Lexipedia

Decisione

30.2017.53

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

9 maggio 2018Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

I datori di lavoro devono

comunicare alla cassa di compensazione i mutamenti importanti riguardanti la

somma dei salari durante l'anno corrente (art. 35 cpv. 2 OAVS).

Se sussiste la garanzia

di un pagamento puntuale, la cassa di compensazione può consentire ai datori di

lavoro di versare, al posto dei contributi d'acconto, i contributi

effettivamente dovuti per il periodo di pagamento (art. 35 cpv. 3 OAVS).

In caso di procedura

semplificata secondo gli articoli 2 e 3 LLN, l’art. 35 cpv. 4 OAVS disciplina

che i datori di lavoro non versano alcun contributo d'acconto.

Per l’art. 36 cpv. 1

OAVS, i conteggi dei datori di lavoro contengono le indicazioni necessarie per

la registrazione dei contributi e la loro iscrizione nel conto individuale.

Secondo l’art. 36 cpv. 2 OAVS, i datori di lavoro devono conteggiare i salari entro 30 giorni dal

termine del periodo di conteggio.

Il periodo di conteggio

comprende l'anno civile. Qualora i contributi siano pagati conformemente

all'articolo 35 cpv. 3, il periodo di conteggio corrisponde al periodo di

pagamento (art. 36 cpv. 3 OAVS).

A norma dell’art. 36 cpv.

4 OAVS, la cassa di compensazione, basandosi sul conteggio, procede alla

compensazione fra i contributi d'acconto pagati e i contributi effettivamente

dovuti. I contributi scoperti vanno pagati entro 30 giorni a contare dalla fatturazione.

I contributi eccedenti vengono restituiti o compensati dalla cassa di compensazione.

Giusta l'art. 41bis cpv. 1 OAVS, norma

sulla quale si basa anche la Cassa, devono pagare gli interessi di mora:

c. i

datori di lavoro, sui contributi da compensare e sui contributi da versare

nell'ambito della procedura semplificata secondo gli articoli 2 e 3 LLN che non

pagano entro 30 giorni dalla fatturazione da parte della cassa di compensazione,

a partire da tale fatturazione.

Gli interessi cessano di decorrere con

il pagamento completo dei contributi, con la presentazione del regolare

conteggio o, in mancanza di esso, con la fatturazione. In caso di reclamo di contributi

arretrati, gli interessi cessano di decorrere con la fatturazione, sempre che i

contributi siano pagati entro il termine fissato (art. 41bis cpv. 2 OAVS).

In virtù dell'art. 42 cpv. 1 OAVS, i

contributi sono considerati pagati con la ricezione del pagamento da parte

della Cassa di compensazione. Il tasso per gli interessi di mora e per gli interessi

compensativi è del 5% all'anno (art. 42 cpv. 2 OAVS).

Gli interessi sono calcolati in giorni.

I mesi interi sono calcolati come 30 giorni (art. 42 cpv. 3 OAVS; STFA H 148/03

del 10 novembre 2003).

4. L’art.

41bis cpv. 1 lett. c OAVS concerne i contributi salariali da compensare, i

quali corrispondono alla differenza tra i contributi effettivamente dovuti e

gli acconti versati (N. 4014 delle Direttive sulla riscossione dei contributi

nell’AVS/AI e nelle IPG [DRC], valide dal 1° gennaio 2008 e stato al 1° gennaio

2017).

Secondo questa norma, si devono

riscuotere interessi di mora se i contributi da compensare non vengono pagati

entro 30 giorni dalla fatturazione (N. 4015 DRC). Si rinvia ai N. 4043 seg. per

la definizione di fatturazione, al N. 4052 per quella di pagamento e ai N. 4040

segg. per il termine.

Inoltre, in virtù dell’art. 41bis cpv.

1 lett. c e cpv. 2 OAVS, gli interessi decorrono dalla fatturazione da parte

della Cassa di compensazione fino al pagamento completo dei contributi (N. 4016

DRC).

Il termine per la riscossione dei

contributi inizia a decorrere il primo giorno dopo la fatturazione (art. 41bis

cpv. 1 lett. c OAVS); il giorno della fatturazione non viene dunque preso in

considerazione (N. 4040 DRC). Questo termine cessa di decorrere il 30° giorno

dopo la fatturazione (N. 4041 DRC), ad esempio il 14 agosto se la fatturazione

è stata eseguita il 15 luglio.

Inoltre, se l’ultimo giorno del termine

per il versamento dei contributi scoperti è un sabato, una domenica o un giorno

festivo riconosciuto dallo Stato, con STFA H 20/04 del 19 agosto 2004 (Pratique

VSI 2004 pag. 257) la nostra Massima Istanza ha stabilito che il termine viene

prorogato al primo giorno feriale seguente (N. 4042 DRC).

Per il N. 4043 DRC, la fatturazione ha

un suo ruolo anche nella riscossione degli interessi sui contributi salariali e

personali da compensare (art. 41bis cpv. 1 lett. c ed e OAVS) e nella determinazione

del momento in cui gli interessi cessano di decorrere per quanto concerne i

contributi arretrati reclamati per gli anni passati e i conteggi presentati in

ritardo (art. 41bis cpv. 2 OAVS).

È determinante la data in cui viene

emanata la fattura e non quella in cui quest’ultima viene inoltrata al destinatario

o ricevuta da quest’ultimo (N. 4044 DRC).

Sulla questione di sapere quale è il

momento determinante entro cui gli assicurati devono versare i contributi alle

Casse di compensazione rispettivamente sul ricevimento del pagamento da parte

dell’amministrazione, il N. 4052 DRC, concretizzando la giurisprudenza emanata

su questa questione, prevede che i contributi sono considerati pagati se

giungono alla Cassa di compensazione o le vengono accreditati (art. 42 cpv. 1

OAVS). Non è sufficiente effettuare un versamento postale o bancario né impartire

un ordine di pagamento.

L’allora Tribunale federale delle

assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha infatti ribadito al

considerando 3.3 della STFA H 93/02 del 28 novembre 2002 (pubblicata in Pratique

VSI 2003 pag.143 e citata nella DTF 134 V 405 e nelle successive STF

9C_623/2007,9C_632/2007 e 9C_709/2007 tutte e tre del 26 settembre 2008

riguardanti fattispecie ticinesi) quanto aveva già giudicato il 3 aprile 1997

(STFA non pubblicata H 347/96) basandosi sul precedente art. 41bis cpv. 3

vOAVS, e meglio che il momento del pagamento non interveniva alla data del

Considerandi

versamento da parte del debitore dei contributi, ma alla data in cui i

contributi giungevano all’amministrazione.

Questa giurisprudenza è stata poi concretizzata

nel nuovo art. 42 cpv. 1 OAVS in vigore dal 1° gennaio 2001 (Pratique VSI 2000

pag. 134), che dispone che i contributi sono considerati pagati se giungono

alla Cassa di compensazione o le vengono accreditati.

Nel caso giudicato nel 2002 l’Alta

Corte ha ritenuto questa regolamentazione sugli interessi di mora conforme alla

legge e alla Costituzione, non essendo priva di senso né inutile e non creando

distinzioni giuridiche che non hanno ragione di essere.

5.

Nella

fattispecie, a richiesta telefonica e scritta della società ricorrente la Cassa

di compensazione ha fissato il 12 ottobre 2017 i contributi paritetici dovuti a

titolo di acconto differenziale per il periodo d’acconto dal 1° gennaio al 30

settembre 2017 su un salario determinante di Fr. 90'000.-, stabilendoli in Fr.

11'585,80 (doc. 4).

Il conteggio indicava inoltre quanto

segue: ”Importo da accreditare sul conto della Cassa entro 30 giorni dalla

data della fattura.” e “Alla scadenza del termine di pagamento viene

conteggiato un interesse di mora del 5% a partire dalla data di emissione della

fattura.”.

Dagli atti risulta, e la circostanza

non è contestata dalle parti, che la società ricorrente ha effettuato il

pagamento dei contributi sociali dovuti il 13 novembre 2017 (doc. A3) per via

elettronica tramite __________.

Dall’estratto conto dei contributi

paritetici datato 18 gennaio 2018 (doc. 6) prodotto dalla Cassa di

compensazione si evince chiaramente che l’importo di Fr. 11'585,80 è pervenuto

sul conto corrente postale della Cassa di compensazione il giorno successivo, e

meglio il 14 novembre 2017.

Questa circostanza emerge anche dal

dettaglio del pagamento in entrata (doc. 5), che indica che l’ordine di

pagamento (“Aufgabedatum) del 13 novembre 2017 è stato elaborato (“Verarbeitungsdatum”)

lo stesso giorno e che la valuta (“Valutadatum”) è del 14 novembre 2017,

l’importo dovuto essendo stato accreditato sul conto corrente della Cassa il

giorno seguente.

In virtù di quanto precede discende che

è a buon diritto che degli interessi di ritardo sono dovuti sulla somma pagata

in ritardo.

Infatti, è indubbio che i contributi

sociali da versare sono stati accreditati sul conto della Cassa di

compensazione il 14 novembre 2017 e quindi oltre il termine di trenta giorni

previsto dall'art. 36 cpv. 4 OAVS, secondo cui il datore di lavoro deve pagare

i contributi alla Cassa di compensazione entro 30 giorni a contare dalla

fatturazione.

La tesi della società ricorrente secondo

cui ha effettuato il pagamento soltanto lunedì 13 novembre 2017 perché i 30

giorni dalla fatturazione scadevano di sabato e quindi non era possibile effettuare

quel giorno il pagamento per via elettronica visto che, in ogni caso,

l’elaborazione sarebbe avvenuta il primo giorno lavorativo e quindi lunedì 13,

non gli è di alcun aiuto.

Infatti, è vero che se l’ultimo giorno

del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto ufficialmente,

il termine è prorogato al primo giorno feriale (citata STFA H 20/04 del 19

agosto 2004).

Tuttavia, determinante è che i contributi

sono considerati pagati soltanto quando giungono alla Cassa di

compensazione o le vengono accreditati (N. 4052 DRC).

Pertanto, nel caso concreto l’importo

di Fr. 11'585,80 doveva pervenire alla Cassa entro lunedì 13 novembre

2017.

Considerato come non sia sufficiente

effettuare per tempo un versamento postale o bancario né impartire un ordine di

pagamento, ma ciò che conta è quando l’importo viene accreditato sul conto del

creditore, nel caso concreto la tardività del pagamento è manifesta, situandosi

la data del 14 novembre 2017 oltre i trenta giorni dalla fatturazione del 12

ottobre.

Va al riguardo osservato che l’art. 42

cpv. 1 OAVS costituisce una specificità nel diritto, prevista in ambito di

contributi AVS/AI/IPG e dichiarata dall’Alta Corte conforme alla legge e alla

Costituzione federale (Pratique VSI 2003 pag. 143).

Essa si differenzia dalle normali

transazioni commerciali che ogni cittadino affronta nella vita quotidiana, in

cui è sufficiente effettuare il pagamento allo sportello postale o per

via telematica entro, di regola, 30 giorni dalla fatturazione per essere

tempestivi. Il momento in cui detto pagamento viene accreditato non è invece

determinante.

Considerato quindi che, conformemente

all’art. 42 cpv. 1 OAVS secondo cui i contributi sono considerati pagati con la

ricezione del pagamento da parte della Cassa di compensazione e non con

il versamento postale o bancario e nemmeno con l’aver dato un ordine di

pagamento, RI 1 non ha pagato entro 30 giorni dalla fatturazione i contributi conteggiati

dalla Cassa di compensazione, si devono riscuotere interessi di mora giusta l’art.

41bis cpv. 1 lett. c OAVS.

Dal giorno successivo alla fatturazione

(N. 4054 DRC) e fino al pagamento completo dei contributi (art. 41bis

cpv. 2 OAVS) mediante accredito sui conti della Cassa vanno dunque prelevati

degli interessi di mora del 5% in virtù dell'art. 42 cpv. 2 OAVS.

Si ha quindi un interesse di ritardo

che va calcolato dal 13 ottobre 2017 al 14 novembre 2017 (32 giorni), corrispondente

all’importo di Fr. 51,50 ([Fr. 11'585,80 x 5 x 32] : [360 x 100]).

6.

Questa

Corte osserva, infine, che già nella sentenza del 21 agosto 2003 (H 268/02),

ripresa dalla STFA H 328/02 del 30 gennaio 2004, il Tribunale Federale delle

Assicurazioni aveva stabilito che promulgando gli articoli 41bis e 42 cpv. 1

OAVS il Consiglio federale ha introdotto delle disposizioni più severe in

materia di riscossione degli interessi moratori in ambito AVS e che l'AVS

stessa si deve mostrare intransigente, anche di fronte ad un interesse di

modesto importo e di un ritardo minimo, e ciò qualsiasi sia il motivo del

ritardo. L'unica eccezione a questo principio concerne la riscossione di

interessi moratori inferiori a Fr. 30.-, poiché l'UFAS ha fatto uso della

facoltà riservatagli dal Consiglio federale di autorizzare le Casse di

compensazione di rinunciare a prelevare degli interessi di mora in tali

situazioni (cfr. N. 4064 DRC). Il Tribunale federale ha così ammesso che l'applicazione

di questa nuova regolamentazione possa avere come conseguenza che gli interessi

moratori siano percepiti retroattivamente (ossia già prima della scadenza del

termine di pagamento), quando i pagamenti giungano troppo tardi alla Cassa di

compensazione.

7.

Da

quanto precede discende che l’operato della Cassa CO 1 che ha addebitato alla

società ricorrente, sulla base dell'art. 41bis cpv. 1 lett. c OAVS, l'ammontare

di Fr. 51,50 per interessi di ritardo del 5% sui contributi paritetici dovuti

per il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2017, è corretto.

Il ricorso deve di conseguenza essere

respinto e la decisione su opposizione impugnata deve essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata

e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti