30.2017.48
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
26 marzo 2018Italiano24 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
30.2017.48
30.2018.7
TB
Lugano
26 marzo 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 22 novembre 2017 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 23 ottobre 2017 emanata da
chiamato in causa
Cassa CO 1
AC 1
rappr. da: __________
in materia di contributi AVS
ritenuto in fatto
1.1. Durante il controllo periodico
dei datori di lavoro (ex art. 162 segg. OAVS) per il periodo dal 1° gennaio
2012 al 31 dicembre 2016 avvenuto il 10 ottobre 2017 (doc. 1), un ispettore
della Cassa CO 1 ha effettuato delle riprese per salari versati nell’anno 2015 non
notificati come tali dalla RI 1 (doc. A).
1.2. Con decisione di tassazione
d’ufficio del 10 ottobre 2017 (doc. A) l’amministrazione ha ripreso, per il 2015,
l’importo di Fr. 35'700.- versato a AC 1 durante l’anno quale salario e ha
calcolato in Fr. 5'012,60 i contributi paritetici dovuti su questo importo.
1.3. Il 12 ottobre 2017 (doc. B) la
SA ha evidenziato che il titolare dell’azienda ha effettivamente prelevato in
un primo tempo l’importo di Fr. 35'700.- quale salario, ma che successivamente
ha rinunciato al salario ricevuto durante il 2015 e quindi quanto prelevato è
stato stornato dal conto “salari” (doc. B) e registrato in diminuzione del
prestito correntista da lui vantato nei confronti della società (doc. C).
Pertanto, l’interessato non ha gravato l’azienda per salari versatigli e quindi
nemmeno sono dovuti degli oneri sociali su un salario non erogato.
1.4. Con decisione su opposizione
del 23 ottobre 2017 (doc. C) la Cassa di compensazione ha confermato la
decisione di tassazione d’ufficio e ha respinto l’opposizione della società.
L’amministrazione ha ricordato le Direttive sul salario
determinante applicabili alla fattispecie (NN. 1009-1012) e ha concluso che, in
virtù della giurisprudenza federale, i contributi paritetici devono essere
riscossi nel momento in cui il lavoratore dipendente realizza il suo diritto al
salario e quindi con il pagamento del salario.
1.5. Sempre rappresentata dalla RA
1, la RI 1 è insorta al TCA il 22 novembre 2017 (doc. I) contro la predetta
decisione contestando la ripresa effettuata dalla Cassa di compensazione.
La ricorrente ha ribadito che nel 2015 gli importi prelevati da AC
1 erano stati dapprima considerati provvisoriamente quali salari ma,
successivamente, prima della chiusura definitiva dei conti aziendali per l’anno
2015, erano stati stornati e contabilizzati in deduzione del prestito che egli
vantava nei confronti della sua società. A suo dire, occorre attenersi alla
versione finale e definitiva dei conti aziendali, ossia al 31 dicembre 2015, e perciò
non v’è ragione di considerare un rimborso di prestito alla stregua di un
salario gravato da contributi paritetici.
Pertanto, secondo la SA, le argomentazioni esposte dalla Cassa non
sarebbero pertinenti, poiché non v’è stato alcun accredito di salario né è
maturato un diritto a un salario da versare in futuro. Nell’evenienza concreta
l’operazione contabile non ha generato alcun costo a carico della società.
1.6. Nella sua risposta del 4
dicembre 2017 (doc. III) la Cassa di compensazione ha proposto di respingere il
ricorso ribadendo il tenore delle Direttive sul salario determinante e
precisando che l’assicurato ha realizzato il suo diritto al salario al momento
del pagamento del salario avvenuto tramite banca, circostanza che risulta chiaramente
dalla scheda “5000 salari” e dalla scheda “Prelevamenti AC 1 2015” presentati
con l’opposizione.
Pertanto, i contributi devono essere riscossi al momento del
pagamento del salario.
La Cassa ha inoltre evidenziato che la società il 14 gennaio 2016 ha
dapprima presentato la dichiarazione dei salari per l’anno 2015 indicando il
salario per l’assicurato di Fr. 35'700.- (Fr. 52'500.- - Fr. 16'800.- quale
franchigia per età AVS), poi il 16 marzo 2016 ha chiesto una modifica di questa
dichiarazione dei salari chiedendo lo stralcio del nome del dipendente (doc.
18).
Tuttavia l’amministrazione, in sede di revisione, avendo riscontrato
dei salari non assoggettati ha proceduto comunque alla loro ripresa imposta
dalla legge (doc. 19).
1.7. Il TCA ha chiamato in causa AC
1 con decreto del 14 marzo 2018 (doc. V), il quale ha subito comunicato di non
avere nulla da aggiungere a quanto già esposto dalla società (doc. VI).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è
sapere se l’importo di Fr. 35'700.- inizialmente registrato in contabilità
quale salario versato a AC 1 durante il 2015, e poi stornato il 31 dicembre
2015, debba essere assoggettato nel 2015 al prelievo dei contributi sociali.
2.2. Secondo il N. 1009 delle Direttive
sul salario determinante (DSD), edite dall’UFAS, valide dal 1° gennaio 2008 e
stato al 1° gennaio 2018, una retribuzione può anche non essere versata, ma
semplicemente accreditata. Si considera quindi che essa è conseguita mediante
l’accreditamento e i contributi sono dovuti da quel momento.
Per il N. 1010 DSD si considera che la retribuzione accreditata è
conseguita quando corrisponde a un credito avente valore economico e del quale
il salariato può disporre. Le retribuzioni accreditate, che costituiscono una
semplice aspettativa di salario, non sono considerate retribuzioni
conseguite (per esempio nel caso in cui le retribuzioni acquistano valore
effettivo solo se gli affari del datore di lavoro evolvono favorevolmente).
Se eccezionalmente un salariato non riceve retribuzione per il
lavoro prestato in qualità di dipendente, non si può presumere l'esistenza di
una retribuzione pari a quella usualmente pagata in circostanze simili (nessun
salario fittizio). Pertanto non devono essere versati contributi salariali (N.
1011 DSD).
Le citate Direttive sono state adottate sulla base della costanze
giurisprudenza del Tribunale federale.
L'Alta Corte, nella sentenza H 163/56 del 30 gennaio 1957,
pubblicata in RCC 1957 pag. 178, ha avuto modo di rilevare che i contributi
sono dovuti dall'istante in cui il reddito è acquisito, vale a dire dal momento
in cui un salario esigibile o un anticipo di salario sono stati versati, poco
importa l'epoca in cui l'attività lucrativa è stata esercitata o la data del
regolamento dei pagamenti e dei conti effettuati con la Cassa di compensazione.
Il Tribunale federale ha poi aggiunto che se il diritto al salario è acquisito
mediante iscrizione nei registri a credito del conto del salariato, il debito
contributivo nasce al momento in cui questa iscrizione viene fatta, riservati i
casi in cui viene provato che l'iscrizione corrisponde soltanto ad una promessa
di salario o ad un salario eventuale; un'ulteriore rinuncia a un salario messo
in conto non modifica il debito contributivo.
In un'altra sentenza pubblicata in RCC 1958 pag. 393, la nostra
Massima Istanza ha rilevato che nel caso in cui un salariato acconsenta a che
la sua retribuzione gli sia accreditata, è da presumere che essa sia stata
realizzata al momento dell'accreditamento, a meno che quest'ultimo, a causa di
difficoltà finanziarie del datore di lavoro, rappresenti una semplice
aspettativa di salario.
Nella sentenza del 9 luglio 1975 pubblicata in RCC 1976 pag. 87, l'Alta Corte ha ribadito che i contributi devono essere riscossi nel momento in cui il lavoratore
dipendente realizza il suo diritto al salario; ciò avviene al momento del pagamento
in contanti del salario o quando lo stesso è accreditato al lavoratore
dipendente.
Con STFA H 186/01 del 7 dicembre 2001, l’allora Tribunale federale
delle assicurazioni ha ulteriormente confermato il principio secondo cui il
salario è considerato realizzato quando lo stesso è accreditato al lavoratore
dipendente:
" (…)
Conformément aux art. 4 al. 1 et 14 al. 1 LAVS, les
cotisations des assurés qui exercent une activité lucrative sont calculées en
pourcent du revenu provenant de l'exercice d'une activité lucrative. Elles sont
retenues lors de chaque paie et doivent être versées périodiquement par
l'employeur en même temps que la cotisation d'employeur. Les modalités de
paiement du salaire, convenues entre employeur et employé, demeurent sans
incidence sur la perception des cotisations. Ainsi, les parties aux rapports de
travail peuvent-elles convenir d'un paiement en espèce ou du versement du
salaire sur un compte. Selon la jurisprudence, dans cette dernière hypothèse,
un revenu est réputé réalisé et donne lieu à la perception de cotisations au
moment où il est porté en compte (RCC 1976 p. 87 consid. 2 à 4).
(…)".
Nella sentenza H 78/03 del 13 settembre 2004 l’Alta Corte, a
proposito del pagamento di contributi nel caso in cui il salario non è
stato versato, ha affermato:
" (…)
6.2 Decisivo per l'insorgenza del debito
contributivo e quindi per la questione di sapere quando i contributi devono
essere prelevati dal salario determinante è il momento in cui il reddito da
attività lavorativa si è realizzato (DTF 111 V 166 consid. 4a, 110 V 227
consid. 3a; STFA 1966 pag. 205; RCC 1989 pag. 317 consid. 3c, 1976 pag. 88
consid. 2). Di conseguenza, solo il salario AVS determinante che è stato
realizzato viene considerato per la determinazione dell'importo da risarcire.
6.2.1 Per giurisprudenza, simile realizzazione si verifica se il
salario viene versato in contanti, se viene allibrato oppure risulta disponibile
dal profilo civilistico sotto forma di un credito esigibile (STFA 1966 pag.
205, cui rinviano pure le sentenze pubblicate in DTF 111 V 166 consid. 4a e 110
V 277 consid. 3a; cfr. inoltre RCC 1989 pag. 317 consid. 3c:
"Als erzielt gilt das Einkommen in dem Zeitpunkt, in welchem der
Rechtsanspruch auf die Leistung erworben worden ist"). Se,
eccezionalmente, la retribuzione non viene versata bensì soltanto accreditata
nei libri contabili del datore di lavoro, la cassa di compensazione può
pertanto partire dalla presunzione che il reddito è stato realizzato nel
momento di tale accredito. Il datore di lavoro come pure i lavoratori
interessati possono tuttavia fornire la controprova dell'esistenza di una mera
aspettativa alla rimunerazione o al salario (STFA 1957 pag. 36 consid. 2 e 125 consid. 2; Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der
obligatorischen AHV, 2a ed., Berna 1996, pag. 112 n. 4.9 ).
La deroga alla presunzione secondo cui il reddito si realizza al
momento della registrazione contabile è stata (inizialmente) ammessa da questo
Tribunale in casi del tutto particolari, come attesta la fattispecie riportata
in STFA 1957 pag. 125. In quell'occasione, si trattava di esaminare la
situazione di un direttore, al tempo stesso amministratore delegato della
società datrice di lavoro, che, in un momento di grave difficoltà finanziaria
della ditta, si era visto unicamente registrare contabilmente il salario di due
anni senza per contro percepirlo effettivamente (il nominato direttore aveva
inoltre pure concesso dei prestiti alla società in questione). In quella
vertenza, il Tribunale federale delle assicurazioni, in considerazione della
particolarità del caso, ha ammesso l'esistenza di una mera aspettativa facendo
notare che l'interessato, a conoscenza, per la posizione rivestita, della reale
situazione, doveva mettere in conto il fatto che un pagamento dei salari
allibrati sarebbe stato solamente possibile se la situazione finanziaria si
fosse migliorata. In tali condizioni, questa Corte ha qualificato il diritto al
salario dell'interessato quale mera aspettativa, la cui realizzazione dipendeva
dall'andamento degli affari del datore di lavoro (cfr. pure RCC 1976 pag. 88
consid. 2, nel cui ambito è stata confermata tale prassi).
6.2.2 In una fase successiva, queste deroghe sono state ammesse
anche in casi meno evidenti. In particolare, questa Corte, in una sentenza
inedita del 29 luglio 1992 (in re S., H 155/90), ha avuto modo di qualificare
quale mera aspettativa gli accrediti salariali contabilizzati da una ditta
nella rubrica creditori in favore di una sua segretaria in ragione del fatto
che la datrice di lavoro aveva da poco avviato la propria attività e sin dagli
inizi era confrontata con difficoltà di liquidità e con perdite di esercizio
che le impedivano di versare gli stipendi in lite (in questo senso anche le
sentenze del 4 marzo 2002 in re A., H 364/00 [nel cui ambito tuttavia la
realizzazione del salario in questione è comunque stata ammessa in virtù del
fatto che lo stesso era stato accreditato sotto forma di prestito alla società;
sul significato di tale trasformazione cfr. anche STFA 1960 pag. 44], e del 18
dicembre 2001 in re S. e K., H 257/00, le quali si richiamano espressamente
alla sentenza inedita citata del 29 luglio 1992 in re S.). Il Tribunale federale delle assicurazioni ha attribuito agli importi così accreditati
unicamente la qualifica di aspettativa indeterminata sia dal profilo temporale
che della sua commisurazione, stabilendo di conseguenza - dal momento che le
pretese salariali non si erano realizzate nel periodo in questione - che un
debito contributivo, e a maggior ragione un obbligo di risarcimento, non potevano
essere insorti.
6.2.3 Come dimostrano peraltro i richiami - operati anche dalle
sentenze più recenti - alla giurisprudenza enunciata al consid. 6.2.1, l'eccezione
alla regola che considera di principio realizzato il reddito al momento del suo
allibramento può ciò nondimeno giustificarsi solo restrittivamente e solo se ne
sono date le condizioni del caso concreto. Sarebbe di conseguenza errato volere
dedurre dalla sentenza citata del 29 luglio 1992 in re S. un principio generale atto a capovolgere la presunzione di base e qualificare
affrettatamente una pretesa salariale esigibile, fondata su un regolare
contratto di lavoro, quale semplice aspettativa per il solo fatto che il datore
di lavoro versa in una situazione di illiquidità. Volendo statuire diversamente,
infatti, si finirebbe per avvantaggiare - o comunque incentivare simili
comportamenti - ingiustificatamente quei datori di lavoro, rispettivamente i
loro organi, che, oltre a non versare i contributi sociali, omettono pure di
onorare il lavoro dei loro dipendenti (privilegiando ad esempio le pretese di
altri creditori), rispetto a chi invece, anche se con mille difficoltà, si
impegna a retribuire (solo, ma pur sempre) il salario. Come giustamente fatto
notare dalla Corte cantonale, l'ammissione generalizzata di una mera
aspettativa salariale penalizzerebbe quindi doppiamente i lavoratori salariati,
Fatti
i quali altrimenti, oltre a non vedersi retribuito il proprio lavoro, si
vedrebbero pregiudicate anche le loro spettanze previdenziali (sostanzialmente
uguale il parere espresso dall'Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone
Ticino in RDAT 2002 II pag. 534).
7.
7.1 Nel caso in esame non è contestato che alcuni salari maturati
da parte dei dipendenti della fallita non sono stati effettivamente versati. I
salari impagati risultano tuttavia contabilizzati e accreditati ai lavoratori
nella misura in cui sono stati comunicati alla Cassa di compensazione dal
datore di lavoro.
7.2 Alla luce dei principi giurisprudenziali suesposti, la Cassa
poteva quindi di principio presumere che il diritto ai salari si fosse comunque
realizzato. A differenza di quanto per esempio avuto modo di giudicare nella
sentenza citata del 29 luglio 1992 in re S., dove la datrice di lavoro aveva
omesso di versare il salario alla sua segretaria per almeno tre anni, il
mancato pagamento dei salari non si è protratto nel caso di specie per un
periodo tale da potere e dovere indurre i dipendenti interessati a ritenere la
controprestazione per il lavoro effettuato quale semplice aspettativa. Le
tavole processuali indicano a tal proposito che l'omessa retribuzione
dell'attività lavorativa ha interessato solo parte dei dipendenti della società
per un periodo di tempo limitato - nella invero breve esistenza della fallita -
ad alcuni mesi. Per il resto, nulla lascia intendere che le persone coinvolte
fossero a conoscenza della natura aleatoria della retribuzione e dovessero
aspettarsi che una rimunerazione del proprio lavoro dipendesse dall'esito
futuro degli affari della società.
7.3 In tali condizioni, il ricorrente non avendo fornito la controprova
dell'esistenza di una mera aspettativa alla rimunerazione o al salario, si può
ritenere, con il necessario grado di verosimiglianza preponderante valido nelle
assicurazioni sociali (DTF 126 V 360 consid. 5b), che l'accredito salariale
notificato alla Cassa di compensazione configurasse una vera e propria
realizzazione dello stipendio. Essendosi di conseguenza realizzato anche il
relativo debito contributivo, al ricorrente dev'essere addebitato il danno
derivante.".
Nella citata sentenza H 257/00 del 18 dicembre 2001 l’Alta Corte
ha affermato:
" b) Das kantonale Gericht hat im angefochtenen Entscheid zu diesem
Einwand keine näheren Abklärungen getroffen aus der Erwägung heraus,
praxisgemäss seien Gutschriften auf einem Kontokorrentkonto den Lohnzahlungen
gleichzusetzen und würden als Ausrichtung von Lohn betrachtet.
Sodann seien Sozialversicherungsbeiträge auf
Lohnguthaben für 10 Monate streitig, während die Arbeitslosenkasse nur für drei
Monate Insolvenzentschädigungen ausgerichtet habe.
Das Verschulden der beiden ehemaligen Organe der
konkursiten Firma begründet die Vorinstanz damit, dass diese um die
Lohngutschrift gewusst hätten und bei Anwendung der erforderlichen Sorgfalt
auch um deren Beitragspflicht hätten wissen oder sich diesbezüglich zumindest
hätten erkundigen müssen.
c) Dieser Auffassung kann nicht vorbehaltlos
beigepflichtet werden. Für die Entstehung der Beitragsschuld und die
Beantwortung der Frage, wann Beiträge vom massgebenden Einkommen zu entrichten
sind, kommt es auf den Zeitpunkt an, in welchem das Erwerbseinkommen realisiert
worden ist (BGE 111 V 166 Erw. 4a mit Hinweisen; ZAK 1989 S. 308 Erw. 3a, 1985
S. 43; vgl. auch BGE 115 V 163 Erw. 4b). Wird der Lohn ausnahmsweise nicht
ausbezahlt, sondern lediglich in den Büchern des Arbeitgebers gutgeschrieben,
darf die Ausgleichskasse vermutungsweise davon ausgehen, dass das Einkommen im
Zeitpunkt der Lohngutschrift realisiert ist (EVGE 1957 S. 36 Erw. 2 und 125
Erw. 3). Dem Arbeitgeber und den betroffenen Arbeitnehmern steht jedoch der
Gegenbeweis offen, dass eine blosse Anwartschaft auf Vergütung und Lohn
vorliegt (EVGE 1957 S. 36 und 125 Erw. 2; Käser, Unterstellung und
Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2. Aufl., S. 112 Rz 4.9). Eine blosse
Anwartschaft auf Lohn ist beispielsweise dann gegeben, wenn die finanziellen
Verhältnisse des Arbeitgebers zur Zeit der Gutschrift sehr schlecht sind und
deshalb die künftige Auszahlung des betreffenden Lohnes in zeitlicher wie
masslicher Hinsicht von einer Besserung des Geschäftsganges abhängig ist (ZAK
1976 S. 86 mit Hinweisen).
Nach der Rechtsprechung gilt die Umwandlung eines
Lohnguthabens in ein Darlehen im Zeitpunkt der Verbuchung ahv-rechtlich als
realisiert (EVGE 1960 S. 44). Eine blosse Anwartschaft hat das Eidgenössische
Versicherungsgericht dagegen angenommen bei der Verbuchung in der Rubrik
Lohnaufwand-Kreditoren einer im Aufbau begriffenen Gesellschaft, die in den
fraglichen Jahren jeweils einen Reinverlust auswies und daher nicht in der Lage
war, die streitigen Löhne auszurichten (veröffentlichtes Urteil S. vom 29. Juli
1992, H 155/90).
(…)
e) Gutschriften auf dem Kontokorrentkonto des
Arbeitnehmers sind differenziert zu betrachten und können nicht unbesehen einer
Lohnrealisierung gleichgesetzt werden. Zu prüfen ist vielmehr, ob die
Lohnforderungen durch Verrechnung mit Schulden gegenüber der Firma "realisiert"
wurden.
Wie dem vom 20. November 1995 datierten
Kontoblatt "Z." zu entnehmen ist, wurde der Saldo per 1. Oktober 1994
von Fr. 18'424.70 am 31. Januar 1995 mit Fr. 17'834.70 "Kauf
Lederwaren" und Fr. 17.- "Vtg. Strassenverkehrsamt Zug"
verrechnet. Am 30. Juni 1995 wurde sodann eine Umbuchung aus dem Salärkonto auf
das Konto des Z. von Fr. 50'754.80 vorgenommen. Die Firma war bereits seit
September 1994 praktisch ausschliesslich auf Zahlungen der am 1. Juli 1995 in Konkurs geratenen Firma N. GmbH in Deutschland sowie auf die kreditgebenden Banken
angewiesen. Die finanziellen Schwierigkeiten der deutschen Gesellschaft zogen
die Illiquidität der Firma I. AG und schliesslich deren Konkurs nach sich.
Bei dieser Sachlage ist davon auszugehen,
dass die Gesellschaft tatsächlich nicht in der Lage war, Z. die streitigen
Löhne auszurichten oder mit Gegenforderungen zu verrechnen. Waren die
Lohnansprüche somit nicht realisiert, kam die Beitragsschuld nicht zur
Entstehung und können die Beschwerdeführer dafür nicht im Sinne von Art. 52
AHVG schadenersatzpflichtig erklärt werden. Bei diesen Gegebenheiten können
ihnen auch nicht die Kosten der Arbeitgeberschlusskontrolle überbunden werden
(vgl. Art. 170 Abs. 3 AHVV). Die Vorinstanz hat eine Schadenersatzpflicht der
Beschwerdeführer somit letztlich zu Unrecht bejaht.“.
Infine, in una sentenza H 82/05 del 30 gennaio 2007, il Tribunale
Considerandi
federale ha ribadito che anche se una retribuzione non viene versata nel
periodo di competenza cui si riferisce, ma semplicemente accreditata in vista
di un successivo pagamento, essa è da considerare siccome acquisita già nel
momento in cui è sorta. Ne consegue che già con l'allibramento della posta che
dovrà essere versata risultano dovuti i contributi sociali, ritenuto altresì
che le modalità di pagamento del salario convenuto sono irrilevanti ai fini
dell'esigibilità del pagamento dei contributi alle assicurazioni sociali (cfr.
citata STFA del 7 dicembre 2001, consid. 3a).
In quel caso, nel 2002 la società ha versato all'assicurato una
parte del salario e solo nel 2003 gli ha corrisposto, a saldo delle pretese riguardanti
il risultato 2002, la differenza. Tuttavia, dalla documentazione contabile agli
atti risultava che tale somma era riferita alla gestione aziendale 2002 della
SA, di cui peraltro l'interessato era membro del consiglio di amministrazione
dal 2002. Per il TF, l'importo versato a saldo andava quindi assoggettato ai
contributi sociali riferiti all'anno 2002.
2.3
Nel caso di specie la
ricorrente è una società anonima costituita nel 2007, il cui presidente del Consiglio
di amministrazione con diritto di firma individuale è AC 1.
Nella contabilità 2015 della RI 1 è inserita la scheda relativa al
conto “2190 Correntista AC 1”, il cui saldo iniziale, al 1° gennaio 2015, era
di Fr. - 568'164,70 (doc. C). In altre parole, il correntista vantava un
credito nei confronti della società.
Fra i sei movimenti registrati su questo conto v’è quello del 31
dicembre 2015 con causale “rimb. prestito correntista AC 1”, che alla colonna Dare
riporta l’importo di Fr. 42'887,95, con conseguente diminuzione del saldo a Fr.
– 498'575,65. Ciò significa che il credito vantato dal titolare nei confronti
della società è stato ridotto.
Questa voce indica inoltre che la controprestazione di questo
movimento contabile figura nella scheda 5000.
Infatti, la scheda del conto “5000 Salari” ha contabilizzato, il
31.
dicembre 2015, nella finca Avere, l’importo di Fr. 42'887,95 a titolo
di “rimb. prestito correntista AC 1”, la cui controprestazione è stata
riportata nel citato conto 2190 (doc. B).
L’ammontare di Fr. 42'887,95 è costituito dalla somma dei
prelevamenti che il titolare della società ha effettuato nel corso del 2015, a
cui si aggiungono gli oneri sociali.
Infatti, come riporta il conteggio intitolato “Prelevamenti AC 1
2015” (doc. B), nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno
2015.
il presidente della SA ha prelevato - per sé stesso - l’ammontare di Fr. 6'000.-
al mese, mentre per il mese di dicembre di Fr. 9'500.-.
Su questi importi, dedotta la franchigia di Fr. 1'400.- per i
beneficiari AVS, sono state effettuate le trattenute AVS/AI/IPG e AD nonché
LAINF, perciò il “versamento netto” mensile è stato di Fr. 5'661,10 (Fr.
1'400.- [importo esente dai contributi sociali] + Fr. 4'600.- [importo
sottoposto ai contributi AVS/AI/IPG] – Fr. 236,90 [oneri sociali] – Fr. 102.- [premio
LAINF]) e per dicembre di Fr. 8'921,35 (Fr. 1'400.- + Fr. 8'100.- - Fr. 417,15
– Fr. 161,50).
In sostanza, l’importo esente dal prelievo dei contributi sociali era
di Fr. 9'800.-, mentre quello assoggettato ai contributi sociali ammontava a
Fr. 35'700.-.
Se alla somma di questi importi si deducono le trattenute totali (Fr.
1'838,55 + Fr. 773,50) si ottiene un “versamento netto” di Fr. 42'887,95.
Questa cifra, come visto, si ritrova nei conti della società quale
rimborso del prestito del correntista AC 1.
2.4
In concreto, quindi, la
società ricorrente ha mensilmente versato al dipendente AC 1 lo stipendio di
Fr. 6'000.- e su questo importo, dedotta la franchigia di Fr. 1'400.- per i
beneficiari AVS, la RI 1 ha regolarmente trattenuto i contributi sociali e il
premio per l’assicurazione infortuni.
D’avviso del TCA, risulta chiaramente che, dal conto “5000 Salari”,
la ricorrente ha, a tutti gli effetti, corrisposto nel 2015 un salario a AC 1
per le sue prestazioni lavorative così come agli altri dipendenti, tanto che il
suo nome figura, come per gli anni precedenti (docc. 4, 6 e 8), anche nella
dichiarazione dei salari e degli assegni familiari dell’anno 2015 (docc. 11 e 17).
La circostanza che la somma dei salari che il dipendente ha
ricevuto nel corso del 2015, pari a Fr. 42'887,95 e comprensiva degli oneri
sociali, è stata poi rigirata il 31 dicembre 2015 dal presidente del CdA a sé
stesso in qualità di creditore della società, importo che è andato a diminuire
il suo credito da correntista nei confronti della SA ricorrente, nulla muta
alla qualifica di tale ammontare.
È infatti indubbio che la società ha versato per sei mesi
consecutivi al titolare una remunerazione per le sue prestazioni o, detto
altrimenti, che egli si è riservato e quindi ha prelevato per sé ogni mese
l’importo di Fr. 6'000.- a titolo di stipendio.
Il fatto che, a fine anno, questi stipendi – comprensivi degli
oneri sociali – siano stati dapprima stornati dal conto salari e poi registrati
nel conto privato del titolare, correntista, comprova a maggior ragione un
versamento di salario.
Il TCA evidenzia, al riguardo, che l’ammontare di Fr. 42'887,95 è
stato imputato sul credito che AC 1 vantava nei confronti della società.
Pertanto, questa retribuzione è stata posta in compensazione del suo credito ed
è andata quindi a diminuirlo.
Non corrisponde a realtà, quindi, che la società non sia stata
gravata dal versamento di salari erogati al suo dipendente. Il riaccredito di
tale importo è infatti andato a diminuire il credito correntista di AC 1 nei
confronti della SA ricorrente.
A questo proposito è opportuno citare la STF 9C_95/2009 del 7
settembre 2009, in cui al considerando 4.1.2 l’Alta Corte ha affermato che nel
caso in cui i salari versati all’azionista principale non sono versati in
contanti ma sono accreditati sul suo conto creditore, il diritto al salario si
realizza quando avviene l’accredito per il lavoro appena effettuato. I relativi versamenti di stipendio vanno quindi a giusta ragione indicati
nella distinta dei salari („Dasselbe
gilt für die Lohnzahlungen an den Hauptaktionär, die nach eigenen Angaben der
Beschwerdeführer zwar nicht bar ausbezahlt, sondern dessen Kreditorenkonto
gutgeschrieben worden waren. Auch damit ist der Lohnanspruch realisiert, wenn
die Gutschrift für bereits geleistete Arbeit erfolgt (Urteil H 257/00 des Eidg.
Versicherungsgerichts vom 18. Dezember 2001, E. 5). Die entsprechenden
Lohnzahlungen sind daher zu Recht auf der Lohnmeldung angegeben.“).
Nemmeno si può avallare la tesi ricorsuale secondo cui da questa
operazione contabile la società non sarebbe stata gravata da oneri sociali.
In effetti, la somma che è stata stornata al 31 dicembre 2015 dal
conto salari e che è stata allibrata sul conto del correntista è comprensiva,
come risulta chiaramente dal giustificativo “Prelevamenti AC 1”, dei contributi
sociali calcolati sui salari lordi. La cifra che è stata rigirata a titolo di
rimborso del prestito non è infatti lorda (Fr. 9'800.- + Fr. 35'700.-), ma è
stata decurtata degli oneri sociali (Fr. 1'838,55 + Fr. 773,50), che per definizione
sono dedotti da ogni paga e devono essere versati periodicamente
dal datore di lavoro insieme al suo contributo (art.
14.
cpv. 1 LAVS).
Nell’evenienza concreta il pagamento del salario è a tutti gli
effetti avvenuto mensilmente tramite banca (doc. 19). È dunque corretto che il
datore di lavoro abbia provveduto a riscuotere ogni mese i contributi del
dipendente, poiché ciò avviene al momento in cui l’assicurato ha realizzato il
suo diritto al salario e dunque al momento del pagamento/accreditamento del
salario.
È quindi a buon diritto che la Cassa di compensazione ha ripreso l’importo
di Fr. 35'700.- ritenendolo quale salario netto ricevuto dal dipendente e che
l’abbia assoggettato ai contributi sociali.
2.5
Da quanto precede discende
dunque che la decisione impugnata deve essere confermata e il ricorso respinto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti