30.2017.42
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17 gennaio 2018Italiano18 min
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Raccomandata
Incarto
n.
30.2017.42
cs
Lugano
17 gennaio 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 6 novembre 2017 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 19 ottobre 2017 emanata da
CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto, in fatto
A. Con
decisione su opposizione del 19 ottobre 2017 la Cassa CO 1 ha stabilito che
l’opposizione inoltrata da RI 1 il 29 settembre 2017 contro le decisioni
formali datate 25 novembre 2016 e relative alla fissazione dei contributi quale
persona senza attività lucrativa per gli anni 2012 e 2013 è irricevibile in
quanto tardiva (doc. A1).
B. RI
1 è insorta al TCA contro la predetta decisione su opposizione, sostenendo di
non essere d’accordo con l’ammontare dei contributi fissati nel 2012 e nel 2013
poiché all’epoca era separata da suo marito, nel frattempo deceduto, dal quale riceveva
gli alimenti per il suo mantenimento. Essa rileva di essere stata completamente
all’oscuro dell’ammontare della sostanza da lui detenuta (doc. I).
C. Con
risposta del 30 novembre 2017 la Cassa ha proposto la reiezione del ricorso con
argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione
(doc. III).
D. Il
14 dicembre 2017 il TCA ha chiesto alla Cassa di voler trasmettere la copia
completa dei precetti esecutivi notificati alla ricorrente e relativi ai
contributi 2012 e 2013 e agli interessi di mora (doc. V).
E. Il
19 dicembre 2017 l’amministrazione ha affermato che “le copie non sono più
in nostro possesso in quanto il precetto numero __________ relativo ai
contributi per l’anno 2012, notificato in data 15.03.2017, è in fase di
pignoramento. Per quanto concerne il precetto numero __________ relativo ai
contributi 2013, le comunico che è stato saldato in data 9.11.2017” (doc.
VI).
F. Il
2 gennaio 2018 il TCA ha chiesto all’Ufficio di esecuzione di __________ la
copia dei citati precetti esecutivi (doc. VII). L’Ufficio di esecuzione ha
prodotto la lista degli “eventi” (doc. VIII).
G. Il
4 gennaio 2018 il TCA ha scritto alla ricorrente affermando quanto segue:
" (…) con
riferimento alla vertenza a margine in allegato le trasmettiamo lo scritto del
14 dicembre 2017 del TCA alla Cassa (doc. V) e la risposta del 19 dicembre
2017, da cui emerge che il precetto numero __________ relativo ai contributi
del 2013 è stato saldato in data 9 novembre 2017 (doc. VI).
La informiamo inoltre di aver interpellato l’Ufficio di esecuzione
di __________, il quale ci ha trasmesso un estratto da cui emerge che entrambi
Fatti
i precetti esecutivi relativi alla procedura in esame sono stati notificati il
15 marzo 2017 e che, apparentemente, anche il precetto esecutivo numero __________
sarebbe stato saldato.
Alla luce della documentazione
allegata, della circostanza che i precetti sui quali, di norma, figura la data
della decisione formale per la quale si procede sono stati notificati già il 15
marzo 2017, e del fatto che, apparentemente, entrambe le esecuzioni
sembrerebbero essere state pagate, le assegniamo un termine scadente il
prossimo 15 gennaio 2018 per esprimersi in merito e per indicare
se intende mantenere o ritirare il ricorso.” (doc. IX)
H. Con
scritto del 15 gennaio 2018 l’insorgente ha affermato di voler mantenere il
ricorso (doc. X).
Considerandi
in ordine
1.
La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.
5.
, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11
luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007
del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I
707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00
del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10
ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22
dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014
del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015 = SVR 2015, EL Nr.
13, pag. 37 e seguenti).
2.
L’insorgente,
dopo l’inoltro del ricorso, ha soluto i debiti relativi ai contributi 2012 e
2013.
(doc. VIII). Un ricorso non può tuttavia essere ritirato tacitamente, un
ritiro necessitando di una dichiarazione esplicita ed incondizionata (cfr.
sentenza 9C_864/2007 del 30 aprile 2008, consid. 4.2 e seguenti). Interpellata
in merito la ricorrente ha affermato di voler mantenere il ricorso (doc. X).
Il
TCA deve pertanto esaminare il gravame.
3.
In
concreto, con la decisione impugnata, l’amministrazione ha dichiarato l’opposizione
alle decisioni del 25 novembre 2016 irricevibile in quanto tardiva.
La
ricorrente non contesta questa circostanza e censura la presa in considerazione
degli elementi di tassazione del defunto marito nel calcolo dei contributi
dovuti nel 2012 e nel 2013 in quanto viveva separata da lui.
Per
costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il
presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale
(cfr. SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51
consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).
Se non è stata emessa
nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere
pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF
131.
V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414 consid. 1A; DTF 119
Ib 36 consid. 1b).
Di
principio, pur non dovendo essere necessariamente corretta, la motivazione deve
in ogni modo essere riferita al tema della causa e un gravame contenente censure
di merito avverso un giudizio d’irricevibilità non soddisfa la predetta
esigenza di una motivazione riferita allo specifico oggetto del litigio (cfr.
DTF 123 V 335 e, fra le tante, sentenza 9C_507/2017 del 13 settembre 2017 e
sentenza 9C_251/2014 del 30 aprile 2014).
In
concreto, poiché l’assicurata nulla dice circa il contenuto della decisione
impugnata, il ricorso si rivela irricevibile.
Per
i motivi che seguono esso va in ogni caso respinto.
nel
merito
4.
Ai
sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA
possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza
che le ha notificate.
Giusta
l'art. 40 cpv. 1 LPGA il termine legale non può essere prorogato.
Secondo
l'art. 39 cpv. 1 LPGA le richieste scritte devono essere consegnate
all'assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a
una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo
giorno del termine.
Se
la parte si rivolge in tempo utile a un assicuratore incompetente, si considera
che il termine è stato rispettato (cpv. 2).
L'art.
38.
cpv. 1 LPGA prevede che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve
essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione.
Se
l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo
riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno
feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o
sede la parte o il suo rappresentante (cpv. 3).
I
termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono
dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla
Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2
gennaio incluso (cpv. 4).
Il
termine di ricorso in caso di notifica della decisione durante la sospensione
dei termini comincia a decorrere il primo giorno dopo la scadenza della
sospensione (cfr. DTF 131 V 305; STFA I 643/06 del 2 novembre 2006; Pratique
VSI 1998 pag. 217, Mosimann, in: Praktische Anwendungsfragen des ATSG, 2003,
pagg. 130 segg.).
Se
il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso
tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (cfr. DTF 110 V 37
consid. 2; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr. 9,
p. 479).
5.
Per quel che
concerne più precisamente la notifica di una decisione o di una comunicazione
dell'amministrazione, si ricorda che per giurisprudenza l'onere della prova
incombe di massima all'autorità che intende trarne una conseguenza giuridica e
che la circostanza deve perlomeno essere stabilita con il grado della
verosimiglianza preponderante richiesto in materia di assicurazioni sociali (DTF
142.
IV 125 consid. 4.3; DTF 136 V 295 consid. 5.9; DTF 124 V 400 consid. 2b
pag. 402; 121 V 5 consid. 3b pag. 6). L'autorità sopporta pertanto le
conseguenze dell'assenza di prova nel senso che se la notifica o la sua data
sono contestate e se esistono effettivamente dubbi a tale proposito, ci si
baserà sulle dichiarazioni del destinatario dell'invio (DTF 142 IV 125 consid.
4.
; DTF 136 V 295 consid. 5.9, DTF 129 I 8 consid. 2.2 pag. 10; 124 V 400
consid. 2a pag. 402 con riferimenti). La spedizione con la posta normale non
consente in genere di stabilire se la comunicazione sia pervenuta al
destinatario; la semplice presenza nel fascicolo della copia dell'invio non è
sufficiente per dimostrare che tale lettera sia stata effettivamente spedita e
ricevuta (DTF 142 IV 125 consid. 4.3; DTF 136 V 295 consid. 5.9; DTF 101 Ia 7
consid. 1 pag. 8). Tuttavia, la prova della notifica di un atto può risultare
da altri indizi o dall'insieme delle circostanze, quali la mancata protesta da
parte di una persona che riceve dei richiami (cfr. DTF 142 IV 125 consid. 4.3;
DTF 136 V 295 consid. 5.9; DTF 105 III 43 consid. 3 pag. 46).
6.
In
concreto, con due distinte decisioni datate 25 novembre 2016 la CO 1 ha fissato
i contributi dovuti dall’insorgente nel 2012 e 2013, prendendo in
considerazione anche gli elementi evinti dalla tassazione del defunto marito da
cui all’epoca viveva separata (doc. 15 e 16).
Con
scritto del 29 settembre 2017, dopo aver ricevuto l’avviso di pignoramento del
23.
agosto 2017 relativo all’esecuzione n. __________ inerente i contributi
2012, la ricorrente si è opposta alle citate decisioni (doc. 4).
Il
19.
ottobre 2017 la Cassa ha dichiarato l’opposizione irricevibile in quanto
tardiva.
Nel
caso di specie, anche se l’amministrazione non ha precisato quando la
ricorrente ha ricevuto le decisioni datate 25 novembre 2016, per i motivi che
seguono la decisione su opposizione impugnata va confermata.
Innanzitutto
l’insorgente, come visto, non ha contestato la tardività della sua opposizione,
né ha sostenuto di aver inoltrato le sue censure tempestivamente (doc. I).
Essa
non ha neppure affermato di non aver ricevuto le decisioni del 25 novembre 2016
o di averle ricevute tardivamente (doc. I).
La
ricorrente non ha manifestato sorpresa circa la data della decisione relativa
ai contributi del 2013 apposta sull’istanza di rigetto dell’opposizione del 22
agosto 2017, né si è meravigliata di aver ricevuto l’avviso di pignoramento del
23.
agosto 2017 per il conguaglio dei contributi del 2012 (allegati doc. 4).
Dagli
accertamenti effettuati dal TCA è del resto emerso che i precetti esecutivi n. __________
(relativo ai contributi dovuti nel 2013; cfr. allegati al doc. 1),
rispettivamente n. __________ (relativo ai contributi dovuti nel 2012; cfr. allegati
al doc. 1) sono stati notificati alla ricorrente il 15 marzo 2017 (doc. VIII/1
e VIII/2).
Al
più tardi da quel momento l’interessata doveva pertanto essere a conoscenza sia
che erano stati fissati i contributi dovuti nel 2012 e nel 2013, sia dell’emissione
delle rispettive decisioni datate 25 novembre 2016. Tant’è che, due giorni
dopo, ha fatto opposizione parziale allo sportello dell’Ufficio di esecuzione
(doc. VIII), e sui precetti esecutivi, di norma, è indicato il titolo di
credito (cfr. allegato A al doc. 1: precetto n. __________: “Contributi
personali 01.01.2013 - 31.12.2013 decisione: 25.11.2016 (decisione interessi
25.11
”).
La
ricorrente, fino all’inoltro dell’opposizione del 29 settembre 2017, non ha
chiesto spiegazioni in merito, né ha domandato alla Cassa la trasmissione delle
citate decisioni del 25 novembre 2016 di cui contesta il contenuto (cfr. plico
doc. cassa).
Non
vi è pertanto alcun dubbio che l’opposizione del 29 settembre 2017 è stata
inoltrata oltre il termine di 30 giorni di cui all’art. 52 cpv. 1 LPGA.
Allo
stesso risultato si giungerebbe se si volesse ritenere, quale data di
conoscenza delle decisioni del 25 novembre 2016, il 25 agosto 2017, giorno in
cui sono state chieste, via e-mail, con l’aiuto di una funzionaria del Comune
di domicilio della ricorrente, informazioni circa eventuali contributi pagati
dal defunto marito nel 2012 e nel 2013 (allegato doc. 7: “[…] stiamo
cercando i contributi del signor __________ per gli anni 2012 e 2013: anni che
se scoperti dal marito dovrà pagare la moglie […] La signora RI 1 mi dice che
era affiliato quale indipendente e/o persona senza attività lucrativa […]”).
In questo caso il termine di 30 giorni sarebbe scaduto il 25 settembre 2017,
ossia prima dell’inoltro dell’opposizione il 29 settembre 2017 (doc. 4; cfr.
anche doc. 8, e-mail del 28 agosto 2017 alla Cassa di compensazione per i
contributi 2016 e 2017).
Va
ancora rilevato che l’insorgente non fa valere un motivo per un’eventuale
restituzione dei termini e che dagli atti neppure emergono elementi per
ritenere adempiute le condizioni previste dall’art. 41 LPGA per il quale se il
richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire
entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo
domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento
e compia l'atto omesso.
A
questo proposito va rammentato che l’istituto della restituzione dei termini
costituisce un principio generale del diritto e deve dunque trovare sempre
applicazione, sia in sede ricorsuale sia nella procedura non contenziosa (cfr.
STFA C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA 1996/1997 N. 13, consid. 2b, pag. 71;
DTF 123 V 106 consid. 2a; DLA 1988 N. 17, consid. 3b, pag. 128 e DTF 114 V 123,
consid. 3b, pag. 125).
Per
"impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità
oggettiva o la forza maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che
risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze
devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente
non deve potere essere rimproverata una negligenza.
L’assenza
di colpa deve essere manifesta (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid.
4.2
; STF 8C_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid. 2; STFA I
393/01 del 21 novembre 2001; DTF 96 II 265 consid. 1a).
La
giurisprudenza federale ammette in particolare che il decesso o una grave
malattia contratta improvvisamente possa costituire un impedimento non colposo.
Non basta, però, che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro
il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato
impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura
necessari (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.;
RDAT II-1999 n. 8, pag. 32; DTF 119 II 86, consid. 2a, DTF 112 V 255, consid. 2a;
cfr., pure, STFA K 34/03 del 2 luglio 2003).
Deve
ancora essere sottolineato che l'istituto della restituzione in intero
costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide profondamente
nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei
requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi (cfr. STFA K 34/03 del 2
luglio 2003).
Nel
caso di specie, questo Tribunale ritiene che non sono dati i presupposti
stabiliti dalla legge e dalla giurisprudenza per restituire il termine per
interporre opposizione contro le decisioni del 25 novembre 2016.
In
effetti non vi è alcun valido motivo che renda scusabile l’inoltro tardivo
dell’opposizione.
La
ricorrente non ha d’altronde invocato ragioni particolari in tal senso.
Alla
luce di tutto quanto sopra esposto è a giusta ragione che la CO 1 ha ritenuto
tardiva l’opposizione e l’ha dichiarata irricevibile (cfr. su questo tema le
STF 8C_465/2014 dell’8 luglio 2014 in cui l’Alta Corte ha considerato
inammissibile un ricorso depositato il 13 giugno 2014 contro un giudizio
del TCA del 30 aprile 2014, notificato a un assicurato il 9 maggio 2014,
ritenuto, da una parte, che il termine di trenta giorni per impugnare la
sentenza cantonale era scaduto il 10 giugno 2014, dall’altra, che
l’insorgente non aveva fatto valere elementi suscettibili di giustificare una
restituzione del termine inosservato; STCA 38.2015.40 del 6 luglio 2015; STCA
38.2013.22
del 15 luglio 2013; STCA 38.2007.102 del 31 gennaio 2008; STCA
35.2007.58
del 20 giugno 2007; STCA 38.2007.73 del 3 ottobre 2007).
7.
Va
infine evidenziato che, anche se fosse stata tempestiva, l’opposizione contro
le decisioni del 25 novembre 2016 avrebbe in ogni caso dovuto essere respinta
come indicato a “titolo puramente informativo” nella decisione impugnata.
Infatti,
l’art. 10 cpv. 1 LAVS prevede che gli assicurati che non
esercitano un’attività lucrativa pagano un contributo secondo le loro
condizioni sociali. Il contributo minimo è di 387 franchi; il contributo
massimo corrisponde a 50 volte il contributo minimo. Gli assicurati che
esercitano un’attività lucrativa e che, durante un anno civile, pagano
contributi inferiori a 387 franchi, incluso il contributo di un eventuale
datore di lavoro, sono considerati persone senza attività lucrativa. Il
Consiglio federale può aumentare l’importo limite in funzione delle condizioni
sociali dell’assicurato per le persone che non esercitano durevolmente
un’attività lucrativa a tempo pieno.
Il
contributo AVS è dunque pagato "secondo le condizioni sociali"
dell'assicurato. Questi assicurati sono tenuti a pagare i contributi sia sulla
sostanza, sia sul reddito annuo conseguito sotto forma di rendite moltiplicato
per 20, ciò che corrisponde ad un tasso di interesse del 5% (art. 28 cpv. 1, 2
e 3 OAVS; RCC 1990 pag. 455 consid. 2a; RCC 1986 pag. 350).
Giusta
l'art. 28 cpv. 1 OAVS, per le persone che non esercitano un’attività lucrativa
e per le quali non è previsto il contributo minimo annuo di 387 franchi (art.
10.
cpv. 2 LAVS; nella versione in vigore dal 1° gennaio 2013: 392 franchi), i
contributi sono determinati in base alla sostanza e al reddito conseguito in
forma di rendita. Le rendite giusta gli articoli 36 e 39 LAI non rientrano nel
reddito conseguito in forma di rendita.
Questa norma indica inoltre come vanno
calcolati i contributi.
Per l’art. 28 cpv. 4 OAVS se
una persona coniugata deve pagare contributi come persona senza attività
lucrativa, i suoi contributi sono determinati in base alla metà della
sostanza e del reddito conseguito in forma di rendita dei coniugi. Questa
disposizione si applica anche a tutto l’anno civile in cui è stato concluso il
matrimonio. Per tutto l’anno civile durante il quale è stato pronunciato il
divorzio, i contributi sono determinati secondo il capoverso 1. Quest’ultimo si
applica pure al periodo successivo al decesso del coniuge.
Quindi, i contributi della
singola persona sposata senza attività lucrativa sono determinati sull’insieme
dei redditi da pensione e sostanza dei coniugi, il tutto diviso per metà,
qualunque sia il loro regime e anche qualora i coniugi siano stati tassati
in modo separato (P. Y. Greber, J. L.Duc, G. Scartazzini, Commentaire des
articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants
(LAVS), ad art. 10 LAVS, pag. 347 N. 25).
Il Tribunale federale, a
questo proposito, ha stabilito che l'art. 28 cpv. 4 OAVS è conforme alla legge
e alla Costituzione (DTF 125 V 221 = Pratique VSI 1999 pag. 118, Pratique VSI
1999.
pag. 204).
Con sentenza 9C_572/2008 del
17.
luglio 2009 pubblicata in DTF 135 V 361, il Tribunale federale, dopo aver
approfonditamente esaminato la questione, ha confermato che la
fissazione dei contributi secondo l'art. 28 cpv. 4 OAVS è conforme alla legge e
alla Costituzione anche dopo una sentenza di separazione (art. 117 e
seguenti CC) cresciuta in giudicato (consid. 4 e 5).
Per cui è a
giusta ragione che la Cassa nel calcolo dei contributi dovuti dalla ricorrente
nel 2012 e nel 2013 ha preso in considerazione anche gli elementi evinti dalla
tassazione del defunto marito anche se all’epoca i coniugi vivano separati
(doc. A2 e A3).
8.
Alla luce di
tutto quanto sopra esposto, il ricorso, irricevibile, va in ogni caso respinto,
giacché la decisione su opposizione della Cassa si rivela corretta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti