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Decisione

30.2018.21

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

11 dicembre 2018Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

I contributi AVS degli

assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati

tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza

d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS).

Il reddito proveniente da

un'attività lucrativa indipendente è

stabilito deducendo dal reddito lordo una serie di spese indicate all’art. 9

cpv. 2 LAVS.

Ai sensi dell’art. 9 cpv. 3 LAVS il

reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente e il capitale proprio

impegnato nell'azienda sono accertati dalle autorità fiscali cantonali e

comunicati alle casse di compensazione.

Per l’art. 9 cpv. 4 LAVS, le casse di

compensazione aggiungono al reddito comunicato dalle autorità fiscali le

deduzioni ammissibili secondo il diritto fiscale dei contributi di cui all'art.

8 LAVS, all'art. 3 cpv. 1 LAI e all'art. 27 cpv. 2 LIPG. A tal fine il reddito

comunicato è calcolato al 100 per cento in base ai tassi di contribuzione

applicabili.

L'art. 14 cpv. 2 LAVS prevede che i

contributi del reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente, i

contributi degli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa e quelli

degli assicurati i cui datori di lavoro non sono soggetti all'obbligo di pagare

i contributi devono essere stabiliti e versati periodicamente. Il Consiglio

federale fissa i periodi di calcolo e di contribuzione.

Per l'art. 14 cpv. 3 LAVS se,

nonostante diffida, una persona tenuta al pagamento dei contributi non dà le

indicazioni necessarie per il calcolo di essi, questi sono stabiliti mediante

tassazione d'ufficio.

5. I

contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione

si intende l'anno civile (art. 22 cpv. 1 OAVS).

Per il calcolo dei contributi sono

determinanti il reddito secondo il risultato dell’esercizio commerciale chiuso

nell’anno di contribuzione e il capitale proprio investito nell’azienda alla fine

dell’esercizio commerciale (art. 22 cpv. 2 OAVS).

Giusta l’art. 22 cpv. 5 OAVS, il

reddito non è convertito in reddito annuo.

Le autorità fiscali cantonali

stabiliscono il reddito determinante per il calcolo dei contributi in base alla

tassazione dell’imposta federale diretta, passata in giudicato, e il capitale

proprio investito nell’azienda in base alla corrispondente tassazione

dell’imposta cantonale, passata in giudicato e adeguata ai valori di ripartizione

intercantonali (art. 23 cpv. 1 OAVS).

In difetto

di una tassazione dell’imposta federale diretta passata in giudicato, gli

elementi fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione dell’imposta cantonale

sul reddito e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione controllata d’imposta

federale diretta (art. 23 cpv. 2 OAVS).

Le

indicazioni fornite dalle autorità fiscali sono vincolanti per le casse di compensazione

(art. 23 cpv. 4 OAVS).

Giusta l’art. 25 cpv. 1 OAVS, le casse

di compensazione fissano i contributi dovuti per l’anno di contribuzione in una

decisione e procedono alla compensazione con i contributi d’acconto pagati.

Per il cpv. 2, i contributi non versati

dagli assicurati vanno pagati entro 30 giorni a contare dalla fatturazione.

Per le persone esercitanti un'attività

lucrativa indipendente a esse affiliate, le casse di compensazione domandano

alle competenti autorità fiscali cantonali le indicazioni necessarie al calcolo

dei contributi. L'Ufficio federale emana direttive in merito alle indicazioni

necessarie e alla procedura di notifica (art. 27 cpv. 1 OAVS).

Giusta l’art. 27 cpv. 2

OAVS, le autorità fiscali cantonali trasmettono man mano le indicazioni per

ogni anno fiscale alle casse di compensazione.

6. Va

ancora rammentato che ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 LAVS, il reddito netto proveniente

da un'attività lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo:

a.

le spese generali necessarie per conseguire

il reddito lordo;

b. gli

ammortamenti e le riserve di aziende commerciali consentiti dall'uso commerciale

e corrispondenti alle svalutazioni subite;

c. le perdite commerciali subite e

allibrate;

d. le

elargizioni fatte dal titolare dell'azienda, nel periodo di computo, a

istituzioni previdenziali a favore del proprio personale, purché sia escluso

che possano servire ad altro uso, nonché le elargizioni fatte esclusivamente a

scopo di utilità pubblica;

e. i

versamenti personali fatti a istituzioni di previdenza, per quanto equivalgano

alla quota generalmente assunta dal datore di lavoro;

f. l'interesse del capitale proprio impegnato nell'azienda; il tasso

d'interesse corrisponde al rendimento medio annuo dei prestiti in franchi

svizzeri dei debitori svizzeri che non sono enti pubblici.

Il Consiglio federale può accordare,

all'occorrenza, altre deduzioni dal reddito lordo proveniente da un'attività

lucrativa indipendente.

Inoltre, a norma dell'art. 17 OAVS, di

cui al rinvio dell'art. 9 LAVS, sono considerati reddito proveniente da

un'attività lucrativa indipendente ai sensi dell'articolo 9 capoverso 1 LAVS

tutti i redditi conseguiti in proprio da un'azienda commerciale, industriale,

artigianale, agricola o silvicola, dall'esercizio di una professione liberale o

da qualsiasi altra attività compresi gli utili in capitale e gli utili

realizzati con il trasferimento di elementi patrimoniali giusta l'art. 18 cpv. 2

LIFD e gli utili conseguiti con l'alienazione di fondi agricoli e silvicoli

Considerandi

giusta l'art. 18 cpv. 4 LIFD, eccetto i redditi da partecipazioni dichiarati

quali sostanza commerciale giusta l'art. 18 cpv. 2 LIFD.

7.

Per

giurisprudenza costante del TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), ogni

tassazione fiscale è presunta conforme alla realtà: le casse di compensazione

sono vincolate dalle comunicazioni delle autorità di tassazione e il giudice

delle assicurazioni sociali esamina di principio la decisione fiscale

unicamente dal profilo della legalità. L'autorità giudicante non può scostarsi

da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga

errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure

quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi

in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una

tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta

alle autorità fiscali e il giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire

adottando particolari provvedimenti di tassazione.

L'assicurato esercitante un'attività

indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale

anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali (Pratique

VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC

1992.

pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985

pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF

106.

V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a).

Il Tribunale federale delle assicurazioni ha comunque precisato che la

comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il giudice delle

assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi.

Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione

a questa disposizione (Pratique VSI 1993, pag. 242 segg.).

Le comunicazioni fiscali sono

vincolanti per la cassa, anche se fondate su una tassazione d'ufficio (RCC 1988

pag. 321 consid. 3; Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der

obligatorischen AHV, 2a edizione, Zurigo 1996, N. 8.32, pag. 212; Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des

articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants

(LAVS), ad art. 9 LAVS, N. 151 pag. 312).

Va a questo proposito

rammentato che secondo la giurisprudenza del TFA, gli atti fiscali sono

vincolanti ai fini di stabilire il momento della realizzazione del reddito

anche per quanto concerne i lavoratori indipendenti (DTF 122 V 291 = SVR 1997

AVS Nr. 110 pag. 341 segg., consid. 5a).

8.

La

ricorrente si è lamentata che l’importo del reddito determinante

sul quale la Cassa di compensazione ha calcolato i contributi dovuti per

il 2014 e 2016 sia errato. Il reddito determinante ammonterebbe

a Fr. 36'600.- così come stabilito dall’autorità fiscale.

La Cassa di compensazione, giusta

l’art. 23 cpv. 1 OAVS, ha stabilito i contributi dovuti dall’assicurata per

l’anno 2014 e l’anno 2016 basandosi sul reddito da attività indipendente di Fr.

60'000.-, risultante dalla notifica di tassazione per l’IFD 2014 emessa dopo

reclamo il 25 ottobre 2017 (doc. 15C) e per l’IFD 2016 di pari data (doc. 15D).

Essa ha poi applicato il

nuovo art. 9 cpv. 4 LAVS e ha riportato il reddito aziendale (netto)

comunicatole dall’autorità fiscale (Fr. 60'000.-) al

lordo dei contributi AVS/AI/IPG, aggiungendovi i contributi

calcolati su un reddito di Fr. 60'000.- e ha stabilito

in Fr. 66'400.- il reddito soggetto a contribuzione.

Dopo le rimostranze

dell’assicurata sulla questione della determinazione del reddito soggetto a

contribuzione, la Cassa ha accertato presso l’autorità fiscale il reddito

aziendale effettivo, se l’assicurata ha dedotto i contributi personali

AVS/AI/IPG dal reddito aziendale e se le tassazioni sono cresciute in

giudicato.

Per entrambi gli anni di

contribuzione in oggetto, l’Ufficio di tassazione competente ha confermato che

il reddito aziendale di Fr. 60'000.- per l’anno 2014 e per l’anno 2016 è stato

definito in sede di reclamo con l’accordo anche del rappresentante della contribuente

e che le decisioni erano cresciute in giudicato.

9.

Nell’evenienza

concreta, la Cassa di compensazione ha accertato presso l’autorità fiscale che

il reddito netto conseguito dall’assicurata come indipendente nell’anno

2014.

ammontava a Fr. 60'000.-, così pure nell’anno 2016.

L’importo così determinato,

conformemente all’art. 23 cpv. 1 OAVS, è pertanto vincolante sia per la Cassa

che per il Giudice delle assicurazioni sociali (cfr. consid. da 4 a 6). Se

l’interessata non fosse stata d’accordo con l’ammontare del reddito aziendale,

e avesse inteso dedurre ulteriori spese così come sembrerebbe affermare nel suo

scritto del 17 ottobre 2018 (doc. V punto 3: dal reddito lordo, ossia dalla

cifra d’affari “devono essere considerate

tutte le deduzioni ammesse”), avrebbe dovuto contestarlo in sede

fiscale (cfr. consid. da 4 a 6).

Infatti, le deduzioni previste

dall’art. 9 cpv. 2 LAVS alle lettere da a ad f concordano con quelle

dell’imposta federale diretta (cfr. anche RCC 1986, pag. 173; art. 27 e

seguenti LIFD) e perciò tali detrazioni vengono già operate in sede fiscale. Il

reddito comunicato dal fisco è quindi, di principio, al netto delle spese (STCA

30.2015.36

del 24 marzo 2016; STCA 30.2011.8 del 16 maggio 2011; STCA

30.2001.203

del 31 luglio 2002; STCA 30.2000.94 del 4 gennaio 2001 e STCA

30.1999.116

del 25 maggio 2000). Per l’art. 18 cpv. 1 OAVS, infatti, per

distinguere e determinare le deduzioni ammesse in conformità dell’art. 9 cpv. 2

lett. a-e LAVS sono applicabili le disposizioni in materia di imposta federale

diretta (STF 9C_179/2007 del 7 novembre 2007, consid. 4.2).

Questo Tribunale non ha di conseguenza

alcun motivo per scostarsi dalle tassazioni IFD 2014 e IFD 2016 cresciute in

giudicato, non essendo stati sollevati validi motivi per ritenere che contengano

errori manifesti e debitamente comprovati o immediatamente emendabili (cfr.

consid. 6).

10.

Nemmeno

può essere seguita l’assicurata laddove pretende di calcolare i suoi contributi

AVS/AI/IPG sulla base di un reddito di Fr. 36'600.-, corrispondente al reddito

imponibile complessivo IC 2014 e IC 2016.

Il reddito imponibile complessivo è in

effetti il risultato a cui si giunge partendo dal totale dei redditi e

deducendovi delle poste che, però, non hanno nulla a che vedere con l’attività

professionale. Vi figurano per esempio, nel caso concreto, gli oneri assicurativi

e gli interessi di capitali a risparmio, le deduzioni per ogni figlio a carico

e le deduzioni per figli agli studi.

Queste poste hanno una valenza a

livello fiscale e sono espressamente previste nella Legge tributaria.

Per contro, esse non hanno alcuna

attinenza con l’AVS/AI/IPG e quindi con l’esercizio di un’attività

professionale – a titolo indipendente –, che genera dei redditi sui quali vanno

poi calcolati i contributi personali. In effetti, queste spese non rientrano

nell’elenco del summenzionato art. 9 cpv. 2 LAVS.

11.

Da

quanto precede discende che i contributi dovuti dalla ricorrente per gli anni

2014.

e 2016, così come stabilito dalle decisioni formali del 13 marzo 2018

(doc. 18) e del 26 giugno 2018 (doc. 211), sono stati dunque correttamente

calcolati su un reddito da attività indipendente netto di Fr. 60'000.- che,

riportato al lordo dei contributi AVS/AI/IPG, dà un reddito soggetto a

contribuzione di Fr. 66'400.- per ciascun anno contributivo in esame.

Pertanto, la pretesa della ricorrente va

integralmente respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Nella

misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta

in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti