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Decisione

30.2018.18

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

5 novembre 2018Italiano37 min

Source ti.ch

Fatti

i movimenti contabili contributivi dell’interessata che possono però riguardare

anche anni contributivi precedenti come nel caso concreto. La decisione di

fissazione dei contributi 2013 è stata emessa nell’anno civile 2017 unitamente

alla decisione sugli interessi di mora di fr. 3'567.15, così come quella dei

contributi 2014 e gli interessi di mora di fr. 2'441.20.

Gli estratti conto del 18

luglio 2018 sono stati emanati in seguito alla richiesta dell’avv. dott. RA 1

del 12 luglio 2018 e vi figurano i contributi, diffide e interessi di mora “per

discrepanza del 25%” registrati e pagati, riferiti ai singoli anni

contributivi 2003, 2004, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014.

Circa l’importo di fr.

253.85 registrato nell’estratto conto 2017 la Cassa afferma che si riferisce

agli interessi di mora per per ritardato pagamento (art. 41bis cpv. 1 lett. e

OAVS) conteggiati con decisione del 3 maggio 2017.

Per quanto concerne gli

anni precedenti al 2015 la Cassa ribadisce che spetta alla ricorrente inoltrare

una richiesta ai sensi dell’art. 53 LPGA.

Infine l’amministrazione

evidenzia come il conteggio da ultimo allegato dalla ricorrente concerne i

contributi paritetici da lei dovuti quale datrice di lavoro di personale

domestico e che l’acconto emesso il 4 settembre 2018 per l’attività

indipendente è stato calcolato sulla base di un reddito presumibile di fr.

190'000 come richiesto.

1.16. Il 15 ottobre 2018 la

ricorrente, dopo aver preso posizione sugli atti prodotti dalla Cassa ed aver

rilevato che il reddito di fr. 15'700 su cui sono stati pagati gli acconti era

stato accertato dalla medesima amministrazione al momento della sua affiliazione

quale indipendente sulla base della tassazione 1997/1998, evidenzia come la

stessa amministrazione non è in grado di provare la data di notifica della

decisione sugli interessi di mora 2015 del 22 maggio 2018 e malgrado ciò

sostiene che l’impugnativa sia irricevibile. La ricorrente non è d’accordo con

la tesi della convenuta e chiede che la decisione sugli interessi di mora 2015

e quella sugli interessi di mora 2016, siano esaminate dal Tribunale.

L’interessata evidenzia che nel precedente scritto l’amministrazione aveva dato

la disponibilità ad emettere una decisione su opposizione per entrambi gli

anni, mentre adesso sembra avervi rinunciato. La ricorrente è pertanto

d’accordo che il TCA decida sia sulla ricevibilità che nel merito

dell’impugnativa, per evitare un doppio ricorso.

Circa la “doppia

contabilizzazione”, l’insorgente rileva che nel suo precedente scritto

aveva segnalato la possibilità che gli importi di fr. 3'567.15 e fr. 2'441.20

fossero stati contabilizzati due volte e che apparentemente questa pretesa si

basava su un suo errore di valutazione di una parte dei documenti ricevuti e

per questo rinuncia alla riconsiderazione dell’ipotesi di doppia

contabilizzazione che comunque non è un problema di diritto ma di incasso. La

medesima osservazione vale con riferimento all’importo di fr. 253.85 di cui

all’osservazione B dello scritto del 24 settembre 2018.

Circa la ricevibilità del

ricorso per le decisioni precedenti al 2015 la ricorrente richiama le

osservazioni del ricorso e dello scritto del 24 settembre 2018 (doc. IX).

1.17. All’amministrazione è stato

assegnato un termine di 5 giorni per presentare eventuali ulteriori

osservazioni (doc. X).

Considerandi

2.1

In concreto con il ricorso

l’insorgente contesta la “decisione” del 18 luglio 2018

dell’amministrazione e chiede la restituzione di un importo complessivo di fr.

12'270.55 (fr. 6'008.35 quali interessi di mora pagati per gli anni 2013 e

2014; fr. 6'008.35 poiché contabilizzati in doppio nell’estratto conto 2017;

fr. 253.85 indicati quali interessi di mora per l’anno 2013 e contabilizzati

nell’estratto conto 2017; in via subordinata di fr. 6'008.35) e l’annullamento

delle decisioni sugli interessi di mora dei contributi del 2015 del 22 maggio

2018.

e dei contributi del 2016 del 26 giugno 2018 con la precisazione che nel

conteggio di conguaglio 2018 non le verranno addebitati interessi di mora (doc.

I).

Con scritto del 15 ottobre

2018.

la ricorrente, dopo aver esaminato la documentazione prodotta

dall’amministrazione e preso atto delle spiegazioni fornite dalla Cassa, ha

rinunciato all’ipotesi di “doppia contabilizzazione” degli importi di

fr. 3'567.15 e di fr. 2'441.20 (complessivamente fr. 6'008.35), figuranti nell’estratto

conto 2017 del 4 aprile 2018 e dell’ammontare di fr. 253.85 registrato anch’esso

nell’estratto conto 2017 e riferito all’anno di contribuzione 2013, sollevata

con le osservazioni del 24 settembre 2018, precisando che comunque non si

tratta di una questione di diritto, bensì di incasso (doc. IX).

2.2

Per

quel che concerne l'assicurazione federale su l’assicurazione per la vecchiaia

e per i superstiti (LAVS; RS 831.10), l’art. 1 cpv. 1 LAVS prevede che le

disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del

diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all’assicurazione

per la vecchiaia e per i superstiti disciplinata in questa prima parte, sempre

che la presente legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA.

Ai sensi dell’art. 49 cpv.

1.

LPGA nei casi di ragguardevole entità o quando vi è disaccordo con

l’interessato, l’assicuratore deve emanare per iscritto le decisioni in materia

di prestazioni, crediti e ingiunzioni.

Secondo l’art. 49 cpv. 2

LPGA una domanda relativa a una decisione d’accertamento deve essere

soddisfatta se il richiedente fa valere un interesse degno di protezione.

L’art. 49 cpv. 3 LPGA

prevede che le decisioni sono accompagnate da un avvertimento relativo ai

rimedi giuridici. Devono essere motivate se non corrispondono interamente alle

richieste delle parti. La notificazione irregolare di una decisione non deve

provocare pregiudizi per l’interessato.

Le decisioni possono

essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che

le ha notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali

(art. 52 cpv. 1 LPGA). Le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un

termine adeguato. Sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai rimedi

giuridici (art. 52 cpv. 2 LPGA). La procedura d’opposizione è gratuita. Di

regola non sono accordate ripetibili (art. 52 cpv. 3 LPGA).

Come emerge da una

sentenza 8C_433/2018 del 14 agosto 2018 al consid. 5.2, “ […] per

determinare se si tratta di una decisione o no occorre considerare le condizioni

materiali dell’atto contestato, in particolare se l’autorità competente abbia

inteso creare una relazione giuridica obbligatoria e con carattere d’imperio

fra l’autorità amministrativa e il cittadino (da ultimo sentenza 2C_282/2017

del 4 dicembre 2017 consid. 2.1 con riferimenti)”.

Nella citata sentenza

2C_282/2017 del 4 dicembre 2017 al consid. 2.1, il TF ha affermato che nel

diritto pubblico la nozione di decisione in senso largo concerne di principio

ogni risoluzione emanata da un’autorità che è destinata a produrre un effetto

giuridico concreto o a constatare l’esistenza o l’inesistenza di un diritto o

di un obbligo; in senso stretto è un atto che, rispondendo a questa

definizione, interviene in un caso individuale e concreto. L’Alta Corte ha

rammentato che semplici dichiarazioni, come opinioni, comunicazioni, prese di

posizione, raccomandazioni od informazioni non rientrano nella categoria di

decisioni, in mancanza di un carattere giuridico vincolante. Per stabilire se

si è in presenza o meno di una decisione, occorre considerare le

caratteristiche materiali dell’atto che può essere qualificato come decisione

se, per il suo contenuto, ne ha le caratteristiche, anche se non è intitolato

come tale e non presenta alcuni elementi formali tipici di una decisione, quali

l’indicazione dei mezzi di diritto (sentenza 1C_532/2016 del 21 giugno 2017,

consid. 2.3.1, sentenza 2C_271/2012 del 14 agosto 2012 consid. 1.3, non

pubblicato in DTF 139 II 384).

Va ancora evidenziato che

con sentenza 9C_646/2017 del 9 marzo 2018, in ambito di LAVS, al consid. 4.2,

con riferimento alla citata sentenza 2C_282/2017 del 4 dicembre 2017 (e alla

DTF 130 V 288 consid. 2.3), il Tribunale federale ha ribadito che per

determinare se si è in presenza o meno di una decisione occorre considerare le

caratteristiche materiali dell’atto. L’Alta Corte ha rammentato che un atto può

essere qualificato come decisione se, per il suo contenuto, ne ha le

caratteristiche, anche se non è intitolato come tale e non presenta determinati

elementi formali tipici di una decisione, quale l’indicazione dei mezzi di

diritto (DTF 143 III 162, consid. 2.2.1 pag. 164, DTF 134 V 145 consid. 3.2

pag. 148) e che la decisione che presenta un vizio di forma (per esempio,

assenza dei mezzi di diritto o di motivazione) non deve comportare alcun

pregiudizio alla persona interessata (art. 49 cpv. 3 LPGA).

Va

infine rammentato che le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente

passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l’assicurato o

l’assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di

prova che non potevano essere prodotti in precedenza (art. 53 cpv. 1 LPGA).

L’assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione

formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e

se la loro rettifica ha una notevole importanza (art. 53 cpv. 2 LPGA).

L’assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione,

contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all’invio del suo preavviso

all’autorità di ricorso (art. 53 cpv. 3 LPGA).

2.3

Nel

caso di specie la vertenza trae origine da uno scritto dell’8 maggio 2018

dell’avv. dott. RA 1 alla Cassa di compensazione tramite il quale, con

riferimento all’estratto conto dei contributi personali 2017 del 4 aprile 2018

(doc. 16), ha rilevato una “strana situazione”, nel senso che gli

acconti per il pagamento dei contributi richiesti sono sempre stati bassi ed i

conguagli invece elevati, con conseguente pagamento di interessi di mora ed ha

chiesto spiegazioni in merito (doc. 15; consid. 1.2). Dopo aver ricevuto la

procura sottoscritta dalla ricorrente, l’amministrazione il 25 maggio 2018 ha

comunicato all’avv. dott. RA 1 di aver calcolato gli acconti sulla base di un

utile presumibile di fr. 15'700 poiché non è mai stato domandato alcun

adeguamento e gli ha chiesto di indicare gli utili presumibili del 2017 e del

2018.

così da poter adeguare le richieste d’acconto (doc. 11). Il 1° giugno 2018

la ricorrente ha prodotto quanto richiesto (doc. 10) ed il 4 giugno 2018

l’amministrazione ha fissato i contributi per il 2017 e 2018 sulla base delle

indicazioni fornite (doc. 8 e 9). Il 22 maggio 2018 ed il 26 giugno 2018 la

Cassa ha invece calcolato gli interessi per i contributi 2015 (doc. 12, fr.

2'845.45) e per i contributi 2016 (doc. 7, fr. 836.70)

Il 12 luglio 2018

l’insorgente ha preso atto della lettera del 25 maggio 2018

dell’amministrazione che aveva spiegato il motivo del calcolo degli interessi

di mora 2013 e 2014, contestandone il contenuto e rilevando che le tassazioni fiscali

emesse in quegli anni avrebbero dovuto indurre la Cassa ad adeguare gli acconti

richiesti. La ricorrente ha chiesto di stornare a suo favore gli importi di fr.

3'567.15, fr. 2'441.20 e fr. 253.85, figuranti nell’estratto conto dei

contributi personali 2017 del 4 aprile 2018, che ritiene indebitamente

fatturati ed ha affermato che l’amministrazione non ha diritto di pretendere

interessi moratori (doc. 5). Essa ha allegato uno specchietto con l’ammontare

dei redditi privati dal 2010 al 2017 e gli acconti richiesti e le dichiarazioni

della Cassa del 6 febbraio 2012 (due) e dell’11 febbraio 2014 (una) con

l’indicazione dei contributi incassati e degli interessi di mora negli anni

2010, 2011, 2012 e 2013 (per questi ultimi due anni solo la dichiarazione dei

contributi incassati).

Con

scritto del 18 luglio 2018, qui impugnato, l’amministrazione, in risposta alla

lettera del 12 luglio 2018 della ricorrente, ha spiegato per quale motivo ha

calcolato i contributi d’acconto dovuti dall’insorgente sulla base di un

importo di fr. 15'700 ed ha allegato gli estratti conto dei contributi

personali per gli anni 2003-2004 e 2008-2014 (doc. 4). La Cassa ha concluso

affermando di confermare “le nostre decisioni e i relativi interessi di mora”

(cfr. consid. 1.10).

2.4

In

concreto lo scritto del 18 luglio 2018 della Cassa non contiene i mezzi di

diritto e non è intitolato “decisione” o “decisione su opposizione”.

Esso è sommariamente motivato e non indica a quali eventuali decisioni si

riferisce, limitandosi a citare la “lettera del 12.07.2018” della

ricorrente (doc. 4). Ciò, tuttavia, non è sufficiente per negarne la qualifica

di decisione; è infatti lampante che l’atto in esame implica un rapporto

giuridico e vincolante tra la Cassa e la ricorrente, la prima confermando “le

nostre decisioni e i relativi interessi di mora” e la seconda dovendoli

pagare (cfr. sentenza 9C_646/2017 del 9 marzo 2018, consid. 4.3; cfr. anche

sentenza 8C_433/2018 del 14 agosto 2018, consid. 5.2).

Tuttavia,

nella misura in cui la ricorrente chiede la restituzione degli importi di fr.

12'270.55 (fr. 6'008.35 quali interessi di mora pagati per gli anni 2013 e

2014; fr. 6'008.35 poiché contabilizzati in doppio nell’estratto conto 2017 [a

cui ha in seguito apparentemente rinunciato; cfr. doc. IX] e fr. 253.85

indicati quali interessi di mora per l’anno 2013 e contabilizzati nell’estratto

conto 2017 [a cui ha in seguito apparentemente rinunciato; cfr. doc. IX]), in via

subordinata di fr. 6'008.35, richiesti per la prima volta con lo scritto del 12

luglio 2018 (doc. 5), dopo la domanda di spiegazioni dell’8 maggio 2018, il

ricorso al TCA si rivela irricevibile a va trattato quale opposizione alla

decisione del 18 luglio 2018 (art. 52 LPGA). Infatti il 18 luglio 2018 l’amministrazione

si è espressa per la prima volta sulla richiesta di restituzione degli

interessi di mora del 2013 e del 2014 e dunque sull’implicita (vista la

richiesta di restituzione) domanda di revisione.

La

Cassa, su questo punto, dovrà emettere una decisione su opposizione che indichi

le ragioni per le quali accoglie o rifiuta l’implicita domanda di revisione

delle decisioni sugli interessi di mora del 3 maggio 2017 (doc. 18; per fr.

253.85

per i contributi 2013 per “ritardato pagamento”), del 14 marzo

2017.

(doc. 19: fr. 2'441.20 per contributi del 2014 per “discrepanza tra

acconti versati e fissazione definitiva (25%)”) e del 7 marzo 2017 (doc.

20; fr. 3'567.15 per contributi del 2013 per “discrepanza tra acconti

versati e fissazione definitiva (25%)”).

Nella

misura in cui la ricorrente chiede l’annullamento delle decisioni del 22 maggio

2018.

(interessi per contributi del 2015 per “discrepanza tra acconti versati

e fissazione definitiva (25%)”) e del 26 giugno 2018 (interessi per

contributi del 2016 per “discrepanza tra acconti versati e fissazione

definitiva (25%)”), essa domanda in realtà l’annullamento della decisione, che

su questi argomenti va intesa quale decisione su opposizione (inoltrata il 12

luglio 2018; doc. 5), del 18 luglio 2018, tramite la quale l’amministrazione ha

confermato “le nostre decisioni e i relativi interessi di mora” (doc.

4).

2.5

Per

i motivi che seguono la “decisione su opposizione” del 18 luglio 2018

non può essere confermata e deve essere annullata con rinvio degli atti

all’amministrazione per ulteriori approfondimenti, sia a causa della sua

carente motivazione sia perché le parti non hanno prodotto tutta la

documentazione necessaria per stabilire se la Cassa ha agito conformemente alla

legge o se vi è stata una violazione delle norme dell’OAVS.

A

questo proposito va rammentato che per l’art. 24 cpv. 1 OAVS nell’anno di

contribuzione corrente, le persone tenute a pagare i contributi devono pagare

contributi d’acconto a scadenze periodiche.

L’art.

24.

cpv. 2 OAVS prevede che le casse di compensazione stabiliscono i contributi

d’acconto sulla base del reddito presumibile dell’anno di contribuzione.

Possono fondarsi sul reddito determinante per l’ultima decisione di fissazione

dei contributi, salvo che la persona tenuta a pagare i contributi renda

verosimile che detto reddito non corrisponde manifestamente al reddito

presumibile.

Il

marg. 1146 delle direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle

persone senza attività lucrativa nell’AVS/AI e nelle IPG (DIN), prevede che le

casse di compensazione determinano i contributi d’acconto sulla base del

reddito presumibile dell’anno di contribuzione. Si fondano di principio sul

reddito determinante dell’ultima decisione di fissazione dei contributi.

Inoltre

per l’art. 24 cpv. 3 OAVS se durante o dopo l’anno di contribuzione risulta che

il reddito diverge sostanzialmente dal reddito presumibile, le casse di

compensazione adeguano i contributi d’acconto.

Le

DIN, al marg.1153, prevedono che se durante l’anno di contribuzione o dopo la

fine di quest’ultimo risulta che il reddito conseguito diverge sostanzialmente

dal reddito presumibile, le casse di compensazione adeguano i contributi

d’acconto (art. 24 cpv. 3 OAVS). Esse li adeguano immediatamente se

dall’ultima tassazione fiscale risulta che il reddito conseguito è

sostanzialmente aumentato o diminuito rispetto a quello inizialmente previsto

e, quindi, i contributi d’acconto pagati al momento sono troppo bassi o

elevati.

In

concreto con la “decisione su opposizione” del 18 luglio 2018

l’amministrazione si è limitata a sostenere che in virtù dell’art. 24 cpv. 4

OAVS, per il quale le persone tenute a pagare i contributi devono dare alle

casse di compensazione le indicazioni necessarie per la fissazione dei

contributi d’acconto, presentare se richiesto i giustificativi e segnalare le

divergenze sostanziali dal reddito presumibile, spettava alla ricorrente

chiedere l’adeguamento degli acconti dei contributi.

La

Cassa non ha invece preso posizione sulla specifica censura dell’interessata

secondo cui incombeva all’amministrazione stessa modificare gli acconti sulla

base delle ultime tassazioni fiscali (cfr. doc. 5, lettera/opposizione del 12

luglio 2018).

Il diritto di essere sentito

comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale

obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle

condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento del provvedimento

impugnato e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di

permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione

medesima. Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo

esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi

delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla

decisione (cfr. DTF 141 IV 249; sentenza 6B_966/2014 del 6 marzo 2017, consid.

2; STF del 24 gennaio 2007, U 397/05, con riferimenti; DTF 129 I 232 consid.

3.

).

Ora,

poiché su questo aspetto, rilevante per la ricorrente, l’amministrazione è

rimasta silente, occorre constatare una violazione del diritto di essere

sentito.

La

violazione non può essere sanata da questo Tribunale poiché gli atti prodotti

dalle parti sono incompleti.

In

primo luogo non sono state prodotte le decisioni di fissazione dei contributi

quale indipendente anteriori al periodo 1.1.2015 – 31.12.2015 se non quelle per

il 2013 e 2014 emesse tuttavia il 7 marzo 2017 (doc. 20) ed il 14 marzo 2017

(doc. 17), ossia successivamente alla richiesta di acconti per il 2015 e 2016.

Non è pertanto possibile

stabilire se l’amministrazione nel calcolare gli acconti dei contributi per gli

anni 2015 e 2016 ha applicato l’art. 24 cpv. 2 OAVS per il quale le casse

possono fondarsi per il calcolo dei contributi d’acconto sul reddito

determinante sull’ultima decisione di fissazione dei contributi.

In secondo luogo la

ricorrente ha trasmesso le tassazioni fiscali cantonali dal 2010 in poi (cfr.

allegato doc. F1: tassazione cantonale 2010 del 28 marzo 2012: reddito attività

indipendente pari a fr. 164'559; doc. F2: tassazione cantonale 2011 del 13

marzo 2013: reddito da attività indipendente pari a fr. 141'120; doc. F3:

tassazione cantonale 2012 del 9 aprile 2014: reddito da attività indipendente

pari a fr. 201'674; doc. F4: tassazione cantonale 2013 del 20 aprile 2016:

reddito attività indipendente pari a fr. 285'081; tassazione cantonale 2014 del

20.

aprile 2016 con reddito da attività indipendente di fr. 360'952), allorché

determinante per il calcolo dei contributi sociali dovuti dagli indipendenti,

sono, semmai, di norma, i redditi evinti dalla tassazione dell’imposta

federale diretta (cfr. art. 23 cpv. 1 OAVS).

Del

resto le sole tassazioni fiscali, anche se federali, non sarebbero comunque sufficienti

per stabilire se la Cassa ha applicato ossequiosamente l’art. 24 cpv. 3 OAVS

per il quale se durante o dopo l’anno di contribuzione risulta che il reddito

diverge sostanzialmente dal reddito presumibile, le casse di compensazione

adeguano i contributi d’acconto.

Infatti non è dato a

sapere quando l’amministrazione è venuta a conoscenza delle tassazioni federali.

Ora il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire, con la sentenza 9C_709/2007

del 20 settembre 2008 che “[…] le casse di compensazione non sono obbligate,

prima dell’emanazione di una decisione contributiva, di richiedere gli incarti

fiscali degli assicurati e di andare alla ricerca di notifiche di tassazione

cresciute in giudicato, essendo piuttosto il compito delle autorità fiscali di

trasmettere i dati necessari […]”.

Inoltre, anche se si

volesse ritenere, per pura ipotesi di lavoro, che la Cassa aveva a disposizione

tutti gli atti necessari per calcolare acconti sulla base di un importo

superiore rispetto a quello di fr. 15'700 utilizzato dall’amministrazione fin

dall’affiliazione della ricorrente quale indipendente alla fine degli anni ’90

/ inizio anni 2000 (cfr. doc. da 27 a 33), occorre ancora stabilire se ciò è

sufficiente per considerare che gli interessi non sono dovuti. Il TF ha infatti

già avuto modo di affermare nella DTF 134 V 405 al consid. 7.1 che “[…] l'interesse moratorio non ha carattere penale e matura

indipendentemente da ogni colpa. Per l'obbligo di prestare interessi di mora in

ambito contributivo non è pertanto decisivo se il ritardo nella fissazione o

nel pagamento dei contributi sia imputabile al contribuente oppure alla cassa

di compensazione (DTF 134 V 202 consid. 3.3.1

pag. 206 con riferimenti)”

In queste condizioni

poiché la Cassa non ha spiegato all’insorgente le ragioni per le quali malgrado

gli importanti redditi realizzati negli ultimi anni gli acconti non sono mai

stati adeguati verso l’alto, violando così il suo diritto di essere sentita, e

non essendo possibile, sulla sola base degli atti prodotti dalle parti,

accertare il momento a partire dal quale l’amministrazione è venuta a

conoscenza dell’aumento dei redditi dell’interessata, gli atti devono essere

rinviati alla Cassa per l’emanazione di una nuova decisione su opposizione.

Non

va dimenticato che l'accertamento dei fatti incombe in primo luogo all’amministrazione

in forza dell'obbligo derivante dall’art. 43 cpv. 1 LPGA, secondo il quale

l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti

e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno (STF 9C_675/2009 del 28 maggio 2010,

consid. 8.3).

L'amministrazione

non può rimandare gli approfondimenti necessari all'accertamento dei fatti

determinanti alla procedura di opposizione e tanto meno a quella giudiziaria di

ricorso senza in questo modo contravvenire allo scopo perseguito dalle relative

disposizioni che è quello di sgravare in definitiva i tribunali (STF

9C_675/2009 del 28 maggio 2010, consid. 8.3 e riferimenti).

In queste condizioni non è

necessario stabilire in questa sede se l’opposizione del 12 luglio 2018 contro

la decisione del 22 maggio 2018 è tardiva come sostenuto dalla Cassa. Spetterà

all’amministrazione prendere posizione anche su tale aspetto. Il TCA rileva

comunque, circa la prova della notifica alla persona assicurata di una

decisione formale emessa dall’amministrazione, che in ambito di assicurazioni

sociali, il Tribunale federale, in una sentenza pubblicata in DTF 136 V 295, al

consid. 5.9, ha rammentato:

" (…)

5.9

Per quel che concerne più precisamente la notifica di

una decisione o di una comunicazione dell'amministrazione, si ricorda che per

giurisprudenza l'onere della prova incombe di massima all'autorità che intende

trarne una conseguenza giuridica e che la circostanza deve perlomeno essere stabilita

con il grado della verosimiglianza preponderante richiesto in materia di

assicurazioni sociali (DTF 124 V 400 consid. 2b

pag. 402; DTF 121 V 5 consid. 3b pag.

6; cfr. pure DONZALLAZ, op. cit., n. 1263 segg.). L'autorità sopporta pertanto

le conseguenze dell'assenza di prova nel senso che se la notifica o la sua data

sono contestate e se esistono effettivamente dubbi a tale proposito, ci si

baserà sulle dichiarazioni del destinatario dell'invio (DTF 129 I 8 consid. 2.2

pag. 10; DTF 124 V 400 consid. 2a

pag. 402 con riferimenti). La spedizione con la posta normale non consente in

genere di stabilire se la comunicazione sia pervenuta al destinatario; la

semplice presenza nel fascicolo della copia dell'invio non è sufficiente per

dimostrare che tale lettera sia stata effettivamente

spedita e ricevuta (DTF 101 Ia 7 consid. 1 pag.

8). Tuttavia, la prova della notifica di un atto può risultare da altri indizi

o dall'insieme delle circostanze, quali la mancata protesta da parte di una

persona che riceve dei richiami (cfr. DTF 105 III 43 consid. 3

pag. 46).

Nel caso di specie, l'UAM non è stato in grado

di fornire la prova (secondo il grado della verosimiglianza preponderante)

dell'avvenuta notifica della sua comunicazione nella sfera di influenza

("Machtbereich") del destinatario (v. sentenza 8C_621/2007 del 5

maggio 2008 consid. 4.2). Né la Corte cantonale, che ha persino escluso la

sussistenza, per l'UAM, di un obbligo di informazione individuale e personale

ai frontalieri, ha ritenuto necessario approfondire oltre la questione

tralasciando così in particolare di sentire il datore di lavoro del ricorrente,

il quale, da parte sua, ancora in occasione dell'udienza del 25 settembre 2009

aveva categoricamente negato di essere stato informato, tramite la posta o P.

SA, sul diritto alla sanatoria. Di conseguenza ci si può e deve basare sulla

dichiarazione dell'insorgente che sostiene di essere venuto a conoscenza di

detta possibilità soltanto con la decisione di affiliazione d'ufficio del 17

febbraio 2009.”

Questo concetto è stato

confermato in sentenze successive, tra cui quella pubblicata in DTF 142 IV 125,

dove, in ambito penale, il TF ha precisato che se l’autorità penale notifica un

decreto d’accusa mediante invio postale semplice, ossia con modalità non

conformi all’art. 85 cpv. 2 CPP, le incombe l’onere di provare la notificazione

e la data in cui è avvenuta. La prova della data di ricezione del decreto da

parte del suo destinatario – unica determinante – non può essere considerata

fornita dal semplice richiamo ai tempi usuali di consegna degli invii postali

(consid. 4).

Non può poi essere

sottaciuta la circostanza che il 22 maggio 2018 l’amministrazione ha ricevuto

dall’avv. dott. RA 1 la procura sottoscritta in suo favore dalla ricorrente “nei

suoi rapporti con l’__________” (doc. 13) e pertanto l’invio della

decisione di medesima data sugli interessi di mora per i contributi 2015

apparentemente direttamente all’insorgente (cfr. doc. 12), potrebbe configurare

una notifica irregolare del provvedimento amministrativo che non deve

pregiudicare i diritti della persona assicurata (cfr. art. 49 cpv. 3 LPGA; cfr. anche artt. 38 PA e 107 cpv. 3 OG in vigore sino al 31 dicembre

2007.

e art. 49 LTF; DTF 111 V 150; RCC 1991 p. 393). La notifica irregolare di

una decisione (a valere quale violazione del diritto di essere sentito, DTF 129

V 73) – ad eccezione dell’assenza totale di notifica – non comporta in sé la

nullità della stessa con la conseguenza che il termine per impugnarla non

inizia a decorrere (DTF 129 I 364, 122 V 194, 122 I

97, 111 V 150; STFA I 565/2002

del 6 maggio 2003, C 168/00 del 13 febbraio 2001; Rhinow/Koller/Kiss, öffentliches

Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des Bundes, 1996, n. 380s).

Ad eccezione del caso di

assenza di notifica che, come detto, comporta la nullità della decisione, la

notifica irregolare non influisce sulla sua validità né sulla sua esistenza, ma

ha come conseguenza giuridica che il termine di ricorso non inizia a decorrere

(Stadelwieser, Die Eröffnung von Verfügungen, 1994, p. 157; Moor, Droit administratif, vol. II, 2002, p. 313). Gli effetti di

una decisione viziata da irregolare notifica vengono semplicemente differiti (Rhinow/Krähenmann, Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband,

1990, n. 84 cifra VI p. 285 e ivi giurisprudenza; ZBl 1984 p. 426; STFA I

398/03 del 14 giugno 2004). La sanzione legata ad un vizio di notifica consiste

quindi nel fatto che all’interessato la comunicazione difettosa non deve

cagionare pregiudizio, la notifica producendo i suoi effetti solo al momento in

cui colui al quale la comunicazione deve essere fatta ne viene a conoscenza

(VPB 1978 Nr. 96; Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2006,p. 353; Rhinow/Krähenmann, op.

cit., p. 283; STFA C 196/00 del 10 maggio 2001 consid. 1b; DTF 99 V 182 consid.

3);

La Cassa dovrà prendere in

considerazione anche questo aspetto.

Alla luce di quanto sopra

esposto la “decisione su opposizione” del 18 luglio 2018 va annullata e

l’incarto rinviato alla Cassa affinché, dopo aver esaminato l’intera

fattispecie conformemente a quanto descritto in precedenza, stabilisca

nuovamente, spiegandone dettagliatamente le ragioni, se l’interessata deve

pagare gli interessi per i contributi dovuti negli anni 2015 e 2016.

2.6

In queste condizioni, il

ricorso, nella misura in cui è ricevibile, va accolto e l’incarto rinviato alla

Cassa di compensazione.

Per

quanto concerne la restituzione degli interessi dovuti per gli anni 2013 e 2014,

l’amministrazione dovrà emettere una decisione su opposizione con la quale

dovrà spiegare se sono dati o meno i presupposti per una revisione delle

decisioni di fissazione dei contributi del 3 maggio 2017 (doc. 18; per fr.

253.85

per i contributi 2013 per “ritardato pagamento”), del 14 marzo

2017.

(doc. 19: fr. 2'441.20 per contributi del 2014 per “discrepanza tra

acconti versati e fissazione definitiva (25%)”) e del 7 marzo 2017 (doc.

20; fr. 3'567.15 per contributi del 2013 per “discrepanza tra acconti

versati e fissazione definitiva (25%)”) e di conseguenza per la

restituzione degli importi chiesti dall’insorgente in sede di ricorso.

Circa la fissazione degli

interessi per gli anni 2015 e 2016 l’amministrazione, dopo aver esaminato tutti

gli atti dell’incarto della ricorrente ed essersi espressa circa la

tempestività dell’opposizione del 12 luglio 2018 contro la decisione del 22

maggio 2018, dovrà stabilire se la percezione di interessi è corretta o meno e

in caso di risposta positiva indicarne dettagliatamente le ragioni.

Alla ricorrente, rappresentata

da un avvocato, vanno assegnate le ripetibili (art. 61 LPGA; cfr. sentenza

8C_28/2018 del 3 aprile 2018 dove al consid. 6 il TF ha rammentato, con

riferimento alla DTF 137 V 210 consid. 7.1, che “il rinvio con esito aperto

equivale a piena vittoria”).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.Il ricorso,

nella misura in cui è ricevibile, è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato alla Cassa per i suoi

incombenti.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa CO 1

verserà alla ricorrente fr. 2'500 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti