Lexipedia

Decisione

30.2017.42

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

17 gennaio 2018Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

i precetti esecutivi relativi alla procedura in esame sono stati notificati il

15 marzo 2017 e che, apparentemente, anche il precetto esecutivo numero __________

sarebbe stato saldato.

Alla luce della documentazione

allegata, della circostanza che i precetti sui quali, di norma, figura la data

della decisione formale per la quale si procede sono stati notificati già il 15

marzo 2017, e del fatto che, apparentemente, entrambe le esecuzioni

sembrerebbero essere state pagate, le assegniamo un termine scadente il

prossimo 15 gennaio 2018 per esprimersi in merito e per indicare

se intende mantenere o ritirare il ricorso.” (doc. IX)

H. Con

scritto del 15 gennaio 2018 l’insorgente ha affermato di voler mantenere il

ricorso (doc. X).

Considerandi

in ordine

1.

La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice

unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione

giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.

5.

, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11

luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007

del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I

707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00

del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10

ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22

dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014

del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015 = SVR 2015, EL Nr.

13, pag. 37 e seguenti).

2.

L’insorgente,

dopo l’inoltro del ricorso, ha soluto i debiti relativi ai contributi 2012 e

2013.

(doc. VIII). Un ricorso non può tuttavia essere ritirato tacitamente, un

ritiro necessitando di una dichiarazione esplicita ed incondizionata (cfr.

sentenza 9C_864/2007 del 30 aprile 2008, consid. 4.2 e seguenti). Interpellata

in merito la ricorrente ha affermato di voler mantenere il ricorso (doc. X).

Il

TCA deve pertanto esaminare il gravame.

3.

In

concreto, con la decisione impugnata, l’amministrazione ha dichiarato l’opposizione

alle decisioni del 25 novembre 2016 irricevibile in quanto tardiva.

La

ricorrente non contesta questa circostanza e censura la presa in considerazione

degli elementi di tassazione del defunto marito nel calcolo dei contributi

dovuti nel 2012 e nel 2013 in quanto viveva separata da lui.

Per

costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il

presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale

(cfr. SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51

consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).

Se non è stata emessa

nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere

pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF

131.

V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414 consid. 1A; DTF 119

Ib 36 consid. 1b).

Di

principio, pur non dovendo essere necessariamente corretta, la motivazione deve

in ogni modo essere riferita al tema della causa e un gravame contenente censure

di merito avverso un giudizio d’irricevibilità non soddisfa la predetta

esigenza di una motivazione riferita allo specifico oggetto del litigio (cfr.

DTF 123 V 335 e, fra le tante, sentenza 9C_507/2017 del 13 settembre 2017 e

sentenza 9C_251/2014 del 30 aprile 2014).

In

concreto, poiché l’assicurata nulla dice circa il contenuto della decisione

impugnata, il ricorso si rivela irricevibile.

Per

i motivi che seguono esso va in ogni caso respinto.

nel

merito

4.

Ai

sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA

possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza

che le ha notificate.

Giusta

l'art. 40 cpv. 1 LPGA il termine legale non può essere prorogato.

Secondo

l'art. 39 cpv. 1 LPGA le richieste scritte devono essere consegnate

all'assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a

una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo

giorno del termine.

Se

la parte si rivolge in tempo utile a un assicuratore incompetente, si considera

che il termine è stato rispettato (cpv. 2).

L'art.

38.

cpv. 1 LPGA prevede che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve

essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione.

Se

l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo

riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno

feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o

sede la parte o il suo rappresentante (cpv. 3).

I

termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono

dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla

Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2

gennaio incluso (cpv. 4).

Il

termine di ricorso in caso di notifica della decisione durante la sospensione

dei termini comincia a decorrere il primo giorno dopo la scadenza della

sospensione (cfr. DTF 131 V 305; STFA I 643/06 del 2 novembre 2006; Pratique

VSI 1998 pag. 217, Mosimann, in: Praktische Anwendungsfragen des ATSG, 2003,

pagg. 130 segg.).

Se

il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso

tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (cfr. DTF 110 V 37

consid. 2; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr. 9,

p. 479).

5.

Per quel che

concerne più precisamente la notifica di una decisione o di una comunicazione

dell'amministrazione, si ricorda che per giurisprudenza l'onere della prova

incombe di massima all'autorità che intende trarne una conseguenza giuridica e

che la circostanza deve perlomeno essere stabilita con il grado della

verosimiglianza preponderante richiesto in materia di assicurazioni sociali (DTF

142.

IV 125 consid. 4.3; DTF 136 V 295 consid. 5.9; DTF 124 V 400 consid. 2b

pag. 402; 121 V 5 consid. 3b pag. 6). L'autorità sopporta pertanto le

conseguenze dell'assenza di prova nel senso che se la notifica o la sua data

sono contestate e se esistono effettivamente dubbi a tale proposito, ci si

baserà sulle dichiarazioni del destinatario dell'invio (DTF 142 IV 125 consid.

4.

; DTF 136 V 295 consid. 5.9, DTF 129 I 8 consid. 2.2 pag. 10; 124 V 400

consid. 2a pag. 402 con riferimenti). La spedizione con la posta normale non

consente in genere di stabilire se la comunicazione sia pervenuta al

destinatario; la semplice presenza nel fascicolo della copia dell'invio non è

sufficiente per dimostrare che tale lettera sia stata effettivamente spedita e

ricevuta (DTF 142 IV 125 consid. 4.3; DTF 136 V 295 consid. 5.9; DTF 101 Ia 7

consid. 1 pag. 8). Tuttavia, la prova della notifica di un atto può risultare

da altri indizi o dall'insieme delle circostanze, quali la mancata protesta da

parte di una persona che riceve dei richiami (cfr. DTF 142 IV 125 consid. 4.3;

DTF 136 V 295 consid. 5.9; DTF 105 III 43 consid. 3 pag. 46).

6.

In

concreto, con due distinte decisioni datate 25 novembre 2016 la CO 1 ha fissato

i contributi dovuti dall’insorgente nel 2012 e 2013, prendendo in

considerazione anche gli elementi evinti dalla tassazione del defunto marito da

cui all’epoca viveva separata (doc. 15 e 16).

Con

scritto del 29 settembre 2017, dopo aver ricevuto l’avviso di pignoramento del

23.

agosto 2017 relativo all’esecuzione n. __________ inerente i contributi

2012, la ricorrente si è opposta alle citate decisioni (doc. 4).

Il

19.

ottobre 2017 la Cassa ha dichiarato l’opposizione irricevibile in quanto

tardiva.

Nel

caso di specie, anche se l’amministrazione non ha precisato quando la

ricorrente ha ricevuto le decisioni datate 25 novembre 2016, per i motivi che

seguono la decisione su opposizione impugnata va confermata.

Innanzitutto

l’insorgente, come visto, non ha contestato la tardività della sua opposizione,

né ha sostenuto di aver inoltrato le sue censure tempestivamente (doc. I).

Essa

non ha neppure affermato di non aver ricevuto le decisioni del 25 novembre 2016

o di averle ricevute tardivamente (doc. I).

La

ricorrente non ha manifestato sorpresa circa la data della decisione relativa

ai contributi del 2013 apposta sull’istanza di rigetto dell’opposizione del 22

agosto 2017, né si è meravigliata di aver ricevuto l’avviso di pignoramento del

23.

agosto 2017 per il conguaglio dei contributi del 2012 (allegati doc. 4).

Dagli

accertamenti effettuati dal TCA è del resto emerso che i precetti esecutivi n. __________

(relativo ai contributi dovuti nel 2013; cfr. allegati al doc. 1),

rispettivamente n. __________ (relativo ai contributi dovuti nel 2012; cfr. allegati

al doc. 1) sono stati notificati alla ricorrente il 15 marzo 2017 (doc. VIII/1

e VIII/2).

Al

più tardi da quel momento l’interessata doveva pertanto essere a conoscenza sia

che erano stati fissati i contributi dovuti nel 2012 e nel 2013, sia dell’emissione

delle rispettive decisioni datate 25 novembre 2016. Tant’è che, due giorni

dopo, ha fatto opposizione parziale allo sportello dell’Ufficio di esecuzione

(doc. VIII), e sui precetti esecutivi, di norma, è indicato il titolo di

credito (cfr. allegato A al doc. 1: precetto n. __________: “Contributi

personali 01.01.2013 - 31.12.2013 decisione: 25.11.2016 (decisione interessi

25.11

”).

La

ricorrente, fino all’inoltro dell’opposizione del 29 settembre 2017, non ha

chiesto spiegazioni in merito, né ha domandato alla Cassa la trasmissione delle

citate decisioni del 25 novembre 2016 di cui contesta il contenuto (cfr. plico

doc. cassa).

Non

vi è pertanto alcun dubbio che l’opposizione del 29 settembre 2017 è stata

inoltrata oltre il termine di 30 giorni di cui all’art. 52 cpv. 1 LPGA.

Allo

stesso risultato si giungerebbe se si volesse ritenere, quale data di

conoscenza delle decisioni del 25 novembre 2016, il 25 agosto 2017, giorno in

cui sono state chieste, via e-mail, con l’aiuto di una funzionaria del Comune

di domicilio della ricorrente, informazioni circa eventuali contributi pagati

dal defunto marito nel 2012 e nel 2013 (allegato doc. 7: “[…] stiamo

cercando i contributi del signor __________ per gli anni 2012 e 2013: anni che

se scoperti dal marito dovrà pagare la moglie […] La signora RI 1 mi dice che

era affiliato quale indipendente e/o persona senza attività lucrativa […]”).

In questo caso il termine di 30 giorni sarebbe scaduto il 25 settembre 2017,

ossia prima dell’inoltro dell’opposizione il 29 settembre 2017 (doc. 4; cfr.

anche doc. 8, e-mail del 28 agosto 2017 alla Cassa di compensazione per i

contributi 2016 e 2017).

Va

ancora rilevato che l’insorgente non fa valere un motivo per un’eventuale

restituzione dei termini e che dagli atti neppure emergono elementi per

ritenere adempiute le condizioni previste dall’art. 41 LPGA per il quale se il

richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire

entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo

domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento

e compia l'atto omesso.

A

questo proposito va rammentato che l’istituto della restituzione dei termini

costituisce un principio generale del diritto e deve dunque trovare sempre

applicazione, sia in sede ricorsuale sia nella procedura non contenziosa (cfr.

STFA C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA 1996/1997 N. 13, consid. 2b, pag. 71;

DTF 123 V 106 consid. 2a; DLA 1988 N. 17, consid. 3b, pag. 128 e DTF 114 V 123,

consid. 3b, pag. 125).

Per

"impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità

oggettiva o la forza maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che

risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze

devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente

non deve potere essere rimproverata una negligenza.

L’assenza

di colpa deve essere manifesta (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid.

4.2

; STF 8C_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid. 2; STFA I

393/01 del 21 novembre 2001; DTF 96 II 265 consid. 1a).

La

giurisprudenza federale ammette in particolare che il decesso o una grave

malattia contratta improvvisamente possa costituire un impedimento non colposo.

Non basta, però, che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro

il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato

impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura

necessari (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.;

RDAT II-1999 n. 8, pag. 32; DTF 119 II 86, consid. 2a, DTF 112 V 255, consid. 2a;

cfr., pure, STFA K 34/03 del 2 luglio 2003).

Deve

ancora essere sottolineato che l'istituto della restituzione in intero

costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide profondamente

nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei

requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi (cfr. STFA K 34/03 del 2

luglio 2003).

Nel

caso di specie, questo Tribunale ritiene che non sono dati i presupposti

stabiliti dalla legge e dalla giurisprudenza per restituire il termine per

interporre opposizione contro le decisioni del 25 novembre 2016.

In

effetti non vi è alcun valido motivo che renda scusabile l’inoltro tardivo

dell’opposizione.

La

ricorrente non ha d’altronde invocato ragioni particolari in tal senso.

Alla

luce di tutto quanto sopra esposto è a giusta ragione che la CO 1 ha ritenuto

tardiva l’opposizione e l’ha dichiarata irricevibile (cfr. su questo tema le

STF 8C_465/2014 dell’8 luglio 2014 in cui l’Alta Corte ha considerato

inammissibile un ricorso depositato il 13 giugno 2014 contro un giudizio

del TCA del 30 aprile 2014, notificato a un assicurato il 9 maggio 2014,

ritenuto, da una parte, che il termine di trenta giorni per impugnare la

sentenza cantonale era scaduto il 10 giugno 2014, dall’altra, che

l’insorgente non aveva fatto valere elementi suscettibili di giustificare una

restituzione del termine inosservato; STCA 38.2015.40 del 6 luglio 2015; STCA

38.2013.22

del 15 luglio 2013; STCA 38.2007.102 del 31 gennaio 2008; STCA

35.2007.58

del 20 giugno 2007; STCA 38.2007.73 del 3 ottobre 2007).

7.

Va

infine evidenziato che, anche se fosse stata tempestiva, l’opposizione contro

le decisioni del 25 novembre 2016 avrebbe in ogni caso dovuto essere respinta

come indicato a “titolo puramente informativo” nella decisione impugnata.

Infatti,

l’art. 10 cpv. 1 LAVS prevede che gli assicurati che non

esercitano un’attività lucrativa pagano un contributo secondo le loro

condizioni sociali. Il contributo minimo è di 387 franchi; il contributo

massimo corrisponde a 50 volte il contributo minimo. Gli assicurati che

esercitano un’attività lucrativa e che, durante un anno civile, pagano

contributi inferiori a 387 franchi, incluso il contributo di un eventuale

datore di lavoro, sono considerati persone senza attività lucrativa. Il

Consiglio federale può aumentare l’importo limite in funzione delle condizioni

sociali dell’assicurato per le persone che non esercitano durevolmente

un’attività lucrativa a tempo pieno.

Il

contributo AVS è dunque pagato "secondo le condizioni sociali"

dell'assicurato. Questi assicurati sono tenuti a pagare i contributi sia sulla

sostanza, sia sul reddito annuo conseguito sotto forma di rendite moltiplicato

per 20, ciò che corrisponde ad un tasso di interesse del 5% (art. 28 cpv. 1, 2

e 3 OAVS; RCC 1990 pag. 455 consid. 2a; RCC 1986 pag. 350).

Giusta

l'art. 28 cpv. 1 OAVS, per le persone che non esercitano un’attività lucrativa

e per le quali non è previsto il contributo minimo annuo di 387 franchi (art.

10.

cpv. 2 LAVS; nella versione in vigore dal 1° gennaio 2013: 392 franchi), i

contributi sono determinati in base alla sostanza e al reddito conseguito in

forma di rendita. Le rendite giusta gli articoli 36 e 39 LAI non rientrano nel

reddito conseguito in forma di rendita.

Questa norma indica inoltre come vanno

calcolati i contributi.

Per l’art. 28 cpv. 4 OAVS se

una persona coniugata deve pagare contributi come persona senza attività

lucrativa, i suoi contributi sono determinati in base alla metà della

sostanza e del reddito conseguito in forma di rendita dei coniugi. Questa

disposizione si applica anche a tutto l’anno civile in cui è stato concluso il

matrimonio. Per tutto l’anno civile durante il quale è stato pronunciato il

divorzio, i contributi sono determinati secondo il capoverso 1. Quest’ultimo si

applica pure al periodo successivo al decesso del coniuge.

Quindi, i contributi della

singola persona sposata senza attività lucrativa sono determinati sull’insieme

dei redditi da pensione e sostanza dei coniugi, il tutto diviso per metà,

qualunque sia il loro regime e anche qualora i coniugi siano stati tassati

in modo separato (P. Y. Greber, J. L.Duc, G. Scartazzini, Commentaire des

articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants

(LAVS), ad art. 10 LAVS, pag. 347 N. 25).

Il Tribunale federale, a

questo proposito, ha stabilito che l'art. 28 cpv. 4 OAVS è conforme alla legge

e alla Costituzione (DTF 125 V 221 = Pratique VSI 1999 pag. 118, Pratique VSI

1999.

pag. 204).

Con sentenza 9C_572/2008 del

17.

luglio 2009 pubblicata in DTF 135 V 361, il Tribunale federale, dopo aver

approfonditamente esaminato la questione, ha confermato che la

fissazione dei contributi secondo l'art. 28 cpv. 4 OAVS è conforme alla legge e

alla Costituzione anche dopo una sentenza di separazione (art. 117 e

seguenti CC) cresciuta in giudicato (consid. 4 e 5).

Per cui è a

giusta ragione che la Cassa nel calcolo dei contributi dovuti dalla ricorrente

nel 2012 e nel 2013 ha preso in considerazione anche gli elementi evinti dalla

tassazione del defunto marito anche se all’epoca i coniugi vivano separati

(doc. A2 e A3).

8.

Alla luce di

tutto quanto sopra esposto, il ricorso, irricevibile, va in ogni caso respinto,

giacché la decisione su opposizione della Cassa si rivela corretta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti