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Decisione

30.2017.35

Qualifica dello statuto contributivo di uno straniero domiciliato all'estero e ivi dipendente pubblico e architetto indipendente,attivo in Svizzera,si determina in base al D nazionale dello Stato in c

22 maggio 2018Italiano63 min

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Fatti

i propri strumenti. Egli ha poi fatturato le prestazioni alla società e le ha

dichiarate fiscalmente quale indipendente assolvendo nel Paese di domicilio

anche gli obblighi contributivi in ambito assicurativo (docc. C7 e C8).

L’insorgente ha poi rilevato che perfino l’associazione

inter-professionale di controllo ha accertato il carattere indipendente del

lavoro svolto in Canton Ticino (doc. C15).

Quanto alle remunerazioni ricevute, erano “a corpo” e quindi non

si trattava di un salario a tempo, né erano provvigioni e neppure commissioni,

con conseguente rischio di incasso a suo carico.

Per le sue prestazioni il lavoratore ha ricevuto quale compenso €

11'660.- nel 2014, € 6'500.- nel 2015 e € 1'000.- nel 2016, per un totale di €

19'160.-, cifre che sono già di per sé sufficienti per escludere una sua

dipendenza economica dalla società.

Il ricorrente ha altresì segnalato che procedeva direttamente alle

notifiche all’Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro e quindi

stabiliva autonomamente quando essere presente sul cantiere, che tutti i costi

attinenti all’attività prestata per la società sono stati assunti personalmente

e quindi il rischio economico imprenditoriale era a sua carico, che la natura

della sua attività non necessita di investimenti importanti trattandosi di una

prestazione di servizi e che contemporaneamente all’attività svolta per la

società ricorrente l’assicurato ha ricevuto altri mandati da terzi (docc. C11 e

C12), perciò v’era una pluralità di mandati e di autonomia di determinazione nella

scelta degli stessi, nell’organizzazione, nell’esecuzione e negli orari.

Infine, l’aver fatturato le sue prestazioni nella sua valuta di

riferimento lo rende ancora più indipendente dalla SA.

Da ultimo, il collaboratore ha contestato punto per punto le

singole motivazioni addotte dalla Cassa di compensazione a sostegno della sua

qualifica come dipendente della società.

1.6. Con risposte dell’8 (doc. IV

dell’inc. n. 30.2017.35) e del 9 novembre 2017 (doc. III dell’inc. n.

30.2017.36), sostanzialmente identiche, la Cassa di compensazione ha proposto

di respingere i ricorsi. Essa ha ricordato di avere sottoposto dei quesiti alla

SA e che, a seguito delle risposte ottenute e degli atti ricevuti dall’Ufficio

dell’ispettorato del lavoro, dovendo definire la posizione assicurativa di una

persona che svolge la sua attività professionale in più Stati in base al

diritto nazionale dello Stato in cui tale attività viene esercitata, in

applicazione della LAVS ha ritenuto che si configurassero le caratteristiche

tipiche di un lavoro su chiamata e dunque di un’attività dipendente, giacché RI

2 veniva chiamato ad intervenire quando RI 1 lo riteneva necessario. Inoltre,

dalle fatture emesse si rileva che il lavoratore non ha apportato una

prestazione specialistica, ma che è stato chiamato dalla società poiché, quando

era alle sue dipendenze, si era già occupato di questo progetto edilizio. Si

tratta quindi di un prestito di manodopera in favore di una società del

medesimo ramo in cui viene svolta l’attività. Pertanto, gli elementi a favore

di un’attività dipendente sono nettamente predominanti su quelli a favore di

un’attività indipendente (assenza di divieto di concorrenza, utilizzo del

proprio materiale).

Infine, la circostanza che il lavoratore sia attivo già in __________

quale indipendente non ha alcuna influenza, potendo infatti egli essere

contemporaneamente qualificato anche quale salariato.

1.7. Nelle sue osservazioni del 16

novembre 2017 (doc. VI dell’inc. n. 30.2017.35) la società ricorrente ha

precisato che quando ha risposto il 9 febbraio 2017 alle domande

dell’amministrazione può non avervi dato seguito in modo preciso e dettagliato,

senza però rendersi conto che le sue risposte sarebbero servite per qualificare

RI 2. Essa ha precisato che quest’ultimo ha svolto il mandato per proprio conto

e partecipava alle riunioni per ottenere le direttive sul mandato. Inoltre,

egli ha disdetto il contratto di lavoro per potere insegnare, ciò che gli

impediva di essere dipendente per conto di terzi e l’ha obbligato a sviluppare

la propria attività come indipendente. Una sua qualifica come dipendente lede quindi

sia la società sottoponendo il lavoratore a un doppio assoggettamento agli

oneri sociali sia il collaboratore stesso nella libertà di esercizio della sua

professione.

Il lavoratore non ha formulato ulteriori osservazioni né ha prodotto

nuovi mezzi di prova (doc. IV dell’inc. n. 30.2017.36).

1.8. Il 7 marzo 2018 (doc. X

dell’inc. n. 30.2017.35 e doc. V dell’inc. n. 30.2017.36) il Tribunale ha

interpellato l’amministrazione sulla possibile applicazione dell’art. 11 par. 3

lett. b e dell’art. 13 par. 4 del Regolamento (CE) n. 883/2004, ciò che

porterebbe RI 2, cittadino __________ domiciliato in __________ e dipendente

pubblico nel suo Paese di residenza, ad essere soggetto alla legislazione __________

negli anni in cui ha parallelamente svolto attività lucrativa sia in __________

sia in Svizzera.

La Cassa di compensazione ha precisato il 9 marzo 2018 (doc. XI

dell’inc. n. 30.2017.35 e doc. VI dell’inc. n. 30.2017.36) che la decisione

impugnata porta sulla definizione dello statuto contributivo di RI 2 in base

alla legge svizzera. È solo in seguito che occorre definire la legislazione

applicabile, ossia in quale Stato devono essere regolati i contributi sociali.

L’amministrazione ha spiegato che se l’attività esercitata da RI 2

su territorio svizzero fosse considerata attività marginale – ovvero inferiore

al 5% del reddito e/o del tempo di lavoro complessivo – e fosse confermata di

natura dipendente, allora essa dovrà sottostare all’assicurazione obbligatoria

in Svizzera per il tramite del datore di lavoro RI 1, mentre se fosse

qualificata di natura indipendente allora la Cassa dovrà assoggettare i redditi

conseguiti su suolo svizzero da RI 2 secondo le norme sugli indipendenti.

Queste soluzioni vanno applicate indipendentemente se in __________

il lavoratore è parificato a un dipendente pubblico.

È solo se l’attività esercitata in Svizzera fosse superiore al

limite del 5% - e secondo la Cassa così non è – che allora si può applicare l’art.

13 del Regolamento (CE) n. 883/2004 e quindi ritenere che per l’attività

esercitata in Svizzera sia che fosse considerato salariato sia indipendente, RI

2 avrebbe l’obbligo di regolare i suoi contributi sociali nello Stato nel quale

è occupato come dipendente pubblico. E qualora fosse considerato come suo

dipendente, spetterà a RI 1 rivolgersi alle assicurazioni sociali del Paese di

residenza del lavoratore per regolare la sua posizione.

1.9. La società ricorrente non ha

formulato osservazioni (doc. XII dell’inc. n. 30.2017.35), mentre il 23 marzo

2018 (doc. VIII dell’inc. n. 30.2017.36) RI 2 ha contestato che l’attività

esercitata per RI 1 potesse configurarsi quale attività marginale ai sensi

dell’art. 14 par. 5ter del Regolamento (CE) n. 987/2009, precisando che

l’attività indipendente di architetto, nel suo complesso, era ed è svolta in

via accessoria rispetto alla principale attività di dipendente.

Egli ha inoltre affermato che dai documenti prodotti emerge in

modo chiaro che l’attività svolta per RI 1 è sicuramente superiore alla soglia

del 5%. Da una parte, dal profilo economico risulta che nel 2014 egli ha

percepito dal __________ un salario da lavoro dipendente di € 20'859.- e nel

2015 di € 20'523.-, mentre per l’opera prestata per la società ricorrente egli

ha ricevuto compensi di gran lunga superiori al 5% del reddito complessivo e

pari a € 11'660.- nel 2014, a € 6'500.- nel 2015 e a € 1'000.- nel 2016.

Dall’altra parte, dal profilo del tempo di lavoro, dagli atti emerge che per

l’anno 2014 il lavoratore ha notificato all’Ufficio per la sorveglianza del

mercato del lavoro 81 giorni e nel 2015 86 giorni, con un tempo di lavoro di circa

2 ore per ogni giorno di notifica, perciò un totale di circa 162 ore lavorative

su territorio elvetico nel 2014 e 172 ore nel 2015, contro un normale monte ore

annue di 1760 (220 giorni x 8 ore). Le ore prestate in Svizzera per la SA sono

dunque ben superiori al 5% del tempo di lavoro complessivamente esercitato

nell’Unione Europea, raggiungendo il 10% del tempo totale.

Il ricorrente ha ricordato come l’attività svolta a favore di RI 1

sia stata di natura indipendente e che come tale debba essere assoggettata alla

legislazione dello Stato __________ di cui egli è un pubblico dipendente in

virtù dell’art. 11 par. 3 lett. b del Regolamento (CE) n. 883/2004, Stato che

peraltro ha già riscosso i contributi previdenziali quale indipendente per

l’attività prestata in Svizzera (docc. C6, C7 e C8).

1.10. A questo proposito il 13

aprile 2018 (doc. X dell’inc. 30.2017.36) la Cassa di compensazione ha indicato

i motivi per i quali ha ipotizzato come verosimile che l’impegno professionale

su territorio svizzero limitato a un paio di ore per notifica possa essere

considerato marginale ai sensi dell’art. 14 par. 5ter del Regolamento (CE) n.

987/2009. Ipotizzando un impegno di 42 o più ore alla settimana, il 5%

corrisponde a poco più di 2 ore alla settimana, limite sotto il quale il

ricorrente sembra essere stato impegnato in Svizzera per ogni singola notifica.

Ad ogni modo, ha precisato l’amministrazione, il monte ore di

lavoro svolto in Svizzera servirà in seguito solo a definire quale legislazione

sia applicabile, mentre oggetto della decisione è la qualifica dell’attività –

dipendente – svolta per conto della SA.

1.11. Con decreto del 19 aprile 2018

(doc. XIII dell’inc. n. 30.2017.35 e doc. XII dell’inc. n. 30.2017.36) il

giudice delegato del TCA ha congiunto le cause, trasmettendo poi a RI 1 gli

scambi di corrispondenza intercorsi nell’incarto parallelo del lavoratore.

Nessuna osservazione è giunta al TCA (doc. XIV).

considerato in diritto

in ordine

2.1. RI 2 si è lamentato che

l’amministrazione non avrebbe accertato compiutamente la fattispecie, non

entrando nel merito del caso concreto ma limitandosi, nella sua decisione su

opposizione, ad una mera elencazione dei principi giuridici e giurisprudenziali

di carattere generale. Egli ha fatto valere una carente motivazione della

decisione impugnata e quindi, implicitamente, una violazione del diritto di

essere sentito.

Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. fed., le parti

hanno diritto di essere sentite. Per costante giurisprudenza (ribadita ancora

in STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, consid. 4.2), dal diritto di essere

sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di

esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti,

quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul

provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di

partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di

determinarsi al riguardo (DTF 132 V 368 consid. 3.1 pag. 370 e sentenze ivi

citate).

Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo

per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da

un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le

ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del

provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di

permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione

medesima. Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo

esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi

delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla

decisione (STF U 397/05 del 24 gennaio 2007, con riferimenti; DTF 129 I 232

consid. 3.2).

Nel caso di specie non è ravvisabile una violazione del diritto di

essere sentito.

L’amministrazione, nella decisione su opposizione del 15 settembre

2017, ha esposto nel dettaglio le norme legali, la giurisprudenza federale e le

direttive amministrative in ambito di determinazione della qualifica dello

statuto assicurativo, come pure, riportando tali principi alla fattispecie, i

motivi che l’hanno condotta a ritenere RI 2 esercitare un’attività lucrativa

dipendente per conto di RI 1.

In effetti, concretizzando la giurisprudenza esposta, al punto 8

la Cassa di compensazione ha elencato sette motivi per cui l’architetto dovesse

essere considerato dipendente della società e nei paragrafi successivi ha

sviluppato ulteriormente le sue ragioni. Pertanto, l’amministrazione ha

spiegato le ragioni per cui l’assicurato non potesse essere ritenuto esercitare

un’attività di tipo indipendente.

Il TCA evidenzia, al riguardo, che l’interessato ha ben preso

conoscenza di queste argomentazioni e le ha potute contestare con il ricorso,

tanto che egli si è pronunciato nel dettaglio su tutti e sette i punti esposti

dalla Cassa di compensazione.

L’assicurato ha infatti potuto comprendere la

portata della decisione su opposizione, confrontarsi con il suo contenuto e

proporre le sue censure, facendo valere le sue ragioni innanzi ad

un'autorità giudiziaria che gode del pieno potere cognitivo, come l'istanza

precedente (DTF 133 I 201 consid. 2.2).

Va del resto rammentato che una violazione del diritto di essere

sentito è sanabile se l'interessato, come in concreto, riceve la possibilità di

esprimersi dinanzi a un'autorità di ricorso che gode del pieno potere di esame

sui fatti e sul diritto (DTF 135 I 279 consid. 2.6.1 pag. 285; 124 V 180

consid. 4a pag. 183).

Nel caso di specie, il TCA dispone in effetti

di un pieno potere di esame in tal senso (cfr. anche sentenza 8C_923/2011 del

28 giugno 2012, consid. 2.3) e, in applicazione del principio inquisitorio, può

assumere le prove che ritiene necessarie per il chiarimento della fattispecie

(art. 61 lett. c LPGA).

Pertanto, in ogni caso, l'eventuale violazione del diritto di essere

sentito è stata comunque sanata in questa sede, dove l'insorgente ha potuto

esporre le sue motivazioni e produrre ulteriore documentazione (sentenza

9C_738/2007 del 29 agosto 2008; DTF 133 I 201 consid. 2.2; DTF 127 V 431).

Non va poi dimenticato che il TF ha già avuto modo di stabilire

che è possibile prescindere da un rinvio della causa all'amministrazione se una

simile operazione si esaurirebbe in uno sterile esercizio procedurale e

procrastinerebbe inutilmente il processo in contrasto con l'interesse - di pari

rango del diritto di essere sentito - della parte ad essere giudicata

celermente (DTF 132 V 387 consid. 5.1 pag. 390 con riferimenti, cfr. anche

sentenza 9C_937/2011 del 9 luglio 2012, consid. 2.3).

Il TCA può pertanto entrare nel merito del ricorso.

nel merito

2.2. Oggetto

del contendere è la qualifica dello statuto contributivo di RI 2 (dipendente

oppure indipendente) per il lavoro svolto a favore della società RI 1 dal 1°

gennaio 2014.

2.3. La Cassa ha accertato la

posizione assicurativa di un cittadino __________ residente in __________ che

ha lavorato su territorio elvetico per una società con sede in Svizzera.

Va quindi preliminarmente stabilito qual è il diritto applicabile.

In merito ai rapporti con il diritto europeo l’art. 153a LAVS,

nella sua versione in vigore fino al 31 dicembre 2016, prevedeva al capoverso 1

che per le persone designate nell'articolo 2 del regolamento n. 1408/71 e in

relazione con le prestazioni previste nell'articolo 4 di questo regolamento,

purché siano comprese nel campo d'applicazione della presente legge, sono applicabili

anche:

a. l'Accordo del 21

giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea

ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone,

nella versione del Protocollo del 26 ottobre 2004 e del 28 maggio 2008 relativi

all'estensione dell'Accordo ai nuovi Stati membri della Comunità europea, il

suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione

aggiornata;

b. la Convenzione

del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio nella

versione dell'Accordo del 21 giugno 2001 che emenda la Convenzione, il suo allegato

K, l'appendice 2 dell'allegato K e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella

loro versione aggiornata.

L'art. 153a cpv. 2 LAVS disponeva che laddove le disposizioni

della legge fanno uso dell'espressione “Stati membri della Comunità europea”,

questa espressione è riferita agli Stati cui è applicabile l'Accordo di cui al

capoverso 1 lettera a.

Dal 1° giugno 2002 è entrato in vigore

l'"Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e

la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone"

(RS 0.142.112.681, di seguito: ALC) che rinvia, per quanto concerne la

sicurezza sociale, al "Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14

giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai

lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si

spostano all'interno della Comunità", modificato ed aggiornato dal Regolamento

(CE) n. 118/97, Regolamento (CE) n. 1290/97, Regolamento (CE) n. 1223/98,

Regolamento (CE) n. 1606/98 e Regolamento (CE) n. 307/1999 e modificato dall'Accordo

sulla libera circolazione delle persone tra la Comunità europea e i suoi Stati

membri da una parte e la Svizzera dall'altra parte.

Dal 1° aprile 2012 il Regolamento (CEE) n. 1408/71 è stato

sostituito dal Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del

Consiglio del 29 aprile 2004 sul coordinamento dei regimi di sicurezza sociale

(RS 0.831.109.268.1), modificato dal Regolamento (CE) n. 988/2009 del

Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009. Dal 1° gennaio 2015

questo nuovo regolamento è stato modificato per la Svizzera dal Regolamento

(UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 (RU

2015 345).

Pure il Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del

Consiglio del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del

Regolamento (CE) n. 883/2004, che ha a sua volta sostituito dal 1° aprile 2012

il Regolamento (CEE) n. 574/72, è stato modificato dal 2015 dal Regolamento

(UE) n. 465/2012.

Ratione temporis sono applicabili sia l'ALC che il Regolamento

(CE) n. 883/2004 nella versione modificata dal Regolamento (UE) n. 465/2012 (DTF 141 V 396 consid.

5.1), poiché la decisione impugnata è stata emanata il 15 settembre 2017 e

concerne la qualifica dello statuto contributivo dell’assicurato per gli anni dal

2014 in poi (DTF 141 V 396 consid. 5.1; DTF 130 V 53 consid. 4.3; STF C 124/06

del 25 gennaio 2007, consid. 4.2; STF I 667/05 del 24 luglio 2006, consid. 6.2;

Pratique VSI 2004 pag. 209 consid. 3.2 [STFA H 281/03]; SVR 2004 AHV no. 12

pag. 38 consid. 5 [STFA H 37/03]; cfr. pure la sentenza della CGCE del 7

febbraio 2002 nella causa C-28/00, Kauer, Racc. 2002, pag. I-1343, punto 45).

La presente vertenza ricade anche ratione materiae nel

campo di applicazione dell'ALC e del Regolamento (CE) n. 883/2004 nella

versione modificata dal Regolamento (UE) n. 465/2012.

La qualifica dello statuto contributivo di un assicurato rientra

nel campo materiale dell'Allegato II ALC e del Regolamento (CE)

n. 883/2004.

Quest’ultimo si applica infatti, secondo il

suo art. 3 n. 1, a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza

sociale riguardanti: a) le prestazioni di malattia; b) le prestazioni di

maternità e di paternità assimilate; c) le prestazioni d'invalidità; d) le

prestazioni di vecchiaia; e) le prestazioni per i superstiti; f) le prestazioni

per infortunio sul lavoro e malattie professionali; g) gli assegni in caso di

morte; h) le prestazioni di disoccupazione; i) le prestazioni di pensionamento

anticipato; j) le prestazioni familiari.

Il Regolamento (UE) n. 465/2012 non prevede alcuna

modifica in tale ambito (DTF 143 V 81 consid. 7.1).

Per quanto attiene al campo di applicazione

personale (ratione personae), affinché l'ALC e il Regolamento (CE) n.

883/2004 - il Regolamento (UE) n. 465/2012 non prevede alcuna modifica in tale

ambito - si applichino al ricorrente, cittadino __________ domiciliato in __________

- cfr. a tal riguardo l'art. 1 n. 2 Allegato II ALC e l'art. 2 n. 1 Regolamento

(CE) n. 883/2004, il quale prevede che detto regolamento si applica ai

cittadini di uno Stato membro, agli apolidi e ai rifugiati residenti in uno

Stato membro che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più

Stati membri, nonché ai loro familiari e superstiti - devono

essere date da un lato le condizioni della nazionalità o dello status familiare

e d'altro lato l'elemento transfrontaliero (DTF 143 V 81

consid. 8.1; cfr. Bernhard

Spiegel, in Europäisches Sozialrecht, Maximilian Fuchs [ed.], 6a

ed. 2013, n. 1 segg. ad art. 2 del Regolamento [CE] n. 883/2004).

In concreto, la condizione della nazionalità è

realizzata; il ricorrente, cittadino __________ residente in __________, può

invocare l'ALC e il Regolamento (CE) n. 883/2004.

Occorre inoltre verificare se è dato un nesso

transfrontaliero, che è indispensabile per l'applicazione dell'ALC.

Come evidenziato in ambito di prestazioni

complementari all’AVS/AI dalla DTF 143 V 81 al considerando 8.3.1, per

giurisprudenza costante della CGUE, le disposizioni europee sulla coordinazione

dei sistemi di sicurezza sociale non possono essere applicate alle attività che

non presentano alcun nesso di collegamento con una qualsiasi delle situazioni

contemplate dal diritto dell'Unione e i cui elementi rilevanti restino in

complesso confinati all'interno di un unico Stato membro (tra le altre,

sentenze del 5 maggio 2011 C-434/09 McCarthy, punto 45, e dell'11

ottobre 2001 C-95/99 a 98/99 e C-180/99 Khalil et aliud, punto 69; v.

anche DTF 141 V 521 consid. 4.3.2 pag. 525).

Il carattere transfrontaliero è in particolare dato

quando una persona, una fattispecie o una richiesta presenta un rapporto

giuridico in relazione con più stati dell'UE: in questo ambito entrano in

considerazione il luogo di residenza o di lavoro, oppure la nazionalità (Spiegel, op. cit., n. 15).

Nel caso di specie, dagli atti risulta che l’assicurato è nato, ha

sempre risieduto e lavorato in uno Stato membro dell’UE. Egli è stato dunque

assoggettato a un’altra legislazione di uno Stato membro dell’UE in relazione a

periodi di attività lucrativa o di contributi alle assicurazioni sociali. Tuttavia,

venendo in Svizzera negli anni 2014, 2015 e 2016 per svolgere un’attività

lucrativa, l’assicurato ha esercitato il suo diritto alla libera circolazione.

Entrambi i presupposti per riconoscere un’applicazione dell’ALC e

del Regolamento (CE) n. 883/2004 sono pertanto dati anche in

campo personale.

2.4. L'ALC, per quanto concerne le

assicurazioni sociali, rinvia al citato Regolamento (CE) n. 883/2004 e meglio

ai suoi art. 11-16, che contengono le norme relative alla determinazione della

legislazione applicabile.

Considerandi

L’art. 11 par. 1 prevede che le persone alle quali si applica il

presente regolamento sono soggette alla legislazione di un singolo Stato membro

e che tale legislazione è determinata a norma del presente titolo. Questa norma

enuncia dunque il principio dell'unicità della legislazione applicabile in

funzione delle regole previste dagli art. 11 par. 2 a 16, dichiarando determinanti, di principio e salvo eccezioni, le disposizioni di un solo Stato

membro.

L’art. 11 par. 2 dispone che ai fini dell’applicazione del

presente titolo, le persone che ricevono una prestazione in denaro a motivo o

in conseguenza di un’attività subordinata o di un’attività lavorativa autonoma

sono considerate come se esercitassero tale attività. Ciò non si applica alle

pensioni di invalidità, di vecchiaia o di reversibilità né alle rendite per

infortunio sul lavoro, malattie professionali, né alle prestazioni in denaro

per malattia che contemplano cure di durata illimitata.

Fatti salvi gli artt. 12-16, l’art. 11 par. 3 enuncia il principio

della lex loci laboris, in particolare che una persona che esercita una

attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla

legislazione di tale Stato membro (lett. a) e che un pubblico

dipendente è soggetto alla legislazione dello Stato membro al quale appartiene

l'amministrazione da cui egli dipende (lett. b).

L’art. 13 del Regolamento (CE) n. 883/2004 regola

come segue l’esercizio di attività in due o più Stati membri:

" 1. La persona che esercita abitualmente un'attività subordinata in due

o più Stati membri è soggetta:

a) alla

legislazione dello Stato membro di residenza, se esercita una parte sostanziale

della sua attività in tale Stato membro o se dipende da più imprese o da più

datori di lavoro aventi la propria sede o il proprio domicilio in diversi Stati

membri; oppure

b) alla

legislazione dello Stato membro in cui l'impresa o il datore di lavoro che la

occupa ha la sua sede o il suo domicilio, se essa non esercita una parte

sostanziale delle sue attività nello Stato membro di residenza.

2.

La persona che esercita abitualmente un'attività

lavorativa autonoma in due o più Stati membri è soggetta:

a) alla

legislazione dello Stato membro di residenza se esercita una parte sostanziale

della sua attività in tale Stato membro; oppure

b) alla

legislazione dello Stato membro in cui si trova il centro di interessi delle

sue attività, se non risiede in uno degli Stati membri nel quale esercita una

parte sostanziale della sua attività.

3.

La persona che esercita abitualmente un'attività subordinata

e un'attività lavorativa autonoma in vari Stati membri è soggetta alla legislazione

dello Stato membro in cui esercita un'attività subordinata o, qualora eserciti

una tale attività in due o più Stati membri, alla legislazione determinata a

norma del paragrafo 1.

4.

Una persona occupata in qualità di pubblico

dipendente in uno Stato membro e che svolge un'attività subordinata e/o

autonoma in uno o più altri Stati membri è soggetta alla legislazione dello

Stato membro al quale appartiene l'amministrazione da cui essa dipende.

5.

Le persone di cui ai paragrafi 1–4 sono trattate,

ai fini della legislazione determinata ai sensi di queste disposizioni, come se

esercitassero l'insieme delle loro attività subordinate o autonome e riscuotessero

l'insieme delle loro retribuzioni nello Stato membro in questione.".

L’art. 13 par. 1 del Regolamento (CE) n. 883/2004 ha un nuovo

testo giusta l’art. 1 par. 6 del Regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento

europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, in vigore per la Svizzera dal 1°

gennaio 2015, secondo cui:

"

1.

La persona che esercita abitualmente un’attività subordinata

in due o più Stati membri è soggetta:

a) se esercita

una parte sostanziale della sua attività in tale Stato membro, alla

legislazione dello Stato membro di residenza; oppure

b) se non

esercita una parte sostanziale della sua attività nello Stato membro di

residenza:

i) alla

legislazione dello Stato membro in cui ha la propria sede legale o il proprio

domicilio l’impresa o il datore di lavoro, se è alle dipendenze di un’impresa o

di un datore di lavoro, oppure

ii) alla

legislazione dello Stato membro in cui ha la propria sede legale o il proprio

domicilio l’impresa o il datore di lavoro, se è alle dipendenze di due o più

imprese o datori di lavoro aventi la propria sede legale o il proprio domicilio

in un solo Stato membro, oppure

iii) alla

legislazione dello Stato membro in cui l’impresa o il datore di lavoro ha la

propria sede legale o il proprio domicilio diverso dallo Stato membro di residenza,

se è alle dipendenze di due o più imprese o datori di lavoro aventi la propria

sede legale o il proprio domicilio in due Stati membri, di cui uno è lo Stato

membro di residenza, oppure

iv) alla

legislazione dello Stato membro di residenza se è alle dipendenze di due o più

imprese o datori di lavoro, almeno due dei quali hanno la propria sede legale o

il proprio domicilio in Stati membri diversi dallo Stato membro di residenza.”.

2.5

Le Direttive sull'obbligo

assicurativo nell'AVS/AI (DOA) edite dall'UFAS, nella Premessa al supplemento 4

valido dal 1° aprile 2012, in essere dal 1° gennaio 2009, stato 1° gennaio 2014,

prevedono:

" Il 1°

aprile 2012 sono entrati in vigore il nuovo Regolamento (CE) 883/2004 (Reg.

883/2004) e il Regolamento (CE) n. 987/2009 (Reg. 987/2009) che ne stabilisce

le modalità di applicazione. Questi atti normativi implicano diversi

cambiamenti in materia di assoggetta-mento.

Un cambiamento significativo consiste nel fatto che una persona

può essere soggetta alla legislazione di un solo Stato membro o della Svizzera.

In caso di esercizio contemporaneo di un'attività lucrativa dipendente e

indipendente si applicano le disposizioni dello Stato in cui è esercitata

l'attività lucrativa dipendente.

Una persona che lavora per un solo datore di lavoro in più Stati

membri e/o in Svizzera è soggetta alla legislazione dello Stato di domicilio se

vi esercita una parte sostanziale dell'attività. In caso contrario è sottoposta

alla legislazione dello Stato in cui il datore di lavoro ha la propria sede.

L'assoggettamento degli impiegati di aziende di trasporto

internazionale è retto dalle regole generali di coordinamento (v. paragrafo

precedente).

Le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente in

più Stati membri e/o in Svizzera sono soggette alla legislazione dello Stato di

domicilio se vi esercitano una parte sostanziale dell'attività. In caso

contrario sottostanno alla legislazione dello Stato in cui si trova il centro

d'interessi dell'attività.

(…)

In materia di assoggettamento, per i casi verificatisi prima del

1° aprile 2012 continua ad applicarsi il Regolamento (CEE) n. 1408/71 (Reg.

1408/71) fino a quando non interviene un cambiamento, ma per un periodo massimo

di 10 anni. Gli assicurati possono tuttavia chiedere che venga applicato il

nuovo regolamento.

Nell'AELS restano applicabili i Regolamenti (CEE) n. 1408/71 e n.

574/72. (…)".

A questo proposito, l'art. 87 par. 8 del regolamento

(CE) n. 883/2004 prevede infatti che se, in applicazione del medesimo, una

persona è soggetta alla legislazione di uno Stato membro diverso da quello alla

cui legislazione è soggetta a norma del titolo II del regolamento (CEE) n.

1408/71, a tale persona continua ad essere applicata quest'ultima legislazione

finché la situazione rimane invariata e comunque per non più di dieci anni

dalla data di applicazione del regolamento. Ciò salvo che essa non presenti una

domanda per essere assoggettata alla legislazione applicabile a norma del regolamento

(CE) n. 883/2004. Se la domanda è presentata entro un termine di tre mesi dalla

data di applicazione del regolamento 883/2004 all'istituzione competente dello

Stato membro la cui legislazione è applicabile, la persona è soggetta alla

legislazione di detto Stato membro sin dalla data di applicazione del regolamento.

Se la domanda è presentata dopo la scadenza di tale

termine, la persona è soggetta a detta legislazione a decorrere dal primo

giorno del mese successivo.

Nella Premessa al supplemento 7, valido dal 1° gennaio 2015,

l’UFAS specifica che questo supplemento integra nelle direttive le novità

conseguenti all’entrata in vigore del regolamento (UE) n. 465/2012 e dalla

revisione della convenzione di sicurezza sociale con gli USA.

Inoltre, l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha

precisato:

" Il regolamento

(UE) n. 465/2012 entra in vigore il 1° gennaio 2015 e modifica il regolamento

(CE) n. 883/2004 e il regolamento (CE) n. 987/2009. Si tratta di un atto normativo

che non può essere applicato in quanto tale, ma che ha solo la funzione di

modificare i due regolamenti summenzionati. Le novità riguardano in particolare

i punti seguenti:

– per l’assoggettamento assicurativo nello Stato di domicilio non

è più rilevante il fatto che l’assicurato abbia uno o più datori di lavoro,

purché eserciti una parte sostanziale dell’attività (25%) in tale Stato;

(…)

– le attività marginali non sono più considerate ai fini della

determinazione della normativa applicabile ai sensi dell’articolo 13 del

regolamento (CE) n. 883/2004;

– il concetto di «sede» è stato ridefinito (art. 14 par. 5bis reg. 987/2009). Per «sede» si intende ora il

luogo in cui sono adottate le decisioni essenziali dell’impresa e in cui sono

svolte le funzioni della sua amministrazione centrale.”.

Giusta il N. 2013 DOA, l’assoggettamento delle persone che

lavorano in più Stati dipende dal tipo di attività esercitata (dipendente o

indipendente). Lo statuto contributivo (lavoratori dipendenti o indipendenti)

si determina in base al diritto nazionale dello Stato in cui è svolta

l’attività lucrativa (STF 9C_62/2013 del 27 maggio 2013).

L’esempio esposto al N. 2014

DOA chiarisce questo principio.

Infatti, se una persona

esercita simultaneamente un'attività lucrativa in Francia e in Svizzera, la

qualifica dell'attività esercitata in Francia (salariata o indipendente) si

effettua in applicazione del diritto francese e la determinazione dell'attività

esercitata in Svizzera si effettua secondo la LAVS.

Per la qualificazione ai fini dell’assoggettamento contributivo

secondo la legislazione svizzera si rimanda ai criteri di delimitazione

definiti nelle DSD.

Per “attività subordinata” e “attività autonoma” ai sensi

dell'art. 1 lett. a e b del regolamento (CE) n. 883/2004, si devono intendere

le attività lavorative che sono considerate tali ai sensi della normativa

previdenziale dello Stato membro nel cui territorio le dette attività vengono

svolte (sentenza I 667/05 del 24 luglio 2006, consid. 6.4.4; STCA 35.2005.57del

12.

aprile 2006).

Sono segnatamente considerati quali beneficiari del regolamento i

lavoratori coperti da assicurazione obbligatoria o facoltativa continuata

presso un regime di sicurezza sociale destinato ai lavoratori subordinati o

autonomi (sentenza del 24 luglio 2006, I 667/05, consid. 6.4.3; Pierre Rodière, Droit social de l'Union

européenne, 2a ed., Parigi 2002, pag. 614, cifra marg. 646).

La Corte di Giustizia delle Comunità europee (CGCE) ha stabilito

che la nozione di lavoratore deve essere definita secondo criteri oggettivi che

caratterizzano il rapporto di lavoro in considerazione dei diritti e degli

obblighi delle persone interessate, la caratteristica essenziale di tale

rapporto consistendo nel fatto che una persona svolge, durante un certo tempo,

in favore di un'altra persona e sotto la direzione di quest'ultima, delle

prestazioni in cambio delle quali percepisce una rimunerazione (sentenza I

667/05 del 24 luglio 2006, consid. 6.4.4).

Sono più in generale da considerare come lavoratori tutti coloro

che, in quanto tali (cfr. DTF 131 V 395 consid. 3.2), indipendentemente dalla

loro denominazione e dall'esercizio (attuale) di un'attività professionale,

possiedono la qualità di assicurati ai sensi della legislazione di sicurezza

sociale di uno o più Stati membri (sentenza del 24 luglio 2006, I 667/05,

consid. 6.4.4).

Anche le DOA stabiliscono il principio al N. 2016 che l'Accordo

con l’UE e la Convenzione AELS prevedono l'assoggettamento alla legislazione di

un solo Stato (art. 11 par. 1 del Regolamento (CE) n. 883/2004).

Questa regola non si applica alle persone

che esercitano un'attività lucrativa e non sono cittadine di uno Stato dell'UE,

dell'AELS o della Svizzera. Ad esse si applicano le convenzioni di sicurezza

sociale oppure la LAVS.

Il N. 2016.1 DOA, introdotto nel 2016, dispone che le attività

marginali non vengono più considerate ai fini della determinazione della

legislazione applicabile per l’assoggettamento assicurativo delle persone che

esercitano un’attività lucrativa in due o più Stati. Questa nuova disposizione

è tesa a evitare cambiamenti nell’assoggettamento assicurativo dovuti ad

attività di esigua entità, ma anche a prevenire abusi. Sono considerate

marginali le attività che, per loro natura, sono irrilevanti. Possibili

indicatori di un’attività marginale sono un orario di lavoro regolare e/o una

retribuzione inferiori al 5 per cento (art. 14 par. 5ter Regolamento (CE) 987/2009; per la conduzione di un’azienda v.

N. 3082 segg.). Le attività marginali sono invece soggette all’obbligo

contributivo secondo la legislazione vigente nei rispettivi Stati.

I cittadini dell'UE, dell’AELS o i cittadini svizzeri che lavorano

solo in Svizzera sono assicurati all'AVS/AI/IPG e AD (art. 11 par. 3 lett. a

del Regolamento (CE) n. 883/2004), a meno che non si tratti di lavoratori

distaccati o di membri di una categoria speciale (N. 2017 DOA, modificato nel

2016, ma sostanzialmente identico alla precedente versione del 2012).

I cittadini dell'UE o i cittadini svizzeri che lavorano soltanto

in uno Stato dell'UE non sono assicurati all'AVS/AI/IPG/AD (art. 11 par. 3

lett. a R. n. 883/2004) a meno che non si tratti di lavoratori distaccati o di

membri di una categoria speciale (N. 2018 DOA).

Secondo il N. 2020 DOA, i cittadini svizzeri o dell’UE che

esercitano abitualmente un’attività lucrativa in due o più Stati per lo stesso

datore di lavoro o la stessa impresa sono soggetti alla legislazione dello

Stato di domicilio se esercitano una parte sostanziale della propria attività

in detto Stato membro (art. 13 par. 1 lett. a Regolamento (CE) n. 883/2004).

Nella versione modificata nel 2016, questa direttiva dispone che per

persona «che esercita abitualmente un’attività subordinata in due o più Stati

membri» si intende una persona che esercita contemporaneamente o a fasi alterne

una o più attività lucrative dipendenti distinte (art. 14 par. 5 Regolamento (CE)

987/2009). I cittadini della Svizzera, dell’UE o dell’AELS che esercitano

abitualmente un’attività lucrativa dipendente in due o più Stati sono soggetti

alla legislazione dello Stato di domicilio se vi esercitano una parte

sostanziale della propria attività (art. 13 par. 1 lett. a Regolamento (CE) n.

883/2004).

Per «parte sostanziale di un'attività subordinata»

esercitata nello Stato membro di domicilio si intende che in esso è esercitata

una parte quantitativamente sostanziale dell'insieme delle attività. Il fatto

che almeno il 25% dell'orario di lavoro si svolge nello Stato membro di

domicilio e/o che almeno il 25% della retribuzione è percepita in tale Stato

membro può indicare che una parte sostanziale delle attività si svolge in uno

Stato membro (art. 14 par. 8 Regolamento (CE) 987/2009; N. 2020.2 DOA del

2015).

Giusta il N. 2042 DOA nel tenore del 2016, essenzialmente uguale a

quello del 2012, i cittadini svizzeri o dell’UE che esercitano un’attività

lucrativa indipendente in due o più Stati membri dell’UE, o in Svizzera e

nell’UE, sono assicurati nel proprio Stato di domicilio se esercitano una parte

sostanziale della propria attività in detto Stato (v. N. 2020). Se non

esercitano una parte sostanziale dell’attività nel proprio Stato di domicilio

sono assicurati nello Stato in cui si trova il centro di interessi della loro

attività (art. 13 par. 2 lett. b Regolamento (CE) n. 883/2004).

Il N. 2042.1 DOA recita che il centro di interessi dell’attività

si determina prendendo in considerazione tutti gli elementi che compongono

l’attività professionale. In particolare, si tratta del luogo in cui si trova

la sede permanente nella quale il lavoratore indipendente esercita la propria

attività, il carattere abituale o la durata dell’attività come pure il numero

di servizi prestati (art. 14 par. 9 Regolamento (CE) 987/2009).

I cittadini svizzeri o dell’UE che esercitano abitualmente la loro

attività lucrativa indipendente in uno Stato dell’UE e che svolgono solo

temporaneamente un’attività in Svizzera non sono assicurati all’AVS/AI/IPG e

l’AD. L’autorità estera competente rilascia il certificato A1 al richiedente,

che la trasmette alla cassa di compensazione competente (N. 2050 DOA).

Nel 2016 il N. 2050 DOA è stato soppresso.

Il N. 2050.1 DOA, il cui tenore è identico anche dopo la modifica

del 2016, dispone che i cittadini svizzeri o dell’UE che esercitano

abitualmente la loro attività lucrativa indipendente nell’UE e svolgono

temporaneamente un’attività affine in Svizzera sono soggetti alla legislazione

dello Stato dell’UE in cui sono domiciliati (art. 12 par. 2 Regolamento (CE) n.

883/2004). Ciò vale anche nei casi in cui le casse di compensazione qualificano

l’attività come attività lucrativa dipendente (art. 14 par. 4 Regolamento (CE)

987/2009).

Infine, il N. 2051 DOA dispone che se esercita abitualmente

un’attività lucrativa indipendente e una dipendente in uno Stato dell’UE e in

Svizzera, un cittadino svizzero o dell’UE è soggetto alla legislazione dello

Stato in cui è svolta l’attività dipendente (art. 13 par. 3 Regolamento (CE) n.

883/2004). Se l’attività lucrativa dipendente è esercitata in più Stati, è

necessario innanzitutto determinare conformemente ai N. 2020 segg. quale

legislazione disciplina l’attività lucrativa dipendente.

Le Direttive ricordano inoltre che chi esercita abitualmente un'attività

lucrativa sul territorio di due o più Stati deve informare l'autorità

competente dello Stato di domicilio. In Svizzera si tratta in prima linea della

cassa di compensazione alla quale il lavoratore dipendente o indipendente è già

legato in virtù della sua attività lucrativa (N.

2054.

DOA).

2.6

Va qui ricordato, da un lato,

che l’assoggettamento delle persone che lavorano in più Stati dipende dal tipo

di attività esercitata (dipendente o indipendente) e che lo statuto

contributivo di un lavoratore, dipendente o indipendente, si determina in base

al diritto nazionale dello Stato in cui è svolta l’attività lucrativa (N. 2013

DOA). D’altro lato, che per “attività subordinata” e “attività autonoma” si

devono intendere le attività lavorative che sono considerate tali ai sensi

della normativa previdenziale dello Stato membro nel cui territorio dette

attività vengono svolte.

Come emerge dalle sentenze

30.2014

+12 del 16 ottobre 2014 e 30.2017.8+15 del 17 luglio 2017, ritenuto

che il luogo di lavoro è determinante per stabilire dapprima il diritto

applicabile ed in secondo luogo lo Stato competente per il prelievo dei

contributi, accertato che nel periodo in oggetto RI 2 ha svolto la sua attività

lavorativa sia in territorio svizzero sia nel suo Paese di residenza, la

qualifica del suo statuto contributivo nella Confederazione va dunque eseguita

secondo le norme svizzere (N. 2014 DOA).

Per quanto concerne il diritto svizzero, va rammentato che sono assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale

sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che

hanno il loro domicilio civile nella Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).

A norma dell'art.

3.

cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto

che esercitano un'attività lucrativa.

In applicazione

dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano

un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da

qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.

Secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS,

il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a

dipendenza d'altri per un tempo determinato o indeterminato.

I contributi AVS

degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono

determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a

dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS).

Per l'art. 10 LPGA, è

considerato salariato chi per un lavoro dipendente riceve un salario determinante

secondo la pertinente legge.

È considerato datore di lavoro chi impiega salariati

(art. 11 LPGA).

L'art. 12 LPGA prevede che è

considerato lavoratore indipendente chi non consegue un reddito dall'esercizio

di un'attività di salariato (cpv. 1). Un indipendente può essere

contemporaneamente anche un salariato, se consegue un reddito per un lavoro

dipendente (cpv. 2).

Per quanto concerne la

qualifica dell'attività esercitata da un assicurato, l'allora Tribunale

federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale Federale) ha

precisato che gli accordi, le dichiarazioni delle parti, la natura dal profilo

del diritto civile del contratto vincolante un assicurato a un datore di lavoro

non costituiscono, in materia di AVS, elementi decisivi per stabilire se una

persona eserciti un'attività lucrativa a titolo dipendente o indipendente

(sentenza H 322/03 dell'11 marzo 2005; sentenza H 31/04 del 21 marzo 2005).

In particolare, insolite

costruzioni di diritto civile che devono servire a motivare un certo statuto di

contribuzione qui non hanno alcun valore (RCC 1986 pag. 650).

2.7

Di

principio si deve ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS,

quando una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne

l'impiego del tempo o l'organizzazione del lavoro. Un altro indizio può essere

dato da un rapporto di dipendenza economica oppure dal fatto che l'assicurato

non sopporti il rischio economico a carico del datore di lavoro, il quale

dirige la sua impresa e ne assume la responsabilità.

Questi princìpi non comportano

comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita economica

infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è necessario

lasciare alla prassi delle autorità amministrative e alla prudenza dei Giudici

il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di fronte ad

attività indipendente. La decisione sarà determinata generalmente dalla

priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il rischio

sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni diverse

(sentenza H 279/00 del 16 dicembre 2002; DTF 123 V 162 consid. 1, DTF 122 V 171

consid. 3a, pag. 172 consid. 3c e pag. 283 consid. 2a; DTF 119 V 161 consid. 2

e la giurisprudenza ivi citata). Per poter decidere si dovrà vedere quali sono

gli elementi predominanti nel caso concreto (sentenza H 59/00 del 18 settembre

2000).

2.8

Secondo

la giurisprudenza del TFA ([dal 1° gennaio 2007: TF] ricapitolata in DTF 122 V

169.

e DTF 122 V 284 consid. 2b; Pratique VSI 2001 pag. 252) i criteri

caratteristici di un’attività indipendente sono ad esempio: investimenti

di una certa importanza fatti dall’assicurato, utilizzo di locali propri e

impiego di personale proprio (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid.

3b). Il rischio economico imprenditoriale sussiste quando, indipendentemente

dal risultato dell’attività, le spese generali incorse sono sopportate

dall’assicurato (RCC 1986 pag. 331 consid. 2d, RCC 1986 pag. 120 consid. 2b).

Un altro indizio di un’attività lucrativa indipendente è l’esercizio, a nome

proprio e per proprio conto, contemporaneo di diverse attività per altrettante

società, senza che vi sia un rapporto di dipendenza con le stesse (RCC 1982

pag. 176).

A riguardo, non è la possibilità giuridica di accettare dei lavori

di diversi mandanti che è determinante, ma la situazione effettiva di ogni

singolo mandato (RCC 1982 pag. 208).

Si è in presenza di un’attività

dipendente quando le caratteristiche di un contratto di lavoro sono

adempiute, vale a dire quando l’assicurato fornisce un lavoro entro un termine

prestabilito, è economicamente dipendente dal “datore di lavoro” e, durante

l’attività svolta, è integrato nell’azienda di quest’ultimo, e non può

praticamente esercitare un’altra attività lucrativa (Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 12a edizione, pag.

34.

segg.; Vischer, Der

Arbeitsvertrag, SPR VII/1, pag. 306 citati in: Pratique VSI 1996 pag. 258

consid. 3c). Costituiscono indizi in questo senso l’esistenza di un piano di

lavoro, la necessità di stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la

dipendenza dalle infrastrutture sul luogo del lavoro (RCC 1982 pag. 176). Il

rischio economico dell’assicurato, in questo caso, risiede nella dipendenza

(esclusiva) dal risultato del lavoro personale (RCC 1986 pag. 126 consid. 2b;

RCC 1986 pag. 347 consid. 2d) o, in caso di attività regolare, nel fatto che

nell'eventualità di una cessazione di questo rapporto di lavoro, egli si trovi

in una situazione simile a quella di un salariato che perde il suo impiego (DTF

119.

V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b).

L’allora

Tribunale federale delle assicurazioni ha inoltre precisato che la

comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il Giudice delle

assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli

importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono

un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993 pag. 242 segg.; Greber/Duc/ Scartazzini,

Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse

et survivants (LAVS), pag. 313, n. 149 ad art. 9 LAVS).

2.9

Il TFA (dal 1° gennaio

2007: TF) ha pure stabilito che la qualifica dell'assicurato come dipendente o

indipendente non dipende dal fatto puramente formale della sua affiliazione

avvenuta d'ufficio o su richiesta personale dell'interessato in una o

nell'altra categoria. L'affiliazione di un assicurato, anche se formalmente

confermata dalla Cassa di compensazione, come tale non lo qualifica

definitivamente, in quanto lo scopo principale dell'affiliazione è quello di

assicurare la persona che esercita un'attività lucrativa e non di qualificarne

lo stato professionale definitivamente.

Solo la natura di tale

attività, considerata nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è

determinante ai fini della qualificazione. Non può quindi essere escluso a

priori che un assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione come

indipendente, eserciti un'attività di natura dipendente (Pratique VSI 1993 pag.

226.

consid. 3c = DTF 119 V 165).

Dispositivo

Per questi motivi, un

assicurato può essere qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro

e indipendente per un altro lavoro. In questi casi per ogni reddito bisogna

esaminare se proviene da un’attività dipendente o no (Pratique VSI 1995 pag.

145 consid. 5a; DTF 104 V 127).

2.10. Nella più recente

giurisprudenza l’Alta Corte ha avuto modo di rammentare che occorre tenere

presente che la circostanza che un assicurato, all'inizio della sua attività

indipendente, svolga un lavoro principalmente per un solo committente, è usuale

(cfr. sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.1, nonché sentenza H

155/04 del 1° febbraio 2005, consid. 4.3) e che il processo, in atto ormai da

anni, del mutamento economico e sociale impone un cambiamento radicale e celere

del modo di agire e pensare un’attività lavorativa indipendente. Asserire che

la regolarità nel pagamento e nel quantum sia sintomo di dipendenza significa

fondare il proprio convincimento su stereotipi preconcetti e avulsi dalla complessa

realtà economica (sentenza H 82/05 del 30 gennaio 2007, consid. 4.3).

Per quanto concerne l’investimento, poco importante, in mezzi

propri, il Tribunale federale ha già evidenziato che per natura certe attività,

in particolare nel settore dei servizi, non necessitano di investimenti

importanti. In tali casi, ai fini della qualifica dello statuto, va quindi

posto l’accento sul criterio della dipendenza organizzativo-lavorativa e non su

quello del rischio aziendale (Pratique VSI 2001 pag. 55 consid. 6b pag. 60 con

riferimenti; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 5.2).

Infine, laddove gli elementi in favore di un’attività dipendente

ed indipendente si equivalgono, vanno considerate anche le esigenze di

coordinazione di cui occorre tenere conto in relazione ad assicurati che

esercitano contemporaneamente diverse attività lavorative per diversi o per il

medesimo mandante o datore di lavoro (sentenza 9C_1029/2012 del 27 marzo 2013,

consid. 2.2; DTF 123 V 161 consid. 4a pag. 167; sentenza H 194/05 del 19 marzo

2007, consid. 7.4). Se possibile va infatti evitato che diverse attività per il

medesimo mandante o datore di lavoro, rispettivamente che la medesima attività

per diversi mandanti o datori di lavoro, vengano qualificate in maniera

differente, in parte a titolo dipendente e in parte a titolo indipendente (DTF

119 V 161 consid. 3b pag. 164; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid.

7.4, sentenza H 12/04 del 17 febbraio 2005, consid. 3 e 4.2.3 con riferimenti).

2.11. Dall’esame

della documentazione, per i motivi che seguono emerge come la qualifica di

dipendente della RI 1 attribuita dalla Cassa a RI 2 non sia corretta.

Nel caso di specie si tratta di stabilire il tipo di attività

svolta dal lavoratore a favore della società ricorrente, iscritta a registro di

commercio.

Va innanzitutto evidenziato che la qualifica di un’attività non

deve essere decisa secondo la natura giuridica del rapporto contrattuale tra le

parti, ma ciò che è determinante sono piuttosto le circostanze economiche (DTF

140 V 241 consid. 4.2; STF 9C_213/2016 consid. 3.2). Inoltre, in linea di

principio è reputato dipendente chi è condizionato dal suo datore di lavoro in

merito all’organizzazione del lavoro rispettivamente dal punto di vista

economico dell’impresa e non sopporta un rischio imprenditoriale specifico (STF

9C_538/2017 del 12 aprile 2018 consid. 4.2; STF 9C_213/2016 consid. 3.2).

Negli anni in questione RI 2 era un dipendente

pubblico. Vinto un concorso pubblico, dall’anno scolastico 2013-2014 è stato

assunto a tempo pieno e indeterminato presso l’__________ di __________ per

insegnare __________. Il suo datore di lavoro era il __________ (doc. C14).

Dagli atti risulta inoltre che l’interessato, cittadino __________

residente in __________, è affiliato nel suo Paese quale indipendente (doc. C4:

Ditta: __________, Forma giuridica: ditta individuale), dove a __________, in

viale __________ dal 10 ottobre 2013 è titolare dell’impresa individuale per

l’attività di “attività degli studi di architettura”.

Per potere esercitare in __________ l’attività di

architetto come libero professionista, dall’ottobre 2013 il ricorrente è

iscritto all’Ordine degli architetti di __________ e al preposto ente

assicurativo per la previdenza sociale (doc. C5), dispone inoltre di partita IVA

(doc. C4) e dal gennaio 2014 (doc. C13) le sue prestazioni sono coperte da un’assicurazione

responsabilità civile professionale.

Dalla documentazione prodotta emerge che, oltre ad

esercitare l’attività dipendente di insegnante pubblico, l’assicurato ha svolto

dei mandati privati come architetto indipendente non soltanto nel suo Paese di

residenza - per certo negli anni 2014 (doc. C12) e 2016 (doc. C11) -, ma anche

nel nostro Cantone – nel 2014, nel 2015 e nel 2016 -, e meglio a favore di RI 1.

Quest’ultima circostanza è pacificamente ammessa da

tutte le parti in causa e non è in discussione.

È altresì riconosciuto che prima di dedicarsi all’insegnamento RI

2 era dipendente della società ricorrente.

Egli ha infatti rassegnato le proprie dimissioni il 23 luglio 2013

(doc. C1) con effetto dal 1° settembre 2013, proprio perché ha iniziato

l’attività di insegnante a tempo pieno e indeterminato in __________ e,

contemporaneamente, ha anche avviato l’attività di architetto come libero

professionista.

Tuttavia, essendosi occupato, in qualità di dipendente di RI 1,

della progettazione esecutiva della costruzione di un edificio residenziale a __________

di proprietà del presidente rispettivamente del membro del consiglio di

amministrazione della stessa società, anche dopo essersi licenziato ha

continuato nel 2014, nel 2015 e nel 2016 a dedicarsi a questo cantiere come

assistente tecnico alla costruzione dell’immobile.

Per fare ciò, l’architetto svolgeva il lavoro commissionato sia

presso il suo ufficio in __________ sia direttamente sul cantiere in Svizzera.

In tal caso, egli si notificava personalmente online – e non era la società a

notificarlo (come nella STCA 30.2017.8+15 del 17 luglio 2017 consid. 2.9) all’Ufficio

per la sorveglianza del mercato del lavoro. Egli stabiliva in piena autonomia

il momento in cui essere presente sul cantiere, che generalmente era pari a un

paio di ore per notifica e non a giornate intere (doc. 12 dell’inc. n.

30.2017.35).

Per l’esecuzione del compito attribuitogli l’assicurato non aveva

alcun termine da rispettare e lavorava in piena autonomia nel suo studio

professionale sito presso la propria abitazione, con i propri strumenti

acquistati con fondi personali. Inoltre, egli si assumeva tutti i relativi

costi (doc. D).

Va aggiunto che, secondo il

contratto di collaborazione del 20 gennaio 2014 (doc. 12 dell’inc. n.

30.2017.35), la società gli ha affidato il mandato in piena autonomia gestionale

e organizzativa e senza alcun vincolo di subordinazione, visto che, in qualità dipendente

pubblico a tempo pieno in __________, l’assicurato non poteva essere dipendente

per conto di terzi (RI 1).

Il mandato veniva svolto dal

lavoratore per proprio conto, fatto salvo il necessario coordinamento generale

con il committente che incontrava alle riunioni sul cantiere.

Pertanto, il collaboratore si organizzava autonomamente per il

mandato ricevuto - riservate le riunioni di cantiere dirette dal presidente

della SA a cui partecipava per ottenere oralmente le direttive - e, quando il

lavoro lo necessitava e compatibilmente con gli orari della sua attività di

docente a tempo pieno in __________, si recava sul cantiere per prestare la

propria consulenza.

Al riguardo va osservato che il tipo di attività non richiede in

sé grandi investimenti, trattandosi di una prestazione di servizi (STF H 194/05

del 19 marzo 2007 consid. 5.2).

Con sentenza del 21 marzo 2005 (H 31/04) l’Alta Corte ha

considerato indipendente un ingegnere che aveva conseguito un importo di Fr.

30'000.- nel corso del 2001, rimunerato su base forfetaria (come in concreto)

oppure secondo tariffa SIA, caratterizzata da usuale fatturazione e versamento

sul suo conto bancario, che, tra le altre cose, non aveva alcun vincolo con il

presunto datore di lavoro se non quello di svolgere il lavoro attribuitogli ed

ha ricordato tra l’altro che il rischio aziendale di un libero professionista

consiste principalmente nel fatto che questi è tenuto a rispondere

dell’esecuzione lege artis del mandato conferitogli e in caso di errore

è chiamato a rifondere i danni.

L’allora TFA, a proposito dell’investimento di Fr. 5'926.-

effettuato dall’allora ricorrente, ha evidenziato come “negare l’esistenza di

un’attività indipendente per il fatto che M. non avrebbe effettuato

investimenti tipici di un’attività imprenditoriale e comunque non di entità

tale da essere paragonati a quelli di un imprenditore che intende iniziare

un’occupazione indipendente, come argomentano i primi giudici, significa non

tenere conto delle nuove realtà lavorative – che consentono sempre più di

operare anche se delocalizzati (a casa propria, lontani dalla sede del

committente o del mandante) e con l’ausilio dei mezzi informatici interattivi –

e dei mutamenti economici in atto che permettono di svolgere un'attività

lavorativa indipendente ad elevato tenore intellettuale senza necessità di

dover inizialmente investire mezzi finanziari elevati per dotarsi di

attrezzature, locali commerciali e personale. E comunque, anche ove si intenda

considerare gli aspetti quantitativi, i dati numerici devono essere correlati

al reddito conseguito. È vero che Fr. 5'926.- possono apparire una cifra

modesta in termini assoluti. Siffatto importo diviene tuttavia rilevante se

rapportato a un reddito conseguito di Fr. 30'000.- come è quello che è stato

ripreso dalla Cassa.” (per un caso in cui, sulla base della citata sentenza

federale, il Tribunale cantonale ha qualificato l’attività di un architetto

quale indipendente, cfr. STCA 30.2005.42 del 10 ottobre 2005).

Per le sue prestazioni effettuate in un locale non appartenente alla

società committente, l’assicurato non aveva diritto ad alcun indennizzo

separato dei costi e delle spese, che sono stati interamente sopportati da RI 2

indipendentemente dal risultato dell’attività fornita, per la quale egli ha

percepito una remunerazione forfetaria da RI 1, ossia “a corpo” e non a tempo (cfr.

le fatture al doc. 12 dell’inc. 30.2017.35 di € 2'600.- il 27 marzo 2014 e € 1'560.-

il 5 maggio 2014 quale “Compenso per prestazione professionale concernente la

progettazione nelle fasi esecutive relativa al progetto di costruzione di un

edificio residenziale nel Comune di __________ (Svizzera)”, € 5'000.- il 7

agosto 2014 e doc. C10 dell’inc. n. 30.2017.36 di € 2'700.- del 16 luglio 2015).

Complessivamente, il lavoratore ha incassato € 11'660.- nel 2014,

€ 6'500.- nel 2015 e € 1'000.- nel 2016 per le attività prestate alla società

ricorrente. Questi importi non sono stati contestati dall’amministrazione e

vanno quindi ritenuti come tali.

In merito a questi ammontari, il TCA evidenzia che, soprattutto nell’anno

2014, l’interessato ha svolto la sua attività come libero professionista a

favore del precedente datore di lavoro, per il quale, come contrattualmente

previsto, ha portato a termine il lavoro già iniziato quando ancora era alle sue

dipendenze.

Va ricordato che nel caso di una persona assicurata che, come in

concreto, continua ad essere attiva in maniera significativa per il precedente

datore di lavoro, vanno poste esigenze più severe per poter riconoscerne con

riferimento alla specifica attività lo statuto di indipendente. In questa

evenienza, infatti, i criteri che depongono in favore di un’attività

indipendente devono chiaramente prevalere su quelli che parlano per un’attività

lucrativa dipendente (sentenza 9C_614/2008 del 1° luglio 2009, consid. 4.1;

sentenza H 83/04 del 23 giugno 2005, consid. 3.2).

Del resto, l’interessato si trovava all’inizio della sua attività

e il Tribunale federale ha evidenziato che non può essere ignorato che

all’avvio di una attività indipendente è abbastanza usuale che un unico grande

cliente costituisca la base degli affari, la conquista di nuovi clienti potendo

per contro avvenire a poco a poco con il passare del tempo (cfr., tra le tante,

la STF H 149/06 e H 155/06 del 24 gennaio 2008, consid. 7.3: “Infatti se è

pur vero che Y. Sagl ha cominciato a consistentemente diversificare la sua

clientela solo nel corso del 2005 (v. ricorso di L., pag. 3: "Nel 2004 la

Y. Sagl ha allargato la rete dei propri clienti, e dal 2005 essa conta numerosi

altri committenti"), vale a dire nell'anno in cui l'amministrazione ha

proceduto alle riprese salariali in oggetto, d'altra parte non può nemmeno

essere ignorato che all'avvio di una nuova attività (indipendente) è abbastanza

usuale che un unico grande cliente costituisca la base degli affari, la

conquista di nuovi clienti potendo per contro avvenire a poco a poco con il

passare del tempo (v. sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni H

155/04 del 14 febbraio 2005, consid. 4.3; cfr. inoltre pure la sentenza del

Tribunale federale delle assicurazioni H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.1)”.; cfr. anche la STF H 194/05 del 19 marzo 2007,

consid. 7.1 e la STFA H 155/04 del 14 febbraio 2005, consid. 4.3

dove la Massima Corte ha affermato che “Zu berücksichtigen ist schliesslich

in dieser Hinsicht auch, dass bei Aufnahme einer selbständigen Erwerbstätigkeit

zu Beginn oft nur ein “Gross-kunde” die Basis des neuen Geschäftes bildet,

während neue Klienten erst nach und nach gewonnen werden und zu einer breiteren

Abstützung des Kundenkreises führen.”).

Infatti, con lo scioglimento

del contratto di lavoro con la SA ricorrente e l’avvio dell’attività dipendente

e quella indipendente in __________, la necessità di terminare l’opera avviata

a __________ ha fatto sì che nell’anno 2014 i rapporti siano stati più intensi

fra le parti (€ 11'660.-) e siano andati scemando già l’anno seguente (€

6'500.-), fino ad essere praticamente irrilevanti nel 2016, essendosi la

collaborazione chiusa nel primo trimetre con una fatturazione totale di €

1'000.-.

Se è quindi vero che nel primo

anno la retribuzione incassata da RI 1 sia relativamente importante rispetto al

reddito come docente, costituendo praticamente la metà di quanto incassato in __________

per l’attività dipendente (doc. C2: € 20'859.- per il periodo di imposta 2014,

doc. C3: € 20'523.- per il periodo di imposta 2015), va rilevato che poi

l’intensità della collaborazione fra le parti è diminuita con l’avanzamento del

cantiere di __________.

D’altronde, in concreto non si trattava di una collaborazione

regolare fra le parti e la retribuzione, allo stesso modo, non avveniva

mensilmente proprio come un normale collaboratore dipendente subordinato al suo

datore di lavoro, che riceve sempre lo stesso stipendio (cfr. anche Pratique

VSI 1995 pagg. 27 seg.; Greber/Duc/Scartazzini,

Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur

l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), pag. 167 n. 56, ad art. 5

LAVS).

Occorre rilevare che la giurisprudenza e la prassi amministrativa

(N. 1018.2 delle Direttive sul salario determinante (DSD), edite dall’UFAS,

valide dal 1° gennaio 2008, stato 1° gennaio 2017) riconoscono che la mera

circostanza di lavorare (anche) per il vecchio datore di lavoro non esclude a

priori lo svolgimento di un’attività indipendente, fermo restando che le

caratteristiche di una tale attività devono essere chiaramente preponderanti

rispetto a quelle del lavoro dipendente.

Se per il primo anno che ha

seguito la disdetta del contratto di lavoro può essere ritenuta un’importante

remunerazione, significativa rispetto al reddito di docente, va però rilevato

che negli anni in questione il consulente ha avuto anche altri committenti (doc.

C11: fattura n. 3 del 2016 del 16 luglio 2016, doc. C12: contratto di mandato

del 12 aprile 2014).

Per quanto concerne

l’attribuzione del mandato, l’esecuzione e la fatturazione delle prestazioni

offerte da RI 2, è opportuno evidenziare che l’immobile oggetto della

consulenza richiesta al lavoratore era di proprietà di __________ e di __________,

presidente rispettivamente membro del consiglio di amministrazione di RI 1,

nonché azionisti della stessa.

In altre parole, i committenti

dell’edificio residenziale a __________ coincidevano con il mandante, il quale

ha affidato al ricorrente l’assistenza tecnica alla costruzione dell’immobile

essendosi già egli occupato in precedenza della progettazione esecutiva del

medesimo cantiere.

Va inoltre ricordato il

principio secondo cui per sapere se si tratti di un’attività indipendente o

salariata i rapporti di diritto civile possono fornire indizi, ma non sono

decisivi (STF 9C_538/2017 del 12 aprile 2018 consid. 4.2).

Di conseguenza, riconosciuto

che la società anonima era distinta formalmente dalle persone fisiche

proprietarie dell’immobile e del progetto di edificazione di un edificio

residenziale, nel caso di specie si è comunque venuta a creare una

sovrapposizione fra i beneficiari finali dell’opera (__________e __________) e

il committente dei lavori all’assicurato (RI 1).

Ne discende che la fatturazione

delle proprie prestazioni da parte di RI 2 avveniva formalmente

all’indirizzo della SA ricorrente che gli aveva commissionato i lavori, che

però, in concreto, coincideva eccezionalmente anche con i beneficiari finali

delle sue opere, proprietari del fondo edificato.

Alla luce dell’evidenziata

coincidenza, si può quindi affermare che, praticamente, l’insorgente rispondeva

del proprio lavoro direttamente nei confronti dei clienti finali, ciò che

comporta che egli sopportava in prima persona il rischio imprenditoriale.

Come rilevato nella recente STF

9C_538/2017 del 12 aprile 2018 al considerando 5.2.2, il rischio economico

dell’imprenditore può essere definito come la possibilità di incorrere in

perdite di sostanza economica della società a causa di valutazioni o

comportamenti professionali inadeguati. La giurisprudenza federale (fra le

ultime, STF 9C_213/2016 del 17 ottobre 2016 consid. 3.4 con riferimenti)

menziona molteplici indizi a favore dell’esistenza di un tale rischio,

segnatamente il fatto che la persona in esame effettua investimenti importanti,

subisce le perdite, sopporta il rischio di incasso e del delcredere, assume le

spese generali, agisce in proprio nome e per proprio conto, si procura lei

stessa i mandati, occupa del personale e utilizza i propri locali commerciali.

Fatti salvi l’elemento degli

investimenti importanti – come visto, la natura dell’attività esercitata non

necessita di investimenti importanti trattandosi di prestazioni di servizio - e

la condizione dell’occupazione del personale – il ricorrente lavorava da solo -,

si può concludere che, nel caso in esame, tutti gli aspetti per l’esistenza di

un rischio economico imprenditoriale erano presenti.

Infatti, nell'eseguire la propria attività per la società

ricorrente, l’assicurato ha corso un rischio particolare legato al suo lavoro e

ha dovuto accollarsi un rischio economico (Pratique VSI 1995 pagg. 27 seg.; Greber/ Duc/Scartazzini, op. cit., pag.

167 n. 56, ad art. 5 LAVS). L’insorgente si è infatti assunto direttamente e

personalmente un rischio economico, nel senso di non vedersi saldate le

fatture. Egli ha dunque sopportato interamente il rischio di impresa, dovendo

rispondere in prima persona degli errori professionali qualora le prestazioni

fornite - alla SA, ma per essa ai proprietari dell’immobile che hanno

commissionato i lavori - non fossero state eseguite lege artis.

La scrivente Corte segnala da ultimo che nella decisione su

opposizione (cfr. punto 8) l’amministrazione ha affermato che dal contratto di

collaborazione tra professionisti del 20 gennaio 2014 (doc. 12 dell’inc. n.

30.2017.35) stipulato fra le parti ricorrenti risultava come l’incaricato avesse

un rigoroso obbligo di riservatezza e di segretezza su fatti, informazioni,

notizie o altro venuto a sua conoscenza nello svolgimento dell’incarico

affidatogli e come non dovesse svolgere attività che potessero arrecare danni o

pregiudizi al committente (cfr. punto 7).

D’avviso del TCA, questi elementi, contrariamente all’opinione dell’amministrazione

secondo cui sarebbero elementi tipici di un rapporto di dipendenza,

corrispondono invece semplicemente ai principi legali del contratto di mandato

(art. 394 segg. CO), che connotano, di regola, un rapporto di indipendenza.

Inoltre, il citato “Contratto di collaborazione tra professionisti

per prestazioni d’opera da pagare a fattura” prevede nella premessa che “il

Committente non richiede al Prestatore d’Opera l’esclusività della sua

prestazione” e al punto 10 che “Al Prestatore d’Opera è concesso

intrattenere, contemporaneamente, più rapporti di collaborazione professionale

con altri Committenti o Clienti diversi dal Committente, purché ciò non arrechi

in alcun modo danno al Committente o pregiudichi il regolare svolgimento

dell’attività prevista nell’oggetto del presente contratto”.

In questo senso, un divieto di concorrenza era stato quindi espressamente

escluso, sia durante la validità del contratto sia in seguito, perciò questo

elemento tipico del rapporto di lavoro subordinato non era dato.

Questo Tribunale ritiene infine di potere escludere l’esistenza di

un lavoro su chiamata, considerati l’autonomia degli interventi del consulente RI

2 sul cantiere, l’unicità di quel mandato (unico attribuitogli) e che la

collaborazione fra le parti è stata espressamente stretta per terminare il

cantiere di __________ che già aveva interessato l’assicurato quando ancora era

alle dipendenze della società ricorrente. Terminato nel primo trimestre 2016

questo importante cantiere, il rapporto di collaborazione tra le parti è

cessato (cfr. punto 8 del contratto di collaborazione: “Il presente

contratto avrà inizio il 20 gennaio 2014 fino al termine dei lavori [ndr: progetto

di costruzione di un edificio residenziale nel Comune di __________, cfr.

premessa e punto 4]”).

Contrariamente a quanto concluso nella STCA 30.2017.8+15 del 17

luglio 2017, in cui il collaboratore veniva “chiamato” nel corso della giornata

a seconda delle necessità di lavoro della società dettate dal volume della

clientela, nel caso in esame il collaboratore interveniva sul cantiere dalla SA

per verificare la concretizzazione delle prestazioni che egli aveva elaborato precedentemente

nel suo studio professionale in __________.

La circostanza che il ricorrente, nelle vesti di

dipendente di RI 1, si fosse già occupato della progettazione esecutiva dello

stabile, fa semplicemente sì che i successivi interventi negli anni 2014-2016

siano andati soltanto a terminare il progetto di cui si era già occupato.

Non si può dunque paragonare questa situazione a un

normale lavoro su chiamata (su questo stesso argomento, cfr. STCA

30.2017.8+15 del 17 luglio 2017; STCA 30.2014.9 del 16 ottobre 2014; STCA 30.2013.12

dell’11 dicembre 2013; STCA 30.2012.1 del 6 marzo 2012; STCA 30.2008.51 del 17

giugno 2009; STCA 30.2008.37 del 12 dicembre 2008).

2.12. Alla luce delle argomentazioni

esposte, la libera organizzazione del ricorrente del mandato ricevuto,

l’assunzione in prima persona di qualsiasi rischio economico (d’incasso), la

fatturazione sostanzialmente a favore dei clienti finali sebbene formalmente

alla società committente qui ricorrente (doc. C10), l’assenza di una dipendenza

economica sul periodo interessato, l’assenza delle tipiche caratteristiche del

lavoro su chiamata e del prestito di manodopera in favore di una società del

medesimo ramo in cui viene svolta l’attività e l’assenza di un divieto di

concorrenza, costituiscono degli elementi in favore di un’attività indipendente

che sono nettamente predominanti rispetto a quelli in favore di un’attività

dipendente (assenza di personale).

Da quanto precede discende dunque che devono essere

annullate le decisioni impugnate dai ricorrenti, che ritengono RI 2 dipendente di

RI 1 dal gennaio 2014.

Vincenti in causa e rappresentati da una persona

cognita in materia, sia la società sia il lavoratore ricorrente hanno diritto

alle ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. I ricorsi, congiunti, sono accolti.

§ Le decisioni su opposizione

impugnate dai ricorrenti sono annullate, così come la qualifica di RI 2 quale

dipendente di RI 1 dal 2014 in poi.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa di

compensazione verserà a ogni ricorrente Fr. 1'800.- a titolo di ripetibili (IVA

inclusa).

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione

è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare

la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti