30.2017.49
Ricorso con domande supercautelari, cautelari e per denegata/ritardata giustizia. Richieste irricevibili o respinte ma incarto trasmesso a Cassa per emanare le decisioni richieste
5 febbraio 2018Italiano29 min
Source ti.ch
ccomandata
Incarto
n.
30.2017.49
cs
Lugano
5 febbraio 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 27 novembre 2017 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di contributi AVS
ritenuto, in fatto
A. Con
ricorso “per denegata / ritardata giustizia e di costatazione di inesistenza
del debito con domande supercautelari e cautelari” la società RI 1,
rappresentata dall’avv. RA 1, si è rivolta al TCA chiedendo in via
supercautelare e cautelare di far ordine alla Cassa di compensazione CO 1 di
notificare entro 10 giorni una decisione formale sulla richiesta di dilazione
di pagamento dei contributi ai sensi dell’art. 34b OAVS ed indicata alla lett.
E del memoriale di ricorso e di far ordine a CO 1 di richiedere entro 5 giorni
“dalla notifica della presente decisione, la cancellazione di tutte le
esecuzioni a carico della ricorrente e, in particolare, delle esecuzioni di cui
ai PE ni. __________, __________, __________, __________ dell’UE di __________”.
Nel merito la ricorrente chiede di dichiarare inesistenti le pretese della
medesima Cassa di compensazione oggetto delle citate procedure e di far ordine
alla Cassa di compensazione di richiedere entro 5 giorni dalla notifica della
decisione la cancellazione delle esecuzioni (doc. I).
B. Il
ricorso è stato intimato alla Cassa di compensazione per la risposta di causa
(doc. II).
C. Con
scritto del 13 dicembre 2017 CO 1 ha chiesto una proroga per la presentazione
della risposta fino al 26 gennaio 2018 (doc. III).
D. Il
15 dicembre 2017 il Giudice delegato del TCA ha negato la proroga, trattandosi
di un ricorso per denegata/ritardata giustizia (doc. IV).
E. Il
15 dicembre 2017 la Cassa di compensazione ha trasmesso una lettera di medesimo
tenore a quella del 13 dicembre 2017 (doc. V), cui il Giudice delegato ha
risposto il 21 dicembre 2017 (doc. IX).
F. Con
scritto del 19 dicembre 2017 RI 1 ha segnalato al TCA che CO 1 ha fatto
spiccare un ulteriore precetto esecutivo ed ha chiesto l’evasione della domanda
supercautelare (doc. VI).
G. Con
decreto del 21 dicembre 2017 il Giudice delegato del TCA ha dichiarato
irricevibile la domanda tendente a ottenere misure in via supercautelare
inaudita altera parte, rilevando:
"
(…)
4. Alla luce di tutto quanto
sopra esposto la richiesta di concessione di misure supercautelari inaudita
altera parte tendenti all’emissione di una decisione formale sulla richiesta di
dilazione di pagamento dei contributi ai sensi dell’art. 34b OAVS con il
contenuto di cui alla lett. E del ricorso, nonché tendenti a far ordine alla
cassa convenuta di richiedere entro 5 giorni dalla notifica della sentenza la
cancellazione di tutte le esecuzioni a carico della ricorrente è irricevibile.
La richiesta di condannare la Cassa ad
emanare una decisione sulla richiesta di dilazione di pagamento dei contributi
ai sensi dell’art. 34b OAVS e sulla cancellazione dei precetti esecutivi in
essere sarà semmai esaminata nell’ambito dell’esame di merito del ricorso per
denegata/ritardata giustizia, dopo che la convenuta avrà potuto esprimersi sul
gravame, che sarà evaso immediatamente una volta scaduti i termini imposti
dalla procedura cantonale per la risposta di causa (20 giorni: art. 5 Lptca;
sospesi dalle ferie: art. 11 Lptca), che non vengono in concreto
prorogati, e del termine di 10 giorni per la notifica di nuovi mezzi di
prova (art. 9 Lptca).”
H. Con
risposta del 5 gennaio 2018 la Cassa di compensazione CO 1, rappresentata
dall’avv. RA 2, ha chiesto la reiezione delle domande della ricorrente, facendo
riferimento ad uno scritto datato 12.12.2017 della Cassa al TCA, non prodotta,
e chiedendo un termine sino al 31 gennaio 2018 per valutare con il responsabile
del Servizio incasso e con quello del Servizio finanze come procedere in merito
alle 4 esecuzioni citate dalla ricorrente e per informare in merito il TCA
(doc. X).
Fatti
I. Il
9 gennaio 2018 l’insorgente ha notificato i rapporti di dare e avere tra le
parti, sostenendo che rimangono aperte unicamente le richieste di acconto del
personale a prestito per il mese di novembre e dicembre 2017 (doc. XII). Lo
scritto è stato trasmesso alla ricorrente con facoltà di presentare eventuali
osservazioni in merito entro 5 giorni (doc. XIII).
L. Il
19 gennaio 2018 la ricorrente ha prodotto un ulteriore estratto conto “dare-avere
tra le parti al 18.01.2018”, dal quale, secondo l’insorgente, si
evincerebbe che i contributi dei mesi da aprile a novembre 2017 sono stati “da
tempo” interamente pagati ed ha chiesto “l’edizione della documentazione
atta a debitamente comprovare che il Doc. 3 prodotto con risposta del 5 gennaio
2018 sia stato effettivamente notificato alla ricorrente” (doc. XIV).
M. Con
“raccomandata e fax” del 22 gennaio 2018 l’insorgente ha chiesto una
proroga dei termini per presentare eventuali altri mezzi di prova e per
presentare eventuali osservazioni alla missiva 9.01.2018 della ricorrente (doc.
XV). Il TCA ha respinto la richiesta (doc. XVI).
N. Il
22 gennaio 2018 la convenuta ha prodotto ulteriori prove, tra le quali la
decisione formale del 12 maggio 2017 di dilazione di pagamento (doc. 5) ed una
decisione su opposizione del 5 gennaio 2018 relativa al calcolo di interessi di
mora (doc. 11) ed ha completato la risposta di causa (doc. XVII).
O. Il
29 gennaio 2018 le parti sono state sentite nel corso di un’udienza al termine
della quale la convenuta ha prodotto ulteriori osservazioni (doc. XXI/1).
P. Con
osservazioni del 31 gennaio 2018 l’insorgente ha sostenuto che i complementi
del 22 gennaio 2018 e del 29 gennaio 2018 prodotti dalla convenuta sono tardivi
e ne ha chiesto lo stralcio. Essa ha rilevato inoltre che la Cassa in sede di
udienza avrebbe dichiarato che i contributi per i mesi oggetto delle esecuzioni
da H1 a H5 sono stati integralmente pagati, come emerge dall’attestazione
dell’UE di __________ del 30 gennaio 2018 (doc. L). La ricorrente sostiene di
conseguenza che quanto richiesto con ricorso del 27 novembre 2017 è stato evaso
per acquiescenza relativamente al petitum 1.1 dell’allegato ricorsuale. Essa
contesta inoltre la prassi relativa alla cancellazione delle esecuzioni
indicata dalla convenuta in sede di udienza giacché l’esecuzione di cui al doc.
H5 è stata cancellata, per cui chiede, che anche le altre esecuzioni lo siano.
Da cui, secondo l’insorgente, un’acquiescenza parziale alla richiesta 1.2 del
ricorso. In via subordinata, “e nell’eventualità che per la cancellazione di
un’esecuzione sia doverosa una formale decisione della Cassa”, la
ricorrente chiede “di voler momentaneamente sospendere la procedura per questo
singolo aspetto fintanto che la Cassa qui convenuta si sia espressa in merito”
ed ha allegato copia della richiesta di emanazione di una decisione inoltrata
alla convenuta il 31 gennaio 2018.
in
diritto
in
ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.
5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11
luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007
del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I
707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00
del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10
ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22
dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014
del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015 = SVR 2015, EL Nr.
13, pag. 37 e seguenti).
Considerandi
2.
La
ricorrente chiede che i memoriali del 22 gennaio 2018 e del 29 gennaio 2018
siano stralciati dai ruoli in quanto tardivi. La richiesta va respinta. Il
primo scritto è stato prodotto entro il termine di 10 giorni concesso il 9
gennaio 2018 per produrre eventuali altri mezzi di prova (doc. XI) ed è dunque
tempestivo.
Il
secondo è stato consegnato dalla convenuta nel corso dell’udienza di
discussione dopo aver ricevuto un nuovo allegato del 19 gennaio 2018 della
ricorrente (doc. XIV). Per salvaguardare il proprio diritto di essere sentita
(art. 29 cpv. 2 Cost.), la Cassa aveva pertanto facoltà di esprimersi in
merito.
Va
del resto rilevato che nell’ambito del diritto delle assicurazioni sociali vige
il principio inquisitorio: l’amministrazione e, in caso di ricorso, il giudice,
accertano d’ufficio i fatti determinanti per il giudizio, assumono le prove
necessarie e le valutano liberamente (cfr. art. 61 LPGA).
Ciò
significa che il TCA è tenuto a prendere in considerazione ogni mezzo di prova
- anche se prodotto intempestivamente - nella misura in cui esso si rivela in
qualche modo rilevante ai fini di un corretto e puntuale chiarimento di fatti
giuridicamente importanti. In questo ordine d’idee, l’allora TFA (dal 1°
gennaio 2007: TF) ha, del resto, stabilito che determinante non è la
provenienza di un mezzo di prova ma bensì il suo contenuto (DTF 122 V 157,
consid. 1c).
3.
L’insorgente
sostiene che vi sia stata acquiescenza della Cassa relativamente ai punti III/1.1
e, parzialmente, III/1.2 del petitum ricorsuale e pertanto chiede che il
ricorso sia stralciato con riconoscimento delle ripetibili.
Alla
richiesta non può essere dato seguito.
In
primo luogo la richiesta III/1.2, qui irricevibile (cfr. consid. 4) non è stata
risolta, poiché le esecuzioni citate non sono state cancellate come invece
richiesto.
In
secondo luogo l’insorgente non può ritenere di essere vincente relativamente al
punto III/1.1 del ricorso. Infatti questo Tribunale può decidere solo in
presenza di una decisione impugnabile o su un ricorso per denegata giustizia.
In
concreto, non essendoci alcuna decisione impugnabile relativamente al punto III/1.1,
né essendo stato inoltrato un ricorso per ritardata/denegata giustizia in
merito a questo aspetto, la richiesta della ricorrente è irricevibile (cfr.
consid. 4).
Per
questo motivo, ritenuta l’irricevibilità della richiesta di cui ai punti III/1.1
e III/1.2 del petitum ricorsuale, il TCA respinge la domanda di sospendere la
procedura in attesa che la stessa convenuta risponda allo scritto del 31
gennaio 2018 su questo punto fino a quando la Cassa emanerà una decisione
formale in merito alla cancellazione dei citati precetti.
Infine
non va dimenticato che l’interessata ha inoltrato, con domanda cautelare, anche
un ricorso per denegata/ritardata giustizia in merito alla richiesta di
dilazione dei contributi che questo TCA deve esaminare.
4.
L’insorgente
chiede che il Tribunale cantonale delle assicurazioni dichiari inesistenti le
pretese avanzate dalla Cassa di compensazione convenuta ed oggetto delle
procedure esecutive di cui ai PE n. __________, __________, __________, __________
dell’UE di __________ (III/1.1, pag. 11, doc. I) e domanda che sia fatto ordine
alla citata Cassa di compensazione di richiedere entro 5 giorni dalla notifica
della presente decisione la cancellazione delle citate esecuzioni (III/1.2,
pag. 11, doc. I).
In
assenza di una formale decisione resa su opposizione, il Tribunale cantonale
delle assicurazioni può occuparsi del gravame formulato dall’insorgente
unicamente nella misura in cui lo stesso sia da intendersi quale ricorso per
denegata rispettivamente ritardata giustizia (sentenza 30.2015.17 del 5 ottobre
2015).
Infatti
per costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il
presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale
(cfr. SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51
consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).
Se
non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può
dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF C 22/06 del 5
gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414
consid. 1A; DTF 119 Ib 36 consid. 1b).
In
concreto, non avendo l’insorgente contestato innanzi al TCA alcuna decisione su
opposizione relativa ai citati precetti esecutivi e non avendo inoltrato, su
questo punto, un ricorso per denegata/ritardata giustizia, la richiesta della
ricorrente si rivela irricevibile.
Va
poi evidenziato che alla risposta di causa la convenuta ha allegato una
decisione formale, datata 16 novembre 2017, intitolata “Decisione Contributi
Aprile 2017 s/Opposizione Esecuzione no. __________”, che evade la
richiesta di emissione di una decisione formale solo per il primo dei 4
precetti esecutivi notificati il 26 ottobre 2017 e di cui l’interessata chiede
la cancellazione (cfr. doc. 3 e H1-H4). Con scritto del 19 gennaio 2018 l’insorgente
ha affermato che la citata decisione le è sconosciuta e chiede l’edizione della
documentazione atta a comprovare la notifica di tale atto (doc. XIV).
La
richiesta va respinta.
Infatti,
se la decisione formale del 16 novembre 2017 è stata notificata alla ricorrente
prima dell’inoltro del ricorso, il gravame, visto il suo contenuto e meglio le
affermazioni della ricorrente di aver già soluto i debiti contenuti
nell’esecuzione no. __________ dovrà essere trattato dalla Cassa di compensazione
alla stregua di un’opposizione. Se la decisione formale è stata notificata contestualmente
o successivamente all’inoltro del ricorso (e meglio solo con la risposta di
causa) il termine per inoltrare l’opposizione decorre dalla notifica della
presente sentenza alla ricorrente (cfr. sentenza 30.2015 17 del 5 ottobre 2015
con rinvio alle sentenze K 35/00 del 21 agosto 2001 e 36.2001.76 del 20
settembre 2001).
La
Cassa è comunque tenuta ad emanare, in tempi brevi una decisione,
soggetta ad opposizione, che si esprima anche in merito ai PE n. __________, __________
e __________ dell’UE di __________ e, più in generale, sui rapporti di dare ed
avere tra le parti.
Va
a questo proposito rammentato che per l’art. 49 cpv. 1 LPGA nei casi di
ragguardevole entità o quando vi è disaccordo con l’interessato l’assicuratore deve
emanare per scritto le decisioni in materia di prestazioni, crediti e
ingiunzioni.
Secondo
l’art. 49 cpv. 2 LPGA una domanda relativa ad una decisione d’accertamento deve
essere soddisfatta se il richiedente fa valere un interesse degno di
protezione.
Ai
sensi dell’art. 49 cpv. 3 LPGA le decisioni sono accompagnate da un
avvertimento relativo ai rimedi giuridici. Devono essere motivate se non
corrispondono interamente alle richieste delle parti. La notificazione
irregolare di una decisione non deve provocare pregiudizi per l’interessato.
Con
osservazioni del 29 gennaio 2018 la convenuta sembra del resto concordare con
la necessità di emanare una decisione formale su questo tema, laddove afferma,
a pag. 2:
" (…) il citato principio di procedere, ossia mediante l’emanazione dapprima
di una decisione formale d’accertamento ed in seguito di una decisione su
opposizione vale a maggior ragione nell’ambito della presente vertenza relativa
alla riscossione dei contributi dell’AVS, in quanto si tratta di una vertenza
fondata sul diritto amministrativo, retta dalla LPGA e dalla PA.
Un simile modo di procedere, ossia
mediante l’emanazione dapprima di una decisione ed in seguito di una decisione
su opposizione, si rende necessario in quanto, al fine di conoscere se è
estinto il debito di RI 1 nei confronti di __________, dovrà essere esaminato
se sono ancora dovuti da parte della debitrice degli interessi di mora nonché
delle spese esecutive.
(…)
Il citato principio giurisprudenziale
deve essere applicato per analogia pure nell’ambito della riscossione dei
contributi AVS, in quanto potrebbe sussistere, a dipendenza dei motivi che
saranno invocati da RI 1, un interesse di quest’ultima degno di protezione
all’emissione da parte di __________ di una decisione formale di accertamento.
In effetti, avendo annunciato RI 1 alla Cassa convenuta una massa salariale
annua effettiva per l’anno 2016 di CHF __________ e per l’anno 2017 di CHF __________,
risulta in particolare che alle dipendenze di vi era un grande numero di
assicurati, ossia di lavoratori dipendenti sui cui salari vengono percepiti i
contributi AVS.
Da detta circostanza si può agilmente
desumere che potrebbe sussistere per la ricorrente un eventuale interesse degno
di protezione all’emissione di una decisione d’accertamento con cui viene
constatato dall’amministrazione se RI 1 ha fatto fronte integralmente al suo
debito contributivo e/o se sono ancora scoperti interessi di mora o spese
esecutive.
Sulla base dei sopraccitati principi
giurisprudenziali, si rende quindi necessario, non essendo stata emessa alcuna
decisione formale d’accertamento e neppure la successiva decisione su
opposizione, chiedere a codesto lodevole Tribunale di voler in via principale
respingere in ordine la richiesta formulata da RI 1 nel merito al punto 1.1 nel
ricorso del 27.11.2017, affinché la Cassa convenuta emetta una decisione
formale d’accertamento” (doc. XXI)
In
queste condizioni, l’incarto, come richiesto dalla stessa convenuta, deve esserle
trasmesso affinché si esprima in merito tramite una decisione formale soggetta
ad opposizione (cfr. anche DTF 133 V 190, consid. 3.1; Kieser, ATSG Kommentar,
3a edizione, 2015, n. 25 e seguenti ad art. 49, pag. 465 e seguenti),
segnatamente circa la cancellazione dei citati PE ed al rapporto di dare e
avere tra le parti. Il rinvio della Cassa alla sentenza 36.2006.67 del 2 maggio
2006.
(doc. XXI) di questo Tribunale non è di pregio, giacché in quell’occasione
si trattava di giudicare un caso retto dal diritto privato (LCA) e di applicare
l’allora CPC ticinese, che, nel frattempo, è stato sostituito dal CPC federale.
A
proposito della cancellazione delle esecuzioni, il TCA, abbondanzialmente,
rinvia alla sentenza 14.2015.22 dell’11 maggio 2015 della Camera di esecuzione
e fallimenti del Tribunale d’appello (cfr. consid. 2) e alla sentenza
15.2014.66
del 24 luglio 2014 della medesima Camera (cfr. consid. 2; cfr. anche
sentenza 15.2003.32 del 25 febbraio 2003 e sentenza 15.98.00020 del 19 giugno
1998).
Infine,
va rilevato che in seguito all’udienza tenutasi il 29 gennaio 2018 innanzi al
TCA in presenza anche di __________, responsabile sostituto incasso della
convenuta, la domanda formulata dal legale della convenuta con la risposta di
causa di concederle un termine scadente il 31 gennaio 2018 per poter discutere con
i Servizi preposti della Cassa, è divenuta priva di oggetto.
nel
merito
5.
L’insorgente,
tramite domanda cautelare, chiede che venga fatto ordine alla Cassa convenuta
di notificare entro 10 giorni una decisione formale sulla richiesta di
dilazione di pagamento dei contributi ai sensi dell’art. 34b OAVS con il
contenuto descritto alla lett. E del memoriale di ricorso.
Essa
fa valere una denegata/ritardata giustizia.
6.
Giusta l'art. 56 cpv. 2 LPGA,
il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda
dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione.
Secondo l’Alta Corte, vi è
diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria o amministrativa non si
occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa è competente (cfr. DTF 114 V
147.
consid. 3a e riferimenti ivi menzionati).
Il ritardo ingiustificato a
statuire è una forma particolare di diniego di giustizia vietato dall’art. 29
cpv. 1 Cost e dall’art. 6 § 1 CEDU. Si è in presenza di un ritardo
ingiustificato a statuire quando l’autorità amministrativa o giudiziaria
competente non emana la decisione che le compete entro il termine previsto
dalla legge oppure entro un termine che la natura dell'affare nonché l'insieme
delle altre circostanze fanno apparire come ragionevole (DTF 131 V 407 consid.
1.1
p. 409 e riferimenti ivi menzionati). Sono determinanti, segnatamente, il
grado di complessità dell’affare, la posta in gioco per l’interessato, come
pure il comportamento di quest’ultimo e delle autorità competenti (DTF 130 I
312.
consid. 5.2; 125 V 188 consid. 2a). A questo proposito, spetta, da una
parte, all’interessato intraprendere determinati passi per invitare l’autorità
a decidere, in particolare sollecitandola ad accelerare la procedura oppure
ricorrendo per ritardo ingiustificato. D’altra parte, sebbene all’autorità non
possano essere rimproverati alcuni “tempi morti”, inevitabili in una procedura,
essa non è legittimata a invocare una carente organizzazione oppure un
sovraccarico strutturale per giustificare l’eccessiva lentezza della procedura;
spetta in effetti allo Stato organizzare le proprie giurisdizioni in modo tale
da garantire ai cittadini un’amministrazione della giustizia conforme alle
regole (DTF 130 I 312 consid. 5.2 e i riferimenti ivi menzionati).
Il principio secondo cui la
procedura davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere
semplice e spedita (cfr. art. 61 lett. a LPGA), è espressione di un principio
generale del diritto delle assicurazioni sociali e vale, perciò, anche
nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 54 consid. 4b; cfr., pure, U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 243 n. 509).
Dottrina
e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa
soltanto allorquando la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa
prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori
supplementari. Qualora l'autorità si sia occupata di una vertenza senza
notevole ritardo, una violazione della Costituzione può essere ammessa soltanto
se determinati provvedimenti sono stati presi abusivamente (cfr. L. Meyer, Das
Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, Tesi Berna 1985, p. 78 e riferimenti
alla giurisprudenza federale).
Nell’ambito di una procedura
ricorsuale per denegata giustizia, non si deve procedere a una valutazione
approfondita della situazione fattuale e giuridica. L’intervento del giudice in
relazione all’ordine di misure istruttorie, si giustifica soltanto qualora
l’amministrazione abbia manifestamente oltrepassato il proprio potere
discrezionale. In una tale procedura, ci si deve accontentare di un esame
sommario dell’incarto, con l’obiettivo di stabilire se l’aver ordinato un
determinato provvedimento probatorio era manifestamente superfluo (cfr.
STFA U 18/92 del 3 luglio 1992 consid. 5b, parzialmente pubblicata in
RAMI 1992 U 151, p. 194s. e U 268/01 dell’8 maggio 2003 consid. 4.1).
7.
In una sentenza I 841/02 del
25.
giugno 2003, pubblicata in DTF 129 V p. 411 e seg., il TFA ha ammesso
l'esistenza di un ritardo ingiustificato a carico dell'Ufficio AI e della
Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI, trattandosi di una
procedura durata globalmente più di 10 anni (dal momento in cui è stata
presentata la domanda di prestazioni a quello in cui è stata resa la sentenza
impugnata).
Nella DTF 125 V 188ss., il
TFA ha invece negato l'esistenza di un ritardo ingiustificato, trattandosi di
un assicuratore malattie che, trascorsi meno di 4 mesi dal momento in cui
l'assicurato ha interposto opposizione, non aveva ancora proceduto ad emanare
la decisione di sua competenza.
Nella RAMI 1997 U 286, p.
339s., la Corte federale ha riconosciuto una ritardata giustizia a carico di un
tribunale cantonale che era rimasto completamente inattivo nei riguardi di una
causa pendente da 42 mesi e suscettibile di essere giudicata da 27 mesi (ossia
a partire dall'evasione di un atto di ricusa).
In quella stessa pronunzia,
il TFA ha illustrato alcuni precedenti in cui era stato chiamato a decidere
circa l'esistenza di una ritardata giustizia:
" Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat in
ähnlichen Fällen, bei denen keine besonderen Umstände vorgelegen hatten, Verfahrensdauern
von 20 Monaten (unveröffentliches Urteil P. vom 4. Juli 1994, C 101/94) oder 22 Monaten (unveröffentliches Urteil G. vom 4. September 1990, I 421/89) als
Grenzfälle betrachtet. Im Urteil Z. vom 12.Oktober 1995 erachtete es eine
Erledigungszeit von 39 Monate als zu lange, verneinte jedoch eine
unrechtmässige Verzögerung, weil besondere Umstände hinzukamen. Andererseits
hiess es eine Rechtsverzögerungbeschwerde bei einer Verfahrensdauer von 40
Monate gut (unveröffentliches Urteil P. vom 10. März 1993, M 1/92)." (RAMI
succitata)
Più di recente, l’Alta Corte
ha riconosciuto l’esistenza di un ritardo inammissibile trattandosi di un
tribunale cantonale che aveva lasciato trascorrere 25 mesi tra la fine dello
scambio degli allegati e l’inoltro del ricorso per denegata giustizia dinanzi
al Tribunale federale, rispettivamente più di tre anni dall’inoltro del ricorso
cantonale, in una causa senza difficoltà eccessive in materia di assicurazione
contro gli infortuni (STF 8C_176/2011 del 20 aprile 2011) oppure quando è
trascorso un termine di 24 mesi tra la fine dello scambio degli allegati e
l’inoltro del ricorso per denegata giustizia dinanzi al Tribunale federale, in
una causa il cui oggetto era unicamente il grado d’invalidità del ricorrente e
in cui quest’ultimo aveva circoscritto le sue censure a due aspetti che non
presentavano difficoltà particolari (STF 8C_613/2009 del 22 febbraio 2010). Per
contro, un periodo di 18 mesi trascorso tra la fine dello scambio degli
allegati davanti alla giurisdizione cantonale e il ricorso per denegata
giustizia inoltrato al Tribunale federale, non è stato qualificato quale
ritardo ingiustificato, tenuto conto della necessità di procedere a un
minuzioso apprezzamento di numerosi rapporti medici o perizie (STF 8C_615/2009
del 28 settembre 2009).
Va infine rilevato che in caso di accoglimento di un ricorso per ritardata o denegata
giustizia, il Tribunale ordina all’assicuratore sociale di concludere entro un
termine ragionevole la procedura, rispettivamente di dar seguito alla chiesta
misura (Kieser, ATSG-Kommentar, 2015, 3a edizione, n. 36 ad art. 56, pag. 743),
il giudice non può sostituire l’indagine che compete all’assicuratore con
propri atti di verifica e d’istruttoria e non deve neppure, conseguentemente, esaminare
il merito della fattispecie. Il giudizio si limita all’accertamento, o meno, di
una denegata giustizia od un ritardo ingiustificato da parte della Cassa, e,
laddove l’amministrazione abbia dato seguito alle domande del ricorrente nelle
more della procedura, occorre verificare, per determinare l’eventuale diritto a
ripetibili stante il patrocinio o il carico di spese, se il ricorso era
necessario e se un ritardo nella reazione della Cassa è sussistito.
8.
Nella concreta evenienza,
alla luce di quanto sopra, in assenza di una decisione impugnabile e
nell’ambito di un ricorso per denegata giustizia, il TCA non può pronunciarsi
nel merito della richiesta di dilazione ai sensi dell’art. 34b OAVS con il
contenuto descritto alla lett. E del memoriale di ricorso, ma deve unicamente
accertare la presenza o meno di una denegata/ritardata giustizia.
Come già evocato nel decreto
del 21 dicembre 2017, per l’art. 34b OAVS, se un debitore di contributi rende
verosimile che si trova in difficoltà finanziarie, si impegna a versare
regolarmente acconti ed esegue immediatamente il primo pagamento, la cassa di
compensazione può concedergli una dilazione di pagamento, sempreché abbia
fondate ragioni d’ammettere che gli acconti successivi e i contributi correnti
potranno essere pagati puntualmente (cpv. 1). La cassa di compensazione fissa
per scritto le condizioni di pagamento, segnatamente l’importo degli acconti e
i termini di pagamento, tenendo conto della particolare situazione del debitore
(cpv. 2). La dilazione concessa decade automaticamente se non sono osservate le
condizioni di pagamento. La concessione della dilazione di pagamento vale come
diffida ai sensi dell’articolo 34a, se quest’ultima non è ancora stata emessa
(cpv. 3).
Le
direttive sulla riscossione dei contributi (DRC) prevedono al marginale 2196
che la dilazione di pagamento è concessa in base a un piano d’ammortamento che
indichi le scadenze e l’importo degli acconti. Per il marg. 2197 DRC il piano
di ammortamento deve essere adattato alle condizioni finanziarie e personali
del debitore dei contributi. Entro questi limiti gli acconti e le loro scadenze
devono essere fissati in modo che il debito sia estinto il più presto
possibile, ma in ogni caso prima dello spirare del termine quinquennale per
mancata riscossione (cfr. marg. 5033 e seguenti DRC), o, in caso di credito di
risarcimento dei danni, entro dieci anni (cfr. marg. 8078 DRC).
Va
ancora rammentato che la concessione e il rifiuto della dilazione di pagamento
devono essere redatti in forma di decisione (marg. 2198 DRC e RCC 1953,
pag. 138). Non va poi dimenticato che la decisione che concede la dilazione di
pagamento deve menzionare le conseguenze dell’inosservanza del piano
d’ammortamento (marg. 2199 DRC).
Se
la dilazione di pagamento è concessa per contributi paritari non ancora fissati
mediante una decisione passata in giudicato e se vi è il pericolo che spiri il
termine quinquennale di prescrizione del diritto di fissare i contributi (cfr.
anche marg. 5012 e seguenti DRC), la cassa deve fissare i contributi in una
decisione di tassazione o di contributi arretrati (marg. 2200 DRC). Se la
situazione economica del debitore si modifica quando la dilazione di pagamento
è già stata concessa, la cassa di compensazione deve stabilire un piano d’ammortamento
conforme alle nuove circostanze del caso (cfr. marg. 2201 DRC).
Se
la situazione economica non si è modificata notevolmente, il debitore
ritardatario non ha nessun diritto alla concessione di un nuovo piano
d’ammortamento che preveda acconti inferiori (marg. 2202 DRC).
9.
In concreto, stabilito che la
Cassa è obbligata ad emanare una decisione formale in ambito di
dilazione di pagamento laddove vi è una richiesta in tal senso (marg. 2198 DRC
e RCC 1953, pag. 138), in cui vengano approfonditamente spiegate le ragioni
dell’accoglimento della domanda o della sua reiezione, e che in applicazione
dell’art. 43 cpv. 1 LPGA, l’amministrazione deve esaminare le domande, intraprendere
d’ufficio i necessari accertamenti e raccogliere le informazioni di cui ha
bisogno, occorre esaminare se la ricorrente ha effettivamente inoltrato una
domanda di dilazione ai sensi dell’art. 34b OAVS e se la Cassa ha ritardato o
rifiutato di dar seguito alle richieste dell’insorgente.
Quest’ultima, a sostegno
della sua tesi, ha prodotto gli scritti dell’8 agosto 2016 (doc. B1), del 22
luglio 2016 (doc. B2) e dell’11 agosto 2016 (doc. B3), rilevando di aver
chiesto alla convenuta una dilazione di pagamento senza aver ottenuto alcuna
risposta (cfr. ricorso, doc. I).
Sennonché, come emerso in
corso di causa, rammentato che nella sentenza 30.2016.42 del 15 marzo 2017 il
TCA ha accertato che i contributi del 2015 sono stati interamente soluti,
“ritenuto che la Cassa dovrà ancora calcolare gli interessi 2015 che
andranno imputati al pagamento di fr. 50'000 del 24/25 novembre 2016” (cfr.
pag. 28 della sentenza), è stato appurato come la domanda di dilazione relativa
ai contributi del 2016 non ancora pagati ha già fatto oggetto di una
decisione formale del 12 maggio 2017 (doc. XVII/5). Per cui alle richieste in
esame è stata data risposta.
In
seguito, solo il 7 novembre 2017 (doc. I) l’insorgente ha rinnovato,
implicitamente, la richiesta di dilazione. Considerato che il ricorso in esame
è stato inoltrato il 27 novembre 2017, non vi è spazio per ritenere una
denegata/ritardata giustizia su questo aspetto.
L’incarto
deve tuttavia essere trasmesso alla Cassa convenuta affinché emetta immediatamente
una decisione in merito alla richiesta di dilazione ai sensi dell’art. 34b OAVS
dei contributi dovuti dalla ricorrente e non ancora soluti (cfr. marg. 2198 DRC
e RCC 1953, pag. 138). Ciò sulla base di quanto richiesto con lo scritto del 31
gennaio 2018 (doc. XXII/N2).
10.
Alla
luce di quanto sopra esposto questo Tribunale rinuncia all’assunzione delle
ulteriori prove richieste dalla ricorrente e dalla convenuta.
In
particolare non occorre dar seguito alla richiesta dell’insorgente di
richiamare dalla convenuta gli e-mail, le note manoscritte, i conteggi e le
scritturazioni per comprovare l’inoltro delle richieste di dilazione.
Inoltre,
alla luce della natura del ricorso per denegata/ritardata giustizia ed
all’irricevibilità della richiesta di constatare l’inesistenza dei debiti
oggetto delle procedure ai PE n. __________, __________, __________, __________,
anche la domanda volta a richiamare l’estratto storico delle esecuzioni e delle
richieste della convenuta all’UE di __________ e di sentire testimoni per
comprovare le trattative in corso con le banche per appianare il debito vanno
respinte.
Va
qui rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora
l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove;
Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450,
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a
ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,
2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H
103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid.
2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce
una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2
Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162
consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
11.
In
conclusione, il ricorso tendente alla constatazione di inesistenza del debito e
alla cancellazione dei precetti esecutivi si rivela irricevibile, in assenza di
una decisione impugnabile, mentre il ricorso per denegata/ritardata giustizia
va respinto, ciò che rende priva di oggetto la domanda cautelare.
L’incarto
va comunque trasmesso alla Cassa di compensazione affinché entri nel merito
della domanda di dilazione del pagamento dei contributi non ancora soluti ed
emetta, senza attendere, una decisione formale.
La
medesima Cassa dovrà inoltre emettere, senza attendere, un’ulteriore
decisione formale che si esprima anche in merito ai PE n. __________, __________
e __________ dell’UE di __________, alla loro eventuale cancellazione e, più in
generale, sui rapporti di dare ed avere tra le parti e tratti il presente
ricorso quale opposizione alla decisione formale del 16 novembre 2017 relativa
al PE n. __________ nella misura in cui la decisione è stata notificata prima
dell’inoltro del presente gravame. Se la decisione del 16 novembre 2017 è stata
notificata contestualmente o successivamente all’inoltro del ricorso, il
termine per inoltrare opposizione decorre dalla notifica della presente
sentenza alla ricorrente (cfr. sentenza 30.2015 17 del 5 ottobre 2015 con
rinvio alle sentenze K 35/00 del 21 agosto 2001 e 36.2001.76 del 20 settembre
2001).
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1.
Il
ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.
2.
L’incarto
è trasmesso alla Cassa di compensazione CO 1 per i suoi incombenti e meglio per
l’emanazione in tempi brevissimi delle decisioni di cui al consid. 11.
3.
Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato. Non si assegnano ripetibili.
4.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti