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Decisione

30.2017.46

Conferma del calcolo dei contributi e degli interessi di mora dovuti sul reddito conseguito quale commerciante professionale d'immobili

31 gennaio 2018Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

I contributi AVS degli assicurati esercitanti

un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi

reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1

LAVS). Il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente è stabilito

deducendo dal reddito lordo le spese generali necessarie per conseguire il

reddito lordo (art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS).

2.2. I contributi sono fissati per

ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l'anno

civile (art. 22 cpv. 1 OAVS).

Per il calcolo dei

contributi sono determinanti il reddito secondo il risultato dell’esercizio

commerciale chiuso nell’anno di contribuzione e il capitale proprio investito

nell’azienda alla fine dell’esercizio commerciale (art. 22 cpv. 2 OAVS).

Se l’esercizio commerciale

non corrisponde all’anno di contribuzione, il reddito non è ripartito sugli

anni di contribuzione. È fatto salvo il capoverso 4 (art. 22 cpv. 3 OAVS).

Se in un anno di

contribuzione non si è proceduto alla chiusura dei conti, il reddito

dell’esercizio commerciale va ripartito sugli anni di contribuzione

conformemente alla sua durata (art. 22 cpv. 4 OAVS).

Il reddito non è

convertito in reddito annuo (art. 22 cpv. 5 OAVS).

2.3. Le

autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo

dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, passata

in giudicato, e il capitale proprio investito nell'azienda in base alla corrispondente

tassazione dell'imposta cantonale, passata in giudicato e adeguata ai valori di

ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1 OAVS).

In difetto di una tassazione dell'imposta federale diretta passata

in giudicato, gli elementi fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione

dell'imposta cantonale sul reddito e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione

controllata d'imposta federale diretta (art. 23 cpv. 2 OAVS).

Nei casi di

procedura per sottrazione d’imposta, i capoversi 1 e 2 sono applicabili per

analogia (art. 23 cpv. 3 OAVS).

Le indicazioni fornite dalle autorità fiscali sono vincolanti per

le casse di compensazione (art. 23 cpv. 4 OAVS).

Se le autorità fiscali cantonali non possono comunicare il

reddito, le casse di compensazione devono valutare il reddito determinante per

stabilire il contributo e il capitale proprio investito nell'azienda fondandosi

sui dati a loro disposizione. Gli assicurati devono dare le indicazioni

necessarie alle casse di compensazione e, se richiesto, presentare i giustificativi

(art. 23 cpv. 5 OAVS).

2.4. Va ancora rammentato che ai

sensi dell'art. 9 cpv. 2 LAVS, il reddito netto proveniente da un'attività

lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo:

a. le

spese generali necessarie per conseguire il reddito lordo;

b.

gli ammortamenti e le riserve di aziende commerciali

consentiti dall'uso commerciale e corrispondenti alle svalutazioni subite;

c. le perdite commerciali subite e allibrate;

d.

le elargizioni fatte dal titolare dell'azienda, nel

periodo di computo, a istituzioni previdenziali a favore del proprio personale,

purché sia escluso che possano servire ad altro uso, nonché le elargizioni

fatte esclusivamente a scopo di utilità pubblica;

e.

i versamenti personali fatti a istituzioni di

previdenza, per quanto equivalgano alla quota generalmente assunta dal datore

di lavoro;

f. l'interesse del capitale proprio impegnato

nell'azienda; il tasso d'interesse corrisponde al rendimento medio annuo dei

prestiti in franchi svizzeri dei debitori svizzeri che non sono enti pubblici.

Il

Consiglio federale può accordare, all’occorrenza, altre deduzioni dal reddito

lordo proveniente dall’attività lucrativa indipendente.

Ai sensi dell’art. 9 cpv.

3 LAVS il reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente e il

capitale proprio impegnato nell’azienda sono accertati dalle autorità fiscali

cantonali e comunicati alle casse di compensazione.

Per l’art. 9 cpv. 4 LAVS,

nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2012, le casse di compensazione aggiungono

al reddito comunicato dalle autorità fiscali le deduzioni ammissibili secondo

il diritto fiscale dei contributi di cui all’art. 8 LAVS, all’art. 3 cpv. 1 LAI

e all’art. 27 cpv. 2 LIPG. A tal fine il reddito comunicato è calcolato al 100

per cento in base ai tassi di contribuzione applicabili.

2.5. Per giurisprudenza costante

del Tribunale federale ogni tassazione fiscale è presunta conforme alla realtà:

le Casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle autorità di

tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la

decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità.

L'autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale

cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente

comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare

fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni

sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano;

infatti la determinazione del reddito spetta alle autorità fiscali e il Giudice

delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari

provvedimenti di tassazione (sentenza 9C_441/2015 del 19 febbraio 2016

parzialmente pubblicata in SVR AVS Nr. 4 pag. 11; DTF 134 V 250, consid. 3).

L'assicurato esercitante

un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti nel

procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni

sociali (sentenza 9C_441/2015 del 19 febbraio 2016 parzialmente pubblicata in

SVR AVS Nr. 4 pag. 11; Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b,

1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF

110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC

1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a =

RCC 1976 pag. 275 consid. 3a). Il Tribunale federale ha comunque

precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per

il Giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla

determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione

giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993,

pag. 242 segg.).

Le comunicazioni fiscali

sono vincolanti per la Cassa, anche se fondate su una tassazione d'ufficio (RCC

1988 pag. 321 consid. 3; Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der

obligatorischen AHV, 2a edizione, Zurigo 1996, N. 8.32, pag. 212; Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des

articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants

(LAVS), ad art. 9 LAVS, N. 151 pag. 312).

2.6. Va

ancora rilevato che a norma dell'art. 17 OAVS sono considerati reddito

proveniente da un'attività lucrativa indipendente ai sensi dell'articolo 9

capoverso 1 LAVS tutti i redditi conseguiti in proprio da un'azienda

commerciale, industriale, artigianale, agricola o silvicola, dall'esercizio di

una professione liberale o da qualsiasi altra attività compresi gli utili in

capitale e gli utili realizzati con il trasferimento di elementi patrimoniali

giusta l'articolo 18 capoverso 2 LIFD e gli utili conseguiti con

l'alienazione di fondi agricoli e silvicoli giusta l'articolo 18 capoverso 4

LIFD, eccetto i redditi da partecipazioni dichiarati quali sostanza commerciale

giusta l'articolo 18 capoverso 2 LIFD.

Secondo l'art. 18 cpv. 1

LIFD sono imponibili tutti i proventi dall'esercizio di un'impresa commerciale,

industriale, artigianale, agricola o forestale, da una libera professione e da

ogni altra attività lucrativa indipendente.

Pronunciandosi sulla

portata di questa norma, nonostante i dubbi sollevati dalla giurisprudenza

cantonale e dalla dottrina, il Tribunale federale ha confermato, con una

sentenza del 1999, l'imponibilità degli utili provenienti da commercio

professionale di beni, in particolare immobili e titoli (DTF 125 II 113).

L'Alta Corte ha posto

l'accento sul fatto che l'art. 16 cpv. 1 LIFD dichiara imponibile "la

totalità dei proventi, periodici e unici" e afferma pertanto il principio

dell'imposizione del reddito netto complessivo. Esenti sono invece secondo

l'art. 16 cpv. 3 LIFD solo gli utili in capitale "conseguiti nella

realizzazione di sostanza privata": la legge si limita a esplicitare

quanto vigeva già in precedenza; da parte loro, gli articoli da 17 a 23 LIFD si limitano a descrivere i redditi imponibili più importanti e definiscono in

particolare i redditi da attività lucrativa dipendente ed indipendente. Per il

legislatore, dunque, secondo quanto conclude il Tribunale federale, anche utili

provenienti da un'attività che oltrepassa la mera amministrazione della

sostanza privata rappresentano reddito da attività lucrativa indipendente ed

anche i beni impiegati per tale attività costituiscono sostanza aziendale,

anche se manca ogni attività organizzata nella forma di una vera e propria

impresa.

Ne consegue che

l'esenzione secondo l'art. 16 cpv. 3 LIFD è limitata a quegli utili in capitale

che sorgono nel quadro della usuale amministrazione del patrimonio, cioè senza

una particolare attività del contribuente indirizzata al conseguimento di un

lucro, oppure in seguito ad un'occasione che si offre in modo casuale. Poiché

bisogna fondarsi su una nozione ampia di attività lucrativa indipendente,

l'art. 18 LIFD permette di considerare un'attività che oltrepassa la semplice

amministrazione del patrimonio come una forma di attività lucrativa

indipendente.

Va infine ricordato che

secondo la pluridecennale prassi del Tribunale federale, vi è commercio

professionale di immobili non appena il contribuente svolge un'attività che

eccede la mera amministrazione del patrimonio e sfrutta il mercato immobiliare

alla stregua di un commerciante professionale, nell'intento di realizzare un

profitto (DTF 112 Ib 81 consid. 2a e rif.; STF 2P.56/2000 del 27 marzo 2001).

In particolare, sono considerati indizi di un'attività lucrativa, un'elevata

frequenza di operazioni, l'esistenza di legami tra tali operazioni e l'attività

professionale del contribuente, l'uso di notevoli crediti, il fatto che

l'interessato si serva di conoscenze professionali proprie o di terzi, la breve

durata del possesso dei fondi e il reinvestimento dei profitti in ulteriori

operazioni immobiliari (STF del 25 marzo 2004 nella 2A.37/2004).

Per stabilire se si è o no

in presenza di un commercio professionale d'immobili, si deve tenere conto

dell'insieme delle circostanze del caso concreto (cfr. DTF 125 II 113 consid.

3c e 6a).

2.7. Nel caso di specie

l’assicurato, correttamente, non contesta la qualifica di commerciante professionale

Considerandi

d’immobili, ma sostiene che i contributi non debbano essere calcolati sulla

base del reddito da attività indipendente evinto dalla tassazione fiscale

personale su reclamo del 2013, cresciuta in giudicato, bensì dall’utile della

sua ditta individuale __________.

A questo proposito, nelle

corrispondenze con l’amministrazione, in sede di opposizione, aveva chiesto

alla Cassa “un po’ di tempo” per “presentare il bilancio e correggere

l’importo” (cfr. doc. 11; cfr. anche doc. 4 e 12).

Egli tuttavia non ha mai

prodotto alcunché.

Da parte sua la Cassa ha

interpellato l’ufficio di tassazione, il quale ha rilevato che l’insorgente ha

conseguito un reddito lordo da attività indipendente di fr. 1’487'651,

corrispondente ad un reddito netto di fr. 1'335'000 (cfr. doc. 6a) ed ha

confermato che la tassazione su reclamo rettificata è nel frattempo cresciuta

in giudicato.

I dati comunicati alla

Cassa, sono confermati dalla documentazione acquisita dal fisco pendente causa da

questo Tribunale e relativa all’imposta federale diretta (doc. VI+ 1/3).

Del resto l’insorgente non

contesta tali importi, ma sostiene che occorrerebbe prendere in considerazione

l’utile della ditta individuale, ritenuto che conformemente all’art. 957 CO, se

supera la cifra d’affari di fr. 500’000 deve produrre i conti annuali firmati.

A torto.

In primo luogo va ribadito

che le indicazioni fornite dalle autorità fiscali sono vincolanti per le casse

di compensazione (art. 23 cpv. 4 OAVS). Ora, ritenuto che l’interessato ha conseguito,

nel 2013, un reddito da attività indipendente di fr. 1'335'000, che la relativa

tassazione “su reclamo rettificata” è cresciuta in giudicato e che il

ricorrente non comprova, neppure secondo il principio della verosimiglianza

preponderante valido nelle assicurazioni sociali, un errore manifesto,

debitamente comprovato, immediatamente emendabile oppure un fatto irrilevante

dal profilo fiscale ma decisivo in tema di assicurazioni sociali, l’ammontare

del reddito soggetto a contribuzione deve essere confermato (cfr. anche

sentenza 9C_441/2015 del 19 febbraio 2016 parzialmente pubblicata in SVR AVS

Nr. 4 pag. 11).

Non va poi dimenticato,

che, nella misura in cui l’interessato afferma di essere titolare di una ditta

individuale, è proprio nell’ambito della tassazione personale che vanno

dichiarati tutti i redditi e le eventuali deduzioni derivanti dalla propria

attività. L’insorgente non può, come sembra sostenere nelle more

amministrative, inoltrare in un secondo tempo ed al di fuori della dichiarazione

fiscale, un bilancio della ditta individuale. Questo Tribunale evidenzia del

resto come con la dichiarazione fiscale 2013 l’insorgente, come era suo

obbligo, ha già prodotto i conti della ditta (cfr. “Liquidità __________

2013”) ed è semmai nell’ambito della procedura fiscale che avrebbe dovuto

contestare l’ammontare del reddito da attività indipendente (cfr. anche

sentenza 9C_441/2015 del 19 febbraio 2016 parzialmente pubblicata in SVR AVS

Nr. 4 pag. 11).

Anche il riferimento

all’art. 957 CO non può essergli d’aiuto. Certo, il cpv. 1 cifra 1, in vigore

dal 1° gennaio 2013, come rileva l’insorgente, prevede che devono tenere la contabilità

e presentare i conti conformemente alle disposizioni che seguono le imprese

individuali e le società di persone con una cifra d’affari di almeno 500'000

franchi nell’ultimo esercizio. Tuttavia, a prescindere che, come emerge dalle “istruzioni

per i questionari 15 e 15a” (605.040.34.1i) dell’amministrazione federale

delle contribuzioni, il nuovo diritto contabile entrato in vigore il 1°

gennaio 2013 “viene applicato per la prima volta agli esercizi che iniziano

due anni dopo la sua entrata in vigore, ossia dal 1° gennaio 2015”, i conti,

come già rilevato, devono comunque essere prodotti unitamente alla dichiarazione

fiscale personale, in concreto quella del 2013.

Ne segue che l’importo

stabilito dal fisco nella tassazione 2013, conformemente all’art. 23 cpv. 1

OAVS, è vincolante sia per la Cassa di compensazione che per il giudice delle

assicurazioni sociali. Di conseguenza, se l’interessato non fosse stato

d’accordo con l’ammontare del reddito da attività lucrativa indipendente avrebbe

dovuto contestarlo in sede fiscale.

La decisione su

opposizione impugnata, su questo punto, si rivela pertanto corretta.

2.8

Per quanto concerne gli

interessi, l'art. 26 cpv. 1 LPGA prevede che i crediti di

contributi dovuti o di contributi indebitamente riscossi sottostanno

rispettivamente a interessi di mora o rimunerativi.

Per l'art. 41bis cpv. 1 lett.

f OAVS devono segnatamente pagare gli interessi di mora le persone che

esercitano un'attività lucrativa indipendente sui contributi da compensare,

qualora i contributi d'acconto siano almeno il 25 per cento inferiori ai

contributi effettivamente dovuti e non vengano versati fino al 1° gennaio dopo

il termine dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione, a partire dal 1°

gennaio dopo tale termine (DTF 134 V 405, consid. 4.2).

Gli interessi cessano di decorrere con il pagamento completo dei

contributi, con la presentazione del regolare conteggio o, in mancanza di esso,

con la fatturazione. In caso di reclamo di contributi arretrati, gli interessi

cessano di decorrere con la fatturazione, sempre che i contributi siano pagati

entro il termine fissato (art. 41bis cpv. 2 OAVS).

In virtù dell'art. 42 cpv. 1 OAVS, i contributi sono considerati pagati

con la ricezione del pagamento da parte della Cassa di compensazione. Il tasso

per gli interessi di mora e per gli interessi compensativi è del 5% all'anno

(art. 42 cpv. 2 OAVS).

Gli interessi sono calcolati in giorni. I mesi interi sono

calcolati come 30 giorni (art. 42 cpv. 3 OAVS; sentenza H 148/03 del 10 novembre

2003).

2.9

Nel caso in esame, la Cassa

di compensazione ha chiesto al ricorrente il versamento di interessi di mora

basandosi sull'art. 41bis (cfr. doc. 9) cpv. 1 lett. f OAVS e calcolandoli sulla

base di 890 giorni di ritardo (dal 1° gennaio 2015 [1° gennaio

dopo il termine dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione] al 20

giugno 2017 [giorno della fatturazione]).

Pronunciandosi

nell’ambito di fattispecie ticinesi concernenti persone esercitanti

un'attività indipendente debitrici di contributi personali, alle quali è stata

applicata per gli interessi di mora la lettera f dell'art. 41bis cpv. 1 OAVS

avendo versato acconti inferiori al 25% dei contributi effettivamente dovuti

(DTF 134 V 405; sentenza 9C_623/2007, sentenza 9C_709/2007 e sentenza

9C_632/2007 tutte e tre del 26 settembre 2008), il Tribunale federale ha

affermato che il ricorrente non poteva validamente liberarsi dal

suo obbligo di pagamento tentando di invocare l'irreprensibilità del suo agire

e addebitando all'amministrazione un comportamento negligente.

L'Alta Corte ha infatti precisato che l'interesse

moratorio non ha carattere penale e matura indipendentemente da ogni colpa. Per

l'obbligo di prestare interessi di mora in ambito contributivo non è

pertanto decisivo se il ritardo nella fissazione o nel pagamento dei contributi

sia imputabile al contribuente oppure alla Cassa di compensazione

(DTF 134 V 405 consid. 7.1; DTF 134 V 202 consid. 3.3.1;

sentenza H 221/90 del 24 gennaio 1992 = ZAK 1992 pag. 167 seg. consid. 4b). Dal

momento che l'obbligo di versamento degli interessi moratori è indipendente

dall'esistenza o meno di una colpa, esso si giustificherebbe anche qualora la Cassa

(o l'autorità fiscale) dovesse avere - per ipotesi - trascinato in

maniera dilatoria la fissazione definitiva dei contributi (DTF

134.

V 405 consid. 7.1; DTF 134 V 202 consid. 3.3.2; sentenza H 157/04 del 14

dicembre 2004, consid. 3.4.2). Il ricorrente avrebbe infatti potuto,

durante questa attesa, fare fruttare il debito contributivo non ancora

fatturato né saldato. Irrilevante, invece, è che durante questo tempo egli

abbia o no effettivamente tratto vantaggio in misura equivalente al tasso di

interesse moratorio legale del 5%. L'obbligo di pagamento dell'interesse si fonda

infatti sulla finzione di un guadagno di interessi del contribuente e di una

perdita corrispondente della Cassa. In virtù dell'art. 41ter cpv. 1 OAVS,

questa finzione si trova ugualmente nel caso opposto, dove spetta alle Casse di

compensazione versare interessi compensativi del 5% per contributi non dovuti

che vengono restituiti o compensati (DTF 134 V 405 consid. 7.1).

L'interesse di mora e l'interesse compensativo hanno infatti per

funzione di compensare il fatto che in caso di pagamento tardivo il debitore

può trarre un beneficio d'interesse, mentre il creditore subisce uno svantaggio

(DTF 134 V 405 consid. 5.3; STF 9C_709/2007 del 26 settembre 2008 consid. 4.3). Dunque, l'interesse di mora

tende a compensare un ingiustificato arricchimento del debitore della

prestazione, che versa sul contributo effettivamente dovuto un acconto

manifestamente insufficiente, conseguendo implicitamente un finanziamento per

il mancato pagamento alla Cassa di congrui acconti.

Inoltre, per l'art. 24 cpv. 4 OAVS le persone tenute

a pagare i contributi devono dare alle casse di compensazione le indicazioni

necessarie per la fissazione dei contributi d'acconto, presentare, se

richiesti, i giustificativi e segnalare le divergenze sostanziali dal reddito

presumibile. Pertanto, se risulta che il reddito diverge sostanzialmente

dal reddito presumibile, i contribuenti sono tenuti a segnalarlo alle casse di

compensazione, le quali adeguano poi i contributi d'acconto (art. 24 cpv. 3

OAVS). In questo modo si registra una stretta relazione tra questo disposto e

l'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS. Gli interessi iniziano a decorrere

relativamente tardi, sicché le persone tenute a pagare i

contributi possono valutare il loro reddito effettivo sulla base del bilancio

di esercizio e segnalare un'eventuale divergenza alle casse di compensazione.

In questo modo, i contribuenti dispongono del tempo necessario per pagare

un'eventuale differenza prima ancora che inizino a decorrere gli interessi

moratori (DTF 134 V 405 consid. 7.2; VSI

2000.

pag. 119).

Questi concetti sono stati ribaditi nella DTF 139 V

297, secondo cui gli interessi di mora sono dovuti indipendentemente da colpa

(consid. 3.3.2.2).

Non vi è di

conseguenza alcuna violazione del principio della buona fede da parte

dell’amministrazione nel caso concreto (cfr. sentenza 30.2016.32 del 12

settembre 2016; sentenza 30.2016.5+6 del 27 aprile 2016; sentenza 30.2015.35

del 24 marzo 2016, in cui la Cassa di compensazione ha ritardato di un anno

l’emanazione nel 2015 della decisione di fissazione dei contributi dopo le

notifiche di tassazione IFD 2008, 2009 e 2010 dell’ottobre 2014, mentre nel

caso giudicato con la sentenza 30.2015.29 del 25 gennaio 2016 la Cassa ha

emesso la decisione di fissazione dei contributi per il 2010 dopo tre anni

dalla notifica di tassazione IFD 2010).

2.10

Nell'evenienza

concreta spettava pertanto all’insorgente dar seguito ai suoi obblighi

notificando immediatamente alla Cassa di compensazione il reddito aziendale

conseguito nell’anno in esame, dopo la realizzazione di tale reddito.

A questo proposito va evidenziato che con la

summenzionata sentenza 9C_709/2007 del 26 settembre 2008 il Tribunale federale ha chiarito che

anche se una notifica di tassazione è disponibile, la Cassa non è tenuta ad

attivarsi per ottenerla:

" 4.2 Contrariamente a quanto sembra pretendere l'insorgente, in forza

dell'art. 27 cpv. 1 OAVS le casse di compensazione non sono obbligate, prima

dell'emanazione di una decisione contributiva, di richiedere gli incarti

fiscali degli assicurati e di andare alla ricerca di notifiche di tassazione

cresciute in giudicato, essendo piuttosto il compito delle autorità fiscali di

trasmettere i dati necessari (cfr. sentenza del Tribunale federale delle

assicurazioni H 127/04 del 30 dicembre 2004, consid. 4, resa in applicazione

della precedente versione dell'art. 27 cpv. 1 prima frase OAVS, in vigore fino

al 31 dicembre 2000, il cui tenore corrisponde tuttavia sostanzialmente a

quello qui in esame).”

2.11

Anche

il tasso del 5% applicato in virtù dell’art. 42 cpv. 2 OAVS va confermato. Il

TF ha più volte stabilito che esso è conforme alla legge e non vi si può

derogare (cfr. sentenza 9C_531/2015 del 22 marzo 2016, pubblicata in SVR 8/9

2016, AHV Nr. 9, pag. 25 e seguenti), poiché si tratta di un interesse tecnico

(cfr. DTF 139 V 297 consid. 3.3.2.2) che non è da mettere in relazione con i

tassi d’interesse dei mercati finanziari (sentenza 9C_531/2015 del 22 marzo

2016, pubblicata in SVR 8/9 2016, AHV Nr. 9, pag. 25 e seguenti).

2.12

Infine, per quanto concerne la

richiesta di condono degli interessi, va rammentato che per costante

giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il presupposto ed

il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. SVR 2005

AHV Nr. 19; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e

giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294). Se non è stata emessa

nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere

pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF

131.

V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414 consid. 1A; DTF 119

Ib 36 consid. 1b).

In concreto, non essendo

oggetto della decisione, il Tribunale non può esprimersi in merito alla

richiesta di condono.

L’incarto va pertanto

trasmesso alla Cassa affinché si esprima sulla domanda dell’assicurato.

2.13

Alla luce di

tutto quanto sopra esposto il ricorso va respinto, mentre la decisione

impugnata merita conferma.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. L’incarto è trasmesso alla

Cassa di compensazione per i suoi incombenti.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti