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Decisione

30.2018.9

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

23 luglio 2018Italiano75 min

Source ti.ch

Fatti

I ricorrenti, che

rammentano come RI 2 sia affiliato quale indipendente presso la medesima Cassa

dove paga i contributi sociali e sia iscritto all’albo dei fiduciari del Canton

Ticino quale immobiliarista, contestano le conclusioni dell’amministrazione

secondo cui l’interessato non sopporterebbe alcun rischio economico specifico

analogo a quello di un imprenditore, che sarebbe estraneo al rapporto

committente-esecutore del mandato e che la società ricorrente avrebbe rifuso

separatamente oppure avrebbe assunto direttamente le spese vive sopportate da RI

2 nell’ambito dell’espletamento della sua attività in favore di RI 1.

Gli insorgenti evidenziano

come la società ricorrente abbia svolto prevalentemente la sua attività con la

collaborazione anche di RI 2 su tre cantieri (promozioni immobiliari e/o

direzione lavori):

- __________ a __________,

per conto di RI 1;

- Condominio “__________”

per conto di RI 2;

- Condominio “__________”

per conto di RI 2.

La RI 1, in nome e per

proprio conto, ha ristrutturato e realizzato nel corso del biennio 2010-2012 in

__________ __________ un condominio/palazzo di cui è stata promotrice. La

proprietà dello stabile è stata trasformata nell’omonimo condominio ed

organizzata in PPP le quali sono state messe sul mercato. In quell’ambito RI 2

si è occupato solo nel corso del 2013 delle trattative di compravendita e/o

intermediazione ed ha contribuito alla concretizzazione/perfezionamento di

varie compra-vendite. Solo alcune spese riconducibili a questa promozione

immobiliare gli sono state rifuse.

Nel corso del periodo in

esame oltre alla promozione immobiliare “__________”, RI 1 per semplificazione

amministrativa (determinazione del valore/costo d’investimento) e di IVA, nel

caso specifico ha agito da collettore, ha svolto tutta una serie e moltitudine

di attività in favore di due proprietà/promozioni immobiliari personali di RI 2,

il condominio “__________” e il Condominio “__________”.

I ricorrenti evidenziano

che RI 2 è amministratore unico della RI 1 ma nella stessa svolge un duplice

ruolo/funzione, che deve essere esaminato nel suo insieme: da una parte egli

agisce come libero professionista indipendente avendo maturato una lunga

esperienza e disponendo di una conoscenza e di una importante rete (network) di

conoscenze nel settore edile con particolare riferimento alle rifiniture,

scelte dei materiali e dei fornitori. Per queste prestazioni ha fatturato alla

società fr. 205'000 più IVA nel 2013, fr. 340'000 più IVA nel 2014 e fr.

340'000 più IVA nel 2015 per lavori riguardanti preponderantemente il

cantiere/promozione “__________”.

In aggiunta è stata emessa

una fattura nel 2014 di fr. 32'400 (comprensiva di IVA), rispettivamente nel

2015 di fr. 21'600 (comprensiva di IVA) per l’amministrazione del Condominio

sito __________ __________. Tutti questi redditi, secondo i ricorrenti, vanno

assoggettati al prelievo di contributi quale indipendente.

D’altra parte RI 2 funge

da committente, segnatamente è il cliente principale della RI 1 per la

promozione immobiliare “__________”. RI 1 per tutte le attività (onorari,

prestazioni, spese) svolte e/o sostenute per RI 2, ha fatturato allo stesso,

emettendo regolari fatture, il proprio onorario, come emerge dalla cifra

d’affari che figura nei conti annuali della società ricorrente. RI 1 ha

lavorato preponderantemente per RI 2 realizzando nel 2013 e nel 2014 il 100%

della cifra d’affari con gli onorari fatturati a RI 2.

Per i ricorrenti la RI 1,

se non fosse per le semplificazioni amministrative (determinazione del

valore/costo d’investimento) e di IVA, potrebbe anche non esistere. “È solo

un by pass/collettore“. Ultimata la promozione immobiliare “__________”, la

società sarà liquidata, non ha più scopo di esistere.

Secondo i ricorrenti la RI

1 non si assume alcun rischio “delcredere” poiché tutti i rischi sono

assunti da RI 2 che a nome proprio e per proprio conto sta realizzando le

promozioni immobiliari “__________” e “__________”. La RI 1 incassa da RI 2

quanto di sua spettanza e poi provvede a ripagare i propri prestatori di

servizio tra i quali anche gli onorari di RI 2. La dipendenza economica della RI

1 nei confronti di RI 2 sarebbe di conseguenza lampante ed evidente oltre ad

essere predominante.

I ricorrenti rammentano

del resto che RI 2 dispone di un’organizzazione autonoma/propria nel senso che

detiene uffici propri in __________, dotati di installazioni e di macchinari in

uso nel ramo ed ha di conseguenza recapiti propri ed indipendenti. Egli esegue

a proprio nome e per proprio conto i lavori che gli vengono assegnati dalla sua

clientela, ha dei propri numeri di telefono, fax, ha un’insegna commerciale propria,

ha una propria carta da lettera con intestazione della sua ditta/azienda, è

raggiungibile su propri recapiti, esegue regolarmente lavori anche per altri

clienti acquisiti direttamente, provvede personalmente alla fatturazione e si

assume il rischio d’incasso. Non ha nessun vincolo, può determinare come meglio

crede gli orari e l’organizzazione del lavoro, gode di un vasto potere

decisionale e si assume il rischio economico delle proprie operazioni

immobiliari e delle proprie prestazioni, ha effettuato importanti investimenti

a lungo termine e risponde nei confronti dei propri fornitori e/o clienti.

Per la promozione

immobiliare “__________” si è assunto personalmente un debito bancario di cento

milioni di franchi.

Egli ha stipulato una

propria assicurazione di responsabilità civile ed ha un proprio numero di IVA,

promuove le sue attività con la necessaria pubblicità ed inserzioni come pure

si prende a carico i lavori attribuitigli da terzi. Tutti gli onorari fatturati

alla società ricorrente sono stati assoggettati a contribuzione IVA nel periodo

oggetto dell’ispezione della Cassa. Gli onorari fatturati alla società

ricorrente non costituiscono la preponderanza del reddito da attività lucrativa

indipendente del ricorrente. Nel 2011 è ad esempio già stato assoggettato per

un reddito da attività lucrativa indipendente di fr. 2'500'000.

Nel periodo in esame la

società ricorrente si è avvalsa, oltre che dei propri collaboratori, della

collaborazione professionale di vari liberi professionisti (architetti,

ingegneri, ecc.), tra cui RI 2 tenuto conto delle sue competenze ed esperienze

nel settore. Egli ha emesso varie fatture nei confronti della società

ricorrente per le sue prestazioni professionali (svolgimento della propria

attività professionale di consulenza) di direzione lavori svolte a favore dei

cantieri/mandati che, per semplificazioni amministrative, sono stati curati

dalla società ricorrente durante il periodo dal 2013 al 2015.

1.4. Con due distinte risposte del

24 marzo 2017 (doc. III, inc. 30.2017.12) e del 3 aprile 2017 (doc. III, inc.

30.2017.14), l’amministrazione ha proposto la reiezione dei ricorsi, rilevando

sostanzialmente che RI 2 non ha emesso alcuna fattura nei confronti dei clienti

di RI 1, ma ha sempre e soltanto chiesto il pagamento delle sue prestazioni a

quest’ultima, la quale gli ha versato importi regolari, e quindi l’interessato

non ha sopportato un rischio economico specifico analogo a quello di un

imprenditore. Secondo l’amministrazione RI 2 è estraneo al rapporto committente-esecutore

del mandato e qualora la predetta ditta non avesse incassato dai clienti quanto

di sua spettanza, avrebbe avuto quale unico interlocutore e debitore

dell’importo per il lavoro svolto la RI 1, trovandosi nella medesima posizione

dei lavoratori dipendenti che non debbono recuperare i loro crediti dai diversi

clienti dell’azienda incaricante, ma hanno un unico e solo debitore a cui

riferirsi, ossia il datore di lavoro. Dalla cifra d’affari 2013 e 2014 (la

Cassa non dispone dei dati 2015) dichiarata da RI 2, egli ha in gran parte

lavorato per la società ricorrente (61% nel 2013 e 79% nel 2014). Non vi è

dubbio, per l’amministrazione, circa la sua dipendenza economica nei confronti

della RI 1. L’amministrazione ribadisce che la società ha rifuso separatamente

oppure assunto direttamente le spese vive sopportate da RI 2 nell’ambito

dell’espletamento dell’attività in favore di RI 1.

1.5. Il 12 aprile 2017 RI 2 ha

inoltrato ulteriori prove (doc. V inc. 30.2017.14) ribadendo che RI 1 realizza

l’integralità della sua cifra d’affari (fatturato) con il suo solo ed unico

cliente (ossia lo stesso RI 2), rilevando che l’assoggettamento IVA della

società è iniziato il 1° aprile 2013 quando ha ricevuto il mandato “__________”

da RI 2 e sostenendo che quest’ultimo non avrebbe potuto emettere fatture nei

confronti dei clienti della RI 1 poiché avrebbe altrimenti dovuto emettere

fatture nei confronti di sé stesso.

1.6. Il 28 aprile 2017 (doc. IX,

inc. 30.2017.14) la Cassa ha affermato che quale amministratore unico della RI

1, RI 2 ha di fatto agito, “svolgendo l’attività di direzione lavori,

coordinamento dei progetti/promozioni immobiliari, controllo amministrativo ed

economico dei progetti, assistenza e consulenza (aiuto) a 360 gradi sia alla RI

1 (promotore) sia ai potenziali acquirenti in tutto quanto utile e/o necessario

per la vendita delle unità abitative come pure l’introduzione e

l’accompagnamento degli stessi presso istituti bancari, notai assicurazioni,

ecc. per l’istruzione delle varie e necessarie pratiche emettendo delle

regolari fatture trimestrali nei confronti di RI 1, ritenute attività salariata”

e che “la fattispecie in esame riguarda soltanto le prestazioni fatturate

dal sig. RI 2 alla RI 1”, poiché “abbiamo la seguente situazione: la RI

1 è una persona giuridica; il signor RI 2 riveste la funzione di suo

amministratore; la RI 1 ha un committente nella persona del signor RI 2”.

Secondo la Cassa “quest’ultimo elemento non ha nessuna influenza sulla

ripresa effettuata dalla Cassa la quale si riferisce al rapporto RI 1/amministratore

e non RI 1/cliente. In conclusione, la Cassa rileva che il rischio economico

non può essere a capo del RI 2, come sostiene il ricorrente, in quanto la RI 1

è un’entità giuridica a sé stante”.

1.7. Con decreto del 21 aprile

2017 il Giudice delegato del TCA ha congiunto le cause e convocato le parti per

un’udienza di discussione.

1.8. L’8 giugno 2017 si è tenuta

innanzi al TCA la discussione di causa da cui è emerso:

" (…)

Il Giudice chiede spiegazioni sul ruolo della RI 1 (RI 1 qui di

seguito). La __________ è stata costituita una __________ di anni fa dagli

allora proprietari dell’immobile sito in __________. Il sig. RI 2 (RI 2 qui di

seguito) ha acquisito la __________, ha trasformato l’immobile in una PPP e ha

proceduto alla vendita delle diverse quote tranne un’ultima rimasta.

Parallelamente a partire dal 2008 con l’acquisto del fondo e dal

2011 con l’inizio del cantiere è stata iniziata l’edificazione di __________

abitative in __________ a __________, il progetto è denominato __________ (recte:

di __________) ma non esiste una __________ o una società per questo poiché

promotore è il sig. RI 2 personalmente.

Per ragioni pratiche nel corso della edificazione del fondo di __________

il sig. RI 2 ha fatturato alla RI 1 sue prestazioni alfine di conseguire

comunque dei redditi, ma principalmente per una questione di semplificazione

IVA e per il finanziamento da parte di istituti bancari.

Per dirla in altro modo il finanziamento del cantiere __________ è

fatto da capitale proprio del sig. RI 2 e da finanziamenti bancari fatti al

sig. RI 2 personalmente e non a RI 1, il sig. RI 2 ha finanziato RI 1 affinché

la stessa potesse onorare le sue prestazioni lavorative per gli importi poi

ripresi dalla Cassa. È giusto dire che sui conti di RI 1 non sono pervenuti

finanziamenti bancari e il finanziamento per onorare le fatture di RI 2 è

avvenuto per mano dello stesso destinatario finale degli importi per le ragioni

che sono state indicate.

La Cassa mette in evidenza il fatto che RI 1 dispone di

collaboratori fissi e dai conti in particolare dal __________ prestazioni di

terzi emergono fatturazioni anche di terze ditte o persone. Questo, d’avviso

della Cassa sembra smentire la costruzione appena fatta.

Il sig. RI 2 precisa che non essendo un tecnico egli ha dovuto far

capo comunque a prestazioni di terzi a suo sussidio personale sia per ragioni

pratiche che per ragioni giuridiche, sono quindi state inserite in questo conto

di prestazioni di terzi le prestazioni dalla __________ per le prestazioni

svolte dall’ing. __________.

Il sig. RI 2 fa osservare che per l’immobile in __________ vi è un

custode a ore per il condominio che viene fatturato comunque in seno alla RI 1

La Cassa evidenzia l’importanza delle cifre relative ai salari

complessivi versati dalla RI 1 che nel 2015 assommavano a fr. 187'822.--.

I ricorrenti osservano che questi importanti stipendi si

riferiscono ad una ditta del __________ (__________) di __________ che avendo

un contratto di fornitura importante di posa di parquet ma non essendo

strutturata per distaccare i suoi operai all’estero si è pensato di risolvere

il problema assumendo direttamente i collaboratori versando loro i relativi

stipendi e questo sotto il cappello della RI 1 La sig. __________ è stata pure

collaboratrice stipendiata con RI 1 sempre con riferimento al cantiere siccome

si occupava di questioni amministrative, era una project manager del cantiere.

Il sig. RI 2 precisa che per la __________ è stata pagata per

fornitura e posa personalmente da lui mentre i salari degli operai assunti da RI

1 sono stati riversati dalla __________ a RI 2 direttamente e da questi

riversati in RI 1 per eseguire i pagamenti.

Il sig. RI 2 precisa ulteriormente, che come già evidenziato nel

ricorso che RI 1 non ha uffici propri e una sua struttura. Il sig. RI 2 è

amministratore unico e azionista di riferimento per il tramite di una struttura

societaria, egli contesta il fatto che sussista una subordinazione propria ed

individuale nei confronti della __________.”

(doc. VII)

1.9. Con sentenza

30.2017.12+14 del 22 giugno 2017 il TCA ha respinto le impugnative.

1.10. Con pronunzia

9C_538/2017 del 12 aprile 2018 il Tribunale federale ha parzialmente accolto i

ricorsi interposti da RI 1 e da RI 2, ora rappresentati dall’avv. RA 1, ed ha

rinviato gli atti al Tribunale cantonale per ulteriori accertamenti. L’Alta

Corte ha affermato:

" (…)

5.1. La Corte

cantonale si è dapprima concentrata sul ruolo attivo svolto dalla RI 1, per poi

menzionare le mansioni di RI 2 nel periodo in questione, consistenti in

molteplici attività in favore della società, segnatamente la direzione lavori

nel senso più ampio del termine, il coordinamento dei progetti immobiliari, il

controllo amministrativo ed economico dei progetti, le prestazioni non assunte

dagli architetti progettisti o da altri specialisti, l'assistenza sia alla RI 1

che ai potenziali acquirenti per le transazioni immobiliari, come pure

l'introduzione e l'accompagnamento presso istituti bancari, notai,

assicurazioni, ecc. Successivamente, accertato che tutte le spese vive

sopportate da RI 2 o erano state direttamente assunte da RI 1 o a lui rifuse

separatamente, rispettivamente che per l'attività relativa al progetto "__________"

RI 1 gli aveva versato importi regolari (nello specifico nel 2013 dopo due

versamenti di fr. 60'000.-, fr. 85'000.- per l'ultimo trimestre, ammontare

versato trimestralmente anche negli anni 2014 e 2015), la Corte cantonale è

sostanzialmente giunta alla conclusione che RI 2 non si era assunto personalmente

il rischio economico e parimenti che vi era una certa sua dipendenza economica

(nel 2013 il 61 % e nel 2014 il 79 % della propria cifra d'affari era derivato

dall'attività svolta per RI 1), da cui la conferma della qualifica di

dipendente di RI 2 per il lavoro svolto in favore della società ricorrente.

5.2.1. In tal modo

la Corte cantonale ha omesso di vagliare tutti i criteri posti della

giurisprudenza, manca in particolare un qualsivoglia accertamento relativo ai

reali accordi tra RI 2 e la RI 1, concretamente come era organizzato,

retribuito, rispettivamente finanziato il lavoro svolto, come nemmeno il

Tribunale cantonale ha motivato perché in presenza di molteplici indizi è stato

optato per taluni in sfavore di altri.

5.2.2. Nemmeno può essere seguito

l'accertamento del Tribunale cantonale relativo alla disamina del criterio

dell'assunzione personale del rischio economico da parte di RI 2 -

sostanzialmente unico criterio ritenuto dai giudici cantonali e questo già di

per sé è in contrasto con la giurisprudenza sopra menzionata (cfr. consid.

5.2.1) - ritenuto quanto segue. Il rischio economico dell'imprenditore può

essere definito come la possibilità di incorrere in perdite di sostanza

economica della società a causa di valutazioni o comportamenti professionali

inadeguati. La giurisprudenza federale menziona molteplici indizi a favore

dell'esistenza di un tale rischio, segnatamente il fatto che la persona in

esame opera investimenti importanti, subisce le perdite, sopporta il rischio

d'incasso e del delcredere, assume i costi generali, agisce in proprio nome e

per suo proprio contro, si procura lei stessa i mandati, occupa del personale e

utilizza i propri locali commerciali (cfr. fra tante la sentenza 9C_213/2016

del 17 ottobre 2016 consid. 3.4).

Ora, non è possibile condividere le conclusioni

della Corte cantonale quando giunge al risultato che RI 2 non si sarebbe

assunto personalmente il rischio economico, ma che lo avrebbe fatto sopportare

alla RI 1, limitandosi ad accertare e considerare solo gli indizi riferiti

all'assunzione delle spese vive, rispettivamente al versamento regolare

d'importi per l'attività svolta per il progetto "__________". In

effetti sulla presenza o no di altri indizi, il Tribunale cantonale si è solo

limitato a menzionare in termini apodittici che "la circostanza che

l'insorgente dispone di un'organizzazione autonoma/propria nel senso che

detiene uffici propri in __________ __________, dotati di installazioni e di

macchinari in uso nel ramo e ha recapiti propri e indipendenti, che esegue a

proprio nome e per proprio conto i lavori che gli vengono assegnati dalla sua

clientela ha dei propri numeri di telefono, fax, ha un'insegna commerciale

propria, ha una propria carta da lettera con intestazione della sua

ditta/azienda, è raggiungibile su propri recapiti, esegue regolarmente lavori

anche per altri clienti acquisiti direttamente, provvede personalmente alla

fatturazione e si assume il rischio d'incasso, non è decisivo" (giudizio

impugnato, pag. 34). Il Tribunale cantonale oltre a non spiegare il motivo per

cui siffatti elementi non sarebbero decisivi, nemmeno specifica il rinvio

generico alla giurisprudenza secondo cui un assicurato può essere qualificato

quale dipendente per un'attività e indipendente per un'altra. Questo

riferimento in tale contesto non è chiaro e anzi consolida la conclusione

secondo cui l'intera fattispecie non è stata vagliata in concreto nei suoi

molteplici aspetti. In particolare manca pure un'analisi circa una eventuale

assunzione personale dei debiti bancari da parte di RI 2 per l'attività presso RI

1. Ci si riferisce anche alla promozione immobiliare "__________",

dove RI 2 pretende che il debito per oltre 100 milioni di fr sarebbe stato

assunto personalmente, mentre il Tribunale cantonale ha omesso di appurare tale

circostanza, segnatamente esso ha rinunciato, a torto, all'accertamento in

quanto a suo dire vi erano già gli estremi per concludere che quando RI 2

effettuava prestazioni per la RI 1 doveva essere qualificato come dipendente

(cfr. consid. 2.11 in fine a pag. 35 del giudizio impugnato). Non va da ultimo

nemmeno disatteso che durante l'udienza dell'8 giugno 2017 RI 2, senza essere

smentito da alcun documento agli atti, aveva menzionato che" il

finanziamento del cantiere __________ è fatto da capitale proprio del signor RI

2. e da finanziamenti bancari dati al signor RI 2. personalmente e non a RI 1.,

il signor RI 2. ha finanziato RI 1. affinché la stessa potesse onorare le sue

prestazioni lavorative per gli importi poi ripresi dalla Cassa" (cfr.

verbale d'udienza dell'8 giugno 2017).

5.3. In assenza di

un'analisi di tutti criteri posti dalla giurisprudenza per decidere la

qualifica di un'attività lucrativa, allorquando vi è la possibilità di

accertamento, non è possibile al Tribunale federale determinarsi con cognizione

di causa. Di conseguenza si impone di annullare il giudizio cantonale e

rinviare la causa al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino per nuovi

accertamenti ai sensi dei considerandi.”

1.11. Il 7 maggio 2018

il TCA ha scritto all’avv. RA 1, affermando:

" (…)

Alla luce del contenuto della sentenza di rinvio, il TCA è

chiamato ad eseguire ulteriori accertamenti.

A tale scopo, ai fini del giudizio, le chiediamo di voler produrre

quanto segue:

1. Copia delle dichiarazioni e delle tassazioni fiscali di RI 2 e

della RI 1 dal 2012 al 2015;

2. Documentazione, segnatamente bancaria, atta a comprovare che RI

2 si è assunto personalmente un debito di CHF 100 milioni per la promozione

immobiliare “__________”, nonché eventuale ulteriore documentazione relativa

all’assunzione personale di altri debiti bancari da parte di RI 2 per

l’attività svolta presso RI 1;

3. Documentazione relativa ai reali accordi tra RI 2 e RI 1, in

particolare per quanto concerne l’organizzazione, la retribuzione ed il

finanziamento del lavoro svolto dal 2013 al 2015;

4. Elenco delle attività svolte e degli importi conseguiti nella

sua qualità di indipendente da RI 2 dal 2012 al 2015, senza il lavoro eseguito

per la RI 1;

5. Eventuali ulteriori prove.

In attesa di una sua risposta entro 15 giorni, le

porgiamo i nostri migliori saluti.” (doc. II)

1.12. L’8 maggio 2018

il ricorrente ha chiesto una proroga (doc. III), concessa fino all’11 giugno

2018 (doc. IV), prolungata, in seguito alla produzione di un certificato medico

(doc. V), fino al 25 giugno 2018 (doc. VI). Il 22 giugno 2018 l’insorgente ha

prodotto un plico di documenti ed ha affermato:

" (…)

A. Accordi tra RI 2 e RI 1

1. Organizzazione

1.1. RI 1 è una società che fa capo a RI 2, di cui

egli è amministratore unico fin dal __________ (DOC. 1). RI 1 è stata attiva e

coinvolta in 3 promozioni immobiliari: __________ __________ __________; __________,

__________ e __________ __________, __________. La prima era un’operazione

immobiliare propria di RI 1, mentre le altre due erano operazioni condotte dal

sig. RI 2 personalmente e nominativamente nell’ambito delle quali RI 1 è stata

chiamata ad intervenire.

1.2. La maggior parte delle fatture in discussione

(emesse da RI 2 a carico di RI 1 nel periodo 2012-2015), è relativa al progetto

__________. Per questo motivo verranno qui di seguito anzitutto esposti accordi

organizzativi, di retribuzione e di finanziamento relativi a tale progetto, con

riserva di completare il quadro in relazione alle altre due operazioni, se

richiesto dal Tribunale.

In ogni caso si allega (DOC. 2), per l’attività

indipendente 2012/2015 di RI 2, la suddivisione allestita da __________ __________

del fatturato lordo tra: i) RI 1 per via __________; ii) RI 1 per “__________” __________

e iii) altri oggetti.

1.3. Il progetto __________ si fonda su una

progettazione da parte dello studio di Architettura __________ di __________.

Trattasi di cosiddetti __________ di fama mondiale. Al contratto (DOC. 3)

stipulato nel 2010 (limitato solo al 51% della prestazione SIA completa) erano

allegati condizioni generali, organigrammi da completare e suddivisione

generale dei compiti delle prestazioni di competenza __________ e direzione

locale dei lavori (DOC. 4), nonché una dettagliatissima descrizione di

ripartizione di competenze (DOC. 5) tra __________, direzione locale dei lavori

(__________) e Committente/Direttore di __________.

È quindi sulla base di quest’ultimo documento in

particolare che è stata impostata l’intera attività del progetto/cantiere, del

tutto inusuale ed eccezionale per la realtà ticinese.

1.4. Considerata la mole di attività da svolgere

espressamente non di competenza dei progettisti (__________), tutte queste

attività ed incombenze sono state attribuite da RI 2 ad una sua società, RI 1,

come a contratto di mandato (di direzione lavori – direzione e coordinamento

progetto – project management) 3.12.2011 (DOC. 6). Al contratto erano appunto

allegati i documenti precedentemente citati (DOC. 3-4-5).

1.5. È quindi in questo contesto che è stato

organizzato il lavoro. RI 1 non aveva alle sue dipendenze personale specifico.

Tutta una serie di attività (quelle di natura tecnica specialistica) sono state

delegate da RI 1 a terzi. Per il resto svariate attività sono state svolte da RI

2, che ha fatturato a RI 1 le sue prestazioni.

1.6. In tale contesto, RI 2 ha sempre operato in

piena e totale libertà e autonomia, in particolare per quanto attiene

all’impiego del suo tempo e l’organizzazione della sua attività. Nessun

rapporto di subordinazione nei confronti di RI 1, e segnatamente: nessuna

necessità di stilare rapporti in merito al lavoro eseguito, nessun obbligo di seguire

direttive, ecc.

2. Retribuzione

2.1. La retribuzione (riferita al __________ __________)

è stata stabilita nell’ambito del contratto DOC. 6. Su tale base RI 2 ha

emesso, come tutti gli altri terzi attivi sul progetto per incarico di RI 1, le

sue fatture a carico di quest’ultima.

In allegato si producono tutte le fatture emesse da RI

2 a carico di RI 1 negli anni 2013 – 2015 (nel 2012 non è stata emessa alcuna

fattura per il progetto __________ – la prima fattura risale al 25.06.2015),

(…)

Tutte le fatture emesse da RI 2 riguardanti il

cantiere __________ sono specificatamente intestate “RI 1 Direzione lavori”.

2.2. In relazione alle modalità di pagamento delle

suddette fatture, RI 1 in data 13.05.2013 ha aperto un apposito conto bancario,

specificatamente rubricato __________, per tutti i pagamenti riguardanti

prestazioni fondate sulla base del contratto DOC. 6.

(…)

2.3. (…) La suddetta documentazione dimostra

pertanto come, dal profilo economico, RI 1 si era ed è organizzata in modo tale

da aver suddiviso specificamente e chiaramente le attività che è stata chiamata

a remunerare per il Cantiere __________, sulla base del contratto DOC. 6,

distinguendole in particolare da tutte le altre sue attività.

3. Finanziamento (della retribuzione)

3.1. Come risulta dagli estratti conto DOC. 10 –

DOC. 11 – DOC. 12, tali conti sono stati esclusivamente alimentati da versamenti

solo di RI 2. Il primo in data 15.05.2013 di CHF 60'000.- all’apertura del

primo conto presso __________, poi a seguire a dipendenza delle necessità di

pagamento di RI 1, per incarichi conferiti sulla base del contratto DOC. 6,

richiedeva al suo mandante (RI 2) di versare sui conti i fondi necessari, a

titolo di acconti sul contratto DOC. 6, per poter saldare il dovuto.

La suddetta documentazione dimostra pertanto come

tutte le fatture DOC. 7 – DOC. 8 – DOC. 9, emesse da RI 2 a carico di RI 1 e intestate

“RI 1 Direzione lavori”, sono state pagate solo tramite versamenti di RI 2

medesimo effettuati a titolo di acconti a favore di RI 1 sulla base del

contratto di mandato DOC. 6. La circostanza, già palese sulla base dei DOC. 10

–DOC. 11 – DOC. 12, è ulteriormente confermata da __________ nella

dichiarazione qui prodotta quale DOC. 13.

3.2. Tutte le fatture emesse da RI 2, per attività

indipendente relative al cantiere __________, a carico di RI 1 sono quindi di

fatto e concretamente state pagate da RI 2 medesimo, a mezzo degli acconti

versati a RI 1 relativi al contratto DOC. 6. Tutta l’operazione di cui a tale

contratto è stata del tutto neutra per RI 1, che non ne ha tratto alcun utile o

beneficio.

4. Conclusione (sui reali accordi di RI 2 RI 1)

Tutti gli elementi concretamente evidenziati dal TF

nell’ambito della sua sentenza 12 aprile 2018 (organizzazione – retribuzione –

finanziamento) dimostrano come gli accordi reali tra RI 2 sono stati impostati

e posti in essere su base del tutto indipendente.

B. Rischio economico

1. Finanziamento

Quale DOC. 13 si produce in originale, la dichiarazione

15 giugno 2018 della __________, con allegati i contratti di credito ipotecario

e di credito di costruzione sottoscritti tra RI 2 e la banca.

I termini del finanziamento dell’intera operazione

sono specificati e riportati al pto. 4 del contratto di credito di costruzione.

L’investimento totale (al 31.12.2012) era previsto

in CHF 115'120'000.— di cui CHF 51'720'000.— mezzi propri di RI 2 e CHF

63’4000'000.— crediti ipotecari concessi a RI 2.

2. Debiti ipotecari

Sempre sulla base del DOC. 13, come già detto, i

debiti ipotecari a carico di RI 2, per l’operazione __________, ammontavano

complessivamente a CHF 63'400'000.--. Come attestato dai contratti e dalla __________

stessa nella sua dichiarazione, unico debitore è RI 2 e i crediti sono

garantiti da cartelle ipotecarie gravanti proprietà (tranne una già venduta)

tutte (ancora) di proprietà RI 2.

3. Conclusione

Tutto il rischio economico ed imprenditoriale

dell’operazione __________ è esclusivamente a carico del sig. RI 2,

personalmente.

C. Osservazioni (alla richiesta atti 7 maggio 2018)

1. La documentazione prodotta in allegato evade le

richieste 2, 3 e 4 di cui allo scritto 7 maggio 2018 (con la precisazione

esposta al p.to A.1.2). Per la richiesta 4, le attività svolte e gli importi

conseguiti sono desumibili dal DOC. 2.

Le dichiarazioni e tassazioni fiscali confermano

quanto già dimostrato dagli atti allegati. Per RI 2 gli importi di cui alle

fatture DOC. 7 – 8 – 9 imposte quali redditi da attività indipendente; e per RI

1 i saldi bancari di cui ai conti DOC. 10 – 11 – 12. Nella misura in cui il TCA

non dovesse ritenere i documenti prodotti sufficienti per gli accertamenti

imposti dal TF, ovviamente la documentazione richiesta è a disposizione, meglio

tuttavia, anche per facilitare la comprensione della fattispecie da parte del

tribunale, se con preventiva indicazione delle poste o documenti specifici

ancora richiesti.

2. Idem per eventuali ulteriori prove (pto. 5

lettera 7 maggio 2018).

RI 2 (come pure RI 1) dispone di una quantità di

documentazione proporzionata alla complessità del cantiere/__________.

Potrebbero quindi essere prodotti chili di documenti e citati decine di testi,

ma ciò può avere senso solo se noti gli specifici contesti se del caso ancora

da chiarire maggiormente.

In ogni caso il sottoscritto legale ed il sig. RI 2

sono a completa disposizione del tribunale, se necessario o utile anche a

comparire personalmente presso il TCA.” (doc. VII)

1.13. Chiamata a

visionare la documentazione prodotta e ad esprimersi entro il 12 luglio 2018

(doc. VIII), la Cassa il 2 luglio 2018 si è riconfermata integralmente nella

risposta di causa del 24 marzo 2017 e nelle osservazioni del 28 aprile 2017

(doc. IX). Lo scritto è stato inviato ai ricorrenti per conoscenza (doc. X).

Considerandi

in

ordine

2.1

RI

2.

sostiene che la Cassa non avrebbe debitamente considerato le censure da lui

sollevate in sede di opposizione, limitandosi ad un copia ed incolla della

decisione su opposizione emessa nei confronti di RI 1.

Ai

sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per

costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare

essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di

una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i

fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere

visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di

prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (STFA del 29 giugno 2006

nella causa J. e D., H 97/04; DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b,

127.

III 578 consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b; cfr. riguardo al previgente art.

4.

cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF

126.

I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi

citate).

Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo

per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da

un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le

ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del

provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di

permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione

medesima. Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo

esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi

delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla

decisione (sentenza del 24 gennaio 2007, U 397/05, con riferimenti; DTF 129 I

232.

consid. 3.2).

Nel

caso di specie non è ravvisabile una violazione del diritto di essere sentito.

L’amministrazione nella decisione su opposizione del 23 febbraio 2017 (doc. A,

inc. 30.2017.14) ha tenuto conto delle censure sollevate il 22 febbraio 2017

(doc. E), e con una decisione di complessive 7 pagine, ha spiegato le ragioni

per le quali ha confermato la ripresa salariale.

Il

ricorrente ha potuto comprendere le motivazioni alla base della qualifica

dell’attività svolta, tant’è che le ha contestate in sede giudiziaria con un

ricorso a questo Tribunale.

Egli

ha poi ancora potuto esprimersi in sede di udienza, l’8 giugno 2017 (doc. VII,

inc. 30.2017.12).

Ne

segue che il suo diritto di essere sentito è stato ampiamente salvaguardato.

Va

del resto rammentato che una violazione del diritto di essere sentito è

sanabile se l'interessato, come in concreto, riceve la possibilità di

esprimersi dinanzi a un'autorità di ricorso che gode del pieno potere di esame

sui fatti e sul diritto (DTF 135 I 279 consid. 2.6.1 pag. 285; 124 V 180

consid. 4a pag. 183).

Nel

caso di specie, il TCA dispone di un pieno potere di esame in tal senso (cfr.

anche sentenza 8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3) e, in applicazione

del principio inquisitorio, può assumere le prove che ritiene necessarie per il

chiarimento della fattispecie (art. 61 lett. c LPGA).

Non

va infine dimenticato che il TF ha già avuto modo di stabilire che è possibile

prescindere da un rinvio della causa all'amministrazione se una simile

operazione si esaurirebbe in uno sterile esercizio procedurale e

procrastinerebbe inutilmente il processo in contrasto con l'interesse - di pari

rango del diritto di essere sentito - della parte ad essere giudicata

celermente (DTF 132 V 387 consid. 5.1 pag. 390 con riferimenti, cfr. anche

sentenza 9C_937/2011 del 9 luglio 2012, consid. 2.3).

Il TCA può pertanto entrare

nel merito del ricorso.

nel merito

2.2

Sono assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale

sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che

hanno il loro domicilio civile nella Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).

A norma dell'art.

3.

cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto

che esercitano un'attività lucrativa.

In applicazione

dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano

un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da

qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.

Secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS,

il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a

dipendenza d'altri per un tempo determinato o indeterminato.

I contributi AVS

degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono

determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a

dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS).

Per l'art. 10 LPGA, è

considerato salariato chi per un lavoro dipendente riceve un salario

determinante secondo la pertinente legge.

L'art. 12 LPGA prevede che è

considerato lavoratore indipendente chi non consegue un reddito dall'esercizio

di un'attività di salariato (cpv. 1). Un indipendente può essere

contemporaneamente anche un salariato, se consegue un reddito per un lavoro

dipendente (cpv. 2).

Per quanto concerne la

qualifica dell'attività esercitata da un assicurato, l'allora Tribunale

federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale Federale) ha

precisato che gli accordi, le dichiarazioni delle parti, la natura dal profilo

del diritto civile del contratto vincolante un assicurato a un datore di

lavoro, in materia di AVS, possono fornire indizi ma non sono elementi decisivi

per stabilire se una persona esercita un'attività lucrativa a titolo dipendente

o indipendente (sentenza 9C_308/2017 del 17 maggio 2018, consid. 4.2 e 6.1,

destinata a pubblicazione; sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid.

4.

; sentenza H 322/03 dell'11 marzo 2005; sentenza H 31/04 del 21 marzo 2005).

In particolare, insolite

costruzioni di diritto civile che devono servire a motivare un certo statuto di

contribuzione qui non hanno alcun valore (sentenza 9C_308/2017 del 17 maggio

2018.

destinata a pubblicazione).

2.3

Di

principio si deve ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS,

quando una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne

l'impiego del tempo o l'organizzazione del lavoro. Un altro indizio può essere

dato da un rapporto di dipendenza economica oppure dal fatto che l'assicurato

non sopporti il rischio economico a carico del datore di lavoro, il quale

dirige la sua impresa e ne assume la responsabilità.

Questi princìpi non comportano

comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita economica

infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è necessario

lasciare alla prassi delle autorità amministrative e alla prudenza dei Giudici

il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di fronte ad

attività indipendente. La decisione sarà determinata generalmente dalla

priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il rischio

sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni diverse (sentenza

9C_308/2017 del 17 maggio 2018 destinata a pubblicazione, sentenza H 279/00 del

16.

dicembre 2002; DTF 123 V 162 consid. 1, DTF 122 V 171 consid. 3a, pag. 172

consid. 3c e pag. 283 consid. 2a; DTF 119 V 161 consid. 2 e la giurisprudenza

ivi citata). Per poter decidere si dovrà vedere quali sono gli elementi

predominanti nel caso concreto (sentenza H 59/00 del 18 settembre 2000).

2.4

Secondo

la giurisprudenza del TFA ([dal 1° gennaio 2007: TF] ricapitolata in DTF 122 V

169.

e DTF 122 V 284 consid. 2b; Pratique VSI 2001 pag. 252) i criteri

caratteristici di un’attività indipendente sono ad esempio: investimenti di una

certa importanza fatti dall’assicurato, utilizzo di locali propri e impiego di

personale proprio (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b). Il

rischio economico imprenditoriale sussiste quando, indipendentemente dal

risultato dell’attività, le spese generali incorse sono sopportate

dall’assicurato (RCC 1986 pag. 331 consid. 2d, RCC 1986 pag. 120 consid. 2b).

Un altro indizio di un’attività lucrativa indipendente è l’esercizio, a nome

proprio e per proprio conto, contemporaneo di diverse attività per altrettante

società, senza che vi sia un rapporto di dipendenza con le stesse (RCC 1982

pag. 176). A riguardo, non è la possibilità giuridica di accettare dei lavori

di diversi mandanti che è determinante, ma la situazione effettiva di ogni

singolo mandato (RCC 1982 pag. 208).

Si è in presenza di un’attività

dipendente quando le caratteristiche di un contratto di lavoro sono adempiute,

vale a dire quando l’assicurato fornisce un lavoro entro un termine

prestabilito, è economicamente dipendente dal “datore di lavoro” e, durante

l’attività svolta, è integrato nell’azienda di quest’ultimo, e non può

praticamente esercitare un’altra attività lucrativa (Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 12a edizione, pag.

34.

segg.; Vischer, Der

Arbeitsvertrag, SPR VII/1, pag. 306 citati in: Pratique VSI 1996 pag. 258

consid. 3c). Costituiscono indizi in questo senso l’esistenza di un piano di

lavoro, la necessità di stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la

dipendenza dalle infrastrutture sul luogo del lavoro (RCC 1982 pag. 176). Il

rischio economico dell’assicurato, in questo caso, risiede nella dipendenza

(esclusiva) dal risultato del lavoro personale (RCC 1986 pag. 126 consid. 2b;

RCC 1986 pag. 347 consid. 2d) o, in caso di attività regolare, nel fatto che

nell'eventualità di una cessazione di questo rapporto di lavoro, egli si trovi

in una situazione simile a quella di un salariato che perde il suo impiego (DTF

119.

V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b).

L’allora

Tribunale federale delle assicurazioni ha inoltre precisato che la

comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il Giudice delle

assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli

importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono

un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993 pag. 242 segg.; Greber/Duc/ Scartazzini,

Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse

et survivants (LAVS), pag. 313, n. 149 ad art. 9 LAVS).

2.5

Il TFA (dal 1° gennaio

2007: TF) ha pure stabilito che la qualifica dell'assicurato come dipendente o

indipendente non dipende dal fatto puramente formale della sua affiliazione

avvenuta d'ufficio o su richiesta personale dell'interessato in una o

nell'altra categoria. L'affiliazione di un assicurato, anche se formalmente

confermata dalla Cassa di compensazione, come tale non lo qualifica definitivamente,

in quanto lo scopo principale dell'affiliazione è quello di assicurare la

persona che esercita un'attività lucrativa e non di qualificarne lo stato

professionale definitivamente.

Solo la natura di tale

attività, considerata nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è

determinante ai fini della qualificazione. Non può quindi essere escluso a

priori che un assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione come

indipendente, eserciti un'attività di natura dipendente (Pratique VSI 1993 pag.

226.

consid. 3c = DTF 119 V 165).

Dispositivo

Per questi motivi, un

assicurato può essere qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro

e indipendente per un altro lavoro. In questi casi per ogni reddito bisogna

esaminare se proviene da un’attività dipendente o no (Pratique VSI 1995 pag.

145 consid. 5a; DTF 104 V 127).

2.6. Nella più recente

giurisprudenza il TF ha avuto modo di rammentare che occorre tenere presente

che la circostanza che un assicurato, all'inizio della sua attività

indipendente, svolga un lavoro principalmente per un solo committente, è usuale

(cfr. sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.1, nonché sentenza H

155/04 del 1° febbraio 2005, consid. 4.3) e che il processo, in atto ormai da

anni, del mutamento economico e sociale impone un cambiamento radicale e celere

del modo di agire e pensare un’attività lavorativa indipendente. Asserire che

la regolarità nel pagamento e nel quantum sia sintomo di dipendenza significa

fondare il proprio convincimento su stereotipi preconcetti e avulsi dalla

complessa realtà economica (sentenza H 82/05 del 30 gennaio 2007, consid. 4.3).

Per

quanto concerne l’investimento, poco importante, in mezzi propri, il Tribunale

federale ha già evidenziato che per natura certe attività, in particolare nel

settore dei servizi, non necessitano di investimenti importanti. In tali casi,

ai fini della qualifica dello statuto, va quindi posto l’accento sul criterio

della dipendenza organizzativo-lavorativa e non su quello del rischio aziendale

(Pratique VSI 2001 pag. 55 consid. 6b pag. 60 con riferimenti; sentenza H

194/05 del 19 marzo 2007, consid. 5.2).

In

linea di principio è reputato dipendente chi è condizionato dal suo datore di

lavoro in merito all’organizzazione del lavoro, rispettivamente dal punto di

vista economico dell’impresa e non sopporta un rischio imprenditoriale

specifico (sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 4.2; sentenza

9C_213/2016 del 17 ottobre 2016, consid. 3.2 con riferimenti).

A

questo proposito il TF ha recentemente rammentato che “il rischio economico

dell’imprenditore può essere definito come la possibilità di incorrere in

perdite di sostanza economica della società a causa di valutazioni o

comportamenti professionali inadeguati” (sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile

2018, consid. 5.5.2). La giurisprudenza federale menziona molteplici indizi a

favore dell’esistenza di un tale rischio, segnatamente il fatto che la persona

in esame opera investimenti importanti, subisce le perdite, sopporta il rischio

d’incasso e delcredere, assume i costi generali, agisce in proprio nome e per

suo proprio conto, si procura lei stessa i mandati, occupa del personale e

utilizza i propri locali commerciali (sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018,

consid. 5.5.2 con riferimento alla sentenza 9C_213/2016 del 17 ottobre 2016,

consid. 3.4).

Questi

principi non comportano comunque da soli soluzioni applicabili in modo uniforme

e schematico. Poiché in molti casi vi sono vari elementi di entrambe le

attività, la decisione deve spesso ricercare quali siano gli aspetti che

prevalgono nel caso di specie (sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid.

4.2; sentenza 9C_527/2017 del 26 gennaio 2018, consid. 4.1).

Laddove

gli elementi in favore di un’attività dipendente ed indipendente si

equivalgono, vanno considerate anche le esigenze di coordinazione di cui

occorre tenere conto in relazione ad assicurati che esercitano

contemporaneamente diverse attività lavorative per diversi o per il medesimo

mandante o datore di lavoro (sentenza 9C_1029/2012 del 27 marzo 2013, consid.

2.2; DTF 123 V 161 consid. 4a pag. 167; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007,

consid. 7.4). Se possibile va infatti evitato che diverse attività per il

medesimo mandante o datore di lavoro, rispettivamente che la medesima attività

per diversi mandanti o datori di lavoro, vengano qualificate in maniera

differente, in parte a titolo dipendente e in parte a titolo indipendente (DTF

119 V 161 consid. 3b pag. 164; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid.

7.4, sentenza H 12/04 del 17 febbraio 2005, consid. 3 e 4.2.3 con riferimenti).

2.7. Per quanto concerne

l’attività di direzione dei lavori, va segnalato che l’allora TFA (dal 1°

gennaio 2007: TF) in una sentenza del 1° ottobre 1990 nella causa S. (H 22/90),

a proposito dell'attività svolta da un architetto per una SA nell'arco di circa

due anni durante i quali percepiva un importo mensile netto di fr. 5'000 ha

confermato la qualifica di dipendente dell'interessato affermando in

particolare:

" (…)

3.- Die Vorinstanz, welche die angefochtene Nachzahlungsverfügung

bestätigte, ging zu Recht davon aus, dass Y für die hier fragliche Tätigkeit

als Bauführer entgegen seiner Behauptung kein spezifisches Unternehmerrisiko

trug. Wie das BSV zutreffend festhält, hat er keine vertraglichen Abmachungen mit

dem Bauherrn wie z. B. Rückbehalt von Garantiesummen oder Hinweise auf seine

Haftung für Schäden aus nicht vertrags- oder termingerechter Bauausführung im

Sinne von ZAK 1984 s. 223 Erw. 5 dargetan. Es fehlt somit der Nachweis einer

Garantierisikos gegenüber dem Bauherrn (vgl. Käser, Unterstellung und

Beitragswesen in der obligatorischen AHV, Rz 4.30). Ferner vermag weder die

eigene schriftliche Bestätigung des Beschewerdeführers, die Sozialabgaben

selber getragen zu haben, noch die entsprechende Darstellung der Vertreterin

der Firma im vorinstanzlichen Verfahern, die Stellung von Y als

Selbständigerwerbender sei "unumstritten", den Nachweis selbständiger

Erwerbstätigkeit zu erbringen. Es handelt sich hiebei um eine zivilrechtliche

Vereinbarung, welche die öffentlichrechtliche Qualifikation eines Einkommens in

der Sozialversicherung nicht zu beeinflussen vermag. Ebenso unmassgeblich ist

der Umstand, dass der Beschwerdeführer sein monatliches Entgelt von jeweils

genau Fr. 5000.-- in Form von Honoraren in Rechnung stellte. Auch wurde nicht

dargetan, dass der Beschwerdeführer in betriebswirtschaftlicher bzw.

arbeitsorganisatorischer Hinsicht von der Firma unabhängig war. Ferner erweist

sich die Berufung auf die Gewerbefreiheit und die persönliche Freiheit im vorliegenden

Zusammenhang als unbehelflich. Schliesslich kann entgegen der Darstellung in

der verwaltungsgerichtsbeschwerde nicht von einer willkürlichen Abänderung des

Status als Selbständigerwerbender die Rede sein. Auch die weiteren Einwendungen

in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde vermögen nichts daran zu ändern, dass der

vorinstanzliche Entscheid und die angefochtene Nachzahlungsverfügung zu Recht

bestehen."

2.8. Circa

l’attività svolta da un amministratore per la propria società, in DTF 105 V 113

l’allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha stabilito che l’attività quale organo

di una persona giuridica va qualificata, di principio, di attività dipendente.

Occorre tuttavia distinguere quelle attività che la persona assicurata non

svolge nella sua funzione di organo per la persona giuridica; così un avvocato,

membro del CdA (e dunque qualificato come dipendente della società) può essere

contemporaneamente attivo quale avvocato indipendente della medesima società

(cfr. Kieser, Alters- und Hinterlassenenversicherung, 3a edizione 2012, n. 91

ad art. 5, pag. 75; cfr. anche DTF 133 V 498). Per qualificare l’importo

conseguito si deve stabilire se l’attività, per cui è versato l’ammontare in

discussione, è legata alla qualità di organo della società oppure se il suo esercizio

è indipendente da questa funzione (Kieser, op. cit., n. 115 ad art. 5, pag. 80).

A questo proposito il

marginale 2040 delle direttive sul salario determinante nell’AVS/AI e nelle IPG

(DSD) prevede, con riferimento alla citata DTF 105 V 113, che un assicurato che è organo di una persona

giuridica può trovarsi anche in situazione dipendente o indipendente nei suoi

confronti (così p. es. l’impresario edile, l’avvocato, il fiduciario, il

contabile che fanno parte del consiglio d’amministrazione di una società

anonima). Se questi agisce in qualità di terzo nei confronti della società, il

guadagno che ne deriva è considerato reddito di un’attività lucrativa

indipendente. Per qualificare l’indennità si deve vedere se l’attività, per cui

è versata, è legata alla qualità di organo della società oppure se il suo

esercizio è indipendente da questa funzione.

Va qui evidenziato che con

sentenza del 10 gennaio 1973 pubblicata in RCC 1973, pag. 397 l’allora TFA ha

affermato che un consulente contabile, membro del consiglio di amministrazione

di una società fiduciaria, che compie dei lavori per conto di questa affidati

da suoi clienti, deve essere reputato come impiegato della società fiduciaria.

Cfr. anche la sentenza H

125/04 del 7 marzo 2005.

2.9. In

concreto oggetto del contendere è la questione di sapere se per l’attività

svolta da RI 2 in favore di RI 1 dal 2013 al 2015, segnatamente nell’ambito del

progetto “__________”, l’importo complessivo di fr. 935'000 conseguito in

quegli anni va qualificato quale reddito da attività dipendente oppure da

attività indipendente.

Conformemente

alla sentenza di rinvio 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, il 7 maggio 2018 il TCA

ha interpellato gli insorgenti (doc. II), chiedendo loro di trasmettere quanto richiesto

dal TF sulla base dei consid. 5.2.1, nonché 5.2.2 pag. 6 ultima frase e pag. 7.

RI

1, che era già stata interpellata in sede di revisione e con scritto del 23

novembre 2016 dalla Cassa (cfr. doc. 20, inc. 30.2017.12) circa eventuali

accordi tra la società e RI 2, ed aveva risposto il 7 dicembre 2016 (doc. 21

inc. 30.2017.12) e RI 2 stesso, hanno prodotto documentazione relativa al

rapporto tra RI 2 e RI 1 (segnatamente il contratto di mandato del 3 dicembre

2011, doc. A6).

Giova qui rammentare che la procedura dinanzi al Tribunale

delle assicurazioni sociali è retta dal principio inquisitorio. Il Tribunale

accerta d'ufficio, con la collaborazione delle parti, i fatti rilevanti per il

giudizio, assume le prove necessarie e le apprezza liberamente ed il giudice

delegato ha facoltà di ricorrere a mezzi probatori non indicati dalle parti o

di rinunciare all'assunzione di mezzi probatori che le parti hanno notificato.

È dunque compito del giudice chiarire d'ufficio in modo corretto e completo i

fatti giuridicamente rilevanti.

Questo principio

non è tuttavia incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle

parti di collaborare (DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti). Questo

obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti

si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere

ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza

o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le

conseguenze dell'assenza di prove.

L'obbligo di accertamento d'ufficio dei fatti, correlato

dal dovere di collaborazione delle parti, non rende comunque privo d'efficacia

il principio secondo cui l'onere della prova incombe alla parte che da

un fatto deriva un suo diritto e del conseguente fardello in caso di mancata

prova. L'art. 8 CC prevede infatti che, ove la legge non disponga altrimenti,

chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita

deve fornirne la prova.

In

concreto, chiamati a produrre eventuali prove e la documentazione necessaria,

segnatamente quella relativa ai reali accordi tra RI 2 e RI 1, in particolare

per quanto concerne l’organizzazione, la retribuzione ed il finanziamento del

lavoro svolto dal 2013 al 2015, gli insorgenti hanno trasmesso al TCA numerosa

documentazione (cfr. allegati al doc. VII), aggiungendo che potrebbero “essere

prodotti chili di documenti e citati decine di testi, ma ciò può avere senso

solo se noti gli specifici contesti se del caso ancora da chiarire maggiormente”

ed hanno affermato di essere a completa disposizione “se necessario o utile

anche a comparire personalmente presso il TCA”. Essi non hanno invece

prodotto copia delle loro dichiarazioni e tassazioni fiscali.

Questo Tribunale, che

rammenta come le parti sono già state sentite nel corso della procedura in data

8 giugno 2017 (cfr. consid. 1.8), rileva che l’Alta Corte ha già

avuto modo di precisare che non può essere chiesta in termini generici l’assunzione

di prove, ritenuto che è preciso dovere delle parti indicare con esattezza le

prove atte a dimostrare le circostanze da essa invocate (cfr. sentenza H 258/03

del 14 aprile 2005, consid. 3.3: “[…] Con riferimento alla pretesa necessità

di richiamare dall'Ufficio esecuzioni e fallimenti l'incarto concernente

"le esecuzioni promosse ed ogni altro atto ed incarti relativi ai

contributi dovuti e/o pagati da ditta D.________", giova qui ricordare che

non può essere richiesta in termini generici l'edizione di documentazione,

ritenuto che è preciso dovere processuale delle parti, a maggior ragione se

patrocinate da un legale, indicare con esattezza - dopo aver proceduto come lo

consente il diritto di consultazione dedotto dall'art. 8a cpv. 1 LEF (cfr.

sull'estensione di siffatto diritto: Peter, Commento basilese, no. 15 all'art.

8a LEF) - i documenti atti a dimostrare le circostanze da esse invocate (cfr.

sentenza del 23 luglio 2002 in re G., H 170/01, consid. 3.3). (….)”).

Non spetta

in altre parole al giudice chiedere continuamente ulteriore documentazione, ma

incombe semmai alla parte che intende provare un fatto procedere in modo

selettivo e mirato all’offerta e alla produzione dei mezzi di prova rilevanti

per il giudizio, indicandone partitamente gli elementi che li individuano e

caratterizzano, nonché l’obiettivo probatorio perseguito con la richiesta (cfr.

sentenza H 170/01 del 23 luglio 2002, consid. 3.3). Scopo di siffatto rigore

formale è di consentire all’autorità giudicante di valutare la rilevanza di

ogni mezzo di prova ritualmente offerto (cfr. sentenza H 170/01 del 23 luglio

2002, consid. 3.3).

Nel caso di

specie la società ricorrente è stata interpellata dalla Cassa in sede di

revisione ed il 23 novembre 2016 (doc. 20, inc. 30.2017.12), e gli insorgenti

lo sono stati dal TCA in sede di udienza (doc. VII) ed il 7 maggio 2018 (doc.

II), con concessione di un termine di 15 giorni, poi prorogato fino al 25

giugno 2018 (cfr. doc. IV e VI).

Spettava

pertanto ai ricorrenti, se ritenevano di essere in possesso di ulteriori

documenti o prove atti a suffragare le loro tesi, produrli o indicarli

precisamente, indicando la loro utilità. Non avendo agito in tal senso, questo

Tribunale può decidere sulla base della documentazione e degli accertamenti

eseguiti conformemente a quanto richiesto dalla sentenza di rinvio del TF (cfr.

anche la sentenza 8C_45/2010 del 26 marzo 2010).

2.10. Dagli

atti emerge che RI 2 dal __________ è amministratore unico della RI 1 (doc. VII

ed allegati).

La

società ha quale scopo __________.

Il

22 giugno 2018 i ricorrenti hanno ribadito che “RI 1 è stata

attiva e coinvolta in 3 promozioni immobiliari: __________ __________; __________,

__________ e __________ __________, __________. La prima era un’operazione

immobiliare propria di RI 1, mentre le altre due erano operazioni condotte dal

sig. RI 2 personalmente e nominativamente nell’ambito delle quali RI 1 è stata

chiamata ad intervenire” (doc. VII).

Gli insorgenti hanno poi

rilevato che il “__________ __________ si fonda su una progettazione da

parte dello studio di __________ di __________”, che considerata “la

mole di attività da svolgere espressamente non di competenza dei progettisti (__________),

tutte queste attività ed incombenze sono state attribuite da RI 2 ad una sua

società, RI 1, come a contratto di mandato (di direzione lavori – direzione e

coordinamento progetto – project management) 3.12.2011” ed è “quindi in

questo contesto che è stato organizzato il lavoro. RI 1 non aveva alle sue

dipendenze personale specifico. Tutta una serie di attività (quelle di natura

tecnica specialistica) sono state delegate da RI 1 a terzi. Per il resto

svariate attività sono state svolte da RI 2, che ha fatturato a RI 1 le sue

prestazioni”. Per i ricorrenti “RI 2 ha sempre operato in piena e totale

libertà e autonomia, in particolare per quanto attiene all’impiego del suo

tempo e l’organizzazione della sua attività. Nessun rapporto di subordinazione

nei confronti di RI 1, e segnatamente: nessuna necessità di stilare rapporti in

merito al lavoro eseguito, nessun obbligo di seguire direttive, ecc” (doc.

VII).

Circa il progetto “__________”,

agli atti è stato prodotto il “__________” sottoscritto il 16/22 novembre 2010 da

RI 2 da una parte e __________ dall’altra (doc. A3).

Nell’allegato 3 (doc. A5),

figurano nel minimo dettaglio le attività svolte dagli architetti (cfr. doc.

A5: “BA: V”), quelle svolte dal direttore dei lavori (doc. A5: “LB: V”) e

quelle svolte da RI 2 (doc. A5: “AG: V”).

A questo proposito, la

direzione dei lavori è stata affidata da RI 2 a RI 1.

Il 3 dicembre 2011 è infatti stato

concluso un contratto di mandato “direzione lavori – direzione e

coordinamento progetto – project management” tra RI 2 (mandante) e RI 1

(mandataria), rappresentata dall’amministratore unico RI 2 (doc. A6).

È stato precisato che il

contratto verrà ratificato dall’Assemblea generale degli azionisti della __________

poiché sottoscritto da RI 2 nella sua doppia veste di mandante e rappresentante

della mandataria.

RI 1, a cui è stata affidata

la direzione dei lavori, alla luce delle attività da svolgere (cfr. allegato 3,

doc. A5), non può di conseguenza essere ritenuta un semplice “collettore/by

pass”, come sostenuto dai ricorrenti.

Dal contratto emerge che RI 2,

proprietario del mappale __________, dove è in fase di realizzazione un

progetto di edificazione denominato “__________” (realizzazione di __________),

ha conferito allo studio di architettura __________ il mandato di

progettazione. L’incarico assunto dai progettisti è parziale. Da parte sua RI 1

ha quale scopo segnatamente __________.

Con il contratto RI 2 ha

inteso affidare a RI 1, con facoltà di subdelega, “la direzione dei lavori,

il coordinamento del progetto, il controllo amministrativo e economico del

progetto __________, ecc., ossia tutte le prestazioni non assunte dagli

architetti progettisti o da altri specialisti”.

Tra le parti si è convenuto

che RI 2 “conferisce a RI 1, che accetta, il mandato di eseguire tutte le

prestazioni nel seguito specificate, relative al progetto __________, non già assegnate

e quindi di competenza degli architetti progettisti o di altri specialisti.

Nello specifico il contratto ha per oggetto tutte le prestazioni di cui alla

distinta (all. 3), stesa sulla base delle Normative SIA (Regolamento SIA 102 –

versione 2003), non di competenza degli architetti Progettisti”.

Il contratto prevede che “le

prestazioni contrattuali assunte dalla Mandataria verranno eseguite tramite

proprio personale di RI 1, rispettivamente tramite subdelega a terzi” e che

“la mandataria ha quindi facoltà di subdelegare, in tutto o in parte, ogni

prestazione oggetto del presente contratto”.

Il contratto “avrà inizio

in data 03.12.2011 e terminerà alla fine dei lavori, a liquidazioni eseguite e

consegnata di tutta la documentazione dell’opera” ed “indicativamente la

fine del mandato dovrebbe essere il 31.12.2017”.

Per quanto concerne la

retribuzione è stato previsto che “per lo svolgimento di tutte le

prestazioni pattuite al punto 1, viene pattuito un onorario di CHF 7'000'000

(IVA e spese escluse)” e che “tutte le spese vive sopportate dalla

Mandataria verranno rifuse separatamente dal Mandante”. “La retribuzione

(onorario e spese) sarà versata per bonifico bancario come da indicazione delle

fatture emesse” e “La Mandataria presenterà al Mandante la relativa

richiesta di acconto in funzione allo stato di avanzamento dei lavori che,

previa accettazione da parte del Mandante, sarà pagata entro 30 giorni dalla

data di eccettuazione. Al termine delle prestazioni, a fine mandato, la

Mandataria presenterà un conteggio finale”.

Il contratto prevede inoltre

che la “Mandataria è tenuta ad imporre una adeguata copertura assicurativa

RC ai sub-mandatari ai quali saranno delegate parte delle prestazioni

contrattuali” e che “per la Direzione Lavori tecnica, la copertura

assicurativa dovrà essere: copertura danni corporali e materiali: CHF 5 milioni”;

“copertura per danni a opere: CHF 5 milioni”.

Per quanto concerne il

finanziamento del progetto immobiliare “__________”, il 15 giugno 2018, __________

ha confermato di aver erogato a RI 2 fr. 23'400'000 a titolo di credito

ipotecario e fr. 40'000'000 a titolo di credito di costruzione, precisando che

mutuatario e unico debitore nei confronti della banca è lo stesso ricorrente. I

crediti sono stati concessi sulla base di garanzie ipotecarie (cartelle

ipotecarie) tutte gravanti esclusivamente il mappale __________, poi costituito

in __________ tutte ancora di proprietà, tranne una già venduta a terzi, di RI

2 (doc. A13).

La stessa banca ha poi

affermato che “tutti i pagamenti effettuati a debito del conto”

intestato a RI 1 dalla sua apertura ad oggi “sono stati finanziati da

versamenti (bonifici) effettuati” da RI 2 (doc. A13).

Circa

l’attività svolta da RI 2 per la RI 1, va rammentato che, interpellata dalla

Cassa il 23 novembre 2016 con l’invito a voler trasmettere la “seguente

documentazione, già richiesta in sede di revisione”, tra cui il “chiarimento

sull’accordo tra la RI 1 e il signor RI 2 in relazione al fatto che la società

si assume direttamente delle spese di viaggio dello stesso, nonostante egli

faccia fattura in qualità di indipendente” (doc. 20, inc. 30.2017.12), il 7

dicembre 2016 la società ha precisato:

" (…)

Oltre alla promozione immobiliare indicata in precedenza, che la RI

1 ha svolto per proprio conto, la società svolge anche l’attività di Direzione

Lavori curando, per conto dei suoi clienti, diversi importanti e prestigiosi

cantieri tra i quali segnaliamo, nel corso del periodo oggetto del vostro

controllo, i seguenti:

. Condominio “__________” in __________ __________ a __________;

. Condominio “__________” in __________ __________ a __________;

Nell’ambito delle sue attività la RI 1 si avvale, oltre del

personale alle proprie dipendenze, della collaborazione di vari e competenti

professionisti tra i quali citiamo il Sig. RI 2.

Il Sig. RI 2, che agisce in qualità di libero professionista

indipendente, ha maturato una lunga ed apprezzata esperienza e dispone di una

conoscenza e di una importante rete di conoscenze nel settore edile con

particolare riferimento alle rifiniture, scelte dei materiali, arredi

d’interni, modulazioni/disposizioni dei locali, ecc..

Oltre a questo il Sig. RI 2 aiuta, consiglia ed assiste anche i

potenziali acquirenti nelle loro scelte (arredi, scelte dei materiali/mobili,

ecc.).

Le attività (rapporto di collaborazione) svolte dal Sig. RI 2 in

favore della RI 1 possono essere, succintamente, così riassunte:

Direzione dei lavori (nel senso più ampio del termine);

Coordinamento dei progetti/promozioni immobiliari;

Controllo amministrativo ed economico dei progetti;

In generale tutte le prestazioni non assunte dagli architetti

progettisti o da altri specialisti;

Assistenza e consulenza (aiuto) a 360° sia alla RI 1 (promotore)

sia ai potenziali acquirenti in tutto quanto utile e/o necessario per la

vendita delle unità abitative così come meglio descritto in precedenza come

pure l’introduzione e l’accompagnamento presso istituti bancari, Notai,

Assicurazioni, ecc. per l’istruzione delle varie e necessarie pratiche.

Per lo svolgimento di tutte le prestazioni pattuite/convenute il

Signor RI 2 fattura alla RI 1 il suo onorario. Tutte le spese vive sopportate

dal Sig. RI 2 nell’ambito dell’espletamento della sua attività in favore di RI

1 sono rifuse separatamente oppure assunte direttamente dalla stessa RI 1 come

è stato il caso per alcune spese di viaggio correlate all’operazione

immobiliare in __________.” (doc. 21, inc. 30.2017.12)

Dagli atti (doc. A2) emerge ancora che

nel 2012 RI 2, quando l’insorgente è stato ritenuto indipendente, ha fatturato

un importo lordo (ossia IVA compresa) di fr. 259'200 a RI 1 per __________ e

fr. 35'000 ad altri soggetti.

Nel 2013 il ricorrente ha

fatturato a RI 1 un importo lordo di fr. 221'400 per “__________” e di fr.

97'200 per “__________”, nonché ad altri soggetti un importo lordo di fr.

44'280.

Nel 2014 ha fatturato a RI 1

un importo lordo di fr. 367’200 per “__________” e di fr. 97'200 per “__________”,

nonché un importo lordo di fr. 44'280 ad altri soggetti.

Nel 2015 ha fatturato un

importo lordo di fr. 367'200 a RI 1 per “__________” e fr. 21'600 per “__________”,

nonché un importo lordo ad altri soggetti di fr. 124'438.75.

2.11. Alla luce di quanto sopra, della

documentazione già agli atti e degli accertamenti eseguiti in seguito alla

sentenza di rinvio, dei rapporti tra RI 2 e RI 1 (doc. A6), rispettivamente tra

RI 1 e RI 2 (doc. 21 inc. 30.2017.12), emerge in sostanza che RI 2,

proprietario di un terreno a __________, ha sottoscritto un mandato di progettazione

immobiliare con un importante studio di architettura __________.

RI 2 si è assunto

personalmente sia i debiti ipotecari che quelli di costruzione.

Egli ha poi sottoscritto un

contratto di mandato con la RI 1 (doc. A6), di cui è amministratore unico ed

azionista di riferimento tramite una struttura societaria (doc. VIII).

Il contratto di mandato

prevede che RI 1 assume, con facoltà di subdelega, la direzione dei lavori, il

coordinamento del progetto ed il controllo amministrativo ed economico del

progetto “__________”, ossia tutte le prestazioni non assunte dagli architetti

progettisti o da altri specialisti (doc. A6).

Circa il finanziamento del

contratto di mandato, RI 2 si è impegnato a versare a RI 1 un onorario di CHF

7'000'000 (IVA e spese escluse), ritenuto che tutte le spese vive sopportate

dalla società sono pagate dal mandante.

Le prestazioni sono state eseguite

tramite personale proprio di RI 1 (cfr. anche lettera del 7 dicembre

2016: “[…] Nell’ambito delle sue attività la RI 1 si avvale, oltre del

personale alle proprie dipendenze […]”, doc. 21 inc. 30.2017.12), o tramite subdelega a terzi.

La società ha assunto

una project manager per il cantiere “__________”, __________ (cfr. doc. VII,

inc. 30.2017.12: “[…] La sig. __________ è stata pure collaboratrice stipendiata

con RI 1 sempre con riferimento al cantiere siccome si occupava di questioni

amministrative, era una project manager del cantiere […]”), dal mese di

ottobre 2013, il cui salario, nel 2014 e nel 2015 ammontava a fr. 74'360 annui

(doc. 12 e 17 inc. 30.2017.12).

Nel

2015 la medesima società ha dichiarato complessivamente fr. 187'822 di salari,

tra i quali, oltre a quelli versati alla project manager ed al custode

dell’immobile sito in __________, figurano pure operai di una ditta del __________,

assunti dalla ricorrente per la posa dei parquet (cfr. doc. VII, inc.

30.2017.12: “[…] avendo un contratto di fornitura importante di posa di

parquet ma non essendo strutturata per distaccare i suoi operai all’estero si è

pensato di risolvere il problema assumendo direttamente i collaboratori

versando loro i relativi stipendi e questo sotto il cappello della RI 1 […]”).

Da

quanto emerso in sede di udienza, i salari dei dipendenti della __________ di __________,

non essendo la società __________ strutturata per distaccare i suoi operai

all’estero, sono stati versati dalla società __________ a RI 2 il quale li ha a

sua volta versati a RI 1 la quale li ha pagati agli operai __________ ed

assoggettati alla LAVS (cfr. doc. VII, inc. 30.2017.12: “[…] Il sig. RI 2

precisa che per la __________ è stata pagata per fornitura e posa personalmente

da lui mentre i salari degli operai assunti da RI 1. sono stati riversati dalla

__________ a RI 2. direttamente e da questi riversati in RI 1. per eseguire i

pagamenti”).

La

società ha poi fatto capo ad altri professionisti (cfr. lettera del 7 dicembre

2016: “[…] Nell’ambito delle sue attività la RI 1 si avvale, oltre del

personale alle proprie dipendenze, della collaborazione di vari e competenti

professionisti […]”, doc. 21 inc. 30.2017.12), le cui prestazioni sono

state pagate per il tramite del conto n. __________ denominato “prestazioni di

terzi” (cfr. doc. VII, inc. 30.2017.12).

I

ricorrenti hanno citato la __________ per le prestazioni dell’ing. __________

(doc. VII, inc. 30.2017.12).

Dagli

atti emergono ulteriori prestazioni versate ad un avvocato, sempre nell’ambito

della “direzione” lavori (cfr. doc. 19/2, inc. 30.2017.12; anno 2015

conto n. __________ [costi amministrativi e legali]).

Sempre

nel 2015 nel conto __________ “prestazioni di terzi direzione lavori”,

figurano uscite per complessivi fr. 1'123'504.75 (doc. 19/4, inc. 30.2017.12).

Una parte dei lavori è stata

affidata a RI 2 (“Direzione dei lavori (nel senso più ampio del

termine); Coordinamento dei progetti/promozioni immobiliari; Controllo

amministrativo ed economico dei progetti; In generale tutte le prestazioni non

assunte dagli architetti progettisti o da altri specialisti; Assistenza e

consulenza (aiuto) a 360° sia alla RI 1 (promotore) sia ai potenziali

acquirenti in tutto quanto utile e/o necessario per la vendita delle unità

abitative così come meglio descritto in precedenza come pure l’introduzione e

l’accompagnamento presso istituti bancari, Notai, Assicurazioni, ecc. per

l’istruzione delle varie e necessarie pratiche” (lettera del 7 dicembre

2016, doc. 21, inc. 30.2017.12).

Nel

2014 e nel 2015 ogni trimestre RI 1 ha versato a RI 2 il medesimo importo di

fr. 85'000. Nel 2013, dopo aver versato due importi di fr. 60'000, per l’ultimo

trimestre è stata prodotta una fattura di fr. 85'000.

Riassumendo, per quanto

concerne specificatamente l’attività di RI 2 in favore di RI 1 nell’ambito del

progetto “__________”, il ricorrente proprietario di un terreno, ha affidato un

mandato di progettazione ad uno studio di architettura, assumendosi i debiti

ipotecari e di costruzione e dando mandato il 3 dicembre 2011 a RI 1 di cui è

amministratore unico e azionista di riferimento, di assumere la direzione dei

lavori.

Il mandato è stato onorato da RI

2 con il versamento complessivo di un importo di fr. 7'000'000 IVA e spese

escluse.

RI 1 ha a sua volta delegato

parte del lavoro a RI 2, pagandolo regolarmente, ogni trimestre, fr. 85'000

(con l’eccezione di due versamenti di fr. 60'000 nel 2013).

2.12. Questo TCA evidenzia in primo

luogo che oggetto del contendere è unicamente il rapporto tra i due insorgenti.

Non è invece in discussione l’affiliazione come indipendente di RI 2 quando

lavora per terzi.

Il TF ha

infatti più volte rammentato che se un assicurato svolge

contemporaneamente diverse attività, occorre esaminare singolarmente ogni

reddito alfine di stabilire se deriva da attività dipendente o indipendente,

anche nell'ipotesi in cui le attività sono state svolte per la medesima società

(DTF 122 V 172 consid. 3b

con riferimenti). La giurisprudenza deve tuttavia contribuire a coordinare i

vari ambiti delle assicurazioni sociali. Se possibile va quindi evitato che

attività svolte per il medesimo datore di lavoro oppure la medesima attività

svolta per diversi mandanti vengano qualificate differentemente (DTF 119 V 164 consid.

3b).

Per cui,

rammentato che un assicurato può essere qualificato quale dipendente per

un’attività ed indipendente per un’altra (Pratique VSI 1995 pag. 145 consid.

5a; DTF 104 V 127), il fatto di essere affiliato come indipendente non implica

automaticamente che anche per i lavori svolti in favore di RI 1 RI 2 sia da

qualificare quale indipendente (cfr. sentenza H 119/04 dell’8 agosto 2005: “[…]

4.5 Il fatto poi che C.________ fosse affiliato alla Cassa

quale indipendente, nulla muta ai fini del presente giudizio. Infatti se anche

l'assicurato esercita simultaneamente più attività lavorative, come fu il caso

per l'anno 2000, si deve esaminare per ogni singola attività se la

rimunerazione percepita deriva da un'attività indipendente o dipendente, essendo

senz'altro possibile che la stessa persona svolga simultaneamente un'attività

salariata e una indipendente (Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des articles

1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS], no.

118-120 all'art. 5 LAVS).”)

Ne

segue che la circostanza che l’insorgente dispone di un’organizzazione

autonoma/propria nel senso che detiene uffici propri in via __________, dotati

di installazioni e di macchinari in uso nel ramo ed ha di conseguenza recapiti

propri ed indipendenti, che esegue a proprio nome e per proprio conto i lavori

che gli vengono assegnati dalla sua clientela, ha dei propri numeri di

telefono, fax, ha un’insegna commerciale propria, ha una propria carta da

lettera con intestazione della sua ditta/azienda, è raggiungibile su propri

recapiti, esegue regolarmente lavori anche per altri clienti acquisiti

direttamente, provvede personalmente alla fatturazione e si assume il rischio

d’incasso, non è decisivo nell’ambito del rapporto tra RI 1 e RI 2 (cfr.

sentenza H 119/04 dell’8 agosto 2005).

2.13. Il

Tribunale rileva in seguito che con sentenza H 178/05 del 24

gennaio 2007 il TF ha dovuto giudicare un caso che presenta alcune similitudini

con quello in esame (cfr. anche la sentenza H 149/06 e H 155/06 del 24

gennaio 2008 al consid. 6).

L’Alta Corte, in

quell’occasione, ha affermato:

“(…)

10.1 Alla luce di quanto sopra esposto risulta

verosimile che D.________ (ndr: persona assicurata) abbia realizzato la

progettazione dell'area V.________, facendo capo a strutture situate a

M.________ e quindi all'estero e che presumibilmente, in seguito a questa

circostanza, abbia ritenuto superfluo mantenere un permesso annuale in

Svizzera. Malgrado ciò, alla luce della giurisprudenza federale summenzionata,

il mandato in esame va sussunto quale attività lavorativa svolta in Svizzera

ritenuto che D.________ va considerato non come un qualsiasi dipendente della

ditta F.________ SA, inviato a lavorare all'estero per un determinato lasso di

tempo, bensì quale suo organo di fatto che ne determina(va) - da solo, quale

direttore e azionista unico - i destini. Malgrado D.________ sia stato assunto

dalla società anonima tramite un contratto di impiego, egli ha di fatto

dichiarato di essere il proprietario della società detenendone la totalità

delle azioni. In simili condizioni egli poteva quindi disporre della stessa

senza alcuna limitazione, essendovi in pratica non identità giuridica ma

comunque identità economica tra società e persona fisica (DTF 128 II 333 consid. 2.4). Inoltre egli ha

senz'altro pure gestito concretamente la società - malgrado tale criterio non

sia determinante per ammettere l'attività in Svizzera - per quanto concerne

l'incarico in esame relativo alla realizzazione del progetto denominato

G.________. Da un lato infatti, quale titolare della società, ha concluso un

contratto con la committente ditta V.________ Srl, e dall'altro ha eseguito

personalmente la progettazione, che la sua ditta, o meglio lui stesso, gli

aveva affidato. Altresì egli ha rappresentato la ditta V.________ Srl nei

confronti della ditta B.________. Alla luce di questi fatti la realizzazione

del progetto di M.________ appare gestito principalmente da D.________.

10.2

10.2.2 In concreto la qualifica di lavoratore

indipendente di D.________ in relazione al progetto in esame non può

essere ammessa, malgrado l'identità economica con la sua società. In

proposito la giurisprudenza ha già avuto modo di affermare che fintanto non si

registra un abuso di diritto, va rispettata l'assenza di identità giuridica tra

società anonima e suo azionista unico (DTF 128 II 333 consid. 2.4

con riferimenti; sentenza del 12 maggio 2005 in re M.M.,4C.15/2004, consid.

5.2).

Va pure precisato che in concreto non è possibile

stabilire l'eventuale rapporto di subordinazione essendo D.________ di fatto ed

economicamente sia datore di lavoro che lavoratore.

Non vi è neppure motivo di ritenere che il mandato relativo alla progettazione

dell'area V.________ si differenzi in qualche modo dalla restante attività,

considerata dipendente, svolta da D.________ quale direttore della ricorrente,

e per la quale egli viene remunerato con un salario sottoposto al pagamento di

contributi sociali in Svizzera.

Inoltre, se si fosse effettivamente trattato di

un incarico indipendente dall'attività della sua società, questo avrebbe potuto

essergli affidato direttamente, tanto più se non poteva essere realizzato

presso la ricorrente per carenza di strutture adeguate

e che egli rappresentava pure la ditta V.________ Srl. Invece il mandato è

stato affidato alla società con sede in Svizzera a cui è stato versato il

compenso e alla quale D.________ ha fatturato le proprie attività.

Del resto il Tribunale federale ha già avuto modo di

affermare che non è possibile avvalersi della realtà economica, che rappresenta

la cosiddetta "Einmanngesellschaft", per sfuggire alla forma

giuridica precedentemente scelta verosimilmente per i vantaggi che ne derivano

in altri ambiti (RDAF 1996 pag. 172, consid. 13).

Visto quanto sopra, nella misura in cui la Corte

cantonale ha concluso che i redditi conseguiti nel 2000 e 2001 da D.________ in

relazione alla progettazione dell'area V.________ derivano da un'attività

lavorativa dipendente svolta in Svizzera, il giudizio impugnato non viola il

diritto federale né si fonda su una valutazione arbitraria delle prove.”

(sottolineature del redattore)

In concreto la situazione non

è molto diversa. Le parti hanno concluso un contratto di mandato per il quale RI

2 ha conferito a RI 1 l’esecuzione di tutti i lavori non effettuati dagli

architetti, remunerandola regolarmente.

RI 1, di cui RI 2 è

amministratore unico e azionista di riferimento, ha assegnato allo stesso RI 2

l’esecuzione di parte dei lavori pagandolo con i soldi versati da RI 2.

Il finanziamento del reddito

versato a RI 2, come nel caso giudicato dal TF, avviene per il tramite del

medesimo RI 2 (“[…] Invece il mandato è stato affidato

alla società con sede in Svizzera a cui è stato versato il compenso e alla

quale D.________ [ndr: la persona assicurata] ha fatturato le proprie attività

[…]”), che in sostanza gestisce il progetto “__________”

(“[…] Alla luce di questi fatti la realizzazione del progetto di M.________

appare gestito principalmente da D.________ […]”).

Per cui gli investimenti

effettuati dal ricorrente, seppur ingenti, non sono decisivi, nel preciso caso

di specie, per qualificarlo quale indipendente.

I ricorrenti sostengono che

non vi è alcuna subordinazione di quest’ultimo nei confronti della società,

poiché non vi era necessità di stilare rapporti in merito al lavoro eseguito,

non vi era obbligo di seguire direttive od orari specifici, poteva organizzare

la propria attività come meglio voleva.

Sennonché, come stabilito dal

TF nella sentenza H 178/05 del 24 gennaio 2007 (consid. 10.2.2), in concreto non

è possibile stabilire l’eventuale rapporto di subordinazione, essendo RI 2 di

fatto ed economicamente sia datore di lavoro che lavoratore (“[…] Va pure precisato che in concreto non è possibile stabilire l'eventuale

rapporto di subordinazione essendo D.________ di fatto ed economicamente sia

datore di lavoro che lavoratore […]”). Laddove

il ricorrente sostiene di non essere vincolato da direttive della società e di

non dover allestire rapporti in merito al lavoro eseguito, questo Tribunale

rileva che l’interessato sarebbe in pratica costretto a darsi lui stesso le

direttive ed a allestire i rapporti di lavoro per sé stesso. L’identità

economica tra datore di lavoro e lavoratore, nel preciso caso di specie, fa sì

che ciò non sia possibile. Per cui il criterio della subordinazione non può

essere ritenuto valido nel preciso caso di specie quale discrimine per

stabilire se l’interessato è un lavoratore indipendente.

Inoltre, se si fosse

effettivamente trattato di un incarico indipendente dall’attività della sua

società, il cui scopo è segnatamente __________ e che gli insorgenti

ritenevano, in sede ricorsuale, un semplice collettore vuoto, il lavoro avrebbe

potuto essere eseguito direttamente da RI 2, tanto più se non poteva essere

realizzato presso la RI 1 per carenza di strutture adeguate.

Invece il mandato è stato

affidato alla RI 1 a cui è stato versato il compenso e alla quale RI 2 ha

fatturato le proprie attività (cfr. sentenza H 178/05 del 24 gennaio 2007: “[…]

Inoltre, se si fosse effettivamente trattato di un

incarico indipendente dall'attività della sua società, questo avrebbe potuto

essergli affidato direttamente, tanto più se non poteva essere realizzato

presso la ricorrente per carenza di strutture adeguate e che egli rappresentava

pure la ditta V.________ Srl. Invece il mandato è stato affidato alla società

con sede in Svizzera a cui è stato versato il compenso e alla quale D.________

ha fatturato le proprie attività […]”).

Già solo per questi motivi,

sulla base della giurisprudenza federale (sentenza H 178/05 del 24 gennaio 2007,

consid. 10.2.2), la qualifica di dipendente di RI 2 per le attività svolte in

favore della RI 1 nel biennio 2013-2015 nell’ambito del progetto “__________” deve

essere confermata (cfr. anche sentenza H 11/07 del 20 marzo 2008).

2.14. Abbondanzialmente, anche se si

volesse, per pura ipotesi di lavoro, non applicare la citata giurisprudenza

federale, questo Tribunale ritiene che vi sono numerosi elementi che fanno

nettamente propendere per un’attività dipendente rispetto ai pochi elementi

(segnatamente: affiliazione alla Cassa quale indipendente e assicurato che

detiene una propria organizzazione con uffici, locali, ecc.) in favore di

un’attività indipendente.

Nella sentenza 9C_213/2016

del 17 ottobre 2016 citata nella sentenza di rinvio, il TF al consid. 3.2 ha

ribadito che in generale è reputato salariato colui che dipende da un datore di

lavoro per quanto concerne l’organizzazione del lavoro e dal punto di vista

dell’economia dell’impresa e non sopporta il tipico rischio dell’imprenditore.

Questi principi non conducono tuttavia, da soli, a soluzioni uniformi,

applicabili schematicamente. Le manifestazioni della vita economica rivestono

forme così diverse che occorre decidere in ogni caso particolare se si è in

presenza di un’attività dipendente oppure indipendente in considerazione di

tutte le circostanze del caso. Sovente si troveranno caratteristiche di

entrambi i generi di attività: per decidere occorre stabilire quali elementi sono

preponderanti nel caso di specie.

I

principali elementi che permettono di determinare il legame di dipendenza circa

l’organizzazione del lavoro e dal punto di vista dell’economia dell’impresa

sono il diritto del datore di lavoro di dare istruzioni, il rapporto di

subordinazione del lavoratore nei suoi confronti e l’obbligo del lavoratore di

eseguire personalmente l’attività a lui affidatagli. Un altro elemento che

permette di qualificare la retribuzione quale dipendente è il fatto che si

tratta di una collaborazione regolare, ossia che il lavoratore è tenuto a

fornire regolarmente le prestazioni al medesimo datore di lavoro. Inoltre, la

possibilità per il lavoratore di organizzare il suo orario di lavoro non

significa necessariamente che si tratta di un’attività indipendente (sentenza

9C_213/2016 del 17 ottobre 2016 e sentenza 9C_1062/2010 del 5 luglio 2011,

consid. 7.2).

Il

rischio economico dell’imprenditore può essere definito come la possibilità di

incorrere in perdite di sostanza economica della società a causa di valutazioni

o comportamenti professionali inadeguati (sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile

2018, consid. 5.5.2). La giurisprudenza federale menziona molteplici indizi a

favore dell’esistenza di un tale rischio, segnatamente il fatto che la persona

in esame opera investimenti importanti, subisce le perdite, sopporta il rischio

d’incasso e delcredere, assume i costi generali, agisce in proprio nome e per

suo proprio conto, si procura lei stessa i mandati, occupa del personale e

utilizza i propri locali commerciali (sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018,

consid. 5.5.2 con riferimento alla sentenza 9C_213/2016 del 17 ottobre 2016,

consid. 3.4).

Il

rischio economico dell’imprenditore non è tuttavia da solo determinante per

giudicare circa il carattere dipendente o indipendente di un’attività. La

natura e l’estensione della dipendenza economica e organizzativa nei confronti

del mandante o del datore di lavoro possono singolarmente parlare in favore di

un’attività dipendente nelle situazioni in cui l’attività in questione non

esige, per sua natura, investimenti importanti o di far capo a personale. In

tali circostanze occorre accordare meno importanza al criterio del rischio

economico e maggior importanza a quello dell’indipendenza economica ed

organizzativa (sentenza 9C_364/2013 del 23 settembre 2013).

Nel caso di specie le attività

svolte da RI 2 per RI 1 sono attività con tipiche caratteristiche di natura

dipendente, poiché in gran parte di carattere amministrativo, e dunque, in ogni

caso, di natura subordinata (ad esempio: controllo amministrativo ed economico

dei progetti, assistenza e consulenza (aiuto) a 360° sia alla RI 1

(promotore) sia ai potenziali acquirenti in tutto quanto utile e/o necessario

per la vendita delle unità abitative come pure l’introduzione e

l’accompagnamento presso istituti bancari, Notai, Assicurazioni, ecc. per

l’istruzione delle varie e necessarie pratiche).

Egli

deve del resto eseguire le attività di direzione dei lavori non svolte da RI 1

o dai suoi dipendenti, secondo quanto dettagliatamente previsto dal contratto

del 16/22 novembre 2010 (cfr. allegato 3, doc. A5) e dunque, se si volesse, per

pura ipotesi di lavoro, prescindere dall’identità economica tra RI 2 e RI 1,

occorre concludere che vi è necessariamente un rapporto di subordinazione. Le

attività che RI 2 deve eseguire su incarico della RI 1 sono in sostanza

dettagliatamente descritte nel contratto tra RI 2 e __________ (doc. A5: “LB”;

“Lokale Bauleiter” il quale le esegue tramite i propri dipendenti o

tramite RI 2).

In secondo luogo l’interessato

non ha emesso alcuna fattura nei confronti dei clienti di RI 1, ma ha

sempre e soltanto fatturato le proprie prestazioni direttamente a quest’ultima.

Non ha pertanto sopportato alcun rischio d’incasso.

Ma

vi è di più.

Per

l’attività relativa al progetto “__________”, RI 1, dopo aver versato a RI 2

due importi di fr. 60'000, a partire dall’ultimo trimestre 2013 e per tutto il

2014 e 2015 ha erogato a RI 2, regolarmente, e meglio ogni trimestre, il medesimo

importo di fr. 85'000.

Questa

regolarità, come già rilevato in passato dal Tribunale federale in un’altra

sentenza, appare sorprendente, ritenuta la varietà delle prestazioni appena

descritte fornite dal ricorrente, che dovrebbe semmai portare all’emissione di

fatture con onorari diversificati (cfr. sentenza H 125/04 del 7 marzo 2005,

consid. 7.4:” […] En outre,

sur les quatre années en cause, les honoraires, dont le montant est un chiffre

rond, sont identiques 3 années de suite, ce qui paraît surprenant si l'on

considère qu'ils sont fixés sur la base de l'activité effectivement déployée en

faveur de l'intimée chaque année […]”).

Questo

tipo di remunerazione, per quanto concerne l’attività di direzione dei lavori,

è tipico di un’attività dipendente (cfr. sentenza H 22/90 del 1° ottobre 1990).

Non va poi dimenticato che

vi è pure una dipendenza economica di RI 2 nei confronti della società

ricorrente. Dal doc. A2 emerge infatti che nel 2013 l’interessato ha conseguito

un reddito lordo fr. 221'400 per il lavoro svolto per RI 1 per il progetto “__________”

a fronte di fatturazioni per complessivi fr. 362’880 (221'400 + 97'200 +

44'280), ossia il 61%, nel 2014 fr. 367'200 a fronte di fatturazioni

complessive per fr. 508'680 (367'200 + 97'200 + 44'280), ossia il 72%, nel 2015

di fr. 367'200 a fronte di fatturazioni per fr. 513'238.75 (367'200 + 21'600 +

124'438.75), ossia il 71%.

Per contro l’investimento

effettuato dal ricorrente e l’assunzione dei debiti ipotecari e dei crediti di

costruzione, nonché il finanziamento della RI 1 tramite il pagamento di un

onorario di fr. 7'000'000 per il mandato attribuitole, non può essere

considerato nell’ambito della valutazione del rischio imprenditoriale poiché,

come più volte rammentato, in discussione è il rapporto tra RI 1 e RI 2 e non

tra RI 2 e RI 1 (cfr. anche la sentenza H 178/05 del 24 gennaio

2007).

Infine, va rammentato che

non vi è un rischio di doppia imposizione, ritenuto che i contributi quale

indipendente dovuti da RI 2 per gli anni in esame non sono ancora stati fissati

tramite decisione formale (cfr. rispettive risposte di causa).

Alla luce di tutto quanto

sopra esposto questo Tribunale deve concludere che nell’ambito del progetto “__________”

gli elementi in favore di un’attività dipendente (rapporto di subordinazione,

assenza di rischio economico, dipendenza economica) sono nettamente

preponderanti ed hanno un peso specifico superiore rispetto a quelli in favore

di un’attività indipendente (affiliato quale indipendente, strutture tipiche

dell’attività indipendente [locali, uffici, ecc.]) e di conseguenza la

qualifica effettuata dalla Cassa va confermata.

2.15. Oltre alla ripresa degli

importi fatturati per il lavoro svolto a favore di RI 1 nell’ambito del

progetto “__________” (fr. 205'000 nel 2013, fr. 340'000 nel 2014 e fr. 340'000

nel 2015), l’amministrazione ha ripreso un importo di 30'000 per l’onorario

fatturato a RI 1 da RI 2 per l’attività svolta da luglio a dicembre 2014 e

registrato nel conto “__________” ed un importo di fr. 20'000 fatturato a RI 1 da

RI 2 nel 2015 e registrato nel conto “__________” (cfr. doc. 1, pag. 5, inc.

30.2017.12).

Con lo scritto del 22

giugno 2018 gli insorgenti hanno allegato un e-mail del 12 giugno 2018 dove

vengono riassunte le note d’onorario emesse da RI 2 nel periodo dal 2012 al

2015. Oltre agli importi fatturati nell’ambito del progetto “__________”, RI 2

ha fatturato a RI 1 ulteriori importi per prestazioni “ordinarie” (cfr.

doc. A2) concernenti lo stabile di __________: fr. 259'200 nel 2012; fr. 97'200

nel 2013; fr. 97'200 nel 2014; fr. 21'600 nel 2015. Tra queste prestazioni

figurano anche i due onorari ripresi dall’amministrazione (cfr. doc. A8: fattura

del 3 dicembre 2014 e doc. A9: fattura del 2 aprile 2015; cfr. anche plico

inserto D, inc. 30.2017.12).

Rammentato che la

revisione di RI 1 ha portato sul periodo da gennaio 2012 a dicembre 2015 (doc.

2, inc. 30.2017.12) ed accertato che la Cassa non ha ritenuto quale reddito da

attività dipendente di RI 2 quello fatturato a RI 1 per __________ __________,

le fatture del 3 dicembre 2014 (fr. 30'000) e del 2 aprile 2015 (fr. 20'000),

emesse in relazione alla medesima attività, non possono essere oggetto di

ripresa.

2.16. Alla luce di tutto quanto

sopra esposto i ricorsi vanno parzialmente accolti e gli incarti rinviati

all’amministrazione per un nuovo calcolo dei contributi sulla base di un

reddito da attività dipendente soggetto a contribuzione di fr. 885'000 (fr.

205'000 nel 2013, fr. 340'000 nel 2014 e fr. 340'000 nel 2015).

Parzialmente vincenti in

causa i ricorrenti hanno diritto a ripetibili ridotte (art. 61 LPGA).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.I ricorsi sono parzialmente

accolti.

§ Le

decisioni impugnate sono annullate e gli incarti rinviati all’amministrazione

per un nuovo calcolo dei contributi sulla base di un reddito da attività

dipendente soggetto a contribuzione di fr. 885'000 (fr. 205'000 nel 2013, fr.

340'000 nel 2014 e fr. 340'000 nel 2015).

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa CO 1

verserà ai ricorrenti, in solido, fr. 1'000 (IVA inclusa, se dovuta), a titolo

di ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente La

segretaria

Daniele Cattaneo Stefania

Cagni