30.2018.18
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5 novembre 2018Italiano37 min
Source ti.ch
RI 1Raccomandata
Incarto
n.
30.2018.18-20
cs
Lugano
5 novembre 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul “ricorso/opposizione” del 24 agosto
2018 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la “decisione” / “decisione su opposizione”
del 18 luglio 2018 emanata da
CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto, in fatto
1.1. La RI 1, nata nel 1956, __________
presso l’ __________ di __________ dal 1996 al 2018, è anche affiliata quale
indipendente presso la Cassa CO 1.
1.2. L’8 maggio 2018 l’avv. dott. RA
1, in rappresentanza della RI 1, si è rivolto alla Cassa CO 1, affermando che
nell’ambito dell’allestimento della dichiarazione d’imposta della sua cliente
ha rilevato che dal conteggio dei contributi personali 2017 del 4 aprile 2018,
allegato allo scritto, emerge una situazione anomala, nel senso che vengono
versati acconti molto bassi e poi vengono fissati contributi importanti con
richiesta di interessi di mora. Ciò potrebbe significare che la cliente
potrebbe essersi sbagliata nel versamento degli acconti o che le vengono
chiesti acconti manifestamente insufficienti, “il che mi stupisce poiché
nelle dichiarazioni d’imposta degli anni (…) precedenti il 2016 ed il 2017 vi
sono sempre stati pagamenti importanti”. Il legale della RI 1 ha chiesto
spiegazioni ed in particolare “il perché dell’applicazione degli interessi
di mora e addirittura di una multa per diffida e tassazione d’ufficio”.
Contestualmente ha chiesto di adeguare il versamento dei contributi dell’anno
in corso e se negli anni precedenti fossero stati versati contributi
insufficienti di voler dare un’indicazione affinché la __________ possa
provvedere a versare contributi adeguati (doc. 15).
1.3. Il 22 maggio 2018 la Cassa ha
emanato la decisione di fissazione dei contributi personali per indipendenti
del 2015 sulla base di un reddito da attività indipendente di fr. 363'999 unitamente
alla decisione sugli interessi di mora per “discrepanza tra acconti versati
e fissazione definitiva (25%)” per il periodo dal 1° gennaio 2017 al 22
maggio 2018 per fr. 2'845.45 (doc. 12).
1.4. Dopo aver chiesto (doc. 14:
15 maggio 2018) ed ottenuto (doc. 15: 22 maggio 2018), la procura sottoscritta
dalla RI 1, il 25 maggio 2018 la Cassa, per il tramite del funzionario
incaricato __________, ha comunicato all’avv. dott. RA 1 che l’assicurata sta
pagando acconti sulla base di un importo di fr. 15'700 poiché non è mai stato
chiesto alcun adeguamento. L’amministrazione ha rammentato il contenuto dell’art.
41bis cpv. 1 lett. f OAVS ed ha chiesto all’avv. dott. RA 1 di voler compilare
il formulario con l’indicazione dell’utile presumibile nel 2017 e nel 2018
(doc. 11).
1.5. L’interessata ha ritornato il
formulario in data 1° giugno 2018 indicando redditi per fr. 277'000 nel 2017 e
fr. 190'000 nel 2018 (doc. 10).
1.6. Con decisione del 4 giugno
2018 la Cassa ha fissato i contributi quale indipendente per il 2017 sulla base
di un reddito di fr. 277'000 (doc. 9) e per il 2018 sulla base di un ammontare
di fr. 190'000 (doc. 8).
1.7. Con decisione del 26 giugno
2018 la Cassa ha fissato i contributi dovuti nel 2016 sulla base di un reddito
d’attività indipendente di fr. 304'068 unitamente agli interessi di mora per “discrepanza
tra acconti versati e fissazione definitiva (25%)” per il periodo dal 1°
gennaio 2018 al 26 giugno 2018 pari a fr. 836.70 (doc. 7).
1.8. Il 4 luglio 2018 la Cassa CO
1 ha fissato gli interessi di mora per “ritardato pagamento”, relativi
ai contributi del 2015 per il periodo dal 23 maggio 2018 (data successiva alla
fatturazione) al 4 luglio 2018 (data del pagamento) per un importo di fr.
238.20 (doc. 6).
1.9. Con scritto 12 luglio 2018
intitolato “Contributi personali AVS/AI/IPG quale indipendente della RI 1 -
vs __________” e trasmesso alla Cassa CO 1, all’attenzione di __________,
l’avv. dott. RA 1 rileva di aver preso atto dello scritto del 25 maggio 2018
nel quale sono giustificati precedenti addebiti di interessi di mora per gli
anni 2013 e 2014 con una mancata comunicazione da parte dell’interessata di un
utile presumibile superiore ai fr. 15'700 ed evidenzia come in realtà sia stata
l’amministrazione a chiedere acconti manifestamente insufficienti non tenendo
conto delle tassazioni annuali. Egli sottolinea che a partire dalla tassazione
2010 (“ma prima la situazione non era differente”) sono stati notificati
redditi da sempre superiori a fr. 220'000 e dal 2013 a fr. 300'000 e che
d’altra parte per ogni dichiarazione d’imposta l’amministrazione ha trasmesso
informazioni circa gli acconti versati nell’anno di cassa, che per gli anni
2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 erano da sempre superiori ai fr. 15'000 fino ad
un massimo di fr. 27'000. L’avv. dott. RA 1 sostiene che è responsabilità della
Cassa se sono stati chiesti acconti insufficienti e per questo
l’amministrazione non ha diritto di pretendere interessi moratori. Il legale
dell’assicurata chiede di stornare a favore della cliente i seguenti importi
figuranti nell’estratto conto dei contributi personali 2017 del 4 aprile 2018,
che ritiene indebitamente fatturati, ossia (cfr. allegato al doc. 15 “Estratto
conto – Contributi personali 2017”, pag. 1): fr. 3'567.15 (allegato al doc.
15: “AVS interessi di mora su contributi da Fattura di chiusura 2013”);
fr. 2'441.20 (allegato al doc. 15: “AVS interessi di mora su contributi da
Fattura di chiusura 2014”); fr. 253.85 (allegato al doc. 15: “AVS
Interessi di mora su contributi per Fattura di chiusura 01 – 12.2013”; doc.
C). Egli conclude affermando che “sono a disposizione nel caso non foste
d’accordo con questa mia richiesta”.
1.10. Tramite scritto del 18 luglio
2018 la Cassa, richiamata la “lettera del 12.07.2018”, ha risposto, affermando:
" (…) Nel
merito la informiamo che la signora RI 1 dall’inizio della sua affiliazione
quale indipendente paga degli acconti su un utile presumibile di CHF 15’700 da
lei dichiarato. Da questo momento in avanti la Cassa non ha mai ricevuto una
richiesta di modifica di tale reddito e di conseguenza gli acconti sono sempre
risultati insufficienti rispetto al guadagno effettivo dell’assicurata.
Ricordiamo che in base all’art. 24 cpv. 4
OAVS le persone tenute a pagare i contributi devono dare alle casse di
compensazione le indicazioni necessarie per la fissazione dei contributi
d’acconto, presentare se richiesto i giustificativi e segnalare le divergenze
sostanziali dal reddito presumibile.
Nelle dichiarazioni da lei allegate i
contributi pagati risultavano superiori in quanto tenevano conto già dei
conguagli pagati, in effetti dagli estratti annuali (cfr. allegati) si può
notare come già dal 2003 la signora si ritrovava a pagare degli acconti bassi
ed alla fine dell’anno dei conguagli molto alti con l’aggiunta di interessi di
mora.
Visto quanto sopra le confermiamo le nostre
decisioni e i relativi interessi di mora” (doc. 4)
Allo scritto l’amministrazione
ha allegato l’“estratto conto – Contributi personali” per gli anni 2003,
2004, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 (doc. 4).
1.11. Con atto intitolato “ricorso/opposizione”
del 24 agosto 2018 la RI 1, sempre rappresentata dallo studio legale RA 1, si è
rivolta al Tribunale cantonale delle assicurazioni (doc. I). La ricorrente ha
affermato di voler impugnare la decisione della Cassa CO 1 del 18 luglio 2018 “tramite
la quale ha confermato le sue precedenti decisioni sui contributi personali
AVS/AI/IPG quale indipendente” e “i relativi interessi di mora”.
In via principale la
ricorrente chiede l’accoglimento del ricorso, la condanna della Cassa alla
restituzione dell’importo complessivo di fr. 12'270.55, l’annullamento delle
decisioni del 26 giugno 2018 e del 22 maggio 2018, l’annullamento “sul
conteggio di conguaglio 2018” dell’addebito per interessi di mora. In via
subordinata l’insorgente chiede alla Cassa la restituzione di fr. 6'008.35,
l’annullamento delle decisioni del 26 giugno 2018 e del 22 maggio 2018 e
l’annullamento “sul conteggio di conguaglio 2018” dell’addebito di
interessi di mora. In via ancora più subordinata la ricorrente domanda
l’annullamento delle decisioni del 26 giugno 2018 e del 22 maggio 2018 e
dell’addebito di interessi di mora.
L’assicurata afferma che
con la “decisione” del 18 luglio 2018 la Cassa ha confermato le sue decisioni
sugli interessi di mora per ritardato pagamento del 26 giugno 2018 e del 22
maggio 2018 in seguito all’opposizione interposta il 12 luglio 2018. Inoltre
secondo l’insorgente l’amministrazione ha riconfermato tutte le sue precedenti
decisioni già cresciute in giudicato con le quali era stata condannata al
pagamento di interessi di mora. La Cassa ha così “rimesso in discussione
quanto già deciso in precedenza ed entrato in giudicato emanando una decisione
in revisione di conferma”. Per l’assicurata lo scritto del 12 luglio 2018 è
stato di conseguenza considerato dall’amministrazione come opposizione contro
le decisioni del 26 giugno 2018 e del 22 maggio 2018 e come “revisione
avverso le altre decisioni già cresciute in giudicato”. La ricorrente
ritiene che con il ricorso questo Tribunale “è quindi tenuto ad analizzare
giuridicamente, oltre le decisioni del 26.06.2018 e del 22.05.2018, anche tutte
le decisioni già entrate in giudicato e riconfermate dell’CO 1 il 18.07.2018”.
L’insorgente rammenta di
essere stata __________ dell’__________ di __________ dal 1996 e di essere
andata in pensione anticipata nel 2018. Ella ha inoltre svolto parte della sua
attività quale indipendente e per questo motivo è iscritta presso la Cassa CO 1.
Da un esame dell’estratto dei contributi personali 2017, effettuato ad inizio
2018, è emersa una situazione singolare, e meglio la richiesta di interessi di
mora su contributi 2013 (fr. 3'567.15), 2014 (fr. 2'441.20), 01-12.2013 (fr.
253.85).
Subito sono stati chiesti
ragguagli all’amministrazione con richiesta di adeguare immediatamente gli
acconti da versare. Il 25 maggio 2018 la Cassa ha rilevato che l’insorgente
stava pagando i contributi d’acconto sulla base di un reddito presumibile di
fr. 15'700 poiché non è mai stato chiesto un adeguamento. In seguito la Cassa
ha emesso due decisioni con le quali ha chiesto gli interessi di mora per
l’anno 2015 (fr. 2'845.45) e per il 2016 (fr. 836.70). Malgrado le
contestazioni dell’interessata, con decisione del 18 luglio 2018
l’amministrazione ha riconfermato le sue precedenti decisioni, facendo
riferimento all’art. 24 cpv. 4 OAVS.
Nel merito la ricorrente
contesta gli interessi di mora del 2013 e del 2014, che secondo la sua tesi
erano già stati contabilizzati nei rispettivi estratti conto e sostiene che “registrando
detti importi anche nell’estratto del 2017” l’amministrazione le “ha
quindi addebitato” (…) “due volte i medesimi interessi di mora” e
chiede la restituzione di fr. 6'008.35.
Essa sostiene in seguito
che spettava alla Cassa, sulla base dell’art. 24 cpv. 3 OAVS adeguare i
contributi d’acconto da quando è venuta a conoscenza tramite le tassazioni che
quelli richiesti erano insufficienti. Ciò sarebbe il caso dal 2010, da quando
l’interessata è sempre stata tassata su redditi derivanti da attività
indipendente superiori ai fr. 200'000, rispettivamente fr. 140'000. Per la
ricorrente dal 2013 l’amministrazione era a conoscenza che il reddito
presumibile preso in considerazione precedentemente per il calcolo degli
acconti era manifestamente sottostimato poiché il 28.03.2012 è stata emessa la
tassazione per l’anno 2010. Tutti gli interessi, secondo l’insorgente, devono
esserle restituiti poiché, per la ricorrente, derivanti da un errore
dell’amministrazione, per complessivi fr. 12'270.55 (secondo l’assicurata: fr.
6'008.35 negli anni 2013 e 2014; fr. 253.85 per l’anno 2013 contabilizzato
nell’estratto conto 2017, fr. 6'008.35 contabilizzati in doppio nell’estratto
conto 2017). Inoltre l’interessata chiede l’annullamento delle decisioni del 26
giugno 2018 e del 22 maggio 2018 poiché si riferiscono agli anni 2015 e 2016,
ossia ad anni ancora successivi a quelli per i quali l’amministrazione avrebbe
dovuto adeguare gli acconti.
1.12. Chiamata ad esprimersi in
merito, il 14 settembre 2018 la Cassa CO 1 ha chiesto in via principale il
rinvio degli atti per poter emanare decisioni su opposizione di sua competenza,
in via subordinata la reiezione del ricorso (doc. III). L’amministrazione
rileva che oggetto del contendere sono le decisioni sugli interessi di mora del
22 maggio 2018 per l’anno 2015 e del 26 giugno 2018 per l’anno 2016, decisioni
per le quali non è stata emessa alcuna decisione su opposizione. Per cui il
ricorso deve semmai essere ritenuto quale opposizione alle citate decisioni. Se
intende chiedere la revisione di decisioni già cresciute in giudicato la
ricorrente deve inoltrare una richiesta alla Cassa nei modi descritti dall’art.
53 LPGA.
1.13. Il 18 settembre 2018 il
Giudice delegato del TCA ha scritto al rappresentante della ricorrente e, vista
la particolarità del caso, ha ordinato un nuovo scambio di allegati in
applicazione dell’art. 8 Lptca (doc. IV).
1.14. L’avv. dott. RA 1 si è
espresso il 24 settembre 2018 (doc. V), ribadendo la sua posizione ed allegando
un estratto conto del 4 agosto 2018 di cui chiede di riconsiderare anche gli
importi di fr. 3'567.15 e fr. 2'441.20 “contabilizzati in doppio”,
poiché già contabilizzati negli estratti del 2013 e 2014. Si tratterebbe di un
errore manifesto che la Cassa sarebbe obbligata a correggere.
1.15. L’amministrazione ha preso
posizione il 2 ottobre 2018 (doc. VII). Circa la decisione del 22 maggio 2018 la
Cassa afferma che “pur non potendo comprovare una precedente notifica della
suddetta decisione rispetto a quanto addotto dall’insorgente, la Cassa reputa
che l’impugnativa deve essere considerata irricevibile poiché inoltrata oltre i
termini di legge previsti dall’art. 52 LPGA”. Per quanto concerne sia la
predetta decisione del 22 maggio 2018, nel caso in cui la contestazione fosse
ritenuta tempestiva, sia quella del 26 giugno 2018 la convenuta chiede la reiezione
delle contestazioni sulla base degli art. 24 e 25 OAVS e delle direttive. Circa
la “doppia contabilizzazione” l’amministrazione evidenzia che l’estratto conto
del 4 agosto 2018 è stato emesso in seguito alla richiesta della medesima
interessata di avere un estratto dei contributi versati nel 2017 per la
compilazione della dichiarazione d’imposta. In questo documento appaiono tutti
Fatti
i movimenti contabili contributivi dell’interessata che possono però riguardare
anche anni contributivi precedenti come nel caso concreto. La decisione di
fissazione dei contributi 2013 è stata emessa nell’anno civile 2017 unitamente
alla decisione sugli interessi di mora di fr. 3'567.15, così come quella dei
contributi 2014 e gli interessi di mora di fr. 2'441.20.
Gli estratti conto del 18
luglio 2018 sono stati emanati in seguito alla richiesta dell’avv. dott. RA 1
del 12 luglio 2018 e vi figurano i contributi, diffide e interessi di mora “per
discrepanza del 25%” registrati e pagati, riferiti ai singoli anni
contributivi 2003, 2004, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014.
Circa l’importo di fr.
253.85 registrato nell’estratto conto 2017 la Cassa afferma che si riferisce
agli interessi di mora per per ritardato pagamento (art. 41bis cpv. 1 lett. e
OAVS) conteggiati con decisione del 3 maggio 2017.
Per quanto concerne gli
anni precedenti al 2015 la Cassa ribadisce che spetta alla ricorrente inoltrare
una richiesta ai sensi dell’art. 53 LPGA.
Infine l’amministrazione
evidenzia come il conteggio da ultimo allegato dalla ricorrente concerne i
contributi paritetici da lei dovuti quale datrice di lavoro di personale
domestico e che l’acconto emesso il 4 settembre 2018 per l’attività
indipendente è stato calcolato sulla base di un reddito presumibile di fr.
190'000 come richiesto.
1.16. Il 15 ottobre 2018 la
ricorrente, dopo aver preso posizione sugli atti prodotti dalla Cassa ed aver
rilevato che il reddito di fr. 15'700 su cui sono stati pagati gli acconti era
stato accertato dalla medesima amministrazione al momento della sua affiliazione
quale indipendente sulla base della tassazione 1997/1998, evidenzia come la
stessa amministrazione non è in grado di provare la data di notifica della
decisione sugli interessi di mora 2015 del 22 maggio 2018 e malgrado ciò
sostiene che l’impugnativa sia irricevibile. La ricorrente non è d’accordo con
la tesi della convenuta e chiede che la decisione sugli interessi di mora 2015
e quella sugli interessi di mora 2016, siano esaminate dal Tribunale.
L’interessata evidenzia che nel precedente scritto l’amministrazione aveva dato
la disponibilità ad emettere una decisione su opposizione per entrambi gli
anni, mentre adesso sembra avervi rinunciato. La ricorrente è pertanto
d’accordo che il TCA decida sia sulla ricevibilità che nel merito
dell’impugnativa, per evitare un doppio ricorso.
Circa la “doppia
contabilizzazione”, l’insorgente rileva che nel suo precedente scritto
aveva segnalato la possibilità che gli importi di fr. 3'567.15 e fr. 2'441.20
fossero stati contabilizzati due volte e che apparentemente questa pretesa si
basava su un suo errore di valutazione di una parte dei documenti ricevuti e
per questo rinuncia alla riconsiderazione dell’ipotesi di doppia
contabilizzazione che comunque non è un problema di diritto ma di incasso. La
medesima osservazione vale con riferimento all’importo di fr. 253.85 di cui
all’osservazione B dello scritto del 24 settembre 2018.
Circa la ricevibilità del
ricorso per le decisioni precedenti al 2015 la ricorrente richiama le
osservazioni del ricorso e dello scritto del 24 settembre 2018 (doc. IX).
1.17. All’amministrazione è stato
assegnato un termine di 5 giorni per presentare eventuali ulteriori
osservazioni (doc. X).
Considerandi
2.1
In concreto con il ricorso
l’insorgente contesta la “decisione” del 18 luglio 2018
dell’amministrazione e chiede la restituzione di un importo complessivo di fr.
12'270.55 (fr. 6'008.35 quali interessi di mora pagati per gli anni 2013 e
2014; fr. 6'008.35 poiché contabilizzati in doppio nell’estratto conto 2017;
fr. 253.85 indicati quali interessi di mora per l’anno 2013 e contabilizzati
nell’estratto conto 2017; in via subordinata di fr. 6'008.35) e l’annullamento
delle decisioni sugli interessi di mora dei contributi del 2015 del 22 maggio
2018.
e dei contributi del 2016 del 26 giugno 2018 con la precisazione che nel
conteggio di conguaglio 2018 non le verranno addebitati interessi di mora (doc.
I).
Con scritto del 15 ottobre
2018.
la ricorrente, dopo aver esaminato la documentazione prodotta
dall’amministrazione e preso atto delle spiegazioni fornite dalla Cassa, ha
rinunciato all’ipotesi di “doppia contabilizzazione” degli importi di
fr. 3'567.15 e di fr. 2'441.20 (complessivamente fr. 6'008.35), figuranti nell’estratto
conto 2017 del 4 aprile 2018 e dell’ammontare di fr. 253.85 registrato anch’esso
nell’estratto conto 2017 e riferito all’anno di contribuzione 2013, sollevata
con le osservazioni del 24 settembre 2018, precisando che comunque non si
tratta di una questione di diritto, bensì di incasso (doc. IX).
2.2
Per
quel che concerne l'assicurazione federale su l’assicurazione per la vecchiaia
e per i superstiti (LAVS; RS 831.10), l’art. 1 cpv. 1 LAVS prevede che le
disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all’assicurazione
per la vecchiaia e per i superstiti disciplinata in questa prima parte, sempre
che la presente legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA.
Ai sensi dell’art. 49 cpv.
1.
LPGA nei casi di ragguardevole entità o quando vi è disaccordo con
l’interessato, l’assicuratore deve emanare per iscritto le decisioni in materia
di prestazioni, crediti e ingiunzioni.
Secondo l’art. 49 cpv. 2
LPGA una domanda relativa a una decisione d’accertamento deve essere
soddisfatta se il richiedente fa valere un interesse degno di protezione.
L’art. 49 cpv. 3 LPGA
prevede che le decisioni sono accompagnate da un avvertimento relativo ai
rimedi giuridici. Devono essere motivate se non corrispondono interamente alle
richieste delle parti. La notificazione irregolare di una decisione non deve
provocare pregiudizi per l’interessato.
Le decisioni possono
essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che
le ha notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali
(art. 52 cpv. 1 LPGA). Le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un
termine adeguato. Sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai rimedi
giuridici (art. 52 cpv. 2 LPGA). La procedura d’opposizione è gratuita. Di
regola non sono accordate ripetibili (art. 52 cpv. 3 LPGA).
Come emerge da una
sentenza 8C_433/2018 del 14 agosto 2018 al consid. 5.2, “ […] per
determinare se si tratta di una decisione o no occorre considerare le condizioni
materiali dell’atto contestato, in particolare se l’autorità competente abbia
inteso creare una relazione giuridica obbligatoria e con carattere d’imperio
fra l’autorità amministrativa e il cittadino (da ultimo sentenza 2C_282/2017
del 4 dicembre 2017 consid. 2.1 con riferimenti)”.
Nella citata sentenza
2C_282/2017 del 4 dicembre 2017 al consid. 2.1, il TF ha affermato che nel
diritto pubblico la nozione di decisione in senso largo concerne di principio
ogni risoluzione emanata da un’autorità che è destinata a produrre un effetto
giuridico concreto o a constatare l’esistenza o l’inesistenza di un diritto o
di un obbligo; in senso stretto è un atto che, rispondendo a questa
definizione, interviene in un caso individuale e concreto. L’Alta Corte ha
rammentato che semplici dichiarazioni, come opinioni, comunicazioni, prese di
posizione, raccomandazioni od informazioni non rientrano nella categoria di
decisioni, in mancanza di un carattere giuridico vincolante. Per stabilire se
si è in presenza o meno di una decisione, occorre considerare le
caratteristiche materiali dell’atto che può essere qualificato come decisione
se, per il suo contenuto, ne ha le caratteristiche, anche se non è intitolato
come tale e non presenta alcuni elementi formali tipici di una decisione, quali
l’indicazione dei mezzi di diritto (sentenza 1C_532/2016 del 21 giugno 2017,
consid. 2.3.1, sentenza 2C_271/2012 del 14 agosto 2012 consid. 1.3, non
pubblicato in DTF 139 II 384).
Va ancora evidenziato che
con sentenza 9C_646/2017 del 9 marzo 2018, in ambito di LAVS, al consid. 4.2,
con riferimento alla citata sentenza 2C_282/2017 del 4 dicembre 2017 (e alla
DTF 130 V 288 consid. 2.3), il Tribunale federale ha ribadito che per
determinare se si è in presenza o meno di una decisione occorre considerare le
caratteristiche materiali dell’atto. L’Alta Corte ha rammentato che un atto può
essere qualificato come decisione se, per il suo contenuto, ne ha le
caratteristiche, anche se non è intitolato come tale e non presenta determinati
elementi formali tipici di una decisione, quale l’indicazione dei mezzi di
diritto (DTF 143 III 162, consid. 2.2.1 pag. 164, DTF 134 V 145 consid. 3.2
pag. 148) e che la decisione che presenta un vizio di forma (per esempio,
assenza dei mezzi di diritto o di motivazione) non deve comportare alcun
pregiudizio alla persona interessata (art. 49 cpv. 3 LPGA).
Va
infine rammentato che le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente
passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l’assicurato o
l’assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di
prova che non potevano essere prodotti in precedenza (art. 53 cpv. 1 LPGA).
L’assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione
formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e
se la loro rettifica ha una notevole importanza (art. 53 cpv. 2 LPGA).
L’assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione,
contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all’invio del suo preavviso
all’autorità di ricorso (art. 53 cpv. 3 LPGA).
2.3
Nel
caso di specie la vertenza trae origine da uno scritto dell’8 maggio 2018
dell’avv. dott. RA 1 alla Cassa di compensazione tramite il quale, con
riferimento all’estratto conto dei contributi personali 2017 del 4 aprile 2018
(doc. 16), ha rilevato una “strana situazione”, nel senso che gli
acconti per il pagamento dei contributi richiesti sono sempre stati bassi ed i
conguagli invece elevati, con conseguente pagamento di interessi di mora ed ha
chiesto spiegazioni in merito (doc. 15; consid. 1.2). Dopo aver ricevuto la
procura sottoscritta dalla ricorrente, l’amministrazione il 25 maggio 2018 ha
comunicato all’avv. dott. RA 1 di aver calcolato gli acconti sulla base di un
utile presumibile di fr. 15'700 poiché non è mai stato domandato alcun
adeguamento e gli ha chiesto di indicare gli utili presumibili del 2017 e del
2018.
così da poter adeguare le richieste d’acconto (doc. 11). Il 1° giugno 2018
la ricorrente ha prodotto quanto richiesto (doc. 10) ed il 4 giugno 2018
l’amministrazione ha fissato i contributi per il 2017 e 2018 sulla base delle
indicazioni fornite (doc. 8 e 9). Il 22 maggio 2018 ed il 26 giugno 2018 la
Cassa ha invece calcolato gli interessi per i contributi 2015 (doc. 12, fr.
2'845.45) e per i contributi 2016 (doc. 7, fr. 836.70)
Il 12 luglio 2018
l’insorgente ha preso atto della lettera del 25 maggio 2018
dell’amministrazione che aveva spiegato il motivo del calcolo degli interessi
di mora 2013 e 2014, contestandone il contenuto e rilevando che le tassazioni fiscali
emesse in quegli anni avrebbero dovuto indurre la Cassa ad adeguare gli acconti
richiesti. La ricorrente ha chiesto di stornare a suo favore gli importi di fr.
3'567.15, fr. 2'441.20 e fr. 253.85, figuranti nell’estratto conto dei
contributi personali 2017 del 4 aprile 2018, che ritiene indebitamente
fatturati ed ha affermato che l’amministrazione non ha diritto di pretendere
interessi moratori (doc. 5). Essa ha allegato uno specchietto con l’ammontare
dei redditi privati dal 2010 al 2017 e gli acconti richiesti e le dichiarazioni
della Cassa del 6 febbraio 2012 (due) e dell’11 febbraio 2014 (una) con
l’indicazione dei contributi incassati e degli interessi di mora negli anni
2010, 2011, 2012 e 2013 (per questi ultimi due anni solo la dichiarazione dei
contributi incassati).
Con
scritto del 18 luglio 2018, qui impugnato, l’amministrazione, in risposta alla
lettera del 12 luglio 2018 della ricorrente, ha spiegato per quale motivo ha
calcolato i contributi d’acconto dovuti dall’insorgente sulla base di un
importo di fr. 15'700 ed ha allegato gli estratti conto dei contributi
personali per gli anni 2003-2004 e 2008-2014 (doc. 4). La Cassa ha concluso
affermando di confermare “le nostre decisioni e i relativi interessi di mora”
(cfr. consid. 1.10).
2.4
In
concreto lo scritto del 18 luglio 2018 della Cassa non contiene i mezzi di
diritto e non è intitolato “decisione” o “decisione su opposizione”.
Esso è sommariamente motivato e non indica a quali eventuali decisioni si
riferisce, limitandosi a citare la “lettera del 12.07.2018” della
ricorrente (doc. 4). Ciò, tuttavia, non è sufficiente per negarne la qualifica
di decisione; è infatti lampante che l’atto in esame implica un rapporto
giuridico e vincolante tra la Cassa e la ricorrente, la prima confermando “le
nostre decisioni e i relativi interessi di mora” e la seconda dovendoli
pagare (cfr. sentenza 9C_646/2017 del 9 marzo 2018, consid. 4.3; cfr. anche
sentenza 8C_433/2018 del 14 agosto 2018, consid. 5.2).
Tuttavia,
nella misura in cui la ricorrente chiede la restituzione degli importi di fr.
12'270.55 (fr. 6'008.35 quali interessi di mora pagati per gli anni 2013 e
2014; fr. 6'008.35 poiché contabilizzati in doppio nell’estratto conto 2017 [a
cui ha in seguito apparentemente rinunciato; cfr. doc. IX] e fr. 253.85
indicati quali interessi di mora per l’anno 2013 e contabilizzati nell’estratto
conto 2017 [a cui ha in seguito apparentemente rinunciato; cfr. doc. IX]), in via
subordinata di fr. 6'008.35, richiesti per la prima volta con lo scritto del 12
luglio 2018 (doc. 5), dopo la domanda di spiegazioni dell’8 maggio 2018, il
ricorso al TCA si rivela irricevibile a va trattato quale opposizione alla
decisione del 18 luglio 2018 (art. 52 LPGA). Infatti il 18 luglio 2018 l’amministrazione
si è espressa per la prima volta sulla richiesta di restituzione degli
interessi di mora del 2013 e del 2014 e dunque sull’implicita (vista la
richiesta di restituzione) domanda di revisione.
La
Cassa, su questo punto, dovrà emettere una decisione su opposizione che indichi
le ragioni per le quali accoglie o rifiuta l’implicita domanda di revisione
delle decisioni sugli interessi di mora del 3 maggio 2017 (doc. 18; per fr.
253.85
per i contributi 2013 per “ritardato pagamento”), del 14 marzo
2017.
(doc. 19: fr. 2'441.20 per contributi del 2014 per “discrepanza tra
acconti versati e fissazione definitiva (25%)”) e del 7 marzo 2017 (doc.
20; fr. 3'567.15 per contributi del 2013 per “discrepanza tra acconti
versati e fissazione definitiva (25%)”).
Nella
misura in cui la ricorrente chiede l’annullamento delle decisioni del 22 maggio
2018.
(interessi per contributi del 2015 per “discrepanza tra acconti versati
e fissazione definitiva (25%)”) e del 26 giugno 2018 (interessi per
contributi del 2016 per “discrepanza tra acconti versati e fissazione
definitiva (25%)”), essa domanda in realtà l’annullamento della decisione, che
su questi argomenti va intesa quale decisione su opposizione (inoltrata il 12
luglio 2018; doc. 5), del 18 luglio 2018, tramite la quale l’amministrazione ha
confermato “le nostre decisioni e i relativi interessi di mora” (doc.
4).
2.5
Per
i motivi che seguono la “decisione su opposizione” del 18 luglio 2018
non può essere confermata e deve essere annullata con rinvio degli atti
all’amministrazione per ulteriori approfondimenti, sia a causa della sua
carente motivazione sia perché le parti non hanno prodotto tutta la
documentazione necessaria per stabilire se la Cassa ha agito conformemente alla
legge o se vi è stata una violazione delle norme dell’OAVS.
A
questo proposito va rammentato che per l’art. 24 cpv. 1 OAVS nell’anno di
contribuzione corrente, le persone tenute a pagare i contributi devono pagare
contributi d’acconto a scadenze periodiche.
L’art.
24.
cpv. 2 OAVS prevede che le casse di compensazione stabiliscono i contributi
d’acconto sulla base del reddito presumibile dell’anno di contribuzione.
Possono fondarsi sul reddito determinante per l’ultima decisione di fissazione
dei contributi, salvo che la persona tenuta a pagare i contributi renda
verosimile che detto reddito non corrisponde manifestamente al reddito
presumibile.
Il
marg. 1146 delle direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle
persone senza attività lucrativa nell’AVS/AI e nelle IPG (DIN), prevede che le
casse di compensazione determinano i contributi d’acconto sulla base del
reddito presumibile dell’anno di contribuzione. Si fondano di principio sul
reddito determinante dell’ultima decisione di fissazione dei contributi.
Inoltre
per l’art. 24 cpv. 3 OAVS se durante o dopo l’anno di contribuzione risulta che
il reddito diverge sostanzialmente dal reddito presumibile, le casse di
compensazione adeguano i contributi d’acconto.
Le
DIN, al marg.1153, prevedono che se durante l’anno di contribuzione o dopo la
fine di quest’ultimo risulta che il reddito conseguito diverge sostanzialmente
dal reddito presumibile, le casse di compensazione adeguano i contributi
d’acconto (art. 24 cpv. 3 OAVS). Esse li adeguano immediatamente se
dall’ultima tassazione fiscale risulta che il reddito conseguito è
sostanzialmente aumentato o diminuito rispetto a quello inizialmente previsto
e, quindi, i contributi d’acconto pagati al momento sono troppo bassi o
elevati.
In
concreto con la “decisione su opposizione” del 18 luglio 2018
l’amministrazione si è limitata a sostenere che in virtù dell’art. 24 cpv. 4
OAVS, per il quale le persone tenute a pagare i contributi devono dare alle
casse di compensazione le indicazioni necessarie per la fissazione dei
contributi d’acconto, presentare se richiesto i giustificativi e segnalare le
divergenze sostanziali dal reddito presumibile, spettava alla ricorrente
chiedere l’adeguamento degli acconti dei contributi.
La
Cassa non ha invece preso posizione sulla specifica censura dell’interessata
secondo cui incombeva all’amministrazione stessa modificare gli acconti sulla
base delle ultime tassazioni fiscali (cfr. doc. 5, lettera/opposizione del 12
luglio 2018).
Il diritto di essere sentito
comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale
obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle
condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento del provvedimento
impugnato e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di
permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione
medesima. Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo
esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi
delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla
decisione (cfr. DTF 141 IV 249; sentenza 6B_966/2014 del 6 marzo 2017, consid.
2; STF del 24 gennaio 2007, U 397/05, con riferimenti; DTF 129 I 232 consid.
3.
).
Ora,
poiché su questo aspetto, rilevante per la ricorrente, l’amministrazione è
rimasta silente, occorre constatare una violazione del diritto di essere
sentito.
La
violazione non può essere sanata da questo Tribunale poiché gli atti prodotti
dalle parti sono incompleti.
In
primo luogo non sono state prodotte le decisioni di fissazione dei contributi
quale indipendente anteriori al periodo 1.1.2015 – 31.12.2015 se non quelle per
il 2013 e 2014 emesse tuttavia il 7 marzo 2017 (doc. 20) ed il 14 marzo 2017
(doc. 17), ossia successivamente alla richiesta di acconti per il 2015 e 2016.
Non è pertanto possibile
stabilire se l’amministrazione nel calcolare gli acconti dei contributi per gli
anni 2015 e 2016 ha applicato l’art. 24 cpv. 2 OAVS per il quale le casse
possono fondarsi per il calcolo dei contributi d’acconto sul reddito
determinante sull’ultima decisione di fissazione dei contributi.
In secondo luogo la
ricorrente ha trasmesso le tassazioni fiscali cantonali dal 2010 in poi (cfr.
allegato doc. F1: tassazione cantonale 2010 del 28 marzo 2012: reddito attività
indipendente pari a fr. 164'559; doc. F2: tassazione cantonale 2011 del 13
marzo 2013: reddito da attività indipendente pari a fr. 141'120; doc. F3:
tassazione cantonale 2012 del 9 aprile 2014: reddito da attività indipendente
pari a fr. 201'674; doc. F4: tassazione cantonale 2013 del 20 aprile 2016:
reddito attività indipendente pari a fr. 285'081; tassazione cantonale 2014 del
20.
aprile 2016 con reddito da attività indipendente di fr. 360'952), allorché
determinante per il calcolo dei contributi sociali dovuti dagli indipendenti,
sono, semmai, di norma, i redditi evinti dalla tassazione dell’imposta
federale diretta (cfr. art. 23 cpv. 1 OAVS).
Del
resto le sole tassazioni fiscali, anche se federali, non sarebbero comunque sufficienti
per stabilire se la Cassa ha applicato ossequiosamente l’art. 24 cpv. 3 OAVS
per il quale se durante o dopo l’anno di contribuzione risulta che il reddito
diverge sostanzialmente dal reddito presumibile, le casse di compensazione
adeguano i contributi d’acconto.
Infatti non è dato a
sapere quando l’amministrazione è venuta a conoscenza delle tassazioni federali.
Ora il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire, con la sentenza 9C_709/2007
del 20 settembre 2008 che “[…] le casse di compensazione non sono obbligate,
prima dell’emanazione di una decisione contributiva, di richiedere gli incarti
fiscali degli assicurati e di andare alla ricerca di notifiche di tassazione
cresciute in giudicato, essendo piuttosto il compito delle autorità fiscali di
trasmettere i dati necessari […]”.
Inoltre, anche se si
volesse ritenere, per pura ipotesi di lavoro, che la Cassa aveva a disposizione
tutti gli atti necessari per calcolare acconti sulla base di un importo
superiore rispetto a quello di fr. 15'700 utilizzato dall’amministrazione fin
dall’affiliazione della ricorrente quale indipendente alla fine degli anni ’90
/ inizio anni 2000 (cfr. doc. da 27 a 33), occorre ancora stabilire se ciò è
sufficiente per considerare che gli interessi non sono dovuti. Il TF ha infatti
già avuto modo di affermare nella DTF 134 V 405 al consid. 7.1 che “[…] l'interesse moratorio non ha carattere penale e matura
indipendentemente da ogni colpa. Per l'obbligo di prestare interessi di mora in
ambito contributivo non è pertanto decisivo se il ritardo nella fissazione o
nel pagamento dei contributi sia imputabile al contribuente oppure alla cassa
di compensazione (DTF 134 V 202 consid. 3.3.1
pag. 206 con riferimenti)”
In queste condizioni
poiché la Cassa non ha spiegato all’insorgente le ragioni per le quali malgrado
gli importanti redditi realizzati negli ultimi anni gli acconti non sono mai
stati adeguati verso l’alto, violando così il suo diritto di essere sentita, e
non essendo possibile, sulla sola base degli atti prodotti dalle parti,
accertare il momento a partire dal quale l’amministrazione è venuta a
conoscenza dell’aumento dei redditi dell’interessata, gli atti devono essere
rinviati alla Cassa per l’emanazione di una nuova decisione su opposizione.
Non
va dimenticato che l'accertamento dei fatti incombe in primo luogo all’amministrazione
in forza dell'obbligo derivante dall’art. 43 cpv. 1 LPGA, secondo il quale
l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti
e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno (STF 9C_675/2009 del 28 maggio 2010,
consid. 8.3).
L'amministrazione
non può rimandare gli approfondimenti necessari all'accertamento dei fatti
determinanti alla procedura di opposizione e tanto meno a quella giudiziaria di
ricorso senza in questo modo contravvenire allo scopo perseguito dalle relative
disposizioni che è quello di sgravare in definitiva i tribunali (STF
9C_675/2009 del 28 maggio 2010, consid. 8.3 e riferimenti).
In queste condizioni non è
necessario stabilire in questa sede se l’opposizione del 12 luglio 2018 contro
la decisione del 22 maggio 2018 è tardiva come sostenuto dalla Cassa. Spetterà
all’amministrazione prendere posizione anche su tale aspetto. Il TCA rileva
comunque, circa la prova della notifica alla persona assicurata di una
decisione formale emessa dall’amministrazione, che in ambito di assicurazioni
sociali, il Tribunale federale, in una sentenza pubblicata in DTF 136 V 295, al
consid. 5.9, ha rammentato:
" (…)
5.9
Per quel che concerne più precisamente la notifica di
una decisione o di una comunicazione dell'amministrazione, si ricorda che per
giurisprudenza l'onere della prova incombe di massima all'autorità che intende
trarne una conseguenza giuridica e che la circostanza deve perlomeno essere stabilita
con il grado della verosimiglianza preponderante richiesto in materia di
assicurazioni sociali (DTF 124 V 400 consid. 2b
pag. 402; DTF 121 V 5 consid. 3b pag.
6; cfr. pure DONZALLAZ, op. cit., n. 1263 segg.). L'autorità sopporta pertanto
le conseguenze dell'assenza di prova nel senso che se la notifica o la sua data
sono contestate e se esistono effettivamente dubbi a tale proposito, ci si
baserà sulle dichiarazioni del destinatario dell'invio (DTF 129 I 8 consid. 2.2
pag. 10; DTF 124 V 400 consid. 2a
pag. 402 con riferimenti). La spedizione con la posta normale non consente in
genere di stabilire se la comunicazione sia pervenuta al destinatario; la
semplice presenza nel fascicolo della copia dell'invio non è sufficiente per
dimostrare che tale lettera sia stata effettivamente
spedita e ricevuta (DTF 101 Ia 7 consid. 1 pag.
8). Tuttavia, la prova della notifica di un atto può risultare da altri indizi
o dall'insieme delle circostanze, quali la mancata protesta da parte di una
persona che riceve dei richiami (cfr. DTF 105 III 43 consid. 3
pag. 46).
Nel caso di specie, l'UAM non è stato in grado
di fornire la prova (secondo il grado della verosimiglianza preponderante)
dell'avvenuta notifica della sua comunicazione nella sfera di influenza
("Machtbereich") del destinatario (v. sentenza 8C_621/2007 del 5
maggio 2008 consid. 4.2). Né la Corte cantonale, che ha persino escluso la
sussistenza, per l'UAM, di un obbligo di informazione individuale e personale
ai frontalieri, ha ritenuto necessario approfondire oltre la questione
tralasciando così in particolare di sentire il datore di lavoro del ricorrente,
il quale, da parte sua, ancora in occasione dell'udienza del 25 settembre 2009
aveva categoricamente negato di essere stato informato, tramite la posta o P.
SA, sul diritto alla sanatoria. Di conseguenza ci si può e deve basare sulla
dichiarazione dell'insorgente che sostiene di essere venuto a conoscenza di
detta possibilità soltanto con la decisione di affiliazione d'ufficio del 17
febbraio 2009.”
Questo concetto è stato
confermato in sentenze successive, tra cui quella pubblicata in DTF 142 IV 125,
dove, in ambito penale, il TF ha precisato che se l’autorità penale notifica un
decreto d’accusa mediante invio postale semplice, ossia con modalità non
conformi all’art. 85 cpv. 2 CPP, le incombe l’onere di provare la notificazione
e la data in cui è avvenuta. La prova della data di ricezione del decreto da
parte del suo destinatario – unica determinante – non può essere considerata
fornita dal semplice richiamo ai tempi usuali di consegna degli invii postali
(consid. 4).
Non può poi essere
sottaciuta la circostanza che il 22 maggio 2018 l’amministrazione ha ricevuto
dall’avv. dott. RA 1 la procura sottoscritta in suo favore dalla ricorrente “nei
suoi rapporti con l’__________” (doc. 13) e pertanto l’invio della
decisione di medesima data sugli interessi di mora per i contributi 2015
apparentemente direttamente all’insorgente (cfr. doc. 12), potrebbe configurare
una notifica irregolare del provvedimento amministrativo che non deve
pregiudicare i diritti della persona assicurata (cfr. art. 49 cpv. 3 LPGA; cfr. anche artt. 38 PA e 107 cpv. 3 OG in vigore sino al 31 dicembre
2007.
e art. 49 LTF; DTF 111 V 150; RCC 1991 p. 393). La notifica irregolare di
una decisione (a valere quale violazione del diritto di essere sentito, DTF 129
V 73) – ad eccezione dell’assenza totale di notifica – non comporta in sé la
nullità della stessa con la conseguenza che il termine per impugnarla non
inizia a decorrere (DTF 129 I 364, 122 V 194, 122 I
97, 111 V 150; STFA I 565/2002
del 6 maggio 2003, C 168/00 del 13 febbraio 2001; Rhinow/Koller/Kiss, öffentliches
Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des Bundes, 1996, n. 380s).
Ad eccezione del caso di
assenza di notifica che, come detto, comporta la nullità della decisione, la
notifica irregolare non influisce sulla sua validità né sulla sua esistenza, ma
ha come conseguenza giuridica che il termine di ricorso non inizia a decorrere
(Stadelwieser, Die Eröffnung von Verfügungen, 1994, p. 157; Moor, Droit administratif, vol. II, 2002, p. 313). Gli effetti di
una decisione viziata da irregolare notifica vengono semplicemente differiti (Rhinow/Krähenmann, Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband,
1990, n. 84 cifra VI p. 285 e ivi giurisprudenza; ZBl 1984 p. 426; STFA I
398/03 del 14 giugno 2004). La sanzione legata ad un vizio di notifica consiste
quindi nel fatto che all’interessato la comunicazione difettosa non deve
cagionare pregiudizio, la notifica producendo i suoi effetti solo al momento in
cui colui al quale la comunicazione deve essere fatta ne viene a conoscenza
(VPB 1978 Nr. 96; Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2006,p. 353; Rhinow/Krähenmann, op.
cit., p. 283; STFA C 196/00 del 10 maggio 2001 consid. 1b; DTF 99 V 182 consid.
3);
La Cassa dovrà prendere in
considerazione anche questo aspetto.
Alla luce di quanto sopra
esposto la “decisione su opposizione” del 18 luglio 2018 va annullata e
l’incarto rinviato alla Cassa affinché, dopo aver esaminato l’intera
fattispecie conformemente a quanto descritto in precedenza, stabilisca
nuovamente, spiegandone dettagliatamente le ragioni, se l’interessata deve
pagare gli interessi per i contributi dovuti negli anni 2015 e 2016.
2.6
In queste condizioni, il
ricorso, nella misura in cui è ricevibile, va accolto e l’incarto rinviato alla
Cassa di compensazione.
Per
quanto concerne la restituzione degli interessi dovuti per gli anni 2013 e 2014,
l’amministrazione dovrà emettere una decisione su opposizione con la quale
dovrà spiegare se sono dati o meno i presupposti per una revisione delle
decisioni di fissazione dei contributi del 3 maggio 2017 (doc. 18; per fr.
253.85
per i contributi 2013 per “ritardato pagamento”), del 14 marzo
2017.
(doc. 19: fr. 2'441.20 per contributi del 2014 per “discrepanza tra
acconti versati e fissazione definitiva (25%)”) e del 7 marzo 2017 (doc.
20; fr. 3'567.15 per contributi del 2013 per “discrepanza tra acconti
versati e fissazione definitiva (25%)”) e di conseguenza per la
restituzione degli importi chiesti dall’insorgente in sede di ricorso.
Circa la fissazione degli
interessi per gli anni 2015 e 2016 l’amministrazione, dopo aver esaminato tutti
gli atti dell’incarto della ricorrente ed essersi espressa circa la
tempestività dell’opposizione del 12 luglio 2018 contro la decisione del 22
maggio 2018, dovrà stabilire se la percezione di interessi è corretta o meno e
in caso di risposta positiva indicarne dettagliatamente le ragioni.
Alla ricorrente, rappresentata
da un avvocato, vanno assegnate le ripetibili (art. 61 LPGA; cfr. sentenza
8C_28/2018 del 3 aprile 2018 dove al consid. 6 il TF ha rammentato, con
riferimento alla DTF 137 V 210 consid. 7.1, che “il rinvio con esito aperto
equivale a piena vittoria”).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.Il ricorso,
nella misura in cui è ricevibile, è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato alla Cassa per i suoi
incombenti.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa CO 1
verserà alla ricorrente fr. 2'500 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti