30.2018.9
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
23 luglio 2018Italiano75 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
30.2018.9+10
cs
Lugano
23 luglio 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretaria:
Stefania Cagni
statuendo sul rinvio di cui alla
sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018 del Tribunale federale nelle cause
promosse con i ricorsi del 3 marzo 2017 (30.2017.12) e del 23 marzo 2017
(30.2017.14) da
1. RI
1
2. RI
2
tutti rappr. da: RA 1
contro
le decisioni su opposizione del 6 febbraio 2017 e del 23
febbraio 2017 emanate da
Cassa CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto, in fatto
1.1. In seguito ad un controllo ai
sensi degli art. 162 e seguenti OAVS presso la RI 1 per il periodo dal 1°
gennaio 2012 al 31 dicembre 2015, l’ispettore della CO 1 ha ripreso un importo
complessivo di fr. 939'000 percepito in quel periodo da RI 2, qualificandolo
quale salario determinante (doc. 7, inc. 30.2017.12). La ripresa è stata
fissata con tassazione d’ufficio dell’11 gennaio 2017 (cfr. doc. 1, pag. 2,
inc. 30.2017.12).
1.2. Con due distinte decisioni su
opposizione del 6 febbraio 2017 (nei confronti di RI 1; doc. A inc. 30.2017.12)
e del 23 febbraio 2017 (nei confronti di RI 2, doc. A, inc. 30.2017.14), la CO
1 ha in sostanza confermato la qualifica dell’attività svolta da RI 2,
riducendo leggermente l’importo complessivo ripreso a fr. 935'000 (cfr. doc. 2
inc. 30.2017.12).
1.3. RI 1 e RI 2, entrambi
rappresentati dalla __________, sono insorti al TCA contro le predette
decisioni su opposizione con due distinti ricorsi tramite i quali hanno chiesto
lo stralcio dalla tassazione d’ufficio della ripresa di fr. 935'000, non
costituendo, a loro parere, un salario conseguito da RI 2 (doc. I, inc.
30.2017.12 e 14).
Fatti
I ricorrenti, che
rammentano come RI 2 sia affiliato quale indipendente presso la medesima Cassa
dove paga i contributi sociali e sia iscritto all’albo dei fiduciari del Canton
Ticino quale immobiliarista, contestano le conclusioni dell’amministrazione
secondo cui l’interessato non sopporterebbe alcun rischio economico specifico
analogo a quello di un imprenditore, che sarebbe estraneo al rapporto
committente-esecutore del mandato e che la società ricorrente avrebbe rifuso
separatamente oppure avrebbe assunto direttamente le spese vive sopportate da RI
2 nell’ambito dell’espletamento della sua attività in favore di RI 1.
Gli insorgenti evidenziano
come la società ricorrente abbia svolto prevalentemente la sua attività con la
collaborazione anche di RI 2 su tre cantieri (promozioni immobiliari e/o
direzione lavori):
- __________ a __________,
per conto di RI 1;
- Condominio “__________”
per conto di RI 2;
- Condominio “__________”
per conto di RI 2.
La RI 1, in nome e per
proprio conto, ha ristrutturato e realizzato nel corso del biennio 2010-2012 in
__________ __________ un condominio/palazzo di cui è stata promotrice. La
proprietà dello stabile è stata trasformata nell’omonimo condominio ed
organizzata in PPP le quali sono state messe sul mercato. In quell’ambito RI 2
si è occupato solo nel corso del 2013 delle trattative di compravendita e/o
intermediazione ed ha contribuito alla concretizzazione/perfezionamento di
varie compra-vendite. Solo alcune spese riconducibili a questa promozione
immobiliare gli sono state rifuse.
Nel corso del periodo in
esame oltre alla promozione immobiliare “__________”, RI 1 per semplificazione
amministrativa (determinazione del valore/costo d’investimento) e di IVA, nel
caso specifico ha agito da collettore, ha svolto tutta una serie e moltitudine
di attività in favore di due proprietà/promozioni immobiliari personali di RI 2,
il condominio “__________” e il Condominio “__________”.
I ricorrenti evidenziano
che RI 2 è amministratore unico della RI 1 ma nella stessa svolge un duplice
ruolo/funzione, che deve essere esaminato nel suo insieme: da una parte egli
agisce come libero professionista indipendente avendo maturato una lunga
esperienza e disponendo di una conoscenza e di una importante rete (network) di
conoscenze nel settore edile con particolare riferimento alle rifiniture,
scelte dei materiali e dei fornitori. Per queste prestazioni ha fatturato alla
società fr. 205'000 più IVA nel 2013, fr. 340'000 più IVA nel 2014 e fr.
340'000 più IVA nel 2015 per lavori riguardanti preponderantemente il
cantiere/promozione “__________”.
In aggiunta è stata emessa
una fattura nel 2014 di fr. 32'400 (comprensiva di IVA), rispettivamente nel
2015 di fr. 21'600 (comprensiva di IVA) per l’amministrazione del Condominio
sito __________ __________. Tutti questi redditi, secondo i ricorrenti, vanno
assoggettati al prelievo di contributi quale indipendente.
D’altra parte RI 2 funge
da committente, segnatamente è il cliente principale della RI 1 per la
promozione immobiliare “__________”. RI 1 per tutte le attività (onorari,
prestazioni, spese) svolte e/o sostenute per RI 2, ha fatturato allo stesso,
emettendo regolari fatture, il proprio onorario, come emerge dalla cifra
d’affari che figura nei conti annuali della società ricorrente. RI 1 ha
lavorato preponderantemente per RI 2 realizzando nel 2013 e nel 2014 il 100%
della cifra d’affari con gli onorari fatturati a RI 2.
Per i ricorrenti la RI 1,
se non fosse per le semplificazioni amministrative (determinazione del
valore/costo d’investimento) e di IVA, potrebbe anche non esistere. “È solo
un by pass/collettore“. Ultimata la promozione immobiliare “__________”, la
società sarà liquidata, non ha più scopo di esistere.
Secondo i ricorrenti la RI
1 non si assume alcun rischio “delcredere” poiché tutti i rischi sono
assunti da RI 2 che a nome proprio e per proprio conto sta realizzando le
promozioni immobiliari “__________” e “__________”. La RI 1 incassa da RI 2
quanto di sua spettanza e poi provvede a ripagare i propri prestatori di
servizio tra i quali anche gli onorari di RI 2. La dipendenza economica della RI
1 nei confronti di RI 2 sarebbe di conseguenza lampante ed evidente oltre ad
essere predominante.
I ricorrenti rammentano
del resto che RI 2 dispone di un’organizzazione autonoma/propria nel senso che
detiene uffici propri in __________, dotati di installazioni e di macchinari in
uso nel ramo ed ha di conseguenza recapiti propri ed indipendenti. Egli esegue
a proprio nome e per proprio conto i lavori che gli vengono assegnati dalla sua
clientela, ha dei propri numeri di telefono, fax, ha un’insegna commerciale propria,
ha una propria carta da lettera con intestazione della sua ditta/azienda, è
raggiungibile su propri recapiti, esegue regolarmente lavori anche per altri
clienti acquisiti direttamente, provvede personalmente alla fatturazione e si
assume il rischio d’incasso. Non ha nessun vincolo, può determinare come meglio
crede gli orari e l’organizzazione del lavoro, gode di un vasto potere
decisionale e si assume il rischio economico delle proprie operazioni
immobiliari e delle proprie prestazioni, ha effettuato importanti investimenti
a lungo termine e risponde nei confronti dei propri fornitori e/o clienti.
Per la promozione
immobiliare “__________” si è assunto personalmente un debito bancario di cento
milioni di franchi.
Egli ha stipulato una
propria assicurazione di responsabilità civile ed ha un proprio numero di IVA,
promuove le sue attività con la necessaria pubblicità ed inserzioni come pure
si prende a carico i lavori attribuitigli da terzi. Tutti gli onorari fatturati
alla società ricorrente sono stati assoggettati a contribuzione IVA nel periodo
oggetto dell’ispezione della Cassa. Gli onorari fatturati alla società
ricorrente non costituiscono la preponderanza del reddito da attività lucrativa
indipendente del ricorrente. Nel 2011 è ad esempio già stato assoggettato per
un reddito da attività lucrativa indipendente di fr. 2'500'000.
Nel periodo in esame la
società ricorrente si è avvalsa, oltre che dei propri collaboratori, della
collaborazione professionale di vari liberi professionisti (architetti,
ingegneri, ecc.), tra cui RI 2 tenuto conto delle sue competenze ed esperienze
nel settore. Egli ha emesso varie fatture nei confronti della società
ricorrente per le sue prestazioni professionali (svolgimento della propria
attività professionale di consulenza) di direzione lavori svolte a favore dei
cantieri/mandati che, per semplificazioni amministrative, sono stati curati
dalla società ricorrente durante il periodo dal 2013 al 2015.
1.4. Con due distinte risposte del
24 marzo 2017 (doc. III, inc. 30.2017.12) e del 3 aprile 2017 (doc. III, inc.
30.2017.14), l’amministrazione ha proposto la reiezione dei ricorsi, rilevando
sostanzialmente che RI 2 non ha emesso alcuna fattura nei confronti dei clienti
di RI 1, ma ha sempre e soltanto chiesto il pagamento delle sue prestazioni a
quest’ultima, la quale gli ha versato importi regolari, e quindi l’interessato
non ha sopportato un rischio economico specifico analogo a quello di un
imprenditore. Secondo l’amministrazione RI 2 è estraneo al rapporto committente-esecutore
del mandato e qualora la predetta ditta non avesse incassato dai clienti quanto
di sua spettanza, avrebbe avuto quale unico interlocutore e debitore
dell’importo per il lavoro svolto la RI 1, trovandosi nella medesima posizione
dei lavoratori dipendenti che non debbono recuperare i loro crediti dai diversi
clienti dell’azienda incaricante, ma hanno un unico e solo debitore a cui
riferirsi, ossia il datore di lavoro. Dalla cifra d’affari 2013 e 2014 (la
Cassa non dispone dei dati 2015) dichiarata da RI 2, egli ha in gran parte
lavorato per la società ricorrente (61% nel 2013 e 79% nel 2014). Non vi è
dubbio, per l’amministrazione, circa la sua dipendenza economica nei confronti
della RI 1. L’amministrazione ribadisce che la società ha rifuso separatamente
oppure assunto direttamente le spese vive sopportate da RI 2 nell’ambito
dell’espletamento dell’attività in favore di RI 1.
1.5. Il 12 aprile 2017 RI 2 ha
inoltrato ulteriori prove (doc. V inc. 30.2017.14) ribadendo che RI 1 realizza
l’integralità della sua cifra d’affari (fatturato) con il suo solo ed unico
cliente (ossia lo stesso RI 2), rilevando che l’assoggettamento IVA della
società è iniziato il 1° aprile 2013 quando ha ricevuto il mandato “__________”
da RI 2 e sostenendo che quest’ultimo non avrebbe potuto emettere fatture nei
confronti dei clienti della RI 1 poiché avrebbe altrimenti dovuto emettere
fatture nei confronti di sé stesso.
1.6. Il 28 aprile 2017 (doc. IX,
inc. 30.2017.14) la Cassa ha affermato che quale amministratore unico della RI
1, RI 2 ha di fatto agito, “svolgendo l’attività di direzione lavori,
coordinamento dei progetti/promozioni immobiliari, controllo amministrativo ed
economico dei progetti, assistenza e consulenza (aiuto) a 360 gradi sia alla RI
1 (promotore) sia ai potenziali acquirenti in tutto quanto utile e/o necessario
per la vendita delle unità abitative come pure l’introduzione e
l’accompagnamento degli stessi presso istituti bancari, notai assicurazioni,
ecc. per l’istruzione delle varie e necessarie pratiche emettendo delle
regolari fatture trimestrali nei confronti di RI 1, ritenute attività salariata”
e che “la fattispecie in esame riguarda soltanto le prestazioni fatturate
dal sig. RI 2 alla RI 1”, poiché “abbiamo la seguente situazione: la RI
1 è una persona giuridica; il signor RI 2 riveste la funzione di suo
amministratore; la RI 1 ha un committente nella persona del signor RI 2”.
Secondo la Cassa “quest’ultimo elemento non ha nessuna influenza sulla
ripresa effettuata dalla Cassa la quale si riferisce al rapporto RI 1/amministratore
e non RI 1/cliente. In conclusione, la Cassa rileva che il rischio economico
non può essere a capo del RI 2, come sostiene il ricorrente, in quanto la RI 1
è un’entità giuridica a sé stante”.
1.7. Con decreto del 21 aprile
2017 il Giudice delegato del TCA ha congiunto le cause e convocato le parti per
un’udienza di discussione.
1.8. L’8 giugno 2017 si è tenuta
innanzi al TCA la discussione di causa da cui è emerso:
" (…)
Il Giudice chiede spiegazioni sul ruolo della RI 1 (RI 1 qui di
seguito). La __________ è stata costituita una __________ di anni fa dagli
allora proprietari dell’immobile sito in __________. Il sig. RI 2 (RI 2 qui di
seguito) ha acquisito la __________, ha trasformato l’immobile in una PPP e ha
proceduto alla vendita delle diverse quote tranne un’ultima rimasta.
Parallelamente a partire dal 2008 con l’acquisto del fondo e dal
2011 con l’inizio del cantiere è stata iniziata l’edificazione di __________
abitative in __________ a __________, il progetto è denominato __________ (recte:
di __________) ma non esiste una __________ o una società per questo poiché
promotore è il sig. RI 2 personalmente.
Per ragioni pratiche nel corso della edificazione del fondo di __________
il sig. RI 2 ha fatturato alla RI 1 sue prestazioni alfine di conseguire
comunque dei redditi, ma principalmente per una questione di semplificazione
IVA e per il finanziamento da parte di istituti bancari.
Per dirla in altro modo il finanziamento del cantiere __________ è
fatto da capitale proprio del sig. RI 2 e da finanziamenti bancari fatti al
sig. RI 2 personalmente e non a RI 1, il sig. RI 2 ha finanziato RI 1 affinché
la stessa potesse onorare le sue prestazioni lavorative per gli importi poi
ripresi dalla Cassa. È giusto dire che sui conti di RI 1 non sono pervenuti
finanziamenti bancari e il finanziamento per onorare le fatture di RI 2 è
avvenuto per mano dello stesso destinatario finale degli importi per le ragioni
che sono state indicate.
La Cassa mette in evidenza il fatto che RI 1 dispone di
collaboratori fissi e dai conti in particolare dal __________ prestazioni di
terzi emergono fatturazioni anche di terze ditte o persone. Questo, d’avviso
della Cassa sembra smentire la costruzione appena fatta.
Il sig. RI 2 precisa che non essendo un tecnico egli ha dovuto far
capo comunque a prestazioni di terzi a suo sussidio personale sia per ragioni
pratiche che per ragioni giuridiche, sono quindi state inserite in questo conto
di prestazioni di terzi le prestazioni dalla __________ per le prestazioni
svolte dall’ing. __________.
Il sig. RI 2 fa osservare che per l’immobile in __________ vi è un
custode a ore per il condominio che viene fatturato comunque in seno alla RI 1
La Cassa evidenzia l’importanza delle cifre relative ai salari
complessivi versati dalla RI 1 che nel 2015 assommavano a fr. 187'822.--.
I ricorrenti osservano che questi importanti stipendi si
riferiscono ad una ditta del __________ (__________) di __________ che avendo
un contratto di fornitura importante di posa di parquet ma non essendo
strutturata per distaccare i suoi operai all’estero si è pensato di risolvere
il problema assumendo direttamente i collaboratori versando loro i relativi
stipendi e questo sotto il cappello della RI 1 La sig. __________ è stata pure
collaboratrice stipendiata con RI 1 sempre con riferimento al cantiere siccome
si occupava di questioni amministrative, era una project manager del cantiere.
Il sig. RI 2 precisa che per la __________ è stata pagata per
fornitura e posa personalmente da lui mentre i salari degli operai assunti da RI
1 sono stati riversati dalla __________ a RI 2 direttamente e da questi
riversati in RI 1 per eseguire i pagamenti.
Il sig. RI 2 precisa ulteriormente, che come già evidenziato nel
ricorso che RI 1 non ha uffici propri e una sua struttura. Il sig. RI 2 è
amministratore unico e azionista di riferimento per il tramite di una struttura
societaria, egli contesta il fatto che sussista una subordinazione propria ed
individuale nei confronti della __________.”
(doc. VII)
1.9. Con sentenza
30.2017.12+14 del 22 giugno 2017 il TCA ha respinto le impugnative.
1.10. Con pronunzia
9C_538/2017 del 12 aprile 2018 il Tribunale federale ha parzialmente accolto i
ricorsi interposti da RI 1 e da RI 2, ora rappresentati dall’avv. RA 1, ed ha
rinviato gli atti al Tribunale cantonale per ulteriori accertamenti. L’Alta
Corte ha affermato:
" (…)
5.1. La Corte
cantonale si è dapprima concentrata sul ruolo attivo svolto dalla RI 1, per poi
menzionare le mansioni di RI 2 nel periodo in questione, consistenti in
molteplici attività in favore della società, segnatamente la direzione lavori
nel senso più ampio del termine, il coordinamento dei progetti immobiliari, il
controllo amministrativo ed economico dei progetti, le prestazioni non assunte
dagli architetti progettisti o da altri specialisti, l'assistenza sia alla RI 1
che ai potenziali acquirenti per le transazioni immobiliari, come pure
l'introduzione e l'accompagnamento presso istituti bancari, notai,
assicurazioni, ecc. Successivamente, accertato che tutte le spese vive
sopportate da RI 2 o erano state direttamente assunte da RI 1 o a lui rifuse
separatamente, rispettivamente che per l'attività relativa al progetto "__________"
RI 1 gli aveva versato importi regolari (nello specifico nel 2013 dopo due
versamenti di fr. 60'000.-, fr. 85'000.- per l'ultimo trimestre, ammontare
versato trimestralmente anche negli anni 2014 e 2015), la Corte cantonale è
sostanzialmente giunta alla conclusione che RI 2 non si era assunto personalmente
il rischio economico e parimenti che vi era una certa sua dipendenza economica
(nel 2013 il 61 % e nel 2014 il 79 % della propria cifra d'affari era derivato
dall'attività svolta per RI 1), da cui la conferma della qualifica di
dipendente di RI 2 per il lavoro svolto in favore della società ricorrente.
5.2.1. In tal modo
la Corte cantonale ha omesso di vagliare tutti i criteri posti della
giurisprudenza, manca in particolare un qualsivoglia accertamento relativo ai
reali accordi tra RI 2 e la RI 1, concretamente come era organizzato,
retribuito, rispettivamente finanziato il lavoro svolto, come nemmeno il
Tribunale cantonale ha motivato perché in presenza di molteplici indizi è stato
optato per taluni in sfavore di altri.
5.2.2. Nemmeno può essere seguito
l'accertamento del Tribunale cantonale relativo alla disamina del criterio
dell'assunzione personale del rischio economico da parte di RI 2 -
sostanzialmente unico criterio ritenuto dai giudici cantonali e questo già di
per sé è in contrasto con la giurisprudenza sopra menzionata (cfr. consid.
5.2.1) - ritenuto quanto segue. Il rischio economico dell'imprenditore può
essere definito come la possibilità di incorrere in perdite di sostanza
economica della società a causa di valutazioni o comportamenti professionali
inadeguati. La giurisprudenza federale menziona molteplici indizi a favore
dell'esistenza di un tale rischio, segnatamente il fatto che la persona in
esame opera investimenti importanti, subisce le perdite, sopporta il rischio
d'incasso e del delcredere, assume i costi generali, agisce in proprio nome e
per suo proprio contro, si procura lei stessa i mandati, occupa del personale e
utilizza i propri locali commerciali (cfr. fra tante la sentenza 9C_213/2016
del 17 ottobre 2016 consid. 3.4).
Ora, non è possibile condividere le conclusioni
della Corte cantonale quando giunge al risultato che RI 2 non si sarebbe
assunto personalmente il rischio economico, ma che lo avrebbe fatto sopportare
alla RI 1, limitandosi ad accertare e considerare solo gli indizi riferiti
all'assunzione delle spese vive, rispettivamente al versamento regolare
d'importi per l'attività svolta per il progetto "__________". In
effetti sulla presenza o no di altri indizi, il Tribunale cantonale si è solo
limitato a menzionare in termini apodittici che "la circostanza che
l'insorgente dispone di un'organizzazione autonoma/propria nel senso che
detiene uffici propri in __________ __________, dotati di installazioni e di
macchinari in uso nel ramo e ha recapiti propri e indipendenti, che esegue a
proprio nome e per proprio conto i lavori che gli vengono assegnati dalla sua
clientela ha dei propri numeri di telefono, fax, ha un'insegna commerciale
propria, ha una propria carta da lettera con intestazione della sua
ditta/azienda, è raggiungibile su propri recapiti, esegue regolarmente lavori
anche per altri clienti acquisiti direttamente, provvede personalmente alla
fatturazione e si assume il rischio d'incasso, non è decisivo" (giudizio
impugnato, pag. 34). Il Tribunale cantonale oltre a non spiegare il motivo per
cui siffatti elementi non sarebbero decisivi, nemmeno specifica il rinvio
generico alla giurisprudenza secondo cui un assicurato può essere qualificato
quale dipendente per un'attività e indipendente per un'altra. Questo
riferimento in tale contesto non è chiaro e anzi consolida la conclusione
secondo cui l'intera fattispecie non è stata vagliata in concreto nei suoi
molteplici aspetti. In particolare manca pure un'analisi circa una eventuale
assunzione personale dei debiti bancari da parte di RI 2 per l'attività presso RI
1. Ci si riferisce anche alla promozione immobiliare "__________",
dove RI 2 pretende che il debito per oltre 100 milioni di fr sarebbe stato
assunto personalmente, mentre il Tribunale cantonale ha omesso di appurare tale
circostanza, segnatamente esso ha rinunciato, a torto, all'accertamento in
quanto a suo dire vi erano già gli estremi per concludere che quando RI 2
effettuava prestazioni per la RI 1 doveva essere qualificato come dipendente
(cfr. consid. 2.11 in fine a pag. 35 del giudizio impugnato). Non va da ultimo
nemmeno disatteso che durante l'udienza dell'8 giugno 2017 RI 2, senza essere
smentito da alcun documento agli atti, aveva menzionato che" il
finanziamento del cantiere __________ è fatto da capitale proprio del signor RI
2. e da finanziamenti bancari dati al signor RI 2. personalmente e non a RI 1.,
il signor RI 2. ha finanziato RI 1. affinché la stessa potesse onorare le sue
prestazioni lavorative per gli importi poi ripresi dalla Cassa" (cfr.
verbale d'udienza dell'8 giugno 2017).
5.3. In assenza di
un'analisi di tutti criteri posti dalla giurisprudenza per decidere la
qualifica di un'attività lucrativa, allorquando vi è la possibilità di
accertamento, non è possibile al Tribunale federale determinarsi con cognizione
di causa. Di conseguenza si impone di annullare il giudizio cantonale e
rinviare la causa al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino per nuovi
accertamenti ai sensi dei considerandi.”
1.11. Il 7 maggio 2018
il TCA ha scritto all’avv. RA 1, affermando:
" (…)
Alla luce del contenuto della sentenza di rinvio, il TCA è
chiamato ad eseguire ulteriori accertamenti.
A tale scopo, ai fini del giudizio, le chiediamo di voler produrre
quanto segue:
1. Copia delle dichiarazioni e delle tassazioni fiscali di RI 2 e
della RI 1 dal 2012 al 2015;
2. Documentazione, segnatamente bancaria, atta a comprovare che RI
2 si è assunto personalmente un debito di CHF 100 milioni per la promozione
immobiliare “__________”, nonché eventuale ulteriore documentazione relativa
all’assunzione personale di altri debiti bancari da parte di RI 2 per
l’attività svolta presso RI 1;
3. Documentazione relativa ai reali accordi tra RI 2 e RI 1, in
particolare per quanto concerne l’organizzazione, la retribuzione ed il
finanziamento del lavoro svolto dal 2013 al 2015;
4. Elenco delle attività svolte e degli importi conseguiti nella
sua qualità di indipendente da RI 2 dal 2012 al 2015, senza il lavoro eseguito
per la RI 1;
5. Eventuali ulteriori prove.
In attesa di una sua risposta entro 15 giorni, le
porgiamo i nostri migliori saluti.” (doc. II)
1.12. L’8 maggio 2018
il ricorrente ha chiesto una proroga (doc. III), concessa fino all’11 giugno
2018 (doc. IV), prolungata, in seguito alla produzione di un certificato medico
(doc. V), fino al 25 giugno 2018 (doc. VI). Il 22 giugno 2018 l’insorgente ha
prodotto un plico di documenti ed ha affermato:
" (…)
A. Accordi tra RI 2 e RI 1
1. Organizzazione
1.1. RI 1 è una società che fa capo a RI 2, di cui
egli è amministratore unico fin dal __________ (DOC. 1). RI 1 è stata attiva e
coinvolta in 3 promozioni immobiliari: __________ __________ __________; __________,
__________ e __________ __________, __________. La prima era un’operazione
immobiliare propria di RI 1, mentre le altre due erano operazioni condotte dal
sig. RI 2 personalmente e nominativamente nell’ambito delle quali RI 1 è stata
chiamata ad intervenire.
1.2. La maggior parte delle fatture in discussione
(emesse da RI 2 a carico di RI 1 nel periodo 2012-2015), è relativa al progetto
__________. Per questo motivo verranno qui di seguito anzitutto esposti accordi
organizzativi, di retribuzione e di finanziamento relativi a tale progetto, con
riserva di completare il quadro in relazione alle altre due operazioni, se
richiesto dal Tribunale.
In ogni caso si allega (DOC. 2), per l’attività
indipendente 2012/2015 di RI 2, la suddivisione allestita da __________ __________
del fatturato lordo tra: i) RI 1 per via __________; ii) RI 1 per “__________” __________
e iii) altri oggetti.
1.3. Il progetto __________ si fonda su una
progettazione da parte dello studio di Architettura __________ di __________.
Trattasi di cosiddetti __________ di fama mondiale. Al contratto (DOC. 3)
stipulato nel 2010 (limitato solo al 51% della prestazione SIA completa) erano
allegati condizioni generali, organigrammi da completare e suddivisione
generale dei compiti delle prestazioni di competenza __________ e direzione
locale dei lavori (DOC. 4), nonché una dettagliatissima descrizione di
ripartizione di competenze (DOC. 5) tra __________, direzione locale dei lavori
(__________) e Committente/Direttore di __________.
È quindi sulla base di quest’ultimo documento in
particolare che è stata impostata l’intera attività del progetto/cantiere, del
tutto inusuale ed eccezionale per la realtà ticinese.
1.4. Considerata la mole di attività da svolgere
espressamente non di competenza dei progettisti (__________), tutte queste
attività ed incombenze sono state attribuite da RI 2 ad una sua società, RI 1,
come a contratto di mandato (di direzione lavori – direzione e coordinamento
progetto – project management) 3.12.2011 (DOC. 6). Al contratto erano appunto
allegati i documenti precedentemente citati (DOC. 3-4-5).
1.5. È quindi in questo contesto che è stato
organizzato il lavoro. RI 1 non aveva alle sue dipendenze personale specifico.
Tutta una serie di attività (quelle di natura tecnica specialistica) sono state
delegate da RI 1 a terzi. Per il resto svariate attività sono state svolte da RI
2, che ha fatturato a RI 1 le sue prestazioni.
1.6. In tale contesto, RI 2 ha sempre operato in
piena e totale libertà e autonomia, in particolare per quanto attiene
all’impiego del suo tempo e l’organizzazione della sua attività. Nessun
rapporto di subordinazione nei confronti di RI 1, e segnatamente: nessuna
necessità di stilare rapporti in merito al lavoro eseguito, nessun obbligo di seguire
direttive, ecc.
2. Retribuzione
2.1. La retribuzione (riferita al __________ __________)
è stata stabilita nell’ambito del contratto DOC. 6. Su tale base RI 2 ha
emesso, come tutti gli altri terzi attivi sul progetto per incarico di RI 1, le
sue fatture a carico di quest’ultima.
In allegato si producono tutte le fatture emesse da RI
2 a carico di RI 1 negli anni 2013 – 2015 (nel 2012 non è stata emessa alcuna
fattura per il progetto __________ – la prima fattura risale al 25.06.2015),
(…)
Tutte le fatture emesse da RI 2 riguardanti il
cantiere __________ sono specificatamente intestate “RI 1 Direzione lavori”.
2.2. In relazione alle modalità di pagamento delle
suddette fatture, RI 1 in data 13.05.2013 ha aperto un apposito conto bancario,
specificatamente rubricato __________, per tutti i pagamenti riguardanti
prestazioni fondate sulla base del contratto DOC. 6.
(…)
2.3. (…) La suddetta documentazione dimostra
pertanto come, dal profilo economico, RI 1 si era ed è organizzata in modo tale
da aver suddiviso specificamente e chiaramente le attività che è stata chiamata
a remunerare per il Cantiere __________, sulla base del contratto DOC. 6,
distinguendole in particolare da tutte le altre sue attività.
3. Finanziamento (della retribuzione)
3.1. Come risulta dagli estratti conto DOC. 10 –
DOC. 11 – DOC. 12, tali conti sono stati esclusivamente alimentati da versamenti
solo di RI 2. Il primo in data 15.05.2013 di CHF 60'000.- all’apertura del
primo conto presso __________, poi a seguire a dipendenza delle necessità di
pagamento di RI 1, per incarichi conferiti sulla base del contratto DOC. 6,
richiedeva al suo mandante (RI 2) di versare sui conti i fondi necessari, a
titolo di acconti sul contratto DOC. 6, per poter saldare il dovuto.
La suddetta documentazione dimostra pertanto come
tutte le fatture DOC. 7 – DOC. 8 – DOC. 9, emesse da RI 2 a carico di RI 1 e intestate
“RI 1 Direzione lavori”, sono state pagate solo tramite versamenti di RI 2
medesimo effettuati a titolo di acconti a favore di RI 1 sulla base del
contratto di mandato DOC. 6. La circostanza, già palese sulla base dei DOC. 10
–DOC. 11 – DOC. 12, è ulteriormente confermata da __________ nella
dichiarazione qui prodotta quale DOC. 13.
3.2. Tutte le fatture emesse da RI 2, per attività
indipendente relative al cantiere __________, a carico di RI 1 sono quindi di
fatto e concretamente state pagate da RI 2 medesimo, a mezzo degli acconti
versati a RI 1 relativi al contratto DOC. 6. Tutta l’operazione di cui a tale
contratto è stata del tutto neutra per RI 1, che non ne ha tratto alcun utile o
beneficio.
4. Conclusione (sui reali accordi di RI 2 RI 1)
Tutti gli elementi concretamente evidenziati dal TF
nell’ambito della sua sentenza 12 aprile 2018 (organizzazione – retribuzione –
finanziamento) dimostrano come gli accordi reali tra RI 2 sono stati impostati
e posti in essere su base del tutto indipendente.
B. Rischio economico
1. Finanziamento
Quale DOC. 13 si produce in originale, la dichiarazione
15 giugno 2018 della __________, con allegati i contratti di credito ipotecario
e di credito di costruzione sottoscritti tra RI 2 e la banca.
I termini del finanziamento dell’intera operazione
sono specificati e riportati al pto. 4 del contratto di credito di costruzione.
L’investimento totale (al 31.12.2012) era previsto
in CHF 115'120'000.— di cui CHF 51'720'000.— mezzi propri di RI 2 e CHF
63’4000'000.— crediti ipotecari concessi a RI 2.
2. Debiti ipotecari
Sempre sulla base del DOC. 13, come già detto, i
debiti ipotecari a carico di RI 2, per l’operazione __________, ammontavano
complessivamente a CHF 63'400'000.--. Come attestato dai contratti e dalla __________
stessa nella sua dichiarazione, unico debitore è RI 2 e i crediti sono
garantiti da cartelle ipotecarie gravanti proprietà (tranne una già venduta)
tutte (ancora) di proprietà RI 2.
3. Conclusione
Tutto il rischio economico ed imprenditoriale
dell’operazione __________ è esclusivamente a carico del sig. RI 2,
personalmente.
C. Osservazioni (alla richiesta atti 7 maggio 2018)
1. La documentazione prodotta in allegato evade le
richieste 2, 3 e 4 di cui allo scritto 7 maggio 2018 (con la precisazione
esposta al p.to A.1.2). Per la richiesta 4, le attività svolte e gli importi
conseguiti sono desumibili dal DOC. 2.
Le dichiarazioni e tassazioni fiscali confermano
quanto già dimostrato dagli atti allegati. Per RI 2 gli importi di cui alle
fatture DOC. 7 – 8 – 9 imposte quali redditi da attività indipendente; e per RI
1 i saldi bancari di cui ai conti DOC. 10 – 11 – 12. Nella misura in cui il TCA
non dovesse ritenere i documenti prodotti sufficienti per gli accertamenti
imposti dal TF, ovviamente la documentazione richiesta è a disposizione, meglio
tuttavia, anche per facilitare la comprensione della fattispecie da parte del
tribunale, se con preventiva indicazione delle poste o documenti specifici
ancora richiesti.
2. Idem per eventuali ulteriori prove (pto. 5
lettera 7 maggio 2018).
RI 2 (come pure RI 1) dispone di una quantità di
documentazione proporzionata alla complessità del cantiere/__________.
Potrebbero quindi essere prodotti chili di documenti e citati decine di testi,
ma ciò può avere senso solo se noti gli specifici contesti se del caso ancora
da chiarire maggiormente.
In ogni caso il sottoscritto legale ed il sig. RI 2
sono a completa disposizione del tribunale, se necessario o utile anche a
comparire personalmente presso il TCA.” (doc. VII)
1.13. Chiamata a
visionare la documentazione prodotta e ad esprimersi entro il 12 luglio 2018
(doc. VIII), la Cassa il 2 luglio 2018 si è riconfermata integralmente nella
risposta di causa del 24 marzo 2017 e nelle osservazioni del 28 aprile 2017
(doc. IX). Lo scritto è stato inviato ai ricorrenti per conoscenza (doc. X).
Considerandi
in
ordine
2.1
RI
2.
sostiene che la Cassa non avrebbe debitamente considerato le censure da lui
sollevate in sede di opposizione, limitandosi ad un copia ed incolla della
decisione su opposizione emessa nei confronti di RI 1.
Ai
sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per
costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare
essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di
una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i
fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere
visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di
prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (STFA del 29 giugno 2006
nella causa J. e D., H 97/04; DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b,
127.
III 578 consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b; cfr. riguardo al previgente art.
4.
cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF
126.
I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi
citate).
Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo
per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da
un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le
ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del
provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di
permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione
medesima. Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo
esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi
delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla
decisione (sentenza del 24 gennaio 2007, U 397/05, con riferimenti; DTF 129 I
232.
consid. 3.2).
Nel
caso di specie non è ravvisabile una violazione del diritto di essere sentito.
L’amministrazione nella decisione su opposizione del 23 febbraio 2017 (doc. A,
inc. 30.2017.14) ha tenuto conto delle censure sollevate il 22 febbraio 2017
(doc. E), e con una decisione di complessive 7 pagine, ha spiegato le ragioni
per le quali ha confermato la ripresa salariale.
Il
ricorrente ha potuto comprendere le motivazioni alla base della qualifica
dell’attività svolta, tant’è che le ha contestate in sede giudiziaria con un
ricorso a questo Tribunale.
Egli
ha poi ancora potuto esprimersi in sede di udienza, l’8 giugno 2017 (doc. VII,
inc. 30.2017.12).
Ne
segue che il suo diritto di essere sentito è stato ampiamente salvaguardato.
Va
del resto rammentato che una violazione del diritto di essere sentito è
sanabile se l'interessato, come in concreto, riceve la possibilità di
esprimersi dinanzi a un'autorità di ricorso che gode del pieno potere di esame
sui fatti e sul diritto (DTF 135 I 279 consid. 2.6.1 pag. 285; 124 V 180
consid. 4a pag. 183).
Nel
caso di specie, il TCA dispone di un pieno potere di esame in tal senso (cfr.
anche sentenza 8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3) e, in applicazione
del principio inquisitorio, può assumere le prove che ritiene necessarie per il
chiarimento della fattispecie (art. 61 lett. c LPGA).
Non
va infine dimenticato che il TF ha già avuto modo di stabilire che è possibile
prescindere da un rinvio della causa all'amministrazione se una simile
operazione si esaurirebbe in uno sterile esercizio procedurale e
procrastinerebbe inutilmente il processo in contrasto con l'interesse - di pari
rango del diritto di essere sentito - della parte ad essere giudicata
celermente (DTF 132 V 387 consid. 5.1 pag. 390 con riferimenti, cfr. anche
sentenza 9C_937/2011 del 9 luglio 2012, consid. 2.3).
Il TCA può pertanto entrare
nel merito del ricorso.
nel merito
2.2
Sono assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale
sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che
hanno il loro domicilio civile nella Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).
A norma dell'art.
3.
cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto
che esercitano un'attività lucrativa.
In applicazione
dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano
un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da
qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.
Secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS,
il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a
dipendenza d'altri per un tempo determinato o indeterminato.
I contributi AVS
degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono
determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a
dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS).
Per l'art. 10 LPGA, è
considerato salariato chi per un lavoro dipendente riceve un salario
determinante secondo la pertinente legge.
L'art. 12 LPGA prevede che è
considerato lavoratore indipendente chi non consegue un reddito dall'esercizio
di un'attività di salariato (cpv. 1). Un indipendente può essere
contemporaneamente anche un salariato, se consegue un reddito per un lavoro
dipendente (cpv. 2).
Per quanto concerne la
qualifica dell'attività esercitata da un assicurato, l'allora Tribunale
federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale Federale) ha
precisato che gli accordi, le dichiarazioni delle parti, la natura dal profilo
del diritto civile del contratto vincolante un assicurato a un datore di
lavoro, in materia di AVS, possono fornire indizi ma non sono elementi decisivi
per stabilire se una persona esercita un'attività lucrativa a titolo dipendente
o indipendente (sentenza 9C_308/2017 del 17 maggio 2018, consid. 4.2 e 6.1,
destinata a pubblicazione; sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid.
4.
; sentenza H 322/03 dell'11 marzo 2005; sentenza H 31/04 del 21 marzo 2005).
In particolare, insolite
costruzioni di diritto civile che devono servire a motivare un certo statuto di
contribuzione qui non hanno alcun valore (sentenza 9C_308/2017 del 17 maggio
2018.
destinata a pubblicazione).
2.3
Di
principio si deve ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS,
quando una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne
l'impiego del tempo o l'organizzazione del lavoro. Un altro indizio può essere
dato da un rapporto di dipendenza economica oppure dal fatto che l'assicurato
non sopporti il rischio economico a carico del datore di lavoro, il quale
dirige la sua impresa e ne assume la responsabilità.
Questi princìpi non comportano
comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita economica
infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è necessario
lasciare alla prassi delle autorità amministrative e alla prudenza dei Giudici
il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di fronte ad
attività indipendente. La decisione sarà determinata generalmente dalla
priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il rischio
sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni diverse (sentenza
9C_308/2017 del 17 maggio 2018 destinata a pubblicazione, sentenza H 279/00 del
16.
dicembre 2002; DTF 123 V 162 consid. 1, DTF 122 V 171 consid. 3a, pag. 172
consid. 3c e pag. 283 consid. 2a; DTF 119 V 161 consid. 2 e la giurisprudenza
ivi citata). Per poter decidere si dovrà vedere quali sono gli elementi
predominanti nel caso concreto (sentenza H 59/00 del 18 settembre 2000).
2.4
Secondo
la giurisprudenza del TFA ([dal 1° gennaio 2007: TF] ricapitolata in DTF 122 V
169.
e DTF 122 V 284 consid. 2b; Pratique VSI 2001 pag. 252) i criteri
caratteristici di un’attività indipendente sono ad esempio: investimenti di una
certa importanza fatti dall’assicurato, utilizzo di locali propri e impiego di
personale proprio (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b). Il
rischio economico imprenditoriale sussiste quando, indipendentemente dal
risultato dell’attività, le spese generali incorse sono sopportate
dall’assicurato (RCC 1986 pag. 331 consid. 2d, RCC 1986 pag. 120 consid. 2b).
Un altro indizio di un’attività lucrativa indipendente è l’esercizio, a nome
proprio e per proprio conto, contemporaneo di diverse attività per altrettante
società, senza che vi sia un rapporto di dipendenza con le stesse (RCC 1982
pag. 176). A riguardo, non è la possibilità giuridica di accettare dei lavori
di diversi mandanti che è determinante, ma la situazione effettiva di ogni
singolo mandato (RCC 1982 pag. 208).
Si è in presenza di un’attività
dipendente quando le caratteristiche di un contratto di lavoro sono adempiute,
vale a dire quando l’assicurato fornisce un lavoro entro un termine
prestabilito, è economicamente dipendente dal “datore di lavoro” e, durante
l’attività svolta, è integrato nell’azienda di quest’ultimo, e non può
praticamente esercitare un’altra attività lucrativa (Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 12a edizione, pag.
34.
segg.; Vischer, Der
Arbeitsvertrag, SPR VII/1, pag. 306 citati in: Pratique VSI 1996 pag. 258
consid. 3c). Costituiscono indizi in questo senso l’esistenza di un piano di
lavoro, la necessità di stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la
dipendenza dalle infrastrutture sul luogo del lavoro (RCC 1982 pag. 176). Il
rischio economico dell’assicurato, in questo caso, risiede nella dipendenza
(esclusiva) dal risultato del lavoro personale (RCC 1986 pag. 126 consid. 2b;
RCC 1986 pag. 347 consid. 2d) o, in caso di attività regolare, nel fatto che
nell'eventualità di una cessazione di questo rapporto di lavoro, egli si trovi
in una situazione simile a quella di un salariato che perde il suo impiego (DTF
119.
V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b).
L’allora
Tribunale federale delle assicurazioni ha inoltre precisato che la
comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il Giudice delle
assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli
importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono
un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993 pag. 242 segg.; Greber/Duc/ Scartazzini,
Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse
et survivants (LAVS), pag. 313, n. 149 ad art. 9 LAVS).
2.5
Il TFA (dal 1° gennaio
2007: TF) ha pure stabilito che la qualifica dell'assicurato come dipendente o
indipendente non dipende dal fatto puramente formale della sua affiliazione
avvenuta d'ufficio o su richiesta personale dell'interessato in una o
nell'altra categoria. L'affiliazione di un assicurato, anche se formalmente
confermata dalla Cassa di compensazione, come tale non lo qualifica definitivamente,
in quanto lo scopo principale dell'affiliazione è quello di assicurare la
persona che esercita un'attività lucrativa e non di qualificarne lo stato
professionale definitivamente.
Solo la natura di tale
attività, considerata nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è
determinante ai fini della qualificazione. Non può quindi essere escluso a
priori che un assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione come
indipendente, eserciti un'attività di natura dipendente (Pratique VSI 1993 pag.
226.
consid. 3c = DTF 119 V 165).
Dispositivo
Per questi motivi, un
assicurato può essere qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro
e indipendente per un altro lavoro. In questi casi per ogni reddito bisogna
esaminare se proviene da un’attività dipendente o no (Pratique VSI 1995 pag.
145 consid. 5a; DTF 104 V 127).
2.6. Nella più recente
giurisprudenza il TF ha avuto modo di rammentare che occorre tenere presente
che la circostanza che un assicurato, all'inizio della sua attività
indipendente, svolga un lavoro principalmente per un solo committente, è usuale
(cfr. sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.1, nonché sentenza H
155/04 del 1° febbraio 2005, consid. 4.3) e che il processo, in atto ormai da
anni, del mutamento economico e sociale impone un cambiamento radicale e celere
del modo di agire e pensare un’attività lavorativa indipendente. Asserire che
la regolarità nel pagamento e nel quantum sia sintomo di dipendenza significa
fondare il proprio convincimento su stereotipi preconcetti e avulsi dalla
complessa realtà economica (sentenza H 82/05 del 30 gennaio 2007, consid. 4.3).
Per
quanto concerne l’investimento, poco importante, in mezzi propri, il Tribunale
federale ha già evidenziato che per natura certe attività, in particolare nel
settore dei servizi, non necessitano di investimenti importanti. In tali casi,
ai fini della qualifica dello statuto, va quindi posto l’accento sul criterio
della dipendenza organizzativo-lavorativa e non su quello del rischio aziendale
(Pratique VSI 2001 pag. 55 consid. 6b pag. 60 con riferimenti; sentenza H
194/05 del 19 marzo 2007, consid. 5.2).
In
linea di principio è reputato dipendente chi è condizionato dal suo datore di
lavoro in merito all’organizzazione del lavoro, rispettivamente dal punto di
vista economico dell’impresa e non sopporta un rischio imprenditoriale
specifico (sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 4.2; sentenza
9C_213/2016 del 17 ottobre 2016, consid. 3.2 con riferimenti).
A
questo proposito il TF ha recentemente rammentato che “il rischio economico
dell’imprenditore può essere definito come la possibilità di incorrere in
perdite di sostanza economica della società a causa di valutazioni o
comportamenti professionali inadeguati” (sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile
2018, consid. 5.5.2). La giurisprudenza federale menziona molteplici indizi a
favore dell’esistenza di un tale rischio, segnatamente il fatto che la persona
in esame opera investimenti importanti, subisce le perdite, sopporta il rischio
d’incasso e delcredere, assume i costi generali, agisce in proprio nome e per
suo proprio conto, si procura lei stessa i mandati, occupa del personale e
utilizza i propri locali commerciali (sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018,
consid. 5.5.2 con riferimento alla sentenza 9C_213/2016 del 17 ottobre 2016,
consid. 3.4).
Questi
principi non comportano comunque da soli soluzioni applicabili in modo uniforme
e schematico. Poiché in molti casi vi sono vari elementi di entrambe le
attività, la decisione deve spesso ricercare quali siano gli aspetti che
prevalgono nel caso di specie (sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid.
4.2; sentenza 9C_527/2017 del 26 gennaio 2018, consid. 4.1).
Laddove
gli elementi in favore di un’attività dipendente ed indipendente si
equivalgono, vanno considerate anche le esigenze di coordinazione di cui
occorre tenere conto in relazione ad assicurati che esercitano
contemporaneamente diverse attività lavorative per diversi o per il medesimo
mandante o datore di lavoro (sentenza 9C_1029/2012 del 27 marzo 2013, consid.
2.2; DTF 123 V 161 consid. 4a pag. 167; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007,
consid. 7.4). Se possibile va infatti evitato che diverse attività per il
medesimo mandante o datore di lavoro, rispettivamente che la medesima attività
per diversi mandanti o datori di lavoro, vengano qualificate in maniera
differente, in parte a titolo dipendente e in parte a titolo indipendente (DTF
119 V 161 consid. 3b pag. 164; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid.
7.4, sentenza H 12/04 del 17 febbraio 2005, consid. 3 e 4.2.3 con riferimenti).
2.7. Per quanto concerne
l’attività di direzione dei lavori, va segnalato che l’allora TFA (dal 1°
gennaio 2007: TF) in una sentenza del 1° ottobre 1990 nella causa S. (H 22/90),
a proposito dell'attività svolta da un architetto per una SA nell'arco di circa
due anni durante i quali percepiva un importo mensile netto di fr. 5'000 ha
confermato la qualifica di dipendente dell'interessato affermando in
particolare:
" (…)
3.- Die Vorinstanz, welche die angefochtene Nachzahlungsverfügung
bestätigte, ging zu Recht davon aus, dass Y für die hier fragliche Tätigkeit
als Bauführer entgegen seiner Behauptung kein spezifisches Unternehmerrisiko
trug. Wie das BSV zutreffend festhält, hat er keine vertraglichen Abmachungen mit
dem Bauherrn wie z. B. Rückbehalt von Garantiesummen oder Hinweise auf seine
Haftung für Schäden aus nicht vertrags- oder termingerechter Bauausführung im
Sinne von ZAK 1984 s. 223 Erw. 5 dargetan. Es fehlt somit der Nachweis einer
Garantierisikos gegenüber dem Bauherrn (vgl. Käser, Unterstellung und
Beitragswesen in der obligatorischen AHV, Rz 4.30). Ferner vermag weder die
eigene schriftliche Bestätigung des Beschewerdeführers, die Sozialabgaben
selber getragen zu haben, noch die entsprechende Darstellung der Vertreterin
der Firma im vorinstanzlichen Verfahern, die Stellung von Y als
Selbständigerwerbender sei "unumstritten", den Nachweis selbständiger
Erwerbstätigkeit zu erbringen. Es handelt sich hiebei um eine zivilrechtliche
Vereinbarung, welche die öffentlichrechtliche Qualifikation eines Einkommens in
der Sozialversicherung nicht zu beeinflussen vermag. Ebenso unmassgeblich ist
der Umstand, dass der Beschwerdeführer sein monatliches Entgelt von jeweils
genau Fr. 5000.-- in Form von Honoraren in Rechnung stellte. Auch wurde nicht
dargetan, dass der Beschwerdeführer in betriebswirtschaftlicher bzw.
arbeitsorganisatorischer Hinsicht von der Firma unabhängig war. Ferner erweist
sich die Berufung auf die Gewerbefreiheit und die persönliche Freiheit im vorliegenden
Zusammenhang als unbehelflich. Schliesslich kann entgegen der Darstellung in
der verwaltungsgerichtsbeschwerde nicht von einer willkürlichen Abänderung des
Status als Selbständigerwerbender die Rede sein. Auch die weiteren Einwendungen
in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde vermögen nichts daran zu ändern, dass der
vorinstanzliche Entscheid und die angefochtene Nachzahlungsverfügung zu Recht
bestehen."
2.8. Circa
l’attività svolta da un amministratore per la propria società, in DTF 105 V 113
l’allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha stabilito che l’attività quale organo
di una persona giuridica va qualificata, di principio, di attività dipendente.
Occorre tuttavia distinguere quelle attività che la persona assicurata non
svolge nella sua funzione di organo per la persona giuridica; così un avvocato,
membro del CdA (e dunque qualificato come dipendente della società) può essere
contemporaneamente attivo quale avvocato indipendente della medesima società
(cfr. Kieser, Alters- und Hinterlassenenversicherung, 3a edizione 2012, n. 91
ad art. 5, pag. 75; cfr. anche DTF 133 V 498). Per qualificare l’importo
conseguito si deve stabilire se l’attività, per cui è versato l’ammontare in
discussione, è legata alla qualità di organo della società oppure se il suo esercizio
è indipendente da questa funzione (Kieser, op. cit., n. 115 ad art. 5, pag. 80).
A questo proposito il
marginale 2040 delle direttive sul salario determinante nell’AVS/AI e nelle IPG
(DSD) prevede, con riferimento alla citata DTF 105 V 113, che un assicurato che è organo di una persona
giuridica può trovarsi anche in situazione dipendente o indipendente nei suoi
confronti (così p. es. l’impresario edile, l’avvocato, il fiduciario, il
contabile che fanno parte del consiglio d’amministrazione di una società
anonima). Se questi agisce in qualità di terzo nei confronti della società, il
guadagno che ne deriva è considerato reddito di un’attività lucrativa
indipendente. Per qualificare l’indennità si deve vedere se l’attività, per cui
è versata, è legata alla qualità di organo della società oppure se il suo
esercizio è indipendente da questa funzione.
Va qui evidenziato che con
sentenza del 10 gennaio 1973 pubblicata in RCC 1973, pag. 397 l’allora TFA ha
affermato che un consulente contabile, membro del consiglio di amministrazione
di una società fiduciaria, che compie dei lavori per conto di questa affidati
da suoi clienti, deve essere reputato come impiegato della società fiduciaria.
Cfr. anche la sentenza H
125/04 del 7 marzo 2005.
2.9. In
concreto oggetto del contendere è la questione di sapere se per l’attività
svolta da RI 2 in favore di RI 1 dal 2013 al 2015, segnatamente nell’ambito del
progetto “__________”, l’importo complessivo di fr. 935'000 conseguito in
quegli anni va qualificato quale reddito da attività dipendente oppure da
attività indipendente.
Conformemente
alla sentenza di rinvio 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, il 7 maggio 2018 il TCA
ha interpellato gli insorgenti (doc. II), chiedendo loro di trasmettere quanto richiesto
dal TF sulla base dei consid. 5.2.1, nonché 5.2.2 pag. 6 ultima frase e pag. 7.
RI
1, che era già stata interpellata in sede di revisione e con scritto del 23
novembre 2016 dalla Cassa (cfr. doc. 20, inc. 30.2017.12) circa eventuali
accordi tra la società e RI 2, ed aveva risposto il 7 dicembre 2016 (doc. 21
inc. 30.2017.12) e RI 2 stesso, hanno prodotto documentazione relativa al
rapporto tra RI 2 e RI 1 (segnatamente il contratto di mandato del 3 dicembre
2011, doc. A6).
Giova qui rammentare che la procedura dinanzi al Tribunale
delle assicurazioni sociali è retta dal principio inquisitorio. Il Tribunale
accerta d'ufficio, con la collaborazione delle parti, i fatti rilevanti per il
giudizio, assume le prove necessarie e le apprezza liberamente ed il giudice
delegato ha facoltà di ricorrere a mezzi probatori non indicati dalle parti o
di rinunciare all'assunzione di mezzi probatori che le parti hanno notificato.
È dunque compito del giudice chiarire d'ufficio in modo corretto e completo i
fatti giuridicamente rilevanti.
Questo principio
non è tuttavia incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle
parti di collaborare (DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti). Questo
obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti
si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere
ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza
o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le
conseguenze dell'assenza di prove.
L'obbligo di accertamento d'ufficio dei fatti, correlato
dal dovere di collaborazione delle parti, non rende comunque privo d'efficacia
il principio secondo cui l'onere della prova incombe alla parte che da
un fatto deriva un suo diritto e del conseguente fardello in caso di mancata
prova. L'art. 8 CC prevede infatti che, ove la legge non disponga altrimenti,
chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita
deve fornirne la prova.
In
concreto, chiamati a produrre eventuali prove e la documentazione necessaria,
segnatamente quella relativa ai reali accordi tra RI 2 e RI 1, in particolare
per quanto concerne l’organizzazione, la retribuzione ed il finanziamento del
lavoro svolto dal 2013 al 2015, gli insorgenti hanno trasmesso al TCA numerosa
documentazione (cfr. allegati al doc. VII), aggiungendo che potrebbero “essere
prodotti chili di documenti e citati decine di testi, ma ciò può avere senso
solo se noti gli specifici contesti se del caso ancora da chiarire maggiormente”
ed hanno affermato di essere a completa disposizione “se necessario o utile
anche a comparire personalmente presso il TCA”. Essi non hanno invece
prodotto copia delle loro dichiarazioni e tassazioni fiscali.
Questo Tribunale, che
rammenta come le parti sono già state sentite nel corso della procedura in data
8 giugno 2017 (cfr. consid. 1.8), rileva che l’Alta Corte ha già
avuto modo di precisare che non può essere chiesta in termini generici l’assunzione
di prove, ritenuto che è preciso dovere delle parti indicare con esattezza le
prove atte a dimostrare le circostanze da essa invocate (cfr. sentenza H 258/03
del 14 aprile 2005, consid. 3.3: “[…] Con riferimento alla pretesa necessità
di richiamare dall'Ufficio esecuzioni e fallimenti l'incarto concernente
"le esecuzioni promosse ed ogni altro atto ed incarti relativi ai
contributi dovuti e/o pagati da ditta D.________", giova qui ricordare che
non può essere richiesta in termini generici l'edizione di documentazione,
ritenuto che è preciso dovere processuale delle parti, a maggior ragione se
patrocinate da un legale, indicare con esattezza - dopo aver proceduto come lo
consente il diritto di consultazione dedotto dall'art. 8a cpv. 1 LEF (cfr.
sull'estensione di siffatto diritto: Peter, Commento basilese, no. 15 all'art.
8a LEF) - i documenti atti a dimostrare le circostanze da esse invocate (cfr.
sentenza del 23 luglio 2002 in re G., H 170/01, consid. 3.3). (….)”).
Non spetta
in altre parole al giudice chiedere continuamente ulteriore documentazione, ma
incombe semmai alla parte che intende provare un fatto procedere in modo
selettivo e mirato all’offerta e alla produzione dei mezzi di prova rilevanti
per il giudizio, indicandone partitamente gli elementi che li individuano e
caratterizzano, nonché l’obiettivo probatorio perseguito con la richiesta (cfr.
sentenza H 170/01 del 23 luglio 2002, consid. 3.3). Scopo di siffatto rigore
formale è di consentire all’autorità giudicante di valutare la rilevanza di
ogni mezzo di prova ritualmente offerto (cfr. sentenza H 170/01 del 23 luglio
2002, consid. 3.3).
Nel caso di
specie la società ricorrente è stata interpellata dalla Cassa in sede di
revisione ed il 23 novembre 2016 (doc. 20, inc. 30.2017.12), e gli insorgenti
lo sono stati dal TCA in sede di udienza (doc. VII) ed il 7 maggio 2018 (doc.
II), con concessione di un termine di 15 giorni, poi prorogato fino al 25
giugno 2018 (cfr. doc. IV e VI).
Spettava
pertanto ai ricorrenti, se ritenevano di essere in possesso di ulteriori
documenti o prove atti a suffragare le loro tesi, produrli o indicarli
precisamente, indicando la loro utilità. Non avendo agito in tal senso, questo
Tribunale può decidere sulla base della documentazione e degli accertamenti
eseguiti conformemente a quanto richiesto dalla sentenza di rinvio del TF (cfr.
anche la sentenza 8C_45/2010 del 26 marzo 2010).
2.10. Dagli
atti emerge che RI 2 dal __________ è amministratore unico della RI 1 (doc. VII
ed allegati).
La
società ha quale scopo __________.
Il
22 giugno 2018 i ricorrenti hanno ribadito che “RI 1 è stata
attiva e coinvolta in 3 promozioni immobiliari: __________ __________; __________,
__________ e __________ __________, __________. La prima era un’operazione
immobiliare propria di RI 1, mentre le altre due erano operazioni condotte dal
sig. RI 2 personalmente e nominativamente nell’ambito delle quali RI 1 è stata
chiamata ad intervenire” (doc. VII).
Gli insorgenti hanno poi
rilevato che il “__________ __________ si fonda su una progettazione da
parte dello studio di __________ di __________”, che considerata “la
mole di attività da svolgere espressamente non di competenza dei progettisti (__________),
tutte queste attività ed incombenze sono state attribuite da RI 2 ad una sua
società, RI 1, come a contratto di mandato (di direzione lavori – direzione e
coordinamento progetto – project management) 3.12.2011” ed è “quindi in
questo contesto che è stato organizzato il lavoro. RI 1 non aveva alle sue
dipendenze personale specifico. Tutta una serie di attività (quelle di natura
tecnica specialistica) sono state delegate da RI 1 a terzi. Per il resto
svariate attività sono state svolte da RI 2, che ha fatturato a RI 1 le sue
prestazioni”. Per i ricorrenti “RI 2 ha sempre operato in piena e totale
libertà e autonomia, in particolare per quanto attiene all’impiego del suo
tempo e l’organizzazione della sua attività. Nessun rapporto di subordinazione
nei confronti di RI 1, e segnatamente: nessuna necessità di stilare rapporti in
merito al lavoro eseguito, nessun obbligo di seguire direttive, ecc” (doc.
VII).
Circa il progetto “__________”,
agli atti è stato prodotto il “__________” sottoscritto il 16/22 novembre 2010 da
RI 2 da una parte e __________ dall’altra (doc. A3).
Nell’allegato 3 (doc. A5),
figurano nel minimo dettaglio le attività svolte dagli architetti (cfr. doc.
A5: “BA: V”), quelle svolte dal direttore dei lavori (doc. A5: “LB: V”) e
quelle svolte da RI 2 (doc. A5: “AG: V”).
A questo proposito, la
direzione dei lavori è stata affidata da RI 2 a RI 1.
Il 3 dicembre 2011 è infatti stato
concluso un contratto di mandato “direzione lavori – direzione e
coordinamento progetto – project management” tra RI 2 (mandante) e RI 1
(mandataria), rappresentata dall’amministratore unico RI 2 (doc. A6).
È stato precisato che il
contratto verrà ratificato dall’Assemblea generale degli azionisti della __________
poiché sottoscritto da RI 2 nella sua doppia veste di mandante e rappresentante
della mandataria.
RI 1, a cui è stata affidata
la direzione dei lavori, alla luce delle attività da svolgere (cfr. allegato 3,
doc. A5), non può di conseguenza essere ritenuta un semplice “collettore/by
pass”, come sostenuto dai ricorrenti.
Dal contratto emerge che RI 2,
proprietario del mappale __________, dove è in fase di realizzazione un
progetto di edificazione denominato “__________” (realizzazione di __________),
ha conferito allo studio di architettura __________ il mandato di
progettazione. L’incarico assunto dai progettisti è parziale. Da parte sua RI 1
ha quale scopo segnatamente __________.
Con il contratto RI 2 ha
inteso affidare a RI 1, con facoltà di subdelega, “la direzione dei lavori,
il coordinamento del progetto, il controllo amministrativo e economico del
progetto __________, ecc., ossia tutte le prestazioni non assunte dagli
architetti progettisti o da altri specialisti”.
Tra le parti si è convenuto
che RI 2 “conferisce a RI 1, che accetta, il mandato di eseguire tutte le
prestazioni nel seguito specificate, relative al progetto __________, non già assegnate
e quindi di competenza degli architetti progettisti o di altri specialisti.
Nello specifico il contratto ha per oggetto tutte le prestazioni di cui alla
distinta (all. 3), stesa sulla base delle Normative SIA (Regolamento SIA 102 –
versione 2003), non di competenza degli architetti Progettisti”.
Il contratto prevede che “le
prestazioni contrattuali assunte dalla Mandataria verranno eseguite tramite
proprio personale di RI 1, rispettivamente tramite subdelega a terzi” e che
“la mandataria ha quindi facoltà di subdelegare, in tutto o in parte, ogni
prestazione oggetto del presente contratto”.
Il contratto “avrà inizio
in data 03.12.2011 e terminerà alla fine dei lavori, a liquidazioni eseguite e
consegnata di tutta la documentazione dell’opera” ed “indicativamente la
fine del mandato dovrebbe essere il 31.12.2017”.
Per quanto concerne la
retribuzione è stato previsto che “per lo svolgimento di tutte le
prestazioni pattuite al punto 1, viene pattuito un onorario di CHF 7'000'000
(IVA e spese escluse)” e che “tutte le spese vive sopportate dalla
Mandataria verranno rifuse separatamente dal Mandante”. “La retribuzione
(onorario e spese) sarà versata per bonifico bancario come da indicazione delle
fatture emesse” e “La Mandataria presenterà al Mandante la relativa
richiesta di acconto in funzione allo stato di avanzamento dei lavori che,
previa accettazione da parte del Mandante, sarà pagata entro 30 giorni dalla
data di eccettuazione. Al termine delle prestazioni, a fine mandato, la
Mandataria presenterà un conteggio finale”.
Il contratto prevede inoltre
che la “Mandataria è tenuta ad imporre una adeguata copertura assicurativa
RC ai sub-mandatari ai quali saranno delegate parte delle prestazioni
contrattuali” e che “per la Direzione Lavori tecnica, la copertura
assicurativa dovrà essere: copertura danni corporali e materiali: CHF 5 milioni”;
“copertura per danni a opere: CHF 5 milioni”.
Per quanto concerne il
finanziamento del progetto immobiliare “__________”, il 15 giugno 2018, __________
ha confermato di aver erogato a RI 2 fr. 23'400'000 a titolo di credito
ipotecario e fr. 40'000'000 a titolo di credito di costruzione, precisando che
mutuatario e unico debitore nei confronti della banca è lo stesso ricorrente. I
crediti sono stati concessi sulla base di garanzie ipotecarie (cartelle
ipotecarie) tutte gravanti esclusivamente il mappale __________, poi costituito
in __________ tutte ancora di proprietà, tranne una già venduta a terzi, di RI
2 (doc. A13).
La stessa banca ha poi
affermato che “tutti i pagamenti effettuati a debito del conto”
intestato a RI 1 dalla sua apertura ad oggi “sono stati finanziati da
versamenti (bonifici) effettuati” da RI 2 (doc. A13).
Circa
l’attività svolta da RI 2 per la RI 1, va rammentato che, interpellata dalla
Cassa il 23 novembre 2016 con l’invito a voler trasmettere la “seguente
documentazione, già richiesta in sede di revisione”, tra cui il “chiarimento
sull’accordo tra la RI 1 e il signor RI 2 in relazione al fatto che la società
si assume direttamente delle spese di viaggio dello stesso, nonostante egli
faccia fattura in qualità di indipendente” (doc. 20, inc. 30.2017.12), il 7
dicembre 2016 la società ha precisato:
" (…)
Oltre alla promozione immobiliare indicata in precedenza, che la RI
1 ha svolto per proprio conto, la società svolge anche l’attività di Direzione
Lavori curando, per conto dei suoi clienti, diversi importanti e prestigiosi
cantieri tra i quali segnaliamo, nel corso del periodo oggetto del vostro
controllo, i seguenti:
. Condominio “__________” in __________ __________ a __________;
. Condominio “__________” in __________ __________ a __________;
Nell’ambito delle sue attività la RI 1 si avvale, oltre del
personale alle proprie dipendenze, della collaborazione di vari e competenti
professionisti tra i quali citiamo il Sig. RI 2.
Il Sig. RI 2, che agisce in qualità di libero professionista
indipendente, ha maturato una lunga ed apprezzata esperienza e dispone di una
conoscenza e di una importante rete di conoscenze nel settore edile con
particolare riferimento alle rifiniture, scelte dei materiali, arredi
d’interni, modulazioni/disposizioni dei locali, ecc..
Oltre a questo il Sig. RI 2 aiuta, consiglia ed assiste anche i
potenziali acquirenti nelle loro scelte (arredi, scelte dei materiali/mobili,
ecc.).
Le attività (rapporto di collaborazione) svolte dal Sig. RI 2 in
favore della RI 1 possono essere, succintamente, così riassunte:
Direzione dei lavori (nel senso più ampio del termine);
Coordinamento dei progetti/promozioni immobiliari;
Controllo amministrativo ed economico dei progetti;
In generale tutte le prestazioni non assunte dagli architetti
progettisti o da altri specialisti;
Assistenza e consulenza (aiuto) a 360° sia alla RI 1 (promotore)
sia ai potenziali acquirenti in tutto quanto utile e/o necessario per la
vendita delle unità abitative così come meglio descritto in precedenza come
pure l’introduzione e l’accompagnamento presso istituti bancari, Notai,
Assicurazioni, ecc. per l’istruzione delle varie e necessarie pratiche.
Per lo svolgimento di tutte le prestazioni pattuite/convenute il
Signor RI 2 fattura alla RI 1 il suo onorario. Tutte le spese vive sopportate
dal Sig. RI 2 nell’ambito dell’espletamento della sua attività in favore di RI
1 sono rifuse separatamente oppure assunte direttamente dalla stessa RI 1 come
è stato il caso per alcune spese di viaggio correlate all’operazione
immobiliare in __________.” (doc. 21, inc. 30.2017.12)
Dagli atti (doc. A2) emerge ancora che
nel 2012 RI 2, quando l’insorgente è stato ritenuto indipendente, ha fatturato
un importo lordo (ossia IVA compresa) di fr. 259'200 a RI 1 per __________ e
fr. 35'000 ad altri soggetti.
Nel 2013 il ricorrente ha
fatturato a RI 1 un importo lordo di fr. 221'400 per “__________” e di fr.
97'200 per “__________”, nonché ad altri soggetti un importo lordo di fr.
44'280.
Nel 2014 ha fatturato a RI 1
un importo lordo di fr. 367’200 per “__________” e di fr. 97'200 per “__________”,
nonché un importo lordo di fr. 44'280 ad altri soggetti.
Nel 2015 ha fatturato un
importo lordo di fr. 367'200 a RI 1 per “__________” e fr. 21'600 per “__________”,
nonché un importo lordo ad altri soggetti di fr. 124'438.75.
2.11. Alla luce di quanto sopra, della
documentazione già agli atti e degli accertamenti eseguiti in seguito alla
sentenza di rinvio, dei rapporti tra RI 2 e RI 1 (doc. A6), rispettivamente tra
RI 1 e RI 2 (doc. 21 inc. 30.2017.12), emerge in sostanza che RI 2,
proprietario di un terreno a __________, ha sottoscritto un mandato di progettazione
immobiliare con un importante studio di architettura __________.
RI 2 si è assunto
personalmente sia i debiti ipotecari che quelli di costruzione.
Egli ha poi sottoscritto un
contratto di mandato con la RI 1 (doc. A6), di cui è amministratore unico ed
azionista di riferimento tramite una struttura societaria (doc. VIII).
Il contratto di mandato
prevede che RI 1 assume, con facoltà di subdelega, la direzione dei lavori, il
coordinamento del progetto ed il controllo amministrativo ed economico del
progetto “__________”, ossia tutte le prestazioni non assunte dagli architetti
progettisti o da altri specialisti (doc. A6).
Circa il finanziamento del
contratto di mandato, RI 2 si è impegnato a versare a RI 1 un onorario di CHF
7'000'000 (IVA e spese escluse), ritenuto che tutte le spese vive sopportate
dalla società sono pagate dal mandante.
Le prestazioni sono state eseguite
tramite personale proprio di RI 1 (cfr. anche lettera del 7 dicembre
2016: “[…] Nell’ambito delle sue attività la RI 1 si avvale, oltre del
personale alle proprie dipendenze […]”, doc. 21 inc. 30.2017.12), o tramite subdelega a terzi.
La società ha assunto
una project manager per il cantiere “__________”, __________ (cfr. doc. VII,
inc. 30.2017.12: “[…] La sig. __________ è stata pure collaboratrice stipendiata
con RI 1 sempre con riferimento al cantiere siccome si occupava di questioni
amministrative, era una project manager del cantiere […]”), dal mese di
ottobre 2013, il cui salario, nel 2014 e nel 2015 ammontava a fr. 74'360 annui
(doc. 12 e 17 inc. 30.2017.12).
Nel
2015 la medesima società ha dichiarato complessivamente fr. 187'822 di salari,
tra i quali, oltre a quelli versati alla project manager ed al custode
dell’immobile sito in __________, figurano pure operai di una ditta del __________,
assunti dalla ricorrente per la posa dei parquet (cfr. doc. VII, inc.
30.2017.12: “[…] avendo un contratto di fornitura importante di posa di
parquet ma non essendo strutturata per distaccare i suoi operai all’estero si è
pensato di risolvere il problema assumendo direttamente i collaboratori
versando loro i relativi stipendi e questo sotto il cappello della RI 1 […]”).
Da
quanto emerso in sede di udienza, i salari dei dipendenti della __________ di __________,
non essendo la società __________ strutturata per distaccare i suoi operai
all’estero, sono stati versati dalla società __________ a RI 2 il quale li ha a
sua volta versati a RI 1 la quale li ha pagati agli operai __________ ed
assoggettati alla LAVS (cfr. doc. VII, inc. 30.2017.12: “[…] Il sig. RI 2
precisa che per la __________ è stata pagata per fornitura e posa personalmente
da lui mentre i salari degli operai assunti da RI 1. sono stati riversati dalla
__________ a RI 2. direttamente e da questi riversati in RI 1. per eseguire i
pagamenti”).
La
società ha poi fatto capo ad altri professionisti (cfr. lettera del 7 dicembre
2016: “[…] Nell’ambito delle sue attività la RI 1 si avvale, oltre del
personale alle proprie dipendenze, della collaborazione di vari e competenti
professionisti […]”, doc. 21 inc. 30.2017.12), le cui prestazioni sono
state pagate per il tramite del conto n. __________ denominato “prestazioni di
terzi” (cfr. doc. VII, inc. 30.2017.12).
I
ricorrenti hanno citato la __________ per le prestazioni dell’ing. __________
(doc. VII, inc. 30.2017.12).
Dagli
atti emergono ulteriori prestazioni versate ad un avvocato, sempre nell’ambito
della “direzione” lavori (cfr. doc. 19/2, inc. 30.2017.12; anno 2015
conto n. __________ [costi amministrativi e legali]).
Sempre
nel 2015 nel conto __________ “prestazioni di terzi direzione lavori”,
figurano uscite per complessivi fr. 1'123'504.75 (doc. 19/4, inc. 30.2017.12).
Una parte dei lavori è stata
affidata a RI 2 (“Direzione dei lavori (nel senso più ampio del
termine); Coordinamento dei progetti/promozioni immobiliari; Controllo
amministrativo ed economico dei progetti; In generale tutte le prestazioni non
assunte dagli architetti progettisti o da altri specialisti; Assistenza e
consulenza (aiuto) a 360° sia alla RI 1 (promotore) sia ai potenziali
acquirenti in tutto quanto utile e/o necessario per la vendita delle unità
abitative così come meglio descritto in precedenza come pure l’introduzione e
l’accompagnamento presso istituti bancari, Notai, Assicurazioni, ecc. per
l’istruzione delle varie e necessarie pratiche” (lettera del 7 dicembre
2016, doc. 21, inc. 30.2017.12).
Nel
2014 e nel 2015 ogni trimestre RI 1 ha versato a RI 2 il medesimo importo di
fr. 85'000. Nel 2013, dopo aver versato due importi di fr. 60'000, per l’ultimo
trimestre è stata prodotta una fattura di fr. 85'000.
Riassumendo, per quanto
concerne specificatamente l’attività di RI 2 in favore di RI 1 nell’ambito del
progetto “__________”, il ricorrente proprietario di un terreno, ha affidato un
mandato di progettazione ad uno studio di architettura, assumendosi i debiti
ipotecari e di costruzione e dando mandato il 3 dicembre 2011 a RI 1 di cui è
amministratore unico e azionista di riferimento, di assumere la direzione dei
lavori.
Il mandato è stato onorato da RI
2 con il versamento complessivo di un importo di fr. 7'000'000 IVA e spese
escluse.
RI 1 ha a sua volta delegato
parte del lavoro a RI 2, pagandolo regolarmente, ogni trimestre, fr. 85'000
(con l’eccezione di due versamenti di fr. 60'000 nel 2013).
2.12. Questo TCA evidenzia in primo
luogo che oggetto del contendere è unicamente il rapporto tra i due insorgenti.
Non è invece in discussione l’affiliazione come indipendente di RI 2 quando
lavora per terzi.
Il TF ha
infatti più volte rammentato che se un assicurato svolge
contemporaneamente diverse attività, occorre esaminare singolarmente ogni
reddito alfine di stabilire se deriva da attività dipendente o indipendente,
anche nell'ipotesi in cui le attività sono state svolte per la medesima società
(DTF 122 V 172 consid. 3b
con riferimenti). La giurisprudenza deve tuttavia contribuire a coordinare i
vari ambiti delle assicurazioni sociali. Se possibile va quindi evitato che
attività svolte per il medesimo datore di lavoro oppure la medesima attività
svolta per diversi mandanti vengano qualificate differentemente (DTF 119 V 164 consid.
3b).
Per cui,
rammentato che un assicurato può essere qualificato quale dipendente per
un’attività ed indipendente per un’altra (Pratique VSI 1995 pag. 145 consid.
5a; DTF 104 V 127), il fatto di essere affiliato come indipendente non implica
automaticamente che anche per i lavori svolti in favore di RI 1 RI 2 sia da
qualificare quale indipendente (cfr. sentenza H 119/04 dell’8 agosto 2005: “[…]
4.5 Il fatto poi che C.________ fosse affiliato alla Cassa
quale indipendente, nulla muta ai fini del presente giudizio. Infatti se anche
l'assicurato esercita simultaneamente più attività lavorative, come fu il caso
per l'anno 2000, si deve esaminare per ogni singola attività se la
rimunerazione percepita deriva da un'attività indipendente o dipendente, essendo
senz'altro possibile che la stessa persona svolga simultaneamente un'attività
salariata e una indipendente (Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des articles
1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS], no.
118-120 all'art. 5 LAVS).”)
Ne
segue che la circostanza che l’insorgente dispone di un’organizzazione
autonoma/propria nel senso che detiene uffici propri in via __________, dotati
di installazioni e di macchinari in uso nel ramo ed ha di conseguenza recapiti
propri ed indipendenti, che esegue a proprio nome e per proprio conto i lavori
che gli vengono assegnati dalla sua clientela, ha dei propri numeri di
telefono, fax, ha un’insegna commerciale propria, ha una propria carta da
lettera con intestazione della sua ditta/azienda, è raggiungibile su propri
recapiti, esegue regolarmente lavori anche per altri clienti acquisiti
direttamente, provvede personalmente alla fatturazione e si assume il rischio
d’incasso, non è decisivo nell’ambito del rapporto tra RI 1 e RI 2 (cfr.
sentenza H 119/04 dell’8 agosto 2005).
2.13. Il
Tribunale rileva in seguito che con sentenza H 178/05 del 24
gennaio 2007 il TF ha dovuto giudicare un caso che presenta alcune similitudini
con quello in esame (cfr. anche la sentenza H 149/06 e H 155/06 del 24
gennaio 2008 al consid. 6).
L’Alta Corte, in
quell’occasione, ha affermato:
“(…)
10.1 Alla luce di quanto sopra esposto risulta
verosimile che D.________ (ndr: persona assicurata) abbia realizzato la
progettazione dell'area V.________, facendo capo a strutture situate a
M.________ e quindi all'estero e che presumibilmente, in seguito a questa
circostanza, abbia ritenuto superfluo mantenere un permesso annuale in
Svizzera. Malgrado ciò, alla luce della giurisprudenza federale summenzionata,
il mandato in esame va sussunto quale attività lavorativa svolta in Svizzera
ritenuto che D.________ va considerato non come un qualsiasi dipendente della
ditta F.________ SA, inviato a lavorare all'estero per un determinato lasso di
tempo, bensì quale suo organo di fatto che ne determina(va) - da solo, quale
direttore e azionista unico - i destini. Malgrado D.________ sia stato assunto
dalla società anonima tramite un contratto di impiego, egli ha di fatto
dichiarato di essere il proprietario della società detenendone la totalità
delle azioni. In simili condizioni egli poteva quindi disporre della stessa
senza alcuna limitazione, essendovi in pratica non identità giuridica ma
comunque identità economica tra società e persona fisica (DTF 128 II 333 consid. 2.4). Inoltre egli ha
senz'altro pure gestito concretamente la società - malgrado tale criterio non
sia determinante per ammettere l'attività in Svizzera - per quanto concerne
l'incarico in esame relativo alla realizzazione del progetto denominato
G.________. Da un lato infatti, quale titolare della società, ha concluso un
contratto con la committente ditta V.________ Srl, e dall'altro ha eseguito
personalmente la progettazione, che la sua ditta, o meglio lui stesso, gli
aveva affidato. Altresì egli ha rappresentato la ditta V.________ Srl nei
confronti della ditta B.________. Alla luce di questi fatti la realizzazione
del progetto di M.________ appare gestito principalmente da D.________.
10.2
10.2.2 In concreto la qualifica di lavoratore
indipendente di D.________ in relazione al progetto in esame non può
essere ammessa, malgrado l'identità economica con la sua società. In
proposito la giurisprudenza ha già avuto modo di affermare che fintanto non si
registra un abuso di diritto, va rispettata l'assenza di identità giuridica tra
società anonima e suo azionista unico (DTF 128 II 333 consid. 2.4
con riferimenti; sentenza del 12 maggio 2005 in re M.M.,4C.15/2004, consid.
5.2).
Va pure precisato che in concreto non è possibile
stabilire l'eventuale rapporto di subordinazione essendo D.________ di fatto ed
economicamente sia datore di lavoro che lavoratore.
Non vi è neppure motivo di ritenere che il mandato relativo alla progettazione
dell'area V.________ si differenzi in qualche modo dalla restante attività,
considerata dipendente, svolta da D.________ quale direttore della ricorrente,
e per la quale egli viene remunerato con un salario sottoposto al pagamento di
contributi sociali in Svizzera.
Inoltre, se si fosse effettivamente trattato di
un incarico indipendente dall'attività della sua società, questo avrebbe potuto
essergli affidato direttamente, tanto più se non poteva essere realizzato
presso la ricorrente per carenza di strutture adeguate
e che egli rappresentava pure la ditta V.________ Srl. Invece il mandato è
stato affidato alla società con sede in Svizzera a cui è stato versato il
compenso e alla quale D.________ ha fatturato le proprie attività.
Del resto il Tribunale federale ha già avuto modo di
affermare che non è possibile avvalersi della realtà economica, che rappresenta
la cosiddetta "Einmanngesellschaft", per sfuggire alla forma
giuridica precedentemente scelta verosimilmente per i vantaggi che ne derivano
in altri ambiti (RDAF 1996 pag. 172, consid. 13).
Visto quanto sopra, nella misura in cui la Corte
cantonale ha concluso che i redditi conseguiti nel 2000 e 2001 da D.________ in
relazione alla progettazione dell'area V.________ derivano da un'attività
lavorativa dipendente svolta in Svizzera, il giudizio impugnato non viola il
diritto federale né si fonda su una valutazione arbitraria delle prove.”
(sottolineature del redattore)
In concreto la situazione non
è molto diversa. Le parti hanno concluso un contratto di mandato per il quale RI
2 ha conferito a RI 1 l’esecuzione di tutti i lavori non effettuati dagli
architetti, remunerandola regolarmente.
RI 1, di cui RI 2 è
amministratore unico e azionista di riferimento, ha assegnato allo stesso RI 2
l’esecuzione di parte dei lavori pagandolo con i soldi versati da RI 2.
Il finanziamento del reddito
versato a RI 2, come nel caso giudicato dal TF, avviene per il tramite del
medesimo RI 2 (“[…] Invece il mandato è stato affidato
alla società con sede in Svizzera a cui è stato versato il compenso e alla
quale D.________ [ndr: la persona assicurata] ha fatturato le proprie attività
[…]”), che in sostanza gestisce il progetto “__________”
(“[…] Alla luce di questi fatti la realizzazione del progetto di M.________
appare gestito principalmente da D.________ […]”).
Per cui gli investimenti
effettuati dal ricorrente, seppur ingenti, non sono decisivi, nel preciso caso
di specie, per qualificarlo quale indipendente.
I ricorrenti sostengono che
non vi è alcuna subordinazione di quest’ultimo nei confronti della società,
poiché non vi era necessità di stilare rapporti in merito al lavoro eseguito,
non vi era obbligo di seguire direttive od orari specifici, poteva organizzare
la propria attività come meglio voleva.
Sennonché, come stabilito dal
TF nella sentenza H 178/05 del 24 gennaio 2007 (consid. 10.2.2), in concreto non
è possibile stabilire l’eventuale rapporto di subordinazione, essendo RI 2 di
fatto ed economicamente sia datore di lavoro che lavoratore (“[…] Va pure precisato che in concreto non è possibile stabilire l'eventuale
rapporto di subordinazione essendo D.________ di fatto ed economicamente sia
datore di lavoro che lavoratore […]”). Laddove
il ricorrente sostiene di non essere vincolato da direttive della società e di
non dover allestire rapporti in merito al lavoro eseguito, questo Tribunale
rileva che l’interessato sarebbe in pratica costretto a darsi lui stesso le
direttive ed a allestire i rapporti di lavoro per sé stesso. L’identità
economica tra datore di lavoro e lavoratore, nel preciso caso di specie, fa sì
che ciò non sia possibile. Per cui il criterio della subordinazione non può
essere ritenuto valido nel preciso caso di specie quale discrimine per
stabilire se l’interessato è un lavoratore indipendente.
Inoltre, se si fosse
effettivamente trattato di un incarico indipendente dall’attività della sua
società, il cui scopo è segnatamente __________ e che gli insorgenti
ritenevano, in sede ricorsuale, un semplice collettore vuoto, il lavoro avrebbe
potuto essere eseguito direttamente da RI 2, tanto più se non poteva essere
realizzato presso la RI 1 per carenza di strutture adeguate.
Invece il mandato è stato
affidato alla RI 1 a cui è stato versato il compenso e alla quale RI 2 ha
fatturato le proprie attività (cfr. sentenza H 178/05 del 24 gennaio 2007: “[…]
Inoltre, se si fosse effettivamente trattato di un
incarico indipendente dall'attività della sua società, questo avrebbe potuto
essergli affidato direttamente, tanto più se non poteva essere realizzato
presso la ricorrente per carenza di strutture adeguate e che egli rappresentava
pure la ditta V.________ Srl. Invece il mandato è stato affidato alla società
con sede in Svizzera a cui è stato versato il compenso e alla quale D.________
ha fatturato le proprie attività […]”).
Già solo per questi motivi,
sulla base della giurisprudenza federale (sentenza H 178/05 del 24 gennaio 2007,
consid. 10.2.2), la qualifica di dipendente di RI 2 per le attività svolte in
favore della RI 1 nel biennio 2013-2015 nell’ambito del progetto “__________” deve
essere confermata (cfr. anche sentenza H 11/07 del 20 marzo 2008).
2.14. Abbondanzialmente, anche se si
volesse, per pura ipotesi di lavoro, non applicare la citata giurisprudenza
federale, questo Tribunale ritiene che vi sono numerosi elementi che fanno
nettamente propendere per un’attività dipendente rispetto ai pochi elementi
(segnatamente: affiliazione alla Cassa quale indipendente e assicurato che
detiene una propria organizzazione con uffici, locali, ecc.) in favore di
un’attività indipendente.
Nella sentenza 9C_213/2016
del 17 ottobre 2016 citata nella sentenza di rinvio, il TF al consid. 3.2 ha
ribadito che in generale è reputato salariato colui che dipende da un datore di
lavoro per quanto concerne l’organizzazione del lavoro e dal punto di vista
dell’economia dell’impresa e non sopporta il tipico rischio dell’imprenditore.
Questi principi non conducono tuttavia, da soli, a soluzioni uniformi,
applicabili schematicamente. Le manifestazioni della vita economica rivestono
forme così diverse che occorre decidere in ogni caso particolare se si è in
presenza di un’attività dipendente oppure indipendente in considerazione di
tutte le circostanze del caso. Sovente si troveranno caratteristiche di
entrambi i generi di attività: per decidere occorre stabilire quali elementi sono
preponderanti nel caso di specie.
I
principali elementi che permettono di determinare il legame di dipendenza circa
l’organizzazione del lavoro e dal punto di vista dell’economia dell’impresa
sono il diritto del datore di lavoro di dare istruzioni, il rapporto di
subordinazione del lavoratore nei suoi confronti e l’obbligo del lavoratore di
eseguire personalmente l’attività a lui affidatagli. Un altro elemento che
permette di qualificare la retribuzione quale dipendente è il fatto che si
tratta di una collaborazione regolare, ossia che il lavoratore è tenuto a
fornire regolarmente le prestazioni al medesimo datore di lavoro. Inoltre, la
possibilità per il lavoratore di organizzare il suo orario di lavoro non
significa necessariamente che si tratta di un’attività indipendente (sentenza
9C_213/2016 del 17 ottobre 2016 e sentenza 9C_1062/2010 del 5 luglio 2011,
consid. 7.2).
Il
rischio economico dell’imprenditore può essere definito come la possibilità di
incorrere in perdite di sostanza economica della società a causa di valutazioni
o comportamenti professionali inadeguati (sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile
2018, consid. 5.5.2). La giurisprudenza federale menziona molteplici indizi a
favore dell’esistenza di un tale rischio, segnatamente il fatto che la persona
in esame opera investimenti importanti, subisce le perdite, sopporta il rischio
d’incasso e delcredere, assume i costi generali, agisce in proprio nome e per
suo proprio conto, si procura lei stessa i mandati, occupa del personale e
utilizza i propri locali commerciali (sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018,
consid. 5.5.2 con riferimento alla sentenza 9C_213/2016 del 17 ottobre 2016,
consid. 3.4).
Il
rischio economico dell’imprenditore non è tuttavia da solo determinante per
giudicare circa il carattere dipendente o indipendente di un’attività. La
natura e l’estensione della dipendenza economica e organizzativa nei confronti
del mandante o del datore di lavoro possono singolarmente parlare in favore di
un’attività dipendente nelle situazioni in cui l’attività in questione non
esige, per sua natura, investimenti importanti o di far capo a personale. In
tali circostanze occorre accordare meno importanza al criterio del rischio
economico e maggior importanza a quello dell’indipendenza economica ed
organizzativa (sentenza 9C_364/2013 del 23 settembre 2013).
Nel caso di specie le attività
svolte da RI 2 per RI 1 sono attività con tipiche caratteristiche di natura
dipendente, poiché in gran parte di carattere amministrativo, e dunque, in ogni
caso, di natura subordinata (ad esempio: controllo amministrativo ed economico
dei progetti, assistenza e consulenza (aiuto) a 360° sia alla RI 1
(promotore) sia ai potenziali acquirenti in tutto quanto utile e/o necessario
per la vendita delle unità abitative come pure l’introduzione e
l’accompagnamento presso istituti bancari, Notai, Assicurazioni, ecc. per
l’istruzione delle varie e necessarie pratiche).
Egli
deve del resto eseguire le attività di direzione dei lavori non svolte da RI 1
o dai suoi dipendenti, secondo quanto dettagliatamente previsto dal contratto
del 16/22 novembre 2010 (cfr. allegato 3, doc. A5) e dunque, se si volesse, per
pura ipotesi di lavoro, prescindere dall’identità economica tra RI 2 e RI 1,
occorre concludere che vi è necessariamente un rapporto di subordinazione. Le
attività che RI 2 deve eseguire su incarico della RI 1 sono in sostanza
dettagliatamente descritte nel contratto tra RI 2 e __________ (doc. A5: “LB”;
“Lokale Bauleiter” il quale le esegue tramite i propri dipendenti o
tramite RI 2).
In secondo luogo l’interessato
non ha emesso alcuna fattura nei confronti dei clienti di RI 1, ma ha
sempre e soltanto fatturato le proprie prestazioni direttamente a quest’ultima.
Non ha pertanto sopportato alcun rischio d’incasso.
Ma
vi è di più.
Per
l’attività relativa al progetto “__________”, RI 1, dopo aver versato a RI 2
due importi di fr. 60'000, a partire dall’ultimo trimestre 2013 e per tutto il
2014 e 2015 ha erogato a RI 2, regolarmente, e meglio ogni trimestre, il medesimo
importo di fr. 85'000.
Questa
regolarità, come già rilevato in passato dal Tribunale federale in un’altra
sentenza, appare sorprendente, ritenuta la varietà delle prestazioni appena
descritte fornite dal ricorrente, che dovrebbe semmai portare all’emissione di
fatture con onorari diversificati (cfr. sentenza H 125/04 del 7 marzo 2005,
consid. 7.4:” […] En outre,
sur les quatre années en cause, les honoraires, dont le montant est un chiffre
rond, sont identiques 3 années de suite, ce qui paraît surprenant si l'on
considère qu'ils sont fixés sur la base de l'activité effectivement déployée en
faveur de l'intimée chaque année […]”).
Questo
tipo di remunerazione, per quanto concerne l’attività di direzione dei lavori,
è tipico di un’attività dipendente (cfr. sentenza H 22/90 del 1° ottobre 1990).
Non va poi dimenticato che
vi è pure una dipendenza economica di RI 2 nei confronti della società
ricorrente. Dal doc. A2 emerge infatti che nel 2013 l’interessato ha conseguito
un reddito lordo fr. 221'400 per il lavoro svolto per RI 1 per il progetto “__________”
a fronte di fatturazioni per complessivi fr. 362’880 (221'400 + 97'200 +
44'280), ossia il 61%, nel 2014 fr. 367'200 a fronte di fatturazioni
complessive per fr. 508'680 (367'200 + 97'200 + 44'280), ossia il 72%, nel 2015
di fr. 367'200 a fronte di fatturazioni per fr. 513'238.75 (367'200 + 21'600 +
124'438.75), ossia il 71%.
Per contro l’investimento
effettuato dal ricorrente e l’assunzione dei debiti ipotecari e dei crediti di
costruzione, nonché il finanziamento della RI 1 tramite il pagamento di un
onorario di fr. 7'000'000 per il mandato attribuitole, non può essere
considerato nell’ambito della valutazione del rischio imprenditoriale poiché,
come più volte rammentato, in discussione è il rapporto tra RI 1 e RI 2 e non
tra RI 2 e RI 1 (cfr. anche la sentenza H 178/05 del 24 gennaio
2007).
Infine, va rammentato che
non vi è un rischio di doppia imposizione, ritenuto che i contributi quale
indipendente dovuti da RI 2 per gli anni in esame non sono ancora stati fissati
tramite decisione formale (cfr. rispettive risposte di causa).
Alla luce di tutto quanto
sopra esposto questo Tribunale deve concludere che nell’ambito del progetto “__________”
gli elementi in favore di un’attività dipendente (rapporto di subordinazione,
assenza di rischio economico, dipendenza economica) sono nettamente
preponderanti ed hanno un peso specifico superiore rispetto a quelli in favore
di un’attività indipendente (affiliato quale indipendente, strutture tipiche
dell’attività indipendente [locali, uffici, ecc.]) e di conseguenza la
qualifica effettuata dalla Cassa va confermata.
2.15. Oltre alla ripresa degli
importi fatturati per il lavoro svolto a favore di RI 1 nell’ambito del
progetto “__________” (fr. 205'000 nel 2013, fr. 340'000 nel 2014 e fr. 340'000
nel 2015), l’amministrazione ha ripreso un importo di 30'000 per l’onorario
fatturato a RI 1 da RI 2 per l’attività svolta da luglio a dicembre 2014 e
registrato nel conto “__________” ed un importo di fr. 20'000 fatturato a RI 1 da
RI 2 nel 2015 e registrato nel conto “__________” (cfr. doc. 1, pag. 5, inc.
30.2017.12).
Con lo scritto del 22
giugno 2018 gli insorgenti hanno allegato un e-mail del 12 giugno 2018 dove
vengono riassunte le note d’onorario emesse da RI 2 nel periodo dal 2012 al
2015. Oltre agli importi fatturati nell’ambito del progetto “__________”, RI 2
ha fatturato a RI 1 ulteriori importi per prestazioni “ordinarie” (cfr.
doc. A2) concernenti lo stabile di __________: fr. 259'200 nel 2012; fr. 97'200
nel 2013; fr. 97'200 nel 2014; fr. 21'600 nel 2015. Tra queste prestazioni
figurano anche i due onorari ripresi dall’amministrazione (cfr. doc. A8: fattura
del 3 dicembre 2014 e doc. A9: fattura del 2 aprile 2015; cfr. anche plico
inserto D, inc. 30.2017.12).
Rammentato che la
revisione di RI 1 ha portato sul periodo da gennaio 2012 a dicembre 2015 (doc.
2, inc. 30.2017.12) ed accertato che la Cassa non ha ritenuto quale reddito da
attività dipendente di RI 2 quello fatturato a RI 1 per __________ __________,
le fatture del 3 dicembre 2014 (fr. 30'000) e del 2 aprile 2015 (fr. 20'000),
emesse in relazione alla medesima attività, non possono essere oggetto di
ripresa.
2.16. Alla luce di tutto quanto
sopra esposto i ricorsi vanno parzialmente accolti e gli incarti rinviati
all’amministrazione per un nuovo calcolo dei contributi sulla base di un
reddito da attività dipendente soggetto a contribuzione di fr. 885'000 (fr.
205'000 nel 2013, fr. 340'000 nel 2014 e fr. 340'000 nel 2015).
Parzialmente vincenti in
causa i ricorrenti hanno diritto a ripetibili ridotte (art. 61 LPGA).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.I ricorsi sono parzialmente
accolti.
§ Le
decisioni impugnate sono annullate e gli incarti rinviati all’amministrazione
per un nuovo calcolo dei contributi sulla base di un reddito da attività
dipendente soggetto a contribuzione di fr. 885'000 (fr. 205'000 nel 2013, fr.
340'000 nel 2014 e fr. 340'000 nel 2015).
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa CO 1
verserà ai ricorrenti, in solido, fr. 1'000 (IVA inclusa, se dovuta), a titolo
di ripetibili.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente La
segretaria
Daniele Cattaneo Stefania
Cagni