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Decisione

30.2018.33

Richiesta di una rendita di vecchiaia di un assicurato domiciliato in Svizzera che ha sempre lavorato e pagato i contributi sociali solo in Italia, la cui moglie ha contribuito all'AVS. Domanda respin

3 gennaio 2019Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

I

contributi delle persone che non hanno esercitato un’attività lucrativa vengono

moltiplicati per 100 e in seguito divisi per il doppio del tasso di

contribuzione previsto dall’art. 5 capoverso 1; essi sono computati come

reddito di un’attività lucrativa (art. 29 quinquies cpv. 2 LAVS).

Secondo

l’art. 29 quinquies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito

durante gli anni civili di matrimonio comune sono ripartiti e attribuiti per

metà a ciascun coniuge se:

- entrambi

i coniugi hanno diritto alla rendita (lett. a);

-

una persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia (lett. b);

-

il matrimonio è stato sciolto mediante divorzio (lett. c).

Tuttavia

sottostanno alla ripartizione e all’attribuzione reciproca soltanto i redditi

conseguiti:

-

tra il 1° gennaio che segue il compimento del 20.o anno di età e il 31

dicembre che precede l’insorgere dell’evento assicurativo da parte del coniuge

che ha per primo diritto alla rendita (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. a LAVS) e

-

i periodi durante i quali entrambi i coniugi sono stati assicurati all’AVS,

con riserva dell’art. 29 bis cpv. 2 LAVS (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. b

LAVS).

Secondo

l’art. 29 sexies cpv. 1 LAVS è riconosciuto un accredito per compiti educativi

agli assicurati per gli anni durante i quali hanno esercitato l’autorità

parentale su uno o più figli minori di 16 anni (per determinati casi cfr. art.

52e e f OAVS).

Generalmente

l’anno di inizio dell’accredito sorge con la nascita del primo figlio e cessa

con il compimento del 16mo anno di età dell’ultimo figlio.

Tuttavia

nessun accredito è attribuito per l’anno in cui sorge il diritto, mentre è

riconosciuto per l’anno in cui tale diritto si estingue (art. 52f cpv. 1 OAVS).

L’ammontare

dell’accredito corrisponde al triplo dell’importo della rendita di vecchiaia

annua minima al momento dell’inizio del diritto alla rendita (art. 29 sexies

cpv. 2 LAVS).

L’accredito

assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è

tuttavia ripartito per metà tra i coniugi (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS).

5. Nel

caso di specie il ricorrente, nato il __________ 1948, sostiene di aver diritto

ad una rendita di vecchiaia dal 1° agosto 2013 poiché il diritto ad una rendita

nasce il primo giorno del mese successivo a quello in cui l’assicurato ha

raggiunto l’età pensionabile (art. 21 cpv. 2 LAVS), in concreto i 65 anni.

Per

il calcolo dell’eventuale rendita dell’insorgente è determinante il periodo di

contribuzione dal 1° gennaio 1969 (anno susseguente il compimento del 20° anno

di età) al 31 dicembre 2012 (anno precedente l’insorgere del diritto alla

rendita).

Dagli

atti emerge che l’assicurato, domiciliato in Svizzera dal __________ 1981 (cfr.

doc. 23 e 49), ha continuato a lavorare esclusivamente in Italia, presso la __________,

fino al 2013 (cfr. doc. 18) e dal 1° gennaio 2013 l’INPS ha iniziato a

versargli una pensione di Euro 2'000 al mese netti (cfr. doc. 49). L’insorgente

ha versato i contributi previdenziali esclusivamente in Italia. Nel nostro

Paese non ha mai versato alcun contribuito (cfr. doc. 11).

La

moglie, invece, dal 1978 ha lavorato in Svizzera, dal 1981 per il __________

(cfr. doc. 20, 32 e 33).

In

base alla suesposta fattispecie, per i motivi che seguono, nel periodo oggetto

del contendere, il ricorrente non poteva essere affiliato alla LAVS, né quale

persona con attività lucrativa, né quale persona senza attività lucrativa.

In

primo luogo, come emerge pure dalla citata sentenza 30.2016.11+27 del 6 luglio

2016, l’interessato, cittadino italiano, domiciliato in Svizzera, ma attivo per

un datore di lavoro italiano in Italia, era assoggettato al pagamento dei

contributi sociali esclusivamente in Italia.

Ciò

sia applicando la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica italiana

relativa alla sicurezza sociale, del 14 dicembre 1962 (RS 0.831.109.454.2) per

il periodo fino al 31 maggio 2002, sia applicando l’Accordo bilaterale sulla

libera circolazione delle persone in vigore dal 1° giugno 2002 (RS

0.142.112.681) ed il relativo regolamento CEE 1408/71, poi sostituito dal 1°

aprile 2012 dal regolamento CEE 883/2004.

Infatti

per l’art. 4 cpv. 1 della citata Convenzione del 1962, applicabile per il

ricorrente fino al 31 maggio 2002, la legislazione applicabile era

di regola quella della Parte contraente sul cui territorio veniva esercitata

l’attività determinante ai fini dell’assicurazione.

In

concreto: l’Italia, dove era assoggettato in virtù dell’attività ivi svolta per

Considerandi

__________.

Per

il periodo dal 1° giugno 2002 al 31 marzo 2012 il regolamento CEE 1408/71,

prevedeva, da parte sua, all’art. 13 paragrafo 1, il principio dell’unicità

della legislazione applicabile in funzione delle norme contenute negli art. da

13.

paragrafo 2 a 17Bis, nel senso dell’applicabilità della legislazione di un

solo Stato membro. Tranne eccezioni, il lavoratore subordinato era assoggettato

alla legislazione dello Stato in cui lavorava anche se risiedeva sul territorio

di un altro Stato membro o se l’impresa o il datore di lavoro aveva la sede o

il suo domicilio sul territorio di un altro Stato membro. Il lavoratore

frontaliero era pertanto assoggettato, in applicazione di questo principio,

alla legislazione dello Stato in cui lavorava (principio della lex loci

laboris). Anche in questo caso l’interessato era pertanto affiliato

esclusivamente in Italia.

Le

eccezioni, e meglio i casi particolari, figuranti negli articoli da 14 a 17 del

regolamento CEE 1408/71 e che l’insorgente rimprovera all’amministrazione di non

aver citato per esteso, concernono fattispeci qui non date e non sono pertanto

applicabili:

si

tratta dei lavoratori subordinati distaccati, dei lavoratori subordinati che

lavoravano in più Stati (art. 14), dei lavoratori indipendenti (art. 14bis), dei

marittimi (art. 14ter), delle persone che esercitavano simultaneamente

un’attività subordinata e un’attività autonoma nel territorio di vari Stati

membri (art. 14quater), delle persone assicurate in un regime speciale per i

dipendenti pubblici che esercitavano simultaneamente un’attività subordinata

e/o autonoma nel territorio di uno o più Stati membri (art. 14 sexies), dei

dipendenti pubblici che esercitavano simultaneamente la loro attività in più di

uno Stato membro e che erano assicurati in un regime speciale in uno di tali

Stati (art. 14 septies), dell’assicurazione volontaria o facoltativa continuata

(art. 15), del personale di servizio delle missioni diplomatiche e degli uffici

consolari, nonché degli agenti ausiliari delle Comunità europee (art.16) e

della possibilità per due o più Stati membri, per le autorità competenti di

detti Stati o per gli organismi designati da tali autorità di prevedere di

comune accordo e nell’interesse di determinate categorie di persone o di

determinate persone, eccezioni (art. 17).

Lo

stesso concetto di unicità di assoggettamento alla legislazione dello Stato in

cui il lavoratore subordinato esercita la propria attività (principio della lex

loci laboris), figura, dal 1° aprile 2012, nell’art. 11 del regolamento CEE 883/2004.

Per cui anche da tale data e fino al pensionamento l’insorgente era affiliato

esclusivamente in Italia.

Neppure

in questo caso le eccezioni, o meglio i casi particolari, di cui agli art.

12-16, gli sono d’aiuto, poiché concernono: i lavoratori distaccati, gli

indipendenti che esercitano abitualmente l’attività in uno Stato membro e si

recano a svolgere un’attività affine in un altro Stato (art. 12), l’esercizio

di attività in due o più Stati membri (art. 13), l’assicurazione volontaria o

facoltativa continuata (art. 14), gli agenti contrattuali delle Comunità

europee (art. 15), la possibilità per le autorità competenti di due o più Stati

membri o per gli organismi designati da tali autorità di prevedere di comune

accordo, nell’interesse di talune persone o categorie di persone, delle eccezioni

(art. 16).

Ne

segue che l’insorgente durante il periodo di contribuzione non è stato

affiliato alla LAVS nella sua qualità di lavoratore dipendente.

L’affiliazione

in Italia in seguito all’attività lavorativa ivi svolta esclude l’affiliazione

in Svizzera anche quale persona senza attività lucrativa e la presa in

considerazione dei contributi pagati dalla moglie ai sensi dell’art. 3 cpv. 3

lett. a LAVS e dell’art. 29 ter cpv. 2 lett. b LAVS (sentenza 30.2016.11+27 del

6.

luglio 2016 con rinvio alla sentenza H 84/05 del 26 luglio 2006, al consid. 3.1, dove l’Alta Corte ha affermato che “[…] Après son

mariage, la recourante a vécu à l'étranger avec son époux; celui-ci y a exercé

une activité lucrative. Pendant ces années, A.________ a payé à l'assurance

obligatoire, puis à l'assurance facultative des suisses résidant à l'étranger

des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale. Aussi,

les conditions posées par l'art. 3 al. 3 let. a LAVS pour que feu son époux

soit réputé avoir payé lui-même des cotisations ne seraient pas remplies, en

raison de l'activité exercée par celui-ci, même si la recourante pouvait faire

appel à cette disposition pour ces années-là”).

Questa

circostanza trova conferma nelle direttive sulle rendite (DR). Il marg. 4118 DR

prevede infatti che i cittadini di uno

Stato con il quale la Svizzera ha concluso un accordo internazionale che

esercitano un'attività lucrativa nello Stato contraente interessato, ma sono

domiciliati in Svizzera, non adempiono di regola la qualità di assicurato (p.

es. un cittadino francese che ha il domicilio in Svizzera ed esercita un'attività lucrativa in Francia).

In

queste condizioni, poiché l’interessato non è mai stato assoggettato alla LAVS,

non ha diritto né ad accrediti per compiti educativi, né ad accrediti per

compiti assistenziali (cfr. sentenza 30.2016.11+27 del 6 luglio 2016; cfr.

anche marg. 5005 DR). Infatti i periodi per i quali si sono pagati contributi

che in seguito sono stati rimborsati o versati ad assicurazioni estere non sono

considerati come periodo di contribuzione. Questo anche se negli anni

corrispondenti il coniuge esercitante un’attività lucrativa ha pagato almeno il

doppio del contributo minimo o se erano adempiute le condizioni per il computo

di accrediti per compiti educativi o assistenziali (marg. 5023 DR).

6.

La

circostanza che nel calcolo del contributo quale persona senza attività

lucrativa dovuto dalla moglie nel 2016 è stato preso in considerazione anche il

reddito dell’assicurato, non ha alcuna incidenza sul suo diritto alla rendita.

Infatti da una parte si tratta di un periodo successivo a quello durante il

quale il ricorrente avrebbe dovuto contribuire, d’altra parte concerne la

modalità di calcolo dei contributi sociali dovuti dalla moglie e non dei

contributi dovuti dall’insorgente.

Infine,

neppure la circostanza secondo cui sarebbe stato incoraggiato ad inoltrare la

domanda di prestazioni può assurgere a motivo per riconoscergli una rendita.

Infatti l’amministrazione non poteva prendere una decisione in assenza di una

formale richiesta in tal senso. L’interessato, inoltrando la domanda, come

asseritamente consigliatogli, non ha subito alcun nocumento. Per cui, nel caso

di specie, non è neppure ravvisabile alcuna violazione del principio della

buona fede (cfr., per le condizioni, fra le tante, la sentenza 9C_5/2015 del 31

luglio 2015, con riferimenti, segnatamente alla DTF 131 V 472; cfr. anche la

sentenza 36.2018.49+55 del 26 settembre 2018).

Ne

segue che la decisione impugnata va confermata e che il ricorso deve essere

respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati

i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di

diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti