Lexipedia

Decisione

30.2018.14

Domanda di aumento del grado AGI.Gli effetti della revisione decorrono dall'inoltro della richiesta documentata (cartacea,no orale).La Cassa non ha mai ricevuto il formulario inviato dalla clinica un

10 dicembre 2018Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di

rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a

proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).

2.4. Se la capacità al guadagno

dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento

determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni

dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo

si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza

interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv.

1 OAI).

Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno,

occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non

appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è

applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).

Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione

della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una

prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e

STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI

è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il

diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una

rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).

Quanto agli effetti della revisione, per l’art. 88bis cpv. 1 OAI l’aumento

della rendita, dell’assegno per grandi invalidi e del contributo per

l’assistenza della rendita avviene al più

presto:

a. se l'assicurato ha chiesto la revisione a

partire dal mese in cui la domanda è stata inoltrata;

b. se la revisione

ha luogo d'ufficio, a partire dal mese in cui è stata prevista.

In virtù dell’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI, la riduzione o la

soppressione della rendita, dell'assegno per grandi invalidi o del contributo

per l'assistenza è messa in atto, in particolare, il più presto, il primo

giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.

L’art. 88bis OAI è applicabile non solo in caso di revisione, ma

anche in caso di modifica del diritto alla rendita stabilito in via di riesame

(riconsiderazione) (Meyer,

Rechtsprechung des Bundesgerichtes zum IVG, 2a edizione 2010, ad art. 30/31 (17

ATSG), pag. 395; Müller, Die

materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung,

2003, pag. 95).

Condizione necessaria per l’applicazione dell’art. 88bis OAI è che

l'errore giustificante una riconsiderazione concerna un argomento specifico

dell’AI. La riduzione o soppressione della rendita a seguito di

riconsiderazione avviene quindi di principio, giusta l’art. 88bis cpv. 2 lett.

a OAI, con effetto pro futuro, eccezion fatta per i casi in cui

l’assicurato ha violato il suo obbligo di informare, nel qual caso una modifica

ha effetto ex tunc (art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI; DTF 110 V 297 e 330,

119 V 432; Müller, op. cit., pag. 95 segg.). Il TFA ha pure stabilito che

l’inizio della soppressione con effetto ex nunc della rendita va

stabilito in applicazione analogica dell’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI (DTF 111

V 197).

Per quanto concerne la censura del ricorrente secondo cui l’art.

88bis OAI non sarebbe applicabile al caso di specie in quanto il rinvio

dell’art. 66bis cpv. 2 OAVS sarebbe contrario alla LAVS, come tale essa non va

tutelata.

Va al riguardo citata la STFA I 244/04 del 7 settembre 2005, in

cui l’Alta Corte ha accolto il ricorso di un assicurato contro la sentenza del

TCA con cui la causa è stata rinviata all'Ufficio AI con l'invito ad esaminare

approfonditamente, mediante una valutazione reumatologica, in quale misura

l'insorgente fosse ancora in grado, almeno sino al momento della resa del

querelato provvedimento, di svolgere la sua ultima attività.

Al considerando 6, l’allora Tribunale federale delle assicurazioni

ha accolto il ricorso di diritto amministrativo nel senso della richiesta

principale dell'assicurato e ha ritornato gli atti all'amministrazione. A

titolo abbondanziale, l’Alta Corte ha ricordato che “un eventuale aumento dell'attuale mezza rendita del ricorrente potrà in

ogni caso al più presto avvenire a partire dal giugno 2000, mese, questo, in

cui la domanda di revisione è stata in concreto inoltrata (cfr. art. 88bis cpv.

1 lett. a OAI).”.

Alla luce di ciò, non v’è dubbio alcuno che anche nel caso in

esame il TCA debba riconoscere l’aumento del grado della grande invalidità del

ricorrente a decorrere dalla domanda di revisione che sua moglie e il Servizio

sociale della Clinica __________ hanno compilato (verosimilmente) nel mese di

febbraio 2018 e che il dr. med. __________ ha avallato l’8 febbraio 2018.

Ad ogni modo, la domanda di revisione è stata ribadita più esplicitamente

dal medico curante il successivo 14 febbraio 2018.

È dunque soltanto a decorrere dal mese di febbraio 2018 che può

essere concesso l’aumento a grado medio dell’AGI AVS.

La circostanza che lo stesso dottor __________ abbia indicato nel

suo predetto scritto che era da un anno e mezzo che la situazione

cognitiva-funzionale dell’assicurato era molto peggiorata, non può portare a un

diverso risultato.

Il TCA ricorda, infatti, come nella richiesta di revisione si

debba dimostrare che il grado di grande invalidità sia cambiato in misura

rilevante per il diritto alle prestazioni e ciò è avvenuto soltanto con il

certificato medico del 14 febbraio 2018.

Quand’anche in quell’occasione il medico curante, o l’assicurato

stesso per il tramite della moglie, avesse presentato la cartella clinica

relativa alla degenza dal 29 maggio al 13 giugno 2017 presso la Clinica __________,

ciò non toglie che, in virtù dell’art. 88bis cpv. 1 lett. a OAI, gli effetti

della modifica del diritto all’AGI si manifestano comunque al più presto a partire

dal mese in cui la domanda è stata inoltrata e quindi sempre da febbraio 2018.

2.5. Occorre inoltre rilevare che,

proprio per le considerazioni esposte, l’art. 46 cpv. 1 LAVS invocato

dall’insorgente non trova applicazione nell’evenienza concreta, non trattandosi

infatti qui di recuperare il pagamento di assegni per grande invalido arretrati.

Nemmeno è applicabile l’art. 46 cpv. 2 LAVS, che prevede che se l'assicurato

non ha fatto valere il diritto a un assegno per grandi invalidi più di dodici

mesi dopo il sorgere di tale diritto, l'assegno gli è pagato soltanto per i

dodici mesi precedenti la richiesta, in deroga all'art. 24 cpv. 1 LPGA.

Questa norma vale infatti unicamente nel caso in cui l’assicurato

richiede l’AGI per la prima volta quando è trascorso più tempo rispetto all’anno

di attesa previsto dall’art. 43bis cpv. 2 LAVS.

È dunque certamente esclusa la domanda di revisione di cui

all’art. 87 cpv. 2 OAI, a cui rinvia espressamente l’art. 66bis cpv. 2 OAVS.

2.6. Il ricorrente ha infine

osservato di avere compilato l’apposito formulario di richiesta dell’AGI AVS già

il 7 giugno 2017 (doc. A3) e che sua moglie avrebbe preso più volte contatto

con la Cassa di compensazione per sollecitare una decisione all’invio

dell’apposito formulario nel giugno 2017.

Per l'art. 28 cpv. 1 LPGA, gli assicurati e il loro

datore di lavoro devono collaborare gratuitamente all'esecuzione delle varie

leggi d'assicurazione sociale.

Colui che rivendica prestazioni assicurative deve

fornire gratuitamente tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi

diritti e per stabilire le prestazioni assicurative (art. 28 cpv. 2 LPGA).

Secondo l'art. 31 cpv. 1 LPGA, inoltre, l'avente

diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono tenuti

a notificare all'assicuratore o, secondo i casi, al competente organo esecutivo

qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per

l'erogazione di una prestazione.

Per l'art. 31 cpv. 2 LPGA, qualsiasi persona o

servizio che partecipa all'esecuzione delle assicurazioni sociali ha l'obbligo

di informare l'assicuratore se apprende che le condizioni determinanti per

l'erogazione di prestazioni hanno subìto modifiche.

Pertanto, come prescrivono gli artt. 28 e 31 LPGA,

l’assicurato avrebbe dovuto comunicare senza ritardo alla Cassa cantonale di

compensazione il peggioramento della sua situazione, affinché il suo diritto

fosse così rivisto tenuto conto dei nuovi elementi (STCA 33.2018.1 del 22

agosto 2018; STCA 36.2014.96 dell’11 marzo 2015 consid. 9).

2.7. Giova innanzitutto rammentare

che nel diritto delle assicurazioni sociali, e quindi dinanzi al Tribunale

delle assicurazioni sociali, la procedura è retta dal principio inquisitorio.

Il Tribunale accerta quindi d'ufficio, con la collaborazione

delle parti, i fatti rilevanti per il giudizio, assume le prove necessarie e le

apprezza liberamente senza essere legato da regole formali. Il giudice ha inoltre facoltà di ricorrere a mezzi probatori non

indicati dalle parti o di rinunciare all'assunzione di mezzi probatori che le

parti hanno notificato. È dunque compito del giudice chiarire d'ufficio

in modo corretto e completo i fatti giuridicamente rilevanti.

Questo principio non è tuttavia assoluto, ma trova il suo

correlato nell'obbligo delle parti di collaborare (STFA K 207/00 del 26

settembre 2001, consid. 3c; STFA K 202/00 del 18 settembre 2001, consid. 3b;

DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti; RAMI 1994 pag. 211;

AHI Praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; Meyer, Die Rechtspflege

in der Sozialversicherung, in: Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag.

12; Spira, Le contentieux des assurances

sociales fédérales et la procédure cantonale, in: Recueil de jurisprudence

Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; Kurmann,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz, in:

Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pagg. 5

segg.). Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le

pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui

può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura

della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover

sopportare le conseguenze dell'assenza di prove (SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid.

5a; RAMI 1993 pagg. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag.

92; DTF 115 V 113; Beati in:

Relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali, Lugano 1993, pag. 1 seg).

Infatti, nella procedura amministrativa

federale, il principio inquisitorio dispensa le parti dall'obbligo di provare i

fatti ma non le libera dall'onere di sopportare le conseguenze della mancanza

di prova, nel senso che in tal caso il giudice deciderà a sfavore di quella

parte che intendeva dedurre un diritto dalla circostanza di fatto rimasta non

provata. L’obbligo di accertamento d'ufficio dei fatti, correlato

dal dovere di collaborazione delle parti, dispensa dunque le parti

dall'obbligo di provare, ma non le libera comunque dall'onere della prova,

ossia non rende privo d'efficacia il principio secondo cui l'onere

della prova incombe alla parte che da un fatto deriva un suo diritto e

del conseguente fardello in caso di mancata prova. L'art. 8 CC prevede

infatti che, ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo

diritto da una circostanza di fatto da lui asserita deve fornirne la prova. Pertanto,

in caso di mancanza di prove, tocca alla parte che voleva dedurre un diritto

sopportarne le conseguenze (DTF 117 V 264 consid. 3), a meno che l'impossibilità

di provare un fatto possa essere imputata alla controparte (citata STFA del 26

settembre 2001, consid. 3c; citata STFA del 18 settembre 2001, consid. 3b; DTF

124 V 375 consid. 3; RAMI 1999 pag. 418, consid. 3).

2.8. In concreto, in merito alla

sorte del formulario compilato il 7 giugno 2017, risulta che lo stesso dr. med.

__________, nel suo scritto del 14 marzo 2018 (doc. 18), ha affermato che “Per delle ragioni che non mi è stato possibile

comprendere, il formulario, che avrebbe dovuto essere completato da parte mia,

non è giunto alla mia attenzione e non l’ho quindi riempito. Solo tardivamente,

avvisato dalla moglie del paziente, che pensava che fosse stato riempito ed

inviato, ne ho compilato una copia che vi ho mandato in data 08.02.2018.

Si tratta, ovviamente, di una

situazione di cui sono molto spiacente e posso testimoniare che il signor RI 1,

già nel giugno 2017, risultava molto peggiorato nel suo grado di indipendenza

funzionale e cognitiva.”.

Da quanto precede discende che, non avendo, per errore, seguito il

suo iter e non essendo quindi stato spedito all’amministrazione dopo avere

ottenuto l’approvazione del medico curante – che in specie fa per l’appunto

difetto -, il formulario di richiesta dell’assegno per grandi invalidi AVS che RA

1 ha compilato e sottoscritto il 7 giugno 2017 non è senza alcun dubbio mai

giunto alla Cassa di compensazione.

Di conseguenza, tale domanda non può in alcun modo essere

considerata come termine di partenza per gli effetti, ex art. 88bis cpv. 1

lett. a OAI, dell’aumento del grado della grande invalidità su esplicita

domanda di revisione del ricorrente.

2.9. Nemmeno viene in aiuto

all’assicurato il sollevato art. 29 LPGA:

" 1 Colui che rivendica una

prestazione deve annunciarsi all'assicuratore competente nella forma prescritta

per l'assicurazione sociale interessata.

Considerandi

2.

Gli assicuratori sociali consegnano gratuitamente i formulari per la domanda e

per l'accertamento del diritto a prestazioni; questi formulari devono essere

trasmessi al competente assicuratore dopo essere stati compilati interamente e

in modo veritiero dal richiedente o dal suo datore di lavoro ed eventualmente

dal medico curante.

3.

Se una domanda non rispetta le esigenze di forma o se è trasmessa a un servizio

incompetente, per quanto riguarda l'osservanza dei termini e gli effetti

giuridici collegati alla domanda è determinante la data in cui essa è stata

consegnata alla posta o inoltrata a tale servizio.”.

Se la data del deposito di una domanda è contestata, spetta

all’assicurato provare i fatti che allega e sopportare le conseguenze negative

dell’assenza di prove (STF 9C_402/2011 del 3 ottobre 2011 consid. 3.3; STFA I

292/69 del 5 febbraio 1970 consid. 3 in RCC 1970 pag. 476; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 2a ed.

2009, n. 19 ad art. 29 LPGA).

Inoltre, come ribadito ancora recentemente dal Tribunale federale,

conformemente alla giurisprudenza relativa all’art. 29 cpv. 3 LPGA, la data

determinante il rispetto dei termini e gli effetti giuridici di una domanda è

quella alla quale la richiesta è stata consegnata alla posta o depositata

presso questo organo (STF 9C_573/2017 del 23 gennaio 2018 consid. 5; STFA C

272/03 del 9 luglio 2004 consid. 2.3; cfr. anche Kieser, ATSG-Kommentar,

3a ed. 2015, n. 36 pag. 461 ad art. 29 LPGA).

Per servizio incompetente, si intende un’autorità

incompetente, la quale ha l'obbligo di trasmettere d'ufficio gli atti a quella

competente.

Tale interpretazione discende dall’applicazione in connessione dell’art.

30.

LPGA, giusta il quale tutti gli organi esecutivi delle assicurazioni sociali

hanno l'obbligo di accettare le domande, le richieste e le memorie che

pervengono loro per errore. Essi registrano la data d'inoltro e trasmettono i

relativi documenti al competente servizio.

Contrariamente alla tesi sostenuta dal ricorrente, la Clinica presso

cui egli è stato degente nella primavera 2017 non può essere intesa come un

organo esecutivo delle assicurazioni sociali.

Pertanto, non è possibile applicare il principio dell’osservanza

dei termini giusta l’art. 29 cpv. 3 LPGA al caso di specie e quindi nemmeno concludere

che la consegna del formulario di richiesta dell’AGI AVS il 7 giugno 2017

all’assistente sociale del predetto nosocomio stabilisca il momento a partire

dal quale è stata chiesta la revisione del suo diritto all’assegno grande

invalido e ne faccia esplicare gli effetti ex art. 88bis cpv. 1 lett. a OAI.

Non si tratta certamente di un servizio incompetente nel senso

voluto dal legislatore.

Altrimenti, se si tutelasse l’interpretazione data dal ricorrente,

si estenderebbe all’infinito e arbitrariamente la protezione delle rivendicazioni

del diritto alle prestazioni a qualsiasi ente, istituto, associazione, persona

fisica e giuridica, ecc. a cui dovesse pervenire un atto da parte degli

assicurati, soluzione che contrasterebbe con la via scelta della certezza del

diritto regolamentata dall’art. 29 e dall’art. 30 LPGA.

2.10

Sulla scorta delle

considerazioni esposte, il TCA conferma la correttezza della decisione su

opposizione della Cassa cantonale di compensazione.

Ne discende, quindi, che va ribadita la decorrenza dell’aumento

del diritto dell’insorgente all’AGI AVS a grado medio dal 1° febbraio 2018,

ovvero dal momento in cui l’esplicita richiesta in tal senso da parte del dr. __________,

unica e valida domanda di revisione, è pervenuta all’amministrazione

conformemente all’art. 87 cpv. 2 OAI.

Il ricorso deve pertanto essere respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti