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Decisione

30.2018.12

Conferma dell'affiliazione come dipendente di un broker assicurativo. Gli elementi a favore di un'attività dipendente sono nettamente predominanti rispetto a quelli in favore di un'attività indipenden

12 ottobre 2018Italiano31 min

Source ti.ch

Fatti

I contributi AVS

degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono

determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a

dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS).

Per l'art. 10 LPGA, è

considerato salariato chi per un lavoro dipendente riceve un salario

determinante secondo la pertinente legge.

L'art. 12 LPGA prevede che è

considerato lavoratore indipendente chi non consegue un reddito dall'esercizio

di un'attività di salariato (cpv. 1). Un indipendente può essere

contemporaneamente anche un salariato, se consegue un reddito per un lavoro

dipendente (cpv. 2).

Per quanto concerne la

qualifica dell'attività esercitata da un assicurato, l'allora Tribunale

federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale Federale) ha

precisato che gli accordi, le dichiarazioni delle parti, la natura dal profilo

del diritto civile del contratto vincolante un assicurato a un datore di

lavoro, in materia di AVS, possono fornire indizi ma non sono elementi decisivi

per stabilire se una persona esercita un'attività lucrativa a titolo dipendente

o indipendente (sentenza 9C_308/2017 del 17 maggio 2018, consid. 4.2 e 6.1,

destinata a pubblicazione; sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid.

4.2; sentenza H 322/03 dell'11 marzo 2005; sentenza H 31/04 del 21 marzo 2005).

In particolare, insolite

costruzioni di diritto civile che devono servire a motivare un certo statuto di

contribuzione qui non hanno alcun valore (sentenza 9C_308/2017 del 17 maggio

2018 destinata a pubblicazione).

2.2. Di

principio si deve ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS,

quando una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne

l'impiego del tempo o l'organizzazione del lavoro. Un altro indizio può essere

dato da un rapporto di dipendenza economica oppure dal fatto che l'assicurato

non sopporti il rischio economico a carico del datore di lavoro, il quale

dirige la sua impresa e ne assume la responsabilità.

Questi princìpi non comportano

comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita economica

infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è necessario

lasciare alla prassi delle autorità amministrative e alla prudenza dei Giudici

il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di fronte ad

attività indipendente. La decisione sarà determinata generalmente dalla

priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il rischio

sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni diverse (sentenza

9C_308/2017 del 17 maggio 2018 destinata a pubblicazione, sentenza H 279/00 del

16 dicembre 2002; DTF 123 V 162 consid. 1, DTF 122 V 171 consid. 3a, pag. 172

consid. 3c e pag. 283 consid. 2a; DTF 119 V 161 consid. 2 e la giurisprudenza

ivi citata). Per poter decidere si dovrà vedere quali sono gli elementi

Considerandi

predominanti nel caso concreto (sentenza H 59/00 del 18 settembre 2000).

2.3

Secondo

la giurisprudenza del TFA ([dal 1° gennaio 2007: TF] ricapitolata in DTF 122 V

169.

e DTF 122 V 284 consid. 2b; Pratique VSI 2001 pag. 252) i criteri

caratteristici di un’attività indipendente sono ad esempio: investimenti di una

certa importanza fatti dall’assicurato, utilizzo di locali propri e impiego di

personale proprio (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b). Il

rischio economico imprenditoriale sussiste quando, indipendentemente dal

risultato dell’attività, le spese generali incorse sono sopportate

dall’assicurato (RCC 1986 pag. 331 consid. 2d, RCC 1986 pag. 120 consid. 2b).

Un altro indizio di un’attività lucrativa indipendente è l’esercizio, a nome

proprio e per proprio conto, contemporaneo di diverse attività per altrettante

società, senza che vi sia un rapporto di dipendenza con le stesse (RCC 1982

pag. 176). A riguardo, non è la possibilità giuridica di accettare dei lavori

di diversi mandanti che è determinante, ma la situazione effettiva di ogni

singolo mandato (RCC 1982 pag. 208).

Si è in presenza di un’attività

dipendente quando le caratteristiche di un contratto di lavoro sono adempiute,

vale a dire quando l’assicurato fornisce un lavoro entro un termine

prestabilito, è economicamente dipendente dal “datore di lavoro” e, durante

l’attività svolta, è integrato nell’azienda di quest’ultimo, e non può

praticamente esercitare un’altra attività lucrativa (Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 12a edizione, pag.

34.

segg.; Vischer, Der

Arbeitsvertrag, SPR VII/1, pag. 306 citati in: Pratique VSI 1996 pag. 258

consid. 3c). Costituiscono indizi in questo senso l’esistenza di un piano di

lavoro, la necessità di stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la dipendenza

dalle infrastrutture sul luogo del lavoro (RCC 1982 pag. 176). Il rischio

economico dell’assicurato, in questo caso, risiede nella dipendenza (esclusiva)

dal risultato del lavoro personale (RCC 1986 pag. 126 consid. 2b; RCC 1986 pag.

347.

consid. 2d) o, in caso di attività regolare, nel fatto che nell'eventualità

di una cessazione di questo rapporto di lavoro, egli si trovi in una situazione

simile a quella di un salariato che perde il suo impiego (DTF 119 V 163 =

Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b).

L’allora

Tribunale federale delle assicurazioni ha inoltre precisato che la

comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il Giudice delle

assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli

importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono

un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993 pag. 242 segg.; Greber/Duc/ Scartazzini,

Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse

et survivants (LAVS), pag. 313, n. 149 ad art. 9 LAVS).

2.4

Il TFA (dal 1° gennaio

2007: TF) ha pure stabilito che la qualifica dell'assicurato come dipendente o

indipendente non dipende dal fatto puramente formale della sua affiliazione

avvenuta d'ufficio o su richiesta personale dell'interessato in una o

nell'altra categoria. L'affiliazione di un assicurato, anche se formalmente

confermata dalla Cassa di compensazione, come tale non lo qualifica

definitivamente, in quanto lo scopo principale dell'affiliazione è quello di

assicurare la persona che esercita un'attività lucrativa e non di qualificarne

lo stato professionale definitivamente.

Solo la natura di tale

attività, considerata nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è

determinante ai fini della qualificazione. Non può quindi essere escluso a

priori che un assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione come

indipendente, eserciti un'attività di natura dipendente (Pratique VSI 1993 pag.

226.

consid. 3c = DTF 119 V 165).

Dispositivo

Per questi motivi, un

assicurato può essere qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro

e indipendente per un altro lavoro. In questi casi per ogni reddito bisogna

esaminare se proviene da un’attività dipendente o no (Pratique VSI 1995 pag.

145 consid. 5a; DTF 104 V 127).

2.5. Nella più recente

giurisprudenza il TF ha avuto modo di rammentare che occorre tenere presente

che la circostanza che un assicurato, all'inizio della sua attività

indipendente, svolga un lavoro principalmente per un solo committente, è usuale

(cfr. sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.1, nonché sentenza H

155/04 del 1° febbraio 2005, consid. 4.3) e che il processo, in atto ormai da

anni, del mutamento economico e sociale impone un cambiamento radicale e celere

del modo di agire e pensare un’attività lavorativa indipendente. Asserire che

la regolarità nel pagamento e nel quantum sia sintomo di dipendenza significa

fondare il proprio convincimento su stereotipi preconcetti e avulsi dalla

complessa realtà economica (sentenza H 82/05 del 30 gennaio 2007, consid. 4.3).

Per

quanto concerne l’investimento, poco importante, in mezzi propri, il Tribunale

federale ha già evidenziato che per natura certe attività, in particolare nel

settore dei servizi, non necessitano di investimenti importanti. In tali casi,

ai fini della qualifica dello statuto, va quindi posto l’accento sul criterio

della dipendenza organizzativo-lavorativa e non su quello del rischio aziendale

(Pratique VSI 2001 pag. 55 consid. 6b pag. 60 con riferimenti; sentenza H

194/05 del 19 marzo 2007, consid. 5.2).

In

linea di principio è reputato dipendente chi è condizionato dal suo datore di

lavoro in merito all’organizzazione del lavoro, rispettivamente dal punto di

vista economico dell’impresa e non sopporta un rischio imprenditoriale

specifico (sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 4.2; sentenza

9C_213/2016 del 17 ottobre 2016, consid. 3.2 con riferimenti).

A

questo proposito il TF ha recentemente rammentato che “il rischio economico

dell’imprenditore può essere definito come la possibilità di incorrere in

perdite di sostanza economica della società a causa di valutazioni o

comportamenti professionali inadeguati” (sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile

2018, consid. 5.5.2). La giurisprudenza federale menziona molteplici indizi a

favore dell’esistenza di un tale rischio, segnatamente il fatto che la persona

in esame opera investimenti importanti, subisce le perdite, sopporta il rischio

d’incasso e delcredere, assume i costi generali, agisce in proprio nome e per

suo proprio conto, si procura lei stessa i mandati, occupa del personale e

utilizza i propri locali commerciali (sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018,

consid. 5.5.2 con riferimento alla sentenza 9C_213/2016 del 17 ottobre 2016,

consid. 3.4).

Questi

principi non comportano comunque da soli soluzioni applicabili in modo uniforme

e schematico. Poiché in molti casi vi sono vari elementi di entrambe le

attività, la decisione deve spesso ricercare quali siano gli aspetti che

prevalgono nel caso di specie (sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid.

4.2; sentenza 9C_527/2017 del 26 gennaio 2018, consid. 4.1).

Laddove gli elementi in

favore di un’attività dipendente ed indipendente si equivalgono, vanno

considerate anche le esigenze di coordinazione di cui occorre tenere conto in relazione

ad assicurati che esercitano contemporaneamente diverse attività lavorative per

diversi o per il medesimo mandante o datore di lavoro (sentenza 9C_1029/2012

del 27 marzo 2013, consid. 2.2; DTF 123 V 161 consid. 4a pag. 167; sentenza H

194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.4). Se possibile va infatti evitato che

diverse attività per il medesimo mandante o datore di lavoro, rispettivamente

che la medesima attività per diversi mandanti o datori di lavoro, vengano

qualificate in maniera differente, in parte a titolo dipendente e in parte a

titolo indipendente (DTF 119 V 161 consid. 3b pag. 164; sentenza H 194/05 del

19 marzo 2007, consid. 7.4, sentenza H 12/04 del 17 febbraio 2005, consid. 3 e

4.2.3 con riferimenti).

2.6. Va ancora evidenziato che per

il marginale 4020 DSD (Direttive sul salario determinante edite dall'UFAS),

sono considerati rappresentanti di commercio (commessi viaggiatori,

rappresentanti, agenti, ecc.) tutte le persone fisiche che, dietro

retribuzione, concludono o negoziano affari a nome e per conto di terzi,

all'infuori dei locali commerciali di questi ultimi.

Stante detta definizione, dunque, sia che un assicurato sia

definito come rappresentante di vendita oppure agente, egli è comunque, più in

generale, un rappresentante di commercio.

Peraltro, la giurisprudenza federale tratta queste professioni in

modo simile.

Infatti, il Tribunale federale ha costantemente

stabilito che per giudicare se un rappresentante di commercio o un

agente è salariato o indipendente non è importante sapere se i suoi

rapporti di servizio sono retti da un contratto di viaggiatore di commercio o

da un contratto di agenzia ai sensi del diritto delle obbligazioni (RCC 1980

pag. 112 consid. 2, RCC 1955 pag. 153, RCC 1952 pag. 356, RCC 1950 pag. 378).

L'Alta Corte federale ha riconosciuto che, in generale, i rappresentanti di

commercio fruiscono di una grande libertà quanto all'impiego del loro tempo e

all'organizzazione del loro lavoro. Malgrado ciò è raro che essi assumano un

rischio economico uguale a quello di un imprenditore (sentenza

9C_407/2016 del 23 novembre 2016; sentenza H 208/04 del 15 aprile 2005).

Il TF è quindi giunto alla conclusione che i rappresentanti

di commercio, vista la natura delle loro attività e le loro condizioni di

lavoro, possono essere considerati dei lavoratori indipendenti nei confronti

dell'AVS solo in casi eccezionali (RCC 1980 pag. 112 consid. 2; RCC 1955 pag.

82; RCC 1953 pag. 393).

Si deve presumere l'esistenza di un'attività dipendente

anche quando il rappresentante non percepisce un salario fisso ma solo

provvigioni (RCC 1988 pag. 398; RCC 1986 pag. 126; RCC 1972 pag. 330; RCC 1953

pag. 393), si assume le spese generali (RCC 1986 pag. 126, RCC 1980 pag. 304,

RCC 1971 pag. 90, RCC 1955 pag. 82), non è vincolato ad una regione geografica,

non è obbligato a rispettare un determinato orario di lavoro (RCC 1972 pag.

330), lavora per più ditte (RCC 1955 pag. 82, RCC 1953 pag. 393), risponde per

il delcredere ai sensi degli artt. 348a e 418c CO (RCC 1972 pag. 330), è

iscritto a registro di commercio (RCC 1986 pag. 126, RCC 1982 pag. 209, RCC

1955 pag. 82) ed è designato quale agente ai sensi degli art. 418a segg. CO

(RCC 1980 pag. 112, RCC 1972 pag. 330, RCC 1955 pag. 153).

A proposito degli agenti, il TF ha stabilito

che, dal punto di vista dell'AVS, questi sono in generale dei salariati, per il

motivo che il rischio economico da loro sopportato si limita il più delle volte

al fatto che il guadagno dipende dal successo personale degli affari conclusi

(RCC 1980 pag. 112 consid. 2; RCC 1967 pag. 429; RCC

1954 pag. 116; Käser,

Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, n. 4.63, pag. 119).

L'agente e il rappresentante di commercio

esercitano attività lucrativa indipendente se sopportano un vero e proprio

rischio imprenditoriale, vale a dire se dispongono di una propria organizzazione

di vendita (DTF 119 V 161, consid. 3b; sentenza 9C_407/2016 del 23 novembre

2016, consid. 2.2; sentenza 9C_675/2015 del 31 maggio 2016, consid. 3.2;

sentenza 9C_618/2015 del 22 gennaio 2016, consid. 2.2; sentenza 9C_946/2009 del

30 settembre 2010, consid. 2.2; RCC 1988 pag. 399 consid. 2b; RCC 1986 pag. 127

consid. 2b e 604, RCC 1982 pag. 208, RCC 1980 pag. 112).

Secondo la prassi amministrativa questo si verifica

quando le tre condizioni seguenti sono soddisfatte contemporaneamente: l'agente

o il rappresentante di commercio utilizza locali commerciali propri o in

affitto (non sono considerati locali commerciali quelli adibiti ad abitazione),

occupa del personale (non sono considerati personale la moglie e gli altri

membri della famiglia che non ricevono un salario) e sopporta la maggior parte

delle spese di esercizio (marg. 4024 e 4025 DSD; DTF 119 V 161, consid. 3b;

sentenza 9C_407/2016 del 23 novembre 2016, consid. 2.2; sentenza 9C_675/2015 del

31 maggio 2016, consid. 3.2; sentenza 9C_618/2015 del 22 gennaio 2016, consid.

2.2; sentenza 9C_946/2009 del 30 settembre 2010, consid. 2.2; Pratique VSI 1995

pag. 27; Pratique VSI 1993 pag. 228 consid. 3b; RCC 1988 pag. 399 consid. 2b,

RCC 1986 pag. 127 consid. 2b e 604 consid. 2b, RCC 1982 pag. 209 consid. 4b,

RCC 1980 pag. 112 consid. 2, RCC 1967 pag. 429).

Va ancora evidenziato che

il marg. 4022 DSD prevede che il rapporto di lavoro dei rappresentanti di

commercio dev’essere valutato secondo le disposizioni della LAVS e non a norma

del CO. Sono determinanti le condizioni effettive. La natura di diritto civile,

come pure la denominazione e la formulazione del contratto non sono decisive.

Irrilevanti sono pure le convenzioni contrattuali sulla posizione di diritto

sociale-assicurativo del rappresentante di commercio. Sono perciò considerati

persone dipendenti non solo i commessi viaggiatori secondo gli art. 347 segg.

CO, ma anche i rappresentanti di commercio con altre condizioni contrattuali.

Infine per la valutazione della posizione contributiva dei rappresentanti di

commercio è irrilevante l’iscrizione o meno nel registro degli intermediari

assicurativi della FINMA dei medesimi.

Va ancora rammentato che

con sentenza di principio 30.2007.33 del 21 novembre 2007, cresciuta

incontestata in giudicato, questo Tribunale ha confermato che, pur dovendo ogni

caso di specie essere attentamente esaminato singolarmente, di principio, per

l’affiliazione di un broker assicurativo, va applicata la giurisprudenza

relativa ai rappresentanti di commercio e agli agenti i quali, di regola, sono

considerati dipendenti tranne se sopportano un vero rischio economico

imprenditoriale, ossia se dispongono di una loro organizzazione di vendita.

Tale organizzazione esiste se tre condizioni cumulative sono soddisfatte, ossia

utilizzo di locali commerciali propri o in affitto, personale alle proprie

dipendenze, assunzione della maggior parte delle spese d’esercizio (cfr., a

proposito delle condizioni da adempiere: DTF 119 V 161 consid. 3b; cfr. anche sentenza

9C_946/2009 del 30 settembre 2010 consid. 2.2 e sentenza H 196/06 del 5

febbraio 2008, consid. 2).

Questo principio è stato

confermato nella sentenza 30.2012.10 del 7 maggio 2012, anch’essa cresciuta

incontestata in giudicato.

2.7. In concreto il ricorrente,

nato nel 1950, attivo presso la TERZ 1 fino al 31 dicembre 2017 (cfr. doc. 5c),

in data 19 dicembre 2017 ha chiesto alla Cassa CO 1 di essere iscritto quale

indipendente come consulente in assicurazioni dal 1° gennaio 2018, stimando un

reddito aziendale netto annuo di fr. 30'000 (doc. 11).

L’insorgente ha prodotto

il “contratto per partner di distribuzione” sottoscritto con la TERZ 1

il 6/26.10.2017, valido dal 1° gennaio 2018 (doc. 11a).

L’art. 1 del contratto prevede

che attraverso la sua stipulazione non viene costituito né un rapporto di

lavoro, né un rapporto di agenzia. Le disposizioni sul contratto individuale di

lavoro, come pure quelle dell’art. 418a-v del CO relative al contratto di

agenzia, non si applicano all’accordo tra le parti. Il partner di distribuzione

non ha diritto a indennità per il mantenimento del portafoglio clienti o

indennità di uscita.

L’indennità complessiva è

una componente di salario dichiarato all’AVS e viene fatturata da parte della TERZ

1.

Il partner di

distribuzione dispone delle relative autorizzazioni per le vendita di “__________”,

che è la denominazione della gamma di prodotti bancari in comune di TERZ 1 e

della __________.

Ai sensi dell’art. 2.1 del

contratto il partner di distribuzione è responsabile dell’assistenza ai

clienti. Si impegna a mediare contratti assicurativi di qualità e a esercitare

la propria attività in modo serio e coscienzioso, nel rispetto delle

disposizioni della società. Egli tutela gli interessi della società sotto ogni

aspetto e, in particolare, si astiene da ogni affermazione non veritiera e

dall’esposizione di fatti non corretta. L’amministrazione degli affari curati

dal partner di distribuzione avviene in collaborazione con la società.

L’art. 2.2 del contratto

prevede che con riferimento alle proposte di assicurazione inoltrate, le

società specificate all’inizio del contratto decidono autonomamente in merito

all’accettazione o al rifiuto o all’accettazione a condizioni particolari, senza

che ne derivi alcun diritto di risarcimento per il partner di distribuzione.

Contestualmente all’inoltro di una proposta valida, il partner di distribuzione

si impegna a fornire un supporto attivo per la raccolta di tutte le

informazioni importanti finalizzate alla valutazione del rischio (come ad

esempio lo stato di salute e il tenore di vita della persona da assicurare) e

all’identificazione dello stipulante relativamente alla presa in consegna di

valori patrimoniali di terzi ai sensi delle disposizioni della società. Il

partner di distribuzione non è autorizzato, in alcun modo, a impegnare la

società senza disporre di una procura scritta di quest’ultima a tale scopo.

Accordi particolari sono vincolanti solo se pattuiti in forma scritta dalle

società.

L’art. 2.3 del contratto regola

l’utilizzo del materiale commerciale e pubblicitario/internet. Il partner di

distribuzione non è autorizzato a derogare alle Condizioni generali di

assicurazione, a eseguire modifiche dei documenti della società, ad allestire

autonomamente documenti o a concedere coperture per le proposte assicurative

ricevute. (…) Al partner di distribuzione è fatto divieto di allestire

autonomamente o riprodurre materiale pubblicitario della società e di

utilizzare materiale pubblicitario non autorizzato e non emesso dalla medesima.

Tutto il materiale commerciale consegnato al partner di distribuzione

(stampati, tariffe, ecc.) rimane di proprietà della società e, in caso di

scioglimento del contratto, il partner di distribuzione è tenuto a restituirlo

integralmente.

Secondo l’art. 3 del

contratto (provvigioni) per i contratti assicurativi intermediati e stipulati

con validità a tutti gli effetti legali, il partner di distribuzione percepisce

provvigioni. L’ammontare delle provvigioni viene calcolato in base alle “Disposizioni

sulle provvigioni e responsabilità del partner di distribuzione” e alle

tabelle di provvigioni in vigore.

L’art. 4.1 del contratto

prevede che il partner di distribuzione non è autorizzato ad incassare premi o

altre somme di denaro. In caso contrario egli risponde dei danni che ne

derivano. Non è consentito avviare una procedura esecutiva per l’incasso dei

premi per contratti assicurativi. La società decide autonomamente su un

eventuale incasso dei premi e, in caso di rinuncia, non ha alcun obbligo di

indennizzo. Il partner di distribuzione viene informato su tutti gli

annullamenti e può rielaborare i casi. Gli art. 4.2 e 4.3 regolano i casi di

beni affidati al partner di distribuzione e degli anticipi di premi assicurativi.

L’art. 5 del contratto

precisa come viene gestito il conto di trattenuta delle provvigioni. Circa la

disdetta del contratto, il punto 5.4 prevede che è possibile da entrambe le

parti, in ogni momento per la fine di un mese.

Al contratto sono state

allegate le disposizioni sulle provvigioni e la responsabilità per partner di

vendita e quelle relative al riciclaggio di denaro e alla protezione dei dati.

Va ancora segnalato che il

15 gennaio 2018 la TERZ 2, interpellata dalla Cassa CO 1 poiché competente in

caso di affiliazione dell’assicurato quale salariato, ha affermato che a suo

parere questo tipo di attività va qualificata di dipendente (doc. 9). Il 3

aprile 2018 la medesima TERZ 2 ha ribadito di ritenere il ricorrente quale

dipendente della società chiamata in causa ed ha allegato uno scritto del 27

ottobre 2009 dove “TERZ 1” viene informata che “Die Vertriebspartner, mit

denen eine Zusammenarbeitsvereinbarung besteht, sind deshalb alle als

AHV-rechtlich Unselbständigerwerbende zu betrachten” (doc. 2a).

A questo proposito va

rammentato che per il marg. 1051 delle direttive sui contributi dei lavoratori

indipendenti e delle persone senza attività lucrativa (DIN), prevede che se è

difficile determinare lo statuto contributivo dell’assicurato, la cassa di

compensazione può chiedere le informazioni necessarie per stabilire se

l’attività è dipendente o indipendente alla cassa di compensazione che sarebbe

competente per la riscossione dei contributi in caso di attività dipendente.

Entrambe le casse collaborano per determinare lo statuto contributivo.

Ai sensi del marg. 1051.1

DIN in vigore dal 1° gennaio 2018 se la cassa di compensazione constata che

altre persone sono occupate nelle stesse condizioni o presume che lo siano,

determina la cassa di compensazione del mandante e riprende la sua valutazione.

A tal fine consulta l’elenco dei mandanti presso il Centro d’informazione

AVS/AI.

2.8. Questo Tribunale, alla luce

di quanto sopra esposto, ponderati tutti gli elementi, dopo un’attenta

valutazione complessiva del caso di specie, per i motivi che seguono deve

concludere che la decisione dell’amministrazione di qualificare l’assicurato

quale dipendente della TERZ 1 è corretta (cfr. anche sentenze 30.2012.10 del 7

maggio 2012 e 30.2007.33 del 21 novembre 2007).

In concreto per stabilire

la qualifica dell’attività svolta dall’insorgente vanno applicate le condizioni

previste dalla giurisprudenza relativa ai rappresentanti di commercio e agli

agenti (consid. 2.6).

Essi, di regola, sono considerati

dipendenti tranne se sopportano un vero rischio economico imprenditoriale,

ossia se dispongono di una loro organizzazione di vendita. Tale organizzazione

esiste se tre condizioni cumulative sono soddisfatte: utilizzo di locali

commerciali propri o in affitto, personale alle proprie dipendenze, assunzione

della maggior parte delle spese d’esercizio.

In concreto, già solo il

fatto che l’insorgente non ha personale alle proprie dipendenze esclude la

possibilità di un’affiliazione quale indipendente (cfr. anche sentenza

9C_407/2016 del 23 novembre 2016, consid. 3.2 dove il TF viste le esigue spese

mensili per il personale e la locazione [complessivamente fr. 400.--, di cui

fr. 100.-- per il personale] non ha ritenuto adempiute le condizioni per ritenere

la persona assicurata quale indipendente).

Del resto, dalle tavole

processuali emergono numerosi elementi che fanno propendere per un’attività

dipendente, anche alla luce di tutte le circostanze del caso di specie (cfr.

sentenza 9C_407/2016 del 23 novembre 2016, consid. 4.2 e seguenti).

L’interessato è pagato a

provvigioni, ossia un tipo di remunerazione che, di regola, fa parte del

salario determinante. Infatti, per l’art. 7 lett. g OAVS, le provvigioni e le

commissioni, per quanto non costituiscano un rimborso spese, vanno assoggettate

al prelievo dei contributi paritetici.

L’insorgente svolge la sua

attività solo per la TERZ 1, alla quale procaccia clienti che intendono

concludere contratti assicurativi con la medesima società.

Da

questa circostanza emerge con tutta evidenza la sua subordinazione economica –

tipica e parificabile a quella di un lavoratore dipendente – con la società

chiamata in causa come pure il fatto che tale attività rappresenta la sua

primaria ed unica fonte di sostentamento dal punto di vista lavorativo (cfr. la

sentenza H 119/04 dell’8 agosto 2005, consid. 4.3 che rinvia alla sentenza H

279/00 del 16 dicembre 2002 “in cui il Tribunale federale

delle assicurazioni ha ugualmente qualificato come dipendente l'attività

lavorativa esercitata da un'appaltatrice che, perlomeno per un determinato

periodo, aveva lavorato per un'unica committente”).

Egli si trova inoltre in

rapporto di subordinazione con la società, dovendone seguire le direttive (art.

2.1 del contratto: “[…] Il partner di distribuzione è responsabile

dell’assistenza ai clienti. Si impegna a mediare contratti assicurativi di

qualità e a esercitare la propria attività in modo serio e coscienzioso, nel

rispetto delle disposizioni della società. Egli tutela gli interessi della

società sotto ogni aspetto […]. L’amministrazione degli affari curati dal

partner di distribuzione avviene in collaborazione con la società”;

sottolineature del redattore) e non potendo lui stesso accettare o rifiutare le

proposte, ma dovendosi limitare a raccogliere tutte le informazioni necessarie

per poi delegare alla società chiamata in causa la decisione circa la

conclusione o meno del contratto (art. 2.2. del contratto: “ […] con

riferimento alle proposte di assicurazione inoltrate, le società specificate

all’inizio del contratto decidono autonomamente in merito all’accettazione o al

rifiuto o all’accettazione a condizioni particolari, senza che ne derivi alcun

diritto di risarcimento per il partner di distribuzione. Contestualmente all’inoltro

di una proposta valida, il partner di distribuzione si impegna a fornire un

supporto attivo per la raccolta di tutte le informazioni importanti finalizzate

alla valutazione del rischio (come ad esempio lo stato di salute e il tenore di

vita della persona da assicurare) e all’identificazione dello stipulante

relativamente alla presa in consegna di valori patrimoniali di terzi ai sensi

delle disposizioni della società. Il partner di distribuzione non è

autorizzato, in alcun modo, a impegnare la società senza disporre di una

procura scritta di quest’ultima a tale scopo. Accordi particolari sono

vincolanti solo se pattuiti in forma scritta dalle società”).

L’insorgente non può

neppure incassare direttamente premi o altre somme di denaro dal cliente (art.

4.1 del contratto: […] il partner di distribuzione non è autorizzato ad

incassare premi o altre somme di denaro. In caso contrario egli risponde dei

danni che ne derivano”; art. 4.2: “ […] Le somme di denaro che il

partner di distribuzione prende in consegna per conto della società sono

considerate alla stregua di beni a lui affidati da restituire tempestivamente”).

Egli non fattura

direttamente ai clienti, i quali versano i propri premi unicamente alla società

chiamata in causa, ma ottiene delle provvigioni da quest’ultima, e non si

assume un vero e proprio rischio economico poiché spetta all’assicuratore dar

avvio ad eventuali procedure d’incasso.

Se il ricorrente non

ottiene alcuna provvigione si trova nella medesima situazione di un dipendente

il cui datore di lavoro non è in grado di pagare il salario. La possibile

perdita della provvigione dovuta all’insolvenza del cliente non rappresenta un

rischio delcredere (sentenza 9C_407/2016 del 23 novembre 2016, consid. 4.2.1

con riferimento alla sentenza 9C_675/2015 del 16 maggio 2016, consid. 4.3).

La circostanza che

l’interessato può organizzarsi liberamente per quanto concerne l’orario di

lavoro ed il suo lavoro non è un motivo sufficiente per qualificarlo quale

dipendente, essendo usuale nell’ambito della sua attività (cfr. sentenza

9C_407/2016 del 23 novembre 2016; sentenza H 208/04 del 15 aprile 2005).

Non è neppure determinante

la circostanza che l’interessato potrebbe teoricamente lavorare per altre

società. Infatti non è la possibilità giuridica di accettare dei lavori di

diversi mandanti che è decisiva, ma la situazione effettiva di ogni singolo

mandato (RCC 1982 pag. 208).

È

vero che il datore di lavoro precedente non lo ritiene più suo salariato e che

il contratto di distribuzione prevede che al caso di specie non sono

applicabili le norme del CO sul contratto di lavoro e di agenzia. Tuttavia,

come più volte ribadito da questo Tribunale (cfr. da ultimo la sentenza

30.0217.24+27 del 16 ottobre 2017), nulla cambia alla qualifica dell’attività

svolta, poiché è in funzione della LAVS e non della denominazione attribuita

dalle parti che occorre valutare il rapporto di lavoro (cfr. sentenza H 322/03

dell'11 marzo 2005; cfr. sentenza H 31/04 del 21 marzo 2005; cfr.

DTF 122 V 169, al consid. 6a)aa): “Festzustellen ist vorab,

dass die Bezeichnung der Verträge mit den Telefonhostessen mit

"Auftrag" wie auch die Vertragsklausel, wonach sich die

"Beauftragte" verpflichtet, insbesondere mit der AHV als

selbständigerwerbend abzurechnen, für die beitragsrechtliche Abgrenzung

unselbständiger von selbständiger Erwerbstätigkeit nicht entscheidend ist").

Infine, la circostanza, comunque non provata

neppure secondo il principio della verosimiglianza preponderante valido nelle

assicurazioni sociali, che vi sarebbero numerosi indipendenti attivi in Ticino

senza avere personale alle proprie dipendenze, non è un motivo per decidere

diversamente. Innanzitutto occorre differenziare in base al tipo di attività

svolta. La necessità di personale alle proprie dipendenze è infatti di

principio una caratteristica necessaria laddove occorre qualificare il tipo di

attività svolta dai rappresentanti di commercio, compresi gli agenti (marg. 4024 e 4025 DSD; DTF 119 V 161, consid. 3b; sentenza 9C_407/2016

del 23 novembre 2016, consid. 2.2; sentenza 9C_675/2015 del 31 maggio 2016,

consid. 3.2; sentenza 9C_618/2015 del 22 gennaio 2016, consid. 2.2; sentenza

9C_946/2009 del 30 settembre 2010, consid. 2.2; Pratique VSI 1995 pag. 27;

Pratique VSI 1993 pag. 228 consid. 3b; RCC 1988 pag. 399 consid. 2b, RCC 1986

pag. 127 consid. 2b e 604 consid. 2b, RCC 1982 pag. 209 consid. 4b, RCC 1980

pag. 112 consid. 2, RCC 1967 pag. 429). Altre attività non necessitano

forzatamente la presenza di salariati per qualificare la professione di

indipendente.

In secondo luogo va rilevato che non può esserci

uguaglianza di trattamento qualora vi sia un'applicazione illegale di norme

giuridiche.

In

proposito si osserva che in una sentenza del 16 maggio 2008,8C_48/2008 (cfr.

anche sentenza del 4 giugno 2003, K 31/03), al consid. 5 l’Alta Corte ha nuovamente ribadito la propria

costante giurisprudenza:

" (…)

Le principe de l'égalité de traitement, consacré

à l'art. 8 al. 1 Cst., commande que le juge traite de la même manière des

situations semblables et de manière différente des situations dissemblables

(ATF 131 V 107 consid. 3.4.2 p. 114 et les arrêts cités). Toutefois selon la

jurisprudence, le principe de la légalité de l'activité administrative prévaut

sur celui de l'égalité de traitement. Par conséquent, le justifiable ne peut

généralement pas invoquer une inégalité devant la loi, lorsque celle-ci est

correctement appliquée à son cas, alors qu'elle aurait été faussement, voire

pas appliquée du tout, dans d'autres cas (ATF 134 V 34 consid. 9 p. 44 et les

références). Cela suppose cependant, de la part de l'autorité dont la décision

est attaquée, la volonté d'appliquer correctement à l'avenir les dispositions

légales en cause. Autrement dit, le justiciable ne peut prétendre à l'égalité

dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que l'administration persévérera

dans l'inobservation de la loi. Encore faut-il que les situations à considérer

soient identiques ou du moins comparables (ATF 126 V 390 consid. 6a p. 392, 116

V 231 consid. 4b p. 238, 115 Ia 81 consid. 2 p. 82 s. et les références

citées).”

In concreto, dalla decisione impugnata e dallo scritto allegato dalla TERZ

2 del 27 ottobre 2009 (doc. 2a), emerge semmai la volontà di trattare tutti gli

assicurati allo stesso modo e dunque entrambe le Casse hanno chiaramente

manifestato l’intenzione di non voler seguire un’altra prassi, non conforme

alla legislazione federale.

In conclusione per

l’attività dell’insorgente gli elementi a favore dell’attività dipendente sono

nettamente predominanti rispetto a quelli a favore di un’attività indipendente:

egli non dispone di una vera e propria organizzazione di vendita (non ha

personale alle sue dipendenze) e non ha pertanto alcuno specifico rischio

imprenditoriale, si trova in un rapporto di subordinazione organizzativo (segue

le direttive della società) ed economico (lavora unicamente per la società

chiamata in causa) e non sopporta alcun rischio d’incasso e delcredere. In

favore dell’attività indipendente vi è unicamente la circostanza secondo cui

afferma di lavorare in locali propri, di assumersi le spese e di disporre di

una certa latitudine per quanto concerne l’orario lavorativo, che tuttavia caratterizza

l’attività svolta e non è decisiva nell’ambito della valutazione globale del

caso di specie (cfr. sentenza 9C_407/2016 del 23 novembre

2016; sentenza H 208/04 del 15 aprile 2005).

Stanti così le cose, ritenuto che gli elementi a favore di un’attività dipendente,

nel preciso caso di specie sono predominanti rispetto a quelli in favore

dell’attività indipendente, la decisione su opposizione va confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti