30.2018.31
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20 dicembre 2018Italiano30 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
30.2018.31
cs
Lugano
20 dicembre 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 26 settembre 2018 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 29 agosto 2018 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di contributi AVS
ritenuto, in fatto
1.1. In data 31 gennaio 2018 RI 1
ha chiesto alla Cassa CO 1 la cancellazione dal registro delle esecuzioni dell’Ufficio
di esecuzione di __________ del precetto esecutivo no. __________ per l’importo
di CHF 182'037.65 oltre interessi di mora per contributi del mese di aprile
2017, del precetto esecutivo no. __________ di CHF 169'186.55 oltre interessi
di mora per contributi del mese di maggio 2017, del precetto esecutivo no. __________
di CHF 261'739.75 oltre interessi di mora per contributi del mese di giugno
2017 e del precetto esecutivo no. __________ di CHF 147'086.70 oltre interessi
di mora per contributi del mese di luglio 2017 (doc. 21.4).
1.2. Con sentenza 30.2017.49 del 5
febbraio 2018, il TCA ha respinto, nella misura della sua ricevibilità, un
ricorso “per denegata / ritardata giustizia e di costatazione di inesistenza
del debito con domande supercautelari e cautelari” inoltrato da RI 1 contro
la Cassa CO 1, trasmettendo nel contempo l’incarto all’amministrazione per
l’emissione in tempi brevissimi delle decisioni di cui al consid. 11, del
seguente tenore:
" 11. In
conclusione, il ricorso tendente alla constatazione di inesistenza del debito e
alla cancellazione dei precetti esecutivi si rivela irricevibile, in assenza di
una decisione impugnabile, mentre il ricorso per denegata/ritardata giustizia
va respinto, ciò che rende priva di oggetto la domanda cautelare.
L’incarto va comunque trasmesso alla Cassa di compensazione
affinché entri nel merito della domanda di dilazione del pagamento dei
contributi non ancora soluti ed emetta, senza attendere, una decisione
formale.
La medesima Cassa dovrà inoltre emettere, senza attendere,
un’ulteriore decisione formale che si esprima anche in merito ai PE n. __________,
__________, e __________ dell’UE di __________, alla loro eventuale
cancellazione e, più in generale, sui rapporti di dare ed avere tra le parti e
tratti il presente ricorso quale opposizione alla decisione formale del 16
novembre 2017 relativa al PE n. __________ nella misura in cui la decisione è
stata notificata prima dell’inoltro del presente gravame. Se la decisione del
16 novembre 2017 è stata notificata contestualmente o successivamente
all’inoltro del ricorso, il termine per inoltrare opposizione decorre dalla
notifica della presente sentenza alla ricorrente (cfr. sentenza 30.2015 17 del
5 ottobre 2015 con rinvio alle sentenze K 35/00 del 21 agosto 2001 e 36.2001.76
del 20 settembre 2001).”
1.3. Con decisione del 21 marzo
2018, sostanzialmente confermata dalla decisione su opposizione del 29 agosto
2018 (doc. A), la Cassa CO 1 ha deciso di non richiedere la cancellazione delle
esecuzioni nr. __________, __________, __________ e __________ all’Ufficio di esecuzione
di __________. Ribadito di aver correttamente informato il citato Ufficio
dell’avvenuto totale pagamento dei debiti di cui alle predette esecuzioni (cfr.
anche doc. D3, lettere dell’11 dicembre 2017), la Cassa rammenta lo scopo
dell’art. 8 cpv. 3 LEF e rileva che solo se l’esecuzione si fonda su un errore
o è nulla, la medesima deve essere cancellata. Ciò non sarebbe il caso nella
fattispecie.
1.4. RI 1, rappresentata dall’avv.
RA 1, è insorta al TCA contro la predetta decisione su opposizione, chiedendone
l’annullamento e domandando di far ordine “all’Ufficiale dell’Ufficio
esecuzione di __________ di procedere alla cancellazione immediata e definitiva
di tutte le esecuzioni oggetto” del ricorso (doc. I). L’insorgente, che
solleva un diniego di giustizia nella misura in cui l’amministrazione non
avrebbe preso posizione sulle sue censure, che richiama l’incarto della Cassa e
l’incarto 30.2017.49 del TCA e che si lamenta del ritardo con il quale è stata
emessa la decisione su opposizione, rileva che le pretese (contributi,
interessi e spese) sono state interamente solute e di conseguenza oggetto del
contendere è unicamente il rifiuto della Cassa di chiedere la cancellazione
delle rispettive esecuzioni dal registro dell’Ufficio di esecuzione competente.
La società solleva una violazione del principio della legalità (i motivi per
non procedere alla cancellazione sarebbero demuniti di base legale materiale e
formale), del principio della proporzionalità (la Cassa si ergerebbe a paladina
del diritto all’informazione aziendale, compito che non le spetterebbe dovendo
utilizzare il metodo meno incisivo per raggiungere il compito o lo scopo che la
legge le ha affidato), del principio dell’interesse pubblico (la Cassa dovrebbe
comprovare quale eventuale interesse pubblico imporrebbe all’amministrazione di
non cancellare le esecuzioni) e della legge contro la concorrenza sleale (e
meglio dell’art. 3 lett. a) LCSI). Essa afferma inoltre che “ritenute come
palesemente inveritiere, infondate e pacificamente fallaci le considerazioni
della Cassa, le stesse adempiono altresì le condizioni del reato di
diffamazione, sub. calunnia ai sensi degli art. 173, risp. 174 del nostro
Codice penale. La ricorrente si riserva quindi di agire anche penalmente”.
1.5. Con risposta del 18 ottobre
2018 la Cassa CO 1, rappresentata dall’avv. RA 2, chiede in ordine che il
ricorso sia dichiarato irricevibile per incompetenza del Tribunale cantonale
delle assicurazioni e nel merito la reiezione dell’impugnativa, con
argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione
(doc. III).
1.6. Il 19 ottobre 2018 il Giudice
delegato del TCA ha scritto al legale della Cassa, chiedendo l’invio
dell’incarto completo, accompagnato da un elenco preciso e dettagliato dei
documenti che lo formano, entro il 25 ottobre 2018 (doc. V).
1.7. Il 25 ottobre 2018, ricevuto
l’intero incarto, il Giudice delegato del TCA ha scritto al legale della Cassa
di compensazione, ritornandogli gli atti ed assegnandogli un termine scadente
il 5 novembre 2018 per produrre unicamente la documentazione pertinente per il
caso di specie, per stilare un elenco degli atti preciso e dettagliato in
italiano, ritenuto che esso è stato redatto in lingua tedesca (doc. VII).
1.8. Il 25 ottobre 2018 l’avv. RA
2, riferendosi allo scritto del 19 ottobre 2018 del giudice delegato del TCA,
ha prodotto i documenti riferiti al caso di specie, con un elenco atti in
lingua italiana (doc. VIII).
1.9. Il 26 ottobre 2018 il Giudice
delegato del TCA ha scritto alla ricorrente, con copia alla Cassa, dicendo di
attendere dall’amministrazione quanto richiesto per poter mettere a
disposizione l’incarto completo alle parti (doc. IX).
1.10. Il 5 novembre 2018 la Cassa ha
prodotto quanto richiesto (doc. X) ed il 7 novembre 2018 alle parti è stato
assegnato un termine di 10 giorni per presentare eventuali nuovi mezzi di prova
(doc. XI).
1.11. Il 14 novembre 2018 la
ricorrente ha prodotto un nuovo documento da cui risulterebbe una situazione
catastrofica della società solo ed esclusivamente a causa della non
cancellazione dei citati precetti esecutivi ed ha chiesto l’edizione dalla
Cassa di compensazione dell’elenco di tutte le esecuzioni spiccate nei
confronti dei suoi debitori nel corso degli ultimi 5 anni e delle relative
esecuzioni di cui la Cassa ha successivamente chiesto la cancellazione
definitiva all’UE e di cui la Cassa ha invece rifiutato la cancellazione all’UE
(doc. XII). Ciò poiché in passato la Cassa avrebbe sempre cancellato, ed a
prima richiesta, le esecuzioni solute.
1.12. Con scritto 19 novembre 2018
la Cassa di compensazione ha prodotto ulteriori osservazioni, chiedendo che il
ricorso sia dichiarato temerario, con conseguente assegnazione di ripetibili a
suo favore, ritenuta l’assoluta incompetenza del TCA a decidere nel merito
della cancellazione dei precetti esecutivi in esame (doc. XIV).
1.13. In data 27 novembre 2018 la
ricorrente ha preso posizione, ritenendo questo TCA competente, poiché è
l’operato della Cassa, ossia la decisione di non notificare all’UE di __________
la cancellazione delle esecuzioni così come richiesto dalla ricorrente a dover
essere giudicato. Secondo l’insorgente è questa imposizione di scelta
insindacabile che è arbitraria e priva di qualsiasi fondamento giuridico,
rilevato che tutti gli altri precetti esecutivi spiccati in passato, dopo il
loro pagamento, sono stati cancellati. La ricorrente ribadisce che “è la
decisione della Cassa a mente della quale essa rifiuta di notificare la cancellazione
delle esecuzioni che è qui un esame e di cui si richiede la riforma e non certo
l’operato di terzi”. La ricorrente ha poi rettificato il petitum, nel senso
che: “1. La Decisione 21 marzo 2018 della Cassa CO 1 (__________) è
integralmente annullata. La Cassa procederà entro 5 giorni dalla presente
decisione a richiedere la cancellazione completa ed assoluta di tutte le
esecuzioni da lei emesse a carico della qui ricorrente RI 1. 2. Protestate
tasse, spese e ripetibili sia della procedura di opposizione, sia della
presente procedura ricorsuale” (doc. XVI).
1.14. Il 30 novembre 2018 l’avv. RA
2 ha prodotto la sua nota d’onorario per le prestazioni e spese dal 1° ottobre
2018 al 30 novembre 2018 per complessivi CHF 8'013.75 di cui chiede il rimborso
in seguito alla sollevata temerarietà ed arbitrarietà del ricorso (doc. XVIII).
Lo scritto è stato trasmesso alla ricorrente per conoscenza il 3 dicembre 2018
(doc. XIX).
2.1. L’insorgente si lamenta della
circostanza che l’assicuratore ha emanato la decisione su opposizione
tardivamente e che la medesima non sarebbe sufficientemente motivata poiché non
sarebbero state evase tutte le censure sollevate (doc. I).
2.2. Per quanto concerne la
motivazione della decisione impugnata, va rammentato che ai sensi dell'art. 29
cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante
giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere
dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una
decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti
suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione
dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne
conoscenza e di determinarsi al riguardo (sentenza 9C_903/2011 del 25 gennaio
2013; sentenza del 29 giugno 2006 nella causa H 97/04; DTF 129 II 504 consid.
Fatti
2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b; cfr.
riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica
anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375
consid. 3b e sentenze ivi citate). Il diritto di essere sentito comprende
l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo
scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di
afferrare le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e di
poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di permettere
all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima.
Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed
esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole
circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (cfr.
DTF 141 IV 249; sentenza 6B_966/2014 del 6 marzo 2017, consid. 2; STF del 24
gennaio 2007, U 397/05, con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).
Nel caso di specie
l’assicuratore ha sufficientemente indicato le ragioni per le quali ha respinto
le richieste dell’insorgente, indicando per quale motivo, a suo parere, non
sarebbero violati i principi della legalità, della proporzionalità,
dell’interesse pubblico e la legge federale contro la concorrenza sleale.
La ricorrente ha compreso
le motivazioni della reiezione della richiesta, tant’è che le ha
approfonditamente contestate in un ricorso di 6 pagine, dove ha potuto
ampiamente spiegare le proprie censure e produrre la documentazione a sostegno
della sua tesi.
Ne segue che non vi è
alcuna violazione del diritto di essere sentita.
2.3. A proposito del fatto che la
Cassa di compensazione avrebbe impiegato 7 mesi prima di emettere la decisione
su opposizione che, secondo l’insorgente, andava emanata immediatamente, va
rilevato come nel caso di specie, in seguito alla richiesta della ricorrente
del 31 gennaio 2018, il 21 marzo 2018 la Cassa ha emesso la decisione formale.
In seguito all’opposizione del 20 aprile 2018 (doc. 21.3), il 29 agosto 2018
(doc. A), ossia poco più di 4 mesi dopo, l’amministrazione ha emesso la
decisione su opposizione.
Ritenuto che in concreto
non ci si trova a dover giudicare un ricorso per denegata/ritardata giustizia
poiché la Cassa nel frattempo ha emesso la decisione su opposizione qui
contestata, la questione non deve essere ulteriormente approfondita.
2.4. In concreto, con il ricorso,
l’insorgente afferma di aver chiesto “alla Cassa la cancellazione definitiva
di precetti esecutivi emessi da quest’ultima poiché ritenuti ingiustificati e,
ad oggi, da tempo liquidati” (pag. 2, doc. I) e che “qui dato a giudizio
è esclusivamente la questione a sapere se la Cassa ha – o meno – il diritto di
rifiutare la cancellazione definitiva di queste esecuzioni” (pag. 2, doc.
I).
L’assicurata chiede
l’annullamento della decisione impugnata e che sia “fatto ordine
all’Ufficiale dell’Ufficio esecuzione di __________ di procedere alla
cancellazione immediata e definitiva di tutte le esecuzioni oggetto del
presente gravame a carico della qui ricorrente” (doc. I).
Il 27 novembre 2018 la
ricorrente ha rettificato il petitum ed ha chiesto (doc. XVI):
" (…)
1. La Decisione 21 marzo 2018 della Cassa CO 1 (__________) è
integralmente annullata. La Cassa procederà entro 5 giorni dalla presente
decisione a richiedere la cancellazione completa ed assoluta di tutte le
esecuzioni da lei emesse a carico della qui ricorrente RI 1.
Considerandi
2.
Protestate tasse, spese e ripetibili sia della procedura di
opposizione, sia della presente procedura ricorsuale.”
La Cassa sostiene che la
richiesta non può essere inoltrata a questo Tribunale cantonale delle
assicurazioni, essendo le esecuzioni in esame ormai pagate ed essendo stato il
pagamento regolarmente annunciato all’Ufficio di esecuzione competente (cfr.
doc. D3), ma deve semmai essere fatta valere all’ufficiale delle esecuzioni di __________.
Il ricorso sarebbe di conseguenza irricevibile.
2.5
Ai sensi dell’art. 8a cpv. 3
LEF gli Uffici non possono dar notizia a terzi circa procedimenti esecutivi
(lett. a) nulli o annullati in seguito a impugnazione o a decisione giudiziale,
(lett. b) per i quali il debitore ha esercitato con successo l’azione di
ripetizione dell’indebito, (lett. c) per i quali il creditore ha ritirato
l’esecuzione. L’art. 8a cpv. 4 LEF prevede che per i terzi, il diritto di consultazione
si estingue cinque anni dopo la chiusura del procedimento. Successivamente,
estratti sono rilasciati soltanto ad autorità giudiziarie o amministrative per
procedimenti pendenti presso di loro.
Con sentenza 14.2016.137
del 24 novembre 2016, parzialmente pubblicata in RtiD II-2017 n. 36c, pag. 864
e seguenti, la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello ha stabilito:
" (…)
2.
A dispetto del rinvio dell’istante (no. 10 dell’istanza) e del
Pretore all’art. 85 LEF, la causa in esame in realtà non tende all’annullamento
dell’esecuzione – che risultava estinta per pagamento già prima del suo avvio
(…) – e neppure all’accertamento dell’inesistenza del credito posto in
esecuzione – come detto pacificamente estinto – bensì esclusivamente alla
cancellazione dell’esecuzione dal relativo registro, unica domanda figurante
nell’istanza (oltre alla rifusione della tassa per l’estratto).
2.1
Orbene, la gestione del registro delle esecuzioni, e in
particolare la comunicazione d’informazioni a terzi secondo l’art. 8a LEF,
rientra nell’esclusiva competenza dell’ufficio d’esecuzione che tiene il
registro, non in quella del giudice civile, neppure se egli è adito con
un’azione di accertamento dell’inesistenza di un credito posto in esecuzione
(sentenza del Tribunale federale 4A_440/2014 consid. 4.2, SZZP/RSPC 2015, 179
segg.). La richiesta di cancellazione di un’esecuzione – o meglio detto di
divieto di comunicazione a terzi (in virtù dell’art. 8a cpv. 3 LEF) –
dev’essere rivolta all’ufficio d’esecuzione competente, il quale valuterà se
sono date le condizioni legali per accedere alla domanda, segnatamente se
l’esecuzione è stata dichiarata nulla o annullata da una decisione giudiziale
(art. 8a cpv. 3 lett. a LEF) oppure se risulta in modo indiscutibile dall’esito
di una decisione giudiziale (ad esempio di disconoscimento o di accertamento
negativo di debito) che l’esecuzione era ingiustificata sin dall’inizio
(sentenza 4A_440/2014 citata sopra, consid. 4.2 e 2.1). La decisione
dell’ufficio può essere impugnata con ricorso (giusta gli art. 17 e 18 LEF)
dinanzi alle apposite autorità di vigilanza cantonali (art. 13 LEF) e non al
giudice civile.
2.2
In riforma della sentenza impugnata l’istanza va pertanto
dichiarata inammissibile per carenza di competenza per materia del giudice
adito (art. 59 cpv. 2 lett. b e 60 CPC).
3.
A scanso di equivoci va precisato che le esecuzioni estinte per
pagamento, come quella in rassegna, continuano a essere comunicate a terzi
ancora per cinque anni a contare dal pagamento (art 8a cpv. 4 LEF), a meno che
vengano ritirate dal procedente (v. art. 8a cpv. 3 lett. c LEF; DTF 126 III 477
consid. 1/b e 129 III 286 consid. 3.1), è ciò per precisa volontà del
legislatore (FF 1991 III 23, DTF 128 III 336; sentenza del Tribunale federale
del 21 luglio 1999 pubblicata in BISchK 2000, pag. 89, citata nella Circolare
n. 29/2004 di questa Camera, ad 1.2; Circolare n. 32/2005 sull’estinzione del
diritto dei terzi alla consultazione degli atti degli uffici d’esecuzione [art.
8a cpv. 4 LEF] ad 1.2; Istruzione n. 4 dell’Alta Vigilanza in materia di
esecuzione e fallimento [estratto dal registro delle esecuzioni 2016] ad n. 7).
Le sentenze citate dal primo giudice (DTF 141 III 68 segg.; 140
III 41 segg.) non giustificano una conclusione diversa. La prima precisa che
una decisione giudiziale impedisce la comunicazione a terzi solo se accerta il
carattere ingiustificato dell’esecuzione sin dall’inizio (DTF 141 III 75
consid. 2.6.1.1), ovvero se essa verte su un credito inesistente o estinto
(anche per pagamento) già al momento del suo avvio; la seconda menziona
incidentalmente il fatto che la decisione fondata sull’art. 85 LEF può
giustificare la cessazione della comunicazione dell’esecuzione a terzi a norma
dell’art. 8a cpv. 3 lett. a LEF (DTF 140 III 44 consid. 3.2.3), senza però
precisarne le condizioni, che per invalsa giurisprudenza comprendono l’esigenza
per cui l’esecuzione sia stata ingiustificata al momento della sua introduzione
(DTF 125 III 336 consid. 3 con rinvii e 125 III 153 consid. 2/d), in altre
parole che sia <<avvenuta indebitamente>> (v. FF 1991 III 23 […]).
Un pagamento effettuato in corso di procedura conferma invece che l’esecuzione
non era indebita (fatta salva una successiva azione di ripetizione
dell’indebito esercitata con successo, che nella misura in cui accerta
l’inesistenza o l’inesigibilità del credito posto in esecuzione legittima una
limitazione dell’informazione in virtù dell’art. 8a cpv. 3 lett. b LEF). Oltre
che irricevibile l’istanza si rivela dunque anche infondata nel merito. (…)”
(sottolineatura del redattore)
Nella citata sentenza
4A_440/2014 del 27 novembre 2014, al consid. 4.2, come evocato dalla CEF al
consid. 2.1, il TF ha affermato:
" (…)
Ein Begehren um "Löschung" eines
Betreibungsregistereintrags, d.h. um Kennzeichnung des Eintrags mit einem
entsprechenden Vermerk (BGE 121 III 81 E. 4a S. 83 f.) bzw. um Nichtmitteilung eines Eintrags an Dritte,
muss deshalb beim zuständigen Betreibungsamt gestellt werden. Gegen dessen
Entscheid ist einzig die Beschwerde an die kantonale Aufsichtsbehörde (Art. 17 SchKG), an eine allfällige (Art.
13.
SchKG; Amonn/Walther, a.a.O., S. 24) obere kantonale Aufsichtsbehörde
nach Art. 18 SchKG und schliesslich an das
Bundesgericht nach Art. 19 SchKG i.V.m. Art. 72 Abs. 2 lit. a BGG zulässig (s. dazu Pierre-Robert
Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite, 1999, N. 33 und 64 zu Art. 8a SchKG; vgl.
auch Peter, a.a.O., N. 36 zu Art. 8a SchKG).”
Cfr.,
oltre alle citate circolari n. 29/2004 del 3 novembre 2004 e n. 32/2005 del 6
dicembre 2005, anche la recente sentenza 4A_229/2018 del 12 ottobre 2018, dove
il TF al consid. 7 in fine, ha ribadito il medesimo
concetto:
" (…) Les conclusions tendant à la radiation de la poursuite,
auxquelles la demanderesse se réfère, sont donc irrecevables car les tribunaux
civils ne sont pas habilités à adresser des ordres à l'office des poursuites
concernant la publicité d'une poursuite; les mesures voulues à ce sujet doivent
être requises de l'office et, en cas de refus, réclamées auprès de l'autorité
de surveillance par la voie de plainte selon l'art. 17 LP (arrêt 4A_440/2014 du 27
novembre 2014, consid. 4). Des conclusions ainsi inutiles et irrecevables, dans
la demande en justice, ne sauraient influencer la détermination du for.”
Lo
stesso concetto è stato espresso nella recente sentenza 11.2016.36 del 28
febbraio 2018 della prima Camera civile del Tribunale d’appello che al consid.
8.
ha affermato:
" (…)
Sia come sia, la gestione del registro delle esecuzioni, inclusa
la comunicazione di informazioni a terzi giusta l'art. 8a LEF, rientra
nell'esclusiva competenza dell'Ufficio di esecuzione che tiene il registro,
non in quella del giudice civile, neppure ove questi sia adito con un'azione di
inesistenza del credito posto in esecuzione (sentenza del Tribunale federale
4A_440/2014 consid. 4.2, in: RSPC 2015 pag. 179). La richiesta di cancellazione
di un'esecuzione – ovvero il divieto di comunicazione a terzi secondo l'art. 8a
cpv. 3 LEF – dev'essere diretta perciò all'Ufficio di esecuzione, il quale
deciderà se sono date le condizioni per accoglierla, in particolare se
l'esecuzione è stata dichiarata nulla o annullata da una decisione giudiziale
(art. 8a cpv. 3 lett. a LEF) oppure se essa risulta ingiustificata
sin dall'inizio in modo indiscutibile da una decisione giudiziale (per esempio
di disconoscimento o di inesistenza di debito). La decisione dell'Ufficio
potrà poi essere impugnata con ricorso all'Autorità di vigilanza (art. 13, 17 e 18 LEF), non al giudice civile (RtiD II-2017
pag. 864; II CCA, sentenza inc. 12.2015.208 del 7 febbraio 2017 consid.
11)”
Il dispositivo n. 10 della
sentenza impugnata è stato conseguentemente riformato nel senso che la
richiesta intesa all’annullamento del precetto esecutivo è stata dichiarata
irricevibile “e va sottoposta all’Ufficio esecuzioni” competente.
Alla stessa conclusione è
giunto, in ambito amministrativo, il Tribunale amministrativo del Canton Zurigo,
il quale in una sentenza VB.2016.00387 del 6 dicembre 2016, al consid. 1.2, ha affermato:
" (…)
Art. 8 Abs. 3 lit. a SchKG bildet jedoch keine
gesetzliche Grundlage, worauf gestützt das Verwaltungsgericht einem Betreibungsamt
Anweisungen geben könnte, wie es der Beschwerdeführer hier verlangt. Die
Anwendung von Art. 8 Abs. 3 lit. a SchKG steht vielmehr in der ausschlisslichen
Kompetenz der Betreibungsbehörden, weshalb ein Begehren um “Löschung” eines
Betreibungsregistereintrags, das heisst um Kennzeichnung des Eintrags mit einem
entsprechenden Vermerk (BGE 121 III 81 E. 4a) bzw. um Nichtmitteilung eines
Eintrags an Dritte, beim zuständigen Betreibungsamt direkt gestellt werden
muss.
Gegen dessen Eintscheid ist die Beschwerde nach
Art. 17 SchKG an die kantonale Aufsichtsbehörde zulässig (zum Ganzen BGr, 27
November 2014,4A_440/2014, E. 4.2). Fehlt dem Verwaltungsgericht mithin
diesbezüglich die sachliche Zuständigkeit für die materielle Behandlung des
Löschungsbegehrens des Beschwerdeführers bzw. die Kompetenz, das zuständige
Betreibungsamt entsprechend anzuweisen, ist auf die Beschwerde in diesem Punkt
nicht einzutreten.”
Ne
segue che questo Tribunale non è competente per ordinare all’Ufficiale dell’UE
di __________ di procedere alla cancellazione immediata dei precetti in esame
(petitum del ricorso, doc. I).
2.6
Non può neppure essere dato
seguito al petitum rettificato dall’assicurata il 27 novembre 2018, ossia di
far ordine alla Cassa e non all’Ufficiale dell’UE di __________, di richiedere
la cancellazione completa ed assoluta delle esecuzioni emesse a carico della
ricorrente (doc. XVI). A prescindere dalla circostanza che l’interessata sembra
aver ampliato le sue richieste, chiedendo l’annullamento anche di esecuzioni
non oggetto della decisione impugnata e pertanto neppure del ricorso (cfr. a
questo proposito la sentenza 30.2017.49 del 5 febbraio 2018, consid. 4,
relativa alla vertenza per denegata giustizia tra le medesima parti), va
evidenziato quanto segue.
La ricorrente sostiene che
“è la decisione della Cassa a mente della quale essa rifiuta di notificare
la cancellazione delle esecuzioni che è qui un esame e di cui si richiede la
riforma e non certo l’operato di terzi”. Ora, così come il TCA non è
competente a statuire in merito alla cancellazione di un PE, allo stesso modo
questo Tribunale non può obbligare la Cassa ad intervenire presso l’Ufficiale
d’esecuzione competente per procedere alla sua cancellazione. Infatti, la
domanda rettificata non modifica il principio secondo cui la gestione del
registro delle esecuzioni, e in particolare la comunicazione d’informazioni a
terzi secondo l’art. 8a LEF, rientra nell’esclusiva competenza dell’ufficio
d’esecuzione che tiene il registro e la richiesta di cancellazione di
un’esecuzione – o meglio detto di divieto di comunicazione a terzi (in virtù
dell’art. 8a cpv. 3 LEF) – dev’essere rivolta all’ufficio d’esecuzione
competente (cfr. sentenza CEF 14.2016.137 del 24 novembre 2016).
Va a questo
proposito rammentata la sentenza dell’8 novembre 2006, pubblicata in BISchK
2008, a pag. 16, e citata da Eric Muster, in BISchK 2014, pag. 161-178, “Les
renseignements (articles 8a LP)”, dove l’autorità di vigilanza di
Basilea Città ha stabilito che la via del ricorso ai sensi dell’art. 17 LEF non
consente all’escusso di fare imporre al precettante di mantenere la
promessa di ritirare l’opposizione (“Der Vollzug des Versprechens der
Beteribungsgläuberin gegenüber ihrem Betreibungsschuldner, die Betreibung
zurückzuziehen, kann nicht mittels Beschwerde erzwungen werden”).
Del resto, come visto, le
esecuzioni estinte per pagamento, come quelle in rassegna (cfr. doc. D3),
continuano ad essere comunicate a terzi ancora per cinque anni a contare dal
pagamento (art. 8a cpv. 4 LEF), a meno che vengano ritirate dal procedente (v.
art. 8a cpv. 3 lett. c LEF; DTF 126 III 477 consid. 1/b e 129 III 286 consid.
3.
), è ciò per precisa volontà del legislatore.
A questo proposito la
Giudice federale Elisabeth Escher ed il cancelliere del Tribunale federale Marco
Levante, in: BISchK 2016, pag. 136-145: “Aus der bundesrechtlicher
Rechtsprechung zum Einsichtsrecht nach Art. 8a SchKG”, a pag. 142, hanno
rammentato che non vi è alcun obbligo del creditore di ritirare la sua
esecuzione dopo il ricevimento del pagamento da parte del debitore, che la sua
promessa in tal senso non può essere fatta valere per via di ricorso e che
anche in caso di pagamento diretto presso l’Ufficio d’esecuzione il debitore
non può chiedere la cancellazione dell’esecuzione dal registro. Il motivo
risiede nella circostanza che il legislatore ha espressamente voluto che i
terzi possano avere conoscenza della presenza di un’esecuzione durante cinque
anni dalla fine della procedura (“Umgekehrt besteht keine Pflicht des
Gläubigers, seine Betreibung zurückzuziehen, nachdem er von seinem Schuldner
die enstrepechende Zahlung erhalten hat37. Sein
Versprechen kann nicht auf dem Beschwerdeweg durchgesetzt werden38.
Selbst nach Zahlung an das Betreibungsamt kann der Schuldner nicht verlangen,
die Betreibung aus dem Register zu entfernen39. Grund ist, dass der
Gesetzgeber bewusst wollte, dass Dritte während einer Frist von fünf Jahren
nach Abschluss des Verfahrens (art. 8a Abs. 4 SchKG) Kenntnis vom Bestehen von
Betreibungen erhalten können”). Essi citano la sentenza pubblicata in DTF 128 III 334, pag. 336 (dove
il TF ha affermato che il creditore “n’est d’ailleurs pas tenu de retirer sa
poursuite après en avoir reçu paiement par son debiteur […]”) ed Eric
Muster, in: BISchK 2014, pag. 161-178, “Les renseignements (articles 8a LP)”;
dove a pag. 173 l’autore afferma che “une poursuite payée par le
debiteur à l’office des poursuites peut être ultérieurement retirée115.
Savoir si la poursuite a été retirée avant ou après le paiement de la créance
importe peu. Une poursuite éteinte par paiement, puis retirée par le creancier,
ne doit pas être communiquée aux tiers116. Ce retrait est
indispensable pour en empêcher la communication aux tiers, puisque le paiement
est à lui seul insuffisant117”.
Nel
Messaggio concernente la revisione della legge federale sulla esecuzione e sul
fallimento dell’8 maggio 1991 (FF 1991 III 23), il Consiglio federale ha
affermato che “il debitore che ha pagato soltanto dopo essere stato escusso
ha dimostrato, in conclusione, di essere solvibile. Nell’ottica della tutela
del patrimonio, non sarebbe dunque indispensabile consentire il diritto di
consultare dati concernenti un’esecuzione terminata con il pagamento da parte
del debitore. Nondimeno, secondo il nostro Collegio vi è comunque l’esigenza di
tutelare il creditore, poiché sussiste una messa in pericolo, perlomeno
latente, del suo patrimonio: il fatto che il debitore paghi soltanto in seguito
ad esecuzione può essere il primo campanello d’allarme di una situazione di
insolvenza. Inoltre, il ritardo con cui procede a pagamento può essere indizio
di una dubbia moralità nel soddisfare le proprie obbligazioni.”
Con sentenza 7B.224/2006
del 22 febbraio 2007, pubblicata in Pra 2007 No. 72 pag. 478 e citata da
Escher/Levante, op. cit., loc. cit., il TF, al consid. 2, oltre a riprendere in
sostanza quanto asserito dal Consiglio Federale (“[…] Entgegen
der Ansicht des Beschwerdeführers habe aber diejenige Betreibung, deren
zugrundliegende Schuld direkt an das Betreibungsamt bezahlt werde, weiterhin in
den Betreibungsauskünften zu erscheinen, weil sie Aufschluss über die
Zahlungswilligkeit geben könne” e che “Wenn im
Betreibungsregister-Auszug die fragliche Betreibung als am 3. Oktober
2005.
durch Zahlung an das Betreibungsamt als erledigt werde, so sei dies somit
folgerichtig und nicht zu beanstanden”), ha esaminato i dibattiti
parlamentari in merito all’adozione dell’art. 8a LEF, le sentenze cantonali e
la dottrina, concludendo che a giusta ragione il Tribunale cantonale ha
tutelato la decisione dell’Ufficio di esecuzione di non cancellare
l’esecuzione, malgrado il pagamento della pretesa, non essendo dato alcun
presupposto di cui all’art. 8a LEF.
Tornando al caso di
specie, l’insorgente il 27 novembre 2017 aveva inoltrato a questo
TCA un ricorso “per denegata / ritardata giustizia e di costatazione
di inesistenza del debito con domande supercautelari e cautelari”, respinto, nella misura in cui era ricevibile, il 5 febbraio 2018
(inc. 30.2017.49), in assenza di una decisione impugnabile su questo punto. In
seguito tuttavia l’insorgente non ha più insistito su questa strada, ma ha
chiesto la cancellazione dei PE dopo aver “preso atto che” la Cassa l’11
dicembre 2017 (cfr. doc. D3) “ha nel frattempo notificato all’Ufficio di
esecuzioni di __________ (…) l’avvenuto pagamento delle esecuzioni” in
esame (lettera del 31 gennaio 2018, doc. 21.4; cfr. anche opposizione del 20
aprile 2018, pag. 2 punto 3 in fine: “Qui dato a giudizio è esclusivamente
la questione a sapere se la Cassa ha – o meno – il diritto di rifiutare la
cancellazione di queste esecuzioni”; doc. 21.3).
Per cui, ritenuto che
l’insorgente ha chiesto sia con il ricorso che con la rettifica, la “cancellazione”
delle esecuzioni (inizialmente solo 4 e direttamente all’Ufficiale dell’Ufficio
di esecuzione di __________, in seguito di tutte quelle emesse a suo carico
dalla convenuta e per il tramite della Cassa) e che, contrariamente a quanto
fatto innanzi al TCA nell’ambito della procedura per denegata giustizia 30.2017.49
sfociata nella sentenza del 5 febbraio 2018, in questa sede non ha inoltrato una
domanda di “costatazione di inesistenza del debito” (recte: del credito
posto in esecuzione), né ha avviato un’azione di ripetizione dell’indebito, e
che la sua impugnativa non tende all’annullamento delle esecuzioni, che
risultavano già estinte prima dell’avvio della presente procedura e neppure
dell’inesistenza dei debiti posti in esecuzione, il suo ricorso si rivela
irricevibile, non essendo questo Tribunale competente per decidere nel merito
della richiesta.
Quanto all’asserita
violazione degli art. 173 CP (diffamazione) e 174 (calunnia) CP, trattandosi di
reati perseguibili unicamente a querela di parte, spetta semmai all’insorgente,
se ritiene dati i presupposti, rivolgersi all’autorità penale competente.
2.7
In queste condizioni, visto
l’esito del ricorso, le prove chieste dalle parti non vanno assunte.
Va qui rammentato che
conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare
d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove
(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320;
Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11
gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223
consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale
modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito
desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF
124.
V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
2.8
La Cassa,
rappresentata da un legale, sostiene che il ricorso sarebbe temerario ed
arbitrario e che pertanto devono esserle riconosciute ripetibili che quantifica
in CHF 8'013.75.
Per l’art. 61 LPGA, fatto
salvo l’articolo 1 capoverso 3 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla
procedura amministrativa, la procedura dinanzi al tribunale cantonale delle
assicurazioni è retta dal diritto cantonale. Essa deve tuttavia soddisfare le
esigenze poste alle lettere a-g del citato disposto.
L’art. 61 lett. a LPGA
prevede che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e
gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono
tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o
sconsiderato.
A norma dell’art. 29 cpv.
1.
Lptca la procedura è gratuita per le parti.
L’art. 29 cpv. 2 Lptca
prevede che la procedura di ricorso concernente le controversie relative
all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per
l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-
- e 1000.- -franchi in funzione delle spese di procedure e senza riguardo al
valore litigioso.
Per l’art. 29 cpv. 3 Lptca
alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento
temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.
Secondo l’art. 29 cpv. 4
Lptca negli altri casi la tassa di giustizia, quando
è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.
Con sentenza B 32/06 del
30.
settembre 2009 in ambito di previdenza professionale il Tribunale federale
ha rammentato che una conduzione temeraria o sconsiderata
comporta il dovere di indennizzare le spese di patrocinio legale dell'istituto
di previdenza vincente in causa (DTF 126 V 143 consid. 4b pag. 150 seg.). I
concetti di temerarietà e sconsideratezza possono segnatamente realizzarsi nel
caso in cui una parte intenzionalmente dichiara conformi alla realtà fatti non
veri oppure fonda la propria posizione su circostanze delle quali dovrebbe
conoscere l'inesattezza in base all'attenzione che può essere da lei pretesa
oppure provoca un dispendio inutile e rilevante (sentenza del Tribunale
federale delle assicurazioni B 119/03 del 10 dicembre 2004 consid. 7.1 con
riferimenti, in RtiD 2005 II pag. 243). Per contro la mancanza di probabilità
di esito favorevole di un ricorso non consente di considerarlo di per sé
temerario o sconsiderato, a tale circostanza dovendosi aggiungere l'elemento
soggettivo stante il quale, pur potendo senz'altro ragionevolmente riconoscere
l'improbabilità di successo della procedura, la parte la promuove ugualmente (DTF
124.
V 285 consid. 3b pag. 288).
Nel caso in
esame questo Tribunale non rileva motivi per ritenere temerario o sconsiderato
il ricorso dell’insorgente.
Seppur
irricevibile l’impugnativa ed il comportamento della ricorrente non possono essere
considerati temerari, giacché l’assicurata si è limitata a far valere i propri
diritti sollevando questioni che andavano esaminate approfonditamente.
In tali
condizioni questo Tribunale prescinde dal prelievo di tasse e spese e
dall’assegnazione di ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano
ripetibili.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti