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Decisione

30.2018.23

Contestazione della decisione della cassa di compensazione che ha stabilito che le prestazioni di vecchiaia devono essere versate direttamente alla persona assicurata e non alla Casa per anziani. Conf

12 dicembre 2018Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b; cfr.

riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica

anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375

consid. 3b e sentenze ivi citate). Il diritto di essere sentito comprende

l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo

scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di

afferrare le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e di

poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di permettere

all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima.

Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed

esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole

circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (cfr.

DTF 141 IV 249; sentenza 6B_966/2014 del 6 marzo 2017, consid. 2; STF del 24

gennaio 2007, U 397/05, con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).

Nel caso di specie

l’amministrazione ha sufficientemente indicato le ragioni per le quali ha

respinto le richieste dell’insorgente, sostenendo che non adempie le condizioni

di cui all’art. 20 LPGA per poter chiedere il versamento delle sue prestazioni

a terzi.

La ricorrente ha compreso

le motivazioni della reiezione della domanda, tant’è che le ha approfonditamente

contestate in un ricorso dove ha potuto ampiamente spiegare le proprie censure

e produrre la documentazione a sostegno della sua tesi.

Ne segue che non vi è

alcuna violazione del diritto di essere sentita.

nel

merito

2.2. Ai sensi dell’art. 20 cpv. 1

LPGA le prestazioni pecuniarie possono essere versate, interamente o in parte,

a un terzo o a un’autorità che abbiano un obbligo legale o morale di assistenza

nei riguardi del beneficiario o che lo assistano permanentemente se (lett. a)

il beneficiario non utilizza le prestazioni pecuniarie per il proprio

mantenimento o per quello delle persone per cui deve provvedere oppure se è

provato che non è in grado di utilizzarle a questo scopo e se (lett. b) egli

stesso o le persone per cui deve provvedere dipendono dall’assistenza pubblica

o privata per un motivo di cui alla lettera a.

Secondo l’art. 20 cpv. 2

LPGA tali terzi o autorità non possono compensare le prestazioni versate loro

con crediti nei confronti dell’avente diritto. È eccettuata la compensazione in

caso di versamento retroattivo di prestazioni ai sensi dell’articolo 22

capoverso 2.

Ai sensi dell’art. 22 cpv.

1 LPGA il diritto alle prestazioni non può essere ceduto né costituito in

pegno. Qualsiasi cessione o costituzione in pegno è nulla. Per l’art. 22 cpv. 2

LPGA i versamenti retroattivi di prestazioni dell’assicuratore sociale possono

tuttavia essere ceduti al datore di lavoro o all’assistenza pubblica o privata

se questi versano anticipi (lett. a), a un’assicurazione che fornisce

prestazioni anticipate (lett. b).

Secondo l’art. 1 cpv. 2

OPGA se per garantire l’impiego appropriato conformemente all’articolo 20 LPGA

o alle disposizioni delle singole leggi le prestazioni pecuniarie non sono

versate al beneficiario e questi è sottoposto a tutela, esse sono versate al

tutore o a una persona da esso designata. Il cpv. 2 prevede che se per

garantire l’impiego appropriato conformemente all’articolo 20 LPGA o alle

singole leggi le prestazioni pecuniarie sono versate a un terzo o a un’autorità

che ha un obbligo legale o morale di assistenza nei riguardi del beneficiario o

che lo assiste continuamente, esso è tenuto a (lett. a) utilizzare le

prestazioni pecuniarie esclusivamente per il sostentamento del beneficiario e

delle persone a suo carico, (lett. b) rendere conto all’assicuratore, su sua

richiesta, dell’utilizzazione delle prestazioni pecuniarie.

L’art. 20 LPGA regola la

possibilità per l’assicuratore sociale di versare tutta o parte della

prestazione pecuniaria non alla persona che ne ha diritto ma a un terzo

(persona [fisica o morale] o autorità) con la quale esiste un legame

particolare (obbligo di mantenimento o di assistenza permanente dell’avente

diritto) al fine di assicurare che i versamenti siano utilizzati conformemente al

loro scopo, ossia il mantenimento del beneficiario e delle persone a suo carico

(Moser-Szeless in: Commentaire Romand, Loi sur la partie générale des

assurances sociales, 2018, n.1 ad art. 20, pag. 282).

2.3. Le direttive sulle rendite

(DR) prevedono al numero 10024 DR che se circostanze particolari lo

giustificano, le rendite e gli assegni per grandi invalidi possono essere

versati a un terzo designato dal titolare della prestazione a condizione che

(numero 10025 DR) il versamento su un conto postale o su un conto bancario

personale non sia indicato, (numero 10026 DR) non siano già adempite le

condizioni di versamento a terzi in quanto l’avente diritto è sottoposto a un

curatore oppure non dà una garanzia di un impego appropriato della rendita,

(numero 10027 DR) non esista pericolo di eludere il principio

dell’impossibilità di cedere la rendita (art. 22 LPGA).

Per il numero 10029 DR è

preferibile inoltrare la richiesta di versamenti a terzi con il modulo 318.182,

poiché questo è munito delle firme dell’avente diritto e del destinatario.

Per il numero 10030 DR se

l’avente diritto non impiega le prestazioni versate (rendita, rendita

completiva dell’AVS, rendita per figli o assegno per grandi invalidi) per il

suo sostentamento o per quello delle persone a suo carico e, di conseguenza,

egli e le persone a suo carico sono interamente o in parte a carico

dell’assistenza, le prestazioni possono essere versate a una terza persona o a

un’autorità appropriata (art. 20 LPGA, art. 1 OPGA). Si procede allo stesso

modo quando si può provare che l’avente diritto non sarebbe in grado

d’impiegare le prestazioni per provvedere al suo sostentamento o a quello delle

persone a suo carico.

Secondo il numero 10031 DR

non è invece ammissibile il pagamento diretto a un ospedale di un assegno per

grandi invalidi destinato a un assicurato che vi è ricoverato (RCC 1973 pag.

173). Il fatto che una persona sia sostenuta da un’autorità assistenziale non

giustifica di per sé il versamento delle prestazioni a detta autorità. Parimenti,

l’avente diritto che non usa le rendite completive AVS e le rendite per i figli

per il mantenimento della sua famiglia così che essa si trova nel bisogno non

offre la garanzia di un impiego appropriato. In casi simili la rendita

completiva dell’AVS o la rendita per figli possono essere versate direttamente

al coniuge non avente diritto alla rendita o al rappresentante dei figli.

Per il numero 10033 DR per

principio il versamento delle prestazioni a terzi volto a garantire un impiego

appropriato può essere richiesto e deciso solo per rendite e assegni per grandi

invalidi non ancora pagati (RCC 1978 pag. 567). Se la cassa di compensazione ha

già effettuato il versamento all’avente diritto, né terzi né un’autorità

possono più chiederne il versamento in seguito.

Secondo il numero 10034 DR

il versamento della rendita o dell’assegno per grandi invalidi a terzi giusta

l’articolo 20 LPGA può essere ordinato solo se sono soddisfatte le condizioni

previste. Una richiesta inoltrata dai familiari del beneficiario o dalle

autorità va debitamente motivata. La cassa di compensazione deve verificare

accuratamente le indicazioni fornite. Il genere e l’esito di questa verifica

devono figurare negli atti.

Il

numero 10035 DR prevede che la rendita o l’assegno per grandi invalidi versati

a una terza persona devono servire esclusivamente al sostentamento dell’avente

diritto e delle persone a suo carico. La terza persona non può compensarli con

prestazioni fornite all’assicurato o ai suoi familiari prima dell’inizio del

diritto. Su richiesta della cassa di compensazione, essa deve fare rapporto

sull’impiego particolareggiato delle prestazioni (art. 1 cpv. 2 OPGA).

Ai sensi del numero 10036

DR è preferibile inoltrare la richiesta di versamento a terzi con il modulo

318.182, poiché questo è munito delle firme dell’avente diritto e del

destinatario.

Un promemoria del centro

d’informazione AVS dà ragguagli sulle possibilità di pagamento a terzi e sul

modo di procedere. Esso contiene anche informazioni relative al denaro per le

piccole spese (numero 10037 DR).

Per il numero 10038 DR già

prima di un’imminente messa sotto curatela l’autorità di protezione degli

adulti può ordinare, nell’ambito di misure cautelative, disposizioni

particolareggiate sul pagamento della rendita che sono vincolanti per le casse

di compensazione.

Per il numero 10039 DR se

l’avente diritto è sotto curatela generale secondo l’articolo 398 CC, la

rendita o l’assegno per grandi invalidi devono essere versati al curatore, a

condizione che quest’ultimo non richieda di effettuare il pagamento a un terzo

da lui designato, a un’autorità o alla persona sotto curatela (art. 1 OPGA). Il

curatore è libero di prendere queste disposizioni.

Ai sensi del numero 10040

DR le rendite possono essere versate a un curatore secondo gli articoli 393–397

CC unicamente se questi agisce in virtù di un diritto effettivo conferito da un

titolo giuridico o se il versamento della rendita a quest’ultimo è richiesto

dalla competente autorità di protezione degli adulti.

Per il numero 10041 DR la

rendita può essere versata a un mandatario designato con mandato precauzionale

solo nell’ambito di tale mandato (art. 360 segg. CC).

Per l’inoltro di una

richiesta volta al versamento a terzi della rendita o dell’assegno per grandi

invalidi, è preferibile usare il modulo 318.182, poiché questo è munito delle

firme dell’avente diritto e del destinatario (numero 10042 DR).

2.4. Va ancora evidenziato che nel

Bollettino n. 383 del 10 ottobre 2016 (in francese e tedesco) per le casse di

compensazione AVS e gli organi d’esecuzione delle PC, l’UFAS ha esaminato il

caso del versamento a terzi di prestazioni pecuniarie ed ha segnatamente

affermato:

" (…)

1. Introduction

Nous avons constaté que des EMS et des

services sociaux demandent de plus en plus souvent le versement de prestations

de l’AVS en mains de tiers, ce qui suscite quelques questions auprès des

organes d’exécution. Le présent bulletin vise à rappeler les conditions

requises pour ce type de demande.

Considerandi

2.

Principe : versement de la prestation à

l’ayant droit

Les prestations en espèces de l’AVS et de

l’AI sont en principe versées uniquement à l’ayant droit et ne peuvent être ni

cédées à un tiers, ni mises en gage (art. 22, al. 1, LPGA, principe

d’incessibilité).

3.

Exception : prestations versées à un

tiers

3.1

Généralités

Les prestations en espèces de l’AVS et de

l’AI peuvent être versées à un tiers dans des cas exceptionnels. Il existe deux

types de versement à des tiers:

le versement à un tiers de prestations en cours (ch. 10030 ss DR), qui doit

être demandé au moyen du formulaire 318.182 « Demande de versement de

prestations AVS/AI/APG/PC/AF à un tiers »;

le versement rétroactif à un tiers ayant consenti des avances (au titre de

compensation) (ch. 10063 ss DR), qui doit être demandé au moyen du formulaire

318.183

« Compensation avec des paiements rétroactifs de l’AVS/AI et APG

(allocation de maternité) ».

Le présent bulletin ne traite que du

versement à un tiers de prestations en cours. Ce type de versement peut avoir

lieu:

sur demande de l’ayant droit (ch. 10024 à 10029 DR);

sur ordonnance du juge (ch. 10051 à 10053 DR);

sur demande d’un tiers pour garantir un emploi des prestations conforme à leur

but (ch. 10030 à 10037 DR);

sur ordonnance de l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte APEA (ch.

10038.

à 10050 DR).

3.2

Versement en mains de tiers sur demande

de l’ayant droit

Les prestations en espèces peuvent être

versées à une personne ou à une autorité désignée par l’ayant droit si celui-ci

est incapable de gérer lui-même sa situation financière et qu’il dépend de ce

fait en permanence de l’aide d’un tiers. On relèvera toutefois les éléments

suivants:

· le fait que l’ayant droit ne

soit pas en mesure, temporairement ou pour une longue durée, de retirer

personnellement sa prestation ne suffit pas à justifier le paiement en mains de

tiers;

 le tiers doit présenter une procuration

écrite;

 le tiers doit s’engager par écrit à

communiquer toute modification importante des circonstances déterminantes pour

l’octroi d’une prestation et à restituer, le cas échéant, les prestations

indûment perçues; et

 tout danger visant à contourner le

principe de l’incessibilité du droit aux rentes est écarté (art. 22 LPGA).

Peuvent être pris en

considération comme tiers, par exemple, les proches qui ont une obligation

d’entretien envers l’ayant droit ou qui l’accompagnent en permanence. Si

l’ayant droit n’est pas capable de discernement, le versement est effectué

auprès de son représentant légal, à la personne désignée dans le cadre d’un

mandat pour cause d’inaptitude (ch. 3.6) ou au curateur institué par l’APEA

(ch. 3.6). Le versement à un tiers ne peut être autorisé qu’à titre

exceptionnel. En général, les prestations sont versées au crédit du compte

bancaire ou postal de l’ayant droit et le proche aidant agit par procuration ;

sinon, l’institution d’une curatelle de portée générale est indiquée.”

3.3

Versement en mains de tiers sur

ordonnance d’un juge

Les ordonnances prononcées par un juge

civil sur le versement des rentes d’un époux lorsque celui-ci néglige son

obligation d’entretien vis-à-vis de sa famille pendant l’exécution des mesures

de protection de l’union conjugale sont contraignantes pour la caisse de

compensation (art. 177 CC). Cela vaut également pour les rentes des parents qui

négligent l’entretien de leur enfant (art. 291 CC). Par contre, l’ordonnance

d’un juge civil consignée dans une décision de divorce selon laquelle les

rentes de l’ex-conjoint débiteur de la contribution d’entretien doivent être

versées à l’ex-conjoint créancier ne doit pas être suivie (art. 132 CC).

3.4

Versement en mains de tiers sur demande

d’un tiers pour garantir un emploi des prestations conforme à leur but

Les prestations en espèces peuvent être

versées à un tiers ou à une autorité ayant une obligation légale ou morale

d’entretien à l’égard du bénéficiaire, ou qui l’assiste en permanence, si leur

versement sur un compte postal ou bancaire de l’ayant droit n’est pas indiqué

(art. 20 LPGA et art. 1 OPGA) et:

lorsque l’ayant droit n’utilise pas ces prestations pour son entretien ou celui

des personnes dont il a la charge, ou qu’il est établi qu’il n’est pas en

mesure de les utiliser à cet effet;

que, de ce fait, l’ayant droit ou la personne dont il a la charge se retrouve

totalement ou partiellement à la charge de l’assistance publique ou privée, et

que tout danger visant à contourner le principe de l’incessibilité du droit aux

rentes est écarté (art. 22 LPGA).

On relèvera toutefois les éléments suivants:

le versement en mains de tiers est également possible sans l’accord de l’ayant

droit;

le tiers doit s’engager par écrit à communiquer toute modification importante

des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation et à restituer,

le cas échéant, les prestations indûment perçues;

le paiement direct de prestations en espèces revenant à un ayant droit

hospitalisé en mains de l’hôpital ou de l’EMS est exclu (ch. 10031 DR). (…)”

Già nel

1973, nel bollettino dell’AI n° 153, il cui estratto è stato pubblicato in RCC

1973, pag. 173, l’UFAS aveva affermato che “à plusieurs reprises, des

hôpitaux ont demandé à des caisses de compensation de leur verser directement

les allocations pour impotents de l’AVS et de l’AI revenant à des assurés

hospitalisés. La garantie d’un emploi conforme des rentes et allocations pour

impotents, ainsi que le paiement à des tiers, sont régis par les dispositions

et instructions citées ci-dessus. Celles-ci ne prévoient cependant pas le

versement direct des dites allocations à des hôpitaux. Des

demandes dans ce sens doivent ainsi être rejetés.”

Cfr. anche la recente DTF

141.

V 264: l'ente assistenziale, che ha sostenuto

finanziariamente un assicurato, ha il diritto di ottenere il versamento diretto

delle prestazioni complementari concesse retroattivamente, anche nel caso di

decesso dell'avente diritto prima della decisione di concessione delle

prestazioni; occorre tuttavia che la domanda di prestazioni complementari sia

stata inoltrata quando l'assicurato era ancora in vita (consid. 4; differenza

con la sentenza H 245/57 del 19 marzo 1958).

2.5

Nel caso di specie

l’insorgente sostiene siano adempiute le condizioni affinché la Cassa versi le

sue prestazioni sul conto della Casa per anziani in cui vive, avendo

sottoscritto il 1° dicembre 2014 una “dichiarazione della gestione

amministrativa dell’utente” in favore della Residenza RA 1 e fa valere la

DTF 101 V 17, consid. 2, dove il TF, interpretando l’art. 76 OAVS, ora

abrogato, e sostituito dall’art. 20 LPGA (cfr. Moser-Szeless in: Commentaire

Romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n. 14 ad art.

20, pag. 286; cfr. anche l’iniziativa parlamentare “diritto delle

assicurazioni sociali”, rapporto della Commissione del Consiglio nazionale

della sicurezza sociale e della sanità del 26 marzo 1999, FF 1999 pag. 3896 e

seguenti, in particolare pag. 3934), ha affermato:

" (…)

2.

L'art. 45 LAVS autorise le Conseil fédéral à prendre,

après avoir consulté les cantons, les mesures propres à garantir que les rentes

servent, si cela est nécessaire, à l'entretien du bénéficiaire et des personnes

à sa charge.

Usant de cette faculté, le Conseil fédéral

a édicté l'art. 76 RAVS, dont l'alinéa 1 s'exprime en ces termes:

"Si l'ayant droit n'emploie pas la

rente pour son entretien et pour celui des personnes à sa charge ou s'il peut

être prouvé qu'il n'est pas capable de l'affecter à ce but, et s'il tombe par

là totalement ou partiellement à la charge de l'assistance publique ou privée,

ou y laisse tomber les personnes qu'il est tenu d'entretenir, la caisse de

compensation peut effectuer le versement total ou partiel de la rente en mains

d'un tiers ou d'une autorité qualifiés ayant envers l'ayant droit un devoir

légal ou moral d'assistance ou s'occupant de ses affaires en permanence."

Selon l'Office fédéral des assurances

sociales, la version française de la fin de cette disposition réglementaire ne

correspondrait pas tout à fait à la version allemande, qui parle, elle, de

"geeigneten Drittperson oder Behörde, die dem Rentenberechtigten gegenüber

gesetzlich oder sittlich unterstützungspflichtig ist oder ihn dauernd

fürsorgerisch betreut". Les mots "s'occuper de ses affaires en

permanence" ne rendraient pas l'idée d'assistance contenue dans l'expression

"dauernd fürsorgerisch

betreuen". L'autorité de surveillance semble proposer, en se fondant sur

la version allemande, de circonscrire l'application de l'art. 76 al. 1 RAVS aux

cas où les intéressés sont assistés économiquement en permanence. Or il n'y a en réalité aucune discordance entre les textes, français et

allemand, susmentionnés: l'idée de l'assistance financière, en tant que

condition du versement de la rente en main tierce, est exprimée dans la

première partie de la norme réglementaire, où l'exigence d'une aide permanente

n'apparaît pas. La désignation des tiers destinataires dans la seconde partie

de la phrase n'implique en revanche pas nécessairement de la part de ces tiers

eux-mêmes une telle assistance. Sinon, on ne comprendrait pas pourquoi la

disposition ici en discussion distingue à cet égard les tiers ou autorité

qualifiés ayant un devoir d'assistance, d'une part, et, d'autre part, les tiers

ou autorité qualifiés s'occupant des affaires de l'assuré en permanence; la

"fürsorgerische Betreuung" signifie simplement le fait de seconder

l'intéressé dans la gestion de ses affaires, mais de façon permanente.

Quant aux conditions qui doivent être

réunies pour que l'art. 76 al. 1 RAVS soit applicable, le Tribunal fédéral des

assurances a jugé que la rente peut être payée en main tierce lorsque le

rentier n'a pas encore épuisé toutes ses ressources, au point de tomber à la

charge de l'assistance, mais qu'il est sur cette voie ou qu'il risque d'user de

sa rente de telle manière que les personnes tenues de l'assister, au sens large

du terme, verraient leurs démarches et leurs peines notablement accrues. Il

s'agissait en l'occurrence d'une rentière alcoolique, chez laquelle la boisson

provoquait des troubles mentaux (RCC 1957 p. 133).

La Cour de céans a précisé d'autre part que

le fait de recevoir des prestations de l'assistance publique ne justifie pas à

lui seul le versement de la rente en main de la commune (RCC 1950 p. 34, 1948

p. 474) et que le placement dans un asile n'exclut pas à lui seul un paiement

direct au rentier (RCC 1949 p. 391).

Enfin, dans ses Directives concernant les

rentes, l'Office fédéral des assurances sociales consacre un chapitre au

problème du destinataire de la rente, sous les chiffres marginaux 1073 à 1104.

Sous chiffre 1073, il rappelle que le paiement direct à l'ayant droit

personnellement est la règle. Sous chiffre 1099, que le

versement en main tierce doit être ordonné seulement lorsqu'il est certain, sur

la foi d'une requête sérieusement motivée et soigneusement contrôlée, que les

conditions de l'art. 76 RAVS sont remplies.

3.

Dans le cas de Conrad Curiger, il faut admettre avec

l'Office fédéral des assurances sociales que la caisse de compensation a pris

sur des bases insuffisantes sa décision de verser la rente à la Résidence S.

Tout ce qu'on sait en effet, c'est que le prénommé fait des difficultés pour

payer les factures de l'institution et que, selon elle, il lui devait 2'705 fr.

20.

en septembre 1973. Mais on ignore si la réclamation de la créancière est

justifiée et si l'intéressé ne possède pas quelques économies qui le rendraient

solvable pour la somme qu'il doit peut-être, ce qui n'est pas exclu même d'un

bénéficiaire de prestations complémentaires (cf. art. 3 al. 1 lit. b LPC). On

ne sait pas non plus si l'assuré est partiellement à la charge de l'assistance

publique ou privée, s'il risque de l'être, et si une autorité, une institution

(peut-être la Résidence S.) ou une personne est chargée de veiller sur ses

intérêts dans le cadre de la prévoyance sociale.

Dans ces circonstances, il faut admettre le

recours de l'Office fédéral des assurances sociales et renvoyer la cause à la

Caisse de compensation du canton de Fribourg pour instruction complémentaire et

nouvelle décision. S'agissant des difficultés administratives que poserait actuellement

le versement partiel des prestations d'assurance en mains de tiers, il y a lieu

de rappeler que cette possibilité est toujours expressément prévue à l'art. 76

al. 1 RAVS et, en outre, que la Caisse cantonale valaisanne de compensation a

décidé le 25 septembre 1973 de verser dorénavant la prestation complémentaire

sur le compte bancaire de la Résidence S., décision qui ne paraît pas avoir

fait l'objet d'un recours.”

A

torto (cfr. anche sentenza 8C_910/2012 consid. 5 del 3 giugno 2013).

Come rileva giustamente

l’amministrazione, la sola volontà della beneficiaria delle prestazioni non è

determinante per stabilire dove esse vanno versate, il loro diritto non potendo

essere ceduto nemmeno con il suo accordo (cfr. art. 22 cpv. 1 LPGA e numero

10027.

DR). La rendita AVS e l’assegno per grandi invalidi devono essere di

principio versati direttamente alla persona assicurata.

Essi potrebbero essere

eccezionalmente pagati direttamente alla Residenza RA 1 solo se quest’ultima

avesse un obbligo legale o morale di assistenza nei riguardi della ricorrente o

se l’assistesse permanentemente. Ciò non è il caso (cfr. anche il Bollettino

UFAS n° 383 del 10 ottobre 2016; cfr. anche RCC 1973 pag. 173).

Il concetto di assistenza

di cui all’art. 20 LPGA non va inteso come assistenza medico/sanitaria, bensì

come “gestione di affari in maniera permanente” (cfr. DTF 101 V 17

consid. 2; Scartazzini/Hürzeler,

Bundessozialversicherungsrecht, 4a edizione 2012, pag. 65: “[…] Als

Drittauszahlungen kommen nur geeignete oder Behörden in Frage, welche der

berechtigen Person gegenüber gesetzlich oder sittlich unterstützungspflichtig

sind oder diese dauernd fürsorgerisch betreut, sofern die berechtige Person die

Geldleistungen nicht für den eigenen Unterhalt von Personen, für die sie zu

sorgen hat, verwendet oder dazu nachweisbar nicht im Stande ist […]”), nel

senso che il terzo non deve per forza assistere l’avente diritto da un punto di

vista finanziario, essendo sufficiente che lo aiuti a gestire i suoi affari

permanentemente (cfr. Moser-Szeless, op. cit., n. 19 ad art. 20, pag. 287; cfr.

anche Kieser, ATSG-Kommentar, 3a edizione 2015, n. 25 ad art. 20, pag. 297).

Non

vi è alcun dubbio che la Residenza RA 1 non ha alcun obbligo “morale” di

assistenza per la gestione degli affari ai sensi dell’art. 20 LPGA nei

confronti della ricorrente.

Neppure vi è un qualsiasi

obbligo legale, ossia derivante direttamente dalla legge, di assistenza nella

gestione degli affari.

Non è infatti sufficiente

a far sorgere un obbligo “legale” (“ex lege”) la sottoscrizione della “dichiarazione

della gestione amministrativa del residente” firmata dalla ricorrente in

data 1° dicembre 2014 (doc. A 10), che del resto non menziona alcun accordo

circa pagamenti di prestazioni sociali, trattandosi semmai di un contratto tra

le parti. È infatti necessaria una base legale, qui non data. Né può essere

considerata tale l’art. __________ dell’”Ordinanza Municipale del Comune di __________

__________”, che prevede che la Residenza RA 1, dietro richiesta e pagamento

di una tassa di fr. 50 al mese, può essere incaricata dai degenti di gestire

l’amministrazione degli ospiti (pagamenti, tenuta della contabilità, spese

mediche, compilazione delle imposte, gestione delle entrate e delle uscite,

ecc.) e che ha portato l’insorgente alla firma, in data 1° dicembre 2014, del

relativo formulario (doc. A10). Si tratta infatti di una delega per la “gestione

amministrativa” sottoscritta contrattualmente che non deriva direttamente

dalla legge. Lo stesso concetto vale per richiesta generica inoltrata tramite

formulario ufficiale di medesima data (doc. A9).

Conformemente a quanto

sostenuto dall’amministrazione, la Residenza RA 1, manifestamente, non rientra

di conseguenza tra quegli istituti che hanno un obbligo legale o morale di

assistenza nella gestione degli affari nei riguardi della beneficiaria.

La casa anziani non

rientra neppure tra gli enti che assistono permanentemente gli ospiti degenti

nell’istituto nella gestione degli affari ai sensi dell’art. 20 LPGA (cfr. il

Bollettino UFAS n° 383 del 10 ottobre 2016; cfr. anche RCC 1973 pag. 173).

L’assistenza nel caso di

specie non eccede infatti la semplice assistenza quale attività propria e

tipica di qualsiasi casa per anziani (che nel caso specifico consiste nell’assistenza

sanitaria, nella presa a carico continuativa e nella dispensa di cure e misure

di riabilitazione). Come rileva correttamente la Cassa di compensazione,

gestire l’amministrazione degli ospiti non è equiparabile alla funzione di

curatore assegnata dall’Autorità di protezione degli adulti (cfr. art. 393 e

seguenti CC), anche perché tale funzione non è stata decisa ufficialmente da

un’autorità competente in merito.

La Residenza RA 1 non ha

compiti di assistenza sociale in senso stretto; essa non è incaricata di

vegliare sugli interessi relativi alla previdenza sociale dei degenti (cfr. gli

scopi della Residenza RA 1: __________: “In essa si svolgono

attività riconosciute nell’ambito della Legge concernente il promovimento, il

coordinamento ed il sussidiamento delle attività sociali a favore delle persone

anziane e prese a carico dall’assicurazione obbligatoria delle cure

medico-sanitarie”; “La presa a

carico è continuativa (24 ore su 24) e vengono dispensate cure, assistenza

medica e/o misure di riabilitazione in maniera costante con un rapporto

equilibrato tra persone assistite e personale specializzato”; cfr. DTF 101 V 17 consid. 3).

In sintesi, l’istituto

Residenza RA 1 non ha un obbligo legale o morale di assistenza nella gestione

degli affari nei riguardi della beneficiaria, non rientra tra gli enti che

assistono permanentemente gli ospiti degenti nell’istituto nella gestione degli

affari, non è stato incaricato di vegliare sugli interessi relativi alla

previdenza sociale dei degenti di cui rivendica il versamento delle loro

prestazioni AVS nelle proprie mani (DTF 101 V 17 consid. 3) e non è un terzo ai

sensi dell’art. 20 cpv. 1 LPGA (cfr. RCC 1973 pag. 173). Inoltre vi può essere

il rischio concreto che l’istituto compensi le prestazioni versate con crediti

nei confronti dei beneficiari (cfr. art. 20 cpv. 2 LPGA e sentenza 9C_741/2014

del 13 marzo 2015).

Ne segue che a giusta

ragione la Cassa ha stabilito che la rendita AVS e l’assegno per grandi

invalidi devono essere direttamente versati nelle mani della ricorrente.

Quanto alla censura

relativa alle sue asserite difficoltà motorie ed all’invocata violazione dei

principi di sussidiarietà e di economicità relativamente all’eventuale nomina

di un curatore, va evidenziato come l’interessata debba semplicemente aprire un

conto bancario con il quale, se lo ritiene necessario, può concordare un ordine

permanente in favore della Residenza RA 1, ciò che di per sé renderebbe inutile

la curatela, essendo ancora in grado di intendere e di volere (cfr. doc. I,

pag. 7).

In queste condizioni il

ricorso va respinto, mentre la decisione impugnata merita conferma.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti