30.2018.23
Contestazione della decisione della cassa di compensazione che ha stabilito che le prestazioni di vecchiaia devono essere versate direttamente alla persona assicurata e non alla Casa per anziani. Conf
12 dicembre 2018Italiano27 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
30.2018.23-24
cs
Lugano
12 dicembre 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 14 settembre 2018 di
RI 1
rappr. da: Residenza RA 1, __________
rappr. da: Municipio di __________, __________
contro
la decisione su opposizione del 7 agosto 2018 emanata da
CO 1
in materia di rendite AVS
ritenuto, in fatto
1.1. Con due distinte decisioni
formali del 28 maggio 2018, confermate dalla decisione su opposizione del 7
agosto 2018, la Cassa CO 1 ha stabilito che la rendita AVS e l’assegno per
grandi invalidi dell’AVS (grado elevato) cui ha diritto RI 1 non sarebbero più
stati pagati sul conto postale intestato alla Residenza RA 1, istituto presso
il quale è ospite, ma direttamente nelle sue mani (doc. A1).
1.2. RI 1, rappresentata dalla
Residenza RA 1 e per essa il Comune di __________, rappresentato dal suo
Municipio, è insorta al TCA contro la predetta decisione su opposizione,
chiedendone l’annullamento e domandando che la Cassa sia condannata a versare
le sue prestazioni sul nuovo conto postale intestato alla Residenza RA 1 (doc.
I). La ricorrente sostiene che vi sarebbe un obbligo legale di assistenza ai
sensi dell’art. 20 LPGA poiché con contratto del 1° dicembre 2014 la Residenza RA
1 si è impegnata a gestire la sua amministrazione dietro compenso di fr. 50 al
mese, le condizioni di motricità non le permetterebbero di recarsi mensilmente
all’ufficio postale per ritirare le prestazioni, non vi sarebbero le condizioni
per una curatela ai sensi degli art. 394 e 395 CC (i compiti del curatore sono
già svolti dalla casa anziani), un versamento alla Residenza RA 1 garantirebbe
la sua autonomia finanziaria.
1.3. Con risposta dell’8 ottobre
2018 la Cassa CO 1 ha richiesto la reiezione del ricorso con argomentazioni
che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).
in ordine
2.1. La ricorrente sostiene che
l’amministrazione, nella decisione su opposizione, non avrebbe esaminato tutte
le censure e non avrebbe preso in considerazione tutta la documentazione
prodotta, e fa implicitamente valere una violazione del diritto di essere
sentita.
Per quanto concerne la
motivazione della decisione impugnata, va rammentato che ai sensi dell'art. 29
cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante
giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere
dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una
decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti
suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione
dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne
conoscenza e di determinarsi al riguardo (sentenza 9C_903/2011 del 25 gennaio
2013; sentenza del 29 giugno 2006 nella causa H 97/04; DTF 129 II 504 consid.
Fatti
2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b; cfr.
riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica
anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375
consid. 3b e sentenze ivi citate). Il diritto di essere sentito comprende
l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo
scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di
afferrare le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e di
poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di permettere
all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima.
Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed
esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole
circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (cfr.
DTF 141 IV 249; sentenza 6B_966/2014 del 6 marzo 2017, consid. 2; STF del 24
gennaio 2007, U 397/05, con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).
Nel caso di specie
l’amministrazione ha sufficientemente indicato le ragioni per le quali ha
respinto le richieste dell’insorgente, sostenendo che non adempie le condizioni
di cui all’art. 20 LPGA per poter chiedere il versamento delle sue prestazioni
a terzi.
La ricorrente ha compreso
le motivazioni della reiezione della domanda, tant’è che le ha approfonditamente
contestate in un ricorso dove ha potuto ampiamente spiegare le proprie censure
e produrre la documentazione a sostegno della sua tesi.
Ne segue che non vi è
alcuna violazione del diritto di essere sentita.
nel
merito
2.2. Ai sensi dell’art. 20 cpv. 1
LPGA le prestazioni pecuniarie possono essere versate, interamente o in parte,
a un terzo o a un’autorità che abbiano un obbligo legale o morale di assistenza
nei riguardi del beneficiario o che lo assistano permanentemente se (lett. a)
il beneficiario non utilizza le prestazioni pecuniarie per il proprio
mantenimento o per quello delle persone per cui deve provvedere oppure se è
provato che non è in grado di utilizzarle a questo scopo e se (lett. b) egli
stesso o le persone per cui deve provvedere dipendono dall’assistenza pubblica
o privata per un motivo di cui alla lettera a.
Secondo l’art. 20 cpv. 2
LPGA tali terzi o autorità non possono compensare le prestazioni versate loro
con crediti nei confronti dell’avente diritto. È eccettuata la compensazione in
caso di versamento retroattivo di prestazioni ai sensi dell’articolo 22
capoverso 2.
Ai sensi dell’art. 22 cpv.
1 LPGA il diritto alle prestazioni non può essere ceduto né costituito in
pegno. Qualsiasi cessione o costituzione in pegno è nulla. Per l’art. 22 cpv. 2
LPGA i versamenti retroattivi di prestazioni dell’assicuratore sociale possono
tuttavia essere ceduti al datore di lavoro o all’assistenza pubblica o privata
se questi versano anticipi (lett. a), a un’assicurazione che fornisce
prestazioni anticipate (lett. b).
Secondo l’art. 1 cpv. 2
OPGA se per garantire l’impiego appropriato conformemente all’articolo 20 LPGA
o alle disposizioni delle singole leggi le prestazioni pecuniarie non sono
versate al beneficiario e questi è sottoposto a tutela, esse sono versate al
tutore o a una persona da esso designata. Il cpv. 2 prevede che se per
garantire l’impiego appropriato conformemente all’articolo 20 LPGA o alle
singole leggi le prestazioni pecuniarie sono versate a un terzo o a un’autorità
che ha un obbligo legale o morale di assistenza nei riguardi del beneficiario o
che lo assiste continuamente, esso è tenuto a (lett. a) utilizzare le
prestazioni pecuniarie esclusivamente per il sostentamento del beneficiario e
delle persone a suo carico, (lett. b) rendere conto all’assicuratore, su sua
richiesta, dell’utilizzazione delle prestazioni pecuniarie.
L’art. 20 LPGA regola la
possibilità per l’assicuratore sociale di versare tutta o parte della
prestazione pecuniaria non alla persona che ne ha diritto ma a un terzo
(persona [fisica o morale] o autorità) con la quale esiste un legame
particolare (obbligo di mantenimento o di assistenza permanente dell’avente
diritto) al fine di assicurare che i versamenti siano utilizzati conformemente al
loro scopo, ossia il mantenimento del beneficiario e delle persone a suo carico
(Moser-Szeless in: Commentaire Romand, Loi sur la partie générale des
assurances sociales, 2018, n.1 ad art. 20, pag. 282).
2.3. Le direttive sulle rendite
(DR) prevedono al numero 10024 DR che se circostanze particolari lo
giustificano, le rendite e gli assegni per grandi invalidi possono essere
versati a un terzo designato dal titolare della prestazione a condizione che
(numero 10025 DR) il versamento su un conto postale o su un conto bancario
personale non sia indicato, (numero 10026 DR) non siano già adempite le
condizioni di versamento a terzi in quanto l’avente diritto è sottoposto a un
curatore oppure non dà una garanzia di un impego appropriato della rendita,
(numero 10027 DR) non esista pericolo di eludere il principio
dell’impossibilità di cedere la rendita (art. 22 LPGA).
Per il numero 10029 DR è
preferibile inoltrare la richiesta di versamenti a terzi con il modulo 318.182,
poiché questo è munito delle firme dell’avente diritto e del destinatario.
Per il numero 10030 DR se
l’avente diritto non impiega le prestazioni versate (rendita, rendita
completiva dell’AVS, rendita per figli o assegno per grandi invalidi) per il
suo sostentamento o per quello delle persone a suo carico e, di conseguenza,
egli e le persone a suo carico sono interamente o in parte a carico
dell’assistenza, le prestazioni possono essere versate a una terza persona o a
un’autorità appropriata (art. 20 LPGA, art. 1 OPGA). Si procede allo stesso
modo quando si può provare che l’avente diritto non sarebbe in grado
d’impiegare le prestazioni per provvedere al suo sostentamento o a quello delle
persone a suo carico.
Secondo il numero 10031 DR
non è invece ammissibile il pagamento diretto a un ospedale di un assegno per
grandi invalidi destinato a un assicurato che vi è ricoverato (RCC 1973 pag.
173). Il fatto che una persona sia sostenuta da un’autorità assistenziale non
giustifica di per sé il versamento delle prestazioni a detta autorità. Parimenti,
l’avente diritto che non usa le rendite completive AVS e le rendite per i figli
per il mantenimento della sua famiglia così che essa si trova nel bisogno non
offre la garanzia di un impiego appropriato. In casi simili la rendita
completiva dell’AVS o la rendita per figli possono essere versate direttamente
al coniuge non avente diritto alla rendita o al rappresentante dei figli.
Per il numero 10033 DR per
principio il versamento delle prestazioni a terzi volto a garantire un impiego
appropriato può essere richiesto e deciso solo per rendite e assegni per grandi
invalidi non ancora pagati (RCC 1978 pag. 567). Se la cassa di compensazione ha
già effettuato il versamento all’avente diritto, né terzi né un’autorità
possono più chiederne il versamento in seguito.
Secondo il numero 10034 DR
il versamento della rendita o dell’assegno per grandi invalidi a terzi giusta
l’articolo 20 LPGA può essere ordinato solo se sono soddisfatte le condizioni
previste. Una richiesta inoltrata dai familiari del beneficiario o dalle
autorità va debitamente motivata. La cassa di compensazione deve verificare
accuratamente le indicazioni fornite. Il genere e l’esito di questa verifica
devono figurare negli atti.
Il
numero 10035 DR prevede che la rendita o l’assegno per grandi invalidi versati
a una terza persona devono servire esclusivamente al sostentamento dell’avente
diritto e delle persone a suo carico. La terza persona non può compensarli con
prestazioni fornite all’assicurato o ai suoi familiari prima dell’inizio del
diritto. Su richiesta della cassa di compensazione, essa deve fare rapporto
sull’impiego particolareggiato delle prestazioni (art. 1 cpv. 2 OPGA).
Ai sensi del numero 10036
DR è preferibile inoltrare la richiesta di versamento a terzi con il modulo
318.182, poiché questo è munito delle firme dell’avente diritto e del
destinatario.
Un promemoria del centro
d’informazione AVS dà ragguagli sulle possibilità di pagamento a terzi e sul
modo di procedere. Esso contiene anche informazioni relative al denaro per le
piccole spese (numero 10037 DR).
Per il numero 10038 DR già
prima di un’imminente messa sotto curatela l’autorità di protezione degli
adulti può ordinare, nell’ambito di misure cautelative, disposizioni
particolareggiate sul pagamento della rendita che sono vincolanti per le casse
di compensazione.
Per il numero 10039 DR se
l’avente diritto è sotto curatela generale secondo l’articolo 398 CC, la
rendita o l’assegno per grandi invalidi devono essere versati al curatore, a
condizione che quest’ultimo non richieda di effettuare il pagamento a un terzo
da lui designato, a un’autorità o alla persona sotto curatela (art. 1 OPGA). Il
curatore è libero di prendere queste disposizioni.
Ai sensi del numero 10040
DR le rendite possono essere versate a un curatore secondo gli articoli 393–397
CC unicamente se questi agisce in virtù di un diritto effettivo conferito da un
titolo giuridico o se il versamento della rendita a quest’ultimo è richiesto
dalla competente autorità di protezione degli adulti.
Per il numero 10041 DR la
rendita può essere versata a un mandatario designato con mandato precauzionale
solo nell’ambito di tale mandato (art. 360 segg. CC).
Per l’inoltro di una
richiesta volta al versamento a terzi della rendita o dell’assegno per grandi
invalidi, è preferibile usare il modulo 318.182, poiché questo è munito delle
firme dell’avente diritto e del destinatario (numero 10042 DR).
2.4. Va ancora evidenziato che nel
Bollettino n. 383 del 10 ottobre 2016 (in francese e tedesco) per le casse di
compensazione AVS e gli organi d’esecuzione delle PC, l’UFAS ha esaminato il
caso del versamento a terzi di prestazioni pecuniarie ed ha segnatamente
affermato:
" (…)
1. Introduction
Nous avons constaté que des EMS et des
services sociaux demandent de plus en plus souvent le versement de prestations
de l’AVS en mains de tiers, ce qui suscite quelques questions auprès des
organes d’exécution. Le présent bulletin vise à rappeler les conditions
requises pour ce type de demande.
Considerandi
2.
Principe : versement de la prestation à
l’ayant droit
Les prestations en espèces de l’AVS et de
l’AI sont en principe versées uniquement à l’ayant droit et ne peuvent être ni
cédées à un tiers, ni mises en gage (art. 22, al. 1, LPGA, principe
d’incessibilité).
3.
Exception : prestations versées à un
tiers
3.1
Généralités
Les prestations en espèces de l’AVS et de
l’AI peuvent être versées à un tiers dans des cas exceptionnels. Il existe deux
types de versement à des tiers:
le versement à un tiers de prestations en cours (ch. 10030 ss DR), qui doit
être demandé au moyen du formulaire 318.182 « Demande de versement de
prestations AVS/AI/APG/PC/AF à un tiers »;
le versement rétroactif à un tiers ayant consenti des avances (au titre de
compensation) (ch. 10063 ss DR), qui doit être demandé au moyen du formulaire
318.183
« Compensation avec des paiements rétroactifs de l’AVS/AI et APG
(allocation de maternité) ».
Le présent bulletin ne traite que du
versement à un tiers de prestations en cours. Ce type de versement peut avoir
lieu:
sur demande de l’ayant droit (ch. 10024 à 10029 DR);
sur ordonnance du juge (ch. 10051 à 10053 DR);
sur demande d’un tiers pour garantir un emploi des prestations conforme à leur
but (ch. 10030 à 10037 DR);
sur ordonnance de l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte APEA (ch.
10038.
à 10050 DR).
3.2
Versement en mains de tiers sur demande
de l’ayant droit
Les prestations en espèces peuvent être
versées à une personne ou à une autorité désignée par l’ayant droit si celui-ci
est incapable de gérer lui-même sa situation financière et qu’il dépend de ce
fait en permanence de l’aide d’un tiers. On relèvera toutefois les éléments
suivants:
· le fait que l’ayant droit ne
soit pas en mesure, temporairement ou pour une longue durée, de retirer
personnellement sa prestation ne suffit pas à justifier le paiement en mains de
tiers;
le tiers doit présenter une procuration
écrite;
le tiers doit s’engager par écrit à
communiquer toute modification importante des circonstances déterminantes pour
l’octroi d’une prestation et à restituer, le cas échéant, les prestations
indûment perçues; et
tout danger visant à contourner le
principe de l’incessibilité du droit aux rentes est écarté (art. 22 LPGA).
Peuvent être pris en
considération comme tiers, par exemple, les proches qui ont une obligation
d’entretien envers l’ayant droit ou qui l’accompagnent en permanence. Si
l’ayant droit n’est pas capable de discernement, le versement est effectué
auprès de son représentant légal, à la personne désignée dans le cadre d’un
mandat pour cause d’inaptitude (ch. 3.6) ou au curateur institué par l’APEA
(ch. 3.6). Le versement à un tiers ne peut être autorisé qu’à titre
exceptionnel. En général, les prestations sont versées au crédit du compte
bancaire ou postal de l’ayant droit et le proche aidant agit par procuration ;
sinon, l’institution d’une curatelle de portée générale est indiquée.”
3.3
Versement en mains de tiers sur
ordonnance d’un juge
Les ordonnances prononcées par un juge
civil sur le versement des rentes d’un époux lorsque celui-ci néglige son
obligation d’entretien vis-à-vis de sa famille pendant l’exécution des mesures
de protection de l’union conjugale sont contraignantes pour la caisse de
compensation (art. 177 CC). Cela vaut également pour les rentes des parents qui
négligent l’entretien de leur enfant (art. 291 CC). Par contre, l’ordonnance
d’un juge civil consignée dans une décision de divorce selon laquelle les
rentes de l’ex-conjoint débiteur de la contribution d’entretien doivent être
versées à l’ex-conjoint créancier ne doit pas être suivie (art. 132 CC).
3.4
Versement en mains de tiers sur demande
d’un tiers pour garantir un emploi des prestations conforme à leur but
Les prestations en espèces peuvent être
versées à un tiers ou à une autorité ayant une obligation légale ou morale
d’entretien à l’égard du bénéficiaire, ou qui l’assiste en permanence, si leur
versement sur un compte postal ou bancaire de l’ayant droit n’est pas indiqué
(art. 20 LPGA et art. 1 OPGA) et:
lorsque l’ayant droit n’utilise pas ces prestations pour son entretien ou celui
des personnes dont il a la charge, ou qu’il est établi qu’il n’est pas en
mesure de les utiliser à cet effet;
que, de ce fait, l’ayant droit ou la personne dont il a la charge se retrouve
totalement ou partiellement à la charge de l’assistance publique ou privée, et
que tout danger visant à contourner le principe de l’incessibilité du droit aux
rentes est écarté (art. 22 LPGA).
On relèvera toutefois les éléments suivants:
le versement en mains de tiers est également possible sans l’accord de l’ayant
droit;
le tiers doit s’engager par écrit à communiquer toute modification importante
des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation et à restituer,
le cas échéant, les prestations indûment perçues;
le paiement direct de prestations en espèces revenant à un ayant droit
hospitalisé en mains de l’hôpital ou de l’EMS est exclu (ch. 10031 DR). (…)”
Già nel
1973, nel bollettino dell’AI n° 153, il cui estratto è stato pubblicato in RCC
1973, pag. 173, l’UFAS aveva affermato che “à plusieurs reprises, des
hôpitaux ont demandé à des caisses de compensation de leur verser directement
les allocations pour impotents de l’AVS et de l’AI revenant à des assurés
hospitalisés. La garantie d’un emploi conforme des rentes et allocations pour
impotents, ainsi que le paiement à des tiers, sont régis par les dispositions
et instructions citées ci-dessus. Celles-ci ne prévoient cependant pas le
versement direct des dites allocations à des hôpitaux. Des
demandes dans ce sens doivent ainsi être rejetés.”
Cfr. anche la recente DTF
141.
V 264: l'ente assistenziale, che ha sostenuto
finanziariamente un assicurato, ha il diritto di ottenere il versamento diretto
delle prestazioni complementari concesse retroattivamente, anche nel caso di
decesso dell'avente diritto prima della decisione di concessione delle
prestazioni; occorre tuttavia che la domanda di prestazioni complementari sia
stata inoltrata quando l'assicurato era ancora in vita (consid. 4; differenza
con la sentenza H 245/57 del 19 marzo 1958).
2.5
Nel caso di specie
l’insorgente sostiene siano adempiute le condizioni affinché la Cassa versi le
sue prestazioni sul conto della Casa per anziani in cui vive, avendo
sottoscritto il 1° dicembre 2014 una “dichiarazione della gestione
amministrativa dell’utente” in favore della Residenza RA 1 e fa valere la
DTF 101 V 17, consid. 2, dove il TF, interpretando l’art. 76 OAVS, ora
abrogato, e sostituito dall’art. 20 LPGA (cfr. Moser-Szeless in: Commentaire
Romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n. 14 ad art.
20, pag. 286; cfr. anche l’iniziativa parlamentare “diritto delle
assicurazioni sociali”, rapporto della Commissione del Consiglio nazionale
della sicurezza sociale e della sanità del 26 marzo 1999, FF 1999 pag. 3896 e
seguenti, in particolare pag. 3934), ha affermato:
" (…)
2.
L'art. 45 LAVS autorise le Conseil fédéral à prendre,
après avoir consulté les cantons, les mesures propres à garantir que les rentes
servent, si cela est nécessaire, à l'entretien du bénéficiaire et des personnes
à sa charge.
Usant de cette faculté, le Conseil fédéral
a édicté l'art. 76 RAVS, dont l'alinéa 1 s'exprime en ces termes:
"Si l'ayant droit n'emploie pas la
rente pour son entretien et pour celui des personnes à sa charge ou s'il peut
être prouvé qu'il n'est pas capable de l'affecter à ce but, et s'il tombe par
là totalement ou partiellement à la charge de l'assistance publique ou privée,
ou y laisse tomber les personnes qu'il est tenu d'entretenir, la caisse de
compensation peut effectuer le versement total ou partiel de la rente en mains
d'un tiers ou d'une autorité qualifiés ayant envers l'ayant droit un devoir
légal ou moral d'assistance ou s'occupant de ses affaires en permanence."
Selon l'Office fédéral des assurances
sociales, la version française de la fin de cette disposition réglementaire ne
correspondrait pas tout à fait à la version allemande, qui parle, elle, de
"geeigneten Drittperson oder Behörde, die dem Rentenberechtigten gegenüber
gesetzlich oder sittlich unterstützungspflichtig ist oder ihn dauernd
fürsorgerisch betreut". Les mots "s'occuper de ses affaires en
permanence" ne rendraient pas l'idée d'assistance contenue dans l'expression
"dauernd fürsorgerisch
betreuen". L'autorité de surveillance semble proposer, en se fondant sur
la version allemande, de circonscrire l'application de l'art. 76 al. 1 RAVS aux
cas où les intéressés sont assistés économiquement en permanence. Or il n'y a en réalité aucune discordance entre les textes, français et
allemand, susmentionnés: l'idée de l'assistance financière, en tant que
condition du versement de la rente en main tierce, est exprimée dans la
première partie de la norme réglementaire, où l'exigence d'une aide permanente
n'apparaît pas. La désignation des tiers destinataires dans la seconde partie
de la phrase n'implique en revanche pas nécessairement de la part de ces tiers
eux-mêmes une telle assistance. Sinon, on ne comprendrait pas pourquoi la
disposition ici en discussion distingue à cet égard les tiers ou autorité
qualifiés ayant un devoir d'assistance, d'une part, et, d'autre part, les tiers
ou autorité qualifiés s'occupant des affaires de l'assuré en permanence; la
"fürsorgerische Betreuung" signifie simplement le fait de seconder
l'intéressé dans la gestion de ses affaires, mais de façon permanente.
Quant aux conditions qui doivent être
réunies pour que l'art. 76 al. 1 RAVS soit applicable, le Tribunal fédéral des
assurances a jugé que la rente peut être payée en main tierce lorsque le
rentier n'a pas encore épuisé toutes ses ressources, au point de tomber à la
charge de l'assistance, mais qu'il est sur cette voie ou qu'il risque d'user de
sa rente de telle manière que les personnes tenues de l'assister, au sens large
du terme, verraient leurs démarches et leurs peines notablement accrues. Il
s'agissait en l'occurrence d'une rentière alcoolique, chez laquelle la boisson
provoquait des troubles mentaux (RCC 1957 p. 133).
La Cour de céans a précisé d'autre part que
le fait de recevoir des prestations de l'assistance publique ne justifie pas à
lui seul le versement de la rente en main de la commune (RCC 1950 p. 34, 1948
p. 474) et que le placement dans un asile n'exclut pas à lui seul un paiement
direct au rentier (RCC 1949 p. 391).
Enfin, dans ses Directives concernant les
rentes, l'Office fédéral des assurances sociales consacre un chapitre au
problème du destinataire de la rente, sous les chiffres marginaux 1073 à 1104.
Sous chiffre 1073, il rappelle que le paiement direct à l'ayant droit
personnellement est la règle. Sous chiffre 1099, que le
versement en main tierce doit être ordonné seulement lorsqu'il est certain, sur
la foi d'une requête sérieusement motivée et soigneusement contrôlée, que les
conditions de l'art. 76 RAVS sont remplies.
3.
Dans le cas de Conrad Curiger, il faut admettre avec
l'Office fédéral des assurances sociales que la caisse de compensation a pris
sur des bases insuffisantes sa décision de verser la rente à la Résidence S.
Tout ce qu'on sait en effet, c'est que le prénommé fait des difficultés pour
payer les factures de l'institution et que, selon elle, il lui devait 2'705 fr.
20.
en septembre 1973. Mais on ignore si la réclamation de la créancière est
justifiée et si l'intéressé ne possède pas quelques économies qui le rendraient
solvable pour la somme qu'il doit peut-être, ce qui n'est pas exclu même d'un
bénéficiaire de prestations complémentaires (cf. art. 3 al. 1 lit. b LPC). On
ne sait pas non plus si l'assuré est partiellement à la charge de l'assistance
publique ou privée, s'il risque de l'être, et si une autorité, une institution
(peut-être la Résidence S.) ou une personne est chargée de veiller sur ses
intérêts dans le cadre de la prévoyance sociale.
Dans ces circonstances, il faut admettre le
recours de l'Office fédéral des assurances sociales et renvoyer la cause à la
Caisse de compensation du canton de Fribourg pour instruction complémentaire et
nouvelle décision. S'agissant des difficultés administratives que poserait actuellement
le versement partiel des prestations d'assurance en mains de tiers, il y a lieu
de rappeler que cette possibilité est toujours expressément prévue à l'art. 76
al. 1 RAVS et, en outre, que la Caisse cantonale valaisanne de compensation a
décidé le 25 septembre 1973 de verser dorénavant la prestation complémentaire
sur le compte bancaire de la Résidence S., décision qui ne paraît pas avoir
fait l'objet d'un recours.”
A
torto (cfr. anche sentenza 8C_910/2012 consid. 5 del 3 giugno 2013).
Come rileva giustamente
l’amministrazione, la sola volontà della beneficiaria delle prestazioni non è
determinante per stabilire dove esse vanno versate, il loro diritto non potendo
essere ceduto nemmeno con il suo accordo (cfr. art. 22 cpv. 1 LPGA e numero
10027.
DR). La rendita AVS e l’assegno per grandi invalidi devono essere di
principio versati direttamente alla persona assicurata.
Essi potrebbero essere
eccezionalmente pagati direttamente alla Residenza RA 1 solo se quest’ultima
avesse un obbligo legale o morale di assistenza nei riguardi della ricorrente o
se l’assistesse permanentemente. Ciò non è il caso (cfr. anche il Bollettino
UFAS n° 383 del 10 ottobre 2016; cfr. anche RCC 1973 pag. 173).
Il concetto di assistenza
di cui all’art. 20 LPGA non va inteso come assistenza medico/sanitaria, bensì
come “gestione di affari in maniera permanente” (cfr. DTF 101 V 17
consid. 2; Scartazzini/Hürzeler,
Bundessozialversicherungsrecht, 4a edizione 2012, pag. 65: “[…] Als
Drittauszahlungen kommen nur geeignete oder Behörden in Frage, welche der
berechtigen Person gegenüber gesetzlich oder sittlich unterstützungspflichtig
sind oder diese dauernd fürsorgerisch betreut, sofern die berechtige Person die
Geldleistungen nicht für den eigenen Unterhalt von Personen, für die sie zu
sorgen hat, verwendet oder dazu nachweisbar nicht im Stande ist […]”), nel
senso che il terzo non deve per forza assistere l’avente diritto da un punto di
vista finanziario, essendo sufficiente che lo aiuti a gestire i suoi affari
permanentemente (cfr. Moser-Szeless, op. cit., n. 19 ad art. 20, pag. 287; cfr.
anche Kieser, ATSG-Kommentar, 3a edizione 2015, n. 25 ad art. 20, pag. 297).
Non
vi è alcun dubbio che la Residenza RA 1 non ha alcun obbligo “morale” di
assistenza per la gestione degli affari ai sensi dell’art. 20 LPGA nei
confronti della ricorrente.
Neppure vi è un qualsiasi
obbligo legale, ossia derivante direttamente dalla legge, di assistenza nella
gestione degli affari.
Non è infatti sufficiente
a far sorgere un obbligo “legale” (“ex lege”) la sottoscrizione della “dichiarazione
della gestione amministrativa del residente” firmata dalla ricorrente in
data 1° dicembre 2014 (doc. A 10), che del resto non menziona alcun accordo
circa pagamenti di prestazioni sociali, trattandosi semmai di un contratto tra
le parti. È infatti necessaria una base legale, qui non data. Né può essere
considerata tale l’art. __________ dell’”Ordinanza Municipale del Comune di __________
__________”, che prevede che la Residenza RA 1, dietro richiesta e pagamento
di una tassa di fr. 50 al mese, può essere incaricata dai degenti di gestire
l’amministrazione degli ospiti (pagamenti, tenuta della contabilità, spese
mediche, compilazione delle imposte, gestione delle entrate e delle uscite,
ecc.) e che ha portato l’insorgente alla firma, in data 1° dicembre 2014, del
relativo formulario (doc. A10). Si tratta infatti di una delega per la “gestione
amministrativa” sottoscritta contrattualmente che non deriva direttamente
dalla legge. Lo stesso concetto vale per richiesta generica inoltrata tramite
formulario ufficiale di medesima data (doc. A9).
Conformemente a quanto
sostenuto dall’amministrazione, la Residenza RA 1, manifestamente, non rientra
di conseguenza tra quegli istituti che hanno un obbligo legale o morale di
assistenza nella gestione degli affari nei riguardi della beneficiaria.
La casa anziani non
rientra neppure tra gli enti che assistono permanentemente gli ospiti degenti
nell’istituto nella gestione degli affari ai sensi dell’art. 20 LPGA (cfr. il
Bollettino UFAS n° 383 del 10 ottobre 2016; cfr. anche RCC 1973 pag. 173).
L’assistenza nel caso di
specie non eccede infatti la semplice assistenza quale attività propria e
tipica di qualsiasi casa per anziani (che nel caso specifico consiste nell’assistenza
sanitaria, nella presa a carico continuativa e nella dispensa di cure e misure
di riabilitazione). Come rileva correttamente la Cassa di compensazione,
gestire l’amministrazione degli ospiti non è equiparabile alla funzione di
curatore assegnata dall’Autorità di protezione degli adulti (cfr. art. 393 e
seguenti CC), anche perché tale funzione non è stata decisa ufficialmente da
un’autorità competente in merito.
La Residenza RA 1 non ha
compiti di assistenza sociale in senso stretto; essa non è incaricata di
vegliare sugli interessi relativi alla previdenza sociale dei degenti (cfr. gli
scopi della Residenza RA 1: __________: “In essa si svolgono
attività riconosciute nell’ambito della Legge concernente il promovimento, il
coordinamento ed il sussidiamento delle attività sociali a favore delle persone
anziane e prese a carico dall’assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie”; “La presa a
carico è continuativa (24 ore su 24) e vengono dispensate cure, assistenza
medica e/o misure di riabilitazione in maniera costante con un rapporto
equilibrato tra persone assistite e personale specializzato”; cfr. DTF 101 V 17 consid. 3).
In sintesi, l’istituto
Residenza RA 1 non ha un obbligo legale o morale di assistenza nella gestione
degli affari nei riguardi della beneficiaria, non rientra tra gli enti che
assistono permanentemente gli ospiti degenti nell’istituto nella gestione degli
affari, non è stato incaricato di vegliare sugli interessi relativi alla
previdenza sociale dei degenti di cui rivendica il versamento delle loro
prestazioni AVS nelle proprie mani (DTF 101 V 17 consid. 3) e non è un terzo ai
sensi dell’art. 20 cpv. 1 LPGA (cfr. RCC 1973 pag. 173). Inoltre vi può essere
il rischio concreto che l’istituto compensi le prestazioni versate con crediti
nei confronti dei beneficiari (cfr. art. 20 cpv. 2 LPGA e sentenza 9C_741/2014
del 13 marzo 2015).
Ne segue che a giusta
ragione la Cassa ha stabilito che la rendita AVS e l’assegno per grandi
invalidi devono essere direttamente versati nelle mani della ricorrente.
Quanto alla censura
relativa alle sue asserite difficoltà motorie ed all’invocata violazione dei
principi di sussidiarietà e di economicità relativamente all’eventuale nomina
di un curatore, va evidenziato come l’interessata debba semplicemente aprire un
conto bancario con il quale, se lo ritiene necessario, può concordare un ordine
permanente in favore della Residenza RA 1, ciò che di per sé renderebbe inutile
la curatela, essendo ancora in grado di intendere e di volere (cfr. doc. I,
pag. 7).
In queste condizioni il
ricorso va respinto, mentre la decisione impugnata merita conferma.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti