30.2018.6
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18 giugno 2018Italiano29 min
Source ti.ch
Incarto
n.
30.2018.6+11
cs
Lugano
18 giugno 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso dell’11 febbraio 2018 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 15 gennaio 2018 emanata da
CO 1
chiamata in causa: TERZ 1
in materia di
contributi AVS
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione di tassazione
d’ufficio del 1° dicembre 2017 (doc. III), confermata dalla decisione su
opposizione del 15 gennaio 2018 (doc. IV), la Cassa CO 1 ha stabilito che RI 1,
affiliato quale indipendente dal 1° aprile 2011 (doc. 3), nel 2015 e nel 2016
va considerato quale dipendente della ditta TERZ 1 e di conseguenza l’importo
conseguito in quegli anni, pari a fr. 141'147 (fr. 61'605 nel 2015 e fr. 79'542
nel 2016) va assoggettato al prelievo dei contributi sociali.
1.2. RI 1 è insorto al TCA contro
la predetta decisione su opposizione, chiedendo in via principale “il
mantenimento del mio statuto di indipendente” ed in via subordinata che il
salario venga stabilito secondo la retribuzione che la sua qualifica comporta e
non per la totalità delle entrate dichiarate al fisco, poiché comprendono
retribuzioni che non rientrano nel computo del salario AVS (doc. I).
L’insorgente rileva di aver intrapreso un’attività di muratore indipendente,
svolgendo lavori che l’impresa TERZ 1 gli procurava. Pur avendo qualche
contatto con suoi conoscenti, se i lavori erano di una certa mole doveva farsi
aiutare da qualche operaio e dai mezzi della TERZ 1, anche per l’acquisto di
merce.
L’interessato evidenzia di
aver dichiarato tutte le entrate al fisco, che tuttavia non sono composte solo
da redditi ma comprendono anche rimborsi spese. Nel corso degli anni gli sono
state inviate richieste di acconto quale indipendente che sono sempre state
regolarmente pagate.
Il ricorrente sostiene di
essersi assunto rischi tipici di un indipendente, poiché se i lavori non erano
eseguiti a regola d’arte, ne era il solo responsabile ed era tenuto a
rieseguirli senza ottenere alcuna prestazione supplementare. Per questo motivo
ha chiesto ed ottenuto dall’amministrazione l’iscrizione quale indipendente.
Solo per evitare
complicazioni e doppie fatturazioni ai clienti è stato stabilito che TERZ 1
fatturava le opere nel loro costo totale e poi gli riversava quanto pattuito
per le sue spettanze, ma non si trattava di un salario. Infatti l’importo
versato non corrisponde a un salario di dipendente con qualifica di muratore A,
ma era ben più elevato perché comprendeva altri contributi che non sono
compresi nel salario di un lavoratore dipendente.
Il ricorrente rileva
infine di essersi affiliato presso un assicuratore privato contro gli infortuni
e contro la perdita di guadagno.
1.3. Con risposta del 5 marzo 2018
la Cassa propone la reiezione del ricorso, rammentando che già al momento della
sua affiliazione come indipendente gli era stato comunicato che, in virtù di un
preavviso della __________, sarebbe stato considerato indipendente quando
lavora in nome e per proprio conto per clienti privati, ma salariato quando
presta la propria manodopera a ditte del ramo e alla ditta TERZ 1 di __________
(doc. VI).
1.4. Con decreto del 13 marzo 2018
il giudice delegato del TCA ha chiamato in causa la TERZ 1, assegnandole un
termine scadente il 15 maggio 2018 per, a crescita in giudicato del provvedimento,
esaminare gli atti e determinarsi in merito alla procedura, postulando
l’acquisizione di eventuali prove (doc. VIII).
1.5. Il 29 maggio 2018 le parti
sono state sentite nel corso di un’udienza da cui è emerso:
" (…) Le
parti danno atto che l’udienza è indetta alfine di una migliore comprensione
dell’organizzazione del lavoro in seno all’azienda che la Cassa ritiene datrice
di lavoro.
(…)
Il sig. RI 1 precisa che nel corso della sua attività professionale
salvo errore nell’aprile 2011 egli ha voluto provare a svolgere il suo lavoro
da indipendente offrendosi sul mercato ma la rispondenza sul mercato non è
stata soddisfacente e per tale motivo si è appoggiato sulla ditta TERZ 1.
La ditta TERZ 1 è un’azienda importante con 23 collaboratori
gestita oggi dai figli del qui presente sig. __________.
Il sig. RI 1 precisa che nonostante le intenzioni iniziali non vi
è stata la possibilità per la mancanza di lavoro per acquisire anche del
materiale quale camioncino e assimili (recte: simili, ndr) per lo svolgimento
del lavoro. Per questo vi è stata una sorta di attività continuata presso la TERZ
1.
Nell’ambito dello svolgimento dell’attività per la TERZ 1 al sig. RI
1, che ha una specifica formazione di muratore, venivano attribuiti i lavori di
fino, lavori particolari di rifinitura e non invece lavori da impresa generale.
Andava magari con un manovale della ditta a completare e a rifinire lavori già
svolti in precedenza. Questa attività veniva poi fatturata dalla TERZ 1 e non
da RI 1 personalmente. L’incasso avveniva per conto della ditta e poi la ditta
riceveva la fattura del sig. RI 1.
La fatturazione della ditta al cliente comprendeva sia le ore
fatturate dal sig. RI 1 ma anche quelle dei collaboratori interni messi a
disposizione per il lavoro oltre al materiale ecc. RI 1 poi fatturava alla TERZ
1 le ore effettivamente svolte.
Responsabile verso il cliente finale era e rimaneva la TERZ 1.
È capitato forse una o due volte che vi fossero delle lamentele e
la ditta ha riconosciuto degli sconti ma mai è stato necessario rifare lavori o
completare l’opera.
Il sig. __________ precisa che se non vi era lavoro in seno alla TERZ
1 egli non conseguiva remunerazione, ha dovuto coprirsi assicurativamente per
l’indennità perdita di guadagno in caso di malattia e infortuni, nel primo anno
forse un po’ di più ha avuto del lavoro ma quando non ve n’è più stato egli ha
lavorato esclusivamente per la TERZ 1. La scelta di questa soluzione è derivata
da un problema personale del sig. RI 1 che lo ha indotto a riscuotere la sua
cassa pensione che era in essere presso la __________, sig. __________. Non è
quindi stato più possibile, quando il lavoro privato del sig. RI 1 non era
sufficiente, reintegrarlo in azienda perchè sarebbe stato eccessivamente oneroso
ed era necessario reintegrare la cassa pensione. Per questo motivo è stata decisa
una collaborazione come quella avvenuta. Il sig. RI 1 osserva comunque di aver
sempre pagato personalmente i premi alla __________ per la perdita di guadagno
e i suoi contributi AVS.
Non vi è stato un caso in cui il sig. RI 1 abbia rifiutato una
richiesta della TERZ 1 di svolgere un lavoro e questo per il carattere del sig.
RI 1 molto serio e al quale piace molto il lavoro.
Il sig. __________ precisa che la remunerazione riconosciuta per
ore di lavoro al sig. RI 1 era di fr. 44.-- a fronte di una remunerazione di
fr. 37.73 oraria. La maggiorazione dell’importo comprendeva le spese di
trasferta e gli oneri sociali, questo è stato l’accordo con RI 1 perché è
sostanzialmente il costo che la ditta avrebbe dovuto assumere per le medesime
poste. Questa obiezione la Cassa non l’ha recepita ha conteggiato il salario
lordo come viene definito qui ossia quello fatturato di fr. 44.-- all’ora per il
numero di ore.
La Cassa osserva che in talune fatture del sig. RI 1 destinate
alla TERZ 1 sono contemplate delle spese (ad esempio la fattura 31.3.2015
riferimento proprietà __________ con una trasferta fatturata fr. 135.20 per
benzina come a fattura). Queste spese non sono state riprese nell’ambito dei
salari. La Cassa non ha potuto seguire il ragionamento appena esposto dal sig. __________
e dedurre quindi il costo fisso orario di fr. 1.50 per la trasferta siccome non
riconosciuto come spesa, poiché nell’ambito di una trasferta di 10 km. non sono
riconosciute spese seconda la regolamentazione applicata.
Il sig. __________ ribadisce che per i dipendenti fissi della TERZ
1 nel conteggio di stipendio viene indicato l’importo delle indennità che sono
riconosciute al collaboratore, e si tratta indennità per pranzo e trasferta
ammessa dal CCL, e su questi importi la Cassa non percepisce i contributi.
La Cassa ribadisce che sugli aspetti delle spese vi è una prassi
costante al di sotto di 10 km non viene riconosciuto le indennità pranzo e se
fossero esposte delle spese non conformi sarebbe sicuramente riprese.
La Cassa ribadisce che non ha potuto operare come indicato dal
sig. __________ perché la fatturazione del sig. RI 1 alla ditta è fissa per ore
di lavoro, contempla delle spese a parte.” (doc. X)
2.1. Sono assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale
sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che
hanno il loro domicilio civile nella Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).
A norma dell'art.
3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto
che esercitano un'attività lucrativa.
In applicazione
dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività
lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi
attività lucrativa dipendente e indipendente.
Secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS,
il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a
dipendenza d'altri per un tempo determinato o indeterminato.
Fatti
I contributi AVS
degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono
determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a
dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS).
Per l'art. 10 LPGA, è
considerato salariato chi per un lavoro dipendente riceve un salario
determinante secondo la pertinente legge.
L'art. 12 LPGA prevede che è
considerato lavoratore indipendente chi non consegue un reddito dall'esercizio
di un'attività di salariato (cpv. 1). Un indipendente può essere
contemporaneamente anche un salariato, se consegue un reddito per un lavoro
dipendente (cpv. 2).
Per quanto concerne la
qualifica dell'attività esercitata da un assicurato, l'allora Tribunale
federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale Federale) ha
precisato che gli accordi, le dichiarazioni delle parti, la natura dal profilo
del diritto civile del contratto vincolante un assicurato a un datore di
lavoro, in materia di AVS, possono fornire indizi ma non sono elementi decisivi
per stabilire se una persona esercita un'attività lucrativa a titolo dipendente
o indipendente (sentenza 9C_308/2017 del 17 maggio 2018, consid. 4.2 e 6.1,
destinata a pubblicazione; sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid.
4.2; sentenza H 322/03 dell'11 marzo 2005; sentenza H 31/04 del 21 marzo 2005).
In particolare, insolite
costruzioni di diritto civile che devono servire a motivare un certo statuto di
contribuzione qui non hanno alcun valore (sentenza 9C_308/2017 del 17 maggio
2018 destinata a pubblicazione).
2.2. Di
principio si deve ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS,
quando una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne
l'impiego del tempo o l'organizzazione del lavoro. Un altro indizio può essere
dato da un rapporto di dipendenza economica oppure dal fatto che l'assicurato
non sopporti il rischio economico a carico del datore di lavoro, il quale
dirige la sua impresa e ne assume la responsabilità.
Questi princìpi non comportano
comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita economica
infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è necessario
lasciare alla prassi delle autorità amministrative e alla prudenza dei Giudici
il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di fronte ad
attività indipendente. La decisione sarà determinata generalmente dalla
priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il rischio
sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni diverse (sentenza
9C_308/2017 del 17 maggio 2018 destinata a pubblicazione, sentenza H 279/00 del
16 dicembre 2002; DTF 123 V 162 consid. 1, DTF 122 V 171 consid. 3a, pag. 172
consid. 3c e pag. 283 consid. 2a; DTF 119 V 161 consid. 2 e la giurisprudenza
ivi citata). Per poter decidere si dovrà vedere quali sono gli elementi
Considerandi
predominanti nel caso concreto (sentenza H 59/00 del 18 settembre 2000).
2.3
Secondo
la giurisprudenza del TFA ([dal 1° gennaio 2007: TF] ricapitolata in DTF 122 V
169.
e DTF 122 V 284 consid. 2b; Pratique VSI 2001 pag. 252) i criteri
caratteristici di un’attività indipendente sono ad esempio: investimenti di una
certa importanza fatti dall’assicurato, utilizzo di locali propri e impiego di
personale proprio (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b). Il
rischio economico imprenditoriale sussiste quando, indipendentemente dal
risultato dell’attività, le spese generali incorse sono sopportate
dall’assicurato (RCC 1986 pag. 331 consid. 2d, RCC 1986 pag. 120 consid. 2b).
Un altro indizio di un’attività lucrativa indipendente è l’esercizio, a nome
proprio e per proprio conto, contemporaneo di diverse attività per altrettante
società, senza che vi sia un rapporto di dipendenza con le stesse (RCC 1982
pag. 176). A riguardo, non è la possibilità giuridica di accettare dei lavori
di diversi mandanti che è determinante, ma la situazione effettiva di ogni
singolo mandato (RCC 1982 pag. 208).
Si è in presenza di un’attività
dipendente quando le caratteristiche di un contratto di lavoro sono adempiute,
vale a dire quando l’assicurato fornisce un lavoro entro un termine
prestabilito, è economicamente dipendente dal “datore di lavoro” e, durante
l’attività svolta, è integrato nell’azienda di quest’ultimo, e non può praticamente
esercitare un’altra attività lucrativa (Rehbinder,
Schweizerisches Arbeitsrecht, 12a edizione, pag. 34 segg.; Vischer, Der Arbeitsvertrag, SPR VII/1,
pag. 306 citati in: Pratique VSI 1996 pag. 258 consid. 3c). Costituiscono
indizi in questo senso l’esistenza di un piano di lavoro, la necessità di
stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la dipendenza dalle
infrastrutture sul luogo del lavoro (RCC 1982 pag. 176). Il rischio economico
dell’assicurato, in questo caso, risiede nella dipendenza (esclusiva) dal
risultato del lavoro personale (RCC 1986 pag. 126 consid. 2b; RCC 1986 pag. 347
consid. 2d) o, in caso di attività regolare, nel fatto che nell'eventualità di
una cessazione di questo rapporto di lavoro, egli si trovi in una situazione
simile a quella di un salariato che perde il suo impiego (DTF 119 V 163 =
Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b).
L’allora
Tribunale federale delle assicurazioni ha inoltre precisato che la
comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il Giudice delle
assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli
importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono
un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993 pag. 242 segg.; Greber/Duc/ Scartazzini,
Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse
et survivants (LAVS), pag. 313, n. 149 ad art. 9 LAVS).
2.4
Il TFA (dal 1° gennaio
2007: TF) ha pure stabilito che la qualifica dell'assicurato come dipendente o
indipendente non dipende dal fatto puramente formale della sua affiliazione
avvenuta d'ufficio o su richiesta personale dell'interessato in una o
nell'altra categoria. L'affiliazione di un assicurato, anche se formalmente
confermata dalla Cassa di compensazione, come tale non lo qualifica
definitivamente, in quanto lo scopo principale dell'affiliazione è quello di
assicurare la persona che esercita un'attività lucrativa e non di qualificarne
lo stato professionale definitivamente.
Solo la natura di tale
attività, considerata nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è
determinante ai fini della qualificazione. Non può quindi essere escluso a
priori che un assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione come
indipendente, eserciti un'attività di natura dipendente (Pratique VSI 1993 pag.
226.
consid. 3c = DTF 119 V 165).
Dispositivo
Per questi motivi, un
assicurato può essere qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro
e indipendente per un altro lavoro. In questi casi per ogni reddito bisogna
esaminare se proviene da un’attività dipendente o no (Pratique VSI 1995 pag.
145 consid. 5a; DTF 104 V 127).
2.5. Nella più recente
giurisprudenza il TF ha avuto modo di rammentare che occorre tenere presente
che la circostanza che un assicurato, all'inizio della sua attività indipendente,
svolga un lavoro principalmente per un solo committente, è usuale (cfr.
sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.1, nonché sentenza H 155/04 del
1° febbraio 2005, consid. 4.3) e che il processo, in atto ormai da anni, del
mutamento economico e sociale impone un cambiamento radicale e celere del modo
di agire e pensare un’attività lavorativa indipendente. Asserire che la
regolarità nel pagamento e nel quantum sia sintomo di dipendenza significa
fondare il proprio convincimento su stereotipi preconcetti e avulsi dalla
complessa realtà economica (sentenza H 82/05 del 30 gennaio 2007, consid. 4.3).
Per
quanto concerne l’investimento, poco importante, in mezzi propri, il Tribunale
federale ha già evidenziato che per natura certe attività, in particolare nel
settore dei servizi, non necessitano di investimenti importanti. In tali casi,
ai fini della qualifica dello statuto, va quindi posto l’accento sul criterio
della dipendenza organizzativo-lavorativa e non su quello del rischio aziendale
(Pratique VSI 2001 pag. 55 consid. 6b pag. 60 con riferimenti; sentenza H
194/05 del 19 marzo 2007, consid. 5.2).
In
linea di principio è reputato dipendente chi è condizionato dal suo datore di
lavoro in merito all’organizzazione del lavoro, rispettivamente dal punto di
vista economico dell’impresa e non sopporta un rischio imprenditoriale
specifico (sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 4.2; sentenza
9C_213/2016 del 17 ottobre 2016, consid. 3.2 con riferimenti).
A
questo proposito il TF ha recentemente rammentato che “il rischio economico
dell’imprenditore può essere definito come la possibilità di incorrere in
perdite di sostanza economica della società a causa di valutazioni o
comportamenti professionali inadeguati” (sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile
2018, consid. 5.5.2). La giurisprudenza federale menziona molteplici indizi a
favore dell’esistenza di un tale rischio, segnatamente il fatto che la persona
in esame opera investimenti importanti, subisce le perdite, sopporta il rischio
d’incasso e delcredere, assume i costi generali, agisce in proprio nome e per
suo proprio conto, si procura lei stessa i mandati, occupa del personale e
utilizza i propri locali commerciali (sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018,
consid. 5.5.2 con riferimento alla sentenza 9C_213/2016 del 17 ottobre 2016,
consid. 3.4).
Questi
principi non comportano comunque da soli soluzioni applicabili in modo uniforme
e schematico. Poiché in molti casi vi sono vari elementi di entrambe le
attività, la decisione deve spesso ricercare quali siano gli aspetti che
prevalgono nel caso di specie (sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid.
4.2; sentenza 9C_527/2017 del 26 gennaio 2018, consid. 4.1).
Laddove
gli elementi in favore di un’attività dipendente ed indipendente si
equivalgono, vanno considerate anche le esigenze di coordinazione di cui
occorre tenere conto in relazione ad assicurati che esercitano
contemporaneamente diverse attività lavorative per diversi o per il medesimo
mandante o datore di lavoro (sentenza 9C_1029/2012 del 27 marzo 2013, consid.
2.2; DTF 123 V 161 consid. 4a pag. 167; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007,
consid. 7.4). Se possibile va infatti evitato che diverse attività per il
medesimo mandante o datore di lavoro, rispettivamente che la medesima attività
per diversi mandanti o datori di lavoro, vengano qualificate in maniera
differente, in parte a titolo dipendente e in parte a titolo indipendente (DTF
119 V 161 consid. 3b pag. 164; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid.
7.4, sentenza H 12/04 del 17 febbraio 2005, consid. 3 e 4.2.3 con riferimenti).
2.6. In
concreto l’insorgente l’11 maggio 2011 è stato affiliato quale muratore
indipendente (doc. 4) con effetto dal 1° aprile 2011, tenuto conto delle
seguenti osservazioni: “Su preavviso __________ __________. Indipendente
quanto lavora in nome e per proprio conto per clienti privati. Salariato quando
presta la propria manodopera a ditte del ramo e alla ditta TERZ 1 di __________”
(doc. 3).
Accertato
che nel 2015 e nel 2016 il ricorrente ha conseguito la totalità della propria
cifra d’affari grazie al lavoro eseguito a favore della ditta TERZ 1, la Cassa
lo ha qualificato di dipendente.
Alla
luce della giurisprudenza, della documentazione prodotta dalle parti e
dell’udienza tenutasi il 29 maggio 2018, questo Tribunale deve confermare la
qualifica effettuata dall’amministrazione.
Il ricorrente, malgrado potesse gestire in apparenza l’attività di
muratore indipendente con una certa libertà, durante il periodo 2015-2016 non si
è assunto alcun rischio aziendale tipico di un imprenditore ed è stato
subordinato alla TERZ 1 dal punto di vista organizzativo ed economico.
Egli non ha operato nessun
investimento importante, non ha subito alcuna perdita, non ha sopportato alcun
rischio d’incasso e delcredere, non ha agito in proprio nome e per proprio
conto, non si è procurato da solo i mandati, non ha occupato personale e non ha
utilizzato locali commerciali propri (sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile
2018, consid. 5.5.2 con riferimento alla sentenza 9C_213/2016 del 17 ottobre
2016, consid. 3.4).
Dall’udienza del 29 maggio
2018 è emerso che il ricorrente, che non ha mai rifiutato alcun lavoro
propostogli dalla TERZ 1, non ha acquistato alcun tipo di materiale necessario
all’esercizio della sua attività ed ha fatto capo esclusivamente alle strutture
della TERZ 1, la quale gli procurava il lavoro. Egli svolgeva sovente la
propria attività insieme ad un manovale dipendente della TERZ 1 e completava e
rifiniva i lavori eseguiti dalla società, alla quale fatturava l’attività
svolta.
L’incasso avveniva
esclusivamente per conto della ditta e non vi era alcun rapporto tra il
ricorrente ed il cliente finale, al quale la società trasmetteva la fattura
comprendente sia le ore lavorate dal ricorrente, sia quelle lavorate dai propri
dipendenti sia il materiale necessario per l’esecuzione dell’opera (doc. X).
Nei confronti del cliente
finale unica responsabile era la TERZ 1. Nei rarissimi casi in cui vi sono
state delle lamentele per il lavoro svolto, è stata la stessa società a
riconoscere alcuni sconti sul prezzo dell’opera al cliente (doc. X).
Il rischio economico
dell’attività era pertanto sopportato esclusivamente dalla ditta chiamata in
causa.
I diversi elementi del caso di
specie indicano che si è in presenza anche di un rapporto di dipendenza
economica.
Nel 2015 e nel 2016 il
ricorrente ha conseguito l’intero reddito con il lavoro svolto in favore della TERZ
1 (fr. 141'147: fr. 61'605 nel 2015 e fr. 79'542 nel 2016).
Da
questa circostanza emerge con tutta evidenza la sua subordinazione economica –
tipica e parificabile a quella di un lavoratore dipendente – con la società
chiamata in causa come pure il fatto che tale attività ha rappresentato la sua
primaria ed unica fonte di sostentamento (per un caso simile al presente cfr.
la sentenza H 119/04 dell’8 agosto 2005, consid. 4.3 che rinvia alla sentenza H
279/00 del 16 dicembre 2002 “in cui il Tribunale federale
delle assicurazioni ha ugualmente qualificato come dipendente l'attività lavorativa
esercitata da un'appaltatrice che, perlomeno per un determinato periodo, aveva
lavorato per un'unica committente”). Se non vi era
lavoro in seno alla società egli non conseguiva alcuna remunerazione (doc. X).
L’attività svolta ha le
tipiche caratteristiche di un lavoro su chiamata e dunque di un’attività
dipendente (cfr. sentenza 30.2017.8+15 del 17 luglio 2017; sentenza
30.2013.12 dell'11 dicembre 2013; sentenza 30.2008.37 del 12 dicembre 2008).
Da anni è infatti in corso un
mutamento economico e sociale che si riverbera anche nel mondo del lavoro. È
ormai un fatto notorio che diverse aziende assumono personale dipendente che
viene “chiamato” nel corso della giornata a seconda delle necessità di
lavoro dettate dal volume della clientela (cfr. sentenza 30.2013.12 dell'11
dicembre 2013; sentenza 30.2008.37 del 12 dicembre 2008).
La circostanza che
l’insorgente sia stato chiamato ad intervenire quando la TERZ 1 lo riteneva
necessario, è un motivo importante a favore della dipendenza dell’attività
svolta (cfr. sentenza 30.2013.12 dell'11 dicembre 2013; sentenza 30.2008.37 del
12 dicembre 2008).
L’unicità
della committenza, la dipendenza economica, la subordinazione per quanto
concerne l’organizzazione del lavoro, l’assenza di qualsiasi investimento e di
qualsiasi rischio imprenditoriale, la presenza delle tipiche caratteristiche
del lavoro su chiamata, fanno propendere in maniera preponderante ed univoca per
l’attività dipendente (cfr. sentenza 9C_308/2017 del 17 maggio 2018, consid.
6.4).
I pochi elementi a favore di
un’attività indipendente, quali la conclusione di alcune assicurazioni (ad
esempio l’indennità giornaliera contro la perdita di guadagno in caso di
malattia ed infortunio) e l’assenza di una clausola di divieto di concorrenza,
nel senso che l’interessato poteva, come ha fatto in particolare nel primo anno
(2011), svolgere la propria attività anche per altri committenti, hanno
un’importanza nettamente inferiore e non possono sovvertire la decisione della Cassa.
Per quanto
concerne l’affiliazione come indipendente, va rammentato che un
assicurato può essere qualificato quale dipendente per un’attività ed
indipendente per un’altra (Pratique VSI 1995 pag. 145 consid. 5a; DTF 104 V 127)
e pertanto l’attività in favore della TERZ 1, di natura dipendente, non
impedisce all’interessato di essere qualificato di indipendente quando esercita
tale attività in favore di terzi.
2.7. L’insorgente e la società
chiamata in causa chiedono, in via subordinata, che l’ammontare della ripresa
sia ridotto, nel senso che occorre tener conto delle spese sopportate
dall’assicurato, segnatamente quelle riconosciute agli altri dipendenti della
società e previste dal contratto collettivo di lavoro dell’edilizia e del genio
civile.
Inoltre occorre considerare
che il reddito conseguito dall’insorgente è superiore rispetto a quello
previsto dal contratto collettivo di lavoro per una mansione simile (muratore
A) poiché comprensivo dei contributi da indipendente a carico dell’assicurato.
La società sostiene che la
remunerazione riconosciuta al ricorrente corrisponde a fr. 44 lordi all’ora,
mentre gli altri dipendenti, a parità di qualifiche e mansioni, e meglio con la
qualifica di muratore A, conseguono una paga inferiore, che in sede di udienza
è stata quantificata in fr. 37.73 all’ora. La differenza sarebbe dovuta alle
spese di trasferta e agli oneri sociali dovuti quale indipendente. La società,
con riferimento al contratto collettivo di lavoro, rileva che agli altri
dipendenti viene riconosciuto un ammontare di fr. 1.50 per trasferta (indennità
d’inconvenienza) che non sarebbe soggetto a contribuzione (doc. X).
La Cassa afferma che in
talune fatture l’insorgente ha esposto le spese, le quali non sono state
considerate nella ripresa salariale. D’altra parte, per prassi costante, se il
tragitto tra il cantiere e la sede della ditta o il domicilio del dipendente è
inferiore ai 10 Km di distanza non viene riconosciuta alcuna indennità per
pranzo e se fosse esposta e non fosse ritenuta conforme, sarebbe ripresa anche
agli altri dipendenti (cfr. anche sentenza 30.2014.30 del 23 ottobre 2014).
Poiché la fatturazione del ricorrente alla ditta è fissa, sulla base delle ore
di lavoro, e prevede espressamente le spese indicate a parte, non è possibile,
secondo l’amministrazione, operare diversamente (doc. X).
2.8. Per l’art. 9 cpv. 1 OAVS sono
spese generali quelle cui il salariato deve far fronte nell’ambito della
propria attività. Le indennità per spese generali non rientrano nel salario
determinante. Secondo l’art. 9 cpv. 2 OAVS non fanno parte delle spese generali
le indennità periodiche per gli spostamenti del salariato dal luogo di
domicilio al luogo di lavoro abituale e per i pasti usuali presi a domicilio o
sul luogo di lavoro abituale; tali indennità rientrano di norma nel salario
determinante.
In una recente sentenza 9C_443/2017 dell’11 gennaio 2018, pubblicata in
SVR 4/5, AVS Nr. 7 pag. 20, il TF, dopo aver confermato la qualifica di
dipendente dell’assicurato relativamente ad un reddito derivante da diritti di
licenza ed aver rammentato il tenore dell’art. 9 OAVS, ha annullato la
decisione impugnata e rinviato gli atti alla Cassa di compensazione per un
accertamento relativo alle spese generali. L’Alta Corte
ha affermato:
" (…)
6.1.1. Die
Vorinstanz hat die beantragte Berücksichtigung von Unkosten bei der Ermittlung
des massgebenden Lohnes mit der Begründung abgelehnt, bei der
Arbeitgeberkontrolle vom 3. November 2010 sei festgestellt worden, dass die
Gesellschafter kein Gehalt aus der Tätigkeit als Geschäftsführer bezogen
hätten, und auf die Rechtsnatur von Zahlungen an die Organe hingewiesen worden.
Die Beschwerdeführerin habe jedoch auch in den Folgejahren von einer
"Aufgliederung der an ihre Organe ausbezahlten Entschädigungen"
abgesehen, was sie sich anzurechnen habe.
6.2. Die
vorinstanzliche Argumentation verletzt Bundesrecht, wie die Beschwerdeführerin
sinngemäss rügt. Kann sie sich nicht auf die anlässlich der
Arbeitgeberkontrolle im November 2010 als richtig erachtete Nichtdeklaration
der Zahlungen an die Einzelfirmen ihrer Gesellschafter als beitragspflichtiger
massgebender Lohn berufen (E. 5.3), kann ihr umgekehrt nicht das Recht
abgeschnitten werden, geltend zu machen, dass darin auch eine
Unkostenentschädigung enthalten war, welche in Abzug zu bringen ist. Die
Unklarheit betreffend den Umfang der Tätigkeit, die der Geschäftsführung
zuzurechnen ist, kann nicht dazu führen, Art. 9 AHVV von vornherein die
Anwendung zu versagen. Die Beschwerdegegnerin wird entsprechende Abklärungen
vorzunehmen haben und danach die Beiträge für 2013 neu festsetzen. Die
Beschwerdeführerin ist an ihre Mitwirkungspflichten zu erinnern (Art. 43 Abs. 1
ATSG; Urteil 9C_238/2015 vom 6. Juli 2015 E. 3.2.1).”
2.9. In
concreto, nel 2015 l’insorgente ha fatturato complessivamente fr. 62'120.10
(doc. da 5 a 5/12). La Cassa ha ripreso fr. 61'605.
L’interessato
ha esposto quali spese fr. 135.20 per la benzina fino a __________ (doc. 5/3),
fr. 248.80 per la trasferta fino a __________ (doc. 5/4), fr. 255 per spese
varie (doc. 5/6), fr. 270 per trasferta e spese per __________ (doc. 5/7), fr.
72 di spese di trasferta a __________ (doc. 5/8), fr. 132.50 spese materiale
(doc. 5/9), fr. 28 per trasporti materiali e attrezzi (doc. 5/12), per complessivi
fr. 1'141.50.
Nel
2016 il ricorrente ha fatturato fr. 80'461.10 e la Cassa ha ripreso fr. 79'542
a fronte di spese per soli fr. 74.25 (doc. 6/11).
Complessivamente
la ripresa ammonta a fr. 141'147 (fr. 61'605 + fr. 79'542), in luogo di fr.
141'365.45 (62'120.10 + 80'461.10 – 74.25 – 1'141.50).
L’amministrazione
ha complessivamente ripreso un importo leggermente inferiore di fr. 218.45
rispetto a quello che avrebbe potuto riprendere sulla base delle spese esposte.
Tuttavia
sulle fatture del 30 gennaio 2015 (doc. 5) e del 3 marzo 2016 (per lavori del
febbraio 2015; doc. 5/2) figura l’indicazione “compreso trasferta”, che
la Cassa, malgrado l’obbligo di accertare la fattispecie d’ufficio (cfr. art.
43 cpv. 1 LPGA), non ha approfondito.
Di principio, l'amministrazione
non può limitarsi a constatare che il contribuente non è riuscito a provare o a
rendere verosimile l'esistenza delle spese. Essa deve piuttosto agire
d'ufficio, affinché le necessarie prove siano raccolte, in quanto ciò sia
possibile senza eccessive difficoltà. Alla luce del principio inquisitorio a
cui è tenuta, la Cassa deve provvedere ad entrare in possesso della
documentazione probatoria necessaria, se ciò non crea difficoltà eccessive.
In
concreto spetta pertanto all’amministrazione accertare l’importo delle spese
indicate nelle citate fatture e, semmai, dedurle dal reddito da dipendente. Il
ricorrente è tuttavia tenuto a collaborare e produrre tutti i giustificativi in
suo possesso (cfr. art. 43 cpv. 1 LPGA e sentenza 9C_443/2017
dell’11 gennaio 2018, pubblicata in SVR 4/5, AVS Nr. 7 pag. 20). In caso
contrario alcuna ulteriore spesa può essere riconosciuta.
La Cassa rileva inoltre che due
fatture prodotte dal ricorrente in sede fiscale (doc. 6/7 e 6/8), differiscono nel
loro contenuto da quelle prodotte in sede ricorsuale (doc. A14 e A15), nella
misura in cui a queste ultime sono state aggiunte le indicazioni “compreso
252.- fr per spese di trasferta finora” (doc. A14), rispettivamente “con
fr 80.- trasferta” (doc. A15).
L’amministrazione
deve approfondire anche questo aspetto e, nella misura in cui dovessero emerge
sospetti circa il sussistere di un reato, dovrà immediatamente notificare la
fattispecie, unitamente all’intera documentazione, al Ministero Pubblico.
Ritenuto
inoltre che in sede di udienza la TERZ 1 e RI 1 hanno sostenuto che l’importo
di fr. 44 lordi all’ora è comprensivo anche delle indennità per inconvenienza
riconosciute dal contratto collettivo di lavoro ai dipendenti della società
chiamata in causa, la Cassa dovrà anche esaminare approfonditamente, al fine di
applicare paritariamente a tutti i lavoratori della TERZ 1 i medesimi
parametri, se i dipendenti della società chiamata in causa, sui cantieri dove
ha lavorato il ricorrente, hanno beneficiato di un rimborso spese non soggetto
a ripresa. A questo scopo la TERZ 1 dovrà fornire all’amministrazione tutta la
documentazione atta a comprovare quanto da lei sostenuto. Se vi dovessero
essere spese riconosciute ad altri dipendenti, l’amministrazione dovrà
stabilire se vi sono motivi oggettivi per non riconoscerle anche
all’insorgente.
Per
contro il ricorrente e la TERZ 1 non possono essere seguiti laddove affermano
che dall’importo di fr. 44 andrebbero dedotti anche i contributi dovuti quale
indipendente e che sarebbero stati compresi nell’onorario concordato tra le
parti. Infatti il reddito soggetto a contribuzione è al lordo dei contributi
sociali e semmai l’importo già versato come acconto per i contributi da
indipendente per il 2015 e 2016 va imputato sulla parte dei contributi dovuta dal
salariato (cfr. sentenza 9C_459/2011 del 26 gennaio 2012, consid.
6.3.2).
Alla luce di quanto sopra, il
ricorso va parzialmente accolto, la decisione impugnata annullata e l’incarto
rinviato alla Cassa per l’esatta quantificazione delle spese da dedurre,
ritenuto che la ripresa non potrà essere superiore a quella ritenuta con la
decisione impugnata.
Va
qui rammentato che in DTF 137 V 314 il TF ha modificato la
propria giurisprudenza ed ha stabilito che alla parte ricorrente deve essere
concessa la possibilità di ritirare il ricorso anche nel caso in cui la
decisione che le riconosce una rendita (ad esempio un quarto di rendita) viene
annullata e la causa rinviata all'ufficio AI per ulteriori accertamenti
(consid. 3.2).
In concreto,
con la conferma dell’ammontare massimo complessivo della ripresa a fr. 141'147,
non vi è spazio per una reformatio in peius (cfr. anche, in
ambito AI, la sentenza 9C_205/2011 del 10 novembre 2011, consid. 8.4, penultimo
paragrafo; cfr. sentenza 32.2017.33 del 13 giugno 2017; sentenza 32.2014.70 del
30 marzo 2015; sentenza 32.2014.126 del 27 luglio 2015).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.Il ricorso è parzialmente
accolto.
§ La
decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato all’amministrazione per la
quantificazione esatta delle spese, fermo restando che la ripresa
complessiva per il 2015 e per il 2016 non potrà essere superiore a fr. 141'147.
Per il resto il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti