30.2017.43
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14 maggio 2018Italiano57 min
Source ti.ch
Incarto
n.
30.2017.43+51
cs
Lugano
14 maggio 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 6 novembre 2017 di
RI 1
rappr. dal presidente: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 4 ottobre 2017 emanata da
chiamato in causa:
CO 1
TERZ 1
in materia di contributi AVS
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione di tassazione
d’ufficio del 13 giugno 2017, confermata dalla decisione su opposizione del 4
ottobre 2017 (doc. 35), la Cassa CO 1 ha ripreso complessivamente fr. 5'250,
per gli anni dal 2014 al 2016, pari agli importi forfetari versati a titolo di rimborsi
spese al direttore del RI 1, TERZ 1, per un ammontare complessivo di contributi
dovuti pari a fr. 822.05, comprese le spese e gli interessi di mora (allegato
doc. 18).
1.2. Con ricorso del 6 novembre
2017 il RI 1, rappresentato dal Presidente, __________ RA 1, ha contestato la
predetta decisione su opposizione (doc. I). L’insorgente evidenzia di aver
assunto TERZ 1 dal 1° febbraio 2014 quale direttore, una novità in seno
all’organico del __________, voluta per conferire al nuovo assunto competenze
dirigenziali autonome ai fini della riorganizzazione del __________ e di aver
sottoposto all’autorità fiscale, __________, un regolamento delle spese
generali e un regolamento delle spese complementari per il personale dirigente
valido dal 1° gennaio 2014, sottoscritto ed approvato dalla __________ il 29
luglio 2014. Per quanto concerne TERZ 1 il regolamento prevede un rimborso
spese forfetario di fr. 1'800 all’anno, ossia fr. 150 al mese, conformemente a
quanto stabilito dal contratto di lavoro. Al punto 3 del Regolamento vi è
l’elenco indicativo delle spese rimborsate a forfait e, secondo l’insorgente,
ricalca quelle elencate nel Regolamento spese complementare per il personale
dirigente previsto dalla CO 1 del mese di gennaio 2016. Sulla base di quanto
sopra per il ricorrente non vi era più ragione di esigere dal direttore la
consegna dei giustificativi per il rimborso delle spese (generali, di
rappresentanza, ecc. come elencate nel Regolamento specifico), né il direttore doveva
conservarli, a fronte di un rimborso spese plafonato, a beneficio della
migliore efficienza amministrativa.
Dell’indennità forfetaria
per rimborso spese è fatta esplicita menzione nel certificato di salario al
punto 13.2, con l’indicazione “spese generali fisse” per l’anno 2014 e “Altre
spese forfetarie” negli anni successivi. Il ricorrente, con riferimento ai
marginali 3012 e seguenti DSD, ritiene che la Cassa avrebbe dovuto riconoscere
il rimborso forfetario ed annullare la ripresa salariale. Il RI 1 presenta una
distinta indicativa relativa ai costi sostenuti dal 2014 al 2016, cui vanno
aggiunti i costi telefonici. A questo proposito l’insorgente afferma che,
contrariamente a quanto avveniva per il segretario attivo in precedenza, non viene
messo a disposizione un telefono aziendale. TERZ 1 deve far capo al proprio
telefono privato.
Per il ricorrente, infine,
la circostanza che la medesima Cassa ha ripreso a TERZ 1, in una realtà molto
simile, i forfait allora versatigli, è irrilevante, essendo la presente
situazione diversa, così come il contesto.
1.3 Con risposta del 27 novembre
2017 l’amministrazione ha chiesto la reiezione del ricorso (doc. III). La Cassa
evidenzia che il 3 agosto 2017 aveva chiesto l’invio dei giustificativi atti a
comprovare l’entità delle rifusioni forfetarie versate a TERZ 1 e di precisare,
in caso di loro assenza, il motivo per il quale non erano stati tenuti. Il 9
agosto 2017 il ricorrente non ha prodotto i giustificativi sostenendo che non
si può pretendere che vengano conservati tutti i giustificativi delle spese
sostenute dal direttore quando ne è stato concordato il rimborso su base
forfetaria, d’intesa con l’autorità fiscale e secondo gli stessi criteri dei
regolamenti e delle DSD. Il 17 agosto 2017 l’amministrazione ha chiesto l’invio
delle schede contabili __________ (spese di rappresentanza) e __________ (spese
diverse), relative agli anni dal 2012 al 2016. La Cassa evidenzia che nel caso
in esame il ricorrente non ha prodotto giustificativi comprovanti il
risarcimento per le spese concesso sotto forma d’importi forfetari al
direttore, né il datore di lavoro né il salariato hanno reso verosimile
l’esistenza delle spese generali che sono usuali nella professione considerata.
Circa il regolamento delle
spese per il personale dirigente, l’amministrazione sostiene che non è
vincolante (cfr. marg. 3012 DSD). Essa rileva tuttavia che, previa accettazione
da parte sua, riconosce al personale dirigente con un salario lordo annuo
superiore a fr. 120'000 importi forfetari per spese di rappresentanza, ritenuto
che le spese inferiori a fr. 50 per caso non possono più essere rimborsate
(cfr. “Regolamento spese complementari per il personale dirigente” del
gennaio 2016).
Da oltre un decennio
esamina ed approva (se del caso) per il tramite del __________ i regolamenti
spese che le vengono presentati. Con un salario lordo da fr. 120'000 a fr.
250'000 l’importo annuo massimo riconosciuto è di fr. 8'000, da fr. 250'001 a
fr. 500'000 di fr. 16'000, da fr. 500'001 a fr. 750'000 di fr. 24'000 e da fr.
750'001 vi è una valutazione caso per caso. Gli elementi di salario variabile
non entrano in considerazione per la determinazione dell’importo massimo di
rimborso spese forfetario ammesso.
In concreto la Cassa non
ha mai approvato il regolamento. Inoltre il rimborso spese, secondo la
convenuta, non riguarda spese di rappresentanza.
Circa le spese di
trasferta la Cassa non concede importi forfetari ma un’indennità chilometrica
di fr. 0.70 al km per trasferta di lavoro con il proprio veicolo. In caso di
veicolo aziendale concede i relativi costi contabilizzati nella contabilità e,
nel caso in cui il veicolo fosse utilizzato anche a scopi privati, il reddito
in natura è da calcolare in ragione dello 0.8% mensile del valore di acquisto
(senza IVA) del veicolo.
Per quanto concerne le
spese telefoniche la Cassa ricorda che le chiamate di servizio effettuate
tramite il cellulare privato sono ammesse solo sulla base di giustificativi.
Alternativa: il datore di lavoro fornisce al lavoratore un cellulare aziendale.
L’amministrazione evidenzia che questi principi sono ormai una prassi
consolidata e sono riconosciuti dai datori di lavoro e dai fiduciari che in
molti casi inviano per loro conto i regolamenti da approvare.
La Cassa sostiene che il
fiduciario __________, che ha partecipato al controllo contabile del ricorrente
e di cui chiede l’audizione, ha compreso i motivi alla base del non riconoscimento
del forfait al direttore e per questo motivo il revisore della Cassa non ha
fotocopiato in sede di controllo le varie schede contabili relative alle spese
di rappresentanza poi chieste in sede di opposizione. La Cassa ribadisce che
dall’esame delle schede contabili relative alle spese di rappresentanza, nel
periodo antecedente all’arrivo del nuovo direttore, in cui non erano versate
spese forfetarie e quello successivo, dove invece lo sono state, non vi sono
sostanziali differenze nel contenuto delle spese contabilizzate.
In altri termini, non vi
sono spese che non venivano rimborsate in precedenza e che ora non lo sono più,
poiché sostituite dal rimborso forfetario. Del resto, secondo
l’amministrazione, non poteva che essere così, ritenuto che il rimborso
forfetario al nuovo direttore non riguarda le spese di rappresentanza.
La Cassa rileva inoltre
che l’autorità fiscale ha approvato un rimborso forfetario di fr. 150 al mese
per spese di rappresentanza e non per un rimborso di spese telefoniche e di
trasferta presumibilmente sostenute dal direttore. L’amministrazione prende
inoltre atto che il ricorrente in sede di ricorso ha presentato tabelle atte a
giustificare l’importo forfetario di fr. 150 al mese senza la produzione di
alcun giustificativo contrariamente a quanto prevede la giurisprudenza del TF.
“Ma non solo: dalle stesse tabelle il ricorrente vorrebbe far credere che
l’abbonamento privato del natel del direttore sia un costo aziendale, come pure
le presunte trasferte nel raggio locale da lui effettuate, situate però sul
tragitto casa – posto di lavoro, e quindi da considerare salario determinante
secondo la LAVS. È in ogni modo singolare osservare che queste presunte spese,
che graverebbero sul direttore TERZ 1, non siano invece rimborsate al
precedente direttore, come si può facilmente verificare dall’esame delle schede
contabili. Neppure sono state rimborsate le spese di trasferta oltre il raggio
locale (30 km) effettuate con il veicolo privato, né al “vecchio” né al “nuovo”
direttore, che avrebbero potuto essere conteggiate a CHF 0.70 Km (cfr.
regolamento spese, doc. 18) e registrate nei relativi conti della società. Se
il datore di lavoro, per una sua scelta aziendale, non ha previsto il loro
rimborso, non si vede per quale motivo dovrebbe essere ora la Cassa a
riconoscerle”.
1.4. Con decreto dell’11 dicembre
2017 il Giudice delegato del TCA ha chiamato in causa TERZ 1, assegnandogli un
termine scadente il 16 febbraio 2018 per, a crescita in giudicato del decreto,
determinarsi in merito alla procedura postulando l’acquisizione di eventuali
prove.
1.5. Il 21 dicembre 2017
l’insorgente ha scritto al TCA, chiedendo se il termine del 16 febbraio 2018
valeva anche per lui (doc. VI), mentre il 2 gennaio 2018 ha visionato gli atti
presso il TCA, domandando un termine di 10 giorni per potersi esprimere in merito
(doc. VII), poi prorogato, su sua richiesta (doc. IX), di ulteriori 10 giorni
(doc. X).
1.6. Il 22 gennaio 2018 il
ricorrente ha prodotto una replica, tramite la quale ha ribadito le sue ragioni,
sostenendo che al fiduciario __________ venne detto che tutto era a posto e facendo
valere i principi del rispetto della buona fede, dell’uguaglianza di
trattamento, della sicurezza del diritto e della legalità (doc. XI).
1.7. Con scritto del 29 gennaio
2018 la Cassa ha preso nuovamente posizione, confermando la richiesta di
reiezione del ricorso (doc. XIII).
1.8. Il 2 febbraio 2018 TERZ 1 ha
visionato l’incarto (doc. V), mentre il 5 febbraio 2018 il ricorrente si è
nuovamente espresso in merito, producendo ulteriore documentazione ed
affermando che l’ispettrice “confermò che tutto era a posto e prese con se
il Regolamento spese complementare per il personale dirigente del RI 1
approvato dall’Autorità fiscale il 29 luglio 2014 per sottoporlo ai suoi
superiori per approvazione” (doc. XV).
1.9. Il 15 febbraio 2018 TERZ 1 ha
prodotto le sue osservazioni (doc. XVII). Egli rileva che in fase di
discussione del suo contratto di lavoro nel gennaio 2014 era emerso che il
segretario che si apprestava a sostituire aveva un cellulare fornito dal
ricorrente e un abbonamento per le comunicazioni pagato dall’insorgente del
costo di fr. 167 al mese. Il solo costo di tale abbonamento avrebbe comportato
per il datore di lavoro dei costi superiori a quelli che ha di fatto affrontato
e a cui si sarebbero aggiunte le “spese di rappresentanza” che sarebbero state conteggiate
a parte. Ciò avrebbe significato avere sempre due cellulari, uno per l’uso
privato e un secondo per l’utilizzo aziendale. Avrebbe anche voluto dire
conservare i giustificativi di tutte le spese di trasferta e per tutte le altre
“spese di rappresentanza” definite nel punto 3 del regolamento spese
dell’Autorità fiscale. Quantificato un importo di fr. 150 al mese quale equo
per tutte le spese che avrebbe dovuto effettivamente sostenere, è stato deciso
di sottoporre tale forfait all’autorità cantonale fiscale che lo ha approvato.
In conclusione si è optato per la soluzione più razionale e vantaggiosa in
ragione dei costi effettivi che avrebbe sopportato ed efficienti non dovendo
registrare sistematicamente tutti i giustificativi. Questa soluzione risulta
essere anche la più “pratica” in ragione della reperibilità sempre possibile
con un unico numero di telefono. Infine risulta equa anche per l’importo
forfetario stabilito e approvato dall’autorità fiscale la cui congruità non può
venir ragionevolmente messa in discussione.
1.10. Le parti sono state chiamate a
presentare eventuali osservazioni in merito (doc. XVIII). Il ricorrente, con
scritto del 22 febbraio 2018, ha affermato di non avere ulteriori osservazioni
(doc. XIX), così come la Cassa il 26 febbraio 2018 (doc. XX).
1.11. Il 12 marzo 2018 il TCA ha inviato
alla __________ uno scritto del seguente tenore:
" (…) il Tribunale cantonale
delle assicurazioni è chiamato a statuire in merito ad una vertenza tra la
Cassa CO 1 ed il RI 1 relativamente al riconoscimento al direttore del RI 1, TERZ
1, di un importo forfetario mensile di fr. 150 versato a titolo di rimborso
spese.
Dagli atti in nostro possesso emerge che il 29 luglio
2014 la __________ ha approvato, con alcune precisazioni, il regolamento spese
generale e il regolamento spese complementare per il personale dirigente del RI
1 (che qui alleghiamo).
TERZ 1, dal 1° febbraio 2014 direttore del RI 1, ha
beneficiato di un rimborso spese forfetario di fr. 150 al mese.
La Cassa CO 1, a cui i citati regolamenti non
sono stati previamente sottoposti per approvazione, ha ripreso gli importi
mensili di fr. 150 ritenendoli quali salario poiché non si tratterebbe di spese
di rappresentanza per i seguenti motivi:
1. Nei certificati di salario 2014, 2015 e 2016 di TERZ
1 queste spese forfetarie non sono state indicate al punto 13.2.1 (“rappresentanza”),
come previsto al punto 4 del regolamento spese complementare per il personale
dirigente, ma al punto 13.2.3 (“altre”), con la dicitura “spese
generali fisse” nel 2014 e “altre spese forfetarie” nel 2015 e nel
2016;
2. Nel contratto di lavoro tra TERZ 1 ed il RI 1
figura che “viene corrisposto un importo forfettario di CHF 150.- mensili
quale rimborso per le spese telefoniche e per trasferte su territorio cantonale”;
3. Dalla contabilità del RI 1, ossia dalle schede
contabili __________ “spese di rappresentanza” e __________ “spese diverse” non
figurano registrazioni diverse rispetto a quelle precedenti quando ad un
segretario con salario simile non venivano riconosciute spese forfetarie. In
altre parole non vi sono spese che venivano rimborsate in precedenza e che ora
non lo sono più perché sostituite dall’importo forfetario (da rilevare che il RI
1 sostiene che i due dipendenti non avevano/hanno le stesse mansioni e non
possono essere paragonati tra loro);
4. Per prassi le chiamate di servizio effettuate
tramite il cellulare privato sono ammesse solo sulla base di giustificativi;
unica alternativa è la messa a disposizione di un telefono aziendale;
5. Per le spese di trasferta non vengono concessi
importi forfetari ma un’indennità chilometrica di CHF 0.70 Km per trasferta di
lavoro con il proprio veicolo. In caso di veicolo aziendale la Cassa concede i
costi contabilizzati nella contabilità e, nel caso in cui il veicolo fosse
utilizzato anche a scopi privati il reddito in natura è da calcolare in ragione
dello 0.8% mensile del valore di acquisto (senza IVA) del veicolo.
La Cassa CO 1 afferma che l’autorità fiscale il 29
luglio 2014 ha approvato un rimborso forfetario di CHF 150 al mese per spese di
rappresentanza e non per un rimborso di spese telefoniche e di trasferta
presumibilmente sostenute dal direttore, “Altrimenti il regolamento non
sarebbe mai stato approvato”.
Secondo la Cassa CO 1 neppure la tabella prodotta dal RI
1 con il ricorso a questo Tribunale (doc. A8, qui allegato), può portare ad
accettare un rimborso forfetario per i seguenti motivi: “dalle stesse
tabelle il ricorrente vorrebbe far credere che l’abbonamento privato del natel
del direttore sia un costo aziendale, come pure le presunte trasferte nel
raggio locale da lui effettuate, situate però sul tragitto casa – posto di
lavoro, e quindi da considerare salario determinante secondo la LAVS (…)
Neppure sono state rimborsate le spese di trasferta oltre il raggio locale (30
km) effettuate con il veicolo privato, né al “vecchio” né al “nuovo” direttore,
che avrebbero potuto essere conteggiate a CHF 0.70 Km (cfr. regolamento spese,
doc. 18) e registrate nei relativi conti della società. Se il datore di lavoro,
per una sua scelta aziendale, non ha previsto il loro rimborso, non si vede per
quale motivo dovrebbe essere ora la Cassa a riconoscerle”.
Ai fini del giudizio vi chiediamo di prendere
posizione su quanto sopra esposto ed in particolare di voler precisare se le
spese previste dal contratto di lavoro (“spese telefoniche e per le
trasferte su territorio cantonale”) e quelle esposte nella tabella A8
corrispondono alle spese forfetarie da voi approvate e figuranti nel
Regolamento spese complementare per il personale dirigente oppure no e di
motivare la risposta.” (doc. XXIII)
1.12. Con scritto del 21 marzo 2018
la __________ ha affermato:
" (…)
Considerazioni preliminari
Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare il rimborso
delle spese sostenute dai dipendenti nella forma e nei limiti previsti dal
regolamento spese autorizzato dalla __________.
Il regolamento spese complementare per il personale
dirigente del RI 1 prevede il versamento di un importo annuale di 1800 CHF
ai “direttori generali”.
Il rimborso forfetario di 1800 CHF copre tutte le
spese di rappresentanza e altre piccole spese fino a 50 CHF per singola spesa
che il dirigente ha preso in carico nell’ambito del suo ruolo di rappresentanza
del RI 1. Di conseguenza il beneficiario del rimborso forfetario non può più
ottenere il rimborso di queste spese presentando i relativi giustificativi.
Il regolamento spese complementare per il personale
dirigente definisce il genere di esborso coperto dal rimborso forfetario
indicando una lista di spese che sono di regola sostenute nell’ambito del ruolo
di rappresentanza (punto 3. Spese forfetarie).
Le spese di rappresentanza che superano il limite di
spesa stabilito dal regolamento spese complementare per il personale dirigente
(importi superiori a 50 CHF) sono di regola rimborsate separatamente sulla base
della presentazione del relativo giustificativo, come previsto dal regolamento
spese generale che è applicabile a tutti gli altri generi di spesa
sostenuti dal dirigente che esulano da quelli inclusi nel rimborso forfetario.
Risposta alla domanda “Ai fini del giudizio vi
chiediamo di prendere posizione su quanto sopra esposto ed in particolare di
volerci precisare se le spese previste dal contratto di lavoro (“spese
telefoniche e spese per le trasferte su territorio cantonale”) e quelle esposte
nella tabella A8 corrispondono alle spese forfetarie da voi approvate e
figuranti nel Regolamento spese complementare per il personale dirigente oppure
no e di motivare la risposta.”
Spese telefoniche previste dal contratto di lavoro
Fanno parte delle spese coperte dal rimborso
forfetario annuale di 1'800 CHF le chiamate professionali effettuate tramite
apparecchi telefonici privati fino ad un costo di 50 CHF a chiamata.
Spese per le trasferte su territorio cantonale
previste dal contratto di lavoro
Fanno parte delle spese coperte dal rimborso
forfetario annuale di 1'800 CHF le trasferte professionali con veicolo privato
con partenza dalla sede del RI 1 ed entro un raggio di 30 chilometri.
Spese telefoniche indicate sulla tabella A8
Fanno parte delle spese coperte dal rimborso
forfetario annuale di 1'800 CHF le chiamate professionali effettuate tramite
apparecchi telefonici privati fino ad un costo di 50 CHF a chiamata.
Trattandosi di un importo mensile unico del costo di
59 CHF, quindi superiore al limite di singola spesa di CHF 50, non rientrerebbe
nel forfait di 1800 CHF annui ma dovrebbe essere rimborsato separatamente.
Ma, nel caso in cui il cellulare privato è utilizzato
prevalentemente per questioni professionali (oltre il 50% delle chiamate), è
ritenuto fiscalmente neutro e quindi autorizzato un rimborso pari al 75% del
costo dell’abbonamento. Nel caso del signor TERZ 1 il costo rimborsabile
sarebbe pari a circa 45 CHF al mese per cui esso rientra nel limite di spesa di
50 CHF previsto dal regolamento spese per il personale dirigente.
Spese di trasferta indicate sulla tabella A8
Fanno parte delle spese coperte dal rimborso
forfetario annuale di 1'800 CHF le trasferte professionali con veicolo privato
con partenza dalla sede del RI 1 ed effettuate entro un raggio di 30
chilometri.
Spesa per pernottamento in hotel indicata sulla tabella
A8
Il pernottamento in albergo non è un genere di spesa
coperto dal regolamento spese complementare per il personale dirigente e va
rimborsato separatamente previa presentazione dei relativi giustificativi.”
(doc. XXIV)
1.13. Con
osservazioni del 3 aprile 2018 la Cassa ha affermato:
"
(…) Per quanto attiene la questione concernente le spese per le
trasferta indicate nella tabella A8, la Cassa ricorda che le presunte
trasferte con veicolo privato nel raggio locale (di 30 km) effettuate dal
direttore TERZ 1 sono situate sul tragitto casa – posto di lavoro e quindi da
considerare salario determinante secondo la LAVS.
Non possono perciò far parte, in ambito AVS, delle
spese coperte dal rimborso forfetario annuale di 1'800 CHF.
D’altronde, il regolamento spese, approvato
dall’Autorità fiscale, non è vincolante per le casse di compensazione, come
evidenziato dal marg. 3012 DSD.
Per quanto concerne, invece, le spese telefoniche
indicate sulla tabella A8, l’Autorità fiscale sbaglia nel ritenere che per il
signor TERZ 1 “(…) il costo rimborsabile sarebbe pari a circa 45 CHF al mese
per cui esso rientra nel limite di spese di 50 CHF previsto dal regolamento
spese per il personale dirigente”.
In effetti, l’Autorità fiscale dimentica che nella
fattispecie in esame non è stato comprovato il fatto che il cellulare privato
sia utilizzato prevalentemente per questioni professionali (oltre il 50% delle
chiamate).
Ora la Cassa rammenta che le chiamate di servizio
effettuate tramite il cellulare privato possono essere ammesse solo se
rimborsate sulla base di giustificativi.
In effetti, conformemente alla costante giurisprudenza
del TF, il datore di lavoro o il salariato devono fornire la prova o per lo
meno rendere verosimile che le spese fatte valere siano state effettivamente
sostenute. Difatti il risarcimento per le spese concesso sotto forma d’importi
forfetari deve corrispondere complessivamente alle spese che sono
effettivamente risultate. Di conseguenza gli interessati sono tenuti a fornire
indicazioni precise, producendo un conteggio esaurientemente dettagliato ed
allegando le relative pezze giustificative. Le prove offerte devono essere
concrete e non generiche.
Nella fattispecie in esame, la Cassa ribadisce pure
che né il datore di lavoro né il salariato hanno reso verosimile l’esistenza
delle spese generali che sono usuali nella professione considerata.
E questo perché non sono state rimborsate delle spese
generali al direttore poiché non ne ha di fatto sostenute, altrimenti il RI 1
gliele avrebbe rifuse puntualmente, come successo in un’occasione a fronte di
un pranzo (cfr. scheda __________ Spese di rappresentanza, anno 2015,
registrazione del 1 marzo 2015, doc. 30), come già evidenziato nelle
osservazioni del 29 gennaio 2018.” (doc. XXVI)
1.14. Il 9 aprile 2018 il ricorrente
ha affermato:
"
(…) in termine utile mi limito ad osservare che dalla risposta del 21
marzo della __________ emerge chiara la conferma che l’indennità forfetaria per
il rimborso spese (telefoniche, di trasferta, ecc.) versata al direttore TERZ 1
non può per nulla essere qualificata di “manifestamente eccessiva” ai
sensi delle DSD n. 3011 a 3013. La Cassa è quindi tenuta a farlo proprio.
Si aggiunga che l’elenco spese doc A8 (distinta ”indicativa”,
allegata “a campione” al ricorso del 6 novembre 2017, “parziale e
incompleta” come precisato al capitolo ad 11 e nell’elenco degli allegati)
è il risultato di una ricostruzione sulla base dei dati in agenda che non
comprende gli esborsi connessi a quegli impegni (p. es. costi di posteggio o
consumazioni), ma soprattutto non considera tutti gli altri brevi spostamenti
con il veicolo privato nello svolgimento della normale attività quotidiana
partendo dal luogo di lavoro per far fronte ad esigenze contingenti di vario
genere.” (doc. XXVII)
1.15. Alle parti è stato assegnato
un termine scadente il 17 aprile 2018 per presentare eventuali osservazioni
(doc. XXVIII, XXIX, XXX).
1.16. Con osservazioni del 17 aprile
2018 il ricorrente ha affermato:
"
(…)
. le trasferte elencate
sulla tabella A8 (distinta “indicativa”, allegata “a campione”, al ricorso del
6 novembre 2017, “parziale e incompleta” come precisato al capitolo ad 11 e
nell’elenco degli allegati) non sono “presunte” ma effettive e contribuiscono a
dimostrare la congruità del rimborso spese forfetario concordato con l’Autorità
fiscale. Deplorevole è il tentativo della Cassa di manipolare il significato di
“tragitto casa – posto di lavoro”: oggetto di rimborso non sono le spese per
trasferirsi da casa al posto di lavoro (e il successivo rientro a casa), bensì
quelle intraprese dal posto di lavoro ai fini di adempiere alle proprie
mansioni e che impongono quindi un utilizzo accresciuto del veicolo privato
rispetto alla percorrenza chilometrica casa-lavoro-casa. Tutto quanto va oltre
lo stretto indispensabile per recarsi sul luogo di lavoro, quali ad esempio gli
spostamenti da questo luogo (ossia la sede del RI 1) ad altri dove avvengono
riunioni, incontri o manifestazioni cui il direttore è chiamato a presenziare
(in parte ma non tutti riassunti nel doc A8), rientrano nel concetto di
trasferta i cui costi vanno risarciti al dipendente.
. quanto enunciato sotto marg. 3012 DSD va
letto nel contesto delle disposizioni che regolano le modalità il trattamento
del rimborso spese e non estrapolato per semplice convenienza: <<Se le
autorità fiscali hanno approvato un regolamento spese, le casse di
compensazione dovrebbero adottare questa decisione a patto che ciò sia ammesso
dal diritto AVS e le spese approvate non siano evidentemente eccessive>>.
Dovendosi precisare (quo al contesto normativo) che il principio
dell’esclusione delle spese generali della fissazione del salario determinante
sulla base del loro importo effettivo comprovato (DSD n. 3009 e 3010)
soffre della deroga prevista e consentita dalla DSD n. 3011 in diretta
relazione con la già citata DSD n. 3012: <<il riconoscimento
delle spese generali da parte dell’autorità 1/09 fiscale non è vincolante
(n.d.r.: in senso assoluto, ma lo è invece nei limiti precisati nelle altre
normative collegate) per le casse di compensazione. Tuttavia, se i datori di
lavoro conteggiano e spese generali sulla base di giustificativi oppure sotto
forma di singoli forfait conformemente alle prescrizioni fiscali, in modo che
il loro importo non deve essere dichiarato nell’ambito del certificato ai fini
della dichiarazione d’imposta (v. la cifra 13.1.1 del certificato di salario e
il N. 52 delle Istruzioni per la compilazione del certificato di salario risp.
dell’attestazione delle rendite, edite dalla Conferenza fiscale svizzera e
dall’Amministrazione federale delle contribuzioni), esse possono essere
accettate anche dalle casse di compensazione.>>. Possono, ma lo
devono anche giusta le DSD n. 3012 e 3013 e segg.): spiace doverlo ripetere
dopo averlo ampiamente spiegato nelle precedenti fasi di questa procedura.
L’Autorità fiscale ha approvato il Regolamento spese (DSD n. 3012) e
questo deve essere fatto proprio dalla Cassa di compensazione e a maggior
ragione sulla scorta di DSD n. 3013 (l’intesa a forfait rende
impossibile documentare le spese effettive mediante giustificativi, da un lato,
e dall’altro quel medesimo importo è quello che figura alla cifra 13.2 del
certificato di salario conformemente alle direttive senza che possa venire
qualificato di “evidentemente eccessivo”). Le indicazioni fornite a
campione confermano che la deduzione a forfait stabilita nel Regolamento
approvato dall’Autorità fiscale con piena cognizione di causa è congrua e
adeguata alla realtà del (singolo) caso come recita la DSD n. 3014. DSD
n. 3014 che, messa in relazione con quanto esposto in precedenza e con le
indicazioni contenute nelle DSD n. 3011, n. 3012 e n. 3013 nonché nelle
successive DSD n. 3015 e n. 3016, fanno obbligo alla Cassa di
riconoscere e applicare quelle deduzioni per spese generali purché congrue, se
necessarie stimandole quando non esista già un Regolamento approvato dal Fisco
(DSD n. 3016). Considerazioni che nel caso concreto rilevano dalla pura
accademia, poiché la valutazione dell’Autorità fiscale sulla base della quale è
stato adottato il Regolamento spese del RI 1 da essa approvato, affranca la
Cassa dal dovere procedere a una propria valutazione.
. il fatto che il cellulare privato venga utilizzato
prevalentemente per questioni professionali è un dato di fatto incontestabile
di cui la stessa Autorità fiscale ha dato atto dapprima al momento della
determinazione del forfait annuo di rimborso spese di CHF 1'800.-,
confermandolo expressis verbis nello scritto inviato a codesto Tribunale il 21
marzo 2018; un forfait congruo, definito con cognizione di causa da parte del
Fisco, che dispensa da una verifica sulla base di giustificativi spulciando
telefonata su telefonata, in quanto tale accertamento così come quelli volti a
stimare nell’insieme la consistenza delle spese di vario genere oggetto di
rimborso forfettario è avvenuto a monte secondo criteri inoppugnabili (come ben
spiega la __________ nella lettera del 21 marzo in risposta ai quesiti postile
da codesto Tribunale).
. principi e criteri su cui si fonda la possibilità di
riconoscere un rimborso spese su base forfettaria sono i medesimi tanto per
l’Autorità fiscale quanto per la Cassa di compensazione chiamata a fissare il
salario determinante (si confrontino le indicazioni contenute nel Regolamento
spese complementari per il personale dirigente pubblicato __________ con quello
approvato dall’Autorità fiscale per il __________), dal quale sono escluse le
indennità per spese generali. Con la particolarità che di fronte ad un
Regolamento spese già approvato dall’Autorità fiscale, la Cassa deve di
principio attenervisi (DSD da n. 3009 a n. 3016).
. scopo dell’adozione di un Regolamento spese che
prevede un rimborso forfettario è quello di semplificare le incombenze
amministrative (<<Nell’ambito dell’attività professionale, al personale
dirigente derivano spese di rappresentanza come pure per l’acquisizione e la
cura delle relazioni con i clienti. I giustificativi per queste spese di
rappresentanza e per le piccole spese (spese bagatella) non possono a volte
essere procurati o lo possono essere solo difficilmente. Per ragioni di
razionalità, al personale dirigente è di conseguenza corrisposta un’indennità
forfetaria annua.>>: ce lo dice lo stesso __________ nel __________,
con esplicito rimando al __________ – __________ – __________). Ovvio che a
questo punto non siano più necessarie pezze giustificative, perché le verifiche
sono state effettuate “a monte”, al momento dell’adozione ed approvazione del
Regolamento (in casu quello per il rimborso su base forfettaria delle spese per
il personale dirigente del RI 1). Pretenderlo è contrario alla buona fede e
viola i principi cardine del nostro ordinamento istituzionale quali la
sicurezza del diritto e il divieto dell’arbitrio.
. il rimborso (CHF 56.-) registrato il 1 marzo 2015
sul conto __________, come già spiegato nel mio scritto del 5 febbraio 2018,
non ha nulla a che vedere con le spese coperte dal rimborso a forfait definito
nel Regolamento approvato dall’Autorità fiscale (il pranzo consumato dal e con
il presidente del RI 1 è estraneo all’elenco delle piccole spese coperte dal
Regolamento).” (doc. XXXI)
1.17. Il
24 aprile 2018 la Cassa ha ribadito:
" (…)
. né il datore di lavoro né il salariato hanno reso
verosimile l’esistenza delle spese generali che sono usuali nella professione
considerata.
E questo perché non sono state rimborsate delle spese
generali al direttore poiché non ne ha di fatto sostenute, altrimenti il RI 1
gliele avrebbe rifuse puntualmente, come successo in un’occasione a fronte di
un pranzo (cfr. scheda __________ Spese di rappresentanza, anno 2015,
registrazione del 1 marzo 2015, doc. 30), come già evidenziato nelle
osservazioni del 29 gennaio 2018.
. è perlomeno singolare osservare che le presunte
spese che graverebbero sul direttore TERZ 1 non siano state invece rimborsate
al precedente direttore (che percepiva un salario superiore (doc. 38), altro
che “semplice segretario”), come si può facilmente verificare dall’esame
delle schede contabili (doc. 25-32).
. le chiamate di servizio effettuate tramite il cellulare
privato possono essere ammesse solo se rimborsate sulla base di giustificativi.
In effetti, conformemente alla costante giurisprudenza
del TF, il datore di lavoro o il salariato devono fornire la prova o per lo
meno rendere verosimile che le spese fatte valere siano state effettivamente
sostenute. Difatti il risarcimento per le spese concesso sotto forma d’importi
forfetari deve corrispondere complessivamente alle spese che sono
effettivamente risultate. Di conseguenza gli interessati sono tenuti a fornire
indicazioni precise, producendo un conteggio esaurientemente dettagliato ed
allegando le relative pezze giustificative. Le prove offerte devono essere
concrete e non generiche.
. le presunte trasferte con veicolo privato nel raggio
locale (di 30 km) effettuate dal direttore TERZ 1 sono situate sul tragitto
casa – posto di lavoro e quindi da considerare salario determinante secondo la
LAVS: non possono perciò far parte, in ambito AVS, delle spese coperte dal
rimborso forfetario annuale di 1'800 CHF; in effetti, il regolamento spese,
approvato dall’Autorità fiscale, non è vincolante per le casse di compensazione,
come evidenziato dal marg. 3012 DSD.
In conclusione, ribadiamo che quanto evidenziato in
ambito di spese generali è suffragato da quanto registrato nei conti contabili
del RI 1.” (doc. XXXVI)
2.1. Oggetto del contendere è la
questione di sapere se a giusta ragione la Cassa ha ripreso il forfait mensile
di fr. 150 versato dal febbraio 2014 al dicembre 2016 a TERZ 1.
2.2. I
contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati
in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente
e indipendente (art. 4 cpv. 1 LAVS).
Giusta l'art. 5 cpv. 2 LAVS, il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a
dipendenza d'altri per un tempo determinato od indeterminato. Esso comprende
inoltre le indennità di rincaro e altre indennità aggiunte al salario, le
provvigioni, le gratificazioni, le prestazioni in natura, le indennità per
vacanze o per giorni festivi ed altre prestazioni analoghe, nonché le mance.
L'art. 5 cpv. 4
LAVS prevede che il Consiglio federale può escludere dal salario determinante
le prestazioni di carattere sociale, nonché le elargizioni fatte da un datore
di lavoro a favore dei suoi dipendenti in occasione di avvenimenti particolari.
Questo reddito ingloba dunque
tutte le prestazioni percepite dal salariato che hanno una relazione economica
con il rapporto di lavoro (DTF 124 V 100 consid. 2 pag. 102 con riferimenti),
incluse le indennità che il salariato ha ricevuto, indipendentemente se sono
state effettuate durante il tempo libero ed i fine settimana.
Per ottenere il salario
determinante ai fini dell'AVS, è necessario dedurre le indennità versate dal datore
di lavoro a titolo di risarcimento spese. Queste spese, che incombono al
salariato, vengono rimborsate sia separatamente dal datore di lavoro
quale risarcimento delle spese, sia incluse nel salario quali spese
generali (art. 9 OAVS).
Per l’art. 9 cpv. 1 OAVS:
"
Sono spese generali quelle cui il salariato
deve far fronte nell'ambito della propria attività. Le indennità per spese
generali non rientrano nel salario determinante.”
Non fanno parte delle spese
generali le indennità periodiche per gli spostamenti del salariato dal luogo di
domicilio al luogo di lavoro abituale e per i pasti usuali presi a domicilio o
sul luogo di lavoro abituale; tali indennità rientrano di norma nel salario
determinante (art. 9 cpv. 2 OAVS).
2.3. Per
spese generali si intendono le spese incorse dal salariato per lo svolgimento
della sua attività. Le indennità dei datori di lavoro invece non rientrano nel
salario determinante (art. 9 cpv. 1 OAVS).
Le
spese generali sono generate in aggiunta alle spese di mantenimento che occorrerebbe
sostenere in modo uguale o analogo anche senza attività lucrativa. Le spese
sostenute dal salariato per la vita privata non sono dovute allo svolgimento
della professione e non hanno quindi carattere di spesa generale (N. 3002 delle
direttive sul salario determinante [DSD], valide dal 1° gennaio 2009).
Configurano,
di norma, spese generali rimborsabili le spese di viaggio (viaggio,
vitto e alloggio) ma non le spese
sostenute dal salariato per gli spostamenti dal luogo di domicilio al luogo di
lavoro; le spese di rappresentanza e quelle per la clientela (STFA H 57/04 del
20 aprile 2006, consid. 7.1 in: RtiD II-2006 n. 46 pag. 214; STFA H 257/03 dell'11
gennaio 2005, consid. 4.3.1, concernente la ricorrente); le spese per il
materiale e per il vestiario professionale; le spese d'uso di locali di
servizio, nella misura in cui essi sono utilizzati per lo svolgimento
dell'attività lucrativa; le spese di trasloco in caso di cambiamento di
domicilio per motivi professionali da parte del salariato; le spese di formazione e di perfezionamento
professionali (spese per corsi, esami, libri e materiale didattico ecc.) che
sono in stretta relazione con l’attività professionale del salariato; le divise
e l’abbigliamento di servizio consegnati dal datore di lavoro o le prestazioni
pecuniarie concesse in loro sostituzione sono trattate alla stregua di spese
generali (N. 3003 DSD; cfr. anche RDAT II-1992 n. 60, pag. 140).
Di principio si deve dedurre
l'importo effettivo delle spese generali (RCC 1979 pag. 79, RCC 1982 pag. 354,
RCC 1983 pag. 310).
Non rientrano nelle indennità
per le spese generali:
– l’indennizzo regolare del
viaggio dal domicilio al luogo di lavoro abituale;
– l’indennizzo regolare dei
pasti usuali a domicilio o sul posto di lavoro abituale (n. 3006 DSD),
salvo qualora (n. 3007 DSD)
– l’indennizzo dei viaggi dal
domicilio al posto di lavoro consista in un abbonamento generale o un
abbonamento di una comunità tariffale per i mezzi di trasporto pubblici o in un
contributo ad un tale abbonamento, se il dipendente effettua viaggi di servizio
per circa 40 giorni all'anno o più; l'abbonamento metà-prezzo è invece escluso
dal salario determinante;
– l’indennizzo dei pasti
abituali sia di entità insignificante e non venga versato in contanti e il
calcolo dell’importo dello stesso comporti oneri amministrativi sproporzionati.
Se il buono pasto, altri buoni di ristoranti o le riduzioni concesse sui pasti
hanno un valore superiore a 180 franchi al mese, l’importo eccedente questo
limite fa parte in ogni caso del salario determinante.
Le indennità per adeguate spese
di abitazione degli espatriati possono essere riconosciute come spese generali
durante al massimo un anno se è comprovato il mantenimento di un’abitazione
durevolmente a disposizione per uso proprio all’estero o in Svizzera (n. 3008
DSD).
Per costante
giurisprudenza del TF, si può ammettere l'esistenza di spese generali ai sensi dell'art. 9 OAVS soltanto se l'esercizio
dell'attività professionale obbliga
il salariato ad effettuare spese supplementari (STF 9C_412/2007 del 9
luglio 2008, consid. 3.2; Pratique VSI 1994 pag. 84 consid. 3b).
Spetta poi al
datore di lavoro o al salariato fornire la prova o per lo meno rendere
verosimile che le spese fatte valere siano state effettivamente sostenute
(Pratique VSI 1996 pag. 265 consid. 3b; Pratique VSI 1994 pag. 171; RCC
1983 pag. 310, RCC 1979 pag. 79).
Occorre infatti dimostrare i
costi rimborsati, siccome si tiene conto soltanto delle spese effettive (STFA H
257/03, consid. 4.3.2).
Il rimborso spese concesso
sotto forma d'importi forfetari deve ad ogni modo corrispondere
complessivamente alle spese che sono effettivamente risultate (STF 9C_412/2007,
consid. 3.2; STFA 216/96 dell’11 settembre 1997; Pratique VSI 1994 pag. 170).
Di conseguenza, gli interessati sono tenuti a fornire indicazioni precise,
producendo un conteggio esaurientemente dettagliato ed allegando le
relative pezze giustificative (RCC 1960 pag. 34; STFA H 216/96 dell'11
settembre 1997). Le prove offerte devono essere concrete e non generiche.
A tale principio è possibile
derogare solo nei casi in cui, pur essendo dimostrata l'esistenza di spese
generali, l'importo dettagliato delle stesse non può essere comprovato in modo
certo a causa di circostanze speciali (Pratique VSI 1994 pagg. 171-172). In tal
caso, la loro valutazione incombe alla Cassa di compensazione, che dovrà
stimarne l'ammontare fissando un importo forfetario (STF 9C_412/2007,
consid. 3.2; STFA H 57/04, consid. 7.1 = RtiD II-2006 no. 46
pag. 214; STFA H 257/03, consid. 4.3.2; N. 3005 e N. 3011 DSD), tenuto
conto delle spese che il datore di lavoro e/o il salariato rendono verosimili e
che sono usuali nella professione considerata (Pratique VSI 1994 pagg. 171-172;
STCA del 3 ottobre 1991 nella causa R.C. SA; RCC 1990 pag. 41; RCC 1979 pag.
77; RCC 1955 pag. 101; RDAT II-1992 n. 60 pag. 140; Käser, op. cit., N. 4.151, pag. 165; vedi pure: RCC 1983
pag. 310 e RCC 1982 pag. 356).
L'amministrazione non può
quindi limitarsi a constatare che il contribuente non è riuscito a provare o a
rendere verosimile l'esistenza di tali spese. Essa deve piuttosto agire
d'ufficio, affinché le necessarie prove siano raccolte, in quanto ciò sia
possibile senza eccessive difficoltà (RCC 1990 pag. 42, RCC 1983 pag. 310
consid. 3, RCC 1982 pag. 355, RCC 1979 pag. 79 consid. 2b).
A tale scopo è sufficiente
invitare il contribuente ad intraprendere i passi necessari ed a fornire i
documenti utili (RCC 1979 pag. 79 consid. 2b; STFA del 1° ottobre 1981 nella
causa T. & Co. N.J.).
Alla luce del principio
inquisitorio a cui è tenuta, la Cassa deve dunque provvedere ad entrare in
possesso della documentazione probatoria necessaria, se ciò non crea difficoltà
eccessive (citata STFA H 257/03, consid. 4.3.2; RCC 1990 pag. 42 consid. 4).
Ai sensi del marginale n. 3011
DSD il riconoscimento delle spese generali da parte dell’autorità fiscale non è
vincolante per le casse di compensazione. Tuttavia, se i datori di lavoro
conteggiano le spese generali sulla base di giustificativi oppure sotto forma
di singoli forfait conformemente alle prescrizioni fiscali, in modo che il loro
importo non deve essere dichiarato nell’ambito del certificato di salario ai
fini della dichiarazione d’imposta (v. la cifra 13.1.1 del certificato di
salario e il N. 52 delle Istruzioni per la compilazione del certificato di
salario risp. dell’attestazione delle rendite, edite dalla Conferenza fiscale
svizzera e dall’Amministrazione federale delle contribuzioni), esse possono
essere accettate anche dalle casse di compensazione.
Se le autorità fiscali hanno
approvato un regolamento spese, le casse di compensazione dovrebbero adottare
questa decisione a patto che ciò sia ammesso dal diritto AVS e le spese
approvate non siano evidentemente eccessive (n. 3012 DSD).
Ove non fosse possibile documentare
le spese effettive mediante giustificativi e non vi fosse un regolamento spese
approvato dall’autorità fiscale, va considerato l’importo forfettario indicato
sul certificato di salario ai fini della dichiarazione d’imposta (v. la cifra
13.2 del certificato di salario e il N. 53 delle Istruzioni per la compilazione
del certificato di salario risp. dell’attestazione delle rendite, edite dalla
Conferenza fiscale svizzera e dall’Amministrazione federale delle
contribuzioni), a meno che questo forfait non sia evidentemente eccessivo. Il
rimborso forfettario può essere utilizzato per le spese per l’automobile, le
spese di rappresentanza, piccole spese ed altre spese effettive (N. 3013 DSD).
Gli importi forfettari devono
corrispondere alle spese effettive almeno globalmente, devono cioè essere
adeguati alla realtà in ogni singolo caso. Ogni decisione in proposito deve
basarsi sulla realtà della situazione concreta. I forfait possono essere
fissati per es. in occasione di un controllo del datore di lavoro (n. 3014 DSD).
Se le prestazioni designate
quali indennità per le spese generali sembrano eccessive, la cassa di compensazione
deve esaminare se corrispondono alle spese effettive. In caso contrario si deve
procedere alla correzione (n. 3015 DSD).
Se non esiste un regolamento
spese approvato dall’autorità fiscale e i datori di lavoro conteggiano le spese
generali ai fini della dichiarazione d’imposta né sulla base di giustificativi
o sotto forma di singoli forfait (N. 3011) né sotto forma di importi forfettari
(v. N. 3013), ma risulta evidente che siano state sostenute spese generali
senza che queste possano essere comprovate in modo preciso, la cassa di
compensazione deve stimarle (N. 3016 DSD).
2.4. Nel
caso di specie TERZ 1 è stato assunto “in qualità di direttore del RI 1”
ricorrente dal 1° febbraio 2014 (doc. A2). Le “mansioni del direttore sono
la gestione del RI 1, __________ e delle attrezzature e installazioni comuni,
nei limiti e secondo le direttive fissate dal Comitato e dalle società di cui
il RI 1 è azionista”. Al contratto di lavoro è stato allegato il
mansionario del direttore (doc. A2).
Oltre
allo stipendio di fr. 8'000 lordi al mese per tredici mensilità (fr. 104'000
nel 2015 [senza bonus] e fr. 109'416.65 nel 2016 [senza bonus]: cfr.
certificati di salario, doc. A4 e A5), “viene corrisposto un importo
forfetario di CHF 150.- mensili quale rimborso per le spese telefoniche e per
le trasferte sul territorio cantonale” (doc. A2).
Nel
certificato di salario figura l’importo annuo di fr. 1'800 (fr. 1'650 nel 2014,
essendo attivo da febbraio), a titolo di “spese generali fisse” (doc.
A3), rispettivamente “altre spese forfetarie” (doc. A4, A5).
Il
regolamento spese generale e il regolamento spese complementare per il
personale dirigente del ricorrente è stato definito con la __________ e quindi
approvato dall’autorità fiscale (cfr. anche doc, XXIV) e costituisce la base
del rimborso spese generali sulla base di un forfait annuo di fr. 1'800 per un
grado di occupazione a tempo pieno.
Con
scritto del 29 luglio 2014 la __________ ha evidenziato di aver “esaminato
il regolamento spese generale ed il regolamento spese per il personale
dirigente del RI 1” ed ha comunicato “l’accettazione dei regolamenti
spese menzionati che le ritorniamo con le seguenti osservazioni (… ammontare
delle spese forfetarie per gradi di occupazione al 100%) Secondo giurisprudenza
del Tribunale Federale, in caso di versamento da parte del datore di lavoro di
un’indennità forfetaria atta a coprire le spese sopportate dal proprio
dipendente, la deduzione per “altre spese professionali” secondo gli art. 25
cpv. 1, lett. c LT e art. 26 cpv. 1, lett. c LIFD non può più essere concessa.
Questo a meno che il contribuente, comprovando che le spese effettive
sopportate superano l’ammontare dell’indennità forfetaria ricevuta, chieda di
beneficiare della deduzione delle spese effettive. In tal caso sarà deducibile
unicamente la parte che eccede l’indennità forfetaria (…) Rammentiamo che sui
certificati di salario rilasciati dal RI 1 dovrà figurare la dicitura
“Regolamento spese approvato dalla __________ in data 29 luglio 2014”
(allegato doc. 18).
Il
regolamento spese complementare per il personale dirigente, sottoscritto dall’allora
Presidente, __________ __________, prevede all’art. 3 (spese forfetarie) che “nell’ambito
dell’attività professionale, al personale dirigente derivano spese di
rappresentanza come pure per l’acquisizione e la cura delle relazioni con i
clienti. I giustificativi per queste spese di rappresentanza e per le piccole
spese (spese bagatella) non possono a volte essere procurati o lo possono
essere solo difficilmente. Per ragioni di razionalità, al personale dirigente è
di conseguenza corrisposta un’indennità forfetaria annua.
L’indennità
forfetaria compensa tutte le piccole spese fino ad un ammontare di CHF 50 per
evento. In questo contesto, ogni spesa vale come un singolo evento. Diverse
piccole spese scaglionate nel tempo non possono essere addizionate, anche
quando avvengono nell’ambito di un singolo incarico di lavoro (p. es. in
occasione di un viaggio di lavoro): vale il divieto di cumulo. I beneficiari
dell’indennità per spese forfetarie non possono più far valere effettivamente
queste piccole spese fino a CHF 50.
Sono
considerate piccole spese ai sensi del presente regolamento complementare, in
particolare:
-
gli inviti di partners commerciali per piccole consumazioni al ristorante
-
gli inviti di partners commerciali per consumazioni a casa, indipendentemente
dai costi effettivi, escluso tuttavia il catering-service
-
Fatti
i regali in occasione di inviti di amici commerciali, come fiori o alcolici
-
i pasti intermedi (pranzi e cene durante i viaggi di lavoro possono tuttavia
essere conteggiati)
-
le mance (le mance possono essere aggiunte all’importo della fattura per
giudicare se si tratta di una piccola spesa)
-
le telefonate professionali da apparecchi privati
-
gli inviti e i regali ai dipendenti
-
i contributi ad istituzioni, associazioni, ecc.
-
le spese accessorie per e con i clienti, senza ricevuta
-
le piccole spese in occasione di colloqui e riunioni
-
i biglietti di tram, bus, taxi
-
le tasse di parcheggio
-
i viaggi di lavoro con l’automobile privata nel raggio locale (30 km)
-
le spese per il portabagagli (facchino), le spese per il guardaroba
-
le spese postali e telefoniche
-
le spese per la pulizia dei vestiti” (allegato al doc. 18).
L’art.
4 prevede inoltre che l’importo delle spese forfetarie versato è da riportare
nel certificato di salario nella rubrica “rappresentanza”, alla cifra
13.2.1.
Il
21 marzo 2018 la __________ ha confermato che il datore di lavoro è tenuto ad
effettuare il rimborso delle spese sostenute dai dipendenti nella forma e nei
limiti previsti dal regolamento spese autorizzato (doc. XXIV). Il regolamento
spese complementare per il personale dirigente del RI 1 prevede il versamento
di un importo annuale di fr. 1'800 ai direttori generali. Il rimborso
forfetario copre tutte le spese di rappresentanza e altre piccole spese fino a
fr. 50 per singola spesa che il dirigente ha preso in carico nell’ambito del
suo ruolo di rappresentanza del RI 1. Di conseguenza il beneficiario del
rimborso forfetario non può più ottenere il rimborso di queste spese
presentando i relativi giustificativi. Il regolamento spese complementare per
il personale dirigente definisce il genere di esborso coperto dal rimborso
forfetario indicando una lista di spese che sono di regola sostenute
nell’ambito del ruolo di rappresentanza (punto 3: “spese forfetarie”).
Le spese di rappresentanza che superano il limite di spesa stabilito dal
regolamento spese complementare per il personale dirigente (importi superiori a
fr. 50) sono di regola rimborsate separatamente sulla base della presentazione
del relativo giustificativo, come previsto dal regolamento spese generale che è
applicabile a tutti gli altri generi di spesa sostenuti dal dirigente che
esulano da quelli inclusi nel rimborso forfetario (doc. XXIV).
Chiamato
dalla Cassa, in data 3 agosto 2017, a produrre i giustificativi atti a
comprovare l’entità delle rifusioni forfetarie versate a TERZ 1 e di precisare,
in caso di loro mancanza, per quale motivo non sono stati conservati (doc. 19),
il ricorrente ha precisato che il certificato di salario costituisce valido
giustificativo e “non si può pretendere che vengano tenuti i giustificativi
delle spese sostenute dal direttore quando ne è stato concordato il rimborso su
base forfetaria, d’intesa con l’Autorità fiscale e secondo gli stessi criteri
definiti nei Regolamenti e nelle DSD (…)” (doc. 20). In seguito
l’amministrazione ha chiesto la produzione delle schede contabili __________
(spese di rappresentanza) e __________ (spese diverse). L’insorgente le ha
trasmesse il 5 settembre 2017 (doc. 24).
Con
il ricorso il RI 1 ha prodotto “a campione” (doc. I, pag. 5, ad 11) una
distinta delle spese di TERZ 1 rimborsate a forfait nel periodo 2014-2016 (doc.
A8) per gli anni 2014, 2015 e 2016, “parziale e incompleta” (doc. I),
per complessivi fr. 943 nel 2014, fr. 967 nel 2015 e fr. 1'549.60 nel 2016.
Esse consistono nelle spese telefoniche (fr. 59 al mese; cfr. doc. A6 e A7) e nelle
spese di trasferta a fr. 0.70 al km.
2.5. Come
ricordato, il risarcimento per le spese concesso sotto forma d’importi
forfetari deve corrispondere complessivamente alle spese che effettivamente
sono risultate (Pratique VSI 1994 pag. 170) e le stesse devono essere
accompagnate dalle relative pezze giustificative (RCC 1960 pag. 34).
Il riconoscimento delle spese
generali da parte dell’autorità fiscale non è vincolante per le casse di
compensazione. Tuttavia, se le autorità fiscali hanno approvato un regolamento
spese,
come in concreto, le casse di
compensazione dovrebbero adottare questa decisione a patto che ciò sia ammesso
dal diritto AVS e le spese approvate non siano evidentemente eccessive (n. 3012
DSD). Ove non fosse possibile documentare le spese effettive mediante
giustificativi e non vi fosse un regolamento spese approvato
dall’autorità fiscale, va considerato l’importo forfettario indicato sul
certificato di salario ai fini della dichiarazione d’imposta, a meno che questo
forfait non sia evidentemente eccessivo. Il rimborso forfettario può essere
utilizzato per le spese per l’automobile, le spese di rappresentanza, piccole
spese ed altre spese effettive (N. 3013 DSD).
L’amministrazione, nel
caso di specie, non intende seguire quanto approvato dal fisco poiché le spese
fatte valere dal ricorrente non costituirebbero spese di rappresentanza e non
sarebbero state sufficientemente giustificate. La tabella (doc. A8) prodotta in
sede di ricorso, che elenca alcune trasferte anche fuori Cantone e le spese per
l’abbonamento telefonico privato di fr. 59 al mese, non rientrerebbero in
quanto stabilito con il fisco e contenuto nel contratto di lavoro.
La Cassa sostiene che la prassi
applicata a tutti i suoi affiliati prevede che le chiamate di servizio
effettuate tramite il cellulare privato siano ammesse unicamente sulla base di
giustificativi. L’unica alternativa è la messa a disposizione di un cellulare
aziendale da parte del datore di lavoro. Tale prassi, per una questione di
parità di trattamento e sicurezza del diritto, secondo l’amministrazione, va
confermata poiché permette di verificare che le spese fatte valere lo sono
effettivamente nell’ambito dell’attività lavorativa. Per le spese di trasferta,
invece, la Cassa non concede importi forfetari ma un’indennità chilometrica di
fr. 0.70 al km per trasferta di lavoro con il proprio veicolo. In caso di
veicolo aziendale concede i relativi costi contabilizzati nella contabilità e,
nel caso in cui il veicolo fosse utilizzato anche a scopi privati, il reddito
in natura è da calcolare in ragione dello 0.8% mensile del valore di acquisto
(senza IVA) del veicolo.
L’amministrazione evidenzia
di aver fornito ampie informazioni in merito ai datori di lavoro e ai fiduciari
ticinesi, i quali in molti casi inviano i regolamenti da approvare. In concreto
il fiduciario del ricorrente, __________, in occasione della revisione avrebbe
del resto compreso i motivi della ripresa poiché conforme alla prassi da lui
conosciuta. La Cassa rileva inoltre che una ripresa simile, per lo stesso
dipendente, TERZ 1, per le stesse mansioni in una struttura simile, è già stata
effettuata alcuni anni fa, senza provocare alcuna contestazione.
2.6. Chiamato a pronunciarsi nel
caso concreto questo Tribunale constata che effettivamente il regolamento
approvato dal fisco non è stato sottoposto preventivamente alla Cassa ed
inoltre alcune spese figuranti nella tabella prodotta solo con il ricorso
(doc. A8), come ammesso dal fisco (doc. XXIV), non sono comprese nel rimborso
forfetario (spese per alberghi fuori Cantone; cfr. “__________” 332 Km per fr.
232.40; “__________” per fr. 115 e “__________” 340 Km per fr. 238).
Tuttavia le condizioni per
considerare che l’accordo approvato dal fisco debba essere fatto proprio anche
dalla Cassa di compensazione, come prevedono i marg. 3011 e seguenti DSD, sono
adempiute, poiché le spese approvate non appaiono eccessive e sono ammesse
dalla LAVS.
Per quanto concerne l’ammontare
delle spese, il regolamento prevede un rimborso forfetario, senza conservazione
di giustificativi, di fr. 150 al mese, per tutte le spese di rappresentanza e
altre piccole spese fino a fr. 50 per singola spesa, a fronte di un salario di
fr. 8'000 lordi per tredici mensilità per un’attività dirigenziale che implica
per sua natura la necessità di assumersi spese bagatella i cui giustificativi
non possono a volte essere procurati o lo possono essere solo difficilmente
(cfr. art. 3 del regolamento: “gli inviti di partners commerciali per
piccole consumazioni al ristorante, gli inviti di partners commerciali per
consumazioni a casa, indipendentemente dai costi effettivi, escluso
tuttavia il catering-service, i regali in occasione di inviti di amici
commerciali, come fiori o alcolici, i pasti intermedi (pranzi e cene
durante i viaggi di lavoro possono tuttavia essere conteggiati), le
mance (le mance possono essere aggiunte all’importo della fattura per giudicare
se si tratta di una piccola spesa), le telefonate professionali da
apparecchi privati, gli inviti e i regali ai dipendenti, i
contributi ad istituzioni, associazioni, ecc., le spese accessorie per e
con i clienti, senza ricevuta, le piccole spese in occasione di colloqui
e riunioni, i biglietti di tram, bus, taxi, le tasse di
parcheggio, i viaggi di lavoro con l’automobile privata nel raggio
locale (30 km), le spese per il portabagagli (facchino), le spese per il
guardaroba, le spese postali e telefoniche, le spese per la pulizia dei
vestiti”).
L’importo approvato
dall’autorità fiscale non è eccessivo ed è adeguato e congruo per rapporto alla
natura dell’attività svolta. Esso figura chiaramente nei rispettivi certificati
di salario (doc. A3, A4 e A5).
Questo Tribunale rileva del
resto che il Regolamento spese complementari per il personale dirigente __________,
che rammenta come il regolamento spese deve essere previamente accettato dalla
Cassa, ma che in concreto può essere preso come paragone per stabilire se il
rimborso previsto è eccessivo, prevede per un salario lordo annuale da fr.
120'000 a fr. 250'000 il riconoscimento di un importo massimo per spese di
rappresentanza di fr. 8'000 all’anno, ossia, facendo le dovute proporzioni, un
ammontare nettamente superiore rispetto ai fr. 1'800 previsti in concreto a
Considerandi
fronte di un salario lordo annuo di fr. 104'000.
Circa la seconda condizione, e
meglio il riconoscimento di queste spese a livello di LAVS, va evidenziato che interpellata
dal TCA, la __________ ha affermato che “fanno parte delle spese coperte dal
rimborso forfetario annuale di 1'800 CHF le chiamate professionali effettuate
tramite apparecchi telefonici privati fino ad un costo di 50 CHF a chiamata”
e “le trasferte professionali con veicolo privato con partenza dalla sede
del RI 1 ed entro un raggio di 30 chilometri” (doc. XXIV).
Per quanto concerne le spese
telefoniche, TERZ 1 paga un abbonamento mensile di fr. 59 per il suo cellulare
privato.
Il fisco ha affermato che “trattandosi
di un importo mensile unico del costo di 59 CHF, quindi superiore al limite di
singola spesa di CHF 50, non rientrerebbe nel forfait di 1800 CHF annui ma
dovrebbe essere rimborsato separatamente. Ma, nel caso in cui il
cellulare privato è utilizzato prevalentemente per questioni professionali
(oltre il 50% delle chiamate), è ritenuto fiscalmente neutro e quindi
autorizzato un rimborso pari al 75% del costo dell’abbonamento. Nel caso del
signor TERZ 1 il costo rimborsabile sarebbe pari a circa 45 CHF al mese per cui
esso rientra nel limite di spesa previsto dal regolamento spese per il
personale dirigente”.
Certo, la Cassa sostiene che
non è stato comprovato che il cellulare è utilizzato prevalentemente a scopo
professionale e contesta la conclusione del fisco.
Tuttavia, come rileva il
ricorrente, a TERZ 1 non è stato fornito alcun telefono aziendale, poiché
quello attribuito al precedente segretario provocava costi ben maggiori (fr.
178.
nel luglio 2013 e fr. 167 nel gennaio 2014 [cfr. doc. XV/ 1 e 2]), ma gli è
stato rimborsato l’abbonamento del telefono privato utilizzato a scopi
aziendali. Ciò, sia per migliorarne la sua reperibilità anche nei giorni di
riposo, sia per razionalizzare e sburocratizzare la tenuta dei giustificativi.
Avendo concordato un rimborso a
forfait con il fisco, l’interessato non ha annotato le telefonate aziendali,
proprio perché l’accordo doveva semmai semplificare e non rendere più
difficile, il conteggio delle spese.
Ne segue che esse, come
affermato dal fisco, vanno riconosciute.
Relativamente alle spese di
trasferta, il fisco ha evidenziato che
fanno parte del forfait “le
spese professionali con veicolo privato con partenza dalla sede del RI 1 ed
effettuate entro un raggio di 30 chilometri”, mentre è esclusa la spesa per
pernottamenti in hotel (doc. XXIV).
Anche in questo caso, non vi è
motivo per scostarsi dalle conclusioni della __________. L’interessato ha
prodotto, a titolo indicativo, e non esaustivo (cfr. doc. I), alcune trasferte
effettuate durante l’orario di lavoro che ha potuto ricostruire a ritroso
esaminando la propria agenda. Egli non ha tuttavia indicato minuziosamente ogni
suo spostamento, avendo concluso un accordo con il fisco che comprendeva il
riconoscimento delle spese di trasferta in un raggio di 30 km.
La circostanza che gran parte
di queste trasferte si trovano sul tragitto tra la casa ed il lavoro non
permette alla Cassa di ritenere che esse non possono essere riconosciute in
applicazione dell’art. 9 cpv. 2 OAVS. Infatti, un conto è il trasferimento, diretto,
dal luogo di domicilio al posto di lavoro e viceversa, che non è riconosciuto
quale spesa ai sensi della LAVS. Un altro conto sono invece le trasferte
eseguite nell’ambito dell’attività lavorativa, che pur trovandosi sul medesimo
percorso, non hanno quale scopo quello di andare al luogo di domicilio o sul
luogo di lavoro abituale, bensì sono effettuate perché necessarie per
l’attività lavorativa.
Se il dipendente, per motivi di
lavoro, parte dalla sede della società per partecipare ad una riunione che si
trova sul medesimo percorso e poi ritorna presso la sede della società, le
spese vanno riconosciute, poiché non rientrano nel medesimo concetto di spesa
per il tragitto tra posto di lavoro e casa.
L’insorgente ha del resto
rilevato che la tabella A8, prodotta in sede di ricorso, è unicamente “indicativa”,
“a campione” e non “esaustiva” e che è stata ricostruita a
posteriori, sulla base dell’agenda dopo che la Cassa, inaspettatamente, ha
chiesto i giustificativi, che non sono stati conservati poiché, avendo ottenuto
l’approvazione del fisco per un rimborso spese forfetario, TERZ 1 ed il suo
datore di lavoro non hanno ritenuto necessario tenere i giustificativi.
Certo, la tabella A8, prevede
alcune trasferte oltre il raggio di 30 km od altre spese non rientranti nell’accordo
con il fisco e fa stato di un importo complessivo per spese di fr. 3'459.60, in
luogo dei fr. 5'250 forfetari previsti per il periodo da febbraio 2014 a
dicembre 2016.
Tuttavia, come più volte
evidenziato, l’insorgente ha sottolineato di aver dovuto ricostruire le spese a
posteriori, non avendo conservato i giustificativi poiché il fisco aveva
approvato il regolamento spese per il personale dirigente che gli permette un
rimborso di fr. 150 al mese. La tabella non è esaustiva, ma solo indicativa ed
inoltre non comprende tutte quelle piccole spese bagatella che per loro natura
sono difficilmente comprovabili (cfr. anche l’estratto del Regolamento spese
complementare per il personale dirigente della Conferenza fiscale svizzera,
stato 18.01.2018 – www.steuerkonferenz.ch : “[…] nell’ambito dell’attività
professionale, al personale dirigente derivano spese di rappresentanza come
pure per l’acquisizione e la cura delle relazioni con i clienti. I
giustificativi per queste spese di rappresentanza e per le piccole spese (spese
bagatella) non possono a volte essere procurati o lo possono essere solo
difficilmente. Per ragioni di razionalità, al personale dirigente è di
conseguenza corrisposta un’indennità forfetaria annua. L’indennità forfetaria
compensa tutte le piccole spese fino ad un ammontare di CHF 50 per evento. In
questo contesto, ogni spesa vale come un singolo evento. Diverse piccole spese
scaglionate nel tempo non possono pertanto essere addizionate, anche quando
avvengono nell’ambito di un singolo incarico di lavoro (p. es. in occasione di
un viaggio di lavoro): vale il divieto di cumulo. I beneficiari dell’indennità
per spese forfetarie non possono più far valere effettivamente queste piccole
spese fino a CHF 50”).
La circostanza che TERZ 1 è già
stato oggetto di una ripresa come quella in esame per un lavoro simile presso
una struttura simile nel __________ non è motivo per modificare l’esito del
ricorso poiché in quel caso la fattispecie non è stata esaminata dal Tribunale
ritenuto che le parti non hanno impugnato la decisione. Inoltre, ogni caso va
esaminato singolarmente, sulla base delle sue caratteristiche specifiche.
Anche per questo motivo il
trattamento del precedente segretario, che non avrebbe beneficiato di un
rimborso forfetario delle spese pur guadagnando di più del direttore odierno,
non è un motivo per non riconoscere la correttezza delle spese forfetarie nel
preciso caso di specie.
Alla luce di quanto sopra, considerato
che l’autorità fiscale ha confermato di aver approvato un rimborso forfetario
di fr. 150 al mese per l’attività dirigenziale di TERZ 1 e ritenuto che essa
non appare eccessiva e che non è incompatibile con il diritto AVS (cfr. n. 3012
DSD), rammentati i motivi di semplificazione amministrativa, questo Tribunale non
ha motivo per scostarsi dall’accordo approvato dal fisco.
In considerazione
del principio di unità e coerenza dell'ordinamento giuridico vanno del resto possibilmente
evitate divergenti valutazioni dell'autorità fiscale e dell'amministrazione
AVS. Quest'ultima eviterà pertanto di distanziarsi, nella misura del possibile,
dalle decisioni adottate dall'autorità fiscale se esse appaiono sostenibili (sentenza
9C_514/2008 del 19 maggio 2009 consid. 4.2). Al parallelismo tra
qualifica fiscale e assicurativa sociale non va possibilmente rinunciato (sentenza
9C_514/2008 del 19 maggio 2009 consid. 4.2).
Il mancato
rispetto del principio unitario dell'ordinamento giuridico rischia altrimenti
di mettere a repentaglio l'accettazione dello stesso ordinamento da parte dei
contribuenti (sentenza 9C_514/2008 del 19 maggio 2009 consid. 4.2).
Ne segue che anche in ambito
LAVS il rimborso forfetario va riconosciuto. Il ricorso va di conseguenza
accolto e la ripresa va annullata.
2.7
La Cassa ha chiesto di
sentire il fiduciario del ricorrente, __________ (doc. XIII), che ha
partecipato al controllo contabile ed avrebbe compreso i motivi alla base del
non riconoscimento del forfait al direttore (doc. III), ciò che avrebbe indotto
il revisore della Cassa a non fotocopiare in sede di controllo le varie schede
contabili relative alla spese di rappresentanza poi successivamente richieste
in sede di opposizione (doc. III). Egli sarebbe inoltre stato al corrente della
ripresa, anticipatagli dal consulente ispettore in sede di controllo come da
prassi e confermata al telefono __________ “da egli contattato” (doc.
XIII).
Questo TCA rinuncia alla
sua audizione.
Infatti, l’esito del
ricorso non muta in funzione del fatto che __________ fosse o meno al corrente
della ripresa né in considerazione del sentimento intimo del fiduciario
dell’insorgente o delle sue conoscenze in merito alla prassi della Cassa. Anche
se __________ fosse stato d’accordo ed al corrente della ripresa, ciò non
avrebbe impedito il RI 1 di interporre __________ contro la decisione su
opposizione.
Conformemente alla
costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca
l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle
prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere
considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero
modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento
anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung,
pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege
des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11
gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223
consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale
modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito
desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF
124.
V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
2.8
Il
ricorrente, rappresentato dal proprio Presidente (cfr. doc. I), ha chiesto le
ripetibili (cfr. sentenza dell’11 gennaio 2005, H 257/03, consid. 8 e sentenza
30.2004.78
del 21 marzo 2005).
Per
quanto concerne l'indennità per ripetibili, essa può venire assegnata, di
regola, solo al ricorrente vittorioso patrocinato in causa (vedasi per la
regola e le eccezioni: DTF 129 II 297 consid. 5, DTF 119 Ib 412, DTF
112.
V 86 consid. 4, DTF 110 V 81 consid. 7, DTF 105 V
89.
consid. 4, DTF 105 Ia 122, DTF 99 Ia 580 consid. 4; Susanne
Leuzinger-Naef, "Bundesrechtliche Verfahrensanforderungen betreffend
Verfahrenskosten, Parteientschädigung und unentgeltliche Rechtsbeistand im
Sozialversicherungsrecht", in SZS 1991 pag. 180 ss) ed è concessa non soltanto se l’assicurato è patrocinato
da un avvocato, ma anche quando il patrocinio è assunto da una persona
particolarmente qualificata per la questione giuridica considerata, purché non
si debba ritenere che il patrocinatore abbia agito a titolo gratuito (DTF 118 V
140.
consid. 2= RCC 1992 p. 433 consid. 2a; RCC 1985 p. 411 consid. 4; DTF 108 V
271.
= RCC 1983 p. 329; cfr. la sentenza 30.2009.32 del 2 aprile 2010).
Inoltre,
l'Alta Corte federale riconosce eccezionalmente ad una parte vittoriosa non
rappresentata il diritto ad ottenere un'indennità per ripetibili per l'attività
da lei svolta solo se la causa è complessa, gli interessi in gioco sono
importanti, il lavoro svolto ha impedito notevolmente l'attività professionale
o ha comportato una perdita di guadagno e se gli sforzi profusi sono
ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (DTF
129.
II 297 consid. 5; DTF 119 Ib
412; DTF 113 Ib 356 consid. 6b, DTF 110 V 81 consid. 7,
DTF 110 V 133 consid. 4a).
In
concreto, l’avv. RA 1, che rappresenta il ricorrente in qualità di Presidente
del RI 1 e non come avvocato indipendente (cfr. doc. I; cfr. anche sentenza
30.2004.78
del 21 marzo 2005), non ha dovuto agire in una causa complessa la
cui posta in gioco era importante e nemmeno risulta dagli atti che il lavoro
svolto ha impedito notevolmente la sua attività professionale. Per cui non ha
diritto a ripetibili, non essendo adempiuti in concreto i particolari requisiti
cui il riconoscimento delle medesime è subordinato in tal caso (cfr. sentenza
dell’11 gennaio 2005, H 257/03, consid. 8: “La società
ricorrente non è patrocinata, ragione per cui, sebbene parzialmente vincente in
causa, non ha diritto a ripetibili, non essendo adempiuti in concreto i
particolari requisiti cui il riconoscimento delle medesime è subordinato in tal
caso (cfr. DTF 110 V 82)”).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.Il ricorso è accolto.
§ La decisione impugnata è
annullata.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano
ripetibili.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti