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30.2017.52

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11 giugno 2018Italiano52 min

Source ti.ch

Fatti

i soggiorni linguistici, a condizione che comprendano una parte d'insegnamento

scolastico.

3 Un figlio non è considerato in formazione se consegue un reddito da

attività lucrativa mensile medio superiore all'importo massimo della rendita di

vecchiaia completa dell'AVS.”.

In merito alla fine o all’interruzione della formazione, l’art.

49ter OAVS, anch’esso in vigore dal 2011, prevede che:

" 1 La formazione si

conclude con un diploma professionale o scolastico.

2 La formazione è considerata conclusa anche se è abbandonata o

interrotta o se nasce il diritto a una rendita d'invalidità.

3 Non sono considerati interruzioni ai sensi del capoverso 2 i seguenti

periodi, a condizione che la formazione sia proseguita immediatamente dopo:

a. usuali periodi senza lezioni e vacanze per una

durata massima di quattro mesi;

b. il servizio militare o civile per una durata

massima di cinque mesi;

c. le interruzioni per motivi di salute o per

gravidanza per una durata massima di 12 mesi.”.

Nella DTF 142 V 226 l’Alta Corte ha ammesso la conformità alla

legge dell’art. 49bis cpv. 3 OAVS (DTF 142 V 442 consid. 3.2).

Inoltre, come ricordato nella DTF 143 V 305 consid. 3.1.2 e nella STF

8C_404/2015 del 22 dicembre 2015 consid. 3.1, il Tribunale federale ha

stabilito nella DTF 138 V 286 (consid. 4.2.2) che per quanto concerne la

nozione di formazione si può rimandare alla prassi dei Tribunali e

amministrativa così come in particolare alle Direttive dell’UFAS (DTF 141 V 473

considd. 3 e 8.2).

2.6. Infatti, prima

dell’introduzione delle citate disposizioni materiali nel 2011, sui figli che

svolgono una formazione la giurisprudenza e la prassi amministrativa avevano

sviluppato dei principi che erano stati ripresi nelle Direttive dell’UFAS sulle

rendite (DR) dell’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e

l’invalidità (STF 9C_487/2016 del 3 marzo 2017 consid. 4.2).

Applicabili in concreto nella versione valida dal 1° gennaio 2003,

stato al 1° gennaio 2017, queste Direttive danno una definizione di formazione e

chiariscono delle situazioni tipo.

Secondo il N. 3358 DR, per essere considerata tale, una formazione

deve durare almeno quattro settimane e perseguire sistematicamente un obiettivo

di formazione. Il raggiungimento di questo obiettivo culmina o nel conseguimento

di un diploma professionale o nella possibilità di esercitare un’attività

professionale senza diploma specifico; se la formazione non era sin da

principio orientata a una determinata professione, deve fornire una base

generale per poter esercitare un gran numero di professioni o costituire una

formazione generale. La formazione deve basarsi su un ciclo di formazione

strutturato, riconosciuto giuridicamente o perlomeno di fatto. È irrilevante

che si tratti di una prima formazione, di una formazione supplementare o di una

seconda formazione.

Giusta il N. 3359 DR, la nozione di

preparazione sistematica esige che il figlio segua la formazione con l’impegno

obiettivamente esigibile al fine di poterla concludere in tempo utile. Durante

la formazione, il figlio deve dedicare la maggior parte del suo tempo

all’obiettivo di formazione. Questa condizione è soddisfatta solo se l’impegno

complessivamente richiesto dalla formazione in termini di tempo (tirocinio in

azienda, insegnamento scolastico, lezioni, corsi, preparazione e ripasso,

preparazione agli esami, studio individuale, redazione di un lavoro di diploma,

studio a distanza, ecc.) è di almeno 20 ore alla settimana.

Per il N. 3360 DR, il tempo effettivamente dedicato alla

formazione può essere talvolta dedotto solo in base a indizi, con probabilità

preponderante. È quindi importante considerare in particolare anche le

informazioni dell’organizzatore della formazione riguardo al tempo mediamente

richiesto per la formazione in questione. Se una persona segue solo un numero

esiguo di lezioni (p. es. 4 lezioni la sera) ed esercita a titolo principale

un’attività lucrativa (senza carattere di formazione) o non consegue alcun reddito,

le sarà difficile dimostrare il suo impegno preponderante nella formazione.

Esempio: un’apprendista bocciata all’esame finale che, nell’anno

successivo, segue solo uno scarso numero di corsi non è più considerata in

formazione, se non riesce a dimostrare il suo impegno preponderante nella

formazione.

I figli che tra la fine della scuola e uno sbocco lavorativo (p.

es. un tirocinio) intraprendono una formazione transitoria quale un semestre di

motivazione (provvedimento inerenti al mercato del lavoro) o un pretirocinio di

orientamento sono considerati in formazione. È tuttavia necessario che questa

soluzione intermedia comprenda una parte di attività scolastica (materie

scolastiche, lezioni in laboratorio) di almeno otto lezioni (da 45 a 60 minuti)

alla settimana (N. 3363 DR).

Secondo il N. 3368 DR nel tenore in vigore fino al 31 dicembre

2017, se la formazione è abbandonata anticipatamente, è considerata conclusa.

In caso di eventuale ripresa della formazione, il figlio non è più considerato

in formazione. Questo vale anche per il periodo che intercorre tra l'interruzione

di un apprendistato e l'inizio di uno nuovo.

Il N. 3368 DR è stato modificato dal 1° gennaio 2018 a seguito

dell’emanazione della DTF 141 V 473.

Nel 2015 il Tribunale federale si è pronunciato sulla sospensione

e sull’interruzione di una formazione e ha precisato che le lettere a e b

dell'art. 49ter cpv. 3 OAVS non sono applicabili cumulativamente (cfr. consid.

8).

Nel concretizzare questi principi, per il nuovo N. 3368 DR si

considera quale inizio della formazione il momento a partire dal quale la persona

vi dedica il tempo necessario (N. 3360), ad esempio assistendo a lezioni e

corsi. Non ci si deve pertanto basare sull’inizio ufficiale del semestre

(attestato d’immatricolazione), bensì sull’inizio effettivo degli studi.

Secondo il N. 3368.1 DR, in essere dal 2018, la formazione si

considera regolarmente conclusa non appena la persona non vi deve più dedicare

tempo, in quanto ha già fornito le prove di conoscenza necessarie per il

conseguimento del titolo (consegnato lavori, svolto stage, superato esami). In

questo contesto non ci si deve basare sulla fine ufficiale del periodo di

formazione (p. es. exmatricolazione, festa di consegna del diploma).

Introdotto anch’esso dal 2018, il N. 3368.2 DR riprende il vecchio

N. 3368 DR, e prevede che se la formazione è abbandonata, è considerata altresì

conclusa. Fino all’eventuale ripresa della formazione, il figlio non è più

considerato in formazione.

Questo vale anche per il periodo che intercorre tra l’interruzione

di un tirocinio e l’inizio di uno nuovo.

Il periodo che intercorre tra lo scioglimento anticipato del

rapporto di tirocinio e l’inizio di uno nuovo non è considerato come

interruzione della formazione giuridicamente rilevante, se si comincia

immediatamente a cercare un nuovo tirocinio (STF 8C_916/2013 del 20 marzo 2014).

Se la formazione è interrotta, di norma è considerata conclusa,

salvo nei casi di interruzione previsti ai numeri successivi. Questo vale anche

nel caso in cui si sia raggiunto solo un obiettivo intermedio quale ad esempio

la maturità (N. 3369 DR).

2.7. Va ancora ricordato che, al

pari di ogni altra Ordinanza amministrativa, le Direttive dell'UFAS (incluse le

circolari), pur non avendo ovviamente valore

vincolante di legge, si prefiggono comunque di esplicitare l'interpretazione

attribuita da un'autorità amministrativa a determinate disposizioni legali al

fine di favorire un'applicazione uniforme del diritto e di garantire la parità

di trattamento (DTF 137 V 82 consid. 5.5 = SVR 2012 EL Nr. 1).

Esse costituiscono delle istruzioni dell'autorità di vigilanza

all'indirizzo degli organi esecutivi dell'assicurazione sul modo di svolgere le

loro competenze. Volte ad assicurare un'applicazione uniforme delle

prescrizioni legali da parte dell'amministrazione, tali istruzioni non hanno

valore di legge e, di conseguenza, non vincolano né gli amministrati né i

Tribunali, ma esplicano effetto solo nei confronti dell’amministrazione; esse

non costituiscono delle norme di diritto federale ai sensi dell’art. 95 lett. a

LTF e non devono quindi essere seguite dal giudice. Servono più che altro a

creare una prassi amministrativa uniforme e presentano per tale scopo una certa

utilità; non possono tuttavia uscire dal quadro stabilito dalla norma superiore

che sono tenute a concretizzare. In altri termini, in assenza di lacune, le

direttive non possono prevedere qualcosa di diverso da ciò che deriva dalla

giurisprudenza o dalla legge (DTF 141 V 175 consid. 4.1; DTF 133 V 346 consid.

5.4.2). Non creano inoltre delle nuove regole giuridiche e rappresentano il

punto di vista dell’amministrazione sull’applicazione di una norma di diritto e

non un'interpretazione vincolante delle stesse. Il giudice ne controlla liberamente

la costituzionalità e la legalità e se ne deve scostare nella misura in cui

esse stabiliscono delle norme non conformi alle disposizioni legali applicabili

(DTF 139 V 125 consid. 3.3.4, 133 V 257 consid. 3.2, 131 V 45 consid. 2.3, 130 V 172 consid. 4.3.1,

232 consid. 2.1, 129 V 204 consid. 3.2, 127 V 61 consid. 3a, 126 V 68 consid. 4b, 427 consid. 5a).

2.8. Come stabilito recentemente

dal Tribunale federale (DTF 143 V 305 = SVR 2018 IV Nr. 3), la rendita per

figli è un diritto autonomo retto da condizioni proprie e slegato dall’obbligo

di mantenimento previsto dal diritto civile (cfr. consid. 4).

Pertanto, la rendita per figli può essere versata direttamente al

figlio maggiorenne (cfr. consid. 5), come nel caso concreto.

Infatti il ricorrente, nato nel 1994, nel 2016 riceveva

direttamente nelle sue mani una rendita completiva per figli (art. 22ter cpv. 1

LAVS in relazione con l'art. 25 cpv. 4 LAVS).

A 22 anni, il 25 gennaio 2017, la Cassa di compensazione gli ha

chiesto di comprovare se il diritto alle prestazioni esistesse ancora (docc. 1

e 5), così da potere continuare a versargli direttamente la rendita di sua

spettanza. Infatti, la precedente attestazione di frequenza della __________ scadeva

il 28 febbraio 2017, ovvero con la fine del primo semestre scolastico iniziato

il 1° settembre 2016 (doc. 1).

Con la ricezione, il 28 febbraio 2017, dell’attestato di

iscrizione del 22 febbraio 2017 come studente al 2° semestre (da febbraio a

settembre 2017) in economia aziendale alla __________ (doc. 7), in virtù

dell’art. 22ter cpv. 1 LAVS in connessione con l’art. 25 cpv. 5 LAVS la Cassa

di compensazione ha continuato a versare all’assicurato la rendita completiva per

figli considerandolo in formazione. Questo diritto si estende infatti fino al

compimento dei 25 anni al massimo se adempiute le condizioni legali.

Tuttavia, il 5 settembre 2017 (doc. 15) l’amministrazione ha saputo

dall’istituto scolastico che ha interpellato, che l’assicurato aveva interrotto

gli studi il 20 febbraio 2017, ossia con la ripresa del semestre primaverile e

prima della trasmissione alla Cassa dell’attestato d’iscrizione.

La Cassa di compensazione ha così intrapreso degli accertamenti

volti a sapere se nel frattempo, fino al 1° settembre 2017, l’interessato

avesse effettuato un’altra formazione.

Raccolta documentazione sia presso il ricorrente sia presso la

struttura per la formazione di croupier indicata dall’assicurato,

l’amministrazione ha concluso che il periodo di tre mesi durante il quale egli

ha seguito un corso per diventare croupier non valeva quale formazione ai sensi

dell’art. 49bis cpv. 1 OAVS, non essendo adempiute le condizioni descritte dalla

giurisprudenza nella STF 8C_404/2015 del 22 dicembre 2015 al considerando 4.3.

2.9. Sulla qualifica di formazione

ai sensi dell’art. 49bis cpv. 1 OAVS si è espresso di recente il Tribunale

federale, analizzando se v’erano i presupposti per definire come tali i corsi seguiti.

Nella STF 8C_404/2015 del 22 dicembre 2015, l’Alta Corte si è

pronunciata sulla frequentazione da parte di una ragazza, nata nel 1994, di un corso

presso un centro islamico, a cui la Cassa di compensazione ha negato il

riconoscimento dell’assegno di formazione con distinte decisioni del 2010 e del

2013, cresciute in giudicato, poiché il corso scelto non rispettava le esigenze

legali di una formazione. La decisione negativa del maggio 2014 è stata impugnata

e con decisione su opposizione dell’agosto 2014 l’amministrazione ha rifiutato

di concederle il supplemento dell’assegno di formazione dall’agosto 2011 in poi.

Nel 2015 il Tribunale delle assicurazioni del Canton Basilea Città

ha parzialmente accolto il ricorso, ordinando alla Cassa di versare gli assegni

di formazione alla figlia dall’agosto 2011.

La Cassa di compensazione si è rivolta al Tribunale federale

chiedendo di confermare la decisione su opposizione del 2014.

La nostra Massima istanza, esposto l’art. 49bis cpv. 1 OAVS e il

N. 3358 delle Direttive dell’UFAS sulle rendite (cfr. consid. 3.2), ha

osservato che era incontestato fra le parti che il corso non era una formazione

giuridicamente riconosciuta; inoltre, non era messa in dubbio l’esigenza del

rispetto temporale delle 20 ore per settimana per definire una formazione. Per

contro, le parti erano in disaccordo a sapere se questo corso corrispondeva

alle esigenze di una formazione di fatto (cfr. consid. 4.1).

Esperiti degli accertamenti, l’autorità di prima istanza ha

concluso che si trattava di una formazione riconosciuta di fatto ai sensi

dell’art. 49bis cpv. 1 OAVS. Il corso prevedeva 4 corsi di studio: lo studio di

base con 44 ore settimanali, due anni di studio principale con 40 ore di lezione

a settimana e l’anno conclusivo di approfondimento. Durante tutto il percorso

scolastico l’accento era posto sullo studio della lingua araba; era altresì

previsto lo studio della dottrina islamica, della storia dell’Islam così come di

altre materie secondarie come la calligrafia e l’introduzione nella predica.

Nell’anno conclusivo veniva effettuata una formazione professionale pratica presso

uno studioso islamico in una moschea. Con l’ottenimento del diploma come

teologa islamica alla ragazza era permesso di lavorare come teologa

rispettivamente predicatrice nella sua o in una organizzazione simile (cfr.

consid. 4.2).

Per il Tribunale federale, corsi di formazione regolamentati e con

ciò riconosciuti giuridicamente devono adempiere elevati requisiti per quanto

concerne l’estensione delle informazioni sui contenuti dell’insegnamento, sui

controlli dell’apprendimento (procedura di qualifica) così come sugli obiettivi

e sulle richieste sotto l’aspetto professionale e scolastico. Per poter

paragonare una formazione non regolamentata a una riconosciuta giuridicamente,

occorre anche in tal caso rispettare degli elevati requisiti in termini di

quantità di informazioni, di verificabilità dei dati e di rispetto di standard

di qualità (cfr. consid. 4.3.1: „Reglementierte und damit rechtlich anerkannte

Bildungsgänge müssen hohe Anforderungen bezüglich des Umfangs der Informationen

über Lerninhalte, Lernkontrollen (Qualifikationsverfahren) sowie Ziele und

Anforderungen in beruflicher und schulischer Hinsicht erfüllen (vgl. zum

notwendigen Inhalt einer Bildungsverordnung für rechtlich anerkannte

Ausbildungsgänge Art. 19 des Bundesgesetzes vom 13. Dezember

2002 über die Berufsbildung [Berufsbildungsgesetz, BBG; SR 412.10]; vgl.

auch Michael Buchser, Berufsbildungsabschlüsse in der Schweiz, 2009). Soll nun

ein nicht reglementierter Bildungsgang einem rechtlich anerkannten

gleichgestellt werden, so rechtfertigen sich auch hier hohe Anforderungen an

Informationsdichte, Überprüfbarkeit der Angaben und Einhaltung von Qualitätsstandards.“.).

L’Alta Corte ha evidenziato che il centro islamico in questione

non è un luogo di formazione riconosciuto; inoltre, non aderisce né a

un’associazione di scuole private né ad altre associazioni, ciò che lo esclude

dal rispettare degli standard minimi rispettivamente degli standard oggettivi

di qualità così come dalla verifica dell’offerta scolastica. Ma in particolare,

le indicazioni sul contenuto del corso sono scarse e non sono verificabili.

Mancano informazioni sugli obiettivi didattici rispettivamente sui controlli

previsti sullo studio (esami unitamente al contenuto degli esami, redazione di

lavori o simili) nelle singole materie così come sugli insegnanti responsabili

(nomi e qualifiche degli istruttori). Nemmeno sono indicati degli accordi da

parte dell’istituto con le autorità statali. La formazione in questione fa

difetto quindi di trasparenza e con ciò di verificabilità. Inoltre, manca una

concreta menzione della scelta delle attività che sono realmente a disposizione

al termine della formazione, indipendentemente da un impiego nel luogo di

formazione stesso o in istituzioni paragonabili. Non si può quindi dire che

questa formazione conceda la possibilità di potere dedicarsi in seguito a un

ampio spettro di professioni. In conclusione, nell’ambito di una valutazione

complessiva, per il Tribunale federale il corso seguito dalla figlia del

resistente non può essere riconosciuto come formazione di fatto nel senso

dell’art. 49bis cpv. 1 OAVS (cfr. consid. 4.3.2: “Beim Anbieter, islamisches Zentrum B.,

handelt es sich nicht um eine anerkannte Ausbildungsstätte. Auch ist das

islamische Zentrum B. weder dem Verband Privatschulen noch einem anderen

Verband angeschlossen, was auf die Einhaltung von Minimalstandards resp.

objektive Qualitätsstandards sowie eine gewisse Überprüfbarkeit des

Lehrangebots schliessen liesse. Insbesondere aber sind die Angaben zum Inhalt

des Lehrgangs spärlich und nicht überprüfbar. So fehlen Angaben zu den

Lernzielen resp. den vorgesehenen Lernkontrollen (Prüfungen samt des Prüfungsinhalts,

Verfassen von Arbeiten o.Ä.) in den einzelnen Fächern sowie den

verantwortlichen Lehrpersonen (Namen und ausgewiesene Qualifikationen der

Ausbildner). Auch liegen keinerlei Absprachen seitens des Ausbildungsanbieters

mit offiziellen Stellen vor. Demnach fehlt es der strittigen Ausbildung an

Transparenz und damit an deren Überprüfbarkeit. Zusätzlich mangelt es an der

konkreten Nennung der nach Ausbildungsabschluss tatsächlich zur Verfügung

stehenden Auswahl von Betätigungen, abgesehen von einer Anstellung in der

Ausbildungsstätte selbst oder vergleichbaren Institutionen. Es kann somit nicht

gesagt werden, die Ausbildung vermittle die Möglichkeit, danach einem breiten

Spektrum von Berufen nachgehen zu können. Im Rahmen einer Gesamtsicht kann der

von der Tochter des Beschwerdegegners absolvierte Lehrgang nicht als faktische

Ausbildung im Sinne von Art. 49bis Abs. 1 AHVV

anerkannt werden.“).

L’Alta Corte ha precisato che con ciò non significa che una

formazione in teologia islamica non possa assolutamente essere riconosciuta

(cfr. le formazioni in teologia islamica e scienze islamiche alle università di

Berna o Zurigo). Per questo si ha però bisogno di informazioni complete e

verificabili sui contenuti offerti e sui docenti incaricati. Ciò che fa difetto

nel caso di specie (cfr. consid. 4.3.3: „Damit ist nicht gesagt, dass eine

Ausbildung in islamischer Theologie schlechthin nicht anerkannt werden könnte

(vgl. dazu etwa Ausbildungen zu islamischer Theologie und islamischer

Wissenschaft an den Universitäten Bern oder Zürich). Dafür bedürfte es aber

umfassender und überprüfbarer Informationen über die zu vermittelnden Inhalte

und der damit betrauten Lehrpersonen. An solchen fehlt es vorliegend.”).

Il Tribunale federale ha infine ricordato che in specie non si

trattava di un caso eccezionale e che non concerneva soltanto l’insegnamento

della religione islamica. L’UFAS ha rifiutato il riconoscimento di formazione

ai sensi dell’art. 49bis cpv. 1 OAVS anche in casi di corsi pluriennali, propriamente

istituzionali interni di organizzazioni cristiane. Per questo, il mancato

riconoscimento non costituisce anche una discriminazione di una determinata

religione (art. 8 cpv. 2 Cost. fed.). Piuttosto, il criterio esposto serve

anche per il riconoscimento di fatto di formazioni in ambito sociale, sportivo

o culturale (cfr. consid. 4.3.4: “Es bleibt festzuhalten, dass es sich hier nicht um

einen Einzelfall handelt und dass er nicht allein die islamische Religionslehre

trifft. Das BSV hat auch in Fällen von mehrjährigen, rein institutionsinternen

Lehrgängen christlicher Organisationen die Anerkennung als Ausbildung im Sinne

von Art. 49bis Abs. 1 AHVV abgelehnt. Insofern stellt die Nichtanerkennung auch

keine Diskriminierung einer bestimmten Religion (Art. 8 Abs. 2 BV) dar.

Vielmehr gilt der dargelegte Massstab etwa auch für die faktische Anerkennung

von Ausbildungen im sozialen, sportlichen oder kulturellen Bereich.“).

In conclusione, la formazione seguita dalla figlia del resistente

non può essere qualificata come riconosciuta di fatto ai sensi dell’art. 49bis

cpv. 1 OAVS e quindi egli non ha diritto al supplemento per formazione. La

sentenza cantonale era contraria al diritto federale ed è stata annullata (cfr.

consid. 4.4).

Con STF 9C_487/2016 del 3 marzo 2017 il Tribunale federale si è

Considerandi

pronunciato sul caso della figlia di un assicurato che ha iniziato un

apprendistato in informatica nel 2009, poi una formazione in massoterapia nel

2010.

e nel 2011 una formazione presso un istituto nel campo della medicina

tradizionale cinese. L’Ufficio AI ha rifiutato di concedere una rendita

completiva per la figlia, poiché la formazione intrapresa non permetteva di conoscere

i dettagli di un determinato progetto professionale.

La Camera delle assicurazioni sociali del Cantone di Ginevra ha

sentito il direttore dell’istituto e la figlia dell’assicurato e nel 2016 ha

accolto il ricorso, concedendo al padre una rendita completiva per la figlia.

L’Ufficio AI si è rivolto al Tribunale federale per chiedere la conferma della

sua decisione del 2014.

Dopo avere esposto le norme applicabili e in particolare il tenore

dell’art. 49bis cpv. 1 OAVS e del N. 3358 DR (cfr. consid. 4), l’Alta Corte ha

ricordato che per l’autorità giudiziaria cantonale la formazione seguita dalla

ragazza, consacrata all’acquisizione di conoscenze nel campo della medicina

tradizionale cinese per permetterle di praticare l’agopuntura, doveva essere ammessa

come una formazione regolare riconosciuta de jure o de facto, adempiendo in

particolare alle esigenze di durata, di tempo investito dalla studentessa e che

le avrebbe permesso di esercitare un’attività professionale (cfr. consid. 5.1).

Per l’Ufficio AI, invece, niente permetteva di determinare quale

era il programma dettagliato della formazione di medicina tradizionale cinese

nell’istituto né quali erano le modalità di valutazione o degli esami pretesi. A

suo dire, questa formazione non permetteva alla ragazza di prepararsi in

maniera sistematica all’esercizio della professione di agopunturista (assenza

di valutazione personale, individualizzata, intermedia, oggettiva e di attività

pratica) (cfr. consid. 5.2).

Il Tribunale federale si è scostato dalle considerazioni dei primi

giudici. Malgrado l’istituto fosse riconosciuto dalla Fondazione svizzera per

le medicine complementari, l’assenza di valutazione personale e

individualizzata (i partecipanti di livelli differenti ricevevano tutti allo

stesso tempo gli stessi insegnamenti), l’assenza di esami intermedi (valutazione

unica alla fine dei quattro primi anni) così come la mancanza di oggettività (gli

studenti non erano mai valutati da insegnanti neutri ed esterni all’istituto) non

apparivano come essere i componenti di un piano di formazione strutturato.

Questi differenti elementi facevano seriamente dubitare dell’aspetto didattico-professionale

che l’istituto voleva darsi. Inoltre, analizzando nel dettaglio il tipo di

formazione, la nostra Massima istanza ha osservato che non v’era un feed-back

costante sull’avanzamento dell’acquisizione delle conoscenze e la formazione non

era accompagnata da esercizi pratici ma, per bocca dello stesso direttore

dell’istituto, si trattava di un insegnamento di “teoria fondamentale”

dispensato durante i primi quattro anni, pari a 150 ore. Se è vero, ha

sottolineato il Tribunale federale, che una formazione di base può essere

riconosciuta ai sensi dell’art. 49bis cpv. 1 OAVS, tuttavia in concreto le 150

ore dispensate dall’istituto dovevano essere completate da un terzo ciclo di

300.

ore supplementari. La formazione necessitava quindi di 450 ore di corso,

ma solo 150 erano assicurate dall’istituto in questione. Risultava quindi poco

verosimile che le conoscenze generali nella materia potessero essere acquisite

per mezzo di una formazione di base che dispensava meno della metà delle ore di

corso che la formazione di specializzazione. Questo elemento costituiva una

prova supplementare che il programma dei corsi e degli esami proposto

dall’istituto non rientrava nella definizione di formazione ai sensi dell’art.

49bis cpv. 1 OAVS.

2.10

Questo Tribunale, sulla base della

documentazione agli atti, degli accertamenti che ha esperito pendente causa e delle

risultanze della consultazione del sito internet del __________ __________, analizzati

la struttura, la scuola, i programmi, i docenti, le lezioni, le ore di

insegnamento e il diploma attinenti alla formazione di croupier, alla luce

della recente giurisprudenza in materia ritiene che il corso seguito dal

ricorrente all’estero come croupier non possa essere considerato come

una valida formazione prevista dall’art. 49bis cpv. 1 OAVS.

Va innanzitutto osservato che dalla documentazione atti emerge che

la Cassa di compensazione ha consultato il sito in lingua tedesca sulle

professioni e sulle formazioni esistenti a livello svizzero (www.berufsberatung.ch)

in merito alla formazione di croupier.

Come risulta dalla stampa del sito internet prodotto agli atti dalla

Cassa, le informazioni sulla formazione di croupier in suo possesso erano aggiornate

al 13 aprile 2017. In quell’occasione, date spiegazioni sull’attività, sulla

formazione e sulle condizioni da adempiere per accedere alla formazione di

croupier, nelle annotazioni conclusive era indicato che “Das Reglement zur

Berufsprüfung Croupier wurde per 30. September 2016 ersatzlos aufgehoben” (doc.

39), ossia che la formazione di croupier non era più regolamentata in Svizzera

dal 30 settembre 2016.

La stessa pagina, consultata il 20 aprile 2018 (doc. VII) dal TCA

sul sito nella versione italiana – ma con testo in francese -, è aggiornata al 4

ottobre 2017 e ha un tenore diverso (https://www.orientamento.ch/dyn/show/2886?lang=it&idx=30&id=11101):

infatti, indica la descrizione della formazione, le condizioni di ammissione, il

costo, il diploma che si ottiene, il luogo, la durata, le modalità temporali e

la lingua di insegnamento, ma non v’è nessuna annotazione sulla validità di

questa formazione.

Sentita al riguardo, nel suo scritto del 2 maggio 2018 (doc. IX)

l’amministrazione, dopo avere interpellato il gestore del sito

www.orientamento.ch (doc. IX/3), ha indicato al TCA che sul sito internet non

viene descritta una formazione regolamentata e che questa descrizione non vale

come prova dell’esistenza di un esame di formazione. Si tratta soltanto di un

certificato rilasciato da terzi (“casino formation”) e non di un brevetto

federale di croupier. Fa dunque stato la versione tedesca del sito

www.orientamento.ch (www.berufsberatung.ch), secondo cui dal 30 settembre 2016

la formazione di croupier non è più regolamentata. La versione francese

presente sul sito in italiano, non contenendo tutte le informazioni, non è

quindi determinante.

Alla luce di queste precisazioni, così come concluso dalla Cassa

di compensazione, si può quindi risolvere che, giuridicamente, la

formazione di croupier non è riconosciuta, come tale, nel nostro Paese.

Occorre ora verificare se possa essere riconosciuta perlomeno di

fatto come dispone l’art. 49bis cpv. 1 OAVS.

Vero è che nel 2017 il ricorrente ha seguito all’estero un corso

per diventare croupier. Di per sé questa circostanza è tuttavia ininfluente,

ritenuto come determinante è che siano comunque dati gli elementi secondo

prassi e giurisprudenza per concludere che si tratti una formazione conforme all’art.

49bis OAVS.

Per quanto concerne la struttura della formazione di croupier, l’attestato

di frequenza rilasciato il 31 marzo 2017 (doc. 20) dal __________ certifica che

l’assicurato ha frequentato questo corso dal 23 marzo al 30 giugno 2017.

Anche il formulario di iscrizione al “__________ “ (doc. 31) indica

che il corso iniziava a marzo e terminava a giugno 2017, per una durata di 190

ore suddivise in circa 24 ore alla settimana, da effettuarsi in un periodo di circa

8-10 settimane.

Al riguardo, l’assicurato ha affermato il 31 ottobre 2017 (doc.

29) che si trattava di “6 ore giornaliere da mercoledì a sabato, che fanno

un totale di 24 ore settimanali” e che non c’era un programma settimanale

delle lezioni.

A seguito delle perplessità espresse al responsabile dell’istituto

dalla Cassa di compensazione sulla durata del corso e sul numero di ore di

lezione per settimana (doc. 42: 190 ore su 10 settimane corrispondono a 19 ore

e non a 24 ore a settimana come risulta dal formulario di iscrizione), il 18

gennaio 2018 (doc. 41) il manager del __________ ha confermato che il corso ha

avuto luogo da aprile a luglio 2017 nei giorni dal mercoledì al sabato, con

orario “talvolta variabile dalle 11 alle 18”.

Dallo scarno “Regolamento e Condizioni Generali” (doc. 30) emerge inoltre

che la frequenza delle lezioni, obbligatoria per poter ottenere l’attestato

finale, andava concordata all’inizio del corso con i responsabili, così come il

periodo di inizio e di fine corso.

A domanda, il responsabile della scuola ha precisato che per

potere svolgere lo stesso corso su 8 settimane non ci dovevano essere assenze e

la performance doveva essere eccellente, altrimenti il prolungamento, gratuito,

del corso era dovuto all’obbligo dello studente di raggiungere alti livelli

standard richiesti dalla scuola (doc. 41).

Inoltre, se lo studente non completava il programma, la scuola gli

metteva a disposizione un monte ore extra di frequenza e di lezioni gratuite

sull’arco di al massimo un mese, al fine di potere ottenere il livello di

preparazione richiesta (doc. 30).

Dal formulario di iscrizione risulta che il corso portava sui

giochi __________ e che aveva un costo di __________ (doc. 31).

La Cassa di compensazione ha inoltre chiesto al responsabile del __________

se, oltre alle lezioni in classe a __________, gli allievi dovevano svolgere

dei compiti a casa ed egli ha risposto: “sì, molti: matematica, regolamenti,

normative, …” (doc. 41).

Sempre a richiesta dell’amministrazione, egli ha altresì precisato

che di prove pratiche presso un casinò non ne erano previste durante il periodo

di corso, ma che gli studenti hanno “inoltre diritto di ulteriori 2

settimane di refresh course presso la nostra struttura prima di entrare in un

Casinò” (doc. 41).

Gli studenti dovevano poi sostenere degli esami finali per potere

conseguire il diploma che il ricorrente, come affermato dal manager della

struttura, al 18 gennaio 2018 (doc. 41) non aveva però ancora ottenuto, “ma

lo riceverà”.

2.11

Nell’esaminare se la

formazione seguita dal ricorrente possa essere ritenuta tale ai sensi dell’art.

49bis cpv. 1 OAVS, la scrivente Corte ricorda che il N. 3360 delle Direttive

sulle rendite prevede che, per valutare il tempo effettivo dedicato allo

studio, ci si può basare parzialmente sulla base di indizi e si deve decidere

secondo il principio della verosimiglianza preponderante.

Se, dunque, si suddividono le 190 ore del corso sulla durata

prevista di 8-10 settimane tra aprile e luglio 2017, ogni settimana

l’assicurato prendeva parte ad almeno 19 ore di lezione.

Se a queste ore si aggiungono le ore di studio e di esercitazione

che l’assicurato doveva dedicare alla formazione di croupier, “a casa”, per

potere superare proficuamente gli esami, d’avviso del TCA, il monte ore di 20 alla

settimana richiesto dalla prassi per considerare l’interessato in formazione risulta

facilmente raggiunto.

Ciò vale anche se, per ipotesi di lavoro, ci si appoggiasse sul

calcolo delle ore effettuato dalla Cassa di compensazione: infatti, partendo da

13,5 ore alla settimana di lezioni (190 ore su 14 settimane di corso),

sull’arco di tempo dal lunedì alla domenica va ritenuto verosimile che

l’assicurato abbia dedicato almeno 7 ore supplementari, “a casa”, per approfondire

la materia, studiare i giochi, le procedure, i regolamenti, la matematica, esercitarsi

con la gestualità, la tecnica e ogni altro campo attinente all’attività di

croupier.

Dalle recenti precisazioni rilasciate dal manager, questo

Tribunale deve concludere che la quantificazione temporale indicata nella

conferma di iscrizione concerne esclusivamente il tempo necessario per seguire

i corsi impartiti a __________. Essa non tiene invece conto dell’ulteriore

investimento di tempo da dedicare allo studio a livello individuale, ritenuto

che, di tutta evidenza, l’assimilazione di qualsiasi materia non può limitarsi

unicamente alle ore di apprendimento trascorse a scuola.

Notoriamente, infatti, ogni studente, accanto alle ore canoniche

di apprendimento trascorse seguendo le lezioni impartite dai singoli docenti,

deve consacrare del tempo allo studio individuale, “a casa”, così da potere

capire, approfondire, esercitare, ripassare e arrivare, infine, a padroneggiare

quanto appreso “in classe”.

Di questo ulteriore tempo di studio individuale si deve

debitamente tenere conto. Non va quindi dimenticato di conteggiare pure il

tempo da consacrare allo studio individuale e all’esercitazione di quanto

appreso durante le lezioni teoriche (STCA 32.2015.1 del 7 ottobre 2015 consid.

2.

).

Del resto, ciò è stato espressamente indicato dal Tribunale

federale ad esempio nella sentenza 8C_704/2014 dell’8 gennaio 2015, nella quale

la nostra Massima Istanza, fondandosi su quanto stabilito dalla giurisprudenza

federale nella sentenza C 116/06 dell'8 agosto 2006 resa in tema di

(in)idoneità al collocamento – nella quale l'Alta Corte ha, da un lato,

ricordato che uno studio Bachelor a tempo pieno comporta 60 ECTS (European Credit

Transfer System) punti per anno e viene conseguito dopo sei

semestri (180 ECTS punti) e, dall'altro, ha indicato che l'ottenimento di un

punto ECTS presuppone 30 ore di lavoro corrispondenti a una settimana di 42 ore

–, ha stabilito che i crediti ECTS “sono

concepiti in modo tale da includere non solo il tempo delle lezioni, bensì

anche quello dedicato alla preparazione al corso e allo studio in vista

dell'esame” (sottolineatura della redattrice).

Ma al di là del monte ore di lezioni in classe e

dello studio a casa, che raggiunge le 20 ore settimanali richieste dalla

prassi, il corso seguito dal ricorrente, d’avviso di questo Tribunale, non

ha comunque il carattere di una formazione riconosciuta di fatto.

Infatti, dalla documentazione agli atti raccolta dalla Cassa di

compensazione, malgrado alcuni elementi evidenziati dalla giurisprudenza siano

richiesti, tuttavia si riscontrano numerose mancanze che non possono essere qui

ignorate.

Né dal “Regolamento e Condizioni Generali” né dalle risposte

fornite dal responsabile del centro è possibile riconoscere come è strutturata

la scuola, quali siano le condizioni per accedervi, quali le materie insegnate,

i nomi dei docenti, quali gli esami da sostenere, il tipo di diploma consegnato

e quali sbocchi permette e se la scuola è riconosciuta dalle autorità del Paese

in cui ha sede o da altri Stati.

Quanto alle materie dispensate, secondo il formulario di

iscrizione il corso porta sulla specializzazione in quattro giochi, ma nulla di

più è detto sulle materie che ruotano attorno ad essi.

Un elenco completo e strutturato delle materie insegnate non

risulta da nessuna parte.

Inoltre, la semplice indicazione, da parte del manager del corso,

che gli studenti devono studiare “a casa” “matematica, regolamenti,

normative, …” (doc. 41), non fornisce certo una più dettagliata spiegazione

sulle materie di studio e poi di esame.

In effetti, nemmeno sono note con esattezza le materie di esame,

che non vengono indicate né nel regolamento né altrove.

Certo, si può ipotizzare che gli esami porteranno sulla __________.

Ma poiché lo stesso responsabile del centro ha indicato che gli allievi devono

studiare anche la matematica e dei regolamenti, è possibile, ma non è indicato

da nessuna parte, che gli esami portino anche su queste materie, senza però

sapere se ve ne siano altre sia a titolo di lezioni sia soggette poi a verifica

da parte di esaminatori.

Così come non è noto su quali materie portino gli esami, nemmeno sono

conosciuti i docenti e gli esaminatori, così da potere verificare se questi

ultimi siano esterni e indipendenti alla struttura e garantiscano

un’oggettività al corso.

Va inoltre osservato che nello scritto del 10 maggio 2018 (doc. XI

pag. 3) il ricorrente ha affermato di non avere concluso la formazione di

croupier, malgrado il 18 gennaio 2018 il manager del __________ abbia precisato

alla Cassa di compensazione che l’assicurato non ha ancora ricevuto il diploma

finale, ma che “lo riceverà” (doc. 41).

Da parte sua, l’assicurato non ha però specificato al TCA se si

trattava di una mera questione di tempo oppure se non ha superato gli esami

finali o ancora per quali altri motivi egli non ha concluso la formazione di

croupier intrapresa nel 2017.

Infine, il corso in questione non offre un periodo

di stage e di esercizi pratici presso un casinò come parte integrante della

formazione, ma si limita a concedere il “diritto di ulteriori 2 settimane di

refresh course presso la nostra struttura prima di entrare in un Casinò”,

ciò che appare curioso vista la professione che si va ad imparare.

Su quali siano le condizioni di ammissione oltre al pagamento

della retta il formulario di iscrizione è silente – chiede i soliti dati

anagrafici e di domicilio -, mentre il regolamento del centro è molto stringato

e non fornisce particolari informazioni.

Esso dispone soltanto che “L’allievo è tenuto a presentarsi

alle lezioni concordate in orario e con abbigliamento idoneo”, che “L’allievo

è tenuto a frequentare l’intero programma concordato al fine di ottenere

l’attestato finale.” e che “Se al termine di questo periodo l’allievo

non avrà superato i test, l’attestato non sarà rilasciato.” (doc. 30).

Dal formulario di iscrizione, che rinvia alle citate condizioni

generali e al regolamento generale del centro, prodotti dal ricorrente, non si

evincono ulteriori informazioni utili.

Altra documentazione ufficiale sul corso di croupier non sembrerebbe

sussistere, altrimenti il responsabile della scuola, già interpellato recentemente

dalla Cassa di compensazione, avrebbe potuto trasmetterla all’amministrazione

unitamente alle sue risposte per completarle.

In virtù di quanto precede, dagli atti

raccolti dalla Cassa di compensazione si deve ritenere che, per il

corso come croupier seguito dal ricorrente all’estero, il tipo di struttura

dell’istituto, le attività offerte, le materie insegnate, gli esami da

sostenere, i docenti e gli esperti per la verifica delle conoscenze acquisite così

come le altre indicazioni importanti quali il regolamento del centro, non sono esplicitati

sufficientemente.

Pertanto, questi dati non sono verificabili come richiesto dalla

giurisprudenza (STF 8C_404/2015 del 22 dicembre 2015, consid. 4.3), cosicché

l’assenza di questi elementi fa seriamente dubitare dell’aspetto didattico-professionale

dell’istituto (STF 9C_487/2016 del 3 marzo 2017, consid. 6.1).

Da quanto precede risulta che il ricorrente non ha seguito

una formazione nemmeno riconosciuta perlomeno di fatto e quindi che rispetti

i criteri enunciati dall’art. 49bis cpv. 1 OAVS, consolidati dalla prassi e

dalla restrittiva giurisprudenza divulgata su questo argomento.

Di conseguenza, durante la frequenza di questo corso

come croupier egli non aveva diritto alla rendita completiva per figli

in formazione fino ai 25 anni (art. 22ter cpv. 1 LAVS ed art. 25 cpv. 5 LAVS).

2.12

A sostegno della

richiesta di non restituire le rendite da aprile a giugno 2017, il ricorrente ha

citato l’art. 69 della Legge sulla formazione professionale (LFPR) per riconoscere

le professioni non regolamentate e quindi il corso di croupier a __________.

Giusta l’art. 68 LFPR, il Consiglio federale

disciplina il riconoscimento dei diplomi e dei certificati esteri di formazione

professionale che rientrano nel campo di applicazione della presente legge.

Su tale base è stato emanato l’art. 69b OFPR, che si

riferisce espressamente alle professioni non regolamentate e che prevede al suo

capoverso 1 che se, nel caso di un titolo estero di una professione il

cui esercizio non è regolamentato, le condizioni di cui all'art. 69a cpv. 1

lettera a e b sono soddisfatte, la SEFRI o terzi classificano il titolo in base

al sistema di formazione svizzero mediante un'attestazione del livello.

Inoltre, se sono soddisfatte tutte le condizioni di

cui all'articolo 69a cpv. 1, la SEFRI o terzi riconoscono il titolo estero

(cpv. 2).

L’art. 69a cpv. 1 OFPR dispone

che la SEFRI o terzi riconoscono un titolo estero ai fini dell'esercizio di una

professione regolamentata se esso, confrontato con il corrispondente diploma

della formazione professionale svizzero, soddisfa le seguenti condizioni:

a. il livello di formazione è uguale;

b. la durata della formazione è uguale;

c. i contenuti della formazione sono paragonabili;

d. il ciclo di formazione estero comprende, oltre a

qualifiche teoriche, qualifiche pratiche o può essere dimostrata un'esperienza

professionale nel settore.

Il TCA osserva che in concreto non si tratta di

riconoscere, come tale, la professione di croupier non regolamentata in

Svizzera, ma appresa all’estero. Infatti, ai fini del diritto alla rendita

completiva per figli in formazione, la legge citata dal ricorrente nulla ha a

che vedere con la nozione di formazione ai sensi dell’art. 49bis cpv. 1 OAVS.

Come visto, secondo giurisprudenza le basi per determinare se il corso di

croupier seguito all’estero sia riconoscibile come formazione sono infatti altre.

Per di più, non avendo terminato questa formazione,

l’assicurato non ha conseguito il titolo estero di croupier e quindi già di per

sé l’art. 68 LFPR e l’art. 69b OFPR non gli sono applicabili.

2.13

Da ultimo,

contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, nemmeno può venirgli in aiuto

l’art. 49ter cpv. 3 OAVS sulla fine o l’interruzione della formazione.

Come visto, l’assicurato ha interrotto nel febbraio

2017.

la __________ e nel settembre 2017 ha iniziato l’apprendistato AFC di

elettricista di montaggio.

Secondo il N. 3368 DR nel tenore in vigore fino al

31.

dicembre 2017, diventato il N. 3368.2 DR dal 2018, se la formazione è

abbandonata è considerata conclusa.

In specie, non v’è quindi alcun dubbio che la

formazione in economia aziendale va ritenuta conclusa all’inizio del 2017.

Inoltre, conformemente alle citate direttive, fino

all’avvio della nuova formazione di elettricista di montaggio l’assicurato non è

considerato come in formazione.

In effetti, in concreto non siamo di fronte al caso

classico in cui tra la fine della scuola e uno sbocco lavorativo il figlio

intraprende una formazione transitoria ed è dunque considerato ancora in

formazione (N. 3363 DR). L’eccezione prevista dall’art. 49ter cpv. 3 lett. a

OAVS, secondo cui non sono considerate interruzioni gli usuali periodi senza lezioni

– ma fino a un massimo di quattro mesi -, non è dunque applicabile nel caso in

esame. La pausa di studio effettuata dal ricorrente non rientra in una normale

pausa prevista dal curriculum di studio, trattandosi infatti di una chiara

interruzione della formazione scolastica.

2.14

Ne discende che la Cassa di

compensazione, avendo rilevato un caso di indebita percezione di prestazioni da

parte del ricorrente, era legittimata ad emanare una decisione di restituzione.

Infatti, con la scoperta di nuovi fatti rilevanti, la precedente

decisione di concessione della rendita completiva per figli doveva essere

rivista ai sensi dell’art. 53 cpv. 1 LPGA.

Se in un primo momento l’assicurato ha comprovato con il

certificato del 22 febbraio 2017 (doc. 7) che da febbraio a settembre 2017

seguiva il secondo semestre presso la __________, tuttavia è poi emerso che

egli ha abbandonato gli studi in economia aziendale già nel febbraio 2017 e che

ha seguito un corso per diventare croupier.

La Cassa di compensazione è però venuta a conoscenza di questa

circostanza soltanto ad inizio settembre 2017, quando ha interpellato sia

l’istituto scolastico sia l’assicurato. Si tratta così di un fatto nuovo

rilevante, di cui la Cassa non poteva essere al corrente prima di allora.

Questo nuovo fatto, corroborato dalle nuove prove raccolte, ha comportato che la

Cassa ha versato all’assicurato delle rendite per i mesi da marzo a settembre

2017.

che, per contro, non dovevano essergli riconosciute. Infatti, il corso

seguito all’estero non andava considerato come una formazione ai sensi dell’art.

49bis cpv. 1 OAVS. Pertanto, egli non aveva (più) diritto a una rendita per

figli in formazione da quando ha interrotto gli studi alla __________ fino al

mese successivo all’inizio del nuovo tirocinio.

Ne segue che, a giusta ragione, l’amministrazione ha

proceduto alla revisione della precedente decisione di conferma del diritto

alla rendita completiva per figli da febbraio 2017 in poi.

Di conseguenza, la decisione di restituzione di Fr. 6'104.- (Fr. 872.-

x 7 mesi) indebitamente percepiti da marzo a settembre 2017 quale rendita

completiva per figli deve essere confermata.

Il ricorso deve dunque essere integralmente respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione

è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare

la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti