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Decisione

30.2017.37

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

4 gennaio 2018Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

i 20 anni e dura fino alla fine del mese in cui compiono 64 anni, se sono di

sesso femminile o 65 anni, se di sesso maschile.

In virtù dell’art. 3 cpv.

3 LAVS, si ritiene che paghino contributi propri, qualora il coniuge versi

contributi pari almeno al doppio del contributo minimo:

a. i coniugi senza

attività lucrativa di assicurati con un'attività lucrativa;

b. gli assicurati che

lavorano nell'azienda del proprio coniuge, se non riscuotono alcun salario in

contanti.

Per l’art. 3 cpv. 4 LAVS,

il capoverso 3 si applica anche agli anni civili in cui:

a. il matrimonio è

contratto o sciolto;

b. il coniuge che

esercita un'attività lucrativa riceve o rinvia una rendita di vecchiaia.

L'art. 10 cpv. 1 LAVS prevede che gli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa pagano un contributo

secondo le loro condizioni sociali. Il contributo minimo è di 392 franchi (dal

1° gennaio 2013); il contributo massimo corrisponde a 50 volte il contributo

minimo. Gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa e che, durante un

anno civile, pagano contributi inferiori a 392 franchi, incluso il contributo

di un eventuale datore di lavoro, sono considerati persone senza attività

lucrativa. Il Consiglio federale può aumentare l'importo limite in funzione delle

condizioni sociali dell'assicurato per le persone che non esercitano durevolmente

un'attività lucrativa a tempo pieno.

Per l'art. 10 cpv. 2 LAVS, pagano il contributo minimo gli studenti che non esercitano un'attività

lucrativa, fino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono i 25 anni (lett. a),

le persone senza attività lucrativa che ricevono un reddito minimo o altre

prestazioni dell'aiuto sociale pubblico (lett. b), le persone senza attività

lucrativa assistite finanziariamente da terzi (lett. c).

Il contributo AVS è dunque pagato

"secondo le condizioni sociali" dell'assicurato. Questi

assicurati sono quindi tenuti a pagare i contributi sia sulla sostanza, sia sul

reddito annuo conseguito sotto forma di rendite moltiplicato per 20, ciò che

corrisponde ad un tasso di interesse del 5% (art. 28 cpv. 1 e 2 OAVS; RCC 1990

pag. 455 consid. 2a; RCC 1986 pag. 350).

3. Giusta

l'art. 28 cpv. 1 OAVS, per le persone che non esercitano un’attività lucrativa

e per le quali non è previsto il contributo minimo annuo di Fr. 392.- (art. 10

cpv. 2 LAVS), i contributi sono determinati in base alla sostanza e al reddito

conseguito in forma di rendita. Le rendite giusta gli articoli 36 e 39 LAI non

rientrano nel reddito conseguito in forma di rendita.

Questa norma indica inoltre come vanno calcolati i contributi.

Secondo l'art. 28 cpv. 2 OAVS, se la

persona che non esercita un'attività lucrativa dispone contemporaneamente di

sostanza e di un reddito conseguito in forma di rendita, l'importo annuo della

rendita moltiplicato per 20 va addizionato alla sostanza.

Per il calcolo del contributo, la

sostanza e l'importo del reddito annuo conseguito in forma di rendita

moltiplicato per 20 devono essere arrotondati ai Fr. 50'000.- inferiori (art.

28 cpv. 3 OAVS).

A norma dell'art. 28 cpv. 4 OAVS, se

una persona coniugata deve pagare contributi come persona senza attività

lucrativa, i suoi contributi sono determinati in base alla metà della sostanza

e del reddito conseguito in forma di rendita dei coniugi. Questa disposizione

si applica anche a tutto l'anno civile in cui è stato concluso il matrimonio.

Per tutto l'anno civile durante il quale è stato pronunciato il divorzio, i

contributi sono determinati secondo il capoverso 1. Quest'ultimo si applica

pure al periodo successivo al decesso del coniuge.

Per l’art. 28 cpv. 5 OAVS, i coniugi

senza attività lucrativa, i cui contributi non sono considerati pagati (art. 3

cpv. 3 LAVS), devono annunciarsi presso la cassa di compensazione.

4. Per

sostanza, ai fini dell'art. 28 OAVS si deve intendere l'insieme dei beni

mobili o immobili di proprietà dell'assicurato, situati sia in Svizzera che all'estero

(STFA H 204/04 del 7 luglio 2005; STFA H 425/99 del 5 marzo 2001 consid. 3b =

SVR 2002 AHV Nr. 14; STFA H 114/97 del 21 aprile 1998, non pubblicata; RCC 1952

pag. 94; Greber/Duc/Scartazzini,

Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse

et survivants (LAVS), pag. 347 N. 24 ad art. 10 LAVS; Käser, Assurance-Vieillesse et Survivants II, FJS n. 468,

pag. 15; N. 2080 delle Direttive dell'Ufficio federale delle assicurazioni

sociali sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza

attività lucrativa nell'AVS, AI e APG [DIN]). Infatti, non viene fatto alcun

distinguo fra la sostanza svizzera e quella estera (Kieser, in: SBVR Soziale Sicherheit, 3a ed. 2016, pag. 1298

N. 334).

Ciononostante, computabile è unicamente

la sostanza al netto, vale a dire che dal valore lordo devono essere detratti,

fra l'altro, i relativi debiti (Käser,

Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a ed. 1996, pag.

228, N. 10.28; Greber/Duc/Scartazzini,

Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse

et survivants (LAVS), pag. 347 N. 26 ad art. 10 LAVS).

Fanno pure parte della sostanza

determinante del marito i beni della moglie qualunque sia il regime

matrimoniale dei coniugi (DTF 135 V 361; SVR 2011 AHV Nr. 10, Pratique VSI 1994

pag. 174; RCC 1991 pag. 437 consid. 4b, DTF 105 V 241). Se un assicurato

coniugato che non svolge un’attività lucrativa è tenuto al pagamento dei

contributi, la sostanza dei due coniugi deve essere sommata, qualunque sia il

regime matrimoniale scelto (STF 9C_522/2010 del 29 settembre 2010 consid. 4.2,

SVR 2011 AHV Nr. 10) e anche se la coppia è imposta fiscalmente in modo separato:

la metà di questo ammontare è presa in considerazione per calcolare i

contributi dovuti da questo assicurato (art. 28 cpv. 4 OAVS), così da evitare

che vengano calcolati due contributi sul medesimo oggetto.

Quale sostanza della persona assicurata

devono dunque essere computati tutti i valori patrimoniali che appartengono

alla sostanza dell’assicurato al 31 dicembre dell’anno contributivo in oggetto

(art. 29 cpv. 2 OAVS). Oltre ai beni mobili e agli immobili, sono da

considerare in particolare anche i diritti patrimoniali di ogni tipo, come i

beni dei figli minorenni e quelli di cui l'assicurato ha l'usufrutto (DTF 101 V

178 = RCC 1976 pag. 153; Kieser,

Rechtsprechung zur AHV, 3a ed. 2012, pag. 163 N. 29 ad art. 10).

Quindi, i contributi della singola

persona sposata senza attività lucrativa sono determinati sull'insieme

dei redditi da pensione e sostanza dei coniugi, il tutto diviso per metà,

qualunque sia il loro regime e anche qualora i coniugi siano stati tassati in

modo separato (Greber/Duc/Scartazzini,

op. cit., pag. 347 N. 25 ad art. 10 LAVS).

Questa regola vale anche

nei casi di separazione di fatto giudiziaria (DTF 135 V 361) e nei casi in cui

un solo coniuge o partner registrato è assicurato all'AVS ed è sottoposto

all'obbligo di versare i contributi (DTF 125 V 230; cfr. DTF 140 V 98: assoggettamento

obbligatorio all'AVS svizzera della moglie, domiciliata in Svizzera, senza

attività lucrativa, il cui marito lavora e risiede in Francia. Fondatezza

dell'applicazione della legislazione del luogo di residenza alla luce del diritto

comunitario [consid. 8.1]. I contributi versati in Francia dal marito non

possono essere assimilati a contributi svizzeri giusta l’art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS [consid. 9]).

Il Tribunale federale ha stabilito che

l'art. 28 cpv. 4 OAVS è conforme alla legge ed alla Costituzione (sentenza H 199/00 del 18 gennaio 2001, consid. 2 b, DTF 125 V 221 =

Pratique VSI 1999 pag. 118; DTF 125 V 230 = Pratique VSI 1999 pag. 204), anche

dopo la modifica del 1° gennaio 2013 della scala delle contribuzioni (DTF 143 V

254 consid. 6.3).

5. Nella

sua giurisprudenza, l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha

costantemente interpretato la nozione di "reddito conseguito in forma

di rendite" in senso lato. In effetti, se ciò non dovesse essere il

caso, prestazioni di importi considerevoli e versate in modo irregolare

verrebbero sottratte alla riscossione dei contributi con il pretesto che non si

tratterebbe né di una rendita in senso stretto, né di un reddito determinante.

L'Alta Corte ha stabilito che se le

prestazioni in questione, indipendentemente dal fatto che presentino o no le

caratteristiche delle rendite, contribuiscono al mantenimento dell'assicurato,

occorre qualificare queste ultime come rendite. Infatti, si tratta di elementi

del reddito che esercitano un'influenza sulle condizioni sociali di una persona

senza attività lucrativa (DTF 127 V 65 consid. 4a; DTF 107 V 68; Pratique VSI

1994 pag. 207 e 176; RCC 1991 pag. 433 consid. 3a).

La giurisprudenza dell'allora Tribunale

federale delle assicurazioni è stata ripresa nelle Direttive sui contributi dei

lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa (DIN)

nell'AVS, AI e IPG, edite dall'UFAS che, nella versione francese qui applicabile

siccome in essere dal 1° gennaio 2013 (in italiano le DIN esistono (solo) dal

1° gennaio 2016 e 2017, ma poiché occorre qui porsi negli anni di contribuzione

in oggetto, come tali queste ultime non sono applicabili), al N. 2089 DIN

considera come reddito conseguito sotto forma di rendite segnatamente: le

Considerandi

rendite di vecchiaia, per vedove e per vedovi dell’AVS, le rendite e le pensioni

di ogni genere, comprese quelle versate da un'assicurazione sociale di uno

Stato estero (RCC 1991 pag. 433 consid. 3c, RCC 1988 pag. 184), le rendite del

secondo pilastro e l'anticipo AVS che l'istituto di previdenza accorda ad un

assicurato prima dell'età che dà diritto alla rendita AVS (DTF 141 V 186: conferma della giurisprudenza secondo cui una rendita transitoria

erogata dall'istituto di previdenza professionale fino al raggiungimento

dell'età pensionabile AVS deve essere qualificata come reddito acquisito sotto

forma di rendita a norma dell'art. 28 OAVS [consid.

3.

]; RCC 1988 pag. 184), le rendite d'invalidità e le indennità

giornaliere dell'assicurazione infortuni obbligatoria (RCC 1982 pag. 82), le

rendite d'invalidità dell'assicurazione militare (RCC 1949 pag. 473), le indennità

giornaliere dell'assicurazione malattia (RCC 1980 pag. 211), le rendite per perdita

di guadagno versate dalle assicurazioni-vita private e le rendite versate da

istituti stranieri d'assicurazione a delle vittime di guerra (RCC 1985 pag.

158), i redditi provenienti da contratti di rendita vitalizia (art. 521 CO) o

da convenzioni analoghe che si basano su una cessione di elementi di sostanza,

il valore locativo di un immobile sul quale il beneficiario detiene un diritto

d'abitazione (art. 776 CC), il valore locativo di un'abitazione messa

gratuitamente a disposizione (RCC 1965 pag. 93), l'importo stimato delle spese

ritenuto dalle autorità fiscali per il calcolo dell'imposta secondo il dispendio

giusta l'art. 14 LIFD, i redditi periodici provenienti dalla vendita di

brevetti, dalla concessione di licenze o dal trasferimento di diritti d'autore

sempreché non si tratti di redditi provenienti dall'esercizio di un'attività

lucrativa (RCC 1951 pag. 236), le prestazioni fornite in maniera duratura da un

terzo (RCC 1979 pag. 29), le rendite dell’AVS per i figli che sono versate con

la rendita di vecchiaia alla persona tenuta a pagare i contributi (DIN, versione

francese, in vigore dal 1° gennaio 2011; nella versione in vigore dal 1° gennaio

2014: le rendite dell’AVS per figli alle quali il beneficiario di una rendita

AVS ha diritto; cfr. art. 22ter LAVS), le rendite per i figli se non sono

beneficiari diretti (RCC 1990 pag. 454), le prestazioni ottenute da una persona

assicurata a seguito di un divorzio o della dissoluzione giudiziaria di un partenariato

registrato, esclusi i contributi di mantenimento per i figli (RCC 1959 pag.

398, RCC 1958 pag. 66), i redditi da attività lucrativa del coniuge o del

partner registrato che non soggiace all'assicurazione svizzera (Pratique VSI

1999.

pag. 204 = DTF 125 V 230, Pratique VSI 1994 pag. 174).

Al contrario, non rientrano nel

concetto di reddito conseguito sotto forma di rendite (cfr.

N. 2090 DIN, in vigore dal 1° gennaio 2013): i contributi di mantenimento del

diritto di famiglia a condizione che non siano già contemplati nel N. 2089 DIN

(art. 328 CC); le prestazioni complementari; le prestazioni d’assistenza regolari

dell’aiuto sociale; tutte le rendite della LAI (art. 28 cpv. 1 OAVS); le

rendite e pensioni per figli di cui i figli sono creditori diretti (per esempio

le rendite per orfani della LAVS, della LPP e della LAINF; RCC 1990, pag. 454);

il provento della sostanza se l'importo di quest'ultima è noto o

può essere stabilito dalla cassa di compensazione (RCC 1976 = DTF 101 V 177;

RCC 1990 pag. 454; Pratique VSI 1994 pag. 207 = DTF 120 V 163); le prestazioni

periodiche versate a fine rapporto dal datore di lavoro ed il cui valore

capitalizzato è stato sottoposto a contribuzione in virtù dell'art. 7 lett. q OAVS in occasione del primo

versamento (STF H 242/04 dell'8

settembre 2005); gli assegni per grandi invalidi delle assicurazioni sociali.

6.

I

contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione

si intende l'anno civile (art. 29 cpv. 1 OAVS).

I contributi sono calcolati sul reddito

conseguito effettivamente in forma di rendita durante l'anno di contribuzione e

sulla sostanza al 31 dicembre. Il reddito conseguito in forma di

rendita non è convertito in reddito annuo. È fatto salvo il capoverso 6

(art. 29 cpv. 2 OAVS).

Per l'art. 29 cpv. 3 OAVS, le autorità

fiscali cantonali stabiliscono la sostanza determinante per il calcolo dei contributi

in base alla corrispondente tassazione cantonale passata in giudicato. Tengono

conto dei valori di riparto intercantonali.

La determinazione del reddito

conseguito in forma di rendita incombe alle casse di compensazione, che si

avvalgono della collaborazione delle autorità fiscali cantonali (art. 29 cpv. 4

OAVS).

Per il resto, gli

articoli 22-27 sono applicabili per analogia alla fissazione e alla

determinazione dei contributi (art. 29 cpv. 7 prima frase OAVS).

7.

Nell’evenienza

concreta, con la diminuzione del reddito aziendale conseguito dal marito dal

2013.

in poi e, conseguentemente, anche dei relativi contributi personali

dovuti, nel 2016 la Cassa di compensazione ha affiliato retroattivamente al

2013.

RI 1 quale persona senza attività lucrativa, non risultando più adempiuti

i presupposti per esonerarla dal pagamento dei suoi contributi personali in virtù

dell’art. 3 cpv. 3 LAVS.

La ricorrente contesta questa

conclusione, comprovando che il marito ha invece versato contributi pari almeno

al doppio del contributo minimo per gli anni 2013, 2014 e 2015.

Per gli anni 2016 e 2017 il calcolo dei contributi va invece

rettificato in base alle sue nuove condizioni economiche, che consistono nella sola

entrata della rendita AVS del marito e non più anche delle due rendite versate

dagli assicuratori privati.

8.

Il

TCA rileva che gli estratti conto del marito per gli anni 2013, 2014 e 2015 indicano

effettivamente i contributi personali che egli ha versato in quegli anni come

indipendente (docc. A1-A3).

Tuttavia, come ha correttamente

osservato la Cassa di compensazione, questi estratti conto comprendono pure non

solo il pagamento di contributi personali riferiti ad altri anni di contribuzione,

ma anche la restituzione di contributi d’acconto versati in eccesso dal coniuge

dell’assicurata dopo l’emanazione delle decisioni di fissazione dei contributi

personali per indipendenti.

Ciò significa che, a conti fatti, gli importi

definitivi versati da RA 1 quali contributi personali non raggiungono il

doppio del contributo minimo richiesto dall’art. 3 cpv. 3 LAVS per poter esonerare

la moglie dal pagare a sua volta i contributi AVS/AI/IPG.

Durante l’anno 2013, come

persona esercitante un’attività indipendente il marito della ricorrente ha

versato quattro acconti da Fr. 866,80 l’uno, per un totale di Fr. 3'467,20

(doc. A1).

Con la decisione definitiva del 1°

luglio 2014 (doc. 7) la Cassa di compensazione ha fissato in Fr. 995,25 i

contributi personali AVS/AI/IPG dovuti da RA 1 per l’anno di contribuzione 2013,

di cui Fr. 704,40 di contributi AVS/AI/IPG, Fr. 256,50 di contributi AF, Fr.

20,25 di contributi AFI e Fr. 14,10 di spese amministrative.

Come risulta dall’annesso conguaglio,

di pari data, la Cassa di compensazione ha rimborsato all’assicurato la somma

di Fr. 2'471,95 (Fr. 3'467,20 – Fr. 995,25), importo che gli è stato accreditato

il 26 giugno 2014 e che in effetti figura nel suo estratto conto dei contributi

personali del 2014 (doc. A2: “01. – 12.2013 AVS conto corrente

postale da rimborsi Fr. 2'471,95”).

Pertanto, per l’anno di contribuzione 2013

i (puri) contributi AVS/AI/IPG effettivamente versati dal coniuge

dell’assicurata ammontano a Fr. 704,40 e quindi non raggiungono il doppio del

contributo minimo - che nel 2013 era di Fr. 480.- e quindi di Fr. 960.- - in

modo tale da poterla così esentare in virtù dell’art. 3 cpv. 3 LAVS dal versare

anch’essa dei contributi.

Dall’estratto conto dell’anno 2014

(doc. A2) risulta che il coniuge della ricorrente ha versato per quell’anno

quattro acconti di contributi personali in ragione di Fr. 3'159,40 (Fr. 789,85

x 4), a cui si aggiungono Fr. 59,75 + Fr. 1,55 + Fr. 1,30 di interessi remuneratori

sui contributi per il 2012 e Fr. 59,90 + Fr. 1,65 + Fr. 1,30 per interessi

moratori sui contributi per l’anno 2013, per un totale di Fr. 3'284,85.

La decisione di fissazione dei

contributi personali per indipendenti per l’anno 2014 emessa il 19

giugno 2015 (doc. 6) ha stabilito nel contributo minimo di Fr. 480.- i

contributi dovuti da RA 1 oltre accessori, perciò la differenza fra gli acconti

versati (Fr. 3'159,40) e i contributi dovuti (Fr. 494,60), a cui si sono aggiunti

gli interessi remuneratori (Fr. 62,55) maturati nel frattempo, è stata

rimborsata all’interessato in ragione di Fr. 2'727,35. Questo importo risulta

nell’estratto conto dei contributi personali del 2015 (doc. A3) come “Rimborso

(CCP) Pagamento” avvenuto il 23 giugno 2015 per il periodo contributivo

gennaio-dicembre 2014.

In conclusione, il pagamento del contributo

minimo di Fr. 480.- da parte del marito non permette di esonerare la ricorrente

dal versare a sua volta dei contributi personali quale persona senza attività

lucrativa.

Medesimo discorso vale anche per l’anno

di contribuzione 2015, laddove con la decisione del 19 giugno 2015 (doc.

5) l’amministrazione ha fissato provvisoriamente i contributi dovuti dal marito

dell’assicurata per quell’anno in Fr. 788,95, rispettivamente in Fr. 197,25 a

trimestre, di cui Fr. 626,40 di soli contributi AVS/AI/IPG e quindi in un

importo insufficiente per potere beneficiare in specie degli effetti dell’art.

3.

cpv. 3 LAVS.

Da quanto precede discende dunque che

l’agire della Cassa di compensazione è corretto, ciò che porta quindi il TCA a

confermare pienamente le tre decisioni definitive di fissazione dei contributi

AVS/AI/IPG dovuti dalla ricorrente per gli anni 2013, 2014 e 2015.

Quanto all’anno 2016, con la

decisione su opposizione impugnata la Cassa di compensazione ha affermato che,

alla luce della notifica di tassazione IC 2016 dopo rettificazione del 12

aprile 2017 (doc. A4), cresciuta in giudicato, rettificherà la decisione provvisoria

di fissazione dei contributi per quell’anno, ovvero emanerà una nuova decisione

definitiva in cui prenderà in considerazione soltanto la metà della rendita AVS

del marito e non più anche delle rendite per perdita di guadagno che egli percepiva,

poiché con il raggiungimento dei 65 anni questi diritti sono decaduti.

Pertanto, al reddito sotto forma di rendita

di Fr. 12'337,50 (Fr. 24'675.- : 2), moltiplicato per 20, aggiungerà la metà

della sostanza netta imposta dall’Ufficio di tassazione, pari a Fr. 456'274.-

(Fr. 1'003'071.- : 2).

La nuova soluzione indicata

dall’amministrazione è corretta e va confermata.

Non v’è motivo per il TCA di mettere in

discussione nemmeno la modifica che la Cassa di compensazione ha affermato che

adotterà per l’anno di contribuzione 2017. Con la decisione su opposizione

l’amministrazione ha infatti dichiarato che i contributi verranno ristabiliti (provvisoriamente)

secondo le medesime basi di calcolo che per l’anno 2016, ma che comunque la

nuova decisione di fissazione dei contributi potrà essere rimessa in discussione

quando sarà disponibile e cresciuta in giudicato la notifica di tassazione IC

2017.

9.

Alla

luce delle considerazioni esposte, la decisione su opposizione deve essere

confermata e il ricorso integralmente respinto per tutti gli anni di

contribuzione in oggetto (dal 2013 al 2017).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Ritenute

le considerazioni esposte, in particolare al consid. 8, il ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata

e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti