30.2017.3
Petizione in ambito LPP evidenzia una pretesa denegata giustizia in tema di LAVS. Registrazione incarto. In concreto nessun rimprovero può essere mosso alla Cassa
18 aprile 2017Italiano15 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
Fatti
30.2017.3
IR/sc
Lugano
18 aprile 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 30 gennaio 2017 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
CO 1
in materia di contributi AVS
considerato in fatto e in diritto
· che RI 1 si è rivolto al Tribunale
cantonale delle assicurazioni con atto (petizione) del 30 gennaio 2017
convenendo in causa la “__________” ora “__________” e la “__________”;
· che, a fondamento delle sue pretese, RI 1
indica la conclusione di un contratto di lavoro con la __________ in qualità di
__________ con la pattuizione di un salario di “CHF 20'000.-- al netto delle
deduzioni sociali”;
· che, secondo RI 1, il datore di lavoro
non ha rilasciato “nè il conteggio mensile del salario con il dettaglio
delle deduzioni per i contributi sociali, né affiliato il dipendente a un istituto
di previdenza regolarmente registrato, tantomeno annunciato il dipendente alla
Cassa CO 1” (doc. I pag. 4);
· che, nella sua petizione, RI 1 evidenzia
come “visto quanto precede, il datore di lavoro dovrà preparare i conteggi
per stabilire esattamente sia il salario lordo da assoggettare all’AVS e
all’istituto di previdenza professionale che l’ammontare di tutte le
deduzioni.” (doc. I pag. 4);
· che, nella sua petizione, RI 1 osserva
ancora di avere richiesto “il proprio estratto del conto individuale presso
la cassa CO 1. La Cassa non può avviare nessuna ricerca poiché non le è noto alcun
numero AVS di parte istante (doc. D). Da qui la necessità della presente
procedura, affinché il salario lordo stabilito in istruttoria sia comunicato
per l’assoggettamento, con conseguente condanna del datore di lavoro a versare
alla Cassa i contributi e al dipendente rilasciato un estratto conto
individuale aggiornato.” (doc. I pag. 5) ed ancora “La Cassa CO 1
rilascerà al dipendente il nuovo conteggio del conto individuale, mentre
l’istituto di previdenza rilascerà al dipendente il certificato di previdenza
di fine anno e verserà la prestazione d’uscita” (doc. I pag. 5);
· che, alla petizione, è stato allegato il
contratto di collaborazione di RI 1 con la __________ e uno scritto della Cassa
CO 1 interpellata da RI 1 tramite il proprio patrocinatore con cui si indica
che “non abbiamo trovato una posizione assicurativa per l’assicurato
indicato in oggetto”;
· che, con scritto 6 febbraio 2017 (doc.
II), il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni per i temi
connessi all’applicazione della LAVS ha scritto al patrocinatore di RI 1 segnalando
quanto per completezza occorre riportare in esteso:
"
(…)
Le
procedure concernenti l’applicazione della LPP sono trattate dal Collega Vice
Presidente del Tribunale cantonale delle Assicurazioni … il quale mi ha
segnalato l’atto per quanto esposto in particolare alla sua pagina 5.
Nel
suo esposto lei segnala infatti un tema relativo all’AVS: la richiesta, senza
seguito dall’amministrazione, di ottenere dalla Cassa CO 1 di __________ un
estratto del conto individuale del suo patrocinato. Tale richiesta sarebbe
stata disattesa dalla Cassa siccome non sarebbe stato rilasciato un numero AVS,
con invito a volersi rivolgere all’Ufficio per la Sorveglianza del marcato del
lavoro a Bellinzona. Nella sostanza lei indica che il suo patrocinato sarebbe
stato ingaggiato da “__________” con sede a __________. Tale società si
chiamerebbe oggi “__________”. Da un sommario esame del RC disponibile in
internet non risulta che __________ o __________ siano iscritte a registro
(esiste al contrario un sito internet all’indirizzo web che il contratto di
collaborazione riporta). Il contratto prevede, così appare, un impegno del __________
a svolgere la sua attività nel corso di __________ e per le ordinarie attività,
per conto della società e ha durata limitata. Il compenso per il __________ è
specificatamente fissato.
Nella
sua petizione lei ritiene quindi l’esistenza di un contratto di lavoro che
impone al datore di lavoro di trattenere e riversare i contributi sociali sul
compenso del lavoratore, e rileva che gli stessi non risulterebbero versati
presso la Cassa CO 1. Lei rileva quindi la necessità (di) intervento presso il
Tribunale cantonale delle Assicurazioni affinché il salario stabilito sia
assoggettato e il datore di lavoro condannato a versare i contributi. In questo
lei sembra ravvedere una lacuna nell’azione della Cassa.
D’intesa
con il Presidente del Tribunale cantonale delle Assicurazioni, al fine di chiarire
l’aspetto relativo alla LAVS segnalato, e per accertare l’eventuale sussistere
di una ritardata o denegata giustizia ad opera della Cassa CO 1 l’atto da lei
inoltrato per conto di RI 1, ossia la sua petizione 30 gennaio 2017, viene
registrata anche quale incarto riferito alla LAVS con il numero che appare in
entrata e intimata all’amministrazione per la presentazione di una risposta di
causa.
Ricordo
che, a norma dell’art. 30ter LAVS e dell’art. 141 dell’Ordi-nanza relativa
alla medesima legge, è previsto che l’assicurato possa esigere da ogni cassa di
compensazione che tiene per lui un conto individuale, un estratto delle
registrazioni ivi fatte, con indicazione degli eventuali datori di lavoro.
L'estratto conto è rilasciato gratuitamente. Noti che l'assicurato può chiedere
inoltre alla cassa di compensazione competente per la riscossione dei contributi,
o a un'altra cassa di compensazione, estratti di tutti i conti individuali
tenuti per lui da ogni singola cassa di compensazione.
La
legge prevede che l'assicurato possa chiedere alla cassa di compensazione una
rettifica dell'estratto entro 30 giorni dal ricevimento. La cassa di
compensazione si pronuncia mediante decisione. La decisione può fare oggetto di
un’opposizione e il successivo provvedimento può essere impugnato al Tribunale
cantonale delle assicurazioni come ricorda una sentenza di questo Tribunale
(30.2010.26 in re M. del 23 maggio 2011).” (doc. II);
· che l’atto è stato notificato alla Cassa CO
1 per la presentazione della risposta di causa il medesimo giorno (doc. III);
· che, dopo avere richiesto e ottenuto una
proroga del termine (doc. IV e V del 27 e 28 febbraio 2017, VI e VII del 29
marzo 2017), la Cassa CO 1 ha trasmesso al Tribunale la sua risposta di causa
(doc. VIII) notificata (con i relativi diritti) al ricorrente (doc. IX);
· che, nella sua richiesta di proroga,
l’amministrazione (doc. VI 29 marzo 2017) evidenzia, in particolare, come:
"
Per quanto concerne la
ritardata o denegata giustizia se ne ribadisce l’inesistenza, rinviando a
quanto sottolineato nei nostri precedenti scritti del 27 febbraio 2017.
Relativamente
agli aspetti AVS, la Cassa conferma l’avvio, in ragione di quanto indicato
negli atti ricorsuali, degli accertamenti … Al riguardo la Cassa informa che le
verifiche sono ancora in atto e non sono prossime alla conclusione, …” (doc.
VI)
con
il rilievo di approfondimenti da parte della Cassa;
· che nella risposta di causa
l’amministrazione evidenzia in particolare che:
"
… come sottolineato nel
nostro precedente scritto del 27 febbraio 2017, la Cassa ha prontamente dato
Considerandi
riscontro alla richiesta del 9 novembre 2016 del qui ricorrente volta ad
ottenere il rilascio dell’estratto conto individuale con scritto del 14 novembre
2016.
(doc. D).
A
questo scritto non ha fatto seguito – nè è stato preceduto – alcun’altra
corrispondenza o richiesta di chiarimenti nè tantomeno un sollecito da parte
del signor RI 1.
(…)
Relativamente
agli aspetti AVS evidenziati dal ricorrente – di cui la Cassa è venuta a
conoscenza solo a seguito del presente contenzioso –, si conferma l’avvio, in ragione
di quanto indicato nell’atto ricorsuale/petizione e come da scritto del 27 febbraio
2017.
a questo Tribunale, degli accertamenti presso l’insorgente medesimo tramite
il rappresentante legale, … e presso il datore di lavoro ... .
Al
momento le verifiche sono ancora in atto e non sono prossime alla conclusione, ritenuto
l’ulteriore tempo necessario all’insorgente … oltre al datore di lavoro … per
dare seguito alle richieste della Cassa intese a chiarire quanto di sua
competenza.
Va
da sè che, in esito ai controlli eseguiti, il ricorrente avrà modo di
esprimersi in merito. “ (doc. VIII pag. 2-3);
· che la presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove) per i
motivi che si desumono dalla lettura delle considerazioni ai punti di merito
che seguono. Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
come a costante giurisprudenza del Tribunale Federale (si vedano in particolare
le STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF
8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF
9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre
2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio
2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002;
STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata
in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999). Con un giudizio reso a 5 giudici dalla seconda Corte di
diritto sociale il 9 settembre 2015 (STF 9C_807/2014) l’Alta Corte si è
confrontata con la materia annullando una decisione del Tribunale cantonale
delle Assicurazioni siccome emanato a giudice unico, apparentemente instaurando
così una nuova prassi più restrittiva. Tale sentenza del 2015 è stata criticata
dalla dottrina (cfr. Ivano Ranzanici,
La possibilità concessa dall’art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione di diritto
pubblico del Tribunale di Appello di emanare giudizi monocratici alla luce
della recente giurisprudenza federale, in RTiD I – 2016, p. 307 e ss., in
particolare ad 4.3.3 p. 328 e ss.) siccome il TF si è scostato, senza
argomentare e senza giustificare i presupposti di un cambio di giurisprudenza
(che devono ossequiare i presupposti di cui alla STF 2C_768/2014 del 31 agosto
2015) dalla precedente prassi (in particolare dal caso sfociato nella STF
9C_211/2010). L’Alta Corte non si è confrontata con tale suo precedente e non
ha riesaminato il contenuto delle contestazioni del ricorso sfociato nella
sentenza del 2011 (come ricorda la dottrina “… con la sua sentenza 31 agosto
2015.
... Purtroppo … non si è confrontata con la sentenza … 2011 che nemmeno
cita …”). Con un successivo giudizio della I Corte di diritto pubblico
dell’11 novembre 2015 STF 1C_569/2015 il TF è tornato, implicitamente,
sulla prassi precedente alla STF 9C_699/2014. Alla luce di quanto precede, e
viste le motivazioni di merito (cfr. Ranzanici,
op. cit. n. 4.3.3.1., p. 328), questa Corte può emanare il suo giudizio monocraticamente;
· che il tema della procedura – avviata,
come ricordato nelle considerazioni che precedono, non a fronte di esplicito
gravame ma alla luce delle considerazioni esposte in una petizione fondata
sulla LPP – è quello della denegata giustizia;
· che per costante giurisprudenza federale,
la decisione impugnata costituisce il presupposto ed il contenuto della
contestazione sottoposta all'esame giudiziale (DTF 130 V 388; DTF 122 V 36
cons. 2a, DTF 110 V 51 cons. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 2005 AHV N.
19; SVR 1997 UV Nr. 81, pag. 294;
· che, in concreto, oggetto del contendere
è unicamente quello a sapere se la Cassa sia in mora nel rendere una decisione
o una decisione su opposizione e quindi la mancata emanazione di un
provvedimento dovuto, e non il merito del tema d’interesse per il ricorrente.
Se non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non
può dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (STF C 22/06 del 5
gennaio 2007; DTF 131 V 164 cons. 2.1; DTF 125 V 414 cons. 1A; DTF 119 Ib 36
cons. 1b);
· che la LPGA regola il tema della
decisione all'art. 49, con il rilievo che secondo l'art. 52 cpv. 1 LPGA, le
decisioni emanate in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta
giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate;
· che giusta l'art. 56 cpv. 1 LPGA, le
decisioni su opposizione e quelle contro cui un'opposizione è esclusa possono
essere impugnate mediante ricorso. Secondo l'art. 56 cpv. 2 LPGA il ricorso può
essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda
dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione. Tale
disposizione include sia i ricorsi per ritardata giustizia che per denegata
giustizia (Kieser, ATSG-Kommentar,
Zurigo-Basilea-Ginevra 2003, art. 56 nota 10 pag. 560);
· che l'art. 52 cpv. 2 LPGA stabilisce che
le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato, sono
motivate e contengono un avvertimento relativo ai rimedi giuridici. Inoltre,
secondo l'art. 52 cpv. 3 LPGA, la procedura d'opposizione è gratuita e di
regola non sono accordate ripetibili;
· che per costante giurisprudenza del
Tribunale Federale, vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria
od amministra-tiva non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa è
competente (DTF 114 V 147 cons. 3a e riferimenti ivi menzionati). Sempre
secondo la giurisprudenza vi è diniego di giustizia nel caso in cui l'autorità
competente si dimostri certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò non
avviene entro un termine che appare adeguato, tenuto conto della natura
dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (DTF 107 Ib 164 cons.
3b e riferimenti). Irrilevanti sono le ragioni che hanno determinato il diniego
di giustizia. Decisivo per l'interessato è unicamente il fatto che l'autorità
non abbia agito, rispettivamente, non abbia agito in maniera tempestiva (DTF
108.
V 20 cons. 4c, 103 V 195 cons. 3c). Nel giudicare l'esistenza di una ritardata
giustizia, si deve procedere ad una valutazione delle circostanze oggettive. Vi
è, quindi, ritardata giustizia quando le circostanze che hanno condotto ad un
prolungamento della procedura non appaiono oggettivamente giustificate (DTF 103
V 195 cons. 3c in fine). Criteri rilevanti sono, segnatamente, la natura della
procedura, la difficoltà della materia ed il comportamento dell'interessato
(DTF 125 V 188; VPB 1983 n. 150 p. 527 e EuGRZ 1983 p. 483). Il principio
secondo cui la procedura innanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni
deve essere semplice e spedita è espressione di un principio generale del
diritto delle assicurazioni sociali e vale, perciò, anche nell'ambito della
procedura amministrativa (DTF 110 V 61 consid. 4; cfr. pure Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 243 n. 509);
· che dottrina e giurisprudenza hanno
stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa soltanto quando la
competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di un affare. Ciò non
è il caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei
provvedimenti probatori supplementari. Se l'autorità si sia occupata di una
vertenza senza notevole ritardo, una violazione della Costituzione può essere
ammessa soltanto se determinati provvedimenti sono stati presi abusivamente (Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot nach
Art. 4 BV, tesi Berna 1985, p. 78 e riferimenti giurisprudenziali). In una
sentenza del 25 giugno 2003 nella causa I 841/02, pubblicata in DTF 129 V pag.
411.
e seg., l’allora TFA ha ammesso l'esistenza di un ritardo ingiustificato a
carico dell'Ufficio AI e della Commissione federale di ricorso in materia di
AVS/AI, trattandosi di una procedura durata globalmente più di 10 anni (dal
momento in cui è stata presentata la domanda di prestazioni a quello in cui è
stata resa la sentenza impugnata). Nella DTF 125 V 188ss., l’allora TFA ha
invece negato l'esistenza di un ritardo ingiustificato, trattandosi di un assicuratore
malattie che, trascorsi meno di 4 mesi dal momento in cui l'assicurato ha
interposto opposizione, non aveva ancora proceduto ad emanare la decisione di
sua competenza. In RAMI 1997 U 286, p. 339s., la Corte federale ha riconosciuto
una ritardata giustizia a carico di un tribunale cantonale che era rimasto
completamente inattivo nei riguardi di una causa pendente da 42 mesi e
suscettibile di essere giudicata da 27 mesi (ossia a partire dall'evasione di
un atto di ricusa);
· che, in concreto, all’amministrazione non
può essere mosso rimprovero alcuno. Essa si è confrontata unicamente, prima
dell’esposto al Tribunale, con una richiesta di rilascio di un estratto conto
di persona che non risultava alla Cassa essere assicurato obbligatoriamente a
norma della LAVS;
· che, successivamente alla trasmissione
della petizione in tema di LPP (a valere quale ricorso per denegata giustizia),
l’amministrazione ha avuto gli estremi per comprendere il caso e per,
conseguentemente, avviare le verifiche circa la posizione del ricorrente con
riferimento alla LAVS;
· che le verifiche della Cassa sono ancora
in atto (vostro scritto 29 marzo 2017 al TCA, doc. VI) ma questo Tribunale
cantonale delle assicurazioni non ne deve attendere l’esito potendo pacificamente
accertare assoluta assenza di un ritardo nella gestione delle procedure e, tantomeno,
di un diniego di giustizia;
· che era comunque di rilievo, a fronte
della situazione di fatto coinvolgente non solo il qui ricorrente ma anche
altre persone confrontate con il medesimo datore di lavoro e con problemi analoghi,
che la Cassa potesse accertare puntualmente la posizione assicurativa di ognuno
di essi per verificare eventuali obblighi rispettivamente l’eventuale omissione
degli stessi, nonché eventuali diritti degli assicurati;
· che, alla luce di ciò, il gravame è
respinto senza carico di tasse e spese alla parte ricorrente e senza
attribuzione di ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso di RI 1, __________ è respinto.
2. Non
si prelevano tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti