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Decisione

30.2018.32

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

4 febbraio 2019Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

I. RI

1, rappresentata da __________, è insorta al TCA contro la predetta decisione

su opposizione, sostenendo che il figlio della dipendente __________, __________,

ha diritto agli assegni per formazione anche per il periodo dal 1° gennaio 2015

al 31 agosto 2015 e pertanto l’importo di fr. 1'400.-- non è dovuto (doc. I).

L. Con

risposta del 24 ottobre 2018 la Cassa ha proposto la reiezione del ricorso con

argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione

(doc. III).

M. Il

4 novembre 2018 l’insorgente ha nuovamente preso posizione sull’intera

fattispecie, rilevando che i fr. 1'400.-- non sono contributi paritetici non

versati ma una divergenza d’opinione circa il diritto agli assegni di

formazione. La ricorrente ammette che la decisione su opposizione del 25 maggio

2018 della __________ “è cresciuta in giudicato per decorrenza dei termini”,

aggiungendo che “nel periodo in cui è stata recapitata ero in ospedale”

e contesta nuovamente il mancato riconoscimento del diritto agli assegni di

formazione per __________, sostenendo che le direttive non sarebbero state applicate

correttamente (doc. V).

N. Il

21 dicembre 2018 la Cassa, su richiesta del TCA (doc. VII), ha prodotto il

precetto esecutivo oggetto della decisione impugnata (doc. VIII), mentre il 23

gennaio 2018 il Tribunale ha posto alcune domande alla società (doc. X), che ha

risposto il 30 gennaio 2019 (doc. XI).

Considerandi

in ordine

1.

La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice

unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione

giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.

5.

, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11

luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007

del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I

707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00

del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10

ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22

dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014

del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015 = SVR 2015, EL Nr.

13, pag. 37 e seguenti),

2.

La

società ricorrente oltre a contestare la decisione impugnata ha accennato anche

ad un ricorso pendente contro i contributi richiesti per il 2014 (cfr. doc. I,

pag. 2) ed all’opposizione inoltrata contro la decisione formale del 21 maggio

2017.

della __________.

In

primo luogo va rammentato che per costante giurisprudenza federale, la decisione

impugnata costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione

sottoposta all'esame giudiziale (cfr. SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388; DTF

122.

V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR

1997.

UV 81, p. 294).

Se non è stata emessa

nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere

pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF

131.

V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414 consid. 1A; DTF 119

Ib 36 consid. 1b).

Nel caso di specie il TCA

può pertanto di principio esprimersi solo nel merito della decisione impugnata

ossia la questione di sapere se la società ricorrente è debitrice dell’importo

di fr. 1'400 per contributi oltre fr. 50 di spese giudiziarie per l’anno 2015.

Le contestazioni relative ad

altre procedure e segnatamente ai contributi del 2014 ed al rivendicato diritto

ad un assegno di formazione per __________, figlio della dipendente __________,

nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 agosto 2015, esulano dalla presente

procedura e sono di principio irricevibili. Le contestazioni inerenti

l’asserita errata applicazione delle direttive sugli assegni di famiglia e le

tesi circa la continuazione della formazione anche per il periodo durante il

quale gli assegni non sono stati versati non sono pertanto oggetto del presente

contendere.

Va tuttavia precisato quanto

segue.

Per quanto concerne la

contestazione relativa ai contributi dovuti nel 2014, dagli atti emerge che il

17.

maggio 2018 la CO 1 ha emesso una fattura di rettifica che annulla e

sostituisce quella emessa il 15 maggio 2017 e che conclude per un saldo a

pareggio, nel senso che la società non deve più alcunché all’amministrazione

(doc. III/2). Il medesimo giorno la Cassa ha chiesto all’UE di __________ di

annullare la pratica esecutiva numero __________ del __________ relativa ai

contributi 1.1.2014-31.12.2014 (doc. III/1). Agli atti non vi è tuttavia alcuna

decisione su opposizione in merito alle censure sollevate il 20 gennaio 2018

(doc. A7) contro la decisione di tassazione d’ufficio dell’11 gennaio 2018

(doc. A6). Spetterà alla Cassa, se non ha già provveduto in merito, emettere la

necessaria decisione su opposizione (cfr. art. 52 cpv. 2 LPGA).

Circa la decisione del 21

maggio 2017 della __________ tramite la quale non sono stati riconosciuti

assegni di formazione per __________ nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31

agosto 2015 e contro cui è stata inoltrata opposizione va invece evidenziato

che l’amministrazione si è espressa in merito con decisione su opposizione del

25.

maggio 2018 (cfr. doc. allegati al doc. V). Come emerge dalla risposta di

causa, la decisione su opposizione è stata trasmessa alla società tramite

raccomandata il 25 maggio 2018, poi, non essendo stata ritirata, l’11 giugno

2018.

sempre tramite raccomandata, infine, non essendo nuovamente stata ritirata,

il 9 luglio 2018 tramite posta “B” (doc. III).

La circostanza non è

contestata dalla ricorrente, la quale ha peraltro prodotto, con le osservazioni

del 4 novembre 2018 (doc. V), copia della lettera del 9 luglio 2018 della Cassa

alla società con la precisazione che “anche la reintimazione effettuata per

plico raccomandato in data 11.06.2018 è ritornata al mittente in quanto non

ritirata” (allegato al doc. B2) cui è stata allegata sia la decisione su

opposizione del 25 maggio 2018, sia copia della busta d’intimazione dell’11

giugno 2018 (allegato doc. B2).

La stessa insorgente, che

ancora con il ricorso dell’8 settembre 2018 sembrava misconoscere il contenuto

della decisione su opposizione del 25 maggio 2018, il 4 novembre 2018 ha del

resto ammesso che questa decisione su opposizione è “cresciuta in giudicato

per decorrenza dei termini” (doc. V).

Ritenuto tuttavia che il

rappresentante __________ ha aggiunto che la decisione è cresciuta in giudicato

“perché nel periodo in cui è stata recapitata ero in ospedale”,

rammentato che questo Tribunale, se il ricorso fosse stato tempestivo, sarebbe

stato competente per decidere nel merito del medesimo (cfr. art. 1 Lptca) e che

per l’art. 41 LPGA, applicabile per analogia in virtù del rinvio di cui

all’art. 60 cpv. 2 LPGA, se il richiedente o il suo rappresentante è stato

impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è

restituito, sempre che l’interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30

giorni dalla cessazione dell’impedimento e compia l’atto omesso, il TCA ha

chiesto __________, di produrre copia della procura sottoscritta da __________

nell’ambito della procedura di richiesta di assegni familiari e di voler

trasmettere un certificato medico con le date esatte della sua permanenza in

ospedale, con la diagnosi (doc. X).

Dalla documentazione fornita

il 30 gennaio 2019 risulta che __________ ha dato procura a __________/RI 1 per

rappresentarla nelle vertenze con __________ (doc. C1). Inoltre, per quanto

concerne la permanenza in ospedale, emerge che __________ è stato ricoverato

dal 23 aprile al 28 aprile 2018 e dal 30 maggio al 4 giugno 2018 (doc. XI) e

che in seguito ha dovuto seguire una terapia farmacologica con una seduta

settimanale dal 26 giugno 2018, oltre ad ulteriori esami medici.

Alla luce della

documentazione prodotta questo TCA rileva che non vi è spazio per una

restituzione dei termini, peraltro neppure richiesta da __________.

Infatti, l’interessato dal 5

giugno 2018 non è più stato più degente in ospedale ed avrebbe ancora potuto

insorgere tempestivamente al Tribunale cantonale delle assicurazioni contro la

decisione del 25 maggio 2018 della __________, citata al punto 5 della

decisione qui impugnata e peraltro nuovamente trasmessagli per raccomandata

l’11 giugno 2018 (allegato doc. B2, non ritirata) e per posta “B” il 9 luglio

2018.

(allegato doc. B2).

Va qui infatti rammentato

che per l’art. 38 cpv. 2 bis LPGA una comunicazione consegnata contro firma del

destinatario o di un’altra persona autorizzata a ritirarla è considerata

avvenuta il più tardi il settimo giorno dopo il primo infruttuoso recapito e

nell’ambito dell’applicazione di questo disposto il TF ha stabilito che si

tratta di una presunzione legale del tutto indipendente dal termine di ritiro

fissato dall’ufficio postale: la scadenza di sette giorni è inderogabile (cfr.

DTF 134 V 49 consid. 4; STF 8C_465/2014 dell’8 luglio 2014).

Tale

notificazione fittizia vale anche nel caso di ordine di

trattenuta della corrispondenza presso l'ufficio postale, a maggior ragione

laddove l’assicurato doveva prevedere l’invio di atti giudiziari (DTF 134 V 52;

STF 8C_465/2014 dell’8 luglio 2014; STF 8C_89/2011 del 24 febbraio 2011).

L’invio

si considera notificato il settimo giorno del termine di giacenza, anche nel

caso in cui non si tratti di un giorno lavorativo (cfr. STF 9C_657/2008 del 9

dicembre 2008 consid. 1.1 e 2.2 e riferimenti ivi menzionati).

Generalmente

un secondo invio e la susseguente ricezione non modificano tale risultato; essi

sono giuridicamente irrilevanti (cfr. STFA K 125/00 del 13 settembre 2000; DTF

119.

V 94 consid. 4b/aa con riferimenti). Questa finzione di notifica vale,

tuttavia, nell'ipotesi in cui il soggetto di diritto debba ragionevolmente

attendersi, secondo il principio della buona fede, l'intimazione di un atto

(cfr. DTF 134 V 52).

Pertanto

chi si assenta, pendente una procedura, dal proprio domicilio deve fare in modo

che gli atti connessi possano essergli agevolmente notificati, comunicando

correttamente e tempestivamente il suo nuovo recapito (cfr. DTF 127 I 31

consid. 2; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa; DTF 117 V 132 consid.

4a; DTF 116 Ia 92 consid. 2a; STFA H 61/00 del 9 agosto 2001).

Ne segue che, come ammesso da

__________ con lo scritto del 4 novembre 2018 (doc. V), la decisione su

opposizione del 25 maggio 2018 della __________ con la quale viene negato il

diritto all’assegno di formazione per __________ per il periodo dal 1° gennaio

2015.

al 31 agosto 2015 è cresciuta in giudicato, non essendo l’interessato

insorto a questo Tribunale nel termine di 30 giorni dalla notificazione della

decisione (cfr. art. 60 cpv. 1 LPGA).

Le censure sollevate dalla

ricorrente in merito al diritto all’assegno per __________ dal 1° gennaio 2015

al 31 agosto 2015, nell’ambito della presente vertenza, sono irricevibili.

Nel merito

3.

Secondo l’art. 14 cpv. 1 LAVS i contributi del reddito proveniente da

un'attività lucra­tiva dipendente sono dedotti da ogni paga e devono essere

versati periodicamente dal datore di lavoro insieme al suo contri­buto.

Di

regola, i datori di lavoro pagano i contributi alla Cassa di compensazione ogni

mese o, se la somma dei salari non supera i 200'000 franchi, ogni trimestre

(art. 34 cpv. 1 lett. a OAVS). I datori di lavoro che applicano la procedura

semplificata secondo gli articoli 2 e 3 della legge del 17 giugno 2005 contro

il lavoro nero (LLN), una volta all’anno.

In

casi motivati, per le persone tenute a pagare i contributi secondo il capoverso

1.

lettere a e b il cui contributo annuo versato all’assicurazione per la

vecchiaia, superstiti e l’invalidità e l’indennità per perdita di guadagno non

supera i 3000 franchi, la cassa di compensazione può stabilire periodi di

pagamento più lunghi ma non superiori a un anno (art. 34 cpv. 2 OAVS).

Secondo

l’art. 34 cpv. 3 OAVS i contributi devono essere pagati entro dieci giorni

dalla scadenza del periodo di pagamento. In caso di procedura semplificata

secondo gli articoli 2 e 3 LLN, i contributi vanno pagati entro 30 giorni a

contare dalla fatturazione.

Le

persone che non pagano i contributi ai quali sono tenute o non consegnano il

conteggio relativo ai contributi paritari entro i termini prescritti, devono

essere immediatamente diffidate per scritto dalla cassa di compensazione (art.

34a cpv. 1 OAVS). Con la diffida è addossata all’interessato una tassa da 20 a

200.

franchi (art. 34a cpv. 2 OAVS).

I

conteggi dei datori di lavoro contengono le indicazioni necessarie per la

registrazione dei contributi e la loro iscrizione nel conto individuale (art.

36.

cpv. 1 OAVS). I datori di lavoro devono conteggiare i salari entro 30 giorni

dal termine del periodo di conteggio (art. 36 cpv. 2 OAVS). Il periodo di

conteggio comprende l’anno civile. Qualora i contributi siano pagati

conformemente all’articolo 35 capoverso 3, il periodo di conteggio corrisponde

al periodo di pagamento (art. 36 cpv. 3 OAVS).

La

cassa di compensazione, basandosi sul conteggio, procede alla compensazione fra

i contributi d’acconto pagati e i contributi effettivamente dovuti. I

contributi scoperti vanno pagati entro 30 giorni a contare dalla fatturazione.

I contributi eccedenti vengono restituiti o compensati dalla cassa di

compensazione (art. 36 cpv. 4 OAVS).

Se

entro il termine fissato non sono fornite le indicazioni necessarie per il regolamento

dei conti oppure non sono pagati i contributi al datore di lavoro o quelli dei

salariati, la cassa di compensazione deve fissare i contributi dovuti mediante

tassazione d’ufficio (art. 38 cpv. 1 OAVS). La cassa di compensazione è

autorizzata a emanare una decisione di tassazione in base a un esame sul posto

della situazione. Può, nel caso di tassazione d’ufficio nel corso dell’anno,

basarsi sulla somma dei salari presumibile e procedere al regolamento

definitivo dei conti soltanto dopo la fine dell’anno (art. 38 cpv. 2 OAVS). Le

spese causate dalla tassazione d’ufficio possono essere messe a carico

dell’inadempiente (art. 38 cpv. 3 OAVS).

I

contributi che non sono stati pagati, nonostante diffida, devono essere

incassati senza ritardo in via di esecuzione, a meno che essi non possano

essere compensati con rendite scadute (art. 15 cpv. 1 LAVS).

Va

ancora rammentato che per l’art. 15 cpv. 2 LAFam gli assegni familiari sono di

regola versati tramite il datore di lavoro ai salariati che vi hanno diritto.

Secondo l’art. 6 cpv. 1 della legge cantonale sugli assegni di famiglia il

salariato inoltra una richiesta alla Cassa di compensazione per gli assegni

familiari presso il quale è affiliato il datore di lavoro. La decisione è

trasmessa in copia al datore di lavoro del salariato (art. 6 cpv. 3) e il

datore di lavoro versa il rispettivo assegno al suo salariato unitamente al

salario (art. 6 cpv. 4).

4.

Per

l’art. 54 cpv. 1 LPGA le decisioni e le decisioni su opposizione sono esecutive

se non possono più essere impugnate mediante opposizione o ricorso (lett. a),

possono ancora essere impugnate, ma l’opposizione o il ricorso non ha effetto

sospensivo (lett. b), l’effetto sospensivo di un’opposizione o di un ricorso è

stato revocato (lett. c.). Secondo l’art. 54 cpv. 2 LPGA le decisioni e le

decisioni su opposizione esecutive che condannano al pagamento di una somma in

contanti o a fornire una cauzione sono parificate alle sentenze esecutive

giusta l’articolo 80 della legge federale dell’11 aprile 1889 sulla esecuzione

e sul fallimento.

Ciò

significa che, sulla base di una tale decisione, l'opposizione interposta

contro un precetto esecutivo può, contestualmente al credito fissato nella

decisione, essere tolta da un ordine di rigetto definitivo pronunciato dal

giudice.

Tuttavia

il rigetto dell'opposizione da parte del giudice non è necessario per il proseguimento

dell'esecuzione quando il credito oggetto di esecuzione è stato fissato da una

decisione cresciuta in giudicato, resa dopo che il debitore ha fatto

opposizione (DTF 119 V 331 consid. 2b con riferimenti).

Inoltre

il TFA ha stabilito che il modo di procedere dell’amministrazione (decisione di

contribuzione e rigetto simultaneo dell’opposizione) non è contrario all’art. 6

n. 1 CEDU, in quanto l’accesso ad un tribunale è garantito dalla possibilità

conferita al debitore, qualora egli intenda contestare la decisione

amministrativa, di adire il tribunale cantonale delle assicurazioni competente

(DTF 121 V pag. 112 consid. 3c, nel caso in esame si trattava di una decisione

di una cassa malati; a proposito dell’applicazione dell’art. 6 n. 1 CEDU nelle

cause relative alle contestazioni in materia di contributi alle assicurazioni

sociali cfr. DTF 121 V pag. 111 consid. 3b).

In

definitiva, la Cassa che avvia una procedura d'esecuzione, contro la quale la

persona soggetta all'obbligo contributivo solleva opposizione, senza avere

prima fissato i contributi dovuti, deve in seguito notificare una decisione

formale.

La

decisione deve tuttavia chiaramente riferirsi all'esecuzione in atto e togliere

l'opposizione, totalmente o limitatamente ad un determinato importo (DTF 109 V

46; DTF 107 III 60, RCC 1982 pag. 344).

5.

Nella

fattispecie in esame dalle tavole processuali emerge che il 30 gennaio 2016 la

società ricorrente ha inoltrato la dichiarazione dei salari e degli assegni

familiari per l’anno 2015 indicando di aver versato un importo di fr. 40'500

quali salari ai suoi due dipendenti, __________ e __________, e di aver versato

fr. 5'400 di assegni familiari alla dipendente __________r (doc. A4).

L’insorgente

rammenta che il 24 gennaio 2017 la Cassa ha contestato il rendiconto,

procedendo all’addebito di fr. 5'400 poiché non era stata emessa alcuna

decisione formale in merito al diritto agli assegni familiari per l’anno 2015

in favore di __________ (doc. I). Dalla decisione impugnata emerge che l’8

maggio 2017 la società è stata diffidata (doc. A1).

Malgrado

l’emissione della decisione formale del 4 maggio 2017 della __________ che ha

riconosciuto un importo di fr. 4'000 a __________ (__________), la Cassa ha

fatto notificare un precetto esecutivo di fr. 5'400 nei confronti della società

ricorrente (doc. VIII/3) per contributi paritetici per l’anno 2015, oltre

interessi al 5% dal 28 marzo 2017 (giorno successivo all’emissione della

fattura).

Con

decisione di tassazione d’ufficio del 14 dicembre 2017 la Cassa ha fissato

definitivamente i contributi paritetici dovuti nel 2015, calcolandoli sulla

base di salari lordi pari a fr. 40'500 per un totale di contributi e spese di

fr. 6'183.40 e deducendo dall’importo dovuto fr. 33.50 di ridistribuzione tassa

CO2 alle imprese, fr. 699.90 di pagamenti e fr. 4'000 “altri c/c creditori”

(ossia gli assegni di famiglia riconosciuti tramite decisione), per un ammontare

residuo di fr. 1'450 a favore dell’amministrazione. Essa ha contestualmente

rigettato l’opposizione al PE n. __________ dell’UE di __________ notificato __________,

con l’indicazione “importo Fr. 5'400.00 limitato a Fr. 1'400.00” (doc.

A3). Con la decisione impugnata la cassa ha confermato sia l’importo dovuto che

il rigetto dell’opposizione (doc. A1).

L'insorgente

non contesta che i salari soggetti a contribuzione ammontano a fr. 40'500 (doc.

A3), importo del resto dichiarato dalla medesima società (doc. allegato doc.

A4).

La

ricorrente fa valere tuttavia di non dover versare alla Cassa di compensazione

l’importo di fr. 1'400 corrispondente agli assegni familiari anticipati alla

dipendente __________.

A

torto.

Infatti,

come sopra esposto (cfr. consid. 2), con decisione del 25 maggio 2018,

cresciuta incontestata in giudicato, la __________ ha stabilito che dal 1°

gennaio 2015 al 31 agosto 2015 il figlio __________ non ha diritto ad assegni

di formazione e pertanto per il 2015 sono complessivamente dovuti fr. 4'000.

Ne

segue che il debito residuo della società nei confronti della cassa di

compensazione ammonta a fr. 1'450 (fr. 6'113.25 – 33.50 – 4'000 – 699.90),

oltre interessi al 5% dal 28 marzo 2017 (cfr. art. 41 cpv. 1 lett. c OAVS).

Rilevato

che nella decisione di tassazione d’ufficio del 14 dicembre 2017 con

riferimento all’esecuzione n. __________ figura “Importo Fr. 5'400.00

limitato a Fr. 1'400.00” (cfr. doc. A3), il rigetto dell’opposizione va

riconosciuto su questo importo, oltre agli interessi al 5% dal 28 marzo 2017.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.Il

ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.

§

L’opposizione al Precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di

__________ del __________ è rigettata definitivamente limitatamente all’importo

di fr. 1'400 oltre interessi al 5% dal 28 marzo 2017 su fr. 1'400.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti