Lexipedia

Decisione

30.2017.43

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

14 maggio 2018Italiano57 min

Source ti.ch

Fatti

i regali in occasione di inviti di amici commerciali, come fiori o alcolici

-

i pasti intermedi (pranzi e cene durante i viaggi di lavoro possono tuttavia

essere conteggiati)

-

le mance (le mance possono essere aggiunte all’importo della fattura per

giudicare se si tratta di una piccola spesa)

-

le telefonate professionali da apparecchi privati

-

gli inviti e i regali ai dipendenti

-

i contributi ad istituzioni, associazioni, ecc.

-

le spese accessorie per e con i clienti, senza ricevuta

-

le piccole spese in occasione di colloqui e riunioni

-

i biglietti di tram, bus, taxi

-

le tasse di parcheggio

-

i viaggi di lavoro con l’automobile privata nel raggio locale (30 km)

-

le spese per il portabagagli (facchino), le spese per il guardaroba

-

le spese postali e telefoniche

-

le spese per la pulizia dei vestiti” (allegato al doc. 18).

L’art.

4 prevede inoltre che l’importo delle spese forfetarie versato è da riportare

nel certificato di salario nella rubrica “rappresentanza”, alla cifra

13.2.1.

Il

21 marzo 2018 la __________ ha confermato che il datore di lavoro è tenuto ad

effettuare il rimborso delle spese sostenute dai dipendenti nella forma e nei

limiti previsti dal regolamento spese autorizzato (doc. XXIV). Il regolamento

spese complementare per il personale dirigente del RI 1 prevede il versamento

di un importo annuale di fr. 1'800 ai direttori generali. Il rimborso

forfetario copre tutte le spese di rappresentanza e altre piccole spese fino a

fr. 50 per singola spesa che il dirigente ha preso in carico nell’ambito del

suo ruolo di rappresentanza del RI 1. Di conseguenza il beneficiario del

rimborso forfetario non può più ottenere il rimborso di queste spese

presentando i relativi giustificativi. Il regolamento spese complementare per

il personale dirigente definisce il genere di esborso coperto dal rimborso

forfetario indicando una lista di spese che sono di regola sostenute

nell’ambito del ruolo di rappresentanza (punto 3: “spese forfetarie”).

Le spese di rappresentanza che superano il limite di spesa stabilito dal

regolamento spese complementare per il personale dirigente (importi superiori a

fr. 50) sono di regola rimborsate separatamente sulla base della presentazione

del relativo giustificativo, come previsto dal regolamento spese generale che è

applicabile a tutti gli altri generi di spesa sostenuti dal dirigente che

esulano da quelli inclusi nel rimborso forfetario (doc. XXIV).

Chiamato

dalla Cassa, in data 3 agosto 2017, a produrre i giustificativi atti a

comprovare l’entità delle rifusioni forfetarie versate a TERZ 1 e di precisare,

in caso di loro mancanza, per quale motivo non sono stati conservati (doc. 19),

il ricorrente ha precisato che il certificato di salario costituisce valido

giustificativo e “non si può pretendere che vengano tenuti i giustificativi

delle spese sostenute dal direttore quando ne è stato concordato il rimborso su

base forfetaria, d’intesa con l’Autorità fiscale e secondo gli stessi criteri

definiti nei Regolamenti e nelle DSD (…)” (doc. 20). In seguito

l’amministrazione ha chiesto la produzione delle schede contabili __________

(spese di rappresentanza) e __________ (spese diverse). L’insorgente le ha

trasmesse il 5 settembre 2017 (doc. 24).

Con

il ricorso il RI 1 ha prodotto “a campione” (doc. I, pag. 5, ad 11) una

distinta delle spese di TERZ 1 rimborsate a forfait nel periodo 2014-2016 (doc.

A8) per gli anni 2014, 2015 e 2016, “parziale e incompleta” (doc. I),

per complessivi fr. 943 nel 2014, fr. 967 nel 2015 e fr. 1'549.60 nel 2016.

Esse consistono nelle spese telefoniche (fr. 59 al mese; cfr. doc. A6 e A7) e nelle

spese di trasferta a fr. 0.70 al km.

2.5. Come

ricordato, il risarcimento per le spese concesso sotto forma d’importi

forfetari deve corrispondere complessivamente alle spese che effettivamente

sono risultate (Pratique VSI 1994 pag. 170) e le stesse devono essere

accompagnate dalle relative pezze giustificative (RCC 1960 pag. 34).

Il riconoscimento delle spese

generali da parte dell’autorità fiscale non è vincolante per le casse di

compensazione. Tuttavia, se le autorità fiscali hanno approvato un regolamento

spese,

come in concreto, le casse di

compensazione dovrebbero adottare questa decisione a patto che ciò sia ammesso

dal diritto AVS e le spese approvate non siano evidentemente eccessive (n. 3012

DSD). Ove non fosse possibile documentare le spese effettive mediante

giustificativi e non vi fosse un regolamento spese approvato

dall’autorità fiscale, va considerato l’importo forfettario indicato sul

certificato di salario ai fini della dichiarazione d’imposta, a meno che questo

forfait non sia evidentemente eccessivo. Il rimborso forfettario può essere

utilizzato per le spese per l’automobile, le spese di rappresentanza, piccole

spese ed altre spese effettive (N. 3013 DSD).

L’amministrazione, nel

caso di specie, non intende seguire quanto approvato dal fisco poiché le spese

fatte valere dal ricorrente non costituirebbero spese di rappresentanza e non

sarebbero state sufficientemente giustificate. La tabella (doc. A8) prodotta in

sede di ricorso, che elenca alcune trasferte anche fuori Cantone e le spese per

l’abbonamento telefonico privato di fr. 59 al mese, non rientrerebbero in

quanto stabilito con il fisco e contenuto nel contratto di lavoro.

La Cassa sostiene che la prassi

applicata a tutti i suoi affiliati prevede che le chiamate di servizio

effettuate tramite il cellulare privato siano ammesse unicamente sulla base di

giustificativi. L’unica alternativa è la messa a disposizione di un cellulare

aziendale da parte del datore di lavoro. Tale prassi, per una questione di

parità di trattamento e sicurezza del diritto, secondo l’amministrazione, va

confermata poiché permette di verificare che le spese fatte valere lo sono

effettivamente nell’ambito dell’attività lavorativa. Per le spese di trasferta,

invece, la Cassa non concede importi forfetari ma un’indennità chilometrica di

fr. 0.70 al km per trasferta di lavoro con il proprio veicolo. In caso di

veicolo aziendale concede i relativi costi contabilizzati nella contabilità e,

nel caso in cui il veicolo fosse utilizzato anche a scopi privati, il reddito

in natura è da calcolare in ragione dello 0.8% mensile del valore di acquisto

(senza IVA) del veicolo.

L’amministrazione evidenzia

di aver fornito ampie informazioni in merito ai datori di lavoro e ai fiduciari

ticinesi, i quali in molti casi inviano i regolamenti da approvare. In concreto

il fiduciario del ricorrente, __________, in occasione della revisione avrebbe

del resto compreso i motivi della ripresa poiché conforme alla prassi da lui

conosciuta. La Cassa rileva inoltre che una ripresa simile, per lo stesso

dipendente, TERZ 1, per le stesse mansioni in una struttura simile, è già stata

effettuata alcuni anni fa, senza provocare alcuna contestazione.

2.6. Chiamato a pronunciarsi nel

caso concreto questo Tribunale constata che effettivamente il regolamento

approvato dal fisco non è stato sottoposto preventivamente alla Cassa ed

inoltre alcune spese figuranti nella tabella prodotta solo con il ricorso

(doc. A8), come ammesso dal fisco (doc. XXIV), non sono comprese nel rimborso

forfetario (spese per alberghi fuori Cantone; cfr. “__________” 332 Km per fr.

232.40; “__________” per fr. 115 e “__________” 340 Km per fr. 238).

Tuttavia le condizioni per

considerare che l’accordo approvato dal fisco debba essere fatto proprio anche

dalla Cassa di compensazione, come prevedono i marg. 3011 e seguenti DSD, sono

adempiute, poiché le spese approvate non appaiono eccessive e sono ammesse

dalla LAVS.

Per quanto concerne l’ammontare

delle spese, il regolamento prevede un rimborso forfetario, senza conservazione

di giustificativi, di fr. 150 al mese, per tutte le spese di rappresentanza e

altre piccole spese fino a fr. 50 per singola spesa, a fronte di un salario di

fr. 8'000 lordi per tredici mensilità per un’attività dirigenziale che implica

per sua natura la necessità di assumersi spese bagatella i cui giustificativi

non possono a volte essere procurati o lo possono essere solo difficilmente

(cfr. art. 3 del regolamento: “gli inviti di partners commerciali per

piccole consumazioni al ristorante, gli inviti di partners commerciali per

consumazioni a casa, indipendentemente dai costi effettivi, escluso

tuttavia il catering-service, i regali in occasione di inviti di amici

commerciali, come fiori o alcolici, i pasti intermedi (pranzi e cene

durante i viaggi di lavoro possono tuttavia essere conteggiati), le

mance (le mance possono essere aggiunte all’importo della fattura per giudicare

se si tratta di una piccola spesa), le telefonate professionali da

apparecchi privati, gli inviti e i regali ai dipendenti, i

contributi ad istituzioni, associazioni, ecc., le spese accessorie per e

con i clienti, senza ricevuta, le piccole spese in occasione di colloqui

e riunioni, i biglietti di tram, bus, taxi, le tasse di

parcheggio, i viaggi di lavoro con l’automobile privata nel raggio

locale (30 km), le spese per il portabagagli (facchino), le spese per il

guardaroba, le spese postali e telefoniche, le spese per la pulizia dei

vestiti”).

L’importo approvato

dall’autorità fiscale non è eccessivo ed è adeguato e congruo per rapporto alla

natura dell’attività svolta. Esso figura chiaramente nei rispettivi certificati

di salario (doc. A3, A4 e A5).

Questo Tribunale rileva del

resto che il Regolamento spese complementari per il personale dirigente __________,

che rammenta come il regolamento spese deve essere previamente accettato dalla

Cassa, ma che in concreto può essere preso come paragone per stabilire se il

rimborso previsto è eccessivo, prevede per un salario lordo annuale da fr.

120'000 a fr. 250'000 il riconoscimento di un importo massimo per spese di

rappresentanza di fr. 8'000 all’anno, ossia, facendo le dovute proporzioni, un

ammontare nettamente superiore rispetto ai fr. 1'800 previsti in concreto a

Considerandi

fronte di un salario lordo annuo di fr. 104'000.

Circa la seconda condizione, e

meglio il riconoscimento di queste spese a livello di LAVS, va evidenziato che interpellata

dal TCA, la __________ ha affermato che “fanno parte delle spese coperte dal

rimborso forfetario annuale di 1'800 CHF le chiamate professionali effettuate

tramite apparecchi telefonici privati fino ad un costo di 50 CHF a chiamata”

e “le trasferte professionali con veicolo privato con partenza dalla sede

del RI 1 ed entro un raggio di 30 chilometri” (doc. XXIV).

Per quanto concerne le spese

telefoniche, TERZ 1 paga un abbonamento mensile di fr. 59 per il suo cellulare

privato.

Il fisco ha affermato che “trattandosi

di un importo mensile unico del costo di 59 CHF, quindi superiore al limite di

singola spesa di CHF 50, non rientrerebbe nel forfait di 1800 CHF annui ma

dovrebbe essere rimborsato separatamente. Ma, nel caso in cui il

cellulare privato è utilizzato prevalentemente per questioni professionali

(oltre il 50% delle chiamate), è ritenuto fiscalmente neutro e quindi

autorizzato un rimborso pari al 75% del costo dell’abbonamento. Nel caso del

signor TERZ 1 il costo rimborsabile sarebbe pari a circa 45 CHF al mese per cui

esso rientra nel limite di spesa previsto dal regolamento spese per il

personale dirigente”.

Certo, la Cassa sostiene che

non è stato comprovato che il cellulare è utilizzato prevalentemente a scopo

professionale e contesta la conclusione del fisco.

Tuttavia, come rileva il

ricorrente, a TERZ 1 non è stato fornito alcun telefono aziendale, poiché

quello attribuito al precedente segretario provocava costi ben maggiori (fr.

178.

nel luglio 2013 e fr. 167 nel gennaio 2014 [cfr. doc. XV/ 1 e 2]), ma gli è

stato rimborsato l’abbonamento del telefono privato utilizzato a scopi

aziendali. Ciò, sia per migliorarne la sua reperibilità anche nei giorni di

riposo, sia per razionalizzare e sburocratizzare la tenuta dei giustificativi.

Avendo concordato un rimborso a

forfait con il fisco, l’interessato non ha annotato le telefonate aziendali,

proprio perché l’accordo doveva semmai semplificare e non rendere più

difficile, il conteggio delle spese.

Ne segue che esse, come

affermato dal fisco, vanno riconosciute.

Relativamente alle spese di

trasferta, il fisco ha evidenziato che

fanno parte del forfait “le

spese professionali con veicolo privato con partenza dalla sede del RI 1 ed

effettuate entro un raggio di 30 chilometri”, mentre è esclusa la spesa per

pernottamenti in hotel (doc. XXIV).

Anche in questo caso, non vi è

motivo per scostarsi dalle conclusioni della __________. L’interessato ha

prodotto, a titolo indicativo, e non esaustivo (cfr. doc. I), alcune trasferte

effettuate durante l’orario di lavoro che ha potuto ricostruire a ritroso

esaminando la propria agenda. Egli non ha tuttavia indicato minuziosamente ogni

suo spostamento, avendo concluso un accordo con il fisco che comprendeva il

riconoscimento delle spese di trasferta in un raggio di 30 km.

La circostanza che gran parte

di queste trasferte si trovano sul tragitto tra la casa ed il lavoro non

permette alla Cassa di ritenere che esse non possono essere riconosciute in

applicazione dell’art. 9 cpv. 2 OAVS. Infatti, un conto è il trasferimento, diretto,

dal luogo di domicilio al posto di lavoro e viceversa, che non è riconosciuto

quale spesa ai sensi della LAVS. Un altro conto sono invece le trasferte

eseguite nell’ambito dell’attività lavorativa, che pur trovandosi sul medesimo

percorso, non hanno quale scopo quello di andare al luogo di domicilio o sul

luogo di lavoro abituale, bensì sono effettuate perché necessarie per

l’attività lavorativa.

Se il dipendente, per motivi di

lavoro, parte dalla sede della società per partecipare ad una riunione che si

trova sul medesimo percorso e poi ritorna presso la sede della società, le

spese vanno riconosciute, poiché non rientrano nel medesimo concetto di spesa

per il tragitto tra posto di lavoro e casa.

L’insorgente ha del resto

rilevato che la tabella A8, prodotta in sede di ricorso, è unicamente “indicativa”,

“a campione” e non “esaustiva” e che è stata ricostruita a

posteriori, sulla base dell’agenda dopo che la Cassa, inaspettatamente, ha

chiesto i giustificativi, che non sono stati conservati poiché, avendo ottenuto

l’approvazione del fisco per un rimborso spese forfetario, TERZ 1 ed il suo

datore di lavoro non hanno ritenuto necessario tenere i giustificativi.

Certo, la tabella A8, prevede

alcune trasferte oltre il raggio di 30 km od altre spese non rientranti nell’accordo

con il fisco e fa stato di un importo complessivo per spese di fr. 3'459.60, in

luogo dei fr. 5'250 forfetari previsti per il periodo da febbraio 2014 a

dicembre 2016.

Tuttavia, come più volte

evidenziato, l’insorgente ha sottolineato di aver dovuto ricostruire le spese a

posteriori, non avendo conservato i giustificativi poiché il fisco aveva

approvato il regolamento spese per il personale dirigente che gli permette un

rimborso di fr. 150 al mese. La tabella non è esaustiva, ma solo indicativa ed

inoltre non comprende tutte quelle piccole spese bagatella che per loro natura

sono difficilmente comprovabili (cfr. anche l’estratto del Regolamento spese

complementare per il personale dirigente della Conferenza fiscale svizzera,

stato 18.01.2018 – www.steuerkonferenz.ch : “[…] nell’ambito dell’attività

professionale, al personale dirigente derivano spese di rappresentanza come

pure per l’acquisizione e la cura delle relazioni con i clienti. I

giustificativi per queste spese di rappresentanza e per le piccole spese (spese

bagatella) non possono a volte essere procurati o lo possono essere solo

difficilmente. Per ragioni di razionalità, al personale dirigente è di

conseguenza corrisposta un’indennità forfetaria annua. L’indennità forfetaria

compensa tutte le piccole spese fino ad un ammontare di CHF 50 per evento. In

questo contesto, ogni spesa vale come un singolo evento. Diverse piccole spese

scaglionate nel tempo non possono pertanto essere addizionate, anche quando

avvengono nell’ambito di un singolo incarico di lavoro (p. es. in occasione di

un viaggio di lavoro): vale il divieto di cumulo. I beneficiari dell’indennità

per spese forfetarie non possono più far valere effettivamente queste piccole

spese fino a CHF 50”).

La circostanza che TERZ 1 è già

stato oggetto di una ripresa come quella in esame per un lavoro simile presso

una struttura simile nel __________ non è motivo per modificare l’esito del

ricorso poiché in quel caso la fattispecie non è stata esaminata dal Tribunale

ritenuto che le parti non hanno impugnato la decisione. Inoltre, ogni caso va

esaminato singolarmente, sulla base delle sue caratteristiche specifiche.

Anche per questo motivo il

trattamento del precedente segretario, che non avrebbe beneficiato di un

rimborso forfetario delle spese pur guadagnando di più del direttore odierno,

non è un motivo per non riconoscere la correttezza delle spese forfetarie nel

preciso caso di specie.

Alla luce di quanto sopra, considerato

che l’autorità fiscale ha confermato di aver approvato un rimborso forfetario

di fr. 150 al mese per l’attività dirigenziale di TERZ 1 e ritenuto che essa

non appare eccessiva e che non è incompatibile con il diritto AVS (cfr. n. 3012

DSD), rammentati i motivi di semplificazione amministrativa, questo Tribunale non

ha motivo per scostarsi dall’accordo approvato dal fisco.

In considerazione

del principio di unità e coerenza dell'ordinamento giuridico vanno del resto possibilmente

evitate divergenti valutazioni dell'autorità fiscale e dell'amministrazione

AVS. Quest'ultima eviterà pertanto di distanziarsi, nella misura del possibile,

dalle decisioni adottate dall'autorità fiscale se esse appaiono sostenibili (sentenza

9C_514/2008 del 19 maggio 2009 consid. 4.2). Al parallelismo tra

qualifica fiscale e assicurativa sociale non va possibilmente rinunciato (sentenza

9C_514/2008 del 19 maggio 2009 consid. 4.2).

Il mancato

rispetto del principio unitario dell'ordinamento giuridico rischia altrimenti

di mettere a repentaglio l'accettazione dello stesso ordinamento da parte dei

contribuenti (sentenza 9C_514/2008 del 19 maggio 2009 consid. 4.2).

Ne segue che anche in ambito

LAVS il rimborso forfetario va riconosciuto. Il ricorso va di conseguenza

accolto e la ripresa va annullata.

2.7

La Cassa ha chiesto di

sentire il fiduciario del ricorrente, __________ (doc. XIII), che ha

partecipato al controllo contabile ed avrebbe compreso i motivi alla base del

non riconoscimento del forfait al direttore (doc. III), ciò che avrebbe indotto

il revisore della Cassa a non fotocopiare in sede di controllo le varie schede

contabili relative alla spese di rappresentanza poi successivamente richieste

in sede di opposizione (doc. III). Egli sarebbe inoltre stato al corrente della

ripresa, anticipatagli dal consulente ispettore in sede di controllo come da

prassi e confermata al telefono __________ “da egli contattato” (doc.

XIII).

Questo TCA rinuncia alla

sua audizione.

Infatti, l’esito del

ricorso non muta in funzione del fatto che __________ fosse o meno al corrente

della ripresa né in considerazione del sentimento intimo del fiduciario

dell’insorgente o delle sue conoscenze in merito alla prassi della Cassa. Anche

se __________ fosse stato d’accordo ed al corrente della ripresa, ciò non

avrebbe impedito il RI 1 di interporre __________ contro la decisione su

opposizione.

Conformemente alla

costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca

l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle

prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere

considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero

modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento

anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung,

pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege

des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11

gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223

consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale

modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito

desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF

124.

V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

2.8

Il

ricorrente, rappresentato dal proprio Presidente (cfr. doc. I), ha chiesto le

ripetibili (cfr. sentenza dell’11 gennaio 2005, H 257/03, consid. 8 e sentenza

30.2004.78

del 21 marzo 2005).

Per

quanto concerne l'indennità per ripetibili, essa può venire assegnata, di

regola, solo al ricorrente vittorioso patrocinato in causa (vedasi per la

regola e le eccezioni: DTF 129 II 297 consid. 5, DTF 119 Ib 412, DTF

112.

V 86 consid. 4, DTF 110 V 81 consid. 7, DTF 105 V

89.

consid. 4, DTF 105 Ia 122, DTF 99 Ia 580 consid. 4; Susanne

Leuzinger-Naef, "Bundesrechtliche Verfahrensanforderungen betreffend

Verfahrenskosten, Parteientschädigung und unentgeltliche Rechtsbeistand im

Sozialversicherungsrecht", in SZS 1991 pag. 180 ss) ed è concessa non soltanto se l’assicurato è patrocinato

da un avvocato, ma anche quando il patrocinio è assunto da una persona

particolarmente qualificata per la questione giuridica considerata, purché non

si debba ritenere che il patrocinatore abbia agito a titolo gratuito (DTF 118 V

140.

consid. 2= RCC 1992 p. 433 consid. 2a; RCC 1985 p. 411 consid. 4; DTF 108 V

271.

= RCC 1983 p. 329; cfr. la sentenza 30.2009.32 del 2 aprile 2010).

Inoltre,

l'Alta Corte federale riconosce eccezionalmente ad una parte vittoriosa non

rappresentata il diritto ad ottenere un'indennità per ripetibili per l'attività

da lei svolta solo se la causa è complessa, gli interessi in gioco sono

importanti, il lavoro svolto ha impedito notevolmente l'attività professionale

o ha comportato una perdita di guadagno e se gli sforzi profusi sono

ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (DTF

129.

II 297 consid. 5; DTF 119 Ib

412; DTF 113 Ib 356 consid. 6b, DTF 110 V 81 consid. 7,

DTF 110 V 133 consid. 4a).

In

concreto, l’avv. RA 1, che rappresenta il ricorrente in qualità di Presidente

del RI 1 e non come avvocato indipendente (cfr. doc. I; cfr. anche sentenza

30.2004.78

del 21 marzo 2005), non ha dovuto agire in una causa complessa la

cui posta in gioco era importante e nemmeno risulta dagli atti che il lavoro

svolto ha impedito notevolmente la sua attività professionale. Per cui non ha

diritto a ripetibili, non essendo adempiuti in concreto i particolari requisiti

cui il riconoscimento delle medesime è subordinato in tal caso (cfr. sentenza

dell’11 gennaio 2005, H 257/03, consid. 8: “La società

ricorrente non è patrocinata, ragione per cui, sebbene parzialmente vincente in

causa, non ha diritto a ripetibili, non essendo adempiuti in concreto i

particolari requisiti cui il riconoscimento delle medesime è subordinato in tal

caso (cfr. DTF 110 V 82)”).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.Il ricorso è accolto.

§ La decisione impugnata è

annullata.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano

ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti