30.2018.14
Domanda di aumento del grado AGI.Gli effetti della revisione decorrono dall'inoltro della richiesta documentata (cartacea,no orale).La Cassa non ha mai ricevuto il formulario inviato dalla clinica un
10 dicembre 2018Italiano26 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
30.2018.14
TB
Lugano
10 dicembre 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 13 giugno 2018 di
RI 1
rappr. da: RA 1
rappr. da: RA 2
contro
la decisione su opposizione del 25 maggio 2018 emanata da
Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle
prestazioni, 6501 Bellinzona
in materia di assegno grandi invalidi AVS
ritenuto in fatto
1.1. Con decisione del 7 ottobre
2016 (doc. 10) la Cassa cantonale di compensazione ha concesso a RI 1, 1947,
l’assegno per grandi invalidi di grado esiguo dall’agosto 2016, trascorso un
anno d’attesa dall’inizio della dipendenza da terzi.
1.2. Il 14 febbraio 2018 (doc. 13)
il dr. med. __________ ha informato la Cassa che la situazione era molto
peggiorata da un anno e mezzo, chiedendo la rivalutazione del grado di
invalidità essendo l’assicurato dipendente da terzi per tutti gli atti della
vita.
1.3. Il 19 aprile 2018 (doc. A5)
la Cassa di compensazione ha aumentato a grado medio il diritto all’assegno per
grandi invalidi dell’assicurato a decorrere dal 1° febbraio 2018, grado che
l’amministrazione ha confermato il 25 maggio 2018 (doc. A2) anche a seguito
dell’opposizione della moglie dell’interessato (doc. 25), secondo cui tale
diritto andava fatto decorrere dal giugno 2017, ovvero da quando il marito è
stato degente presso la Clinica __________ a causa del peggioramento della
malattia e in quell’occasione essa ha compilato l’apposito formulario di richiesta
che, però, per due volte non è mai giunto alla Cassa.
Secondo l’amministrazione l’art. 88bis cpv. 1 lett. a OAI, applicabile
per analogia alla revisione dell’AGI in virtù dell’art. 66bis cpv. 2 OAVS,
dispone che l’aumento dell’assegno per grandi invalidi avviene dal mese in cui
la domanda di revisione è stata inoltrata. Pertanto, stante la richiesta del 14
febbraio 2018 del dr. __________, la Cassa ha confermato la decisione impugnata
e precisato che l’art. 46 LAVS sollevato dall’opponente si applica unicamente
in caso di prima domanda di prestazioni e non anche di revisione.
1.4. RI 1, rappresentato dalla
moglie RA 1 e, patrocinato dall’avv. RA 2, con ricorso del 13 giugno 2018 (doc.
I), completato il 25 seguente (doc. III), ha chiesto al TCA di riconoscergli un
AGI di grado medio dal 1° febbraio 2017, dato che nel suo scritto del 14
febbraio 2018 il dr. med. __________ ha evidenziato che la situazione
cognitiva-funzionale dell’assicurato era molto peggiorata nel corso dell’ultimo
anno e mezzo.
Il ricorrente ha contestato l’applicazione dell’art. 88bis cpv. 1
lett. a OAI, ritenendo che il rinvio all’art. 66bis cpv. 2 OAVS sia contrario
alla legge, dato che l’art. 46 LAVS non prevede alcuna competenza del Consiglio
federale per ridurre ulteriormente i termini dell’art. 24 LPGA e quindi per
escludere il versamento retroattivo di un AGI. Di conseguenza, egli ha diritto
all’assegno per grandi invalidi di grado medio dal febbraio 2017, ritenuto,
poi, come dal 29 maggio al 13 giugno 2017 l’interessato sia stato degente in
Clinica e poi ricoverato in casa anziani.
Proprio in quell’occasione, l’insorgente ha presentato una domanda
di aumento dell’assegno per grandi invalidi compilandola il 7 giugno 2017 (doc.
A3), così come confermato dal dottor __________ nel suo scritto del 14 marzo
2018 (doc. 18).
Tuttavia, malgrado i diversi contatti telefonici avuti dalla
moglie dell’assicurato con la Cassa di compensazione per sollecitare una
decisione a seguito dell’invio della domanda di revisione, è emerso che di tale
domanda non vi sarebbe invece traccia.
Ritenuto come, per fare valere un diritto nell’AVS, non vi sia una
forma particolare da osservare, era dunque sufficiente la richiesta orale presentata
più volte da RA 1 alla Cassa.
Inoltre, in virtù dell’art. 29 cpv. 3 LPGA, va tenuto conto che la
domanda è stata consegnata all’assistente della Clinica __________ il 7 giugno
2018 (recte: 2017) e quindi, anche nella denegata ipotesi che si
ritenesse applicabile l’art. 88bis cpv. 1 lett. a OAI anche all’AGI dell’AVS,
seppure in contrasto con l’art. 46 LAVS, l’inizio del diritto va fatto risalire
a giugno 2017.
1.5. Nella sua risposta del 6
luglio 2018 (doc. V) l’Ufficio assicurazione invalidità ha proposto di
respingere il ricorso e di confermare l’inizio della modifica del grado di
invalidità dal febbraio 2018.
Secondo l’amministrazione, l’art. 46 LAVS invocato dall’assicurato
è applicabile unicamente in caso di prima domanda di prestazioni e non in caso
di revisione ex art. 17 LPGA.
Tenuto poi conto che il diritto all’AGI deve essere fatto valere
presentando un modulo di richiesta debitamente riempito (art. 67 cpv. 1 OAVS)
che deve contenere tutte le indicazioni necessarie (art. 69bis OAVS) e che in
caso di domanda di revisione si deve dimostrare che il grado di grande
invalidità è cambiato in misura rilevante (art. 87 cpv. 2 OAI), la domanda deve
essere inoltrata in forma scritta e corredata dalla documentazione medica
comprovante la notevole modifica. Non è pertanto ammessa la richiesta orale,
che in concreto consisteva comunque soltanto nella comunicazione del 30 gennaio
2018 (doc. 12) da parte della moglie secondo cui da alcuni giorni il marito si
era trasferito definitamente in casa anziani.
Infine, per l’Ufficio AI l’applicazione dell’art. 29 cpv. 3 LPGA
non è possibile, giacché il formulario di revisione non è mai stato inoltrato a
un servizio incompetente, ma è rimasto fermo alla Clinica __________, non
essendo nemmeno pervenuto al dr. med. __________ per i suoi incombenti.
1.6. Il ricorrente non ha
formulato ulteriori osservazioni né ha prodotto nuovi mezzi di prova (doc. VI).
considerato in
diritto
2.1. L'art. 43bis cpv. 1 LAVS
prevede che hanno diritto all'assegno per grandi invalidi i beneficiari di
rendite di vecchiaia o di prestazioni complementari con domicilio e dimora
abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera, che presentano un'invalidità (art. 9 LPGA)
di grado elevato, medio o lieve. La rendita di vecchiaia anticipata è
parificata al godimento di una rendita di vecchiaia.
Per l'art. 43bis cpv. 2 LAVS, il diritto all'assegno
per grandi invalidi sorge il primo giorno del mese in cui tutte le condizioni
sono soddisfatte, ma al più presto dal momento in cui l'assicurato fu grande
invalido di grado elevato, medio o lieve per un anno intero, senza
interruzione. Esso si estingue alla fine del mese nel quale le condizioni di
cui al capoverso 1 non sono più adempiute.
Giusta l'art. 43bis cpv. 3 LAVS, l'assegno
per grandi invalidi di grado elevato ammonta all'80%, quello per grandi
invalidi di grado medio al 50% e quello per grandi invalidi di grado lieve al
20% dell'importo minimo della rendita di vecchiaia previsto all'articolo 34
capoverso 5.
A norma del capoverso 5 dell'art. 43bis LAVS, le disposizioni della
LAI sono applicabili per analogia alla valutazione della grande invalidità.
Spetta agli uffici per l'assicurazione invalidità di determinare, per le casse
di compensazione, il grado della grande invalidità. Il Consiglio federale può
promulgare prescrizioni complementari.
Il diritto al pagamento arretrato è disciplinato nell'art.
24 cpv. 1 LPGA (art. 46 cpv. 1 LAVS).
Per l'art. 46 cpv. 2 LAVS, se l'assicurato fa valere
il diritto a un assegno per grandi invalidi più di dodici mesi dopo il sorgere
di tale diritto, l'assegno gli è pagato soltanto per i dodici mesi precedenti
la richiesta, in deroga all'art. 24 cpv. 1 LPGA.
Sono accordati pagamenti retroattivi per periodi più
lunghi, se l'assicurato non poteva conoscere i fatti determinanti il suo
diritto alle prestazioni e se presenta la sua richiesta entro dodici mesi a
partire dal momento in cui ha avuto conoscenza di tali fatti.
Secondo l'art. 9 LPGA, è considerato grande invalido colui che, a
causa di un danno alla salute, ha bisogno in modo permanente dell'aiuto di
terzi o di una sorveglianza personale per compiere gli atti ordinari della
vita.
Gli atti ordinari della vita sono i seguenti (DTF 127 V 97; DTF
125 V 303; DTF 117 V 146 consid. 2):
- vestirsi/svestirsi
- alzarsi/sedersi/coricarsi
- mangiare
- provvedere all'igiene
personale (cura del corpo)
- andare al gabinetto
(fare i propri bisogni)
- spostarsi (in casa e
all'esterno) e stabilire contatti sociali.
L’art. 66bis cpv. 1 OAVS dispone che l’art. 37 cpv. 1, 2 lett. a e
b e 3 lett. a-d OAI è applicabile per analogia alla valutazione della grande invalidità.
L'art 37 OAI definisce la grande invalidità di grado elevato,
di grado medio e di grado lieve, mentre l'art.
38 OAI il bisogno di accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana.
2.2. Nell’evenienza concreta, l’8
febbraio 2018 (doc. 15) il dr. med. __________, specialista in geriatria e
medicina interna generale, ha compilato l’apposito modulo di richiesta di un
assegno per grandi invalidi AVS per RI 1, indicando essere presente una demenza
di Alzheimer e una schizofrenia cronica.
Il 14 febbraio 2018 (doc. 13) il medico curante ha quindi informato
l’Ufficio AI che la situazione cognitiva-funzionale del paziente era molto
peggiorata nel corso dell’ultimo anno e mezzo e quindi chiedeva una
rivalutazione del grado di invalidità, che egli reputava essere elevato vista
la dipendenza da terzi per tutti gli atti ordinari della vita.
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, l’art. 69bis
cpv. 1 OAI dispone espressamente che il modulo di richiesta dell’AGI deve
contenere tutte le indicazioni necessarie per la determinazione del diritto
all'assegno per grande invalido.
Non è dunque sufficiente una comunicazione orale alla Cassa
cantonale di compensazione da parte dell’assicurato sulle sue condizioni e ciò
non solo nell’ambito della prima domanda di prestazioni, ma anche quando si
tratta di una domanda di revisione.
Infatti, l’art. 66bis cpv. 2 OAVS prevede che gli artt. 87-88bis OAI
sono applicabili per analogia alla revisione dell'assegno per grandi invalidi
dell’AVS.
Ora, secondo l’art. 87 cpv. 2 OAI, se è fatta domanda di revisione,
nella domanda si deve dimostrare che il grado d'invalidità o di grande
invalidità o il bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità è
cambiato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni.
Ciò è evidentemente possibile soltanto se la domanda viene fatta
per iscritto e quindi se si dimostra, mediante certificati medici o altra
documentazione valida, che le condizioni si sono modificate.
Pertanto, quand’anche la moglie del ricorrente avesse effettivamente
telefonato più volte alla Cassa di compensazione per avvisare del peggioramento
delle condizioni di salute del marito, ad ogni modo tale circostanza doveva essere
debitamente comprovata mediante specifica documentazione medica, ciò che in concreto
è avvenuto soltanto il 14 febbraio 2018 con lo scritto del dr. __________ e con
l’apposito formulario compilato l’8 febbraio 2018.
2.3. La costante giurisprudenza ha
stabilito che qualsiasi cambiamento importante delle circostante suscettibili
di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può
fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA. La rendita può essere oggetto di
revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di
salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di
guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subìto una
modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi
pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che
sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione
ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Per
stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto
di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento
della decisione formale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della
nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2).
Nella DTF 133 V 108, modificando la giurisprudenza, l’Alta Corte
ha stabilito che il punto di partenza per la valutazione di una modifica del
grado d’invalidità suscettivo di incidere notevolmente sul diritto alle
prestazioni è, dal profilo temporale, l’ultima decisione cresciuta in giudicato
che è stata oggetto di un esame materiale del diritto alla rendita dopo
contestuale accertamento pertinente dei fatti, apprezzamento delle prove e
confronto dei redditi. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita
a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369
consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; in argomento
vedi anche Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad
art. 30/31, pag. 430-433).
Nella sentenza pubblicata in DTF 130 V 64 il
TFA ha precisato che nel caso in cui l’assicurato non ha reso verosimile un
rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti
per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta
essere applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita (rispettivamente nella
domanda di revisione) l’assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione,
facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici,
non ancora prodotti o da richiedere dall’amministrazione, quest’ultima deve
impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in
questione con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della
domanda (DTF 130 V 64 consid. 5.2.5).
Va ancora rilevato che per quanto concerne l’art.
87 cpv. 2 e 3 OAI, è sufficiente rendere verosimile un rilevante cambiamento e
non è richiesta la prova della verosimiglianza preponderante valida nell'ambito
delle assicurazioni sociali. Non è necessario portare la prova piena per
convincere l'amministrazione che è subentrato un rilevante cambiamento rispetto
all'ultima decisione cresciuta in giudicato. È tuttavia sufficiente che in tal
senso vi siano indizi per una simile modifica, anche se permane la possibilità
che un'analisi approfondita dimostri che questo cambiamento in realtà non è
subentrato (STF 9C_662/2014 del 23 aprile 2015 consid. 4.2; STF 8C_716/2011 del
5 gennaio 2012 consid. 2.2 e 2.3; STF 9C_688/2007 del 22 gennaio
2008; STF I 55/07 del 26 novembre 2007; SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa). Più
la precedente decisione è distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla
verosimiglianza ex art. 87 cpv. 3 e 4 OAI del rilevante cambiamento (“(…) Aus dem Normzweck ergibt sich, dass die Verwaltung
u.a. zu berücksichtigen hat, ob die frühere Verfügung nur kurze oder schon
längere Zeit zurückliegt, und dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere
oder weniger hohe Anforderungen zu stellen sind (BGE 109 V 114 Erw. 2b, 123 Erw. 3b und 264 Erw.
3, je mit Hinweisen)(…)”, riportato nella
STFA I 619/04 del 10 febbraio 2005, consid. 3).
Va ricordato che l’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado
d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione,
per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa,
d’ufficio o su richiesta.
Per l’art. 17 cpv. 2 LPGA, ogni altra prestazione durevole accordata
in virtù di una disposizione formalmente passata in giudicato è, d’ufficio o su
richiesta, aumentata, diminuita o soppressa se le condizioni che l’hanno
giustificata hanno subito una notevole modificazione.
Fatti
I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di
rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a
proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).
2.4. Se la capacità al guadagno
dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento
determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni
dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo
si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza
interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv.
1 OAI).
Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno,
occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non
appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è
applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).
Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione
della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una
prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e
STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI
è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il
diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una
rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).
Quanto agli effetti della revisione, per l’art. 88bis cpv. 1 OAI l’aumento
della rendita, dell’assegno per grandi invalidi e del contributo per
l’assistenza della rendita avviene al più
presto:
a. se l'assicurato ha chiesto la revisione a
partire dal mese in cui la domanda è stata inoltrata;
b. se la revisione
ha luogo d'ufficio, a partire dal mese in cui è stata prevista.
In virtù dell’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI, la riduzione o la
soppressione della rendita, dell'assegno per grandi invalidi o del contributo
per l'assistenza è messa in atto, in particolare, il più presto, il primo
giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.
L’art. 88bis OAI è applicabile non solo in caso di revisione, ma
anche in caso di modifica del diritto alla rendita stabilito in via di riesame
(riconsiderazione) (Meyer,
Rechtsprechung des Bundesgerichtes zum IVG, 2a edizione 2010, ad art. 30/31 (17
ATSG), pag. 395; Müller, Die
materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung,
2003, pag. 95).
Condizione necessaria per l’applicazione dell’art. 88bis OAI è che
l'errore giustificante una riconsiderazione concerna un argomento specifico
dell’AI. La riduzione o soppressione della rendita a seguito di
riconsiderazione avviene quindi di principio, giusta l’art. 88bis cpv. 2 lett.
a OAI, con effetto pro futuro, eccezion fatta per i casi in cui
l’assicurato ha violato il suo obbligo di informare, nel qual caso una modifica
ha effetto ex tunc (art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI; DTF 110 V 297 e 330,
119 V 432; Müller, op. cit., pag. 95 segg.). Il TFA ha pure stabilito che
l’inizio della soppressione con effetto ex nunc della rendita va
stabilito in applicazione analogica dell’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI (DTF 111
V 197).
Per quanto concerne la censura del ricorrente secondo cui l’art.
88bis OAI non sarebbe applicabile al caso di specie in quanto il rinvio
dell’art. 66bis cpv. 2 OAVS sarebbe contrario alla LAVS, come tale essa non va
tutelata.
Va al riguardo citata la STFA I 244/04 del 7 settembre 2005, in
cui l’Alta Corte ha accolto il ricorso di un assicurato contro la sentenza del
TCA con cui la causa è stata rinviata all'Ufficio AI con l'invito ad esaminare
approfonditamente, mediante una valutazione reumatologica, in quale misura
l'insorgente fosse ancora in grado, almeno sino al momento della resa del
querelato provvedimento, di svolgere la sua ultima attività.
Al considerando 6, l’allora Tribunale federale delle assicurazioni
ha accolto il ricorso di diritto amministrativo nel senso della richiesta
principale dell'assicurato e ha ritornato gli atti all'amministrazione. A
titolo abbondanziale, l’Alta Corte ha ricordato che “un eventuale aumento dell'attuale mezza rendita del ricorrente potrà in
ogni caso al più presto avvenire a partire dal giugno 2000, mese, questo, in
cui la domanda di revisione è stata in concreto inoltrata (cfr. art. 88bis cpv.
1 lett. a OAI).”.
Alla luce di ciò, non v’è dubbio alcuno che anche nel caso in
esame il TCA debba riconoscere l’aumento del grado della grande invalidità del
ricorrente a decorrere dalla domanda di revisione che sua moglie e il Servizio
sociale della Clinica __________ hanno compilato (verosimilmente) nel mese di
febbraio 2018 e che il dr. med. __________ ha avallato l’8 febbraio 2018.
Ad ogni modo, la domanda di revisione è stata ribadita più esplicitamente
dal medico curante il successivo 14 febbraio 2018.
È dunque soltanto a decorrere dal mese di febbraio 2018 che può
essere concesso l’aumento a grado medio dell’AGI AVS.
La circostanza che lo stesso dottor __________ abbia indicato nel
suo predetto scritto che era da un anno e mezzo che la situazione
cognitiva-funzionale dell’assicurato era molto peggiorata, non può portare a un
diverso risultato.
Il TCA ricorda, infatti, come nella richiesta di revisione si
debba dimostrare che il grado di grande invalidità sia cambiato in misura
rilevante per il diritto alle prestazioni e ciò è avvenuto soltanto con il
certificato medico del 14 febbraio 2018.
Quand’anche in quell’occasione il medico curante, o l’assicurato
stesso per il tramite della moglie, avesse presentato la cartella clinica
relativa alla degenza dal 29 maggio al 13 giugno 2017 presso la Clinica __________,
ciò non toglie che, in virtù dell’art. 88bis cpv. 1 lett. a OAI, gli effetti
della modifica del diritto all’AGI si manifestano comunque al più presto a partire
dal mese in cui la domanda è stata inoltrata e quindi sempre da febbraio 2018.
2.5. Occorre inoltre rilevare che,
proprio per le considerazioni esposte, l’art. 46 cpv. 1 LAVS invocato
dall’insorgente non trova applicazione nell’evenienza concreta, non trattandosi
infatti qui di recuperare il pagamento di assegni per grande invalido arretrati.
Nemmeno è applicabile l’art. 46 cpv. 2 LAVS, che prevede che se l'assicurato
non ha fatto valere il diritto a un assegno per grandi invalidi più di dodici
mesi dopo il sorgere di tale diritto, l'assegno gli è pagato soltanto per i
dodici mesi precedenti la richiesta, in deroga all'art. 24 cpv. 1 LPGA.
Questa norma vale infatti unicamente nel caso in cui l’assicurato
richiede l’AGI per la prima volta quando è trascorso più tempo rispetto all’anno
di attesa previsto dall’art. 43bis cpv. 2 LAVS.
È dunque certamente esclusa la domanda di revisione di cui
all’art. 87 cpv. 2 OAI, a cui rinvia espressamente l’art. 66bis cpv. 2 OAVS.
2.6. Il ricorrente ha infine
osservato di avere compilato l’apposito formulario di richiesta dell’AGI AVS già
il 7 giugno 2017 (doc. A3) e che sua moglie avrebbe preso più volte contatto
con la Cassa di compensazione per sollecitare una decisione all’invio
dell’apposito formulario nel giugno 2017.
Per l'art. 28 cpv. 1 LPGA, gli assicurati e il loro
datore di lavoro devono collaborare gratuitamente all'esecuzione delle varie
leggi d'assicurazione sociale.
Colui che rivendica prestazioni assicurative deve
fornire gratuitamente tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi
diritti e per stabilire le prestazioni assicurative (art. 28 cpv. 2 LPGA).
Secondo l'art. 31 cpv. 1 LPGA, inoltre, l'avente
diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono tenuti
a notificare all'assicuratore o, secondo i casi, al competente organo esecutivo
qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per
l'erogazione di una prestazione.
Per l'art. 31 cpv. 2 LPGA, qualsiasi persona o
servizio che partecipa all'esecuzione delle assicurazioni sociali ha l'obbligo
di informare l'assicuratore se apprende che le condizioni determinanti per
l'erogazione di prestazioni hanno subìto modifiche.
Pertanto, come prescrivono gli artt. 28 e 31 LPGA,
l’assicurato avrebbe dovuto comunicare senza ritardo alla Cassa cantonale di
compensazione il peggioramento della sua situazione, affinché il suo diritto
fosse così rivisto tenuto conto dei nuovi elementi (STCA 33.2018.1 del 22
agosto 2018; STCA 36.2014.96 dell’11 marzo 2015 consid. 9).
2.7. Giova innanzitutto rammentare
che nel diritto delle assicurazioni sociali, e quindi dinanzi al Tribunale
delle assicurazioni sociali, la procedura è retta dal principio inquisitorio.
Il Tribunale accerta quindi d'ufficio, con la collaborazione
delle parti, i fatti rilevanti per il giudizio, assume le prove necessarie e le
apprezza liberamente senza essere legato da regole formali. Il giudice ha inoltre facoltà di ricorrere a mezzi probatori non
indicati dalle parti o di rinunciare all'assunzione di mezzi probatori che le
parti hanno notificato. È dunque compito del giudice chiarire d'ufficio
in modo corretto e completo i fatti giuridicamente rilevanti.
Questo principio non è tuttavia assoluto, ma trova il suo
correlato nell'obbligo delle parti di collaborare (STFA K 207/00 del 26
settembre 2001, consid. 3c; STFA K 202/00 del 18 settembre 2001, consid. 3b;
DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti; RAMI 1994 pag. 211;
AHI Praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; Meyer, Die Rechtspflege
in der Sozialversicherung, in: Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag.
12; Spira, Le contentieux des assurances
sociales fédérales et la procédure cantonale, in: Recueil de jurisprudence
Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; Kurmann,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz, in:
Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pagg. 5
segg.). Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le
pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui
può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura
della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover
sopportare le conseguenze dell'assenza di prove (SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid.
5a; RAMI 1993 pagg. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag.
92; DTF 115 V 113; Beati in:
Relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali, Lugano 1993, pag. 1 seg).
Infatti, nella procedura amministrativa
federale, il principio inquisitorio dispensa le parti dall'obbligo di provare i
fatti ma non le libera dall'onere di sopportare le conseguenze della mancanza
di prova, nel senso che in tal caso il giudice deciderà a sfavore di quella
parte che intendeva dedurre un diritto dalla circostanza di fatto rimasta non
provata. L’obbligo di accertamento d'ufficio dei fatti, correlato
dal dovere di collaborazione delle parti, dispensa dunque le parti
dall'obbligo di provare, ma non le libera comunque dall'onere della prova,
ossia non rende privo d'efficacia il principio secondo cui l'onere
della prova incombe alla parte che da un fatto deriva un suo diritto e
del conseguente fardello in caso di mancata prova. L'art. 8 CC prevede
infatti che, ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo
diritto da una circostanza di fatto da lui asserita deve fornirne la prova. Pertanto,
in caso di mancanza di prove, tocca alla parte che voleva dedurre un diritto
sopportarne le conseguenze (DTF 117 V 264 consid. 3), a meno che l'impossibilità
di provare un fatto possa essere imputata alla controparte (citata STFA del 26
settembre 2001, consid. 3c; citata STFA del 18 settembre 2001, consid. 3b; DTF
124 V 375 consid. 3; RAMI 1999 pag. 418, consid. 3).
2.8. In concreto, in merito alla
sorte del formulario compilato il 7 giugno 2017, risulta che lo stesso dr. med.
__________, nel suo scritto del 14 marzo 2018 (doc. 18), ha affermato che “Per delle ragioni che non mi è stato possibile
comprendere, il formulario, che avrebbe dovuto essere completato da parte mia,
non è giunto alla mia attenzione e non l’ho quindi riempito. Solo tardivamente,
avvisato dalla moglie del paziente, che pensava che fosse stato riempito ed
inviato, ne ho compilato una copia che vi ho mandato in data 08.02.2018.
Si tratta, ovviamente, di una
situazione di cui sono molto spiacente e posso testimoniare che il signor RI 1,
già nel giugno 2017, risultava molto peggiorato nel suo grado di indipendenza
funzionale e cognitiva.”.
Da quanto precede discende che, non avendo, per errore, seguito il
suo iter e non essendo quindi stato spedito all’amministrazione dopo avere
ottenuto l’approvazione del medico curante – che in specie fa per l’appunto
difetto -, il formulario di richiesta dell’assegno per grandi invalidi AVS che RA
1 ha compilato e sottoscritto il 7 giugno 2017 non è senza alcun dubbio mai
giunto alla Cassa di compensazione.
Di conseguenza, tale domanda non può in alcun modo essere
considerata come termine di partenza per gli effetti, ex art. 88bis cpv. 1
lett. a OAI, dell’aumento del grado della grande invalidità su esplicita
domanda di revisione del ricorrente.
2.9. Nemmeno viene in aiuto
all’assicurato il sollevato art. 29 LPGA:
" 1 Colui che rivendica una
prestazione deve annunciarsi all'assicuratore competente nella forma prescritta
per l'assicurazione sociale interessata.
Considerandi
2.
Gli assicuratori sociali consegnano gratuitamente i formulari per la domanda e
per l'accertamento del diritto a prestazioni; questi formulari devono essere
trasmessi al competente assicuratore dopo essere stati compilati interamente e
in modo veritiero dal richiedente o dal suo datore di lavoro ed eventualmente
dal medico curante.
3.
Se una domanda non rispetta le esigenze di forma o se è trasmessa a un servizio
incompetente, per quanto riguarda l'osservanza dei termini e gli effetti
giuridici collegati alla domanda è determinante la data in cui essa è stata
consegnata alla posta o inoltrata a tale servizio.”.
Se la data del deposito di una domanda è contestata, spetta
all’assicurato provare i fatti che allega e sopportare le conseguenze negative
dell’assenza di prove (STF 9C_402/2011 del 3 ottobre 2011 consid. 3.3; STFA I
292/69 del 5 febbraio 1970 consid. 3 in RCC 1970 pag. 476; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 2a ed.
2009, n. 19 ad art. 29 LPGA).
Inoltre, come ribadito ancora recentemente dal Tribunale federale,
conformemente alla giurisprudenza relativa all’art. 29 cpv. 3 LPGA, la data
determinante il rispetto dei termini e gli effetti giuridici di una domanda è
quella alla quale la richiesta è stata consegnata alla posta o depositata
presso questo organo (STF 9C_573/2017 del 23 gennaio 2018 consid. 5; STFA C
272/03 del 9 luglio 2004 consid. 2.3; cfr. anche Kieser, ATSG-Kommentar,
3a ed. 2015, n. 36 pag. 461 ad art. 29 LPGA).
Per servizio incompetente, si intende un’autorità
incompetente, la quale ha l'obbligo di trasmettere d'ufficio gli atti a quella
competente.
Tale interpretazione discende dall’applicazione in connessione dell’art.
30.
LPGA, giusta il quale tutti gli organi esecutivi delle assicurazioni sociali
hanno l'obbligo di accettare le domande, le richieste e le memorie che
pervengono loro per errore. Essi registrano la data d'inoltro e trasmettono i
relativi documenti al competente servizio.
Contrariamente alla tesi sostenuta dal ricorrente, la Clinica presso
cui egli è stato degente nella primavera 2017 non può essere intesa come un
organo esecutivo delle assicurazioni sociali.
Pertanto, non è possibile applicare il principio dell’osservanza
dei termini giusta l’art. 29 cpv. 3 LPGA al caso di specie e quindi nemmeno concludere
che la consegna del formulario di richiesta dell’AGI AVS il 7 giugno 2017
all’assistente sociale del predetto nosocomio stabilisca il momento a partire
dal quale è stata chiesta la revisione del suo diritto all’assegno grande
invalido e ne faccia esplicare gli effetti ex art. 88bis cpv. 1 lett. a OAI.
Non si tratta certamente di un servizio incompetente nel senso
voluto dal legislatore.
Altrimenti, se si tutelasse l’interpretazione data dal ricorrente,
si estenderebbe all’infinito e arbitrariamente la protezione delle rivendicazioni
del diritto alle prestazioni a qualsiasi ente, istituto, associazione, persona
fisica e giuridica, ecc. a cui dovesse pervenire un atto da parte degli
assicurati, soluzione che contrasterebbe con la via scelta della certezza del
diritto regolamentata dall’art. 29 e dall’art. 30 LPGA.
2.10
Sulla scorta delle
considerazioni esposte, il TCA conferma la correttezza della decisione su
opposizione della Cassa cantonale di compensazione.
Ne discende, quindi, che va ribadita la decorrenza dell’aumento
del diritto dell’insorgente all’AGI AVS a grado medio dal 1° febbraio 2018,
ovvero dal momento in cui l’esplicita richiesta in tal senso da parte del dr. __________,
unica e valida domanda di revisione, è pervenuta all’amministrazione
conformemente all’art. 87 cpv. 2 OAI.
Il ricorso deve pertanto essere respinto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti