30.2018.22
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4 gennaio 2019Italiano13 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
30.2018.22
TB
Lugano
4 gennaio 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 5 settembre 2018 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 22 agosto 2018 emanata da
Cassa CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto in fatto
A. Il
13 marzo 2018 (doc. 19) la Cassa di compensazione ha emesso una decisione di
fissazione dei contributi personali per indipendenti per l’anno 2015,
ritenendo quale base di calcolo il reddito da attività indipendente di Fr.
32'000.- conseguito durante quell’anno da RI 1, 1954, così come stabilito dall’autorità
fiscale (art. 22 OAVS) e che ha riportato al lordo dei contributi, per un
reddito soggetto a contribuzione di Fr. 34'000.-.
Fatti
I contributi dovuti sono stati così fissati
in Fr. 2'624,55 e in pari data, tenuto conto degli interessi di mora,
all’assicurato è stato chiesto il pagamento del saldo di Fr. 1'503,20 (doc. 19),
rettificato il 16 aprile 2018 (doc. 15a) in Fr. 1'352,45.
B. Con
le opposizioni del 3 (doc. 13) e del 20 aprile 2018 (doc. 12) l’assicurato ha
contestato il reddito di Fr. 34'000.- su cui si è basata la Cassa di
compensazione per fissare i contributi dovuti, ritenendo di non avere incassato
quei soldi essendo invalido al 50% e facendo solo lavori saltuari come pittore;
per di più, dal 2015 ha problemi alla spalla che ha poi operato nel 2016.
C. La
Cassa di compensazione ha verificato i dati fiscali per l’anno 2015 (doc. 10) presso
la competente autorità fiscale (doc. 9a) e il 30 luglio 2018 (doc. 5) ha emesso
una nuova decisione di fissazione dei contributi personali che evadeva
l’opposizione del 20 aprile 2018, ritenendo quale reddito soggetto a contribuzione
l’importo di Fr. 32'000.- e fissando quindi i contributi personali in Fr.
2'389.- rispettivamente il saldo dovuto in Fr. 1'031,65.
D. A
seguito dell’opposizione del 2 agosto 2018 (doc. 4) con cui l’assicurato ha ribadito
di non avere mai guadagnato Fr. 32'000.- in vita sua eseguendo solo lavoretti
saltuari essendo in invalidità al 50%, il 22 agosto 2018 (doc. A) l’amministrazione
ha emanato una decisione su opposizione con cui ha confermato il reddito
aziendale di Fr. 32'000.- e ha informato l’interessato della possibilità di
procedere a un pagamento rateale dei contributi.
La Cassa di compensazione ha rilevato
di avere rettificato il reddito soggetto a contribuzione già in precedenza, stante
le precisazioni dell’autorità fiscale secondo cui l’assicurato non ha dedotto i
contributi AVS/AI/IPG dal reddito aziendale dichiarato di Fr. 18'000.-, riportato
a Fr. 32'000.- e tassato come dispendio.
Pertanto, poiché le tassazioni fiscali
sono vincolanti e il reddito comunicato dall’autorità fiscale non va quindi riportato
al lordo dei contributi AVS/AI/IPG ex art. 9 cpv. 4 LAVS, la decisione impugnata
era corretta.
E. Il
5 settembre 2018 (doc. I) RI 1 si è rivolto al Tribunale cantonale delle
assicurazioni ribadendo di essere invalido al 50%, di non guadagnare da tempo Fr.
20'000.- all’anno, di non avere mai conseguito un reddito di Fr. 32'000.-
trattandosi di una tassazione d’ufficio, che da novembre a marzo era difficile
trovare dei lavoretti saltuari e di avere smesso di lavorare da quando, nel
marzo 2017, è stato operato alla schiena, ma che già dal 2015 soffriva di
disturbi alla spalla destra.
F. Con
risposta del 4 ottobre 2018 (doc. V) la Cassa di compensazione ha proposto di
respingere il ricorso, ricordando come l’autorità fiscale abbia confermato il
reddito da attività indipendente di Fr. 32'000.-, cresciuto incontestato in
giudicato.
Inoltre, la circostanza che il
ricorrente abbia affermato di eseguire soltanto dei lavoretti saltuari da
pittore beneficiando, per il 50%, di una rendita di invalidità, non adempie ai
presupposti dell’art. 28bis cpv. 1 OAVS secondo cui le persone la cui attività
non è esercitata durevolmente a tempo pieno pagano i contributi come se fossero
senza attività lucrativa. Pertanto, egli deve essere considerato come un
lavoratore indipendente e pagare i contributi sul reddito stabilito
dall’autorità fiscale.
L’amministrazione ha ribadito la possibilità
di pagare ratealmente i contributi (art. 34b OAVS) e ha segnalato all’assicurato
il diritto di chiedere la riduzione dei contributi ex art. 11 cpv. 1 LAVS.
Il ricorrente non ha formulato ulteriori osservazioni (doc. VI).
considerato in diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può quindi decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG come a costante giurisprudenza del Tribunale federale
(fra le ultime, STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015 consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF
8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF H
180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).
nel merito
Considerandi
2.
Oggetto
del contendere è stabilire a quanto ammonti il reddito da attività indipendente
dell’assicurato soggetto a contribuzione personale AVS/AI/IPG per l’anno 2015.
3.
Sono
assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione
per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che sono domiciliate in
Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).
Per l'art. 3 cpv. 1 LAVS,
gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano
un'attività lucrativa.
In applicazione dell'art.
4.
cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività
lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi
attività lucrativa dipendente e indipendente.
I contributi AVS degli
assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati
tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza
d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS).
Il reddito proveniente da
un'attività lucrativa indipendente è
stabilito deducendo dal reddito lordo una serie di spese indicate all’art. 9
cpv. 2 LAVS.
Ai sensi dell’art. 9 cpv. 3 LAVS il
reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente e il capitale proprio
impegnato nell'azienda sono accertati dalle autorità fiscali cantonali e
comunicati alle casse di compensazione.
Per l’art. 9 cpv. 4 LAVS, le casse di
compensazione aggiungono al reddito comunicato dalle autorità fiscali le
deduzioni ammissibili secondo il diritto fiscale dei contributi di cui all'art.
8.
LAVS, all'art. 3 cpv. 1 LAI e all'art. 27 cpv. 2 LIPG. A tal fine il reddito
comunicato è calcolato al 100 per cento in base ai tassi di contribuzione
applicabili.
L'art. 14 cpv. 2 LAVS prevede che i
contributi del reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente, i
contributi degli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa e quelli
degli assicurati i cui datori di lavoro non sono soggetti all'obbligo di pagare
i contributi devono essere stabiliti e versati periodicamente. Il Consiglio
federale fissa i periodi di calcolo e di contribuzione.
Per l'art. 14 cpv. 3 LAVS se,
nonostante diffida, una persona tenuta al pagamento dei contributi non dà le
indicazioni necessarie per il calcolo di essi, questi sono stabiliti mediante
tassazione d'ufficio.
4.
I
contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione
si intende l'anno civile (art. 22 cpv. 1 OAVS).
Per il calcolo dei contributi sono determinanti
il reddito secondo il risultato dell’esercizio commerciale chiuso nell’anno di
contribuzione e il capitale proprio investito nell’azienda alla fine
dell’esercizio commerciale (art. 22 cpv. 2 OAVS).
Giusta l’art. 22 cpv. 5 OAVS, il
reddito non è convertito in reddito annuo.
Le autorità fiscali cantonali
stabiliscono il reddito determinante per il calcolo dei contributi in base alla
tassazione dell’imposta federale diretta, passata in giudicato, e il capitale
proprio investito nell’azienda in base alla corrispondente tassazione
dell’imposta cantonale, passata in giudicato e adeguata ai valori di ripartizione
intercantonali (art. 23 cpv. 1 OAVS).
In difetto
di una tassazione dell’imposta federale diretta passata in giudicato, gli
elementi fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione dell’imposta cantonale
sul reddito e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione controllata d’imposta
federale diretta (art. 23 cpv. 2 OAVS).
Le
indicazioni fornite dalle autorità fiscali sono vincolanti per le casse di compensazione
(art. 23 cpv. 4 OAVS).
Giusta l’art. 25 cpv. 1 OAVS, le casse
di compensazione fissano i contributi dovuti per l’anno di contribuzione in una
decisione e procedono alla compensazione con i contributi d’acconto pagati.
Per il cpv. 2, i contributi non versati
dagli assicurati vanno pagati entro 30 giorni a contare dalla fatturazione.
Per le persone esercitanti un'attività
lucrativa indipendente a esse affiliate, le casse di compensazione domandano
alle competenti autorità fiscali cantonali le indicazioni necessarie al calcolo
dei contributi. L'Ufficio federale emana direttive in merito alle indicazioni
necessarie e alla procedura di notifica (art. 27 cpv. 1 OAVS).
Giusta l’art. 27 cpv. 2
OAVS, le autorità fiscali cantonali trasmettono man mano le indicazioni per
ogni anno fiscale alle casse di compensazione.
5.
Per
giurisprudenza costante del TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), ogni
tassazione fiscale è presunta conforme alla realtà: le casse di compensazione
sono vincolate dalle comunicazioni delle autorità di tassazione e il giudice
delle assicurazioni sociali esamina di principio la decisione fiscale
unicamente dal profilo della legalità. L'autorità giudicante non può scostarsi
da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga
errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure
quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi
in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione
fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta alle autorità
fiscali e il giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando
particolari provvedimenti di tassazione.
L'assicurato esercitante un'attività
indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale
anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali (Pratique
VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC
1992.
pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985
pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF
106.
V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a).
Il Tribunale federale delle assicurazioni ha comunque precisato che la comunicazione
fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il giudice delle assicurazioni
sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni
relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa
disposizione (Pratique VSI 1993, pag. 242 segg.).
Le comunicazioni fiscali sono
vincolanti per la cassa, anche se fondate su una tassazione d'ufficio (RCC 1988
pag. 321 consid. 3; Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der
obligatorischen AHV, 2a edizione, Zurigo 1996, N. 8.32, pag. 212; Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des
articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants
(LAVS), ad art. 9 LAVS, N. 151 pag. 312).
Va a questo proposito
rammentato che secondo la giurisprudenza del TFA, gli atti fiscali sono
vincolanti ai fini di stabilire il momento della realizzazione del reddito
anche per quanto concerne i lavoratori indipendenti (DTF 122 V 291 = SVR 1997
AVS Nr. 110 pag. 341 segg., consid. 5a).
6.
Il
ricorrente si è lamentato che l’importo del reddito determinante
sul quale la Cassa di compensazione ha calcolato i contributi dovuti per
il 2015 sarebbe eccessivo, non avendo egli mai conseguito un
reddito di Fr. 32'000.-, oltretutto se si pon mente che beneficiava di una
rendita di invalidità del 50% e si limitava, di tanto in tanto, ad eseguire dei
lavoretti come pittore, tenendo poi conto che da novembre a marzo era difficile
trovare lavoro. Inoltre, già nel 2015 soffriva di disturbi alla spalla destra, che
è stata poi operata ad inizio 2016. Infine, l’assicurato ha evidenziato come il
reddito sia stato fissato da una tassazione d’ufficio e non sia un importo realmente
conseguito con l’attività lucrativa.
La Cassa di compensazione, giusta
l’art. 23 cpv. 1 OAVS, ha stabilito i contributi dovuti dall’assicurato per
l’anno 2015 basandosi sul reddito da attività indipendente di Fr. 32'000.-,
risultante dalla notifica di tassazione per l’IFD 2015 emessa il 26 maggio 2016
(doc. 14).
Essa non ha poi
applicato il nuovo art. 9 cpv. 4 LAVS, ossia non ha riportato il reddito
aziendale comunicatole dall’autorità fiscale (Fr. 32'000.-) al lordo dei contributi AVS/AI/IPG, poiché il 4 maggio 2018 (doc. 9a)
l’Ufficio di tassazione ha risposto che l’assicurato non aveva dedotto i
contributi personali dal reddito, perciò il reddito di Fr. 32'000.- era già al
lordo dei contributi.
In effetti, dopo le
rimostranze dell’assicurato sulla questione della determinazione del reddito
soggetto a contribuzione, la Cassa ha accertato presso l’autorità fiscale il
reddito aziendale effettivo, quale tipo di attività era stata svolta per il conseguimento
di tale reddito, da cosa era composto il reddito da attività indipendente, se
l’assicurato ha dedotto i contributi AVS/AI/IPG dal reddito aziendale e se la
tassazione era cresciuta in giudicato.
L’Ufficio di tassazione
competente ha risposto il 4 maggio 2018 che il reddito aziendale ammontava a
Fr. 32'000.-, che era stato conseguito come pittore, che l’assicurato aveva
dichiarato un reddito da attività indipendente di Fr. 18'000.- senza però produrre
alcun allegato e che perciò è stato tassato tenendo conto di un dispendio di
Fr. 32'000.-, che il contribuente non aveva dedotto contributi personali e che
la notifica di tassazione era cresciuta in giudicato.
7.
Nell’evenienza
concreta, la Cassa di compensazione ha quindi accertato presso l’autorità
fiscale che il reddito lordo conseguito dall’assicurato come indipendente
nell’anno 2015 ammontava a Fr. 32'000.-.
L’importo così determinato,
conformemente all’art. 23 cpv. 1 OAVS, è pertanto vincolante sia per la Cassa
che per il Giudice delle assicurazioni sociali (cfr. consid. da 3 a 5).
Se l’interessato non fosse stato
d’accordo con l’ammontare del reddito aziendale stabilito dall’autorità fiscale,
avrebbe dovuto contestarlo in sede fiscale (cfr. consid. 5).
D’altronde, l’Ufficio di tassazione ha
comunicato alla Cassa di compensazione che l’assicurato non aveva prodotto
alcun documento a sostegno dell’importo del suo reddito aziendale dichiarato in
Fr. 18'000.- e che tale ammontare ha dovuto essere aumentato a Fr. 32'000.- stante
il dispendio.
Anche con il ricorso l’assicurato ha
sostenuto unicamente di non avere mai conseguito un tale reddito, ma non ha
saputo comprovare le sue affermazioni, che non possono quindi essergli di aiuto
nemmeno davanti al TCA.
8.
Da
quanto precede discende che i contributi dovuti dal ricorrente per l’anno 2015,
così come stabilito dalla decisione formale del 30 luglio 2018 (doc. 5), sono
stati dunque correttamente calcolati su un reddito da attività indipendente già
lordo di Fr. 32'000.-, senza quindi necessità di riportarlo nuovamente al
lordo dei contributi AVS/AI/IPG giusta l’art. 9 cpv. 4 LAVS.
Pertanto, il ricorso deve essere respinto.
Va qui infine osservato che in caso di
difficoltà economiche all’assicurato rimane, in virtù dell’art. 34b OAVS, la
via del pagamento dilazionato dei contributi richiestigli il 30 luglio 2018 rispettivamente,
conformemente all’art. 11 cpv. 1 LAVS, il diritto di chiedere alla stessa Cassa
CO 1 la riduzione dei contributi dovuti.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata
e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti