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30.2018.5

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

13 agosto 2018Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

i versamenti dell’AVS erano iniziati già da agosto e ha segnalato subito alla

Cassa di compensazione questa anomalia, ritenendo di non avere diritto alla

rendita anticipata AVS, che non voleva. Essa aveva invece voluto ottenere il

pensionamento anticipato da parte della Cassa pensioni, ma non anche dell’AVS.

L’insorgente ha altresì evidenziato di non avere mai ricevuto la

decisione del 20 giugno 2017 di accoglimento della richiesta di una rendita di

vecchiaia anticipata e quindi di non averla potuta contestare, ma di avere

subito segnalato l’errore alla Cassa di compensazione. Nemmeno la Cassa

pensione era al corrente dell’anticipo della rendita AVS, non avendo ricevuto

la decisione.

Sulla base dell’art. 23 LPGA la ricorrente ha dunque chiesto al

TCA di dare seguito alla rinuncia della rendita anticipata AVS, non esponendosi

a rischi finanziari né minacciando diritti di terzi.

1.9. Nella risposta del 13

febbraio 2018 (doc. III) l’amministrazione ha proposto di respingere il

ricorso, rilevando come lo stesso contenga le medesime obiezioni già trattate

con l’opposizione.

La Cassa ha unicamente segnalato che la decisione del 20 giugno

2017 non è stata trasmessa in copia all’avv. RA 1 non essendo egli, a quel

tempo, patrocinatore dell’assicurata. Inoltre, anche la Cassa pensioni non

rientra tra i destinatari a cui è automaticamente trasmessa copia della

decisione di fissazione della rendita AVS (N. 9309 DR).

Il 2 marzo 2018 (doc. V) la ricorrente ha contestato la risposta

di causa, ribadendo di non avere ricevuto la decisione formale di rendita anticipata

AVS; quindi, non avendone avuto conoscenza, nemmeno poteva impugnarla.

La Cassa di compensazione ha rilevato che le argomentazioni

dell’interessata non apportavano nulla di nuovo, perciò non aveva nuove

osservazioni da formulare (doc. VII).

Il 16 marzo 2018 (doc. IX) il patrocinatore dell’insorgente ha prodotto

una dichiarazione della sua assistita, la quale ha affermato di non avere

ricevuto la decisione del 20 giugno 2017.

L’amministrazione non ha prodotto nuovi mezzi di prova (doc. X).

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è

sapere se a giusta ragione la Cassa di compensazione ha negato alla ricorrente

di potere rinunciare alla percezione della rendita di vecchiaia anticipata di

un anno che essa stessa le ha richiesto il 5 aprile 2017.

2.2. Giusta l'art. 1a LAVS, sono assicurati in conformità della LAVS le persone fisiche domiciliate in

Svizzera (lett. a); le persone fisiche che esercitano un'attività lucrativa in

Svizzera (lett. b); i cittadini svizzeri che lavorano all'estero a determinate

condizioni (lett. c).

Per l'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli

assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano

un'attività lucrativa. Se non esercitano un'attività lucrativa, l'obbligo

contributivo inizia il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui compiono

i 20 anni e dura sino alla fine del mese in cui le donne compiono i 64 anni,

gli uomini i 65 anni.

Hanno diritto alle rendite di vecchiaia e superstiti i cittadini

svizzeri, gli stranieri e gli apolidi (art. 18 cpv. 1 LAVS) che hanno compiuto

65 anni se uomini (art. 21 cpv. 1 lett. a LAVS) rispettivamente 64 anni se

donne (art. 21 cpv. 1 lett. b LAVS).

Il diritto alla

rendita di vecchiaia nasce il primo giorno del mese successivo a quello in cui

è stata compiuta l'età stabilita nel capoverso 1. Esso si estingue con la morte

del beneficiario (art. 21 cpv. 2 LAVS).

La LAVS dà la

possibilità di rinviare (art. 39 LAVS) o di anticipare (art. 40 LAVS) il

godimento della rendita grazie all'età flessibile.

Per ciò che attiene al caso in esame, torna

applicabile l’art. 40 LAVS, che regola la possibilità e l'effetto dell’anticipazione

della rendita:

"

1 Gli uomini e le donne che adempiono le condizioni per l'ottenimento di

una rendita ordinaria di vecchiaia possono anticiparne il godimento di uno o

due anni. In tali casi, il diritto alla rendita nasce per gli uomini il primo

giorno del mese seguente a quello in cui hanno compiuto 64 o 63 anni, per le

donne il primo giorno del mese seguente a quello in cui hanno compiuto 63 o 62

anni. Durante il periodo di godimento anticipato non sono versate rendite per

figli.

Considerandi

2.

La rendita di vecchiaia anticipata, la rendita vedovile e la rendita

per orfani sono ridotte.

3.

Il Consiglio federale stabilisce le aliquote di riduzione secondo i

principi attuariali.”.

Gli art. 55bis-55quater OAVS concretizzano il diritto al

rinvio della rendita, mentre gli artt. 56 e 57 OAVS trattano dell'anticipazione

della rendita (cfr. anche la sentenza 9C_903/2013 del 30 gennaio 2014, consid.

6.

).

Per quanto concerne l’importo della rendita, per

l’art. 56 OAVS:

" 1 La

rendita viene ridotta dell'equivalente della rendita anticipata.

2.

Fino all'età del pensionamento, questo importo corrisponde al 6,8 per

cento per anno d'anticipazione della rendita anticipata.

3.

Dopo aver compiuto l'età di pensionamento, questo importo corrisponde

al 6,8 per cento per anno d'anticipazione della somma delle rendite non

ridotte, divisa per il numero dei mesi durante i quali la rendita è stata

anticipata.

4.

L'importo della riduzione è adeguato all'evoluzione dei salari e dei

prezzi.”.

Sul diritto di anticipare la rendita, cfr. Anne

Meier, La retraite anticipée, la retraite différée et la retraite progressive

en droit suisse des assurances sociales, in: SJ 2016 II 95 (pag. 99).

In generale, riguardo all'esercizio del diritto, l'art. 67 cpv. 1 1a

frase OAVS dispone che il diritto alla rendita o all'assegno per grandi

invalidi deve essere fatto valere presentando alla cassa di compensazione

competente giusta gli art. 122 e seguenti, un modulo di richiesta debitamente

riempito.

Soltanto l'avente diritto o il suo rappresentante

legale può far valere il diritto alla rendita ordinaria anticipata di

vecchiaia. Questo diritto non può essere richiesto retroattivamente (art. 67

cpv. 1bis OAVS).

In virtù dell’art. 67 cpv. 2 OAVS, una volta l'anno

almeno, le casse cantonali di compensazione devono, mediante pubblicazioni,

richiamare l'attenzione degli assicurati sulle prestazioni assicurative, le

condizioni di diritto e la richiesta.

Secondo il N. 1003 delle Direttive sulle Rendite (DR), edite

dall’UFAS, valide dal 1° gennaio 2003 stato 1° gennaio 2017, la concessione di

una rendita o di un assegno per grandi invalidi dell'AVS è subordinata alla

condizione che l'interessato depositi una domanda presso la competente cassa di

compensazione (RCC 1975 pag. 386).

2.3

Per quanto riguarda la

rinuncia a una rendita, va ricordato come per l'art. 23 cpv. 1 LPGA l'avente

diritto può rinunciare a prestazioni assicurative. La rinuncia può essere

revocata in qualsiasi momento con effetto per il futuro. La rinuncia e la revoca

esigono la forma scritta.

La rinuncia e la revoca sono nulle se pregiudicano gli interessi

degni di protezione di altre persone, di istituzioni assicurative o

assistenziali oppure se si propongono di eludere le prescrizioni legali (art.

23.

cpv. 2 LPGA).

A norma dell'art. 23 cpv. 3 LPGA, l'assicuratore deve confermare

per scritto all'avente diritto la rinuncia e la revoca. Nella conferma occorre

stabilire l'oggetto, l'ampiezza e le conseguenze della rinuncia e della revoca.

Per il N. 1306 DR, di principio si può rinunciare a prestazioni

dell’AVS o dell’AI. La rinuncia è nulla se è pregiudizievole per gli interessi

di altre persone, di istituti assicurativi (compresi quelli dell’AVS o dell’AI)

o d’assistenza o quando tendono ad eludere disposizioni legali (cfr. art. 23

cpv. 2 LPGA).

Giusta il N. 1307 DR, l’avente diritto non può far valere una rinuncia

retroattivamente, ma solo per prestazioni future.

Le domande di rinuncia a prestazioni di regola vanno sottoposte

all’UFAS assieme all’incarto, ad eccezione dei casi in cui la moglie rinuncia

retroattivamente alla propria rendita di vecchiaia a favore della rendita

completiva più elevata. Le casse di compensazione possono trattare questi casi

direttamente (N. 1308 DR).

L'ammissione o il rifiuto della rinuncia deve essere notificata/o

con una decisione. La persona che rinuncia deve essere informata sulle

conseguenze del suo atto (N. 1309 DR).

Secondo il N. 1310 DR è possibile revocare la rinuncia in

qualsiasi momento. In caso di revoca, però, le prestazioni possono essere

versate solo per il futuro. Sono esclusi pagamenti di arretrati per il periodo

antecedente la revoca.

2.4

In merito alla

revoca di una rinuncia si sono espressi dottrina e giurisprudenza.

In particolare Ueli

Kieser, ATSG-Kommentar, 3a ed., 2015, n. 12 ad art. 23, pag. 357,

afferma che questa disposizione concerne soltanto i casi per i quali una

rinuncia interviene per iscritto, mentre non regola la questione di una

rinuncia tacita risultante dal fatto che l'assicurato non esercita il suo

diritto alle prestazioni in virtù dell'art. 29 cpv. 1 LPGA.

La giurisprudenza ha confermato che una rinuncia deve

avvenire per iscritto. Una rinuncia per atti concludenti, come sotto l'egida

del diritto precedente (DTF 116 V 273 consid. 4; DTF 108 V 84 consid.

3a), non è più possibile (DTF 135 V 106 consid. 6.2.3; 137 V 394

consid. 4.2; Kieser, op. cit., n.

13.

ad art. 23, pag. 357).

Per giungere alle sue conclusioni l’Alta Corte si è

fondata anche sul parere di Ghislaine Frésard-Fellay in: HAVE 5/2002 “De la

renonciation aux prestations d'assurance sociale”, pag. 335 e seguenti, la

quale ritiene che la semplice omissione della richiesta non costituisce una

rinuncia giusta l'art. 23 LPGA. Nel suo articolo, l'autrice specifica inoltre le

condizioni della rinuncia.

In DTF 101 V 261 l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), a proposito del diritto alla rendita per orfani dei figli

elettivi adottati dal genitore elettivo superstite e all'effetto della rinuncia

alla rendita per orfani derivante dal decesso del padre naturale, si è così

espresso:

" (…)

2.

(…) Une solution plus

généralement applicable consiste à recourir aux principes jurisprudentiels en

matière de renonciation à faire valoir un droit. Dans le domaine de

l'assurance-invalidité d'abord, puis dans celui de l'assurance-vieillesse et

survivants ensuite, le Tribunal fédéral des assurances a constaté que, encore

que le droit en découle directement de la loi, les prestations ne sont

servies que sur demande; il a prononcé que la renonciation - expresse ou

tacite - à faire valoir un droit ou le retrait d'une demande de prestations

entraîne les mêmes conséquences que l'inexistence du droit aux prestations,

lorsque l'assuré justifie d'un intérêt digne d'être protégé (voir p.ex.

ATFA 1969 p. 211 et les arrêts cités; RCC 1971 p. 303). Rien ne s'oppose à

l'application de ce principe à l'enfant recueilli qui, en raison du décès de

son père par le sang par exemple, aurait en soi droit à une rente d'orphelin:

s'il y a renonciation valable à faire valoir ce droit ou retrait licite d'une

demande présentée, sans qu'il y ait par là violation des règles de la bonne

foi, il faudra le considérer comme ne bénéficiant pas d'une telle rente, et il

aura donc tous les droits de l'enfant recueilli en cas de décès des parents

nourriciers. - Les termes de l'art. 49 al. 2 RAVS incitent même à appliquer ce

principe à l'enfant recueilli tout particulièrement; car, au contraire d'autres

dispositions, cet alinéa parle non pas de l'enfant qui "n'a pas

droit" à une rente selon les art. 25 à 28 LAVS, mais de l'enfant qui

"ne bénéficie pas déjà d'une rente ordinaire" (texte allemand:

"bezieht"), ce qui peut

laisser entendre que le versement de la rente est en cours, et par conséquent

que cette rente a été demandée. (…)" (le

sottolineature sono della redattrice)

Con sentenza pubblicata in DTF 129 V 1 il Tribunale

federale, prima dell'entrata in vigore della LPGA, ha esaminato le condizioni

per la rinuncia a prestazioni assicurative, mantenendo anche sotto l'imperio

delle disposizioni della 10a revisione dell'AVS la giurisprudenza secondo la

quale è possibile rinunciare a prestazioni dell'assicurazione per la vecchiaia

e i superstiti o dell'assicurazione per l'invalidità soltanto eccezionalmente e

nella misura in cui l'avente diritto abbia un interesse degno di protezione e

la rinuncia non leda gli interessi di altre persone o istituzioni coinvolte

(comprese l'AVS e l'AI).

In quel caso l'Alta Corte ha inoltre affermato

quanto segue:

" (…)

4.2

Das Eidgenössische Versicherungsgericht

hatte Gelegenheit, sich in EVGE 1969 S. 211 ff. in Nachachtung der Urteile EVGE

1961.

S. 62 ff. und 1962 S. 298 ff. - unter Geltung der bis zum Inkrafttreten

der 8. AHV-Revision per 1. Januar 1973 gültig gewesenen AHV-Rechtsordnung - zur

Frage zu äussern, ob ein Ehemann auf die Ehepaar-Altersrente zugunsten der

höheren einfachen Altersrente der Ehefrau verzichten konnte. Es hielt dabei in

Erw. 1 in grundsätzlicher Hinsicht fest, es bestehe kein Zweifel, dass ein

Versicherter auf seinen Rentenanspruch als solchen ("au droit à la

rente") nicht verzichten und dass ein Verzicht sich nur auf die

Auszahlung der Rente ("le versement des annuités de rente")

beziehen könne. In Ausnahmefällen sei dem Versicherten jedoch ein

schützenswertes Interesse zuzugestehen, seinen Rentenanspruch nicht geltend

oder ein eingereichtes Leistungs-gesuch rückgängig zu machen; ein solcher

Verzicht lasse sich hinsichtlich seiner Wirkungen dem Nichtbestehen eines

Anspruchs auf Versicherungs-leistungen gleichsetzen. In Anwendung dieser

Rechtslage ging das Eidgenössische Versicherungsgericht sodann in Erw. 2 - ohne

indessen nochmals ausdrücklich auf den Ausnahmecharakter des Verzichts auf den

Leistungsanspruch als solchen Bezug zu nehmen - vom Vorliegen eines

Ausnahmefalles aus. Die besonderen konkreten Verhältnisse - es handelte sich um

eine Rückforderung im für die damalige Zeit ansehnlichen Betrag von Fr. 3505.-

gegenüber zwei rechtsunkundigen italienischen Ehegatten - lassen jedoch

erkennen, dass das Gericht von seiner zuvor dargelegten

Erkenntnis, wonach nur in Ausnahmefällen auf den Anspruch verzichtet werden

könne, nicht abgewichen ist. Bereits die in EVGE 1962 S. 301 Erw. 2 enthaltene

Formulierung ("les circonstances exceptionnelles") lässt im Übrigen

darauf schliessen, dass der Verzicht auf den Leistungsanspruch nur in

Ausnahmefällen statthaft sein sollte." (sottolineature della redattrice)

Le sentenze del 1962 e del 1969 sono ancora state

citate nella pronunzia H 152/02 del 18 dicembre 2002, dove l'allora TFA (dal 1°

gennaio 2007: TF) ha evidenziato:

" (…)

5.2

C'est en vain que le recourant invoque la renonciation

expresse de son épouse à toute prétention à l'égard de la caisse intimée

(confirmation de S.________ du 26 décembre 2001) pour fonder le maintien du

versement de l'indemnité forfaitaire. En effet, selon la jurisprudence, une

renonciation générale au droit à des prestations d'assurance sociale est

illicite, celle-ci ne pouvant porter que sur le versement de prestations

(ATFA 1962 p. 300 consid. 1, 1969 p. 212 consid. 1; sur la renonciation et ses

conditions dans le domaine de l'assurance-sociale, voir Ghislaine Frésard-Fellay,

De la renonciation aux prestations d'assurance sociale [art. 23 LPGA/ATSG], in

REAS 5/2002 p. 335 ss). Comme l'a constaté à juste titre la première instance

de recours, l'épouse de W.________ ne peut donc renoncer valablement à l'avance

à des prestations futures dont l'objet et l'étendue ne sont pas encore

déterminés. (…)" (le

sottolineature sono della redattrice)

La suesposta DTF 129 V 1 è stata citata nella STF H

212/03 dell'8 ottobre 2003 dove è stata così riassunta al considerando 5:

" Dans la cause H 167/01, qui a donné lieu à une

publication aux ATF 129 V 1, le Tribunal

fédéral des assurances avait à juger de la validité d'une renonciation par une

femme à sa rente personnelle en faveur de la rente entière, avec rente

complémentaire, qui devait être versée à son mari. Le tribunal a d'abord

considéré que l'absence de règles légales concernant la renonciation aux

prestations d'assurance ne constituait pas un silence qualifié et qu'il s'agissait

d'une lacune qu'il incombait au juge de combler. Après avoir rappelé sa

jurisprudence antérieure en la matière, il a déclaré que l'entrée en

vigueur, le 1er janvier 1997, de la 10ème révision de la LAVS, ne changeait

rien au fait qu'une renonciation à des prestations AVS n'était admissible qu'exceptionnellement.

Cette solution correspondait d'ailleurs à la notion de renonciation telle que

fixée à l'art. 23 LPGA, selon lequel l'ayant

droit peut renoncer à des prestations qui lui sont dues, sauf si la

renonciation est préjudiciable aux intérêts d'autres personnes, d'institution d'assurance

ou d'assistance ou lorsqu'elles tendent à éluder des dispositions légales, et

dont il y avait lieu de s'inspirer. Or, le tribunal a estimé le fait qu'une

assurée renonce à sa propre rente au profit de la rente entière de son mari aux

fins de se voir octroyer une rente complémentaire non seulement contraire aux

fondements de la 10ème révision de la LAVS (en particulier aux concepts de

la rente individuelle, du calcul de la rente fondé sur les cotisations

personnelles, du revenu partagé par moitié durant les années de mariage, des

bonifications pour tâches éducatives et d'assistance, et du plafonnement des

rentes), mais également au but d'économie visé par cette révision. La prise

en compte des économies découlant de la suppression de la rente complémentaire

était en effet à considérer comme un intérêt digne de protection. En outre, le

versement de rentes complémentaires en dehors du cadre légal contrevenait au

principe de l'égalité ancré dans la 10ème révision de la LAVS dans la mesure où

celle-ci prévoit la suppression des privilèges liés à l'état civil.

Le cas de G.________ étant

tout à fait similaire à celui qui a fait l'objet de l'arrêt cité ci-dessus, on

ne voit pas de raisons de s'en écarter. Il s'agit là d'une précision de jurisprudence

et, contrairement à ce que prétend la recourante, elle est applicable, sous l'angle

temporel, tant aux cas futurs qu'aux affaires pendantes devant un tribunal (ATF 122 V 182, 120 V 131 consid. 3a). C'est

également en vain que la recourante se réfère au chiffre 1308 des directives et

circulaires établies par l'OFAS dans le domaine des rentes pour critiquer le

jugement cantonal. Dans l'ATF 129 V 1, la Cour

de céans a justement mis en cause la pratique de l'Office fédéral des

assurances sociales consistant à admettre presque systématiquement une

renonciation à une rente ordinaire AVS en vue de l'obtention d'une rente

complémentaire. On rappellera au demeurant que le Tribunal fédéral des

assurances examine librement la constitutionnalité et la légalité des

instructions de l'administration et qu'il doit s'en écarter dans la mesure où

elles établissement des normes qui ne sont pas conformes aux dispositions

légales applicables ou à la jurisprudence (ATF 129 V

205.

consid. 3.2 et les

références citées)." (le evidenziature sono della redattrice)

Con sentenza 8C_495/2008 dell'11 marzo 2009, l'Alta Corte ha ricordato che prima dell'entrata in vigore della LPGA, in assenza di norme

legali specifiche, la giurisprudenza aveva codificato la possibilità della

rinuncia a prestazioni (cfr. consid. 2.1.2).

Anche nella sentenza 9C_576/2010 del 26 aprile 2011 il

Tribunale federale ha ripreso i principi esposti nella succitata DTF 129 V 1 (cfr.

consid. 4.3.2).

A proposito dell'applicazione dell'art. 23 cpv. 2

LPGA la nostra Massima istanza, nella sentenza I 714/06 del 20 aprile 2007, ha

confermato la DTF 129 V 1, secondo cui la rinuncia ad una prestazione

assicurativa è permessa soltanto se essa non elude le prescrizioni legali. Una

elusione delle prescrizioni legali si ha, per esempio, se con la rinuncia al

proprio diritto alla rendita di vecchiaia si vorrebbe ottenere la continuazione

del pagamento della rendita completiva del coniuge, di importo maggiore (cfr.

consid. 4.2).

Con sentenza 9C_174/2008 del 2 aprile 2008 il Tribunale

federale si è pronunciato sul caso di un'assicurata alla quale l'Ufficio

invalidità per gli assicurati all'estero ha attribuito una rendita intera

d'invalidità dal 1° luglio 2004. Il Tribunale amministrativo federale ha

respinto il ricorso dell'assicurata che chiedeva di non attribuirle una rendita

AI. L'interessata ha proposto la medesima censura davanti al Tribunale

federale. La nostra Massima istanza, nella misura in cui era ricevibile, l'ha

respinta, considerando che tenuto conto dell'integrale perdita di lavoro,

giustamente l'assicurata aveva diritto ad una rendita intera di invalidità.

Infine, correttamente le autorità giudiziarie inferiori hanno negato le

condizioni per la rinuncia a questa rendita. La ricorrente, da tanti anni senza

attività lucrativa, ed il cui tentativo per ottenere una rendita tedesca per la

diminuzione dell'attività è stata respinta crescendo in giudicato, per la sua

occupazione in X percepiva da un'istituzione delle prestazioni mensili per

assicurarle il fabbisogno vitale. Per questi motivi, ha concluso l’Alta Corte,

deve essere assegnata all'assicurata la rendita svizzera di invalidità di sua

spettanza. Una rinuncia alla rendita AI pregiudicherebbe gli interessi degni di

protezione di istituzioni assicurative o assistenziali e quindi non è ammessa (cfr.

consid. 4).

2.5

Nel caso di specie, dando

seguito alla richiesta del 5 aprile 2017 dell’assicurata di anticipare di un

anno il versamento della sua rendita di vecchiaia, il 20 giugno 2017 la Cassa CO

1.

ha stabilito in Fr. 2'015.- il diritto mensile alla rendita anticipata AVS

dell’interessata dal 1° agosto 2017. La decisione indica inoltre che la

riduzione per il prelievo anticipato era di Fr. 147.- al mese.

Accortasi solo nel mese di ottobre 2017 che le veniva versato questo

importo, l’assicurata ha comunicato all’amministrazione di volere rinunciare a

questa somma, perché non aveva intenzione di ricevere la rendita anticipata AVS,

siccome ridotta vita natural durante rispetto alla rendita ordinaria.

Preso atto della rinuncia formale del 21 ottobre 2017 della

ricorrente, la Cassa ha sottoposto il caso all’UFAS, che il 3 novembre 2017

(doc. 15) non l’ha accolta, affermando:

"

Nel caso in oggetto, la signora RI

1.

domanda di poter rinunciare alla rendita di vecchiaia anticipata (cfr.

lettera del 21 ottobre 2017) poiché, come da lei affermato, non si sarebbe

accorta che, domandando questa prestazione, non avrebbe avuto diritto al

supplemento sostitutivo annuo erogato dall’__________.

Pur ammettendo che questa

disattenzione dell’assicurata potrebbe eventualmente causarle una perdita

finanziaria, ciò non toglie però che, avendo scelto di prepensionarsi nel 2°

pilastro, la signora RI 1 era in principio tenuta a conoscere le condizioni di

diritto delle prestazioni che le sarebbero state attribuite (incluso il

supplemento sostitutivo).

In ogni caso, non è comunque

possibile accettare una rinuncia delle prestazioni future relative a una

rendita di vecchiaia anticipata dell’AVS la cui decisione è già cresciuta in

giudicato. E non è nemmeno possibile accettare una rinuncia retroattiva

all’integralità della rendita di vecchiaia anticipata unicamente perché un

assicurato si è accorto d’aver richiesto la prestazione senza essere

consapevole degli effetti sulla sua scelta d’anticipare il pensionamento.

In effetti, ammettere una rinuncia

retroattiva equivarrebbe a snaturare il valore giuridico delle decisioni

amministrative già cresciute in giudicato, privandole di qualsiasi forza

vincolante. In tal senso, gli organi d’esecuzione non sono autorizzati nei

riguardi di uno stesso assicurato a rimpiazzare – fatta eccezione per i casi di

revisione o riconsiderazione – una decisione già cresciuta in giudicato con una

decisione dello stesso contenuto, sullo stesso oggetto e riguardante lo stesso

periodo (cfr. N. 1019 CONT).

E le citate eccezioni non entrano

certo in linea di conto nel caso della signora RI 1 poiché la decisione riguardante

la sua rendita anticipata non è né manifestamente errata tanto da giustificarne

una sua riconsiderazione (crr. N. 3010 CONT), né può considerarsi giustificata

una sua revisione (cfr. N. 3011 CONT) poiché successivamente alla sua crescita

in giudicato non è apparso alcun fatto nuovo importante né un nuovo mezzo di

prova che non potevano essere prodotti anteriormente (come sarebbe il caso, per

esempio, quando un ufficio AI si pronuncia in merito ad una domanda di

prestazioni AI, già depositata anteriormente alla richiesta di una rendita di

vecchiaia anticipata, solo dopo che la decisione d’assegnazione di quest’ultima

prestazione è già cresciuta in giudicato).

Possiamo dunque confermare che, pur

se conformemente al N. 1306 DR, per principio si può rinunciare a delle

prestazioni dell’AVS e dell’AI e che una rinuncia è tuttavia nulla dal momento

che pregiudica gli interessi degni di protezione di altre persone, di

istituzioni assicurative (incluse l’AVS e l’AI) o assistenziali o se essa si

propone di eludere le prescrizioni legali (art. 23 cpv. 2 LPGA), la rinuncia

della signora RI 1 alla sua rendita di vecchiaia anticipata AVS non può essere

accettata.

Vi preghiamo perciò di rendere una

decisione soggetta a opposizione che respinga la sua domanda di rinuncia del 21

ottobre 2017. Dato che il signor __________ dell’__________ è già stato

informato del problema, vi invitiamo a trasmettergli una copia della vostra

decisione.”.

Queste motivazioni sono state inserite nella decisione del 9

novembre 2017 della Cassa di compensazione di rifiuto di riconoscere la

rinuncia alla rendita di vecchiaia AVS anticipata di un anno formulata

dall’assicurata.

La ricorrente fa invece valere di non avere avuto nessuna

intenzione di anticipare il suo diritto alla rendita di vecchiaia, ma di

essersi confusa con la rendita ponte che riceveva dalla Cassa pensioni alla

quale aveva sì chiesto il prepensionamento.

Inoltre, la contestazione della rendita anticipata AVS ha potuto

avvenire soltanto dopo che il relativo versamento era già stato effettuato

poiché, prima di allora, l’assicurata non era stata informata dell’anticipo della

rendita AVS dal 1° agosto 2017. Essa si è infatti lamentata di non avere mai

ricevuto la decisione del 20 giugno 2017 della Cassa di compensazione.

2.6

La questione della (mancata) ricezione

da parte della ricorrente della decisione formale con cui la Cassa di compensazione

ha stabilito in Fr. 2'015.- il suo diritto alla rendita anticipata AVS dal 1°

agosto 2017 può rimanere irrisolta.

D’avviso del TCA, la richiesta dell’assicurata di rinunciare alla

percezione della rendita anticipata AVS di un anno deve ad ogni modo essere

respinta sulla base dell’art. 23 cpv. 2 LPGA.

Occorre infatti evidenziare che la scelta dell’assicurata di rinunciare

al versamento della sua rendita di vecchiaia comporta che l’__________ deve continuare

a versarle il supplemento sostitutivo AVS/AI fino al raggiungimento dei 64 anni,

circostanza che pregiudica gli interessi degni di protezione di questa

istituzione assicurativa, che si vede dover sostituire la Cassa di

compensazione ancora per un anno.

A questo proposito va segnalato che nel 2016 (doc. E) l’__________,

in occasione della richiesta del 3 marzo 2016 volta ad ottenere una previsione

sulla sua futura rendita della previdenza professionale, aveva informato

l’interessata delle conseguenze del prepensionamento LPP:

"

Si ricorda che il supplemento

sostitutivo AVS/AI verrà soppresso non appena lei percepirà la rendita AVS o

AI, ma in tutti i casi al più tardi – secondo le attuali disposizioni in

materia AVS/AI – a 64 anni. L’importo della rendita AVS/AI potrà essere

superiore o inferiore al supplemento sostitutivo AVS/AI da noi versato.”.

Inoltre, in quella comunicazione figurava anche quanto segue:

"

A titolo informativo, di

principio, in caso di pensionamento anticipato sussiste ancora l’obbligo

contributivo per l’AVS fino all’età di pensionamento ordinaria AVS (64 anni per

le donne, 65 anni per gli uomini). Vige un’eccezione se l’eventuale coniuge

lavora e versa almeno CHF 956 di contributi AVS all’anno, nel qual caso l’altro

coniuge è esonerato dall’obbligo di contribuzione. In ogni caso, eventuali

informazioni relative alla contribuzione AVS devono essere richieste

direttamente all’ente competente (Agenzia comunale AVS o Istituto delle

assicurazioni sociali, Bellinzona).”.

Da quanto precede discende che poiché la rinuncia in esame sarebbe

pregiudizievole per gli interessi della Cassa pensione, come tale essa è nulla

in virtù dell’art. 23 cpv. 2 LPGA.

Pertanto, l’esercizio del diritto dell’assicurata di anticipare il

versamento della rendita AVS deve essere come tale ribadito e il conseguente importo

di Fr. 2'015.- al mese dal 1° agosto 2017 va confermato, tenendo altresì presente

l’art. 56 cpv. 3 OAVS.

Di conseguenza, da quella data l’__________ non deve più versare

all’assicurata il supplemento sostitutivo AVS/AI di Fr. 819.- (doc. D), che dal

1° settembre 2017 (doc. M) sarebbe ammontato a Fr. 1'770.-.

2.7

Il parere dell’Ufficio

federale delle assicurazioni sociali del 3 novembre 2017 va peraltro condiviso

pienamente. La decisione del 20 giugno 2017 della Cassa di compensazione,

regolarmente cresciuta incontestata in giudicato, non può infatti essere annullata

e sostituita in assenza dei presupposti della riconsiderazione o della

revisione secondo l’art. 53 LPGA. Non si è invero in presenza di una decisione

manifestamente errata la cui rettifica riveste una notevole importanza, per

esempio se si tratta della rettifica di una prestazione periodica (DTF 119 V

475.

consid. 1c), rispettivamente di nuovi fatti e/o nuovi mezzi di prova che

non potevano essere prodotti antecedentemente.

Infine, va evidenziato che la lamentela sollevata dall’insorgente

a comprova del fatto di non avere ricevuto la decisione formale del 20 giugno

2017, ossia che anche la Cassa pensione non era al corrente che dal 1° agosto

2017.

l’interessata avrebbe ricevuto la rendita anticipata AVS, non va tutelata.

L’art. 68 cpv. 3 OAVS prevede infatti che la decisione di

assegnazione della rendita deve essere notificata alle parti, segnatamente:

a. all'avente diritto, personalmente, o al suo

rappresentante legale;

b. alla terza persona o all'autorità che ha fatto

valere il diritto alla rendita o alla quale è versata la rendita;

c. all'assicuratore contro gli infortuni competente,

se è tenuto a fornire prestazioni.

I NN. 9309 a 9327 DR specificano ulteriormente chi

siano i destinatari di una decisione di accoglimento o di rifiuto di una

prestazione AVS o AI, tramite invio originale o in copia.

Va segnalato che, in caso di rendita AI,

la decisione va trasmessa in copia anche all'istituto di previdenza professionale

competente, nella misura in cui la decisione incida sul suo obbligo di versare

prestazioni giusta gli art. 66 cpv. 2 e 70 LPGA (N. 9320 DR).

Trattandosi nel caso concreto di prestazioni di vecchiaia, è

corretto che la Cassa di compensazione non abbia informato __________ della

concessione all’assicurata dal 1° agosto 2017 di una rendita anticipata AVS di

un anno.

In conclusione, la decisione impugnata deve dunque essere

confermata, con conseguente rifiuto di concedere la rinuncia alla rendita

anticipata AVS formulata dalla ricorrente, che peraltro non potrebbe comunque

essere concessa retroattivamente (N. 1307 DR) come preteso dall’insorgente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è

chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare

la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti