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Decisione

30.2017.8

Conferma della qualifica di dipendente di un levabolli che lavora per una società specializzata in tale ramo

17 luglio 2017Italiano34 min

Source ti.ch

Fatti

I contributi AVS

degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono

determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a

dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS).

Per l'art. 10 LPGA, è

considerato salariato chi per un lavoro dipendente riceve un salario

determinante secondo la pertinente legge.

L'art. 12 LPGA prevede che è

considerato lavoratore indipendente chi non consegue un reddito dall'esercizio

di un'attività di salariato (cpv. 1). Un indipendente può essere

contemporaneamente anche un salariato, se consegue un reddito per un lavoro

dipendente (cpv. 2).

Per quanto concerne la

qualifica dell'attività esercitata da un assicurato, l'allora Tribunale

federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale Federale) ha

precisato che gli accordi, le dichiarazioni delle parti, la natura dal profilo

del diritto civile del contratto vincolante un assicurato a un datore di lavoro

non costituiscono, in materia di AVS, elementi decisivi per stabilire se una

persona eserciti un'attività lucrativa a titolo dipendente o indipendente

(sentenza H 322/03 dell'11 marzo 2005; sentenza H 31/04 del 21 marzo 2005).

In particolare, insolite

costruzioni di diritto civile che devono servire a motivare un certo statuto di

contribuzione qui non hanno alcun valore (RCC 1986 pag. 650).

2.5. Di

principio si deve ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS,

quando una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne

l'impiego del tempo o l'organizzazione del lavoro. Un altro indizio può essere

dato da un rapporto di dipendenza economica oppure dal fatto che l'assicurato

non sopporti il rischio economico a carico del datore di lavoro, il quale

dirige la sua impresa e ne assume la responsabilità.

Questi princìpi non comportano

comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita economica

infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è necessario

lasciare alla prassi delle autorità amministrative e alla prudenza dei Giudici

il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di fronte ad

attività indipendente. La decisione sarà determinata generalmente dalla priorità

di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il rischio sopportato

rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni diverse (sentenza H

279/00 del 16 dicembre 2002; DTF 123 V 162 consid. 1, DTF 122 V 171 consid. 3a,

pag. 172 consid. 3c e pag. 283 consid. 2a; DTF 119 V 161 consid. 2 e la

giurisprudenza ivi citata). Per poter decidere si dovrà vedere quali sono gli

elementi predominanti nel caso concreto (sentenza H 59/00 del 18 settembre

2000).

2.6. Secondo

Considerandi

la giurisprudenza del TFA ([dal 1° gennaio 2007: TF] ricapitolata in DTF 122 V

169.

e DTF 122 V 284 consid. 2b; Pratique VSI 2001 pag. 252) i criteri

caratteristici di un’attività indipendente sono ad esempio: investimenti di una

certa importanza fatti dall’assicurato, utilizzo di locali propri e impiego di

personale proprio (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b). Il

rischio economico imprenditoriale sussiste quando, indipendentemente dal

risultato dell’attività, le spese generali incorse sono sopportate dall’assicurato

(RCC 1986 pag. 331 consid. 2d, RCC 1986 pag. 120 consid. 2b). Un altro indizio

di un’attività lucrativa indipendente è l’esercizio, a nome proprio e per

proprio conto, contemporaneo di diverse attività per altrettante società, senza

che vi sia un rapporto di dipendenza con le stesse (RCC 1982 pag. 176). A

riguardo, non è la possibilità giuridica di accettare dei lavori di diversi

mandanti che è determinante, ma la situazione effettiva di ogni singolo mandato

(RCC 1982 pag. 208).

Si è in presenza di un’attività

dipendente quando le caratteristiche di un contratto di lavoro sono adempiute,

vale a dire quando l’assicurato fornisce un lavoro entro un termine

prestabilito, è economicamente dipendente dal “datore di lavoro” e, durante

l’attività svolta, è integrato nell’azienda di quest’ultimo, e non può

praticamente esercitare un’altra attività lucrativa (Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 12a edizione, pag.

34.

segg.; Vischer, Der

Arbeitsvertrag, SPR VII/1, pag. 306 citati in: Pratique VSI 1996 pag. 258

consid. 3c). Costituiscono indizi in questo senso l’esistenza di un piano di

lavoro, la necessità di stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la

dipendenza dalle infrastrutture sul luogo del lavoro (RCC 1982 pag. 176). Il

rischio economico dell’assicurato, in questo caso, risiede nella dipendenza

(esclusiva) dal risultato del lavoro personale (RCC 1986 pag. 126 consid. 2b;

RCC 1986 pag. 347 consid. 2d) o, in caso di attività regolare, nel fatto che

nell'eventualità di una cessazione di questo rapporto di lavoro, egli si trovi

in una situazione simile a quella di un salariato che perde il suo impiego (DTF

119.

V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b).

L’allora

Tribunale federale delle assicurazioni ha inoltre precisato che la

comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il Giudice delle

assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli

importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono

un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993 pag. 242 segg.; Greber/Duc/ Scartazzini,

Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse

et survivants (LAVS), pag. 313, n. 149 ad art. 9 LAVS).

2.7

Il TFA (dal 1° gennaio

2007: TF) ha pure stabilito che la qualifica dell'assicurato come dipendente o

indipendente non dipende dal fatto puramente formale della sua affiliazione

avvenuta d'ufficio o su richiesta personale dell'interessato in una o

nell'altra categoria. L'affiliazione di un assicurato, anche se formalmente confermata

dalla Cassa di compensazione, come tale non lo qualifica definitivamente, in

quanto lo scopo principale dell'affiliazione è quello di assicurare la persona

che esercita un'attività lucrativa e non di qualificarne lo stato professionale

definitivamente.

Solo la natura di tale

attività, considerata nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è

determinante ai fini della qualificazione. Non può quindi essere escluso a

priori che un assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione come indipendente,

eserciti un'attività di natura dipendente (Pratique VSI 1993 pag. 226 consid.

3c = DTF 119 V 165).

Dispositivo

Per questi motivi, un

assicurato può essere qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro

e indipendente per un altro lavoro. In questi casi per ogni reddito bisogna

esaminare se proviene da un’attività dipendente o no (Pratique VSI 1995 pag.

145 consid. 5a; DTF 104 V 127).

2.8. Nella più recente

giurisprudenza il TF ha avuto modo di rammentare che occorre tenere presente

che la circostanza che un assicurato, all'inizio della sua attività

indipendente, svolga un lavoro principalmente per un solo committente, è usuale

(cfr. sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.1, nonché sentenza H

155/04 del 1° febbraio 2005, consid. 4.3) e che il processo, in atto ormai da

anni, del mutamento economico e sociale impone un cambiamento radicale e celere

del modo di agire e pensare un’attività lavorativa indipendente. Asserire che

la regolarità nel pagamento e nel quantum sia sintomo di dipendenza significa

fondare il proprio convincimento su stereotipi preconcetti e avulsi dalla

complessa realtà economica (sentenza H 82/05 del 30 gennaio 2007, consid. 4.3).

Per

quanto concerne l’investimento, poco importante, in mezzi propri, il Tribunale

federale ha già evidenziato che per natura certe attività, in particolare nel

settore dei servizi, non necessitano di investimenti importanti. In tali casi,

ai fini della qualifica dello statuto, va quindi posto l’accento sul criterio

della dipendenza organizzativo-lavorativa e non su quello del rischio aziendale

(Pratique VSI 2001 pag. 55 consid. 6b pag. 60 con riferimenti; sentenza H

194/05 del 19 marzo 2007, consid. 5.2).

Infine,

laddove gli elementi in favore di un’attività dipendente ed indipendente si

equivalgono, vanno considerate anche le esigenze di coordinazione di cui

occorre tenere conto in relazione ad assicurati che esercitano

contemporaneamente diverse attività lavorative per diversi o per il medesimo

mandante o datore di lavoro (sentenza 9C_1029/2012 del 27 marzo 2013, consid.

2.2; DTF 123 V 161 consid. 4a pag. 167; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007,

consid. 7.4). Se possibile va infatti evitato che diverse attività per il

medesimo mandante o datore di lavoro, rispettivamente che la medesima attività

per diversi mandanti o datori di lavoro, vengano qualificate in maniera

differente, in parte a titolo dipendente e in parte a titolo indipendente (DTF

119 V 161 consid. 3b pag. 164; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid.

7.4, sentenza H 12/04 del 17 febbraio 2005, consid. 3 e 4.2.3 con riferimenti).

2.9. Dall’esame

della documentazione, per i motivi che seguono, emerge come la qualifica di

dipendente della RI 1 attribuita dalla Cassa a TERZ 1 sia corretta.

Nel

caso di specie si tratta di stabilire il tipo di attività svolta da TERZ 1 a

favore della ricorrente, iscritta a registro di commercio il __________ 2012

(cfr. doc. 7b, doc. 9 [dove viene descritta la qualifica dell’attività di TERZ

1 nel corso degli anni] nonché le decisioni formali; doc. 8 e 9 [“Osserviamo

inoltre che anche per le attività svolte negli anni 2009 e 2011, la Cassa

reputa siano di natura dipendente, ma essendo le stesse fatturate dalla ditta

italiana __________ non entriamo nel merito in quanto non di nostra competenza”]).

Dagli

atti emerge che l’interessato, residente in Italia, è affiliato nel suo Paese

quale indipendente (doc. 5b: Ditta: TERZ 1, Forma giuridica: impresa

individuale), dove a __________, in via __________, dal __________ è titolare

dell’impresa individuale per l’attività di “levabolli __________” (doc.

5b).

TERZ

1, nel 2009 e nel 2011, prima della costituzione della RI 1, ha svolto attività

di riparazione delle autovetture colpite da grandine per conto della __________,

sita in Italia (doc. 13a e XI).

Al

fine di poter operare nel nostro Paese senza difficoltà, nel corso del mese di __________

2012 i proprietari della società italiana hanno costituito la RI 1, società

anonima il cui scopo è, tra l’altro, l’attività di __________ __________ (doc.

7b). La ricorrente offre “assistenza presso concessionari o carrozzerie”

(doc. 7a, brochure di presentazione), l’organizzazione “consente di prestare

servizio in maniera flessibile, per qualsiasi ordine di volume e senza limiti

di tempo”, “un servizio di pronto intervento nell’arco di 24 ore dalla

prima chiamata” (doc. 7a). La società si occupa di ripristinare le “vetture

con ammaccature che non richiedono interventi di verniciatura o stucco” a

causa di “grandine”, “sportellate”, “impatti lievi”, “difetti

di produzione”, “neve” (doc. 7a).

Avendo

la società svizzera inizialmente pochi collaboratori, in caso di necessità ha

dovuto far capo ad un rinforzo (doc. XI). Essendoci stata una pregressa

collaborazione con la società italiana, anche la società svizzera ha deciso di

far capo a TERZ 1 per le sue specifiche conoscenze (doc. XI).

Nel caso di specie ci si trova

pertanto confrontati con un prestito di manodopera a favore di una società che

non essendo riuscita a far fronte ai picchi di incremento di lavoro al momento

della sua costituzione e negli anni immediatamente successivi, ha dovuto far

capo ad un lavoratore esterno attivo nel medesimo settore di competenza in cui

opera la ricorrente.

L’attività svolta da TERZ 1 ha pertanto

le tipiche caratteristiche di un lavoro su chiamata e dunque di un’attività

dipendente (STCA 30.2013.12 dell'11 dicembre 2013; STCA 30.2008.37 del 12

dicembre 2008).

Da anni è infatti in corso un

mutamento economico e sociale che si riverbera anche nel mondo del lavoro. Il

lavoro su chiamata, e quindi discontinuo, non è sinonimo di attività

indipendente; occorre infatti sganciarsi da stereotipi (come consiglia di fare

il TF in STFA H 117/04 del 17 agosto 2005 consid. 4.4) e verificare la natura

specifica del rapporto tra le parti in causa - qui con una sola possibile

valenza di un rapporto di dipendenza. È ormai un fatto notorio che diverse

aziende assumono personale dipendente che viene “chiamato” nel corso

della giornata a seconda delle necessità di lavoro dettate dal volume della clientela

(cfr. STCA 30.2013.12 dell'11 dicembre 2013; STCA 30.2008.37 del 12 dicembre

2008).

Per cui il fatto che TERZ

1 sia stato chiamato ad intervenire quando la RI 1 lo riteneva necessario, è un

motivo importante a favore della dipendenza dell’attività svolta (cfr. STCA

30.2013.12 dell'11 dicembre 2013; STCA 30.2008.37 del 12 dicembre 2008).

Altro elemento decisivo è la circostanza che l’interessato non si

è assunto alcun rischio economico, nel senso di rischio di perdita, poiché ha

fatturato esclusivamente alla società insorgente, la quale provvedeva poi a rifatturare

le prestazioni al beneficiario finale, rispettivamente al suo assicuratore o al

carrozziere primo destinatario della richiesta di riparazione (doc. XI).

In caso di assenza di lavoro egli si trovava nella medesima

condizione di un collaboratore dipendente con riferimento al rischio di non

vedersi versato il salario o che viene privato della

propria attività (cfr. sentenza 30.2015.11+14 del 3 settembre 2015; 30.2014.5

del 9 aprile 2014; DTF 119 V 161). Questo

fa sì che nell'eseguire la propria attività per conto della citata società

l'assicurato non corre alcun rischio particolare legato al suo lavoro e nemmeno

debba accollarsi un rischio economico nel senso di rischio di perdita nel non riuscire

ad incassare quanto fatturato (Pratique VSI 1995 pagg. 27 seg.; Greber/ Duc/Scartazzini, op. cit., pag.

167, n. 56 ad art. 5 LAVS), nella misura in cui è la stessa ditta – e non i

terzi committenti – che regola direttamente i propri impegni con il suo

collaboratore.

Il datore di lavoro si assume

pertanto il rischio economico, mentre il chiamato in causa, non agendo a

proprio nome e per proprio conto, non si assume alcun rischio particolare verso

terzi.

Tale

circostanza indica dunque l'assenza di un rischio d'incasso.

Ciò viene comprovato pure dal

fatto che, seppur per motivi pratici (cfr. doc. XI), la notifica online per

poter esercitare l’attività in Svizzera veniva chiesta esclusivamente dalla

società ricorrente e non dal medesimo TERZ 1.

A questo proposito il TCA

evidenzia che il permesso serve solo a comprovare l'avvenuta notifica

dell'attività lavorativa svolta dal lavoratore straniero in Svizzera, ma non

anche la qualifica del lavoro esercitato (STCA 30.2014.9+12 del 16 ottobre

2014; STCA 30.2013.12 dell'11 dicembre 2013; STCA 30.2008.51 del 17 giugno

2009, consid. 2.13). Semmai, esso fa testo soltanto per la qualifica

dell'attività lucrativa svolta nel Paese di residenza che lo rilascia (STCA

30.2014.9+12 del 16 ottobre 2014; STCA 30.2013.12 dell'11 dicembre 2013).

Ulteriore

elemento a favore dell’attività dipendente è la circostanza che la società

insorgente forniva le istruzioni circa orari e luogo di lavoro (doc. I).

Inoltre,

se è vero che in sede contrattuale (cfr. ad esempio doc. A2) le parti hanno

regolato la responsabilità in caso di cattiva esecuzione, nel senso che TERZ 1

sarebbe stato considerato responsabile sia sotto il profilo della qualità delle

riparazioni sia per eventuali danni arrecati a persone o cose, d’altra parte

questa responsabilità è stata pattuita nei confronti della RI 1 stessa e non

dei committenti finali (cfr. doc. A2 ed anche doc. XI).

Ciò

corrisponde alla responsabilità del lavoratore nei confronti del datore di

lavoro per i danni da lui causati, previsto dall’art. 321e cpv. 1 CO, per il

quale il lavoratore è responsabile del danno che cagiona intenzionalmente o per

negligenza al datore di lavoro.

Per contro la circostanza

che le parti hanno chiamato il rapporto che le vincola quale contratto di “sub-appalto”,

nulla cambia alla qualifica dell’attività svolta, poiché è in funzione della

LAVS e non della denominazione attribuita dalle parti che occorre valutare il

rapporto di lavoro (cfr. anche sentenza H 322/03 dell'11 marzo 2005; cfr.

sentenza H 31/04 del 21 marzo 2005; cfr. DTF 122 V 169, al

consid. 6a)aa): “Festzustellen ist vorab, dass die

Bezeichnung der Verträge mit den Telefonhostessen mit "Auftrag" wie

auch die Vertragsklausel, wonach sich die "Beauftragte" verpflichtet,

insbesondere mit der AHV als selbständigerwerbend abzurechnen, für die

beitragsrechtliche Abgrenzung unselbständiger von selbständiger

Erwerbstätigkeit nicht entscheidend ist").

E’ vero che

l’interessato utilizzava i propri strumenti di lavoro da lui stesso

personalizzati poiché la particolarità del lavoro induce il levabolli a

costruirsi gli strumenti secondo le proprie necessità, tuttavia anche i

levabolli dipendenti della ricorrente, pur disponendo inizialmente di strumenti

forniti dalla società, li hanno in un secondo tempo adattati alle loro

specifiche esigenze e necessità (doc. XI).

Inoltre non è determinante la circostanza che l’interessato in

Italia o in altre occasioni, ad esempio quando riceveva un mandato diretto

senza essere incaricato dalla ricorrente, veniva considerato quale

indipendente. Infatti, non va dimenticato che un indipendente può essere

contemporaneamente anche un salariato, se consegue un reddito per un lavoro

dipendente (art. 12 cpv. 2 LPGA; Pratique VSI 1995 pag. 145 consid. 5a; DTF 104

V 127). Un assicurato può essere qualificato quale

dipendente per un'attività ed indipendente per un'altra. Un assicurato può pure

trovarsi simultaneamente in condizione d'indipendente e di dipendente nei

confronti di una stessa persona (cfr. Pratique VSI 1993 pag. 226

consid. 3c = DTF 119 V 165; DTF 105 V 113).

Fondamentale è che ogni singolo rapporto lavorativo deve essere esaminato distintamente ed

indipendentemente dagli altri, come in concreto.

Alla

luce delle emergenze istruttorie, e segnatamente l’assenza di qualsiasi rischio

economico (d’incasso), con fatturazione a favore dei clienti finali effettuata

dalla ricorrente, la presenza delle tipiche caratteristiche del lavoro su

chiamata e del prestito di manodopera in favore di una società del medesimo

ramo in cui viene svolta l’attività, gli elementi in favore di un’attività

dipendente sono nettamente predominanti rispetto a quelli in favore di

un’attività indipendente (assenza di divieto di concorrenza, assicurato che

poteva rifiutare l’incarico e che utilizzava il proprio furgone).

Va

infine evidenziato che questa fattispecie si differenzia rispetto ad altre

giudicate in passato da questo Tribunale e relative alla professione di

levabolli (cfr. ad esempio la sentenza 30.2006.51 del 15 ottobre 2007), giacché

in quei casi la persona interessata lavorava direttamente con i (numerosi)

garage che incaricavano direttamente la persona assicurata, mentre in concreto TERZ

1 presta la propria manodopera di levabolli ad una società specializzata nel

riparare i danni della grandine, la quale a sua volta riceve l’incarico da

garage, assicuratori o proprietari delle automobili.

In

queste condizioni la qualifica di dipendente va confermata ed il ricorso va

respinto.

2.10. L’insorgente ha chiesto

l’assunzione di alcune prove, tra le quali l’audizione dell’amministratore

unico __________, di TERZ 1 e di __________ (doc. V).

Nel corso dell’udienza

tenutasi il 28 giugno 2017 (doc. XI), alla quale TERZ 1 ha rinunciato a

presentarsi (doc. X), l’amministratore unico della ricorrente, __________, ha

potuto esprimersi, riferendo circa i rapporti esistenti con il chiamato in

causa nell’ambito dello svolgimento della sua attività lavorativa. Egli era del

resto già stato sentito in sede amministrativa (doc. 7). La natura della

collaborazione a suo tempo esistente con TERZ 1 è del resto stata descritta

anche nelle opposizioni delle parti (cfr. doc. 5 e 7d) e nel ricorso (doc. I)

inoltrato dalla società.

Questo TCA rinuncia

pertanto all’assunzione di ulteriori prove, ritenuto che quelle prodotte dalle

parti sono sufficienti per decidere nel merito della vertenza, sono complete ed

esaustive e non necessitano di complementi (cfr. anche sentenza 9C_394/2016 del

21 novembre 2016, consid. 6.2).

Va qui rammentato che,

conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare

d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove

(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320;

Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11

gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223

consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale

modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito

desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF

124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati

i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di

diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti