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30.2018.6

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

18 giugno 2018Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

I contributi AVS

degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono

determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a

dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS).

Per l'art. 10 LPGA, è

considerato salariato chi per un lavoro dipendente riceve un salario

determinante secondo la pertinente legge.

L'art. 12 LPGA prevede che è

considerato lavoratore indipendente chi non consegue un reddito dall'esercizio

di un'attività di salariato (cpv. 1). Un indipendente può essere

contemporaneamente anche un salariato, se consegue un reddito per un lavoro

dipendente (cpv. 2).

Per quanto concerne la

qualifica dell'attività esercitata da un assicurato, l'allora Tribunale

federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale Federale) ha

precisato che gli accordi, le dichiarazioni delle parti, la natura dal profilo

del diritto civile del contratto vincolante un assicurato a un datore di

lavoro, in materia di AVS, possono fornire indizi ma non sono elementi decisivi

per stabilire se una persona esercita un'attività lucrativa a titolo dipendente

o indipendente (sentenza 9C_308/2017 del 17 maggio 2018, consid. 4.2 e 6.1,

destinata a pubblicazione; sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid.

4.2; sentenza H 322/03 dell'11 marzo 2005; sentenza H 31/04 del 21 marzo 2005).

In particolare, insolite

costruzioni di diritto civile che devono servire a motivare un certo statuto di

contribuzione qui non hanno alcun valore (sentenza 9C_308/2017 del 17 maggio

2018 destinata a pubblicazione).

2.2. Di

principio si deve ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS,

quando una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne

l'impiego del tempo o l'organizzazione del lavoro. Un altro indizio può essere

dato da un rapporto di dipendenza economica oppure dal fatto che l'assicurato

non sopporti il rischio economico a carico del datore di lavoro, il quale

dirige la sua impresa e ne assume la responsabilità.

Questi princìpi non comportano

comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita economica

infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è necessario

lasciare alla prassi delle autorità amministrative e alla prudenza dei Giudici

il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di fronte ad

attività indipendente. La decisione sarà determinata generalmente dalla

priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il rischio

sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni diverse (sentenza

9C_308/2017 del 17 maggio 2018 destinata a pubblicazione, sentenza H 279/00 del

16 dicembre 2002; DTF 123 V 162 consid. 1, DTF 122 V 171 consid. 3a, pag. 172

consid. 3c e pag. 283 consid. 2a; DTF 119 V 161 consid. 2 e la giurisprudenza

ivi citata). Per poter decidere si dovrà vedere quali sono gli elementi

Considerandi

predominanti nel caso concreto (sentenza H 59/00 del 18 settembre 2000).

2.3

Secondo

la giurisprudenza del TFA ([dal 1° gennaio 2007: TF] ricapitolata in DTF 122 V

169.

e DTF 122 V 284 consid. 2b; Pratique VSI 2001 pag. 252) i criteri

caratteristici di un’attività indipendente sono ad esempio: investimenti di una

certa importanza fatti dall’assicurato, utilizzo di locali propri e impiego di

personale proprio (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b). Il

rischio economico imprenditoriale sussiste quando, indipendentemente dal

risultato dell’attività, le spese generali incorse sono sopportate

dall’assicurato (RCC 1986 pag. 331 consid. 2d, RCC 1986 pag. 120 consid. 2b).

Un altro indizio di un’attività lucrativa indipendente è l’esercizio, a nome

proprio e per proprio conto, contemporaneo di diverse attività per altrettante

società, senza che vi sia un rapporto di dipendenza con le stesse (RCC 1982

pag. 176). A riguardo, non è la possibilità giuridica di accettare dei lavori

di diversi mandanti che è determinante, ma la situazione effettiva di ogni

singolo mandato (RCC 1982 pag. 208).

Si è in presenza di un’attività

dipendente quando le caratteristiche di un contratto di lavoro sono adempiute,

vale a dire quando l’assicurato fornisce un lavoro entro un termine

prestabilito, è economicamente dipendente dal “datore di lavoro” e, durante

l’attività svolta, è integrato nell’azienda di quest’ultimo, e non può praticamente

esercitare un’altra attività lucrativa (Rehbinder,

Schweizerisches Arbeitsrecht, 12a edizione, pag. 34 segg.; Vischer, Der Arbeitsvertrag, SPR VII/1,

pag. 306 citati in: Pratique VSI 1996 pag. 258 consid. 3c). Costituiscono

indizi in questo senso l’esistenza di un piano di lavoro, la necessità di

stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la dipendenza dalle

infrastrutture sul luogo del lavoro (RCC 1982 pag. 176). Il rischio economico

dell’assicurato, in questo caso, risiede nella dipendenza (esclusiva) dal

risultato del lavoro personale (RCC 1986 pag. 126 consid. 2b; RCC 1986 pag. 347

consid. 2d) o, in caso di attività regolare, nel fatto che nell'eventualità di

una cessazione di questo rapporto di lavoro, egli si trovi in una situazione

simile a quella di un salariato che perde il suo impiego (DTF 119 V 163 =

Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b).

L’allora

Tribunale federale delle assicurazioni ha inoltre precisato che la

comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il Giudice delle

assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli

importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono

un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993 pag. 242 segg.; Greber/Duc/ Scartazzini,

Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse

et survivants (LAVS), pag. 313, n. 149 ad art. 9 LAVS).

2.4

Il TFA (dal 1° gennaio

2007: TF) ha pure stabilito che la qualifica dell'assicurato come dipendente o

indipendente non dipende dal fatto puramente formale della sua affiliazione

avvenuta d'ufficio o su richiesta personale dell'interessato in una o

nell'altra categoria. L'affiliazione di un assicurato, anche se formalmente

confermata dalla Cassa di compensazione, come tale non lo qualifica

definitivamente, in quanto lo scopo principale dell'affiliazione è quello di

assicurare la persona che esercita un'attività lucrativa e non di qualificarne

lo stato professionale definitivamente.

Solo la natura di tale

attività, considerata nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è

determinante ai fini della qualificazione. Non può quindi essere escluso a

priori che un assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione come

indipendente, eserciti un'attività di natura dipendente (Pratique VSI 1993 pag.

226.

consid. 3c = DTF 119 V 165).

Dispositivo

Per questi motivi, un

assicurato può essere qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro

e indipendente per un altro lavoro. In questi casi per ogni reddito bisogna

esaminare se proviene da un’attività dipendente o no (Pratique VSI 1995 pag.

145 consid. 5a; DTF 104 V 127).

2.5. Nella più recente

giurisprudenza il TF ha avuto modo di rammentare che occorre tenere presente

che la circostanza che un assicurato, all'inizio della sua attività indipendente,

svolga un lavoro principalmente per un solo committente, è usuale (cfr.

sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.1, nonché sentenza H 155/04 del

1° febbraio 2005, consid. 4.3) e che il processo, in atto ormai da anni, del

mutamento economico e sociale impone un cambiamento radicale e celere del modo

di agire e pensare un’attività lavorativa indipendente. Asserire che la

regolarità nel pagamento e nel quantum sia sintomo di dipendenza significa

fondare il proprio convincimento su stereotipi preconcetti e avulsi dalla

complessa realtà economica (sentenza H 82/05 del 30 gennaio 2007, consid. 4.3).

Per

quanto concerne l’investimento, poco importante, in mezzi propri, il Tribunale

federale ha già evidenziato che per natura certe attività, in particolare nel

settore dei servizi, non necessitano di investimenti importanti. In tali casi,

ai fini della qualifica dello statuto, va quindi posto l’accento sul criterio

della dipendenza organizzativo-lavorativa e non su quello del rischio aziendale

(Pratique VSI 2001 pag. 55 consid. 6b pag. 60 con riferimenti; sentenza H

194/05 del 19 marzo 2007, consid. 5.2).

In

linea di principio è reputato dipendente chi è condizionato dal suo datore di

lavoro in merito all’organizzazione del lavoro, rispettivamente dal punto di

vista economico dell’impresa e non sopporta un rischio imprenditoriale

specifico (sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 4.2; sentenza

9C_213/2016 del 17 ottobre 2016, consid. 3.2 con riferimenti).

A

questo proposito il TF ha recentemente rammentato che “il rischio economico

dell’imprenditore può essere definito come la possibilità di incorrere in

perdite di sostanza economica della società a causa di valutazioni o

comportamenti professionali inadeguati” (sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile

2018, consid. 5.5.2). La giurisprudenza federale menziona molteplici indizi a

favore dell’esistenza di un tale rischio, segnatamente il fatto che la persona

in esame opera investimenti importanti, subisce le perdite, sopporta il rischio

d’incasso e delcredere, assume i costi generali, agisce in proprio nome e per

suo proprio conto, si procura lei stessa i mandati, occupa del personale e

utilizza i propri locali commerciali (sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018,

consid. 5.5.2 con riferimento alla sentenza 9C_213/2016 del 17 ottobre 2016,

consid. 3.4).

Questi

principi non comportano comunque da soli soluzioni applicabili in modo uniforme

e schematico. Poiché in molti casi vi sono vari elementi di entrambe le

attività, la decisione deve spesso ricercare quali siano gli aspetti che

prevalgono nel caso di specie (sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid.

4.2; sentenza 9C_527/2017 del 26 gennaio 2018, consid. 4.1).

Laddove

gli elementi in favore di un’attività dipendente ed indipendente si

equivalgono, vanno considerate anche le esigenze di coordinazione di cui

occorre tenere conto in relazione ad assicurati che esercitano

contemporaneamente diverse attività lavorative per diversi o per il medesimo

mandante o datore di lavoro (sentenza 9C_1029/2012 del 27 marzo 2013, consid.

2.2; DTF 123 V 161 consid. 4a pag. 167; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007,

consid. 7.4). Se possibile va infatti evitato che diverse attività per il

medesimo mandante o datore di lavoro, rispettivamente che la medesima attività

per diversi mandanti o datori di lavoro, vengano qualificate in maniera

differente, in parte a titolo dipendente e in parte a titolo indipendente (DTF

119 V 161 consid. 3b pag. 164; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid.

7.4, sentenza H 12/04 del 17 febbraio 2005, consid. 3 e 4.2.3 con riferimenti).

2.6. In

concreto l’insorgente l’11 maggio 2011 è stato affiliato quale muratore

indipendente (doc. 4) con effetto dal 1° aprile 2011, tenuto conto delle

seguenti osservazioni: “Su preavviso __________ __________. Indipendente

quanto lavora in nome e per proprio conto per clienti privati. Salariato quando

presta la propria manodopera a ditte del ramo e alla ditta TERZ 1 di __________”

(doc. 3).

Accertato

che nel 2015 e nel 2016 il ricorrente ha conseguito la totalità della propria

cifra d’affari grazie al lavoro eseguito a favore della ditta TERZ 1, la Cassa

lo ha qualificato di dipendente.

Alla

luce della giurisprudenza, della documentazione prodotta dalle parti e

dell’udienza tenutasi il 29 maggio 2018, questo Tribunale deve confermare la

qualifica effettuata dall’amministrazione.

Il ricorrente, malgrado potesse gestire in apparenza l’attività di

muratore indipendente con una certa libertà, durante il periodo 2015-2016 non si

è assunto alcun rischio aziendale tipico di un imprenditore ed è stato

subordinato alla TERZ 1 dal punto di vista organizzativo ed economico.

Egli non ha operato nessun

investimento importante, non ha subito alcuna perdita, non ha sopportato alcun

rischio d’incasso e delcredere, non ha agito in proprio nome e per proprio

conto, non si è procurato da solo i mandati, non ha occupato personale e non ha

utilizzato locali commerciali propri (sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile

2018, consid. 5.5.2 con riferimento alla sentenza 9C_213/2016 del 17 ottobre

2016, consid. 3.4).

Dall’udienza del 29 maggio

2018 è emerso che il ricorrente, che non ha mai rifiutato alcun lavoro

propostogli dalla TERZ 1, non ha acquistato alcun tipo di materiale necessario

all’esercizio della sua attività ed ha fatto capo esclusivamente alle strutture

della TERZ 1, la quale gli procurava il lavoro. Egli svolgeva sovente la

propria attività insieme ad un manovale dipendente della TERZ 1 e completava e

rifiniva i lavori eseguiti dalla società, alla quale fatturava l’attività

svolta.

L’incasso avveniva

esclusivamente per conto della ditta e non vi era alcun rapporto tra il

ricorrente ed il cliente finale, al quale la società trasmetteva la fattura

comprendente sia le ore lavorate dal ricorrente, sia quelle lavorate dai propri

dipendenti sia il materiale necessario per l’esecuzione dell’opera (doc. X).

Nei confronti del cliente

finale unica responsabile era la TERZ 1. Nei rarissimi casi in cui vi sono

state delle lamentele per il lavoro svolto, è stata la stessa società a

riconoscere alcuni sconti sul prezzo dell’opera al cliente (doc. X).

Il rischio economico

dell’attività era pertanto sopportato esclusivamente dalla ditta chiamata in

causa.

I diversi elementi del caso di

specie indicano che si è in presenza anche di un rapporto di dipendenza

economica.

Nel 2015 e nel 2016 il

ricorrente ha conseguito l’intero reddito con il lavoro svolto in favore della TERZ

1 (fr. 141'147: fr. 61'605 nel 2015 e fr. 79'542 nel 2016).

Da

questa circostanza emerge con tutta evidenza la sua subordinazione economica –

tipica e parificabile a quella di un lavoratore dipendente – con la società

chiamata in causa come pure il fatto che tale attività ha rappresentato la sua

primaria ed unica fonte di sostentamento (per un caso simile al presente cfr.

la sentenza H 119/04 dell’8 agosto 2005, consid. 4.3 che rinvia alla sentenza H

279/00 del 16 dicembre 2002 “in cui il Tribunale federale

delle assicurazioni ha ugualmente qualificato come dipendente l'attività lavorativa

esercitata da un'appaltatrice che, perlomeno per un determinato periodo, aveva

lavorato per un'unica committente”). Se non vi era

lavoro in seno alla società egli non conseguiva alcuna remunerazione (doc. X).

L’attività svolta ha le

tipiche caratteristiche di un lavoro su chiamata e dunque di un’attività

dipendente (cfr. sentenza 30.2017.8+15 del 17 luglio 2017; sentenza

30.2013.12 dell'11 dicembre 2013; sentenza 30.2008.37 del 12 dicembre 2008).

Da anni è infatti in corso un

mutamento economico e sociale che si riverbera anche nel mondo del lavoro. È

ormai un fatto notorio che diverse aziende assumono personale dipendente che

viene “chiamato” nel corso della giornata a seconda delle necessità di

lavoro dettate dal volume della clientela (cfr. sentenza 30.2013.12 dell'11

dicembre 2013; sentenza 30.2008.37 del 12 dicembre 2008).

La circostanza che

l’insorgente sia stato chiamato ad intervenire quando la TERZ 1 lo riteneva

necessario, è un motivo importante a favore della dipendenza dell’attività

svolta (cfr. sentenza 30.2013.12 dell'11 dicembre 2013; sentenza 30.2008.37 del

12 dicembre 2008).

L’unicità

della committenza, la dipendenza economica, la subordinazione per quanto

concerne l’organizzazione del lavoro, l’assenza di qualsiasi investimento e di

qualsiasi rischio imprenditoriale, la presenza delle tipiche caratteristiche

del lavoro su chiamata, fanno propendere in maniera preponderante ed univoca per

l’attività dipendente (cfr. sentenza 9C_308/2017 del 17 maggio 2018, consid.

6.4).

I pochi elementi a favore di

un’attività indipendente, quali la conclusione di alcune assicurazioni (ad

esempio l’indennità giornaliera contro la perdita di guadagno in caso di

malattia ed infortunio) e l’assenza di una clausola di divieto di concorrenza,

nel senso che l’interessato poteva, come ha fatto in particolare nel primo anno

(2011), svolgere la propria attività anche per altri committenti, hanno

un’importanza nettamente inferiore e non possono sovvertire la decisione della Cassa.

Per quanto

concerne l’affiliazione come indipendente, va rammentato che un

assicurato può essere qualificato quale dipendente per un’attività ed

indipendente per un’altra (Pratique VSI 1995 pag. 145 consid. 5a; DTF 104 V 127)

e pertanto l’attività in favore della TERZ 1, di natura dipendente, non

impedisce all’interessato di essere qualificato di indipendente quando esercita

tale attività in favore di terzi.

2.7. L’insorgente e la società

chiamata in causa chiedono, in via subordinata, che l’ammontare della ripresa

sia ridotto, nel senso che occorre tener conto delle spese sopportate

dall’assicurato, segnatamente quelle riconosciute agli altri dipendenti della

società e previste dal contratto collettivo di lavoro dell’edilizia e del genio

civile.

Inoltre occorre considerare

che il reddito conseguito dall’insorgente è superiore rispetto a quello

previsto dal contratto collettivo di lavoro per una mansione simile (muratore

A) poiché comprensivo dei contributi da indipendente a carico dell’assicurato.

La società sostiene che la

remunerazione riconosciuta al ricorrente corrisponde a fr. 44 lordi all’ora,

mentre gli altri dipendenti, a parità di qualifiche e mansioni, e meglio con la

qualifica di muratore A, conseguono una paga inferiore, che in sede di udienza

è stata quantificata in fr. 37.73 all’ora. La differenza sarebbe dovuta alle

spese di trasferta e agli oneri sociali dovuti quale indipendente. La società,

con riferimento al contratto collettivo di lavoro, rileva che agli altri

dipendenti viene riconosciuto un ammontare di fr. 1.50 per trasferta (indennità

d’inconvenienza) che non sarebbe soggetto a contribuzione (doc. X).

La Cassa afferma che in

talune fatture l’insorgente ha esposto le spese, le quali non sono state

considerate nella ripresa salariale. D’altra parte, per prassi costante, se il

tragitto tra il cantiere e la sede della ditta o il domicilio del dipendente è

inferiore ai 10 Km di distanza non viene riconosciuta alcuna indennità per

pranzo e se fosse esposta e non fosse ritenuta conforme, sarebbe ripresa anche

agli altri dipendenti (cfr. anche sentenza 30.2014.30 del 23 ottobre 2014).

Poiché la fatturazione del ricorrente alla ditta è fissa, sulla base delle ore

di lavoro, e prevede espressamente le spese indicate a parte, non è possibile,

secondo l’amministrazione, operare diversamente (doc. X).

2.8. Per l’art. 9 cpv. 1 OAVS sono

spese generali quelle cui il salariato deve far fronte nell’ambito della

propria attività. Le indennità per spese generali non rientrano nel salario

determinante. Secondo l’art. 9 cpv. 2 OAVS non fanno parte delle spese generali

le indennità periodiche per gli spostamenti del salariato dal luogo di

domicilio al luogo di lavoro abituale e per i pasti usuali presi a domicilio o

sul luogo di lavoro abituale; tali indennità rientrano di norma nel salario

determinante.

In una recente sentenza 9C_443/2017 dell’11 gennaio 2018, pubblicata in

SVR 4/5, AVS Nr. 7 pag. 20, il TF, dopo aver confermato la qualifica di

dipendente dell’assicurato relativamente ad un reddito derivante da diritti di

licenza ed aver rammentato il tenore dell’art. 9 OAVS, ha annullato la

decisione impugnata e rinviato gli atti alla Cassa di compensazione per un

accertamento relativo alle spese generali. L’Alta Corte

ha affermato:

" (…)

6.1.1. Die

Vorinstanz hat die beantragte Berücksichtigung von Unkosten bei der Ermittlung

des massgebenden Lohnes mit der Begründung abgelehnt, bei der

Arbeitgeberkontrolle vom 3. November 2010 sei festgestellt worden, dass die

Gesellschafter kein Gehalt aus der Tätigkeit als Geschäftsführer bezogen

hätten, und auf die Rechtsnatur von Zahlungen an die Organe hingewiesen worden.

Die Beschwerdeführerin habe jedoch auch in den Folgejahren von einer

"Aufgliederung der an ihre Organe ausbezahlten Entschädigungen"

abgesehen, was sie sich anzurechnen habe.

6.2. Die

vorinstanzliche Argumentation verletzt Bundesrecht, wie die Beschwerdeführerin

sinngemäss rügt. Kann sie sich nicht auf die anlässlich der

Arbeitgeberkontrolle im November 2010 als richtig erachtete Nichtdeklaration

der Zahlungen an die Einzelfirmen ihrer Gesellschafter als beitragspflichtiger

massgebender Lohn berufen (E. 5.3), kann ihr umgekehrt nicht das Recht

abgeschnitten werden, geltend zu machen, dass darin auch eine

Unkostenentschädigung enthalten war, welche in Abzug zu bringen ist. Die

Unklarheit betreffend den Umfang der Tätigkeit, die der Geschäftsführung

zuzurechnen ist, kann nicht dazu führen, Art. 9 AHVV von vornherein die

Anwendung zu versagen. Die Beschwerdegegnerin wird entsprechende Abklärungen

vorzunehmen haben und danach die Beiträge für 2013 neu festsetzen. Die

Beschwerdeführerin ist an ihre Mitwirkungspflichten zu erinnern (Art. 43 Abs. 1

ATSG; Urteil 9C_238/2015 vom 6. Juli 2015 E. 3.2.1).”

2.9. In

concreto, nel 2015 l’insorgente ha fatturato complessivamente fr. 62'120.10

(doc. da 5 a 5/12). La Cassa ha ripreso fr. 61'605.

L’interessato

ha esposto quali spese fr. 135.20 per la benzina fino a __________ (doc. 5/3),

fr. 248.80 per la trasferta fino a __________ (doc. 5/4), fr. 255 per spese

varie (doc. 5/6), fr. 270 per trasferta e spese per __________ (doc. 5/7), fr.

72 di spese di trasferta a __________ (doc. 5/8), fr. 132.50 spese materiale

(doc. 5/9), fr. 28 per trasporti materiali e attrezzi (doc. 5/12), per complessivi

fr. 1'141.50.

Nel

2016 il ricorrente ha fatturato fr. 80'461.10 e la Cassa ha ripreso fr. 79'542

a fronte di spese per soli fr. 74.25 (doc. 6/11).

Complessivamente

la ripresa ammonta a fr. 141'147 (fr. 61'605 + fr. 79'542), in luogo di fr.

141'365.45 (62'120.10 + 80'461.10 – 74.25 – 1'141.50).

L’amministrazione

ha complessivamente ripreso un importo leggermente inferiore di fr. 218.45

rispetto a quello che avrebbe potuto riprendere sulla base delle spese esposte.

Tuttavia

sulle fatture del 30 gennaio 2015 (doc. 5) e del 3 marzo 2016 (per lavori del

febbraio 2015; doc. 5/2) figura l’indicazione “compreso trasferta”, che

la Cassa, malgrado l’obbligo di accertare la fattispecie d’ufficio (cfr. art.

43 cpv. 1 LPGA), non ha approfondito.

Di principio, l'amministrazione

non può limitarsi a constatare che il contribuente non è riuscito a provare o a

rendere verosimile l'esistenza delle spese. Essa deve piuttosto agire

d'ufficio, affinché le necessarie prove siano raccolte, in quanto ciò sia

possibile senza eccessive difficoltà. Alla luce del principio inquisitorio a

cui è tenuta, la Cassa deve provvedere ad entrare in possesso della

documentazione probatoria necessaria, se ciò non crea difficoltà eccessive.

In

concreto spetta pertanto all’amministrazione accertare l’importo delle spese

indicate nelle citate fatture e, semmai, dedurle dal reddito da dipendente. Il

ricorrente è tuttavia tenuto a collaborare e produrre tutti i giustificativi in

suo possesso (cfr. art. 43 cpv. 1 LPGA e sentenza 9C_443/2017

dell’11 gennaio 2018, pubblicata in SVR 4/5, AVS Nr. 7 pag. 20). In caso

contrario alcuna ulteriore spesa può essere riconosciuta.

La Cassa rileva inoltre che due

fatture prodotte dal ricorrente in sede fiscale (doc. 6/7 e 6/8), differiscono nel

loro contenuto da quelle prodotte in sede ricorsuale (doc. A14 e A15), nella

misura in cui a queste ultime sono state aggiunte le indicazioni “compreso

252.- fr per spese di trasferta finora” (doc. A14), rispettivamente “con

fr 80.- trasferta” (doc. A15).

L’amministrazione

deve approfondire anche questo aspetto e, nella misura in cui dovessero emerge

sospetti circa il sussistere di un reato, dovrà immediatamente notificare la

fattispecie, unitamente all’intera documentazione, al Ministero Pubblico.

Ritenuto

inoltre che in sede di udienza la TERZ 1 e RI 1 hanno sostenuto che l’importo

di fr. 44 lordi all’ora è comprensivo anche delle indennità per inconvenienza

riconosciute dal contratto collettivo di lavoro ai dipendenti della società

chiamata in causa, la Cassa dovrà anche esaminare approfonditamente, al fine di

applicare paritariamente a tutti i lavoratori della TERZ 1 i medesimi

parametri, se i dipendenti della società chiamata in causa, sui cantieri dove

ha lavorato il ricorrente, hanno beneficiato di un rimborso spese non soggetto

a ripresa. A questo scopo la TERZ 1 dovrà fornire all’amministrazione tutta la

documentazione atta a comprovare quanto da lei sostenuto. Se vi dovessero

essere spese riconosciute ad altri dipendenti, l’amministrazione dovrà

stabilire se vi sono motivi oggettivi per non riconoscerle anche

all’insorgente.

Per

contro il ricorrente e la TERZ 1 non possono essere seguiti laddove affermano

che dall’importo di fr. 44 andrebbero dedotti anche i contributi dovuti quale

indipendente e che sarebbero stati compresi nell’onorario concordato tra le

parti. Infatti il reddito soggetto a contribuzione è al lordo dei contributi

sociali e semmai l’importo già versato come acconto per i contributi da

indipendente per il 2015 e 2016 va imputato sulla parte dei contributi dovuta dal

salariato (cfr. sentenza 9C_459/2011 del 26 gennaio 2012, consid.

6.3.2).

Alla luce di quanto sopra, il

ricorso va parzialmente accolto, la decisione impugnata annullata e l’incarto

rinviato alla Cassa per l’esatta quantificazione delle spese da dedurre,

ritenuto che la ripresa non potrà essere superiore a quella ritenuta con la

decisione impugnata.

Va

qui rammentato che in DTF 137 V 314 il TF ha modificato la

propria giurisprudenza ed ha stabilito che alla parte ricorrente deve essere

concessa la possibilità di ritirare il ricorso anche nel caso in cui la

decisione che le riconosce una rendita (ad esempio un quarto di rendita) viene

annullata e la causa rinviata all'ufficio AI per ulteriori accertamenti

(consid. 3.2).

In concreto,

con la conferma dell’ammontare massimo complessivo della ripresa a fr. 141'147,

non vi è spazio per una reformatio in peius (cfr. anche, in

ambito AI, la sentenza 9C_205/2011 del 10 novembre 2011, consid. 8.4, penultimo

paragrafo; cfr. sentenza 32.2017.33 del 13 giugno 2017; sentenza 32.2014.70 del

30 marzo 2015; sentenza 32.2014.126 del 27 luglio 2015).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.Il ricorso è parzialmente

accolto.

§ La

decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato all’amministrazione per la

quantificazione esatta delle spese, fermo restando che la ripresa

complessiva per il 2015 e per il 2016 non potrà essere superiore a fr. 141'147.

Per il resto il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti