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30.2019.10

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

3 luglio 2019Italiano59 min

Source ti.ch

Fatti

i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno (STF 9C_675/2009

del 28 maggio 2010, consid. 8.3).

L'amministrazione non può rimandare gli approfondimenti necessari

all'accertamento dei fatti determinanti alla procedura di opposizione e tanto

meno a quella giudiziaria di ricorso senza in questo modo contravvenire allo

scopo perseguito dalle relative disposizioni che è quello di sgravare in

definitiva i tribunali (STF 9C_675/2009 del 28 maggio 2010, consid. 8.3 e

riferimenti).

In queste condizioni non è necessario stabilire in questa sede se

l’opposizione del 12 luglio 2018 contro la decisione del 22 maggio 2018 è

tardiva come sostenuto dalla Cassa. Spetterà all’amministrazione prendere

posizione anche su tale aspetto.

(…).

Alla luce di quanto sopra esposto la “decisione su opposizione”

del 18 luglio 2018 va annullata e l’incarto rinviato alla Cassa affinché, dopo

aver esaminato l’intera fattispecie conformemente a quanto descritto in

precedenza, stabilisca nuovamente, spiegandone dettagliatamente le ragioni, se

l’interessata deve pagare gli interessi per i contributi dovuti negli anni 2015

e 2016.”

2.3.2. La

ricorrente fa valere una violazione del diritto di essere sentita, sostenendo

che la decisione impugnata non sarebbe sufficientemente motivata.

Ai

sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per

costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare

essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di

una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i

fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere

visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di

prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (STFA del 29 giugno 2006

nella causa J. e D., H 97/04; DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b,

127 III 578 consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b; cfr. riguardo al previgente art.

4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF

126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi

citate).

Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo

per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da

un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le

ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del

provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di

permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione

medesima. Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito

ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole

circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione

(sentenza del 24 gennaio 2007, U 397/05, con riferimenti; DTF 129 I 232 consid.

3.2).

In concreto

l’amministrazione nella decisione impugnata, ha indicato le ragioni per le

quali, a suo parere, gli interessi sono dovuti, indicando la base legale

(segnatamente gli art. 26 cpv. 1 LPGA, 41 bis cpv. 1 lett. f OAVS, 24 cpv. 1, 2

e 4 OAVS, 42 cpv. 1 OAVS), le direttive applicabili (DRC) ed il calcolo posto a

fondamento dell’importo complessivo richiesto di fr. 3'682.15.

La Cassa, come in precedenza (cfr. sentenza 30.2018.18-20

del 5 novembre 2018, consid. 2.5), non ha invece spiegato per quale motivo gli

interessi sono dovuti malgrado l’art. 24 cpv. 3 OAVS, preveda che se durante o

dopo l’anno di contribuzione risulta che il reddito diverge sostanzialmente dal

reddito presumibile, le casse di compensazione adeguano i contributi d’acconto.

L’amministrazione, al consid. 3.2, ha citato tutti i capoversi dell’art. 24

OAVS, tranne l’invocato cpv. 3.

Rammentato tuttavia

che una violazione del diritto di essere sentito è sanabile se l'interessata,

come in concreto, riceve la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di

ricorso che gode del pieno potere di esame sui fatti e sul diritto (DTF 135 I

279 consid. 2.6.1 pag. 285; 124 V 180 consid. 4a pag. 183) e che nel caso di

specie, il TCA dispone di un pieno potere di esame (cfr. anche sentenza 8C_923/2011

del 28 giugno 2012, consid. 2.3) e, in applicazione del principio inquisitorio,

può assumere le prove che ritiene necessarie per il chiarimento della

fattispecie (art. 61 lett. c LPGA), essa è sanata in questa sede.

L’insorgente,

con il ricorso, ha infatti potuto ampiamente confrontarsi nuovamente con

l’applicazione dell’art. 24 cpv. 3 OAVS ed ha potuto diffusamente spiegare le

ragioni per le quali, a suo parere, questo disposto impedirebbe, nel caso di

specie, il prelievo di interessi.

Non

va poi dimenticato che il TF ha già avuto modo di stabilire che è possibile

prescindere da un rinvio della causa all'amministrazione se una simile

operazione si esaurirebbe in uno sterile esercizio procedurale e

procrastinerebbe inutilmente il processo in contrasto con l'interesse - di pari

rango del diritto di essere sentito - della parte ad essere giudicata

celermente (DTF 132 V 387 consid. 5.1 pag. 390 con riferimenti, cfr. anche

sentenza 9C_937/2011 del 9 luglio 2012, consid. 2.3).

Nel

caso di specie un ulteriore rinvio all’amministrazione per violazione del

diritto di essere sentito prolungherebbe inutilmente la procedura.

2.3.3. In

secondo luogo la ricorrente sostiene che la Cassa non si è espressa circa la

tardività o meno dell’opposizione del 12 luglio 2018 contro la decisione del 22

maggio 2018 e non ha dato seguito alla sentenza di rinvio 30.2018.18-20 del 5

novembre 2018 nella misura in cui non ha acquisito le tassazioni IFD anteriori

al 2012 e le decisioni di fissazione dei contributi più datate.

Per

costante giurisprudenza, secondo un principio generale applicabile nella

procedura amministrativa, quando un’autorità di ricorso emana una decisione di

rinvio, l’autorità alla quale la causa è rinviata, così come quella che ha reso

la decisione, sono tenute a conformarsi alle istruzioni del giudizio di rinvio

(sentenza 9C_207/2017 dell’8 settembre 2017, sentenza 8C_236/2017 del 24 luglio

2017, sentenza 9C_457/2013 del 26 dicembre 2013 consid. 6.2).

D’altra

parte, di principio un Tribunale è vincolato dal dispositivo di una decisione

cresciuta in giudicato. I motivi della decisione non sono invece vincolanti a

meno che il dispositivo non vi rinvii esplicitamente (sentenza 9C_368/2015 del

13 gennaio 2016, consid. 5.1; DTF 139 III 126 consid. 3.2.1;

DTF 123 III 16 consid. 2a; DTF 121 III 474 consid. 4a; DTF 113 V 159

consid. 1c).

In

concreto il TCA al consid. 2.6 ha rinviato gli atti all’amministrazione affermando

che per quanto concerne “la fissazione degli interessi per gli anni 2015 e

2016 l’amministrazione, dopo aver esaminato tutti gli atti dell’incarto della

ricorrente ed essersi espressa circa la tempestività dell’opposizione del 12

luglio 2018 contro la decisione del 22 maggio 2018, dovrà stabilire se la

percezione di interessi è corretta o meno e in caso di risposta positiva

indicarne dettagliatamente le ragioni.”

La

Cassa effettivamente non si è espressa, se non irritualmente con la risposta di

causa, circa la tempestività dell’opposizione del 12 luglio 2018 contro la

decisione del 22 maggio 2018, ritenendola tardiva poiché la decisione è stata

trasmessa per posta B e nel sito internet de “La Posta” figura che l’invio per

posta B giunge a destinazione entro tre giorni lavorativi al massimo (pag. 5,

doc. III).

Sennonché, come emerge dalla

DTF 136 V 295, al consid. 5.9, già citata a pag. 17 della sentenza

30.2018.18-20 del 5 novembre 2018, per quel che concerne più

precisamente la notifica di una decisione o di una comunicazione

dell'amministrazione, per giurisprudenza l'onere della prova incombe di massima

all'autorità che intende trarne una conseguenza giuridica e che la circostanza

deve perlomeno essere stabilita con il grado della verosimiglianza

preponderante richiesto in materia di assicurazioni sociali (DTF 124 V 400 consid. 2b

pag. 402; DTF 121 V 5 consid. 3b pag.

6). L'autorità sopporta pertanto le conseguenze dell'assenza di prova nel senso

che se la notifica o la sua data sono contestate e se esistono effettivamente

dubbi a tale proposito, ci si baserà sulle dichiarazioni del destinatario

dell'invio (DTF 129 I 8 consid. 2.2

pag. 10; DTF 124 V 400 consid. 2a

pag. 402 con riferimenti).

La

spedizione con la posta normale non consente in genere di stabilire se la

comunicazione sia pervenuta al destinatario; la semplice presenza nel fascicolo

della copia dell'invio non è sufficiente per dimostrare che tale lettera sia

stata effettivamente spedita e ricevuta (DTF 101 Ia 7 consid. 1 pag.

8). Tuttavia, la prova della notifica di un atto può risultare da altri indizi

o dall'insieme delle circostanze, quali la mancata protesta da parte di una

persona che riceve dei richiami (cfr. DTF 105 III 43 consid. 3

pag. 46).

Inoltre questo tribunale nella sentenza di rinvio ha pure citato la DTF

142 IV 125, dove, in ambito penale, il TF ha precisato che la prova della data

di ricezione del decreto da parte del suo destinatario – unica determinante – non

può essere considerata fornita dal semplice richiamo ai tempi usuali di

consegna degli invii postali (consid. 4).

In concreto l’amministrazione avrebbe pertanto dovuto interpellare la

ricorrente, chiedendole di voler indicare la data esatta di ricevimento della

decisione (cfr. da ultimo la sentenza 36.2019.11 del 15 maggio 2019, consid.

2.10, pag. 26).

Nel caso di

specie, visto l’esito del ricorso, la questione della tempestività

dell’opposizione, che secondo l’insorgente non può più essere messa in

discussione con la risposta di causa, essendo la Cassa entrata nel merito

dell’opposizione, non necessita tuttavia di ulteriori approfondimenti.

Per

lo stesso motivo, nel preciso caso di specie, la circostanza che la Cassa, come

rileva l’insorgente, non ha acquisito le tassazioni IFD della ricorrente

anteriori al 2012 e non ha prodotto tutte le decisioni di fissazione dei

contributi, malgrado quanto stabilito dal TCA nella sentenza di rinvio, non

porta a conseguenze.

La

lacuna è infatti in parte stata colmata in questa sede dalla ricorrente, la

quale ha prodotto le tassazioni IFD dal 2010 al 2017 (doc. D) ed alcune

decisioni di fissazione dei contributi (1995-2002, 2007-2008 e 2014-2014; doc.

E).

Questi

atti, come si vedrà in seguito, permettono di decidere il ricorso senza la

necessità di acquisire ulteriore documentazione.

In

queste condizioni, anche se questo TCA deve stigmatizzare l’agire della Cassa

che sembra non aver letto con la dovuta attenzione la sentenza 30.2018.18.20

del 5 novembre 2018 di rinvio, rinuncia ad un ulteriore rinvio, poiché gli atti

prodotti nelle more processuali permettono di decidere nel merito della

vertenza.

Un

secondo rinvio all’amministrazione si rivelerebbe un vuoto esercizio

procedurale che allungherebbe inutilmente la procedura senza apportare

alcunché.

Il TCA può pertanto entrare

nel merito del ricorso.

nel merito

2.4. Oggetto del contendere è la

questione di sapere se la ricorrente è tenuta a pagare gli interessi di mora a

causa della notevole differenza tra i contributi d’acconto versati per gli anni

2015 e 2016 e i contributi dovuti effettivamente per quegli anni o se, in virtù

dell’art. 24 cpv. 3 OAVS, sarebbe spettato all’amministrazione adeguare

autonomamente i contributi d’acconto, la quale di conseguenza, secondo

l’interessata, non potrebbe più chiedere gli interessi di mora all’insorgente.

2.5. Per quanto

concerne la fissazione dei contributi degli indipendenti, l’art. 22 cpv. 1 OAVS

prevede che essi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per

anno di contribuzione si intende l'anno civile (art. 22 cpv. 1 OAVS).

Per il calcolo dei contributi

sono determinanti il reddito secondo il risultato dell’esercizio commerciale

chiuso nell’anno di contribuzione e il capitale proprio investito nell’azienda

alla fine dell’esercizio commerciale (art. 22 cpv. 2 OAVS).

Le autorità fiscali cantonali

stabiliscono il reddito determinante per il calcolo dei contributi in base alla

tassazione dell’imposta federale diretta, passata in giudicato, e il capitale

proprio investito nell’azienda in base alla corrispondente tassazione

dell’imposta cantonale, passata in giudicato e adeguata ai valori di

ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1 OAVS).

In difetto di una tassazione

dell’imposta federale diretta passata in giudicato, gli elementi fiscali

determinanti sono desunti dalla tassazione dell’imposta cantonale sul reddito

e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione controllata d’imposta federale

diretta (art. 23 cpv. 2 OAVS).

Le indicazioni fornite dalle

autorità fiscali sono vincolanti per le casse di compensazione (art. 23 cpv. 4

OAVS).

Nell’anno di contribuzione

corrente, le persone tenute a pagare i contributi devono pagare contributi

d’acconto a scadenze periodiche (art. 24 cpv. 1 OAVS).

Le casse di

compensazione stabiliscono i contributi d'acconto sulla base del reddito

presumibile dell'anno di contribuzione. Possono fondarsi sul reddito

determinante per l'ultima decisione di fissazione dei contributi, salvo che la

persona tenuta a pagare i contributi renda verosimile che detto reddito non

corrisponde manifestamente al reddito presumibile (art. 24 cpv. 2 OAVS).

Inoltre

per l’art. 24 cpv. 3 OAVS se durante o dopo l’anno di contribuzione risulta che

il reddito diverge sostanzialmente dal reddito presumibile, le casse di

compensazione adeguano i contributi d’acconto.

Per l’art. 24 cpv. 4 OAVS, le

persone tenute a pagare i contributi devono dare alle casse di compensazione le

indicazioni necessarie per la fissazione dei contributi d'acconto, presentare,

se richiesto, i giustificativi e segnalare le divergenze sostanziali dal

reddito presumibile.

Ai sensi dell’art. 25 cpv. 1

OAVS, le casse di compensazione fissano i contributi dovuti per l’anno di

contribuzione in una decisione e procedono alla compensazione con i contributi

d’acconto pagati.

Per il cpv. 2, i contributi non

versati dagli assicurati vanno pagati entro 30 giorni a contare dalla

fatturazione.

Per le persone

esercitanti un'attività lucrativa indipendente a esse affiliate, le casse di

compensazione domandano alle competenti autorità fiscali cantonali le indicazioni

necessarie al calcolo dei contributi. L'Ufficio federale emana direttive in

merito alle indicazioni necessarie e alla procedura di notifica (art. 27 cpv. 1

OAVS).

Giusta l’art. 27

cpv. 2 OAVS, le autorità fiscali cantonali trasmettono man mano le indicazioni

per ogni anno fiscale alle casse di compensazione.

L'autorità

fiscale cantonale che non ha ricevuto nessuna domanda di comunicazione per una

persona esercitante un'attività lucrativa indipendente il cui reddito può

essere stabilito conformemente all'articolo 23 trasmette spontaneamente gli

elementi di calcolo alla cassa cantonale di compensazione. Questa li inoltra,

ove occorra, alla cassa di compensazione competente (art. 27 cpv. 3 OAVS).

Secondo l’art. 27

cpv. 4 OAVS, per ogni persona esercitante un'attività lucrativa indipendente,

le autorità fiscali che trasmettono le comunicazioni attraverso la piattaforma

informatica e di comunicazione centrale della Confederazione Sedex ricevono per

ogni anno di contribuzione un'indennità di 7 franchi prelevata dal Fondo di

compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. L'Ufficio

federale calcola le indennità per le autorità fiscali cantonali interessate.

2.6. Per quanto concerne gli

interessi, l'art. 26 cpv. 1 LPGA prevede che i crediti di

contributi dovuti o di contributi indebitamente riscossi sottostanno

rispettivamente a interessi di mora o rimunerativi.

Per l'art. 41bis cpv. 1 lett.

f OAVS devono segnatamente pagare gli interessi di mora le persone che

esercitano un'attività lucrativa indipendente sui contributi da compensare,

qualora i contributi d'acconto siano almeno il 25 per cento inferiori ai

contributi effettivamente dovuti e non vengano versati fino al 1° gennaio dopo

il termine dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione, a partire dal 1°

gennaio dopo tale termine (DTF 134 V 405, consid. 4.2).

Gli interessi cessano di

decorrere con il pagamento completo dei contributi, con la presentazione del

regolare conteggio o, in mancanza di esso, con la fatturazione. In caso di

reclamo di contributi arretrati, gli interessi cessano di decorrere con la

fatturazione, sempre che i contributi siano pagati entro il termine fissato

(art. 41bis cpv. 2 OAVS).

In virtù dell'art. 42 cpv. 1

OAVS, i contributi sono considerati pagati con la ricezione del pagamento da

parte della Cassa di compensazione. Il tasso per gli interessi di mora e per

gli interessi compensativi è del 5% all'anno (art. 42 cpv. 2 OAVS).

Gli interessi sono calcolati in

giorni. I mesi interi sono calcolati come 30 giorni (art. 42 cpv. 3 OAVS;

sentenza H 148/03 del 10 novembre 2003).

2.7. Nel caso

in esame, il 26 maggio 2000 la Cassa di compensazione, dopo aver accertato che

nella tassazione fiscale 1997/1998 (anno di computo 1995/1996) l’insorgente era

stata imposta sulla base di un reddito aziendale di fr. 15'730 (doc. 51), ha

affiliato d’ufficio la ricorrente per attività accessoria indipendente (doc.

48). A partire da quell’anno ha chiesto all’assicurata il pagamento di acconti

sulla base di un reddito presumibile da attività indipendente di fr. 15'730.

Il 22 maggio 2018 la Cassa

ha fissato i contributi dovuti dalla ricorrente nel 2015 sulla base di un

reddito aziendale di fr. 363'999 evinto dalla tassazione IFD di quell’anno

(doc. 27). I contributi del 2016 sono invece stati fissati il 26 giugno 2018 in

base ad un reddito aziendale di fr. 304'068 evinto dalla tassazione IFD di

quell’anno (doc. 22).

La Cassa, accertato che i

contributi d’acconto calcolati su fr. 15'730 erano almeno il 25

per cento inferiori rispetto ai contributi effettivamente dovuti sulla base delle citate decisioni formali, ha fissato con

decisione del 22 maggio 2018 (per il 2015, doc. 27), rispettivamente del 26

giugno 2018 (per il 2016, doc. 22) gli interessi di mora dovuti.

Di per sé il calcolo è

corretto.

Infatti, per il 2015 a

fronte di contributi d’acconto versati pari a fr. 1'052.40 ed a contributi

effettivamente dovuti pari a fr. 41'883.50, per una differenza di fr.

40'831.10, gli interessi al 5% sono dovuti dal 1° gennaio 2017 (ossia dal 1°

gennaio successivo all’anno in cui sono dovuti i contributi) al 22 maggio 2018

(data della fatturazione), per un ammontare di fr. 2'845.45 (40’811.10 : 100 X

5 : 360 X 502 giorni).

Per il 2016 a fronte di

contributi d’acconto versati pari a fr. 1'028.80 ed a contributi effettivamente

dovuti pari a fr. 35'256.40, per una differenza di fr. 34'227.60, gli interessi

al 5% sono dovuti dal 1° gennaio 2018 (ossia dal 1° gennaio successivo all’anno

in cui sono dovuti i contributi) al 26 giugno 2018 (data della fatturazione),

per un ammontare di fr. 836.70 (34'227.60 : 100 X 5 : 360 X 176 giorni).

A questo proposito il TCA segnala che la DTF 139 V

297 ha stabilito al considerando 3.3.2.1 che l'art. 42

cpv. 2 OAVS poggia su una base legale sufficiente e che il tasso d'interesse da

esso fissato al 5% per anno è un tasso tecnico, che non è contrario al

diritto né tantomeno è arbitrario; a ciò non si può derogare (SVR 2016 AHV Nr.

9 consid. 4). È dunque corretta l’applicazione di un tasso del 5% (SVR 2017 AHV

Nr. 8 consid. 8.4).

La ricorrente sostiene

tuttavia di non dovere alcunché poiché sarebbe spettato alla Cassa, in

applicazione dell’art. 24 cpv. 3 OAVS, adeguare gli acconti sulla base del

reddito sottoposto a contribuzione negli anni precedenti. Ella ritiene che la

Cassa sia incorsa in un errore nel continuare a chiedere il pagamento di

acconti sulla base di un reddito di fr. 15'730 che non corrisponde più alla

realtà.

A questo proposito l’assicurata

ha prodotto alcune decisioni di fissazione dei contributi di anni precedenti il

2010 da cui emerge, ad esempio che con decisione del 18 agosto 2009 l’amministrazione

ha fissato i contributi dovuti dalla ricorrente per il 2007 sulla base di un

reddito aziendale di fr. 197'182 (allegati doc. 32), mentre il 10 agosto 2010

l’amministrazione ha fissato i contributi dovuti nel 2008 sulla base di un

reddito da attività indipendente di fr. 221'523 (allegati al doc. 32).

2.8. L’art. 24 OAVS (per il tenore

cfr. consid. 2.5) è entrato in vigore il 1° gennaio 2001, unitamente al

passaggio del calcolo dei contributi dovuti dagli indipendenti e dalle persone

senza attività lucrativa dal sistema praenumerando al sistema postnumerando

(cfr. il commento dell’UFAS alle modifiche dell’OAVS entrate in vigore il 1°

gennaio 2001 in: Pratique VSI 3/2000, pag. 106 e seguenti).

Circa l’art. 24 OAVS,

l’UFAS ha affermato (Pratique VSI 3/2000, pag. 119):

" (…)

Al. 2: Selon la 1re phrase, le revenu probable de l’année de

cotisation sert de valeur de référence pour déterminer les acomptes de

cotisations. Afin de limiter le travail administratif, les caisses de

compensation peuvent cependant se baser sur des chiffres qui leur sont déjà

connus, à savoir le revenu tel qu’il ressort de la dernière décision de

cotisation. S’il est probable que celuici ne correspond plus aux circonstances

actuelles, les personnes tenues de cotiser peuvent toutefois faire valoir et

rendre vraisemblable que le revenu probable s’écarte manifestement du revenu

selon la dernière décision de cotisation. Dans ce cas, les caisses de

compensation ne peuvent plus se baser sur ces anciens chiffres.

Al. 3: Dans l’intérêt d’une perception efficace et économique, il

faut éviter de trop grands écarts entre les acomptes de cotisations et les

cotisations effectivement dues. C’est pourquoi les acomptes ne sont pas

déterminés une fois pour toutes, mais ils doivent suivre l’évolution du revenu

estimatif. S’il s’avère, pendant ou même après l’année de cotisation, que

l’estimation initiale est manifestement inexacte, que le revenu diffère

sensiblement de celui sur la base duquel les acomptes ont été établis, les

caisses de compensation adaptent ces derniers. Les caisses de compensation ne

sont pas seules à cette tâche. Il incombe en effet aux personnes tenues de cotiser

de signaler les modifications majeures du revenu (cf. l’al. 4, infra). Elles

doivent être en mesure de rendre au moins vraisemblables leurs allégations. Les

caisses de compensation ne doivent adapter les acomptes de cotisations que

lorsque le revenu diffère sensiblement du revenu pronostiqué au début de

l’année de cotisation. Il s’agit d’éviter par là que de faibles variations de

revenu ne donnent lieu à un travail administratif disproportionné, puisque, de

toute façon, les acomptes de cotisations sont déterminés sous réserve de la

communication fiscale. Il y a corrélation entre cette disposition et l’art.

41bis al. 1 let. f selon lequel des intérêts moratoires sont dus, dès le 1er

janvier après la fin de l’année civile qui suit celle pour laquelle les

cotisations sont dues, lorsque les acomptes versés sont inférieurs d’au moins

25% aux cotisations effectivement dues. Les intérêts commencent à courir

relativement tard, de sorte que les personnes tenues de cotiser puissent

évaluer leur revenu effectif sur la base du bilan de l’exercice et signaler un

éventuel écart aux caisses de compensation. Ainsi, les personnes tenues de

cotiser ont-elles le temps de payer une éventuelle différence, avant que les

intérêts moratoires ne commencent à courir.”

L’UFAS ha precisato nelle

direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza

attività lucrativa nell’AVS/AI e nelle IPG (di seguito: DIN), il procedimento

per la fissazione dei contributi d’acconto.

Secondo il marginale 1146

DIN le casse di compensazione determinano i contributi d’acconto sulla base del

reddito presumibile dell’anno di contribuzione. Si fondano per principio sul

reddito determinante per l’ultima decisione di fissazione dei contributi (art.

24 cpv. 2 OAVS).

Per il marginale 1147 DIN

esse tengono inoltre conto delle indicazioni fornite dalla persona soggetta

all’obbligo contributivo. Non si deve prendere in considerazione il reddito

conformemente al N. 1146 in particolare se l’assicurato rende verosimile che,

manifestamente, questo non corrisponde a quello presumibile (art. 24 cpv. 2

secondo periodo OAVS).

Ai sensi del marginale

1148 DIN gli assicurati devono fornire alle casse di compensazione le

Considerandi

informazioni necessarie per fissare i contributi d’acconto e inoltrare i

documenti eventualmente richiesti (art. 24 cpv. 4 OAVS).

Secondo il marginale 1149

DIN le casse di compensazione fissano un termine adeguato per l’inoltro delle

informazioni necessarie (per l’intimazione v. DRC; per la decisione v. i N.

1162.

segg.).

Per il marginale 1150 DIN

gli assicurati devono comunicare spontaneamente alle casse di compensazione i

cambiamenti rilevanti rispetto agli anni precedenti.

Il marginale 1151 DIN

prevede che se gli assicurati violano il loro obbligo di collaborazione,

vengono diffidati sotto comminazione di una decisione e, se necessario, di una

multa d’ordine (art. 205 OAVS; v. anche DRC).

La procedura da seguire in

caso di rilevante divergenza del reddito presumibile è regolata ai marginali

1152.

e seguenti.

Per il marginale 1153 DIN

se durante l’anno di contribuzione o dopo la fine di quest’ultimo risulta che

il reddito conseguito diverge sostanzialmente dal reddito presumibile, le casse

di compensazione adeguano i contributi d’acconto (art. 24 cpv. 3 OAVS). Esse li

adeguano immediatamente se dall’ultima tassazione fiscale risulta che il

reddito conseguito è sostanzialmente aumentato o diminuito rispetto a quello

inizialmente previsto e, quindi, i contributi d’acconto pagati al momento sono

troppo bassi o elevati.

Secondo il marginale 1154 DIN

gli assicurati devono comunicare e rendere verosimile alla loro cassa di

compensazione qualsiasi divergenza rilevante dal reddito presumibile constatata

durante il periodo di contribuzione o dopo la fine di quest’ultimo (ad es. dopo

la chiusura d’esercizio; art. 24 cpv. 4 OAVS).

Ai sensi del marginale

1155.

DIN si considera rilevante una divergenza di almeno il 25 per cento tra il

reddito annuo realizzato e quello presumibile.

Il marginale 1156 DIN

prevede che per gli interessi di mora e compensativi si vedano le Direttive

sulla riscossione dei contributi (DRC) nell’AVS/AI e nelle IPG e gli art. 41bis

cpv. 1 lett. f e 41ter OAVS. Per evitare malintesi ed errori, le casse di

compensazione devono far notare in modo adeguato ai lavoratori indipendenti (ad

esempio con un’osservazione sulla fattura dei contributi) che essi sono tenuti

a comunicare rilevanti divergenze dal reddito presumibile e che, se non lo

fanno, dovranno pagare interessi di mora giusta l’art. 41bis cpv. 1 lett. f

OAVS.

Secondo il marginale 1157

DIN se durante l’anno di contribuzione viene constatata una divergenza

rilevante dal reddito presumibile giusta il N. 1155, i contributi d’acconto per

i periodi di pagamento successivi vengono rivisti.

Ai sensi del marginale

1158.

DIN se per periodi di pagamento passati sono stati versati contributi

troppo esigui, la cassa di compensazione può fatturarli separatamente oppure

aumentare di conseguenza i contributi d’acconto per i periodi di pagamento successivi.

Il marginale 1159 DIN

prevede che se dopo la fine dell’anno di contribuzione risulta che sono stati

pagati contributi troppo esigui, i contributi d’acconto non vengono adeguati

retroattivamente.

Per il marginale 1160 DIN

la differenza viene riscossa quanto prima, anche se non è ancora disponibile la

comunicazione fiscale per l’anno contributivo in questione.

Qualora fossero versati

troppi contributi, la differenza viene rimborsata (marginale 1161 DIN).

2.9

Le direttive

amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il

giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012

consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF

137.

V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1

pag. 181).

Quest’ultimo

deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste

ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili

giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 132 V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V

286.

consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229

consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF

125.

V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d,

pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268

= DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice

deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in

esame (cfr. DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF

126.

V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997

ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268

= DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag.

300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a;

RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b,

pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid.

3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a,

DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; cfr.

inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ

1988.

pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la

Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II

pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de

l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn,

Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la

giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte

limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da

leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

In una

sentenza 2C_105/2009 del 18 settembre 2009,

l'Alta Corte, a proposito delle direttive, ha ricordato che:

" Simili

atti servono a favorire un'applicazione uniforme del diritto e a garantire la

parità di trattamento. Essi non hanno forza di legge e non fondano quindi

diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli amministrati, i tribunali o

la stessa amministrazione. Ciò non significa tuttavia che siano irrilevanti per

le istanze di ricorso. Queste ultime verificano in effetti se le direttive

riflettono il senso reale del testo di legge e ne tengono conto nella misura in

cui propongono un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più

specificatamente, tali autorità non si scostano senza motivi importanti da

un'ordinanza amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i

presupposti di legge e di regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una

determinata prestazione (DTF 133 II 305 consid. 8.1; 133 V 394 consid. 3.3; 130

V 163 consid. 4.3.1; 128 I 167 consid. 4.3)."

2.10

Chiamato a pronunciarsi circa

l’applicazione dell’invocato art. 24 cpv. 3 OAVS, questo Tribunale deve innanzitutto

concludere che in virtù dell’art. 24 cpv. 2 OAVS il reddito presumibile

dell’anno di contribuzione va posto alla base del calcolo per stabilire i

contributi d’acconto (Pratique VSI 3/2000, pag. 119).

Per limitare il lavoro

amministrativo, tenuto conto che si tratta di un’amministrazione di massa, la

Cassa può tuttavia fondarsi sugli importi già conosciuti, ossia sul

reddito determinante dell’ultima decisione di fissazione dei contributi (Pratique

VSI 3/2000, pag. 119).

Occorre tuttavia evitare

una differenza troppo grande tra i contributi d’acconto e i contributi

effettivamente dovuti. I contributi d’acconto non sono determinati

definitivamente, ma devono seguire l’evoluzione del reddito (Pratique VSI 3/2000,

pag. 119).

A tal fine l’art. 24 cpv.

3.

OAVS prevede che se durante o dopo un anno di contribuzione emerge che la

stima iniziale era manifestamente inesatta e che il reddito differisce

sensibilmente da quello utilizzato per il calcolo degli acconti, la Cassa li

adatta (Pratique VSI 3/2000, pag. 119).

Tuttavia,

l’amministrazione non è sola in questo compito. Incombe infatti alla persona

tenuta a versare i contributi segnalare all’amministrazione le modifiche

importanti del reddito (Pratique VSI 3/2000, pag. 119), conformemente all’art.

24.

cpv. 4 OAVS.

La cassa deve adattare i

contributi d’acconto unicamente quando il reddito differisce sensibilmente

rispetto al reddito presunto all’inizio dell’anno di contribuzione (Pratique

VSI 3/2000, pag. 119). Si tratta di evitare che delle deboli variazioni di

reddito comportino un lavoro amministrativo sproporzionato, poiché i contributi

d’acconto sono stabiliti con riserva della comunicazione fiscale (Pratique VSI

3/2000, pag. 119).

Vi è una correlazione tra

questo disposto e l’art. 41bis cpv. 1 let. f OAVS (Pratique VSI 3/2000, pag.

119). Gli interessi cominciano a decorrere relativamente tardi (il 1° gennaio

dopo il termine dell’anno civile seguente l’anno di contribuzione), di modo che

la persona tenuta a contribuire possa valutare il proprio reddito effettivo

sulla base del bilancio e segnalare eventuali differenze alla cassa. Così le

persone tenute a contribuire hanno il tempo di pagare un’eventuale differenza,

prima che gli interessi moratori cominciano a decorrere.

Alla luce di quanto sopra,

questo Tribunale deve concludere che la cassa di compensazione modifica i

contributi d’acconto laddove riscontra una variazione significativa del reddito

soggetto a contribuzione rispetto a quello su cui sono stati precedentemente

calcolati gli acconti. Tuttavia questa incombenza non spetta solo

all’amministrazione, poiché anche la persona assicurata, che si accorge di

versare contributi d’acconto troppo bassi, deve segnalare all’amministrazione

la divergenza riscontrata e chiedere il versamento di acconti maggiori.

Nel caso di specie, la

Cassa ha sempre chiesto all’insorgente acconti sulla base di un importo di fr.

15'730, corrispondente a quello accertato nel corso dell’anno 2000 e relativo

alla tassazione fiscale 1997/1998 (anni di computo 1995/1996; cfr. doc. 51).

Come emerge dalle

decisioni di fissazione dei contributi prodotte dalla ricorrente, questo

reddito si è rilevato manifestamente inferiore rispetto a quanto guadagnato

negli anni seguenti.

Nella decisione definitiva

del 25 aprile 2005, che porta sull’anno 2001, figura già un reddito di fr.

72'344 (allegato doc. 32), in quella del 28 giugno 2005 e relativa all’anno

2002.

di fr. 81'205 (allegato doc. 32), in quella del 18 agosto 2009 concernente

l’anno 2007 di fr. 197'182 (allegato doc. 32) e in quella del 10 agosto 2010 un

reddito di fr. 221'523 per l’anno 2008 (allegato al doc. 32).

Già solo sulla base di

questi documenti, senza che sia necessario richiamare le altre decisioni

contributive e le tassazioni IFD anteriori al 2010, appare che la Cassa,

malgrado un importante aumento del reddito soggetto a contribuzione, non ha,

come da lei stesso ammesso, mai aumentato i contributi d’acconto e ciò neppure

per gli anni 2015 e 2016, oggetto del contendere.

D’altra parte va pure

evidenziato come neppure la ricorrente, che meglio di tutti conosce la sua

situazione, ha mai segnalato all’amministrazione la necessità di aumentare i

contributi d’acconto, accontentandosi di quelli richiesti annualmente sulla

base di un reddito di fr. 15'730. Ella ha anzi versato gli interessi richiesti

negli anni precedenti senza alcuna contestazione (doc. 39).

Accertato che entrambe le

parti sono rimaste completamente passive di fronte all’importante aumento del

reddito da attività indipendente, occorre stabilire quali sono le conseguenze

circa il prelievo degli interessi di mora, oggetto del contendere.

2.11

Questo TCA evidenzia che il

Tribunale federale si è sempre mostrato molto rigoroso per quanto concerne l’obbligo

per la persona assicurata di versare gli interessi di mora.

Pronunciandosi

nell’ambito di fattispecie ticinesi concernenti persone esercitanti

un'attività indipendente debitrici di contributi personali, alle quali è stata

applicata per gli interessi di mora la lettera f dell'art. 41bis cpv. 1 OAVS

avendo versato acconti inferiori al 25% dei contributi effettivamente dovuti

(DTF 134 V 405; sentenza 9C_623/2007, sentenza 9C_709/2007 e sentenza

9C_632/2007 tutte e tre del 26 settembre 2008), il Tribunale federale ha

affermato che il ricorrente non poteva validamente liberarsi dal

suo obbligo di pagamento tentando di invocare l'irreprensibilità del suo agire

e addebitando all'amministrazione un comportamento negligente.

L'Alta Corte ha

infatti precisato che l'interesse moratorio non ha carattere penale e matura

indipendentemente da ogni colpa. Per l'obbligo di prestare interessi

di mora in ambito contributivo non è pertanto decisivo se il ritardo nella

fissazione o nel pagamento dei contributi sia imputabile al contribuente

oppure alla Cassa di compensazione (DTF 134 V 405 consid. 7.1; DTF 134 V 202 consid. 3.3.1; sentenza H 221/90 del 24 gennaio

1992.

= ZAK 1992 pag. 167 seg. consid. 4b). Dal momento che l'obbligo di

versamento degli interessi moratori è indipendente dall'esistenza o meno di una

colpa, esso si giustificherebbe anche qualora la Cassa dovesse avere -

per ipotesi - trascinato in maniera dilatoria la fissazione definitiva

dei contributi (DTF 134 V 405 consid. 7.1; DTF 134 V 202 consid.

3.3

; sentenza H 157/04 del 14 dicembre 2004, consid. 3.4.2).

Il ricorrente avrebbe infatti

potuto, durante questa attesa, fare fruttare il debito contributivo non ancora

fatturato né saldato. Irrilevante, invece, è che durante questo tempo egli

abbia o no effettivamente tratto vantaggio in misura equivalente al tasso di

interesse moratorio legale del 5%. L'obbligo di pagamento dell'interesse si

fonda infatti sulla finzione di un guadagno di interessi del contribuente e di

una perdita corrispondente della Cassa. In virtù dell'art. 41ter cpv. 1 OAVS,

questa finzione si trova ugualmente nel caso opposto, dove spetta alle Casse di

compensazione versare interessi compensativi del 5% per contributi non dovuti

che vengono restituiti o compensati (DTF 134 V 405 consid. 7.1).

L'interesse di mora e l'interesse

compensativo hanno infatti per funzione di compensare il fatto che in caso di

pagamento tardivo il debitore può trarre un beneficio d'interesse, mentre il

creditore subisce uno svantaggio (DTF 134 V 405 consid. 5.3; STF 9C_709/2007 del 26 settembre 2008 consid. 4.3).

Dunque, l'interesse di mora tende a compensare un ingiustificato arricchimento

del debitore della prestazione, che versa sul contributo effettivamente dovuto

un acconto manifestamente insufficiente, conseguendo implicitamente un

finanziamento per il mancato pagamento alla Cassa di congrui acconti.

Inoltre, per

l'art. 24 cpv. 4 OAVS le persone tenute a pagare i contributi devono dare alle

casse di compensazione le indicazioni necessarie per la fissazione dei

contributi d'acconto, presentare, se richiesti, i giustificativi e segnalare le

divergenze sostanziali dal reddito presumibile. Pertanto, se risulta che

il reddito diverge sostanzialmente dal reddito presumibile, i contribuenti sono

tenuti a segnalarlo alle casse di compensazione, le quali adeguano poi i

contributi d'acconto (art. 24 cpv. 3 OAVS). In questo modo si registra una

stretta relazione tra questo disposto e l'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS. Gli

interessi iniziano a decorrere relativamente tardi, sicché le

persone tenute a pagare i contributi possono valutare il loro reddito effettivo

sulla base del bilancio di esercizio e segnalare un'eventuale divergenza alle

casse di compensazione. In questo modo, i contribuenti dispongono del tempo

necessario per pagare un'eventuale differenza prima ancora che inizino a

decorrere gli interessi moratori (DTF 134 V 405 consid.

7.

; VSI 2000 pag. 119).

A questo proposito il TF ha

rammentato al consid. 7.2 della DTF 134 V 405, che:

" (…)

Inoltre si osserva che per il chiaro tenore dell'art. 24 cpv. 4 OAVS (desumibile

in tutte e tre le versioni linguistiche), i contribuenti devono - e non

soltanto su richiesta come erroneamente sostenuto dall'interessato - tra

le altre cose segnalare alle casse di compensazione le divergenze sostanziali

dal reddito presumibile. Pertanto, se risulta che il reddito diverge

sostanzialmente dal reddito presumibile, i contribuenti sono tenuti a

segnalarlo alle casse di compensazione, le quali adeguano poi i contributi

d'acconto (art. 24 cpv. 3 OAVS).” (sottolineatura del redattore)

Questi concetti

sono stati ribaditi nella DTF 139 V 297, secondo cui gli interessi di mora sono

dovuti indipendentemente da colpa (consid. 3.3.2.2).

In una sentenza

9C_772/2011 del 4 novembre 2011 al consid. 4.2, il TF ha rammentato che la

persona assicurata può evitare il prelievo dei contributi segnalando

tempestivamente alla Cassa di compensazione la divergenza tra il reddito su cui

è calcolato il contributo d’acconto ed il reddito conseguito (“Die (rückwirkende) Verzugszinspflicht nach

Massgabe von Art. 41bis lit. f AHVV setzt

schliesslich nur ein, wenn die beitragspflichtige Person es - wie hier -

versäumt, der Verwaltung das höhere Einkommen rechtzeitig zu melden. Die

Beitragspflichtigen haben es somit weitgehend in der Hand, Verzugszinsen

gemäss Art. 41bis Abs. 1 lit. f AHVV zu

vermeiden, indem sie ihrer Pflicht, den Ausgleichskassen die für die

Festsetzung der Akontobeiträge erforderlichen Auskünfte zu erteilen,

gegebenenfalls Unterlagen einzureichen und wesentliche Abweichungen vom

voraussichtlichen Einkommen zu melden (Art. 24 Abs. 4 AHVV),

hinreichend nachkommen. Diesfalls kann die Ausgleichskasse die Akontobeiträge

rechtzeitig heraufsetzen, so dass diese weniger als 25 % unter den tatsächlich

geschuldeten Beiträgen liegen und eine Verzugszinspflicht entfällt”).

Questa, rigorosa,

giurisprudenza del TF, si fonda su sentenze, anche datate, dalle quali l’Alta

Corte non si è mai scostata (cfr. DTF 111 V 93 e DTF 109 V 7).

Va qui segnalata,

a questo proposito, la sentenza H 221/90 del 24 gennaio 1992, pubblicata in RCC

1992, pag. 177 e seguenti (tradotta dal tedesco [pubblicata in ZAK 1992, pag.

167.

e seguenti] e citata nella DTF 134 V 405), dove al consid. 4c l’Alta

Corte ha affermato che (traduzione dal tedesco) “l’opinion de la recourante

selon laquelle la demande de paiement des intérêts moratoires est injustifiée

dans la mesure où les cotisations arriérées réclames pour les années 1985 à

1987.

auraient été retardées par la trop longue durée de la procédure de recours

portant sur les décisions rendues le 6 août 1985 à propos des cotisations

arriérées n’est en conséquences pas bien-fondée. Comme l’obligation de payer

les interêts moratoires est indépendante de la notion de faute, ce paiement ne

serait en fait ni ajourné, ni interrompu et cela même si, en l’espèce, la

caisse de compensation et l’autorité de recours avaient agi d’une manière

illicite ou s’étaient servies de moyens dilatoires dans la procédure de recours

et, partant, dans la fixation et la réclamation des cotisations due pour ls

années 1985 à 1987. Pendant toute la procédure de recours, la recourante

était en mesure d’utiliser les cotisations qu’elle n’avait pas décomptées et

réglées pour en tirer des intérêts. Il est sans importance de savoir si elle a

effectivement tiré profit, pendant la durée du retard, de la contre-valuer des

cotisations due pour un montant équivalent au taux légal des intérêts

moratoires. L’obligation de payer des intérêts moratoires repose sur la fiction

d’un bénéfice d’intérêts réalisé par le débiteur au détriment de la caisse de

compensation et dont le montant équivaut au taux légal des intérêts moratoires

(…).” (sottolineatura del redattore).

In una sentenza H 157/04 del 14

dicembre 2004, in cui la persona assicurata ha sostenuto la propria buona fede,

al consid. 3.4.2 il TF ha ribadito il medesimo concetto:

" (…) Da die Pflicht zur Entrichtung von Verzugszinsen

verschuldensunabhängig ist, bestünde sie nach der Rechtsprechung (ZAK 1992 S.

168.

Erw. 4c) auch für den Zeitraum vom 13. Mai bis 14. Oktober 2003 selbst

dann, wenn die Ausgleichskasse die Rechnungsstellung für die

Beitragsnachforderung schuldhaft und trölerisch verschleppt hätte (wofür

jedoch keine Anhaltspunkte bestehen). Denn der Beschwerdeführer konnte währenddessen

die nicht abgerechnete und nicht abgelieferte Beitragsschuld zinsbringend

nutzen. Unerheblich ist, ob er während der Verzugsdauer aus dem Gegenwert der

Beitragsschulden tatsächlich Nutzen in der Höhe des gesetzlichen

Verzugszinssatzes gezogen hat. Die Pflicht zur Bezahlung von Verzugszinsen

beruht auf der Fiktion eines Zinsgewinns des Beitragsschuldners und

Zinsverlustes der Ausgleichskasse in der Höhe des gesetzlichen Verzugszinses

(ZAK 1992 S. 168 Erw. 4c), der sich während des hier interessierenden Zeitraums

auf fünf Prozent pro Jahr belief (Art. 42 Abs. 2 AHVV in der seit 1. Januar 2001 geltenden Fassung).

Der die Verzugszinspflicht bis zur Rechnungsstellung (Art. 41bis Abs. 2 AHVV) bestätigende kantonale Entscheid ist somit

bundesrechtskonform.” (sottolineatura del redattore)

Infine, tra le numerose

sentenze cantonali emesse in proposito circa l’obbligo di pagare gli interessi,

vanno segnalate la sentenza 30.2018.8 del 23 luglio 2018 (confermata dalla

sentenza 9C_572/2018 del 5 novembre 2018 del TF che tuttavia non ha dovuto

chinarsi sull’aspetto degli interessi), dove la persona assicurata riteneva di

non dover pagare gli interessi poiché aveva dichiarato al fisco un reddito

negativo (ossia una perdita) e la sentenza 30.2017.47 del 9 febbraio 2018 dove

il TCA ha stabilito che gli interessi di mora sono dovuti anche se la cassa

tarda ad emettere la decisione di fissazione definitiva dei contributi e non

adegua gli acconti. A questo proposito il Tribunale ha affermato:

" (…) Nell'evenienza concreta, il ricorrente ha

iniziato la sua attività lucrativa come indipendente nel 1996.

Da allora l’assicurato ha sempre pagato

e continua a pagare gli acconti trimestrali provvisori previsti dall’art. 24

cpv. 1 OAVS che, come confermato dalla Cassa nel 2007 (doc. 22), dal 2003 sono

stati calcolati sulla base di un reddito presumibile di Fr. 44'500.-, importo

che dà luogo a contributi annui di Fr. 3'886.- rispettivamente ad acconti

trimestrali di Fr. 967.- (doc. III).

Questo ammontare è stato chiaramente

superato negli anni, visto che il reddito da attività indipendente è stato

accertato fiscalmente nel 2012 in Fr. 112'000.- (doc. B5), nell’anno 2013 in

Fr. 137'000.- (doc. B4), nel 2014 in Fr. 132'000.- (doc. B3) e in Fr. 145'000.-

nell’anno 2015 (doc. B2).

Quando nel 2013 ha ricevuto la notifica

di tassazione IC/IFD 2012, che ha stabilito il suo reddito aziendale netto in

quasi Fr. 70'000.- in più dell’importo a suo tempo annunciato alla Cassa,

l’assicurato non si è attivato presso la Cassa di

compensazione segnalando tempestivamente, giusta l’art. 23 cpv. 5 e l’art. 24

cpv. 4 OAVS, le concrete divergenze fra il suo reddito effettivo e gli acconti

versati in precedenza sulla base di un reddito pari quasi ad un terzo. Se

avesse agito in tal senso, avrebbe sicuramente evitato di far sorgere a suo

carico per gli anni seguenti degli interessi di ritardo in virtù

dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, poiché l’amministrazione avrebbe

adeguato gli acconti futuri da versare (DTF 134 V 202, consid. 3.4, DTF

134.

V 405, consid. 7.4; citate STF 9C_623/ 2007, STF 9C_709/2007 e STF

9C_632/2007, consid. 4.1; STCA 30.2012.39 del 29 aprile 2013, consid. 2.12.

In effetti, il ricorrente non è soggetto

passivo della procedura che compete unicamente alla Cassa, ma è attore con

precisi obblighi non solo riguardo al pagamento dei contributi (ed alla

corretta compilazione dei dati fiscali per la percezione dei contributi), ma

anche alla segnalazione di modifiche significative del suo reddito che incidano

sulla percezione dei contributi d'acconto, sia a suo favore sia a suo

svantaggio. Questo obbligo traspare molto chiaramente dall'art. 24 cpv. 4 OAVS,

secondo cui, infatti, non è vero che l'obbligo dell'assicurato di dare alla

Cassa tutti gli elementi necessari per fissare i contributi d'acconto sorga

solo a seguito di una richiesta formulata dalla Cassa stessa,

la quale fissa a tal proposito un termine (art. 24 cpv. 5 OAVS). Questo termine

si riferisce in realtà unicamente alla presentazione di giustificativi che la

Cassa può richiedere all'assicurato (art. 24 cpv. 4 OAVS) nel caso in cui debba

appurare, per verifica, i contenuti delle nuove indicazioni date da

quest'ultimo per fissare i contributi d'acconto che si basano su determinati

giustificativi che tardano ad essere prodotti (art. 24 cpv. 5 OAVS). (…)”

2.12

Alla luce di quanto sopra

esposto e della pluridecennale giurisprudenza federale e cantonale la

ricorrente non può sfuggire all’obbligo di versare gli interessi di mora ai

sensi dell’art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS per il solo fatto che la Cassa non ha

adeguato i contributi d’acconto sulla base dell’art. 24 cpv. 3 OAVS malgrado

l’importante aumento del reddito da attività indipendente già a partire

dall’inizio degli anni 2000.

Infatti, l'obbligo di versamento degli

interessi moratori è indipendente dall'esistenza o meno di una colpa ed esso si

giustificherebbe anche qualora la Cassa dovesse avere - per ipotesi -

trascinato in maniera dilatoria la fissazione definitiva dei contributi poiché

il ricorrente avrebbe potuto, durante questa attesa, fare fruttare il debito

contributivo non ancora fatturato né saldato (cfr. la STCA 30.2017.9 del 10

maggio 2017, in cui la Cassa di compensazione ha emanato sei anni dopo la

crescita in giudicato delle notifiche di tassazione IFD 2011 dell’assicurato la

decisione di fissazione dei contributi, la STCA 30.2015.35 del 24 marzo 2016,

in cui la Cassa ha ritardato di un anno l’emanazione nel 2015 della decisione

di fissazione dei contributi dopo le notifiche di tassazione IFD 2008, 2009 e

2010.

dell’ottobre 2014 e ancora la STCA 30.2015.29 del 25 gennaio 2016, dove la

Cassa ha emesso la decisione di fissazione dei contributi per il 2010 dopo tre

anni dalla notifica di tassazione IFD 2010).

Irrilevante, invece, è che

durante questo tempo ella abbia o no effettivamente tratto vantaggio in misura

equivalente al tasso di interesse moratorio legale del 5%.

Come ha ricordato il Tribunale federale, indipendentemente

dall’esistenza di qualsiasi colpa, quale comune denominatore per giustificare

la decorrenza di interessi di mora sui contributi che la ricorrente doveva

versare per gli anni 2015 e 2016, v’è la circostanza che l’assicurata ha

comunque potuto posticipare il versamento dei contributi.

Tale agire ha comportato per la ricorrente un vantaggio a suo favore

(STCA 30.2016.36+37 del 14 novembre 2016; STCA 30.2016.5+6 del 27 aprile 2016;

STCA 30.2015.35 del 24 marzo 2016; STCA 30.2015.29 del 25 gennaio 2016; STCA

30.2015.10

del 30 giugno 2015), la quale avrebbe infatti potuto, durante questa

attesa, fare fruttare il debito contributivo non ancora fatturato né saldato.

Non va poi dimenticato che l’assicurata, prima (e meglio) di

chiunque, da tempo era al corrente della divergenza tra il reddito utilizzato

per il calcolo dei contributi d’acconto ed i redditi effettivamente realizzati

In virtù dell’art. 24 cpv. 4 OAVS, ella avrebbe di conseguenza dovuto

segnalare alla Cassa di compensazione le divergenze sostanziali dal reddito

presumibile e chiedere di aumentare gli acconti da versare.

In tal modo avrebbe evitato il computo di interessi di mora in

caso di cambiamento rilevante del reddito (STF 9C_709/2007 del 26 settembre

2008.

consid. 4.4).

Il TCA osserva che è solo con scritto dell’8 maggio 2018 che l’insorgente

si è fatta parte diligente segnalando alla Cassa una “strana situazione”,

nel senso che gli acconti per il pagamento dei contributi richiesti sono sempre

stati bassi ed i conguagli invece elevati, con conseguente pagamento di

interessi di mora (doc. 30). La Cassa ha immediatamente reagito ed il 25 maggio

2018.

ha scritto all’interessata chiedendo di indicare l’utile presumibile degli

anni 2017 e 2018 e, una volta dichiarati, ha adeguato l’importo degli acconti

richiesti (doc. 26, cfr. sentenza 30.2018.18-20 del 5 novembre 2018). In

precedenza la medesima ricorrente ha regolarmente saldato gli interessi di mora

richiestile per gli anni contributivi 2003, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012 senza

contestarli e senza chiedere all’amministrazione alcun adeguamento (cfr. doc.

39).

In altre parole, gli acconti versati erano manifestamente

inferiori ai contributi effettivamente dovuti e ciò oltre il limite ammesso del

25% previsto dall'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS (DTF 134 V 405 consid. 7.4).

Lo stato delle cose ha fatto sì che la discrepanza che si è venuta a creare fra

i contributi versati/dovuti e il ritardo nel loro versamento ha generato degli

interessi di mora. Infatti, l'addebito di interessi di ritardo dipende

unicamente dall’ammontare degli acconti che un assicurato versa alla Cassa di

compensazione entro il termine fissato dall'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS.

Stando così le cose, se ne deduce che le esposte precisazioni del

Tribunale federale non lasciano spazio ad alcun dubbio sull’operato

dell’amministrazione. In virtù delle norme legali e della giurisprudenza, una

soluzione diversa da quella adottata dalla Cassa di compensazione non è

possibile.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il TCA deve confermare

che, in applicazione dell’art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, avendo versato degli

acconti sui contributi dovuti per gli anni 2015 e 2016 come indipendente

inferiori del 25% al saldo dei contributi reclamati, la ricorrente è tenuta a

pagare degli interessi di mora.

Ne segue che il ricorso va

respinto e la decisione impugnata confermata.

2.13

Con il ricorso

l’insorgente ha richiamato il parallelo ricorso di cui alla procedura 30.2019.8-9

ed ha chiesto dall’autorità fiscale l’edizione delle tassazioni IFD anteriori

al 2010 e dalla Cassa le decisioni di fissazione dei contributi non prodotte.

Ella ha poi rinunciato a

quest’ultima prova alla luce delle affermazioni dell’amministrazione in sede di

risposta, secondo cui a causa della modifica del sistema informatico non era

più possibile stampare le vecchie decisioni non già agli atti ed ha comunque

prodotto le “videate informatiche” delle decisioni dal 2003 al 2012

(doc. 39).

Questo

TCA, accertato che l’incarto prodotto dalla Cassa nella procedura parallela è lo

stesso di quello trasmesso con la presente risposta di causa, che il parallelo

ricorso porta sulla revisione e la riconsiderazione di altre decisioni rispetto

a quelle qui impugnate e che l’acquisizione di ulteriori tassazioni IFD è

ininfluente ai fini dell’esito della vertenza alla luce sia della circostanza

che è stato accertato tramite la nuova documentazione prodotta in questa sede dalla

medesima ricorrente che la Cassa sapeva dell’importante aumento del reddito da

attività lucrativa indipendente sia del fatto che per i motivi esposti (consid.

2.

-2.12) l’interessata è comunque tenuta a pagare gli interessi di mora, e

dunque ritenuto che, in seguito agli accertamenti

eseguiti, i fatti sono stati comprovati e nessun provvedimento probatorio

supplementare potrebbe modificare tale apprezzamento, rinuncia all’assunzione

di ulteriori prove (sentenza 9C_394/2016 del 21 novembre 2016, consid. 6.2).

Conformemente

alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio

conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove

(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320;

Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11

gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223

consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale

modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito

desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF

124.

V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso, nella misura in

cui è ricevibile, è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti