30.2019.10
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
3 luglio 2019Italiano59 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
30.2019.10-11
CS
Lugano
3 luglio 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 15 aprile 2019 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 14 marzo 2019 emanata da
CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto, in fatto
1.1. La Dr.ssa med. RI 1, nata nel
__________, __________ presso l’Ospedale __________, dal 1996 è affiliata anche
quale indipendente presso la Cassa CO 1 per la sua attività accessoria.
1.2. Con due distinte decisioni
formali del 22 maggio 2018 (allegato doc. 27), rispettivamente del 26 giugno
2018 (allegato doc. 22), la Cassa di compensazione ha fissato gli interessi
dovuti dall’interessata dal 1° gennaio 2017 al 22 maggio 2018 (per i contributi
del 2015) pari a fr. 2'845.45, rispettivamente per il periodo dal 1° gennaio
2018 al 26 giugno 2018 (per i contributi del 2016) pari a fr. 836.70, per
complessivi fr. 3'682.15.
1.3. In seguito ad uno scritto del
12 luglio 2018 dell’avv. Dott. RA 1, rappresentante dell’assicurata,
all’amministrazione, quest’ultima in data 18 luglio 2018 ha risposto,
affermando:
" (…) Nel
merito la informiamo che la signora RI 1 dall’inizio della sua affiliazione
quale indipendente paga degli acconti su un utile presumibile di CHF 15’700 da
lei dichiarato. Da questo momento in avanti la Cassa non ha mai ricevuto una
richiesta di modifica di tale reddito e di conseguenza gli acconti sono sempre
risultati insufficienti rispetto al guadagno effettivo dell’assicurata.
Ricordiamo che in base all’art. 24 cpv. 4
OAVS le persone tenute a pagare i contributi devono dare alle casse di
compensazione le indicazioni necessarie per la fissazione dei contributi
d’acconto, presentare se richiesto i giustificativi e segnalare le divergenze
sostanziali dal reddito presumibile.
Nelle dichiarazioni da lei allegate i
contributi pagati risultavano superiori in quanto tenevano conto già dei
conguagli pagati, in effetti dagli estratti annuali (cfr. allegati) si può notare
come già dal 2003 la signora si ritrovava a pagare degli acconti bassi ed alla
fine dell’anno dei conguagli molto alti con l’aggiunta di interessi di mora.
Visto quanto sopra le confermiamo le nostre
decisioni e i relativi interessi di mora”
1.4. Con atto intitolato “ricorso/opposizione”
del 24 agosto 2018 la Dr.ssa med. RI 1, sempre rappresentata dall’avv. Dott. RA
1, si è rivolta al TCA che, con sentenza 30.2018.18-20 del 5 novembre 2018, ha accolto ai sensi dei considerandi, nella misura in cui era
ricevibile, il ricorso, ha annullato la decisione impugnata e rinviato
l’incarto alla Cassa per i suoi incombenti.
Il Tribunale
ha in particolare stabilito che per quanto concerne le contestazioni delle
decisioni del 22 maggio 2018 e del 26 giugno 2018, lo scritto del 18 luglio
2018 va considerato quale decisione su opposizione (consid. 2.4).
Il TCA ha concluso:
" 2.6. (…)
Circa la fissazione degli interessi per gli anni 2015 e 2016
l’amministrazione, dopo aver esaminato tutti gli atti dell’incarto della
ricorrente ed essersi espressa circa la tempestività dell’opposizione del 12
luglio 2018 contro la decisione del 22 maggio 2018, dovrà stabilire se la
percezione di interessi è corretta o meno e in caso di risposta positiva
indicarne dettagliatamente le ragioni.”
1.5. Con decisione su opposizione
del 14 marzo 2019 la Cassa di compensazione ha respinto l’opposizione della
ricorrente, ha confermato le decisioni sugli interessi di mora del 22 maggio
2018 per il 2015 e del 26 giugno 2018 per il 2016 ed ha stabilito che
l’interessata è tenuta a versare all’amministrazione un importo complessivo di
fr. 3'682.15 (doc. 8).
1.6. La Dr.ssa med. RI 1,
rappresentata dall’avv. RA 1, è insorta al TCA contro la predetta decisione su
opposizione, chiedendone l’annullamento, domandando che la Cassa sia tenuta “a
stornare a favore” della ricorrente “gli importi di fr. 2'845.45 e fr.
836.70 (complessivi fr. 3'682.15)” e che “nei conteggi di conguaglio
della” ricorrente “per gli anni 2017 e 2018” siano “stralciati
gli importi dovuti quali interessi di mora” (doc. I).
Preliminarmente la
ricorrente rileva di aver impugnato con un ricorso parallelo anche la decisione
su opposizione emessa lo stesso giorno e che fissa gli interessi per gli anni
2013 e 2014 e chiede al Tribunale, se lo ritenesse utile per motivi di
praticità, di congiungere le cause. Ella, in ogni caso, richiama sia la citata
impugnativa, sia l’incarto.
L’insorgente sostiene che
la Cassa non avrebbe dato seguito alla sentenza di rinvio 30.2018.18-20 del 5
novembre 2018 di questo Tribunale poiché non avrebbe esaminato tutti gli atti
dell’incarto e non avrebbe indicato dettagliatamente le ragioni della reiezione
delle opposizioni. In particolare l’amministrazione non avrebbe recuperato le
decisioni di fissazione dei contributi precedenti al 2015 e le tassazioni IFD
degli anni passati. L’amministrazione si sarebbe limitata ad affermare di aver
determinato i contributi del 2015 e 2016 sulla base delle tassazioni IFD di
quegli anni; mancherebbe un esame delle decisioni precedenti. Ciò non
rispetterebbe la sentenza 30.2018.18-20 del 5 novembre 2018, né il principio
inquisitorio e nemmeno l’obbligo di motivazione delle decisioni. La Cassa non
si sarebbe neppure espressa sulla tempestività dell’opposizione del 12 luglio
2018 e non avrebbe preso posizione in merito al nocciolo della questione, ossia
se la conoscenza delle tassazioni passate l’avrebbe dovuta indurre a modificare
la richiesta degli acconti.
Nel merito l’assicurata
sostiene che in concreto, a differenza dei casi citati dall’amministrazione,
non si sarebbe in presenza di un ritardo nel fissare i contributi ma di un
errore della stessa Cassa che non avrebbe adeguato gli acconti malgrado negli
anni passati abbia preso in considerazione, per la fissazione dei contributi,
redditi conseguiti dalla ricorrente ben maggiori rispetto a quello, mai
adeguato, segnalato al momento dell’affiliazione quale indipendente nel 2000 e
pari a fr. 15’730. Per l’insorgente, in applicazione dell’art. 24 cpv. 3 OAVS,
sarebbe spettato alla Cassa adeguare gli acconti.
A questo proposito la
ricorrente ha prodotto tutte le decisioni di fissazione dei contributi quale
indipendente ancora in suo possesso e le tassazioni IFD dal 2010 al 2017 e chiede
l’edizione da parte dell’UT delle decisioni precedenti al 2010 e dalla Cassa di
tutte le decisioni di fissazione dei contributi. L’interessata evidenzia che
perlomeno dal 2010 ha dichiarato redditi derivanti da attività quale
indipendente di fr. 140’000/160'000 fino a fr. 360'000 circa. Il 28 marzo 2012
l’UT ha emesso la tassazione 2010 con un reddito da attività indipendente pari
a fr. 203'790, manifestamente superiore a fr. 15'730 su cui la cassa ha
continuato a basarsi. Le decisioni di tassazione, e quindi il reddito effettivo,
dovevano essere note alla Cassa la quale non ha tuttavia mai spiegato per quale
motivo non ha applicato l’art. 24 cpv. 3 OAVS. La Cassa ignorando, o comunque
non considerando, le tassazioni e omettendo di adeguare gli acconti, avrebbe
commesso un errore e non può di conseguenza chiedere interessi all’insorgente.
1.7. Con risposta del 13 maggio
2019 la Cassa, che rileva come trattandosi di anni contributivi molto vecchi e
avendo nel frattempo cambiato il sistema informatico di gestione, non è più
possibile ristampare né le decisioni di fissazione dei contributi e degli
interessi, né le singole fatture di conguaglio, e che ha prodotto le “videate
informatiche” degli anni contributivi passati 2003- 2012, ha proposto la
reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno
riprese in corso di motivazione (doc. III).
1.8. Il 17 maggio 2019 l’avv. RA 1
ha visionato l’incarto presso il TCA (doc. IV) e il 27 maggio 2019 ha prodotto
una presa di posizione (doc. V), trasmessa alla Cassa per formulare eventuali
osservazioni (doc. VI). L’interessata, confermata la richiesta di edizione
dall’UT di tutte le decisioni di tassazione IFD 1995-2009 in modo da
determinare i redditi ed il momento in cui le decisioni sono state notificate,
ha invece rinunciato alla richiesta di edizione delle decisioni dei contributi
alla luce delle affermazioni della Cassa e della produzione delle “videate
informatiche”. Ella rileva che comunque l’amministrazione era a conoscenza
dell’aumento del reddito da attività indipendente, come emerge da pag. 5 della
risposta del parallelo incarto, che è passato da fr. 72'861 nel 2003 a fr.
168'263 nel 2004 ed infine a fr. 223'300 nel 2012. Il fatto che ella abbia
pagato gli interessi di mora in passato, non significa che le decisioni fossero
corrette.
L’interessata si lamenta
poi del fatto che la Cassa si esprime, solo con la risposta di causa, circa la
ricevibilità dell’opposizione del 12 luglio 2018, che a suo parere non può più
essere messa in discussione. Ella rileva che nella risposta l’amministrazione
non si pronuncia invece sul fatto che era al corrente dell’aumento del reddito
dell’assicurata.
in
diritto
in
ordine
2.1. La
ricorrente rileva di avere impugnato al TCA, con ricorso parallelo, anche la
decisione del 14 marzo 2019 della medesima Cassa e “concernente la
fissazione degli interessi per gli anni 2013 e 2014”. Considerato che le
due decisioni derivano dalla medesima sentenza di questo Tribunale, l’interessata
chiede la congiunzione delle procedure se il TCA lo ritenesse utile per motivi
di praticità.
Secondo
l’art. 76 della Legge sulla procedura amministrativa (LPAmm), in vigore dal 1°
marzo 2014, disposizione applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 31
Lptca, quando siano proposti davanti alla stessa autorità più ricorsi il cui
fondamento di fatto sia il medesimo, l’autorità può ordinare la congiunzione
delle istruttorie, decidere i ricorsi con una sola decisione o sospendere una o
più procedure in attesa dell’istruzione o della decisione delle altre.
In
concreto, accertato che la procedura parallela (30.2019.8-9) porta su una richiesta
di revisione/riconsiderazione di decisioni relative alla fissazione dei
contributi 2013 e 2014 e non su un ricorso contro la decisione di
fissazione degli interessi, come nel caso concreto, non vi sono motivi per
congiungere le cause, trattandosi di procedure distinte.
2.2. L’insorgente,
oltre all’annullamento della decisione ed al versamento (“storno”) in
suo favore dell’importo complessivo di fr. 3'682.15, chiede che nei “conteggi
di conguaglio” per gli anni 2017 e 2018 siano stralciati gli importi dovuti
quali interessi di mora.
Nella procedura di ricorso
in materia amministrativa sono di massima esaminabili e giudicabili solo i
rapporti giuridici sui quali la competente autorità amministrativa si è
precedentemente, e in maniera vincolante, determinata con una decisione
(sentenza 8C_16/2010 del 3 maggio 2010). Di conseguenza, se non è (ancora)
stata emessa una decisione (o una decisione su opposizione), manca l'oggetto
impugnato e quindi un presupposto processuale (DTF 131 V 164 consid. 2.1 pag.
164 e seg.; 125 V 413 consid. 1a pag. 414 con riferimenti; cfr. pure sentenza
8C_549/2007 del 30 maggio 2008 consid. 4).
In concreto la decisione su
opposizione impugnata del 14 marzo 2019 porta unicamente sulla questione di
sapere se gli interessi di mora per gli anni 2015 e 2016 sono dovuti ed in
quale misura (cfr. doc. B, decisione su opposizione impugnata, pag. 1, nonché “Premessa”,
punto 1 ed il dispositivo; cfr. anche sentenza 30.2018.18-20, consid. 2.6).
Nella misura in cui la
ricorrente contesta anche i conguagli degli anni 2017 e 2018 il suo ricorso si
rivela irricevibile.
2.3.
2.3.1. Nella
sentenza 30.2018.18-20 del 5 novembre 2018, al
consid. 2.5, il TCA si è così espresso:
" (…)
2.5.
Per i motivi che seguono la “decisione su opposizione” del
18 luglio 2018 non può essere confermata e deve essere annullata con rinvio
degli atti all’amministrazione per ulteriori approfondimenti, sia a causa della
sua carente motivazione sia perché le parti non hanno prodotto tutta la
documentazione necessaria per stabilire se la Cassa ha agito conformemente alla
legge o se vi è stata una violazione delle norme dell’OAVS.
(…).
In concreto con la “decisione su opposizione” del 18 luglio
2018 l’amministrazione si è limitata a sostenere che in virtù dell’art. 24 cpv.
4 OAVS, per il quale le persone tenute a pagare i contributi devono dare alle
casse di compensazione le indicazioni necessarie per la fissazione dei
contributi d’acconto, presentare se richiesto i giustificativi e segnalare le
divergenze sostanziali dal reddito presumibile, spettava alla ricorrente
chiedere l’adeguamento degli acconti dei contributi.
La Cassa non ha invece preso posizione sulla specifica censura
dell’interessata secondo cui incombeva all’amministrazione stessa modificare
gli acconti sulla base delle ultime tassazioni fiscali (cfr. doc. 5,
lettera/opposizione del 12 luglio 2018).
Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo per l’autorità di
motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre
la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a
fondamento del provvedimento impugnato e di poterlo impugnare con cognizione di
causa, e dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di esaminare la
fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa che l’autorità sia
tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni
addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio,
atte ad influire sulla decisione (cfr. DTF 141 IV 249; sentenza 6B_966/2014 del
6 marzo 2017, consid. 2; STF del 24 gennaio 2007, U 397/05, con riferimenti;
DTF 129 I 232 consid. 3.2).
Ora, poiché su questo aspetto, rilevante per la ricorrente,
l’amministrazione è rimasta silente, occorre constatare una violazione del
diritto di essere sentito.
La violazione non può essere sanata da questo Tribunale poiché gli
atti prodotti dalle parti sono incompleti.
In primo luogo non sono state prodotte le decisioni di fissazione
dei contributi quale indipendente anteriori al periodo 1.1.2015 – 31.12.2015 se
non quelle per il 2013 e 2014 emesse tuttavia il 7 marzo 2017 (doc. 20) ed il
14 marzo 2017 (doc. 17), ossia successivamente alla richiesta di acconti per il
2015 e 2016.
Non è pertanto possibile stabilire se l’amministrazione nel
calcolare gli acconti dei contributi per gli anni 2015 e 2016 ha applicato
l’art. 24 cpv. 2 OAVS per il quale le casse possono fondarsi per il calcolo dei
contributi d’acconto sul reddito determinante sull’ultima decisione di
fissazione dei contributi.
In secondo luogo la ricorrente ha trasmesso le tassazioni fiscali
cantonali dal 2010 in poi (cfr. allegato doc. F1: tassazione cantonale 2010 del
28 marzo 2012: reddito attività indipendente pari a fr. 164'559; doc. F2:
tassazione cantonale 2011 del 13 marzo 2013: reddito da attività indipendente
pari a fr. 141'120; doc. F3: tassazione cantonale 2012 del 9 aprile 2014:
reddito da attività indipendente pari a fr. 201'674; doc. F4: tassazione
cantonale 2013 del 20 aprile 2016: reddito attività indipendente pari a fr.
285'081; tassazione cantonale 2014 del 20 aprile 2016 con reddito da attività
indipendente di fr. 360'952), allorché determinante per il calcolo dei contributi
sociali dovuti dagli indipendenti, sono, semmai, di norma, i redditi evinti
dalla tassazione dell’imposta federale diretta (cfr. art. 23 cpv. 1
OAVS).
Del resto le sole tassazioni fiscali, anche se federali, non
sarebbero comunque sufficienti per stabilire se la Cassa ha applicato
ossequiosamente l’art. 24 cpv. 3 OAVS per il quale se durante o dopo l’anno di
contribuzione risulta che il reddito diverge sostanzialmente dal reddito
presumibile, le casse di compensazione adeguano i contributi d’acconto.
Infatti non è dato a sapere quando l’amministrazione è venuta a
conoscenza delle tassazioni federali. Ora il Tribunale federale ha già avuto
modo di stabilire, con la sentenza 9C_709/2007 del 20 settembre 2008 che “[…]
le casse di compensazione non sono obbligate, prima dell’emanazione di una
decisione contributiva, di richiedere gli incarti fiscali degli assicurati e di
andare alla ricerca di notifiche di tassazione cresciute in giudicato, essendo
piuttosto il compito delle autorità fiscali di trasmettere i dati necessari […]”.
Inoltre, anche se si volesse ritenere, per pura ipotesi di lavoro,
che la Cassa aveva a disposizione tutti gli atti necessari per calcolare
acconti sulla base di un importo superiore rispetto a quello di fr. 15'700
utilizzato dall’amministrazione fin dall’affiliazione della ricorrente quale
indipendente alla fine degli anni ’90 / inizio anni 2000 (cfr. doc. da 27 a
33), occorre ancora stabilire se ciò è sufficiente per considerare che gli
interessi non sono dovuti. Il TF ha infatti già avuto modo di affermare nella
DTF 134 V 405 al consid. 7.1 che “[…] l'interesse
moratorio non ha carattere penale e matura indipendentemente da ogni colpa. Per
l'obbligo di prestare interessi di mora in ambito contributivo non è pertanto
decisivo se il ritardo nella fissazione o nel pagamento dei contributi sia
imputabile al contribuente oppure alla cassa di compensazione (DTF 134 V 202 consid. 3.3.1
pag. 206 con riferimenti)”
In queste condizioni poiché la Cassa non ha spiegato
all’insorgente le ragioni per le quali malgrado gli importanti redditi realizzati
negli ultimi anni gli acconti non sono mai stati adeguati verso l’alto,
violando così il suo diritto di essere sentita, e non essendo possibile, sulla
sola base degli atti prodotti dalle parti, accertare il momento a partire dal
quale l’amministrazione è venuta a conoscenza dell’aumento dei redditi
dell’interessata, gli atti devono essere rinviati alla Cassa per l’emanazione
di una nuova decisione su opposizione.
Non va dimenticato che l'accertamento dei fatti incombe in primo
luogo all’amministrazione in forza dell'obbligo derivante dall’art. 43 cpv. 1
LPGA, secondo il quale l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio
Fatti
i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno (STF 9C_675/2009
del 28 maggio 2010, consid. 8.3).
L'amministrazione non può rimandare gli approfondimenti necessari
all'accertamento dei fatti determinanti alla procedura di opposizione e tanto
meno a quella giudiziaria di ricorso senza in questo modo contravvenire allo
scopo perseguito dalle relative disposizioni che è quello di sgravare in
definitiva i tribunali (STF 9C_675/2009 del 28 maggio 2010, consid. 8.3 e
riferimenti).
In queste condizioni non è necessario stabilire in questa sede se
l’opposizione del 12 luglio 2018 contro la decisione del 22 maggio 2018 è
tardiva come sostenuto dalla Cassa. Spetterà all’amministrazione prendere
posizione anche su tale aspetto.
(…).
Alla luce di quanto sopra esposto la “decisione su opposizione”
del 18 luglio 2018 va annullata e l’incarto rinviato alla Cassa affinché, dopo
aver esaminato l’intera fattispecie conformemente a quanto descritto in
precedenza, stabilisca nuovamente, spiegandone dettagliatamente le ragioni, se
l’interessata deve pagare gli interessi per i contributi dovuti negli anni 2015
e 2016.”
2.3.2. La
ricorrente fa valere una violazione del diritto di essere sentita, sostenendo
che la decisione impugnata non sarebbe sufficientemente motivata.
Ai
sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per
costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare
essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di
una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i
fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere
visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di
prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (STFA del 29 giugno 2006
nella causa J. e D., H 97/04; DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b,
127 III 578 consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b; cfr. riguardo al previgente art.
4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF
126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi
citate).
Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo
per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da
un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le
ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del
provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di
permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione
medesima. Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito
ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole
circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione
(sentenza del 24 gennaio 2007, U 397/05, con riferimenti; DTF 129 I 232 consid.
3.2).
In concreto
l’amministrazione nella decisione impugnata, ha indicato le ragioni per le
quali, a suo parere, gli interessi sono dovuti, indicando la base legale
(segnatamente gli art. 26 cpv. 1 LPGA, 41 bis cpv. 1 lett. f OAVS, 24 cpv. 1, 2
e 4 OAVS, 42 cpv. 1 OAVS), le direttive applicabili (DRC) ed il calcolo posto a
fondamento dell’importo complessivo richiesto di fr. 3'682.15.
La Cassa, come in precedenza (cfr. sentenza 30.2018.18-20
del 5 novembre 2018, consid. 2.5), non ha invece spiegato per quale motivo gli
interessi sono dovuti malgrado l’art. 24 cpv. 3 OAVS, preveda che se durante o
dopo l’anno di contribuzione risulta che il reddito diverge sostanzialmente dal
reddito presumibile, le casse di compensazione adeguano i contributi d’acconto.
L’amministrazione, al consid. 3.2, ha citato tutti i capoversi dell’art. 24
OAVS, tranne l’invocato cpv. 3.
Rammentato tuttavia
che una violazione del diritto di essere sentito è sanabile se l'interessata,
come in concreto, riceve la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di
ricorso che gode del pieno potere di esame sui fatti e sul diritto (DTF 135 I
279 consid. 2.6.1 pag. 285; 124 V 180 consid. 4a pag. 183) e che nel caso di
specie, il TCA dispone di un pieno potere di esame (cfr. anche sentenza 8C_923/2011
del 28 giugno 2012, consid. 2.3) e, in applicazione del principio inquisitorio,
può assumere le prove che ritiene necessarie per il chiarimento della
fattispecie (art. 61 lett. c LPGA), essa è sanata in questa sede.
L’insorgente,
con il ricorso, ha infatti potuto ampiamente confrontarsi nuovamente con
l’applicazione dell’art. 24 cpv. 3 OAVS ed ha potuto diffusamente spiegare le
ragioni per le quali, a suo parere, questo disposto impedirebbe, nel caso di
specie, il prelievo di interessi.
Non
va poi dimenticato che il TF ha già avuto modo di stabilire che è possibile
prescindere da un rinvio della causa all'amministrazione se una simile
operazione si esaurirebbe in uno sterile esercizio procedurale e
procrastinerebbe inutilmente il processo in contrasto con l'interesse - di pari
rango del diritto di essere sentito - della parte ad essere giudicata
celermente (DTF 132 V 387 consid. 5.1 pag. 390 con riferimenti, cfr. anche
sentenza 9C_937/2011 del 9 luglio 2012, consid. 2.3).
Nel
caso di specie un ulteriore rinvio all’amministrazione per violazione del
diritto di essere sentito prolungherebbe inutilmente la procedura.
2.3.3. In
secondo luogo la ricorrente sostiene che la Cassa non si è espressa circa la
tardività o meno dell’opposizione del 12 luglio 2018 contro la decisione del 22
maggio 2018 e non ha dato seguito alla sentenza di rinvio 30.2018.18-20 del 5
novembre 2018 nella misura in cui non ha acquisito le tassazioni IFD anteriori
al 2012 e le decisioni di fissazione dei contributi più datate.
Per
costante giurisprudenza, secondo un principio generale applicabile nella
procedura amministrativa, quando un’autorità di ricorso emana una decisione di
rinvio, l’autorità alla quale la causa è rinviata, così come quella che ha reso
la decisione, sono tenute a conformarsi alle istruzioni del giudizio di rinvio
(sentenza 9C_207/2017 dell’8 settembre 2017, sentenza 8C_236/2017 del 24 luglio
2017, sentenza 9C_457/2013 del 26 dicembre 2013 consid. 6.2).
D’altra
parte, di principio un Tribunale è vincolato dal dispositivo di una decisione
cresciuta in giudicato. I motivi della decisione non sono invece vincolanti a
meno che il dispositivo non vi rinvii esplicitamente (sentenza 9C_368/2015 del
13 gennaio 2016, consid. 5.1; DTF 139 III 126 consid. 3.2.1;
DTF 123 III 16 consid. 2a; DTF 121 III 474 consid. 4a; DTF 113 V 159
consid. 1c).
In
concreto il TCA al consid. 2.6 ha rinviato gli atti all’amministrazione affermando
che per quanto concerne “la fissazione degli interessi per gli anni 2015 e
2016 l’amministrazione, dopo aver esaminato tutti gli atti dell’incarto della
ricorrente ed essersi espressa circa la tempestività dell’opposizione del 12
luglio 2018 contro la decisione del 22 maggio 2018, dovrà stabilire se la
percezione di interessi è corretta o meno e in caso di risposta positiva
indicarne dettagliatamente le ragioni.”
La
Cassa effettivamente non si è espressa, se non irritualmente con la risposta di
causa, circa la tempestività dell’opposizione del 12 luglio 2018 contro la
decisione del 22 maggio 2018, ritenendola tardiva poiché la decisione è stata
trasmessa per posta B e nel sito internet de “La Posta” figura che l’invio per
posta B giunge a destinazione entro tre giorni lavorativi al massimo (pag. 5,
doc. III).
Sennonché, come emerge dalla
DTF 136 V 295, al consid. 5.9, già citata a pag. 17 della sentenza
30.2018.18-20 del 5 novembre 2018, per quel che concerne più
precisamente la notifica di una decisione o di una comunicazione
dell'amministrazione, per giurisprudenza l'onere della prova incombe di massima
all'autorità che intende trarne una conseguenza giuridica e che la circostanza
deve perlomeno essere stabilita con il grado della verosimiglianza
preponderante richiesto in materia di assicurazioni sociali (DTF 124 V 400 consid. 2b
pag. 402; DTF 121 V 5 consid. 3b pag.
6). L'autorità sopporta pertanto le conseguenze dell'assenza di prova nel senso
che se la notifica o la sua data sono contestate e se esistono effettivamente
dubbi a tale proposito, ci si baserà sulle dichiarazioni del destinatario
dell'invio (DTF 129 I 8 consid. 2.2
pag. 10; DTF 124 V 400 consid. 2a
pag. 402 con riferimenti).
La
spedizione con la posta normale non consente in genere di stabilire se la
comunicazione sia pervenuta al destinatario; la semplice presenza nel fascicolo
della copia dell'invio non è sufficiente per dimostrare che tale lettera sia
stata effettivamente spedita e ricevuta (DTF 101 Ia 7 consid. 1 pag.
8). Tuttavia, la prova della notifica di un atto può risultare da altri indizi
o dall'insieme delle circostanze, quali la mancata protesta da parte di una
persona che riceve dei richiami (cfr. DTF 105 III 43 consid. 3
pag. 46).
Inoltre questo tribunale nella sentenza di rinvio ha pure citato la DTF
142 IV 125, dove, in ambito penale, il TF ha precisato che la prova della data
di ricezione del decreto da parte del suo destinatario – unica determinante – non
può essere considerata fornita dal semplice richiamo ai tempi usuali di
consegna degli invii postali (consid. 4).
In concreto l’amministrazione avrebbe pertanto dovuto interpellare la
ricorrente, chiedendole di voler indicare la data esatta di ricevimento della
decisione (cfr. da ultimo la sentenza 36.2019.11 del 15 maggio 2019, consid.
2.10, pag. 26).
Nel caso di
specie, visto l’esito del ricorso, la questione della tempestività
dell’opposizione, che secondo l’insorgente non può più essere messa in
discussione con la risposta di causa, essendo la Cassa entrata nel merito
dell’opposizione, non necessita tuttavia di ulteriori approfondimenti.
Per
lo stesso motivo, nel preciso caso di specie, la circostanza che la Cassa, come
rileva l’insorgente, non ha acquisito le tassazioni IFD della ricorrente
anteriori al 2012 e non ha prodotto tutte le decisioni di fissazione dei
contributi, malgrado quanto stabilito dal TCA nella sentenza di rinvio, non
porta a conseguenze.
La
lacuna è infatti in parte stata colmata in questa sede dalla ricorrente, la
quale ha prodotto le tassazioni IFD dal 2010 al 2017 (doc. D) ed alcune
decisioni di fissazione dei contributi (1995-2002, 2007-2008 e 2014-2014; doc.
E).
Questi
atti, come si vedrà in seguito, permettono di decidere il ricorso senza la
necessità di acquisire ulteriore documentazione.
In
queste condizioni, anche se questo TCA deve stigmatizzare l’agire della Cassa
che sembra non aver letto con la dovuta attenzione la sentenza 30.2018.18.20
del 5 novembre 2018 di rinvio, rinuncia ad un ulteriore rinvio, poiché gli atti
prodotti nelle more processuali permettono di decidere nel merito della
vertenza.
Un
secondo rinvio all’amministrazione si rivelerebbe un vuoto esercizio
procedurale che allungherebbe inutilmente la procedura senza apportare
alcunché.
Il TCA può pertanto entrare
nel merito del ricorso.
nel merito
2.4. Oggetto del contendere è la
questione di sapere se la ricorrente è tenuta a pagare gli interessi di mora a
causa della notevole differenza tra i contributi d’acconto versati per gli anni
2015 e 2016 e i contributi dovuti effettivamente per quegli anni o se, in virtù
dell’art. 24 cpv. 3 OAVS, sarebbe spettato all’amministrazione adeguare
autonomamente i contributi d’acconto, la quale di conseguenza, secondo
l’interessata, non potrebbe più chiedere gli interessi di mora all’insorgente.
2.5. Per quanto
concerne la fissazione dei contributi degli indipendenti, l’art. 22 cpv. 1 OAVS
prevede che essi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per
anno di contribuzione si intende l'anno civile (art. 22 cpv. 1 OAVS).
Per il calcolo dei contributi
sono determinanti il reddito secondo il risultato dell’esercizio commerciale
chiuso nell’anno di contribuzione e il capitale proprio investito nell’azienda
alla fine dell’esercizio commerciale (art. 22 cpv. 2 OAVS).
Le autorità fiscali cantonali
stabiliscono il reddito determinante per il calcolo dei contributi in base alla
tassazione dell’imposta federale diretta, passata in giudicato, e il capitale
proprio investito nell’azienda in base alla corrispondente tassazione
dell’imposta cantonale, passata in giudicato e adeguata ai valori di
ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1 OAVS).
In difetto di una tassazione
dell’imposta federale diretta passata in giudicato, gli elementi fiscali
determinanti sono desunti dalla tassazione dell’imposta cantonale sul reddito
e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione controllata d’imposta federale
diretta (art. 23 cpv. 2 OAVS).
Le indicazioni fornite dalle
autorità fiscali sono vincolanti per le casse di compensazione (art. 23 cpv. 4
OAVS).
Nell’anno di contribuzione
corrente, le persone tenute a pagare i contributi devono pagare contributi
d’acconto a scadenze periodiche (art. 24 cpv. 1 OAVS).
Le casse di
compensazione stabiliscono i contributi d'acconto sulla base del reddito
presumibile dell'anno di contribuzione. Possono fondarsi sul reddito
determinante per l'ultima decisione di fissazione dei contributi, salvo che la
persona tenuta a pagare i contributi renda verosimile che detto reddito non
corrisponde manifestamente al reddito presumibile (art. 24 cpv. 2 OAVS).
Inoltre
per l’art. 24 cpv. 3 OAVS se durante o dopo l’anno di contribuzione risulta che
il reddito diverge sostanzialmente dal reddito presumibile, le casse di
compensazione adeguano i contributi d’acconto.
Per l’art. 24 cpv. 4 OAVS, le
persone tenute a pagare i contributi devono dare alle casse di compensazione le
indicazioni necessarie per la fissazione dei contributi d'acconto, presentare,
se richiesto, i giustificativi e segnalare le divergenze sostanziali dal
reddito presumibile.
Ai sensi dell’art. 25 cpv. 1
OAVS, le casse di compensazione fissano i contributi dovuti per l’anno di
contribuzione in una decisione e procedono alla compensazione con i contributi
d’acconto pagati.
Per il cpv. 2, i contributi non
versati dagli assicurati vanno pagati entro 30 giorni a contare dalla
fatturazione.
Per le persone
esercitanti un'attività lucrativa indipendente a esse affiliate, le casse di
compensazione domandano alle competenti autorità fiscali cantonali le indicazioni
necessarie al calcolo dei contributi. L'Ufficio federale emana direttive in
merito alle indicazioni necessarie e alla procedura di notifica (art. 27 cpv. 1
OAVS).
Giusta l’art. 27
cpv. 2 OAVS, le autorità fiscali cantonali trasmettono man mano le indicazioni
per ogni anno fiscale alle casse di compensazione.
L'autorità
fiscale cantonale che non ha ricevuto nessuna domanda di comunicazione per una
persona esercitante un'attività lucrativa indipendente il cui reddito può
essere stabilito conformemente all'articolo 23 trasmette spontaneamente gli
elementi di calcolo alla cassa cantonale di compensazione. Questa li inoltra,
ove occorra, alla cassa di compensazione competente (art. 27 cpv. 3 OAVS).
Secondo l’art. 27
cpv. 4 OAVS, per ogni persona esercitante un'attività lucrativa indipendente,
le autorità fiscali che trasmettono le comunicazioni attraverso la piattaforma
informatica e di comunicazione centrale della Confederazione Sedex ricevono per
ogni anno di contribuzione un'indennità di 7 franchi prelevata dal Fondo di
compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. L'Ufficio
federale calcola le indennità per le autorità fiscali cantonali interessate.
2.6. Per quanto concerne gli
interessi, l'art. 26 cpv. 1 LPGA prevede che i crediti di
contributi dovuti o di contributi indebitamente riscossi sottostanno
rispettivamente a interessi di mora o rimunerativi.
Per l'art. 41bis cpv. 1 lett.
f OAVS devono segnatamente pagare gli interessi di mora le persone che
esercitano un'attività lucrativa indipendente sui contributi da compensare,
qualora i contributi d'acconto siano almeno il 25 per cento inferiori ai
contributi effettivamente dovuti e non vengano versati fino al 1° gennaio dopo
il termine dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione, a partire dal 1°
gennaio dopo tale termine (DTF 134 V 405, consid. 4.2).
Gli interessi cessano di
decorrere con il pagamento completo dei contributi, con la presentazione del
regolare conteggio o, in mancanza di esso, con la fatturazione. In caso di
reclamo di contributi arretrati, gli interessi cessano di decorrere con la
fatturazione, sempre che i contributi siano pagati entro il termine fissato
(art. 41bis cpv. 2 OAVS).
In virtù dell'art. 42 cpv. 1
OAVS, i contributi sono considerati pagati con la ricezione del pagamento da
parte della Cassa di compensazione. Il tasso per gli interessi di mora e per
gli interessi compensativi è del 5% all'anno (art. 42 cpv. 2 OAVS).
Gli interessi sono calcolati in
giorni. I mesi interi sono calcolati come 30 giorni (art. 42 cpv. 3 OAVS;
sentenza H 148/03 del 10 novembre 2003).
2.7. Nel caso
in esame, il 26 maggio 2000 la Cassa di compensazione, dopo aver accertato che
nella tassazione fiscale 1997/1998 (anno di computo 1995/1996) l’insorgente era
stata imposta sulla base di un reddito aziendale di fr. 15'730 (doc. 51), ha
affiliato d’ufficio la ricorrente per attività accessoria indipendente (doc.
48). A partire da quell’anno ha chiesto all’assicurata il pagamento di acconti
sulla base di un reddito presumibile da attività indipendente di fr. 15'730.
Il 22 maggio 2018 la Cassa
ha fissato i contributi dovuti dalla ricorrente nel 2015 sulla base di un
reddito aziendale di fr. 363'999 evinto dalla tassazione IFD di quell’anno
(doc. 27). I contributi del 2016 sono invece stati fissati il 26 giugno 2018 in
base ad un reddito aziendale di fr. 304'068 evinto dalla tassazione IFD di
quell’anno (doc. 22).
La Cassa, accertato che i
contributi d’acconto calcolati su fr. 15'730 erano almeno il 25
per cento inferiori rispetto ai contributi effettivamente dovuti sulla base delle citate decisioni formali, ha fissato con
decisione del 22 maggio 2018 (per il 2015, doc. 27), rispettivamente del 26
giugno 2018 (per il 2016, doc. 22) gli interessi di mora dovuti.
Di per sé il calcolo è
corretto.
Infatti, per il 2015 a
fronte di contributi d’acconto versati pari a fr. 1'052.40 ed a contributi
effettivamente dovuti pari a fr. 41'883.50, per una differenza di fr.
40'831.10, gli interessi al 5% sono dovuti dal 1° gennaio 2017 (ossia dal 1°
gennaio successivo all’anno in cui sono dovuti i contributi) al 22 maggio 2018
(data della fatturazione), per un ammontare di fr. 2'845.45 (40’811.10 : 100 X
5 : 360 X 502 giorni).
Per il 2016 a fronte di
contributi d’acconto versati pari a fr. 1'028.80 ed a contributi effettivamente
dovuti pari a fr. 35'256.40, per una differenza di fr. 34'227.60, gli interessi
al 5% sono dovuti dal 1° gennaio 2018 (ossia dal 1° gennaio successivo all’anno
in cui sono dovuti i contributi) al 26 giugno 2018 (data della fatturazione),
per un ammontare di fr. 836.70 (34'227.60 : 100 X 5 : 360 X 176 giorni).
A questo proposito il TCA segnala che la DTF 139 V
297 ha stabilito al considerando 3.3.2.1 che l'art. 42
cpv. 2 OAVS poggia su una base legale sufficiente e che il tasso d'interesse da
esso fissato al 5% per anno è un tasso tecnico, che non è contrario al
diritto né tantomeno è arbitrario; a ciò non si può derogare (SVR 2016 AHV Nr.
9 consid. 4). È dunque corretta l’applicazione di un tasso del 5% (SVR 2017 AHV
Nr. 8 consid. 8.4).
La ricorrente sostiene
tuttavia di non dovere alcunché poiché sarebbe spettato alla Cassa, in
applicazione dell’art. 24 cpv. 3 OAVS, adeguare gli acconti sulla base del
reddito sottoposto a contribuzione negli anni precedenti. Ella ritiene che la
Cassa sia incorsa in un errore nel continuare a chiedere il pagamento di
acconti sulla base di un reddito di fr. 15'730 che non corrisponde più alla
realtà.
A questo proposito l’assicurata
ha prodotto alcune decisioni di fissazione dei contributi di anni precedenti il
2010 da cui emerge, ad esempio che con decisione del 18 agosto 2009 l’amministrazione
ha fissato i contributi dovuti dalla ricorrente per il 2007 sulla base di un
reddito aziendale di fr. 197'182 (allegati doc. 32), mentre il 10 agosto 2010
l’amministrazione ha fissato i contributi dovuti nel 2008 sulla base di un
reddito da attività indipendente di fr. 221'523 (allegati al doc. 32).
2.8. L’art. 24 OAVS (per il tenore
cfr. consid. 2.5) è entrato in vigore il 1° gennaio 2001, unitamente al
passaggio del calcolo dei contributi dovuti dagli indipendenti e dalle persone
senza attività lucrativa dal sistema praenumerando al sistema postnumerando
(cfr. il commento dell’UFAS alle modifiche dell’OAVS entrate in vigore il 1°
gennaio 2001 in: Pratique VSI 3/2000, pag. 106 e seguenti).
Circa l’art. 24 OAVS,
l’UFAS ha affermato (Pratique VSI 3/2000, pag. 119):
" (…)
Al. 2: Selon la 1re phrase, le revenu probable de l’année de
cotisation sert de valeur de référence pour déterminer les acomptes de
cotisations. Afin de limiter le travail administratif, les caisses de
compensation peuvent cependant se baser sur des chiffres qui leur sont déjà
connus, à savoir le revenu tel qu’il ressort de la dernière décision de
cotisation. S’il est probable que celuici ne correspond plus aux circonstances
actuelles, les personnes tenues de cotiser peuvent toutefois faire valoir et
rendre vraisemblable que le revenu probable s’écarte manifestement du revenu
selon la dernière décision de cotisation. Dans ce cas, les caisses de
compensation ne peuvent plus se baser sur ces anciens chiffres.
Al. 3: Dans l’intérêt d’une perception efficace et économique, il
faut éviter de trop grands écarts entre les acomptes de cotisations et les
cotisations effectivement dues. C’est pourquoi les acomptes ne sont pas
déterminés une fois pour toutes, mais ils doivent suivre l’évolution du revenu
estimatif. S’il s’avère, pendant ou même après l’année de cotisation, que
l’estimation initiale est manifestement inexacte, que le revenu diffère
sensiblement de celui sur la base duquel les acomptes ont été établis, les
caisses de compensation adaptent ces derniers. Les caisses de compensation ne
sont pas seules à cette tâche. Il incombe en effet aux personnes tenues de cotiser
de signaler les modifications majeures du revenu (cf. l’al. 4, infra). Elles
doivent être en mesure de rendre au moins vraisemblables leurs allégations. Les
caisses de compensation ne doivent adapter les acomptes de cotisations que
lorsque le revenu diffère sensiblement du revenu pronostiqué au début de
l’année de cotisation. Il s’agit d’éviter par là que de faibles variations de
revenu ne donnent lieu à un travail administratif disproportionné, puisque, de
toute façon, les acomptes de cotisations sont déterminés sous réserve de la
communication fiscale. Il y a corrélation entre cette disposition et l’art.
41bis al. 1 let. f selon lequel des intérêts moratoires sont dus, dès le 1er
janvier après la fin de l’année civile qui suit celle pour laquelle les
cotisations sont dues, lorsque les acomptes versés sont inférieurs d’au moins
25% aux cotisations effectivement dues. Les intérêts commencent à courir
relativement tard, de sorte que les personnes tenues de cotiser puissent
évaluer leur revenu effectif sur la base du bilan de l’exercice et signaler un
éventuel écart aux caisses de compensation. Ainsi, les personnes tenues de
cotiser ont-elles le temps de payer une éventuelle différence, avant que les
intérêts moratoires ne commencent à courir.”
L’UFAS ha precisato nelle
direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza
attività lucrativa nell’AVS/AI e nelle IPG (di seguito: DIN), il procedimento
per la fissazione dei contributi d’acconto.
Secondo il marginale 1146
DIN le casse di compensazione determinano i contributi d’acconto sulla base del
reddito presumibile dell’anno di contribuzione. Si fondano per principio sul
reddito determinante per l’ultima decisione di fissazione dei contributi (art.
24 cpv. 2 OAVS).
Per il marginale 1147 DIN
esse tengono inoltre conto delle indicazioni fornite dalla persona soggetta
all’obbligo contributivo. Non si deve prendere in considerazione il reddito
conformemente al N. 1146 in particolare se l’assicurato rende verosimile che,
manifestamente, questo non corrisponde a quello presumibile (art. 24 cpv. 2
secondo periodo OAVS).
Ai sensi del marginale
1148 DIN gli assicurati devono fornire alle casse di compensazione le
Considerandi
informazioni necessarie per fissare i contributi d’acconto e inoltrare i
documenti eventualmente richiesti (art. 24 cpv. 4 OAVS).
Secondo il marginale 1149
DIN le casse di compensazione fissano un termine adeguato per l’inoltro delle
informazioni necessarie (per l’intimazione v. DRC; per la decisione v. i N.
1162.
segg.).
Per il marginale 1150 DIN
gli assicurati devono comunicare spontaneamente alle casse di compensazione i
cambiamenti rilevanti rispetto agli anni precedenti.
Il marginale 1151 DIN
prevede che se gli assicurati violano il loro obbligo di collaborazione,
vengono diffidati sotto comminazione di una decisione e, se necessario, di una
multa d’ordine (art. 205 OAVS; v. anche DRC).
La procedura da seguire in
caso di rilevante divergenza del reddito presumibile è regolata ai marginali
1152.
e seguenti.
Per il marginale 1153 DIN
se durante l’anno di contribuzione o dopo la fine di quest’ultimo risulta che
il reddito conseguito diverge sostanzialmente dal reddito presumibile, le casse
di compensazione adeguano i contributi d’acconto (art. 24 cpv. 3 OAVS). Esse li
adeguano immediatamente se dall’ultima tassazione fiscale risulta che il
reddito conseguito è sostanzialmente aumentato o diminuito rispetto a quello
inizialmente previsto e, quindi, i contributi d’acconto pagati al momento sono
troppo bassi o elevati.
Secondo il marginale 1154 DIN
gli assicurati devono comunicare e rendere verosimile alla loro cassa di
compensazione qualsiasi divergenza rilevante dal reddito presumibile constatata
durante il periodo di contribuzione o dopo la fine di quest’ultimo (ad es. dopo
la chiusura d’esercizio; art. 24 cpv. 4 OAVS).
Ai sensi del marginale
1155.
DIN si considera rilevante una divergenza di almeno il 25 per cento tra il
reddito annuo realizzato e quello presumibile.
Il marginale 1156 DIN
prevede che per gli interessi di mora e compensativi si vedano le Direttive
sulla riscossione dei contributi (DRC) nell’AVS/AI e nelle IPG e gli art. 41bis
cpv. 1 lett. f e 41ter OAVS. Per evitare malintesi ed errori, le casse di
compensazione devono far notare in modo adeguato ai lavoratori indipendenti (ad
esempio con un’osservazione sulla fattura dei contributi) che essi sono tenuti
a comunicare rilevanti divergenze dal reddito presumibile e che, se non lo
fanno, dovranno pagare interessi di mora giusta l’art. 41bis cpv. 1 lett. f
OAVS.
Secondo il marginale 1157
DIN se durante l’anno di contribuzione viene constatata una divergenza
rilevante dal reddito presumibile giusta il N. 1155, i contributi d’acconto per
i periodi di pagamento successivi vengono rivisti.
Ai sensi del marginale
1158.
DIN se per periodi di pagamento passati sono stati versati contributi
troppo esigui, la cassa di compensazione può fatturarli separatamente oppure
aumentare di conseguenza i contributi d’acconto per i periodi di pagamento successivi.
Il marginale 1159 DIN
prevede che se dopo la fine dell’anno di contribuzione risulta che sono stati
pagati contributi troppo esigui, i contributi d’acconto non vengono adeguati
retroattivamente.
Per il marginale 1160 DIN
la differenza viene riscossa quanto prima, anche se non è ancora disponibile la
comunicazione fiscale per l’anno contributivo in questione.
Qualora fossero versati
troppi contributi, la differenza viene rimborsata (marginale 1161 DIN).
2.9
Le direttive
amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il
giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012
consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF
137.
V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1
pag. 181).
Quest’ultimo
deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste
ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili
giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 132 V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V
286.
consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229
consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF
125.
V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d,
pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268
= DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice
deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in
esame (cfr. DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF
126.
V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997
ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268
= DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag.
300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a;
RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b,
pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid.
3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a,
DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; cfr.
inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ
1988.
pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la
Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II
pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de
l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn,
Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la
giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte
limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da
leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
In una
sentenza 2C_105/2009 del 18 settembre 2009,
l'Alta Corte, a proposito delle direttive, ha ricordato che:
" Simili
atti servono a favorire un'applicazione uniforme del diritto e a garantire la
parità di trattamento. Essi non hanno forza di legge e non fondano quindi
diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli amministrati, i tribunali o
la stessa amministrazione. Ciò non significa tuttavia che siano irrilevanti per
le istanze di ricorso. Queste ultime verificano in effetti se le direttive
riflettono il senso reale del testo di legge e ne tengono conto nella misura in
cui propongono un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più
specificatamente, tali autorità non si scostano senza motivi importanti da
un'ordinanza amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i
presupposti di legge e di regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una
determinata prestazione (DTF 133 II 305 consid. 8.1; 133 V 394 consid. 3.3; 130
V 163 consid. 4.3.1; 128 I 167 consid. 4.3)."
2.10
Chiamato a pronunciarsi circa
l’applicazione dell’invocato art. 24 cpv. 3 OAVS, questo Tribunale deve innanzitutto
concludere che in virtù dell’art. 24 cpv. 2 OAVS il reddito presumibile
dell’anno di contribuzione va posto alla base del calcolo per stabilire i
contributi d’acconto (Pratique VSI 3/2000, pag. 119).
Per limitare il lavoro
amministrativo, tenuto conto che si tratta di un’amministrazione di massa, la
Cassa può tuttavia fondarsi sugli importi già conosciuti, ossia sul
reddito determinante dell’ultima decisione di fissazione dei contributi (Pratique
VSI 3/2000, pag. 119).
Occorre tuttavia evitare
una differenza troppo grande tra i contributi d’acconto e i contributi
effettivamente dovuti. I contributi d’acconto non sono determinati
definitivamente, ma devono seguire l’evoluzione del reddito (Pratique VSI 3/2000,
pag. 119).
A tal fine l’art. 24 cpv.
3.
OAVS prevede che se durante o dopo un anno di contribuzione emerge che la
stima iniziale era manifestamente inesatta e che il reddito differisce
sensibilmente da quello utilizzato per il calcolo degli acconti, la Cassa li
adatta (Pratique VSI 3/2000, pag. 119).
Tuttavia,
l’amministrazione non è sola in questo compito. Incombe infatti alla persona
tenuta a versare i contributi segnalare all’amministrazione le modifiche
importanti del reddito (Pratique VSI 3/2000, pag. 119), conformemente all’art.
24.
cpv. 4 OAVS.
La cassa deve adattare i
contributi d’acconto unicamente quando il reddito differisce sensibilmente
rispetto al reddito presunto all’inizio dell’anno di contribuzione (Pratique
VSI 3/2000, pag. 119). Si tratta di evitare che delle deboli variazioni di
reddito comportino un lavoro amministrativo sproporzionato, poiché i contributi
d’acconto sono stabiliti con riserva della comunicazione fiscale (Pratique VSI
3/2000, pag. 119).
Vi è una correlazione tra
questo disposto e l’art. 41bis cpv. 1 let. f OAVS (Pratique VSI 3/2000, pag.
119). Gli interessi cominciano a decorrere relativamente tardi (il 1° gennaio
dopo il termine dell’anno civile seguente l’anno di contribuzione), di modo che
la persona tenuta a contribuire possa valutare il proprio reddito effettivo
sulla base del bilancio e segnalare eventuali differenze alla cassa. Così le
persone tenute a contribuire hanno il tempo di pagare un’eventuale differenza,
prima che gli interessi moratori cominciano a decorrere.
Alla luce di quanto sopra,
questo Tribunale deve concludere che la cassa di compensazione modifica i
contributi d’acconto laddove riscontra una variazione significativa del reddito
soggetto a contribuzione rispetto a quello su cui sono stati precedentemente
calcolati gli acconti. Tuttavia questa incombenza non spetta solo
all’amministrazione, poiché anche la persona assicurata, che si accorge di
versare contributi d’acconto troppo bassi, deve segnalare all’amministrazione
la divergenza riscontrata e chiedere il versamento di acconti maggiori.
Nel caso di specie, la
Cassa ha sempre chiesto all’insorgente acconti sulla base di un importo di fr.
15'730, corrispondente a quello accertato nel corso dell’anno 2000 e relativo
alla tassazione fiscale 1997/1998 (anni di computo 1995/1996; cfr. doc. 51).
Come emerge dalle
decisioni di fissazione dei contributi prodotte dalla ricorrente, questo
reddito si è rilevato manifestamente inferiore rispetto a quanto guadagnato
negli anni seguenti.
Nella decisione definitiva
del 25 aprile 2005, che porta sull’anno 2001, figura già un reddito di fr.
72'344 (allegato doc. 32), in quella del 28 giugno 2005 e relativa all’anno
2002.
di fr. 81'205 (allegato doc. 32), in quella del 18 agosto 2009 concernente
l’anno 2007 di fr. 197'182 (allegato doc. 32) e in quella del 10 agosto 2010 un
reddito di fr. 221'523 per l’anno 2008 (allegato al doc. 32).
Già solo sulla base di
questi documenti, senza che sia necessario richiamare le altre decisioni
contributive e le tassazioni IFD anteriori al 2010, appare che la Cassa,
malgrado un importante aumento del reddito soggetto a contribuzione, non ha,
come da lei stesso ammesso, mai aumentato i contributi d’acconto e ciò neppure
per gli anni 2015 e 2016, oggetto del contendere.
D’altra parte va pure
evidenziato come neppure la ricorrente, che meglio di tutti conosce la sua
situazione, ha mai segnalato all’amministrazione la necessità di aumentare i
contributi d’acconto, accontentandosi di quelli richiesti annualmente sulla
base di un reddito di fr. 15'730. Ella ha anzi versato gli interessi richiesti
negli anni precedenti senza alcuna contestazione (doc. 39).
Accertato che entrambe le
parti sono rimaste completamente passive di fronte all’importante aumento del
reddito da attività indipendente, occorre stabilire quali sono le conseguenze
circa il prelievo degli interessi di mora, oggetto del contendere.
2.11
Questo TCA evidenzia che il
Tribunale federale si è sempre mostrato molto rigoroso per quanto concerne l’obbligo
per la persona assicurata di versare gli interessi di mora.
Pronunciandosi
nell’ambito di fattispecie ticinesi concernenti persone esercitanti
un'attività indipendente debitrici di contributi personali, alle quali è stata
applicata per gli interessi di mora la lettera f dell'art. 41bis cpv. 1 OAVS
avendo versato acconti inferiori al 25% dei contributi effettivamente dovuti
(DTF 134 V 405; sentenza 9C_623/2007, sentenza 9C_709/2007 e sentenza
9C_632/2007 tutte e tre del 26 settembre 2008), il Tribunale federale ha
affermato che il ricorrente non poteva validamente liberarsi dal
suo obbligo di pagamento tentando di invocare l'irreprensibilità del suo agire
e addebitando all'amministrazione un comportamento negligente.
L'Alta Corte ha
infatti precisato che l'interesse moratorio non ha carattere penale e matura
indipendentemente da ogni colpa. Per l'obbligo di prestare interessi
di mora in ambito contributivo non è pertanto decisivo se il ritardo nella
fissazione o nel pagamento dei contributi sia imputabile al contribuente
oppure alla Cassa di compensazione (DTF 134 V 405 consid. 7.1; DTF 134 V 202 consid. 3.3.1; sentenza H 221/90 del 24 gennaio
1992.
= ZAK 1992 pag. 167 seg. consid. 4b). Dal momento che l'obbligo di
versamento degli interessi moratori è indipendente dall'esistenza o meno di una
colpa, esso si giustificherebbe anche qualora la Cassa dovesse avere -
per ipotesi - trascinato in maniera dilatoria la fissazione definitiva
dei contributi (DTF 134 V 405 consid. 7.1; DTF 134 V 202 consid.
3.3
; sentenza H 157/04 del 14 dicembre 2004, consid. 3.4.2).
Il ricorrente avrebbe infatti
potuto, durante questa attesa, fare fruttare il debito contributivo non ancora
fatturato né saldato. Irrilevante, invece, è che durante questo tempo egli
abbia o no effettivamente tratto vantaggio in misura equivalente al tasso di
interesse moratorio legale del 5%. L'obbligo di pagamento dell'interesse si
fonda infatti sulla finzione di un guadagno di interessi del contribuente e di
una perdita corrispondente della Cassa. In virtù dell'art. 41ter cpv. 1 OAVS,
questa finzione si trova ugualmente nel caso opposto, dove spetta alle Casse di
compensazione versare interessi compensativi del 5% per contributi non dovuti
che vengono restituiti o compensati (DTF 134 V 405 consid. 7.1).
L'interesse di mora e l'interesse
compensativo hanno infatti per funzione di compensare il fatto che in caso di
pagamento tardivo il debitore può trarre un beneficio d'interesse, mentre il
creditore subisce uno svantaggio (DTF 134 V 405 consid. 5.3; STF 9C_709/2007 del 26 settembre 2008 consid. 4.3).
Dunque, l'interesse di mora tende a compensare un ingiustificato arricchimento
del debitore della prestazione, che versa sul contributo effettivamente dovuto
un acconto manifestamente insufficiente, conseguendo implicitamente un
finanziamento per il mancato pagamento alla Cassa di congrui acconti.
Inoltre, per
l'art. 24 cpv. 4 OAVS le persone tenute a pagare i contributi devono dare alle
casse di compensazione le indicazioni necessarie per la fissazione dei
contributi d'acconto, presentare, se richiesti, i giustificativi e segnalare le
divergenze sostanziali dal reddito presumibile. Pertanto, se risulta che
il reddito diverge sostanzialmente dal reddito presumibile, i contribuenti sono
tenuti a segnalarlo alle casse di compensazione, le quali adeguano poi i
contributi d'acconto (art. 24 cpv. 3 OAVS). In questo modo si registra una
stretta relazione tra questo disposto e l'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS. Gli
interessi iniziano a decorrere relativamente tardi, sicché le
persone tenute a pagare i contributi possono valutare il loro reddito effettivo
sulla base del bilancio di esercizio e segnalare un'eventuale divergenza alle
casse di compensazione. In questo modo, i contribuenti dispongono del tempo
necessario per pagare un'eventuale differenza prima ancora che inizino a
decorrere gli interessi moratori (DTF 134 V 405 consid.
7.
; VSI 2000 pag. 119).
A questo proposito il TF ha
rammentato al consid. 7.2 della DTF 134 V 405, che:
" (…)
Inoltre si osserva che per il chiaro tenore dell'art. 24 cpv. 4 OAVS (desumibile
in tutte e tre le versioni linguistiche), i contribuenti devono - e non
soltanto su richiesta come erroneamente sostenuto dall'interessato - tra
le altre cose segnalare alle casse di compensazione le divergenze sostanziali
dal reddito presumibile. Pertanto, se risulta che il reddito diverge
sostanzialmente dal reddito presumibile, i contribuenti sono tenuti a
segnalarlo alle casse di compensazione, le quali adeguano poi i contributi
d'acconto (art. 24 cpv. 3 OAVS).” (sottolineatura del redattore)
Questi concetti
sono stati ribaditi nella DTF 139 V 297, secondo cui gli interessi di mora sono
dovuti indipendentemente da colpa (consid. 3.3.2.2).
In una sentenza
9C_772/2011 del 4 novembre 2011 al consid. 4.2, il TF ha rammentato che la
persona assicurata può evitare il prelievo dei contributi segnalando
tempestivamente alla Cassa di compensazione la divergenza tra il reddito su cui
è calcolato il contributo d’acconto ed il reddito conseguito (“Die (rückwirkende) Verzugszinspflicht nach
Massgabe von Art. 41bis lit. f AHVV setzt
schliesslich nur ein, wenn die beitragspflichtige Person es - wie hier -
versäumt, der Verwaltung das höhere Einkommen rechtzeitig zu melden. Die
Beitragspflichtigen haben es somit weitgehend in der Hand, Verzugszinsen
gemäss Art. 41bis Abs. 1 lit. f AHVV zu
vermeiden, indem sie ihrer Pflicht, den Ausgleichskassen die für die
Festsetzung der Akontobeiträge erforderlichen Auskünfte zu erteilen,
gegebenenfalls Unterlagen einzureichen und wesentliche Abweichungen vom
voraussichtlichen Einkommen zu melden (Art. 24 Abs. 4 AHVV),
hinreichend nachkommen. Diesfalls kann die Ausgleichskasse die Akontobeiträge
rechtzeitig heraufsetzen, so dass diese weniger als 25 % unter den tatsächlich
geschuldeten Beiträgen liegen und eine Verzugszinspflicht entfällt”).
Questa, rigorosa,
giurisprudenza del TF, si fonda su sentenze, anche datate, dalle quali l’Alta
Corte non si è mai scostata (cfr. DTF 111 V 93 e DTF 109 V 7).
Va qui segnalata,
a questo proposito, la sentenza H 221/90 del 24 gennaio 1992, pubblicata in RCC
1992, pag. 177 e seguenti (tradotta dal tedesco [pubblicata in ZAK 1992, pag.
167.
e seguenti] e citata nella DTF 134 V 405), dove al consid. 4c l’Alta
Corte ha affermato che (traduzione dal tedesco) “l’opinion de la recourante
selon laquelle la demande de paiement des intérêts moratoires est injustifiée
dans la mesure où les cotisations arriérées réclames pour les années 1985 à
1987.
auraient été retardées par la trop longue durée de la procédure de recours
portant sur les décisions rendues le 6 août 1985 à propos des cotisations
arriérées n’est en conséquences pas bien-fondée. Comme l’obligation de payer
les interêts moratoires est indépendante de la notion de faute, ce paiement ne
serait en fait ni ajourné, ni interrompu et cela même si, en l’espèce, la
caisse de compensation et l’autorité de recours avaient agi d’une manière
illicite ou s’étaient servies de moyens dilatoires dans la procédure de recours
et, partant, dans la fixation et la réclamation des cotisations due pour ls
années 1985 à 1987. Pendant toute la procédure de recours, la recourante
était en mesure d’utiliser les cotisations qu’elle n’avait pas décomptées et
réglées pour en tirer des intérêts. Il est sans importance de savoir si elle a
effectivement tiré profit, pendant la durée du retard, de la contre-valuer des
cotisations due pour un montant équivalent au taux légal des intérêts
moratoires. L’obligation de payer des intérêts moratoires repose sur la fiction
d’un bénéfice d’intérêts réalisé par le débiteur au détriment de la caisse de
compensation et dont le montant équivaut au taux légal des intérêts moratoires
(…).” (sottolineatura del redattore).
In una sentenza H 157/04 del 14
dicembre 2004, in cui la persona assicurata ha sostenuto la propria buona fede,
al consid. 3.4.2 il TF ha ribadito il medesimo concetto:
" (…) Da die Pflicht zur Entrichtung von Verzugszinsen
verschuldensunabhängig ist, bestünde sie nach der Rechtsprechung (ZAK 1992 S.
168.
Erw. 4c) auch für den Zeitraum vom 13. Mai bis 14. Oktober 2003 selbst
dann, wenn die Ausgleichskasse die Rechnungsstellung für die
Beitragsnachforderung schuldhaft und trölerisch verschleppt hätte (wofür
jedoch keine Anhaltspunkte bestehen). Denn der Beschwerdeführer konnte währenddessen
die nicht abgerechnete und nicht abgelieferte Beitragsschuld zinsbringend
nutzen. Unerheblich ist, ob er während der Verzugsdauer aus dem Gegenwert der
Beitragsschulden tatsächlich Nutzen in der Höhe des gesetzlichen
Verzugszinssatzes gezogen hat. Die Pflicht zur Bezahlung von Verzugszinsen
beruht auf der Fiktion eines Zinsgewinns des Beitragsschuldners und
Zinsverlustes der Ausgleichskasse in der Höhe des gesetzlichen Verzugszinses
(ZAK 1992 S. 168 Erw. 4c), der sich während des hier interessierenden Zeitraums
auf fünf Prozent pro Jahr belief (Art. 42 Abs. 2 AHVV in der seit 1. Januar 2001 geltenden Fassung).
Der die Verzugszinspflicht bis zur Rechnungsstellung (Art. 41bis Abs. 2 AHVV) bestätigende kantonale Entscheid ist somit
bundesrechtskonform.” (sottolineatura del redattore)
Infine, tra le numerose
sentenze cantonali emesse in proposito circa l’obbligo di pagare gli interessi,
vanno segnalate la sentenza 30.2018.8 del 23 luglio 2018 (confermata dalla
sentenza 9C_572/2018 del 5 novembre 2018 del TF che tuttavia non ha dovuto
chinarsi sull’aspetto degli interessi), dove la persona assicurata riteneva di
non dover pagare gli interessi poiché aveva dichiarato al fisco un reddito
negativo (ossia una perdita) e la sentenza 30.2017.47 del 9 febbraio 2018 dove
il TCA ha stabilito che gli interessi di mora sono dovuti anche se la cassa
tarda ad emettere la decisione di fissazione definitiva dei contributi e non
adegua gli acconti. A questo proposito il Tribunale ha affermato:
" (…) Nell'evenienza concreta, il ricorrente ha
iniziato la sua attività lucrativa come indipendente nel 1996.
Da allora l’assicurato ha sempre pagato
e continua a pagare gli acconti trimestrali provvisori previsti dall’art. 24
cpv. 1 OAVS che, come confermato dalla Cassa nel 2007 (doc. 22), dal 2003 sono
stati calcolati sulla base di un reddito presumibile di Fr. 44'500.-, importo
che dà luogo a contributi annui di Fr. 3'886.- rispettivamente ad acconti
trimestrali di Fr. 967.- (doc. III).
Questo ammontare è stato chiaramente
superato negli anni, visto che il reddito da attività indipendente è stato
accertato fiscalmente nel 2012 in Fr. 112'000.- (doc. B5), nell’anno 2013 in
Fr. 137'000.- (doc. B4), nel 2014 in Fr. 132'000.- (doc. B3) e in Fr. 145'000.-
nell’anno 2015 (doc. B2).
Quando nel 2013 ha ricevuto la notifica
di tassazione IC/IFD 2012, che ha stabilito il suo reddito aziendale netto in
quasi Fr. 70'000.- in più dell’importo a suo tempo annunciato alla Cassa,
l’assicurato non si è attivato presso la Cassa di
compensazione segnalando tempestivamente, giusta l’art. 23 cpv. 5 e l’art. 24
cpv. 4 OAVS, le concrete divergenze fra il suo reddito effettivo e gli acconti
versati in precedenza sulla base di un reddito pari quasi ad un terzo. Se
avesse agito in tal senso, avrebbe sicuramente evitato di far sorgere a suo
carico per gli anni seguenti degli interessi di ritardo in virtù
dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, poiché l’amministrazione avrebbe
adeguato gli acconti futuri da versare (DTF 134 V 202, consid. 3.4, DTF
134.
V 405, consid. 7.4; citate STF 9C_623/ 2007, STF 9C_709/2007 e STF
9C_632/2007, consid. 4.1; STCA 30.2012.39 del 29 aprile 2013, consid. 2.12.
In effetti, il ricorrente non è soggetto
passivo della procedura che compete unicamente alla Cassa, ma è attore con
precisi obblighi non solo riguardo al pagamento dei contributi (ed alla
corretta compilazione dei dati fiscali per la percezione dei contributi), ma
anche alla segnalazione di modifiche significative del suo reddito che incidano
sulla percezione dei contributi d'acconto, sia a suo favore sia a suo
svantaggio. Questo obbligo traspare molto chiaramente dall'art. 24 cpv. 4 OAVS,
secondo cui, infatti, non è vero che l'obbligo dell'assicurato di dare alla
Cassa tutti gli elementi necessari per fissare i contributi d'acconto sorga
solo a seguito di una richiesta formulata dalla Cassa stessa,
la quale fissa a tal proposito un termine (art. 24 cpv. 5 OAVS). Questo termine
si riferisce in realtà unicamente alla presentazione di giustificativi che la
Cassa può richiedere all'assicurato (art. 24 cpv. 4 OAVS) nel caso in cui debba
appurare, per verifica, i contenuti delle nuove indicazioni date da
quest'ultimo per fissare i contributi d'acconto che si basano su determinati
giustificativi che tardano ad essere prodotti (art. 24 cpv. 5 OAVS). (…)”
2.12
Alla luce di quanto sopra
esposto e della pluridecennale giurisprudenza federale e cantonale la
ricorrente non può sfuggire all’obbligo di versare gli interessi di mora ai
sensi dell’art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS per il solo fatto che la Cassa non ha
adeguato i contributi d’acconto sulla base dell’art. 24 cpv. 3 OAVS malgrado
l’importante aumento del reddito da attività indipendente già a partire
dall’inizio degli anni 2000.
Infatti, l'obbligo di versamento degli
interessi moratori è indipendente dall'esistenza o meno di una colpa ed esso si
giustificherebbe anche qualora la Cassa dovesse avere - per ipotesi -
trascinato in maniera dilatoria la fissazione definitiva dei contributi poiché
il ricorrente avrebbe potuto, durante questa attesa, fare fruttare il debito
contributivo non ancora fatturato né saldato (cfr. la STCA 30.2017.9 del 10
maggio 2017, in cui la Cassa di compensazione ha emanato sei anni dopo la
crescita in giudicato delle notifiche di tassazione IFD 2011 dell’assicurato la
decisione di fissazione dei contributi, la STCA 30.2015.35 del 24 marzo 2016,
in cui la Cassa ha ritardato di un anno l’emanazione nel 2015 della decisione
di fissazione dei contributi dopo le notifiche di tassazione IFD 2008, 2009 e
2010.
dell’ottobre 2014 e ancora la STCA 30.2015.29 del 25 gennaio 2016, dove la
Cassa ha emesso la decisione di fissazione dei contributi per il 2010 dopo tre
anni dalla notifica di tassazione IFD 2010).
Irrilevante, invece, è che
durante questo tempo ella abbia o no effettivamente tratto vantaggio in misura
equivalente al tasso di interesse moratorio legale del 5%.
Come ha ricordato il Tribunale federale, indipendentemente
dall’esistenza di qualsiasi colpa, quale comune denominatore per giustificare
la decorrenza di interessi di mora sui contributi che la ricorrente doveva
versare per gli anni 2015 e 2016, v’è la circostanza che l’assicurata ha
comunque potuto posticipare il versamento dei contributi.
Tale agire ha comportato per la ricorrente un vantaggio a suo favore
(STCA 30.2016.36+37 del 14 novembre 2016; STCA 30.2016.5+6 del 27 aprile 2016;
STCA 30.2015.35 del 24 marzo 2016; STCA 30.2015.29 del 25 gennaio 2016; STCA
30.2015.10
del 30 giugno 2015), la quale avrebbe infatti potuto, durante questa
attesa, fare fruttare il debito contributivo non ancora fatturato né saldato.
Non va poi dimenticato che l’assicurata, prima (e meglio) di
chiunque, da tempo era al corrente della divergenza tra il reddito utilizzato
per il calcolo dei contributi d’acconto ed i redditi effettivamente realizzati
In virtù dell’art. 24 cpv. 4 OAVS, ella avrebbe di conseguenza dovuto
segnalare alla Cassa di compensazione le divergenze sostanziali dal reddito
presumibile e chiedere di aumentare gli acconti da versare.
In tal modo avrebbe evitato il computo di interessi di mora in
caso di cambiamento rilevante del reddito (STF 9C_709/2007 del 26 settembre
2008.
consid. 4.4).
Il TCA osserva che è solo con scritto dell’8 maggio 2018 che l’insorgente
si è fatta parte diligente segnalando alla Cassa una “strana situazione”,
nel senso che gli acconti per il pagamento dei contributi richiesti sono sempre
stati bassi ed i conguagli invece elevati, con conseguente pagamento di
interessi di mora (doc. 30). La Cassa ha immediatamente reagito ed il 25 maggio
2018.
ha scritto all’interessata chiedendo di indicare l’utile presumibile degli
anni 2017 e 2018 e, una volta dichiarati, ha adeguato l’importo degli acconti
richiesti (doc. 26, cfr. sentenza 30.2018.18-20 del 5 novembre 2018). In
precedenza la medesima ricorrente ha regolarmente saldato gli interessi di mora
richiestile per gli anni contributivi 2003, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012 senza
contestarli e senza chiedere all’amministrazione alcun adeguamento (cfr. doc.
39).
In altre parole, gli acconti versati erano manifestamente
inferiori ai contributi effettivamente dovuti e ciò oltre il limite ammesso del
25% previsto dall'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS (DTF 134 V 405 consid. 7.4).
Lo stato delle cose ha fatto sì che la discrepanza che si è venuta a creare fra
i contributi versati/dovuti e il ritardo nel loro versamento ha generato degli
interessi di mora. Infatti, l'addebito di interessi di ritardo dipende
unicamente dall’ammontare degli acconti che un assicurato versa alla Cassa di
compensazione entro il termine fissato dall'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS.
Stando così le cose, se ne deduce che le esposte precisazioni del
Tribunale federale non lasciano spazio ad alcun dubbio sull’operato
dell’amministrazione. In virtù delle norme legali e della giurisprudenza, una
soluzione diversa da quella adottata dalla Cassa di compensazione non è
possibile.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il TCA deve confermare
che, in applicazione dell’art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, avendo versato degli
acconti sui contributi dovuti per gli anni 2015 e 2016 come indipendente
inferiori del 25% al saldo dei contributi reclamati, la ricorrente è tenuta a
pagare degli interessi di mora.
Ne segue che il ricorso va
respinto e la decisione impugnata confermata.
2.13
Con il ricorso
l’insorgente ha richiamato il parallelo ricorso di cui alla procedura 30.2019.8-9
ed ha chiesto dall’autorità fiscale l’edizione delle tassazioni IFD anteriori
al 2010 e dalla Cassa le decisioni di fissazione dei contributi non prodotte.
Ella ha poi rinunciato a
quest’ultima prova alla luce delle affermazioni dell’amministrazione in sede di
risposta, secondo cui a causa della modifica del sistema informatico non era
più possibile stampare le vecchie decisioni non già agli atti ed ha comunque
prodotto le “videate informatiche” delle decisioni dal 2003 al 2012
(doc. 39).
Questo
TCA, accertato che l’incarto prodotto dalla Cassa nella procedura parallela è lo
stesso di quello trasmesso con la presente risposta di causa, che il parallelo
ricorso porta sulla revisione e la riconsiderazione di altre decisioni rispetto
a quelle qui impugnate e che l’acquisizione di ulteriori tassazioni IFD è
ininfluente ai fini dell’esito della vertenza alla luce sia della circostanza
che è stato accertato tramite la nuova documentazione prodotta in questa sede dalla
medesima ricorrente che la Cassa sapeva dell’importante aumento del reddito da
attività lucrativa indipendente sia del fatto che per i motivi esposti (consid.
2.
-2.12) l’interessata è comunque tenuta a pagare gli interessi di mora, e
dunque ritenuto che, in seguito agli accertamenti
eseguiti, i fatti sono stati comprovati e nessun provvedimento probatorio
supplementare potrebbe modificare tale apprezzamento, rinuncia all’assunzione
di ulteriori prove (sentenza 9C_394/2016 del 21 novembre 2016, consid. 6.2).
Conformemente
alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio
conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove
(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320;
Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11
gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223
consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale
modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito
desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF
124.
V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso, nella misura in
cui è ricevibile, è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti