30.2018.21
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11 dicembre 2018Italiano17 min
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Raccomandata
Incarto
n.
30.2018.21
TB
Lugano
11 dicembre 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 10 settembre 2018 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 22 agosto 2018 emanata da
Cassa CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto in fatto
A. Dal
1° luglio 2012 (doc. 33) RI 1 è affiliata alla Cassa CO 1 come persona esercitate
un’attività lucrativa indipendente.
Il 13 marzo 2018 (doc. 18) la Cassa di
compensazione ha emesso una decisione di fissazione dei contributi personali
per indipendenti per l’anno 2014, ritenendo quale base di calcolo il reddito
da attività indipendente conseguito in quell’anno stabilito dalle tassazioni
fiscali (art. 22 OAVS), pari a Fr. 60'000.-.
Per i contributi personali del 2016
l’amministrazione ha emesso la decisione del 26 giugno 2018 (doc. 23), che si
basa anch’essa su un reddito aziendale di Fr. 60'000.- che, riportato al lordo
dei contributi, dà un reddito soggetto a contribuzione di Fr. 66'400.-.
B. Con
l’opposizione del 9 aprile 2018 (doc. 15) contro la decisione del 18 marzo 2018
e con l’opposizione del 23 luglio 2018 (doc. 7) avverso la decisione del 26
giugno 2018, l’assicurata ha contestato il reddito di Fr. 66'400.- su cui si è
basata la Cassa di compensazione per fissare i contributi dovuti, pretendendo
di ritenere il reddito imponibile di Fr. 36'600.- stabilito fiscalmente.
C. La
Cassa di compensazione ha verificato i dati fiscali per gli anni 2014 (docc. 11
e 12) e 2016 (docc. 4 e 5) presso la competente autorità fiscale (doc. 9a) e il
22 agosto 2018 (doc. A) ha emanato un’unica decisione con cui ha respinto entrambe
le opposizioni, giacché l’autorità fiscale ha confermato, ad esplicita richiesta,
che il reddito aziendale di Fr. 60'000.- per gli anni 2014, 2015 e 2016 era
stato definito in sede di reclamo e che le relative decisioni erano cresciute
in giudicato.
Pertanto, poiché i contributi personali
vengono determinati in base al reddito aziendale e non secondo il reddito
imponibile fiscale, il reddito netto comunicato dall’autorità fiscale va
riportato al lordo dei contributi AVS/AI/IPG non essendo ammessa la deduzione
di tali premi in ambito AVS (art. 9 cpv. 4 LAVS).
Ne discende che le decisioni impugnate
sono corrette.
D. Con
ricorso del 10 settembre 2018 (doc. I) RI 1, sempre rappresentata da RA 1, ha
ribadito la sua richiesta di calcolare i contributi personali sul reddito
imponibile di Fr. 36'000.- stabilito dall’autorità fiscale, criticando l’agire
della Cassa che avrebbe mal interpretato le norme applicabili e che si sarebbe
basata su delle tassazioni errate, poi corrette dall’Ufficio di tassazione. Inoltre,
la ricorrente ha biasimato l’atteggiamento “intimidatorio”
dell’amministrazione, che ha fatto spiccare un precetto esecutivo malgrado le
decisioni non fossero cresciute in giudicato abusando quindi del suo potere,
perciò ne ha chiesto l’annullamento da parte del TCA.
E. Con
risposta dell’8 ottobre (doc. III) l’amministrazione ha proposto di respingere
il ricorso, ricordando che i contributi per gli anni 2014 e 2016 vanno
calcolati sui redditi conseguiti quegli anni (art. 23 cpv. 1 OAVS) e che le relative
notifiche di tassazione IFD, cresciute in giudicato, hanno accertato. La Cassa
ha precisato che la tassazione fiscale è vincolante per le Casse.
Per quanto concerne la censura secondo
cui l’amministrazione dovrebbe utilizzare, per calcolare i contributi dovuti,
il reddito imponibile complessivo fiscale - e quindi comprensivo anche delle
deduzioni non attinenti all’attività professionale – al posto del reddito da
attività indipendente accertato dall’autorità fiscale, la stessa deve essere
respinta. Infatti, le autorità fiscali stabiliscono il reddito determinante per
il calcolo dei contributi in base alla tassazione dell’imposta federale diretta
cresciuta in giudicato.
La Cassa non è infine entrata nel
merito della lamentela riguardante la procedura esecutiva, non essendo oggetto
del ricorso.
F. Il
17 ottobre 2018 (doc. V) la ricorrente ha ricordato che esercitando l’attività
indipendente al proprio domicilio, la tassazione di una persona fisica che
esercita in privato una professione indipendente è la medesima, fatte salve
alcune spese che possono essere dedotte, come l’affitto e altre spese derivanti
dall’esercizio della propria attività professionale. Pertanto, dalla cifra
d’affari di Fr. 60'000.- vanno poi considerate le deduzioni ammesse, perciò la
decisione impugnata va annullata.
G. La
Cassa di compensazione ha ribadito il 23 ottobre 2018 (doc. VII) che il reddito
dell’attività lucrativa viene accertato dall’autorità fiscale, le cui
indicazioni sono vincolanti (art. 23 cpv. 4 OAVS). Le eventuali spese
professionali comprovate mediante pezze giustificative, e quindi non di natura
privata, necessarie per il conseguimento del reddito quale indipendente,
dovevano essere fatte valere in sede fiscale (N. 1098 DIN). Inoltre, le deduzioni
sociali previste dall’art. 35 LIFD non possono essere dedotte dal reddito
determinante quale indipendente (N. 1096 DIN).
La ricorrente non ha formulato ulteriori osservazioni (doc. VIII).
considerato in diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può quindi decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG come a costante giurisprudenza del Tribunale federale
(fra le ultime, STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015 consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF
8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF H
180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).
2. Per
quanto concerne la pretesa ricorsuale di annullare il precetto esecutivo che la
Cassa avrebbe fatto spiccare contro l’assicurata per il mancato pagamento dei
contributi qui in esame, il TCA rileva che tale richiesta esula dall’oggetto
della lite ed è dunque irricevibile.
Va infatti
ricordato che, per costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata
costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta
all'esame giudiziale (DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid.
3b; SVR 2005 AHV Nr. 19; SVR 1997 UV Nr. 81).
Se non è
stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può
dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (STF C 22/06 del 5 gennaio
2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414 consid. 1a; DTF 119 Ib 36 consid.
1b).
nel merito
3. Oggetto
del contendere è stabilire a quanto ammonti il reddito da attività indipendente
dell’assicurata soggetto a contribuzione personale AVS/AI/IPG per gli anni 2014
e 2016.
4. Sono
assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione
per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che sono domiciliate in
Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).
Per l'art. 3 cpv. 1 LAVS,
gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano
un'attività lucrativa.
In applicazione dell'art.
4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività
lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi
attività lucrativa dipendente e indipendente.
Fatti
I contributi AVS degli
assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati
tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza
d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS).
Il reddito proveniente da
un'attività lucrativa indipendente è
stabilito deducendo dal reddito lordo una serie di spese indicate all’art. 9
cpv. 2 LAVS.
Ai sensi dell’art. 9 cpv. 3 LAVS il
reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente e il capitale proprio
impegnato nell'azienda sono accertati dalle autorità fiscali cantonali e
comunicati alle casse di compensazione.
Per l’art. 9 cpv. 4 LAVS, le casse di
compensazione aggiungono al reddito comunicato dalle autorità fiscali le
deduzioni ammissibili secondo il diritto fiscale dei contributi di cui all'art.
8 LAVS, all'art. 3 cpv. 1 LAI e all'art. 27 cpv. 2 LIPG. A tal fine il reddito
comunicato è calcolato al 100 per cento in base ai tassi di contribuzione
applicabili.
L'art. 14 cpv. 2 LAVS prevede che i
contributi del reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente, i
contributi degli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa e quelli
degli assicurati i cui datori di lavoro non sono soggetti all'obbligo di pagare
i contributi devono essere stabiliti e versati periodicamente. Il Consiglio
federale fissa i periodi di calcolo e di contribuzione.
Per l'art. 14 cpv. 3 LAVS se,
nonostante diffida, una persona tenuta al pagamento dei contributi non dà le
indicazioni necessarie per il calcolo di essi, questi sono stabiliti mediante
tassazione d'ufficio.
5. I
contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione
si intende l'anno civile (art. 22 cpv. 1 OAVS).
Per il calcolo dei contributi sono
determinanti il reddito secondo il risultato dell’esercizio commerciale chiuso
nell’anno di contribuzione e il capitale proprio investito nell’azienda alla fine
dell’esercizio commerciale (art. 22 cpv. 2 OAVS).
Giusta l’art. 22 cpv. 5 OAVS, il
reddito non è convertito in reddito annuo.
Le autorità fiscali cantonali
stabiliscono il reddito determinante per il calcolo dei contributi in base alla
tassazione dell’imposta federale diretta, passata in giudicato, e il capitale
proprio investito nell’azienda in base alla corrispondente tassazione
dell’imposta cantonale, passata in giudicato e adeguata ai valori di ripartizione
intercantonali (art. 23 cpv. 1 OAVS).
In difetto
di una tassazione dell’imposta federale diretta passata in giudicato, gli
elementi fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione dell’imposta cantonale
sul reddito e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione controllata d’imposta
federale diretta (art. 23 cpv. 2 OAVS).
Le
indicazioni fornite dalle autorità fiscali sono vincolanti per le casse di compensazione
(art. 23 cpv. 4 OAVS).
Giusta l’art. 25 cpv. 1 OAVS, le casse
di compensazione fissano i contributi dovuti per l’anno di contribuzione in una
decisione e procedono alla compensazione con i contributi d’acconto pagati.
Per il cpv. 2, i contributi non versati
dagli assicurati vanno pagati entro 30 giorni a contare dalla fatturazione.
Per le persone esercitanti un'attività
lucrativa indipendente a esse affiliate, le casse di compensazione domandano
alle competenti autorità fiscali cantonali le indicazioni necessarie al calcolo
dei contributi. L'Ufficio federale emana direttive in merito alle indicazioni
necessarie e alla procedura di notifica (art. 27 cpv. 1 OAVS).
Giusta l’art. 27 cpv. 2
OAVS, le autorità fiscali cantonali trasmettono man mano le indicazioni per
ogni anno fiscale alle casse di compensazione.
6. Va
ancora rammentato che ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 LAVS, il reddito netto proveniente
da un'attività lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo:
a.
le spese generali necessarie per conseguire
il reddito lordo;
b. gli
ammortamenti e le riserve di aziende commerciali consentiti dall'uso commerciale
e corrispondenti alle svalutazioni subite;
c. le perdite commerciali subite e
allibrate;
d. le
elargizioni fatte dal titolare dell'azienda, nel periodo di computo, a
istituzioni previdenziali a favore del proprio personale, purché sia escluso
che possano servire ad altro uso, nonché le elargizioni fatte esclusivamente a
scopo di utilità pubblica;
e. i
versamenti personali fatti a istituzioni di previdenza, per quanto equivalgano
alla quota generalmente assunta dal datore di lavoro;
f. l'interesse del capitale proprio impegnato nell'azienda; il tasso
d'interesse corrisponde al rendimento medio annuo dei prestiti in franchi
svizzeri dei debitori svizzeri che non sono enti pubblici.
Il Consiglio federale può accordare,
all'occorrenza, altre deduzioni dal reddito lordo proveniente da un'attività
lucrativa indipendente.
Inoltre, a norma dell'art. 17 OAVS, di
cui al rinvio dell'art. 9 LAVS, sono considerati reddito proveniente da
un'attività lucrativa indipendente ai sensi dell'articolo 9 capoverso 1 LAVS
tutti i redditi conseguiti in proprio da un'azienda commerciale, industriale,
artigianale, agricola o silvicola, dall'esercizio di una professione liberale o
da qualsiasi altra attività compresi gli utili in capitale e gli utili
realizzati con il trasferimento di elementi patrimoniali giusta l'art. 18 cpv. 2
LIFD e gli utili conseguiti con l'alienazione di fondi agricoli e silvicoli
Considerandi
giusta l'art. 18 cpv. 4 LIFD, eccetto i redditi da partecipazioni dichiarati
quali sostanza commerciale giusta l'art. 18 cpv. 2 LIFD.
7.
Per
giurisprudenza costante del TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), ogni
tassazione fiscale è presunta conforme alla realtà: le casse di compensazione
sono vincolate dalle comunicazioni delle autorità di tassazione e il giudice
delle assicurazioni sociali esamina di principio la decisione fiscale
unicamente dal profilo della legalità. L'autorità giudicante non può scostarsi
da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga
errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure
quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi
in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una
tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta
alle autorità fiscali e il giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire
adottando particolari provvedimenti di tassazione.
L'assicurato esercitante un'attività
indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale
anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali (Pratique
VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC
1992.
pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985
pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF
106.
V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a).
Il Tribunale federale delle assicurazioni ha comunque precisato che la
comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il giudice delle
assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi.
Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione
a questa disposizione (Pratique VSI 1993, pag. 242 segg.).
Le comunicazioni fiscali sono
vincolanti per la cassa, anche se fondate su una tassazione d'ufficio (RCC 1988
pag. 321 consid. 3; Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der
obligatorischen AHV, 2a edizione, Zurigo 1996, N. 8.32, pag. 212; Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des
articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants
(LAVS), ad art. 9 LAVS, N. 151 pag. 312).
Va a questo proposito
rammentato che secondo la giurisprudenza del TFA, gli atti fiscali sono
vincolanti ai fini di stabilire il momento della realizzazione del reddito
anche per quanto concerne i lavoratori indipendenti (DTF 122 V 291 = SVR 1997
AVS Nr. 110 pag. 341 segg., consid. 5a).
8.
La
ricorrente si è lamentata che l’importo del reddito determinante
sul quale la Cassa di compensazione ha calcolato i contributi dovuti per
il 2014 e 2016 sia errato. Il reddito determinante ammonterebbe
a Fr. 36'600.- così come stabilito dall’autorità fiscale.
La Cassa di compensazione, giusta
l’art. 23 cpv. 1 OAVS, ha stabilito i contributi dovuti dall’assicurata per
l’anno 2014 e l’anno 2016 basandosi sul reddito da attività indipendente di Fr.
60'000.-, risultante dalla notifica di tassazione per l’IFD 2014 emessa dopo
reclamo il 25 ottobre 2017 (doc. 15C) e per l’IFD 2016 di pari data (doc. 15D).
Essa ha poi applicato il
nuovo art. 9 cpv. 4 LAVS e ha riportato il reddito aziendale (netto)
comunicatole dall’autorità fiscale (Fr. 60'000.-) al
lordo dei contributi AVS/AI/IPG, aggiungendovi i contributi
calcolati su un reddito di Fr. 60'000.- e ha stabilito
in Fr. 66'400.- il reddito soggetto a contribuzione.
Dopo le rimostranze
dell’assicurata sulla questione della determinazione del reddito soggetto a
contribuzione, la Cassa ha accertato presso l’autorità fiscale il reddito
aziendale effettivo, se l’assicurata ha dedotto i contributi personali
AVS/AI/IPG dal reddito aziendale e se le tassazioni sono cresciute in
giudicato.
Per entrambi gli anni di
contribuzione in oggetto, l’Ufficio di tassazione competente ha confermato che
il reddito aziendale di Fr. 60'000.- per l’anno 2014 e per l’anno 2016 è stato
definito in sede di reclamo con l’accordo anche del rappresentante della contribuente
e che le decisioni erano cresciute in giudicato.
9.
Nell’evenienza
concreta, la Cassa di compensazione ha accertato presso l’autorità fiscale che
il reddito netto conseguito dall’assicurata come indipendente nell’anno
2014.
ammontava a Fr. 60'000.-, così pure nell’anno 2016.
L’importo così determinato,
conformemente all’art. 23 cpv. 1 OAVS, è pertanto vincolante sia per la Cassa
che per il Giudice delle assicurazioni sociali (cfr. consid. da 4 a 6). Se
l’interessata non fosse stata d’accordo con l’ammontare del reddito aziendale,
e avesse inteso dedurre ulteriori spese così come sembrerebbe affermare nel suo
scritto del 17 ottobre 2018 (doc. V punto 3: dal reddito lordo, ossia dalla
cifra d’affari “devono essere considerate
tutte le deduzioni ammesse”), avrebbe dovuto contestarlo in sede
fiscale (cfr. consid. da 4 a 6).
Infatti, le deduzioni previste
dall’art. 9 cpv. 2 LAVS alle lettere da a ad f concordano con quelle
dell’imposta federale diretta (cfr. anche RCC 1986, pag. 173; art. 27 e
seguenti LIFD) e perciò tali detrazioni vengono già operate in sede fiscale. Il
reddito comunicato dal fisco è quindi, di principio, al netto delle spese (STCA
30.2015.36
del 24 marzo 2016; STCA 30.2011.8 del 16 maggio 2011; STCA
30.2001.203
del 31 luglio 2002; STCA 30.2000.94 del 4 gennaio 2001 e STCA
30.1999.116
del 25 maggio 2000). Per l’art. 18 cpv. 1 OAVS, infatti, per
distinguere e determinare le deduzioni ammesse in conformità dell’art. 9 cpv. 2
lett. a-e LAVS sono applicabili le disposizioni in materia di imposta federale
diretta (STF 9C_179/2007 del 7 novembre 2007, consid. 4.2).
Questo Tribunale non ha di conseguenza
alcun motivo per scostarsi dalle tassazioni IFD 2014 e IFD 2016 cresciute in
giudicato, non essendo stati sollevati validi motivi per ritenere che contengano
errori manifesti e debitamente comprovati o immediatamente emendabili (cfr.
consid. 6).
10.
Nemmeno
può essere seguita l’assicurata laddove pretende di calcolare i suoi contributi
AVS/AI/IPG sulla base di un reddito di Fr. 36'600.-, corrispondente al reddito
imponibile complessivo IC 2014 e IC 2016.
Il reddito imponibile complessivo è in
effetti il risultato a cui si giunge partendo dal totale dei redditi e
deducendovi delle poste che, però, non hanno nulla a che vedere con l’attività
professionale. Vi figurano per esempio, nel caso concreto, gli oneri assicurativi
e gli interessi di capitali a risparmio, le deduzioni per ogni figlio a carico
e le deduzioni per figli agli studi.
Queste poste hanno una valenza a
livello fiscale e sono espressamente previste nella Legge tributaria.
Per contro, esse non hanno alcuna
attinenza con l’AVS/AI/IPG e quindi con l’esercizio di un’attività
professionale – a titolo indipendente –, che genera dei redditi sui quali vanno
poi calcolati i contributi personali. In effetti, queste spese non rientrano
nell’elenco del summenzionato art. 9 cpv. 2 LAVS.
11.
Da
quanto precede discende che i contributi dovuti dalla ricorrente per gli anni
2014.
e 2016, così come stabilito dalle decisioni formali del 13 marzo 2018
(doc. 18) e del 26 giugno 2018 (doc. 211), sono stati dunque correttamente
calcolati su un reddito da attività indipendente netto di Fr. 60'000.- che,
riportato al lordo dei contributi AVS/AI/IPG, dà un reddito soggetto a
contribuzione di Fr. 66'400.- per ciascun anno contributivo in esame.
Pertanto, la pretesa della ricorrente va
integralmente respinta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Nella
misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta
in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti