerazione dei diritti e degli obblighi delle persone interessate, la
caratteristica essenziale di tale rapporto consistendo nel fatto che una
persona svolge, durante un certo tempo, in favore di un'altra persona e sotto
la direzione di quest'ultima, delle prestazioni in cambio delle quali percepisce
una rimunerazione (sentenza I 667/05 del 24 luglio 2006, consid. 6.4.4).
Sono più in generale da
considerare come lavoratori tutti coloro che, in quanto tali (cfr. DTF 131 V
395 consid. 3.2), indipendentemente dalla loro denominazione e dall'esercizio
(attuale) di un'attività professionale, possiedono la qualità di assicurati ai
sensi della legislazione di sicurezza sociale di uno o più Stati membri
(sentenza del 24 luglio 2006, I 667/05, consid. 6.4.4).
L'art. 11 par. 1 enuncia il principio dell'unicità della
legislazione applicabile in funzione delle regole previste dagli art. 11 par. 2 a 16, dichiarando determinanti, di principio e salvo eccezioni, le disposizioni di un solo Stato
membro (principio della lex loci laboris; art. 11 par. 3 lett. a del
regolamento n. 883/2004).
L'art. 11 del regolamento (CE)
n. 883/2004 prevede:
"1. Le persone alle quali
si applica il presente regolamento sono soggette alla legislazione di un
singolo Stato membro. Tale legislazione è determinata a norma del presente
titolo.
2. Ai fini dell'applicazione
del presente titolo, le persone che ricevono una prestazione in denaro a motivo
o in conseguenza di un'attività subordinata o di un'attività lavorativa
autonoma sono considerate come se esercitassero tale attività. Ciò non si
applica alle pensioni di invalidità, di vecchiaia o di reversibilità né alle
rendite per infortunio sul lavoro, malattie professionali, né alle prestazioni
in denaro per malattia che contemplano cure di durata illimitata.
3. Fatti salvi gli articoli 12-16:
a) una persona che esercita
un'attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla
legislazione di tale Stato membro;
b) un pubblico dipendente è
soggetto alla legislazione dello Stato membro al quale appartiene
l'amministrazione da cui egli dipende;
c) una persona che riceva
indennità di disoccupazione a norma dell'articolo 65 in base alla legislazione dello Stato membro di residenza è soggetta alla legislazione di detto
Stato membro;
d) una persona chiamata o
richiamata alle armi o al servizio civile in uno Stato membro è soggetta alla
legislazione di tale Stato membro;
e) qualsiasi altra persona che
non rientri nelle categorie di cui alle lettere da a) a d) è soggetta alla
legislazione dello Stato membro di residenza, fatte salve le altre disposizioni
del presente regolamento che le garantiscono l'erogazione di prestazioni in
virtù della legislazione di uno o più altri Stati membri."
Per l'art. 13 del
regolamento (CE) 883/2004:
"
1. La persona che esercita
abitualmente un'attività subordinata in due o più Stati membri è soggetta:
a)
alla legislazione dello Stato membro di
residenza, se esercita una parte sostanziale della sua attività in tale Stato
membro o se dipende da più imprese o da più datori di lavoro aventi la propria
sede o il proprio domicilio in diversi Stati membri; oppure
b)
alla legislazione dello Stato membro in cui
l'impresa o il datore di lavoro che la occupa ha la sua sede o il suo
domicilio, se essa non esercita una parte sostanziale delle sue attività nello
Stato membro di residenza.
Considerandi
2.
La persona che esercita abitualmente
un'attività lavorativa autonoma in due o più Stati membri è soggetta:
a)
alla legislazione dello Stato membro di
residenza se esercita una parte sostanziale della sua attività in tale Stato
membro; oppure
b)
alla legislazione dello Stato membro in cui si
trova il centro di interessi delle sue attività, se non risiede in uno degli
Stati membri nel quale esercita una parte sostanziale della sua attività.
3.
La persona che esercita abitualmente
un'attività subordinata e un'attività lavorativa autonoma in vari Stati membri
è soggetta alla legislazione dello Stato membro in cui esercita un'attività
subordinata o, qualora eserciti una tale attività in due o più Stati membri,
alla legislazione determinata a norma del paragrafo 1.
4.
Una persona occupata in qualità di pubblico
dipendente in uno Stato membro e che svolge un'attività subordinata e/o
autonoma in uno o più altri Stati membri è soggetta alla legislazione dello
Stato membro al quale appartiene l'amministrazione da cui essa dipende.
5.
Le persone di cui ai paragrafi 1–4 sono
trattate, ai fini della legislazione determinata ai sensi di queste
disposizioni, come se esercitassero l'insieme delle loro attività subordinate o
autonome e riscuotessero l'insieme delle loro retribuzioni nello Stato membro
in questione."
Anche le Direttive
sull'obbligo assicurativo nell'AVS/AI (DOA) stabiliscono al N. 2016 che l'ALC
prevede l'assoggettamento alla legislazione di un solo Stato (art. 11 par. 1 regolamento
(CE) n. 883/2004).
Questa regola non si applica
alle persone che esercitano un'attività lucrativa e non sono cittadine di uno
Stato dell'UE, dell'AELS o della Svizzera. Ad esse si applicano le convenzioni
di sicurezza sociale oppure la LAVS.
2.5
Come
visto, per “attività subordinata” e “attività autonoma” si devono intendere le
attività lavorative che sono considerate tali ai sensi della normativa
previdenziale dello Stato membro nel cui territorio dette attività vengono
svolte.
Come emerge dalla sentenza
30.2014
+12 del 16 ottobre 2014 (cfr. anche la sentenza 30.2017.8+15 del 17
luglio 2017), ritenuto che il luogo di lavoro è determinante per stabilire
dapprima il diritto applicabile ed in secondo luogo lo Stato competente per il
prelievo dei contributi, accertato che il chiamato in causa svolge la sua
attività lavorativa sia in territorio svizzero sia nel suo Paese di residenza,
la qualifica del suo statuto contributivo nella Confederazione va dunque
eseguita secondo le norme svizzere (N. 2014 DOA).
Per
quanto concerne il diritto svizzero, va rammentato che sono
assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale
sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che
hanno il loro domicilio civile nella Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).
A norma dell'art.
3.
cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto
che esercitano un'attività lucrativa.
In applicazione
dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano
un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da
qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.
Secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS,
il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a
dipendenza d'altri per un tempo determinato o indeterminato.
I contributi AVS
degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono
determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a
dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS).
Per l'art. 10 LPGA, è
considerato salariato chi per un lavoro dipendente riceve un salario
determinante secondo la pertinente legge.
L'art. 12 LPGA prevede che è
considerato lavoratore indipendente chi non consegue un reddito dall'esercizio
di un'attività di salariato (cpv. 1). Un indipendente può essere
contemporaneamente anche un salariato, se consegue un reddito per un lavoro
dipendente (cpv. 2).
Per quanto concerne la
qualifica dell'attività esercitata da un assicurato, l'allora Tribunale
federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale Federale) ha
precisato che gli accordi, le dichiarazioni delle parti, la natura dal profilo
del diritto civile del contratto vincolante un assicurato a un datore di lavoro
non costituiscono, in materia di AVS, elementi decisivi per stabilire se una
persona eserciti un'attività lucrativa a titolo dipendente o indipendente
(sentenza H 322/03 dell'11 marzo 2005; sentenza H 31/04 del 21 marzo 2005).
In particolare, insolite
costruzioni di diritto civile che devono servire a motivare un certo statuto di
contribuzione qui non hanno alcun valore (RCC 1986 pag. 650).
2.6
Di
principio si deve ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS,
quando una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne
l'impiego del tempo o l'organizzazione del lavoro. Un altro indizio può essere
dato da un rapporto di dipendenza economica oppure dal fatto che l'assicurato
non sopporti il rischio economico a carico del datore di lavoro, il quale
dirige la sua impresa e ne assume la responsabilità.
Questi princìpi non comportano
comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita economica
infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è necessario
lasciare alla prassi delle autorità amministrative e alla prudenza dei Giudici
il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di fronte ad
attività indipendente. La decisione sarà determinata generalmente dalla
priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il rischio
sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni diverse
(sentenza H 279/00 del 16 dicembre 2002; DTF 123 V 162 consid. 1, DTF 122 V 171
consid. 3a, pag. 172 consid. 3c e pag. 283 consid. 2a; DTF 119 V 161 consid. 2
e la giurisprudenza ivi citata). Per poter decidere si dovrà vedere quali sono
gli elementi predominanti nel caso concreto (sentenza H 59/00 del 18 settembre
2000).
2.7
Secondo
la giurisprudenza del TFA ([dal 1° gennaio 2007: TF] ricapitolata in DTF 122 V
169.
e DTF 122 V 284 consid. 2b; Pratique VSI 2001 pag. 252) i criteri
caratteristici di un’attività indipendente sono ad esempio: investimenti di una
certa importanza fatti dall’assicurato, utilizzo di locali propri e impiego di
personale proprio (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b). Il
rischio economico imprenditoriale sussiste quando, indipendentemente dal
risultato dell’attività, le spese generali incorse sono sopportate
dall’assicurato (RCC 1986 pag. 331 consid. 2d, RCC 1986 pag. 120 consid. 2b). Un
altro indizio di un’attività lucrativa indipendente è l’esercizio, a nome
proprio e per proprio conto, contemporaneo di diverse attività per altrettante
società, senza che vi sia un rapporto di dipendenza con le stesse (RCC 1982
pag. 176). A riguardo, non è la possibilità giuridica di accettare dei lavori
di diversi mandanti che è determinante, ma la situazione effettiva di ogni
singolo mandato (RCC 1982 pag. 208).
Si è in presenza di un’attività
dipendente quando le caratteristiche di un contratto di lavoro sono adempiute,
vale a dire quando l’assicurato fornisce un lavoro entro un termine
prestabilito, è economicamente dipendente dal “datore di lavoro” e, durante
l’attività svolta, è integrato nell’azienda di quest’ultimo, e non può
praticamente esercitare un’altra attività lucrativa (Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 12a edizione, pag.
34.
segg.; Vischer, Der
Arbeitsvertrag, SPR VII/1, pag. 306 citati in: Pratique VSI 1996 pag. 258
consid. 3c). Costituiscono indizi in questo senso l’esistenza di un piano di
lavoro, la necessità di stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la
dipendenza dalle infrastrutture sul luogo del lavoro (RCC 1982 pag. 176). Il
rischio economico dell’assicurato, in questo caso, risiede nella dipendenza
(esclusiva) dal risultato del lavoro personale (RCC 1986 pag. 126 consid. 2b;
RCC 1986 pag. 347 consid. 2d) o, in caso di attività regolare, nel fatto che
nell'eventualità di una cessazione di questo rapporto di lavoro, egli si trovi
in una situazione simile a quella di un salariato che perde il suo impiego (DTF
119.
V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b).
L’allora
Tribunale federale delle assicurazioni ha inoltre precisato che la
comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il Giudice delle
assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli
importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono
un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993 pag. 242 segg.; Greber/Duc/ Scartazzini,
Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse
et survivants (LAVS), pag. 313, n. 149 ad art. 9 LAVS).
2.8
Il TFA (dal 1° gennaio
2007: TF) ha pure stabilito che la qualifica dell'assicurato come dipendente o
indipendente non dipende dal fatto puramente formale della sua affiliazione
avvenuta d'ufficio o su richiesta personale dell'interessato in una o
nell'altra categoria. L'affiliazione di un assicurato, anche se formalmente
confermata dalla Cassa di compensazione, come tale non lo qualifica definitivamente,
in quanto lo scopo principale dell'affiliazione è quello di assicurare la
persona che esercita un'attività lucrativa e non di qualificarne lo stato
professionale definitivamente.
Solo la natura di tale
attività, considerata nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è
determinante ai fini della qualificazione. Non può quindi essere escluso a
priori che un assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione come
indipendente, eserciti un'attività di natura dipendente (Pratique VSI 1993 pag.
226.
consid. 3c = DTF 119 V 165).
Dispositivo
Per questi motivi, un
assicurato può essere qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro
e indipendente per un altro lavoro. In questi casi per ogni reddito bisogna
esaminare se proviene da un’attività dipendente o no (Pratique VSI 1995 pag.
145 consid. 5a; DTF 104 V 127).
2.9. Nella più recente
giurisprudenza il TF ha avuto modo di rammentare che occorre tenere presente
che la circostanza che un assicurato, all'inizio della sua attività
indipendente, svolga un lavoro principalmente per un solo committente, è usuale
(cfr. sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.1, nonché sentenza H
155/04 del 1° febbraio 2005, consid. 4.3) e che il processo, in atto ormai da
anni, del mutamento economico e sociale impone un cambiamento radicale e celere
del modo di agire e pensare un’attività lavorativa indipendente. Asserire che
la regolarità nel pagamento e nel quantum sia sintomo di dipendenza significa
fondare il proprio convincimento su stereotipi preconcetti e avulsi dalla
complessa realtà economica (sentenza H 82/05 del 30 gennaio 2007, consid. 4.3).
Per
quanto concerne l’investimento, poco importante, in mezzi propri, il Tribunale
federale ha già evidenziato che per natura certe attività, in particolare nel settore
dei servizi, non necessitano di investimenti importanti. In tali casi, ai fini
della qualifica dello statuto, va quindi posto l’accento sul criterio della
dipendenza organizzativo-lavorativa e non su quello del rischio aziendale
(Pratique VSI 2001 pag. 55 consid. 6b pag. 60 con riferimenti; sentenza H
194/05 del 19 marzo 2007, consid. 5.2).
Infine,
laddove gli elementi in favore di un’attività dipendente ed indipendente si
equivalgono, vanno considerate anche le esigenze di coordinazione di cui occorre
tenere conto in relazione ad assicurati che esercitano contemporaneamente
diverse attività lavorative per diversi o per il medesimo mandante o datore di
lavoro (sentenza 9C_1029/2012 del 27 marzo 2013, consid. 2.2; DTF 123 V 161
consid. 4a pag. 167; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.4). Se
possibile va infatti evitato che diverse attività per il medesimo mandante o
datore di lavoro, rispettivamente che la medesima attività per diversi mandanti
o datori di lavoro, vengano qualificate in maniera differente, in parte a
titolo dipendente e in parte a titolo indipendente (DTF 119 V 161 consid. 3b
pag. 164; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.4, sentenza H 12/04
del 17 febbraio 2005, consid. 3 e 4.2.3 con riferimenti).
2.10. In
concreto la società ricorrente ritiene che la questione della qualifica
dell’attività svolta da TERZ 1 in suo favore sia ormai stata risolta dal
Ministero Pubblico, nella misura in cui con il decreto di abbandono del __________
il Procuratore Pubblico ha stabilito che:
" (…)
8. Il litigio tra le parti si è cristallizzato anche
sul quesito volto a sapere se TERZ 1 sia stato assunto da RI 1 come dipendente
delle società o, invece, come indipendente. Quesito, questo, che ha aperto
l’ipotesi di reato a carico degli imputati (in quanto potenziali datori di
lavoro tenuti al pagamento dell’onere assicurativo; art. 12 LAVS) di infrazione
alla Legge federale sulla vecchiaia e i superstiti (LAVS). In effetti, secondo
l’art. 87 LAVS è punito, sempreché non si tratti di un crimine o di un delitto
cui è comminata una pena più grave, con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote
giornaliere chiunque, mediante indicazioni inesatte o incomplete o in qualsiasi
altro modo, si sottrae, in tutto o in parte, all’obbligo di pagare i contributi,
rispettivamente chiunque, nella sua qualità di datore di lavoro, versa a un
lavoratore salari da cui sono stati dedotti i contributi e, invece, di pagare
alla cassa di compensazione i contributi dovuti dal lavoratore, li utilizza lui
stesso o li adopera per soddisfare altre pretese.
Ebbene, anche questa ipotesi di reato cade nel
vuoto, visto che l’istruttoria (per effetto delle testimonianza di __________)
non ha permesso d’avvalorare la tesi di TERZ 1, che risulta dunque aver
collaborato a titolo di indipendente con RI 1. Non si dimentichi, in questo
contesto, che durante la sua audizione dell’08.04.2016, lo stesso ha sostenuto
d’aver “ben presto compreso (…) che nessuno dei due (__________e/o __________,
n.d.r.) aveva alcuna intenzione di assumermi. Io speravo comunque sempre che
prima o poi le mille promesse fatte da __________ di redigermi il contratto di
lavoro si avverassero. Invano” (pag. 9, righe 32-25). Tant’è che dal
seguente testo di un messaggio sms (acquisito agli atti in questo incarto
dall’INC. __________ conformemente all’art. 194 cpv. 1 CPP) emerge come già il
19.02.2016 (ndr: recte: 2015; cfr. doc. 7d e calendario 2015 [il 19 febbraio
è un giovedì nel 2015 ed un venerdì nel 2016]) a TERZ 1 fosse ben chiaro
che doveva annunciarsi personalmente all’AVS: “Ciao __________, mercoledì
ore 10 sono a __________, appuntamento con il commercialista che mi fornirà
tutti gli elementi per aprire l’avs. Ciao e a presto TERZ 1. (…)”
2.11. Va qui rammentato che secondo
giurisprudenza, di regola, nell’ambito di una richiesta di restituzione, in
presenza di un giudizio penale (di condanna o di assoluzione) l’autorità
amministrativa è di norma vincolata a tale giudizio. Lo stesso vale in caso di
un decreto di abbandono da parte della competente autorità inquirente, a
condizione che abbia gli stessi effetti come una sentenza definitiva di
assoluzione. Qualora non vi sia ancora un giudizio penale, l’amministrazione e,
se del caso, il Tribunale delle assicurazioni devono procedere in via
preliminare ad una propria valutazione se la richiesta di restituzione,
rispettivamente l’assoggettamento al pagamento dei contributi si fonda su un
atto penalmente punibile il cui autore andrebbe condannato (DTF 138 V 74
consid. 6.1. con riferimenti, in particolare DTF 113 V 256, consid. 4a, dove
l’Alta Corte ha in sostanza affermato che in assenza di un giudizio in
ambito penale spetta alla cassa ed in seguito al giudice delle
assicurazioni sociali esaminare preliminarmente se vi è una violazione delle
norme di diritto penale. L’allora TFA ha inoltre rammentato che in EVGE 1957
pag. 195 e seguenti il medesimo principio è stato applicato per la prescrizione
di cui all’art. 16 cpv. 1 terza frase LAVS concernente la perenzione di
contributi; cfr. anche sentenza 32.2013.185 del 4 dicembre 2014 confermata
dalla sentenza 9C_49/2015 del 28 ottobre 2015; cfr. anche la STF 9C_870/2013
del 29 aprile 2014 consid. 5.3, dove l’Alta Corte, accertata l’assenza di una
sentenza penale, aveva rinviato gli atti al tribunale delle assicurazioni per
determinarsi, dopo acquisizione di atti penali, se procedere ad una valutazione
preliminare o sospendere la procedura).
Questa giurisprudenza
concerne casi in cui si trattava di stabilire se i termini di prescrizione
previsti dalla legge potevano essere prolungati in presenza di un reato
commesso dalla persona assicurata, segnatamente nei casi di richiesta di
restituzione di prestazioni (art. 25 cpv. 2 LPGA [DTF 138 V 74 relativa ad un
caso di restituzione di prestazioni di assicurazioni sociali indebitamente
riscosse), di richiesta di pagamento di contributi sociali non pagati (art. 82
cpv. 2 OAVS [cfr. DTF 113 V 256 dove il TF ha stabilito che carente un giudizio
penale, spetta pregiudizialmente agli organi dell’AVS di esaminare se il
credito di risarcimento danni derivi da atto punibile; cfr. DTF 118 V 193 dove
il TF ha stabilito che la perenzione di più lunga durata secondo il diritto
penale è applicabile solo all’autore dell’atto punibile]) oppure, in ambito
civile, di richiesta di risarcimento danni per atto illecito (art. 60 CO [DTF
106 II 213 citata anche in cause di assicurazioni sociali e dove il TF ha
stabilito che il decreto di abbandono pronunciato dall’autorità dell’istruzione
penale vincola il giudice civile ove esso sia passato in giudicato, secondo il
diritto processuale cantonale, anche sotto il profilo sostanziale]).
Come rammenta il TF nella
sentenza K 70/06 del 30 luglio 2007, al consid. 6.1 non pubblicato in DTF 133 V
579, al consid. 6.1, il Giudice che deve decidere in ambito di responsabilità o
di restituzione di prestazioni deve pregiudizialmente stabilire se si è in
presenza di un atto penalmente punibile (“ […] Das
Gericht, welches über den Haftungs- bzw. Rückerstattungsanspruch entscheidet,
muss grundsätzlich vorfrageweise darüber befinden, ob eine strafbare Handlung
vorliegt. Dabei gelten die gleichen beweisrechtlichen Anforderungen wie im
Strafverfahren, so dass der sonst im Sozialversicherungsrecht geltende
Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit nicht anwendbar ist (BGE 113 V 256 E. 4a S. 259).
Liegt bereits ein verurteilendes oder freisprechendes Strafurteil vor, so ist
das über den Haftungsanspruch urteilende Gericht daran gebunden. Dasselbe gilt
für eine Einstellungsverfügung der zuständigen strafrechtlichen
Untersuchungsbehörden, wenn sie die gleiche definitive Wirkung wie ein
freisprechendes Urteil hat (BGE 118 V 193 E. 4a S. 197
f., 106 II 213 E. 3 S. 216; in SJ 2000 I S. 421 veröffentlichtes Urteil
4C.234/1999 vom 12. Januar 2000, E. 5c/aa). […]”).
Non era invece in
discussione la qualifica dell’attività svolta dalla persona assicurata.
Del resto il TF, con
sentenza 8C_242/2015 del 19 gennaio 2016, in ambito di assicurazione contro gli
infortuni, dove non era in discussione un termine di perenzione o di prescrizione,
ma la “decurtazione del 50% delle prestazioni in contanti erogate a favore
della persona assicurata decisa dall’assicuratore a norma dell’art. 49 cpv. 2
OAINF” (cfr. consid. 2), in un caso in cui il ricorrente aveva chiesto la
sospensione della procedura in attesa dell’esito del procedimento penale, il
Tribunale federale ha affermato, al consid. 4.3 che “il giudice delle
assicurazioni sociali non è generalmente legato da una sentenza penale,
pertanto una sospensione si giustifica solo in casi del tutto eccezionali”.
Il giudice delle
assicurazioni sociali non è vincolato dalle constatazioni e dall'apprezzamento
del giudice penale, né per quel che concerne la determinazione delle
prescrizioni violate, né per quel che riguarda la valutazione della colpa
commessa. Tuttavia, egli si scosta dalle constatazioni di fatto del giudice
penale soltanto qualora i fatti accertati in sede d'istruttoria penale e la
loro qualificazione non siano convincenti o si fondino su considerazioni
specifiche del diritto penale, prive di rilievo dal profilo delle assicurazioni
sociali (cfr. STF 8C_750/2013 del 23 ottobre 2014 consid. 5.1; DTF 111 V 177
consid. 5a e riferimenti; RAMI 1990 U 87, p. 56).
2.12. Nel caso di specie non si
tratta di stabilire se un termine di prescrizione possa essere prolungato in
presenza o meno di un reato commesso da una delle parti, e non è in discussione
un’azione in responsabilità, ma occorre determinare se l’attività svolta dal
chiamato in causa in favore della ricorrente è di carattere dipendente oppure
indipendente.
Di
norma, nell’ambito della qualifica di un’attività lucrativa (o
dell’assenza di una tale attività) l’amministrazione ed il giudice delle
assicurazioni sociali non sono vincolati dalle decisioni in ambito fiscale (Pratique VSI 1993 pag. 242 segg.) ed anche i rapporti di natura
civile, e meglio la natura delle pattuizioni contrattuali, non sono decisivi ma
costituiscono degli indizi per stabilire la qualifica dell’attività lavorativa
(cfr. sentenza 9C_675/2015 del 31 maggio 2016, consid. 3.1: “[…] Die zivilrechtlichen Verhältnisse allein, insbesondere die Rechtsnatur
vertraglicher Abmachungen, sind nicht ausschlaggebend, vermögen aber allenfalls
Anhaltspunkte für die AHV-rechtliche Qualifikation zu bieten […]”). In particolare, per quanto concerne i viaggiatori di
commercio, il marginale N. 4022 delle direttive sul reddito determinante
(DSD) prevede che il rapporto di servizio deve essere esaminato secondo le
norme della LAVS e non del CO. E’ la situazione concreta ad essere determinante.
La natura di diritto civile del contratto, così come la designazione e il modo
in cui il contratto è formulato non è decisivo. Le convenzioni o i contratti
che portano sulla situazione giuridica del viaggiatore di commercio, in
materia di assicurazioni sociali sono senza valore.
Secondo
le citate direttive il fatto che il viaggiatore di commercio è iscritto o meno
al registro degli intermediari d’assicurazione della FINMA non ha alcun
influsso circa la qualifica dello statuto in ambito di AVS.
Nella fattispecie, dalla
lettura del decreto di abbandono del __________ (pag. 6), non risulta che il
Procuratore Pubblico abbia applicato le norme della LAVS e la giurisprudenza in
merito di qualifica dell’attività lucrativa (cfr. consid. 2.10). Trattandosi di
un decreto di abbandono, la motivazione è stata necessariamente succinta e non
ha sviscerato nel dettaglio tutti gli aspetti propri del diritto delle
assicurazioni sociali.
Non va poi dimenticato che
il medesimo Procuratore Pubblico nel decreto di abbandono, dopo aver stabilito
che le condizioni del reato di usura ai sensi dell’art. 157 CP non sono
adempiuti, ha affermato che “la presente decisione non ha influenza alcuna
sull’eventuale contenzioso di natura civilistica che dovesse insorgere fra le
parti alla luce della non evidente interpretazione del genere del contratto
venuto in essere” (pag. 4, doc. 7a).
Ciò vale anche per la
qualifica dell’attività in ambito di assicurazioni sociali.
La circostanza, ritenuta
nel decreto di abbandono, che le parti ritenessero che si fosse in presenza di
un’attività indipendente e che dunque non siano dati gli estremi per la
violazione dell’art. 87 LAVS, non significa ancora che dal punto di vista delle
assicurazioni sociali non vi possa essere una qualifica diversa (cfr. anche DTF
122 V 169, al consid. 6a)aa): “Festzustellen ist vorab,
dass die Bezeichnung der Verträge mit den Telefonhostessen mit
"Auftrag" wie auch die Vertragsklausel, wonach sich die
"Beauftragte" verpflichtet, insbesondere mit der AHV als
selbständigerwerbend abzurechnen, für die beitragsrechtliche Abgrenzung
unselbständiger von selbständiger Erwerbstätigkeit nicht entscheidend ist").
Del resto il giudizio
penale concerne le persone fisiche __________ e __________, e non la società ricorrente,
di cui il primo è socio e presidente e la seconda socia e gerente.
Questo Tribunale può
pertanto decidere in maniera autonoma se nel caso di specie l’attività svolta
dal chiamato in causa è di carattere dipendente oppure indipendente.
2.13. La Cassa sostiene che
l’interessato vada qualificato quale rappresentante di commercio e dunque
dipendente della società. L’insorgente sostiene invece che il chiamato in causa
debba essere qualificato quale indipendente.
Il TFA (dal 1° gennaio 2007:
TF) ha costantemente stabilito che per giudicare se un rappresentante di
commercio o un agente è salariato o indipendente non è importante
sapere se i suoi rapporti di servizio sono retti da un contratto di viaggiatore
di commercio o da un contratto di agenzia ai sensi del diritto delle
obbligazioni (RCC 1980 pag. 112 consid. 2, RCC 1955 pag. 153, RCC 1952 pag.
356, RCC 1950 pag. 378; STFA dell'8 marzo 1990 nella causa C.C. SA). L'Alta
Corte federale ha riconosciuto che, in generale, i rappresentanti di commercio
fruiscono di una grande libertà quanto all'impiego del loro tempo e
all'organizzazione del loro lavoro. Malgrado ciò è raro che essi assumano un
rischio economico uguale a quello di un imprenditore.
L’allora TFA è quindi giunto
alla conclusione che i rappresentanti di commercio, vista la natura
delle loro attività e le loro condizioni di lavoro, possono essere considerati
dei lavoratori indipendenti nei confronti dell'AVS solo in casi eccezionali
(RCC 1980 pag. 112 consid. 2; RCC 1955 pag. 82; RCC 1953 pag. 393).
Si deve presumere
l'esistenza di un'attività dipendente anche quando il rappresentante non
percepisce un salario fisso ma solo provvigioni (RCC 1988 pag. 398; RCC 1986
pag. 126; RCC 1972 pag. 330; RCC 1953 pag. 393), si assume le spese generali
(RCC 1986 pag. 126, RCC 1980 pag. 304, RCC 1971 pag. 90, RCC 1955 pag. 82), non
è vincolato ad una regione geografica, non è obbligato a rispettare un
determinato orario di lavoro (RCC 1972 pag. 330), lavora per più ditte (RCC
1955 pag. 82, RCC 1953 pag. 393), risponde per il delcredere ai sensi degli
artt. 348a e 418c CO (RCC 1972 pag. 330), è iscritto a registro di commercio
(RCC 1986 pag. 126, RCC 1982 pag. 209, RCC 1955 pag. 82) ed è designato quale
agente ai sensi degli art. 418a segg. CO (RCC 1980 pag. 112, RCC 1972 pag. 330,
RCC 1955 pag. 153).
A proposito degli
agenti, il TFA ha stabilito che, dal punto di vista dell'AVS, questi
sono in generale dei salariati, per il motivo che il rischio economico da loro
sopportato si limita il più delle volte al fatto che il guadagno dipende dal
successo personale degli affari conclusi (RCC 1980 pag. 112 consid. 2; RCC 1967 pag. 429; RCC 1954 pag. 116).
L'agente e
il rappresentante di commercio esercitano attività lucrativa
indipendente se sopportano un vero e proprio rischio imprenditoriale, vale a
dire se dispongono di una propria organizzazione di vendita (RCC 1988 pag. 399
consid. 2b; RCC 1986 pag. 127 consid. 2b e 604, RCC 1982 pag. 208, RCC 1980
pag. 112).
Secondo la prassi
amministrativa questo si verifica quando le tre condizioni seguenti sono
soddisfatte contemporaneamente: l'agente o il rappresentante di commercio
utilizza locali commerciali propri o in affitto (non sono considerati locali
commerciali quelli adibiti ad abitazione), occupa del personale (non sono
considerati personale il coniuge e gli altri membri della famiglia che non
ricevono un salario) e sopporta la maggior parte delle spese di esercizio
(Kieser, Alters- und Hinterlassenenversicherung, in SBVR, Soziale Sicherheit,
2a ed. 2006, n. 100; Kieser, Alters- und Hinterlassenenversicherung, 3a
edizione, 2012, n. 26 ad art. 5, pag. 58; cfr. anche sentenza 9C_946/2009 del
30 settembre 2010 consid. 2.2 e sentenza H 196/06 del 5 febbraio 2008,
consid. 2; Pratique VSI 1995 pag. 27; Pratique VSI 1993 pag. 228
consid. 3b; RCC 1988 pag. 399 consid. 2b, RCC 1986 pag. 127 consid. 2b e 604
consid. 2b, RCC 1982 pag. 209 consid. 4b, RCC 1980 pag. 112 consid. 2, RCC 1967
pag. 429).
Il
marginale N. 4022 delle direttive sul reddito determinante (DSD) prevede che il
rapporto di servizio deve essere esaminato secondo le norme della LAVS e non
del CO. E’ la situazione concreta ad essere determinante. La natura di diritto
civile del contratto, così come la designazione e il modo in cui il contratto è
formulato non è decisivo. Le convenzioni o i contratti che portano sulla
situazione giuridica del viaggiatore di commercio, in materia di assicurazioni
sociali sono senza valore.
Secondo
le citate direttive il fatto che il viaggiatore di commercio è iscritto o meno
al registro degli intermediari d’assicurazione della FINMA non ha alcun
influsso circa la qualifica dello statuto in ambito di AVS.
Va
ancora rammentato che con sentenza di principio 30.2007.33 del 21 novembre 2007
(ribadita dalla sentenza 30.2012.10 del 7 maggio 2012), questo Tribunale ha
confermato che, pur dovendo ogni caso di specie essere attentamente esaminato
singolarmente, di principio, per l’affiliazione di un broker assicurativo, va
applicata la giurisprudenza relativa ai rappresentanti di commercio e agli
agenti i quali, di regola, sono considerati dipendenti tranne se sopportano un
vero rischio economico imprenditoriale, ossia se dispongono di una loro
organizzazione di vendita. Tale organizzazione esiste se tre condizioni cumulative
sono soddisfatte, ossia utilizzo di locali commerciali propri o in affitto,
personale alle proprie dipendenze, assunzione della maggior parte delle spese
d’esercizio (cfr., a proposito delle condizioni da adempiere: DTF 119 V 161
consid. 3b; Kieser, Alters- und Hinterlassenenversicherung, in
SBVR, Soziale Sicherheit, 2a ed. 2006, n. 100; Kieser, Alters- und
Hinterlassenenversicherung, 3a edizione, 2012, n. 26 ad art. 5, pag. 58; cfr.
anche sentenza 9C_946/2009 del 30 settembre 2010 consid. 2.2 e sentenza
H 196/06 del 5 febbraio 2008, consid. 2).
Diversa è invece
la situazione del mediatore, il quale, di regola, è considerato quale
persona esercitante un'attività indipendente (RCC 1988 pag. 315 seg. consid.
3c). Come ogni mandatario il mediatore deve eseguire il suo mandato
conformemente alle istruzioni del mandante (artt. 397 e 412 cpv. 2 CO). Il
contratto di mediazione può essere revocato immediatamente (artt. 412 cpv. 2 e
404 CO) e secondo l'art. 413 cpv. 1 CO il mediatore ha diritto alla mercede solo
se la sua interposizione o la sua indicazione conducono alla conclusione del
contratto. Quest'ultimo elemento, che mette in evidenza il carattere
propriamente aleatorio dell'attività di mediatore, è importante dal
punto di vista del diritto delle assicurazioni sociali. Infatti la presenza del
rischio corso dall'imprenditore è uno dei criteri che permette di riconoscere
l'esistenza di un'attività indipendente (Greber/Duc/ Scartazzini, op. cit., n.
159 ad art. 5 LAVS, pag. 195).
Circa le spese
sopportate dal mediatore, queste gli sono rimborsate – anche nel caso in
cui l'affare non venga concluso - unicamente se ciò è stato convenuto (art. 413
cpv. 3 CO). Per queste ragioni, di principio, il mediatore è considerato come
un indipendente, a differenza del viaggiatore di commercio che, di regola, è un
salariato (DTF 97 V 137 consid. 2; RCC 1988 pag. 314; RCC 1986 pag. 604 consid.
2b; RCC 1980 pag. 304; RCC 1972 pag. 330).
2.14. Per quanto concerne il
franchising, trattandosi di un contratto misto che contiene elementi della
vendita, del mandato, della società, di licenza e di know-how, per stabilire se
si è in presenza di un’attività dipendente oppure indipendente occorre
esaminare ogni caso di specie concretamente (cfr. Kieser, Alters- und
Hinterlassenenversicherung, 3a edizione, 2012, n. 60 ad art. 5, pag. 67).
A
questo proposito cfr. la DTF 118 II 157, consid. 2.
In
Pratique VSI 5/1999, pag. 149, l’UFAS, circa il contratto di franchising, si è
così espresso (estratto del bollettino n° 69 per le casse di compensazione AVS
e gli organi di applicazione della PC):
"
Introduction
Pour les contrats de franchisage, la
délimitation indépendant/salarié ne s’opère pas toujours aisément. En outre, il
y a souvent pour les entreprises qui déploient leur activité sur tout le
territoire suisse un problème de coordination entre les différentes caisses de
compensation.
Nature du contrat de franchisage
Le contrat de franchisage est un contrat mixte
qui présentent à la fois des caractéristiques du contrat de vente, de mandat,
de société et de licence et de know-how. Le franchisage est une invention
américaine. L’un des premiers systèmes de franchisage a été mis sur pied par
Coca-Cola. Il existe de nombreux systèmes de franchisage pour la
commercialisation de produits tels les boissons, les articles de ménage, les
textiles (par ex. Benetton), les cosmétiques,
mais aussi pour la commercialisation de
services standardisés
comme dans l’hôtellerie (Hilton, Sheraton) ou
dans la restauration rapide (McDonalds).
Economiquement, le but principal du
franchisage est de commercialiser sous un même concept de marketing un produit
(marchandise, services ou les deux à la fois) qui a une renommée
suprarégionale, voire mondiale par son nom, sa même marque et sa présentation.
Le franchisé profite du savoir-faire du franchiseur et de son implantation sur
le marché. Le franchiseur s’épargne tous les coûts inhérents à la mise en place
d’un réseau de distribution.
Franchisage et AVS
L’expérience montre qu’il existe une pluralité
de contrats de franchisage qui peuvent difficilement se couler dans un même
moule. Le groupe de travail formé de représentants des caisses de compensation
et de l’OFAS a examiné ces différents contrats pour déterminer quelles sont
leurs caractéristiques communes:
• Corporate Identity (CI)
= identification immédiate de l’entreprise par
les tiers et au sein de l’entreprise;
utilisation uniforme des marques distinctives
de l’entreprise
(par ex. logo, couleur de l’entreprise) sur
les bâtiments et pour leur aménagement intérieur.
• Marketing
• Contrat à durée déterminée
Le contrat à durée déterminée implique que le
débiteur (en l’espèce le franchisé) fournisse une prestation durable ou répétée
aussi longtemps que la dette n’est pas effacée. La dette ne s’éteint pas avec
l’accomplissement de la prestation, mais seulement avec l’échéance de la
période ou pour un autre motif (par ex. résiliation).
• Redevances diverses
• Exclusivité dans le domaine
• Forte dépendance vis-à-vis du franchiseur
En conséquence, le franchisage est un contrat
à durée indéterminée par lequel le franchiseur cède un concept d’organisation,
de commercialisation et de formation continue, des instructions, un
savoir-faire et le droit d’usage de droits commerciaux protégés. Le franchisé
agit en son nom et pour son propre compte. Il paie pour obtenir le franchisage
et est tenu d’atteindre un certain chiffre d’affaire. Il doit respecter des
instructions. Souvent, il a une
obligation d’acheter de la marchandise.
Le groupe de travail est parvenu à la
conclusion qu’il était impossible de décider sur la base des éléments énumérés
si l’activité des franchisés était de façon générale plutôt salariée ou plutôt
indépendante. Pour pouvoir qualifier l’activité des franchisés, il faudra donc
avoir recours dans chaque cas particulier aux critères généraux de délimitation
(nos 1013 ss DSD). Le groupe de travail n’a pas jugé
nécessaire d’établir de nouveaux critères spécifiques à l’activité des
franchisés.
Le problème pour les contrats de franchisage
se trouve en fait ailleurs. Comme nous l’avons déjà relevé, la plupart des
franchiseurs travaillent dans toute la Suisse. Il est donc possible que
plusieurs caisses de compensation soient appelées à examiner des contrats de
franchisage identiques. En règle générale, les caisses de compensation
intéressées n’ont connaissance que de cas qui entrent dans leur domaine de
compétence. Souvent, elles ne savent
pas si et combien d’autres caisses sont
concernées. Il n’est pas exclu que ces caisses aboutissent à des conclusions
différentes en ce qui concerne le statut des franchisés d’une même entreprise.
Il faut éviter cela, car le franchiseur et les franchisés ne peuvent concevoir
que les franchisés d’une même entreprise soient traités différemment. Cela
provoque l’incompréhension et aboutit à des recours. En outre, il est inutile
que plusieurs caisses de compensation soient amenées parallèlement à examiner
et à trancher des situations identiques. Le groupe de travail souhaite dans ce
cas que ce soit la caisse de compensation du franchiseur/employeur qui traite
le cas et transmette aux autres caisses les informations nécessaires.
Conclusion
Les conclusions du groupe de travail se
résument ainsi: pour les contrats de franchisage, il ne faut pas seulement
mettre l’accent sur la qualification de l’activité, mais aussi sur la
coordination et l’information entre les caisses. S’il y a un plus grand nombre
de contrats pour un même franchiseur, sa caisse de compensation porte une
responsabilité particulière.“
2.15. Vanno qui segnalate
alcune sentenze emesse dal TF in questi ultimi anni in relazione alla qualifica
dell’attività svolta da rappresentanti, agenti e intermediari.
In
una sentenza H 19/06 del 14 febbraio 2007 l’Alta Corte ha considerato quale
indipendente un agente assicurativo, poiché, nel preciso caso di specie, gli
elementi a favore di tale qualifica erano preponderanti rispetto a quelli in
favore dell’attività dipendente.
Il
TF ha evidenziato che l’assicurato esercitava la sua attività da solo, al suo
domicilio, senza occupare personale e dopo aver investito un importo di fr.
15'000. Cercava lui stesso la clientela, si organizzava come voleva, senza
ricevere alcuna direttiva e sopportava personalmente tutte le spese (consid.
4.1). Tra il 2000 ed il 2002 l’interessato ha conseguito i suoi redditi
esclusivamente grazie all’attività svolta per la medesima compagnia
assicurativa (consid. 5.2), ma poteva in ogni momento e liberamente concludere
contratti con altri assicuratori.
L’Alta
Corte ha rammentato che solo un esame dettagliato dell’insieme delle
circostanze economiche concrete permette di determinare se si è in presenza di
un’attività dipendente o indipendente. Certe attività economiche, in
particolare nell’ambito dei servizi, non necessitano d’investimenti importanti
o di far capo a personale. In questi casi occorre accordare meno importanza al
criterio del rischio economico e maggiormente all’indipendenza economica e
organizzativa.
ll
TF ha evidenziato che nel caso di specie non vi è alcun indizio attestante un
vincolo di subordinazione in ambito organizzativo, la persona assicurata
potendo consigliare e procacciare la clientela in suo nome e per conto proprio
senza che la compagnia assicurativa interferisca nella sua attività o dia
istruzioni. L’interessato organizza liberamente il suo lavoro, senza dover
osservare orari determinati. Le relazioni tra le parti non sono regolate da
nessun contratto e non è stata rilevata l’esistenza di una clausola di non
concorrenza o il conferimento di un diritto di rappresentanza esclusiva. La
sola circostanza che la maggior parte dei redditi proviene dall’attività svolta
in favore della medesima compagnia assicurativa, non permette di stabilire una
dipendenza economica. La scelta di trattare con questo assicuratore, in ragione
di condizioni vantaggiose offertegli, piuttosto che con un'altra compagnia
assicurativa è dettata dalle opportunità commerciali del mercato assicurativo.
L’insorgente è libero di consigliare i prodotti di altri assicuratori, senza
alcun pregiudizio. Il fatto che prima e dopo il periodo litigioso l’interessato
abbia effettivamente trattato anche con altre compagnie assicurative
costituisce un indizio supplementare dell’indipendenza di cui beneficia nella
sua attività. Alla luce dell’attività svolta sarebbe arbitrario stabilire il
carattere dipendente o indipendente dell’attività solo alla luce del fatto che
gli investimenti non sono stati importanti o che non impiega personale. Del
resto egli deve sopportare tutte le spese, che, seppur non importanti, sono
compensate solo nella misura in cui riesce a concludere un contratto. In questa
misura sopporta un vero rischio imprenditoriale.
Il TF ha evidenziato che l’attività svolta dall’interessato ha pochi
punti in comune con l’agente di commercio. Dovendo cercare la migliore soluzione
assicurativa per la propria clientela, l’attività si apparenta piuttosto a
quella del mediatore, che, di norma, è qualificata di indipendente.
In una sentenza H 210/04 del
27 dicembre 2005 l’allora TFA ha confermato la qualifica di indipendente di
alcuni assicurati che avevano concluso con la società ricorrente una
convenzione tramite la quale quest’ultima si impegnava a versare una
commissione di intermediazione in proporzione alle commissioni lorde realizzate
tramite la gestione di fondi dei clienti presentati dai contraenti, poiché la
questione non era più contestata in sede federale (consid. 3). L’Alta Corte ha
inoltre confermato la qualifica di dipendente di un altro assicurato, rilevato
che nel contratto concluso con la società ricorrente l’interessato disponeva di
un posto di lavoro nei locali della società, che vi doveva essere presente
almeno 3 ore al giorno, in orari prestabiliti e che era pagato secondo una
tariffa oraria di fr. 28 all’ora.
In una sentenza 9C_946/2009 del 30 settembre 2010, il TF ha confermato
la giurisprudenza relativa alla qualifica dell’attività svolta dagli agenti, ed
in particolare la circostanza che, di regola, sono considerati dipendenti
tranne se sopportano un vero rischio economico imprenditoriale, ossia se
dispongono di una loro organizzazione di vendita, la quale esiste se tre
condizioni cumulative sono soddisfatte, e meglio l’utilizzo di locali
commerciali propri o in affitto, il personale alle proprie dipendenze e
l’assunzione della maggior parte delle spese d’esercizio. L’Alta Corte ha
precisato che l’adempimento delle citate condizioni fa ritenere la presenza di
un rischio imprenditoriale, poiché indipendentemente dal successo dell’attività
svolta, gli agenti devono accollarsi costi che normalmente sono a carico del
datore di lavoro o dell’assicurato indipendente (consid. 5.1). Gli agenti senza
un’organizzazione di vendita hanno un rischio imprenditoriale minore; esso si
limita al fatto che il lavoro svolto non viene (completamente) remunerato. Il
TF ha tuttavia aggiunto che nell’ambito della qualifica dell’attività
dell’agente, che comporta investimenti limitati, non si può negare
l’indipendenza sulla sola base del rischio imprenditoriale minimo. Infatti per
stabilire se un’attività è di carattere dipendente oppure indipendente non va
esaminato solo quest’ultimo aspetto. Determinanti sono le circostanze concrete
del caso di specie, in particolare l’intensità della dipendenza economica ed
organizzativa nei confronti del committente. Questo aspetto deve in particolare
essere preso in considerazione laddove gli investimenti in infrastrutture o
personale non sono importanti e deve essere considerato anche nell’ambito della
qualifica dell’attività lavorativa svolta dagli agenti (consid. 5.1 in fine).
Nel
caso giudicato, il TF ha ritenuto che gli agenti sopportavano un certo rischio
imprenditoriale nella misura in cui non ricevevano alcun compenso se
nell’ambito del marketing telefonico o dell’intermediazione per la vendita di
immobili non raggiungevano lo scopo richiesto. Lo sforzo degli agenti non
veniva sempre compensato. Tuttavia l’Alta Corte ha evidenziato che sia
nell’ambito del marketing telefonico che dell’intermediazione per la
compravendita di immobili, gli agenti, ogni mese, concludevano così tanti contratti
da permetter loro di avere un reddito minimo. L’alta Corte ha evidenziato che
anche se per un determinato periodo gli scopi fissati non erano pienamente
raggiunti, gli agenti difficilmente rimanevano senza introiti. Un agente, nel
2001 e nel 2002, ha per esempio conseguito, ogni mese, fr. 4'000, ciò che
costituisce un chiaro indizio in favore di un’attività dipendente (consid.
5.2.1). Il solo fatto che gli agenti dovevano sopportare alcune spese (ad
esempio auto), non costituisce un rischio imprenditoriale. Inoltre dal
contratto concluso tra le parti vi era, per il committente, il diritto di
fornire delle direttive, vi era un divieto di concorrenza, di fare pubblicità,
il pagamento delle provvigioni era previsto per il 15 di ogni mese e dopo un anno
il contratto prevedeva un indennizzo in caso di malattia, servizio militare o
motivi analoghi per al massimo due settimane. Queste regole fanno concludere
per una dipendenza in ambito organizzativo.
Il
TF ha di conseguenza confermato il carattere dipendente dell’attività svolta
dagli agenti.
In
una sentenza 9C_675/2015 del 31 maggio 2016 l’Alta Corte ha ribadito la giurisprudenza relativa alla qualifica dell’attività svolta dagli
agenti (consid. 3.2).
Cfr. anche la sentenza
9C_407/2016 del 23 novembre 2016 (consid. 2.2).
In
una sentenza 9C_1029/2012 del 27 marzo 2013 il TF ha respinto un ricorso
presentato dall’UFAS contro una decisione del Tribunale cantonale di Basilea
Campagna che aveva ritenuto lo statuto di indipendente per un assicurato che,
una volta lasciata la società per la quale lavorava, si è messo in proprio
avendo quale cliente iniziale la medesima ditta.
In
quell’occasione la Corte cantonale ha fondato il suo giudizio sulla circostanza
che l’interessato ha iscritto la sua ditta individuale a registro di commercio,
ha concluso un’assicurazione responsabilità civile e contro la perdita di
guadagno in caso di malattia, ha preparato delle carte da visita, ha inviato
numerose offerte ed ha avuto la possibilità di lavorare per altri committenti.
La mancanza di investimenti o la circostanza che continuava a lavorare per la
precedente ditta sono invece stati ritenuti elementi di minor importanza.
Determinante era semmai la circostanza che nel contratto con quest’ultima
società non era previsto l’utilizzo dei locali della ditta, né la possibilità
di fornire direttive circa il lavoro svolto. Vi era solo l’obbligo di lasciar
esaminare dalla società i rapporti di lavoro e lasciar controllare ogni mese
l’avanzamento e la qualità dei lavori. Non vi era invece una dipendenza
organizzativa, né l’interessato era inserito nella struttura societaria.
Neppure il fatto che gli onorari fossero chiesti direttamente alla società e
non ai suoi clienti, che l’opera fosse da allestire in favore di terzi e che il
contratto contenesse un termine di disdetta inabituale di un mese era di
ostacolo alla qualifica di indipendente. Così come non erano determinanti
l’accordo circa gli obbiettivi da raggiungere o il dovere di lasciar esaminare
i rapporti orari.
L’UFAS
ha contestato la sentenza cantonale, rimarcando che l’interessato ha continuato
a lavorare per il precedente datore di lavoro e che l’attività svolta si
apparenta a quella di subappaltatore. L’interessato, del resto, veniva pagato
mensilmente sulla base di un rapporto contenente le ore lavorate ed anche le
spese venivano pagate separatamente ed il rischio d’incasso apparteneva al
committente. Il fatto che dopo la fase iniziale l’interessato sia riuscito a
concludere un contratto anche con un’altra società, non modifica la qualifica
dell’attività svolta. L’interessato ha del resto utilizzato la sua precedente
società per acquisire clienti, per emettere fatture, per incassare e per
effettuare la pubblicità e nei confronti del cliente finale non si è mai presentato
in suo nome. Per cui non solo manca un rischio imprenditoriale, ma vi è anche
una dipendenza economica nei confronti del precedente datore di lavoro.
Il TF ha confermato la
sentenza cantonale rilevando che nel contratto non figurano direttive alle quali
l’assicurato deve attenersi. Circa l’organizzazione del lavoro e del tempo di
lavoro, l’interessato è libero di agire (non doveva tenere un piano di lavoro,
non esiste una descrizione precisa del posto di lavoro).
Inoltre le affermazioni
dell’UFAS secondo cui l’interessato avrebbe utilizzato l’infrastruttura del suo
precedente datore di lavoro per acquisire clienti o per fare pubblicità non è
comprovata. Al contrario, la carta da visita dell’interessato con
l’intestazione della sua società individuale comprova che nei confronti di
clienti potenziali si presentava a proprio nome e faceva pubblicità a sé
stesso. Il pagamento in funzione del tempo di lavoro, l’allestimento di un
rapporto delle spese e la necessità di produrre un rapporto circa il tempo di
lavoro rientrano di norma nelle caratteristiche dell’attività dipendente.
Tuttavia esse sono abituali anche per attività indipendenti, quali quelle degli
avvocati o dei medici. Il fatto che venga pagato il tempo di lavoro e non
l’opera o la presenza di una clausola inabituale relativa alla possibilità di
disdire il contratto con un termine di un mese non necessariamente parla contro
il carattere indipendente della attività. Del resto in caso di malattia,
servizio militare o casi simili il contratto non prevede alcun indennizzo.
Per il TF l’attività svolta
dall’interessato contiene numerosi elementi che potrebbero far propendere per
un’attività dipendente, tuttavia decisivo nel caso di specie è la circostanza
che l’interessato, dal punto di vista organizzativo, non dipendeva dalla
società committente. Alla luce della grande libertà nell’ambito del tempo di
lavoro e dell’organizzazione del lavoro, i comprovati sforzi per cercare altri
clienti e l’assenza di ulteriori incarichi da parte del precedente datore di
lavoro, l’Alta Corte ha confermato che gli elementi a favore dell’attività
indipendente sono nettamente maggiori. Ciò vale a maggior ragione se si ritiene
che l’interessato era all’inizio della sua attività lavorativa come
indipendente.
Infine, in una sentenza
9C_386/2013 del 20 settembre 2013 il TF ha confermato la qualifica di
dipendente di alcuni intermediari. In quel caso il tribunale cantonale bernese
aveva accertato che il contratto prevedeva che tutte le fatture venivano
allestite dalla società alla quale i clienti dovevano effettuare i loro
pagamenti. Ciò portava ad una dipendenza economica, ritenuto che spettava alla
società versare loro la provvigione. Per gli assicurati non vi era un rischio
del credere ed erano inoltre obbligati a seguire dei corsi, effettuare ogni
mese delle sedute con altri intermediari e presentarsi alle fiere. Essi avevano
l’obbligo di effettuare almeno 12 vendite all’anno, altrimenti avrebbero dovuto
pagare una pena convenzionale. In pratica vi era un subordinazione sia
organizzativa che economica nei confronti della società.
2.16. In concreto, lo scopo della RI
1 è __________”__________
Agli atti è stato prodotto
il “conferimento d’incarico per lo svolgimento di attività di procacciatore
di affari” (doc. 7c), del 10 agosto 2015, sottoscritto dalle parti e la cui
firma di TERZ 1 non è stata ritenuta un falso nell’ambito della procedura
penale come invece era stato sostenuto dal chiamato in causa (cfr. pag. 5 del
decreto di abbandono).
Quale premessa figura che
“con riferimento alla Vostra proposta di promuovere la vendita di prodotti
di RI 1 con la presente vi conferiamo l’incarico di agire, in modo saltuario ed
occasionale, ma anche continuativo ed alle condizioni di seguito riportate,
come procacciatore d’affari per conto della” ricorrente.
Ai sensi dell’art. 2 del
contratto “nello svolgimento dell’incarico il procacciatore assumerà
l’obbligo di promuovere stabilmente le vendite dei Prodotti della Società.
Svolgerà la sua attività con piena autonomia di azione e di organizzazione, ma
vincolato nei confronti della Società per quanto concerne al tempo ed ai luoghi
dove adempiere ai suoi compiti. Il procacciatore potrà svolgere il suo incarico
solo ed esclusivamente in coordinazione con la Società e su clienti nuovi. La
Società non pone limiti nell’estendere a nuovi clienti l’attività del
procacciatore. Luogo di lavoro sono le diverse Fiere, Manifestazioni,
Sagre ed Eventi che si svolgono in Ticino e nel Grigioni Italiano.”
Per l’art. 3 del contratto
“viene inteso che, nello svolgimento della sua attività di ricerca di nuovi
clienti, il procacciatore non avrà alcun potere di esclusiva, restando pertanto
la Società libera di agire autonomamente sia direttamente che tramite altri
procacciatori, agenti o rivenditori, senza che su questi affari o vendite
spetti alcun compenso al procacciatore.”
Secondo l’art. 4 “l’incarico
viene conferito a tempo determinato fino al 31.12.2015. Nessuna indennità di
cessazione o risarcimento sarà dovuta a qualsiasi titolo al termine del
rapporto contrattuale, essendo stato fra le Parti espressamente pattuito che il
compenso riconosciuto ai sensi del punto 6 del presente incarico è comprensivo
di ogni vostro diritto a fronte dell’attività prestata a favore della Società.”
Per quanto concerne la
durata del lavoro l’art. 5 prevede che “la società informerà tempestivamente
il procacciatore d’affari sui luoghi e gli orari durante i quali si svolgeranno
Fiere, Manifestazioni, Sagre ed Eventi vari. Il procacciatore d’affari dovrà a
sua volta comunicare, secondo la sua disponibilità, la presenza ai vari eventi
e gli orari di permanenza nei siti adibiti e concessi alla Società. Per la
natura stessa del presente incarico non viene fissato un orario prestabilito di
presenza del procacciatore.”
L’art. 6 regola la “retribuzione
e la provvigione”: “per la sua attività il procacciatore riceve un
rimborso spese mensile di CHF 350.00. Per l’intera durata del presente
incarico, sugli affari andati a buon fine relativi alla vendita di Prodotti, la
Società riconoscerà una provvigione del 10%. Tale provvigione si calcolerà sul
Margine di Contribuzione Lordo della vendita di Prodotti, al netto di IVA e
dedotti i costi (…) Per affari andati a buon fine si intendono quelli per i
quali la Società avrà incassato l’intero corrispettivo indicato in fattura o su
ricevuta. Il diritto alla provvigione sorge solo con l’integrale pagamento
dell’importo dovuto da parte dei clienti; nessuna provvigione è dovuta nel caso
in cui la Società recuperi in tutto o in parte il prezzo attraverso
un’assicurazione. Le provvigioni verranno corrisposte entro 30 giorni
dall’avvenuto integrale incasso del corrispettivo pattuito con i clienti,
previa presentazione di una specifica fattura da parte del procacciatore. Il
compenso sopra specificato dovrà intendersi comprensivo di ogni e qualsiasi
spesa sostenuta dal procacciatore ai fini del presente incarico.”
Ai sensi dell’art. 7 della
convenzione “il procacciatore d’affari essendo per sua natura medesima un
libero professionista, si deve cautelare per quanto concerne eventi di malattia
e di infortunio. Egli dovrà quindi tutelarsi personalmente e stipulare, a suo
carico, le varie coperture assicurative nel rispetto delle normative legali
svizzere in materia di malattia e di infortunio.”
Secondo l’art. 8 “il
lavoratore è tenuto alla riservatezza sulle questioni aziendali, che devono
essere mantenute segrete per la loro natura o secondo una norma particolare.
Ciascuna Parte si impegna a non divulgare a terzi ed a non utilizzare
informazioni di natura confidenziale, quali, a titolo esemplificativo,
informazioni tecniche, commerciali, prezzi, costi, fornitori, clienti o
comunque informazioni che nel momento della divulgazione non siano ancora di
pubblico dominio. Ciascuna parte si impegna ad adottare tutte le misure
necessarie per garantire e tutelare la natura confidenziale di suddetta
informazioni. Quanto previsto nel presente punto deve intendersi vincolante per
le Parti anche dopo la cessazione del presente incarico.”
2.17. In concreto, alla luce della
giurisprudenza e del contratto sottoscritto dalle parti, questo Tribunale deve
confermare la qualifica di dipendente del chiamato in causa nei confronti della
società ricorrente.
Per
costante giurisprudenza nell’ambito dei servizi, come in concreto, laddove non
si necessita di investimenti particolarmente importanti, ai fini della
qualifica dello statuto, va posto l’accento sul criterio della dipendenza
organizzativo-lavorativa, piuttosto che su quello del rischio aziendale
(sentenza 9C_1029 del 27 marzo 2013;9C_946/2009 del 30 settembre 2010;
Pratique VSI 2001 pag. 55 consid. 6b pag. 60 con riferimenti; sentenza H 194/05
del 19 marzo 2007, consid. 5.2).
Nel
caso di specie, conformemente a quanto figura nelle sentenze 9C_946/2009 del 30
settembre 2010 e 9C_386/2013 del 20 settembre 2013 e contrariamente alla
fattispecie della sentenza 9C_1029/2012 del 27 marzo 2013, l’interessato non ha
goduto, nei confronti della società ricorrente, della massima libertà per
quanto concerne l’orario di lavoro e l’organizzazione della sua attività. Egli
inoltre, nei confronti dell’insorgente, si è trovato in una chiara situazione
di dipendenza economica.
Il
chiamato in causa da fine marzo 2015 a dicembre 2015 si è occupato di promuovere
la vendita dei prodotti dell’insorgente quale procacciatore di affari in
occasione di fiere, manifestazioni, sagre ed eventi organizzati in tutta la
Svizzera italiana (art. 2, doc. 7c).
A
tal fine l’interessato utilizzava il furgone della ditta ricorrente (doc. 14), alla
quale era vincolato “per quanto concerne al tempo ed ai i luoghi dove
adempiere ai suoi compiti” (art. 2 del contratto di conferimento
d’incarico, doc. 7c), pur non essendo fissato un orario prestabilito di
presenza del procacciatore (art. 5 del contratto di conferimento d’incarico,
doc. 7c). Egli poteva “svolgere il suo incarico solo ed esclusivamente in
coordinazione con la” ricorrente “e su clienti nuovi” (art. 2 del
contratto di conferimento d’incarico, doc. 7c). Le parti hanno anche regolato
la durata del lavoro, pattuendo che spettava alla società informare
l’assicurato “sui luoghi e gli orari durante i quali” si svolgevano le
varie manifestazioni (art. 5 del contratto di conferimento d’incarico, doc.
7c).
Egli
ha utilizzato unicamente gli strumenti di lavoro messi a disposizione dalla
ricorrente (furgone, prodotti per la vendita) e non aveva locali propri o in
affitto, non occupava personale alle sue dipendenze, né sopportava la maggior
parte delle spese d’esercizio, ma doveva fornire alla ricorrente un dettaglio
delle vendite effettuate. Egli non disponeva pertanto di un’organizzazione di
vendita.
Nel
periodo in esame l’unica fonte di reddito dell’assicurato è derivata
dall’attività in favore della ricorrente per la quale ha lavorato in maniera
esclusiva da fine marzo a dicembre 2015, inizialmente 6 giorni su 7 (doc. 3: 31
marzo/aprile: 25 giorni; maggio: 24 giorni; giugno: 21 giorni; luglio: 24
giorni; agosto: 24 giorni; settembre: 21 giorni; ottobre: 13 giorni; novembre:
10 giorni; dicembre: 15 giorni). Egli dipendeva economicamente dalla società
insorgente.
Il
reddito consisteva nel rimborso mensile di fr. 350 di spese e di provvigioni
pari al 10% sugli affari andati a buon fine relativi alla vendita di prodotti
(art. 6 del contratto di conferimento d’incarico, doc. 7c). In sede di
audizione innanzi __________ l’interessato ha precisato che la ricorrente aveva
stabilito uno stipendio fisso di 9 mensilità per fr. 1'500 più una provvigione
del 10% superati i fr. 5'000 di cifra d’affari mensile (doc. 13).
Egli,
in quel periodo, era pagato esclusivamente dalla società, la quale
corrispondeva le provvigione entro 30 giorni dall’avvenuto integrale incasso
del corrispettivo pattuito con i clienti, previa presentazione di una specifica
fattura da parte del procacciatore (art. 6 del contratto, doc. 7c).
Il
caso di specie si differenzia pertanto da quello giudicato dal TCA nella
sentenza 30.2014.21+23 del 23 luglio 2014 e che peraltro concerneva un altro
tipo di attività (intermediazione nella vendita di immobili). In quel caso la
persona assicurata incassava direttamente dai clienti la commissione per la
compravendita delle proprietà immobiliari, tratteneva nella sua disponibilità
il 95% dell’importo conseguito (al netto dell’IVA) e, successivamente, senza
apparentemente neppure essere vincolato da termini specifici, versava il 5%
alla società ricorrente per l’utilizzo del marchio.
In
concreto l’interessato, invece, nel periodo oggetto del contendere, era
subordinato nei confronti dell’insorgente sia dal punto di vista
organizzativo-lavorativo che dal punto di vista economico.
Inoltre,
a differenza di quanto avviene nelle tipiche attività di carattere
indipendente, nel caso di specie le parti hanno previamente pattuito anche una
durata determinata del loro rapporto lavorativo, fino al 31 dicembre 2015 (art.
4 del contratto di conferimento d’incarico, doc. 7c).
La circostanza che le
parti abbiano stabilito nel contratto che l’assicurato è “un libero
professionista” o che il 19 febbraio 2015 l’interessato aveva scritto alla
socia della ricorrente indicando che si sarebbe trovato con un commercialista
che gli avrebbe fornito “tutti gli elementi per aprire l’AVS” (doc. 7d)
nulla cambia alla qualifica dell’attività svolta, poiché è in funzione della
LAVS e non della denominazione attribuita dalle parti che occorre valutare il
rapporto di lavoro (cfr. sentenza H 322/03 dell'11 marzo 2005; cfr. sentenza H
31/04 del 21 marzo 2005; cfr. DTF 122 V 169, al consid. 6a)aa): “Festzustellen ist vorab, dass die Bezeichnung der
Verträge mit den Telefonhostessen mit "Auftrag" wie auch die
Vertragsklausel, wonach sich die "Beauftragte" verpflichtet,
insbesondere mit der AHV als selbständigerwerbend abzurechnen, für die beitragsrechtliche
Abgrenzung unselbständiger von selbständiger Erwerbstätigkeit nicht
entscheidend ist").
Ciò, come visto, è semmai
decisivo nell’ambito della procedura penale (cfr. pag. 6 del decreto di
abbandono).
Le
stesse considerazioni valgono per la pattuizione secondo la quale l’interessato
stesso avrebbe dovuto attivarsi per assicurarsi contro i rischi della malattia
e dell’infortunio.
Questi aspetti sono secondari
alla luce di tutti gli elementi emersi a favore dell’attività dipendente.
Stanti così le cose, ritenuto
che gli elementi a favore di un’attività dipendente, nel preciso caso di specie
sono predominanti rispetto a quelli in favore dell’attività indipendente, la
decisione su opposizione va confermata.
2.18. Il ricorrente chiede l’assunzione
di numerose prove e segnatamente richiama dalla Cassa di compensazione l’intero
incarto, dal Ministero Pubblico l’incarto relativo alla denuncia sporta __________
nei confronti dei soci della società, dalla Pretura di __________ l’incarto
relativo alla vertenza tra la ricorrente ed il chiamato in causa e __________
l’incarto relativo alla segnalazione da parte del chiamato in causa e/o del
Sindacato __________ concernente la ricorrente.
Questo Tribunale rileva che
con la risposta di causa la Cassa ha prodotto l’intera documentazione
concernente la vertenza in esame, comprensiva di atti dell’incarto dell’__________.
L’incarto della Pretura di __________
è irrilevante nella misura in cui la vertenza civile concerneva la richiesta di
condannare la società a pagare la differenza tra quanto versato e quanto
previsto dal CNL della vendita. In concreto tuttavia la qualifica in ambito AVS
è diversa (procacciatore di affari) e la decisione impugnata non concerne
l’ammontare dell’importo soggetto a contribuzione ma unicamente la natura
dipendente o indipendente dell’attività svolta dal chiamato in causa in favore
della ricorrente.
Il TCA ritiene superfluo anche
richiamare l’intero incarto penale. Da una parte la Cassa ha prodotto la
denuncia al Ministero Pubblico del __________ ed il decreto di abbandono del __________,
d’altra parte non può essere chiesta in termini generici l’edizione di
documentazione, ritenuto che è preciso dovere delle parti indicare con
esattezza i documenti atti a dimostrare le circostanze da essa invocate
(sentenza 36.2015.33+48 del 16 novembre 2015; cfr. anche sentenza H 258/03 del
14 aprile 2005, consid. 3.3). Ciò che in concreto l’insorgente non ha fatto.
In conclusione questo TCA
rinuncia all’assunzione di ulteriori prove, ritenuto che quelle prodotte dalle
parti sono sufficienti per decidere nel merito della vertenza, sono complete ed
esaustive e non necessitano di complementi (cfr. anche sentenza 9C_394/2016 del
21 novembre 2016, consid. 6.2).
Va qui rammentato che,
conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare
d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove
(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320;
Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11
gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223
consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale
modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito
desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF
124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti