30.2018.32
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4 febbraio 2019Italiano20 min
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Raccomandata
Incarto
n.
30.2018.32
cs
Lugano
4 febbraio 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso dell’8 ottobre 2018 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione dell’11 settembre 2018 emanata
da
CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto, in fatto
A. Il
30 gennaio 2016 la società RI 1 ha inoltrato la dichiarazione dei salari e
degli assegni familiari per l’anno 2015, indicando di aver versato salari pari
a fr. 40'500.-- ed assegni familiari anticipati per un importo di fr. 5'400.--
alla dipendente __________ (cfr. allegato doc. A4).
B. Ritenuto
che l’importo anticipato di fr. 5'400.-- non era ancora stato oggetto di alcuna
decisione, a __________ è stato chiesto di compilare il relativo formulario per
la domanda degli assegni familiari (cfr. doc. III).
C. Con
decisione del 4 maggio 2017 la __________ ha riconosciuto a __________ (__________),
un assegno di formazione mensile di fr. 250.-- in favore della figlia __________
dal 1° gennaio 2015 al 30 settembre 2019 e in favore del figlio __________ dal
1° settembre 2015 al 30 settembre 2017. Per il 2015 l’importo a favore
dell’interessata ammontava di conseguenza complessivamente a fr. 4'000.--
(allegato doc. B2).
D. __________,
rappresentata da __________, ha inoltrato opposizione contro la predetta
decisione, sostenendo che anche per il figlio __________, che aveva ottenuto il
diploma di Bachelor nel dicembre 2014, avrebbero dovuto essergli riconosciuti
gli assegni di formazione dal 1° gennaio 2015 poiché ha presentato la domanda
di iscrizione al corso di Master presso l’Università __________ il 14 dicembre
2014 e la domanda è stata accettata il 10 aprile 2015 (doc. B2).
E. L’__________
è stato notificato a RI 1 il precetto esecutivo (PE) n. __________ di fr. 5'400.--
oltre interessi al 5% dal 28 marzo 2017 per contributi dovuti nel 2015, cui la
società ha fatto opposizione (doc. VIII/3).
F. Con
decisione di tassazione d’ufficio del 14 dicembre 2017, contro cui la società
ha inoltrato opposizione, la CO 1 ha calcolato i contributi ancora dovuti da RI
1, per un credito a favore dell’amministrazione di fr. 1'450.-- (fr. 1'400.--
di contributi e fr. 50.-- di spese giudiziarie), ed ha tolto l’opposizione al
citato PE n. __________ con l’indicazione “importo Fr. 5'400 limitato a Fr.
1'400.00” (allegato doc. B3).
G. Con
decisione su opposizione del 25 maggio 2018 la __________ ha respinto le
censure sollevate il 21 maggio 2017 da __________, rilevando che il figlio __________
si è immatricolato all’__________ nel mese di aprile 2015, ma che i corsi sono
iniziati il 1° settembre 2015, per cui dal 1° gennaio al 31 agosto di
quell’anno gli assegni non sono dovuti (allegato doc. B2). La citata decisione
è stata notificata per raccomandata in data 25 maggio 2018 (non ritirata), l’11
giugno 2018 (non ritirata) e per posta “B” il 9 luglio 2018 (cfr. doc. III e
allegato doc. B2).
H. Con
decisione su opposizione dell’11 settembre 2018 la CO 1 ha respinto
l’opposizione del 5 gennaio 2018 di __________, confermando la tassazione
d’ufficio del 14 dicembre 2017 e togliendo l’opposizione al precetto esecutivo
n. __________ dell’UE di __________ notificato in data __________ (doc. A1).
Fatti
I. RI
1, rappresentata da __________, è insorta al TCA contro la predetta decisione
su opposizione, sostenendo che il figlio della dipendente __________, __________,
ha diritto agli assegni per formazione anche per il periodo dal 1° gennaio 2015
al 31 agosto 2015 e pertanto l’importo di fr. 1'400.-- non è dovuto (doc. I).
L. Con
risposta del 24 ottobre 2018 la Cassa ha proposto la reiezione del ricorso con
argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione
(doc. III).
M. Il
4 novembre 2018 l’insorgente ha nuovamente preso posizione sull’intera
fattispecie, rilevando che i fr. 1'400.-- non sono contributi paritetici non
versati ma una divergenza d’opinione circa il diritto agli assegni di
formazione. La ricorrente ammette che la decisione su opposizione del 25 maggio
2018 della __________ “è cresciuta in giudicato per decorrenza dei termini”,
aggiungendo che “nel periodo in cui è stata recapitata ero in ospedale”
e contesta nuovamente il mancato riconoscimento del diritto agli assegni di
formazione per __________, sostenendo che le direttive non sarebbero state applicate
correttamente (doc. V).
N. Il
21 dicembre 2018 la Cassa, su richiesta del TCA (doc. VII), ha prodotto il
precetto esecutivo oggetto della decisione impugnata (doc. VIII), mentre il 23
gennaio 2018 il Tribunale ha posto alcune domande alla società (doc. X), che ha
risposto il 30 gennaio 2019 (doc. XI).
Considerandi
in ordine
1.
La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.
5.
, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11
luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007
del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I
707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00
del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10
ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22
dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014
del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015 = SVR 2015, EL Nr.
13, pag. 37 e seguenti),
2.
La
società ricorrente oltre a contestare la decisione impugnata ha accennato anche
ad un ricorso pendente contro i contributi richiesti per il 2014 (cfr. doc. I,
pag. 2) ed all’opposizione inoltrata contro la decisione formale del 21 maggio
2017.
della __________.
In
primo luogo va rammentato che per costante giurisprudenza federale, la decisione
impugnata costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione
sottoposta all'esame giudiziale (cfr. SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388; DTF
122.
V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR
1997.
UV 81, p. 294).
Se non è stata emessa
nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere
pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF
131.
V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414 consid. 1A; DTF 119
Ib 36 consid. 1b).
Nel caso di specie il TCA
può pertanto di principio esprimersi solo nel merito della decisione impugnata
ossia la questione di sapere se la società ricorrente è debitrice dell’importo
di fr. 1'400 per contributi oltre fr. 50 di spese giudiziarie per l’anno 2015.
Le contestazioni relative ad
altre procedure e segnatamente ai contributi del 2014 ed al rivendicato diritto
ad un assegno di formazione per __________, figlio della dipendente __________,
nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 agosto 2015, esulano dalla presente
procedura e sono di principio irricevibili. Le contestazioni inerenti
l’asserita errata applicazione delle direttive sugli assegni di famiglia e le
tesi circa la continuazione della formazione anche per il periodo durante il
quale gli assegni non sono stati versati non sono pertanto oggetto del presente
contendere.
Va tuttavia precisato quanto
segue.
Per quanto concerne la
contestazione relativa ai contributi dovuti nel 2014, dagli atti emerge che il
17.
maggio 2018 la CO 1 ha emesso una fattura di rettifica che annulla e
sostituisce quella emessa il 15 maggio 2017 e che conclude per un saldo a
pareggio, nel senso che la società non deve più alcunché all’amministrazione
(doc. III/2). Il medesimo giorno la Cassa ha chiesto all’UE di __________ di
annullare la pratica esecutiva numero __________ del __________ relativa ai
contributi 1.1.2014-31.12.2014 (doc. III/1). Agli atti non vi è tuttavia alcuna
decisione su opposizione in merito alle censure sollevate il 20 gennaio 2018
(doc. A7) contro la decisione di tassazione d’ufficio dell’11 gennaio 2018
(doc. A6). Spetterà alla Cassa, se non ha già provveduto in merito, emettere la
necessaria decisione su opposizione (cfr. art. 52 cpv. 2 LPGA).
Circa la decisione del 21
maggio 2017 della __________ tramite la quale non sono stati riconosciuti
assegni di formazione per __________ nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31
agosto 2015 e contro cui è stata inoltrata opposizione va invece evidenziato
che l’amministrazione si è espressa in merito con decisione su opposizione del
25.
maggio 2018 (cfr. doc. allegati al doc. V). Come emerge dalla risposta di
causa, la decisione su opposizione è stata trasmessa alla società tramite
raccomandata il 25 maggio 2018, poi, non essendo stata ritirata, l’11 giugno
2018.
sempre tramite raccomandata, infine, non essendo nuovamente stata ritirata,
il 9 luglio 2018 tramite posta “B” (doc. III).
La circostanza non è
contestata dalla ricorrente, la quale ha peraltro prodotto, con le osservazioni
del 4 novembre 2018 (doc. V), copia della lettera del 9 luglio 2018 della Cassa
alla società con la precisazione che “anche la reintimazione effettuata per
plico raccomandato in data 11.06.2018 è ritornata al mittente in quanto non
ritirata” (allegato al doc. B2) cui è stata allegata sia la decisione su
opposizione del 25 maggio 2018, sia copia della busta d’intimazione dell’11
giugno 2018 (allegato doc. B2).
La stessa insorgente, che
ancora con il ricorso dell’8 settembre 2018 sembrava misconoscere il contenuto
della decisione su opposizione del 25 maggio 2018, il 4 novembre 2018 ha del
resto ammesso che questa decisione su opposizione è “cresciuta in giudicato
per decorrenza dei termini” (doc. V).
Ritenuto tuttavia che il
rappresentante __________ ha aggiunto che la decisione è cresciuta in giudicato
“perché nel periodo in cui è stata recapitata ero in ospedale”,
rammentato che questo Tribunale, se il ricorso fosse stato tempestivo, sarebbe
stato competente per decidere nel merito del medesimo (cfr. art. 1 Lptca) e che
per l’art. 41 LPGA, applicabile per analogia in virtù del rinvio di cui
all’art. 60 cpv. 2 LPGA, se il richiedente o il suo rappresentante è stato
impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è
restituito, sempre che l’interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30
giorni dalla cessazione dell’impedimento e compia l’atto omesso, il TCA ha
chiesto __________, di produrre copia della procura sottoscritta da __________
nell’ambito della procedura di richiesta di assegni familiari e di voler
trasmettere un certificato medico con le date esatte della sua permanenza in
ospedale, con la diagnosi (doc. X).
Dalla documentazione fornita
il 30 gennaio 2019 risulta che __________ ha dato procura a __________/RI 1 per
rappresentarla nelle vertenze con __________ (doc. C1). Inoltre, per quanto
concerne la permanenza in ospedale, emerge che __________ è stato ricoverato
dal 23 aprile al 28 aprile 2018 e dal 30 maggio al 4 giugno 2018 (doc. XI) e
che in seguito ha dovuto seguire una terapia farmacologica con una seduta
settimanale dal 26 giugno 2018, oltre ad ulteriori esami medici.
Alla luce della
documentazione prodotta questo TCA rileva che non vi è spazio per una
restituzione dei termini, peraltro neppure richiesta da __________.
Infatti, l’interessato dal 5
giugno 2018 non è più stato più degente in ospedale ed avrebbe ancora potuto
insorgere tempestivamente al Tribunale cantonale delle assicurazioni contro la
decisione del 25 maggio 2018 della __________, citata al punto 5 della
decisione qui impugnata e peraltro nuovamente trasmessagli per raccomandata
l’11 giugno 2018 (allegato doc. B2, non ritirata) e per posta “B” il 9 luglio
2018.
(allegato doc. B2).
Va qui infatti rammentato
che per l’art. 38 cpv. 2 bis LPGA una comunicazione consegnata contro firma del
destinatario o di un’altra persona autorizzata a ritirarla è considerata
avvenuta il più tardi il settimo giorno dopo il primo infruttuoso recapito e
nell’ambito dell’applicazione di questo disposto il TF ha stabilito che si
tratta di una presunzione legale del tutto indipendente dal termine di ritiro
fissato dall’ufficio postale: la scadenza di sette giorni è inderogabile (cfr.
DTF 134 V 49 consid. 4; STF 8C_465/2014 dell’8 luglio 2014).
Tale
notificazione fittizia vale anche nel caso di ordine di
trattenuta della corrispondenza presso l'ufficio postale, a maggior ragione
laddove l’assicurato doveva prevedere l’invio di atti giudiziari (DTF 134 V 52;
STF 8C_465/2014 dell’8 luglio 2014; STF 8C_89/2011 del 24 febbraio 2011).
L’invio
si considera notificato il settimo giorno del termine di giacenza, anche nel
caso in cui non si tratti di un giorno lavorativo (cfr. STF 9C_657/2008 del 9
dicembre 2008 consid. 1.1 e 2.2 e riferimenti ivi menzionati).
Generalmente
un secondo invio e la susseguente ricezione non modificano tale risultato; essi
sono giuridicamente irrilevanti (cfr. STFA K 125/00 del 13 settembre 2000; DTF
119.
V 94 consid. 4b/aa con riferimenti). Questa finzione di notifica vale,
tuttavia, nell'ipotesi in cui il soggetto di diritto debba ragionevolmente
attendersi, secondo il principio della buona fede, l'intimazione di un atto
(cfr. DTF 134 V 52).
Pertanto
chi si assenta, pendente una procedura, dal proprio domicilio deve fare in modo
che gli atti connessi possano essergli agevolmente notificati, comunicando
correttamente e tempestivamente il suo nuovo recapito (cfr. DTF 127 I 31
consid. 2; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa; DTF 117 V 132 consid.
4a; DTF 116 Ia 92 consid. 2a; STFA H 61/00 del 9 agosto 2001).
Ne segue che, come ammesso da
__________ con lo scritto del 4 novembre 2018 (doc. V), la decisione su
opposizione del 25 maggio 2018 della __________ con la quale viene negato il
diritto all’assegno di formazione per __________ per il periodo dal 1° gennaio
2015.
al 31 agosto 2015 è cresciuta in giudicato, non essendo l’interessato
insorto a questo Tribunale nel termine di 30 giorni dalla notificazione della
decisione (cfr. art. 60 cpv. 1 LPGA).
Le censure sollevate dalla
ricorrente in merito al diritto all’assegno per __________ dal 1° gennaio 2015
al 31 agosto 2015, nell’ambito della presente vertenza, sono irricevibili.
Nel merito
3.
Secondo l’art. 14 cpv. 1 LAVS i contributi del reddito proveniente da
un'attività lucrativa dipendente sono dedotti da ogni paga e devono essere
versati periodicamente dal datore di lavoro insieme al suo contributo.
Di
regola, i datori di lavoro pagano i contributi alla Cassa di compensazione ogni
mese o, se la somma dei salari non supera i 200'000 franchi, ogni trimestre
(art. 34 cpv. 1 lett. a OAVS). I datori di lavoro che applicano la procedura
semplificata secondo gli articoli 2 e 3 della legge del 17 giugno 2005 contro
il lavoro nero (LLN), una volta all’anno.
In
casi motivati, per le persone tenute a pagare i contributi secondo il capoverso
1.
lettere a e b il cui contributo annuo versato all’assicurazione per la
vecchiaia, superstiti e l’invalidità e l’indennità per perdita di guadagno non
supera i 3000 franchi, la cassa di compensazione può stabilire periodi di
pagamento più lunghi ma non superiori a un anno (art. 34 cpv. 2 OAVS).
Secondo
l’art. 34 cpv. 3 OAVS i contributi devono essere pagati entro dieci giorni
dalla scadenza del periodo di pagamento. In caso di procedura semplificata
secondo gli articoli 2 e 3 LLN, i contributi vanno pagati entro 30 giorni a
contare dalla fatturazione.
Le
persone che non pagano i contributi ai quali sono tenute o non consegnano il
conteggio relativo ai contributi paritari entro i termini prescritti, devono
essere immediatamente diffidate per scritto dalla cassa di compensazione (art.
34a cpv. 1 OAVS). Con la diffida è addossata all’interessato una tassa da 20 a
200.
franchi (art. 34a cpv. 2 OAVS).
I
conteggi dei datori di lavoro contengono le indicazioni necessarie per la
registrazione dei contributi e la loro iscrizione nel conto individuale (art.
36.
cpv. 1 OAVS). I datori di lavoro devono conteggiare i salari entro 30 giorni
dal termine del periodo di conteggio (art. 36 cpv. 2 OAVS). Il periodo di
conteggio comprende l’anno civile. Qualora i contributi siano pagati
conformemente all’articolo 35 capoverso 3, il periodo di conteggio corrisponde
al periodo di pagamento (art. 36 cpv. 3 OAVS).
La
cassa di compensazione, basandosi sul conteggio, procede alla compensazione fra
i contributi d’acconto pagati e i contributi effettivamente dovuti. I
contributi scoperti vanno pagati entro 30 giorni a contare dalla fatturazione.
I contributi eccedenti vengono restituiti o compensati dalla cassa di
compensazione (art. 36 cpv. 4 OAVS).
Se
entro il termine fissato non sono fornite le indicazioni necessarie per il regolamento
dei conti oppure non sono pagati i contributi al datore di lavoro o quelli dei
salariati, la cassa di compensazione deve fissare i contributi dovuti mediante
tassazione d’ufficio (art. 38 cpv. 1 OAVS). La cassa di compensazione è
autorizzata a emanare una decisione di tassazione in base a un esame sul posto
della situazione. Può, nel caso di tassazione d’ufficio nel corso dell’anno,
basarsi sulla somma dei salari presumibile e procedere al regolamento
definitivo dei conti soltanto dopo la fine dell’anno (art. 38 cpv. 2 OAVS). Le
spese causate dalla tassazione d’ufficio possono essere messe a carico
dell’inadempiente (art. 38 cpv. 3 OAVS).
I
contributi che non sono stati pagati, nonostante diffida, devono essere
incassati senza ritardo in via di esecuzione, a meno che essi non possano
essere compensati con rendite scadute (art. 15 cpv. 1 LAVS).
Va
ancora rammentato che per l’art. 15 cpv. 2 LAFam gli assegni familiari sono di
regola versati tramite il datore di lavoro ai salariati che vi hanno diritto.
Secondo l’art. 6 cpv. 1 della legge cantonale sugli assegni di famiglia il
salariato inoltra una richiesta alla Cassa di compensazione per gli assegni
familiari presso il quale è affiliato il datore di lavoro. La decisione è
trasmessa in copia al datore di lavoro del salariato (art. 6 cpv. 3) e il
datore di lavoro versa il rispettivo assegno al suo salariato unitamente al
salario (art. 6 cpv. 4).
4.
Per
l’art. 54 cpv. 1 LPGA le decisioni e le decisioni su opposizione sono esecutive
se non possono più essere impugnate mediante opposizione o ricorso (lett. a),
possono ancora essere impugnate, ma l’opposizione o il ricorso non ha effetto
sospensivo (lett. b), l’effetto sospensivo di un’opposizione o di un ricorso è
stato revocato (lett. c.). Secondo l’art. 54 cpv. 2 LPGA le decisioni e le
decisioni su opposizione esecutive che condannano al pagamento di una somma in
contanti o a fornire una cauzione sono parificate alle sentenze esecutive
giusta l’articolo 80 della legge federale dell’11 aprile 1889 sulla esecuzione
e sul fallimento.
Ciò
significa che, sulla base di una tale decisione, l'opposizione interposta
contro un precetto esecutivo può, contestualmente al credito fissato nella
decisione, essere tolta da un ordine di rigetto definitivo pronunciato dal
giudice.
Tuttavia
il rigetto dell'opposizione da parte del giudice non è necessario per il proseguimento
dell'esecuzione quando il credito oggetto di esecuzione è stato fissato da una
decisione cresciuta in giudicato, resa dopo che il debitore ha fatto
opposizione (DTF 119 V 331 consid. 2b con riferimenti).
Inoltre
il TFA ha stabilito che il modo di procedere dell’amministrazione (decisione di
contribuzione e rigetto simultaneo dell’opposizione) non è contrario all’art. 6
n. 1 CEDU, in quanto l’accesso ad un tribunale è garantito dalla possibilità
conferita al debitore, qualora egli intenda contestare la decisione
amministrativa, di adire il tribunale cantonale delle assicurazioni competente
(DTF 121 V pag. 112 consid. 3c, nel caso in esame si trattava di una decisione
di una cassa malati; a proposito dell’applicazione dell’art. 6 n. 1 CEDU nelle
cause relative alle contestazioni in materia di contributi alle assicurazioni
sociali cfr. DTF 121 V pag. 111 consid. 3b).
In
definitiva, la Cassa che avvia una procedura d'esecuzione, contro la quale la
persona soggetta all'obbligo contributivo solleva opposizione, senza avere
prima fissato i contributi dovuti, deve in seguito notificare una decisione
formale.
La
decisione deve tuttavia chiaramente riferirsi all'esecuzione in atto e togliere
l'opposizione, totalmente o limitatamente ad un determinato importo (DTF 109 V
46; DTF 107 III 60, RCC 1982 pag. 344).
5.
Nella
fattispecie in esame dalle tavole processuali emerge che il 30 gennaio 2016 la
società ricorrente ha inoltrato la dichiarazione dei salari e degli assegni
familiari per l’anno 2015 indicando di aver versato un importo di fr. 40'500
quali salari ai suoi due dipendenti, __________ e __________, e di aver versato
fr. 5'400 di assegni familiari alla dipendente __________r (doc. A4).
L’insorgente
rammenta che il 24 gennaio 2017 la Cassa ha contestato il rendiconto,
procedendo all’addebito di fr. 5'400 poiché non era stata emessa alcuna
decisione formale in merito al diritto agli assegni familiari per l’anno 2015
in favore di __________ (doc. I). Dalla decisione impugnata emerge che l’8
maggio 2017 la società è stata diffidata (doc. A1).
Malgrado
l’emissione della decisione formale del 4 maggio 2017 della __________ che ha
riconosciuto un importo di fr. 4'000 a __________ (__________), la Cassa ha
fatto notificare un precetto esecutivo di fr. 5'400 nei confronti della società
ricorrente (doc. VIII/3) per contributi paritetici per l’anno 2015, oltre
interessi al 5% dal 28 marzo 2017 (giorno successivo all’emissione della
fattura).
Con
decisione di tassazione d’ufficio del 14 dicembre 2017 la Cassa ha fissato
definitivamente i contributi paritetici dovuti nel 2015, calcolandoli sulla
base di salari lordi pari a fr. 40'500 per un totale di contributi e spese di
fr. 6'183.40 e deducendo dall’importo dovuto fr. 33.50 di ridistribuzione tassa
CO2 alle imprese, fr. 699.90 di pagamenti e fr. 4'000 “altri c/c creditori”
(ossia gli assegni di famiglia riconosciuti tramite decisione), per un ammontare
residuo di fr. 1'450 a favore dell’amministrazione. Essa ha contestualmente
rigettato l’opposizione al PE n. __________ dell’UE di __________ notificato __________,
con l’indicazione “importo Fr. 5'400.00 limitato a Fr. 1'400.00” (doc.
A3). Con la decisione impugnata la cassa ha confermato sia l’importo dovuto che
il rigetto dell’opposizione (doc. A1).
L'insorgente
non contesta che i salari soggetti a contribuzione ammontano a fr. 40'500 (doc.
A3), importo del resto dichiarato dalla medesima società (doc. allegato doc.
A4).
La
ricorrente fa valere tuttavia di non dover versare alla Cassa di compensazione
l’importo di fr. 1'400 corrispondente agli assegni familiari anticipati alla
dipendente __________.
A
torto.
Infatti,
come sopra esposto (cfr. consid. 2), con decisione del 25 maggio 2018,
cresciuta incontestata in giudicato, la __________ ha stabilito che dal 1°
gennaio 2015 al 31 agosto 2015 il figlio __________ non ha diritto ad assegni
di formazione e pertanto per il 2015 sono complessivamente dovuti fr. 4'000.
Ne
segue che il debito residuo della società nei confronti della cassa di
compensazione ammonta a fr. 1'450 (fr. 6'113.25 – 33.50 – 4'000 – 699.90),
oltre interessi al 5% dal 28 marzo 2017 (cfr. art. 41 cpv. 1 lett. c OAVS).
Rilevato
che nella decisione di tassazione d’ufficio del 14 dicembre 2017 con
riferimento all’esecuzione n. __________ figura “Importo Fr. 5'400.00
limitato a Fr. 1'400.00” (cfr. doc. A3), il rigetto dell’opposizione va
riconosciuto su questo importo, oltre agli interessi al 5% dal 28 marzo 2017.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.Il
ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.
§
L’opposizione al Precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di
__________ del __________ è rigettata definitivamente limitatamente all’importo
di fr. 1'400 oltre interessi al 5% dal 28 marzo 2017 su fr. 1'400.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti