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Decisione

30.2017.47

Interessi di mora su contributi di indipendenti sono riscossi se contributi d'acconto versati sono inferiori del 25% al totale.L'interesse di mora non ha carattere penale e matura indipendentemente da

9 febbraio 2018Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

I contributi AVS degli assicurati esercitanti

un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi

reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1

LAVS). Il reddito proveniente da un'attività

lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo una serie di

spese indicate all’art. 9 cpv. 2 LAVS.

L'art. 14 cpv. 2 LAVS prevede che i contributi del reddito proveniente

da un'attività lucrativa indipendente, i contributi degli assicurati che non

esercitano un'attività lucrativa e quelli degli assicurati i cui datori di lavoro

non sono soggetti all'obbligo di pagare i contributi devono essere stabiliti e

versati periodicamente. Il Consiglio federale fissa i periodi di calcolo e di

contribuzione.

Per l'art. 14 cpv. 3 LAVS se, nonostante diffida, una persona tenuta

al pagamento dei contributi non dà le indicazioni necessarie per il calcolo di

essi, questi sono stabiliti mediante tassazione d'ufficio.

Giusta l'art. 14 cpv. 4 LAVS il Consiglio federale emana prescrizioni

sui termini di pagamento dei contributi (lett. a), sulla procedura di diffida e

di tassazione d'ufficio (lett. b), sul pagamento dei contributi arretrati

(lett. c) e sul condono del pagamento di contributi arretrati, anche in deroga

all'art. 24 LPGA (lett. d).

Con l'entrata in vigore della LPGA, la lettera e dell'art.

14 cpv. 4 LAVS sulla riscossione di interessi di mora e il pagamento di

interessi rimunerativi è stata abrogata.

Dal 1° gennaio 2003 gli interessi di mora sulle prestazioni sono

infatti retti dall'art. 26 LPGA e quindi dagli artt. 6 e 7 OPGA (STF

9C_632/2007 del 26 settembre 2008; STF 9C_738/2007 del 29 agosto 2008), come in

concreto.

2.3. I contributi sono fissati per

ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l'anno

civile (art. 22 cpv. 1 OAVS).

Per il calcolo dei contributi sono determinanti il reddito secondo

il risultato dell’esercizio commerciale chiuso nell’anno di contribuzione e il

capitale proprio investito nell’azienda alla fine dell’esercizio commerciale

(art. 22 cpv. 2 OAVS).

Le autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante

per il calcolo dei contributi in base alla tassazione dell’imposta federale

diretta, passata in giudicato, e il capitale proprio investito nell’azienda in

base alla corrispondente tassazione dell’imposta cantonale, passata in

giudicato e adeguata ai valori di ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1

OAVS).

In difetto di una tassazione

dell’imposta federale diretta passata in giudicato, gli elementi fiscali

determinanti sono desunti dalla tassazione dell’imposta cantonale sul reddito

e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione controllata d’imposta federale

diretta (art. 23 cpv. 2 OAVS).

Le indicazioni fornite dalle

autorità fiscali sono vincolanti per le casse di compensazione (art. 23 cpv. 4

OAVS).

Nell’anno di contribuzione corrente, le persone tenute a pagare i

contributi devono pagare contributi d’acconto a scadenze periodiche (art. 24

cpv. 1 OAVS).

Le casse di compensazione stabiliscono i contributi

d'acconto sulla base del reddito presumibile dell'anno di contribuzione.

Possono fondarsi sul reddito determinante per l'ultima decisione di fissazione

dei contributi, salvo che la persona tenuta a pagare i contributi renda

verosimile che detto reddito non corrisponde manifestamente al reddito

presumibile (art. 24 cpv. 2 OAVS).

In virtù dell’art. 24 cpv. 3 OAVS, se durante o dopo

l'anno di contribuzione risulta che il reddito diverge sostanzialmente dal

reddito presumibile, le casse di compensazione adeguano i contributi d'acconto.

Per l’art. 24 cpv. 4 OAVS, le persone tenute a pagare i contributi

devono dare alle casse di compensazione le indicazioni necessarie per la

fissazione dei contributi d'acconto, presentare, se richiesto, i giustificativi

e segnalare le divergenze sostanziali dal reddito presumibile.

Giusta l’art. 25 cpv. 1 OAVS, le casse di compensazione fissano i

contributi dovuti per l’anno di contribuzione in una decisione e procedono alla

compensazione con i contributi d’acconto pagati.

Per il cpv. 2, i contributi non versati dagli assicurati vanno

pagati entro 30 giorni a contare dalla fatturazione.

Per le persone esercitanti un'attività lucrativa

indipendente a esse affiliate, le casse di compensazione domandano alle

competenti autorità fiscali cantonali le indicazioni necessarie al calcolo dei

contributi. L'Ufficio federale emana direttive in merito alle indicazioni

necessarie e alla procedura di notifica (art. 27 cpv. 1 OAVS).

Giusta l’art. 27 cpv. 2 OAVS, le autorità fiscali

cantonali trasmettono man mano le indicazioni per ogni anno fiscale alle casse

di compensazione.

L'autorità fiscale cantonale che non ha ricevuto

nessuna domanda di comunicazione per una persona esercitante un'attività

lucrativa indipendente il cui reddito può essere stabilito conformemente

all'articolo 23 trasmette spontaneamente gli elementi di calcolo alla cassa

cantonale di compensazione. Questa li inoltra, ove occorra, alla cassa di

compensazione competente (art. 27 cpv. 3 OAVS).

Secondo l’art. 27 cpv. 4 OAVS, per ogni persona

esercitante un'attività lucrativa indipendente, le autorità fiscali che

trasmettono le comunicazioni attraverso la piattaforma informatica e di

comunicazione centrale della Confederazione Sedex ricevono per ogni anno di

contribuzione un'indennità di 7 franchi prelevata dal Fondo di compensazione

dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. L'Ufficio federale

calcola le indennità per le autorità fiscali cantonali interessate.

Giusta l'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS devono pagare gli

interessi di mora le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente,

le persone che non esercitano un'attività lucrativa e i salariati i cui datori

di lavoro non sono obbligati a pagare i contributi, sui contributi da

compensare, qualora i contributi d'acconto siano almeno il 25% inferiori ai

contributi effettivamente dovuti e non vengano versati fino al 1° gennaio dopo

il termine dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione, a partire dal 1°

gennaio dopo tale termine.

Gli interessi cessano di decorrere con il pagamento completo dei

contributi, con la presentazione del regolare conteggio o, in mancanza di esso,

con la fatturazione. In caso di reclamo di contributi arretrati, gli interessi

cessano di decorrere con la fatturazione, sempre che i contributi siano pagati

entro il termine fissato (art. 41bis cpv. 2 OAVS).

In virtù dell'art. 42 cpv. 1 OAVS, i contributi sono considerati pagati

con la ricezione del pagamento da parte della Cassa di compensazione. Il tasso

per gli interessi di mora e per gli interessi compensativi è del 5% all'anno

(art. 42 cpv. 2 OAVS).

Gli interessi sono calcolati in giorni. I mesi interi sono

calcolati come 30 giorni (art. 42 cpv. 3 OAVS; STFA H 148/03 del 10 novembre

2003).

2.4. Sulla questione degli

interessi di mora Maximilian Reimann, membro del Consiglio degli Stati, il 18

dicembre 2006 ha sottoposto al Consiglio federale un postulato (06.3736) – poi

ritirato - con cui ha chiesto di verificare se le Casse di compensazione non

debbano condonare gli interessi di mora del 5% applicati sui contributi AVS

arretrati in caso di ritardo nel pagamento non imputabile al contribuente.

Il 28 febbraio 2007 il Consiglio Federale, proponendo di

respingerlo, ha espresso il suo parere nei seguenti termini:

" Secondo la giurisprudenza

del Tribunale federale, nell'AVS gli interessi di mora mirano alla

compensazione forfetaria delle perdite d'interessi subite dall'assicurazione -

al contrario degli assicurati, che invece ne beneficiano - in caso di ritardo

nel pagamento di contributi. Pertanto, per quanto attiene all'obbligo di

versare interessi di mora e alla sua durata, è del tutto irrilevante se il

ritardo nella fissazione o nel versamento dei contributi sia imputabile alla

cassa di compensazione o all'assicurato. È vero che il sistema degli interessi

di mora previsto nell'AVS è un po' schematico e relativamente severo, ma lo è

nell'interesse dell'assicurazione. D'altro canto non si può cercare una

soluzione individuale per ogni caso. Inoltre una severa regolamentazione in

merito fa sì che gli assicurati versino più rapidamente i contributi dovuti.

Far

dipendere l'obbligo di versare interessi di mora dalla responsabilità del

ritardo ne inficerebbe la funzione compensativa e implicherebbe complicazioni

amministrative. Se i contribuenti adempiono ai loro obblighi legali, la riscossione

d'interessi di mora è praticamente esclusa. In questi casi, nemmeno gravi

ritardi nella comunicazione fiscale comportano l'obbligo di versare interessi

di mora. Ciononostante, se tale versamento dipendesse da una colpa, le casse di

compensazione dovrebbero verificare in ogni singolo caso se i contribuenti

siano responsabili o meno del ritardo nel pagamento. Questo aumenterebbe

considerevolmente gli oneri e renderebbe più frequente il ricorso alle vie

legali. Nei rari casi in cui il versamento d'interessi di mora è chiaramente

imputabile alla cassa di compensazione, nel diritto vigente si possono trovare

soluzioni adeguate. Infine va notato che sono concessi interessi compensativi

del 5 per cento per contributi non dovuti che vengono restituiti o compensati

dalle casse di compensazione. Il principio di dipendenza da una colpa dovrebbe

allora essere applicato anche agli interessi compensativi. In questo caso la

cassa di compensazione dovrebbe chiarire ogni volta il motivo per cui sono

stati versati contributi troppo elevati. Questo richiederebbe accertamenti

delicati e onerosi.

Pertanto

il Consiglio federale non ritiene adeguato far dipendere il versamento

d'interessi di mora dell'AVS dalla responsabilità del ritardo. D'altra parte

anche il Parlamento si è espresso in tal senso nell'ambito della 10a revisione

dell'AVS.".

In conclusione, il Consiglio federale ha affermato che se il contribuente

adempie ai suoi obblighi legali, la riscossione di interessi di mora è

praticamente esclusa.

Di conseguenza, questa stessa frase prevede che l'addebito di

interessi di ritardo dipende unicamente dall'ammontare degli acconti che un

assicurato versa alla Cassa di compensazione entro il termine fissato dall'art.

41bis cpv. 1 lett. f OAVS.

Questi concetti sono stati in sostanza ripresi dapprima nella

sentenza del 9 aprile 2008 (DTF 134 V 202), poi ancora

nella sentenza del 29 agosto 2008 (DTF 134 V 405, consid. 7.1) e nelle

successive del 26 settembre 2008 (STF 9C_623/2007, STF 9C_709/2007 e STF

9C_632/2007, consid. 4.2) riguardanti peraltro casi ticinesi.

Pronunciandosi nell’ambito di queste fattispecie concernenti

persone esercitanti un'attività indipendente debitrici di contributi personali,

alle quali è stata applicata per gli interessi di mora la lettera f dell'art.

41bis cpv. 1 OAVS avendo versato acconti inferiori al 25% dei contributi effettivamente

dovuti, il Tribunale federale ha affermato che il ricorrente non

poteva validamente liberarsi dal suo obbligo di pagamento tentando di invocare

l'irreprensibilità del suo agire e addebitando all'amministrazione un

comportamento negligente.

L'Alta Corte ha infatti precisato

che l'interesse moratorio non ha carattere penale e matura indipendentemente da

ogni colpa. Per l'obbligo di prestare interessi di mora in ambito

contributivo non è pertanto decisivo se il ritardo nella fissazione o nel pagamento

dei contributi sia imputabile al contribuente oppure alla Cassa di

compensazione (DTF 134 V 405 consid. 7.1; DTF 134 V 202 consid.

3.3.1; STFA H 221/90 del 24 gennaio 1992 = ZAK 1992 pag. 167 seg. consid. 4b). Dal

Considerandi

momento che l'obbligo di versamento degli interessi moratori è indipendente

dall'esistenza o meno di una colpa, esso si giustificherebbe anche qualora la Cassa

(o l'autorità fiscale) dovesse avere - per ipotesi - trascinato in

maniera dilatoria la fissazione definitiva dei contributi (DTF 134

V 405 consid. 7.1; DTF 134 V 202 consid. 3.3.2; STFA H 157/04 del 14 dicembre

2004, consid. 3.4.2). Il ricorrente avrebbe infatti potuto, durante questa

attesa, fare fruttare il debito contributivo non ancora fatturato né saldato.

Irrilevante, invece, è che durante questo tempo egli abbia o no effettivamente

tratto vantaggio in misura equivalente al tasso di interesse moratorio legale

del 5%. L'obbligo di pagamento dell'interesse si fonda infatti sulla finzione

di un guadagno di interessi del contribuente e di una perdita corrispondente

della Cassa. In virtù dell'art. 41ter cpv. 1 OAVS, questa finzione si trova

ugualmente nel caso opposto, dove spetta alle Casse di compensazione versare

interessi compensativi del 5% per contributi non dovuti che vengono restituiti

o compensati (DTF 134 V 405 consid. 7.1).

L'interesse di mora e l'interesse compensativo hanno infatti per

funzione di compensare il fatto che in caso di pagamento tardivo il debitore

può trarre un beneficio d'interesse, mentre il creditore subisce uno svantaggio

(DTF 134 V 405 consid. 5.3; STF 9C_709/2007 del 26 settembre 2008 consid. 4.3). Dunque, l'interesse di mora

tende a compensare un ingiustificato arricchimento del debitore della

prestazione, che versa sul contributo effettivamente dovuto un acconto

manifestamente insufficiente, conseguendo implicitamente un finanziamento per

il mancato pagamento alla Cassa di congrui acconti.

Inoltre, per l'art. 24 cpv. 4 OAVS le persone tenute

a pagare i contributi devono dare alle Casse di compensazione le indicazioni

necessarie per la fissazione dei contributi d'acconto, presentare, se

richiesti, i giustificativi e segnalare le divergenze sostanziali dal reddito

presumibile. Pertanto, se risulta che il reddito diverge sostanzialmente

dal reddito presumibile, i contribuenti sono tenuti a segnalarlo alle Casse di

compensazione, le quali adeguano poi i contributi d'acconto (art. 24 cpv. 3

OAVS). In questo modo si registra una stretta relazione tra questo disposto e

l'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS. Gli interessi iniziano a decorrere

relativamente tardi, sicché le persone tenute a pagare i

contributi possono valutare il loro reddito effettivo sulla base del bilancio

di esercizio e segnalare un'eventuale divergenza alle Casse di compensazione.

In questo modo, i contribuenti dispongono del tempo necessario per pagare

un'eventuale differenza prima ancora che inizino a decorrere gli interessi

moratori (DTF 134 V 405 consid. 7.2; VSI

2000.

pag. 119).

Questi concetti sono stati ribaditi nella DTF 139 V

297, secondo cui gli interessi di mora sono dovuti indipendentemente da colpa:

" 3.3.2.2 Dem Verzugszins kommt die Funktion eines Vorteilsausgleichs wegen

verspäteter Zahlung der Hauptschuld zu. Die Verzugszinsen bezwecken,

unbekümmert um den tatsächlichen Nutzen und Schaden, den Zinsverlust des

Gläubigers und den Zinsgewinn des Schuldners in pauschalierter Form

auszugleichen. Hingegen weist der Verzugszins nicht pönalen Charakter auf

und ist unabhängig von einem Verschulden am Verzug geschuldet. Für die

Verzugszinspflicht im Beitragsbereich ist daher nicht massgebend, ob den

Beitragspflichtigen, die Ausgleichskasse oder eine andere Amtsstelle ein

Verschulden an der Verzögerung der Beitragsfestsetzung oder -zahlung trifft

(BGE 134 V 202 E. 3.3.1, 3.3.2 und 3.5 S. 206 f.). (…)“ (l’evidenziatura è della redattrice).

2.5

Nell'evenienza

concreta, il ricorrente ha iniziato la sua attività lucrativa come indipendente

nel 1996.

Da allora l’assicurato ha sempre pagato e continua a

pagare gli acconti trimestrali provvisori previsti dall’art. 24 cpv. 1 OAVS che,

come confermato dalla Cassa nel 2007 (doc. 22), dal 2003 sono stati calcolati

sulla base di un reddito presumibile di Fr. 44'500.-, importo che dà luogo a

contributi annui di Fr. 3'886.- rispettivamente ad acconti trimestrali di Fr. 967.-

(doc. III).

Questo ammontare è stato chiaramente superato negli

anni, visto che il reddito da attività indipendente è stato accertato

fiscalmente nel 2012 in Fr. 112'000.- (doc. B5), nell’anno 2013 in Fr. 137'000.-

(doc. B4), nel 2014 in Fr. 132'000.- (doc. B3) e in Fr. 145'000.- nell’anno

2015.

(doc. B2).

Quando nel 2013 ha ricevuto la notifica di

tassazione IC/IFD 2012, che ha stabilito il suo reddito aziendale netto in quasi

Fr. 70'000.- in più dell’importo a suo tempo annunciato alla Cassa,

l’assicurato non si è attivato presso la Cassa di compensazione

segnalando tempestivamente, giusta l’art. 23 cpv. 5 e l’art. 24 cpv. 4

OAVS, le concrete divergenze fra il suo reddito effettivo e gli acconti versati

in precedenza sulla base di un reddito pari quasi ad un terzo. Se avesse agito

in tal senso, avrebbe sicuramente evitato di far sorgere a suo carico per gli

anni seguenti degli interessi di ritardo in virtù dell'art. 41bis

cpv. 1 lett. f OAVS, poiché l’amministrazione avrebbe adeguato gli acconti

futuri da versare (DTF 134 V 202, consid. 3.4, DTF 134 V

405, consid. 7.4; citate STF 9C_623/ 2007, STF 9C_709/2007 e STF

9C_632/2007, consid. 4.1; STCA 30.2012.39 del 29 aprile 2013, consid. 2.12).

In effetti, il ricorrente non è soggetto passivo della procedura

che compete unicamente alla Cassa, ma è attore con precisi obblighi non solo

riguardo al pagamento dei contributi (ed alla corretta compilazione dei dati

fiscali per la percezione dei contributi), ma anche alla segnalazione di

modifiche significative del suo reddito che incidano sulla percezione dei

contributi d'acconto, sia a suo favore sia a suo svantaggio. Questo obbligo

traspare molto chiaramente dall'art. 24 cpv. 4 OAVS, secondo cui, infatti, non

è vero che l'obbligo dell'assicurato di dare alla Cassa tutti gli elementi

necessari per fissare i contributi d'acconto sorga solo a seguito di una

richiesta formulata dalla Cassa stessa, la quale fissa a tal proposito un

termine (art. 24 cpv. 5 OAVS). Questo termine si riferisce in realtà unicamente

alla presentazione di giustificativi che la Cassa può richiedere all'assicurato

(art. 24 cpv. 4 OAVS) nel caso in cui debba appurare, per verifica, i contenuti

delle nuove indicazioni date da quest'ultimo per fissare i contributi d'acconto

che si basano su determinati giustificativi che tardano ad essere prodotti

(art. 24 cpv. 5 OAVS).

Nessuna comunicazione in tal senso le è mai giunta

da parte dell’assicurato prima dell’emanazione della decisione di fissazione

dei contributi per l’anno 2014; egli ha infatti soltanto informato l’autorità

fiscale dei suoi redditi nell’ambito della dichiarazione di imposta

fornendole subito la documentazioni necessaria e ottenendo in breve tempo le

decisioni fiscali, ma non ne ha dato notizia anche alla Cassa di compensazione.

Il ricorrente si discolpa rimproverando alla Cassa

di non avere agito tempestivamente.

Tuttavia, alla luce dei succitati principi giurisprudenziali, la

lamentela dell’assicurato non gli è di aiuto.

Come già evidenziato, non va dimenticato che dal momento che

l'obbligo di versamento degli interessi moratori è indipendente dall'esistenza

o meno di una colpa, esso interviene di conseguenza anche qualora la Cassa, o

l'autorità fiscale, dovesse avere trascinato in maniera dilatoria la notifica

di tassazione e, di riflesso, anche la fissazione definitiva di contributi.

Infatti, degli interessi di ritardo sarebbero maturati anche se si

considerasse che se l’autorità fiscale avesse subito emanato nel 2015 la

IFD 2014, anziché il 12 maggio 2016 (doc. B3), l’importo ora dovuto sarebbe

inferiore, perché la Cassa avrebbe potuto venirne a conoscenza prima e fissare

già allora l’ammontare da versare a titolo di contributi personali.

Ugualmente, però, degli interessi di mora sarebbero dovuti anche

se si ipotizzasse – come sostiene il ricorrente sia stato possibile - che un

ritardo sarebbe ascrivibile alla Cassa di compensazione, che avrebbe procrastinato

di diversi mesi l’emanazione della decisione di fissazione dei contributi dopo

la crescita in giudicato della notifica di tassazione IFD 2014 dell’assicurato

(cfr. la STCA 30.2017.9 del 10 maggio 2017, in cui la Cassa di compensazione ha

emanato (addirittura) sei anni dopo la crescita in giudicato delle notifiche di

tassazione IFD 2011 dell’assicurato la decisione di fissazione dei contributi,

la STCA 30.2015.35 del 24 marzo 2016, in cui la Cassa ha ritardato di un anno

l’emanazione nel 2015 della decisione di fissazione dei contributi dopo le

notifiche di tassazione IFD 2008, 2009 e 2010 dell’ottobre 2014 e ancora la STCA

30.2015.29

del 25 gennaio 2016, dove la Cassa ha emesso la decisione di

fissazione dei contributi per il 2010 dopo tre anni dalla notifica di

tassazione IFD 2010).

Al medesimo risultato si giungerebbe anche se si ritenesse che l’assicurato

avrebbe potuto annunciarsi già a suo tempo alla Cassa di compensazione.

Non va infatti dimenticato che l’assicurato, prima (e meglio) di

chiunque, da tempo conosceva i suoi redditi aziendali che sarebbero stati

oggetto della tassazione fiscale per quell’anno. In virtù dell’art. 24 cpv. 4

OAVS, egli avrebbe dovuto segnalare alla Cassa di compensazione

le divergenze sostanziali dal reddito presumibile e chiedere di aumentare gli

acconti da versare.

In tal modo avrebbe evitato il computo di interessi di mora se

c’era un cambiamento rilevante del reddito (STF 9C_709/2007 del 26 settembre

2008.

consid. 4.4).

Il TCA osserva che è solo 2 giugno 2017 (doc. 10), ossia dopo

avere ricevuto le decisioni sugli interessi di mora maturati per i contributi

degli anni 2014 (il 14 marzo 2017) e 2015 (il 18 aprile 2017) che,

spontaneamente, il fiduciario dell’assicurato ha chiesto alla Cassa di

compensazione di adeguare gli acconti per l’anno 2017, comunicando che il

reddito degli ultimi anni era pari a circa Fr. 130'000.- annui.

A seguito di ciò, la Cassa di compensazione, già il 6 giugno 2017,

ha emanato una decisione di fissazione dei contributi personali per

indipendenti per l’anno 2017 (doc. 9) stabilendoli in Fr. 14'424,60 annui

rispettivamente in Fr. 4'606,20 al trimestre.

Contestualmente, essa ha inviato all’assicurato la “Fattura

d’acconto differenziale” per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2017 in cui

ha calcolato, su un reddito di Fr. 65'000.-, dei contributi personali di Fr.

7'212,30, da versare nella misura di Fr. 6'244,50 siccome è stato posto in

deduzione l’acconto precedentemente fissato di Fr. 967,80 (doc. 9a).

In altre parole, gli acconti versati erano manifestamente

inferiori ai contributi effettivamente dovuti per quell’anno e ciò oltre il

limite ammesso del 25% previsto dall'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS (DTF 134 V

405.

consid. 7.4). Lo stato delle cose ha fatto sì che la discrepanza che si è

venuta a creare fra i contributi versati/dovuti e il ritardo nel loro

versamento ha generato degli interessi di mora. Infatti, l'addebito di

interessi di ritardo dipende unicamente dall’ammontare degli acconti che un

assicurato versa alla Cassa di compensazione entro il termine fissato dall'art.

41bis cpv. 1 lett. f OAVS.

Da parte sua la Cassa, non disponendo di dati diversi e più

recenti, non era nelle condizioni di adeguare i contributi d'acconto (art. 24

cpv. 3 OAVS) e la decisione di fissazione dei contributi definitivi è giunta 10

mesi dopo l’emanazione della decisione di tassazione del 12 maggio 2016, ossia

una volta conosciuti anche da parte dall'amministrazione i redditi che l'insorgente

ha effettivamente realizzato nell’anno contributivo in oggetto (cfr. art. 27

OAVS).

Non va al riguardo dimenticato di rilevare che per la Cassa di

compensazione determinante è solo e soltanto la decisione di tassazione.

Infatti, le Casse di compensazione domandano alle competenti

autorità fiscali cantonali le indicazioni necessarie al calcolo dei contributi

(art. 27 cpv. 1 OAVS) e queste ultime le trasmettono man mano le indicazioni per

ogni anno fiscale (art. 27 cpv. 2 OAVS).

Ad ogni buon conto, come ha ricordato il Tribunale federale,

indipendentemente dall’esistenza di qualsiasi colpa, quale comune denominatore

per giustificare la decorrenza di interessi di mora sui contributi che il

ricorrente doveva versare per l’anno di contribuzione 2014, v’era la

circostanza che il ritardo con cui i contributi personali complessivi sono

stati fissati il 14 marzo 2017 dalla Cassa di compensazione ha condotto

l’assicurato a posticiparne di alcuni mesi il versamento. Tale agire ha

comportato per il ricorrente un vantaggio a suo favore (STCA 30.2017.31-32 del

18.

dicembre 2017; STCA 30.2017.9 del 10 maggio 2017; STCA 30.2016.36 +37 del 14

novembre 2016; STCA 30.2016.5+6 del 27 aprile 2016; STCA 30.2015.35 del 24

marzo 2016; STCA 30.2015.29 del 25 gennaio 2016; STCA 30.2015.10 del 30 giugno

2015), il quale avrebbe infatti potuto, durante questa attesa, fare fruttare il

debito contributivo non ancora fatturato né saldato. La circostanza che egli ne

abbia o no effettivamente tratto vantaggio non è invece rilevante.

Stando così le cose, se ne deduce che le esposte precisazioni del

Tribunale federale non lasciano spazio ad alcun dubbio sull’operato

dell’amministrazione. Pertanto, in virtù delle norme legali e della

giurisprudenza, una soluzione diversa da quella adottata dalla Cassa di

compensazione non è possibile.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il TCA conferma che,

in applicazione dell’art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, avendo versato degli acconti

sui contributi dovuti per l’anno 2014 come indipendente inferiori del 25% al

saldo dei contributi reclamati, il ricorrente è tenuto a pagare degli interessi

di mora.

2.6

Conformemente al tenore

dell’art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, e contrariamente a quanto sollevato dal

ricorrente, questi interessi di ritardo decorrono dal 1° gennaio dopo il

termine dell’anno civile seguente l’anno di contribuzione per il quale i

contributi sono dovuti, vale a dire dal 1° gennaio 2016 per i contributi

AVS/AI/IPG del 2014, e ciò fino all’emanazione della decisione di fissazione dei

contributi, quindi fino al 14 marzo 2017.

Ai giorni di ritardo che ne risultano (434) e al capitale dovuto a

conguaglio (Fr. 12'908,45 – Fr. 733,85 = Fr. 12'174,60) si deve poi applicare il

tasso di interesse del 5%.

A questo proposito il TCA segnala che la DTF 139 V

297.

ha stabilito al considerando 3.3.2.1 che l'art. 42

cpv. 2 OAVS poggia su una base legale sufficiente e che il tasso d'interesse da

esso fissato al 5% per anno è un tasso tecnico, che non è contrario al

diritto né tantomeno è arbitrario; a ciò non si può derogare (SVR 2016 AHV Nr.

9.

consid. 4). È dunque corretta l’applicazione di un tasso del 5% (SVR 2017 AHV

Nr. 8 consid. 8.4).

In conclusione, la pretesa dell’amministrazione nei confronti del

ricorrente di pagamento degli interessi di mora ammontanti a Fr. 733,85 per

l’anno di contribuzione 2014 è corretta.

Da quanto precede discende che la decisione

impugnata deve dunque essere confermata e il ricorso respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione

è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare

la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti