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30.2018.31

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

20 dicembre 2018Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b; cfr.

riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica

anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375

consid. 3b e sentenze ivi citate). Il diritto di essere sentito comprende

l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo

scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di

afferrare le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e di

poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di permettere

all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima.

Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed

esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole

circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (cfr.

DTF 141 IV 249; sentenza 6B_966/2014 del 6 marzo 2017, consid. 2; STF del 24

gennaio 2007, U 397/05, con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).

Nel caso di specie

l’assicuratore ha sufficientemente indicato le ragioni per le quali ha respinto

le richieste dell’insorgente, indicando per quale motivo, a suo parere, non

sarebbero violati i principi della legalità, della proporzionalità,

dell’interesse pubblico e la legge federale contro la concorrenza sleale.

La ricorrente ha compreso

le motivazioni della reiezione della richiesta, tant’è che le ha

approfonditamente contestate in un ricorso di 6 pagine, dove ha potuto

ampiamente spiegare le proprie censure e produrre la documentazione a sostegno

della sua tesi.

Ne segue che non vi è

alcuna violazione del diritto di essere sentita.

2.3. A proposito del fatto che la

Cassa di compensazione avrebbe impiegato 7 mesi prima di emettere la decisione

su opposizione che, secondo l’insorgente, andava emanata immediatamente, va

rilevato come nel caso di specie, in seguito alla richiesta della ricorrente

del 31 gennaio 2018, il 21 marzo 2018 la Cassa ha emesso la decisione formale.

In seguito all’opposizione del 20 aprile 2018 (doc. 21.3), il 29 agosto 2018

(doc. A), ossia poco più di 4 mesi dopo, l’amministrazione ha emesso la

decisione su opposizione.

Ritenuto che in concreto

non ci si trova a dover giudicare un ricorso per denegata/ritardata giustizia

poiché la Cassa nel frattempo ha emesso la decisione su opposizione qui

contestata, la questione non deve essere ulteriormente approfondita.

2.4. In concreto, con il ricorso,

l’insorgente afferma di aver chiesto “alla Cassa la cancellazione definitiva

di precetti esecutivi emessi da quest’ultima poiché ritenuti ingiustificati e,

ad oggi, da tempo liquidati” (pag. 2, doc. I) e che “qui dato a giudizio

è esclusivamente la questione a sapere se la Cassa ha – o meno – il diritto di

rifiutare la cancellazione definitiva di queste esecuzioni” (pag. 2, doc.

I).

L’assicurata chiede

l’annullamento della decisione impugnata e che sia “fatto ordine

all’Ufficiale dell’Ufficio esecuzione di __________ di procedere alla

cancellazione immediata e definitiva di tutte le esecuzioni oggetto del

presente gravame a carico della qui ricorrente” (doc. I).

Il 27 novembre 2018 la

ricorrente ha rettificato il petitum ed ha chiesto (doc. XVI):

" (…)

1. La Decisione 21 marzo 2018 della Cassa CO 1 (__________) è

integralmente annullata. La Cassa procederà entro 5 giorni dalla presente

decisione a richiedere la cancellazione completa ed assoluta di tutte le

esecuzioni da lei emesse a carico della qui ricorrente RI 1.

Considerandi

2.

Protestate tasse, spese e ripetibili sia della procedura di

opposizione, sia della presente procedura ricorsuale.”

La Cassa sostiene che la

richiesta non può essere inoltrata a questo Tribunale cantonale delle

assicurazioni, essendo le esecuzioni in esame ormai pagate ed essendo stato il

pagamento regolarmente annunciato all’Ufficio di esecuzione competente (cfr.

doc. D3), ma deve semmai essere fatta valere all’ufficiale delle esecuzioni di __________.

Il ricorso sarebbe di conseguenza irricevibile.

2.5

Ai sensi dell’art. 8a cpv. 3

LEF gli Uffici non possono dar notizia a terzi circa procedimenti esecutivi

(lett. a) nulli o annullati in seguito a impugnazione o a decisione giudiziale,

(lett. b) per i quali il debitore ha esercitato con successo l’azione di

ripetizione dell’indebito, (lett. c) per i quali il creditore ha ritirato

l’esecuzione. L’art. 8a cpv. 4 LEF prevede che per i terzi, il diritto di consultazione

si estingue cinque anni dopo la chiusura del procedimento. Successivamente,

estratti sono rilasciati soltanto ad autorità giudiziarie o amministrative per

procedimenti pendenti presso di loro.

Con sentenza 14.2016.137

del 24 novembre 2016, parzialmente pubblicata in RtiD II-2017 n. 36c, pag. 864

e seguenti, la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello ha stabilito:

" (…)

2.

A dispetto del rinvio dell’istante (no. 10 dell’istanza) e del

Pretore all’art. 85 LEF, la causa in esame in realtà non tende all’annullamento

dell’esecuzione – che risultava estinta per pagamento già prima del suo avvio

(…) – e neppure all’accertamento dell’inesistenza del credito posto in

esecuzione – come detto pacificamente estinto – bensì esclusivamente alla

cancellazione dell’esecuzione dal relativo registro, unica domanda figurante

nell’istanza (oltre alla rifusione della tassa per l’estratto).

2.1

Orbene, la gestione del registro delle esecuzioni, e in

particolare la comunicazione d’informazioni a terzi secondo l’art. 8a LEF,

rientra nell’esclusiva competenza dell’ufficio d’esecuzione che tiene il

registro, non in quella del giudice civile, neppure se egli è adito con

un’azione di accertamento dell’inesistenza di un credito posto in esecuzione

(sentenza del Tribunale federale 4A_440/2014 consid. 4.2, SZZP/RSPC 2015, 179

segg.). La richiesta di cancellazione di un’esecuzione – o meglio detto di

divieto di comunicazione a terzi (in virtù dell’art. 8a cpv. 3 LEF) –

dev’essere rivolta all’ufficio d’esecuzione competente, il quale valuterà se

sono date le condizioni legali per accedere alla domanda, segnatamente se

l’esecuzione è stata dichiarata nulla o annullata da una decisione giudiziale

(art. 8a cpv. 3 lett. a LEF) oppure se risulta in modo indiscutibile dall’esito

di una decisione giudiziale (ad esempio di disconoscimento o di accertamento

negativo di debito) che l’esecuzione era ingiustificata sin dall’inizio

(sentenza 4A_440/2014 citata sopra, consid. 4.2 e 2.1). La decisione

dell’ufficio può essere impugnata con ricorso (giusta gli art. 17 e 18 LEF)

dinanzi alle apposite autorità di vigilanza cantonali (art. 13 LEF) e non al

giudice civile.

2.2

In riforma della sentenza impugnata l’istanza va pertanto

dichiarata inammissibile per carenza di competenza per materia del giudice

adito (art. 59 cpv. 2 lett. b e 60 CPC).

3.

A scanso di equivoci va precisato che le esecuzioni estinte per

pagamento, come quella in rassegna, continuano a essere comunicate a terzi

ancora per cinque anni a contare dal pagamento (art 8a cpv. 4 LEF), a meno che

vengano ritirate dal procedente (v. art. 8a cpv. 3 lett. c LEF; DTF 126 III 477

consid. 1/b e 129 III 286 consid. 3.1), è ciò per precisa volontà del

legislatore (FF 1991 III 23, DTF 128 III 336; sentenza del Tribunale federale

del 21 luglio 1999 pubblicata in BISchK 2000, pag. 89, citata nella Circolare

n. 29/2004 di questa Camera, ad 1.2; Circolare n. 32/2005 sull’estinzione del

diritto dei terzi alla consultazione degli atti degli uffici d’esecuzione [art.

8a cpv. 4 LEF] ad 1.2; Istruzione n. 4 dell’Alta Vigilanza in materia di

esecuzione e fallimento [estratto dal registro delle esecuzioni 2016] ad n. 7).

Le sentenze citate dal primo giudice (DTF 141 III 68 segg.; 140

III 41 segg.) non giustificano una conclusione diversa. La prima precisa che

una decisione giudiziale impedisce la comunicazione a terzi solo se accerta il

carattere ingiustificato dell’esecuzione sin dall’inizio (DTF 141 III 75

consid. 2.6.1.1), ovvero se essa verte su un credito inesistente o estinto

(anche per pagamento) già al momento del suo avvio; la seconda menziona

incidentalmente il fatto che la decisione fondata sull’art. 85 LEF può

giustificare la cessazione della comunicazione dell’esecuzione a terzi a norma

dell’art. 8a cpv. 3 lett. a LEF (DTF 140 III 44 consid. 3.2.3), senza però

precisarne le condizioni, che per invalsa giurisprudenza comprendono l’esigenza

per cui l’esecuzione sia stata ingiustificata al momento della sua introduzione

(DTF 125 III 336 consid. 3 con rinvii e 125 III 153 consid. 2/d), in altre

parole che sia <<avvenuta indebitamente>> (v. FF 1991 III 23 […]).

Un pagamento effettuato in corso di procedura conferma invece che l’esecuzione

non era indebita (fatta salva una successiva azione di ripetizione

dell’indebito esercitata con successo, che nella misura in cui accerta

l’inesistenza o l’inesigibilità del credito posto in esecuzione legittima una

limitazione dell’informazione in virtù dell’art. 8a cpv. 3 lett. b LEF). Oltre

che irricevibile l’istanza si rivela dunque anche infondata nel merito. (…)”

(sottolineatura del redattore)

Nella citata sentenza

4A_440/2014 del 27 novembre 2014, al consid. 4.2, come evocato dalla CEF al

consid. 2.1, il TF ha affermato:

" (…)

Ein Begehren um "Löschung" eines

Betreibungsregistereintrags, d.h. um Kennzeichnung des Eintrags mit einem

entsprechenden Vermerk (BGE 121 III 81 E. 4a S. 83 f.) bzw. um Nichtmitteilung eines Eintrags an Dritte,

muss deshalb beim zuständigen Betreibungsamt gestellt werden. Gegen dessen

Entscheid ist einzig die Beschwerde an die kantonale Aufsichtsbehörde (Art. 17 SchKG), an eine allfällige (Art.

13.

SchKG; Amonn/Walther, a.a.O., S. 24) obere kantonale Aufsichtsbehörde

nach Art. 18 SchKG und schliesslich an das

Bundesgericht nach Art. 19 SchKG i.V.m. Art. 72 Abs. 2 lit. a BGG zulässig (s. dazu Pierre-Robert

Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la

faillite, 1999, N. 33 und 64 zu Art. 8a SchKG; vgl.

auch Peter, a.a.O., N. 36 zu Art. 8a SchKG).”

Cfr.,

oltre alle citate circolari n. 29/2004 del 3 novembre 2004 e n. 32/2005 del 6

dicembre 2005, anche la recente sentenza 4A_229/2018 del 12 ottobre 2018, dove

il TF al consid. 7 in fine, ha ribadito il medesimo

concetto:

" (…) Les conclusions tendant à la radiation de la poursuite,

auxquelles la demanderesse se réfère, sont donc irrecevables car les tribunaux

civils ne sont pas habilités à adresser des ordres à l'office des poursuites

concernant la publicité d'une poursuite; les mesures voulues à ce sujet doivent

être requises de l'office et, en cas de refus, réclamées auprès de l'autorité

de surveillance par la voie de plainte selon l'art. 17 LP (arrêt 4A_440/2014 du 27

novembre 2014, consid. 4). Des conclusions ainsi inutiles et irrecevables, dans

la demande en justice, ne sauraient influencer la détermination du for.”

Lo

stesso concetto è stato espresso nella recente sentenza 11.2016.36 del 28

febbraio 2018 della prima Camera civile del Tribunale d’appello che al consid.

8.

ha affermato:

" (…)

Sia come sia, la gestione del registro delle esecuzioni, inclusa

la comunicazione di informazioni a terzi giusta l'art. 8a LEF, rientra

nell'esclusiva competenza del­l'Ufficio di esecuzione che tiene il registro,

non in quella del giudice civile, neppure ove questi sia adito con un'azione di

inesistenza del credito posto in esecuzione (sentenza del Tribunale federale

4A_440/2014 consid. 4.2, in: RSPC 2015 pag. 179). La richiesta di cancellazione

di un'esecuzione – ovvero il divieto di comunicazione a terzi secondo l'art. 8a

cpv. 3 LEF – dev'essere diretta perciò all'Ufficio di esecuzione, il quale

deciderà se sono date le condizioni per accoglierla, in particolare se

l'esecuzione è stata dichiarata nulla o annullata da una decisione giudiziale

(art. 8a cpv. 3 lett. a LEF) oppure se essa risulta ingiustificata

sin dall'inizio in modo indiscutibile da una decisione giudiziale (per esempio

di disconoscimento o di inesistenza di debito). La decisione dell'Uffi­cio

potrà poi essere impugnata con ricorso all'Autorità di vigilanza (art. 13, 17 e 18 LEF), non al giudice civile (RtiD II-2017

pag. 864; II CCA, sentenza inc. 12.2015.208 del 7 feb­braio 2017 consid.

11)”

Il dispositivo n. 10 della

sentenza impugnata è stato conseguentemente riformato nel senso che la

richiesta intesa all’annullamento del precetto esecutivo è stata dichiarata

irricevibile “e va sottoposta all’Ufficio esecuzioni” competente.

Alla stessa conclusione è

giunto, in ambito amministrativo, il Tribunale amministrativo del Canton Zurigo,

il quale in una sentenza VB.2016.00387 del 6 dicembre 2016, al consid. 1.2, ha affermato:

" (…)

Art. 8 Abs. 3 lit. a SchKG bildet jedoch keine

gesetzliche Grundlage, worauf gestützt das Verwaltungsgericht einem Betreibungsamt

Anweisungen geben könnte, wie es der Beschwerdeführer hier verlangt. Die

Anwendung von Art. 8 Abs. 3 lit. a SchKG steht vielmehr in der ausschlisslichen

Kompetenz der Betreibungsbehörden, weshalb ein Begehren um “Löschung” eines

Betreibungsregistereintrags, das heisst um Kennzeichnung des Eintrags mit einem

entsprechenden Vermerk (BGE 121 III 81 E. 4a) bzw. um Nichtmitteilung eines

Eintrags an Dritte, beim zuständigen Betreibungsamt direkt gestellt werden

muss.

Gegen dessen Eintscheid ist die Beschwerde nach

Art. 17 SchKG an die kantonale Aufsichtsbehörde zulässig (zum Ganzen BGr, 27

November 2014,4A_440/2014, E. 4.2). Fehlt dem Verwaltungsgericht mithin

diesbezüglich die sachliche Zuständigkeit für die materielle Behandlung des

Löschungsbegehrens des Beschwerdeführers bzw. die Kompetenz, das zuständige

Betreibungsamt entsprechend anzuweisen, ist auf die Beschwerde in diesem Punkt

nicht einzutreten.”

Ne

segue che questo Tribunale non è competente per ordinare all’Ufficiale dell’UE

di __________ di procedere alla cancellazione immediata dei precetti in esame

(petitum del ricorso, doc. I).

2.6

Non può neppure essere dato

seguito al petitum rettificato dall’assicurata il 27 novembre 2018, ossia di

far ordine alla Cassa e non all’Ufficiale dell’UE di __________, di richiedere

la cancellazione completa ed assoluta delle esecuzioni emesse a carico della

ricorrente (doc. XVI). A prescindere dalla circostanza che l’interessata sembra

aver ampliato le sue richieste, chiedendo l’annullamento anche di esecuzioni

non oggetto della decisione impugnata e pertanto neppure del ricorso (cfr. a

questo proposito la sentenza 30.2017.49 del 5 febbraio 2018, consid. 4,

relativa alla vertenza per denegata giustizia tra le medesima parti), va

evidenziato quanto segue.

La ricorrente sostiene che

“è la decisione della Cassa a mente della quale essa rifiuta di notificare

la cancellazione delle esecuzioni che è qui un esame e di cui si richiede la

riforma e non certo l’operato di terzi”. Ora, così come il TCA non è

competente a statuire in merito alla cancellazione di un PE, allo stesso modo

questo Tribunale non può obbligare la Cassa ad intervenire presso l’Ufficiale

d’esecuzione competente per procedere alla sua cancellazione. Infatti, la

domanda rettificata non modifica il principio secondo cui la gestione del

registro delle esecuzioni, e in particolare la comunicazione d’informazioni a

terzi secondo l’art. 8a LEF, rientra nell’esclusiva competenza dell’ufficio

d’esecuzione che tiene il registro e la richiesta di cancellazione di

un’esecuzione – o meglio detto di divieto di comunicazione a terzi (in virtù

dell’art. 8a cpv. 3 LEF) – dev’essere rivolta all’ufficio d’esecuzione

competente (cfr. sentenza CEF 14.2016.137 del 24 novembre 2016).

Va a questo

proposito rammentata la sentenza dell’8 novembre 2006, pubblicata in BISchK

2008, a pag. 16, e citata da Eric Muster, in BISchK 2014, pag. 161-178, “Les

renseignements (articles 8a LP)”, dove l’autorità di vigilanza di

Basilea Città ha stabilito che la via del ricorso ai sensi dell’art. 17 LEF non

consente all’escusso di fare imporre al precettante di mantenere la

promessa di ritirare l’opposizione (“Der Vollzug des Versprechens der

Beteribungsgläuberin gegenüber ihrem Betreibungsschuldner, die Betreibung

zurückzuziehen, kann nicht mittels Beschwerde erzwungen werden”).

Del resto, come visto, le

esecuzioni estinte per pagamento, come quelle in rassegna (cfr. doc. D3),

continuano ad essere comunicate a terzi ancora per cinque anni a contare dal

pagamento (art. 8a cpv. 4 LEF), a meno che vengano ritirate dal procedente (v.

art. 8a cpv. 3 lett. c LEF; DTF 126 III 477 consid. 1/b e 129 III 286 consid.

3.

), è ciò per precisa volontà del legislatore.

A questo proposito la

Giudice federale Elisabeth Escher ed il cancelliere del Tribunale federale Marco

Levante, in: BISchK 2016, pag. 136-145: “Aus der bundesrechtlicher

Rechtsprechung zum Einsichtsrecht nach Art. 8a SchKG”, a pag. 142, hanno

rammentato che non vi è alcun obbligo del creditore di ritirare la sua

esecuzione dopo il ricevimento del pagamento da parte del debitore, che la sua

promessa in tal senso non può essere fatta valere per via di ricorso e che

anche in caso di pagamento diretto presso l’Ufficio d’esecuzione il debitore

non può chiedere la cancellazione dell’esecuzione dal registro. Il motivo

risiede nella circostanza che il legislatore ha espressamente voluto che i

terzi possano avere conoscenza della presenza di un’esecuzione durante cinque

anni dalla fine della procedura (“Umgekehrt besteht keine Pflicht des

Gläubigers, seine Betreibung zurückzuziehen, nachdem er von seinem Schuldner

die enstrepechende Zahlung erhalten hat37. Sein

Versprechen kann nicht auf dem Beschwerdeweg durchgesetzt werden38.

Selbst nach Zahlung an das Betreibungsamt kann der Schuldner nicht verlangen,

die Betreibung aus dem Register zu entfernen39. Grund ist, dass der

Gesetzgeber bewusst wollte, dass Dritte während einer Frist von fünf Jahren

nach Abschluss des Verfahrens (art. 8a Abs. 4 SchKG) Kenntnis vom Bestehen von

Betreibungen erhalten können”). Essi citano la sentenza pubblicata in DTF 128 III 334, pag. 336 (dove

il TF ha affermato che il creditore “n’est d’ailleurs pas tenu de retirer sa

poursuite après en avoir reçu paiement par son debiteur […]”) ed Eric

Muster, in: BISchK 2014, pag. 161-178, “Les renseignements (articles 8a LP)”;

dove a pag. 173 l’autore afferma che “une poursuite payée par le

debiteur à l’office des poursuites peut être ultérieurement retirée115.

Savoir si la poursuite a été retirée avant ou après le paiement de la créance

importe peu. Une poursuite éteinte par paiement, puis retirée par le creancier,

ne doit pas être communiquée aux tiers116. Ce retrait est

indispensable pour en empêcher la communication aux tiers, puisque le paiement

est à lui seul insuffisant117”.

Nel

Messaggio concernente la revisione della legge federale sulla esecuzione e sul

fallimento dell’8 maggio 1991 (FF 1991 III 23), il Consiglio federale ha

affermato che “il debitore che ha pagato soltanto dopo essere stato escusso

ha dimostrato, in conclusione, di essere solvibile. Nell’ottica della tutela

del patrimonio, non sarebbe dunque indispensabile consentire il diritto di

consultare dati concernenti un’esecuzione terminata con il pagamento da parte

del debitore. Nondimeno, secondo il nostro Collegio vi è comunque l’esigenza di

tutelare il creditore, poiché sussiste una messa in pericolo, perlomeno

latente, del suo patrimonio: il fatto che il debitore paghi soltanto in seguito

ad esecuzione può essere il primo campanello d’allarme di una situazione di

insolvenza. Inoltre, il ritardo con cui procede a pagamento può essere indizio

di una dubbia moralità nel soddisfare le proprie obbligazioni.”

Con sentenza 7B.224/2006

del 22 febbraio 2007, pubblicata in Pra 2007 No. 72 pag. 478 e citata da

Escher/Levante, op. cit., loc. cit., il TF, al consid. 2, oltre a riprendere in

sostanza quanto asserito dal Consiglio Federale (“[…] Entgegen

der Ansicht des Beschwerdeführers habe aber diejenige Betreibung, deren

zugrundliegende Schuld direkt an das Betreibungsamt bezahlt werde, weiterhin in

den Betreibungsauskünften zu erscheinen, weil sie Aufschluss über die

Zahlungswilligkeit geben könne” e che “Wenn im

Betreibungsregister-Auszug die fragliche Betreibung als am 3. Oktober

2005.

durch Zahlung an das Betreibungsamt als erledigt werde, so sei dies somit

folgerichtig und nicht zu beanstanden”), ha esaminato i dibattiti

parlamentari in merito all’adozione dell’art. 8a LEF, le sentenze cantonali e

la dottrina, concludendo che a giusta ragione il Tribunale cantonale ha

tutelato la decisione dell’Ufficio di esecuzione di non cancellare

l’esecuzione, malgrado il pagamento della pretesa, non essendo dato alcun

presupposto di cui all’art. 8a LEF.

Tornando al caso di

specie, l’insorgente il 27 novembre 2017 aveva inoltrato a questo

TCA un ricorso “per denegata / ritardata giustizia e di costatazione

di inesistenza del debito con domande supercautelari e cautelari”, respinto, nella misura in cui era ricevibile, il 5 febbraio 2018

(inc. 30.2017.49), in assenza di una decisione impugnabile su questo punto. In

seguito tuttavia l’insorgente non ha più insistito su questa strada, ma ha

chiesto la cancellazione dei PE dopo aver “preso atto che” la Cassa l’11

dicembre 2017 (cfr. doc. D3) “ha nel frattempo notificato all’Ufficio di

esecuzioni di __________ (…) l’avvenuto pagamento delle esecuzioni” in

esame (lettera del 31 gennaio 2018, doc. 21.4; cfr. anche opposizione del 20

aprile 2018, pag. 2 punto 3 in fine: “Qui dato a giudizio è esclusivamente

la questione a sapere se la Cassa ha – o meno – il diritto di rifiutare la

cancellazione di queste esecuzioni”; doc. 21.3).

Per cui, ritenuto che

l’insorgente ha chiesto sia con il ricorso che con la rettifica, la “cancellazione”

delle esecuzioni (inizialmente solo 4 e direttamente all’Ufficiale dell’Ufficio

di esecuzione di __________, in seguito di tutte quelle emesse a suo carico

dalla convenuta e per il tramite della Cassa) e che, contrariamente a quanto

fatto innanzi al TCA nell’ambito della procedura per denegata giustizia 30.2017.49

sfociata nella sentenza del 5 febbraio 2018, in questa sede non ha inoltrato una

domanda di “costatazione di inesistenza del debito” (recte: del credito

posto in esecuzione), né ha avviato un’azione di ripetizione dell’indebito, e

che la sua impugnativa non tende all’annullamento delle esecuzioni, che

risultavano già estinte prima dell’avvio della presente procedura e neppure

dell’inesistenza dei debiti posti in esecuzione, il suo ricorso si rivela

irricevibile, non essendo questo Tribunale competente per decidere nel merito

della richiesta.

Quanto all’asserita

violazione degli art. 173 CP (diffamazione) e 174 (calunnia) CP, trattandosi di

reati perseguibili unicamente a querela di parte, spetta semmai all’insorgente,

se ritiene dati i presupposti, rivolgersi all’autorità penale competente.

2.7

In queste condizioni, visto

l’esito del ricorso, le prove chieste dalle parti non vanno assunte.

Va qui rammentato che

conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare

d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove

(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320;

Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11

gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223

consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale

modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito

desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF

124.

V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

2.8

La Cassa,

rappresentata da un legale, sostiene che il ricorso sarebbe temerario ed

arbitrario e che pertanto devono esserle riconosciute ripetibili che quantifica

in CHF 8'013.75.

Per l’art. 61 LPGA, fatto

salvo l’articolo 1 capoverso 3 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla

procedura amministrativa, la procedura dinanzi al tribunale cantonale delle

assicurazioni è retta dal diritto cantonale. Essa deve tuttavia soddisfare le

esigenze poste alle lettere a-g del citato disposto.

L’art. 61 lett. a LPGA

prevede che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e

gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono

tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o

sconsiderato.

A norma dell’art. 29 cpv.

1.

Lptca la procedura è gratuita per le parti.

L’art. 29 cpv. 2 Lptca

prevede che la procedura di ricorso concernente le controversie relative

all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per

l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-

- e 1000.- -franchi in funzione delle spese di procedure e senza riguardo al

valore litigioso.

Per l’art. 29 cpv. 3 Lptca

alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento

temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

Secondo l’art. 29 cpv. 4

Lptca negli altri casi la tassa di giustizia, quando

è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.

Con sentenza B 32/06 del

30.

settembre 2009 in ambito di previdenza professionale il Tribunale federale

ha rammentato che una conduzione temeraria o sconsiderata

comporta il dovere di indennizzare le spese di patrocinio legale dell'istituto

di previdenza vincente in causa (DTF 126 V 143 consid. 4b pag. 150 seg.). I

concetti di temerarietà e sconsideratezza possono segnatamente realizzarsi nel

caso in cui una parte intenzionalmente dichiara conformi alla realtà fatti non

veri oppure fonda la propria posizione su circostanze delle quali dovrebbe

conoscere l'inesattezza in base all'attenzione che può essere da lei pretesa

oppure provoca un dispendio inutile e rilevante (sentenza del Tribunale

federale delle assicurazioni B 119/03 del 10 dicembre 2004 consid. 7.1 con

riferimenti, in RtiD 2005 II pag. 243). Per contro la mancanza di probabilità

di esito favorevole di un ricorso non consente di considerarlo di per sé

temerario o sconsiderato, a tale circostanza dovendosi aggiungere l'elemento

soggettivo stante il quale, pur potendo senz'altro ragionevolmente riconoscere

l'improbabilità di successo della procedura, la parte la promuove ugualmente (DTF

124.

V 285 consid. 3b pag. 288).

Nel caso in

esame questo Tribunale non rileva motivi per ritenere temerario o sconsiderato

il ricorso dell’insorgente.

Seppur

irricevibile l’impugnativa ed il comportamento della ricorrente non possono essere

considerati temerari, giacché l’assicurata si è limitata a far valere i propri

diritti sollevando questioni che andavano esaminate approfonditamente.

In tali

condizioni questo Tribunale prescinde dal prelievo di tasse e spese e

dall’assegnazione di ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è irricevibile.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano

ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti