30.2017.9
Interessi di mora su contributi di indipendenti sono riscossi se contributi d'acconto versati sono inferiori del 25% al totale.L'interesse di mora non ha carattere penale e matura indipendentemente da
10 maggio 2017Italiano21 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
30.2017.9
TB
Lugano
10 maggio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 15 febbraio 2017 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 3 febbraio 2017 emanata da
CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto in fatto
1.1. Il 24 febbraio 2012 (doc. 3) CO
1 ha emesso una decisione provvisoria di fissazione dei contributi personali
per indipendenti per l’anno 2011 a seguito della cessazione dell’attività indipendente
del RI 1, 1942, ritenendo quale base di calcolo i dati conosciuti e
avvertendolo che un cambiamento rilevante del reddito dell’attività
indipendente avrebbe dovuto esserle comunicato entro 12 mesi dalla fine
dell’anno di contribuzione. Ritenuto un reddito di Fr. 250'000.- e una
franchigia di Fr. 16'800.-, i contributi sono stati stabiliti in Fr. 23'060,20,
spese amministrative comprese.
1.2. Il 26 ottobre 2016 (doc. 4)
l’Ufficio circondariale di tassazione di __________ ha emanato la notifica di tassazione
IC/IFD 2011 e a metà novembre ne ha informato la Cassa di compensazione CO 1,
la quale il 20 dicembre 2016 ha emesso la decisione di fissazione dei
contributi dovuti dall’assicurato per l’anno 2011, aggiungendovi degli
interessi di mora di Fr. 11'287,30 giusta l’art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS,
poiché i contributi personali definitivi divergevano di più del 25% dai
contributi personali provvisori.
1.3. Con decisione su opposizione
del 3 febbraio 2017 (doc. A) CO 1 ha respinto l’opposizione dell’assicurato
contro l’addebito di interessi di ritardo dovuti esclusivamente all’Ufficio di
tassazione, che avrebbe impiegato 7 anni per evadere le sue dichiarazioni di
imposta.
La Cassa di compensazione, ricordate le norme legali applicabili e
la giurisprudenza esistente in ambito di interessi di mora, ha rilevato che,
sulla base della notifica di tassazione IC/IFD 2011, i contributi personali
definitivi divergevano del 71,13% dai contributi personali provvisori, perciò
era corretto che degli interessi di ritardo venissero imputati all’assicurato
in base all’art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS. L’amministrazione ha pertanto
confermato l’importo dovuto di Fr. 11'287,30.
1.4. Il 15 febbraio 2017 (doc. I)
il RI 1 si è rivolto al Tribunale affermando che il 14 novembre 2016 l’Ufficio di
tassazione ha informato la Cassa di compensazione sulla sua situazione fiscale
per l’anno 2011, ma di non avere egli ricevuto informazioni al riguardo fino al
20 dicembre 2016, allorquando CO 1 gli ha inviato le fatture per i contributi
(Fr. 58'831.-) e gli interessi di mora (Fr. 11'287,30). Il ricorrente ha
contestato di dovere degli interessi di ritardo, visto che nel 2011 l’UT di __________
era già in possesso della necessaria documentazione per “evadere il mio
contributo per l’anno in corso.”. Inoltre, “Nessuno mi ha mai informato
sulla pendenza. Come posso pagare una fattura che non ho mai ricevuto? Fossi
stato informato in tempo avrei versato il contributo dovuto come ho sempre
fatto, sia per le imposte che i contributi Avs. Non c’è negligenza da parte
mia.”.
L’assicurato ha precisato che, anche se non era convinto, il 24
dicembre 2016 ha versato i contributi richiesti di Fr. 58'831.-.
1.5. Nella sua risposta del 20
marzo 2017 (doc. V) CO 1 ha chiesto al TCA di respingere il ricorso e di
confermare la decisione impugnata. La Cassa di compensazione ha ricordato che
al 31 dicembre 2011 il ricorrente ha cessato la sua attività lucrativa come
indipendente e che il 24 febbraio 2012 (doc. 2) l’aveva informato che la
decisione definitiva di fissazione dei contributi sarebbe stata emanata non
appena in possesso di tutta la documentazione e gli consigliava di annunciare
un eventuale utile di liquidazione in caso di vendita dello studio per evitare
di dovere pagare degli interessi di mora. Un simile avviso era presente anche
nella decisione provvisoria di fissazione dei contributi (doc. 3). L’assicurato
non ha però mai inoltrato una richiesta di adeguamento dei contributi.
La notifica di tassazione IC/IFD 2011 è stata emessa soltanto il
26 ottobre 2016 e la Cassa di compensazione ha accertato telefonicamente che il
reddito da attività lucrativa indipendente di Fr. 757'700.- era composto di un
reddito ordinario di Fr. 488'100.- e di un utile di liquidazione di Fr.
309'600.-. Sulla base di questi dati la Cassa ha fissato i contributi personali
dovuti.
L’insorgente non ha prodotto nuovi mezzi di prova (doc. VI).
considerato in diritto
2.1. Sono assicurate
obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione per la
vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che sono domiciliate in
Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).
Per l'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti
al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa.
In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i
contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati
in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente
e indipendente.
Fatti
I contributi AVS degli assicurati esercitanti
un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi
reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1
LAVS). Il reddito proveniente da un'attività
lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo una serie di
spese indicate all’art. 9 cpv. 2 LAVS.
L'art. 14 cpv. 2 LAVS prevede che i contributi del reddito proveniente
da un'attività lucrativa indipendente, i contributi degli assicurati che non
esercitano un'attività lucrativa e quelli degli assicurati i cui datori di lavoro
non sono soggetti all'obbligo di pagare i contributi devono essere stabiliti e
versati periodicamente. Il Consiglio federale fissa i periodi di calcolo e di
contribuzione.
Per l'art. 14 cpv. 3 LAVS se, nonostante diffida, una persona tenuta
al pagamento dei contributi non dà le indicazioni necessarie per il calcolo di
essi, questi sono stabiliti mediante tassazione d'ufficio.
Giusta l'art. 14 cpv. 4 LAVS, il Consiglio federale emana prescrizioni
sui termini di pagamento dei contributi (lett. a), sulla procedura di diffida e
di tassazione d'ufficio (lett. b), sul pagamento dei contributi arretrati e la
restituzione di quelli pagati in troppo (lett. c), sul condono del pagamento di
contributi arretrati (lett. d) e sulla riscossione di interessi di mora e il
pagamento di interessi rimunerativi (lett. e).
Con l'entrata in vigore della LPGA, la lettera e dell'art.
14 cpv. 4 LAVS sulla riscossione di interessi di mora è stata abrogata.
Dal 1° gennaio 2003 gli interessi di mora sulle prestazioni sono
retti dall'art. 26 LPGA e quindi dagli artt. 6 e 7 OPGA (STF 9C_632/2007 del 26
settembre 2008; STF 9C_738/2007 del 29 agosto 2008), come in concreto.
2.2. I contributi sono fissati per
ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l'anno
civile (art. 22 cpv. 1 OAVS).
Per il calcolo dei contributi sono determinanti il reddito secondo
il risultato dell’esercizio commerciale chiuso nell’anno di contribuzione e il
capitale proprio investito nell’azienda alla fine dell’esercizio commerciale
(art. 22 cpv. 2 OAVS).
Le autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante
per il calcolo dei contributi in base alla tassazione dell’imposta federale
diretta, passata in giudicato, e il capitale proprio investito nell’azienda in
base alla corrispondente tassazione dell’imposta cantonale, passata in
giudicato e adeguata ai valori di ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1
OAVS).
In difetto di una tassazione
dell’imposta federale diretta passata in giudicato, gli elementi fiscali determinanti
sono desunti dalla tassazione dell’imposta cantonale sul reddito e, in mancanza
di essa, dalla dichiarazione controllata d’imposta federale diretta (art. 23
cpv. 2 OAVS).
Le indicazioni fornite dalle
autorità fiscali sono vincolanti per le casse di compensazione (art. 23 cpv. 4
OAVS).
Nell’anno di contribuzione corrente, le persone tenute a pagare i
contributi devono pagare contributi d’acconto a scadenze periodiche (art. 24
cpv. 1 OAVS).
Le casse di compensazione stabiliscono i contributi
d'acconto sulla base del reddito presumibile dell'anno di contribuzione.
Possono fondarsi sul reddito determinante per l'ultima decisione di fissazione
dei contributi, salvo che la persona tenuta a pagare i contributi renda
verosimile che detto reddito non corrisponde manifestamente al reddito
presumibile (art. 24 cpv. 2 OAVS).
In virtù dell’art. 24 cpv. 3 OAVS, se durante o dopo
l'anno di contribuzione risulta che il reddito diverge sostanzialmente dal
reddito presumibile, le casse di compensazione adeguano i contributi d'acconto.
Per l’art. 24 cpv. 4 OAVS, le persone tenute a pagare i contributi
devono dare alle casse di compensazione le indicazioni necessarie per la
fissazione dei contributi d'acconto, presentare, se richiesto, i giustificativi
e segnalare le divergenze sostanziali dal reddito presumibile.
Giusta l’art. 25 cpv. 1 OAVS, le casse di compensazione fissano i
contributi dovuti per l’anno di contribuzione in una decisione e procedono alla
compensazione con i contributi d’acconto pagati.
Per il cpv. 2, i contributi non versati dagli assicurati vanno
pagati entro 30 giorni a contare dalla fatturazione.
Per le persone esercitanti un'attività lucrativa
indipendente a esse affiliate, le casse di compensazione domandano alle
competenti autorità fiscali cantonali le indicazioni necessarie al calcolo dei
contributi. Le autorità fiscali devono aggiungere i contributi versati
all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e all'assicurazione per
l'invalidità e al regime di indennità per perdita di guadagno oggetto di una
deduzione fiscale. L'Ufficio federale emana direttive in merito alle
indicazioni necessarie e alla procedura di notifica (art. 27 cpv. 1 OAVS. Nel
nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2012 è stata eliminata la 2a frase).
Giusta l’art. 27 cpv. 2 OAVS, le autorità fiscali
cantonali trasmettono man mano le indicazioni per ogni anno fiscale alle casse
di compensazione.
L'autorità fiscale cantonale che non ha ricevuto
nessuna domanda di comunicazione per una persona esercitante un'attività
lucrativa indipendente il cui reddito può essere stabilito conformemente
all'articolo 23 trasmette spontaneamente gli elementi di calcolo alla cassa
cantonale di compensazione. Questa li inoltra, ove occorra, alla cassa di
compensazione competente (art. 27 cpv. 3 OAVS).
Secondo l’art. 27 cpv. 4 OAVS nel tenore in essere
dal 1° gennaio 2011, per ogni persona esercitante un'attività lucrativa
indipendente, le autorità fiscali che trasmettono le comunicazioni attraverso
la piattaforma informatica e di comunicazione centrale della Confederazione
Sedex ricevono per ogni anno di contribuzione un'indennità di 7 franchi
prelevata dal Fondo di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per
i superstiti. L'Ufficio federale calcola le indennità per le autorità fiscali
cantonali interessate.
Giusta l'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS devono pagare gli
interessi di mora:
" le persone
che esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non
esercitano un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono
obbligati a pagare i contributi, sui contributi da compensare, qualora i
contributi d'acconto siano almeno il 25 per cento inferiori ai contributi
effettivamente dovuti e non vengano versati fino al 1° gennaio dopo il termine
dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione, a partire dal 1° gennaio
dopo tale termine.”
Gli interessi cessano di decorrere con il pagamento completo dei
contributi, con la presentazione del regolare conteggio o, in mancanza di esso,
con la fatturazione. In caso di reclamo di contributi arretrati, gli interessi
cessano di decorrere con la fatturazione, sempre che i contributi siano pagati
entro il termine fissato (art. 41bis cpv. 2 OAVS).
In virtù dell'art. 42 cpv. 1 OAVS, i contributi sono considerati pagati
con la ricezione del pagamento da parte della Cassa di compensazione. Il tasso
per gli interessi di mora e per gli interessi compensativi è del 5% all'anno
(art. 42 cpv. 2 OAVS).
Gli interessi sono calcolati in giorni. I mesi interi sono
calcolati come 30 giorni (art. 42 cpv. 3 OAVS; STFA H 148/03 del 10 novembre
2003).
2.3. Pronunciandosi
nell’ambito di fattispecie ticinesi concernenti persone esercitanti
un'attività indipendente debitrici di contributi personali, alle quali è stata
applicata per gli interessi di mora la lettera f dell'art. 41bis cpv. 1 OAVS
avendo versato acconti inferiori al 25% dei contributi effettivamente dovuti
(DTF 134 V 405; STF 9C_623/2007, STF 9C_709/2007 e STF 9C_632/2007 tutte e tre
del 26 settembre 2008), il Tribunale federale ha affermato che il
ricorrente non poteva validamente liberarsi dal suo obbligo di pagamento
tentando di invocare l'irreprensibilità del suo agire e addebitando
all'amministrazione un comportamento negligente.
L'Alta Corte ha infatti precisato
che l'interesse moratorio non ha carattere penale e matura indipendentemente da
ogni colpa. Per l'obbligo di prestare interessi di mora in ambito
contributivo non è pertanto decisivo se il ritardo nella fissazione o nel
pagamento dei contributi sia imputabile al contribuente oppure alla Cassa
di compensazione (DTF 134 V 405 consid. 7.1; DTF 134 V 202 consid.
3.3.1; STFA H 221/90 del 24 gennaio 1992 = ZAK 1992 pag. 167 seg. consid. 4b). Dal
momento che l'obbligo di versamento degli interessi moratori è indipendente
dall'esistenza o meno di una colpa, esso si giustificherebbe anche qualora la Cassa
(o l'autorità fiscale) dovesse avere - per ipotesi - trascinato in
maniera dilatoria la fissazione definitiva dei contributi (DTF
134 V 405 consid. 7.1; DTF 134 V 202 consid. 3.3.2; STFA H 157/04 del 14
dicembre 2004, consid. 3.4.2). Il ricorrente avrebbe infatti potuto,
durante questa attesa, fare fruttare il debito contributivo non ancora
Considerandi
fatturato né saldato. Irrilevante, invece, è che durante questo tempo egli
abbia o no effettivamente tratto vantaggio in misura equivalente al tasso di
interesse moratorio legale del 5%. L'obbligo di pagamento dell'interesse si fonda
infatti sulla finzione di un guadagno di interessi del contribuente e di una
perdita corrispondente della Cassa. In virtù dell'art. 41ter cpv. 1 OAVS,
questa finzione si trova ugualmente nel caso opposto, dove spetta alle Casse di
compensazione versare interessi compensativi del 5% per contributi non dovuti
che vengono restituiti o compensati (DTF 134 V 405 consid. 7.1). L'interesse di
mora e l'interesse compensativo hanno infatti per funzione di compensare il
fatto che in caso di pagamento tardivo il debitore può trarre un beneficio d'interesse,
mentre il creditore subisce uno svantaggio (DTF 134 V 405 consid. 5.3; STF 9C_709/2007 del 26 settembre
2008.
consid. 4.3). Dunque, l'interesse di mora tende a compensare un
ingiustificato arricchimento del debitore della prestazione, che versa sul
contributo effettivamente dovuto un acconto manifestamente insufficiente,
conseguendo implicitamente un finanziamento per il mancato pagamento alla Cassa
di congrui acconti.
Inoltre, per l'art. 24 cpv. 4 OAVS le persone tenute
a pagare i contributi devono dare alle casse di compensazione le indicazioni
necessarie per la fissazione dei contributi d'acconto, presentare, se
richiesti, i giustificativi e segnalare le divergenze sostanziali dal reddito
presumibile. Pertanto, se risulta che il reddito diverge sostanzialmente
dal reddito presumibile, i contribuenti sono tenuti a segnalarlo alle casse di
compensazione, le quali adeguano poi i contributi d'acconto (art. 24 cpv. 3
OAVS). In questo modo si registra una stretta relazione tra questo disposto e
l'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS. Gli interessi iniziano a decorrere
relativamente tardi, sicché le persone tenute a pagare i
contributi possono valutare il loro reddito effettivo sulla base del bilancio
di esercizio e segnalare un'eventuale divergenza alle casse di compensazione.
In questo modo, i contribuenti dispongono del tempo necessario per pagare
un'eventuale differenza prima ancora che inizino a decorrere gli interessi
moratori (DTF 134 V 405 consid. 7.2; VSI
2000.
pag. 119).
Questi concetti sono stati ribaditi nella DTF 139 V
297, secondo cui gli interessi di mora sono dovuti indipendentemente da colpa:
" 3.3.2.2 Dem Verzugszins kommt die Funktion eines Vorteilsausgleichs wegen
verspäteter Zahlung der Hauptschuld zu. Die Verzugszinsen bezwecken,
unbekümmert um den tatsächlichen Nutzen und Schaden, den Zinsverlust des
Gläubigers und den Zinsgewinn des Schuldners in pauschalierter Form
auszugleichen. Hingegen weist der Verzugszins nicht pönalen Charakter auf
und ist unabhängig von einem Verschulden am Verzug geschuldet. Für die
Verzugszinspflicht im Beitragsbereich ist daher nicht massgebend, ob den
Beitragspflichtigen, die Ausgleichskasse oder eine andere Amtsstelle ein
Verschulden an der Verzögerung der Beitragsfestsetzung oder -zahlung trifft
(BGE 134 V 202 E. 3.3.1, 3.3.2 und 3.5 S. 206 f.). (…)“ (l’evidenziatura è della redattrice).
2.4
Nell'evenienza
concreta, il ricorrente ha cessato la sua attività lucrativa come indipendente
al 31 dicembre 2011.
Sulla scorta dei dati di cui la Cassa di
compensazione era a quel momento in possesso, con decisione del 24 febbraio
2012.
(doc. 3) ha subito fissato i contributi personali dovuti dall’assicurato
per l’anno 2011 considerando un reddito di Fr. 250'000.-, a cui è stata dedotta
la franchigia di Fr. 16'800.- essendo l’assicurato già beneficiario di una
rendita AVS. I contributi di Fr. 23'060,20 sono stati quindi calcolati su un
reddito determinante di Fr. 233'200.-.
Sul retro di questa decisione di fissazione
provvisoria dei contributi l’amministrazione avvertiva chiaramente l’assicurato
che “Un cambiamento rilevante del reddito dell’attività indipendente deve
essere comunicato per iscritto alla cassa entro i 12 mesi che seguono la fine
dell’anno contributivo in questione. Con questo si evita il pagamento di
interessi sulla differenza tra i contributi pagati in acconto e i contributi
definitivi. Si considera un cambiamento rilevante del reddito se la differenza
tra i contributi d’acconto e quelli definitivi (fissati sulla base della
notifica fiscale) è superiore al 20%.”.
Dal calcolo provvisorio esposto dalla Cassa di
compensazione risultava che il contributo annuo dovuto (Fr. 23'060,20) era già
stato richiesto e pagato nella medesima misura, perciò l’assicurato non doveva
versare più nulla a saldo.
Con un altro scritto datato anch’esso 24 febbraio
2012.
(doc. 2), CO 1 ha informato l’assicurato che con la cessazione
dell’attività lucrativa i suoi conti per i contributi sarebbero stati chiusi al
31.
dicembre 2011 e che una decisione definitiva di fissazione per i contributi
personali sarebbe stata emanata non appena in possesso della comunicazione
fiscale e che sarebbe stato possibile dovere pagare
ulteriori contributi personali. La Cassa ha altresì avvisato
l’interessato che nel caso in cui vi fosse stato un utile dalla vendita dello
studio, il ricavo sarebbe stato aggiunto al reddito, perciò avrebbe dovuto comunicarle il totale dei suoi redditi, poiché “Questo
è vantaggioso per evitare degli interessi di mora.”.
Nel suo ricorso l’assicurato si è lamentato di non
essere mai stato avvisato della possibilità che gli venissero addebitati degli
interessi di mora, ma i due predetti scritti del 24 febbraio 2012, che il
ricorrente non ha contestato di avere ricevuto, dicono il contrario. Infatti,
la Cassa di compensazione l’ha addirittura informato che qualora il suo reddito
definitivo risultante dalla vendita dello studio fosse stato superiore al
reddito che ora essa aveva considerato per il calcolo dei contributi per l’anno
2011, v’era la possibilità che gli si addebitassero degli interessi di ritardo.
Era pertanto nell’interesse dell’assicurato comunicare già a suo tempo l’utile
ricavato, cosicché l’amministrazione potesse emettere subito la decisione
definitiva di fissazione dei contributi personali.
Tuttavia, come ha rilevato la Cassa resistente -
circostanza non contestata dal ricorrente -, nessuna comunicazione in tal senso
le è mai giunta da parte dell’assicurato. Quest’ultimo ha soltanto informato l’autorità
fiscale dei suoi redditi e della vendita del suo studio nell’ambito della
dichiarazione di imposta, ma non ne ha dato notizia anche alla Cassa di compensazione,
malgrado la stessa l’avesse reso subito attento ed edotto al riguardo.
In altre parole, l’insorgente non ha dato seguito ai
suoi obblighi notificando immediatamente alla Cassa di compensazione i redditi
aziendali conseguiti nell’anno in esame, né dopo la realizzazione di tali
redditi né tanto meno in un secondo tempo nell’attesa di ricevere la relativa
notifica di tassazione IFD 2011 del 26 ottobre 2016.
Il ricorrente si discolpa rimproverando all’Ufficio
di tassazione di avere impiegato 7 anni per evadere le decisioni fiscali
malgrado fosse in possesso dei suoi dati personali a tempo debito.
Tuttavia, alla luce dei succitati principi giurisprudenziali, la
lamentela dell’assicurato non gli è di aiuto.
Come già evidenziato, non va dimenticato che dal momento che
l'obbligo di versamento degli interessi moratori è indipendente dall'esistenza
o meno di una colpa, esso interviene di conseguenza anche qualora la Cassa, o
l'autorità fiscale, dovesse avere - per ipotesi che qui il ricorrente ritiene
possibile - trascinato in maniera dilatoria la notifica di tassazione e, di
riflesso, anche la fissazione definitiva di contributi.
Infatti, degli interessi di ritardo sarebbero maturati anche se si
considerasse che se l’autorità fiscale avesse subito emanato nel 2012 la
IFD 2011, l’importo ora dovuto sarebbe inferiore, perché la Cassa avrebbe
potuto venirne a conoscenza prima e fissare già allora l’ammontare da versare a
titolo di contributi personali.
Ugualmente, però, degli interessi di mora sarebbero dovuti anche
se si ipotizzasse che un ritardo sarebbe ascrivibile alla Cassa di
compensazione, che avrebbe procrastinato di sei anni l’emanazione della
decisione di fissazione dei contributi dopo la crescita in giudicato delle notifiche
di tassazione IFD 2011 dell’assicurato (cfr. la STCA 30.2015.35 del 24 marzo
2016, in cui la Cassa di compensazione ha ritardato di un anno l’emanazione nel
2015.
della decisione di fissazione dei contributi dopo le notifiche di
tassazione IFD 2008, 2009 e 2010 dell’ottobre 2014, mentre nella STCA
30.2015.29
del 25 gennaio 2016 la Cassa ha emesso la decisione di fissazione
dei contributi per il 2010 dopo (addirittura) tre anni dalla notifica di
tassazione IFD 2010).
Al medesimo risultato si giungerebbe anche se si ritenesse che l’assicurato
avrebbe potuto annunciarsi già a suo tempo alla Cassa di compensazione.
Non va infatti dimenticato che l’assicurato, prima (e meglio) di
chiunque, da tempo conosceva i suoi redditi aziendali che sarebbero stati
oggetto della tassazione fiscale per quell’anno. In virtù dell’art. 24 cpv. 4
OAVS, egli avrebbe dovuto segnalare alla Cassa di compensazione
le divergenze sostanziali dal reddito presumibile e chiedere di aumentare gli
acconti da versare.
In tal modo avrebbe evitato, come d’altronde figurava
espressamente sulla decisione provvisoria di fissazione dei contributi per il
2011, il computo di interessi di mora se c’era un cambiamento rilevante del
reddito (STF 9C_709/2007 del 26 settembre 2008 consid. 4.4).
Ad ogni buon conto, come ha ricordato il Tribunale federale,
indipendentemente dall’esistenza di qualsiasi colpa, quale comune denominatore
per giustificare la decorrenza di interessi di mora sui contributi che il
ricorrente doveva versare per l’anno di contribuzione 2011, v’era la circostanza
che il ritardo con cui i contributi personali complessivi sono stati fissati il
20.
dicembre 2016 dalla Cassa di compensazione ha condotto l’assicurato a
posticiparne per almeno sei anni il versamento. Tale agire ha comportato per il
ricorrente un vantaggio a suo favore (STCA 30.2016.36+37 del 14 novembre 2016;
STCA 30.2016.5+6 del 27 aprile 2016; STCA 30.2015.35 del 24 marzo 2016; STCA
30.2015.29
del 25 gennaio 2016; STCA 30.2015.10 del 30 giugno 2015), il quale
avrebbe infatti potuto, durante questa attesa, fare fruttare il debito
contributivo non ancora fatturato né saldato. La circostanza che egli ne abbia
o no effettivamente tratto vantaggio non è invece rilevante.
Stando così le cose, se ne deduce che le esposte precisazioni del
Tribunale federale non lasciano spazio ad alcun dubbio sull’operato
dell’amministrazione.
Pertanto, una soluzione diversa da quella adottata dalla Cassa non
è quindi possibile.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il TCA conferma che,
in applicazione dell’art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS avendo versato degli
acconti sui contributi dovuti per quegli anni come indipendente inferiori del
25% al saldo dei contributi reclamati per l’anno 2011 (Fr. 56'831.-), il
ricorrente è pertanto tenuto a pagare degli interessi di mora, che decorrono
dal 1° gennaio dopo il termine dell’anno civile seguente l’anno di
contribuzione per il quale i contributi sono dovuti, vale a dire dal 1° gennaio
2013.
e fino alla fatturazione (20 dicembre 2016).
Per giungere all’ammontare di Fr. 11'287,30 si deve applicare il
tasso di interesse del 5% al capitale dovuto e ai giorni di ritardo.
A questo proposito il TCA segnala che la DTF 139 V
297.
ha stabilito che l'art. 42 cpv. 2 OAVS poggia su una base legale sufficiente
e che il tasso d'interesse da esso fissato al 5% per anno non è contrario al
diritto né tantomeno è arbitrario.
2.5
Da quanto
precede discende che la decisione impugnata deve essere confermata e il ricorso
respinto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti