30.2017.8
Conferma della qualifica di dipendente di un levabolli che lavora per una società specializzata in tale ramo
17 luglio 2017Italiano34 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
30.2017.8+15
cs
Lugano
17 luglio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 15 febbraio 2017 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 16 gennaio 2017 emanata da
chiamato in causa:
CO 1
TERZ 1
rappr. da: RA 2
in materia di contributi AVS
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 27 novembre
2015 (doc. 8), confermata dalla decisione su opposizione del 16 gennaio 2017,
la Cassa CO 1 ha stabilito che l’attività di levabolli svolta da TERZ 1,
residente in Italia, per la RI 1 è di carattere dipendente (doc. 1).
1.2. RI 1, rappresentata dall’avv.
RA 1, è insorta al TCA contro la predetta decisione su opposizione, chiedendone
l’annullamento e domandando che l’attività svolta da TERZ 1 per la società
ricorrente sia classificata come indipendente “con tutte le conseguenze del
caso” (doc. I).
1.3. Con risposta del 10 marzo
2017 la Cassa ha proposto la reiezione del ricorso con argomentazioni che,
laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).
1.4. Con scritto del 24 marzo 2017
la ricorrente ha chiesto l’assunzione di ulteriori mezzi di prova e
segnatamente l’audizione di __________, amministratore unico dell’insorgente,
di TERZ 1, qualificato come dipendente, e di __________ dipendente della
ricorrente e responsabile del controllo di qualità e della gestione della
clientela anche per la Svizzera (doc. V).
1.5. Con decreto del 28 marzo 2017
il Giudice delegato del TCA ha chiamato in causa TERZ 1, assegnando alla Cassa
un termine di 10 giorni per presentare eventuali obiezioni motivate e
circostanziate alla messa a disposizione dell’intero incarto a TERZ 1,
assegnando a quest’ultimo, a crescita in giudicato del decreto, un termine
scadente il 31 maggio 2017 per l’esame degli atti e per determinarsi in merito
alla procedura postulando l’acquisizione di eventuali prove e convocando le
parti per la discussione di causa il 1° giugno 2017 (doc. VI).
1.6. Il 18 maggio 2017 la
ricorrente ha chiesto il posticipo dell’udienza in vista di eventuali
trattative extragiudiziarie con TERZ 1 (doc. VIII).
1.7. Il 19 maggio 2017 il TCA ha
informato le parti che in ragione dell’intavolazione di discussioni, volte a
trovare una soluzione, l’udienza è stata posticipata al 28 giugno 2017 (doc.
IX).
1.8. Tramite fax del 27 giugno
2017 l’avv. RA 2, di __________ (__________), ha informato il TCA di aver
assunto il patrocinio di TERZ 1, allegando la relativa procura ed affermando
che “lo stesso non ha ritenuto costituirsi in giudizio e non comparirà
all’udienza domani, intendendo affidarsi alla prudente valutazione del
Tribunale Cantonale sulla base delle argomentazioni già espresse
nell’opposizione e, in ogni caso, esposte anche dalla difesa di RI 1” (doc.
X).
1.9. Il 28 giugno 2017 si è tenuta
la discussione di causa innanzi al TCA in presenza di un rappresentante della
Cassa, dell’avv. RA 1 e dell’amministratore unico della ricorrente, __________.
Dall’udienza è emerso:
" (…)
Il sig. __________ precisa di essere stato per 41 anni
collaboratori per la __________ __________ e di avere accettato, al momento del
suo pensionamento, di assumere la carica di AU della RI 1 RI 1 (RI 1 qui di
seguito). La famiglia dei proprietari della __________ italiana ossia l’azienda
madre ha aperto la RI 1 RI 1 per poter svolgere la loro attività anche in
territorio svizzero senza difficoltà. In questo senso il sig. __________ ha
dato la disponibilità di assumere la carica di AU della Società.
Inizialmente TERZ 1, come rilevabile dal doc. 13a agli atti ha
svolto un’attività di riparazione delle autovetture grandinate presso la __________
di __________ per conto della società italiana. Questo, come indica il
documento capitava nel 2009. La nascita della RI 1 RI 1 è invece successiva __________.
La società inizialmente aveva pochi collaboratori, un paio e in caso di
necessità si doveva far capo a un rinforzo. Oggi la società conta più di 10
collaboratori, regolarmente notificati, in parte qui domiciliati o residenti e
in parte frontalieri.
Alla RI 1 RI 1 era noto che TERZ 1 disponeva di una sua ditta
individuale e da tempo collaborava già con la __________ __________ in Italia
dove veniva mandato a collaborare nei casi di necessità. Avendo questa pregressa
collaborazione con l’azienda italiana l’azienda svizzera ha pensato di far capo
a lui per le sue specifiche conoscenze.
Al momento del suo impiego è la RI 1 RI 1 che si preoccupa delle
notifiche per conto di TERZ 1 alle preposte autorità amministrative, ciò però
per una questione di semplificazione pratica.
È giusto dire che l’intervento richiesto a TERZ 1 veniva fatturato
unicamente alla RI 1 RI 1 la quale provvedeva poi a fatturare la sua
prestazione al beneficiario finale risp. al suo assicuratore o al carrozziere
primo destinatario della richiesta di riparazione. La responsabilità di TERZ 1
veniva per questo motivo esplicitamente regolata in sede contrattuale negli
accordi tra RI 1 e TERZ 1 stesso per cui eventuali danni procurati al veicolo,
a terzi o difetti nelle riparazioni rimanevano a carico di TERZ 1 che ne
rispondeva nei confronti della RI 1 a sua volta responsabile nei confronti del
destinatario finale.
Parte ricorrente ribadisce che TERZ 1 usava strumenti di lavoro
suoi, personalizzati, la particolarità del lavoro induce il levabolli
addirittura costruirsi gli strumenti di lavoro secondo le sue specifiche
necessità.
Il sig. __________ evidenzia inoltre che non esisteva un divieto
di concorrenza da parte di TERZ 1 che non aveva un obbligo di esclusività nei
confronti della RI 1.
A domanda della Cassa il sig. __________ precisa che i
collaboratori fissi dell’azienda quando iniziano la loro formazione e in
seguito la loro attività vengono dotati della strumentazione necessaria che poi
adattano alle loro specifiche esigenze e adattano alle loro specifiche
necessità.
La parte ricorrente evidenzia come non sempre, a fronte della
chiamata per eseguire dei lavori in Svizzera, TERZ 1 aveva la disponibilità a
venire e quindi la società doveva organizzarsi altrimenti.
Agli atti sono acquisiti l’estratto del Registro di commercio
della RI 1 RI 1 rispettivamente la brochure dell’azienda che indica il genere
di attività svolta in generale dal Gruppo.” (doc. XI)
2.1. La Cassa ha accertato la
posizione assicurativa di un cittadino italiano residente in Italia, che ha
lavorato per una società con sede in Svizzera.
Va quindi preliminarmente
stabilito qual è il diritto applicabile alla fattispecie.
Secondo l'art. 153a cpv. 1 LAVS,
nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2016, per le persone designate
nell'articolo 2 del regolamento n. 1408/71 e in relazione con le prestazioni
previste nell'articolo 4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo
d'applicazione della presente legge, sono applicabili anche:
a. l'Accordo del 21
giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea
ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone,
nella versione del Protocollo del 26 ottobre 2004 e del 28 maggio 2008 relativi
all'estensione dell'Accordo ai nuovi Stati membri della Comunità europea, il
suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione
aggiornata;
b. la Convenzione
del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio nella
versione dell'Accordo del 21 giugno 2001 che emenda la Convenzione, il suo
allegato K, l'appendice 2 dell'allegato K e i regolamenti n. 1408/71 e n.
574/72 nella loro versione aggiornata.
L'art. 153a cpv. 2 LAVS prevede
che laddove le disposizioni della legge fanno uso dell'espressione “Stati
membri della Comunità europea”, questa espressione è riferita agli Stati cui è
applicabile l'Accordo di cui al capoverso 1 lettera a.
Secondo l’art. 153a cpv. 1 LAVS
nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2017, ai cittadini svizzeri o di uno Stato
membro dell’Unione europea che sono o sono stati soggetti alla legislazione in
materia di sicurezza sociale della Svizzera o di uno o più Stati membri
dell’Unione europea, ai rifugiati o agli apolidi residenti in Svizzera o in uno
Stato membro dell’Unione europea, nonché ai familiari e ai superstiti di queste
persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d’applicazione
della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione
vincolante per la Svizzera dell’allegato II sezione A dell’Accordo del 21
giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea
ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone
(Accordo sulla libera circolazione delle persone):
a. regolamento (CE) n.
883/2004;
b. regolamento (CE) n.
987/2009;
c. regolamento (CE) n. 1408/71;
d. regolamento (CE) n. 574/72.
L’art. 153a cpv. 2 LAVS
prevede le norme applicabili ai cittadini svizzeri, islandesi, norvegesi o del
Principato del Liechtenstein.
Secondo l’art. 153a cpv. 3
LAVS, il Consiglio federale adegua i rimandi agli atti normativi dell’Unione
europea di cui ai capoversi 1 e 2 ogniqualvolta è adottata una modifica
dell’allegato II dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone e
dell’allegato K appendice 2 della Convenzione AELS.
Per l’art. 153a cpv. 4 LAVS le
espressioni “Stati membri dell’Unione europea”, “Stati membri della Comunità
europea”, “Stati dell’Unione europea” e “Stati della Comunità europea”
designano gli Stati cui si applica l’Accordo sulla libera circolazione delle
persone.
A questo proposito va
rammentato che fino al 31 marzo 2012 le parti contraenti applicavano tra di
loro il Regolamento (CE) n. 1408/71 (sentenza 9C_593/2013 del 3 aprile 2014,
consid. 5.2, pubblicata in DTF 140 V 98). Una decisione del Comitato misto del
31 marzo 2012 (RU 2012 2345) ha attualizzato il contenuto dell’Allegato II
all’ALC con effetto dal 1° aprile 2012, prevedendo che le Parti applicheranno
tra di loro il Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza
sociale, modificato dal Regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 16 settembre 2009 (sentenza 9C_593/2013 del 3 aprile 2014,
consid. 5.2, pubblicata in DTF 140 V 98).
Il Regolamento (CE) n.
883/2004 (RS 0.831.109.268.1) non permette di far valere alcun diritto per il
periodo anteriore alla data della sua applicazione (DTF 138 V 392 consid.
4.1.3).
Questi regolamenti sono
stati modificati dal Regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 22 maggio 2012 (GU L 149 dell’8.6.2012 pag. 4) in vigore per la
Svizzera dal 1° gennaio 2015 (cfr. RU 2015 e 345; RS 0831.109.268.1; cfr. B.
Kahil-Wolff, “Le Réglement UE 465/2012, la nouvelle Convention Suisse-US et
d’autres développements en termes d’assujettissement aux assurances sociales”
in SZS/RSAS 2015 pag. 438 seg.; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid.
3.1).
2.2. La Cassa ha accertato la
posizione assicurativa di un cittadino italiano residente in Italia, che ha
lavorato per una società con sede in Svizzera, costituita nel __________ 2012 e
ciò fino al termine del 2014 (cfr. doc. 9 e 16.1-16.5).
Ratione temporis sono pertanto applicabili
sia l'ALC che il regolamento (CE) n. 883/2004 nella versione in vigore fino al
31 dicembre 2014 (cfr. sentenza del 25 gennaio 2007, C 124/06, consid. 4.2; sentenza del 24 luglio 2006, I 667/05, consid. 6.2; DTF 130 V 53 consid.
4.3; Pratique VSI 2004 pag. 209 consid. 3.2 [sentenza del 27 febbraio nella
causa M., H 281/03]; SVR 2004 AHV no. 12 pag. 38 consid. 5 [sentenza del 5
febbraio 2004 nella causa S., H 37/03]; cfr. pure la sentenza della CGCE del 7
febbraio 2002 nella causa C-28/00, Kauer, Racc. 2002, pag. I-1343, punto 45;
cfr. anche sentenza 30.2014.9 del 16 ottobre 2014).
L'ALC ed il regolamento si
applicano pure ratione personae. L'interessato è di nazionalità italiana e
pertanto cittadino di uno Stato contraente (art. 1 cpv. 2 Allegato II ALC).
Quanto al necessario nesso transfrontaliero, esso è senz'altro dato, poiché
l'insorgente lavora sia in Svizzera sia in Italia (cfr. anche sentenza
30.2014.9+12 del 16 ottobre 2014).
La presente vertenza ricade anche
ratione materiae nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004.
Quest'ultimo si applica infatti
a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti:
a) le prestazioni di malattia; b) le prestazioni di maternità e di paternità
assimilate; c) le prestazioni d'invalidità; d) le prestazioni di vecchiaia; e)
le prestazioni per i superstiti; f) le prestazioni per infortunio sul lavoro e
malattie professionali; g) gli assegni in caso di morte; h) le prestazioni di
disoccupazione; i) le prestazioni di pensionamento anticipato; j) le
prestazioni familiari (art. 3 n. 1).
In concreto trovano pertanto
applicazione sia le norme dell'ALC sia del regolamento (CE) n. 883/2004 (cfr.
anche sentenza 30.2014.9+12 del 16 ottobre 2014).
2.3. Per
“attività subordinata” e “attività autonoma” ai sensi dell'art. 1 lett. a e b
del regolamento (CE) n. 883/2004, si devono intendere le attività lavorative
che sono considerate tali ai sensi della normativa previdenziale dello Stato
membro nel cui territorio le dette attività vengono svolte (sentenza
30.2014.9+12 del 16 ottobre 2014; sentenza I 667/05 del 24 luglio 2006, consid.
6.4.4; STCA 35.2005.57del 12 aprile 2006).
Giusta il N. 2013 DOA,
l'assoggettamento delle persone che lavorano in più Stati dipende dal tipo di
attività esercitata (dipendente o indipendente). Lo status contributivo
(lavoratori dipendenti o indipendenti) si determina in base al diritto
nazionale dello Stato in cui è svolta l'attività lucrativa.
Per esempio, se una persona
esercita simultaneamente un'attività lucrativa in Francia e Svizzera, la
qualifica dell'attività esercitata in Francia (salariata o indipendente) si
effettua in applicazione del diritto francese e la determinazione dell'attività
esercitata in Svizzera si effettua secondo la LAVS (N. 2014 DOA).
Sono segnatamente considerati
quali beneficiari del regolamento i lavoratori coperti da assicurazione
obbligatoria o facoltativa continuata presso un regime di sicurezza sociale
destinato ai lavoratori subordinati o autonomi (sentenza del 24 luglio 2006, I
667/05, consid. 6.4.3; Pierre Rodière, Droit social de l'Union
européenne, 2a ed., Parigi 2002, pag. 614, cifra marg. 646).
La Corte di Giustizia delle
Comunità europee (CGCE) ha stabilito che la nozione di lavoratore deve essere
definita secondo criteri oggettivi che caratterizzano il rapporto di lavoro in
considerazione dei diritti e degli obblighi delle persone interessate, la
caratteristica essenziale di tale rapporto consistendo nel fatto che una
persona svolge, durante un certo tempo, in favore di un'altra persona e sotto
la direzione di quest'ultima, delle prestazioni in cambio delle quali
percepisce una rimunerazione (sentenza I 667/05 del 24 luglio 2006, consid.
6.4.4).
Sono più in generale da
considerare come lavoratori tutti coloro che, in quanto tali (cfr. DTF 131 V
395 consid. 3.2), indipendentemente dalla loro denominazione e dall'esercizio
(attuale) di un'attività professionale, possiedono la qualità di assicurati ai
sensi della legislazione di sicurezza sociale di uno o più Stati membri
(sentenza del 24 luglio 2006, I 667/05, consid. 6.4.4).
L'art. 11 par. 1 enuncia il principio dell'unicità della
legislazione applicabile in funzione delle regole previste dagli art. 11 par. 2 a 16, dichiarando determinanti, di principio e salvo eccezioni, le disposizioni di un solo Stato
membro (principio della lex loci laboris; art. 11 par. 3 lett. a del
regolamento n. 883/2004).
L'art. 11 del regolamento (CE)
n. 883/2004 prevede:
"1. Le persone alle quali
si applica il presente regolamento sono soggette alla legislazione di un
singolo Stato membro. Tale legislazione è determinata a norma del presente
titolo.
2. Ai fini dell'applicazione
del presente titolo, le persone che ricevono una prestazione in denaro a motivo
o in conseguenza di un'attività subordinata o di un'attività lavorativa
autonoma sono considerate come se esercitassero tale attività. Ciò non si
applica alle pensioni di invalidità, di vecchiaia o di reversibilità né alle
rendite per infortunio sul lavoro, malattie professionali, né alle prestazioni
in denaro per malattia che contemplano cure di durata illimitata.
3. Fatti salvi gli articoli 12-16:
a) una persona che esercita
un'attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla legislazione
di tale Stato membro;
b) un pubblico dipendente è
soggetto alla legislazione dello Stato membro al quale appartiene
l'amministrazione da cui egli dipende;
c) una persona che riceva
indennità di disoccupazione a norma dell'articolo 65 in base alla legislazione dello Stato membro di residenza è soggetta alla legislazione di detto
Stato membro;
d) una persona chiamata o
richiamata alle armi o al servizio civile in uno Stato membro è soggetta alla
legislazione di tale Stato membro;
e) qualsiasi altra persona che
non rientri nelle categorie di cui alle lettere da a) a d) è soggetta alla
legislazione dello Stato membro di residenza, fatte salve le altre disposizioni
del presente regolamento che le garantiscono l'erogazione di prestazioni in
virtù della legislazione di uno o più altri Stati membri."
Per l'art. 13 del
regolamento (CE) 883/2004:
"
1. La persona che esercita
abitualmente un'attività subordinata in due o più Stati membri è soggetta:
a)
alla legislazione dello Stato membro di
residenza, se esercita una parte sostanziale della sua attività in tale Stato
membro o se dipende da più imprese o da più datori di lavoro aventi la propria
sede o il proprio domicilio in diversi Stati membri; oppure
b)
alla legislazione dello Stato membro in cui
l'impresa o il datore di lavoro che la occupa ha la sua sede o il suo
domicilio, se essa non esercita una parte sostanziale delle sue attività nello
Stato membro di residenza.
2. La persona che esercita abitualmente
un'attività lavorativa autonoma in due o più Stati membri è soggetta:
a)
alla legislazione dello Stato membro di
residenza se esercita una parte sostanziale della sua attività in tale Stato
membro; oppure
b)
alla legislazione dello Stato membro in cui si
trova il centro di interessi delle sue attività, se non risiede in uno degli
Stati membri nel quale esercita una parte sostanziale della sua attività.
3. La persona che esercita abitualmente
un'attività subordinata e un'attività lavorativa autonoma in vari Stati membri
è soggetta alla legislazione dello Stato membro in cui esercita un'attività
subordinata o, qualora eserciti una tale attività in due o più Stati membri,
alla legislazione determinata a norma del paragrafo 1.
4. Una persona occupata in qualità di pubblico
dipendente in uno Stato membro e che svolge un'attività subordinata e/o
autonoma in uno o più altri Stati membri è soggetta alla legislazione dello
Stato membro al quale appartiene l'amministrazione da cui essa dipende.
5. Le persone di cui ai paragrafi 1–4 sono
trattate, ai fini della legislazione determinata ai sensi di queste
disposizioni, come se esercitassero l'insieme delle loro attività subordinate o
autonome e riscuotessero l'insieme delle loro retribuzioni nello Stato membro
in questione."
Anche le Direttive
sull'obbligo assicurativo nell'AVS/AI (DOA) stabiliscono al N. 2016 che l'ALC
prevede l'assoggettamento alla legislazione di un solo Stato (art. 11 par. 1
regolamento (CE) n. 883/2004).
Questa regola non si applica
alle persone che esercitano un'attività lucrativa e non sono cittadine di uno
Stato dell'UE, dell'AELS o della Svizzera. Ad esse si applicano le convenzioni
di sicurezza sociale oppure la LAVS.
2.4. Come
visto, per “attività subordinata” e “attività autonoma” si devono intendere le
attività lavorative che sono considerate tali ai sensi della normativa
previdenziale dello Stato membro nel cui territorio dette attività vengono
svolte.
Come emerge dalla sentenza
30.2014.9+12 del 16 ottobre 2014, ritenuto che il luogo di lavoro è
determinante per stabilire dapprima il diritto applicabile ed in secondo luogo
lo Stato competente per il prelievo dei contributi, accertato TERZ 1 svolge la
sua attività lavorativa sia in territorio svizzero sia nel suo Paese di
residenza, la qualifica del suo statuto contributivo nella Confederazione va
dunque eseguita secondo le norme svizzere (N. 2014 DOA).
Per
quanto concerne il diritto svizzero, va rammentato che sono
assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale
sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che
hanno il loro domicilio civile nella Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).
A norma dell'art.
3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto
che esercitano un'attività lucrativa.
In applicazione
dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano
un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da
qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.
Secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS,
il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a
dipendenza d'altri per un tempo determinato o indeterminato.
Fatti
I contributi AVS
degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono
determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a
dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS).
Per l'art. 10 LPGA, è
considerato salariato chi per un lavoro dipendente riceve un salario
determinante secondo la pertinente legge.
L'art. 12 LPGA prevede che è
considerato lavoratore indipendente chi non consegue un reddito dall'esercizio
di un'attività di salariato (cpv. 1). Un indipendente può essere
contemporaneamente anche un salariato, se consegue un reddito per un lavoro
dipendente (cpv. 2).
Per quanto concerne la
qualifica dell'attività esercitata da un assicurato, l'allora Tribunale
federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale Federale) ha
precisato che gli accordi, le dichiarazioni delle parti, la natura dal profilo
del diritto civile del contratto vincolante un assicurato a un datore di lavoro
non costituiscono, in materia di AVS, elementi decisivi per stabilire se una
persona eserciti un'attività lucrativa a titolo dipendente o indipendente
(sentenza H 322/03 dell'11 marzo 2005; sentenza H 31/04 del 21 marzo 2005).
In particolare, insolite
costruzioni di diritto civile che devono servire a motivare un certo statuto di
contribuzione qui non hanno alcun valore (RCC 1986 pag. 650).
2.5. Di
principio si deve ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS,
quando una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne
l'impiego del tempo o l'organizzazione del lavoro. Un altro indizio può essere
dato da un rapporto di dipendenza economica oppure dal fatto che l'assicurato
non sopporti il rischio economico a carico del datore di lavoro, il quale
dirige la sua impresa e ne assume la responsabilità.
Questi princìpi non comportano
comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita economica
infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è necessario
lasciare alla prassi delle autorità amministrative e alla prudenza dei Giudici
il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di fronte ad
attività indipendente. La decisione sarà determinata generalmente dalla priorità
di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il rischio sopportato
rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni diverse (sentenza H
279/00 del 16 dicembre 2002; DTF 123 V 162 consid. 1, DTF 122 V 171 consid. 3a,
pag. 172 consid. 3c e pag. 283 consid. 2a; DTF 119 V 161 consid. 2 e la
giurisprudenza ivi citata). Per poter decidere si dovrà vedere quali sono gli
elementi predominanti nel caso concreto (sentenza H 59/00 del 18 settembre
2000).
2.6. Secondo
Considerandi
la giurisprudenza del TFA ([dal 1° gennaio 2007: TF] ricapitolata in DTF 122 V
169.
e DTF 122 V 284 consid. 2b; Pratique VSI 2001 pag. 252) i criteri
caratteristici di un’attività indipendente sono ad esempio: investimenti di una
certa importanza fatti dall’assicurato, utilizzo di locali propri e impiego di
personale proprio (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b). Il
rischio economico imprenditoriale sussiste quando, indipendentemente dal
risultato dell’attività, le spese generali incorse sono sopportate dall’assicurato
(RCC 1986 pag. 331 consid. 2d, RCC 1986 pag. 120 consid. 2b). Un altro indizio
di un’attività lucrativa indipendente è l’esercizio, a nome proprio e per
proprio conto, contemporaneo di diverse attività per altrettante società, senza
che vi sia un rapporto di dipendenza con le stesse (RCC 1982 pag. 176). A
riguardo, non è la possibilità giuridica di accettare dei lavori di diversi
mandanti che è determinante, ma la situazione effettiva di ogni singolo mandato
(RCC 1982 pag. 208).
Si è in presenza di un’attività
dipendente quando le caratteristiche di un contratto di lavoro sono adempiute,
vale a dire quando l’assicurato fornisce un lavoro entro un termine
prestabilito, è economicamente dipendente dal “datore di lavoro” e, durante
l’attività svolta, è integrato nell’azienda di quest’ultimo, e non può
praticamente esercitare un’altra attività lucrativa (Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 12a edizione, pag.
34.
segg.; Vischer, Der
Arbeitsvertrag, SPR VII/1, pag. 306 citati in: Pratique VSI 1996 pag. 258
consid. 3c). Costituiscono indizi in questo senso l’esistenza di un piano di
lavoro, la necessità di stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la
dipendenza dalle infrastrutture sul luogo del lavoro (RCC 1982 pag. 176). Il
rischio economico dell’assicurato, in questo caso, risiede nella dipendenza
(esclusiva) dal risultato del lavoro personale (RCC 1986 pag. 126 consid. 2b;
RCC 1986 pag. 347 consid. 2d) o, in caso di attività regolare, nel fatto che
nell'eventualità di una cessazione di questo rapporto di lavoro, egli si trovi
in una situazione simile a quella di un salariato che perde il suo impiego (DTF
119.
V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b).
L’allora
Tribunale federale delle assicurazioni ha inoltre precisato che la
comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il Giudice delle
assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli
importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono
un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993 pag. 242 segg.; Greber/Duc/ Scartazzini,
Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse
et survivants (LAVS), pag. 313, n. 149 ad art. 9 LAVS).
2.7
Il TFA (dal 1° gennaio
2007: TF) ha pure stabilito che la qualifica dell'assicurato come dipendente o
indipendente non dipende dal fatto puramente formale della sua affiliazione
avvenuta d'ufficio o su richiesta personale dell'interessato in una o
nell'altra categoria. L'affiliazione di un assicurato, anche se formalmente confermata
dalla Cassa di compensazione, come tale non lo qualifica definitivamente, in
quanto lo scopo principale dell'affiliazione è quello di assicurare la persona
che esercita un'attività lucrativa e non di qualificarne lo stato professionale
definitivamente.
Solo la natura di tale
attività, considerata nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è
determinante ai fini della qualificazione. Non può quindi essere escluso a
priori che un assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione come indipendente,
eserciti un'attività di natura dipendente (Pratique VSI 1993 pag. 226 consid.
3c = DTF 119 V 165).
Dispositivo
Per questi motivi, un
assicurato può essere qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro
e indipendente per un altro lavoro. In questi casi per ogni reddito bisogna
esaminare se proviene da un’attività dipendente o no (Pratique VSI 1995 pag.
145 consid. 5a; DTF 104 V 127).
2.8. Nella più recente
giurisprudenza il TF ha avuto modo di rammentare che occorre tenere presente
che la circostanza che un assicurato, all'inizio della sua attività
indipendente, svolga un lavoro principalmente per un solo committente, è usuale
(cfr. sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.1, nonché sentenza H
155/04 del 1° febbraio 2005, consid. 4.3) e che il processo, in atto ormai da
anni, del mutamento economico e sociale impone un cambiamento radicale e celere
del modo di agire e pensare un’attività lavorativa indipendente. Asserire che
la regolarità nel pagamento e nel quantum sia sintomo di dipendenza significa
fondare il proprio convincimento su stereotipi preconcetti e avulsi dalla
complessa realtà economica (sentenza H 82/05 del 30 gennaio 2007, consid. 4.3).
Per
quanto concerne l’investimento, poco importante, in mezzi propri, il Tribunale
federale ha già evidenziato che per natura certe attività, in particolare nel
settore dei servizi, non necessitano di investimenti importanti. In tali casi,
ai fini della qualifica dello statuto, va quindi posto l’accento sul criterio
della dipendenza organizzativo-lavorativa e non su quello del rischio aziendale
(Pratique VSI 2001 pag. 55 consid. 6b pag. 60 con riferimenti; sentenza H
194/05 del 19 marzo 2007, consid. 5.2).
Infine,
laddove gli elementi in favore di un’attività dipendente ed indipendente si
equivalgono, vanno considerate anche le esigenze di coordinazione di cui
occorre tenere conto in relazione ad assicurati che esercitano
contemporaneamente diverse attività lavorative per diversi o per il medesimo
mandante o datore di lavoro (sentenza 9C_1029/2012 del 27 marzo 2013, consid.
2.2; DTF 123 V 161 consid. 4a pag. 167; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007,
consid. 7.4). Se possibile va infatti evitato che diverse attività per il
medesimo mandante o datore di lavoro, rispettivamente che la medesima attività
per diversi mandanti o datori di lavoro, vengano qualificate in maniera
differente, in parte a titolo dipendente e in parte a titolo indipendente (DTF
119 V 161 consid. 3b pag. 164; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid.
7.4, sentenza H 12/04 del 17 febbraio 2005, consid. 3 e 4.2.3 con riferimenti).
2.9. Dall’esame
della documentazione, per i motivi che seguono, emerge come la qualifica di
dipendente della RI 1 attribuita dalla Cassa a TERZ 1 sia corretta.
Nel
caso di specie si tratta di stabilire il tipo di attività svolta da TERZ 1 a
favore della ricorrente, iscritta a registro di commercio il __________ 2012
(cfr. doc. 7b, doc. 9 [dove viene descritta la qualifica dell’attività di TERZ
1 nel corso degli anni] nonché le decisioni formali; doc. 8 e 9 [“Osserviamo
inoltre che anche per le attività svolte negli anni 2009 e 2011, la Cassa
reputa siano di natura dipendente, ma essendo le stesse fatturate dalla ditta
italiana __________ non entriamo nel merito in quanto non di nostra competenza”]).
Dagli
atti emerge che l’interessato, residente in Italia, è affiliato nel suo Paese
quale indipendente (doc. 5b: Ditta: TERZ 1, Forma giuridica: impresa
individuale), dove a __________, in via __________, dal __________ è titolare
dell’impresa individuale per l’attività di “levabolli __________” (doc.
5b).
TERZ
1, nel 2009 e nel 2011, prima della costituzione della RI 1, ha svolto attività
di riparazione delle autovetture colpite da grandine per conto della __________,
sita in Italia (doc. 13a e XI).
Al
fine di poter operare nel nostro Paese senza difficoltà, nel corso del mese di __________
2012 i proprietari della società italiana hanno costituito la RI 1, società
anonima il cui scopo è, tra l’altro, l’attività di __________ __________ (doc.
7b). La ricorrente offre “assistenza presso concessionari o carrozzerie”
(doc. 7a, brochure di presentazione), l’organizzazione “consente di prestare
servizio in maniera flessibile, per qualsiasi ordine di volume e senza limiti
di tempo”, “un servizio di pronto intervento nell’arco di 24 ore dalla
prima chiamata” (doc. 7a). La società si occupa di ripristinare le “vetture
con ammaccature che non richiedono interventi di verniciatura o stucco” a
causa di “grandine”, “sportellate”, “impatti lievi”, “difetti
di produzione”, “neve” (doc. 7a).
Avendo
la società svizzera inizialmente pochi collaboratori, in caso di necessità ha
dovuto far capo ad un rinforzo (doc. XI). Essendoci stata una pregressa
collaborazione con la società italiana, anche la società svizzera ha deciso di
far capo a TERZ 1 per le sue specifiche conoscenze (doc. XI).
Nel caso di specie ci si trova
pertanto confrontati con un prestito di manodopera a favore di una società che
non essendo riuscita a far fronte ai picchi di incremento di lavoro al momento
della sua costituzione e negli anni immediatamente successivi, ha dovuto far
capo ad un lavoratore esterno attivo nel medesimo settore di competenza in cui
opera la ricorrente.
L’attività svolta da TERZ 1 ha pertanto
le tipiche caratteristiche di un lavoro su chiamata e dunque di un’attività
dipendente (STCA 30.2013.12 dell'11 dicembre 2013; STCA 30.2008.37 del 12
dicembre 2008).
Da anni è infatti in corso un
mutamento economico e sociale che si riverbera anche nel mondo del lavoro. Il
lavoro su chiamata, e quindi discontinuo, non è sinonimo di attività
indipendente; occorre infatti sganciarsi da stereotipi (come consiglia di fare
il TF in STFA H 117/04 del 17 agosto 2005 consid. 4.4) e verificare la natura
specifica del rapporto tra le parti in causa - qui con una sola possibile
valenza di un rapporto di dipendenza. È ormai un fatto notorio che diverse
aziende assumono personale dipendente che viene “chiamato” nel corso
della giornata a seconda delle necessità di lavoro dettate dal volume della clientela
(cfr. STCA 30.2013.12 dell'11 dicembre 2013; STCA 30.2008.37 del 12 dicembre
2008).
Per cui il fatto che TERZ
1 sia stato chiamato ad intervenire quando la RI 1 lo riteneva necessario, è un
motivo importante a favore della dipendenza dell’attività svolta (cfr. STCA
30.2013.12 dell'11 dicembre 2013; STCA 30.2008.37 del 12 dicembre 2008).
Altro elemento decisivo è la circostanza che l’interessato non si
è assunto alcun rischio economico, nel senso di rischio di perdita, poiché ha
fatturato esclusivamente alla società insorgente, la quale provvedeva poi a rifatturare
le prestazioni al beneficiario finale, rispettivamente al suo assicuratore o al
carrozziere primo destinatario della richiesta di riparazione (doc. XI).
In caso di assenza di lavoro egli si trovava nella medesima
condizione di un collaboratore dipendente con riferimento al rischio di non
vedersi versato il salario o che viene privato della
propria attività (cfr. sentenza 30.2015.11+14 del 3 settembre 2015; 30.2014.5
del 9 aprile 2014; DTF 119 V 161). Questo
fa sì che nell'eseguire la propria attività per conto della citata società
l'assicurato non corre alcun rischio particolare legato al suo lavoro e nemmeno
debba accollarsi un rischio economico nel senso di rischio di perdita nel non riuscire
ad incassare quanto fatturato (Pratique VSI 1995 pagg. 27 seg.; Greber/ Duc/Scartazzini, op. cit., pag.
167, n. 56 ad art. 5 LAVS), nella misura in cui è la stessa ditta – e non i
terzi committenti – che regola direttamente i propri impegni con il suo
collaboratore.
Il datore di lavoro si assume
pertanto il rischio economico, mentre il chiamato in causa, non agendo a
proprio nome e per proprio conto, non si assume alcun rischio particolare verso
terzi.
Tale
circostanza indica dunque l'assenza di un rischio d'incasso.
Ciò viene comprovato pure dal
fatto che, seppur per motivi pratici (cfr. doc. XI), la notifica online per
poter esercitare l’attività in Svizzera veniva chiesta esclusivamente dalla
società ricorrente e non dal medesimo TERZ 1.
A questo proposito il TCA
evidenzia che il permesso serve solo a comprovare l'avvenuta notifica
dell'attività lavorativa svolta dal lavoratore straniero in Svizzera, ma non
anche la qualifica del lavoro esercitato (STCA 30.2014.9+12 del 16 ottobre
2014; STCA 30.2013.12 dell'11 dicembre 2013; STCA 30.2008.51 del 17 giugno
2009, consid. 2.13). Semmai, esso fa testo soltanto per la qualifica
dell'attività lucrativa svolta nel Paese di residenza che lo rilascia (STCA
30.2014.9+12 del 16 ottobre 2014; STCA 30.2013.12 dell'11 dicembre 2013).
Ulteriore
elemento a favore dell’attività dipendente è la circostanza che la società
insorgente forniva le istruzioni circa orari e luogo di lavoro (doc. I).
Inoltre,
se è vero che in sede contrattuale (cfr. ad esempio doc. A2) le parti hanno
regolato la responsabilità in caso di cattiva esecuzione, nel senso che TERZ 1
sarebbe stato considerato responsabile sia sotto il profilo della qualità delle
riparazioni sia per eventuali danni arrecati a persone o cose, d’altra parte
questa responsabilità è stata pattuita nei confronti della RI 1 stessa e non
dei committenti finali (cfr. doc. A2 ed anche doc. XI).
Ciò
corrisponde alla responsabilità del lavoratore nei confronti del datore di
lavoro per i danni da lui causati, previsto dall’art. 321e cpv. 1 CO, per il
quale il lavoratore è responsabile del danno che cagiona intenzionalmente o per
negligenza al datore di lavoro.
Per contro la circostanza
che le parti hanno chiamato il rapporto che le vincola quale contratto di “sub-appalto”,
nulla cambia alla qualifica dell’attività svolta, poiché è in funzione della
LAVS e non della denominazione attribuita dalle parti che occorre valutare il
rapporto di lavoro (cfr. anche sentenza H 322/03 dell'11 marzo 2005; cfr.
sentenza H 31/04 del 21 marzo 2005; cfr. DTF 122 V 169, al
consid. 6a)aa): “Festzustellen ist vorab, dass die
Bezeichnung der Verträge mit den Telefonhostessen mit "Auftrag" wie
auch die Vertragsklausel, wonach sich die "Beauftragte" verpflichtet,
insbesondere mit der AHV als selbständigerwerbend abzurechnen, für die
beitragsrechtliche Abgrenzung unselbständiger von selbständiger
Erwerbstätigkeit nicht entscheidend ist").
E’ vero che
l’interessato utilizzava i propri strumenti di lavoro da lui stesso
personalizzati poiché la particolarità del lavoro induce il levabolli a
costruirsi gli strumenti secondo le proprie necessità, tuttavia anche i
levabolli dipendenti della ricorrente, pur disponendo inizialmente di strumenti
forniti dalla società, li hanno in un secondo tempo adattati alle loro
specifiche esigenze e necessità (doc. XI).
Inoltre non è determinante la circostanza che l’interessato in
Italia o in altre occasioni, ad esempio quando riceveva un mandato diretto
senza essere incaricato dalla ricorrente, veniva considerato quale
indipendente. Infatti, non va dimenticato che un indipendente può essere
contemporaneamente anche un salariato, se consegue un reddito per un lavoro
dipendente (art. 12 cpv. 2 LPGA; Pratique VSI 1995 pag. 145 consid. 5a; DTF 104
V 127). Un assicurato può essere qualificato quale
dipendente per un'attività ed indipendente per un'altra. Un assicurato può pure
trovarsi simultaneamente in condizione d'indipendente e di dipendente nei
confronti di una stessa persona (cfr. Pratique VSI 1993 pag. 226
consid. 3c = DTF 119 V 165; DTF 105 V 113).
Fondamentale è che ogni singolo rapporto lavorativo deve essere esaminato distintamente ed
indipendentemente dagli altri, come in concreto.
Alla
luce delle emergenze istruttorie, e segnatamente l’assenza di qualsiasi rischio
economico (d’incasso), con fatturazione a favore dei clienti finali effettuata
dalla ricorrente, la presenza delle tipiche caratteristiche del lavoro su
chiamata e del prestito di manodopera in favore di una società del medesimo
ramo in cui viene svolta l’attività, gli elementi in favore di un’attività
dipendente sono nettamente predominanti rispetto a quelli in favore di
un’attività indipendente (assenza di divieto di concorrenza, assicurato che
poteva rifiutare l’incarico e che utilizzava il proprio furgone).
Va
infine evidenziato che questa fattispecie si differenzia rispetto ad altre
giudicate in passato da questo Tribunale e relative alla professione di
levabolli (cfr. ad esempio la sentenza 30.2006.51 del 15 ottobre 2007), giacché
in quei casi la persona interessata lavorava direttamente con i (numerosi)
garage che incaricavano direttamente la persona assicurata, mentre in concreto TERZ
1 presta la propria manodopera di levabolli ad una società specializzata nel
riparare i danni della grandine, la quale a sua volta riceve l’incarico da
garage, assicuratori o proprietari delle automobili.
In
queste condizioni la qualifica di dipendente va confermata ed il ricorso va
respinto.
2.10. L’insorgente ha chiesto
l’assunzione di alcune prove, tra le quali l’audizione dell’amministratore
unico __________, di TERZ 1 e di __________ (doc. V).
Nel corso dell’udienza
tenutasi il 28 giugno 2017 (doc. XI), alla quale TERZ 1 ha rinunciato a
presentarsi (doc. X), l’amministratore unico della ricorrente, __________, ha
potuto esprimersi, riferendo circa i rapporti esistenti con il chiamato in
causa nell’ambito dello svolgimento della sua attività lavorativa. Egli era del
resto già stato sentito in sede amministrativa (doc. 7). La natura della
collaborazione a suo tempo esistente con TERZ 1 è del resto stata descritta
anche nelle opposizioni delle parti (cfr. doc. 5 e 7d) e nel ricorso (doc. I)
inoltrato dalla società.
Questo TCA rinuncia
pertanto all’assunzione di ulteriori prove, ritenuto che quelle prodotte dalle
parti sono sufficienti per decidere nel merito della vertenza, sono complete ed
esaustive e non necessitano di complementi (cfr. anche sentenza 9C_394/2016 del
21 novembre 2016, consid. 6.2).
Va qui rammentato che,
conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare
d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove
(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320;
Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11
gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223
consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale
modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito
desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF
124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati
i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti