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Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

26 marzo 2018Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

i quali altrimenti, oltre a non vedersi retribuito il proprio lavoro, si

vedrebbero pregiudicate anche le loro spettanze previdenziali (sostanzialmente

uguale il parere espresso dall'Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone

Ticino in RDAT 2002 II pag. 534).

7.

7.1 Nel caso in esame non è contestato che alcuni salari maturati

da parte dei dipendenti della fallita non sono stati effettivamente versati. I

salari impagati risultano tuttavia contabilizzati e accreditati ai lavoratori

nella misura in cui sono stati comunicati alla Cassa di compensazione dal

datore di lavoro.

7.2 Alla luce dei principi giurisprudenziali suesposti, la Cassa

poteva quindi di principio presumere che il diritto ai salari si fosse comunque

realizzato. A differenza di quanto per esempio avuto modo di giudicare nella

sentenza citata del 29 luglio 1992 in re S., dove la datrice di lavoro aveva

omesso di versare il salario alla sua segretaria per almeno tre anni, il

mancato pagamento dei salari non si è protratto nel caso di specie per un

periodo tale da potere e dovere indurre i dipendenti interessati a ritenere la

controprestazione per il lavoro effettuato quale semplice aspettativa. Le

tavole processuali indicano a tal proposito che l'omessa retribuzione

dell'attività lavorativa ha interessato solo parte dei dipendenti della società

per un periodo di tempo limitato - nella invero breve esistenza della fallita -

ad alcuni mesi. Per il resto, nulla lascia intendere che le persone coinvolte

fossero a conoscenza della natura aleatoria della retribuzione e dovessero

aspettarsi che una rimunerazione del proprio lavoro dipendesse dall'esito

futuro degli affari della società.

7.3 In tali condizioni, il ricorrente non avendo fornito la controprova

dell'esistenza di una mera aspettativa alla rimunerazione o al salario, si può

ritenere, con il necessario grado di verosimiglianza preponderante valido nelle

assicurazioni sociali (DTF 126 V 360 consid. 5b), che l'accredito salariale

notificato alla Cassa di compensazione configurasse una vera e propria

realizzazione dello stipendio. Essendosi di conseguenza realizzato anche il

relativo debito contributivo, al ricorrente dev'essere addebitato il danno

derivante.".

Nella citata sentenza H 257/00 del 18 dicembre 2001 l’Alta Corte

ha affermato:

" b) Das kantonale Gericht hat im angefochtenen Entscheid zu diesem

Einwand keine näheren Abklärungen getroffen aus der Erwägung heraus,

praxisgemäss seien Gutschriften auf einem Kontokorrentkonto den Lohnzahlungen

gleichzusetzen und würden als Ausrichtung von Lohn betrachtet.

Sodann seien Sozialversicherungsbeiträge auf

Lohnguthaben für 10 Monate streitig, während die Arbeitslosenkasse nur für drei

Monate Insolvenzentschädigungen ausgerichtet habe.

Das Verschulden der beiden ehemaligen Organe der

konkursiten Firma begründet die Vorinstanz damit, dass diese um die

Lohngutschrift gewusst hätten und bei Anwendung der erforderlichen Sorgfalt

auch um deren Beitragspflicht hätten wissen oder sich diesbezüglich zumindest

hätten erkundigen müssen.

c) Dieser Auffassung kann nicht vorbehaltlos

beigepflichtet werden. Für die Entstehung der Beitragsschuld und die

Beantwortung der Frage, wann Beiträge vom massgebenden Einkommen zu entrichten

sind, kommt es auf den Zeitpunkt an, in welchem das Erwerbseinkommen realisiert

worden ist (BGE 111 V 166 Erw. 4a mit Hinweisen; ZAK 1989 S. 308 Erw. 3a, 1985

S. 43; vgl. auch BGE 115 V 163 Erw. 4b). Wird der Lohn ausnahmsweise nicht

ausbezahlt, sondern lediglich in den Büchern des Arbeitgebers gutgeschrieben,

darf die Ausgleichskasse vermutungsweise davon ausgehen, dass das Einkommen im

Zeitpunkt der Lohngutschrift realisiert ist (EVGE 1957 S. 36 Erw. 2 und 125

Erw. 3). Dem Arbeitgeber und den betroffenen Arbeitnehmern steht jedoch der

Gegenbeweis offen, dass eine blosse Anwartschaft auf Vergütung und Lohn

vorliegt (EVGE 1957 S. 36 und 125 Erw. 2; Käser, Unterstellung und

Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2. Aufl., S. 112 Rz 4.9). Eine blosse

Anwartschaft auf Lohn ist beispielsweise dann gegeben, wenn die finanziellen

Verhältnisse des Arbeitgebers zur Zeit der Gutschrift sehr schlecht sind und

deshalb die künftige Auszahlung des betreffenden Lohnes in zeitlicher wie

masslicher Hinsicht von einer Besserung des Geschäftsganges abhängig ist (ZAK

1976 S. 86 mit Hinweisen).

Nach der Rechtsprechung gilt die Umwandlung eines

Lohnguthabens in ein Darlehen im Zeitpunkt der Verbuchung ahv-rechtlich als

realisiert (EVGE 1960 S. 44). Eine blosse Anwartschaft hat das Eidgenössische

Versicherungsgericht dagegen angenommen bei der Verbuchung in der Rubrik

Lohnaufwand-Kreditoren einer im Aufbau begriffenen Gesellschaft, die in den

fraglichen Jahren jeweils einen Reinverlust auswies und daher nicht in der Lage

war, die streitigen Löhne auszurichten (veröffentlichtes Urteil S. vom 29. Juli

1992, H 155/90).

(…)

e) Gutschriften auf dem Kontokorrentkonto des

Arbeitnehmers sind differenziert zu betrachten und können nicht unbesehen einer

Lohnrealisierung gleichgesetzt werden. Zu prüfen ist vielmehr, ob die

Lohnforderungen durch Verrechnung mit Schulden gegenüber der Firma "realisiert"

wurden.

Wie dem vom 20. November 1995 datierten

Kontoblatt "Z." zu entnehmen ist, wurde der Saldo per 1. Oktober 1994

von Fr. 18'424.70 am 31. Januar 1995 mit Fr. 17'834.70 "Kauf

Lederwaren" und Fr. 17.- "Vtg. Strassenverkehrsamt Zug"

verrechnet. Am 30. Juni 1995 wurde sodann eine Umbuchung aus dem Salärkonto auf

das Konto des Z. von Fr. 50'754.80 vorgenommen. Die Firma war bereits seit

September 1994 praktisch ausschliesslich auf Zahlungen der am 1. Juli 1995 in Konkurs geratenen Firma N. GmbH in Deutschland sowie auf die kreditgebenden Banken

angewiesen. Die finanziellen Schwierigkeiten der deutschen Gesellschaft zogen

die Illiquidität der Firma I. AG und schliesslich deren Konkurs nach sich.

Bei dieser Sachlage ist davon auszugehen,

dass die Gesellschaft tatsächlich nicht in der Lage war, Z. die streitigen

Löhne auszurichten oder mit Gegenforderungen zu verrechnen. Waren die

Lohnansprüche somit nicht realisiert, kam die Beitragsschuld nicht zur

Entstehung und können die Beschwerdeführer dafür nicht im Sinne von Art. 52

AHVG schadenersatzpflichtig erklärt werden. Bei diesen Gegebenheiten können

ihnen auch nicht die Kosten der Arbeitgeberschlusskontrolle überbunden werden

(vgl. Art. 170 Abs. 3 AHVV). Die Vorinstanz hat eine Schadenersatzpflicht der

Beschwerdeführer somit letztlich zu Unrecht bejaht.“.

Infine, in una sentenza H 82/05 del 30 gennaio 2007, il Tribunale

Considerandi

federale ha ribadito che anche se una retribuzione non viene versata nel

periodo di competenza cui si riferisce, ma semplicemente accreditata in vista

di un successivo pagamento, essa è da considerare siccome acquisita già nel

momento in cui è sorta. Ne consegue che già con l'allibramento della posta che

dovrà essere versata risultano dovuti i contributi sociali, ritenuto altresì

che le modalità di pagamento del salario convenuto sono irrilevanti ai fini

dell'esigibilità del pagamento dei contributi alle assicurazioni sociali (cfr.

citata STFA del 7 dicembre 2001, consid. 3a).

In quel caso, nel 2002 la società ha versato all'assicurato una

parte del salario e solo nel 2003 gli ha corrisposto, a saldo delle pretese riguardanti

il risultato 2002, la differenza. Tuttavia, dalla documentazione contabile agli

atti risultava che tale somma era riferita alla gestione aziendale 2002 della

SA, di cui peraltro l'interessato era membro del consiglio di amministrazione

dal 2002. Per il TF, l'importo versato a saldo andava quindi assoggettato ai

contributi sociali riferiti all'anno 2002.

2.3

Nel caso di specie la

ricorrente è una società anonima costituita nel 2007, il cui presidente del Consiglio

di amministrazione con diritto di firma individuale è AC 1.

Nella contabilità 2015 della RI 1 è inserita la scheda relativa al

conto “2190 Correntista AC 1”, il cui saldo iniziale, al 1° gennaio 2015, era

di Fr. - 568'164,70 (doc. C). In altre parole, il correntista vantava un

credito nei confronti della società.

Fra i sei movimenti registrati su questo conto v’è quello del 31

dicembre 2015 con causale “rimb. prestito correntista AC 1”, che alla colonna Dare

riporta l’importo di Fr. 42'887,95, con conseguente diminuzione del saldo a Fr.

– 498'575,65. Ciò significa che il credito vantato dal titolare nei confronti

della società è stato ridotto.

Questa voce indica inoltre che la controprestazione di questo

movimento contabile figura nella scheda 5000.

Infatti, la scheda del conto “5000 Salari” ha contabilizzato, il

31.

dicembre 2015, nella finca Avere, l’importo di Fr. 42'887,95 a titolo

di “rimb. prestito correntista AC 1”, la cui controprestazione è stata

riportata nel citato conto 2190 (doc. B).

L’ammontare di Fr. 42'887,95 è costituito dalla somma dei

prelevamenti che il titolare della società ha effettuato nel corso del 2015, a

cui si aggiungono gli oneri sociali.

Infatti, come riporta il conteggio intitolato “Prelevamenti AC 1

2015” (doc. B), nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno

2015.

il presidente della SA ha prelevato - per sé stesso - l’ammontare di Fr. 6'000.-

al mese, mentre per il mese di dicembre di Fr. 9'500.-.

Su questi importi, dedotta la franchigia di Fr. 1'400.- per i

beneficiari AVS, sono state effettuate le trattenute AVS/AI/IPG e AD nonché

LAINF, perciò il “versamento netto” mensile è stato di Fr. 5'661,10 (Fr.

1'400.- [importo esente dai contributi sociali] + Fr. 4'600.- [importo

sottoposto ai contributi AVS/AI/IPG] – Fr. 236,90 [oneri sociali] – Fr. 102.- [premio

LAINF]) e per dicembre di Fr. 8'921,35 (Fr. 1'400.- + Fr. 8'100.- - Fr. 417,15

– Fr. 161,50).

In sostanza, l’importo esente dal prelievo dei contributi sociali era

di Fr. 9'800.-, mentre quello assoggettato ai contributi sociali ammontava a

Fr. 35'700.-.

Se alla somma di questi importi si deducono le trattenute totali (Fr.

1'838,55 + Fr. 773,50) si ottiene un “versamento netto” di Fr. 42'887,95.

Questa cifra, come visto, si ritrova nei conti della società quale

rimborso del prestito del correntista AC 1.

2.4

In concreto, quindi, la

società ricorrente ha mensilmente versato al dipendente AC 1 lo stipendio di

Fr. 6'000.- e su questo importo, dedotta la franchigia di Fr. 1'400.- per i

beneficiari AVS, la RI 1 ha regolarmente trattenuto i contributi sociali e il

premio per l’assicurazione infortuni.

D’avviso del TCA, risulta chiaramente che, dal conto “5000 Salari”,

la ricorrente ha, a tutti gli effetti, corrisposto nel 2015 un salario a AC 1

per le sue prestazioni lavorative così come agli altri dipendenti, tanto che il

suo nome figura, come per gli anni precedenti (docc. 4, 6 e 8), anche nella

dichiarazione dei salari e degli assegni familiari dell’anno 2015 (docc. 11 e 17).

La circostanza che la somma dei salari che il dipendente ha

ricevuto nel corso del 2015, pari a Fr. 42'887,95 e comprensiva degli oneri

sociali, è stata poi rigirata il 31 dicembre 2015 dal presidente del CdA a sé

stesso in qualità di creditore della società, importo che è andato a diminuire

il suo credito da correntista nei confronti della SA ricorrente, nulla muta

alla qualifica di tale ammontare.

È infatti indubbio che la società ha versato per sei mesi

consecutivi al titolare una remunerazione per le sue prestazioni o, detto

altrimenti, che egli si è riservato e quindi ha prelevato per sé ogni mese

l’importo di Fr. 6'000.- a titolo di stipendio.

Il fatto che, a fine anno, questi stipendi – comprensivi degli

oneri sociali – siano stati dapprima stornati dal conto salari e poi registrati

nel conto privato del titolare, correntista, comprova a maggior ragione un

versamento di salario.

Il TCA evidenzia, al riguardo, che l’ammontare di Fr. 42'887,95 è

stato imputato sul credito che AC 1 vantava nei confronti della società.

Pertanto, questa retribuzione è stata posta in compensazione del suo credito ed

è andata quindi a diminuirlo.

Non corrisponde a realtà, quindi, che la società non sia stata

gravata dal versamento di salari erogati al suo dipendente. Il riaccredito di

tale importo è infatti andato a diminuire il credito correntista di AC 1 nei

confronti della SA ricorrente.

A questo proposito è opportuno citare la STF 9C_95/2009 del 7

settembre 2009, in cui al considerando 4.1.2 l’Alta Corte ha affermato che nel

caso in cui i salari versati all’azionista principale non sono versati in

contanti ma sono accreditati sul suo conto creditore, il diritto al salario si

realizza quando avviene l’accredito per il lavoro appena effettuato. I relativi versamenti di stipendio vanno quindi a giusta ragione indicati

nella distinta dei salari („Dasselbe

gilt für die Lohnzahlungen an den Hauptaktionär, die nach eigenen Angaben der

Beschwerdeführer zwar nicht bar ausbezahlt, sondern dessen Kreditorenkonto

gutgeschrieben worden waren. Auch damit ist der Lohnanspruch realisiert, wenn

die Gutschrift für bereits geleistete Arbeit erfolgt (Urteil H 257/00 des Eidg.

Versicherungsgerichts vom 18. Dezember 2001, E. 5). Die entsprechenden

Lohnzahlungen sind daher zu Recht auf der Lohnmeldung angegeben.“).

Nemmeno si può avallare la tesi ricorsuale secondo cui da questa

operazione contabile la società non sarebbe stata gravata da oneri sociali.

In effetti, la somma che è stata stornata al 31 dicembre 2015 dal

conto salari e che è stata allibrata sul conto del correntista è comprensiva,

come risulta chiaramente dal giustificativo “Prelevamenti AC 1”, dei contributi

sociali calcolati sui salari lordi. La cifra che è stata rigirata a titolo di

rimborso del prestito non è infatti lorda (Fr. 9'800.- + Fr. 35'700.-), ma è

stata decurtata degli oneri sociali (Fr. 1'838,55 + Fr. 773,50), che per definizione

sono dedotti da ogni paga e devono essere versati periodicamente

dal datore di lavoro insieme al suo contributo (art.

14.

cpv. 1 LAVS).

Nell’evenienza concreta il pagamento del salario è a tutti gli

effetti avvenuto mensilmente tramite banca (doc. 19). È dunque corretto che il

datore di lavoro abbia provveduto a riscuotere ogni mese i contributi del

dipendente, poiché ciò avviene al momento in cui l’assicurato ha realizzato il

suo diritto al salario e dunque al momento del pagamento/accreditamento del

salario.

È quindi a buon diritto che la Cassa di compensazione ha ripreso l’importo

di Fr. 35'700.- ritenendolo quale salario netto ricevuto dal dipendente e che

l’abbia assoggettato ai contributi sociali.

2.5

Da quanto precede discende

dunque che la decisione impugnata deve essere confermata e il ricorso respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti